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Ing. Valeria Erba DETRAZIONI, SCOMPUTI E OPPORTUNITÀ PER L’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO Inizio seminario ore 15.00 Diritti d’autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell’autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l’autorizzazione dell’autore.

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DETRAZIONI, SCOMPUTIE OPPORTUNITÀ PER L’ISOLAMENTOTERMICO E ACUSTICO

Inizio seminario ore 15.00

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Ecobonus, bonus facciate, bonus casa, super bonus

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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

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2470

364

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I SOCI ANIT

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INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTO CONTINUO

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www.anit.it

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CORSI ON LINEhttps://www.anit.it/eventi-e-prodotti/corsi/

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Patrocini Sponsor tecnici

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CFP

Ingegneri 2 CFP

Architetti 2 CFP Frosinone

Periti industriali 1 CFP

Geometri 1 CFP Roma

NB: Presenza all’intero evento

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DOMANDE

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ECOBONUS 65

BONUS FACCIATA 90

BONUS CASA 50

SUPER BONUS 110

PROGRAMMA

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INQUADRAMENTO – NUOVA GUIDA ANIT 2017 2018 2019 2020 2021

Interventi di efficienza energetica per unità immobiliare e per condomini ***

EFFIC. ENERGETICA Art. 14, comma 1- DL 63/2013

EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO Art. 14, comma 2, 2-quater- DL 63/2013

EFFIC. ENERGETICA COND. + SISMICA Art. 14, comma 2-quater.1- DL 63/2013

Interventi di ristrutturazione edilizia **

RIS. EDILIZIA Art. 16, comma 1- DL 63/2013

RIS. EDILIZIA + ANTISISMICA Art. 16, comma 1-quater- DL 63/2013

RIS. EDILIZIA COND. + SISMICA *** Art. 16, comma 1-quinquies- DL 63/2013

BONUS FACCIATE Art. 1, comma 219-224-Legge di Bilancio 2020

50-70-80%

50%

75-85%

80-85%

50-65-70-75%

65%

65-70-75%

50-65%

90%

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INQUADRAMENTO – NUOVA GUIDA ANIT 2017 2018 2019 2020 2021

Interventi di efficienza energetica per unità immobiliare e per condomini ***

EFFIC. ENERGETICA Art. 14, comma 1- DL 63/2013

EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO Art. 14, comma 2, 2-quater- DL 63/2013

EFFIC. ENERGETICA COND. + SISMICA Art. 14, comma 2-quater.1- DL 63/2013

Interventi di ristrutturazione edilizia **

RIS. EDILIZIA Art. 16, comma 1- DL 63/2013

RIS. EDILIZIA + ANTISISMICA Art. 16, comma 1-quater- DL 63/2013

RIS. EDILIZIA COND. + SISMICA *** Art. 16, comma 1-quinquies- DL 63/2013

BONUS FACCIATE Art. 1, comma 219-224-Legge di Bilancio 2020

50-70-80%

50%

75-85%

80-85%

50-65-70-75%

65%

65-70-75%

50-65%

90%

SUPER BONUSArt. 119- DL rilancio n. 34 2020 110 %

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LA STORIA IN SINTESI

Legge finanziaria 2007- Legge n. 296 del 27 /12/ 2006Art. 1 comma 344, 345, 346, 347

Legge finanziaria 2008- Legge n. 244 del 24 /12/ 2007Art. 1 comma 24

+ Suddivisione in 10 quote

2007

2008

2010

2013La Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL 63 del 4 giugno 2013 Art.14 + art. 16

EB al 65%

Legge di stabilità 2017- Legge n. 232 del 11/12/16Art. 1, comma 2

2017

Condomini65%, 70%, 75% al 31/12/2021

Legge di Bilancio 2018- Legge n. 205 del 27/ 12 /2017 2018EB al 50% X…EB cond. al 80%-85%

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2019

2020

2020

Legge di Bilancio 2019- Legge n. 145 del 30 /12/ 2018Art. 1, comma 67

Legge di Bilancio 2020- Legge n. 160 del 27 /12/ 2019Art. 1 comma 175

PROROGA EBONUS FACCIATE

DL Rilancio – n. 34 del 20 /05/ 2020Art. 119 - 121

Super bonus 110 % Cessione e sconto in fattura estesi a tutti gli interventi

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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14, Legge 90/13)

art. 1, comma 344, Legge 296/2006)

art. 1, comma 345a, Legge 296/2006)

art. 1, comma 345b, Legge 296/2006)

Riqualificazione energetica dell’edificioVerifica: EPi ≤ EPi lim DM 11/03/08

Importo massimo: 100.000 €

Coibentazione di pareti, tetti, solai e copertureverso l’esterno, vani non riscaldati e contro terraVerifica: U dopo intervento ≤ U lim DM 26/01/10

Sostituzione di finestreVerifica: U dopo intervento ≤ U lim DM 26/01/10

65%

65%

50%

Importo massimo: 60.000 €

Importo massimo: 60.000 €art. 1, comma 345c, Legge 296/2006, Legge 190/14, art. 1, comma 47

Schermature solari e chiusure oscuranti

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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14, Legge 90/13)

Installazione collettori solari Importo massimo: 60.000 €

65%

65% 50%

Importo massimo: 30.000 €

Importo massimo: 30.000 €

art. 1, comma 346, Legge 296/2006, Legge 190/14, art. 1, comma 47)

Sostituzione di generatore di calore concaldaia a condensazione

art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17)

art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17)

Sostituzione di generatore di calore congeneratore di calore a pompa di calore

65%

art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17

Sostituzione di generatore di calore conimpianti dotati di apparecchi ibridi

Importo massimo: 30.000 €

65%

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art. 1, comma 88Legge 208/15)

art. 14, comma b-bis ,Legge 205/17)

art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17)

Installazione di generatore di calore a biomassa inedifici esistenti

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori insostituzione di impianti esistenti

Dispositivi per il controllo da remoto degliimpianti

65%

50%

65%

Importo massimo: 30.000 €

Importo massimo: 100.000 €

Nessun limite

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14, Legge 90/13)

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Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

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CHI E QUANTO?

50%

50% 65% 70% 75% 80% 85%

65%

70% 80%

SISMA BONUS

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Detrazione Descrizione50-65% Per interventi riconducibili a quelli sopra descritti.70% Nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25

per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.75% Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che

conseguano almeno la “qualità media*” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economicodel 26 giugno 2015.

80-85% nel caso di passaggio di una o due classi di rischio per gli aspetti sismici.

* La qualità media è descritta da:Prestazione invernale dell’involucro Qualità Indicatore

1*EPH,nd,L(2019/21) < EPH,nd ≤ 1,7*EPH,nd,L(2019/21) Media

Prestazione estiva dell’involucro Qualità Indicatore

Asol,est/Asup Utile ≤ 0,03 YiE > 0,14Media

Asol,est/Asup Utile > 0,03 YiE ≤ 0,14

EFFICIENZA ENERGETICA DEI CONDOMINI (art. 14, comma 1, 2, 2-bis,2-quater, 2-quater.1)

LETO

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- il DM 11 Marzo 2008 (G.U. 18 Marzo 2008, n.66): limiti 2008/2010;

- il DM 7 Aprile 2008 (G.U. 24 Aprile 2008, n.97): assetto amministrativo 2008/2010.

- Il DM 26 gennaio 2010 (G.U. 12 febbraio 2010, n.35): aggiornamento limiti

REQUISITI MINIMI

EPi da intendere oggi come EPH,nren

PAN

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EDIFICI AMMESSI(Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007, Guida AdE ottobre 2018)

su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) esistenti, di qualunque categoriacatastale, (iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, sedovuta)- devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;- devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se

l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;- devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se

l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

SUDDIVISIONE DELLE RATEL’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può esserefatta valere sia sull’irpef che sull’Ires. È obbligatorio suddividere questa detrazione in10 rate annuali di pari importo.

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COME ACCEDERE ALLE DETRAZIONI(DM 19/02/07, Artt 2 e. 4 e s.m.i.)

Il soggetto richiedente deve:- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra

intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (in alcuni casi sostituita daaltra documentazione necessaria per legge)o certificazione dei produttori, per esempio,per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione conpotenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minoredi 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.

Segnaliamo che Enea nei suoi vademecum “Serramenti e Infissi” e “Schermature solari e/o chiusure” precisa che la marcatura CE degli infissi e delle schermature è necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali dell’Ecobonus, inoltre per le schermature è richiesta anche la Dop.

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COME ACCEDERE ALLE DETRAZIONI(DM 19/02/07, Artt 2 e. 4 e s.m.i.)

Il soggetto richiedente deve:

- inviare all’ENEA in via telematica entro 90 giorni dalla fine lavori l’Allegato A – dovevengono riportati i dati dell’attestato di qualificazione energetica o certificazione oveprevista;

- inviare all’ENEA la scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F) entro 90giorni. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione webdell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/. ;

- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati ipagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali).

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LIMITE MASSIMO DELLA DETRAZIONE

Per unità immobiliareIl limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipodi intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.

Regole per interventi condominialiAnche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delleunità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazioneenergetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all’interoedificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e varipartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Per piu interventiSe sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazioneapplicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

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NOVITA’ 2020- BONUS FACCIATA

Detrazione90 % dell’imposta lorda in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Legge di Bilancio 2020- Legge n. 160 del 27 /12/ 2018 Art. 1 comma 219-220-221-222

Tipologia di interventiPer le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative a interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiature esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti o fregi)

90%

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A CHI SPETTA

Possono accedere: − le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, − gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, − le società semplici, − le associazioni tra professionisti, − i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. I beneficiari devono sostenere le spese e possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Circolare n.2 /E dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2020

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PER QUALI EDIFICI

Edifici di qualsiasi categoria catastale ubicati nelle zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

“L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”

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STRUTTURE EDILIZIE AMMESSE

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (esempio: superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni).Sono esclusi gli interventi o sostituzioni di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

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FACCIATA ESTERNA

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LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 […]

Comma 220

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, n.90.

REQUISITI TECNICI

NOTA: non ci sono deroghe al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica in base al DM 26 giugno 2015

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EDIFICI ESISTENTIRISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI I° LIVELLO

> 50%

GEN

DISEMI

I requisiti si applicano ALL’ INTERO EDIFICIOSTESSI REQUISITI DEI NUOVI EDIFICI (a parte le FER)

LEGGE REGIONALE DGR 967/2015 + DGR 1715/2016

+ DM 11/03/2008 (Agg. DM 26/01/2010)

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EDIFICI ESISTENTIRISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI II° LIVELLO

> 25%

I requisiti si applicano alla superficie oggetto di intervento e riguardano:

C- Ulim

B- H’t

I- ggl+sh < 0.35

F- verifiche termoigrometriche

M- hH hw hc : rendimenti limite

Q,R- Installazione valvole e termoregolazione

+ Altri requisiti specifici

LEGGE REGIONALE DGR 967/2015 + DGR 1715/2016+ DM 11/03/2008 (Agg. DM 26/01/2010)

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Ing. Valeria Erba

EDIFICI ESISTENTIRIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE – INVOLUCRO

I requisiti si applicano alla superficie o sistema oggetto di intervento e riguardano:

C- Ulim

I- ggl+sh < 0.35

F- verifiche termoigrometriche

M- hH hw hc : rendimenti limite

Q,R- Installazione valvole e termoregolazione

+ Altri requisiti specifici

LEGGE REGIONALE DGR 967/2015 + DGR 1715/2016+ DM 11/03/2008 (Agg. DM 26/01/2010)

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Ing. Valeria Erba

PAGAMENTI

Pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti: o la causale del versamento o il codice fiscale del beneficiario della detrazione o il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

NOTA È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). I titolari di reddito di impresa non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

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INCENTIVI FISCALI – Detrazione IRPEF

È possibile detrarre dall’Irpef una parte dei costi sostenuti perristrutturare:• singole unità abitative residenziali• parti comuni degli edifici residenziali

Per le singole unità abitative:50% dei bonificieffettuati dal 26-06-2012 al 31-12-2020(Legge di bilancio 2020)

Limite massimo di spesa: 96.000 € per ogni U.I.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pariimporto.

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QUALI OPERE SONO COMPRESE?Singole unità abitative:

Interventi di • manutenzione straordinaria = rinnovare/sostituire parti di edificio, senza modificare

volumetria (ascensori, scale, sostituzione infissi, risparmio energetico) (anche frazionamento UI)

• restauro e risanamento conservativo = conservare l'edificio (prevenire degrado, adeguamento altezze, apertura finestre x aerazione)

• ristrutturazione edilizia = trasformare il fabbricato (demolizione/ricostruzione con stesso volume, nuovo balcone, nuove porte e finestre, nuovi WC) (esclusa nuova costruzione con ampliamento)

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

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QUALI OPERE SONO COMPRESE?Interventi necessari alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

Interventi finalizzati:• all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi• alla installazione di strumenti tecnologici per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le

persone con disabilità gravi

Interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti

Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici

Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche (NB: c'è anche il Sisma BONUS)

Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici(corrimano, vetri anti-infortunio, ecc.)

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QUALI OPERE SONO COMPRESE?

Parti Comuni

Come per Singole U.I. e inoltre:• Interventi di Manutenzione ordinaria

Opere di:• riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici,• quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti• la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,• la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni,• il rifacimento di intonaci interni,• l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze,• la verniciatura delle porte dei garage.

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QUALI OPERE SONO COMPRESE?

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COSA DETRARRE?

• Spese esecuzione lavori• Spese progettazione e prestazioni professionali connesse

(anche relazioni conformità a fine lavori)• Spese acquisto materiali (se lavori in proprio)• Oneri urbanizzazione• …

COSA NON DETRARRE?

• Spese trasloco e custodia mobili

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CHI PUÒ DETRARRE?

• Proprietari degli immobili• Parenti che sostengono le spese• Titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi

NB: se la proprietà dell'immobile passa ad altra persona, (vendita, eredità, ecc.) il diritto passa a chi acquista (a meno di indicazioni specifiche)

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Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).

INTERVENTI DI RISPAMIO ENERGETICO

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CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Contenimentodell’inquinamentoacustico

Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere ediliziepropriamente dette.

(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

DPCM 5-12-1997

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DESCRITTORI

R'w D2m,nT,w

LASmax

LAeqL’n,w

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DL RILANCIOEntro il 18 luglio la

conversione in Legge

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La Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL 63 del 4 giugno 2013- Art.14 (Ecobonus) + art. 16 ( Bonus casa)

Titolo VI Misure fiscali

Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e

colonnine di ricarica di veicoli elettrici

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

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1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ……

RIFERIMENTO ALL’ECO BONUS

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento,

per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,

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art. 1, comma 345a, Legge 296/2006)

Interventi di isolamento termico delle pareti opacheverticali e orizzontali

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

COMMA 1A

Sia per edifici unifamiliari che condomini

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Ing. Valeria Erba

REQUISITI MINIMIinterventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che

interessano l’involucro dell’edificio

- Intervento con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente

lorda dell’edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)

- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi

- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo

14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, (Ecobonus e nuovo decreto in uscita)

- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

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Ing. Valeria Erba

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di

calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di

microcogenerazione.

COMMA 1B

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

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Ing. Valeria Erba

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione

invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di

acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,

anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di

microcogenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo

delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative

allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

COMMA 1C

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REQUISITI MINIMI

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

- Impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,

- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (Ecobonus e nuovo decreto in uscita)

- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

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Ing. Valeria Erba

L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi diefficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesaprevisti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dallalegislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almenouno degli interventi di cui al comma 1.

COMMA 2

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110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

NOTA:

IL SALTO DI CLASSE PUO’ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE CON QUESTI INTERVENTI CHE DEVONO RISPETTARE I REQUISITI DELL’ECOBONUS

COMMA 2

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Ing. Valeria Erba

IL SALTO DI CLASSE PUO’ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE CON GLI INTERVENTI AGGIUNTIVI PREVISTI NELL’ART. 14 DL 63/13

TUTTI GLI INTERVENTI DEVONO RISPETTARE I REQUISITI DI LEGGE E DELL’ECOBONUS E S.M.

COMMA 1 + COMMA 2

DM 26 GIUGNO 2015 LETO

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Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n.

63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013

SICUREZZA SISMICA ( cinque quote annuali di pari importo)

(non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4)

COMMA 4

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento,

per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

NOTA: in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

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Ing. Valeria Erba

110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 o 4 (sismica)

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici

…. anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici

COMMA 5

fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000

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Ing. Valeria Erba

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

COMMA 8

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Ing. Valeria Erba

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,

su unità immobiliari SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 10; (abitazione secondaria

solo in condominio)

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti

aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che

rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per

interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,

adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili

dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

COMMA 9

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Ing. Valeria Erba

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

COMMA 10

IL comma 10 è valido per i COMMI DA 1 A 3 QUINDI GLI INTERVENTI SISMICI valgono anche per tutte le seconde case

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Ing. Valeria Erba

miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile,

il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato

di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della

dichiarazione asseverata.

DOCUMENTAZIONE

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica

all’ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative

modalità attuative;

COMMA 3

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Ing. Valeria Erba

Art. 6 comma 4 DLgs 192

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una opiù unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unitàimmobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano lamedesima destinazione d'uso, la medesima situazione alcontorno, il medesimo orientamento e la medesima geometriae siano servite, qualora presente, dal medesimo impiantotermico destinato alla climatizzazione invernale e, qualorapresente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva

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Ing. Valeria Erba

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano ilrispetto dei requisiti tecnici previsti (…) e la corrispondente congruità delle spese sostenute inrelazione agli interventi agevolati. (..)

b)per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischiosismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione deilavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali,(..)

COMMA 13

COMMA 11-12

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

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Ing. Valeria Erba

Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

COMMA 14

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ART 121

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma

2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo

massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi

e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva

cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di

successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni

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2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies,

terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le

disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi

di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917; BONUS CASA

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16,

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, BONUS FACCIATA

e) installazione di impianti fotovoltaici

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

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