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RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Settembre-Dicembre 2015 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma 5-6 www.rivistabancaria.it ESTRATTO Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della Governance

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RIVISTA BANCARIAMINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Settembre-Dicembre 2015Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma5-6

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ESTRATTOIl modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della Governance

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RIVISTA BANCARIAMINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)

PRESIDENTE (Editor):GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):

PIETRO ALESSANDRINI, Università Politecnica delle MarchePAOLO ANGELINI. Banca d’Italia

PIERFRANCESCO ASSO, Università degli Studi di PalermoEMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia

CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi del SannioFRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia

ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna

NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve BankN.K. CHIDAMBARAN, Fordham University

MARIO COMANA, LUISS Guido CarliGIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund

RITA D’ECCLESIA, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund

STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di FoggiaGIORGIO DI GIORGIO, LUISS Guido Carli

CARMINE DI NOIA, ASSONIMELUCA ENRIQUES, University of Oxford

GIOVANNI FERRI, Università LUMSAFRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre”

LUCA FIORITO, Università degli Studi di PalermoFABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano

EUGENIO GAIOTTI, Banca d’ItaliaGUR HUBERMAN, Columbia University

AMIN N. KHALAF, Ernst & YoungRAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

NADIA LINCIANO, CONSOBPINA MURÉ, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

FABIO PANETTA, Banca d’ItaliaALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi del Molise

ZENO ROTONDI, Unicredit GroupANDREA SIRONI, Università Bocconi

MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”MARTI SUBRAHMANYAM, New York University

ALBERTO ZAZZARO, Università Politecnica delle Marche

Comitato Accettazione Saggi e Contributi: GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Alberto Pozzolo (co-editor)

Mario Stella Richter (co-editor) - Domenico Curcio (assistant editor)

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA«FRANCESCO PARRILLO»

PRESIDENTE CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTIMARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIOTANCREDI BIANCHI, GIAN GIACOMO FAVERIO, ANTONIO FAZIO,

GIUSEPPE GUARINO, PAOLA LEONE, ANTONIO MARZANO, FRANCESCO MINOTTI, PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’,

CARLO SALVATORI, MARIO SARCINELLI, FRANCO VARETTO

In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

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EditorialeG. DI GIORGIO ................................................................................................ 3

SaggiC. GUERELLO Optimal Operational Monetary Policy and Financial Risk Volatility ................................................. 7N. LINCIANO, The Liquidity of Dual-Listed Corporate Bonds.F. FANCELLO Empirical Evidence From Italian Markets......................... 53M. GENTILEM. MODENAC. MAGAZZINO, Le politiche di bilancio nell’eurozona:F. LEPORE strategie ed evidenza empirica .......................................... 103

Contributi

B. RONCHINI La cultura finanziaria delle donne: evidenze recenti e spunti di riflessione ............................ 143

Saggi - Sezione giovani

T. GRAGNOLATI The role of fiscal fundamentals deterioration and contagion on Italian long-term spreads in the European sovereign crisis ...................................... 169

RubricheIl modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance.(F. Chiappetta, M. Menchini, S. Scettri, A. Stabilini, F. Zabban) .............................. 215I mercati obbligazionari domestici nell’UEe il ruolo delle nuove agenzie di rating(M. L. Buneman) ......................................................................................................... 249

Bankpedia: Analisi costi benefici (C. Nuoro) ................................... 259 Globalizzazione: aspetti economici, finanziari

e di regolamentazione (G. Aversa) ................................ 263

Elenco dei referees ....................................................................................................... 269

Indice dell’annata 2015 ................................................................................................ 271

RIVISTA BANCARIAMINERVA BANCARIA

ANNO LXXI (NUOVA SERIE) SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 N. 5-6

Presidente del Comitato Scientifico: Giorgio Di GiorgioDirettore Responsabile: Giovanni ParrilloComitato di Redazione: Eloisa Campioni, Mario Cataldo, Giovanni Nicola De Vito, Vincenzo Formisano, Stefano Marzioni, Biancamaria Raganelli, Giovanni Scanagatta, Giuseppe Zitoe.mail: [email protected] - [email protected]: presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa Massimo, 29 - 00161 – Roma - tel. +39 06 45437321- fax +39 06 45437325Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - RomaISSN: 1594-7556 La Rivista è accreditata AIDEA e SIE Econ.Lit

SOMMARIO

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Rivista Bancaria - Minerva BancariaRivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione banca-ria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato. Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo. La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

NOTE PER I COLLABORATORI

Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un membro dello stesso.

Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione cartacea) sul sito della rivista:

www.rivistabancaria.it

Gli articoli dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese, di massi-mo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.

La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patro-cinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli autori riceveranno in omaggio tre copie della Rivista Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo:

[email protected]

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948 dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla pubblicazione della Rivista. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira.

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RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 215

Introduzione

Il sistema monistico ha trovato scarsa applicazione nel nostro Paese, dove è spesso visto con timore e dif-fidenza. Esso infatti presenta alcune criticità oggettive, quali un impian-to per rinvii e l’assenza di un corpo normativo autonomo che regoli il sistema nelle sue specificità, nonché la mancanza di riferimenti applicati-vi. E’ sicuramente plausibile, inoltre, che alcune critiche a questo sistema di governance nascano da una cono-scenza insufficiente del sistema, che ha alimentato miti negativi, come

quello che il monistico comporti una diminuzione dei controlli rispetto al modello tradizionale o quello se-condo cui nel monistico, essendo il comitato per il controllo sulla gestio-ne eletto nell’ambito del consiglio di amministrazione, il “controllore” sia espressione del “controllato”.

Alla luce di questa premessa, con i colleghi del Forum Governance ab-biamo voluto studiare e approfondire il sistema monistico per metterne in luce le caratteristiche qualificanti e provare a rispondere alle perplessità diffuse quali quelle sopra evidenziate.

Proprio partendo dalle analisi cri-

IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE‡

Una proposta per l’efficienza della struttura di governo societario e l’efficacia del sistema dei controlli

FRANCESCO CHIAPPETTA*MASSIMO MENCHINI**

SIMONE SCETTRI***ALESSANDRA STABILINI****

FILIPPO ZABBAN*****

‡ Atti del seminario organizzato dal Forum Governance con il patrocinio di Ned Com-munity e tenutosi presso la sede di Borsa Italiana il 25 novembre 2014.

* Avvocato, Senior Advisor Governance, Grup-po Pirelli

** Direttore Relazioni Istituzionali e Corpo-rate Governance, Assogestioni

*** Presidente Reconta Ernst & Young, Do-cente di Corporate Governance e Internal Audit, Università LUISS

**** Ricercatore di Diritto Commerciale e Professore aggregato di International Corporate Governan-ce, Università degli Studi di Milano.

***** Notaio

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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN

RUBRICHE216

tiche del modello, abbiamo quindi provato a sganciarci dal confronto con gli altri modelli, reso quasi inevi-tabile anche da un quadro normativo che estende al monistico le norme che regolano il sistema tradizionale. Si è cercato, pertanto, di mettere in luce le peculiarità del sistema monistico così da evidenziare la diversa filosofia e la differente dialettica controllore/controllato che lo caratterizzano. Da questo punto di vista il monistico può rappresentare una razionalizzazione, non certo una riduzione, dei controlli così da favorire un maggiore confron-to fra chi si occupa concretamente della gestione e chi svolge attività di controllo, che in questo sistema ha la possibilità effettuare un controllo pre-ventivo. In questa logica di prevenzio-ne, nella possibilità di avviare in anti-cipo un confronto che possa portare alla individuazione e soluzione dei problemi, risiede forse la caratteristica principale e l’aspetto più significativo del sistema monistico.

L’analisi della normativa vigente ha evidenziato carenze e difficoltà in-terpretative e applicative che rendo-no l’adozione del modello monistico problematica e gravata da margini di incertezza. Tuttavia ad avviso del gruppo di lavoro la legge non porta a un impoverimento complessivo del sistema dei controlli e lascia spazi di autonomia sufficienti perché la so-cietà che sceglie il monistico possa definire un sistema di controllo rita-gliato sulle proprie esigenze.

In linea con l’obiettivo del Forum Governance di fornire degli spunti concreti, che possano rappresentare un utile strumento per gli operato-ri, si è quindi provato a sfruttare gli spazi lasciati dalla normativa laddove potevano essere colmati con regole statutarie. Si è quindi giunti a defini-re un benchmark di riferimento, un modello “virtuoso” per le società che vorranno adottare il monistico, che prova a superare i limiti e le carenze della normativa esistente utilizzando gli spazi che essa lascia all’autonomia privata.

Il risultato di questo lavoro è sta-to condiviso con un’ampia platea di membri di collegi sindacali e di comi-tati controllo e rischi di società quota-te e di esperti di corporate governance nel corso di un evento tenutosi, con il patrocinio di Ned Community, il 25 novembre 2014 presso la sede di Borsa Italiana. I lavori, aperti dal Pre-sidente della Consob Giuseppe Ve-gas, hanno proposto il punto di vista di Piergaetano Marchetti, Francesco Chiappetta e Massimo Menchini; troverete i contributi di Chiappetta e Menchini in questa pubblicazione in-sieme al modello elaborato dal nostro gruppo di lavoro.

Voglio ringraziare i membri del Comitato Tecnico Scientifico del Forum Governance - Rosalba Casi-raghi, Guido Cutillo, Paola De Mar-tini, Livia Gasperi, Alberto Girardi, Enrico Laghi, Pietro Manzonetto, Massimo Menchini, Marco Reboa,

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

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Alessandra Stabilini e Filippo Zabban – le cui riflessioni e stimolanti osser-vazioni hanno trovato una sintesi in questa elaborazione, che ci auguria-mo possa favorire il dibattito sul tema e, magari, una maggiore applicazione del modello.

(Simone Scettri)

1. Equiparazione dei sistemi

Il sistema di amministrazione e controllo monistico è uno dei tre si-stemi di amministrazione e controllo che il legislatore mette a disposizio-ne delle società per azioni, quotate e non. Dal punto di vista normativo, è incontroverso che i tre sistemi pre-visti dal codice civile (e dal TUF per le società quotate) sono equiparati e considerati equivalenti dal punto di vista della garanzia di raggiungimen-to degli obiettivi di correttezza ed efficacia nella gestione. Ciò risulta confermato dalla circostanza che i si-stemi alternativi al tradizionale sono pacificamente utilizzabili anche dal-le società per azioni in cui appaiono rafforzate le esigenze di presidio della correttezza della gestione (quotate, banche, assicurazioni, ecc.).

Con specifico riferimento alle so-cietà quotate, inoltre, le disposizioni speciali previste dal TUF con riferi-mento – per quanto più ci interessa – al sistema monistico, hanno intro-dotto alcuni correttivi rispetto alla di-sciplina di diritto comune tesi ad ulte-riormente equiparare il sistema moni-

stico a quello tradizionale in relazione alla efficacia del sistema dei controlli (cfr. in part. art. 151-ter TUF).

Più specificamente, con riferi-mento ad alcuni profili che avevano destato perplessità nei primi com-mentatori della riforma, l’art. 151-ter del TUF (inserito con il c.d. decreto correttivo del 2004 e poi modificato con la l. 262/2005) ha espressamen-te previsto, in capo al comitato per il controllo sulla gestione, tra l’altro, (i) il potere di chiedere (anche indivi-dualmente) agli altri amministratori notizie sull’andamento delle opera-zioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società con-trollate, o di effettuare le stesse richie-ste direttamente agli organi di ammi-nistrazione e di controllo delle con-trollate, e (ii) il potere di procedere (anche per un solo componente, a ciò delegato dal comitato) ad atti di ispe-zione e controllo e di scambiare noti-zie con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai siste-mi di amministrazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. In tal modo, l’art. 151-ter ha sostanzialmente supplito, per le so-cietà quotate, al mancato richiamo, nel codice civile, dell’art. 2403-bis c.c. (che prevede analoghi poteri del collegio sindacale) con riferimento al sistema monistico.

Ciononostante, il sistema monisti-co è stato ed è oggetto di significativa diffidenza, principalmente in ragio-ne del fatto che esso colloca l’organo deputato al controllo sull’ammini-

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CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN

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strazione (il comitato per il controllo sulla gestione) all’interno dell’organo amministrativo, creando così una coincidenza organica tra amministra-tori e soggetti deputati al controllo del loro operato (questi ultimi essen-do amministratori a loro volta). In connessione con questa caratteristica, inoltre, il modello articola diversa-mente, rispetto agli altri due sistemi, i poteri dell’organo di controllo che, in ragione della coincidenza organica (oltre che, secondo alcuni, di qualche dimenticanza), risultano secondo una diffusa opinione affievoliti rispetto a quelli del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza).

Questa seconda perplessità risul-ta peraltro significativamente meno pregnante con riferimento alle so-cietà quotate, in ragione delle misure correttive in questo ambito adottate dal TUF e già riportate sopra.

È chiaro che, ove si conside-ri assorbente l’argomento per cui la coincidenza organica affievolisce i controlli – eliminandone, per dirla in termini espliciti, un livello – non appare possibile superare la diffiden-za verso il modello. A nostro avviso, la diffidenza può essere superata, da un lato, valorizzando statutariamen-te gli spunti correttivi già offerti dal TUF: per esempio rafforzando il ruo-lo dell’assemblea e togliendo al consi-glio di amministrazione spazi di ma-novra nella nomina dei componenti del comitato, o rafforzando la rap-presentanza delle minoranze nell’or-gano (su entrambi i profili, si veda il

modello di statuto da noi proposto). Dall’altro lato, sul piano interpreta-tivo, valorizzando quella che appare essere la caratteristica qualificante del modello in termini di creazione dei corretti incentivi all’esercizio della funzione di controllo da parte del co-mitato. Sotto questo profilo, è chiaro che il modello non è incentrato tanto sui controlli ex post da parte di un organo non incardinato nell’organo amministrativo (come nei sistemi tradizionale e monistico), quanto in un controllo di merito ex ante che si esprime nella partecipazione ai la-vori consigliari e al connesso profilo di responsabilità. Da questo punto di vista è a nostro avviso da sottoli-neare che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, sia per il ruolo, sia per il profilo di profes-sionalità richiesto (che si rafforza se si assegnano al comitato compiti ul-teriori, come nel modello di statuto qui proposto), sono ragionevolmente caratterizzati da un grado di respon-sabilità specifico e aggravato che do-vrebbe fungere da forte incentivo ad un esercizio tempestivo ed efficace della funzione di controllo. La natura intrinsecamente ex ante dei controlli del comitato potrebbe inoltre ave-re un effetto positivo nell’anticipare l’intervento dei controllori rispetto alla produzione dei fatti dannosi di-scendenti da atti di mala gestio degli amministratori.

In ragione di quanto sopra, rite-niamo che, valorizzando gli spunti “correttivi” già previsti dal TUF e

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

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utilizzando gli spazi di autonomia statutaria concessi dalla disciplina, sia possibile offrire alle società quotate un sistema di amministrazione e con-trollo monistico efficiente ed efficace.

2. Logica ed efficacia

Ragionando sullo statuto-tipo di una società quotata che scelga il mo-dello monistico, risulta anzitutto con evidenza l’attrattiva del modello dal punto di vista della razionalizzazione e della semplificazione del sistema dei controlli: il sistema monistico non solo (non tanto) porta alla riduzione ad un solo organo della funzione di amministrazione e della funzione di controllo, ma consente – anche sfrut-tando adeguatamente gli spazi di au-tonomia statutaria – di accentrare sul comitato per il controllo sulla gestione alcune funzioni specifiche previste sia dalla legge (in part.quelle del Comi-tato per operazioni con parti correlate o quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al d. lgs. 39/2010), sia dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (in part. quelle del Comitato control-lo e rischi, come previsto dallo stesso Codice di Autodisciplina). Lo sfrut-tamento di questa possibilità, come accennato, ha una ricaduta positiva per così dire automatica in termini di rafforzamento della professionalità dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, dato che, ai sensi del Codice di Autodisciplina,

il Comitato controllo e rischi deve includere professionalità specifiche in materia di gestione dei rischi. Cfr. infra per ulteriori considerazioni rela-tive al requisito di professionalità dei componenti del Comitato.

L’accentramento in capo al comi-tato per il controllo sulla gestione di ulteriori funzioni quali quelle sopra accennate si espone, in linea di prin-cipio, ad una possibile obiezione che fa leva sulla ulteriore riduzione dei livelli di controllo: se le funzioni in merito al sistema di controllo interno e – ancor di più – in merito alle ope-razioni con parti correlate vengono assegnate al comitato per il control-lo sulla gestione anziché, in ipotesi, ad un diverso comitato nominato all’interno del consiglio di ammini-strazione, si rinuncia a mantenere, in relazione a queste materie, un dop-pio livello di controllo, pure sempre all’interno dell’organo amministrati-vo. A nostro avviso, però, proprio la coincidenza organica tipica del mo-dello rende questa obiezione supera-bile, perché in ogni caso il comitato partecipa alle decisioni consigliari e da questo punto di vista l’assegnazio-ne di un ruolo decisionale in una fase preventiva rispetto alla decisione con-sigliare appare in realtà coerente con le modalità di esercizio della funzione di controllo che sono tipiche del si-stema.

Dal punto di vista dell’efficacia dei controlli, il sistema monistico a nostro giudizio si caratterizza soprattutto, come è stato anche da altri rilevato:

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RUBRICHE220

• per la trasparenza, tempestività ed efficienza dei flussi informa-tivi tra controllati e controllori, derivanti dalla unitarietà orga-nica;

• per la presenza di un forte in-centivo ai componenti del Co-mitato ad esercitare un con-trollo preventivo sulle scelte gestorie, incentivo derivante dallo status di amministratori e dalla relativa partecipazione alle scelte gestorie, con conse-guente assunzione di responsa-bilità diretta per le stesse; non appare fuori luogo sottolineare in proposito che il legislatore – in relazione a settori di impresa di particolare rilevanza, quale è quello bancario, ed in relazione a tematiche di speciale carattere, quale è quella delle obbligazioni degli esponenti bancari – preve-da, senza distinguere tra modelli di governance, il necessario voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo;

• per la semplificazione del si-stema dei controlli mediante l’accentramento – quale sopra indicato - delle funzioni e l’e-liminazione di possibili ambiti di sovrapposizione tra diversi organi, spesso indicati dagli operatori quale difetto dell’at-tuale sistema dei controlli nelle società quotate. Questo accen-tramento non determina l’af-fievolimento dell’efficacia di

tali funzioni, che – anzi – sono meglio garantite dal principio di responsabilità diretta già in precedenza descritto.

3. Riduzione dei costi (società di nuova quotazione)

Tra i vantaggi riconosciuti al sistema monistico, va naturalmente segnalato quello della riduzione dei costi con-nessi alla remunerazione degli organi sociali rispetto agli altri sistemi di am-ministrazione e controllo (pure, forse, parzialmente compensato dalla pro-babile maggiore numerosità del consi-glio di amministrazione). Il risparmio potrebbe non considerarsi cruciale per una società quotata di medie o grandi dimensioni, rispetto al peso totale dei costi amministrativi e di complian-ce, ma potrebbe essere rilevante per le società di minori dimensioni (di cui è sempre più incentivato l’accesso al mercato del capitale di rischio) e per quelle di nuova quotazione.

4. Professionalità (vs collegio sindacale)

Gli inferiori requisiti in termini di professionalità dell’organo di control-lo sono stati sottolineati quale ulte-riore elemento criticabile del modello monistico. A prescindere dalla logica che ha guidato il legislatore in questa scelta, segnaliamo comunque che:

• questo rilievo perde di pre-gnanza in relazione alle società

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

221RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

quotate, dato che il TUF ha equiparato i tre sistemi di am-ministrazione e controllo sotto questo profilo (art. 148 TUF);

• l’art. 2409-octiesdecies prevede espressamente la competenza statutaria circa la definizione dei requisiti di professionalità dei componenti del comitato, lasciando quindi la possibilità all’autonomia privata di valo-rizzare ulteriormente il requi-sito di professionalità. Sotto questo profilo, rammentia-mo che lo statuto-tipo da noi proposto incorpora i requisiti richiesti dal Codice di Autodi-sciplina circa la composizione del comitato controllo e rischi.

5. Riconoscibilità all’estero (mondo anglosassone)

Il sistema monistico appare – in un’opinione largamente condivisa – maggiormente riconoscibile all’estero rispetto al sistema tradizionale, che come noto segna invece una specifici-tà italiana. Da questo punto di vista, l’adozione del sistema monistico può facilitare l’accesso ad un azionariato internazionale e in particolare anglo-sassone e facilitare la quotazione sui mercati anglosassoni.

6. L’autonomia statutaria e il rafforzamento dei presidi

Come abbiamo più volte accen-

nato, le (eventuali) residue debolezze del sistema monistico rispetto agli al-tri sistemi di amministrazione e con-trollo possono trovare agevolmente un contrappeso nei significativi spazi di autonomia statutaria che la legge mette a disposizione. Nello statu-to-tipo che proponiamo, abbiamo ritenuto di poter utilmente utilizzare questi spazi e proponiamo quindi l’a-dozione dei seguenti presidi:

• nomina e revoca dei compo-nenti del comitato per il con-trollo sulla gestione da par-te dell’assemblea (invece del consiglio di amministrazione) e riserva della competenza as-sembleare anche in caso di sostituzione (cooptazione con-sentita nell’ambito di un baci-no di candidati predeterminato dall’assemblea);

• determinazione del compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione da parte dell’assemblea (a chia-rimento che tale competenza non può essere attribuita al consiglio di amministrazione in virtù di eventuale applica-zione dell’art. 2389, comma 3, cod. civ.);

• criteri per la determinazione del compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e in particolare: (i) il compenso è parametrato alle funzioni assegnate al comi-tato; (ii) il compenso non può,

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RUBRICHE222

se non per una porzione non significativa, essere collegato ai risultati dell’impresa;

• riserva alle minoranze del di-ritto di esprimere due compo-nenti del consiglio di ammini-strazione, e in particolare (i) il Presidente del comitato per il controllo sulla gestione e (ii) un amministratore non mem-bro del comitato stesso;

• requisiti di professionalità e indipendenza rafforzati per i membri del comitato, preve-dendo che essi debbano posse-dere, oltre ai requisiti previsti dall’art. 148 TUF, anche quelli previsti dal Codice di Autodi-sciplina per le società quotate.

Riteniamo che il complesso delle disposizioni qui elencate consenta (i) una ottimale valorizzazione delle po-tenzialità del modello, e (ii) un asset-to della funzione di controllo effica-ce, efficiente e non inferiore a quella consentita dai sistemi tradizionale e monistico.

7. Come usare questo statuto

Lo statuto-tipo è concepito come uno strumento suscettibile di inte-grazione e personalizzazione. È stato disegnato con l’intento di garantire l’efficacia del modello ma, allo stes-so tempo, di non neutralizzare i suoi vantaggi in termini di efficienza e semplificazione aggiungendo corret-tivi eccessivi e snaturanti. È ovvio

che, in questo sistema come negli al-tri, è ben possibile sfruttare ulterior-mente gli spazi di autonomia statuta-ria in funzione delle esigenze del sin-golo caso, in dipendenza ad esempio della dimensione della società, della composizione dell’azionariato, del-la presenza o assenza di azionisti di controllo, e così via. Per fare qualche esempio, è sicuramente possibile:

Per fare qualche esempio, è sicura-mente possibile:

• rafforzare i requisiti di profes-sionalità, onorabilità e indipen-denza degli amministratori (o dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione);

• rafforzare il meccanismo del voto di lista (ad esempio pre-vedendo un sistema proporzio-nale puro);

• rafforzare il ruolo del comitato per il controllo sulla gestione anche prevedendo diritti di veto (a mezzo della previsione del carattere determinante del voto dei suoi componenti, oppure mediante maggioranze qualifi-cate) per l’assunzione di deter-minate decisioni consigliari;

• rafforzare i poteri/diritti in-formativi del comitato per il controllo sulla gestione o di suoi singoli membri (anche attraverso la deroga ai principi di collegialità di cui all’articolo 151- ter TUF).

(Alessandra Stabilini, Filippo Zabban)

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

223RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Statuto

STATUTO

[●]- S.P.A.

Denominazione, sede e durata

Articolo 1.

E’ costituita una società per azioni con la seguente denominazione:

[●]S.p.A.

Articolo 2.

La Società ha sede legale nel Comune di [●]

Articolo 3.

La durata della Società viene stabilita fino al [●].

Articolo 4.

La società ha per oggetto:

[●]

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro [●]

rappresentato da n. [●] azioni da Euro [●] ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all’articolo 2354 del codice civile; alle medesime si applicano le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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RUBRICHE224

Articolo 6.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Articolo 7.

La società avrà la facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni ordinarie o cum warrant, nonché strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, determinandone le condizioni del relativo collocamento.

Assemblea

Articolo 8.

L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli azionisti ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea si tiene presso la sede legale ovvero in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione, ed anche all’estero, purché in Paesi della Comunità Europea o negli Stati Uniti d’America.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, a norma dell’art. 2364, secondo comma, codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, (fermo in ogni caso quanto previsto dall’articolo 25 del presente statuto) nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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225RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

L’assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero, ex art. 2367 Codice Civile, quando ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata con avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società e con le altre modalità previste da Consob con proprio regolamento, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l’adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

A norma dell’art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, qualora ne sia fatta richiesta dai soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, l’ordine del giorno suddetto è suscettibile di integrazione e/o possono essere presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda e della terza convocazione, che non potranno aver luogo nello stesso giorno rispettivamente fissato per la prima e la seconda convocazione.

Articolo 9.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l’assemblea abbia deliberato l’emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti.

Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non azionista, nei modi e lìmiti consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 2372 del C.C. e dalle disposizioni di cui al D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato nell’avviso stesso.

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RUBRICHE226

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.

Articolo 10.

Possono intervenire all’Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 11.

L’assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona eletta dall’assemblea stessa.

L’assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i presenti.

Per le assemblee straordinarie fungerà da segretario un Notaio.

Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Lo svolgimento delle riunioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato dalla legge e dalla normativa secondaria tempo per tempo vigenti, dal presente statuto e dal Regolamento delle Assemblee approvato con delibera dell’assemblea ordinaria della società. Il Regolamento è valido per tutte le assemblee successive all’adozione del Regolamento medesimo e fino a che non sia modificato o sostituito dall’assemblea ordinaria.

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227RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Articolo 12.

L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono fra l’altro rimesse all’assemblea ordinaria (i) la nomina dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, (di seguito anche il Comitato per il Controllo) secondo quanto infra previsto, e (ii) la determinazione, all’atto della nomina e per l’intero periodo del suo ufficio, della retribuzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

L’articolo a margine, in una con le norme contenute nel successivo articolo 15, determina l’attribuzione all’assemblea della competenza a nominare i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, competenza che in difetto di previsione statutaria spetterebbe al Consiglio di Amministrazione (articolo 2409 octiesdecies comma primo cod.civ.).

L’articolo medesimo, inoltre, assieme al successivo articolo 21, precisa che la competenza a deliberare la remunerazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione è parimenti dell’assemblea ordinaria, con ciò escludendosi in radice la possibilità che il Consiglio di Amministrazione deliberi in proposito, sul presupposto che il Comitato per il Controllo sulla Gestione integri una “particolare carica”, ai sensi dell’articolo 2389 comma terzo, primo periodo cod.civ..

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RUBRICHE228

Articolo 13.

L’assemblea straordinaria è competente per deliberare su tutte le modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto, sulla emissione di obbligazioni convertibili, sulla nomina e sui poteri dell’organo di liquidazione e negli altri casi di legge. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Sono attribuite alla competenza dell’organo amministrativo le deliberazioni relative alle seguenti materie: l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, la fusione e la scissione ai sensi degli articoli 2505, 2505bis e 2506ter del Codice Civile, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, ferma tuttavia restando, per tali materie, anche la competenza assembleare.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14.

L’amministrazione e il controllo della società sono esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un Comitato per il controllo sulla gestione (di seguito, anche “Comitato per il Controllo”) costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.

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229RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto a presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Gli azionisti collegati in qualunque modo tra loro, secondo quanto dalla legge previsto, potranno presentare una sola lista, pena l’irricevibilità di ogni lista presentata in violazione del presente comma.

Ogni lista conterrà un numero massimo di undici candidati, elencati mediante numero progressivo e dovrà espressamente indicare almeno tre candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, due dei quali dovranno essere iscritti tra i primi tre candidati della lista, nonché due candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo, i quali – tutti - dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti nell’art. 22 del presente statuto. Ciascuna lista deve specificamente indicare i candidati in possesso dei predetti requisiti.

Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena della sua ineleggibilità.

L’articolo a margine, in coerenza con quanto affermato all’articolo 12, regola le modalità di nomina, da parte dell’assemblea, del (Consiglio di Amministrazione e del) Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nel loro complesso, le regole qui proposte:

- determinano la costante competenza assembleare alla nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- consentono che la sostituzione dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessati in corso di mandato abbia luogo per cooptazione, prescrivendo tuttavia l’obbligo del Consiglio di Amministrazione ad attingere ad un bacino predeterminato a cura dell’assemblea.

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RUBRICHE230

Almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all’unita superiore solo in caso di numero frazionario con decimale maggiore di 5 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 comma primo, Codice Civile.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, con la documentazione comprovante, ai sensi del comma quarto del presente articolo, il diritto di presentazione della singola lista.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea.

Le liste dovranno essere accompagnate da un completo curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno del candidati.

Le liste presentate o formate in violazione dei commi precedenti, si considereranno come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopraindicato, saranno depositate le dichiarazioni con le quali:

(a) tutti i candidati accettano la candidatura e dichiarano di non essere inseriti in altre liste;

(b) almeno un terzo di essi attesta la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

(c) i candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e i candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo attestano la sussistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti nell’art. 22 del presente statuto;

(d) tutti i candidati elencano gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società anche al fine di attestare il rispetto dei limiti di cui all’articolo 22.

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231RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la responsabilità dei candidati che le rendono a pena di esclusione dalla lista.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra loro potranno votare una sola lista.

L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la responsabilità dei candidati che le rendono a pena di esclusione dalla lista.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra loro potranno votare una sola lista.

L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, all’esito della votazione risulteranno eletti:

(i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero pari al totale degli amministratori da nominare meno due, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; (ii) i primi due candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto: dai primi due consiglieri come tali (cioè come candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dal primo consigliere come tale indicato nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti; quest’ultimo è il Presidente del Comitato per il Controllo.

La norma a margine, inoltre, consente di evitare l’applicazione del regime legale previsto dal TUF, il quale – nel sistema monistico – consente alle minoranze di esprimere un solo esponente all’interno degli organi sociali elettivi. La disciplina qui proposta, invece, consente alle minoranze: (i) la nomina del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) l’espressione di un membro del Consiglio di Amministrazione, non appartenente al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

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RUBRICHE232

Qualora la composizione dell’organo amministrativo che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione alla quale parteciperanno le sole liste che abbiano riportato un pari numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla lista unica, secondo l’ordine progressivo con il quale i candidati sono stati indicati; in tale caso il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto dai primi tre candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione compresi in tale unica lista.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, nonché, nello stesso caso, per la composizione del Comitato per il Controllo, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi sociali, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

233RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Qualora venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso, con deliberazione approvata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo – per quanto possibile - fra gli amministratori non eletti nelle rispettive liste; qualora si tratti di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, tale scelta ha luogo nell’ambito dei candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo.

I membri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alle necessarie integrazioni nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto di cui all’articolo 147ter,comma 1ter D.Lgs. n. 58/1998.

Se in seguito alla perdita da parte di un amministratore dei requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione non sia più composto per almeno un terzo da membri dotati dei suddetti requisiti, l’amministratore per il quale siano venuti meno i suddetti requisiti decadrà dalla carica di amministratore e sarà sostituito ai sensi del precedente comma.

La norma a margine regola, come anticipato, il caso della sostituzione di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato in corso di incarico, disponendo che la scelta del Consiglio di Amministrazione, in sede di cooptazione, verta nell’ambito di candidati predeterminati a cura dell’assemblea.

Articolo 16.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o più Vice - Presidenti se questi non sono stati eletti dall’Assemblea. Il Presidente coordina le attività del Consiglio e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale sia nella sede della società, sia in altro luogo e può essere convocato dal Presidente, sia di propria iniziativa, sia a seguito della richiesta formulata per scritto dalla maggioranza degli Amministratori o da almeno un componente del Comitato per il Controllo.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, posta elettronica, a ciascun amministratore, almeno 8 {otto) giorni prima dell’adunanza.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 2 (due) giorni prima.

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RUBRICHE234

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti gli Amministratori.

Inoltre è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti 1 partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

Articolo 17.

Ai sensi e nei limiti dell’art. 2381, C.C. il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori ovvero al Comitato Esecutivo, composto da un numero che varia da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori, designati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove esistenti, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo, alla prima riunione utile, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale per la Società da essi compiute. In particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Articolo 18.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente, agli eventuali Vice - Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita. La rappresentanza legale potrà essere delegata a procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti.

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235RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Articolo 19.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti del presenti.

Articolo 20.

Il Consiglio dì Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per il conseguimento dei fini sociali che non siano per legge o per statuto riservate all’assemblea dagli Azionisti.

Articolo 21.

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che sarà stabilito annualmente dall’assemblea.

Il Consiglio stabilisce le modalità di rimborso tra i propri membri di tale eventuale compenso.

La remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito 11 parere del Comitato per il Controllo.

La remunerazione dei membri del Comitato per il Controllo è stabilita dall’assemblea dei soci, secondo quanto previsto all’articolo 12; tale remunerazione è determinata – se del caso, mediante l’elaborazione e l’approvazione di un tariffario - tenendo conto delle funzioni al Comitato attribuite, ai sensi del successivo articolo 23. In ogni caso, la remunerazione dei membri del Comitato per il Controllo non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall’emittente. Essi non possono essere destinatari di piani di remunerazione basati su azioni.

La norma a margine, in coerenza con il precedente articolo 12, fissa – oltre alla competenza dell’assemblea, in materia di remunerazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione – alcune ulteriori regole: (i) la remunerazione tiene conto delle funzioni (ulteriori a quelle legali) concretamente affidate al Comitato per il Controllo sulla Gestione, e (ii) non è possibile, se non in modo non significativo, legare tale remunerazione ai risultati dell’impresa.

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RUBRICHE236

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Articolo 22.

II Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da tre membri nominati dall’assemblea, secondo quanto sopra previsto, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione che presentano i requisiti previsti nel successivo comma.

Possono essere nominati quali componenti del Comitato per il Controllo gli amministratori che, a pena di decadenza:

(i) siano in possesso dei requisiti di indipendenza (i) di cui all’art. 148 comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”) di tempo in tempo vigente. Ai fini del presente articolo, non sono in ogni caso qualificati come indipendenti coloro che si trovano in una delle situazioni elencate nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

(ii) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente per i membri del comitato per il controllo sulla gestione o, in mancanza, per i sindaci;

(iii) non siano membri del comitato esecutivo o amministratori cui siano attribuite deleghe o particolari cariche e che non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società o di società che la controllano o ne sono controllate;

Vedi il commento ai superiori articoli 12 e 15.

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237RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

(iv) non siano membri di comitati per il controllo sulla gestione, o sindaci effettivi, o membri di consigli di sorveglianza in più di cinque emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo con la Società, ai sensi dell’art. 2359 C.C.

Inoltre:

(i) almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro;

(ii) ove e sino a che la Società dichiari di aderire al Codice di Autodisciplina:

a. almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve possedere un’adeguata esperienza in materia di gestione dei rischi;

b. almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve possedere adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

La decadenza dalla carica di membro del Comitato per il Controllo per difetto originario o sopravvenuto dei relativi requisiti è dichiarata dall’assemblea dei soci a norma di legge. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza di detti requisiti e riferisce all’assemblea.

L’assemblea degli azionisti esercita i poteri di revoca dalla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La norma a margine – in coerenza con la regola che ne affida la nomina all’assemblea – dispone che anche la revoca dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione è di competenza assembleare, con ciò restando superati alcuni dubbi espressi dai commentatori in relazione al regime legale.

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RUBRICHE238

Articolo 23.

I poteri, i doveri e le funzioni del Comitato per il Controllo sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Il Comitato per il Controllo assolve altresì alle funzioni del Comitato per le operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato con Delibera n. 17221/2010 e come successivamente modificato), purché la composizione del Comitato, nell’esercizio di tali funzioni, rispetti in relazione a ciascuna operazione con parte correlata i requisiti in materia di presenza di componenti indipendenti non correlati di cui al medesimo Regolamento, come di tempo in tempo vigente.

Ove e sino a che la Società dichiari di aderire al Codice di Autodisciplina, il Comitato per il Controllo può altresì assolvere alle funzioni del Comitato Controllo e Rischi, con i compiti previsti dal medesimo Codice di Autodisciplina di tempo in tempo vigente.

La regola a margine definisce alcune competenze del Comitato per il Controllo sulla Gestione, eccedenti quelle attribuite dal legislatore.

Si ritiene che queste competenze siano coerenti con la natura che al Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere riconosciuta, non coincidente con quella di mero organo di controllo, bensì di comparto qualificato del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organizzazione e verifica delle procedure e delle modalità di gestione.

L’articolo mira inoltre, tramite concentrazione sul Comitato per il Controllo sulla Gestione delle funzioni del Comitato per le operazioni con parti correlate e del Comitato Controllo e Rischi, a consentire un assetto efficiente delle articolazioni dell’organo amministrativo, valorizzando ulteriormente le caratteristiche di snellezza del modello monistico.

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IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE.

239RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

Articolo 24.

E’ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato per il Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti la riunione del Comitato per il Controllo si considererà tenuta nel luogo in cui è stato convocato.

Delle riunioni del Comitato par il Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo.

II Comitato per il Controllo è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta del presenti. Il componente del Comitato per il Controllo dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Bilancio e riparto utili

Articolo 25.

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet o con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

Articolo 26.

Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall’Assemblea degli azionisti. In particolare, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l’incremento di altre riserve.

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RUBRICHE240

Intervento al convegno “Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance, Milano, Palazzo Mezzanotte, 25 novembre 2014”

Buonasera, devo confessare che il compito

da affrontare con questo intervento è estremamente gravoso perché si po-trebbe pensare che il tema essenzial-mente di certificare che i componenti dei collegi sindacali siano gli “agnelli sacrificali” di questo “nuovo” sistema di governance che è il “sistema mo-nistico”.

Intanto, credo che non siamo qui a parlare di sistema monistico per ce-lebrare il funerale della categoria dei sindaci, perché, tutto sommato, sem-pre più i sindaci hanno assunto nelle società quotate il ruolo per così dire di “adiectus solutionis causa”, vale a dire di amministratori “aggiunti” con qualche potere in meno e qualche responsabilità in più secondo alcuni o, viceversa, secondo altri. Per giunta ricordo, prima di tutto a me stesso e poi a chi ha la pazienza di ascoltare, che qualche anno fa, segnatamente circa venti anni fa, i sindaci sembra-

vano davvero una categoria in via d’e-stinzione. Poi, a poco a poco, invece, c’è stata una “pansindacalizzazione” in ambito societario. Corsi e ricorsi della storia, direbbe qualcuno.

Oggi, lo ripeto, siamo chiamati a discutere non della eliminazione dei sindaci ma se si può introdurre, o, meglio, sperimentare con successo, un altro sistema di governance ri-spetto al “sistema tradizionale”. Sotto questo profilo io credo innanzitutto che non occorra avere paura del nuo-vo. C’è un bellissimo film degli anni ’90 intitolato “Un’estranea tra noi”: ebbene, a me sembra che il monistico sia un po’ un estraneo tra noi. Di cui si ha paura un po’ per pigrizia, un po’ per timidezza.

Credo poi anche che si debba evi-tare il vizio (dell’interprete di cose del diritto) molto italico per cui quando un fenomeno nuovo si affaccia si ten-ta “naturalmente” di ricondurlo a un fenomeno già noto.

In questo la classe dei giudici è esemplare. C’è un nuovo contratto? Ecco che o si sostiene che questo è riconducibile all’uno o all’altro con-tratto tipico, e già disciplinato dalla legge, oppure ci si ingegna di appli-

Scioglimento

Articolo 27.

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall’assemblea, la quale ne determinerà le attribuzioni, i poteri e i compensi.

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241RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

cargli parti, “pezzi”, di altri contratti già noti. La vicenda del leasing mi sembra esemplare al riguardo.

Credo ancora, infine, che dob-biamo essere trasparenti ed evitare ipocrisie. Non possiamo, a mio av-viso, discorrere di “sistema moni-stico” nella prospettiva del “sistema tradizionale”, riproponendo allora sotto altro nome istituti noti. E così chiamare Comitato per il Controllo sulla Gestione quello che è, e si vuole far in modo che continui a essere, il Collegio Sindacale. Perché parlo così crudamente? Perché sarà forse un mio cavallo di battaglia, ma gli am-ministratori – sì, proprio gli ammini-stratori, in primis quelli indipendenti e non esecutivi” – sono (e devono essere) i primi controllori del cor-retto esercizio dell’attività d’impresa nell’ambio della singola società o del gruppo.

Ecco perché sono dell’opinione che ci si debba in primo luogo con-vincere che il “monistico” ha un sen-so in sè autonomo, non è dunque tale sistema – né può essere – un “tradi-zionale” per così dire travestito.

Non vorrei che aleggiasse – ma il timore è forte al riguardo - un con-cetto di (attività di) “controllo” asso-lutamente sganciato dalla realtà d’im-presa. Perché è chiaro, almeno per me è chiarissimo, un’impresa in cui gli amministratori non controllano è un’impresa che semplicemente non funziona bene. Se noi continuiamo a ragionare in termini di “controllo”

come vigilanza estrinseca all’ammini-strare, al gestire – come un qualcosa cioè che è estraneo all’attività d’im-presa in senso proprio – a mio avviso sbagliamo. E molto.

Così facendo infatti non è possi-bile penetrare davvero e comprendere appieno cosa significa – e quanto sia importante - il tema della gestione dei rischi. Così facendo, ad esempio, non è possibile capire la centralità del tema dei rischi operativi, non solo di quelli finanziari o di compliance normativa (penso ai rischi di viola-zione delle norme di cui alla L. 262 piuttosto che di quelle in tema di concorrenza). Così facendo insomma ci poniamo nell’ottica della società sganciata dall’impresa. Invece l’im-presa è sempre, e non potrebbe essere diversamente, momento centrale del diritto delle società, almeno a parti-re dal Codice del ’42. E pensate solo, oggi, al previsto parere degli ammi-nistratori in caso di opa, in tema, se-gnatamente, di conseguenze dell’opa stessa sui siti produttivi e sul livello occupazionale.

Allora il “controllo”, e il “control-lo” “ex ante”, che nel monistico è ri-messo agli amministratori, non può che essere, tipicamente e natural-mente, il “loro” controllo. Nessuna “rottura” sistematica o carenza disci-plinare.

Ecco perché, per esempio, non credo che occorra dare poteri indi-viduali di ispezione ai componenti il Comitato per il Controllo sulla Ge-

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RUBRICHE242

stione. D’altra parte la Banca d’Italia, che pure ha forme di invadenza note-voli sulla gestione delle società ban-carie, non può ritenersi che inconsa-pevolmente non abbia “modificato” la previsione sulla competenza del Comitato in tema di atti di ispezione (che, come noto, vede esclusivamente la facoltà per il Comitato di delegare a suoi componenti atti siffatti). Altri-menti facendo, sviliremmo soltanto il senso dei Comitati come articolazio-ne organizzativa dei Consigli di Am-ministrazione.

Io credo invero che il “sistema monistico” sia una “cosa” che ci libera da un’ipocrisia pericolosa. Mi chiedo: ma c’è qualcuno tra noi che può spie-gare che c’è differenza tra un signor amministratore che deve “valutare” l’adeguatezza del sistema di control-lo interno, del sistema amministra-tivo e del sistema contabile rispetto a un signor sindaco il quale invece deve “vigilare” su questa adeguatezza? Suvvia, siamo nel pieno dell’ipocrisia linguistica. E non possiamo trascu-rare che gli amministratori per far sì che quando danno informazioni al mercato, perché pubblicano il bilan-cio o la trimestrale, siano sicuri che queste informazioni sono attendibili, devono prima di tutto assicurarsi che tutti quei sistemi siano funzionanti. Devono cioè essere i primi a “control-lare” che le informazioni che arrivano a loro e che poi essi trasmettono sia-no vere o quantomeno attendibili. Se non percepiamo tutto questo, conti-nuiamo a ragionare, come ho detto,

in termini di “sistema tradizionale” con un altro nome e non di “sistema monistico”.

Non possiamo d’altra parte di-menticarci che la Società Europea, e cioè l’ultimo prodotto “normativo” della Unione Europea in materia so-cietaria, non conosce il sistema tradi-zionale; conosce il sistema dualistico e quello monistico. Null’altro. Gli ul-timi due, in altri termini, sono i soli sistemi di governance riconoscibili a livello internazionale.

Un problema infatti c’è quando si deve spiegare all’estero cosa sia il Collegio Sindacale. Penso a quando si pose il tema dell’applicazione del Sarbanes-Oxley Act alle società italia-ne che erano quotate anche al NYSE. Allora si dovette spiegare cosa fosse il Collegio Sindacale ai funzionari del-la SEC e ricordo che il Responsabile del Servizio Internazionale della SEC perplesso esclamò “Dunque in Italia avete la rappresentanza delle Trade Union nel CdA? Ma questo non ac-cade solo in Germania?”.

Tornando al nostro tema io credo che la questione centrale non sia, mi scuso se lo ripeto, quella di “sindaca-lizzare” il sistema monistico ma quel-lo di studiare alcuni meccanismi “di garanzia” nell’ambito di tale sistema. In primis, invero, si tratta di garanti-re la professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione chia-mati a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione. E qui evi-dentemente ci sono delle timidezze

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243RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

del legislatore e anche delle impre-cisioni, perché se vado a guardare i requisiti della legge francamente sia sull’indipendenza sia sulla professio-nalità non mi sembra che ci sia una grande ricchezza di impostazione. E penso in particolare alla circostanza che ancora è prevista la presenza di un revisore contabile all’interno del Comitato. Laddove invece quella che servirebbe è una profonda e profi-cua esperienza di gestione, utile per capire i meccanismi procedurali e i presidi gestionali, per verificare quali siano necessari e quali no e come va-dano strutturati.

Vengo ora alla questione del ruolo dell’Assemblea. Viene proposto che sia l’Assemblea a nominare il Comi-tato: sono d’accordo. Così come sono d’accordo sulla proposta di prevedere statutariamente che l’Assemblea pos-sa revocare solo motivatamente.

C’è ulteriore spazio per interveni-re? Non credo. A mio avviso, infat-ti, in materia di Assemblea il tema è quello delle minoranze e di come valorizzarne il ruolo.

Lo dico francamente, però, le minoranze “disorganizzate” non mi piacciono (nel senso che non mi piace l’attribuzione ad esse di poteri “fonti” di voice).

In questa logica, credo invece che le società quotate potrebbero esse fare autonomamente qualcosa per le mi-noranze “organizzate”, come riservare statutariamente dei posti in Consi-glio agli investitori istituzionali. Con

il che si presenta un problema, che è quello che in Italia gli investitori istituzionali tanto di lungo periodo non sono perché trattandosi per lo più di fondi comuni operano e, na-turalmente, secondo una strategia un po’ “mordi e fuggi”. Se ci fossero ve-ramente gli investitori istituzionali di lungo periodo, quali sono per defini-zione i fondi pensione, a mio avviso dovrebbero figurare quale maggio-ranza delle minoranze all’interno dei Consigli di Amministrazione e all’in-terno dei Comitati. Ma va da sé che questo è un problema che non può risolvere nessuna norma di legge.

Una ulteriore proposta (di inter-vento statutario) che è stata avanzata è quella di attribuire diritti di veto al Comitato per il Controllo sulla Ge-stione.

Al riguardo, devo dire che la pro-posta suscita in me forti dubbi.

I diritti di veto rischiano inve-ro di essere fonte di comportamenti opportunistici, laddove quello che a mio avviso è importante nelle deci-sioni degli amministratori è che esse siano precedute da una adeguata istruttoria.

Nessuna decisione degli ammini-stratori, dal budget alle operazioni più importanti (siano esse di carat-tere strategico o finanziario), può es-sere presa in una sola volta, one-shot come usa dire.

Se una cosa del genere accade c’è, a mio avviso, un problema serio di governance, perché in sostanza vuol

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RUBRICHE244

dire che gli amministratori sono lì solo per votare il giorno in cui sono chiamati in riunione. Torniamo in-somma al tempo in cui i Consigli di Amministrazione avevano all’ordine del giorno “Comunicazioni del Pre-sidente” e “Varie ed eventuali”: un tè tra amici tutt’al più non certo effetti-va attività di gestione.

E invece c’è la necessità di un’i-struttoria effettiva, articolata e appro-fondita. Che significa anche traccia-bilità del processo. E allora, in questa ottica, è più che sufficiente che sia obbligatorio il parere del Comitato su alcune deliberazioni.

Ancora, da ultimo, ho molti dub-bi sulla attribuzione di poteri indi-viduali di controllo e ispezione ai componenti del Comitato, perché mi sembra che così facendo si voglia replicare, ancora una volta, il Colle-gio Sindacale. Mi chiedo tra l’altro, in termini fattuali, qual è l’organismo societario in cui se un componente chiede che si effettui un atto di ispe-zione quell’atto non viene disposto. Insomma, la mia opinione è che vada preservato il fatto che il Comitato è un’articolazione – e collegiale - del Consiglio di Amministrazione.

Concludo. Sono assolutamente d’accordo con le osservazioni mos-se da una parte della dottrina circa l’utilizzo da parte della Consob dei poteri di informazione ex artt. 114 e 115 TUF. Utilizzo ”piegato”, per così dire, a fini di intervento sull’assetto di governance, quando non addirittura

sull’attività di gestione, della singo-la società. Sono infatti convinto che deve essere il mercato a dare giudizi sulle società e il loro management - alla luce delle informazioni disponi-bili. Questo però è un altro tema, che non c’entra col monistico. Il monisti-co è il monistico. E’ un sistema rico-noscibile a livello internazionale e a livello internazionale è verificato che può funzionare. Non bisogna allora guardare al sistema monistico con la voglia di ridurlo al sistema tradizio-nale, con l’unica differenza di “avere a bordo” tre, quattro o cinque persone in meno, perché questo è un modo sbagliato, lo ripeto, di approcciare il tema.

(Francesco Chiappetta)

Intervento al convegno “Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance, Milano, Palazzo Mezzanotte, 25 novembre 2014”

Il sistema del governo societario italiano può essere ritenuto uno dei migliori sistemi al mondo conside-rando che tre sono gli istituti a cui le società possono conformarsi:

• il sistema monostico;• il sistema tradizionale;• il sistema dualistico.Il sistema italiano è uno dei mi-

gliori sistemi al mondo anche perché è tutto da dimostrare che le società a proprietà concentrata siano peggiori

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245RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

rispetto a quelle a proprietà diffusa, soprattutto in considerazione del fat-to che in Italia, per bilanciare questo tipo di azionariato e questo tipo di controllo, sono stati introdotti siste-mi come:

• gli amministratori e i sindaci di minoranza;

• poteri specifici del collegio sin-dacale;

• la trasparenza informativa, compresa la trasparenza sui voti in Assemblea entro cinque giorni, o sulle remunerazioni dei singoli amministratori e sindaci.

Tali aspetti consentono sicura-mente agli investitori istituzionali di avere una valutazione chiara dei si-stemi di governance allorquando gli emittenti rispettino effettivamente il principio comply or explain anziché il comply or comply.

Se questo è uno dei sistemi mi-gliori al mondo, però notiamo che ancora, come hanno sostenuto tutti i relatori prima di me, esso viene per-cepito come “strano”.

Sicuramente oramai sono pochi gli investitori istituzionali che non capi-scono il sistema tradizionale ma, ciò non di meno, ritengono che esso sia singolare. Una media tra il 3 e il 4% degli investitori istituzionali che in-tervengono nelle assemblee, pur non essendo contrari a una lista piuttosto che a un’altra, votano contro l’elezio-ne del collegio sindacale in ragione del fatto che non lo comprendono

appieno. Il passaggio da un sistema di amministrazione tradizionale a un sistema monistico potrebbe essere una delle soluzioni a questo proble-ma, considerando che quest’ultimo è riconosciuto ovunque.

E’ vero che nel sistema monistico viene meno un livello di controllo, ma proprio per questo la possibilità di attribuire un potere di ispezione sin-golo ai componenti del Comitato di controllo sulla gestione attenuerebbe molto questa mancanza di un livello di controllo, e credo di averlo sentito sostenere da tutti. Infatti lo Statuto proposto mette questo potere singo-lo tra le opzioni e sicuramente questa previsione farebbe venire meno molti dei dubbi relativi al controllo.

Qualcuno potrebbe opporre il fat-to che difficilmente, se un consigliere chiede l’attivazione dei poteri di ispe-zione, gli altri non lo supportino. In realtà potrebbe accadere più di qual-che volta. Posso immaginare che si-curamente Maria Martellini, quando era in Parmalat, non avrebbe voluto non avere il potere singolo; visto che poi è stata l’unica non inquisita dalla Procura, anzi scelta poi come teste.

Sicuramente prevedere nel siste-ma monistico, come ha studiato il nostro Steering Committee, che al-meno due componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti dalle minoranze bilancerebbe ulteriormen-te e aumenterebbe la tutela delle mi-noranze. Inoltre, l’idea di Francesco Chiappetta, di destinare una parte,

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RUBRICHE246

se non la maggioranza, dei seggi ri-servati alle minoranze agli investitori istituzionali, che non siano investito-ri “mordi e fuggi”, sarebbe una scelta coraggiosa.

In merito non è ben chiaro chi siano gli investitori “mordi e fuggi”. Certo è che in Italia non esistono fondi istituzionali diversi dai fondi comuni (italiani o esteri), perché i fondi pensione non si sono sviluppati e perchè gli altri soggetti istituzionali fanno parte del sistema dei controlli incrociati che caratterizza - non ne-gativamente né positivamente – il nostro capitalismo, e quindi sicura-mente la riserva dovrebbe essere ri-volta a questi investitori istituzionali. Quegli stessi investitori istituzionali che anche in altri sistemi – come si è tentato negli Stati Uniti – sono guar-dati come quelli che possono porta-re questo tipo di professionalità nei consigli.

Io aggiungerei che, qualora sia prevista una riserva del genere, è ne-cessario che siano predisposti ulteriori criteri di garanzia. È necessario infat-ti che i candidati delle minoranze, in particolar modo i candidati delle mi-noranze istituzionali, debbano essere indipendenti non solo dalla società e da chi la controlla ma anche dagli investitori istituzionali medesimi. Perché, se c’è la possibilità di fornire una maggior tutela, questa opportu-nità non è per tutelare gli interessi di uno specifico investitore, ma è perché quell’investitore istituzionale possa

eleggere qualcuno indipendente an-che da se stesso, che tuteli semplice-mente che vi sia una corretta ammi-nistrazione.

Alla luce di tutte queste considera-zioni, perché allora sosteniamo il si-stema monistico, che non è assoluta-mente da intendersi come una replica del sistema tradizionale? Prima di tutto perché l’adozione di un sistema monistico ci consentirebbe di smette-re di retribuire sindaci per fare metà lavoro. Con questo non voglio soste-nere che le retribuzioni dei sindaci si-ano troppo alte, anzi. Oggi assistiamo spesso a diatribe sul ruolo dei sindaci, se partecipano o assistono alle riunio-ni del Consiglio di Amministrazione, se possono intervenire e, se si, su temi di business o no, o solo se sono que-stioni di legittimità sostanziale della decisione. Certamente un compo-nente del Comitato di controllo sul-la gestione può parlare dei profili di controllo e altresì dare la sua opinio-ne sul business. Considerato che ci sono grandissime professionalità nei collegi sindacali, credo sarebbe utile e fondamentale permettere a queste professionalità di esprimersi al cento per cento. Ciò consentirebbe anche il fondamentale riequilibrio dei com-pensi.

Perché infatti il sindaco, che par-tecipa alle riunioni del Collegio Sin-dacale, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dei Co-mitati, molto spesso percepisce un compenso notevolmente inferiore ri-spetto agli amministratori. Ciò non

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247RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015

è sicuramente coerente con il fatto che tutti noi vogliamo che gli espo-nenti del Collegio Sindacale abbiano grandi professionalità e assicurino un notevole impegno. Se l’obiettivo è questo, allora deve corrispondere un giusto compenso.

Nel sistema delineato dallo Statuto questo è possibile perché la partecipa-zione al Comitato di controllo sulla gestione è considerata un compito, un potere e anche una responsabilità in più, a cui corrisponde quindi e giusta-mente una maggiore remunerazione.

Con riferimento ai compensi si potrebbe anche pensare, se fosse pos-sibile, di introdurre qualcosa di simi-lare all’art. 2405 comma 2 del codice civile, cioè di prevedere una forma di sanzione (magari non proprio la decadenza) in caso di troppe assenze non giustificate alle riunioni. Se si vo-gliono maggiori compensi, maggiori responsabilità e maggiori poteri è an-che nesessario assicurare la presenza.

Per quanto rigurda, poi, le attività demandate al Comitato per il con-trollo sulla gestione, tolta la dicoto-mia tra Consiglio di Amministrazio-ne e Collegio Sindacale, i componen-ti del Comitato svolgerebbero quel ruolo che il Talmud definisce come “la regola del decimo uomo” e che da ultimo Brad Pitt ha citato nel film del 2013 Word War Z. In sostanza, per far sì che un sistema funzioni, in un collegio composto di dieci uomi-ni, il decimo uomo ha il compito, anche qualora condivida pienamen-te il processo decisorio seguito dagli altri nove componenti, di mettelo in discussione, al solo fine di verificare che esso sia corretto e non viziato. E’ un ruolo da svolgere a turno, un ruolo che è quello poi del Comitato per il controllo sulla gestione, perché ciascuno dei componenti sarebbe componente organico del Consiglio di Amministrazione.

(Massimo Menchini)

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Finito di stampare nel mese di ottobre 2015 presso Press Up, Roma

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