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Ing. Luca Vienni Introduzione alla Introduzione alla normativa: normativa: dalla 494/96 al dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs Titolo IV - D.Lgs 81/08 81/08

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Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08. Ing. Luca Vienni. Cenni storici. Normativa degli anni ’50 DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56 Normativa Comunitaria di metà anni ’90 D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96 Revisione della Normativa Comunitaria - PowerPoint PPT Presentation

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Introduzione alla normativa:Introduzione alla normativa:dalla 494/96 al dalla 494/96 al

Titolo IV - D.Lgs 81/08Titolo IV - D.Lgs 81/08

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Cenni storici

Normativa degli anni ’50

DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56

Normativa Comunitaria di metà anni ’90

D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96

Revisione della Normativa Comunitaria

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza

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D.P.R. n° 547 del 27/04/1955Norme per la prevenzione degli infortuni 

·      Disposizioni generali -TITOLO I -Disposizioni generali -TITOLO I -··            Ambienti, posti di lavoro e di passaggioAmbienti, posti di lavoro e di passaggio - -TITOLO II -TITOLO II -··            Norme generali di protezione delleNorme generali di protezione delle macchinemacchine --TITOLO III -TITOLO III -··            Norme particolari di protezione per determinate Norme particolari di protezione per determinate

macchine -TITOLO IV -macchine -TITOLO IV -··            Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di e di immagazzinamento -TITOLO V -immagazzinamento -TITOLO V -··            ImpiantiImpianti ed apparecchi vari -TITOLO VI -ed apparecchi vari -TITOLO VI -··            Impianti macchine edImpianti macchine ed apparecchi elettriciapparecchi elettrici - -TITOLO TITOLO VIIVII - -··            Materie e prodotti pericolosi o nociviMaterie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII --TITOLO VIII -··            Manutenzione e riparazione -TITOLO IX -Manutenzione e riparazione -TITOLO IX -··            Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenzaMezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza --TITOLO X TITOLO X ··            Norme penali -TITOLO XI -Norme penali -TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -

SICUREZZASICUREZZA

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SICUREZZASICUREZZA

D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164164Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

nelle costruzioninelle costruzioni  

·      ·      CAMPO DI APPLICAZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE ·      CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE·      CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE·      CAPO III:·      CAPO III: SCAVI E FONDAZIONISCAVI E FONDAZIONI ·      ·      CAPO IV:CAPO IV: PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAMEPONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME ·      ·      CAPO V:CAPO V: PONTEGGI METALLICI FISSIPONTEGGI METALLICI FISSI ·      ·      CAPO VICAPO VI:: PONTEGGI MOVIBILIPONTEGGI MOVIBILI ·      ·      CAPO VII:CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALITRASPORTO DEI MATERIALI ·      ·      CAPO VIII:CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE COSTRUZIONI EDILIZIE ·      ·      CAPO IX:CAPO IX: DEMOLIZIONIDEMOLIZIONI ·      ·      CAPO X:CAPO X: NORME PENALI NORME PENALI

CAPO XI:CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI  DISPOSIZIONI FINALI  

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Il Decreto legislativo n. 626/94 poi 81/2008

Le 4 coppie “chiave” della 626/94

Le 4 coppie “chiave” della 626/94

FORMAZIONE & INFORMAZIONE

INFORTUNIO & MALATTIA

PROFESSIONALE

PREVENZIONE & PROTEZIONE

CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE

SICUREZZASICUREZZA

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La normativa in materia di Sicurezza

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

NORME DI CARATTERE

PENALE

NORME SOCIALI

NORME VALIDE PER TUTTE LE AZIENDE CON 1 DIPENDENTE

NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI

DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE STRADE

SICUREZZASICUREZZA

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• Titolo I• Art. 1: Campo di applicazioneCampo di applicazione• Art. 2: DefinizioniArt. 2: Definizioni• Art. 3: Misure generali di tutelaArt. 3: Misure generali di tutela• Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del prepostoArt. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto• Art. 5: Obblighi dei lavoratoriArt. 5: Obblighi dei lavoratori• Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli

installatoriinstallatori• Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’operaArt. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera• Art. 8: Art. 8: Servizio di protezione e prevenzione• Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezioneArt. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione• Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di

prevenzione e protezione dai rischiprevenzione e protezione dai rischi• Art. 11: Art. 11: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi• Art. 12: Disposizioni generaliArt. 12: Disposizioni generali• Art. 13: Prevenzione incendiArt. 13: Prevenzione incendi• Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediatoArt. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato• Art. 15: Pronto soccorsoArt. 15: Pronto soccorso• Art. 16: Contenuto della Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria• Art. 17: Il Art. 17: Il medico competente• Art. 18: Art. 18: Rappresentante per la sicurezza• Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezzaArt. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza• Art. 20: Organismi pariteticiArt. 20: Organismi paritetici

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• Art. 21: Informazione dei lavoratori• Art. 22: Formazione dei lavoratori• Art. 23: Vigilanza• Art. 24: Informazione, consulenza, assistenza• Art. 25: Coordinamento• Art. 27: Comitati regionali di coordinamento• Art. 28: Adeguamenti al processo tecnico• Art. 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali• Titolo II LUOGHI DI LAVORO• Art. 30: Definizioni• Art. 31: Requisiti di sicurezza e di salute• Art. 32: Obblighi del datore di lavoro• Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO• Art. 34: Definizioni• Art. 35: Obblighi del datore di lavoro• Art. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro• Art. 37: Informazione• Art. 38: Formazione ed addestramento• Art. 39: Obblighi dei lavoratori

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Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• Art. 40: Definizioni• Art. 41: Obbligo di uso• Art. 42: Requisiti dei DPI• Art. 43: Obblighi del datore di lavoro• Art. 44: Obblighi dei lavoratori• Art. 45: Criteri per l’individuazione e l’uso• Art. 46: Norma transitoria• Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI• Art. 47: Campo di applicazione• Art. 48: Obblighi dei datori di lavoro• Art. 49: Informazione e formazione• Titolo VI USI DI ATTREZZATURE MUNITE DI

VIDEOTERMINALI• Art. 50: Campo di applicazione• Art. 51: Definizioni• Art. 52: Obblighi del datore di lavoro• Art. 53: Organizzazione del lavoro• Art. 54: Svolgimento quotidiano del lavoro• Art. 55: Sorveglianza sanitaria• Art. 56: Informazione e formazione

SICUREZZASICUREZZADlgs626/94

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• Art. 57: Consultazione e partecipazione• Art. 58: Adeguamento alle norme• Art. 59: Caratteristiche tecniche• Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI• Art. 60: Campo di applicazione• Art. 61: Definizioni• Art. 62: Sostituzione e riduzione• Art. 63: Valutazione del rischio• Art. 64: Misure tecniche, organizzative, procedurali• Art. 65: Misure igieniche• Art. 66: Informazione e formazione• Art. 67: Esposizione non prevedibile• Art. 68: Operazioni lavorative particolari• Art. 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e

protettive specifiche• Art. 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie• Art. 71: Registrazione dei tumori• Art. 72: Adeguamenti normativi

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• Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI• Art. 73: Campo di applicazione• Art. 74: Definizioni• Art. 75: Classificazione degli agenti biologici• Art. 76: Comunicazione• Art. 77: Autorizzazione• Art. 78: Valutazione del rischio• Art. 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali• Art. 80: Misure igieniche• Art. 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie• Art. 82: Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori• Art. 83: Misure specifiche per i processi industriali• Art. 84: Misure di emergenza• Art. 85: Informazioni e formazione• Art. 86: Protezione e controllo• Art. 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali• Art. 88: Registro dei casi di malattia e di decesso

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• Titolo IX SANZIONI• Art. 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai

dirigenti• Art. 90: Contravvenzioni commesse dai preposti• Art. 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti

e dagli installatori• Art. 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente• Art. 93: Contravvenzioni commesse da lavoratori• Art. 94: Violazioni amministrative• Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI• Art. 95: Norma transitoria• Art. 96: Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4• Art. 97: Obblighi di informazione• Art. 98: Norma finale• Allegato I: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO

DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

• Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO

• Allegato III: SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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• Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• Allegato VI: ELEMENTI DI RIFERIMENTO• Allegato VII: PRESCRIZIONI MINIME• Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E

PROCEDIMENTI• Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ

LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

• Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO• Allegato XII: SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO

E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO• Allegato XIII: SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

SICUREZZASICUREZZADlgs626/94

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Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con esclusione dei cantieri temporanei e mobili per i quali viene emanato un decreto apposito: il D.Lgs. 494/96

Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94

SICUREZZASICUREZZA

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CANTIERE

SICUREZZASICUREZZA

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Il Decreto legislativo n. 494/96

CANTIERED.Lgs 494/96

IMPRESA 1D. Lgs 626/94 IMPRESA 3

D. Lgs 626/94

IMPRESA 2D. Lgs 626/94

IMPRESA nD. Lgs 626/94

SICUREZZASICUREZZA

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La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e

salute nei cantiericantieri deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una

mancanza di prevenzione dei rischi e

salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro

nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla

totale disarmonia delle fasi operative

tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.

Il Decreto legislativo nIl Decreto legislativo n. . 494/96494/96

Il Decreto legislativo nIl Decreto legislativo n. . 494/96494/96

SICUREZZASICUREZZA

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• In relazione al caso di un appalto di opera pubblicaopera pubblica, l’incerta identificazione del committente pubblico

• La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione• L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte

del committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al responsabile dei lavoriresponsabile dei lavori

• La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza in presenza di un’unica impresa presente in cantiere

• L’inutilità del piano generale di sicurezza, in quanto duplicato del piano di sicurezza

• La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato a cura degli esecutori dei lavori

ASPETTI CRITICI :

SICUREZZASICUREZZA

il Decreto legislativo 528/99528/99

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Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99

Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili.

E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera.

In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un piano di sicurezza e di piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.

Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99

Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili.

E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera.

In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un piano di sicurezza e di piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.

SICUREZZASICUREZZA

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SICUREZZASICUREZZA

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Notifica preliminare

Notifica preliminare

Piano di Sicurezza e

Coordinamento PSC

Piano di Sicurezza e

Coordinamento PSC

Piano Operativo di

Sicurezza

Piano Operativo di

Sicurezza

Fascicolo Tecnico

Fascicolo Tecnico

E’ richiesta la redazione diE’ richiesta la redazione di 4 nuovi 4 nuovi documentidocumenti rilevanti ai fini della rilevanti ai fini della

salvaguardia della sicurezzasalvaguardia della sicurezza

SICUREZZASICUREZZA

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Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri:

   Il coordinatore per la coordinatore per la progettazioneprogettazione, che

redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo

tecnico. 

   Il coordinatore per la coordinatore per la progettazioneprogettazione, che

redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo

tecnico. 

SICUREZZASICUREZZA

      Il coordinatore per l’esecuzione dei coordinatore per l’esecuzione dei lavorilavori, che controlla la concreta applicazione delle

prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in

cantiere sotto il profilo della sicurezza

      Il coordinatore per l’esecuzione dei coordinatore per l’esecuzione dei lavorilavori, che controlla la concreta applicazione delle

prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in

cantiere sotto il profilo della sicurezza

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Obblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di Lavoro

SICUREZZASICUREZZA

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SICUREZZASICUREZZA

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Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequente confrontarsi con documenti mancanti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere progettuale e organizzativo, in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative

Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequente confrontarsi con documenti mancanti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere progettuale e organizzativo, in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative

POS e PSCPOS e PSC

PRIMA DEL Dpr 222/03

SICUREZZASICUREZZA

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I documenti spesso non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun riferimento all’area del futuro cantiere, né agli eventuali eventuali fattori esternifattori esterni che potevano comportare rischi per gli operatori, né alle situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.

I documenti spesso non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun riferimento all’area del futuro cantiere, né agli eventuali eventuali fattori esternifattori esterni che potevano comportare rischi per gli operatori, né alle situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.

POS e PSCPOS e PSC SICUREZZASICUREZZA

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DOPO IL Dpr 222Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative

Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare

Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto

della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato

Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

SICUREZZASICUREZZA

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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo strumento, con il quale il coordinatore per la sicurezza stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni

Piano di Sicurezza e Coordinamento PSCPiano di Sicurezza e Coordinamento PSC

SICUREZZASICUREZZA

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SICUREZZASICUREZZA“Contenuti minimi”“Contenuti minimi”

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Il D.Lgs 81/08Il D.Lgs 81/08

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Disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106

Testo in continuo aggiornamento!!!

Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto

Interministeriale del 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate” per la

valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.

81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in materia di

sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

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TITOLO IV TITOLO IV del D.Lgs 81/08del D.Lgs 81/08

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TITOLO IVCAPO I

TITOLO IVCAPO I

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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

A carico del committente, o del R.L., c’è l’obbligo di:- verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (sia

affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a). Ciò anche

in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo;- richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico

medio annuo (art. 9 c. b).

A sua volta il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a valutare

solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori

autonomi cui affida l’appalto.

In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta

sulla base della documentazione prevista nell’allegato XVII.

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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALEALLEGATO XVII

Le imprese affidatarie devono comunque indicare “almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.97” (art. 97: obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)

La documentazione prevista per l’idoneità tecnico professionale deve essere presentata anche dalle imprese affidatarie qualora siano anche esecutrici.

In caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3 allegato XVII)

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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALEALLEGATO XVII

L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.

b) Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)

c) Documento unico di regolarità contributiva

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

Consiglio:CONSERVARE IN CANTIERE

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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALEALLEGATO XVII

NOTA:NOTA: ai sensi dell’art 96 c.2, l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC

nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere,

adempimento delle disposizioni di cui:

- all’art 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi);-all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti

nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); - all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione;

- art. 26 comma 3 (redazione del DUVRI);

- art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze);

- all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)

Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Documento di valutazione dei rischi

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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALEALLEGATO XVII

I lavoratori autonomi devono esibire almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di appalto

b) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione

d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

e) Documento unico di regolarità contributiva

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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno

e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici

a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di

annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa,

impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti)

La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la

presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio

- del documento unico di regolarità contributiva

- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno

e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici

a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di

annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa,

impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti)

La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la

presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio

- del documento unico di regolarità contributiva

- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALEALLEGATO XVII

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