Iniziative Regionali FP CGIL Lombardia per la Campagna RSU ... · RINNOVO DELLE RSU DEI COMPARTI...

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a cura di Claudio Tosi Segretario Organizzativo FP CGIL Lombardia Iniziative Regionali FP CGIL Lombardia per la Campagna RSU 2012 Grafica curata da Mirko Esposito Ufficio Organizzazione

Transcript of Iniziative Regionali FP CGIL Lombardia per la Campagna RSU ... · RINNOVO DELLE RSU DEI COMPARTI...

a cura di Claudio TosiSegretario Organizzativo FP CGIL Lombardia

Iniziative Regionali FP CGIL Lombardiaper la Campagna RSU 2012

Grafica curata da Mirko EspositoUfficio Organizzazione

CCNQ PER LA DEFINIZIONE DEI

COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

98/2001 del 2 giugno 98

CCNQ PER LA DEFINIZIONE DEI

COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

per il quadriennio 06/2009

dell’11 giugno 2007

IPOTESI DI CCQ PER LA

DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI

CONTRATTAZIONE

10/2012 bozza del 30

settembre 2010

(vedi schema di articolazione

comparti successiva)

CCNQ SULLE MODALITÀ DI

UTILIZZO DEI DISTACCHI,

ASPETTATIVE E PERMESSI E DELLE

ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

del 7 agosto 1998

BIENNIO

08/2009 del 26 settembre 2008

MODIFICA DEL CCNQ PER LA

RIPARTIZIONE DI DISTACCHI E

PERMESSI ALLE O.S. NEI

COMPARTI

08/2009 del 9 ottobre 2009

(vedi schema di articolazione

comparti successiva)

ACQ PER LA COSTITUZIONE

DELLE RSU PER IL PERSONALE

DEI COMPARTI DELLE P.A. E PER

LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO

REGOLAMENTO ELETTORALE

del 7 agosto 1998

PROTOCOLLO PER LA

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO

DELLE VOTAZIONI PER IL

RINNOVO DELLE RSU DEI

COMPARTI

del 11 aprile 2011

ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO:

Enti Pubblici non economici 03.11.1998

Ministeri 03.11.1998

Regioni e Autonomie Locali 22.10.1998

Sanità 16.10.1998

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE

DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

PER IL RINNOVO DELLE RSU DEI

COMPARTI

del 28 giugno 2007

Accordo di interpretazione

autentica dell’art. 1 comma 3 parte

2 dell’ACQ del 7 agosto 1998

sottoscritto il 13 febbraio 2001

Le RSU nel corso del triennio della loro elezione decadono, oltre

che per le ragioni indicate all’art. 7 “durate e sostituzioni

dell’incarico”, anche per altri motivi. Vanno rielette entro i 50 giorni

immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure

entro 5 giorni da quest’ultima.

Con il presente contratto si conferma che le RSU è un organismo

unitario di rappresentanza dei lavoratori e assume le proprie

decisioni a maggioranza dei componenti anche in assenza di un

proprio regolamento interno.

Contratto di interpretazione

autentica dell’art. 8 parte 1

dell’A.C.Q. del 7 agosto 1998

sottoscritto il 06 aprile 2004

Contratto di interpretazione

autentica dell’art. 7 comma 2 della

parte 1 dell’ACQ del 7 agosto 1998

sottoscritto il 11 giugno 2007

Definizione del termine “dimissioni” come componente della RSU

per incompatibilità ai sensi dell’art. 9 dell’ACQ

Sostituzione del primo dei non eletti appartenenti alla medesima

lista.

A.C.Q. di integrazione dell’art. 3

parte 2 dell’A.C.Q. del 1998

sottoscritto il 24 settembre 2007

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato inseriti

nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure

elettorali sono inseriti nell’ACQ come elettorato attivo e passivo.

art.2 COMPARTO A art.2 COMPARTO B art.2 COMPARTO C art.2 COMPARTO D

PERSONALE DEL

COMPARTO AGENZIE

FISCALI, MINISTERI, ENTI

PUBBLICI NON

ECONOMICI, ISTITUZIONI

ED ENTI DI RICERCA

PERSONALE DEL

COMPARTO AUTONOMIE

LOCALI

PERSONALE DELLA

SCUOLA E DELLE

ISTITUZIONI DI ALTA

FORMAZIONE E

SPECIALIZZAZIONE

ARTISTICA E MUSICALE

PERSONALE DELLE

REGIONI E DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

art.8Sezione a)

del comparto Aart.8

Sezione a)

del comparto B

RICERCATORI SEGRETARI COMUNALI

art.7Area A

del comparto Aart.7

Area B

del comparto Bart.7

Area C

del comparto Cart.7

Area D

del comparto D

DIRIGENTI DEL

COMPARTO AGENZIE

FISCALI, MINISTERI, ENTI

PUBBLICI NON

ECONOMICI, ISTITUZIONI

ED ENTI DI RICERCA

DIRIGENTI DEL

COMPARTO AUTONOMIE

LOCALI

DIRIGENTI DELLA SCUOLA

E DELLE ISTITUZIONI DI

ALTA FORMAZIONE E

SPECIALIZZAZIONE

ARTISTICA E MUSICALE

DIRIGENTI DELLE REGIONI

E DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

art.8Sezione a)

dell'area Aart.8

Sezione a)

dell'area D

DIRIGENTI DELLE

PROFESSIONI SANITARIE

DEL MINISTERO DELLA

SALUTE

DIRIGENTI DEL RUOLO

SANITARIO ART.15

D.LGS.502/92 (medici e

professioni sanitarie)

I permessi sindacali sono di due tipi:

quelli per la normale attività sindacale (trattative convegni e congressi) previsti dai seguenti articoli:

I minuti indicati per le OOSS Aziendali vanno moltiplicati per il numero dei dipendenti in servizio al 31.12 dell’anno

precedente a quello di riferimento e poi suddivisi per ogni organizzazione sindacale in base alla rappresentatività

accertata in sede locale calcolata come media tra dato associativo (n.iscritti) e dato elettorale (voti riportati nelle ultime

elezioni RSU)

quelli per le riunioni degli organismi dirigenti (C.D.e Congresso Confederale e di Categoria), da suddividere tra le

OO.SS., previsti dai seguenti articoli:

Dalle 386.914 ore, il CCNQ del 9/10/2009 assegna alla FP CGIL Nazionale 81.872 ore e la FP Nazionale ha attribuito

alla FP CGIL Lombardia 8.950 ore ripartite in base ai singoli comparti pubblici.

Art. CCNQ per Comparti Naz. per Aree Dirig. per Confed. Totale

11 7 agosto 1998 385.877 h. 42.084 h. 47.551 h. 475.512 h.

5 26 settembre 2008 385.877 h. 42.084 h. 47.551 h. 475.512 h.

7 9 ottobre 2009 356.602 h. 30.312 h. 386.914 h.

Descrizione AA.LL Sanità Agenzie fisc. EPNE Ministeri Totali

da CCNQ Tavola 4 Tavola 7 Tavola 18 Tavola 19 Tavola 22

Nazionale 40.804 30.369 553 2.591 7.555 81.872

Lombardia 4.634 3.397 101 261 557 8.950

Art. CCNQ per Cumuli Naz. per aree Sind. Az. per RSU Totale

8 7 agosto 1998 19’ 41’ 30’ 90’

3 26 settembre 2008 19’ 41’ 30’ 90’

6 9 ottobre 2009 18’ e 52” 32’ e 8” 25’ e 30” 76’ e 30”

19 gennaio - ANNUNCIO ELEZIONI ED AVVIO PROCEDURA ELETTORALE

(le nostre Strutture Territoriali FP attraverso le proprie articolazioni aziendali,

dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori)

20 gennaio - CONSEGNA DEGLI ELENCHI ELETTORALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI

(a tutte le OO.SS. che ne fanno richiesta e, successivamente alle Commissioni elettorali)

20 gennaio - AVVIO RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

30 gennaio - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

03 febbraio - TERMINE ULTIMO PER LA COSTITUZIONE FORMALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

08 febbraio - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

(vanno presentate entro l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. Alle Commissioni elettorali dopo

il loro l’insediamento)

24 febbraio - AFFISSIONE DELLE LISTE ELETTORALI ALL’ALBO DELL’AMMINISTRAZIONE

Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni – NOMINA DEGLI SCRUTATORI

5 -7 marzo – VOTAZIONE

08 marzo - SCRUTINIO

dal 8 al 15 marzo - AFFISSIONE ALL’ALBO DEL VERBALE DELLE ELEZIONI

Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale se non sono stati presentati ricorsi - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Nei 5 giorni di affissione nell’albo dei risultati - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Entro 48 ore dalla presentazione - ESAME DEI RICORSI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Entro 10 giorni dalla decisione della C.E. - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI ELETTORALE

10 giorni - TERMINE PER ESPRESSIONE PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI

16 – 21 marzo - INVIO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI , DEL VERBALE ELETTORALE FINALE ALL’ARAN

1

Accordi con le OO.SS. e con la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:

assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei

lavoratori;

la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la

commissione elettorale;

la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e

strumentale;

la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;

fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale;

distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di

collegi distinti;

fornire alle commissioni elettorali accordi e note ARAN;

designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai

sensi dell’art. 19, parte seconda, dell’accordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del

Comitato dei garanti.

Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa l’ammissibilità delle

liste o compiti propri delle commissioni elettorali.

2

Comparti:

AGENZIE FISCALI

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

MINISTERI

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGIONI ED AUTONOMI LOCALI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, enti o aziende con più di 15 dipendenti,

Nelle strutture periferiche, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi di comparto, dove si

svolge la contrattazione integrativa.

Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere

le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei

componenti le RSU (fino a 200 dipendenti).

Dalle elezioni sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale.

Mappatura Accordi Integrativi di Comparto

Verifica delle sedi dove in precedenza sono state elette le RSU e determinazione della nuova

mappatura.

Ministeri, Agenzie Fiscali, e Enti Pubblici non economici

Mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali,

A.I.C. (Accordo Integrativo di Comparto) del 1998 (punto 5 lettera B).

Comunicazione della Conferma delle precedenti sedi RSU o/e integrazioni e modifiche.

3

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto

al voto.

Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla

commissione elettorale,(insediamento 30 gennaio - 3 febbraio termine per la costituzione formale),

gli elenchi generali del Personale.

La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio sarà, pertanto, quella del 19 gennaio

2012.

Il personale assunto dopo esercita il diritto di voto senza modifiche del calcolo dei componenti la RSU.

Fornitura dei sottoelenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non

sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.

Nei comparti Ministeri, Enti Pubblici non economici: per sedi periferiche accorpate e per il Parastato,

per distinti collegi per le figure professionali.

Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.

E’ opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano, gli elenchi (Fac-Simile inserito

nella modulistica).

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede (la commissione elettorale dovrà

verificare per es. nei part-time con rapporti di lavoro su più sedi).

4

POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO, MA NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLA RSU:

i membri delle commissioni elettorali;

gli scrutatori;

coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti

politici (art. 9 dell’Accordo Quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998);

coloro che materialmente presentano la lista, mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista;

le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo,

purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a part-time;

tempi determinati [???] (art. 1 Integrazione Accordo Quadro costituzione RSU personale comparti 7

agosto 1998 del 24 /9/2007).

Fanno eccezione, quindi sono candidabili

i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nella

attesa dell’inquadramento nelle dotazioni organiche.

Elettorato attivo

hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato;

il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni, mantiene l’elettorato attivo e

passivo negli enti di provenienza

sono esclusi dall’elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato [???]

Incompatibilità

non possono essere componenti la RSU, coloro che rivestono una carica (art. 9 CCNQ del 98)

5

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO & IL PERSONALE COMANDATO O FUORI RUOLO

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista (richiesta di verifica alla commissione Elettorale dopo la

data della presentazione delle liste – 8 febbraio 2012 ).

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU

da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso (ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6).

Cancellazione dei candidati dalla lista.

La firma dei candidati nella lista.

Esempio accordo quadro

Numero dipendenti aventi diritto di voto: 500

Componenti RSU da eleggere: 6

Componenti lista massimo: 8

Esempio Autonomie Locali e Sanità

Numero dipendenti aventi diritto di voto: 500

Componenti RSU da eleggere: 12

Componenti lista massimo: 16

Esempio Stato e Parastato

Numero dipendenti aventi diritti al voto: 500

Componenti RSU da eleggere: 10

Componenti lista massimo: 13

I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero

dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla

prima e quindi è elettore passivo ed attivo.

I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati nel posto di lavoro

di provenienza.

6

Comparto sanità – nelle aziende ed enti

fino a 15 dipendenti 1 unità

da 16 a 200 dipendenti 3 unità

in cui vi sia presenza di professionalità o di più unità operative

da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

Comparto regioni ed autonomie locali – negli enti

fino a 15 dipendenti 1 unità

da 16 a 200 dipendenti 3 unità

in cui vi sia presenza di professionalità o di più unità operative

da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

esempio

n° dipendenti aventi diritto al voto 3189 in attuazione degli accordi integrativi

da 0 a 200 9

da 201 a 500 3

da 501 a 800 3

da 801 a 1100 3

da 1101 a 1400 3

da 1401 a 1700 3

da 1700 a 2000 3

da 2001 a 2300 3

da 2301 a 2600 3

da 2601 a 2900 3

da 2901 a 3189 3

Totale seggi da assegnare 42

Le operazioni di voto si svolgeranno dal 5 al 7 marzo 2012

IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:

a. tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;

b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore

a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedete lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di

cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO 1998

7

8

N° Dipendenti Accordo quadro Parastato

fino a 50 3 3

da 51 a 100 3 5

da 101 a 200 3 7

da 201 a 500 6 10

da 501 a 800 9 13

da 801 a 1100 12 16

da 1101 a 1400 15 19

da 1401 a 1700 18 22

da 1701 a 2000 21 25

da 2001 a 2300 24 28

da 2301 a 2600 27 31

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a.tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;

b.tre componenti nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino

a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero dei dipendenti

eccedente i 200.

fino a 50 dipendenti 3 unità

da 51 a 100 dipendenti 5 unità

da 101 a 200 dipendenti 7 unita

Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7,

per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro.

Ad ogni singola RSU deve corrispondere un unico collegio ed un’unica lista per ogni sigla sindacale.

esempio

n° dipendenti aventi diritto al voto 389

in attuazione dell’accordo integrativo.

fino a 200 7

da 201 a 500 3

Totale seggi da assegnare 10

9

L’accordo integrativo stipulato nel 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte

le amministrazioni.

Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS. di categoria e l’Aran s’incontreranno per applicare la

clausola di salvaguardia.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a.tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti, cinque componenti nelle amministrazioni

da 51 a 100 dipendenti, sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti;

b.tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di

dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati

sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c.tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in

aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

esempio

n° dipendenti aventi diritto al voto 2000

Da 101 a 200 7

Da 201 a 500 3

Da 501 a 800 3

Da 801 a 1100 3

Da 1101 a 1400 3

Da 1700 a 2000 3

Totale seggi da assegnare 25

10

ADESIONI ALL‘A.C.Q. DEL 7 AGOSTO 1998

1. senza alcun adempimento :

a. tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate

all’ipotesi di CCNQ del Novembre 2009 di distribuzione delle prerogative sindacali per il

biennio 2008-2009

b. tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni

sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lettera A)

c. le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di

precedenti elezioni.

PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) dell'A.C.Q. – parte II: Le organizzazioni sindacali non

rappresentative […]

Non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute

rappresentative dalle tabelle, né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle

tabelle stesse in quanto – federandosi tra loro – hanno dato vita ad un nuovo soggetto.

11

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma.

Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto il 2% fino a 2000 dipendenti

e dell’1% nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti.

esempi

dipendenti 1500 x 2% = 30 firme

dipendenti 3750 x 1% = 38 firme

dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme Necessarie 200

dipendenti 150 x 2% = 3 firme

dipendenti 2200 x1% = 22 firme

Consegna delle Liste e ordine di arrivo.

LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 20 GENNAIO E TERMINA IL 8 FEBBRAIO

Insediamento della commissione elettorale (30 gennaio ) ovvero della sua costituzione formale (3 febbraio).

L’ordine della presentazione delle liste può essere determinante per l’attribuzione dei seggi in caso di parità di

voti e di resti

Ogni lista ha un unico presentatore

Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò

non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro

Il presentatore della lista può essere un dipendente dell’area dirigenziale

Incompatibilità

Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di

amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il

presentatore della stessa può far parte della C.E.

12

Nomina dei Componenti della Commissione elettorale.

Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre …

I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:

in caso di disaccordo si procede ad un sorteggio;

ha diritto di nominare il membro aggiuntivo l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la

lista;

ha diritto alla nomina il designato più anziano;

ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista – ove dipendente – può anche

far parte della commissione elettorale.

Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es. Ministeri) il componente della commissione

elettorale potrà essere un dipendente di altro ufficio purché in servizio nella stessa sede di lavoro.

Nelle sedi RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista,si applicano le

disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti.

La C.E. dovrà decidere, per il giorno 8 febbraio, l’orario di chiusura della presentazione delle liste

La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che

presenteranno proprie liste tra il 30 gennaio al 3 febbraio 2012.

Elezione del Presidente:

In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni:

il sorteggio;

nomina il Presidente l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;

ha diritto il designato più anziano;

ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa.

13

La commissione verifica:

che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipendenti;

che la firma del presentatore sia autentica;

che il numero dei candidati non sia superiore di un terzo;

che i candidati non siano in situazione di incompatibilità

Predispone il fac–simile della scheda elettorale.

Verifica dell’ordine di presentazione delle Liste.

Almeno 8 giorni prima la data del voto, definizione delle schede elettorali negli Enti FINO A 200

DIPENDENTI e oltre i 200 Dipendenti

Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate.

PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI

Acquisizione degli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto.

Dove può votare il personale in missione ed il personale distaccato.

Definizione del luogo in cui si svolgono le operazioni di voto.

La, C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali.

Firma delle schede elettorali.

Seggi volanti.

14

OPERAZIONI DI VERIFICA

delle urne;

dei manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste;

degli elenchi dei dipendenti con diritto di voto;

il luogo dove si vota per la segretezza;

che le schede riportano il nome e cognome del candidato;

che le schede non contengano errori.

PROCEDE

a verificare che il materiale occorrente sia disponibile e all’apertura del plico contenente le schede;

alla firma delle schede.

L’elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:

mediante presentazione di un documento d’identità;

mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio.

Nel caso in cui l’elettore sbagli nella votazione può essere consegnata un’altra scheda.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti

SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA

IL voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti

SI PUO’ ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE

Nel vademecum che vi è stato consegnato troverete le altre modalità e procedure per l’espressione del voto

15

La C.E. potrà autorizzare l’apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto

alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio

la sede di elezione di RSU.

Le operazioni di scrutinio del giorno 8 marzo 2012 sono pubbliche.

le diverse procedure del conteggio delle schede, dei tagliandi e dei certificati elettorali (se

esistenti) e la loro corrispondenza al numero delle schede e dei votanti le ritrovate nel

vademecum.

In tutti i casi il voto è nullo se:

la scheda riporta la croce su più simboli;

non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;

la scheda non è quella consegnata all’elettore.

Si tenga conto che:

nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre

le preferenze sono annullate;

nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista,

mentre le preferenze sono annullate;

nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve

essere annullata, mentre vale il voto di lista.

16

Per l’attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche

e le nulle.

Per la determinazione del quorum per la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei

votanti. Si includono le schede bianche e nulle.

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono

attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo

l’ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo

l’ordine di presenza nella lista.

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi.

RICORSI ALLE COMMISSIONI ELETTORALI

5 giorni di tempo, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

I ricorsi dovranno essere esaminati entro 48 ore.

Ricorso al Comitato dei Garanti (Art. 19 parte seconda dell’ ACQ del 1998)

Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della

commissione, al Comitato dei Garanti.

La Composizione del Comitato dei Garanti è [….]

Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato

investito.

17

QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono nelle giornate dal 5 al 7 marzo 2012 in tutti i comparti.

Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi

diritto al voto.

esempio

n° dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626

n° dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140

DETERMINAZIONE DEL QUORUM E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Si prendono in considerazione i votanti complessivamente espressi, (incluse quindi le schede

bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

Votanti 3.234

Voti Validi 3.213

Componenti RSU 42

QUORUM = votanti : componenti RSU

QUORUM = 3.234 : 42 = 77

18

CGIL 1848 : 77 24

CISL 715 : 77 9

UIL 310 : 77 4

X 180 : 77 2

Y 160 : 77 2

LISTE CGIL CISL UIL X Y

VOTI VALIDI 1848 715 310 180 160

SEGGI OTTENUTI CON

QUORUM PIENO24 9 4 2 2

RESTI 0 22 2 26 6

Si individua il numero dei voti validi (escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide

per il quorum.

Voti validi 3213

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni

singola lista. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente.

Seggi da assegnare 1

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i

resti più alti.

CGIL 24 X 77 = 1848 RESTO 0

CISL 9 X 77 = 715 - 693 RESTO 22

UIL 4 X 77 = 310 - 308 RESTO 2

X 2 X 77 = 180 - 154 RESTO 26

Y 2 X 77 = 160 - 154 RESTO 6

19

20

Dipendenti dell’amministrazione 1350

Numero seggi da assegnare 21

Votanti 1260

Voti validi 1250

Quorum 60,00 (1260: 21= 60,00)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI

A 450 60,00 7 30

B 290 60,00 4 50

C 380 60,00 6 20

D 130 60,00 2 10

Sono assegnati 19 seggi su 21. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che

avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTASEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTITOTALE

A 7 1 8

B 4 1 5

C 6 0 6

D 2 0 2

21

Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che

avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

Dipendenti dell’amministrazione 135

Numero seggi da assegnare 7

Votanti 130

Voti validi 125

Quorum 18,57 (130: 7 = 18,57)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI

A 45 18,57 2 7,857

B 29 18,57 1 10,429

C 38 18,57 2 0,857

D 13 18,57 0 13

LISTASEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTITOTALE

A 2 2

B 1 1 2

C 2 2

D 0 1 1

22

Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

Dipendenti dell’amministrazione 1350

Numero seggi da assegnare 19 (7+12)

Voti validi 1250

Votanti 1268

Quorum 66,73 (1268 : 19 = 66,73)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI

A 45O 66,73 6 49,62

B 290 66,73 4 23

C 380 66,73 5 46,35

D 130 66,73 1 63,27

LISTASEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTITOTALE

A 6 1 7

B 4 4

C 5 1 6

D 1 1 2