Introduzione al processo civile telematico* - unisi.it · 6 Morgan G. Images, Le metafore...

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1 Tribunale di Bologna U.D.A.I. UFFICIO DOCUMENTAZIONE AUTOMAZIONE INFORMATICA Introduzione al processo civile telematico* Relazione a cura del Dott. Pasquale Liccardo (Referente per l’Informatica) Bologna, 10 novembre 1999 *Relazione di sintesi dello studio condotto dal Gruppo di lavoro sulla analisi dei Requisiti informativi del processo civile.

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Tribunale di Bologna

U.D.A.I. UFFICIO DOCUMENTAZIONE AUTOMAZIONE

INFORMATICA

Introduzione al processo civile telematico*

Relazione a cura del Dott. Pasquale Liccardo (Referente per l’Informatica)

Bologna, 10 novembre 1999 *Relazione di sintesi dello studio condotto dal Gruppo di lavoro sulla analisi dei Requisiti informativi del processo civile.

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Sommario

1 PREMESSA. .....................................................................................................3 1.1 IL SISTEMA INFORMATIVO NEL CODICE DEL 1942.........................................5 1.2 GLI ANNI OTTANTA E L’ESPERIENZA DEI MAIN-FRAME. ...............................8 1.3 PERDITA DELLA DIMENSIONE INFORMATIVA COMPLESSIVA.......................13 1.4 LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ...............................................................16 1.5 CRISI DEL PROCESSO COME CRISI DELLA DECISIONE ..................................17

2 SCENARIO DI FONDO. ...............................................................................20 2.1 LA SCRITTURA, L’ORALITÀ E …..................................................................21 2.2 …. IL DOCUMENTO INFORMATICO. .............................................................23

3 REQUISITI PROGETTUALI DEL PROCESSO TELEMATICO. .........25 3.1 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COME

RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA......................................................25 3.2 IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO COME SISTEMA

INFORMATIVO TELEMATICO...................................................................27 3.3 UNITÀ DOCUMENTALE ................................................................................29 3.4 L’UDIENZA. .................................................................................................31 3.5 PROGETTO POLIS.........................................................................................32 3.6 LA DECISIONE, IL GIUDICE, L’AVVOCATO. ..................................................36 3.7 RAGIONE TECNOLOGICA E PROCESSO. ........................................................37

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1 Premessa. A quasi cinque anni dall’entrata in vigore della novella del processo civile, sembra diffondersi la convinzione, per molti versi ancora intuitiva, che la crisi della giustizia civile in Italia non possa essere risolta senza un profondo mutamento dell’organizzazione giudiziaria che presiede alla gestione del processo: l’organizzazione giudiziaria costituisce per la prima volta oggetto di analisi, nel tentativo di superare la “separatezza” che da sempre ha contraddistinto dal punto di vista culturale l’organizzazione giudiziaria rispetto alle altre pubbliche amministrazioni1, aprendo così nuovi itinerari di ricerca e confronto . La crisi perde così ogni dato di acritica specificità per collegarsi a processi più estesi e profondi, che riguardano ormai da un ventennio l’intera pubblica amministrazione, oggetto in tutti i paesi occidentali di interventi che ne hanno per molti versi modificato le finalità, i compiti, le dimensioni organizzative e, sotto alcuni aspetti, la stessa ragion d’essere2. La recente rivoluzione dell’intero comparto giudiziario ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 254 e del d. lgs. 20 marzo 1998, n. 51 costituisce non solo l’esito di una riflessione sugli istituti processuali, quanto la dimostrazione di una diversa consapevolezza del ruolo svolto dall’organizzazione giudiziaria sulla crisi della giustizia e sulla necessità di un complessivo ripensamento della sua relazione con il processo. Lo sguardo del nostro legislatore, anche ultimamente, sembra per la prima volta attento alle problematiche imposte da un’opera di riallineamento dell’organizzazione giudiziaria: a fronte dei toni spesso aspri che hanno contraddistinto gli interventi sul processo civile, i temi e le problematiche organizzative sembrano aprire nuovi e meno accesi momenti di confronto e di dialogo3.

1 Si veda Pizzorusso A., Voce Organizzazione pubblici poteri, Voce Enc. Dir. , vol. XXXI, pag. 152, che osserva “ Mentre l’organizzazione della pubblica amministrazione ha costituito oggetto di un cospicuo sforzo di approfondimento, testimoniato da una fitta produzione scientifica e perfino dall’istituzione di insegnamenti universitari ad essa intitolati, minima è stata per contro l’attenzione dedicata ai problemi dell’organizzazione giudiziaria” 2 Per una panoramica delle riforme amministrative in Europa, si veda per tutti, Cassese S. – Franchini C. ( a cura di ), Tendenze recenti della riforma amministrativa in Europa, Il Mulino Bologna, 1989; Meny Y.- Wright V., La riforma amministrativa in Europa, Il Mulino, Bologna, 1994; D’Alberti M., Diritto amministrativo comparato - Trasformazioni di sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, Il Mulino, Bologna, 1992 Per una analisi del sistema amministrativo italiano, si rimanda a Cassese S., Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane, Donzelli, Roma, 1998; Idem, Le basi del diritto amministrativo, Einaudi , Torino, 1989 3 Sul punto, si veda per tutti Costantino G., Il processo civile tra riforme ordinamentali,

organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo) in Riv. dir. e proc. civile 1999, pag. 77.

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L’apparente neutralità di tale scenario sembra in parte riconducibile alla “neutralità” dell’interlocutore che per la prima volta compare con ruoli e strategie così precise sulla scena del diritto: la tecnologia, e soprattutto la tecnologia informatica, si avvicina al processo e all’organizzazione giudiziaria con il mandato efficientista del modernizzatore, fiducioso nei propri mezzi e nella immediatezza del risultato. Eppure, il dubbio che altre esperienze di informatizzazione condotte nella pubblica amministrazione 4lasciano ragionevolmente insinuare è che ogni approccio semplicistico al rapporto tra informatica, processo ed organizzazione sia destinato al fallimento: l’illuminismo insito in un tale approccio5 nasconde all’osservatore la complessità del tema e la problematicità dell’intreccio processo - organizzazione. Il tentativo, condotto a Bologna dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati ed avvocati, muove proprio dalla necessità di guardare al processo e alle sue fasi come ad un fenomeno organizzativo, cercando di analizzare le informazioni che guidano gli attori sociali all’assolvimento delle loro specifiche funzioni. Estraneo per competenze e per culture è stato lo studio diretto della organizzazione, in quanto campo di un sapere specifico troppo spesso ignorato o sottovalutato dalla teoria processuale. L’attenzione si è pertanto concentrata sulla specificità del sistema informativo del processo civile, muovendo dalla consapevolezza che ogni organizzazione si fonda su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni: «le organizzazioni sono dei sistemi informativi»6 e le informazioni hanno sempre fatto da “cemento” nelle situazioni organizzative. L’ottica metodologica prescelta ha consentito di selezionare, quale oggetto prioritario di indagine, i registri di cancelleria in quanto luogo specifico di sedimentazione delle informazioni prodotte dal processo: non è possibile in questa sede ripercorrere per intero l’analisi condotta dal gruppo di lavoro, quanto piuttosto si cercherà di evidenziare le problematiche di maggior rilevanza sistematica incontrate, rimandando ogni analisi più specifica allo studio dei requisiti del sistema informativo del processo civile.

4 Si veda per tutti, L’ Information tecnology nella Pubblica Amministrazione. Ostacoli organizzativi e culturali, a cura di Matalucci L. e Vino A., FrancoAngeli 1993. 5Croizer M., Stato moderno, Stato modesto, Roma, 1987, lucidamente osserva “L’approccio al

cambiamento che parte da una visione di tipo programmatico è inevitabilmente condannato al fallimento. Nonostante il suo idealismo o proprio per sua colpa, conduce naturalmente ad una sorta di metodo punitivo di realizzazione della riforma. Il problema è quello della trasformazione di un sistema complesso. Per riuscire a risolverlo, bisogna trovare leve diverse da quelle rappresentate dalla paura o dalla virtù”.

6 Morgan G. Images, Le metafore dell’organizzazione, FrancoAngeli, 4°ed. 1992, p.100., e di seguito “ E pure dei sistemi comunicazionali. Esse sono anche dei sistemi decisionali”.

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1.1 Il sistema informativo nel codice del 1942. Il sistema informativo previsto dal codice di procedura risulta per intero fondato sui registri di cancelleria, disciplinati fino al D.L. 19/2/98 n. 51 (nonostante l’abrogazione operata dall’art. 7 della L. 2/12/1992 n. 399, in assenza dei decreti ministeriali di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. medesima) dagli artt. 28 - 34 delle disposizioni di attuazione al codice7. Non è questa la sede per analizzare le ragioni di una così lunga fortuna dell’impianto progettato ovvero le cause di un così profondo disinteresse da parte del legislatore che, per oltre un quarantennio, non ha avvertito la necessità di un riallineamento del sistema informativo predisposto, pure più volte interessato nel corso degli anni da innovazioni di rilievo, quali ad esempio il processo del lavoro. Qui preme sottolineare come il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 risenta fortemente delle opzioni di fondo, del dibattito teorico di quegli anni, delle esperienze maturate nella vigenza del codice del 1865 quanto ai due tipi di processo, formale e sommario, il primo concepito come processo scritto e il secondo come processo orale. Il legislatore del 1942 giunge alla progettazione del sistema informativo del processo civile sulla spinta del serrato dibattito tra fautori e contrari al principio di oralità del processo, optando per un processo fortemente votato ai canoni chiovendiani dell’oralità8: nella relazione al progetto definitivo si afferma esplicitamente che « l’oralità è senza dubbio l’anima del nuovo processo che si svolge attraverso una serie di dibattiti (vorrei dire conversazioni) fra il giudice e le parti e i loro patroni» e nella relazione del Guardasigilli si legge che « l’oralità vorrà dire ritorno alla naturalezza e allo spirito di lealtà e comprensione, le schermaglie e le reticenze che si annidano facilmente nei formalismi del processo scritto, saranno sventate dalla vicinanza e alla confidenza di quelle conversazioni senza cerimonie, nelle quali il giudice troverà l’atmosfera per esercitare utilmente le sue iniziative istruttorie». Sono state già da altri analizzate le connotazioni dogmatiche spesso assunte dall’oralità, la loro capacità persuasiva e “taumaturgica”9, l’ideologismo insito nella sua eterna lotta con la scrittura10: qui preme sottolineare come lo

7 Per una loro compiuta analisi, si rimanda a Levoni A., Le disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile, Milano 1992. 8 Chiovenda G., Principii di diritto processuale, Napoli, ried. 1980, pag. 678 e ss. 9 Così Picardi N., in Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura, in Studi in memoria di Furno

C., Milano, 1973, pag. 729. 10 Vocino C., voce Oralità, in Enc. del diritto., XXX, pag. 593; per il dibattito anteriore alla entrata

in vigore del codice del 42, si veda, per una visione critica della oralità, Mortara, Per il nuovo codice di procedura civile- Riflessioni e proposte in Giur. it. 1923-1924; e Carnelutti, Lezioni di

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sguardo proposto da questa comune riflessione ad ognuno dei “duellanti”, abbandoni necessariamente ogni opzione ideologica per assumere l’ottica neutrale del sistema informativo chiamato gestione del processo. In tale ottica, l’opzione del legislatore del 42 per il processo orale che si esplicita nella centralità dell’udienza e del dibattimento in quanto unico luogo e momento di scambio ed esplicitazione delle difese scritte in atti, rimanda alla costruzione del sistema informativo dei registri di cancelleria estremamente conseguenziale e diretta. Se appare profondamente errato dire che la scrittura riveste un ruolo minore all’interno dell’impianto processuale costruito nel 42 che comunque rimanda alla scrittura come condizione ineludibile del suo stesso modo di operare (sia pure nell’ottica ideologica della funzione meramente preparatoria ad essa assegnata11), appare corretto affermare che l’oralità, nella dimensione organizzativa demandata al supporto del processo e della decisione giudiziaria consente al legislatore del 1942 di distinguere in misura estremamente netta il sistema delle informazioni per l’ufficio, inteso come organizzazione amministrativo – burocratica delle cancellerie e il sistema delle informazioni da assicurare alle parti. Il sistema informativo dell’ufficio viene strutturato per la gestione delle informazioni di primo livello quali quelle interessate: a) dall’anagrafica delle parti, quale risultante dalla sola iscrizione a ruolo

senza peraltro registrare se non sulle copertine del fascicolo, i possibili mutamenti e/o implementazioni;

b) dal censimento del contenzioso in due macro classi, quali il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione;

c) dalla successione degli uffici nella fase degradante di assegnazione e attribuzione alla sezione e al Giudice istruttore;

d) dalla successione cronologica delle udienze; e) dalla definizione del processo e dalla trasmissione del fascicolo ad altro

ufficio giudiziario; f) dalla successione degli adempimenti connessi alle relazioni con gli uffici

finanziari. Il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 fondato sulla centralità informativa dell’evento udienza, vive un primo momento di disallineamento nell’immediatezza della sua entrata in vigore: sappiamo bene che la novella del D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857 modificò

diritto processuale civile, III, Padova, 1921 n. 211; Redenti, Sul nuovo progetto del codice di procedura civile, in Foro it. 1934, IV, c. 188;

11 Vocino C. op. ult. cit, pag. 594.

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notevolmente l’impianto progettato dal legislatore del 1942 sotto vari profili:

• nella relazione oralità \ scrittura: l’autorizzazione del giudice alla trattazione scritta della causa, prevista dall’art. 83 bis disp. att. introduce una dimensione di eccezionalità della scrittura che ben presto la prassi forense ebbe cura di superare. Del pari, la forma orale delle conclusioni da riportare nel processo verbale viene superata dall’allegazione al verbale dei fogli di conclusioni: la spedizione a sentenza disciplinata dall’art. 117 disp. att. raramente conosce l’esposizione sommaria delle ragioni da parte degli avvocati;

• nella dilatazione dei termini processuali, con sostituzione di quelli originariamente previsti dagli artt. 289, 297, 305, 307 e 81 disp. att., e nella costante disapplicazione dei termini ordinatori di cui agli artt. 81 e 120 disp. att..

Per quanto esteso sia stato l’intervento del legislatore del 50, il sistema informativo fondato sui registri non sembra manifestare negli anni alcun segno di crisi, vivendo nella sua dimensione di separatezza costruita sull’assolvimento delle sole funzioni di:

• conservazione del fascicolo d’ufficio, con garanzia delle funzioni di consultazione delle parti e del giudice.

• censimento all’interno di ognuno dei registri, dell’evento udienza, inteso come evento storico, ausiliando le funzioni connesse alla manipolazione del fascicolo;

• censimento dell’esito ultimo del processo, con particolare riferimento alla sentenza, che innescava problemi di relazione con gli uffici finanziari.

Manipolazione e ricerca dei fascicoli, come assicurata dalla tenuta di registri e rubriche alfabetiche, certificazione dell’evento processuale inteso come accadimento senza alcuna correlazione e/o esplicitazione del suo contenuto informativo, definiscono gli estremi di una funzione ausiliaria per sua natura votata ad un taylorismo ripetitivo, qualunque sia la natura dei diritti in contesa e la diversa qualità del processo introdotto: l’udienza censita dalle cancellerie è un’udienza capace di nascondere la complessità della “simultaneità” dei comportamenti processuali assolti dalle parti e dal giudice nella dimensione cronologica unitaria del loro accadimento, così votandonsi (salvo rare eccezioni) ad una tendenziale neutralità invariante, ad una “insignificanza” per l’organizzazione preposta alla sua complessiva gestione che evoca separatezze ben altrimenti significative sotto il profilo in esame. Nell’ottica dei registri di cancelleria, la numerazione assume una funzione dominante in quanto priva in via assoluta di correttivi qualitativi: diritti in contesa e numero di ruolo costituiscono nell’ottica del legislatore del 42, un

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requisito progettuale certo, capace di assecondare le attività gestionali della cancelleria proprio perché sorretto dalla infinita capacità regolativa della numerazione. La numerazione costituisce per gli uffici, l’unica risorsa illimitata, capace di una regolazione dei flussi pari alla sua estensione numerica. Le informazioni da processo, da qualità del contenzioso e delle difese rassegnate vengono, nel processo civile, in via assoluta demandate alla memoria degli attori sociali (magistrati ed avvocati) come ausiliata: a) dalla nota di iscrizione a ruolo, ed in particolare, alla informazione da

oggetto rimessa alla sola parte che costituendosi, iscrive a ruolo; b) dal fascicolo d’ufficio, la cui dimensione informativa risulta strettamente

correlata alla sua costruzione speculare quanto ai fascicoli di parte e alla capacità evocativa dei verbali redatti a norma dell’art. 180 c.p.c. e delle comparse autorizzate dal giudice a norma dell’art. 83 bis.

1.2 Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame. Il sistema di relazioni fondato sui registri di cancelleria manifesta in primo luogo i limiti di un’organizzazione fondata sulla distinzione tra processo e struttura organizzativa di supporto: le mutazioni profonde del processo intervenute in più di un quarantennio non hanno prodotto alcuna innovazione nel sistema di relazioni assicurato dai registri di cancelleria. L’unica risposta tentata alla crisi del sistema informativo è stata quella operata negli anni ottanta, con la gestione informatizzata dei registri: nell’introduzione dei Main-frame distrettuali, si propone una informatica devoluta alla gestione delle prassi routinarie e dei registri di cancelleria, con soluzioni architetturali stato-evento del processo pari a quelle assicurate dalla dimensione cartacea dei registri 12. Non è possibile in questa la sede procedere ad un’analisi in vitro di quella esperienza, del suo significato complessivo per gli uffici, quanto verificarne gli esiti complessivi ed ultimi, la distanza tra le attese riposte e i risultati effettivamente conseguiti. In via estremamente sintetica, può infatti affermarsi come proprio l’assenza di una visione complessiva dei registri di cancelleria quale legame tra gli attori del processo, ha permesso la costruzione di un sistema informativo debole e inefficace, capace di una riproduzione meccanica delle

12 Con riferimento al sistema RE.GE. per il settore penale, si rimanda a Carnevali D, 1995, “Dal sistema per l’automazione dei registri generali al data base dell’ufficio giudiziario”, In Working Papers IRSIG.CNR, n.4; Fabri M. “L’installazione del sistema automatizzato di gestione dei registri penali: aspetti operativi ed organizzativi”, ivi; da ultimo, Contini F., Processi d’innovazione e context making : l’adozione della tecnologia negli uffici giudiziari, in Labirinti dell’innovazione. Tecnologia,organizzazione,apprendimento. a cura di Ciborra C. e Lanzara P.F., ETAS 1999, testo consultato solo in sede di correzione delle bozze.

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informazioni prima registrate su supporto cartaceo senza alcuna inversione qualitativa pure originariamente attesa, in quanto:

a) laddove attuata, come a Bologna, ha dato luogo alla “produzione ripetitiva di informazioni su più registri” senza alcun vantaggio per la complessiva organizzazione dell’ufficio, troppo facilmente illusa dalle lusinghe di una gestione automatizzata dei registri. Il quadro delle informazioni ripetute nei registri emerge con evidenza nelle tavole che seguono e si allegano.

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Registri Ufficio Sentenze.

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Ruolo generale • • • • • • • Parti in causa • • • • • • • Giudice istruttore • • • • • • Tipologia organo • Data ultima udienza • • • • • • Data scadenza deposito memorie parti

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Data deposito minuta • • Data di pubblicazione • • • • • • • Estremi della sentenza • • • • • Ordine progressivo di arrivo in cancelleria

Data restituzione dalla dattiloscrittura

Numero di repertorio • Indicazione sommaria dei beni • Data di registrazione all’Ufficio Registro

Numero del registro • Importo della tassa o marca applicata

Annotazioni • Data di camera di consiglio • Data del passaggio in minuta in cancelleria

b) ha prodotto la nascita di registri non obbligatori, segnale evidente

della scarsa capacità di “integrazione” che le informazioni riportate sui registri ufficiali rivestono per la organizzazione dell’ufficio: in particolare, la caduta del «legame organizzativo» proprio delle informazioni scambiate si traduce nella molteplicità di informazioni gestite dai registri non obbligatori, come evidenziato nella tabella allegata.

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Qualche sezione X X X X X

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Passaggio cause al Campione civile ? X X Passaggio cause al P.M. Sezioni X X X XPassaggio cause alla Cassa Sentenze X X Passaggio cause in archivio Tutti

c) ha consacrato la perdita complessiva delle informazioni rilevanti per

gli attori del processo (magistrati ed avvocati): la qualità delle informazioni censite nei registri di cancelleria risulta di valore secondario rispetto alla complessità del processo civile, essendo per intero modellata su alcuni eventi che assumono valenza gestoria per l’organizzazione amministrativa ma che ignorano complessivamente la ricchezza informativa del processo e della sua articolazione per gli attori coinvolti (magistrati ed avvocati).

d) ha consacrato la caduta complessiva di ogni riferimento conoscitivo alla litigiosità del territorio come introdotta dalle parti e definita dall’ufficio, caduta che pure doveva essere impedita da un sistema informativo che levava a suo requisito progettuale l’esatta individuazione dell’oggetto del contendere: l’assenza di una qualità informativa articolata per processo manifesta il carattere illusorio dell’articolazione di un sistema informativo fondato sulle sole informazioni da nota di iscrizione a ruolo, senza alcuna possibilità di correzione o recupero gestionale dell’erroneità della stessa;

e) l’informatizzazione perseguita ha radicato negli uffici il carattere della immutabilità dei criteri che ne hanno legittimato l’organizzazione: la distinzione degli uffici per registri, la segmentazione del ciclo produttivo costituiscono una costante del processo di informatizzazione, che non supera il carattere debole del legame registruale, proprio perché assume a ragione dell’intervento la sua acritica riproduzione meccanica.13

L’elusione della “complessità” indicata si traduce nella debolezza della risposta progettuale, volta a dare una soluzione solo apparente alle problematiche innescate dal sistema informativo fondato sui registri di cancelleria. Il sistema informativo realizzato sui registri di cancelleria “automatizzati” è un sistema che vanifica ogni finalità d’integrazione tra attori sociali del processo (magistrati ed avvocati) e cancelleria, proprio perché assumeva 13 Si veda Contini, op. ult. cit. “ Se questo processo analogico facilita e velocizza l’adozione della tecnologia, poiché le vecchie operazioni fatte con i registri cartacei diventano potenzialmente trasferibili su computer, allo stesso tempo riduce la possibilità di cogliere altri significati e altre possibilità d’uso che il nuovo artefatto può avere”.

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come sua unica finalità l’automazione delle cancellerie ed in genere, delle attività routinarie degli uffici: l’office automation progettata e realizzata in quegli anni lambisce solo la funzione decisoria degli attori sociali del processo, consacrandone il suo isolamento con la semplicistica devoluzione a campo d’intervento esclusivo di word processing. L’informatica assume il ruolo improprio di “decisore occulto”, di selezionatore strategico del proprio campo di intervento ( le cancellerie ), incurante degli effetti perversi prodotti sull’intero sistema delle relazioni organizzative: la scrittura, come momento elettivo degli attori sociali, è estranea al sistema informativo automatizzato al pari del processo civile, in quanto luogo di un’altra tecnica e di un incommensurabile sapere.14 L’informatica viene vissuta dagli uffici come innovazione meramente tecnologica, in una dimensione di fisicità legata allo strumento informatico ( computer ) e al suo prodotto ( gestione informatizzata dei registri di cancelleria), capace di nascondere la complessità dell’organizzazione che presiede al suo utilizzo: la reificazione del processo di innovazione tecnologica produce così un fenomeno di generale autoreferenzialità del processo produttivo, oscurando le dinamiche relazionali tra gli attori sociali del processo a cui guarda nell’ottica neutrale dell’evento. L’informatica non assolve per sua stessa missione progettuale la complessa funzione di integratore sistemico degli attori del processo, ma ne distanzia l’agire nella misura in cui devolve tecnologie diverse alle attività realizzate da ognuno di essi . Un momento appare emblematico di questa crescente distanza tra processo e attori sociali: i processi verbali delle udienze. Nel mondo della scrittura elettronica e della ricerca ipertestuale, il processo verbale vive della manoscrittura dell’avvocato e del praticante, rifiutando ogni legame organico con le scritture (elettroniche) versate in atti, vivendo così nella (e/o della) sua anacronistica alterità atecnologica. Scrittura elettronica e scrittura manuale si alternano, così, nel processo impedendo ogni continuità conoscitiva pure necessaria alla positiva esplicazione delle loro funzione processuale. Quanto questa distanza pesi all’interno delle decisioni assunte dagli attori e soprattutto, sulla decisione per eccellenza, quale la sentenza, non risulta mai pienamente analizzato: più di un trentennio orsono, John H. Merryman15

14 “Nella società dell’informazione sussiste una separazione tra tecnologia e cultura, tra gli apparati

e le logiche strumentali e utilitarie, da un lato e gli orientamenti sociali, dall’altro, tra razionalità tecnica e principi morali, poiché le tecnologie si sviluppano indipendentemente dai rapporti sociali. Ne segue una limitazione severa al ruolo che la tecnologia esercita per lo sviluppo civile: assicurare la comunicazione tra le diverse culture etniche, sociali o professionali, così da proteggere da ogni tipo di chiusura culturale e di totalitarismo” così Paolo Ceri e Paola Bologna, in introduzione La tecnologia per il XXI secolo, Torino, 1998.

15 in Lo stile italiano: l’interpretazione, in Riv. trim- diritto e procedura civile, 1968, 369; Taruffo , La fisionomia della sentenza in Italia, in La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Cedam

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osservava come “nella stesura e nella pubblicazione delle sentenze, predominano la astrattezza e il concettualismo della dottrina…. Il rilievo più che al fatto, è dato alla produzione di una chiara massima e questa astratta e concettuale statuizione separata dall’effettivo contesto dal quale è sorta, può essere la sola parte della sentenza che viene pubblicata”.

1.3 Perdita della dimensione informativa complessiva

Le mutazioni di contesto, il costante allontanamento dai cardini dell’oralità si traducono in un processo di lento ma progressivo deterioramento della qualità informativa del sistema dei registri, quand’anche informatizzati, incapace di sorreggere la qualità del processo che si svolge in una dimensione temporale non dominata o dominabile dagli attori del processo (magistrati, avvocati, cancelleria). La dimensione scritturale del processo, comunque assolta dagli attori sociali, diviene la dimensione unica, raramente vitalizzata dall’oralità delle difese: all’udienza, come luogo di incontro, della parola e dell’ascolto, si è lentamente sostituita la scrittura e con essa, il frazionamento minuzioso e successivo del tempo di cui la stessa vive. Lo scambio delle comparse16 si sostituisce in misura sempre maggiore alla chiovendiana oralità, spostando il baricentro del processo fuori dall’udienza: l’udienza non è più il luogo di produzione delle decisioni e/o di preparazione alle decisioni che gli attori sociali sono chiamati ad assumere, ma è il luogo che registra solo la produttività di altri luoghi e di altri momenti di riflessione e contraddittorio. La perdita di valore significativo dell’udienza manifesta non soltanto una veloce decadenza dell’impianto processuale, corretta solo agli inizi del 1990 con la novella 353 e successivi interventi normativi, ma innesta un processo di generale decadimento dei luoghi deputati alla gestione dell’udienza e del valore simbolico agli stessi attribuito. L’architettura giudiziaria per le aule civili registra, diversamente che per le aule penali, la perdita di ogni connotazione di specificità simbolica, per assumere, nella migliore delle ipotesi, le connotazioni di uno studio professionale: e quanto anche questo aspetto pesi sulla crisi complessiva del processo, per molti versi amplificandola, non è mai stato troppo considerato.17

…???; Idem La motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo, in Riv. Dir. Proc. 1974, 279

16 Si veda sul punto Taruffo M., Istruzione (diritto processuale civile) in Enc. giur. XVIII, 1990, 2. 17 Resta E., Le stelle e le masserizie, Bari 1997 pag.188, osserva : “ Così un teatro è una stretta connessione tra l’attore e il suo pubblico, così come metonimicamente l’edificio, il luogo della rappresentazione è metaforicamente la rappresentazione stessa. E, come sappiamo, il luogo e il

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Del pari, la certezza della capacità regolativa della registrazione numerica è destinata a manifestare la sua connaturale insufficienza sia laddove il processo conosca momenti di implementazione processuale quale quelli interessati dalla novella del 1990 (quali, ad es., proc. cautelari, provvedimenti anticipatori ecc. ecc., che richiedono sub numerazioni) sia laddove l’intera organizzazione richieda per il suo governo, informazioni qualitativamente diverse da quelle assicurate dalle grandezze numeriche. Ciò introduce una dimensione critica del sistema informativo mai troppo analizzata in quanto caratterizzata dalla dominanza della dimensione numerica sulla dimensione qualitativa del contenzioso, con difficoltà: a) relazionali: la relazione avvocato - ufficio non viene veicolata da una

sola indicazione numerica, ma da una pluralità di numeri, capace di vanificare la dedotta univocità dell’indicazione numerica. La criticità informativa del sistema dei registri si manifesta tutta nella necessità censita negli uffici di avvalersi per l’assolvimento di talune funzioni di cancelleria di brogliacci di comodo che hanno la funzione primaria di censire eventi processuali, di rilevanza per gli attori del processo (magistrati e avvocati) non rilevati dal sistema informativo complessivo.

b) statistiche: la dimensione statistica risulta «complessificata» dalla proliferazione numerica sopra denunciata, in quanto la capacità selettiva dell’individuazione numerica risulta vanificata dalla possibilità che alla identificazione del processo presiedano più numeri (Ruolo generale, numero di sezione; numero per giudice istruttore).

Il sistema informativo degli uffici giudiziari fondato sui registri di cancelleria, anche quelli informatizzati, può correttamente definirsi come un sistema a bassissima integrazione, con legami molto deboli tra attori organizzativi. La debolezza dei legami tra i soggetti si manifesta: a) tra gli attori interni al sistema: il rapporto tra giudici e cancelleria è un

rapporto in buona misura indiretto, in cui le comunicazioni avvengono attraverso il medium del fascicolo relativo ad ogni singolo processo. Lo smarrimento organizzativo insito nella perdita di contatto tra giudice e personale di cancelleria produce non solo una perdita di legame informativo tra i due attori di processo, ma innesta fenomeni di «riduzione e/o espansione dei ruoli» che meriterebbero un’attenta analisi dell’intero sistema. Nella costruzione di questo

contenuto del diritto moderno sono stati coloritamente indicati come il vero theatrum publicum europaeum” e più avanti, pag.191 “ C’è molto del noto theatrum publicum e dei suoi giochi di rappresentazioni ; c’è la forma rituale, c’è anche la maschera, c’è la scenografia architettonica di un apparato che si proponga come terzo, in nome di una comunità . E’ necessario crederci, a patto che si accetti fino in fondo il carattere convenzionale della sua terzietà, e non la si ammanti di teologia rinnovata” .

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circuito delle separatezze, il sistema tributario del codice civile18 assolve un ruolo fondamentale, solo di recente evidenziato dallo studio dell’Università di Bologna condotto dal prof. Zan.19

b) tra il giudice e le parti: il rapporto ruota intorno ai tempi lunghi del processo, introducendo una dimensione di generale volatilità delle informazioni rese dalle parti nel corso del processo estremamente critica. L’insieme del processo lavorativo che ruota intorno alla definizione del processo civile si presenta puntiforme, fatto di eventi singoli che si producono a distanza di tempo, anche di mesi (se non anni per alcuni uffici) l’uno dall’altro, senza che negli intervalli accada nulla di rilevante o visibile all’insieme degli attori del processo.

Le conseguenze di una tale situazione si evidenziano sotto vari profili:

a) i legami deboli tra gli attori rendono comunque la comunicazione sempre difficile e ad alto rischio (errori nelle trascrizioni dei registri, incompletezza dei dati). I registri di cancelleria non appaiono idonei a sostenere una qualità relazionale quale quella auspicata dal processo, soprattutto dopo la novella 353/90: la valenza minore delle informazioni in essi contenute, la loro nativa devoluzione all’attività di manipolazione e gestione del fascicolo cartaceo contribuiscono a costruire una dimensione critica quale quella registrata dagli uffici, sempre più pesantemente impegnati nelle funzioni di “front-line informative” con il pubblico e con il foro degli avvocati20;

b) la discontinuità del processo ne rende difficoltosa la gestione: rende oltremodo difficile costruire una «memoria» del singolo processo, con la reiterazione delle attività decisionali da parte di tutti gli attori del processo. La durata media del processo censita presso il Tribunale di Bologna per le cause anteriori al 1995 - pari a 1700 giorni - comporta lo smarrimento del contenuto informativo di ogni atto e/o evento processuale, con la necessità di rinnovo e/o reiterazione delle scelte decisionali realizzate dagli attori del processo (magistrati e avvocati) e con un generale scadimento delle relazioni responsabili.

18 Si veda per tutti, A. Fantozzi, G. Tinelli, Il regime tributario del processo civile che nella

introduzione osservano: “ la materia oggetto del presente studio mal si presta ad un’indagine sistematica a causa della frammentarietà dei dati normativi e dell’eterogeneità delle problematiche involte, la cui unica nota comune appare la spesso occasionale emergenza del fenomeno tributario nel contesto del processo civile”.

19 Zan S., Analisi e progettazione delle condizioni per la realizzazione del processo telematico. Studio esplorativo per l’Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna 1999. 20 In particolare, dall’esame operato presso la cancelleria di Bologna, risulta il peso crescente

dell’attività informativa svolta, con punte giornaliere superiori all’85%, in gran parte conseguenza del nuovo codice di rito che conosce forme di contraddittorio fuori udienza estese e rilevanti dal punto di vista processuale.

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c) Il sistema informativo costruito sulla registrazione dell’evento udienza e dei suoi succinti contenuti perde ogni funzionalità gestionale con la crescita della dimensione scritturale e temporale del processo, rimandando alle cancellerie un lavoro sempre più intenso di registrazione di eventi altri e di movimentazione del fascicolo, quale fonte informativa unica ed insostituibile per le parti e il giudice.

d) La scrittura diviene la dimensione unica e necessitata del processo, in quanto capace di rendere testimonianza del contendere in una dimensione temporale non più dominata dai propri attori. La dimensione di sostanziale inadeguatezza del sistema informativo è resa palese dalla riforma del 1990 e successivi interventi normativi che hanno assegnato un ruolo più ampio alle difese scritte, sia all’esito dell’udienza di prima comparizione (art.180 c.p.c.) sia all’esito dell’udienza dell’art.183 c.p.c.: il contraddittorio delle parti supera i limiti temporali dell’udienza, per essere riversato nel fascicolo d’ufficio con le modalità proprie degli atti di parte. La scrittura estende i propri confini originari, introduce la dimensione temporale ad essa naturalmente connessa, elevando il fascicolo d’ufficio e non più l’udienza, a luogo di estrinsecazione del contraddittorio: un sistema siffatto demanda necessariamente alla scrittura il ruolo unico ed insostituibile di integratore tra le fasi del processo, ruolo questo sicuramente improprio, in quanto non necessariamente legato al pensiero analitico normalmente insito nella dimensione scritturale e alla pausa di riflessione che le fasi del processo riconoscono al contraddittorio.

e) l’intero sistema apprende con difficoltà, in quanto prigioniero dell’impossibilità di invertire le connotazioni scarsamente significative delle relazioni gestite: sotto il profilo in esame appare assai significativa l’analisi compiuta dal Gruppo di lavoro con riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e alla decisione.

1.4 La nota di iscrizione a ruolo

La nota di iscrizione a ruolo costituisce, con il campo oggetto, l’unico dato in qualche modo significativo della qualità del contenzioso introdotto. Pur a fronte del carattere significativo della relazione e soprattutto del valore organizzativo in essa insito, si è assistito al progressivo decadimento delle prassi iscrizionali: il pagamento somma costituisce uno degli oggetti di maggior riscontro all’atto della compilazione della nota di iscrizione a ruolo, privando così di ogni valore conoscitivo l’atto medesimo. Tralasciando per il momento ogni altro rilievo, appare opportuno rilevare come il carattere burocratico dell’iscrizione a ruolo si manifesta per intero nella “fissità cartacea” del dato, immutabile per l’ufficio fino alla

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compilazione delle statistiche ISTAT, una volta emessa la sentenza da parte dell’ufficio. Per quanto distante dall’oggetto originario possa essere la reale materia del contendere, per quanto fallace e menzognera possa essere la nota di iscrizione a ruolo, la dimensione cartacea dei registri, quand’anche automatizzata, impedisce ogni successiva modificazione o intervento sostitutivo, privando l’ufficio di una formidabile leva:

conoscitiva: la dimensione concreta della litigiosità introdotta dalle parti costituisce il nucleo centrale del processo che non può essere ignorato se non a prezzo di ridurre il sistema informativo a sistema di gestione anonima degli eventi. La litigiosità del territorio costituisce un valore conoscitivo di primaria importanza per gli uffici, in quanto capace di orientare le professionalità interessate dal processo in uno con la predisposizione delle risorse investite dai compiti di gestione dello stesso. In questo senso, appare corretto attribuire valore strategico all’informazione censita quale oggetto del contendere, soprattutto perché consente di superare l’oscurantismo informativo statistico delle pendenze per consentire attività di formazione e recupero di risorse altrimenti impossibile: sotto tale profilo, si pensi non solo alla formazione interna, ovvero alla formazione degli attori del processo (magistrati ed avvocati), ma alla formazione esterna dei C.T.U. nelle materie spesso emergenti della nuova conflittualità sociale, in cui la ricerca delle culture interessate alla loro lettura appare un’opera di fondamentale importanza ai fini della gestione corretta del contenzioso.

organizzativa: al sostanziale anonimato del contenzioso introdotto, corrisponde un anonimato organizzativo altrettanto significativo dal punto di vista delle culture interessate alla gestione del processo. La produttività delle cancellerie viene misurata sul numero dei fascicoli gestiti; le risorse umane e professionali devolute dall’organizzazione non si modellano in relazione alle esperienze acquisite, alle culture sedimentate ma in relazione alla quantità indistinta degli atti da movimentare e delle udienze da “scaricare”.21

1.5 Crisi del processo come crisi della decisione

Del pari, la crisi del processo si manifesta in pieno nella sua produzione decisionale: osserva Galgano che “la macchina della giustizia civile …. opera in Italia a produttività costante. In altre parole, la sua produttività è una variabile indipendente dall’aumento della litigiosità. Quale sia il numero

21 Esiste un lessico giudiziario delle cancellerie che andrebbe analizzato in quanto indicativo di una

condizione lavorativa mai prima d’ora analizzata.

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della cause introitate, il numero delle sentenze che le definiscono è sempre lo stesso”.22 Gli studi di settore sulla litigiosità in Italia23 non solo evidenziano come la crisi della giurisdizione sia crisi della decisione, ma soprattutto come ogni analisi dei fattori sociali della litigiosità sia invero estremamente difficile in quanto deve superare la lacunosità estrema del sistema di rilevazione ISTAT e soprattutto, la lontananza dei processi classificatori propri di tale sistema di rilevazione rispetto all’evoluzione registrata dal diritto in uno con la società civile. Al riguardo, va osservato come il sistema di rilevazione statistica delle decisioni risulti per intero fondato sulle attività delle cancellerie e sulla loro capacità di lettura del contenzioso definito dagli uffici: pur a fronte della complessiva debolezza della relazione magistrato-cancelleria, l’autore della decisione demanda un’attività che può assumere connotazioni di massima sofisticazione, ad un apparato dal quale nel tempo si è lentamente ma costantemente separato. E tale fenomeno appare vieppiù grave e significativo laddove si consideri il ruolo diverso assunto nell’era postindustriale dalla giurisdizione, la rilevanza riconosciuta alla produzione giurisdizionale dalla società civile in ragione di una relazione di complementarietà tra giurisdizione e legge mai prima conosciuta dagli ordinamenti.24 Mai come nell'era della iurisdictio25, gli uffici risultano privi di ogni strumento che assicuri la misurazione del contenzioso definito e la circolazione interna ed esterna dei propri elaborati: manca una visione qualitativa del lavoro compiuto, una sua elaborazione e classificazione che ne permetta il riutilizzo sia per la sua meccanica riproduzione che per il suo motivato abbandono. La produzione degli uffici, soprattutto degli uffici di primo grado si perde all’atto della sua edizione, senza alcuna possibilità di recupero per gli operatori se non connessa alla memoria dei singoli magistrati ed avvocati.

22 In Realtà e apparenza nell’incremento della litigiosità, in Contratto e impresa 1993, n. 1 p. 330. 23 Si vedano, Cecchi, Analisi Statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia, La Terza,

Bari 1975; E. Resta, Conflitti sociali e giustizia, De Donato, Bari, 1977; L. Campiglio, Domanda e offerta di giustizia: un’analisi economica, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano 1976; C. Castellano, C. Pace, G. Palomba. G. Raspini, L’efficienza della giustizia italiana e i suoi aspetti economico sociali, La Terza Bari, 1970; da ultimo, S. Pellegrini, La litigiosità in Italia: un’analisi sociologico-giuridica, Milano, 1997 e il commento di Chiarloni, Anatomia di un disastro, in Riv. dir. e proc. civ. 1999 pag. 361

24 Si veda sul punto, G. Alpa, L’arte di giudicare, Laterza, 1996: “ Passata l’epoca del formalismo e dello statualismo delle fonti, oggi la giurisprudenza è accreditata come fonte del diritto anche in quelle esperienze in cui le teorie di Gény avevano subito una revisione critica”.

25 F. Galgano, in postfazione a Diritto civile e commerciale, osserva che " la nostra non è più l'epoca della legislatio; l'era postindustriale, nella quale ormai viviamo, è sulla scena del diritto l'era della iurisdictio ".

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Il sistema informativo dei registri, le culture che lo stesso alimenta sono in grado di procedere alla produzione di statistiche anonime, con una perdita di indici informativi da qualità del contenzioso difficilmente recuperabile in sede di analisi aggregata del dato, in quanto qualità del contenzioso introdotto e qualità della giurisdizione esercitata non costituiscono finalità della organizzazione preposta alla gestione del processo.

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2 Scenario di fondo. La tecnologia dell’ultimo cinquantennio ha ridisegnato profondamente il contesto in cui la giurisdizione è chiamata ad operare: la tecnologia, soprattutto quella informatica, ha imposto alla società innovazioni radicali, innescando un processo di generale accelerazione nei mutamenti raramente seguito da fasi di stasi e di complessiva riflessione sui mezzi e sulle finalità recondite del processo di sviluppo.26 La società industriale è ormai scomparsa per essere stata sostituita da una società variamente definita dagli studiosi, programmata, postindustriale, neoindustriale27: la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, dei nuovi media, la diffusione delle reti ha innescato nella società civile un processo assai profondo ed articolato di mutamenti che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese, lavoro. La tecnica prima ancora che la scienza, si pone come “orizzonte ultimo a partire dal quale si dischiudono tutti i campi d’esperienza”28: la tecnologia informatica, forse in misura più palpabile di ogni altra tecnica, si pone come disvelamento non della natura ma della sua stessa forza, capace di superare la dimensione antropologica e strumentale propria della tecnica antica per costituire l’indispensabile tramite di conoscenza dell’uomo con il mondo.29 Se appare corretto affermare che il processo è chiamato a questo confronto con la società civile tecnologizzata non da oggi, è altrettanto vero che solo oggi la distanza tra dimensione tecnologica complessiva della società civile e processo appare non più tollerabile. Sotto due profili, la distanza appare non più coniugabile: a) il comparto giustizia, salvo rare eccezioni, appare incapace di tessere un

legame non episodico e saltuario con la società civile: l’impossibilità di conoscere orientamenti, prassi interpretative si traduce, nella società dell’informazione, come una condizione di separatezza contraria all’istanza partecipativa - informativa che connota pesantemente ogni settore della società civile. Né può dirsi che l’editoria giuridica, che sempre più si avvale degli strumenti informatici, sia in grado di soddisfare tale istanza, sia per il carattere intimamente discontinuo connesso alla filosofia editoriale del legame intessuto con la società

26 Si veda, Gallino L., Informatica e qualità del lavoro, 2° ed. 1985, 27 Gallino L., Della ingovernabilità. La società italiana fra premoderna e neoindustriale, Milano

1987; A. Touraine, La società postindustriale, Bologna, 1980.; Id “Ora, al contrario, viviamo in un periodo in cui le tecnologie si sviluppano indipendentemente dai rapporti sociali e, di conseguenza, in relazione diretta con il consumo, passando sempre meno attraverso i rapporti sociali di produzione” in Dall’economia di mercato agli attori di produzione la tecnologia per il XXI secolo, Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, Torino, pag. 35.

28 Così Garimberti U., Psiche e Techne, 1999, pag.345 29 Si veda Garimberti U., op. cit. pag. 353.

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civile, sia per l’impossibilità di dare corso per il suo tramite a censimenti numericamente rilevanti dei saperi e degli esiti dei processi.

b) il comparto giustizia appare fortemente legato a logiche di azione burocratica, in cui il legame informativo assume un ruolo del tutto secondario rispetto al valore assolto dalla perfezione astratta degli adempimenti burocratici rimessi alla struttura, primo fra tutti quelli tributari.

2.1 La scrittura, l’oralità e …..

La scrittura ha assunto e assume “nel sistema vivente del processo civile” un ruolo sempre più egemone: non bisogna, peraltro, pensare che questo sia connesso alle connotazioni semplicistiche (insite in una concezione) dell’oralità, al lento scivolamento del processo verso dimensioni temporali non più controllate e/o controllabili dagli attori di processo, che in altri termini, questo sia un fenomeno specifico del solo processo civile, su cui è possibile intervenire con un opera di ricostruzione restaurativa. Nella società contemporanea, la scrittura, e sempre più la scrittura elettronica, ha ormai da tempo assunto il ruolo di moderno medium: “essa è al tempo stesso un agente strutturale e un paradigma culturale”30. Nella società civile, prima ancora che nel processo, la scrittura ha aumentato in misura esponenziale la sua funzione connettiva. Il medium diviene il messaggio, l’ambiente comunicativo, capace di fondare l’azione dei soggetti nella dimensione né terrena né celeste della virtualità: “nelle reti la nuova scrittura e la comunicazione sono direttamente l’ambiente, fondano il mondo reale in cui si può agire pienamente, ma alla condizione di comunicare e di agire in un regime di sospensione e forse di cancellazione delle leggi che regolano lo stato fisico e naturale”31. I computer e le reti ci hanno condotto in quella che Ong definisce epoca “dell’oralità secondaria”, che ha sorprendenti somiglianze con l’oralità primaria pre-alfabetizzata “per la sua mistica partecipatoria, per il senso della comunità, per la concentrazione sul momento presente e persino sull’utilizzazione delle formule”32.

30 Così Ricciardi M., “Le comunità virtuali e la fine della società testuale”, in La tecnologia del

XXI secolo, pag. 131 che più avanti osserva come “è la tecnologia della scrittura che determina un nuovo modo di pensare ed è la scrittura alfabetica che consente l’origine di quella cultura delle leggi e della riflessione analitica che contraddistingue la cultura europea moderna”. Si veda altresì Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, 1986, dove viene analizzato il passaggio dalla società orale a quella alfabetica.

31 Ricciardi M., Le comunità virtuali e la fine della società testuale, in La tecnologia del XXI secolo.

32 Ong W.J., Oralità e scrittura, Il Mulino, 1986, pag. 191.

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La consapevolezza dell’eterna mutabilità della scrittura produce una scrittura spesso più immediata, irriflessiva in cui processo di elaborazione e processo di scrittura si fondono, proprio perché liberata da una condizione cartacea che rendeva laborioso e mortificante ogni attività di limatura e revisione. Il testo elettronico, nella sua pulizia formale, nasconde ogni iniziale impurità del pensiero scritto, ogni sua imperfezione argomentativa: non è possibile risalire al primo testo, alla prima scrittura, se non archiviata in un altro documento. Scrittura e revisione procedono, così, di pari passo, diventano una modalità di scrittura. L’ausilio alla scrittura fornito dai correttori sintattici, ortografici e stilistici priva la revisione dei suoi compiti minuti: la revisione ha senso solo come revisione del pensiero scritto, come ripensamento. Il fenomeno di lenta ma costante regressione che l’oralità registra nel processo civile non è dunque o comunque, non è soltanto la colpevole dismissione di un costume giudiziario, di una qualità aurea della relazione processuale ma diviene un mutamento indotto da ben altri e più profondi mutamenti, insiti nella “computerizzazione della società”33: quale considerazione specifica del settore, va detto che il carattere pervasivo delle tecnologie informatiche, l’utilizzo sempre più esteso della videoscrittura ha fortemente contagiato gli attori sociali del processo (magistrati ed avvocati), veicolando una qualità diversa della relazione con la scrittura mai analizzata. La videoscrittura compare, nel modo giudiziario, come strumento formidabile di ausilio al pensiero analitico, alla produzione e circolazione estesa di documenti, innescando un fenomeno di diffusione e moltiplicazione dei saperi investiti dalla giurisdizione. Gli atti giudiziari registrano con sempre maggiore frequenza il richiamo esteso ad altri scritti, siano essi giurisprudenziali che dottrinari, con una frequenza e facilità mai prima conosciuta, che modifica profondamente la qualità delle argomentazioni espresse e delle prospettazioni proposte: la ricchezza di richiami giurisprudenziali e dottrinari costituisce una costante degli atti processuali, che denota un mutamento di ruolo del diritto fortemente ausiliato, nelle sue tecniche argomentative, dalla diversa qualità della scrittura consentita dalle tecnologie individuali. Il testo, come la scrittura, perde i suoi confini originari34, manifesta una nuova e sconosciuta capacità comunicativa ponendo domande nuove sul

33 Così Lyotard J.F., La condizione postmoderna, pag.47 34 Londow G.P., L’ipertesto, pag. 49, Milano 1994. osserva “Così facendo, il collegamento

elettronico riconfigura le nostre idee sull’autore e sulla proprietà intellettuale, e questo avrà probabilmente effetto sul modo in cui vediamo sia gli autori (e l’autorità) dei testi che studiamo, sia noi stessi in quanto autori”; Ong W.J., op. cit., sostiene che “l’elaborazione e la spazializzazione sequenziali delle parole, iniziati con la scrittura e intensificati dalla stampa, hanno ricevuto ulteriore impulso dal computer, che massimizza l’affidamento della parola allo

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ruolo dalla stessa assolto all’interno del processo e sulla capacità d’integrazione del sistema informativo chiamato alla sua gestione.

2.2 …. il documento informatico. Prima la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successivamente, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 hanno innovato profondamente il quadro della normativa di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni: al documento cartaceo, che pure viveva una crisi profonda35, subentra il documento elettronico sostituendo alla sua immutabile materialità, la dimensione immateriale propria della sua essenza elettronica. La distinzione classica fra atto e documento, fra contenuto e suo contenitore36, originale e copia, la nozione stessa di autografia perdono ogni valore conoscitivo prima assicurato dalla diversa fisicità dei riferimenti cartacei, per essere annullate nella nozione di documento informatico, ovverosia di documento che, non intelligibile in linguaggio naturale, non può essere letto se non a seguito della sua traduzione da parte della macchina.37 Sistema di validazione, chiavi asimmetriche, chiave pubblica e chiave privata, chiave biometrica, certificazione, rimandano ad un sistema capace di sostituire all’inerme genuinità manuale dell’autografia la forza illimitata dei sistemi di calcolo.38 L’utilizzazione del documento scritto arretra progressivamente per essere sostituita dal documento elettronico, capace di perseguire gli stessi risultati rappresentativi e comunicativi prescindendo dall’esistenza di una realtà materiale.39

spazio e al movimento (elettronico) locale e ottimizza la sequenzialità analitica, rendendola praticamente istantanea”.

35 Sulla crisi della sottoscrizione, si veda N. Irti, Idola libertatis, Milano, 1985, 20 e ss. 36 Si veda Carnelutti, Documento ( teoria moderna), in Noviss. Digesto VI, Torino, 1957, 85; Si

veda pure, Guidi Teoria giuridica del documento, Milano, 1950, e sul documento contrattuale, Di Sabato, Il documento contrattuale, Milano, 1997, pag. 25 “ la teoria del documento ruota sempre attorno all’idea della rappresentazione, che viene considerata il nucleo della vicenda documentale”; Patti, voce Documento in Digesto disc. priv., vol. VII, Torino, 1991, pag. 2, che definisce documento in termini di “strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l’esistenza di un fatto”; per una distinzione ulteriormente critica, si veda Irti, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, pag. 96, il quale sottolinea come non sarebbe corretto considerare il documento come cosa contenente segni rappresentativi in quanto “la rappresentazione non è nei segni ma in chi intende il significato dei segni “.

37 Sotto tale profilo, si veda Montesano, Sul documento informatico come rappresentazione meccanica della prova civile, in Dir. inf. e informatica, 1987, 23 ss. secondo il quale il documento informatico sarebbe “una cosa dotata della corporalità propria dell’impulso elettronico”

38 Come ideati e perfezionati da Diffieed Hellman, Rivest, Shamir e Adleman, El Gamal Schorr. 39 Si pensi al fenomeno della smaterializzazione degli strumenti finanziari, prevista dall’art. 28 ss.

del d. lgs. 24 giugno 1998 n. 213 che ha disciplinato l’introduzione dell’euro nel nostro ordinamento: in particolare, l’art. 28 prevede che “ gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, libro V del codice civile”.

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Per il sistema giustizia, lo stesso legislatore ha raccolto l’esigenza di adeguamento della normativa vigente rispetto alla diffusione dell’impiego di strumenti tecnologici relativi alla formazione e alla trasmissione dei documenti: si pensi a titolo esemplificativo, alla legge 7 giugno 1993 n. 183, sulla trasmissione a mezzo fax di atti relativi a procedimenti giudiziari e all’art. 807 comma 2 c.p.c. così come modificato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, per il quale la forma scritta, richiesta per il compromesso, “s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente”. L’oralità, nel processo come nella società, è un’oralità incapace di sostenere il confronto con la qualità nuova della scrittura, con la ricchezza della sua capacità argomentativa, con la tecnologia che ne sostiene il suo complessivo avanzamento: al suo confronto, l’oralità appare un retaggio del passato, l’idea di perfezione del processo destinata ad allontanarsi nel quotidiano volgere del tempo.

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3 Requisiti progettuali del processo telematico.

3.1 Progettazione del sistema informativo come riprogettazione organizzativa.

L’analisi proposta rende evidente come il superamento dei Registri cartacei di cancelleria rimandi alla ridefinizione del sistema informativo degli uffici, con apertura all’impiego delle tecnologie e come la progettazione di un sistema informativo costituisca un progetto di “ricostruzione inventiva”40 di uno o più processi organizzativi il cui dominio richiede un approccio interdisciplinare estremamente strutturato. In questo senso, appare corretto affermare che l’analisi dei requisiti informativi del processo civile condotta con l’avvocatura bolognese non vuole codificare solo un risultato, per rilevante esso possa essere giudicato, quanto piuttosto una metodologia di approccio ineludibile: se come è stato osservato “ gli attori devono apprendere quelle pratiche che li aiutano a porre in discussione e a ristrutturare i contesti formativi che informano le loro scelte e le loro azioni”41 ,la revisione del sistema informativo passa attraverso la revisione complessiva della relazione tra ragione tecnologica, organizzazione e processo, revisione possibile solo con il passaggio da una prospettiva di mera “razionalizzazione” del “disordine esistente” ad una prospettiva capace di disvelare il contenuto intrisencamente cognitivo dell’attuale stato delle relazioni tra gli attori sociali / processo / tecnologia/ società civile.42 Dal punto di vista prescelto, deve osservarsi come il processo di informatizzazione non profetizza la restaurazione di un ordine violato ma demanda all’innovazione la capacità di veicolare attività pratiche, scelte progettuali e interazioni sociali tra gli attori del processo, coinvolgendo l’intero contesto formativo43 di riferimento: se l’informazione costituisce

40 Si veda per tutti, Lanzara G.F., La progettazione dei sistemi complessi, in Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, vol.XXXV,I,pp.3-38, che a pag. 15 osserva “ …….nelle situazioni più problematiche delle nostre organizzazioni e della vita quotidiana, la progettazione è un processo di esplorazione e di ricerca collettiva che avviene mediante transazioni tra più attori in interazione”. 41 Così Ciborra C e Lanzara G.F,I Labirinti della innovazione: routines organizzative e contesti formativi “ in Studi Organizzativi, 1988, 2, pag. 128 42 Si veda Gallino, Critica della ragione tecnologica, in La tecnologia per il XXI secolo, cit., pag.

23 : “Non ultimo degli strumenti da utilizzare in vista di una re-visione della ragione tecnologica sarebbe il passaggio da una prospettiva mono-disciplinare ad una prospettiva trans-disciplinare nello studio dei rapporti tra tecnologia e società”.

43 Per la definizione di contesto formativo, si veda Ciborra C e Lanzara G.F,I Labirinti della innovazione: routines organizzative e contesti formativi “ op. ult. cit pag. 117 “ Il contesto formativo è l’insieme degli assetti istituzionali, degli schemi cognitivi, idee preconcette e

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il legame “transazionale” degli uffici (sia nelle sue relazioni interne magistrati - cancelleria in genere che nelle relazioni esterne magistrati - cancelleria - avvocati) il sistema informativo dovrà assumere nella sua interezza il sistema relazionale sotteso al processo civile, senza alcuna eccezione e/o preventiva limitazione progettuale, se non a costo della complessiva caduta del sistema relazionale progettato. La storia dei processi di informatizzazione per la Pubblica Amministrazione44 fonda pertanto tale consapevolezza che assume connotazioni di certezza ormai da tempo consolidate per la teoria dei sistemi informativi: il riduzionismo insito in un progetto di informatizzazione che assuma a suo fine esclusivo l’Office Automation per gli uffici di cancelleria costituisce pertanto non solo vecchia informatica, ma soprattutto un errore metodologico di non poco momento all’interno dell’attività progettuale complessiva, in quanto non assume a suo requisito di validazione l’ampia gamma delle relazioni informative esistenti tra gli attori di processo. Il sistema informativo progettato per il settore civile dovrà sostituirsi ai registri di cancelleria superando la povertà informativa sopra documentata in forza di una complessiva apertura al sistema delle informazioni interessate dal processo: a fronte della debolezza del legame riscontrato tra i vari attori del processo, il sistema informativo dovrà porsi come “integratore tecnologico”, capace di veicolare tanto l’attività di supporto alla decisione (la c.d. attività di cancelleria) quanto l’attività propriamente decisionale (sistema informativo per il management, per il processo civile, magistrati ed avvocati), permettendo l’accesso e la gestione non solo dell’evento processuale ma anche dell’informazione che è ragione stessa dell’evento processuale.

La proposta che si articola mira alla abolizione del registro in ragione della complessiva strutturazione di un sistema informativo capace di cementare - per dirla con Morgan - le situazioni organizzative, creando un legame che perda il carattere dell’episodicità per assumere quello, più concretamente vissuto dagli uffici, della continuità per tutti gli attori del processo. Strutturazione della dimensione tecnologica ed analisi della dimensione relazionale pongono così le premesse per il passaggio da un sistema di

immagini pre-esistenti che gli attori portano con sé e attivano abitualmente in una situazione d’azione…”, concetto questo ripreso in “Comprendere l’innovazione: artefatti, processi, contesti formativi”, in Labirinti dell’innovazione, cit, pag. 11. 44 Si veda per tutti Matalucci L., Vino A., L’ Information Technology nella Pubblica

Amministrazione cit. P. Ciaccia, Dario Maio, Lezioni di Basi Dati, Bologna, 1995. Dispense di Dario Maio di

trattamento delle informazioni nell’impresa. E. Invernizzi, L’evoluzione dei ruoli manageriali nell’impresa informatizzata in Manuale di

Gestione del Personale, UTET, 1992.

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gestione delle informazioni per “registri” ad un sistema di gestione delle informazioni per “problemi”, per “utenti”, per “processi” e dunque da un sistema organizzativo differenziato per legge o per tipo di operazione ad un sistema in grado di offrire utilità e valori progressivi nei processi di gestione e trasformazione delle informazioni. Nell’ottica progettuale prescelta, il registro costituisce un prodotto minore, mero report di stampa di informazioni già strutturate nel più vasto e complesso sistema informativo.

3.2 Ipotesi ricostruttiva del sistema informativo come sistema informativo telematico.

In un quadro progettuale così articolato, appare invero evidente come l’opportunità introdotta dal documento informatico e dalla definizione dei criteri e modalità che devono guidare la Pubblica Amministrazione nella formazione, archiviazione e trasmissione dei documenti, deve essere rivolta ad un complessivo ripensamento delle relazioni tra gli attori del processo: in altri termini, il processo telematico non può ridursi alla sola sostituzione della scrittura elettronica al documento cartaceo, con introduzione delle modalità di trasmissione proprie del documento informativo, ma impone un’opera di complessivo riallineamento delle informazioni gestite, delle culture investite dal processo, delle modalità operative seguite dal comparto e delle possibilità di conoscenza assicurate dallo stesso alla società civile.45 In particolare, il processo telematico muove: a) dalla necessità di superare la povertà delle informazioni prescelte a

ragione fondativa delle relazioni intervenute tra gli attori del processo: in particolare, il processo telematico rimanda ad un complessivo riequilibrio della relazione informazioni da evento- informazioni da atto, capace di registrare e monitorare non solo la qualità del contenzioso introdotto ma anche la sua tendenziale mutevolezza nel corso del processo, con apertura significativa alle vicende che caratterizzano ognuna delle fasi processuali. Sotto il profilo in esame, deve osservarsi come il sistema informativo progettato dovrà essere caratterizzato da un sostanziale “egualitarismo informativo” in quanto rivolto per sua stessa missione progettuale, ad

45 Si veda C.Ciborra e Lanzara G.F. , I labirinti dell’innovazione , 1988, cit, pag. 126 “ Introducendo nuove modalità e nuove procedure per mezzo delle quali gli individui e le organizzazioni trattano le conoscenze, un sistema informativo può provocare una modifica e una riformulazione delle strutture e delle premesse cognitive che spiegano e governano le azioni e le capacità umane….. Sviluppare un sistema significa in larga misura modificare legami istituzionali e le condizioni ambientali su cui, a livello di micro, gli individui stabiliscono e praticano le loro relazioni”.

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operare come integratore complessivo per gli attori di processo (magistrati, avvocati e personale di cancelleria), usufruendo della “potenza illimitata” dei Data Base Relazionali e delle capacità architetturali che ne sorreggono la struttura informativa. Il sistema informativo dovrà altresì permettere una complessiva ridefinizione dei servizi di cancelleria muovendo:

dalla riprogettazione complessiva delle mansioni di cancelleria capace di veicolare nuove integrazioni tra gli attori di processo: alla ridefinizione della mission dei servizi della giustizia dovrà legarsi la ridefinizione dei ruoli che i diversi agenti organizzativi svolgono all’attualità e dovranno e potranno svolgere in futuro, con ricostruzione del sistema degli “obiettivi” e degli standard professionali (in uso e desiderati) delle diverse figure professionali presenti all’interno del sotto-sistema tribunale;

dalla costruzione di modelli di relazione interno/esterno coerenti con la progressiva realizzazione del processo telematico, capaci di veicolare una complessiva riprogettazione delle unità operative interne all’organizzazione .

dalla definizione di una serie di indicatori capaci di ausiliare la struttura magistratuale e amministrativa nel governo delle risorse, innescando momenti costanti di revisione organizzativa e professionale di tutti gli attori sociali del processo. Non è qui possibile procedere ad una analisi compiuta degli indicatori deputati al governo della struttura giudiziaria , quanto piuttosto evidenziare come l’introduzione di un sistema complessivo di indicatori appare tanto più indispensabile in un momento in cui alla struttura si demanda una funzione sempre più dinamica di ausilio alla produzione giurisdizionale .

b) dalla necessità di garantire l’integrazione delle informazioni in un contesto significativo: si richiede, cioè, al processo telematico la costruzione di un sistema di informazioni che ausili gli attori nella loro attività decisionale attraverso la contestualizzazione dei saperi impegnati dal processo,46 oggi inesistente per il mutismo che caratterizza gli uffici giudiziari. La povertà delle statistiche giudiziarie, la difficoltà di reperimento degli usi e delle convenzioni processuali47, che pure assumono

46 Si veda Martinotti G., Squinternet. Ordine e disordine nella società digitale, che analizza i

rapporti tra produzione e diffusione dei saperi e tecniche multimediali: la combinazione di tecniche multimediali e la diffusione delle reti rappresentano un potente strumento per la diffusione di saperi condivisi, vale a dire di saperi prodotti elaborati e trasmessi al di fuori delle tradizionali istituzioni della conoscenza, in La tecnologia per il XXI secolo 1998.

47 Si vedano al riguardo, i risultati dell’indagine condotta dall’Associazione Nazionale Magistrati,, pubblicati sulla rivista dell’Associazione in previsione del convegno del 6-8 novembre 1998, nonché il Questionario sui primi due anni di applicazione del nuovo rito, presentato a Bari al convegno del 29-31 maggio 1997, su cui si rimanda a Savino R., La novella nelle prassi

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una rilevanza sempre più accentuata per la proficua gestione del processo, costituiscono un momento di oscurantismo dell’attività giurisdizionale che va superato perché condanna l’azione degli attori sociali al pressappochismo delle attività quotidiane senza alcuna visione di contesto e di significato: lo sforzo condotto dagli Osservatori nati in più parti d’Italia, l’esperienza bolognese della Prassi Comune condotta da tutti gli operatori del settore non solo manifestano un bisogno di confronto sulle concrete prassi operative, quanto un bisogno informativo ineludibile, che deve essere tradotto in un requisito progettuale del sistema informativo, capace di assecondare conoscenze diffuse e consapevolezze critiche.48

Il processo civile deve pertanto demandare al sistema informativo la dimensione concreta della sua “visibilità” in quanto la sua “generalità” si riferisce all’insieme delle connessioni determinate dagli attori del processo, sia con riferimento alle fase di trattazione del processo, sia con riferimento alla fase di decisione. Il processo telematico apre, pertanto, ad un sistema informativo capace di assumere a propria ragione progettuale l’unità documentale e l’udienza, quali strutture costitutive del processo e del contesto formativo dell’organizzazione sociale allo stesso sottesa.

3.3 Unità documentale

L’esperienza progettuale bolognese, trasfusa nel primo documento d’analisi, ha maturato la consapevolezza che per gli attori del processo (avvocati - magistrati) le informazioni da evento non permettono il dispiegarsi pieno delle attività decisionali ad essi proprie. L’accesso al contenuto informativo dell’atto (sia esso di parte come le memorie, sia esso dell’ufficio, come il verbale di udienza) costituisce il bisogno informativo ineludibile, che ad oggi impegna pesantemente la cancelleria in una complessa e frustrante attività di manipolazione del fascicolo e che impedisce agli attori del processo (magistrati – avvocati) l’effettivo e concreto governo delle proprie attività decisionali. Il sistema informativo che si mira a costruire deve superare il carattere di dominanza che l’evento processuale assume all’interno del sistema

giudiziarie: i dati del questionario sui primi due anni di applicazione del nuovo rito” (relazione introduttiva del convegno).

48 Si veda, sul punto, per la loro lucidità metodologica, Costantino G., “il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)” in Riv. critica di dir. e proc. civile, 1999, pag. 78: in particolare, pag. 88 “tra regole processuali generali ed astratte e il potere del singolo giudice di dirigere il processo, esistono spazi che possono e devono essere colmati con il contributo di ciascuno degli operatori del diritto, nella consapevolezza che la cattedrale della giustizia è un edificio comune, alla manutenzione del quale tutti possono collaborare”.

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informativo dei registri, per assumere l’unità documentale e gli eventi dell’udienza a requisiti della propria missione progettuale. Atto di citazione, ricorso, comparse, decreti, ordinanze, sentenze devono costituire per il sistema informativo non eventi di cui certificarne meccanicamente l’avveramento, ma unità informative, come tali gestite dal sistema nella loro dimensione scritturale e nella capacità di connessione che ne caratterizza la successione processuale. L’unità documentale permette di restituire complessità al sistema informativo proprio perché traduce il valore propulsivo della vicenda processuale assegnato dall’ordinamento alla domanda (art. 99 c.p.c. e art. 2907 1 comma c.c.), in capacità orientativa dell’intero sistema demandato alla sua gestione49. La componente documentale della domanda risulta oggetto di una precisa indicazione normativa: la scomposizione modulare nei suoi elementi costitutivi, come operata dagli artt. 163 e 414 c.p.c., deve guidare alla costruzione delle informazioni rilevanti per il processo, in una dimensione che sappia coglierne il dinamismo processuale proprio di ognuna delle informazioni censite. Non è possibile in questa sede procedere ad un’analisi specifica di ogni componente, del suo valore conoscitivo per il processo: qui si può solo osservare come la scomposizione modulare della domanda, come prevista dal codice di procedura civile, deve essere assunta dal S.I del processo telematico a ragione della sua architettura progettuale, in quanto consente allo stesso sistema di procedere: a ) all’implementazione significativa del Sistema informativo del processo civile: il sistema informativo così costruito si alimenta in via automatica delle informazioni rese dalle parti all’atto della introduzione del contenzioso e della instaurazione del contraddittorio, rendendo possibile la produzione di informazioni da processo estremamente puntuali per l’organizzazione e gli attori coinvolti, superando la “difficoltà di traduzione culturale e trasmissione informativa” costantemente registrata tra gestione fascicolare del processo e sua reale dimensione contenziosa. b) alla gestione selettiva delle informazioni per “fasi del processo”, permettendo il reperimento facile e ausiliato delle scritture delle parti in stretta correlazione con le attività da compiere o svolte in udienza. Il fascicolo muta la sua funzione sociale per l’organizzazione che presiede alla sua conservazione e gestione, da muto contenitore degli atti delle parti e

49 “La determinazione funzionale della domanda giudiziale è con stretto legame correlata alla

struttura fondamentale su cui si fonda il processo civile: ossia come nella domanda si riflettano i caratteri fondamentali della natura essenzialmente dialogica del processo”, così Consolo C., Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv., Torino, VII.

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delle attività udienziali a luogo dei nessi e delle relazioni costruite dagli attori del processo (avvocati e magistrati) nel corso del processo e delle decisioni da loro assunte.

3.4 L’udienza.

L’udienza viene ad oggi gestita dal sistema dei registri come evento storicamente dato, di cui registrarne meccanicamente l’avveramento, con estraneità di ogni diverso momento informativo. Eppure, l’udienza per il processo civile costituisce il luogo della compresenza delle attività difensionali e delle decisioni del giudice, il momento della loro contemporaneità temporale mediata dalla oralità: il processo telematico non può non censire la diversa e multiforme qualità degli eventi udienziali, in quanto dalla diversa qualità di tali eventi dipende sempre più pesantemente nel nuovo rito, il consapevole dispiegamento delle decisioni degli attori sociali del processo. La qualità del sistema informativo passa necessariamente attraverso un’opera di ricostruzione del valore informativo dell’udienza e della sua capacità comunicativa e non per il suo superamento, come pure possibile in ragione di una concezione fortemente tecnologizzata del processo. L’oralità, superata la dimensione spesso ideologica che ne ha celato gli aspetti più prettamente utilitaristici per gli attori del processo50, va pertanto preservata, rafforzando il sistema informativo chiamato al suo sostegno e alla sua traduzione scritturale: l’oralità rimanda in primo luogo alla possibilità di recupero delle trascrizioni udienziali e all’ausilio della scrittura elettronica come unico strumento che permette la conservazione (e non la dispersione) del valore informativo delle attività svolte, il loro richiamo in ogni momento in cui gli attori sono chiamati alla decisione, rompendo così il mutismo informativo insito nella dimensione registruale dell’udienza. La scrittura elettronica nel sistema informativo progettato, diventa cemento dell’organizzazione complessiva del processo, capace di intessere un nuovo e costante legame tra gli attori e, al tempo stesso, di alimentare il sistema complessivo delle informazioni gestite e delle decisioni assunte, di ausiliare la seconda oralità della scrittura telematica, capace di una nuova consapevolezza del carattere intimamente taumaturgico del dialogo e confronto processuale.

50 Vocino C., op. cit, pag. 606 “Tranne che dell’oralità non si accolga, in luogo della più antica ma

persistente versione alquanto puritana e drammatizzante, quella veduta pragmatica, se vogliamo riduttiva e transattiva, trasparente da quanto si è detto innanzi, verso la quale in tempi moderni converrebbe e infatti si mostra di inclinare”; si veda pure Costantino G., op. ult. cit, pag. 87; Picardi N., op. ult. cit. pag. 737.

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La scrittura si libera dalle funzioni ripetitive, dismette le vesti dell’io narrante cui sono condannati così pesantemente gli attori sociali, per acquisire la forza comunicativa del richiamo (link ipertestuale) e delle immagini: alla concisa esposizione dello svolgimento del processo si sostituirà in tal modo il richiamo o la serie di richiami costruiti dalle parti in corso di causa, alla ricostruzione narrante degli eventi, le immagini. E non sembri questa un’inversione di poco momento: in una società che lega sempre più velocemente comunicazione a immagine, la sentenza e gli atti delle parti non possono conservare una dimensione comunicativa senza assumere la novità della scrittura ipertestuale.

3.5 Progetto Polis.

L’esperienza condotta a Bologna dal Gruppo di lavoro ha permesso la realizzazione del primo sistema informativo per la produzione, archiviazione e consultazione delle decisioni assunte. Il progetto Polis assume quale sua connotazione funzionale la strutturazione di un sistema di ausilio alla produzione e alla consultazione della giurisprudenza di ogni ufficio giudiziario. La predisposizione di un sistema di "editing" della produzione giurisprudenziale degli uffici muove dalle osservazioni di Gorla per il quale “i mezzi d’informazione sono una condizione essenziale del valore della giurisprudenza come fattore del diritto, cosi come di ogni altro fattore del diritto stesso”51. Del resto la tendenza all'esteriorizzazione degli orientamenti degli uffici costituisce una esigenza da lungo tempo avvertita, soprattutto in materie dove massimo è il grado di certezza richiesto dagli operatori: il carattere predittivo del precedente assume per le parti un valore conoscitivo sempre più ineludibile per la gestione dei propri affari prima ancora che per la gestione della lite. La conoscibilità estesa della giurisprudenza degli uffici ha introdotto ormai da tempo una cultura del precedente estranea al nostro mondo di civil law: il precedente fonda una attesa di conformità del decidere per ipotesi ritenute identiche che va attentamente analizzata e recepita.52 Polis vuole intercettare la mutazione di quadro descritta e l’esigenza di cambiamento alla stessa sottesa: la domanda di un diritto giurisprudenziale non viene demandata in via esclusiva ad una valutazione scientifica o editoriale esterna all’ufficio, ma dallo stesso soddisfatta, come qualità del

51 La Giurisprudenza, in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano 1981, pag. 297; Bin M. Il precedente giudiziario, Padova 1995 , pag. 9 che osserva : “Ne discende che la soluzione del problema della funzionalità delle raccolte di giurisprudenza …. è una delle condizioni essenziali per il progresso della scienza del diritto e dell’amministrazione della giustizia nell’interno di ciascun paese”. 52 Galgano F. Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile, in Contratto e impresa 1985, pag. 29 e ss.

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servizio reso alla società civile, aprendo il sistema complessivo alle funzioni di “nomofilachia diffusa” da tempo auspicate. Il sistema Polis costituisce il primo tentativo di sviluppare un software per la scrittura degli atti e provvedimenti del magistrato, capace di ausiliarne la fase di decisione attraverso una generale strutturazione informativa della relazione magistrato-ufficio. L’utilizzo da parte del magistrato di sistemi di scrittura elettronica è stato, perlomeno nel recente passato, caratterizzato da un approccio di tipo empirico, che mira alla semplificazione della fase scritturale vissuta come fase strettamente individuale del lavoro reso: quanto questa concezione sia la conseguenza di una debole strutturazione della relazione magistrato-ufficio, dello stato di degrado dell’organizzazione complessiva che presiede alle sue funzioni, del decadimento complessivo del processo e dei luoghi in cui il processo quotidianamente vive, è facilmente intuibile. La risposta fornita dall’informatica individuale è stata per molti versi, l’unica possibile: la funzione oracolare della decisione, così acutamente descritta da Pino Borrè, trovava nella redazione elettronica una strumentazione rispondente alla qualità della scrittura sempre più richiesta dalla decisione, dalla necessità di una sua moltiplicazione produttiva e qualitativa. Rimandando ad altra sede ogni più attenta analisi dei requisiti di progettazione del sistema informativo, le scelte operate nella strutturazione del progetto Polis hanno ad oggetto: 1. l'archiviazione del "documento" - inteso come provvedimento giurisdizionale nella sua accezione più lata (sentenza, ordinanza ex art. 186 ter, ordinanza istruttoria, ordinanza cautelare ecc.) - nella sua interezza, con apertura alla massima come ulteriore e qualificato elemento di ricerca e classificazione. La scelta di un'archiviazione totale della produzione giurisprudenziale degli uffici di primo grado costituisce un profilo di qualità del progetto da subito individuato dal gruppo di implementazione all’atto della definizione delle finalità progettuali: rispetto alle condizioni di operatività dell'archivio di merito della Cassazione, l'inversione proposta è totale, in quanto recepisce quanto avviene nei paesi di Common Law ad opera della principale banca dati statunitense Lexis, che pone a disposizione full text tutte le pronunce della quasi totalità degli organi giurisprudenziali anglofoni (unitamente a quasi 100 riviste giuridiche statunitensi). Ciò consente di superare l’arbitrarietà insita in ogni archiviazione selettiva delle decisioni, permettendo:

(a) la conoscenza e lo studio anche degli unreported cases (precedenti occulti): si vuole così superare la vecchia distinzione tra sentenze motivate in diritto e sentenze motivate in fatto, solo le prime destinate agli onori della cronaca giudiziaria. Le sentenze in fatto vengono giudicate un prodotto minore, in cui la discussione sulla dimensione probatoria delle vicende dedotte in giudizio, si traduce

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in discorso argomentativo, privo di significanza culturale: quanto sia errato un simile approccio, appare evidente laddove si considerino la distanza dai sistemi caratterizzati da un massive repertoring e le culture che gli attori del processo (magistrati ed avvocati) alimentano, spesso rivolte alla divagazione retorica piuttosto che alla concisione codicistica53. La pubblicazione di tutte le sentenze rese priverà il giudice della necessità di riconoscere nella sola “motivazione dotta” la qualità del suo operare, potendo questo costruirsi all’interno di un processo di “accumulazione quotidiana”, che vive e si alimenta dei legami intessuti con i propri precedenti e quelli dell’ufficio.

(b) lo studio della litigiosità definita dagli uffici, con apertura verso la ricerca di strumenti di lettura della litigiosità del territorio ben più sofisticati di quelli ad oggi prodotti dall’ISTAT, dando così spessore e materiale ad indagini ben più sofisticate rispetto a quelle fino ad oggi condotte.

2. l’estesa assunzione delle metodiche relazionali dei paesi a common law. La dottrina del common law ha elaborato una tipologia complessa ed articolata delle relazioni tra i precedenti, che supera il facile rapporto di conformità / difformità per definire una ragnatela relazionale estremamente più ricca dal punto di vista epistemologico: la cui trasposizione nel nostro sistema deve rifuggire da ogni meccanicismo acritico e ripetitivo. Nella sua prima versione, il Sistema Polis adotta le seguenti grandi categorie relazionali: conformità, difformità, distinzione, leading case, overruling54. 3. adozione dello schema di classificazione del CED della Cassazione e … POLIS prevede l’utilizzo dello schema di classificazione in uso presso la Cassazione denominato “Schema generale di classificazione in materia civile”. Tale schema è composto attualmente da 188 grandi voci contraddistinte da un numero a tre cifre; ciascuna grande voce è suddivisa in sottovoci, contraddistinte da un numero a sei cifre. Lo schema di classificazione civile comprende tutto il diritto ad eccezione del diritto penale; quindi comprende anche il diritto amministrativo, commerciale, agrario, del lavoro, ecc. Le grandi voci sono individuate con un numero a tre cifre; le sottovoci con un numero a sei cifre di cui le prime tre sono quelle della grande voce cui la sottovoce appartiene. Il sistema prevede la possibilità per il magistrato che non ritenga esaustiva la classificazione proposta dal CED della Cassazione, di operare una classificazione per insieme di parole chiave, capaci di aderire con maggiore puntualità al contenuto della decisione: in tali ipotesi, il sistema dovrà 53 Si veda Taruffo M, La fisionomia della sentenza in Italia cit. pag 198. 54 Su cui si veda Bin M. op. cit. pag. 15 e ss, note 36-39.

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repertoriare i campi in cui si registra la insufficienza classificatoria delle voci CED, al fine di predisporre con il Massimario della Cassazione fasi di implementazione e studio comuni.

...classificazione per insieme di parole chiave: i fatti rilevanti Il sistema prevede la possibilità di classificazione per fatti rilevanti del giudizio, affiancando la classificazione CED come fonte integrativa e parallela rispetto a quella proposta: in questa sede, non si vuole proporre una sterile distinzione tra fatto e diritto quanto abilitare canali di ricerca autonomi e paralleli, capaci di restituire al giudizio di merito la complessità che gli deriva proprio dalla sua aderenza al fatto55. Il campo descritto vuole introdurre un momento di riequilibrio con la classificazione CED, al fine di permettere una lettura del precedente che non trascenda dalla concretezza della fattispecie posta in decisione, con apertura non solo scientifica al sistema di repertoriazione Common Law, apertura che va attentamente costruita e monitorata. L’esposizione dei fatti rilevanti della causa costituisce un momento di estrema qualificazione della decisione: si ricorda al riguardo che l’archivio di merito della Cassazione prevede anch’esso una distinzione della decisione tra “vicenda e ragioni della decisione”, distinzione che va proposta anche per il sistema Polis superando il carattere immotivatamente riduttivo insito nella massimazione per fatto. In particolare, il sistema Polis dovrà essere aperto all’imprescindibile evoluzione del sistema informativo verso il processo telematico, avvantaggiandosi delle potenzialità insite nel reperimento dal sistema informativo del processo, della materia del contendere come definita in esito all’udienza del 183: la definizione del fatto, come allegato dalle parti nei loro scritti difensivi e come precisata dal giudice nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c., in esito all’interrogatorio libero delle parti, dovrà costituire una qualità intrinseca del processo informatizzato, di ausilio sia alle parti nell’attività difensionale (si pensi al carattere riassuntivo delle conclusionali e alle connotazioni ripetitive di tale lavoro rispetto alle acquisizioni processuali) che al giudice nell’attività decisoria. Il fatto si pone così come dimensione ineludibile del processo prima ancora che della decisione, fondamento dell’argomentazione motivazionale che il processo telematico rafforza e complessivamente riabilita . 4. Apertura alla massimazione da parte dello stesso magistrato. La massima costituisce un estratto del principio di diritto utilizzato dal giudice per il caso concreto. Come notava Gorla56, al valore normalmente 55 Sulla importanza della esatta ricostruzione del fatto, si veda Bin M., op. cit. pag. 4 e ss. 56 In Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti ; le raccolte e le tecniche di interpretazione delle sentenze , in Foro it. 1964,V,c.80,che a nota 21 osservava “ Il

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ascritto alle massime dovrebbe accompagnarsi un’attenzione redazionale estremamente sofisticata e prudente : eppure è stato da tempo sottolineato come la massima risulti spesso lontana ( se non contraria ) al testo della pronuncia, alla sua ratio decidendi, al caso concreto dedotto in giudizio57; e come la massima costituisca, nella normalità delle ipotesi, atto editoriale di un soggetto estraneo alla redazione della sentenza, quand’anche tale funzione sia dallo stesso assolta per organizzazione specifica dell’ufficio, come avviene per le massime elaborate dal CED della Cassazione.58 Polis consente al magistrato di provvedere alla massimazione della propria produzione giudiziaria, permettendo così di congiungere attività di massimazione e processo decisionale. L’attività di massimazione operata dallo stesso estensore permette di superare le possibili discordanze nell’attività medesima (ad es. massime discordi per la stessa sentenza), le problematiche connesse alle cosiddette massime menzognere (massime che non riproducono e/o alterano la ratio decidendi della sentenza). Il sistema vuole aprirsi alla massimazione effettuata dall’Ufficio Massimario della Cassazione attraverso la possibilità di richiamo selettivo delle massime predisposte dallo stesso ufficio. Il carattere innovativo della funzione in esame appare evidente laddove si consideri come l’attività di massimazione operata dall’Ufficio Massimario della Cassazione diviene attività di massimazione suggerita dal sistema in esito ad un rapporto di conformità qualificata con la sentenza della Cassazione citata.

3.6 La decisione, il giudice, l’avvocato.

L’introduzione sempre più massiccia delle tecnologie informatiche importa un mutamento complessivo delle culture degli attori del processo: magistrati, avvocati, ed in genere operatori di diritto, sono sempre più chiamati al confronto sul testo, sulla decisione adottata, sul caso deciso in uno sforzo di adeguamento della norma al fatto sempre più esteso e ineludibile. In un quadro siffatto, restituire carattere di pienezza alla decisione vuol dire collocare la decisione nel “flusso delle decisioni già assunte”, conferirle l’autorevolezza che le deriva non dall’estensione della sua motivazione ma dalla capacità che la stessa assume di relazionarsi al precedente: significa nostro stare decisis è dunque un processo logico simile a quello dell’applicazione della nostra legge scritta ( astratta e generale) : il caso concreto viene inquadrato in un precedente astratto, cioè nella massima, invece che argomentare o decidere per identità o somiglianza con il caso o il fatto oggetto del precedente concreto ( il quale fatto, se mai, si presenta quasi come l’occasio legis, l’occasio, cioè, della massima astratta!) 57 De Nova G., Sull’interpretazione del precedente giudiziario, in Contratto e impresa, 1986, pag. 779 ss; Chiarloni S., Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Padova, 1988,p. 59 ss. 58 Per una critica serrata della massima come atto editoriale, si veda Chiarloni, op. ult. cit. pag. 72-74.

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costruire una cultura della decisione come dialogo permanente del giudice con le parti, con la società civile e di introdurre momenti di contestualizzazione estesa dei saperi capaci di dare risposte concrete alla concretezza drammatica dei conflitti che animano la società civile. Il giudice dismette così ogni funzione oracolare, ogni veste meramente burocratica: viene chiamato ad un’opera di testimonianza e di instancabile dialogo, assume il ruolo di intellettuale “riconoscibile” nelle sue scelte passate, nei suoi itinerari interpretativi, nei suoi ripensamenti e ravvedimenti. Gli uffici perdono ogni carattere di oscurantismo insito nel mutismo della loro produzione: diventano laboratori di idee, di prassi censite, di pensamenti e ripensamenti collettivi.

3.7 Ragione tecnologica e processo. Da tempo, soprattutto parafrasando esperienze straniere, si sente parlare di processo virtuale, di processo che vive solo della sua scrittura elettronica e del loro intersecarsi in un luogo “di terzietà eterea” quale la rete: la ragione tecnologica si appropria del processo per ridefinire complessivamente la sua dimensione terrena in una dimensione altra e diversa. Nel processo virtuale, la tecnologia si pone come “modello sostitutivo” del modello processuale esistente, come sua riproduzione lineare nell’era dell’informatizzazione diffusa59. Nel processo virtuale, l'attuale, il concreto funziona come mera suggestione, presagio, perde la dimensione tragica insita nella sua problematicità per affermare il carattere di estraneità decidente dei soggetti chiamati alla sua interpretazione (siano essi gli avvocati che i giudici):la contiguità elettronica nasconde in realtà lontananze abissali, perché assume la dimensione rappresentativa ad unica ed assoluta dimensione conoscitiva. Il ruolo assolto dalla tecnologia nel processo del terzo millennio deve essere oggetto di una riflessione lucida e lungimirante: la tecnologia intesa quale razionalità tecnica mira sempre più esplicitamente a separarsi dai rapporti sociali, a presentarsi come “altro” per affermare una libertà di fini estremamente significativa e pericolosa.60

59 Si veda Martinotti, G., in Squinternet cit. “E’ molto difficile, però, sfuggire alla presa del

modello sostitutivo, è cioè facile applicare il modello lineare e dire che una cosa sostituirà l’altra. Abbiamo sentito fino alla noia che da una società materiale si passa a una società immateriale, ma questo non è vero: c’è una combinazione. Il modello più frequente è il modello combinatorio, interattivo tra i vari tipi di informazione”

60 Si veda Severino E., Il destino della tecnica,1998 a pag. 11 osserva “questo infinito incremento è ormai, o ha già cominciato ad essere il supremo scopo planetario. Ogni altro scopo è più o meno consapevolmente, più o meno direttamente subordinato a questo scopo supremo: la crescita infinita della potenza; che ormai non può più prodursi al di fuori dell’apparato della tecnica. In tale subordinazione consiste la dominazione della tecnica nel nostro tempo, la sua destinazione al dominio”; Resta E., le Stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Bari 1997, pag. 20 e ss.

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A fronte del dilagante prometeismo tecnologico, è quanto mai necessario che il processo resista alle lusinghe della tecnica affermando la propria identità terrena in ragione della natura intimamente sociale della sua missione democratica e della specificità dei meccanismi che presiedono alla sua produzione, ivi compresa l’oralità. Mai come per il processo, la tecnologia deve essere limitata nei suoi aneliti di liberazione prometeica, per essere ricondotta a strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo: la tecnologia deve sempre comunicare agli attori sociali la sua funzione ultima di mezzo d’integrazione e di memoria perenne del legame sociale intessuto dal processo nella società civile. La funzione ultima della tecnologia nel processo è tutta iscritta nell’insegnamento di Gorla, nella sua natura di mezzo o strumento per leggere il gioco sempre più ampio dei rimandi tra giustizia e società civile. Dott. Pasquale Liccardo Magistrato in Bologna