IT4Fashion 2016 20-22 Aprile 2016 · pubblicitario relativo allo sponsor. E’ ammessa la presenza...

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IT4Fashion 2016 – 20-22 Aprile 2016 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IT4FASHION 2016 “SILVER” Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: la Società ____________________________, con sede in ___________________________, Via/Piazza ____________________, n. ____, C.A.P. ________, Cod. Fisc. e Partita IVA ______________________, in persona del legale rappresentante ______________________, di seguito denominata “Sponsor”; e PIN S.c.r.l. Servizi didattici e Scientifici per l’Università di Firenze (Polo Universitario "Città di Prato"), con sede in Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO), in persona del legale rappresentante Prof. Maurizio Fioravanti, cod. fisc. e partita IVA 01633710973, di seguito denominato “PIN”; premesso - che PIN, tramite il proprio laboratorio LOGIS Lab, il cui responsabile scientifico è il prof. Rinaldo Rinaldi, gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, il seguente evento:“IT 4 Fashion, Come possono le nuove tecnologie aiutare la supply chain del lusso?”, che si terrà presso la Ex Manifattura Tabacchi di Firenze, Via delle Cascine 33-35, Firenze, il 20-21-22 Aprile 2016; - che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'evento di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti ed azienda. si conviene e stipula l) Obblighi di PIN. PIN si obbliga: a realizzare nei giorni 20-21-22/04/2016 la manifestazione “IT4Fashion” che si terrà presso la Ex Manifattura Tabacchi di Firenze, con la partecipazione, su invito, dei responsabili dei sistemi informativi, della produzione e della logistica delle aziende appartenenti al sistema moda, limitatamente al settore abbigliamento e pelletteria; - ad inserire in tutta la pubblicità dell'evento il nome dello sponsor e le diciture secondo modi e misure stabilite tramite l’allegato tecnico A, parte integrante del contratto; - predisporre uno spazio espositivo (in area riservata) pre-allestito delle dimensioni di 9mq, all’interno del luogo del convegno comprensivo di allestimento base, composto da: 1. pareti perimetrali realizzate con pannellatura alta cm.250 e tinteggiata con colore grigio (CMYK: 0,0,0,40); 2. desk e n.1 sgabello oppure tavolo con n.3 sedie 1 3. cestino gettacarte 4. illuminazione diretta ed indiretta 5. fornitura elettrica 0,5 kw con ciabatta multipresa 6. internet wi-fi 1 La scelta relativa alla fornitura di desk o tavolo andrà comunicata all’organizzazione contestualmente alla firma del contratto

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IT4Fashion 2016 – 20-22 Aprile 2016

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IT4FASHION 2016 “SILVER”

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la Società ____________________________, con sede in ___________________________, Via/Piazza ____________________, n. ____, C.A.P. ________, Cod. Fisc. e Partita IVA ______________________, in persona del legale rappresentante ______________________, di seguito denominata “Sponsor”;

e

PIN S.c.r.l. Servizi didattici e Scientifici per l’Università di Firenze (Polo Universitario "Città di Prato"), con sede in Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO), in persona del legale rappresentante Prof. Maurizio Fioravanti, cod. fisc. e partita IVA 01633710973, di seguito denominato “PIN”;

premesso

- che PIN, tramite il proprio laboratorio LOGIS Lab, il cui responsabile scientifico è il prof. Rinaldo Rinaldi, gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, il seguente evento:“IT 4 Fashion, Come possono le nuove tecnologie aiutare la supply chain del lusso?”, che si terrà presso la Ex Manifattura Tabacchi di Firenze, Via delle Cascine 33-35, Firenze, il 20-21-22 Aprile 2016;

- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'evento di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti ed azienda.

si conviene e stipula

l) Obblighi di PIN.

PIN si obbliga: a realizzare nei giorni 20-21-22/04/2016 la manifestazione “IT4Fashion” che si terrà presso la Ex Manifattura Tabacchi di Firenze, con la partecipazione, su invito, dei responsabili dei sistemi informativi, della produzione e della logistica delle aziende appartenenti al sistema moda, limitatamente al settore abbigliamento e pelletteria; - ad inserire in tutta la pubblicità dell'evento il nome dello sponsor e le diciture secondo modi e misure stabilite tramite l’allegato tecnico A, parte integrante del contratto; - predisporre uno spazio espositivo (in area riservata) pre-allestito delle dimensioni di 9mq, all’interno del luogo del convegno comprensivo di allestimento base, composto da:

1. pareti perimetrali realizzate con pannellatura alta cm.250 e tinteggiata con colore grigio (CMYK: 0,0,0,40);

2. desk e n.1 sgabello oppure tavolo con n.3 sedie1 3. cestino gettacarte 4. illuminazione diretta ed indiretta 5. fornitura elettrica 0,5 kw con ciabatta multipresa 6. internet wi-fi

1 La scelta relativa alla fornitura di desk o tavolo andrà comunicata all’organizzazione contestualmente alla firma del contratto

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Si comunica che sarà disponibile, presso la sede della manifestazione e con modalità definite dal regolamento, un servizio di deposito. Gli stand potranno essere allestiti secondo il calendario di seguito descritto. Allestimenti personalizzati a cura degli espositori: martedì 19 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Smontaggi a cura degli espositori: venerdì 22 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 Si specifica che non sarà possibile procedere ad allestimenti e smontaggi in giorni e orari diversi e che è fatto divieto di compiere operazioni di allestimento o smontaggio, anche parziale, durante i giorni dell’evento. L’area espositiva è regolamentata dall’allegato B (regolamento), parte integrante del contratto. - a fornire eventuali personalizzazioni dello spazio espositivo, secondo il catalogo servizi che verrà inviato su richiesta e quotato in base alle specifiche esigenze. - raccogliere la candidatura dello sponsor, inviata secondo le specifiche dell’allegato tecnico C, da sottoporre al comitato scientifico, (senza obbligo di inserimento nel programma della giornata) per la presentazione di un caso di studio da inserire all’interno della programmazione dell’evento, per uno slot temporale di 30 minuti, al cui interno una azienda, operante come produttore o distributore nel settore moda, indicata dallo Sponsor, potrà presentare l’implementazione di una soluzione tecnologica introdotta dallo sponsor stesso, inerente il tema del convegno. La presentazione sarà effettuata tramite la proiezione di slide su schermo multimediale, accompagnate da una spiegazione della stessa. La spiegazione potrà essere effettuata dal personale dell’azienda. La candidatura inviata tramite l’allegato tecnico C diventerà parte integrante degli atti del convegno che saranno distribuiti, in forma digitale o cartacea, a tutti i partecipanti del convegno ed a chiunque ne faccia richiesta. - a fornire la lista delle aziende e delle persone partecipanti all’evento, nel rispetto della normativa della privacy vigente, previo rilascio al PIN della liberatoria da parte dei partecipanti alla manifestazione suddetta; - dare la possibilità di partecipare alla cena di gala prevista per il giorno 20/04/2016 ad un numero massimo di 4 (quattro) dipendenti dell’azienda sponsor. A tale cena parteciperanno i membri del comitato scientifico di IT4Fashion e una selezione di C-level delle aziende invitate all’evento stesso. Lo sponsor può invitare gratuitamente un massimo di 4 (quattro) C-level di aziende clienti appartenenti al settore fashion.

2) Obblighi dello sponsor. - Lo Sponsor pagherà per tali prestazioni a PIN un corrispettivo globale di Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA 22%, tramite bonifico bancario da effettuare sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT07L0616021401100000006555 Intestato a: PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze presso: Carifi Ag. Capalle – Campi Bisenzio (FI) - Lo sponsor si impegna ad erogare il corrispettivo per la sponsorizzazione entro 30 gg dall’emissione della fattura da parte di PIN e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Tale fattura verrà emessa alla data di firma del presente contratto da parte dello Sponsor. La mancata corresponsione del saldo entro il termine sopra indicato potrà intendersi come espressione di rinuncia da parte dell’espositore e, di conseguenza, PIN non potrà più garantire la disponibilità dello spazio prenotato.

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- Ogni e qualsiasi responsabilità per rischi di qualunque natura (furti, danneggiamenti ecc. compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto esposto o facente parte dei locali dove si svolgerà l’evento, è a carico dello Sponsor. La custodia e la sorveglianza dello stand competono allo Sponsor, per l’intero orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Fiera, sia nei periodi di allestimento e di smontaggio. Lo Sponsor è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose.

3) Risoluzione del contratto. Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto nei casi seguenti: non realizzazione dell’evento, per decisione insindacabile del comitato organizzatore dell’evento. Tale decisione verrà comunicata allo Sponsor entro 30 giorni dalla data prevista per l’evento. Nel caso di non realizzazione dell’evento, qualora lo Sponsor avesse già provveduto al pagamento dell’importo di cui al punto 2, PIN rimborserà l’importo già pagato, senza dover corrispondere alcuna penale.

4) Diritto d'uso dell'immagine. PIN avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale il logo ed il nome dello Sponsor in tutte le sue comunicazioni e sul sito web di PIN e del laboratorio LOGIS Lab, nonché sul sito dell’evento. Lo sponsor avrà il diritto di utilizzare per uso pubblicitario e commerciale le immagini dell’evento contenenti volti di persone o collaboratori appartenenti a PIN (il cui consenso PIN garantisce in via preventiva) purché si tratti di immagine collettiva e non individuale di alcuno dei soggetti. Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzare per uso pubblicitario e commerciale le immagini contenenti persone non appartenenti a PIN, se non previa autorizzazione rilasciata da parte delle singole persone.

5) Pubblicità. Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna tuttavia a non divulgare in alcun modo l’ammontare dell'importo sostenuto per la sponsorizzazione.

6) Programmazione delle attività. Lo sponsor si astiene dall’influenzare in qualunque modo, diretto o indiretto, la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività che sponsorizza, salva la possibilità di essere consultato da PIN nella preparazione dei materiali e dei contenuti per lo slot temporale a lui assegnato;

7) Limiti di responsabilità. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra PIN e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8) Presentazione. Qualora il comitato scientifico approvi la presentazione di un caso aziendale da parte del cliente indicato dallo sponsor in uno slot temporale delle sessioni parallele, lo sponsor si impegna a fornire a PIN per conto del cliente, in formato elettronico, le slide che verranno utilizzate al convegno almeno 30 giorni prima dell’evento, ovvero entro il 20 Marzo 2016. Lo sponsor dichiara fin da adesso che le slide che saranno utilizzate durante la presentazione del caso di studio provengono esclusivamente dall’azienda oggetto del caso, e che non contengono materiale

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pubblicitario relativo allo sponsor. E’ ammessa la presenza del logo dello sponsor nella slide conclusiva indicante i partner con cui è stato realizzato il caso di studio.

9) Durata. Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell’evento. La possibilità di utilizzare e/o diffondere informazioni relative all’attività sponsorizzata oltre i tempi di conclusione dell’evento da parte dello Sponsor è da considerarsi senza termine.

10) Esclusiva. Le parti convengono che il presente contratto non riconosce allo sponsor il diritto di esclusiva nella sponsorizzazione dell’evento.

11) Penali. Lo Sponsor è tenuto a mantenere lo stand presidiato ed allestito fino al termine della manifestazione; l’abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati. PIN si riserva il diritto, in caso di abbandono anticipato dello stand, di chiedere i danni allo Sponsor inadempiente; per un importo di 250€ per ogni giorno di smontaggio anticipato. Con riferimento a tale inadempimento PIN valuterà l’eventuale esclusione dalle manifestazioni successive. 12) Controversie. Le parti pattuiscono che ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente accordo sarà devoluta, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo in via amichevole, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, che saranno designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo dai primi due arbitri ovvero, in caso di disaccordo o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della designazione dell'arbitro da parte dell'altro contraente, dal Presidente del Tribunale di Prato, città ove avrà sede il Collegio Arbitrale.

13) Norme finali e transitorie Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, II comma del D.P.R: 26/10/1972 n.634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del richiedente.

Prato, ______________ PIN S.c.r.l. ______________________

Per accettazione: _______, ______________(Luogo e data) __________________________( Timbro e Firma)

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ALLEGATO A

L’organizzazione provvederà ad inserire all’interno del sito web www.it4fashion.org, nell’area dedicata agli sponsor, il logo dell’azienda ed un company profile secondo le specifiche di seguito elencate. La dimensione del logo, il carattere e la dimensione del testo del company profile saranno definite dall’organizzazione in funzione delle esigenze grafiche del sito web dell’evento. L’organizzazione provvederà inoltre ad inserire il logo dell’azienda sponsor all’interno dei supporti di comunicazione visiva dell’evento. Specifiche Logo L’azienda sponsor è tenuta ad inviare tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] il proprio logo e la esatta dicitura con cui l’azienda vuole comparire tra le aziende sponsor. Il logo dovrà essere inviato sia in formato bitmap che in formato vettoriale. Specifiche company profile L’azienda si obbliga ad inviare un company profile di massimo 1500 caratteri (spazi inclusi) che verrà pubblicato sul sito dell’evento, nella pagina dedicata agli sponsor. In caso di invio di un company profile di lunghezza maggiore, la struttura organizzativa non pubblicherà tale descrizione sul sito dell’evento.

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ALLEGATO B

IT4FASHION 2016, REGOLAMENTO TECNICO

indice

1. notizie sull'evento, modalità di ingresso, divieto di concorrenza sleale

2. assegnazione degli stand

3. cessione e/o condivisione di spazi espositivi

4. limiti dell'occupazione

5. calendario montaggio e smontaggio dello stand

6. smontaggio stand e riconsegna area

7. presidio dello stand

8. sorveglianza dello stand

9. gestione degli stand nel corso della manifestazione

10. trasporto, carico, scarico di beni e oggetti di proprietà dell'espositore

11. norme per l’accesso e la circolazione nel quartiere fiera

12. dichiarazione di valore dei beni e assicurazioni 13. normativa anti-fumo

14. sanzioni e penali

ALLEGATO 1: ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND

ALLEGATO 2: PULIZIE E SERVIZI AMBIENTALI

ALLEGATO 3: MODALITÀ DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

ALLEGATO 4: NORME DI SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI

NOTE di legenda:

- per 'quartiere', 'quartiere fiera', 'quartiere fieristico' si intende la location dell'evento nel suo complesso e,

quindi, il perimetro interno alla Manifattura Tabacchi effettivamente in uso durante le fasi di allestimento e

smontaggio e durante l'evento (vedasi planimetria allegata segnata con lettera A);

- per 'stand' (o anche 'posteggio') si intende lo spazio espositivo acquistato da enti e/o aziende per

presenziare l'evento; per quanto concerne il presente regolamento non sono previste differenziazioni o

eccezioni per le diverse categorie espositive (Gold, Silver, Standard);

- per 'espositore' si intende il soggetto titolare dello stand;

- per 'organizzatore' si intende l'ente titolare dell'organizzazione e gestione della manifestazione;

- per 'ufficio tecnico' si intende l'ufficio predisposto dall'Organizzatore per la progettazione e gestione di

allestimenti e servizi della manifestazione.

ATTENZIONE:

- Salvo successiva e differente comunicazione da parte dell'Organizzatore, l'indirizzo email dell'Ufficio Tecnico

cui trasmettere richieste di chiarimenti ed informazioni sul regolamento è il seguente:

[email protected].

- La documentazione tecnica di progetto così come le comunicazioni prescritte dal Regolamento al successivo

punto 5 (calendario e orari) e agli ALLEGATI B-1 (allestimento), B-3 (erogazione energia elettrica) e B-4

(normative di sicurezza), dovranno essere trasmesse all'indirizzo email [email protected].

- La documentazione e le comunicazioni inerenti l'accesso al quartiere e all'evento, ivi comprese quelle

durante il periodo di allestimento e smontaggio, e quant'altro previsto dai successivi punti 8 (sorveglianza),

10 (trasporti e carico/scarico beni), 11 (norme di accesso) e 12 (dichiarazioni di valore e assicurazioni) e

ALLEGATO B-2 (pulizie), dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo email [email protected].

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NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI COMUNICAZIONI O DOCUMENTI TRASMESSI IN MANIERA

DIFFORME.

NB: il presente regolamento dovrà essere sottoscritto in ogni sua pagina, per presa visione e accettazione,

dagli Espositori contestualmente alla firma dei contratti di partecipazione all'evento.

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1. Notizie sull'evento, modalità di ingresso, divieto di concorrenza sleale

L'evento si svolgerà presso l'ex Manifattura Tabacchi di Firenze, trattandosi di area industriale in disuso è

particolarmente raccomandata la lettura e la stretta osservanza del presente regolamento.

L'evento occuperà solo una parte dei padiglioni che saranno appositamente allestiti per l'occasione. Si

raccomanda il puntuale rispetto del piano di sicurezza, delle vigenti normative sul tema e l'osservanza delle

indicazioni e della segnaletica in loco. Si specifica anche che i padiglioni non sono climatizzati.

La Mostra è riservata agli operatori e al pubblico negli orari stabiliti dall’Organizzatore e resi noti attraverso

vari canali. L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare liberamente variazioni all'orario anche se già reso

noto. Ogni espositore riceve alcune tessere di libero ingresso secondo le modalità previste. Le tessere sono

nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea a chiunque.

È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Mostra. Per quanto concerne sia gli atti

di concorrenza sleale che ulteriori e diversi atti e/o comportamenti, compiuti dall’espositore in violazione

delle regole comportamentali e organizzative, l’espositore si obbliga a finora ad accettare ed attuare

immediatamente durante tutta la durata della manifestazione (compresi i periodi di allestimento e

smontaggio), tutte le iniziative e decisioni, ivi compresa quella della definitiva espulsione, prese

insindacabilmente dall’Organizzatore.

-

2. Assegnazione degli stand

Gli stand sono assegnati secondo criteri merceologici e/o di valorizzazione dello spazio espositivo e/o

l'ambientazione generale della manifestazione. L’Organizzatore ha il diritto di modificare liberamente e per

le proprie insindacabili esigenze l’ubicazione e la conformazione dello spazio espositivo assegnato. Tale

modifica non darà diritto all’espositore di sollevare alcuna eccezione né di richiedere la risoluzione del

contratto e/o il risarcimento di alcun danno.

-

3. Cessione e/o condivisione di spazi espositivi

La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente

vietati. L'ospitalità di altre imprese nel proprio posteggio è permessa solo previa comunicazione ed

accettazione da parte dell’Organizzatore mediante compilazione del relativo modulo e versamento

dell’importo dovuto. È ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di

esposizione.

L’Organizzatore può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell'apertura della

manifestazione anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

-

4. Limiti dell'occupazione

Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti

stabiliti dall’Organizzatore per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi fronti.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, l'Organizzatore procede come indicato all’articolo

"Sanzioni e penali".

-

5. Calendario e orari per il montaggio e lo smontaggio dei posteggi

I tempi di montaggio-smontaggio sono comunicati dall'Organizzatore e già indicati nel contratto. In caso di

aggiornamenti che si rendessero necessari per questioni organizzative o disposizioni di Enti terzi, gli espositori

saranno tempestivamente avvisati.

Eventuali comprovate esigenze di limitate proroghe agli orari previsti nella fase di allestimento (ad esclusione

del giorno di vigilia della Manifestazione) e di smontaggio devono essere richieste all'Ufficio Tecnico che,

sentito l'Organizzatore potrà anche declinare la richiesta.

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In caso di permanenza non autorizzata nel posteggio oltre l’orario di chiusura, l'Organizzatore adotta di volta

in volta tutte le iniziative che ritiene opportune o necessarie, anche ai fini della sicurezza, ed all’Espositore

inadempiente è applicata la penale prevista dall’articolo "Sanzioni e penali", fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

-

6. Smontaggio stand e riconsegna area

A conclusione della Manifestazione, lo stand deve essere riconsegnato dall'Espositore allo stato pristino,

entro il termine indicato nella circolare “Disposizioni per le operazioni di allestimento e smontaggio della

Manifestazione”. È obbligatoria, a cura e spese dell'Espositore, la rimozione e l’allontanamento dal Quartiere

dei materiali utilizzati per l’allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). Devono pure

essere rimosse eventuali tracce di collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi utilizzati per la posa di

moquette o altri rivestimenti. Eventuali danni, inequivocabilmente attribuibili all’Espositore, sono allo stesso

addebitati.

Si ricorda inoltre che è obbligatoria la riconsegna delle apparecchiature fornite a noleggio Le operazioni di

smontaggio delle macchine e degli allestimenti devono essere effettuate secondo il calendario e gli orari

indicati dall'Organizzatore.

Alla scadenza dei termini stabiliti, il materiale ancora giacente nel posteggio è rimosso d’ufficio

dall'Organizzatore ed immagazzinato a rischio e con oneri a carico dell’Espositore, che ne accetta fin d’ora

l’assunzione.

-

7. Presidio dello stand

Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l’intero orario di apertura al pubblico della

Mostra, e durante gli orari di apertura agli espositori, di allestimento e smontaggio. È vietato lasciare

incustodito il proprio stand soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico. Lo smontaggio degli stand

può iniziare soltanto dopo la definitiva chiusura della manifestazione al pubblico in base all'orario comunicato

dall’Organizzatore.

L’organizzazione si riserva il diritto, in caso di abbandono anticipato dello stand, di chiedere i danni allo

Sponsor inadempiente; per un importo di 250€ per ogni giorno di smontaggio anticipato. Con riferimento a

tale inadempimento l’organizzazione valuterà l’eventuale esclusione dalle manifestazioni successive.

-

8. Sorveglianza degli stand

L'Organizzatore effettua un servizio di vigilanza generale nel Quartiere. La responsabilità della custodia e

della sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto ed esposto compete ai rispettivi Espositori, per

tutto l’orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione sia nei periodi di

allestimento e di smontaggio. Al riguardo, si raccomanda di chiudere in appositi armadi gli oggetti di valore

prima di abbandonare lo stand assegnato.

L'Organizzatore fornisce a pagamento servizi specifici di sorveglianza. L’Espositore può farne richiesta nei

termini previsti, all'Ufficio Tecnico.

Servizi svolti da Istituti di vigilanza diversi da quelli autorizzati dall'Organizzatore non sono ammessi durante

l’orario di chiusura dei padiglioni.

-

9. Gestione degli stand nel corso della manifestazione

9.1 Messa a disposizione degli stand

Gli stand sono disponibili nei giorni e secondo gli orari indicati nel Regolamento Generale della Manifesta-

zione e/o nelle specifiche comunicazioni dell'Organizzatore.

Gli Espositori devono porre la massima attenzione sui materiali, beni ed oggetti di loro appartenenza e

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mantenere una costante presenza del proprio Personale, in particolare alla vigilia della Manifestazione, fino

all’orario definitivo di chiusura dei padiglioni. Per quanto riguarda l'allestimento di oggetti preziosi o di

particolare valore si prega di prendere visione di quanto riportato al punto concernente la sorveglianza degli

stand e del quartiere.

È vietata la permanenza all’interno dei padiglioni durante l’orario di chiusura degli stessi.

Non sono ammesse deroghe o proroghe rispetto agli orari di apertura del quartiere, fatto salvo quanto al

punto 5.

9.2 Segnaletica

Nei padiglioni è apposta adeguata segnaletica per indicare gli ingressi e le uscite dei padiglioni, nonché i vari

servizi a disposizione degli Espositori e dell’evento, e - in particolare - le misure di sicurezza che si devono

adottare all'interno dei padiglioni. L'Organizzatore includerà nel sistema di segnaletica ed immagine

coordinata dell'evento anche i singoli pannelli riportanti il numero dello stand e l'azienda che lo occupa, tali

pannelli saranno realizzati in maniera uniforme e secondo parametri che saranno indicati dall'Ufficio Tecnico

con apposita comunicazione.

Non è ammessa alcuna segnaletica prodotta dagli espositori nè è ammessa l'apposizione di supporti grafici o

di comunicazione fuori dallo stand. Eventuali iniziative pubblicitarie - escluse quelle all’interno del proprio

stand - possono essere effettuate solo previa autorizzazione dell’Organizzatore.

9.3 Diffusioni sonore e proiezioni

È assolutamente vietata ogni trasmissione sonora ed ogni genere di richiamo fonico. È ammesso l’uso di

apparecchi audiovisivi, pc e/o televisori, purché il volume degli apparecchi sia mantenuto basso e comunque

non rechi disturbo agli stand vicini. L’Espositore è comunque obbligato ad uniformarsi alle eventuali diverse

indicazioni, prescrizioni o valutazioni specifiche effettuate dall'Organizzatore.

È a carico dell’Espositore l'eventuale assolvimento degli oneri S.I.A.E. e del relativo pagamento dei diritti

dovuti.

NOTA:

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, l'Organizzatore procede come indicato all’articolo

"Sanzioni e penali".

-

10. Trasporto, carico, scarico di beni e oggetti di proprietà dell'espositore

L’espositore è obbligato a eseguire a propria cura, spese e sotto la propria responsabilità il trasporto, il carico

e lo scarico, in entrata ed in uscita, dei beni ed oggetti da posizionare nell’area espositiva e nello stand

(prodotti, oggettistica, insegne ecc.). L’Organizzatore non è responsabile per danni a cose e persone che

conseguano alla movimentazione e al trasporto dei predetti beni ed oggetti.

L'espositore deve utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per i servizi di trasporto, il carico e lo scarico

dei beni e degli oggetti all'interno del quartiere fieristico. Nell’eseguire tali attività deve osservare il

regolamento e le norme previste in materia di sicurezza. L'espositore è responsabile per le operazioni

eseguite da lui direttamente o fatte eseguire da terzi e risponde dei danni arrecati a persone, a beni e si

obbliga a tenere del tutto indenne l’Organizzatore.

Nel caso in cui l'Espositore non sia in grado di assolvere direttamente agli oneri di cui sopra ed intenda

avvalersi dei servizi erogati dall'Organizzatore, dovrà comunicare tipologia, quantità, ingombro e peso degli

oggetti che si intende allocare all'interno dello stand o, comunque, movimentare all'interno dello stand. Tale

comunicazione dovrà pervenire all'Organizzatore non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio della manifestazione

ed è soggetta a preventivazione dei costi a carico dell'Espositore. Il servizio verrà erogato solo dopo formale

conferma del preventivo sempre che la conferma pervenga all'Organizzatore entro 7 (sette) giorni dall'inizio

della manifestazione.

-

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11. Norme per l’accesso e la circolazione nel quartiere

11.1 Norme per l’accesso e la circolazione pedonale

Per accedere e circolare nel Quartiere Fiera, l’Espositore e/o il Personale delle Ditte che operano per suo

conto devono essere in possesso di apposita tessera di accesso nominativa.

Per richiedere le tessere di accesso durante le fasi di montaggio e smontaggio, ogni Espositore potrà

richiedere l'accredito di automezzi e persone secondo quanto previsto dallo specifico allegato.

Tutto il personale delle ditte che operano per conto dell’espositore deve anche tenere esposta la tessera di

riconoscimento prevista dagli artt. 18, comma 1, lett. u, 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08.

Si ricorda che il personale non in regola con il permesso di accesso verrà allontanato immediatamente dal

quartiere.

ATTENZIONE! Nelle aree della location esterne al quartiere fieristico o nelle quali sono in corso lavori di

manutenzione e/o mobilitazione/smobilitazione di allestimenti, è tassativamente vietato l’accesso dei non

addetti ai lavori e ai minori di anni 15. Per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni l’accesso al Quartiere

Fiera per ragioni di lavoro è consentita esclusivamente a condizione che siano rispettate le leggi vigenti

riguardanti l’impiego di minori per attività lavorative, con particolare riferimento alla legge n. 977 del

17.10.1967 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

11.2 Norme per l’accesso e la circolazione degli automezzi

Per richiedere l'accredito degli automezzi durante le fasi di montaggio e smontaggio si prega di consultare le

modalità illustrate nello specifico allegato.

È ammesso l'accesso al quartiere fieristico solo ai mezzi dotati di permesso rilasciato dall'Organizzatore.

Per la circolazione e la sosta, consentita per le sole operazioni di carico/scarico, il permesso dovrà essere

esposto in modo ben visibile sul parabrezza del mezzo.

I permessi non sono trasferibili, in caso di abuso l'Organizzatore provvede al loro ritiro.

Si ricorda che la circolazione degli automezzi nel Quartiere è disciplinata dalle norme del Codice della Strada.

In particolare, si richiama l’attenzione sul rigoroso rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e del limite

di velocità prescritto nel Quartiere in 10 km/ora.

È assolutamente vietata la sosta degli automezzi in corrispondenza dei passaggi carrai, degli accessi ai

montacarichi, degli idranti, delle uscite di sicurezza, in prossimità degli incroci, nonché in zone antistanti i

servizi di pubblica utilità (Primo Soccorso, Servizio Antincendio, ecc.).

Durante il periodo di allestimento e smontaggio, i conducenti sono tenuti a limitare la sosta per le operazioni

di carico e scarico delle merci entro un massimo di 2 ore. È vietato lasciare gli automezzi (neppure in caso di

guasto) all’interno del Quartiere nottetempo e comunque al di fuori degli orari di apertura del quartiere e

dei padiglioni.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, l'Organizzatore procede come indicato all’articolo

"Sanzioni e penali".

-

12. Dichiarazione di valore e assicurazioni

12.1 Dichiarazione di valore

L’Espositore è tenuto a dichiarare il “valore effettivo” complessivo di merci, macchinari, attrezzature ed

allestimenti che prevede di portare e/o utilizzare nel Quartiere, anche per conto dei marchi rappresentati; in

difetto di comunicazione del valore, si intendono per accettati i capitali minimi di cui all’articolo seguente

“Assicurazioni”. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e il

valore delle cose assicurate, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore. Il tutto fatto

salvo quanto disposto dall’art.1907 del Codice civile, ai fini dell’eventuale applicazione di “criterio

proporzionale” nel risarcimento del danno. Rimane ferma la facoltà di verifica delle dichiarazioni da parte

dell'Organizzatore.

IT4Fashion 2016 – 20-22 Aprile 2016

12.2 Assicurazioni – danni e vigilanza

L’espositore è l’unico custode dello stand e dei prodotti e materiali, beni, arredi presenti nella postazione

espositiva ed è l’unico responsabile civilmente e penalmente di qualsivoglia danno a persone o cose, causato

dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area espositiva nonché da fatto proprio o dei propri

collaboratori o incaricati. È fatto obbligo ad ogni espositore di stipulare idonea polizza assicurativa che

assicuri per tutta la durata della Mostra, ivi compresi i periodi di allestimento e smontaggio, all’interno

dell’area espositiva e nelle adiacenze esterne di questa:

a) lo stand, se allestito dall'espositore, e i prodotti/merci esposti o comunque esistenti nello stand contro

tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da

infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine);

b) la responsabilità civile dell’espositore per danni provocati da lui, dai suoi preposti, dipendenti,

collaboratori, dallo stand, dai prodotti e dai materiali in esso presenti, a terzi, ai propri dipendenti,

collaboratori, all’Organizzatore.

Quale unico responsabile della postazione espositiva, l’espositore si obbliga a manlevare in via sostanziale e

processuale l’Organizzatore mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, spesa - incluse

quelle legali - derivante dall’uso da parte dell’espositore dello stand e dell’area espositiva. Oltre a ciò

l'espositore accetta che Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose,

da chiunque o comunque provocati. Conseguentemente non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a

puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi

naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi sia all’interno che nelle adiacenze

del quartiere fieristico.

L’Organizzatore, pur provvedendo ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di

esposizione, non assume alcuna responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi tipo anche se dovuti da eventi

naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Mostra è espressamente e tassativamente

vietato a chiunque (anche dipendenti/collaboratori/addetti dell’espositore) di permanere negli stand e

all’interno dell’area della Mostra, salvo speciale permesso dell’Organizzatore.

12.3 Assicurazione facoltativa infortuni

È facoltà dell'espositore stipulare specifica assicurazione Infortuni del Personale addetto agli stand

(dipendenti, hostess, standisti, ecc.) per quanto non rientri nella copertura RCT dell'evento. Nel caso

l'Espositore è tenuto a comunicare gli estremi della polizza all'Organizzatore.

12.4 Dichiarazione di assicurazione propria dell’Espositore

Qualora l’Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati

nel Quartiere Fiera disponga di propria assicurazione per i Danni Materiali e Diretti nella forma “All Risks”,

valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Organizzatore ed i terzi

comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione, è obbligato a comunicarlo all'Organizzatore

trasmettendo gli estremi della polizza.

12.5 Segnalazione danni

L’Espositore che subisce danni deve recarsi presso l'ufficio tecnico della manifestazione per la compilazione

di un apposito modulo. In caso di danni da furto l’Espositore deve anche provvedere alla denuncia alle

Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri che sarà rilasciata in copia all'Organizzatore.

12.6 Mancata presentazione assicurazioni proprie

In caso di mancato inoltro dei documenti o di mancata assicurazione, l'Organizzatore, quando lo riterrà

necessario, provvede all’estensione d’ufficio all’Espositore della propria assicurazione, in tale caso ne darà

opportuna comunicazione all'Espositore cui si addebiterà il premio corrispondente all'assicurazione ad esso

estesa.

-

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13. Normativa anti-fumo

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare

all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la

scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni

applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete

accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare

evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la

sola scritta "VIETATO FUMARE".

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250;

la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia

Municipale, Polizia Giudiziaria, oltrechè all'Organizzatore, anche attraverso il suo personale si sorveglianza,

vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.

E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e nei luoghi all'aperto indicati da apposita

segnaletica.

..

14. Sanzioni e penali

L’Espositore e l’Allestitore eventualmente incaricato di operare per suo conto sono responsabili per la non

osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Tecnico, e nei suoi allegati, e rispondono

in solido di tutti gli eventuali conseguenti oneri.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento Tecnico comporta:

14.1 Contrasto al lavoro irregolare e clandestino.

La mancata applicazione di quanto previsto dalle normative vigenti comporta l'obbligo di legge per

l'Organizzatore di sporgere denuncia alla Pubblica Autorità ritenendo l'Espositore responsabile dell'impiego

di lavoratori irregolari e/o clandestini anche se questi risultano impiegati da ditte terze contrattualizzate

dall'Espositore nell'ambito della manifestazione e delle fasi di montaggio e smontaggio.

14.2 Mancato invio del progetto di allestimento

L'Organizzatore non consente l’avvio dei lavori di allestimento dello stand 'personalizzato' in caso di mancato

invio del progetto da parte dell’Espositore.

L'Organizzatore può applicare una penale di € 1.000 (I.V.A. esclusa) agli Espositori che hanno avviato lavori

di allestimento senza l’invio preventivo del progetto.

14.3 Allestimento non conforme

L'Organizzatore provvede alla rimozione o alla modifica delle parti di allestimento non conformi, con

addebito all’Espositore dei relativi costi. In attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento, l'Organizzatore

può disporre il disinserimento dell’alimentazione elettrica allo stand.

14.4 Mancato rispetto dei limiti dell'area espositore

In caso di mancata osservanza dell'art.4 l'Organizzatore provvede alla rimozione o alla modifica delle parti di

allestimento non conformi, con addebito all’Espositore dei relativi costi oltre che di penale pari al valore per

metro quadrato attribuito allo stand e moltiplicato per la superficie indebitamente occupata. In attesa

dell’esecuzione dei lavori di adeguamento, l'Organizzatore può disporre il disinserimento dell’alimentazione

elettrica allo stand.

14.5 Contravvenzioni da parte di aziende allestitrici

L’Espositore che, come committente, ha autorizzato una ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per

l’esecuzione di lavori nel proprio stand, é responsabile dell'idoneità della stessa rispetto alle normative

vigenti in tema di lavoro e sicurezza.

Nel caso di contestazioni alla ditta, l'organizzazione informerà l'espositore mediante PEC che conterrà anche

IT4Fashion 2016 – 20-22 Aprile 2016

le misure che essa riterrà di adottare, ivi inclusa l'allontanamento della ditta dal quartiere, e la rivalsa di danni

economici che saranno motivati a titolo di penale tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro

2.500,00 (I.V.A. esclusa).

14.6 Permanenza non autorizzata nel posteggio oltre l’orario consentito.

L'Organizzatore applica una penale pari a € 500 (I.V.A. esclusa) per ogni ora o frazione di ora di permanenza

nello stand oltre l’orario consentito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

14.7 Presenza di prodotti e/o materiali non ammessi

L'Organizzatore in caso di inosservanza alle disposizioni provvede alla rimozione immediata dei prodotti e

materiali non ammessi con addebito all’Espositore dei relativi costi. In attesa dell’esecuzione dei lavori,

l'Organizzatore può disinserire l’alimentazione dell’energia elettrica allo stand.

14.8 Presenza di materiali di allestimento sprovvisti di certificazione di reazione al fuoco

L'Organizzatore, anche con il supporto del proprio Servizio Sicurezza, può disporre a suo insindacabile

giudizio, la rimozione dei materiali e/o la sorveglianza del posteggio con personale qualificato con l’addebito

dei relativi costi.

14.9 Mancato rispetto limiti di emissioni audio

in caso di contravvenzione dei divieti e prescrizioni di quanto all'art.9, l'Organizzatore erogherà penale da un

minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa). In mancanza di pronta risposta

dell'Espositore, l'Organizzatore può disporre il disinserimento dell’alimentazione elettrica allo stand.

14.10 Divieto di fumo e inosservanza delle norme in materia di sicurezza

L'Organizzatore, a secondo della gravità dell'infrazione, erogherà penale da un minimo di € 50,00 ad un

massimo di € 250,00 (I.V.A. esclusa) a coloro che contravvengono ai divieti e alle osservanze della normativa

anti-fumo e in materia di sicurezza. Nel caso che il soggetto in questione sia riferibile ad uno degli Espositori

e non risponda della penale, questa sarà comminata all'Espositore. Nei casi più gravi l'Organizzatore si riserva

il diritto di ritirare la tessera nominativa di accesso al Quartiere a chi si renda colpevole della contravvenzione

e/o a sporgere denuncia alla Pubblica Autorità.

14.11 Mancato rispetto dei limiti di velocità e divieto di sosta autoveivoli

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relativa alla viabilità interna, a secondo della gravità

dell'infrazione, erogherà penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 (I.V.A. esclusa) a coloro

che contravvengono alle disposizioni. L'Organizzatore può procedere alla rimozione dei veicoli in sosta in

zone vietate, a rischio e spese dell’espositore.

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ALLEGATO B-1

ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND

Norme generali

L'Organizzatore prescrive per l’uso degli stand e la partecipazione alla manifestazione, quale parte integrante

del Regolamento Generale, le norme di seguito indicate e quelle riportate nelle circolari/comunicazioni

riguardanti la manifestazione. Gli allestimenti, l’arredamento, le scorte accessorie, il materiale e i prodotti

esposti, nonché l’installazione e l’utilizzo degli stand devono essere conformi alle norme italiane ed europee

vigenti in materia di sicurezza, protezione contro l’incendio, prevenzione contro gli infortuni, tutela

dell’ambiente.

L'Organizzatore ha facoltà di far rimuovere o modificare, in qualsiasi momento, installazioni ed allestimenti

che siano in contrasto con le norme di seguito esposte e/o con quelle riportate nelle circolari/comunicazioni

inviate dall’Organizzatore dopo l’assegnazione dello stand.

Costi e rischi della rimozione o delle modifiche sono a carico dell’Espositore.

1.1.Comunicazione referenti per la progettazione e l'esecuzione degli stand

Qualora l'Espositore non intenda avvalersi del pre-allestimento fornito dall'organizzazione, o se vorrà

completarlo con propri materiali e/o arredi, dovrà comunicare entro 40 gg. dall'inizio della manifestazione:

- nominativo del o dei tecnici incaricati della progettazione con estremi anagrafici e numero di iscrizione ad

Albi professionali italiani, riferimenti di contatto compreso indirizzo di PEC;

- nominativo della o delle aziende incaricate della realizzazione degli allestimento e/o degli impianti dello

stand cui allegare copia del certificato di iscrizione a CCIAA e DURC oltre ai riferimenti di contatto compreso

indirizzo di PEC;

- comunicazione inerente la volontà o meno di utilizzare il pre-allestimento e gli arredi forniti

dall'Organizzatore, se del caso dettagliare singoli esclusioni.

1.2 Progettazione e costruzione stand

1.2.1 Rilievo planimetrico del posteggio

L’Organizzatore invia all’Espositore il rilievo planimetrico dello stand, sulla base del quale l’Espositore deve

elaborare il progetto di allestimento sempre che non reputi sufficiente la dotazione standard e il pre-

allestimento fornito dall'Organizzatore.

Sul rilievo sono indicati gli ingombri di strutture esistenti nel posteggio (pilastri, lesene, cassette elettriche,

idranti antincendio, altri impianti tecnici, ecc.) e la posizione delle prese di derivazione per gli impianti tecnici

disponibili.

1.2.2 Invio progetti di allestimento

Qualora l'Espositore non intenda avvalersi del pre-allestimento fornito dall'organizzazione, o se vorrà

completarlo con propri materiali e/o arredi, dovrà fornire non oltre 30 giorni dall'inizio dell'evento;

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– il progetto, completo di planimetrie e sezioni quotate, nel formato .PDF

– le planimetrie ed i disegni costruttivi (scala 1:100) per particolari opere edili, soppalchi, strutture speciali

corredate, queste ultime, da relazione tecnico-statica redatta e firmata da tecnici qualificati ai sensi della

legge italiana;

– la pianta con il posizionamento delle apparecchiature, dei macchinari e/o degli impianti da esporre;

– la descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’allestimento;

– lo schema degli impianti, in particolar modo di quello elettrico;

– le specifiche per macchinari e/o impianti speciali;

Su ogni planimetria deve essere riportata la ragione sociale dell’Espositore e riportato nome/cognome e

firma del responsabile dell'allestimento per conto dell'Espositore.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, l'Organizzatore procede come indicato all’art.14

(Sanzioni e penali).

1.2.3 Norme costruttive

Nella elaborazione del progetto di allestimento, l’Espositore è tenuto ad osservare le norme e le disposizioni

di seguito riportate:

- a) tutte le norme relative alla progettazione e costruzione, ove applicabili, riferite a qualsiasi tipo di struttura

e/o materiale utilizzato per la realizzazione dello stand.

Devono essere rispettate le norme inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.

- b) tutto il materiale da impiegare per l’allestimento (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti,

tessuti, tende, controsoffitti, cielinature, ecc.), se non incombustibile, deve essere ignifugo all’origine o

ignifugato e classificato secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26/6/84 e

successive modifiche e integrazioni. Ovvero, per i materiali classificati anche come prodotti da costruzione,

di classe europea equivalente ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 15 marzo 2005.

Pertanto, i materiali, in relazione al loro impiego, dovranno rispondere alle seguenti classi di reazione al

fuoco:

Classe 1 – materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, tendaggi, cielini;

Classe 2 – pavimenti, pareti, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per pareti divisorie, comprensivi degli

eventuali rivestimenti.

Tutti i materiali di allestimento devono essere posati in opera in modo strettamente conforme a quanto

prescritto nel oro certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell’Interno. È vietato l’impiego, in

quanto non ignifugabili, di materiali plastici non ignifughi all’origine, di tessuti, stuoie, manufatti realizzati

con cartoni e derivati, tende o analoghi. Qualora tali materiali coincidano con i materiali oggetto

dell'esposizione, l'Espositore dovrà specificamente comunicarlo all'Organizzazione che comunicherà la

necessità di dotare lo stand di un presidio anti-incendio supplementare (ad es. 'estintore') il cui costo sarà

addebitato all'Espositore.

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Sui manufatti non ignifughi all’origine è obbligatorio procedere con specifici trattamenti con prodotti

ignifuganti. Tale trattamento deve essere eseguito prima dell’introduzione dei materiali per gli allestimenti

nel Quartiere Fiera.

L’introduzione e l’utilizzo nel Quartiere Fiera di materiali di allestimento è consentita esclusivamente a

condizione che gli stessi siano accompagnati da regolare documentazione che ne certifichi la classe di

reazione al fuoco.

1.2.4 Dimensioni e altezze degli allestimenti

L’Espositore deve elaborare il progetto tenendo conto dei seguenti requisiti:

– deve essere garantita una distanza dagli impianti di almeno m.1,50 e ne deve essere consentita

l’accessibilità;

– deve essere garantita la funzionalità dei dispositivi anti-incendio del padiglione;

– non si deve creare disturbo o interferenza con la segnaletica predisposta dall'Organizzatore;

– deve essere garantito il rispetto dei tempi previsti per il montaggio e lo smontaggio dell’allestimento;

– l'altezza massima dell'allestimento non potrà eccedere i cm.250 dal pavimento del padiglione.

ATTENZIONE: La posa in opera di supporti, tiranti e cavi sulle strutture fisse dei padiglioni è di competenza

esclusiva dell'Organizzatore. Per poter usufruire di questa opportunità, è necessario trasmettere all'Ufficio

Tecnico apposita richiesta entro i termini indicati allegando dettagliata ed esaustiva documentazione

illustrativa. Nel caso che questo specifico allestimento determini, a norma di legge, la necessità di elaborati,

relazioni e certificazioni a firma di un professionista abilitato, iscritto a ordini professionali italiani,

l'Espositore dovrà comunicare il nominativo del proprio professionista o chiedere l'intervento diretto

del'ufficio tecnico dell'organizzatore.

1.2.5 Allestimenti autoportanti

Disposizioni per la realizzazione di allestimenti autoportanti

a) note generali: per allestimenti autoportanti si intendono tutti gli allestimenti appoggiati al pavimento del

padiglione e costituiti da pareti, pedane e strutture portanti verticali e orizzontali sostenute dalle verticali.

b) materiali: i materiali costituenti gli allestimenti sopra citati, sono generalmente riconducibili a:

- legno e derivati del legno

- metallo in profilati commerciali assemblato con saldature e/o bulloneria

- strutture metalliche tralicciate, comunemente chiamate “americane”

- vetro, utilizzato come parte di serramenti o come parete anche continua, e di altezza variabile anche

rilevante

- allestimenti misti quando vengono utilizzati insieme più di un componente di quelli precedentemente citati

e/o altri

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materiali quali, per esempio, pareti composite costituite tamburati, plastiche e derivati, ecc.

c) caratteristiche dei materiali: i materiali impiegati per la realizzazione degli allestimenti devono essere di

ottima qualità e rispondenti alle norme tecniche e di prodotto vigenti. Quando previsto dalle norme, tali

materiali devono essere accompagnati dalle certificazioni, dalle dichiarazioni di conformità e dalle istruzioni

di montaggio fornite dal produttore. Questa documentazione deve essere tenuta a disposizione nel posteggio

per eventuali controlli da parte delle Autorità preposte e dell'Organizzatore.

I materiali per i quali è previsto l’utilizzo ripetitivo nel tempo con montaggi e smontaggi legati allo

svolgimento di più mostre, devono essere sottoposti a manutenzione periodica, secondo le prescrizioni del

produttore e secondo i criteri della buona tecnica, della regola dell’arte e dei criteri dettati dalla prudenza e

diligenza tenuto conto anche dell’ambiente nel quale vengono installati e utilizzati.

Le pareti vetrate, in particolare, devono rispondere, per tipologia del vetro e per sistema di montaggio, alle

norme UNI vigenti.

Tutti i materiali combustibili devono essere accompagnati dalla certificazione di reazione al fuoco di cui

all’art. 1.2.3 lett. b) del presente Regolamento Tecnico.

d) Assemblaggio e posa in opera dei materiali: l’assemblaggio dei materiali deve essere realizzato secondo le

norme tecniche vigenti, tenendo conto delle norme di prodotto e delle istruzioni di montaggio fornite dai

produttori. Durante l’assemblaggio delle varie parti costituenti un manufatto devono essere adottate tutte

le misure cautelari necessarie per evitare crolli e/o stacchi di parti che possano procurare nocumento al

personale presente nel padiglione. L’utilizzazione delle attrezzature di lavoro (muletti, gru, ecc.) deve

avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

L’assemblaggio di pareti vetrate deve essere effettuato con particolare attenzione, utilizzando gli specifici

strumenti previsti per la movimentazione e il montaggio di questo tipo di manufatto.

e) Idoneità statica degli allestimenti autoportanti: il soggetto che realizza l’allestimento dello spazio

espositivo, Impresa, Allestitore o Espositore, deve garantire la statica del manufatto allo scopo di eliminare

il rischio di crolli, anche parziali, o di stacchi di parti che possano creare conseguenze lesive nei confronti di

terzi (espositori, visitatori, ecc.).

Si ricorda che l’Espositore, anche a termine di contratto, in quanto titolare in via esclusiva dello spazio

espositivo, è responsabile della corretta applicazione del sistema prevenzionale (tra l’altro del D. Lgs. 81/08)

con particolare riguardo alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese come previsto dall’art.

26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

1.3 Dichiarazioni e certificazioni

Tutte le strutture/allestimenti/impianti realizzati nel Quartiere devono essere dotati di certificazione che ne

attesti la realizzazione secondo le disposizioni di legge, pertanto l'espositore ha l’obbligo di consegnare

all'Organizzatore

- la dichiarazione di corretto montaggio prodotta dall’installatore

- la certificazione di resistenza al fuoco dei materiali utilizzati

- la certificazione di idoneità statica prodotta da professionista abilitato, iscritto a ordini professionali italiani,

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diverso dal professionista che ha prodotto il calcolo statico che attesti, ad ogni effetto di legge, la conformità

di strutture e appendimenti, alle regole cautelari di sicurezza che li riguardano

- e, per quanto concerne gli impianti elettrici dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità di cui al

DM n.37 del 2008.

Il termine per la consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di corretto montaggio, idoneità statica e

conformità degli impianti elettrici è di 24 ore prima dell'inizio dell'esposizione. Alle dichiarazioni si dovrà

allegare il certificato della Camera di Commercio dell’Allestitore o delle ditte esecutrici delle singole

lavorazioni.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, trattandosi di un termine perentorio e non prorogabile

a causa dell'imminenza dell'inizio dell'esposizione, l'Organizzatore incaricherà un proprio professionista per

la produzione della dichiarazione richiesta addebitando il relativo costo all'espositore. Nel caso in cui, per

mancanza dei dati tecnici necessari, non fosse possibile produrre tale dichiarazione o venissero frapposti, per

qualsiasi ragione, ostacoli o difficoltà di sorta all'esecuzione della citata verifica disposta dall'Organizzatore,

lo spazio espositivo verrà privato di energia elettrica e dovrà essere interdetto ai visitatori.

ATTENZIONE: È importante che la tempistica di cui sopra sia rispettata, in quanto la documentazione dovrà

essere sottoposta dall'Organizzatore a verifica tecnica per controllare la compatibilità tra quanto si intende

realizzare e le strutture fisse del padiglione.

1.4 Salette riunioni, di proiezione ed audizione

Nel caso che gli Espositori previo accordi contrattuali, vogliano procedere alla realizzazione di salette di

proiezione ed audizione, oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, devono essere rispettate le seguenti

disposizioni:

– posti a sedere: i posti a sedere devono essere disposti in settori di massimo n.4 file e non più di n.8 sedie

per fila. Le sedie di ogni fila devono essere stabilmente collegate tra loro.

– vie di uscita: il locale deve essere provvisto di un adeguato sistema di vie di uscita, dimensionato in base al

massimo affollamento previsto e alla capacità di deflusso. La larghezza di ogni via di uscita deve essere

multipla del modulo (m 0,60) e comunque non inferiore a due moduli (m 1,20).

La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti,

con esclusione degli estintori, e non essere inferiore a cm.120; l’altezza dei percorsi non deve essere inferiore

a m 2,20.

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare

deflusso delle persone.

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell’esodo, a semplice spinta, e possono essere

previste a uno o a due battenti;

– illuminazione e segnaletica di sicurezza: l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di

illuminamento non inferiore a 5 lux a m. 1 dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux

negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Le porte di uscita devono essere dotate di segnaletica luminosa di sicurezza alimentata con doppio impianto,

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normale e di emergenza.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché il loro funzionamento sia assicurato

per almeno un’ora.

Nei locali deve essere apposta un’adeguata segnaletica con il divieto di fumare. In caso di mancato rispetto

disposizioni di cui agli articoli 1.2.3 e 1.2.4, l'Organizzatore procede come indicato all’articolo "Sanzioni e

penali".

1.5 Rete idrica e di scarico

I padiglioni sono sprovvisti di una rete idrica potabile e di una rete di scarico, accessibili da pozzetti a

pavimento o a parete (in prossimità dei blocchi bagni) dotati di coperchi ispezionabili.

1.6 Impianti WIFI

I servizi wireless forniti dall'Organizzatore adempiono alle normative di legge vigenti.

L’utilizzo di Access Point Wireless privati all’interno del quartiere fieristico è vietato perché causa di disturbi

sulla rete wireless tra impianti concorrenti.

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ALLEGATO B-2

PULIZIE E SERVIZI AMBIENTALI

2.1 Servizi ecologici, smaltimento rifiuti, imballi e pulizie stand

L’espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti

all’interno dell’area fieristica e nello spazio espositivo assegnato. E’ vietato lasciare qualsiasi tipo di materiale

di scarto negli spazi comuni (corsie, viabilità , ecc..). I rifiuti devono essere asportati quotidianamente dal

quartiere provvedendo allo smaltimento in base alle normative di legge vigenti.

L’espositore è responsabile e garante che tutte le disposizioni e le direttive riguardanti la protezione

dell’ambiente, la produzione e lo smaltimento rifiuti vengano rispettate anche dalle imprese che operano per

suo conto.

L'Organizzatore a supporto dei suoi clienti e per agevolare le operazioni per quanto sopra fornisce un servizio

di noleggio di cassonetti da richiedere all'Ufficio Tecnico.

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel

rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge e costituisce reato punibile penalmente.

Ove il caso, l'Organizzatore provvede alla segnalazione alle Autorità competenti.

2.2 Gestione rifiuti e scarti in allestimento e smontaggio

Qualora l’espositore o le ditte da lui incaricate non desiderino noleggiare gli appositi contenitori preposti allo

smaltimento dei rifiuti, devono quotidianamente provvedere alla rimozione e all’allontanamento dal

Quartiere dei materiali di scarto prodotti durante le fasi di lavorazione (pareti, controsoffitti, rivestimenti a

pavimento,plastica, moquette ecc.).

E’ vietato gettare o accumulare scarti sulla pavimentazione delle corsie del padiglione ed in tutte le aree del

quartiere fieristico.

L’eventuale accumulo e stoccaggio dei materiali di scarto è consentito esclusivamente all’interno della

propria area espositiva.

Devono essere rimosse eventuali tracce di vernici e di collante a pavimento causate dai nastri biadesivi

utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti.

Eventuali danni, attribuibili all’Espositore o suoi incaricati, sono allo stesso addebitati.

Per i rifiuti abbandonati nei padiglioni e per i quali non sia stata presentata la richiesta di smaltimento

ll'Organizzatore, sono applicate le tariffe di merito, maggiorate del 100%. Viene inoltre stabilita una penale

fissa di € 250,00 (IVA esclusa).

2.3 Pulizia stand durante la manifestazione

La pulizia interna dello stand, qualora non sia inclusa nel canone di partecipazione, deve essere richiesta

all'Organizzatore. La pulizia dello stand viene effettuata dal personale addetto durante le ore di chiusura del

padiglione, a partire dalla sera della vigilia di apertura della mostra. Per consentire le operazioni di pulizia

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dello stand, l’Espositore è tenuto a lasciare agibili gli spazi destinati a tale servizio.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- Pulizia del pavimento e degli eventuali rivestimenti, quali ad es. moquette (è escluso il lavaggio della

moquette e l’eliminazione di macchie o tracce dalla stessa)

- Spolveratura dei mobili (ad esclusione di quelli in esposizione) installati nello stand

- Svuotamento dei cestini portarifiuti

Sono esclusi dal servizio gli arredi, materiali, attrezzature e prodotti oggetto di esposizione.

2.4 Permessi per pulizie private

E’ possibile richiedere la permanenza nella propria area espositiva per effettuare pulizie particolari

extraorario serale di manifestazione. Il permesso è a pagamento e deve essere richiesto all'Ufficio Tecnico.

2.5 Imballaggi

Gli imballi devono essere asportati dal quartiere fieristico. Nel caso l’Espositore non intenda procedere a

quanto sopra è a disposizione uno specifico servizio da richiedere all'Ufficio Tecnico.

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ALLEGATO B-3

MODALITÀ DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

3.1 Caratteristiche della rete di erogazione energia elettrica

L’erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema TN-S con distribuzione trifase a tensione nominale

400 V (tolleranza +/- 10%), 3F+N+PE, o monofase a tensione nominale 230 V. (tolleranza +/- 10%) 1F+N+PE,

frequenza 50 Hz (tolleranza +/- 1%).

La rete di forza motrice per alimentazione dei posteggi è costituita da prese tipo CEE (CEI EN 60309, IEC

60309) da 32 A - 400 V 3P+N+PE-IP55 o da 125 A – 400 V 3P+N+PE-IP55, inserite in cassette a pavimento o

installate a parete e da cassette di distribuzione energia equipaggiate con interruttori di manovra da 250 A e

fusibili.

La tipologia e la quantità dei punti di prelievo energia disponibili per lo stand è desumibile dagli stralci

planimetrici inviati all’Espositore dall’Ente Organizzatore.

3.2 Fornitura elettrica di servizio

La rete prese di servizio per l’energia elettrica fornita agli stand è costituita da prese tipo CEE da 16 A 230 V

2P+PE, dislocate in uno o più punti di ogni salone, installate su pareti e/o inserite in scatole a pavimento

secondo schemi forniti dall'Organizzatore.

Ogni punto di fornitura elettrica dello stand può erogare come minimo garantito 0,5 Kw e può giungere,

previa contrattualizzazione, fino ad un massimo di 6 kW a 400 V trifasi.

Le prese elettriche possono essere utilizzate dall’Espositore e dagli allestitori per lavori che richiedano l’uso

di piccoli utensili elettrici soltanto nei periodi di allestimento e smontaggio.

3.3 Orario di erogazione energia

Sia in fase di allestimento che di apertura al pubblico dell'evento, l'energia sarà erogata secondo l’orario di

ingresso/uscita degli espositori come indicato dal Regolamento Generale della Manifestazione; durante la

fase di smontaggio la forza motrice non viene erogata.

N.B. Ai fini della sicurezza gli impianti devono essere considerati sempre alimentati.

Per esigenze in ore serali, per urgenti e straordinari casi di necessità, l’Espositore deve inoltrare richiesta

all'Ufficio Tecnico entro le ore 16 del giorno precedente; l'Ufficio Tecnico valuterà la richiesta e, nel caso, si

riserva l'approvazione o meno della richiesta cui potrà essere applicato un costo di fornitura formalmente

comunicato in termini di preventivo e soggetto a formale approvazione da parte dell'Espositore.

3.4 Richiesta di allacciamento

Nel caso di stand dotati di proprio progetto e di autonomo impianto elettrico, l’allacciamento degli impianti

alla rete di erogazione di energia elettrica, sarà concordata nei temi tra l'Ufficio Tecnico e l’Espositore e sarà

eseguito solo a conclusione delle operazioni di approntamento degli impianti e a seguito della presentazione

di apposita richiesta e della documentazione tecnica degli impianti prevista dalle vigenti norme, e

precisamente: “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte”, di cui al D.M. n. 37 del

22.1.2008 firmata in originale dal tecnico abilitato della Ditta esecutrice; copia di iscrizione alle C.C.I.A.A.

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italiane o all’Albo Provinciale delle imprese artigiane italiane attestante l’abilitazione della Ditta esecutrice

all’installazione di impianti elettrici.

NOTA: La “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE” può essere rilasciata

solo da Ditte installatrici abilitate in Italia all’installazione di impianti elettrici secondo quanto disposto dal

D.M. n. 37 del 22.1.2008 Art. 3.

Gli Espositori stranieri dovranno avvalersi obbligatoriamente di aziende abilitate alla realizzazione degli

impianti elettrici, munite dei requisiti di cui alla succitata legge.

In caso di mancata consegna all'Ufficio Tecnico dei documenti di cui sopra, corredati dei rispettivi allegati,

l’allacciamento elettrico non viene effettuato.

Richieste di allacciamento inoltrate nel giorno di vigilia dell’apertura della Manifestazione, sono di norma

eseguite entro le successive 8 ore. Nel caso di apparecchiature che necessitino di erogazione ininterrotta

nelle 24 ore, l’Espositore deve farne richiesta all'Ufficio Tecnico, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle

operazioni di allestimento, in modo che l'Organizzatore possa realizzare a spese dell’Espositore una linea

elettrica dedicata.

Per evidenti motivi di sicurezza nei periodi di allestimento e smontaggio, non sono consentiti allacciamenti

provvisori alla rete di forza motrice per l’alimentazione degli stand.

3.5 Illuminazione nei padiglioni

Il valore di illuminamento minimo garantito è di 40 lux. L’Espositore che necessiti di un illuminamento

superiore a quello esistente nei saloni deve provvedere con proprio impianto, al fine di raggiungere i valori

ritenuti necessari sia durante l’esecuzione dei lavori di allestimento e di smontaggio, sia durante la

Manifestazione.

Ogni padiglione è dotato di un adeguato impianto di illuminazione di emergenza. In presenza di particolari

allestimenti che possono modificare i valori dell’illuminazione di emergenza fissa del padiglione, L’Espositore

ha l’obbligo di verificare e, se necessario, integrare l’impianto per garantire i valori di illuminamento minimi

previsti dalla legge.

Il riferimento normativo è la norma CEI 64.8.

3.6 Illuminazione fissa dello stand

L’illuminazione dello stand in termini di pre-alestimento sarà fornita dall'Organizzatore mediante uno o più

corpi illuminanti secondo quanto previsto dal contratto.

Nel caso che l'illuminazione sia realizzata direttamente dall'Espositore secondo quanto previsto dal proprio

progetto, la stessa dovrà essere realizzata con circuiti separati rispetto a quelli utilizzati per la distribuzione

prese.

Tutti i corpi illuminanti dovranno essere saldamente ancorati alle strutture dello stand, e collocati in posizione

non accessibile al pubblico, ad un’altezza minima di 2,5 m dal lato inferiore del corpo illuminante, al

pavimento finito dello stand, compresi quelli alimentati da sistemi a bassissima tensione e mantenuti ad

un’adeguata distanza dagli oggetti illuminati.

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In particolare, per faretti e piccoli proiettori, tale distanza non deve essere inferiore a:

– 0,5 m: fino a 100 W

– 0,8 m: da 100 a 300 W

– 1 m: da 300 a 500 W

salvo diverse indicazioni documentabili del costruttore.

I corpi illuminanti con lampade alogene o ad alogenuri, o che in caso di rottura possano proiettare materiale

incandescente, dovranno essere del tipo protetto con schermi di sicurezza ed installati secondo le istruzioni

del costruttore. Non è ammesso l’impiego di fascette per l’ancoraggio dei corpi illuminanti alle strutture. I

sistemi di illuminazione con lampade a incandescenza a bassissima tensione devono essere in accordo con le

rispettive norme di prodotto.

Le insegne luminose ed i loro componenti, aventi una tensione di funzionamento maggiore di 230/400 V,

oltre a rispondere alle rispettive norme di prodotto e alle raccomandazioni di montaggio del costruttore,

dovranno essere conformi alla Norma CEI EN 50107-1 (CEI 34-86), installati fuori dalla portata di mano o

essere adeguatamente protetti per ridurre i rischi di ferimento delle persone.

Saranno alimentati da circuiti separati e controllati da interruttori di emergenza facilmente accessibili e

visibili. Gli interruttori di comando e protezione di tali impianti, dovranno essere installati in involucri

incombustibili e fisicamente separati dai circuiti a tensione più bassa.

I materiali che saranno utilizzati per i rivestimenti del posteggio, posti dietro le insegne luminose, dovranno

essere incombustibili.

3.7 Impianti elettrici negli stand, caratteristiche e prescrizione per la realizzazione a cura dell'Espositore

La realizzazione degli impianti elettrici nei posteggi che verrà eseguita a cura dell’Espositore ne definisce la

sua responsabilità sotto ogni aspetto. Le installazioni dovranno essere eseguite senza arrecare danni,

disturbo o impedimenti, alle Ditte espositrici confinanti. L’Espositore è tenuto a verificare personalmente la

tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto, esonerando

comunque l'Organizzatore e il personale autorizzato all’operazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per

danni che si potessero verificare a persone e/o cose in seguito all’omissione di tale controllo.

Per l’esecuzione degli impianti elettrici, l’Espositore è tenuto ad osservare le disposizioni al D.M. n. 37 del

22.1.2008, le prescrizioni del presente regolamento tecnico e ad utilizzare esclusivamente apparecchiature,

cavi e materiali conformi alle normative CEI, muniti di marcatura CE e di marchiatura di conformità (per es.:

IMQ).

I punti di erogazione energia dovranno essere facilmente raggiungibili, accessibili ed ispezionabili e

comunque liberi da ogni ingombro, per permettere la verifica e l’allacciamento del posteggio da parte del

personale preposto ed eventuali interventi del personale addetto alla sicurezza. L'Organizzatore non si riterrà

responsabile di eventuali danni arrecati al posteggio e/o alle merci esposte, a causa della difficoltà di

esecuzione di tali operazioni.

A valle del punto presa energia messo a disposizione dall'Organizzatore, l’Espositore dovrà installare un

quadro elettrico generale per l’alimentazione dei circuiti del posteggio. L’involucro del quadro dovrà essere

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in materiale isolante o in carpenteria metallica, rispondente alle rispettive norme di prodotto ed avrà un

grado di protezione non inferiore a IP4X.

Per quanto riguarda l'equipaggiamento del quadro elettrico si faccia riferimento alle norme e prassi vigenti.

Si specifica che la protezione per corrente differenziale è richiesta alternativamente sull’interruzione

generale o sugli interruttori parziali. Ogni interruttore dovrà proteggere l’apparecchiatura più debole e/o il

conduttore di sezione più piccola. La distribuzione nello stand dovrà essere obbligatoriamente suddivisa in

più circuiti, differenziando i circuiti prese da quelli illuminazione ed in particolare:

a) i circuiti prese monofasi dovranno essere protetti a monte da interruttori bipolari da 10 A, se

alimenteranno prese da 10 A o massimo 16 A, se alimenteranno prese da 16 A;

b) i circuiti illuminazione dovranno essere distribuiti in monofase e protetti a monte da interruttori bipolari

da massimo 16 A;

c) i circuiti di distribuzione per utilizzatori trifasi dovranno essere protetti a monte da interruttori onnipolari

di adeguata portata.

Saranno ammessi interruttori con taratura differenziale Idn=300 mA (0,3 A) solo per l’alimentazione di

macchine. Tutti gli interruttori ed in particolare l’interruttore generale, dovranno essere chiaramente

identificati nel quadro con opportuna etichettatura. Non sono ammessi interruttori con regolazione variabile

della corrente differenziale. Non sono ammessi interruttori quadripolari o altri dispositivi di interruzione per

la distribuzione in monofase.

Il collegamento tra il punto di erogazione energia ed il quadro generale del posteggio,nel caso di prelievo

energia dalla rete con prese CEE, dovrà essere eseguito a mezzo di spina da 32A-3P+N+PE o da 125A-

3P+N+PE, fornite e cablate a cura dell’Espositore. Il cavo di interconnessione tra la spina ed il quadro dovrà

avere una lunghezza sufficiente per raggiungere agevolmente il punto di prelievo energia, senza essere

sottoposto a dannose sollecitazioni meccaniche ed avere sezioni minime confacenti alla norma.

Nel caso di prelievo energia dalla rete da cassette di distribuzione equipaggiate con interruttori di manovra

da 250 A, il collegamento dovrà essere eseguito a mezzo di cavo fornito dall’Espositore.

Il cavo dovrà avere una sezione proporzionata alla massima potenza prelevabile dalla cassetta distribuzione

energia ed una lunghezza sufficiente per raggiungere agevolmente il punto di prelievo, senza essere

sottoposto a dannose sollecitazioni meccaniche.

Ogni circuito di distribuzione o utilizzatore, facente parte di dipendenze esterne al posteggio ma alimentato

dallo stesso quadro generale, dovrà essere munito di dispositivo di sezionamento locale facilmente

accessibile ed identificabile. Possono essere utilizzati a tale scopo: contattori, interruttori automatici,

interruttori differenziali, ecc., considerati adatti al sezionamento dalle relative norme di prodotto.

Dovranno essere utilizzati cavi in rame e condutture confacenti la Norma e sempre con caratteristiche di non

propagazione dell’incendio, in accordo con la serie di Norme CEI EN 50266 (serie CEI 20-22) e a bassa

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, in accordo con la serie di Norme CEI EN 50267 (serie CEI 20-37/2) e

CEI EN 50268 (serie CEI 20-37/3). È vietato l’uso di conduttori piatti di ogni tipo.

Tutte le condutture dovranno essere protette meccanicamente con tubazioni e/o canalizzazioni, aventi grado

di protezione non inferiore ad IP4X e rispondenti alle rispettive norme di prodotto, fino ad un’altezza di 2,5

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m dal pavimento finito del posteggio.

Condutture posate e/o transitanti a pavimento dovranno essere protette con canalizzazioni passacavi

pedonabili e/o carrabili, adatte per impianti elettrici, o posate sotto pavimenti sopraelevati.

Le connessioni tra cavi, se necessarie e limitate alle zone non accessibili al pubblico, dovranno essere eseguite

impiegando connettori realizzati in accordo con le relative norme ed aventi un grado di protezione almeno

lP4X o IPXXD, o realizzate in involucri aventi un grado di protezione almeno IP4X.

Lo stand dovrà essere dotato di un adeguato numero di prese a spina, distribuite su più circuiti, per consentire

il raggiungimento delle prescrizioni di sicurezza degli utilizzatori. Tutte le prese dovranno essere fissate in

modo sicuro ad un’altezza non inferiore a 0,2 m dal pavimento. Dovranno essere del tipo con alveoli protetti

per garantire l’inaccessibilità delle parti in tensione ed avere il conduttore di protezione collegato a terra.

Nel caso di trasformatori e convertitori elettronici a bassissima tensione, dovrà essere previsto un dispositivo

a ripristino manuale, atto a proteggere il secondario di ciascun trasformatore o convertitore elettronico.

I trasformatori a bassissima tensione dovranno essere installati fuori dalla portata di mano del pubblico e

dovranno avere un’adeguata ventilazione.

I convertitori elettronici dovranno essere conformi alle relative norme di prodotto.

Nel caso di presenza nel posteggio di motori elettrici che durante il funzionamento possano dare luogo a

situazioni di pericolo, dovranno essere previsti dispositivi onnipolari di sezionamento da installare nelle

immediate vicinanze degli stessi, in accordo con CEI EN 60204-1.

Dovranno essere messi a terra tutti gli utilizzatori fissi costituenti l’arredamento del posteggio, tutte le prese,

tutte le strutture metalliche, il quadro (se metallico), ecc., mediante l’impiego di appositi conduttori di

protezione di colore giallo/verde e sezione non inferiore a 6 mm.

Non è ammesso attorcigliare i conduttori alle strutture, si dovranno utilizzare appositi capicorda o mezzi

equivalenti adatti allo scopo.

Il collegamento delle masse all’impianto di terra generale dovrà essere realizzato tramite il conduttore PE del

cavo di alimentazione del posteggio e testato prima della energizzazione dell’impianto elettrico.

Le masse metalliche di: veicoli, vagoni, caravan, container, ecc., nel caso vengano utilizzati come stand,

dovranno essere collegate al conduttore PE (anche in più punti se il tipo di costruzione non assicura

continuità).

3.8 Norme tecniche e di sicurezza

Gli impianti elettrici dei posteggi devono essere realizzati osservando scrupolosamente:

– il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

– la Legge 791 del 18.10.1977 di attuazione della direttiva 73/23/CEE;

– al D.M. n. 37 del 22.1.2008.

La conformità al quadro legislativo corrisponde al rispetto della normativa europea CENELEC e nazionale CEI

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con particolare riferimento alla norma CEI 64-8 per gli impianti elettrici.

3.9 Prescrizioni per l’erogazione di energia elettrica

L’Espositore risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a terzi derivanti dal prelievo eccedente la massima

potenza messa a disposizione, anche se relativi alla qualità del servizio (in termini di continuità della fornitura

e della qualità della tensione) erogato dall'Organizzatore agli Espositori.

L’uso degli impianti di ciascun posteggio, che debbono essere conformi alle norme di legge vigenti, non deve

provocare disturbi sulla rete di distribuzione dell'Organizzatore. In particolare:

a) non devono essere immessi con gli impianti e gli apparecchi di posteggio disturbi (fluttuazione di tensione,

distorsioni armoniche, buchi di tensione, alte frequenze, ecc.) sulla rete generale di distribuzione, alla quale

sono connessi, che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme (EN – IEC – CEI) sulla compatibilità

elettromagnetica; tali disturbi devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni

adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa

connesse di pari tensione; per tale scopo devono essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare e/o a

neutralizzare tali fenomeni;

b) il fattore di potenza delle apparecchiature non deve essere inferiore a cos 0,9;

c) le protezioni contro i guasti interni al posteggio devono essere adatte per isolare tempestivamente e

selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto dell’Espositore, compatibilmente con lo schema di

connessione adottato, senza coinvolgere la rete principale di distribuzione del salone alla quale sono connessi

gli impianti degli altri espositori;

d) ai fini di ottimizzare il servizio di trasporto dell’energia elettrica, sulle reti trifasi l’Espositore deve

mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;

e) determinati circuiti dell’Espositore alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere

predisposti (salvo diversa specifica pattuizione) in modo che gli stessi risultino completamente distinti e

separati da quelli alimentati con energia trasportata dall'Organizzatore, cosicché in nessun caso sussista

possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse

alimentazioni.

ALLEGATO B-4

NORME DI SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI

Note generali e INFORMAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA DEL QUARTIERE

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D.Lgs. 81/08 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute

e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privato e pubblici mediante l’attuazione di direttive

comunitarie. In particolare il D.Lgs. 81/08 si prefigge la valutazione, la riduzione ed il controllo dei rischi per

la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un’azione combinata di vari

soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Più specificatamente il D.Lgs. 81/08 prescrive l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’insorgenza

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di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva designazione

dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,

comunque di gestione dell’emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati.

L'Organizzatore ha predisposto il Piano di Emergenza, in funzione della molteplice e complessa realtà che

caratterizza la Manifestazione ospitata nel Quartiere.

Tenuto conto che l’efficienza di un “Piano di emergenza” dipende dalle risposte immediate e coordinate dei

soggetti coinvolti nelle operazioni e che, per la natura stessa delle Manifestazioni, gli Espositori e i Visitatori

non possono essere addestrati a tale evenienza, l'Organizzatore ha predisposto un adeguato servizio per far

fronte alle situazioni di emergenza.

In caso d’emergenza quindi le persone presenti dovranno seguire tassativamente le istruzioni impartite dal

personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, dovranno abbandonare ordinatamente le aree

di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria competenza.

Il piano di sicurezza ha lo scopo di portare a conoscenza degli Espositori e degli Organizzatori, le norme

comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come “Situazioni di emergenza”, con

l’obbligo diffondere tali informazioni a tutti i soggetti, che per loro conto opereranno all’interno del

Quartiere. Sono state considerate “Situazioni di emergenza” gli eventi particolari che richiedono, per la

gravità che può derivarne per le persone e per le cose, un efficace piano di pronto intervento, predisposto a

priori, per poterli affrontare in condizioni precedentemente controllate e sperimentate.

Nella predisposizione del Piano d’emergenza si è tenuto conto di quei fattori che influenzano con la loro

presenza o con il loro stato al momento dell’evento, l’attuazione del piano stesso.

4.1 Osservanza di leggi e regolamenti

L’Espositore e il suo Allestitore sono tenuti ad osservare e a far osservare alle imprese da loro incaricate le

leggi e i regolamenti di pubblica sicurezza nonché l’intero sistema normativo e regolamentare vigente in

materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano qui di seguito, le principali norme in materia:

- sicurezza, salute e ambiente contenute nel Decr. Legislativo n. 81/2008;

- prevenzione incendi contenute nel D.M. 10.03.1998;

- norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14.01.2008.

In particolare si ricorda l’obbligo per tutti i soggetti che operano per conto dell’espositore in regime di appalto

e subappalto, di munire le proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1,

lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08.

L’inosservanza delle norme appena richiamate comporta l’interruzione dei servizi messi a disposizione dello

spazio espositivo.

L'Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze che dovessero derivare da

tale inosservanza, responsabilità che va posta a carico dell’espositore e delle imprese da questo incaricate.

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4.2 Accesso e equipaggiamento dell’Allestitore, dei propri dipendenti degli appaltatori e in generale del

personale abito al lavoro presso il Quartiere

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano all’interno del Quartiere devono essere muniti di un elmetto e

di scarpe anti-infortunistiche o di sicurezza. L'Organizzatore si riserva di impedire l’accesso al personale che

sia sprovvisto dell’equipaggiamento menzionato.

4.3 Responsabilità dell’Espositore

Ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’espositore si assume la responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose

e/o persone, all’interno del Quartiere, da chiunque e in qualunque modo cagionati, in relazione alle attività

svolte per suo conto e/o nel suo interesse nelle fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio della

manifestazione fieristica e si impegna espressamente a risarcire tutti i danni diretti e indiretti che ne

dovessero derivare, manlevando l'Organizzatore da qualunque responsabilità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2050, l’Allestitore e gli appaltatori sono responsabili in via esclusiva per tutti i fatti

pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone, all’interno del Quartiere nell’esercizio delle proprie attività e per

i fatti pregiudizievoli arrecati ai propri dipendenti in conseguenza della mancata osservanza delle norme di

sicurezza.

4.4 Inosservanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro e nelle costruzioni, igiene del lavoro, prevenzione incendi

Premesso

– che nel momento in cui l’Espositore stipula il contratto per l’acquisizione temporanea dello spazio

espositivo diventa, secondo la previsione normativa vigente, l’unico titolare degli obblighi di sicurezza per

tutte le attività che vengono svolte all’interno dello spazio espositivo, sia nei confronti dei soggetti che

svolgono dette attività, sia nei confronti dei terzi che, a qualunque titolo, si trovano all’interno dello spazio

espositivo stesso;

– che, tuttavia, l’inosservanza di norme e/o divieti posti dall'Organizzatore, indicati nel punto 4.5 – Norme e

divieti ai fini della sicurezza - da parte dell’espositore e/o di soggetti che si trovano all’interno di uno spazio

espositivo, può mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza e/o la salute di persone e/o l’integrità di beni

che si trovano in spazi espositivi di competenza di altri allestitori o in corsie o luoghi di utilizzo comune

all’interno dei padiglioni;

– che l'Organizzatore, sulle corsie e sui luoghi di utilizzo comune da parte degli espositori, dei visitatori e dei

terzi che a qualunque titolo si trovino a transitare, mantiene permanentemente attivo un servizio di vigilanza

affidato a tecnici qualificati con il compito di far rispettare gli obblighi di legge e i divieti posti

dall'Organizzatore stesso.

Tutto ciò premesso, senza che ciò possa in qualunque modo costituire ingerenza dell'Organizzatore

nell’attività svolta all’interno dei posteggi, ne possa far venir meno in qualsiasi modo o misura gli obblighi di

sicurezza previsti dal sistema normativo vigente a carico dei soggetti che operano all’interno degli spazi

espositivi, qualora gli addetti al Servizio Vigilanza, più sopra citati, dovessero riscontrare violazioni alle

anzidette disposizioni che mettano in pericolo o compromettano la sicurezza e/o la salute di persone e/o

l’integrità di beni che si trovano in spazi espositivi di competenza di altri allestitori o in corsie o luoghi di

utilizzo comune all’interno dei padiglioni, possono inibire i comportamenti contrari alla legge o alle

disposizioni dell'Organizzatore applicando quanto previsto al punto 9 del Regolamento Tecnico.

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L'espositore è responsabile della conformità alle norme e regolamenti vigenti di tutto quanto realizzato nel

proprio posteggio in ordine ad allestimenti, strutture, impianti e prodotti esposti.

4.5 Norme e divieti ai fini della sicurezza

Si riportano di seguito le norme ed i divieti da osservare e far osservare;

a) è obbligatorio per ogni Espositore che si doti di proprio progetto di allestimento o che ospiti materiale

facilmente combustibile secondo quanto previsto all'allegato1, punto 1.2.3, del Regolamento, installare nello

stand, in posizione ben visibile ed accessibile, ed adeguatamente segnalata estintori a norma. Si ricorda che

l’attività fieristica è considerata a rischio elevato d’incendio ai sensi del D. M. 10 marzo 1998. In caso di

inadempienza, l'Organizzatore provvede d’ufficio alla consegna nel posteggio degli estintori necessari,

addebitando il relativo importo nell’estratto conto finale. Ogni Espositore è tenuto a garantire che il proprio

personale presente nel posteggio sappia utilizzare correttamente gli estintori e resta a suo carico la

distribuzione degli stessi nel posteggio in posizione visibile e accessibile, e dotati di adeguata segnaletica

secondo il D. Lgs. 81/2008.

Al momento di prendere possesso del posteggio, l’Espositore è tenuto a prendere ed a far prendere visione

ai propri dipendenti dell’ubicazione delle vie d’uscita e di sicurezza esistenti nel padiglione;

b) è vietato l’accesso al Quartiere al personale sprovvisto dell’equipaggiamento indicato al paragrafo 4.2;

c) durante l'apertura dell’Esposizione, salvo diverso parere dell’Organizzatore e diverse disposizioni riportate

sul Regolamento Generale, eventuali macchinari e apparecchiature esposte devono essere scoperte e

possono essere liberamente azionate purché ciò non costituisca pericolo o molestia e a condizione che

vengano osservate le disposizioni e le norme di prevenzione infortuni e incendi.

N.B.: All'interno dei padiglioni è tassativamente vietato il funzionamento di macchine e/o apparecchiature

azionate con motori a scoppio. I serbatoi di dette macchine e/o apparecchiature in esposizione dovranno

essere mantenuti costantemente vuoti e le batterie scollegate.

Tutti i macchinari esposti in fiera dovranno essere in linea con le vigenti normative italiane e Comunitarie in

tema di sicurezza e prevenzione infortuni.

In particolare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva

2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" andrà

strettamente osservato il comma 7 dell’art. 3 riportato di seguito: "in occasione di fiere, di esposizioni, di

dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle

disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità

di dette macchine o di dette quasi-macchine e l’impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese

conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono

prese misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone."

d) gli inchiostri, i solventi e altri liquidi infiammabili devono essere collocati negli speciali depositi esterni

previsti dall'Organizzatore

e) è vietato introdurre nei padiglioni, e conservare nei posteggi, sostanze infiammabili, gas compressi o

liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. All’interno dei padiglioni è

vietata qualsiasi tipo di lavorazione a caldo e la presenza di fiamme libere. Fanno eccezione le macchine e gli

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impianti esposti per i quali devono essere adottate specifiche disposizioni di sicurezza in accordo con le

norme vigenti e con gli Uffici preposti dell'organizzazione.

h) è vietato utilizzare all’interno dei padiglioni fornelli, stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici

similari;

i) nei periodi di allestimento e di smontaggio è fatto obbligo di provvedere all’immediato sgombero degli

imballaggi dagli stand e dalle corsie, le quali possono essere utilizzate solo temporaneamente per il

carico/scarico dei materiali d’allestimento o dei prodotti in esposizione. Comunque, tale occupazione

temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili

le corsie stesse. L'Organizzatore si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico

dell’Espositore;

j) è vietato utilizzare le intercapedini tra pareti interne ed esterne allo stand e le aree sottopedana come

deposito di qualsiasi tipo di materiale;

k) le macchine (seghe circolari, piallatrici, trapani, levigatrici, ecc.) in grado di produrre durante il

funzionamento polveri, trucioli, emissioni pericolose o fastidiose di qualsiasi natura devono essere dotate di

un sistema di aspirazione.

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NOTA FINALE

L’Organizzatore, a mezzo della sua Direzione e dell'Ufficio Tecnico, si riserva, anche in deroga al presente

regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare l'Evento e i servizi inerenti. Tali norme e

disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

_______________

Il sottoscritto espositore dichiara di aver preso visione del presente Regolamento e di approvarne i

contenuti per iscritto

____________

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________

Il sottoscritto espositore dichiara di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342

cod. civ., i seguenti articoli:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e gli Allegati 1, 2, 3 e 4.

____________

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

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ALLEGATO C

TITOLO INTERVENTO

Autore

Posizione aziendale – Dipartimento

Azienda

Indirizzo, CAP, Città

Nazione

E-mail: <email>

Data di inizio progetto : __/__/__

Data di fine progetto : (se in corso, indicare “attualmente in corso”) __/__/__

Sessione : □ NPD; □ Supply Chain; □ Retail

Tipologia di progetto: (ad esempio implementazione ERP, PLM, SCM, BI,…, integrazione applicativi,

demand planning, pianificazione della produzione, virtual merchandising, multicanalità, e -commerce,

introduzione tecnologie NFC, RFID…)

Grado di innovazione : □ Consolidamento di tecnologie esistenti ( integrazione o estensione di sistemi

informativi) □ Introduzio ne di una tecnologia innovativa per l’azienda (tecnologie in uso in altre

aziende del settore ma nuove per l’azienda); □ Introduzione di una tecnologia innovativa per i l settore

(tecnologia emergente per i l settore del fashion);

Abstract: (max 2000 parole) L’abstract, formato da un numero di battute non superiore a 2000 (circa 3 pagine), dovrebbe contenere

una descrizione del case study che si intende presentare. Questa descrizione dovrà rispettare la struttura

seguente:

Obiettivo (obbligatorio)

Descrivere gli obiettivi del progetto e la problematica che si intende affrontare.

Piano di progetto (obbligatorio)

Descrivere come è stato condotto il progetto in termini di risorse, strumenti utilizzati, funzioni aziendali

coinvolte, rapporto con i vendor esterni e tempistiche.

Risultati (obbligatorio)

Riportare i risultati principali ottenuti, sottolineando come la soluzione IT è stata in grado di produrre

benefici per l’azienda. Evidenziare anche le criticità riscontrate e i limiti del progetto. Definire quali saranno

i prossimi passi che l’azienda intraprenderà in merito al progetto.

Originalità del progetto (obbligatorio)

Descrivere il punto di forza del progetto e la sua originalità rispetto alle dinamiche settoriali.

Impatto sul contesto economico-sociale (facoltativo)

Descrivere quali sono stati gli impatti del progetto sul contesto economico-sociale.

Parole Chiave (obbligatorio)

Massimo 5 parole chiave, coerenti con gli obiettivi e i risultati del progetto. Evitare acronimi. Separare le

parole chiave con “;”.

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Descrizione azienda (max 150 parole) Breve presentazione dell’azienda e del contesto di riferimento.

Biografia autore (max 150 parole) Breve biografia dello speaker.

L’abstract dovrà essere inviato in formato *rtf e/o *pdf all’indirizzo [email protected] entro il 31

Gennaio 2016. Non si garantisce che gli abstract ricevuti dopo tale data siano analizzati dal comitato

scientifico. La selezione delle candidature inizierà a partire dal mese di Novembre 2014 fino ad esaurimento

posti.