Informazione Lavoratori

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FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

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FORMAZIONE INFORMAZIONE

ADDESTRAMENTO

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La Formazione

Per formazione si intende quel processo educativo attraverso il quale

trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e

protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

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L’Addestramento

L’addestramento, è il complesso delle attività dirette a fare per consentire

ai lavoratori di apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine,

impianti, ed a conoscere a sostanze, dispositivi, fornire conoscenze utili

alla protezione alla identificazione, alla riduzione, ed alla gestione dei

rischi in un ambiente di lavoro.

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Contratto di Somministrazione

Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di

somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di Informazione, Formazione

Addestramento a carico dell'utilizzatore.

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Distacco del lavoratore

· Distaccante obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici

generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

· Distaccatario obbligo di informare, formare e addestrare il lavoratore sui rischi

specifici

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Lavoratori a progetto

Collaboratori coordinati e continuativi

Gli obblighi di informare, formare e addestrare il

lavoratore sui rischi specifici si applicano ove la

prestazione lavorativa si

svolga nei luoghi di lavoro del committente.

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Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Dlgs 10 settembre 2003, n. 276a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicapb) dell'insegnamento privato supplementare; esclusi a) piccoli lavori di giardinaggio,..di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

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Prestazioni occasionali di tipo accessorio

d) della realizzazione di manifestazioni sociali,

sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di

volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come

quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di

solidarietà

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Lavoro a domicilio

Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,

n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di

applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano

applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli

36 e 37

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Lavoro a domicilio

Legge 18 dicembre 1973, n. 877· E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi

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Contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati

I lavoratori che prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi· A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili· B) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale,....., per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, · C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale,......., con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza

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Art.18 Comma 1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Informazione dei lavoratori - Articolo 36 Comma 1

1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione;

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ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 1

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di formare i propri dipendenti :a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

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ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 2

a)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate .

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ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 3

· Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.· lavoratori a domicilio· contratto collettivo dei proprietari di fabbricati

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ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 4

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile. L'informazione riguardo i lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

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ADEGUATA INFORMAZIONEviolazione art. 36, commi 1, 2 e 3

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da due a quattro mesi con l'ammenda da 800 a 3.000 euro

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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

ADEGUATA FORMAZIONE Art 37 comma 1

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione Sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche

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ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 1

Con riferimento a :

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

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ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 2

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui

al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e.., previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di

dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

legislativo.

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ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 3

3 . Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto

successivi al (Titolo Primo)

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ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 4

4. La formazione ove è previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

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ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 5

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul

luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve

essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione

dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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ADEGUATA FORMAZIONE Sanzioni Tolte

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

• con l'arresto da quattro a otto mesi o • con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli art 37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9;

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Obblighi e sanzioniTITOLO I PRINCIPI COMUNI

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Lavoratori autonomi Art. 3 Campo di applicazione Comma 11.

Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222

del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 21 e 26.

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Lavoratori Autonomi Art. 21

1. I componenti dell'impresa familiare ........, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, ...: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle

disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

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Lavoratori autonomi attrezzature di LavoroArt. 73. Informazione e formazione

I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

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Formazione e Addestramento DPI

· Art 77 munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;· h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

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Autonomi

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

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Art 21 comma 2

I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle

attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri

delle attività svolte ...............

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Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi art. 27

Nell'ambito della Commissione consultiva, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

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Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi art. 27

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione ......

costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare

relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad

agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza

pubblica

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Sostegno Art . 52

Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.

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Sostegno Art. 52

Presso INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e

media impresa ..obiettivi:

a) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle

piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui

all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del

settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

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Preposto Articolo 2 Definizioni

b) «preposto»: che, in ragione delle competenze professionali e nei

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un

funzionale potere di iniziativa;

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Preposti Articolo 19 Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,

secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto

previsto dall'articolo 37.

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Preposti Articolo 19Obblighi del preposto

. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:· I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischioc) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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Rappresentanti dei lavoratori Art.2 Definizioni

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona

eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto

concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il

lavoro;

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10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad

una formazione particolare in materia di salute e sicurezza

concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui

esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione

dei rischi stessi.

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11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale:

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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

I contenuti della formazione comprendono:· a) principi giuridici comunitari e nazionali; · b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; · c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; · d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; · e) valutazione dei rischi; · f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;· g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; · h) nozioni di tecnica della comunicazione.

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Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza Interni Art.37 Comma 11

La durata minima dei corsi è di 32 ore :· 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate· Verifica di apprendimento

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Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza Interni Art.37 Comma 11

Aggiornamento periodico· durata minima di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori · durata minima di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

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Responsabili Lavoratori per la Sicurezza Territoriali Art.48 Comma 7

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad

una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i

rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,

tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di

controllo e prevenzione dei rischi stessi.

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RLS Territoriali art.48 Comma 7

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede

di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore

iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8

ore di aggiornamento annuale.

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Addetti alle Emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi di

evacuazione dei luoghi di lavoro di salvataggio, di primo soccorso

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Addetti Emergenza Art.37 Comma 9

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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Art 37 Comma 12

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante

l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei

lavoratori.

Page 50: Informazione Lavoratori

Art 37 Comma 13

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi

lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e

conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Page 51: Informazione Lavoratori

Art 37 Comma 14Libretto formativo del cittadino

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di

formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto

formativo del cittadino

Page 52: Informazione Lavoratori

Art 37 Comma 14Libretto formativo del cittadino

Il contenuto del libretto formativo e‘ considerato dal datore di lavoro ai

fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di

vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al

presente decreto.

Page 53: Informazione Lavoratori

Che cosa è il libretto formativo del cittadino?

Il libretto formativo del cittadino è uno strumento pensato per raccogliere,

sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei

cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella

scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana.

Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e

l'occupabilità delle persone.

Page 54: Informazione Lavoratori

Funzioni del Libretto Formativo del cittadino

Il Libretto Formativo rappresenta lo strumento chiave per la trasparenza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Page 55: Informazione Lavoratori

A chi è utile?

Utilità per la persona Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno

strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:

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Libretto Formativo del cittadino

• · RILASCIATO DA ... (soggetto abilitato/autorizzato)

• · NELLA REGIONE/PROVINCIA.....

• · DATA DI PRIMO RILASCIO .......

• · DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO ............

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Libretto Formativo Sez.1

· 1. INFORMAZIONI PERSONALI· Nome e Cognome· Codice Fiscale· Sesso· Data di nascita ____/____/____· Comune ( o Stato estero) di nascita· Provincia· Nazionalità· Comune di residenza____________________CAP_________Provincia_________________· Indirizzo di residenza_________________________________________________________· Comune di domicilio____________________CAP__________Provincia_________________· Indirizzo di domicilio__________________________________________________________· Numero di telefono cellulare· Numero di Telefono· Numero di Fax· Indirizzo di posta elettronica

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• 2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI (*)• · Tipologia contrattuale• · Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____• · Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____• · Mansione svolta (qualifica • SIL)________________________________________________________ • _• · Settore economico (codice • ISTAT)______________________________________________________• · Principali attività svolte• · ____________________________________________________________ • ______________________________________• · Nome del datore di lavoro• · Indirizzo del datore di lavoro

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• 3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)• · Titolo di studio • __________________________________________________________________• · (se in apprendistato, indicare se:• · apprendistato per il diritto dovere• · apprendistato per l'alta formazione• · Anno di conseguimento__________________• · Nome dell'Istituto • Scolastico/Ente/Università_____________________________________________• · Sede dell'Istituto • Scolastico/Ente/Università______________________________________________• · votazione conseguita (numeratore/denominatore) _____/_____ cum laude____• · ultimo anno frequentato (se abbandonato) _____• · anno di frequenza (se in corso) _____• · nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____• · tirocinio/stage Durata ____________________________• · ente/azienda ospitante_______________________________________________________

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• 4. ESPERIENZE FORMATIVE• · Titolo attività formativa____________________________________________________________• · - se ottenuto in apprendistato indicare:• · apprendistato per il diritto dovere• · apprendistato professionalizzante• · apprendistato per l'alta formazione• · - indicare se ottenuto in contratto di inserimento• · Soggetto che ha erogato l'attività • formativa__________________________________________________________• · Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)____________________________________________• · concluso nel _________________________• · durata ( specificare se in ore/giorni/mesi)________________________________________________• · attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico • ____________________________________• · altre attestazioni___________________________________________________________• · tirocinio/stage Durata ____________________________• · ente/azienda ospitante____________________________________________________ _______

Page 61: Informazione Lavoratori

Compiti del servizio di prevenzione eprotezione Articolo 33

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

professionali provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Page 62: Informazione Lavoratori

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Articolo

32 Capacità e requisiti

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di

prevenzione e protezione interni ed esterni

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Articolo 34 Svolgimento diretto

Da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e

protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al

comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata

minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei

rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,

Page 64: Informazione Lavoratori

Articolo 34 Svolgimento diretto

· 2. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui RSPP

è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

· L'obbligo di cui al precedente periodo si applica

anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui

all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997

· agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi

dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626.

Page 65: Informazione Lavoratori

Sanzioni Svolgimento diretto

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli ...., 34, comma 3,

Page 66: Informazione Lavoratori

Art. 13 Vigilanza

4. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

Page 67: Informazione Lavoratori

Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art. 298.

Principio di specialità 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione

prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Page 68: Informazione Lavoratori

Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 73Informazione e formazione

Il datore di lavoro provvede, affinché (...) i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata (...) relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

Non presenti

Page 69: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 73 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Non presenti

Page 70: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 73 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

Non presenti

Page 71: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART.164Informazione e formazione

Il datore di lavoro provvede affinché:a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita‘produttiva;

Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro164,per la violazione dell' art 164 comma 1, lettera b); con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Page 72: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART.164Informazione e formazione

b) i formazione adeguata, in particolare lavoratori ricevano una sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Arresto fino ad un mese o ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).a carico del preposto

Page 73: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 169 Informazione formazione e addestramento

a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a) a carico del datore di lavoro

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

Page 74: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 169 Informazione formazione e addestramento

b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

Arresto fino ad un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600 a carico del preposto per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

Page 75: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 169 Informazione formazione e addestramento

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

Page 76: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART .177 Informazione e formazione

Il datore di Lavoroa) fornisce ai lavoratoriinformazioni, in particolare per riguarda:1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività;3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 perla violazione violazione dell' art 177, comma 1lettera b);a carico del datore di lavoro e dirigente.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a) a carico del datore e del dirigente.

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Page 77: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 184 Informazione e formazione

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione rischi in particolare per quanto riguarda: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione nonché ai potenziali rischi associati;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti

TITOLO VIII AGENTI FISICI

Page 78: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 184 Informazione e formazione

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti

TITOLO VIII AGENTI FISICI

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RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 195 Informazione e formazione

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall' esposizione al rumore

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell' art. 195 per il datore di lavoro e i dirigenti.

TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

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RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, (...), informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti can cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto

TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Page 81: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 239Informazione e formazione

c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto

TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Page 82: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 239Informazione e formazione

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Page 83: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 239Informazione e formazione

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Page 84: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 278Informazione e formazione

a) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

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RIF. NORM. .

OBBLIGO SANZ.

ART 278Informazione e formazione

c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Page 86: Informazione Lavoratori

RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART. 278Informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro

Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

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RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 278Informazione e formazione

c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro

Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

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RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.

ART 278Informazione e formazione

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro

Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI