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METALMECCANICA - Artigianato Scheda del : 18/07/2011 INFORMAZIONI ISTITUTO DAL AL NOTE 01/07/1992 31/12/2009 CONFARTIGIANATO - Autoriparazione; CONFARTIGIANATO - Metalmeccanica di produzione; CONFARTIGIANATO - Impianti; ASSOMECCANICA - CNA; ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA); ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM); CASARTIGIANI; CLAAI; FIM-CISL; FIOM-CGIL; UILM-UIL Parti Stipulanti 01/01/2010 CONFARTIGIANATO Autoriparazioni; CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di produzione, CONFARTIGIANATO Impianti; CONFARTIGIANATO Orafi; CONFARTIGIANATO FE.NA.OD.I.; CNA Produzione; CNA Istallazione e impianti; CNA Servizi alla comunità; CNA Artistico e tradizionale; CNA Benessere e sanità, CASARTIGIANI; FIOM- CGIL; FIM-CISL; UILM-UIL. Contratti in sintesi 01/07/1992 1. IPOTESI DI ACCORDO 16/6/2011; 2. VERBALE DI ACCORDO 15/12/2009; 3. IPOTESI DI ACCORDO 27/2/2008; 4. COMUNICATO REDAZIONALE 19/2/2007; 5. COMUNICATO REDAZIONALE 28/3/2006; 6. COMUNICATO REDAZIONALE 6/9/2005; 7. COMUNICATO REDAZIONALE 20/7/2005; 8. ADEGUAMENTO ECONOMICO 23/7/2004 (decorrenza 1/7/2004); 9. VERBALE DI ACCORDO 15/1/2003 (decorrenza 1/1/2003); 10. CCNL 27/11/1997 (dec. 1-7-96); 11. ADEGUAMENTO ECONOMICO 5/3/1996 (dec. 1-4-96); 12. VERBALE DI ACCORDO 6/3/1995 (dec. 1-3-95); 13. CCNL 9/2/1993 (dec. 1-7-92). 01/07/1992 31/12/2009 Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti, si intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n. 443. Il presente Contratto si applica: 1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico. 2) alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere. 3) Alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari. 4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere ed autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti. 5) Alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche. Sfera di applicazione 01/01/2010 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare: 1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine: meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo; 2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione

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METALMECCANICA - Artigianato Scheda del : 18/07/2011

INFORMAZIONI

ISTITUTO DAL AL NOTE

01/07/1992 31/12/2009 CONFARTIGIANATO - Autoriparazione; CONFARTIGIANATO - Metalmeccanica di produzione; CONFARTIGIANATO - Impianti; ASSOMECCANICA - CNA; ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA); ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM); CASARTIGIANI; CLAAI; FIM-CISL; FIOM-CGIL; UILM-UIL

Parti Stipulanti

01/01/2010 CONFARTIGIANATO Autoriparazioni; CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di produzione, CONFARTIGIANATO Impianti; CONFARTIGIANATO Orafi; CONFARTIGIANATO FE.NA.OD.I.; CNA Produzione; CNA Istallazione e impianti; CNA Servizi alla comunità; CNA Artistico e tradizionale; CNA Benessere e sanità, CASARTIGIANI; FIOM-CGIL; FIM-CISL; UILM-UIL.

Contratti in sintesi 01/07/1992 1. IPOTESI DI ACCORDO 16/6/2011; 2. VERBALE DI ACCORDO 15/12/2009; 3. IPOTESI DI ACCORDO 27/2/2008; 4. COMUNICATO REDAZIONALE 19/2/2007; 5. COMUNICATO REDAZIONALE 28/3/2006; 6. COMUNICATO REDAZIONALE 6/9/2005; 7. COMUNICATO REDAZIONALE 20/7/2005; 8. ADEGUAMENTO ECONOMICO 23/7/2004 (decorrenza 1/7/2004); 9. VERBALE DI ACCORDO 15/1/2003 (decorrenza 1/1/2003); 10. CCNL 27/11/1997 (dec. 1-7-96); 11. ADEGUAMENTO ECONOMICO 5/3/1996 (dec. 1-4-96); 12. VERBALE DI ACCORDO 6/3/1995 (dec. 1-3-95); 13. CCNL 9/2/1993 (dec. 1-7-92).

01/07/1992 31/12/2009 Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti, si intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n. 443. Il presente Contratto si applica: 1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico. 2) alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere. 3) Alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari. 4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere ed autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti. 5) Alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.

Sfera di applicazione

01/01/2010 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare:1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine: meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione

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di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;3) alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;4) alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla legge 122/92, come ad esempio: carrozzeria, meccanica-motoristica, elettrauto, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale; 5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;6) produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;7) produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.).Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del Settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della Orologeria ed Affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare: 1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;3) ai costruttori e riparatori di orologi.A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori: - Orafi; - Argentieri; - Cassai; - Incisori; - Incastonatori; - Bigiottieri; - Smaltatori e Miniaturisti; - Gioiellieri; - Lavorazione pietre preziose; - Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero; - Lavorazione pietre dure; - Attività di realizzazione di modelli. Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel Settore Odontotecnico ai sensi della legge 23/6/1927, n. 1264 e R.D. 31/5/1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.

Classificazione INPS

01/01/2004 40501 Siderurgia; 40502 Produzione di tubi senza saldatura; 40503 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili; 40504 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; 40505 Produzione di pezzi di metallo fucinati; 40506 Produzione di alluminio e semilavorati; 40601 Fabbricazione di tubi di ghisa; 40602 Fusione di altri metalli non ferrosi; 40603 Costruzione di materiale rotabile ferroviario; 40604 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate; 40605 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica; 40606 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; 40607 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici ; 40608 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 40609 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e

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riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili); 40610 Fabbricazione di cuscinetti a sfere; 40611 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione; 40612 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40613 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40614 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40615 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici; 40616 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 40617 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 40618 Fabbricazione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40619 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 40620 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 40621 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40622 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica; 40623 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; 40624 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate; 40625 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; 40626 Fabbricazione di armi bianche; 40627 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni; 40630 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche; 40631 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa manutenzione e riparazione); 40632 Fabbricazione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori); 40633 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 40634 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 40635 Edizione di software; 40636 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione); 40637 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; 40638 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile; 40639 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi parti staccate e accessori); 40640 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori); 40641 Fabbricazione di elettrodomestici ; 40642 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici; 40643 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi; 40644 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche; 40645 Fabbricazione di fili e cavi isolati; 40646 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi parti staccate e accessori); 40647 Trattamento e rivestimento dei metalli; 40649 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione; 40650 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; 40651 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli; 40652 Riparazione di altri beni di consumo ; 40653 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 40654 Manutenzione e

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riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche; 40655 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuati da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0); 40656 Riparazione di altre macchine di impiego generale; 40657 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici); 40661 Lavori di meccanica generale; 40662 Fabbricazione e montaggio di biciclette; 40663 Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli; 40664 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette; 40665 Fabbricazione di autoveicoli; 40666 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 40667 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori; 40668 Costruzione di materiale rotabile ferroviario; 40669 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia; 40670 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali; 40671 Cantieri navali per costruzioni metalliche; 40933 Riparazione e sostituzione di pneumatici; 40934 Riparazione e sostituzione di pneumatici; 41306 Installazione di impianti idraulico-sanitari; 41307 Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo; 41308 Altri lavori di installazione;

Classificazione ATECO

01/01/2004 27100 Siderurgia; 27210 Fabbricazione di tubi di ghisa; 27221 Produzione di tubi senza saldatura; 27222 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili; 27310 Stiratura a freddo; 27320 Laminazione a freddo di nastri; 27330 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo; 27340 Trafilatura; 27420 Produzione di alluminio e semilavorati; 27430 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati; 27440 Produzione di rame e semilavorati; 27450 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati; 27510 Fusione di ghisa; 27520 Fusione di acciaio; 27530 Fusione di metalli leggeri; 27540 Fusione di altri metalli non ferrosi; 28110 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; 28121 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; 28122 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili; 28210 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; 28220 Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale; 28300 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; 28401 Produzione di pezzi di metallo fucinati; 28402 Produzione di pezzi di metallo stampati; 28403 Stampatura e imbutitura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo; 28404 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; 28510 Trattamento e rivestimento dei metalli; 28520 Lavori di meccanica generale; 28610 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; 2862A Fabbricazione di utensileria a mano; 2862B Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici; 28630 Fabbricazione di serrature e cerniere; 28710 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; 28720 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; 28730 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; 28741 Fabbricazione di filettatura e bulloneria; 28742 Fabbricazione di molle; 28743 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate; 28751 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; 28752 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate; 28753 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica; 28754 Fabbricazione di armi bianche; 28755 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione; 29111 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili); 29112 Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori,

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manutenzione e riparazione; 29120 Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici; 29130 Fabbricazione di rubinetti e valvole; 29141 Fabbricazione di organi di trasmissione; 29142 Fabbricazione di cuscinetti a sfere; 29211 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori; 29212 Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori; 29221 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione; 29222 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione; 29231 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 29232 Riparazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 29241 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica; 29242 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29243 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.; 29244 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29245 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29246 Riparazione di altre macchine di impiego generale; 29311 Fabbricazione di trattori agricoli; 29312 Riparazione di trattori agricoli; 29321 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 29322 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 29410 Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili; 29420 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29430 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29510 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29520 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29530 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29541 Fabbricazione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29542 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29543 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29550 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29561 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29562 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione); 29563 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine; 29564 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione); 29600 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni; 29710 Fabbricazione di elettrodomestici ; 29720 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici ; 30010 Fabbricazione di macchine per ufficio; 30020 Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica; 31101 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; 31102 Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici; 31201 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; 31202 Installazione di

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INFORMAZIONI

apparecchiature di protezione, di manovra e controllo; 31300 Fabbricazione di fili e cavi isolati; 31400 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile; 31500 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche; 31610 Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli ; 31621 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi parti staccate e accessori); 31622 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuati da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0); 32100 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici; 32201 Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati; 32202 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici; 32203 Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora; 32300 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi; 33101 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione); 33102 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione); 33104 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione); 33201 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori); 33202 Fabbricazione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori); 33203 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia; 33204 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione; 33205 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici); 33300 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa manutenzione e riparazione); 33405 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche; 34100 Fabbricazione di autoveicoli; 34200 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 34300 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori; 35111 Cantieri navali per costruzioni metalliche; 35201 Costruzione di materiale rotabile ferroviario; 35202 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane; 35203 Riparazione di materiale rotabile ferroviario; 35204 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane; 35300 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali; 35411 Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli; 35412 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori ; 35421 Fabbricazione e montaggio di biciclette; 35422 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette; 35430 Fabbricazione di veicoli per invalidi; 35501 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale; 36631 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia; 45310 Installazione di impianti elettrici e tecnici; 45330 Installazione di impianti idraulico-sanitari; 45340 Altri lavori di installazione; 50201 Riparazioni meccaniche di autoveicoli; 50202 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli; 50203 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; 50204 Riparazione e sostituzione di pneumatici; 50403 Riparazione di motocicli e ciclomotori; 52720 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa; 52740 Riparazione di altri beni di consumo ; 72210 Edizione di software; 72300 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati;

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INFORMAZIONI

72500 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche;

INQUADRAMENTO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Livello 1a 01/07/1992 Settore Meccanica di produzione - lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 2a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell’impresa. - lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell’ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Livello 2a 01/07/1992 Settore Autoriparazione - lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale; - lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione. - lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi. Settore Installazione di impianti - lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale. - lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti e elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione. - lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi. Settore Meccanica di produzione - lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale. - lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione. - lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi.

Livello 2a bis 01/07/1992 Settore Installazione di impianti (operai) - lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per la categoria inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed autonomia operativa nell’ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate. Settore Meccanica di produzione (opera) - lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche nell’ambito dell’impresa; - lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano nell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti. - lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipi di

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INQUADRAMENTO

impegnativa realizzazione e finalizzati ad un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di grandezze fisiche, o di comando.

Livello 3a 01/07/1992 Settore Autoriparazione - lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per la categoria inferiore con scelta della successione delle operazioni dei mezzi ed attrezzature, delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica dei disegni e/o degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con autonomia operativa delle decisioni interventi di elevato grado o complessità per l’individuazione e valutazione dei guasti. - lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caraterizzate da adeguata autonomia operativa Settore Installazione di impianti Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 4a, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà. - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa. Settore Meccanica di produzione - lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per l’operaio specializzato (4a categoria) congiuntamente compiano operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi; svolgono normalmente le funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni; - lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di preparazione e di scelta degli utensili, dell’impostazione dei parametri geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico. - lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione con l’interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o complessità per l’individuazione e la valutazione dei guasti. - lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà. - lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro relative interconnessioni anche a livello di prototipo sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica. - lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottano nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti.

Livello 4a 01/07/1992 Settore Autoriparazione - lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all’individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità. - lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici. - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo. Settore Installazione di impianti Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 5a, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazione e/o disegni e/o schemi equivalenti; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo. Settore Meccanica di produzione - lavoratori che compiono a regola d’arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedano: adeguate cognizioni tecnico pratiche e conoscenza interpretativa del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato o titolo Parificato e regolarmente riconosciuto. - lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente; - lavoratori che,

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INQUADRAMENTO

sulla base delle indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità. - lavoratori che eseguono sulla base di indicazione, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.

Livello 5a 01/07/1992 Settore Autoriparazione - lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti. - lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l’ausilio e l’utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d’uso lo stacco, il riattacco e l’eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi. - lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Settore Installazione di impianti Appartengono a questa categoria i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura eseguono impianti mediante l’utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni; effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature (bruciatori); lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa. Settore Meccanica di produzione - lavoratori qualificati, sulla base di dettagliate indicazioni, che svolgono attività esecutive di normale difficoltà richiedenti essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti all’interpretazione del disegno alle caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti Professionali di Stato triennale o titolo parificato e regolarmente riconosciuto. - lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;. - lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono, con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici.

Livello 6a 01/07/1992 Settore Autoriparazione - lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo elementare; - lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. Settore Installazione di impianti Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività semplici di servizio. Settore Meccanica di produzione - lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; - lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. - lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e/o a rotella.

MANSIONI

LIVELLO MANSIONE

1 1. progettista di complessi 2. ricercatore 3. specialista di sistemi di elaborazione dati

2 1. contabile 2. direttore amministrativo 3. funzioni direttive 4. lavoratori amministrativi

2 BIS 1. collaudo finale mediante l` impiego di strumentazione specifica 2. coordinamento e controllo di attivita` tecniche nell` ambito dell` impresa 3. costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipi 4. disegnatore progettista 5. elettronico di costruzione 6. funzioni di coordinamento del processo produttivo nella

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MANSIONI

installazione 7. responsabilita` ed autonomia operativa nell` ambito di lavorazioni 8. tecnico di laboratorio

3 1. animista a mano 2. attivita` amministrative caraterizzate da adeguata autonomia operativa 3. attivita` amministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa 4. cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti 5. collaudatore 6. coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori 7. costruttore su macchine 8. fonditore 9. formatore a mano 10. individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione 11. modellista in legno 12. montatore macchinario 13. montatore su banco 14. operatore elettromeccanico 15. operatore elettronico 16. operatore/programmatore di c.n. 17. riparatore 18. saldatore 19. tolleranze riferite a larghezze, struttura, spessore, raggio di curvatura

4 1. addetto alla produzione di apparati elettromeccanici 2. addetto alla produzione di apparecchiature ed impianti elettronici 3. addetto conduzione impianti 4. addetto macchine operatrici 5. addetto prove di laboratorio 6. aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione 7. attivita` di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo 8. attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici 9. attrezzatore di macchina 10. compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere 11. disegnatore particolarista 12. effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni 13. individuano ed effettuano riparazione di guasti 14. individuazione di guasti aventi carattere di variabilita` e casualita` 15. lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari 16. manutentore elettrico 17. manutentore meccanico 18. prove di funzionamento di impianti complessi con controllo 19. realizzano saldature in opera di particolare difficolta` 20. saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) 21. svolgono attivita` di semplice coordinamento di altri lavoratori

5 1. addetto al montaggio di parti elettromeccaniche 2. addetto al montaggio di parti elettroniche 3. addetto macchine operatrici attrezzate 4. attivita` esecutive di natura amministrativa 5. compiti vari di ufficio 6. effettuano la manutenzione degli impianti 7. effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature 8. eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo 9. gruista 10. imballatore 11. imbragatore 12. individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione 13. misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto 14. riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente 15. scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono

6 1. aiuto attrezzista 2. aiuto manutentore e riparatore 3. aiuto montatore 4. attivita` manuali semplici 5. attivita` manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo 6. conduttore mezzi di trasporto 7. lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione 8. lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni 9. lavori semplici di costruzione e/o di montaggio di impianti e loro parti 10. movimentatore di materiale 11. saldatore a macchina 12. svolgono nel settore amministrativo esecutive attivita` semplici di servizio 13. verificatore

RETRIBUZIONE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Qualificati 01/07/2011 31/12/2011 LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

1 1.626,13 0,00 0,00 1.626,13

2 1.513,05 0,00 0,00 1.513,05

2 B 1.428,70 0,00 0,00 1.428,70

3 1.373,80 0,00 0,00 1.373,80

4 1.294,85 0,00 0,00 1.294,85

5 1.247,12 0,00 0,00 1.247,12

6 1.189,25 0,00 0,00 1.189,25

Apprendisti 01/07/2011 31/12/2011 LIVELLO DA

MESEA

MESE MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

1 6 1.035,88 0,00 0,00 1.035,88

7 12 1.126,52 0,00 0,00 1.126,52Apprendista da 24 a 29 anni

13 60 1.165,37 0,00 0,00 1.165,37

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RETRIBUZIONE

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 710,86 0,00 0,00 710,86

7 12 785,69 0,00 0,00 785,69

13 18 823,10 0,00 0,00 823,10

19 24 848,04 0,00 0,00 848,04

25 30 897,93 0,00 0,00 897,93

31 36 947,81 0,00 0,00 947,81

37 48 1.060,05 0,00 0,00 1.060,05

Apprendista Gruppo 1

49 60 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 748,27 0,00 0,00 748,27

7 12 810,63 0,00 0,00 810,63

13 18 897,93 0,00 0,00 897,93

19 24 935,34 0,00 0,00 935,34

25 30 1.022,64 0,00 0,00 1.022,64

Apprendista Gruppo 2

31 36 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 872,98 0,00 0,00 872,98

7 12 997,70 0,00 0,00 997,70

Apprendista Gruppo 3

13 18 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 710,86 0,00 0,00 710,86

7 12 785,69 0,00 0,00 785,69

13 18 823,10 0,00 0,00 823,10

19 24 848,04 0,00 0,00 848,04

25 30 897,93 0,00 0,00 897,93

31 36 947,81 0,00 0,00 947,81

37 48 1.060,05 0,00 0,00 1.060,05

Apprendista Gruppo1(Ridotto

3 mesi)

49 57 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 710,86 0,00 0,00 710,86

7 12 785,69 0,00 0,00 785,69

13 18 823,10 0,00 0,00 823,10

19 24 848,04 0,00 0,00 848,04

25 30 897,93 0,00 0,00 897,93

Apprendista Gruppo1(Ridotto

6 mesi)

31 36 947,81 0,00 0,00 947,81

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RETRIBUZIONE

37 48 1.060,05 0,00 0,00 1.060,05

49 54 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 748,27 0,00 0,00 748,27

7 12 810,63 0,00 0,00 810,63

13 18 897,93 0,00 0,00 897,93

19 24 935,34 0,00 0,00 935,34

25 27 997,70 0,00 0,00 997,70

Apprendista Gruppo2(Ridotto

3 mesi)

28 33 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 748,27 0,00 0,00 748,27

7 12 810,63 0,00 0,00 810,63

13 18 897,93 0,00 0,00 897,93

19 24 935,34 0,00 0,00 935,34

Apprendista Gruppo2(Ridotto

6 mesi)

25 30 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 3 685,92 0,00 0,00 685,92

4 6 872,98 0,00 0,00 872,98 Apprendista

Gruppo3(Ridotto 6 mesi)

7 12 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 6 685,92 0,00 0,00 685,92

7 12 748,27 0,00 0,00 748,27

13 18 872,98 0,00 0,00 872,98

19 21 997,70 0,00 0,00 997,70

Apprendista Impieg.(Ridotto

3 mesi)

22 27 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 6 685,92 0,00 0,00 685,92

7 12 748,27 0,00 0,00 748,27

13 18 872,98 0,00 0,00 872,98

19 21 997,70 0,00 0,00 997,70

Apprendista Impieg.(Ridotto

6 mesi)

22 24 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

1 6 685,92 0,00 0,00 685,92

7 12 748,27 0,00 0,00 748,27

13 18 872,98 0,00 0,00 872,98

19 24 997,70 0,00 0,00 997,70

Apprendista Impiegato

25 30 1.122,41 0,00 0,00 1.122,41

Indennità 01/09/2011 30/09/2011 VOCE LIVELLO IMPORTO

REPERIBILITA` 16 ORE TUTTI 5,16

REPERIBILITA` 24 ORE TUTTI 10,33

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RETRIBUZIONE

TRASF. GIORNALIERE TUTTI 30,99

UNA TANTUM 09/2011 TUTTI 124,00

UNA TANTUM APP.09/11 TUTTI 86,80

Scatti di anzianità

01/12/1997 LIVELLO DESCRIZIONE

1 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 32,94 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

2 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 29,08 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

2 BIS Ricorrenza Biennale, pari a Euro 26,13 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

3 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 24,29 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

4 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 21,72 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

5 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 20,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

6 Ricorrenza Biennale, pari a Euro 18,40 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 5.

Divisori Retribuzione

01/08/1980 LIVELLO TIPO DIVISORE VALORE

TUTTI Giornaliero GIORNALIERO 26

Tredicesima 01/07/1992 - pari alla retribuzione globale di fatto (173 ore per gli ex Operai e 152 ore per apprendisti di età inferiore a 15 anni) da erogare in occasione della ricorrenza natalizia

01/03/1993 31/12/1993 Agli addetti ad attività che richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore (ai quali viene corrisposta la maggiorazione del 30% sui minimi di paga contrattuale) non si applica la presente disciplina. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 45.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo

Trasferta

01/01/1994 31/12/1994 Agli addetti ad attività che richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore (ai quali viene corrisposta la maggiorazione del 30% sui minimi di paga contrattuale) non si applica la presente disciplina. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 48.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità

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RETRIBUZIONE

giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo

01/01/1995 31/12/1995 Agli addetti ad attività che richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore (ai quali viene corrisposta la maggiorazione del 30% sui minimi di paga contrattuale) non si applica la presente disciplina. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 50.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo

01/01/1996 28/02/1998 Ai lavoratori che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 52.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo

01/03/1998 31/12/1998 Ai lavoratori che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 52.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuoloAgli addetti ad attività che richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore (ai quali viene corrisposta la maggiorazione del 30% sui minimi di paga contrattuale) non si applica la presente disciplina. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista: - indennità di trasferta giornaliera di L. 56.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta. - compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.) - maggiorazione

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RETRIBUZIONE

del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo

01/01/1999 31/12/1999 Ai lavoratori che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista:- indennità di trasferta giornaliera di L. 58.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta.- compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.); - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo.

01/01/2000 Ai lavoratori che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Al lavoratore in trasferta spetta, in alternativa al rimborso a pie' di lista:- indennità di trasferta giornaliera di L. 60.000 (comprende 2 pasti e un pernottamento) con corresponsione di 1/3 di tale importo quale indennità per ciascun pasto e per il pernottamento; l'indennità giornaliera spetta per tutti i giorni interi compresi fra inizio e fine della trasferta.- compenso concordato per il tempo di viaggio, pari alla normale retribuzione, per il tempo coincidente col normale orario di lavoro, e corresponsione di un importo apri all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (esclusa qualsiasi maggiorazione per straordinario, ecc.); - maggiorazione del 10% per trasferta in alta montagna o in sottosuolo.

ASSUNZIONE

ISTITUTO DAL AL NOTE

01/01/2004 31/12/2009 La durata del periodo di prova è regolata come segue:- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e nel 5° livello: 4 settimane;- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello: 6 settimane;- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.- Apprendistato:- sei settimane.

Periodo di Prova

01/01/2010 La durata del periodo di prova è regolata come segue:- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e nel 5° livello: 4 settimane;- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello: 6 settimane;- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.- Apprendistato:- sei settimane.Per gli apprendisti professionalizzanti il periodo di prova non superiore ai 2 mesi.

ORARIO DI LAVORO

ISTITUTO DAL AL NOTE

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ORARIO DI LAVORO

Orario Ordinario 01/07/1992 - 40 ore settimanali

Flessibilità 01/07/1992 Consentita per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa aziendale, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell’anno. I riposi compensativi saranno concessi entro 6 mesi e, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. Sono, inoltre, concesse 16 ore annue di permesso retribuito, incrementate di altre 8 ore annue nei confronti del lavoratore che partecipi ad un regime di flessibilità superiore alle 40 ore.

01/07/1996 31/12/2009 Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 10% sulla paga oraria. Il limite massimo di ore annue supplementari è pari al 50% dell'orario ridotto concordato per il part-time.

Lavoro supplementare

01/01/2010 La prestazione di lavoro supplementare non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro, esso verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.

Lavoro straordinario

01/07/1992 Limiti al lavoro straordinario: 2 ore giornaliere, 10 ore settimanali e 230 ore annue per ciascun lavoratore con possibilità di recupero con riposo compensativo non retribuito nel limite del 20% delle medesime. - maggiorazione 25% diurno - maggiorazione 45% festivo (oltre 8 ore) - maggiorazione 55% notturno (oltre 8 ore) - maggiorazione 25% ore di sabato (orario su 5 gg.) per le prime 3 ore e maggiorazione 50% per le ore successive

Lavoro notturno 01/07/1992 - maggiorazione 15%

Lavoro Festivo 01/07/1992 - maggiorazione 45%

ASSENZE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Ferie 01/06/1998 APPRENDISTI (IMP) - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). APPRENDISTI (OP) - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). IMPIEGATI - da 1 a 18 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg).

Riduzione Orario 01/07/1992 - 32 ore in sostituzione delle ex festività a tutte le aziende - 16 ore annue che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.

Congedo Matrimoniale

01/07/1992 - 15 giorni di calendario consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore per gli ex Operai)

Diritto allo studio 01/07/1992 - 150 ore fruibili in un triennio

Permessi studio 01/07/1992 - giorno per prove esame - 20 ore annue di permesso retribuito

Permessi sindacali 01/07/1992 - 5 ore mensili per dirigenti nazionali, regionali, provinciali (imprese con almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti)

Assemblee sindacali

01/07/1992 - 10 ore annue

Maternità 01/01/2005 In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre

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ASSENZE

mesi ad esso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.

01/07/1992 30/06/1996 - max 3 mesi per malattia di durata superiore al periodo di comporto - periodo congruo per tossicodipendenza e familiari tossicodipendenti

Aspettativa non retribuita

01/07/1996 - max 4 mesi per malattia di durata superiore al periodo di comporto - periodo congruo per tossicodipendenza e familiari tossicodipendenti

Malattia 01/06/1998 APPRENDISTI (IMP) - per tutti i livelli : integrazione del 45% della retribuzione Dal 1° giorno al 20° giorno; integrazione del 30% della retribuzione Dal 21° giorno al 120° giorno.APPRENDISTI (OP) - integrazione del 45% della retribuzione Dal 1° giorno al 20° giorno; integrazione del 30% della retribuzione Dal 21° giorno al 120° giorno.IMPIEGATI - Per un'anzianità fino a 5 anni integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 60° giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 61° giorno al 180° giorno; Per un'anzianità da 6 anni integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 90° giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 91° giorno al 240° giorno. OPERAI (<7GG) - integrazione del 100% della retribuzione Dal 4° giorno al 150° giorno.OPERAI (>7GG) - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 150° giorno.

Infortunio 01/08/1980 IMPIEGATI Per un'anzianità fino a 5 anni - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 60° giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 61° giorno al 180° giorno; Per un'anzianità da 6 anni integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 90° giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 91° giorno al 240° giorno; OPERAI integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 150° giorno.

Comporto 01/07/1992 Ex Operai:- malattia professionale: periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;- infortunio: fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.Ex Impiegati- 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti- 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti- 10 mesi complessivi, in caso di più assenze, nell'arco di 24 mesi- malattia professionale: periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;- infortunio: fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.Apprendisti: max 1 mese.

CESSAZIONE RAPPORTO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Preavviso 01/01/2005 Operai: - 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni; - 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni. Impiegati: a)Fino a 5 anni di servizio: - 1a e 2a categoria: 1 mese e 1/2; - 3a, 4a, 5a, e 6a categoria: 1 mese. b) Da 5 a 10 anni di servizio: - 1a e 2a categoria: 2 mesi; - 3a, 4a, 5a, e 6a categoria: 1

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CESSAZIONE RAPPORTO

mese e 1/2. b) Oltre 10 anni di servizio: - 1a e 2a categoria: 2 mesi e 1/2; - 3a, 4a, 5a, e 6a categoria: 2 mesi.

Tfr ANZIANITÀ QUALIFICA DATA

INIZIO DATA FINE DA

ANNI AD

ANNI

RETRIBUZIONE UTILE

APPRENDISTI (IMP) 01/01/1950 0 99 30/30

01/01/1950 31/12/1960 0 99 24/173

01/01/1961 30/09/1968 0 99 32/173

0 10 56/173

11 20 72/173 01/10/1968 31/12/1973

21 99 96/173

0 5 72/173

6 15 104/173 01/01/1974 30/03/1979

16 99 120/173

0 5 90/173

6 15 104/173 01/04/1979 31/12/1988

16 99 130/173

APPRENDISTI (OP)

01/01/1989 0 99 173/173

IMPIEGATI 01/01/1950 0 99 30/30

01/01/1950 31/12/1960 0 99 24/173

01/01/1961 30/09/1968 0 99 32/173

0 10 56/173

11 20 72/173 01/10/1968 31/12/1973

21 99 96/173

0 5 72/173

6 15 104/173 01/01/1974 30/03/1979

16 99 120/173

0 5 90/173

6 15 104/173

OPERAI

01/04/1979 31/12/1988

16 99 130/173

01/09/1968 31/05/1982 La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari settori.

Retribuzione imponibile

TFR

01/06/1982 La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della

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CESSAZIONE RAPPORTO

prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

DISCIPLINA PARTICOLARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

01/07/1992 31/05/1998 Concesso per le seguenti qualifiche: - 1° gruppo: lavor. ad alto contenuto profess.: durata 5 anni - 2° gruppo: lavor. a medio contenuto profess.: durata 3 anni - 3° gruppo: lavor. a basso contenuto profess.: durata 1,5 anni Durate ridotte di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell’attestato di frequenza.

01/06/1998 Concesso per le seguenti qualifiche: - 1° gruppo: lavor. ad alto contenuto profess.: durata 5 anni - 2° gruppo: lavor. a medio contenuto profess.: durata 3 anni - 3° gruppo: lavor. a basso contenuto profess.: durata 1,5 anni Durate ridotte di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell’attestato di frequenza. Apprendisti impiegati - Durata pari a 2 anni e 6 mesi, ridotta di: - 6 mesi, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere - 3 mesi per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere

Apprendistato

01/01/2010 Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.Tale contratto può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) dalla 1.a alla 6.a e per le relative mansioni.Durata: - 5 anni e 6 mesi per il 1° Gruppo (Cat. 1.a , 2.a, 2.a bis, 3.a) - 5anni per il 2° Gruppo (Cat. 4.a , 5.a)Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6.a categoria, in essere al 16/6/2011, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a dal 16/6/2011, la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: - di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;- di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data sucitata, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.Retribuzione: 1°Gruppo: I sem. 70%; II sem. 70%; III sem. 75%; IV sem. 78%; V sem. 80%; VI sem. 85; VII sem. 88%;VIII sem. 92%; IX sem. 95; X sem. 100; XI

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DISCIPLINA PARTICOLARE

sem. 100%.2°Gruppo: I sem. 70%; II sem. 70%; III sem. 75%; IV sem. 78%; V sem. 80%; VI sem. 85; VII sem. 88%;VIII sem. 92%; IX sem. 100; X sem. 100%.Agli apprendisti assunti prima del 16/6/2011 continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL 27/11/1997 per il Settore Metalmeccanica e della Istallazione di Impianti.

01/07/1992 30/06/1996 - Durata max 4 mesi rinnovabili - Max 1 occupato in imprese fino a 6 dipendenti, max 2 occupati in imprese oltre 6 dipendenti. - Assunzione in caso di: aspettativa per tutela della tossicodipendenza e punte di più intensa attività per richieste di mercato

01/07/1996 31/12/2009 - Durata max 12 mesi rinnovabili - Max 1 occupato in imprese fino a 4 dipendenti, max 3 occupati in imprese oltre 4 dipendenti (apprendisti e cfl sono da computare ai fini del calcolo del numero di dipendenti in forza) - Assunzione in caso di: aspettativa per tutela della tossicodipendenza, incrementi di attività produttiva per commesse eccezionali, punte di più intensa attività per richieste di mercato, esecuzione attività indifferibili soggette a particolari condizioni climatico-ambientali, esigenza nuove professionalità, sostituzione lavoratori in ferie, aspettiva o per affiancamento lavoratori in uscita

Contratto a termine

01/01/2010 Possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo in relazione alle seguenti ipotesi:a) per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedo parentale, aspettativa, ferie;b) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;c) per esigenze di carattere stagionale ai sensi della legislazione vigente; d) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; e) per incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;f) per esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;g) per esigenze di professionalità e di specializzazioni diverse da quelle presenti nel normale organico per l'esecuzione di commesse particolari;h) ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a termine.

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DISCIPLINA PARTICOLARE

VResta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui al secondo comma lett. a), b) e c).Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa.

01/07/1992 30/06/1996 - Max 3 occupati in imprese fino a 8 dipendenti - Max 5 occupati in imprese da 9 a 15 dipendenti - Max 7 occupati in imprese da 15 dipendenti in poi

Part Time

01/01/2010 E' prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.E' fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo:- lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario;- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92e successive modificazioni);- frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all'articolo rubricato "Diritto allo studio";- necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - accudire figli fino al compimento del 8° anno di età. Le variazioni suddette comportano una maggiorazione retributiva del 10%.

Contratto di inserimento

01/01/2010 Il contratto di inserimento è funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie :a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico mentale o psichico. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere stipulato, alle seguenti condizioni:- forma scritta con l'indicazione del progetto individuale di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per

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DISCIPLINA PARTICOLARE

maternità; - periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lettera f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;- durante il rapporto di inserimento, ad eccezione della categoria di cui alla lettera e), la categoria di inquadramento è inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o funzioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti inquadrati nella medesima categoria (operai e impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall'Accordo interconfederale del 11/2/2004.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Artifond 01/01/1999 27/08/1999 Contribuzione riferita a minimi tabellari, contingenza e EDR: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; Accantonamento del TFR: - 16% del TFR maturando - 100% del TFR maturando per lavoratori di prima occupazione (esclusi occupati in imprese con meno di 25 dipendenti) Spese di costituzione e di iscrizione: - L. 1000 a carico delle imprese da versare il mese successivo alla costituzione del Fondo per ogni lavoratore avente diritto - L. 10.000 a carico dell'impresa e L.

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

10.000 a carico del lavoratore da versare all'atto dell'iscrizione del lavoratore

28/08/1999 31/10/2004 Contribuzione riferita a minimi tabellari, contingenza e EDR: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; Accantonamento del TFR: - 16% del TFR maturando - 100% del TFR maturando per lavoratori di prima occupazione Spese di costituzione e di iscrizione: - L. 1000 a carico delle imprese da versare il mese successivo alla costituzione del Fondo per ogni lavoratore avente diritto - L. 10.000 a carico dell'impresa e L. 10.000 a carico del lavoratore da versare all'atto dell'iscrizione del lavoratore

01/11/2004 Contribuzione riferita a minimi tabellari, contingenza e EDR: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; Accantonamento del TFR: - 16% del TFR maturando - 100% del TFR maturando per lavoratori di prima occupazione Spese di costituzione e di iscrizione: - L. 1000 a carico delle imprese da versare il mese successivo alla costituzione del Fondo per ogni lavoratore avente diritto - L. 10.000 a carico dell'impresa e L. 10.000 a carico del lavoratore da versare all'atto dell'iscrizione del lavoratore L'importo una-tantum di Euro €. 5,00 per ogni lavoratore, compreso gli apprendisti, andrà versato, a carico dell'impresa, a sostegno della previdenza complementare di settore.

Fondo Nazionale Previd. Compl.

01/01/1995 31/12/1998 Per la costituzione del fondo sono disponibili L. 200.000 (150.000 per i lavoratori apprendisti), di cui L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1995 e L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1996. In caso di mancata attuazione del Fondo, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno 1996 a titolo di una tantum ai lavoratori in forza all’1/1/1995. Per i rapporti di lavoro interrotti dall’1/1/1995 al 30/6/1996 l’importo verrà erogato pro-quota.

ASSISTENZA COMPLEMENTARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Assistenza Sanitaria

01/01/2011 Contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

ENTE BILATERALE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Ente Bilaterale 01/07/2010 Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori: a) RAPPRESENTANZA SINDACALE: 0,10% - 12,5 €;b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA E FORMAZIONE

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ENTE BILATERALE

SICUREZZA: 0,15% - 18,75 €c) ENTE BILATERALE NAZIONALE: 0,01% - 1,25 €;d) RAPPRESENTANZA IMPRESE: 0,25% - 31,25 €;e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO: 0,49% - 61,25 €.(questo importo è comprensivo dei 29,00 Euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). Le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29,00 € di cui al punto 5, lettera e). In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto. Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data dell'1/7/2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.