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Dott. Giancarlo Negrello - Tecnico della Prevenzione Due casi pratici di infortunio sul lavoro valutati con il D.Lgs.231/01

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Due casi pratici di infortunio sul lavoro

valutati con il D.Lgs.231/01

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Cosa prevedono il D.lgs.231/01 e la normativa correlata

Cosa devono fare le aziende per non incorrere nelle gravi responsabilità.

Quali sono i processi più importanti di un SGS e quali sono le procedure da adottare.

Qual è il nuovo ruolo del Tecnico della prevenzione e il nuovo svolgimento delle inchieste.

Due casi di infortunio analizzati valutati con il D.Lgs.231/01

Intervento

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Il D.Lgs. 231/01 e la normativa correlata

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La legge in questione … ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della responsabilità giuridica diretta degli enti (società, persone giuridiche ed associazioni prive di personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da taluni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione di vertice (es. amministratori) ovvero da persone subordinate.

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

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La “ratio” della norma è evitare che un ente possa ricevere profitto, anche indiretto, dalla commissione di un reato da parte di suoi organi di vertice o di sottoposti, perciò ne risponderà con il suo patrimonio, salvo che non provi di aver adottato dei Modelli di organizzazione o di gestione idonei a prevenire determinati reati e di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli organizzativi (tramite un Organismo di vigilanza).

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

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Non si parla di elementi di colpa ma di azioni esimenti perché nel profilo giuridico del D.Lgs. 231/01 si è tornati ad un superato “regime di responsabilità con l’inversione dell’onere della prova” ovvero l’ente è considerato responsabile (se viene riconosciuta la commissione di un reato da parte di una figura apicale o subordinata) se non dimostra di aver attuato particolari “azioni esimenti”.

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

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La responsabilità dell’ente sorge quando

Responsabilità NO

C’è stato un

interesse o vantaggio dell’ente ?

Responsabilità SI

L’autore del reato

è identificat

o ?

Carenza o inesistenza di un Modello

organizzativo

Reato compiuto

da un subordina

to

SI

NO

NO

SI

Il giudice prova

l’inefficacia del

modello ?

L’ente dimostra l’efficacia

del Modello ?

NO (apicale)SI

NOSINO

SISI

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Legge 3 agosto 2007, n. 123

Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3 Agosto 2007, n. 123, che dà il via libera al Governo per l'elaborazione del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e che estende, dal 25 agosto 2007, all'art. 9 , l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle fattispecie di reato di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro", per le quali si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA riprende, all’art. 30, l’argomento riguardante il modello di organizzazione e di gestione precisando che per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere “adottato ed efficacemente attuato” …

… trattasi di un Sistema di Gestione della Sicurezza

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione1. Il modello di organizzazione e

di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: …

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione… l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici

relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di

legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione… l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici

relativi: d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei

lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto

delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione2. Il modello organizzativo

e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione3. Il modello organizzativo deve in

ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un

idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazionee nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione5. In sede di prima applicazione, i modelli di

organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione5-bis. La commissione consultiva permanente per la

salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

L’art. 300 riduce l’entità delle eventuali sanzioni andando a ridurre il numero minimo di quote (unità elementari di sanzione amministrativa) da associare ai casi di infortunio.

Vengono inoltre apportate delle modifiche all’articolo 25-septies del D.Lgs.231/01.

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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Riassunto sanzioni previste in caso di infortunio sul lavoro

N. quote Controvalore Azioni interdittive

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

589

Omicidio colposo (+ violazione

art. 55 c. II D.Lgs. 81/2008)

1000 258.000 € 3 mesi 1 anno

589

Omicidio colposo250 500 64.500 € 129.000 € 3 mesi 1 anno

590

Lesioni colpose

gravi o gravissime0 250 0 € 64.500 € 0 6 mesi

Le quote per il loro valore determinano l’ammontare della sanzione pecuniaria che va quindi da un minimo di 0 € ad un massimo di 258.000 € (1000 quote x 258 €) per un infortunio con prognosi infausta e in aziende ad “elevato rischio” secondo i criteri dello stesso decreto.

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Cosa devono fare le aziende

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Le aziende devono dotarsi di ….

2.1 Il modello organizzativo

2.1.1 L’organigramma

2.1.2 Il codice di comportamento o codice etico

2.2 L’Organismo Di Vigilanza

2.3 Il codice disciplinare interno

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Prima di tutto le aziende devono adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione che possiede una duplice valenza: 1. se approntato in via preventiva, determina

l’esenzione da responsabilità dell’ente;2. se attuato successivamente alla commissione del

reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), comporta la riduzione della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive e, inoltre, la possibilità, in sede esecutiva, di richiedere la conversione della sanzione interdittiva in pecuniaria.

… modello organizzativo

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L’organigramma delle funzioni, che in generale ha anche lo scopo di identificare le responsabilità, può essere di tre tipologie:

1.Gerarchico: E’ il modello organizzativo più diffuso nelle imprese di piccole dimensioni. Presenta vantaggi come: unicità di comando, contatti diretti tra capo e collaboratori, chiara definizione dei compiti assegnati, certezza delle disposizioni impartite

2.Funzionale: La struttura è composta da un capo con più specialisti ed esecutori; esiste una dipendenza funzionale, ogni specialista dà ordini agli esecutori per quanto attiene alle proprie competenze (nell’ambito della propria specializzazione può dare disposizioni alle altre unità organizzative).

3.Gerarchico funzionale: Questo modello unisce il principio della unicità di comando con quello della specializzazione. Diminuisce l’autorità degli specialisti rispetto al modello funzionale. Gli specialisti assistono i capi gerarchici senza scavalcarli, per consentire loro di dare disposizioni tecnicamente corrette .

… organigramma

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Le aziende devono dotarsi anche di un “Codice etico” (o di comportamento), con riferimento ai reati considerati, quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato ad indicare la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Il codice etico serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui tendere nella materia.

… codice di comportamento (etico)

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In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell’ente che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori d’interesse” [stakeholders] (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

… codice di comportamento (etico)

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Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Questo deve inoltre presidiare il sistema disciplinare verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito.

… organismo di vigilanza

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… organismo di vigilanza

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L’“efficace attuazione” di un modello di organizzazione richiede, tra l’altro, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del codice di condotta e delle procedure operative previste dal modello stesso, tanto nei confronti degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

Per questi ultimi il potere disciplinare del datore di lavoro è sottoposto a ben precisi limiti volti a preservare la libertà e dignità del lavoratore.

… codice disciplinare interno

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E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di:Amministratori: per questi occorre

integrare lo strumento tipico del diritto societario, implementando il sistema stesso a livello statutario, con la diretta previsione di una sequenza di sanzioni ad hoc.

Direttori: questi devono essere assoggettati a un sistema disciplinare comprensivo di sanzioni conservative e assistito dalle garanzie del contraddittorio procedendo secondo le prescrizioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

… codice disciplinare interno

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E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di:Sottoposti: questi, in qualità di lavoratori

subordinati, devono essere assoggettati ad un sistema disciplinare, predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del codice civile e della L. 300/70 e dei vigenti CCNL, che deve contenere le regole che individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che l’ente intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali e nel codice di condotta, allo scopo di individuare e di definire le sanzioni applicabili e i criteri di commisurazione delle stesse..

… codice disciplinare interno

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E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di:Altre figure: per queste quali i consulenti, i

collaboratori, gli agenti, ecc., sarà opportuno inserire nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti alcune clausole risolutive espresse che prevedano, appunto, la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancata osservanza delle disposizioni del codice etico o delle procedure organizzative elaborate nel modello organizzativo. La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta alla duplice firma di cui agli artt. 1341 e seguenti del codice civile.

… codice disciplinare interno

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I processi più importanti di un S.G.S.L.

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La lista di controllo

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“Non conformità” per ogni processo

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Identificazione dei processi coinvolti nell’infortunio

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32%68%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 02

Altri processiVal. rischi

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46%54%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 09

Altri processiFormazione

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52%

48%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 10

Altri processiVigilanza

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62%38%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 01

Altri processiVer. standard

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68%33%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 05

Altri processiAppalti

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84%

16%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 03

Altri processiModello organ.

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44%56%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 15

Altri processiScelta impianti

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82%

18%

Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del

Pr. 18

Altri processiManutenzione

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Processi coinvolti su 50 infortuni gravi o gravissimi

0

5

10

15

20

25

30

35 34

27

24

19

13

8

28

9

Pr.02 - Valutazione dei rischi

Pr.15 - Formazione dei lavoratori

Pr.10 - Verifica attività di vigilanza

Pr.01 - Verifica rispetto degli standard

Pr.05 - Gestione appalti

Pr.13 - Mancata adozione Modello or-ganizzativo

Pr.15 - Scelta e acquisto impianti ed attrezzature

Pr.18 - Verifiche peri-odiche e manuntezione

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Nuovo ruolo del tecnico della prevenzione

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Figura cardine per l’acquisizione degli elementi che possono confermare o escludere tale responsabilità è il Tecnico della prevenzione.

Il suo percorso di studi, che non è esclusivamente giuridico o tecnico o gestionale, risulta adatto per valutare a 360 ° gli elementi di tale responsabilità.

Tecnico della prevenzione figura cardine

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Con l’introduzione della nuova responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti, il Tecnico della prevenzione ha un nuovo ruolo.

Deve ora fornire all’Autorità Giudiziaria gli elementi necessari al riconoscimento di questa nuova responsabilità.

Tecnico della prevenzione figura cardine

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In particolare il Tecnico della prevenzione dovrà orientarsi sempre più verso la categoria della c.d. “colpa di organizzazione”.

L’accertamento di eventuali profili di colpa dovrà anzitutto focalizzarsi sulla qualità della organizzazione della sicurezza e sulla connessione tra le carenze organizzative eventualmente riscontrate e l’evento concretamente verificatosi.

Tecnico della prevenzione figura cardine

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Nuovo svolgimento delle inchieste

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Nuovo svolgimento delle inchieste

Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente

Valutazione dei modelli di organizzazione

Individuazione delle figure coinvolte

Accertamento del sistema di vigilanza

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Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente. Durante lo svolgimento di una

indagine di infortunio, il Tecnico della prevenzione U.P.G. dovrà studiare a fondo il processo operativo durante il quale è avvenuto l’infortunio medesimo. Dovrà analizzarlo in tutti i suoi dettagli per verificare se per ogni “determinante” l’azienda ha avuto un interesse o un vantaggio.

Nuovo svolgimento delle inchieste

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Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente. E’ sufficiente che l'autore del reato abbia violato le

norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la lesione, in quanto mosso, ad esempio:dalla necessità di contenere i costi produttivi,o risparmiare sulle misure di sicurezza,o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro,o aumentare la produttività,o ancora spinto da una politica aziendale che

omette investimenti in tema di sicurezza nell'ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e che ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare degli operai.

Nuovo svolgimento delle inchieste

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Valutazione dei modelli di organizzazioneLa qualità dei modelli organizzativi

(che tende a coincidere, ovviamente, con la qualità della valutazione dei rischi nella larga accezione di cui al D.L.vo 81/08), diverrà frequentemente il fulcro della valutazione in ordine all’esistenza, ad un tempo, della responsabilità della persona fisica apicale e della contemporanea (e non conseguente) responsabilità dell’ente ex D.L.vo 231/2001.

Nuovo svolgimento delle inchieste

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Valutazione dei modelli di organizzazione Il Tecnico della prevenzione dovrà accertare la

sussistenza dei requisiti “minimi” previsti per tali modelli, indicati oggi dalla stessa normativa di sicurezza (art. 30 del D.Lgs. 81/08).

Nuovo svolgimento delle inchieste

Processi coinvolti su 50 infortuni grav...0

5

10

15

20

25

30

3534

2724

19

13

8

28

9

Pr.02 - Valutazione dei rischi

Pr.15 - Formazione dei lavoratori

Pr.10 - Verifica attività di vigilanza

Pr.01 - Verifica rispetto degli standard

Pr.05 - Gestione appalti

Pr.13 - Mancata adozione Modello organiz-zativo

Pr.15 - Scelta e acquisto impianti ed attrez-zature

Pr.18 - Verifiche periodiche e manuntezione

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Valutazione dei modelli di organizzazioneQuale prima fase sarà possibile acquisire la

documentazione cartacea corrispondente.Come seconda fase verrà analizzato il modello

stesso allo scopo di accertarsi che il contenuto sia compatibile e coerente con l’art. 30 D.Lgs. 81/08.

In ultima nella terza fase verrà accertata una sufficiente qualità costruttiva anche attraversotestimonianze e/o acquisizione di elementi oggettivi, verificare che gliintenti e la “politica” aziendale della sicurezza siano correttamenteapplicati.

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Valutazione dei modelli di organizzazioneSolo a conclusione delle tre fasi sopra descritte si

potrà affermare che il modello di organizzazione è adottato ed efficacemente attuato, stabilendo il primo elemento che può determinare la forza esimente dalle responsabilità dell’ente.

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Valutazione dei modelli di organizzazioneVi è pertanto l’esigenza di un

allargamento della modalità dell’indagine, che dovrà spingersi, alla individuazione della effettiva operatività “in generale” della organizzazione della sicurezza nell’azienda o unità produttiva, senza limitarsi alla sola ricostruzione del fatto (infortunio) che si è verificato.

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Individuazione delle figure coinvolte Altra componente del criterio

d’imputazione oggettiva dell’illecito all’ente, è costituita dalla circostanza che il reato presupposto sia stato commesso da dipendenti dell’ente che rivestano, anche di fatto , funzioni apicali o subordinate.

In tale ambito si apre il delicatissimo fronte della coniugazione della disciplina di settore, che individua quali destinatari principali delle norme le figure del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del lavoratore, con le previsioni del D.Lgs. 231/01.

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Individuazione delle figure coinvolte Appare chiaro quanto sia

importante, ora più che mai, che il Tecnico della prevenzione ricostruisca nei fatti l’organigramma aziendale reale.

Una volta eseguita questa operazione, dovrà ricercare tutte le figure che possono aver commesso un reato che a sua volta ha determinato o anche semplicemente contribuito, al verificarsi dell’evento infortunistico oggetto dell’indagine..

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Individuazione delle figure coinvolte Il sistema investigativo che

si limita alla identificazione del solo datore di lavoro quale responsabile unico dell’infortunio, troppo spesso adottato sino ad oggi, dovrà essere abbandonato sostituendolo con una indagine pragmatica che ricerchi le eventuali responsabilità in capo a tutte le figure della struttura organizzativa aziendale.

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Accertamento del sistema di vigilanza Il Tecnico della prevenzione deve, sin dai primi

momenti dell’accertamento, indirizzarsi, oltre che verso gli aspetti organizzativi, anche verso i profili connessi alla organizzazione della vigilanza come funzione autonoma.

Ad esempio:La vigilanza era affidata solo

al preposto? … erano previste forme

verificabili e quantificabili di controllo sul preposto e su come egli vigilava?

Vi erano forme stabili di c.d. “feed-back” sulle anomalie rilevate?

… e così via.

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Check list di valutazione delle informazioni acquisite

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Due casi pratici di infortunio sul lavoro

valutati con il D.Lgs.231/01

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Dinamica: Una lavoratrice, nel percorrere uno spazio interno all’azienda, viene

travolta da un carrello elevatore in passaggio, riportando la frattura del piede sinistro con prognosi superiore ai 40 giorni. Alla guida del carrello vi era un lavoratore marocchino, dipendente di una cooperativa che lo aveva assunto da pochi giorni.

E’ risultata assente la segnaletica orizzontale e verticale di definizione dei posti di passaggio e soprattutto non era stata applicata alcuna procedura di coordinamento tra il personale delle due aziende (committente e cooperativa).

Probabilmente, proprio a causa di tale carenza, la lavoratrice si è trovata nel percorso del carrello (alla guida del quale vi era una persona non sufficientemente addestrata che tra l’altro non ha azionato il clacson al suo passaggio).

La ditta ha individuato, con speciale procura, una figura di dirigente della sicurezza che ha il compito di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di prevenzione necessarie.

Caso 1: Infortunio con possibile responsabilità amministrativa

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Caso 1: Infortunio con possibile responsabilità amministrativa

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ConclusioniPer quanto concerne l’interesse o il vantaggio a

monte del reato di 590 C.P., contestato alla ditta, ho ritenuto che lo stesso ci sia stato, proprio in riferimento al risparmio economico per l’azienda, legato all’assenza totale di segnaletica, al non rispetto di precetti normativi specifici, all’assenza di una procedura che definisse i percorsi del personale a piedi e quelli dei mezzi preposti alla movimentazione del materiale, e, non ultima, all’assenza totale di attività formativa nei confronti dei lavoratori.

Caso 1: Infortunio con possibile responsabilità amministrativa

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Nel verbale …Visto che:

1. si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.;2. è assente il modello organizzativo di cui al decreto di cui

sopra e illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08;3. non è stata eseguita una puntuale valutazione rischio;4. non sono state emesse procedure riguardo

all’organizzazione aziendale;5. non è presente alcun sistema di gestione della sicurezza;6. è mancato l’intervento tecnico di posa in opera della

necessaria segnaletica nonché dei divisori opportuni tra passaggi pedonali e passaggi di mezzi;

ai sensi dell’art. 5 del succitato decreto, il reato potrebbe essere considerato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

Caso 1: Infortunio con possibile responsabilità amministrativa

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Dinamica: Un lavoratore all’esterno di un piazzale doveva rimuovere dei

supporti metallici utilizzati per lo stoccaggio di elementi prefabbricati. Appena la gru è arrivata in prossimità del luogo di prelievo il lavoratore è salito sulla base del supporto stesso per agganciare le imbracature. Salendo ha sbilanciato l’elemento che ha cominciato dapprima ad inclinarsi e poi è caduto. Nella caduta il supporto ha schiacciato il lavoratore che ha riportato dall’infortunio una grave lesione alla colonna vertebrale guaribile in più di 40 giorni.

Il supporto era stato posizionato in maniera pericolosa diversi giorni prima e nessuno è intervenuto per modificarne lo stato.

La ditta non ha individuato alcuna figura di dirigente della sicurezza mantenendo in capo al Rappresentante Legale tale incarico. Solo il datore di lavoro ha il compito di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di prevenzione necessarie.

Caso 2: Infortunio con possibile esonero da resp. amm.

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Caso 2: Infortunio con possibile esonero da resp. amm.

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Conclusioni:Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a

monte del reato di 590 C.P ho ritenuto che un posizionamento scorretto degli elementi di supporto, avvenuto qualche giorno prima ad opera della stessa squadra di lavoro, non abbia generato alcun risparmio economico per l’azienda.

Quindi ho valutato che il reato di cui 590 C.P. contestato alla ditta non sia avvenuto per un interesse o per un vantaggio dell’ente.

Caso 2: Infortunio con possibile esonero da resp. amm.

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Nel verbale:Visto che:

1. si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.;2. è presente in azienda il modello organizzativo di cui al decreto

di cui sopra e illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08;3. l’infortunio si attiene all’area organizzativa in capo alla

valutazione del rischio ed al successivo controllo sul corretto posizionamento dei cavalletti di supporto dei manufatti nel piazzale esterno;

4. sono state emesse procedure riguardo alla movimentazione del materiale sui piazzali anche se non attinenti al caso specifico;

5. è presente, seppur allo stadio iniziale, un sistema di gestione della sicurezza;

ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.231/01 il reato NON sembra essere considerato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

Caso 2: Infortunio con possibile esonero da resp. amm.

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Grazie