Interventi + art. Nuovo Statuto -...

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ART. ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA Roma, Domus Pacis, 12 – 14 settembre 2003 Azione Cattolica Italiana INTERVENTI DI PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO DELL ’AZIONE CATTOLICA ITALIANA Presidenza Nazionale

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ART.

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

Roma, Domus Pacis, 12 – 14 settembre 2003

Azione Cattolica Italiana

INTERVENTI DI PRESENTAZIONE

DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO

DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Presidenza Nazionale

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO3

ART. 11LA VITA ASSOCIATIVA

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 11 è il primo articolo della pro-posta di aggiornamento dello Statuto,

per questo motivo esso si pone come un pon-te tra i primi 10 articoli, espressione dell’A-zione Cattolica del Concilio, e l’aggiorna-mento di cui oggi stiamo valutando insiemela forma.

Esso delinea alcuni tratti del volto dell’Azio-ne Cattolica di oggi facendo una sintesi tra iprimi 10 articoli, i riconoscimenti conciliariall’azione cattolica, e il magistero recente delPapa e dei Vescovi italiani.

Data la lunghezza dell’articolo è opportunoripercorrere in sintesi gli elementi significati-vi espressi nei diversi commi.

Nel comma 1 vengono ripresi i caratteri dellaspecifica esperienza che l’Azione Cattolicavuole realizzare e che si trovano espressi nel-le norme fondamentali.

Nel comma 2 viene sottolineata la dimensio-ne formativa della vita associativa: una for-mazione che mette al centro la persona e chesi rivolge anche alla crescita della comunitàcristiana.

Nel comma 3 si fa riferimento alla condivi-sione del fine apostolico della chiesa, e allacompagnia che l’Azione Cattolica offre allachiesa tutta nell’impegno per l’evangelizza-zione e la valorizzazione dell’uomo.

Nel comma 4 infine viene esplicitato lo stret-to legame che l’Azione Cattolica dedica allachiesa particolare, impegnandosi nella cre-scita della stessa in ordine all’attenzione alterritorio.

IL TESTO

1. L’Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dallaChiesa come singolare forma di ministerialità lai-cale, attraverso la propria vita associativa, intenderealizzare, nella comunità cristiana e nella societàcivile, una specifica esperienza, ecclesiale e laica-le, comunitaria e organica, popolare e democrati-ca, in piena rispondenza alla propria natura e alleproprie finalità, delineate dalle norme fondamen-tali del presente Statuto.

2. La vita associativa dell’Azione Cattolica Italia-na pone al centro la persona, che vuole servire nelsuo concreto itinerario di formazione cristiana; èrivolta alla crescita della comunità cristiana nellacomunione e nella testimonianza evangelica; èanimata dalla tensione all’unità da costruire attra-verso la valorizzazione dei doni che le provengo-no dalle diverse condizioni ed esperienze di quan-ti partecipano alla sua vita.

3. L’Azione Cattolica Italiana, condividendo ilquotidiano impegno della evangelizzazione a cuitutta la Chiesa è chiamata, intende operare affin-ché la comunità cristiana, attraverso la condivisio-ne e il dialogo, sia sempre più aperta alla missio-ne, all’annuncio, all’incontro. Quale associazioneecclesiale di laici, assicura il proprio apporto af-finché nella concretezza delle condizioni storichevenga ricercato e proposto il senso vero dell’uo-mo e della sua dignità, i valori della vita e dellafamiglia, della pace e della solidarietà, della giu-stizia e della misericordia.

4. L’Azione Cattolica Italiana realizza con la Dio-cesi in cui è presente una relazione organica chesi esprime nella dedicazione dei singoli associati edell’Associazione alla propria Chiesa particolare.A tal fine essa intende offrire, con la propria sog-gettività associativa, un contributo originale e si-gnificativo alla crescita della comunità diocesana.

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO4

LA PRESENTAZIONE

Ci presenta l’ordinamento associativo, cheviene descritto anche nelle sue connes-

sioni tra associazione diocesana, comunitàparrocchiali e gruppi, sia nelle connessionidell’associazione nazionale con le associa-zioni diocesane in particolare attraverso ilcollegamento regionale.

Il comma 4 fa riferimento alle modalità concui si articola l’AC: in settori per gli adulti ei giovani e con l’ACR per i bambini e i ra-gazzi; l’articolazione viene qui motivata nonsolo come fatto organizzativo e strutturale,ma anche con riferimento alle specifiche esi-genze formative e pastorali che richiedonoitinerari differenziati.

ART. 12

IL TESTO

1. L’Azione Cattolica Italiana è costituita comeassociazione ecclesiale di laici a livello nazionalee a livello diocesano.

2. Ciascuna Associazione diocesana è organica-mente suddivisa in associazioni, in primo luogocon riferimento alle comunità parrocchiali, e ingruppi.

3. L’Associazione nazionale mantiene un costantee articolato rapporto sia con gli aderenti sia con leAssociazioni diocesane, in particolare attraverso ilCollegamento Regionale.

4. L’Azione Cattolica Italiana, per corrispondere aspecifiche esigenze formative e pastorali, proponeitinerari differenziati secondo le età e le condizio-ni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell’A-zione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adultiin due Settori.

L’ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO5

LA PRESENTAZIONE

Questo articolo esplicita e sottolinea ilcollegamento tra lo Statuto e il Progetto

Formativo dando valore a quest’ultimo nellesue caratteristiche di unitarietà ed organicità.

Il 1° Comma codifica la stagione dei progettiche ha caratterizzzato l’AC dagli anni ’80 ela impegna nell’assunzione di un ProgettoFormativo che sostenga e accompagni la per-sona nella crescita di una matura coscienzaumana e cristiana, con percorsi permanentigraduali ed organici.

Il 2° Comma radica il Progetto Formativonel cammino della comunità cristiana e lodeclina alle esigenze della testimonianza lai-cale.

Traduce in obiettivi l’impegno religioso apo-stolico dell’associazione formulato all’art. 2e gli impegni assunti dai singoli aderenti edespressi dall’art. 3.

ART. 13

IL TESTO

1. L’Azione Cattolica Italiana persegue le propriefinalità attraverso un progetto formativo unitario eorganico che offre ad ogni persona, con la parteci-pazione alla vita associativa, un accompagnamen-to finalizzato alla crescita di una matura coscienzaumana e cristiana, grazie a percorsi permanenti,organici e graduali, attenti alle diverse età, allecondizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livellidi accoglienza della fede.

2. Il progetto formativo dell’Azione Cattolica faproprio il cammino della comunità cristiana e siinserisce in esso, approfondendolo e aprendolo al-le esigenze della testimonianza laicale. Suo obiet-tivo è quello di far scoprire e vivere la grazia delbattesimo, attraverso la messa a frutto della voca-zione e dei doni naturali e spirituali che ogni cre-dente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristianacon cui leggere la vita e orientarne le scelte; pre-parare alla testimonianza evangelica e al servizioecclesiale proprio dell’Azione Cattolica.

IL PROGETTO FORMATIVO

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO6

LA PRESENTAZIONE

L’art. 14 è una specificazione dell’art. 13sul progetto formativo, con esso va po-

sta in relazione in modo da completarne ilsenso e la portata. E’ chiaro che i percorsipermanenti organici e graduali di cui parla ildetto articolo non si possono certo “improv-visare” ma anzi vanno opportunamente pro-grammati.

La proposta di statuto aggiornato percepiscetale valore, che peraltro è ormai una prassiper la nostra associazione, e lo eleva a prin-cipio statutario.

Una seria programmazione valorizza la sog-gettività laicale sottolineando la “correspon-sabilità” nella realizzazione del camminodella comunità ecclesiale ed il suo ruolo nel-la società civile.

Questo articolo è la prosecuzione di quantoaffermato negli articoli precedenti, specie inquelli relativi alla vita associativa e alle nor-me fondamentali.La programmazione qui descritta esprimenon una mera necessità formativa, metodolo-gica e organizzativa che contraddistingue lanostra esperienza quotidiana - già di per sédegna di sostegno ed energia -, ma il modoin cui rendere fattivo il nostro servizio, laforma di esercizio consapevole di correspon-sabilità e di partecipazione alla vita ecclesia-le e civile della nostra città e del nostro Pae-se.È, pertanto, un aspetto importante del nostroideale, perché ci apre al discernimento e allacondivisione con gli uomini di questo tempo.

ART. 14

IL TESTO

1. L’Azione Cattolica Italiana attua il proprio ser-vizio attraverso una specifica programmazione,che intende esprimere la partecipazione e la corre-sponsabilità dell’Associazione, ad ogni livello,nel complessivo cammino della comunità eccle-siale e offrire il suo impegno di animazione cri-stiana nella società civile.

LA PROGRAMMAZIONE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO7

LA PRESENTAZIONE

Il cuore dell’articolo è l’adesione all’ACcome scelta e progetto di vita, innestata nel

battesimo, sviluppata nella prospettiva della“chiamata universale alla santità” (LG. cap.V) secondo lo stile proprio del laico.

Dall’Adesione deriva l’impegno personalead assumersi le finalità dell’associazione evi-denziando il carattere di una partecipazioneattiva e responsabile.

Tale adesione e partecipazione si realizzanoattraverso l’associazione diocesana, e per es-sa, attraverso l’associazione nazionale.

L’adesione è un “sì” personale che diventaconcreto attraverso i modi e le forme stori-che che il Consiglio Nazionale dell’associa-zione sceglie e organizza.

ART. 15

IL TESTO

1. L’appartenenza all’Azione Cattolica Italianacostituisce una scelta da parte di quanti vi aderi-scono per maturare la propria vocazione alla san-tità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesialeche l’Associazione propone per la crescita dellacomunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’a-nimazione evangelica degli ambienti di vita e perpartecipare in tal modo al cammino, alle sceltepastorali, alla spiritualità propria della comunitàdiocesana.

2. Possono aderire all’Azione Cattolica Italianaquei laici che, accettandone la natura e i fini, in-tendono partecipare alla sua vita associativa.

3. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si ef-fettua aderendo all’Associazione costituita nellapropria Diocesi e, attraverso di essa, all’Associa-zione nazionale.

4. L’adesione è personale: si manifesta ed è accol-ta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

L’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO8

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 16 sintetizza, unitamente alcomma 4 dell’art. 12 e ai commi 4, 5

dell’art. 17, gli articoli riguardanti l’AzioneCattolica dei Ragazzi approvati nella XI As-semblea.

Viene specificato che l’Azione Cattolica Ita-liana risponde all’esigenza di cura e attenzio-ne al mondo dei ragazzi attraverso l’AzioneCattolica Ragazzi. Per far emergere dallastessa strutturazione dello Statuto la volontàdi una sempre maggiore unitarietà dell’asso-ciazione si è pensato di non lasciare gli arti-coli riguardanti l’ACR in un capitolo a séstante, ma di integrarli, o meglio di spalmarliall’interno della proposta di aggiornamento.

Il comma 1 sinteticamente esplicita l’atten-zione dell’Aziona Cattolica tutta nei con-fronti dei ragazzi. La loro partecipazione at-tiva alla vita associativa, uno specifico dellanostra esperienza associativa, viene promos-sa e garantita attraverso educatori, giovani eadulti.

Nel comma 2 vengono inoltre sottolineati: iltipo di esperienza che l’ACR propone ai ra-gazzi; l’attenzione alle fasce d’età; la ricercadi condivisione del cammino associativo conle famiglie.

ART. 16

IL TESTO

1. L’Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, èaperta ai bambini ed ai ragazzi.

2. L’Azione Cattolica Italiana attraverso l’AzioneCattolica dei Ragazzi:

a) offre ad essi una organica esperienza di vitaecclesiale e di impegno missionario realizzata amisura delle varie età; b) attua il suo compito formativo e missionarioattraverso la vita di gruppi differenziati secondole esigenze; c) condivide con le famiglie e con la comunitàecclesiale l’impegno alla formazione umana ecristiana dei bambini e dei ragazzi, attraversoeducatori, giovani e adulti di Azione Cattolica,specificamente preparati.

L’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO9

LA PRESENTAZIONE

In questo articolo sono descritti il fonda-mento e le modalità di partecipazione atti-

va di coloro che aderiscono all’associazionein termini di diritti e di doveri. Nel comma 1si richiama la responsabilità a contribuire al-la realizzazione delle finalità associative conla preghiera, il sacrificio, lo studio e l’azio-ne, cioè con il famoso trinomio della Gio-ventù Cattolica integrato dallo studio inseritonell’art. 13 dello statuto del ’69, inserimentoesplicitamente lodato da Paolo VI nel discor-so rivolto alla Seconda Assemblea Nazionalenel settembre 1973.

Il partecipare direttamente, e a certi livelli at-traverso rappresentanti, è un diritto garantitoal socio in virtù della sua adesione, dirittoche viene regolato, comma 3, nelle forme enei modi attribuiti statutariamente e definitinel regolamento.

I bambini e i ragazzi vedono assicurata lapropria partecipazione in modo appropriatoattraverso gli educatori e i responsabili che lirappresentano valorizzandone e promuoven-done la soggettività e il protagonismo.

ART. 17

IL TESTO

1. Ciascun socio con l’adesione all’Azione Catto-lica Italiana assume la responsabilità di prendereparte attiva alla vita associativa e di contribuire –con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio econ l’azione – alla realizzazione delle finalità del-l’Associazione.

2. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana attri-buisce al socio il diritto di partecipare, diretta-mente a livello di base e attraverso rappresentantiagli altri livelli, alla elezione degli organi colle-giali dell’Associazione e alla determinazione del-le sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l’eserciziodei diritti di partecipazione attribuiti statutaria-mente al socio sono definiti con specifica norma-tiva regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi allavita associativa viene curata attraverso le forme ei modi più appropriati per realizzare il loro pienocoinvolgimento.

5. Gli educatori e i responsabili dell’Azione Cat-tolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ra-gazzi aderenti alla Azione Cattolica Italiana negliorgani dell’Associazione secondo le modalità sta-bilite nelle norme statutarie e regolamentari.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO10

LA PRESENTAZIONE

Lo scopo dell’articolo in esame è quello diillustrare gli organi dell’associazione

diocesana e nazionale specificandone le sin-gole funzioni.

Spetterà poi agli articoli specifici sull’asso-ciazione nazionale (dal 25 al 29) indicare taliorgani uno per uno, mentre sarà compito del-l’art.22 sull’associazione diocesana indicarei principi che devono essere rispettati nellaloro composizione. Ritroveremo quindi an-che nel testo di altri articoli quanto qui si af-ferma sotto forma di elencazione. La rifor-mulazione di questo articolo si spiega dun-que nell’ottica di una sistemazione ed armo-nizzazione delle funzioni degli organi cosìcome anche attualmente disciplinati (nellostatuto ad oggi in vigore).

Soffermandosi in particolare sull’organo pre-sidente e sulle sue funzioni che sono neces-sarie al funzionamento dell’associazione eallo stesso sono attribuite in via esclusiva, siha che il suo ruolo però non costituisce unanovità nel corpo dello statuto, le sue funzionidi rilevanza esterna erano infatti già discipli-nate dall’art.32 dello statuto in vigore. E lasua qualificazione come organo nulla toglie enulla aggiunge alle sue funzioni anzi ne po-tenzia la funzione di garanzia (peraltro que-st’ultima analoga a quella espletata dall’or-gano presidente in altre associazioni eccle-siali ed anche ad esempio negli enti pubbli-ci). Il Consiglio nazionale di 15 gg. fa ha poiinteso migliorarlo approvando la mozioneche lo indica come garante dell’unitarietà edella collegialità dell’associazione, oltre chedel suo funzionamento.

ART. 18

IL TESTO

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delleassociazioni diocesane dell’Azione Cattolica Ita-liana sono:

a) l’Assemblea, che esercita la funzione elettivaper la formazione del Consiglio e delibera in or-dine agli atti normativi di specifica competenza,agli obiettivi e alle linee programmatiche plu-riennali, allo scioglimento dell’Associazione;b) il Consiglio, al quale spettano: la funzioneelettiva per la formazione della Presidenza; ladefinizione e la verifica della programmazioneassociativa, nel quadro degli obiettivi e delle li-nee approvate al riguardo dall’Assemblea; lefunzioni deliberative dei regolamenti e dei do-cumenti di indirizzo; la determinazione, secon-do le modalità previste dal presente Statuto,delle quote associative; la approvazione del bi-lancio preventivo e del conto consuntivo an-nuali;c) la Presidenza, che provvede alla gestionedell’Associazione nel quadro di quanto stabilitodall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le ri-spettive competenze;d) il Presidente, al quale spetta di esercitare lefunzioni di rappresentanza, di garantire l’unita-rietà e la collegialità nell’Associazione e di as-sicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

2. Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agliorgani dell’Associazione nazionale e a quelli delleAssociazioni diocesane spettano le specifichecompetenze loro rispettivamente attribuite dallanormativa statutaria.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO11

LA PRESENTAZIONE

Il 1° Comma afferma il criterio di rappre-sentatività con cui gli organi dell’Associa-

zione nazionale e diocesana sono costituiti.

Il 2° Comma estende a tutti gli organi del-l’Associazione la procedura di elezione cheprevede la partecipazione al voto di tutti icomponenti dell’organo, lasciando che il re-golamento nomini la procedura di propostadelle candidature.

Il 3° mantenendo inalterata la durata degliincarichi accoglie le indicazioni già espressedalla precedente assemblea.

Anche il 4° conserva l’indicazione dell’op-portunità che gli incarichi siano affidati a uo-mini e donne, giovani e adulti.

Il 5° recepisce completamente l’art. 15 delpresente Statuto riguardo alla nomina, men-tre il 6° introdotto dal Consiglio nazionaledel 31 agosto 2003, l’esercizio di voto sia af-fidato solo a coloro che a loro volta sonofrutto di elezione.

ART. 19

IL TESTO

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delleassociazioni diocesane sono costituiti nelle formee nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e re-golamentare, secondo criteri di rappresentatività,tenendo conto delle componenti proprie dellarealtà associativa.

2. Quando per l’attribuzione di un incarico si ri-chiede di eleggere o di designare un aderente cheappartiene ad una determinata componente del-l’Associazione, le relative procedure devono pre-vedere la partecipazione al voto di tutti i compo-nenti dell’organo cui compete la votazione; il Re-golamento stabilisce le norme per le candidature.

3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di untriennio e possono essere rinnovati consecutiva-mente solo per un secondo triennio.

4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali so-no di regola affidati tenendo conto della opportu-nità che siano presenti uomini e donne, giovani eadulti.

5. I Presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesa-no e locale), sono nominati dall’Autorità ecclesia-stica competente, su proposta dei rispettivi Consi-gli.

6. Nei Consigli (nazionale, regionali, diocesani elocali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chivi partecipa in virtù di carica elettiva.

L’ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO12

LA PRESENTAZIONE

L’articolo ci offre la definizione dell’as-sociazione diocesana, vista nella sua

soggettività e come parte dell’unica associa-zione nazionale. L’associazione diocesana èchiamata ad offrire, comma 2, nella concre-tezza della situazione storica di ogni chiesaparticolare il proprio contributo, in ordine al-la formazione di un laicato adulto nella fede.Il comma 3 ribadisce come l’associazionediocesana sia parte dell’unica associazionenazionale e le modalità solidali con cui ogniassociazione diocesana contribuisce alla vitadell’associazione nazionale. Nel comma 3troviamo il riferimento all’articolazione ter-ritoriale, resa flessibile dall’espressione: “dinorma riferite alla comunità parrocchiale”;troviamo anche la possibilità di dare vita (adeterminate condizioni) a gruppi in rapportoa specifiche condizioni ed esperienze di vitao a specifici ambienti: più gruppi che abbia-no i medesimi fini possono collegarsi tra loroe costituire un movimento diocesano.

È una sottolineatura della missionarietà checi veniva già proposta nel comma 3 dell’art.11.

Le modalità di costituzione sono indicatenell’art. 23 là dove si descrivono le articola-zioni dell’associazione diocesana.

ART. 20

IL TESTO

1. L’Associazione diocesana riunisce tutti i laiciche nella Diocesi aderiscono all’Azione CattolicaItaliana.

2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inse-rita, il proprio specifico contributo per la forma-zione di un laicato adulto nella fede, per la cresci-ta nella comunione della comunità ecclesiale e perla testimonianza del Vangelo nella concretezzadella situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell’unicaAssociazione nazionale alla cui vita contribuisceattraverso la propria esperienza associativa. LeAssociazioni diocesane sono legate tra loro da unvincolo di solidarietà e di reciproco sostegno for-mativo, culturale ed economico.

4. L’Associazione diocesana si articola in Asso-ciazioni territoriali, di norma riferite alla comu-nità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, aGruppi costituiti allo scopo di attuare la missionepropria dell’Associazione in rapporto a specifichecondizioni ed esperienze di vita o a specifici am-bienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per imedesimi fini in un medesimo ambito, possonoessere collegati e costituire un Movimento dioce-sano dell’Azione Cattolica Italiana.

L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO13

LA PRESENTAZIONE

Con l’approvazione dell’art.12 abbiamoribadito che l’ACI è costituita come as-

sociazione a livello diocesano ed a livellonazionale. Ora l’articolo in esame ci spiegacome il livello diocesano vorrebbe essere re-golato. L’associazione diocesana è parte del-l’unica associazione nazionale ed è retta dadue atti collegati tra di loro: lo statuto nazio-nale e l’atto normativo diocesano. Quest’ul-timo è infatti un atto che pur non essendo so-lamente attuativo dello statuto nazionale, ri-mane come qualificazione giuridica un tipodi regolamento, in quanto fonte secondaria esubordinata rispetto a quella primaria che èlo statuto nazionale con il suo regolamento.Tutto ciò è reso evidente dalla necessità chel’atto normativo diocesano debba conformar-si allo statuto nazionale, pena la non operati-vità, come stabilito nel secondo comma.L’atto normativo è quindi l’opportunità perle nostre diocesi di specificare meglio la pro-pria identità in rapporto a quegli elementi di“storia e geografia” diocesana che ieri, ri-chiamavano (il radicamento in un territoriocon le sue peculiarità, gli elementi di spiri-tualità diocesana, la strutturazione della dio-cesi). L’atto normativo va quindi cucito co-me un vestito addosso all’associazione dio-cesana responsabilizzandola sulle regole chesi vuole dare nell’ambito dei fini che l’asso-ciazione tutta, a livello nazionale, si propone.

ART. 21

IL TESTO

1. L’Associazione diocesana è retta dallo Statutodell’Azione Cattolica Italiana e da un Atto norma-tivo diocesano, adottato nei modi previsti ed inconformità a quanto disposto dal presente Statutoe specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L’Atto normativo diocesano è approvato dal-l’Assemblea e diviene operativo a seguito dellafavorevole valutazione di conformità con la nor-mativa statutaria e regolamentare nazionaleespressa dal Consiglio nazionale.

L’ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO14

LA PRESENTAZIONE

Esso provvede a disciplinare la struttura ela composizione del livello diocesano,

con particolare attenzione

- all’Assemblea Diocesana- al Consiglio Diocesano- alla Presidenza Diocesana- al Presidente Diocesano

Tale composizione assume una “proporzio-ne” simmetrica e analoga rispetto a quelladell’associazione nazionale, secondo le coor-dinate descritte dall’art. 18.

L’assemblea deve essere comprensiva di tut-te le articolazioni dell’associazione.

Il Consiglio è l’organo che assume le linee ele scelte dell’assemblea, rafforzato in questonel suo essere rappresentativo dell’assem-blea, anche dalla composizione maggioritariadei membri direttamente eletti dall’assem-blea.

Si tratta di un articolo che prevede un com-ma sviluppato in quattro punti.

La Presidenza, organo esecutivo dell’asso-ciazione, è eletta dal consiglio e, in particola-re, il presidente viene nominato dal Vescovosu proposta del consiglio stesso secondo latradizione e la natura ecclesiale dell’associa-zione.

ART. 22

IL TESTO

1. L’Atto normativo dell’Associazione diocesanadisciplina la composizione, le modalità di forma-zione, la specificità delle funzioni, nel quadro diquelle indicate dal presente Statuto, e il funziona-mento degli organi associativi, fermi restando iseguenti principi:

a) all’Assemblea diocesana devono essere chia-mati a partecipare i componenti il Consiglio dio-cesano, i rappresentanti delle Associazioni, deiGruppi e dei Movimenti dell’Azione CattolicaItaliana formalmente costituiti nella Diocesi;b) il Consiglio diocesano deve essere compostoin misura maggioritaria dai membri eletti dal-l’Assemblea, dai Segretari dei Movimenti co-stituiti e inoltre dai membri di Presidenza chenon siano già consiglieri;c) della Presidenza diocesana devono far parte,oltre al Presidente diocesano, da due a quattroVicepresidenti (giovani e adulti), per seguire lefinalità associative con riferimento ai Settori, ilResponsabile dell’Azione Cattolica dei Ragaz-zi, il Segretario e l’Amministratore; d) il Presidente è nominato dall’Ordinario Dio-cesano su proposta del Consiglio diocesano; glialtri componenti la Presidenza sono eletti dalConsiglio.

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO15

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 23 specifica la materia di com-petenza dell’atto normativo diocesano in

ordine all’articolazione della associazionediocesana con particolare riferimento alleassociazioni parrocchiali. Come già dettonell’art. 20 l’associazione diocesana si puòarticolare in associazioni territoriali, di nor-ma riferite alla comunità parrocchiale, ingruppi, e in movimenti. Nell’articolo 23 vie-ne specificato che è compito dell’atto norma-tivo diocesano stabilirne i criteri di costitu-zione.

Vengono inoltre specificati i principi fonda-mentali per quanto riguarda le associazioniparrocchiali di cui, in particolare, ci esplici-tano gli organi della struttura organizzativa:l’assemblea, il consiglio, il presidente.

Al comma 3 si volge l’attenzione alle possi-bilità di strutturazione dell’associazione dio-cesana in ordine alle nuove forme di organiz-zazione pastorale.

ART. 23

IL TESTO

1. L’Atto normativo dell’Associazione diocesanadisciplina inoltre le condizioni e le modalità per lacostituzione delle associazioni, dei Gruppi e deiMovimenti in cui l’Associazione stessa si artico-la; definisce altresì le loro strutture organizzativeessenziali e le regole di funzionamento e di colle-gamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associa-zioni parrocchiali, la normativa adottata dalle sin-gole Associazioni diocesane deve rispondere aiseguenti principi:

a) l’Associazione parrocchiale è formata da tut-ti i laici della Parrocchia che aderiscono all’A-zione Cattolica Italiana;b) nell’Associazione parrocchiale possono co-stituirsi gruppi come prima vitale esperienza as-sociativa;c) la struttura organizzativa dell’Associazioneparrocchiale deve essere definita garantendo: lapartecipazione di tutti gli aderenti attraverso unorgano assembleare; un Consiglio per la pro-grammazione, gestione e verifica, rappresenta-tivo della realtà associativa; un Presidente, chene promuove e coordina l’attività, curando an-che la piena collaborazione con il Parroco e lacomunità parrocchiale.

3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze delcontesto pastorale e di consentire un efficace svi-luppo associativo, l’Atto normativo diocesanopuò prevedere sia forme di collegamento territo-riale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per leAssociazioni parrocchiali di quel territorio (unitàpastorali), sia strutture dell’Associazione diocesa-na intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie,zone pastorali, decanati…); può essere previstaaltresì la costituzione di Associazioni interparroc-chiali.

LE ARTICOLAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANAE LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI IN PARTICOLARE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO16

LA PRESENTAZIONE

Nell’articolo si descrive l’associazionenazionale con particolare riferimento al-

le funzioni che è chiamata a svolgere e cheverranno poi descritte, negli articoli che se-guono, con riferimento ai singoli organi chela compongono.

Il primo comma definisce l’associazione na-zionale come l’insieme di tutti i laici cheaderiscono all’ACI nelle diocesi. L’associa-zione nazionale offre un contributo specificoalle chiese particolari che sono in Italia in or-dine alla promozione e al sostegno della cre-scita dei fedeli e della comunità ecclesialeassicurando a tal fine la collaborazione allaConferenza Episcopale Italiana e ai suoi or-ganismi pastorali.

L’associazione nazionale ha una funzione dipromozione delle associazioni diocesane, an-che con riferimento alle forme di collega-mento reciproco (nel comma 3 dell’art. 20abbiamo parlato di reciproco sostegno).

Studia (attraverso i propri organi e le struttu-re che si dà) e delibera (attraverso i propriorgani) ciò che è necessario per la realizza-zione dei fini associativi in particolare per itemi che hanno dimensione nazionale e in-ternazionale.

Sotto quest’ultimo profilo il comma 5 recepi-sce l’adesione al Forum Internazionale diAC, costituito nel 1991 e approvato nel2000.

ART. 24

IL TESTO

1. L’Associazione nazionale riunisce tutti i laiciche nelle Diocesi aderiscono all’Azione CattolicaItaliana.

2. Essa offre alle Chiese particolari che sono inItalia il proprio specifico contributo per promuo-vere e sostenere la crescita dei fedeli e delle co-munità ecclesiali nella fede, nella comunione enella testimonianza del Vangelo; a tal fine assicu-ra la propria collaborazione alla Conferenza Epi-scopale Italiana e agli organismi pastorali di cuiessa si dota.

3. L’Associazione nazionale è al servizio delle as-sociazioni diocesane e ne promuove la vita, la co-munione e le forme più efficaci di reciproco colle-gamento.

4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi ecura gli impegni comuni per l’attuazione dei finidell’Azione Cattolica Italiana in ordine ai temiche hanno dimensioni nazionali e internazionali.

5. Aderisce al Forum Internazionale di AzioneCattolica.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO17

LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo ha l’unico compito diintrodurre gli articoli che disciplinano e

specificano le funzioni dei singoli organi checostituiscono l’Associazione nazionale.

L’Assemblea di cui tratterà art. 26il Consiglio art. 27la Presidenza art. 28il Presidente art. 29

ART. 25

IL TESTO

1. Gli organi dell’Associazione nazionale sono re-golati dal presente Statuto e dal Regolamento diattuazione adottato dal Consiglio nazionale.

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO18

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 26 disciplina la composizione ele funzioni dell’Assemblea Nazionale,

riprendendo, anche formalmente, l’art. 30 del-lo Statuto del ‘69.

ART. 26

IL TESTO

1. L’Assemblea nazionale è composta, in base aspecifica normativa regolamentare:

a) dai Presidenti delle Associazioni diocesane;b) da uno o più rappresentanti eletti dalle As-semblee diocesane a seconda della consistenzanumerica di ciascuna Associazione diocesana –e, all’interno di questa, delle sue componenti –in base a criteri stabiliti in sede regolamentare; c) dai componenti del Consiglio nazionale.

2. L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi ele linee programmatiche dell’Azione CattolicaItaliana ed elegge il Consiglio nazionale dell’As-sociazione.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO19

LA PRESENTAZIONE

Con l’approvazione dell’art.25 è statochiarito che gli organi dell’associazione

sono regolati non solo dal dettato dello statu-to ma anche da quello del regolamento na-zionale.

Ora dopo aver approvato con l’art.26 la com-posizione e le funzioni dell’assemblea nazio-nale si passa a quelle del Consiglio naziona-le.

Le modifiche proposte nella definizione ditale organo non hanno certo il valore di unostravolgimento ma anzi valgono come so-stanziale conferma dell’art.31 dello statutovigente, salvo la l’introduzione di alcunemodifiche in tre direzioni.

1 – la riduzione del numero dei consiglierimotivata da esigenze di maggiore agi-lità del lavoro del consiglio e anche daragioni di risparmio economico;

2 – l’approvazione da parte del consiglio diquegli strumenti in ordine alla forma-zione che ora con l’approvazione del-l’art.13 e 14 sono divenuti materia sta-tutaria;

3 – la possibilità per il consiglio di convo-care assemblee straordinarie come quel-la che oggi stiamo vivendo.

ART. 27

IL TESTO

1. Il Consiglio nazionale è composto da 21 mem-bri eletti dall’Assemblea nazionale secondo criteridi rappresentatività e modalità stabiliti in sede re-golamentare, dai Delegati regionali, dai membridella Presidenza nazionale che non siano già con-siglieri e da un Segretario per ciascuno dei Movi-menti nazionali costituiti.

2. Il Consiglio nazionale:

a) assume la responsabilità della vita e delle at-tività dell’Associazione nazionale, in attuazionedegli obiettivi e delle linee programmatiche in-dicati dall’Assemblea nazionale; studia, pro-muove e cura le iniziative dell’Associazionenazionale; delibera la partecipazione dell’Azio-ne Cattolica Italiana ad associazioni e organi-smi ecclesiali internazionali; b) nei modi e nelle forme stabiliti in sede rego-lamentare, formula la proposta per la nominadel Presidente nazionale da parte della Confe-renza Episcopale Italiana ed elegge gli altricomponenti la Presidenza nazionale;c) delibera i Regolamenti per la formazione e ilfunzionamento degli organi associativi e perl’attuazione del presente Statuto; d) approva il sistema formativo dell’Associa-zione e i documenti di indirizzo per la vita as-sociativa;e) delibera annualmente il bilancio preventivo eil conto consuntivo;f) dispone la convocazione ordinaria dell’As-semblea nazionale a scadenza triennale e laconvocazione straordinaria della stessa quandonecessario per rispondere a specifiche partico-lari esigenze della vita associativa.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO20

LA PRESENTAZIONE

Con questo articolo ci viene proposta lacomposizione e ci vengono indicate le

funzioni della Presidenza Nazionale.

I membri della Presidenza partecipano colle-gialmente alle funzioni della stessa – abbia-mo qui una sottolineatura delle modalità concui si esprime la dimensione unitaria – e se-guono le finalità associative con riferimentoai settori e all’ACR; e curano gli specificicompiti che possono essere loro affidati. Perquanto riguarda le funzioni il comma 2 ci di-ce che la Presidenza nazionale promuove losviluppo della vita associativa e ne garanti-sce l’unità, valorizzando ogni sua compo-nente; che si prende cura della programma-zione in attuazione degli obiettivi e delle li-nee decisi in assemblea e con gli indirizzi as-sunti dal Consiglio; cura i rapporti con le co-munità ecclesiali e gli organismi pastorali(un riferimento analogo l’avevamo nel com-ma 2 dell’art. 24) e assicura, come Presiden-za, la collaborazione alle strutture di coordi-namento dell’apostolato dei laici.

ART. 28

IL TESTO

1. La Presidenza nazionale è composta dal Presi-dente nazionale, da quattro Vicepresidenti (duegiovani e due adulti), per seguire le finalità asso-ciative con riferimento ai settori, dal Responsabiledell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretariogenerale e dall’Amministratore. Essi partecipanocollegialmente alle funzioni proprie di tale organoe, in questo quadro, curano gli specifici compitiche possono essere loro affidati ai sensi della nor-mativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza nazionale:

a) promuove lo sviluppo della vita associativa,attraverso la partecipazione e la valorizzazionedi ogni sua componente ai vari livelli, e ne ga-rantisce l’unità; b) cura la programmazione organica e coordinal’attività associativa, in attuazione degli obietti-vi e delle linee decise dall’Assemblea nazionalee nel quadro degli indirizzi e delle decisioni as-sunte dal Consiglio nazionale;c) cura costanti rapporti di comunione e di col-laborazione con le comunità ecclesiali e con gliorganismi attraverso i quali i Pastori ad essepreposti esercitano congiuntamente il loro mi-nistero;d) assicura la stabile collaborazione dell’Asso-ciazione con le strutture nazionali di coordina-mento dell’apostolato dei laici.

LA PRESIDENZA NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO21

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 29 mira a esplicitare le funzio-ni dell’organo “Presidente Nazionale”.

Esso si costituisce in conformità all’ art. 18riguardante la struttura associativa.

Essendo questo lo Statuto dell’Azione Catto-lica Italiana, nel capitolo riguardante l’asso-ciazione nazionale, è questo il luogo, comeper i precedenti articoli, in cui specificata-mente elencare le competenze e le funzionidegli organi che reggono la vita associativa.

In particolare oltre a promuovere e coordina-re l’attività della presidenza, a convocare epresiedere il consiglio, e a presiedere l’as-semblea, si sottolinea la sua funzione rappre-sentanza in ambito ecclesiale, civile e giuri-dico, e la sua funzione di garanzia riguardoalla collegialità dell’intera associazione.

ART. 29

IL TESTO

1. Il Presidente nazionale promuove e coordinal’attività della Presidenza; convoca e presiede ilConsiglio nazionale; presiede l’Assemblea nazio-nale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nel-l’Associazione; rappresenta l’Associazione nazio-nale dell’Azione Cattolica Italiana sia in ambitoecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effet-ti giuridici.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO22

LA PRESENTAZIONE

L’art. 30 è uno dei segni concreti dellascelta della missionarietà, che informa

e motiva le scelte di aggiornamento. In essovengono disciplinate la costituzione e la or-ganizzazione dei Movimenti di AC.

Nell’ordinamento associativo, i movimentirispondono alla scelta di valorizzare l’origi-nalità dell’esperienza missionaria che da essiscaturisce, la necessità di collegamento suscala nazionale in ragione della diffusionedelle esperienze, la soggettività dell’organiz-zazione realizzata attraverso un raccordo,prima ideale che programmatico, con lastruttura associativa.

Ogni movimento si dota di organi che ne as-sicurano la vitalità, in particolare va menzio-nata la scelta di avere un Segretario, la cuielezione – come accade già nell’attuale Sta-tuto è fatta dal Congresso del Movimento eviene ratificata dal Consiglio Nazionale del-l’associazione.

I Segretari dei movimenti, inoltre, potrannofar parte della presidenza (in questo caso lanorma 3° comma incorpora una prassi dellavita recente dell’associazione) secondo for-me e modi disciplinati dal Consiglio soprat-tutto per rispondere a criteri di promozionedelle esperienze che i movimenti sviluppano,nello stile della unitarietà e della correspon-sabilità.

ART. 30

IL TESTO

1. I Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tradi loro simili costituiti a livello diocesano si colle-gano in Movimenti nazionali.

2. La costituzione e la struttura dei Movimenti na-zionali sono approvate dal Consiglio nazionalecon regolamento, prevedendo, per quanto attieneagli organi e alle loro funzioni: il Congresso na-zionale del Movimento, l’Equipe nazionale elettadal Congresso, il Segretario nazionale eletto dalCongresso e ratificato dal Consiglio nazionaledell’Azione Cattolica.

3. Il Segretario di ogni Movimento può far partedella Presidenza secondo forme e modi stabilitidal Consiglio e in base a criteri di promozionedella loro specifica esperienza missionaria e dicondivisione della vita associativa.

I MOVIMENTI NAZIONALI

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO23

LA PRESENTAZIONE

Il 1° Comma elenca funzioni del Consiglio,in particolare il collegamento regionale già

citato nell’art. 12 attraverso la descrizionedelle funzioni del Consiglio, del Delegato edella Delegazione.

La novità interpretata dalla lettera E recepi-sce la valorizzazione dell’autonomia regio-nale operata a livello civile, favorendo il ruo-lo del Consiglio regionale che può essereconsiderato interlocutore delle istituzionipubbliche con specifiche tematiche territo-riali che coinvolgono le finalità proprie del-l’Associazione.

Il 2° Comma precisa la composizione delConsiglio regionale.

Il 3° prevede l’elezione del Delegato Regio-nale e ne precisa il ruolo.

Il 4° introduce la Delegazione regionale co-me organismo eletto dal Consiglio e primanominato solo dal Regolamento nazionaledell’Associazione.

Il 5° riguarda la partecipazione alle dottrinadel collegamento regionale di un sacerdoteassistente nominato dalla Conferenza Epi-scopale Regionale.

ART. 31

IL TESTO

1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito ilConsiglio regionale dell’Azione Cattolica Italianacon le seguenti funzioni:

a) favorire il collegamento fra le Associazionidiocesane della regione;b) curare l’attuazione delle finalità associativeche richiedono iniziative a livello regionale;c) promuovere rapporti più efficaci tra i livellidiocesano e nazionale dell’Azione CattolicaItaliana;d) collaborare all’azione pastorale della Confe-renza Episcopale regionale;e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in or-dine alle tematiche territoriali che coinvolgonole finalità proprie dell’Associazione;f) deliberare il proprio regolamento interno.

2. Il Consiglio è formato dalle Presidenze e da unSegretario per ciascuno dei Movimenti costituitidelle associazioni diocesane della regione eccle-siastica.

3. Il Consiglio elegge il Delegato regionale che lopresiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.

4. Nell’espletamento delle sue funzioni di promo-zione e coordinamento il Delegato è coadiuvatoda una Delegazione regionale, eletta dal Consi-glio.

5. Partecipa alle attività del collegamento regiona-le un Sacerdote Assistente nominato dalla Confe-renza Episcopale regionale.

IL COLLEGAMENTO REGIONALE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO24

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 32 riprende esattamente, purinserendo l’ordinazione per commi,

l’articolo 39 dello Statuto del ‘69 in materiadi contributi associativi.

Esso fa riferimento all’art. 15 riguardantel’adesione all’Azione Cattolica Italiana, e al-l’articolo 20 comma 3 in merito al vincolo disolidarietà e di reciproco sostegno tra le dio-cesi anche in campo economico.

ART. 32

IL TESTO

1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana contribui-scono personalmente, nei modi stabiliti dal Rego-lamento e secondo le proprie possibilità, al finan-ziamento delle attività dell’Associazione locale,diocesana e nazionale.

2. La misura dei contributi associativi è fissata an-nualmente dal Consiglio diocesano sulla base deicriteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Le quote o contributi mediante i quali i sociconcorrono al finanziamento delle attività asso-ciative non sono trasmissibili né rivalutabili.

I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO25

LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo 33 riprende sostanzial-mente e ripropone l’art.39 bis dello statuto

in vigore. Tale articolo approvato nel corsodella X assemblea e confermato nel corsodell’XI intendeva aggiornare la normativastatutaria adeguandola al D.P.R. 460/97 chedisciplina gli enti e le attività senza scopo dilucro e la loro normativa fiscale. In esso ècontenuta anche la distinzione delle associa-zioni di AC in autonomi centri di imputazio-ne che ora va posta in relazione e risulta av-valorata dall’approvazione dell’art.21 con-cernente l’atto normativo. L’AC è un’unicaassociazione strutturata in più livelli ognunodei quali è autonomo.

ART. 33

IL TESTO

1. Le Associazioni nazionale, diocesane e localidell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamen-te distinti centri di imputazione di interessi giuri-dici e non hanno scopo di lucro; esse non distri-buiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzidi gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvoche la destinazione o la distribuzione siano impo-ste dalla legge.

L’ATTIVITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANAQUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO26

LA PRESENTAZIONE

L’art. 34 riguarda la disciplina della gestio-ne amministrativa della associazione.

Esso, nella sostanza e nella forma, riprendel’art. 40 già approvato durante la XI Assem-blea Nazionale, con una aggiunta al 4° com-ma che attribuisce una “capacità normativa”dell’Atto Normativo diocesano rispetto allaorganizzazione della gestione a livello par-rocchiale.

ART. 34

IL TESTO

1. La responsabilità della amministrazione di cia-scuna Associazione diocesana e dell’Associazionenazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che neaffida la cura all’Amministratore, eletto dal Con-siglio su proposta del Presidente e coadiuvato daun Comitato per gli affari economici, con funzioniconsultive definite dal Regolamento.

2. Il Comitato per gli affari economici di ciascunaAssociazione diocesana è composto dall’Ammini-stratore, che lo presiede, e almeno da due socicompetenti in materia amministrativa eletti dalConsiglio diocesano su proposta del Presidentediocesano.

3. Il Comitato per gli affari economici dell’Asso-ciazione nazionale è composto dall’Amministra-tore, che lo presiede, e da quattro soci competentiin materia amministrativa eletti dal Consiglio na-zionale, su proposta del Presidente nazionale.

4. A livello parrocchiale, la responsabilità dellaamministrazione è assunta dal Consiglio ed èesercitata secondo le competenze e i modi indicatidall’Atto normativo diocesano.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO27

LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo nel 1° Comma recepiscecompletamente l’art. 41 dell’attuale Statu-

to che descrive le finalità del Segretario Ge-nerale.

Nel 2° indica le modalità di elezione elettodal Consiglio su proposta del Presidente.

ART. 35

IL TESTO

1. Per ciascuna Associazione diocesana e per laAssociazione nazionale il Segretario generale as-sicura il funzionamento dei rispettivi uffici e ser-vizi e ne è responsabile nei confronti della Presi-denza.

2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio suproposta del Presidente.

IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO28

LA PRESENTAZIONE

Il testo dell’art. 42 dello statuto attualmentein vigore non specificava le modalità con

cui potevano avvenire le modifiche statuta-rie, rinviando implicitamente alle disposizio-ni regolamentari (cfr. art. 80 dell’attuale Re-golamento nazionale).

L’articolo proposto indica le modalità e lecondizioni con cui può essere modificato lostatuto.

ART. 36

IL TESTO

1. Ogni eventuale modifica al presente Statuto de-ve essere approvata dall’Assemblea nazionale va-lidamente costituita con la presenza dei due terzidegli aventi diritto e con il voto favorevole dellamaggioranza degli aventi diritto; le modifiche co-sì approvate diventano operative dopo la ratificada parte della Conferenza Episcopale Italiana.

LE MODIFICHE STATUTARIE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO29

LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo rimanda ai relativi rego-lamenti l’attuazione delle scelte dello Sta-

tuto in approvazione.

La competenza di tali regolamenti è riservataal Consiglio nazionale che delibera a mag-gioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 37

IL TESTO

1. I Regolamenti relativi alle materie di cui al pre-sente Statuto sono approvati dal Consiglio nazio-nale con il voto favorevole della maggioranza de-gli aventi diritto.

I REGOLAMENTI D’APPLICAZIONE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO30

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 38 non trova corrispondenzacon lo Statuto del ‘69 in quanto le re-

lazioni con FUCI, MEIC e MIEAC venivanostabilite nel regolamento attuativo. Introdurlein questa parte dello Statuto significa ricono-scere a questi movimenti una pari dignità, te-nuto conto che almeno due di questi movi-menti stanno provvedendo alla redazione diun proprio statuto.

L’autonomia di cui verranno a godere riguar-derà le materie giuridiche, economiche e fi-scali, mentre rimarranno movimenti legati al-l’associazione attraverso un vincolo di “dia-conia culturale”, di servizio all’associazionetutta.

Le relazioni con FUCI, MEIC, MIEAC ver-ranno regolate da accordi con i singoli movi-menti, accordi che verranno poi recepiti e in-tergrati all’interno del regolamento d’attua-zione.

ART. 38

IL TESTO

1. Le relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e laFederazione Universitaria Cattolica Italiana (FU-CI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Cultura-le (MEIC), il Movimento di Impegno Educativodi Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attra-verso accordi con tali organizzazioni. Gli accordicomprendono, in particolare, le disposizioni con-cernenti l’inserimento di rappresentanti della FU-CI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell’A-zione Cattolica Italiana, nonché di rappresentantidell’Azione Cattolica Italiana negli organi di taliorganizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Con-siglio nazionale recepisce gli accordi di cui al pri-mo comma e li armonizza con le restanti disposi-zioni regolamentari.

RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO31

LA PRESENTAZIONE

L’articolo 39 prevede l’ipotesi di sciogli-mento dell’associazione già normata

dall’art. 39 bis dello Statuto in vigore.

È articolato in due commi:

- il primo relativo alle modalità con cui essodeve essere approvato dagli organi del-l’Associazione

- il secondo inerente la destinazione dei be-ni dell’associazione, secondo criteri stabi-liti dall’ordinamento civile vigente, cui sifa già riferimento all’art. 33.

ART. 39

IL TESTO

1. Lo scioglimento dell’Associazione nazionale èdeliberato dall’Assemblea con il voto favorevoledei due terzi degli aventi diritto e diventa operati-vo dopo la ratifica da parte della Conferenza Epi-scopale Italiana.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione,è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nelrispetto della normativa che regola gli Enti noncommerciali; la relativa delibera è assunta dalConsiglio nazionale col voto favorevole di alme-no tre quarti dei componenti, sentita la Conferen-za Episcopale Italiana.

LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO32

LA PRESENTAZIONE

L’art 40 o la norma di rinvio che dir sivoglia è quello che colloca l’associa-

zione all’interno degli ordinamenti in cui es-sa vive ed opera. L’AC è un associazione ec-clesiale di laici e in quanto tale essa è com-posta da soci che sono al tempo stesso citta-dini per lo stato italiano e membri dellaChiesa in virtù del battesimo. La norma dirinvio non fa altro che ribadire questa doppiaappartenenza. Essa è opportuna, e per questovi viene oggi proposta dal consiglio naziona-le, proprio perché colloca l’associazione inquesti due ordinamenti, dice con quali nor-mative essa ha a che fare, esplicita insommaciò che in realtà è già chiaro ed evidente.

E’ chiaro infatti che le norme civili e canoni-che, quelle cogenti chiaramente, sono co-munque applicabili all’associazione indipen-dentemente dalla presenza o meno della nor-ma di rinvio.

Il rinvio opera infatti qualora emergesse unasituazione o una questione su cui lo statutonon dispone e su cui non sono applicabilinorme cogenti.

Tra l’altro nella formulazione del 31 agostoche viene proposto le norme a cui può rin-viare sono solo quelle applicabili, cioè quelleritenute coerenti con il dettato dello statuto eche non ne snaturino l’identità.

Con la norma di rinvio non si apre a nessunaapplicazione del diritto civile e canonico chein realtà non siamo già dentro questi due or-dinamenti, né si dice qualcosa in più sull’i-dentità dell’associazione che è ormai chiara-mente definita dal disposto di tutti gli articolisinora approvati.

ART. 40

IL TESTO

1. Per quanto non contemplato dal presente Statu-to, si fa riferimento alle norme canoniche e civiliin materia di associazioni in quanto applicabili.

NORMA DI RINVIO