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Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA Tel. 06/47251 fax 06/4817211 e-mail: [email protected] http://www.assohotelconfesercenti.it IPOTESI DI SOLUZIONE AL PROBLEMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI ALBERGHI ESISTENTI Premessa La ventennale vicenda dell’adeguamento antincendio per gli alberghi esistenti, nonostante i propositi del “Piano straordinario biennale” di cui al DM 16 marzo 2012 che, senza individuare e comprendere le ragioni dell’insuccesso della vigente normativa antincendio, ha imposto un percorso che la maggior parte degli albergatori non è stato in grado di sostenere. I vani tentativi di emanare una normativa più realizzabile, quali il DM 14 luglio 2015 il quale, senza apportare l’auspicata semplificazione, risulta per taluni aspetti più restrittivo delle norme a cui è stato affiancato, purtroppo, rimane ancora aperta. Infatti, gli alberghi esistenti all’entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, devono adeguarsi a norme antincendio che, oltre ad avere annullato tutte le precedenti autorizzazioni in materia, costringono ad interventi che possono risultare eccessivi, non attuabili oppure, molto più semplicemente, non ammortizzabili economicamente se non adeguatamente programmati o non integrati con altri interventi, quali quelli di ristrutturazione, ampliamento e/o ammodernamento. Questo in relazione alle caratteristiche delle strutture interessate che, proprio perché esistenti, risultano difficilmente modificabili in quanto, generalmente, inserite in centri storici o sottoposte a vincoli che limitano le possibilità d’intervento. Di conseguenza, ad oggi, senza la proroga al 31 dicembre 2016 (inserita, in extremis, con un emendamento in fase di conversione in legge del decreto-legge milleproroghe 2016), ben oltre il 60% degli alberghi, non essendo riusciti ad adempiere alla richieste della relativa normativa di prevenzione incendi, si ritroverebbe ad essere “fuori legge” e, quindi, nella condizione di dover chiudere, o a non riaprire per la stagione estiva, con le conseguenti perdite di posti di lavoro e le inevitabili ripercussioni sul sistema del turismo italiano. ASSOHOTEL, conscia delle problematica e dalla sostanziale impossibilità della maggior parte degli albergatori di riuscire ad adeguare alle disposizioni del DM 9 aprile 1994, già da prima del 2010, (e quindi prima dell’apertura della procedura di infrazione europea che ha poi portato al piano di adeguamento biennale), nel tentativo di superare l’inevitabile continuo susseguirsi di proroghe di cui, fino ad oggi, hanno beneficiato gli alberghi, avanzò, purtroppo inutilmente, una proposta che è rimasta, nei fatti, inascoltata. La proposta, anche in base alle considerazioni a seguito richiamate in merito al recepimento della Raccomandazione 86/666/CEE ed alla sostanziale sicurezza antincendio degli alberghi italiani (ed, oggi, nonostante l’elevata percentuale di alberghi non in grado di rispettare la normativa, supportate dai risultati degli studi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) si proponeva di fissare dei requisiti minimi di sicurezza da raggiungere per tutti gli alberghi attraverso interventi di relativa facile attuazione e che, quindi, non riguardassero le strutture degli alberghi (scale, corridoi, realizzazione nuove uscite, ecc.).

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IPOTESI DI SOLUZIONE AL PROBLEMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI ALBERGHI ESISTENTI

Premessa

La ventennale vicenda dell’adeguamento antincendio per gli alberghi esistenti, nonostante i propositi del “Piano straordinario biennale” di cui al DM 16 marzo 2012 che, senza individuare e comprendere le ragioni dell’insuccesso della vigente normativa antincendio, ha imposto un percorso che la maggior parte degli albergatori non è stato in grado di sostenere. I vani tentativi di emanare una normativa più realizzabile, quali il DM 14 luglio 2015 il quale, senza apportare l’auspicata semplificazione, risulta per taluni aspetti più restrittivo delle norme a cui è stato affiancato, purtroppo, rimane ancora aperta.

Infatti, gli alberghi esistenti all’entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, devono adeguarsi a norme antincendio che, oltre ad avere annullato tutte le precedenti autorizzazioni in materia, costringono ad interventi che possono risultare eccessivi, non attuabili oppure, molto più semplicemente, non ammortizzabili economicamente se non adeguatamente programmati o non integrati con altri interventi, quali quelli di ristrutturazione, ampliamento e/o ammodernamento. Questo in relazione alle caratteristiche delle strutture interessate che, proprio perché esistenti, risultano difficilmente modificabili in quanto, generalmente, inserite in centri storici o sottoposte a vincoli che limitano le possibilità d’intervento.

Di conseguenza, ad oggi, senza la proroga al 31 dicembre 2016 (inserita, in extremis, con un emendamento in fase di conversione in legge del decreto-legge milleproroghe 2016), ben oltre il 60% degli alberghi, non essendo riusciti ad adempiere alla richieste della relativa normativa di prevenzione incendi, si ritroverebbe ad essere “fuori legge” e, quindi, nella condizione di dover chiudere, o a non riaprire per la stagione estiva, con le conseguenti perdite di posti di lavoro e le inevitabili ripercussioni sul sistema del turismo italiano.

ASSOHOTEL, conscia delle problematica e dalla sostanziale impossibilità della maggior parte degli albergatori di riuscire ad adeguare alle disposizioni del DM 9 aprile 1994, già da prima del 2010, (e quindi prima dell’apertura della procedura di infrazione europea che ha poi portato al piano di adeguamento biennale), nel tentativo di superare l’inevitabile continuo susseguirsi di proroghe di cui, fino ad oggi, hanno beneficiato gli alberghi, avanzò, purtroppo inutilmente, una proposta che è rimasta, nei fatti, inascoltata.

La proposta, anche in base alle considerazioni a seguito richiamate in merito al recepimento della Raccomandazione 86/666/CEE ed alla sostanziale sicurezza antincendio degli alberghi italiani (ed, oggi, nonostante l’elevata percentuale di alberghi non in grado di rispettare la normativa, supportate dai risultati degli studi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) si proponeva di fissare dei requisiti minimi di sicurezza da raggiungere per tutti gli alberghi attraverso interventi di relativa facile attuazione e che, quindi, non riguardassero le strutture degli alberghi (scale, corridoi, realizzazione nuove uscite, ecc.).

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Oggi, tale proposta, come sostanzialmente confermato dai risultati degli studi statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, se adeguatamente aggiornata tenendo conto di quanto richiesto dal piano straordinario biennale di adeguamento, potrebbe ancora costituire il punto di partenza per individuare, anche attraverso i risultati degli studi statistici svolti dallo stesso, la tanto auspicata soluzione che, in linea con quanto attuato da molti altri Paesi europei, mediando le esigenze di sicurezza antincendio potrebbe coniugarle con le reali possibilità di intervento degli albergatori.

Infatti, le ipotesi allora avanzate e le richieste ai fini dell’ammissione definite nel decreto 16 marzo 2012, potrebbero costituire la base di partenza per definire una serie di requisiti di relativa facile attuazione in grado di garantire, in attesa del completamento dei lavori, un esercizio degli alberghi esistenti con standard di sicurezza uniformi e, soprattutto, meglio rapportati alle reali necessità di sicurezza antincendio.

Applicazione della raccomandazione 86/666/CEE in ambito europeo.

A livello europeo la “Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)”, che in Italia ha portato all’emanazione del DM 9 aprile 1994, non ha avuto il successo sperato dalla Commissione Europea.

Infatti, come desumibile dalla RELAZIONE DELLA COMMISSIONE “COM(2001) 348” del 27.06.2001, molti altri Paesi europei, l’hanno recepita solo per gli alberghi nuovi, demandando sostanzialmente, la sua applicazione per gli alberghi esistenti al momento della loro ristrutturazione.

Fig. 1: Recepimento della Raccomandazione 86/666/CEE secondo la relazione della Commissione “COM(2001) 348” del 27.06.2001

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Preso atto di questo fallimento, a giugno 2012 la Commissione Europea ha annunciato la l’intenzione di rivedere la raccomandazione europea del 1986 sulla sicurezza antincendio negli alberghi (valutando anche la possibilità di emanare una direttiva) ma, a tutt’oggi, per quanto noto, non è stata emanata alcuna bozza.

La situazione dell’adeguamento degli alberghi in Italia

Fino a poco tempo fa la situazione dello stato di adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi esistenti italiani non era sostanzialmente nota, se non per quanto riguardava l’anno 2013 nella provincia di Rimini e nel Comune di Cervia (RA), in quanto i dati erano stati presentati in occasione di specifici convegni.

A metà gennaio 2016, dopo diverse richieste, la “Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha presentato uno studio di cui, al momento, non si è ancora in possesso, ma dal quale risultava che ad agosto 2015, solamente circa 7.000 alberghi avessero completato i lavori di adeguamento e/o risultassero completamente in regola con le disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994.

Pertanto, a fronte del numero complessivo di n. 20.121 alberghi, esistenti e nuovi, stimati dallo studio come “soggetti agli obblighi di prevenzione incendi” (a fronte dei complessivi 33.316 alberghi censiti dall’ISTAT nel 2014), la percentuale di quelli adeguati risulta pari a circa il 36 %. In altre parole, ad oggi, oltre il 60% degli alberghi non è riuscito a completare gli interventi di adeguamento richiesti dal DM 9 aprile 1994.

Inoltre, a fronte delle n. 4.532 domande di ammissione al piano straordinario che sono state presentate (ovvero circa un terzo del numero stimato di alberghi non ancora adeguati), solamente n. 2.392 alberghi sono stati ammessi al piano straordinario biennale. In altre parole, soltanto poco più della metà degli alberghi, che hanno presentato domanda, sono stati in grado di eseguire gli eventuali interventi richiesti e, successivamente, produrre la documentazione necessaria a dimostrare il completo rispetto dei requisiti necessari e, quindi, sono stati all’ammissione al piano straordinario biennale di cui al DM 16 marzo 2012.

Fig. 2: Situazione adeguamento alberghi alle norme di prevenzione incendi ad agosto 2015.

Fig. 3: Situazione ammissione al piano straordinario dei n. 4532 alberghi che hanno presentato istanza.

In merito ai dati relativi agli alberghi adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 9 aprile 1994, appare doveroso sottolineare come la normativa vigente richieda il “completo rispetto di tutte le disposizioni” previste dalla medesima. Pertanto, non viene riconosciuto alcun merito a quelle attività per le quali, pur avendo adempiuto a molti degli obblighi, non è possibile il rispetto di alcune prescrizioni.

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Succede così che, ad oggi, molte attività non risultano ancora adeguate non perché completamente inadeguate ma perché, per le più svariate ragioni, le stesse non sono in grado di completare tutti gli interventi di adeguamento richiesti.

Il rischio di incendio negli alberghi italiani

Fino allo scorso anno l’unico studio che forniva un’indicazione dell’incidenza degli incendi negli alberghi italiani era costituito dal documento “Aggiornamento dello Studio sugli incendi negli alberghi in Italia e raffronto con la Gran Bretagna (U.K.)” del 19 luglio 2009 1, a cura del Dirigente Superiore ing. Maurizio D’Addato e pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

In tale studio veniva accertato come, nel periodo del decennio dal 1999 al 2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari al bassissimo valore di una persona ogni miliardo di presenze. Valore che risulta nettamente inferiore alla frequenza di 10-6 (uno su un milione) che, nei Paesi evoluti, è normalmente considerata la soglia di accettabilità, o meglio il limite per considerare trascurabile il rischio, anche per elementi ritenuti vulnerabili 2.

Tali dati sono stati sostanzialmente confermati da uno studio della “Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha mostrato come nell’ultimo decennio non vi siano stati incendi con vittime all’interno degli alberghi italiani (l’ultimo evento, in cui vi furono tre vittime, risale al maggio 2004).

Inoltre, lo stesso studio ha mostrato come gli incendi, od i principi di incendio per i quali vi è stato un intervento dei Vigili del Fuoco, negli alberghi o nelle vicinanze o pertinenze degli stessi, visto che le schede statistiche analizzate non fanno distinzione in merito, siano principalmente originati da:

impianti elettrici: ....................................................................................................... 40 %

camini (e quindi agli impianti termici): ...................................................................... 15 %

eventi dolosi: ............................................................................................................ 10 %

lavanderie e depositi: ............................................................................................ < 10 %

Pertanto, in base alle risultanze di tale studio e tenendo conto che una elevatissima percentuale di alberghi, che non risulta completamente conforme alle disposizioni di prevenzione incendi, non si può fare altro che rilevare come l’applicazione integrale delle disposizioni del DM 9 aprile 1994 (peraltro, a fronte di costi economici sovente non sostenibili per molti operatori), non farebbe altro che ridurre frequenze di accadimento che, nella sostanza, possono essere ritenute già trascurabili.

Infatti, pur essendo la stragrande maggioranza degli alberghi esistenti non ancora completamente adeguata alle disposizioni di sicurezza antincendio del DM 9 aprile 1994, l’intrinseca sicurezza degli alberghi italiani, dimostrata dagli studi statistici del dipartimento dei Vigili del Fuoco è, probabilmente, da correlare alle caratteristiche costruttive degli stessi.

Questo perché, gli alberghi italiani, come la quasi totalità delle costruzioni italiane, sono realizzati con strutture di tipo “tradizionale” (in muratura e/o c.a.) e presentando un uso limitato di rivestimenti combustibili (moquette e similari), e, quindi per loro natura, male si prestano allo sviluppo ed alla propagazione di incendi di vaste proporzioni.

1 www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/ricercaAlberghi09.pdf.

2 Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Criteria” - Center for Chemical Process Safety (CCPS) – WHILEY -2009.

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Caratteristica invece non condivisa, ad esempio, con gli alberghi del nord Europa, dove si fa largo uso di legno per le costruzioni e di moquette e similari per i rivestimenti.

Inoltre, lo studio sulle cause degli incendi presentato ha confermato come sia possibile, intervenendo solo sugli impianti elettrici, sugli impianti termici ed i luoghi a rischio specifico (e quindi solo con tre interventi di adeguamento, fra i tanti richiesti dal DM 9 aprile 1994, che però costituiscono oltre il 50% delle cause degli interventi per incendio), più che dimezzare la già bassa probabilità di sviluppo di incendio all’interno di un albergo.

Alcune considerazioni economiche e sociali

Il DM 9 aprile 1994 ha imposto una molteplicità di onerosi interventi di adeguamento, senza verificare se gli stessi siano effettivamente indispensabili o compatibili con le possibilità economiche degli albergatori, i cui ricavi annui di esercizio risultano nettamente inferiori al costo degli interventi di adeguamento richiesti dalla normativa antincendio.

Infatti, gli albergatori per primi, vivendo tutti i giorni nelle loro attività, spesso con le loro famiglie, hanno l’ineluttabile necessità di garantirne la sicurezza anche ai fini antincendio ma, nel contempo, specie in questo periodo di ristrettezza economica e di stagnazione, non possono permettersi investimenti che non portino effettivo valore aggiunto alla loro attività. Questo, per la difficoltà di accedere al credito e, soprattutto, per i bassi margini di gestione che non garantiscono di poter ripagare gli eventuali debiti contratti, soprattutto se da un investimento non si determina un ritorno economico.

Inoltre, specie nel bilancio delle piccole attività alberghiere, le spese di adeguamento antincendio risultano generalmente ben superiori a quello che è il fatturato annuo e, pertanto, a seconda dell’entità degli interventi da realizzare, sono ammortizzabili solo nel medio o nel lungo periodo.

Tale problema è ancor più aggravato dalla circostanza che, il susseguirsi di proroghe concesse successivamente alla scadenza dei termini di adeguamento stabiliti dal DM 9 aprile 1994, risultando in termini temporali molto brevi, non ha mai consentito una reale programmazione degli investimenti tale da permettere agli imprenditori alberghieri di valutare interventi di più ampio respiro, con i quali legare quelli relativi all’antincendio a quelli di eventuali ristrutturazioni e/o ammodernamenti.

Peraltro, l’applicazione integrale delle disposizioni del DM 9 aprile 1994, se non collegata ad altri interventi di ristrutturazione, ampliamento e risistemazione, a fronte di oneri economici non sostenibili per molti imprenditori, penalizzerebbe inutilmente gli operatori italiani rispetto a quelli dei restanti Paesi europei, determinando benefici irrilevanti ai fini della salvaguardia degli ospiti e degli operatori degli alberghi.

A tale riguardo, una recente indagine svolta da ASSOHOTEL ha evidenziato come nel comune di Cervia (RA), in una zona con una tradizione turistica consolidata e tutto sommato solida, la redditività media, attraverso l’esame di un campione di n. 38 bilanci di gestori di uno o più alberghi (pari a circa il 10 % dei 353 alberghi soggetti a controllo VVF presenti a fronte di un numero complessivo di circa 380), risulti pari a solo l’8,5%.

Valore che, a fronte di un ricavo lordo medio annuo di circa € 380.000 per gestioni di uno o più alberghi con media di circa 40 camere ad albergo (quindi con un ricavo lordo annuo medio di circa € 9.400 a camera) ed un utile medio annuo di circa € 33.000 (quindi con un utile annuo medio di circa € 830 a camera), lascia margini di intervento estremamente ridotti, considerato che sull’utile di gestione vanno poi corrisposte le imposte e che quanto rimane costituisce il sostentamento per gli albergatori stessi.

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Fig. 4: Tabella riassuntiva dei bilanci 2014 di n. 38 gestori di alberghi del comune di Cervia (RA)

Considerato che gli interventi di adeguamento antincendio comportano generalmente spese dell’ordine delle centinaia di miglia di euro (a seconda della dimensione dell’albergo e degli interventi strutturali necessari) appare evidente che l’applicazione integrale delle disposizioni del DM 9 aprile 1994, se non collegata ad altri interventi di ristrutturazione, ampliamento e risistemazione (che possano determinare un incremento delle redditività delle strutture) ed adeguatamente programmata (attraverso forme di finanziamento), pur determinando benefici modestissimi ai fini della salvaguardia degli ospiti e degli operatori degli alberghi, implicherebbe oneri economici non sostenibili per molti operatori.

Quindi, appare evidente che le modalità di applicazione della vigente normativa andrebbero riviste alla luce del “livello di rischio effettivo” tenendo in debita considerazione la spesa generata (che deve essere commisurata con le possibilità economiche degli albergatori) andrebbe ponderata con un’accurata valutazione d’impatto alla luce degli eventi accaduti.

Ormai, il tempo è maturo per richiedere l’applicazione di metodi di controllo pubblico sui disposti legislativi emessi dalle amministrazioni. Questo al fine di bilanciare le spinte delle lobbies e degli obiettivi sociali dei regolamenti nazionali rispetto alle capacità delle piccole imprese e di altri soggetti di piccole dimensioni.

Ora più che mai, per permettere il rilancio economico del nostro paese, c’è necessità che come accade, ad esempio, negli USA con il “Regulatory Flexibility Act (RFA)”, le amministrazioni abbiano l’obbligo di dimostrare (numericamente, anche mediante le statistiche) l’efficacia delle proprie prescrizioni. Questo, per permettere al legislatore di valutarne pienamente gli effetti e le conseguenze senza diventare preda dell’onda emotiva o cadere vittima di scelte inattuabili dettate dalla demagogia o di errate convinzioni.

N. Rif. Camere Presenze Ricavi Costi Utile Redditività Presenze

/ Camera

Ricavo /

Presenza

Utile /

Presenza

Ricavo /

Camera

Utile /

Camera

NOTE

1 27 4.379 € 213.827,75 € 195.318,64 € 18.509,11 8,66% 162,2 € 48,83 € 4,23 € 7.919,55 € 685,52

2 56 5.226 € 360.638,45 € 318.765,96 € 41.872,49 11,61% 93,3 € 69,01 € 8,01 € 6.439,97 € 747,72

3 64 15.741 € 960.857,79 € 718.853,14 € 242.004,65 25,19% 246,0 € 61,04 € 15,37 € 15.013,40 € 3.781,32

4 27 7.101 € 449.489,46 € 424.752,12 € 24.737,34 5,50% 263,0 € 63,30 € 3,48 € 16.647,76 € 916,20

5 24 4.536 € 232.856,01 € 209.060,25 € 23.795,76 10,22% 189,0 € 51,34 € 5,25 € 9.702,33 € 991,49

6 16 3.184 € 139.967,45 € 79.074,75 € 60.892,70 43,50% 199,0 € 43,96 € 19,12 € 8.747,97 € 3.805,79

7 23 3.339 € 204.812,96 € 150.854,79 € 53.958,17 26,35% 145,2 € 61,34 € 16,16 € 8.904,91 € 2.346,01

8 28 6.796 € 308.130,94 € 285.399,65 € 22.731,29 7,38% 242,7 € 45,34 € 3,34 € 11.004,68 € 811,83

9 30 10.263 € 631.750,83 € 559.301,03 € 72.449,80 11,47% 342,1 € 61,56 € 7,06 € 21.058,36 € 2.414,99

10 13 3.763 € 110.534,85 € 103.887,93 € 6.646,92 6,01% 289,5 € 29,37 € 1,77 € 8.502,68 € 511,30

11 16 2.884 € 108.098,95 € 89.655,35 € 18.443,60 17,06% 180,3 € 37,48 € 6,40 € 6.756,18 € 1.152,73

12 33 4.179 € 255.478,07 € 231.396,57 € 24.081,50 9,43% 126,6 € 61,13 € 5,76 € 7.741,76 € 729,74

13 80 28.798 € 1.539.172,00 € 1.354.404,32 € 184.767,68 12,00% 360,0 € 53,45 € 6,42 € 19.239,65 € 2.309,60 2 Alberghi

14 52 9.901 € 573.937,90 € 524.744,54 € 49.193,36 8,57% 190,4 € 57,97 € 4,97 € 11.037,27 € 946,03

15 28 4.005 € 220.229,73 € 190.863,42 € 29.366,31 13,33% 143,0 € 54,99 € 7,33 € 7.865,35 € 1.048,80

16 17 2.709 € 48.170,63 € 35.305,86 € 12.864,77 26,71% 159,4 € 17,78 € 4,75 € 2.833,57 € 756,75

17 56 8.844 € 427.937,24 € 339.145,94 € 88.791,30 20,75% 157,9 € 48,39 € 10,04 € 7.641,74 € 1.585,56

18 30 7.579 € 326.954,51 € 309.719,49 € 17.235,02 5,27% 252,6 € 43,14 € 2,27 € 10.898,48 € 574,50

19 30 3.593 € 196.664,38 € 184.114,95 € 12.549,43 6,82% 119,8 € 54,74 € 3,49 € 6.555,48 € 418,31

20 20 5.417 € 177.504,22 € 170.815,76 € 6.688,46 3,92% 270,9 € 32,77 € 1,23 € 8.875,21 € 334,42

21 14 3.954 € 171.246,55 € 146.716,30 € 24.530,25 16,72% 282,4 € 43,31 € 6,20 € 12.231,90 € 1.752,16

22 22 3.602 € 166.193,06 € 147.823,54 € 18.369,52 12,43% 163,7 € 46,14 € 5,10 € 7.554,23 € 834,98

23 27 3.841 € 231.947,67 € 194.612,55 € 37.335,12 19,18% 142,3 € 60,39 € 9,72 € 8.590,65 € 1.382,78

24 26 4.252 € 112.972,86 € 99.323,04 € 13.649,82 13,74% 163,5 € 26,57 € 3,21 € 4.345,11 € 524,99

25 56 8.946 € 342.239,78 € 375.194,66 -€ 32.954,88 -8,78% 159,8 € 38,26 -€ 3,68 € 6.111,42 -€ 588,48 Acquisto Arredi € 65.000,00

26 16 2.424 € 49.087,00 € 41.185,00 € 7.902,00 19,19% 151,5 € 20,25 € 3,26 € 3.067,94 € 493,88

27 60 7.216 € 293.694,76 € 259.656,00 € 34.038,76 13,11% 120,3 € 40,70 € 4,72 € 4.894,91 € 567,31

28 20 3.673 € 212.104,73 € 167.455,59 € 44.649,14 26,66% 183,7 € 57,75 € 12,16 € 10.605,24 € 2.232,46

29 24 3.153 € 167.285,19 € 149.521,58 € 17.763,61 11,88% 131,4 € 53,06 € 5,63 € 6.970,22 € 740,15

30 115 24.604 € 1.814.156,12 € 1.816.518,46 -€ 2.362,34 -0,13% 213,9 € 73,73 -€ 0,10 € 15.775,27 -€ 20,54 Affitto € 772.042,50

31 22 4.130 € 248.285,72 € 205.311,68 € 42.974,04 20,93% 187,7 € 60,12 € 10,41 € 11.285,71 € 1.953,37

32 31 4.756 € 231.685,08 € 201.816,74 € 29.868,34 12,89% 153,4 € 48,71 € 6,28 € 7.473,71 € 963,49

33 201 21.995 € 856.466,19 € 902.802,44 -€ 46.336,25 -5,41% 109,4 € 38,94 -€ 2,11 € 4.261,03 -€ 230,53 4 Alberghi

34 120 13.428 € 1.377.590,88 € 1.400.163,88 -€ 22.573,00 -1,64% 111,9 € 102,59 -€ 1,68 € 11.479,92 -€ 188,11

35 36 4.527 € 313.511,78 € 293.623,09 € 19.888,69 6,34% 125,8 € 69,25 € 4,39 € 8.708,66 € 552,46

36 29 4.160 € 198.243,48 € 184.068,69 € 14.174,79 7,15% 143,4 € 47,65 € 3,41 € 6.835,98 € 488,79

37 20 3.643 € 167.015,80 € 118.822,39 € 48.193,41 28,86% 182,2 € 45,85 € 13,23 € 8.350,79 € 2.409,67

38 16 1.504 € 38.083,65 € 34.964,15 € 3.119,50 8,19% 94,0 € 25,32 € 2,07 € 2.380,23 € 194,97

TOTALE 1.525 266.045 € 14.478.824,42 € 13.215.014,24 € 1.263.810,18

Media 40 7.001 € 381.021,70 € 347.763,53 € 33.258,16 8,73% 174,5 € 54,42 € 4,75 € 9.494,31 € 828,73

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Assohotel Confesercenti - Ipotesi soluzione problema adeguamento antincendio Alberghi - ISA 2016-04-27.docx Pag. n. 7

La proposta ASSOHOTEL

Secondo ASSOHOTEL - Confesercenti, l’unica soluzione che può permettere, con un ragionevole compromesso, di coniugare per gli alberghi esistenti le onerose richieste della vigente normativa antincendio con le limitate possibilità economiche degli albergatori, è quella di limitare l'applicazione integrale delle disposizioni antincendio al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento.

Nel contempo, per garantire un livello di sicurezza sufficientemente accettabile ed uniforme per tutte le strutture non ancora completamente adeguate alle norme del DM 9 aprile 1994, si dovrebbero fissare dei requisiti minimi di sicurezza, raggiungibili mediante la realizzazione di pochi interventi di relativa facile attuazione quali, ad esempio, quelli previsti dal DM 16 marzo 2012 che permetteva, con l’attuazione degli interventi ivi previsti, l’esercizio fino al termine di adeguamento stabilito dallo stesso e poi, inevitabilmente anche lui prorogato:

adeguare aree a rischio specifico (cucine, centrali termiche, ecc. ) e gli impianti in quanto aree effettivamente più pericolose ai fini dell’incendio;

adeguare gli impianti di illuminazione di sicurezza al fine di garantire visibilità delle vie di esodo in caso di emergenza;

installare gli impianti fissi antincendio con naspi od idranti come richiesto dal DM 6 ottobre 2003 in modo da poter fare fronte ad un eventuale incendio;

adeguare la reazione al fuoco della maggior parte dei materiali e dei rivestimenti lungo le vie di esodo (ovvero adottare materiali che bruciano con difficoltà) in modo da avere incendi a sviluppo lento e quindi maggiore tempo di intervento con incendi ancora piccoli;

sostituire i materassi delle camere con materassi di classe 1IM (con basso grado di reazione al fuoco e quindi che bruciano con difficoltà) come richiesto dal DM 9 aprile 1994;

installare ed adeguare la segnaletica di sicurezza;

attuare delle disposizioni relative alla gestione della sicurezza.

Di fatto, richiedendo subito pochi interventi facilmente attuabili e di grande efficacia e posticipando i lavori di completo adeguamento antincendio ad eventuali interventi di ristrutturazione od ampliamento, si potrebbe garantire un livello di sicurezza più che sufficiente attraverso l’applicazione parziale della vigente normativa antincendio ad alcune misure di relativa facile realizzazione.

In questo modo verrebbero:

eseguiti subito gli interventi di attuazione relativamente semplice ed, in ogni caso, meno onerosa (reazione al fuoco degli arredi, segnaletica di sicurezza, impianti, ecc.);

posticipati alle ristrutturazioni (che, periodicamente devono essere programmate in quanto diventano necessarie al fine di adeguare l’albergo alle esigenze di mercato) gli interventi che comportano opere edili e strutturali costose e di difficile realizzazione.

Adottando tale soluzione non ci sarebbe la necessità di rivedere la normativa antincendio attuale per permettere l’adeguamento degli alberghi che ancora non vi siano riusciti, ma si consentirebbe di gestire le attività ricettive con requisiti di sicurezza minimi ma sufficienti (come confermato dalle statistiche), ai fini del loro esercizio. Questo fino al giorno in cui, inevitabilmente, si dovranno eseguire dei lavori di ristrutturazione od ammodernamento e, con gli stessi adempimenti e gli stessi oneri degli alberghi che sono già riusciti a provvedere, si dovranno, contemporaneamente, completare tutti gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio vigente.

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Con l’adozione di tale soluzione, alla fine, tutti gli alberghi risulterebbero adeguati alla stessa norma e non si creerebbero disparità nei confronti dei pochi albergatori che sono riusciti a completare gli interventi richiesti dal DM 9 aprile 1994.

Infine, attraverso una razionalizzazione degli investimenti ed una migliore gestione delle possibilità economiche, si consentirebbe una sorta di “esercizio provvisorio” che, conferendo tranquillità alla gestione, consentirebbe una programmazione degli interventi di adeguamento antincendio più onerosi che, inevitabilmente, confluirebbero nei lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento.

Tale soluzione risulta sostanzialmente analoga a quella adottata da molti Paesi europei (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) che, successivamente all’emanazione della “Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)”, non hanno accettato misure con effetto retroattivo ed hanno imposto di prenderle in conto solo al momento dei lavori di risistemazione di modifica o di ampliamento.

E’ da rilevare che, diversamente da quanto è accaduto all’Italia, nei confronti di tali Paesi relativamente al mancato adeguamento antincendio degli alberghi esistenti, non è mai stata avviata nessuna procedura di infrazione europea.