Azienda Policlinico di Modena Elezioni RSU 2012: perché votare FP CGIL.
Iniziative Regionali FP CGIL Lombardia per la Campagna RSU ... · RINNOVO DELLE RSU DEI COMPARTI...
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a cura di Claudio TosiSegretario Organizzativo FP CGIL Lombardia
Iniziative Regionali FP CGIL Lombardiaper la Campagna RSU 2012
Grafica curata da Mirko EspositoUfficio Organizzazione
CCNQ PER LA DEFINIZIONE DEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
98/2001 del 2 giugno 98
CCNQ PER LA DEFINIZIONE DEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
per il quadriennio 06/2009
dell’11 giugno 2007
IPOTESI DI CCQ PER LA
DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
10/2012 bozza del 30
settembre 2010
(vedi schema di articolazione
comparti successiva)
CCNQ SULLE MODALITÀ DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI,
ASPETTATIVE E PERMESSI E DELLE
ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
del 7 agosto 1998
BIENNIO
08/2009 del 26 settembre 2008
MODIFICA DEL CCNQ PER LA
RIPARTIZIONE DI DISTACCHI E
PERMESSI ALLE O.S. NEI
COMPARTI
08/2009 del 9 ottobre 2009
(vedi schema di articolazione
comparti successiva)
ACQ PER LA COSTITUZIONE
DELLE RSU PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE P.A. E PER
LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
del 7 agosto 1998
PROTOCOLLO PER LA
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO
DELLE VOTAZIONI PER IL
RINNOVO DELLE RSU DEI
COMPARTI
del 11 aprile 2011
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO:
Enti Pubblici non economici 03.11.1998
Ministeri 03.11.1998
Regioni e Autonomie Locali 22.10.1998
Sanità 16.10.1998
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE
DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RSU DEI
COMPARTI
del 28 giugno 2007
Accordo di interpretazione
autentica dell’art. 1 comma 3 parte
2 dell’ACQ del 7 agosto 1998
sottoscritto il 13 febbraio 2001
Le RSU nel corso del triennio della loro elezione decadono, oltre
che per le ragioni indicate all’art. 7 “durate e sostituzioni
dell’incarico”, anche per altri motivi. Vanno rielette entro i 50 giorni
immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure
entro 5 giorni da quest’ultima.
Con il presente contratto si conferma che le RSU è un organismo
unitario di rappresentanza dei lavoratori e assume le proprie
decisioni a maggioranza dei componenti anche in assenza di un
proprio regolamento interno.
Contratto di interpretazione
autentica dell’art. 8 parte 1
dell’A.C.Q. del 7 agosto 1998
sottoscritto il 06 aprile 2004
Contratto di interpretazione
autentica dell’art. 7 comma 2 della
parte 1 dell’ACQ del 7 agosto 1998
sottoscritto il 11 giugno 2007
Definizione del termine “dimissioni” come componente della RSU
per incompatibilità ai sensi dell’art. 9 dell’ACQ
Sostituzione del primo dei non eletti appartenenti alla medesima
lista.
A.C.Q. di integrazione dell’art. 3
parte 2 dell’A.C.Q. del 1998
sottoscritto il 24 settembre 2007
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato inseriti
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure
elettorali sono inseriti nell’ACQ come elettorato attivo e passivo.
art.2 COMPARTO A art.2 COMPARTO B art.2 COMPARTO C art.2 COMPARTO D
PERSONALE DEL
COMPARTO AGENZIE
FISCALI, MINISTERI, ENTI
PUBBLICI NON
ECONOMICI, ISTITUZIONI
ED ENTI DI RICERCA
PERSONALE DEL
COMPARTO AUTONOMIE
LOCALI
PERSONALE DELLA
SCUOLA E DELLE
ISTITUZIONI DI ALTA
FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
PERSONALE DELLE
REGIONI E DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
art.8Sezione a)
del comparto Aart.8
Sezione a)
del comparto B
RICERCATORI SEGRETARI COMUNALI
art.7Area A
del comparto Aart.7
Area B
del comparto Bart.7
Area C
del comparto Cart.7
Area D
del comparto D
DIRIGENTI DEL
COMPARTO AGENZIE
FISCALI, MINISTERI, ENTI
PUBBLICI NON
ECONOMICI, ISTITUZIONI
ED ENTI DI RICERCA
DIRIGENTI DEL
COMPARTO AUTONOMIE
LOCALI
DIRIGENTI DELLA SCUOLA
E DELLE ISTITUZIONI DI
ALTA FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
DIRIGENTI DELLE REGIONI
E DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
art.8Sezione a)
dell'area Aart.8
Sezione a)
dell'area D
DIRIGENTI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
DEL MINISTERO DELLA
SALUTE
DIRIGENTI DEL RUOLO
SANITARIO ART.15
D.LGS.502/92 (medici e
professioni sanitarie)
I permessi sindacali sono di due tipi:
quelli per la normale attività sindacale (trattative convegni e congressi) previsti dai seguenti articoli:
I minuti indicati per le OOSS Aziendali vanno moltiplicati per il numero dei dipendenti in servizio al 31.12 dell’anno
precedente a quello di riferimento e poi suddivisi per ogni organizzazione sindacale in base alla rappresentatività
accertata in sede locale calcolata come media tra dato associativo (n.iscritti) e dato elettorale (voti riportati nelle ultime
elezioni RSU)
quelli per le riunioni degli organismi dirigenti (C.D.e Congresso Confederale e di Categoria), da suddividere tra le
OO.SS., previsti dai seguenti articoli:
Dalle 386.914 ore, il CCNQ del 9/10/2009 assegna alla FP CGIL Nazionale 81.872 ore e la FP Nazionale ha attribuito
alla FP CGIL Lombardia 8.950 ore ripartite in base ai singoli comparti pubblici.
Art. CCNQ per Comparti Naz. per Aree Dirig. per Confed. Totale
11 7 agosto 1998 385.877 h. 42.084 h. 47.551 h. 475.512 h.
5 26 settembre 2008 385.877 h. 42.084 h. 47.551 h. 475.512 h.
7 9 ottobre 2009 356.602 h. 30.312 h. 386.914 h.
Descrizione AA.LL Sanità Agenzie fisc. EPNE Ministeri Totali
da CCNQ Tavola 4 Tavola 7 Tavola 18 Tavola 19 Tavola 22
Nazionale 40.804 30.369 553 2.591 7.555 81.872
Lombardia 4.634 3.397 101 261 557 8.950
Art. CCNQ per Cumuli Naz. per aree Sind. Az. per RSU Totale
8 7 agosto 1998 19’ 41’ 30’ 90’
3 26 settembre 2008 19’ 41’ 30’ 90’
6 9 ottobre 2009 18’ e 52” 32’ e 8” 25’ e 30” 76’ e 30”
19 gennaio - ANNUNCIO ELEZIONI ED AVVIO PROCEDURA ELETTORALE
(le nostre Strutture Territoriali FP attraverso le proprie articolazioni aziendali,
dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori)
20 gennaio - CONSEGNA DEGLI ELENCHI ELETTORALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI
(a tutte le OO.SS. che ne fanno richiesta e, successivamente alle Commissioni elettorali)
20 gennaio - AVVIO RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
30 gennaio - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
03 febbraio - TERMINE ULTIMO PER LA COSTITUZIONE FORMALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
08 febbraio - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
(vanno presentate entro l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. Alle Commissioni elettorali dopo
il loro l’insediamento)
24 febbraio - AFFISSIONE DELLE LISTE ELETTORALI ALL’ALBO DELL’AMMINISTRAZIONE
Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni – NOMINA DEGLI SCRUTATORI
5 -7 marzo – VOTAZIONE
08 marzo - SCRUTINIO
dal 8 al 15 marzo - AFFISSIONE ALL’ALBO DEL VERBALE DELLE ELEZIONI
Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale se non sono stati presentati ricorsi - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Nei 5 giorni di affissione nell’albo dei risultati - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Entro 48 ore dalla presentazione - ESAME DEI RICORSI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Entro 10 giorni dalla decisione della C.E. - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI ELETTORALE
10 giorni - TERMINE PER ESPRESSIONE PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI
16 – 21 marzo - INVIO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI , DEL VERBALE ELETTORALE FINALE ALL’ARAN
1
Accordi con le OO.SS. e con la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni.
Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:
assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei
lavoratori;
la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la
commissione elettorale;
la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e
strumentale;
la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;
fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale;
distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di
collegi distinti;
fornire alle commissioni elettorali accordi e note ARAN;
designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai
sensi dell’art. 19, parte seconda, dell’accordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del
Comitato dei garanti.
Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa l’ammissibilità delle
liste o compiti propri delle commissioni elettorali.
2
Comparti:
AGENZIE FISCALI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
MINISTERI
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGIONI ED AUTONOMI LOCALI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, enti o aziende con più di 15 dipendenti,
Nelle strutture periferiche, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi di comparto, dove si
svolge la contrattazione integrativa.
Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere
le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei
componenti le RSU (fino a 200 dipendenti).
Dalle elezioni sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale.
Mappatura Accordi Integrativi di Comparto
Verifica delle sedi dove in precedenza sono state elette le RSU e determinazione della nuova
mappatura.
Ministeri, Agenzie Fiscali, e Enti Pubblici non economici
Mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali,
A.I.C. (Accordo Integrativo di Comparto) del 1998 (punto 5 lettera B).
Comunicazione della Conferma delle precedenti sedi RSU o/e integrazioni e modifiche.
3
Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto
al voto.
Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla
commissione elettorale,(insediamento 30 gennaio - 3 febbraio termine per la costituzione formale),
gli elenchi generali del Personale.
La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio sarà, pertanto, quella del 19 gennaio
2012.
Il personale assunto dopo esercita il diritto di voto senza modifiche del calcolo dei componenti la RSU.
Fornitura dei sottoelenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non
sede di RSU ma possibili seggi elettorali.
Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.
Nei comparti Ministeri, Enti Pubblici non economici: per sedi periferiche accorpate e per il Parastato,
per distinti collegi per le figure professionali.
Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.
E’ opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano, gli elenchi (Fac-Simile inserito
nella modulistica).
Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede (la commissione elettorale dovrà
verificare per es. nei part-time con rapporti di lavoro su più sedi).
4
POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO, MA NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLA RSU:
i membri delle commissioni elettorali;
gli scrutatori;
coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti
politici (art. 9 dell’Accordo Quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998);
coloro che materialmente presentano la lista, mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista;
le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo,
purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a part-time;
tempi determinati [???] (art. 1 Integrazione Accordo Quadro costituzione RSU personale comparti 7
agosto 1998 del 24 /9/2007).
Fanno eccezione, quindi sono candidabili
i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nella
attesa dell’inquadramento nelle dotazioni organiche.
Elettorato attivo
hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato;
il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni, mantiene l’elettorato attivo e
passivo negli enti di provenienza
sono esclusi dall’elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato [???]
Incompatibilità
non possono essere componenti la RSU, coloro che rivestono una carica (art. 9 CCNQ del 98)
5
LE LAVORATRICI E I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO & IL PERSONALE COMANDATO O FUORI RUOLO
Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista (richiesta di verifica alla commissione Elettorale dopo la
data della presentazione delle liste – 8 febbraio 2012 ).
Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU
da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso (ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6).
Cancellazione dei candidati dalla lista.
La firma dei candidati nella lista.
Esempio accordo quadro
Numero dipendenti aventi diritto di voto: 500
Componenti RSU da eleggere: 6
Componenti lista massimo: 8
Esempio Autonomie Locali e Sanità
Numero dipendenti aventi diritto di voto: 500
Componenti RSU da eleggere: 12
Componenti lista massimo: 16
Esempio Stato e Parastato
Numero dipendenti aventi diritti al voto: 500
Componenti RSU da eleggere: 10
Componenti lista massimo: 13
I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero
dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla
prima e quindi è elettore passivo ed attivo.
I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati nel posto di lavoro
di provenienza.
6
Comparto sanità – nelle aziende ed enti
fino a 15 dipendenti 1 unità
da 16 a 200 dipendenti 3 unità
in cui vi sia presenza di professionalità o di più unità operative
da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
da 151 a 200 dipendenti a 9 unità
Comparto regioni ed autonomie locali – negli enti
fino a 15 dipendenti 1 unità
da 16 a 200 dipendenti 3 unità
in cui vi sia presenza di professionalità o di più unità operative
da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
da 151 a 200 dipendenti a 9 unità
esempio
n° dipendenti aventi diritto al voto 3189 in attuazione degli accordi integrativi
da 0 a 200 9
da 201 a 500 3
da 501 a 800 3
da 801 a 1100 3
da 1101 a 1400 3
da 1401 a 1700 3
da 1700 a 2000 3
da 2001 a 2300 3
da 2301 a 2600 3
da 2601 a 2900 3
da 2901 a 3189 3
Totale seggi da assegnare 42
Le operazioni di voto si svolgeranno dal 5 al 7 marzo 2012
IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:
a. tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;
b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore
a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedete lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di
cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.
GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO 1998
7
8
N° Dipendenti Accordo quadro Parastato
fino a 50 3 3
da 51 a 100 3 5
da 101 a 200 3 7
da 201 a 500 6 10
da 501 a 800 9 13
da 801 a 1100 12 16
da 1101 a 1400 15 19
da 1401 a 1700 18 22
da 1701 a 2000 21 25
da 2001 a 2300 24 28
da 2301 a 2600 27 31
Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a.tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;
b.tre componenti nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino
a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero dei dipendenti
eccedente i 200.
fino a 50 dipendenti 3 unità
da 51 a 100 dipendenti 5 unità
da 101 a 200 dipendenti 7 unita
Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7,
per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro.
Ad ogni singola RSU deve corrispondere un unico collegio ed un’unica lista per ogni sigla sindacale.
esempio
n° dipendenti aventi diritto al voto 389
in attuazione dell’accordo integrativo.
fino a 200 7
da 201 a 500 3
Totale seggi da assegnare 10
9
L’accordo integrativo stipulato nel 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte
le amministrazioni.
Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS. di categoria e l’Aran s’incontreranno per applicare la
clausola di salvaguardia.
Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a.tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti, cinque componenti nelle amministrazioni
da 51 a 100 dipendenti, sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti;
b.tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di
dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati
sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c.tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.
esempio
n° dipendenti aventi diritto al voto 2000
Da 101 a 200 7
Da 201 a 500 3
Da 501 a 800 3
Da 801 a 1100 3
Da 1101 a 1400 3
Da 1700 a 2000 3
Totale seggi da assegnare 25
10
ADESIONI ALL‘A.C.Q. DEL 7 AGOSTO 1998
1. senza alcun adempimento :
a. tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate
all’ipotesi di CCNQ del Novembre 2009 di distribuzione delle prerogative sindacali per il
biennio 2008-2009
b. tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni
sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lettera A)
c. le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di
precedenti elezioni.
PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) dell'A.C.Q. – parte II: Le organizzazioni sindacali non
rappresentative […]
Non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute
rappresentative dalle tabelle, né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle
tabelle stesse in quanto – federandosi tra loro – hanno dato vita ad un nuovo soggetto.
11
Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma.
Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto il 2% fino a 2000 dipendenti
e dell’1% nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti.
esempi
dipendenti 1500 x 2% = 30 firme
dipendenti 3750 x 1% = 38 firme
dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme Necessarie 200
dipendenti 150 x 2% = 3 firme
dipendenti 2200 x1% = 22 firme
Consegna delle Liste e ordine di arrivo.
LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 20 GENNAIO E TERMINA IL 8 FEBBRAIO
Insediamento della commissione elettorale (30 gennaio ) ovvero della sua costituzione formale (3 febbraio).
L’ordine della presentazione delle liste può essere determinante per l’attribuzione dei seggi in caso di parità di
voti e di resti
Ogni lista ha un unico presentatore
Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma
Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò
non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro
Il presentatore della lista può essere un dipendente dell’area dirigenziale
Incompatibilità
Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di
amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il
presentatore della stessa può far parte della C.E.
12
Nomina dei Componenti della Commissione elettorale.
Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre …
I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:
in caso di disaccordo si procede ad un sorteggio;
ha diritto di nominare il membro aggiuntivo l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la
lista;
ha diritto alla nomina il designato più anziano;
ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.
Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista – ove dipendente – può anche
far parte della commissione elettorale.
Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es. Ministeri) il componente della commissione
elettorale potrà essere un dipendente di altro ufficio purché in servizio nella stessa sede di lavoro.
Nelle sedi RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista,si applicano le
disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti.
La C.E. dovrà decidere, per il giorno 8 febbraio, l’orario di chiusura della presentazione delle liste
La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che
presenteranno proprie liste tra il 30 gennaio al 3 febbraio 2012.
Elezione del Presidente:
In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni:
il sorteggio;
nomina il Presidente l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
ha diritto il designato più anziano;
ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa.
13
La commissione verifica:
che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipendenti;
che la firma del presentatore sia autentica;
che il numero dei candidati non sia superiore di un terzo;
che i candidati non siano in situazione di incompatibilità
Predispone il fac–simile della scheda elettorale.
Verifica dell’ordine di presentazione delle Liste.
Almeno 8 giorni prima la data del voto, definizione delle schede elettorali negli Enti FINO A 200
DIPENDENTI e oltre i 200 Dipendenti
Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate.
PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI
Acquisizione degli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto.
Dove può votare il personale in missione ed il personale distaccato.
Definizione del luogo in cui si svolgono le operazioni di voto.
La, C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali.
Firma delle schede elettorali.
Seggi volanti.
14
OPERAZIONI DI VERIFICA
delle urne;
dei manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste;
degli elenchi dei dipendenti con diritto di voto;
il luogo dove si vota per la segretezza;
che le schede riportano il nome e cognome del candidato;
che le schede non contengano errori.
PROCEDE
a verificare che il materiale occorrente sia disponibile e all’apertura del plico contenente le schede;
alla firma delle schede.
L’elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:
mediante presentazione di un documento d’identità;
mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio.
Nel caso in cui l’elettore sbagli nella votazione può essere consegnata un’altra scheda.
Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).
Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti
SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA
IL voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti
SI PUO’ ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE
Nel vademecum che vi è stato consegnato troverete le altre modalità e procedure per l’espressione del voto
15
La C.E. potrà autorizzare l’apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto
alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio
la sede di elezione di RSU.
Le operazioni di scrutinio del giorno 8 marzo 2012 sono pubbliche.
le diverse procedure del conteggio delle schede, dei tagliandi e dei certificati elettorali (se
esistenti) e la loro corrispondenza al numero delle schede e dei votanti le ritrovate nel
vademecum.
In tutti i casi il voto è nullo se:
la scheda riporta la croce su più simboli;
non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
la scheda non è quella consegnata all’elettore.
Si tenga conto che:
nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre
le preferenze sono annullate;
nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista,
mentre le preferenze sono annullate;
nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve
essere annullata, mentre vale il voto di lista.
16
Per l’attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche
e le nulle.
Per la determinazione del quorum per la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei
votanti. Si includono le schede bianche e nulle.
In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono
attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.
Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo
l’ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo
l’ordine di presenza nella lista.
Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi.
RICORSI ALLE COMMISSIONI ELETTORALI
5 giorni di tempo, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.
I ricorsi dovranno essere esaminati entro 48 ore.
Ricorso al Comitato dei Garanti (Art. 19 parte seconda dell’ ACQ del 1998)
Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della
commissione, al Comitato dei Garanti.
La Composizione del Comitato dei Garanti è [….]
Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato
investito.
17
QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI
Le elezioni si svolgono nelle giornate dal 5 al 7 marzo 2012 in tutti i comparti.
Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi
diritto al voto.
esempio
n° dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626
n° dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140
DETERMINAZIONE DEL QUORUM E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
Si prendono in considerazione i votanti complessivamente espressi, (incluse quindi le schede
bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.
Votanti 3.234
Voti Validi 3.213
Componenti RSU 42
QUORUM = votanti : componenti RSU
QUORUM = 3.234 : 42 = 77
18
CGIL 1848 : 77 24
CISL 715 : 77 9
UIL 310 : 77 4
X 180 : 77 2
Y 160 : 77 2
LISTE CGIL CISL UIL X Y
VOTI VALIDI 1848 715 310 180 160
SEGGI OTTENUTI CON
QUORUM PIENO24 9 4 2 2
RESTI 0 22 2 26 6
Si individua il numero dei voti validi (escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide
per il quorum.
Voti validi 3213
Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni
singola lista. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente.
Seggi da assegnare 1
Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i
resti più alti.
CGIL 24 X 77 = 1848 RESTO 0
CISL 9 X 77 = 715 - 693 RESTO 22
UIL 4 X 77 = 310 - 308 RESTO 2
X 2 X 77 = 180 - 154 RESTO 26
Y 2 X 77 = 160 - 154 RESTO 6
19
20
Dipendenti dell’amministrazione 1350
Numero seggi da assegnare 21
Votanti 1260
Voti validi 1250
Quorum 60,00 (1260: 21= 60,00)
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE
LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI
A 450 60,00 7 30
B 290 60,00 4 50
C 380 60,00 6 20
D 130 60,00 2 10
Sono assegnati 19 seggi su 21. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che
avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
LISTASEGGI
QUORUM
SEGGI
RESTITOTALE
A 7 1 8
B 4 1 5
C 6 0 6
D 2 0 2
21
Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che
avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
Dipendenti dell’amministrazione 135
Numero seggi da assegnare 7
Votanti 130
Voti validi 125
Quorum 18,57 (130: 7 = 18,57)
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE
LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI
A 45 18,57 2 7,857
B 29 18,57 1 10,429
C 38 18,57 2 0,857
D 13 18,57 0 13
LISTASEGGI
QUORUM
SEGGI
RESTITOTALE
A 2 2
B 1 1 2
C 2 2
D 0 1 1
22
Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
Dipendenti dell’amministrazione 1350
Numero seggi da assegnare 19 (7+12)
Voti validi 1250
Votanti 1268
Quorum 66,73 (1268 : 19 = 66,73)
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE
LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI
A 45O 66,73 6 49,62
B 290 66,73 4 23
C 380 66,73 5 46,35
D 130 66,73 1 63,27
LISTASEGGI
QUORUM
SEGGI
RESTITOTALE
A 6 1 7
B 4 4
C 5 1 6
D 1 1 2