FORMAZIONE INFORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
La Formazione
Per formazione si intende quel processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.
L’Addestramento
L’addestramento, è il complesso delle attività dirette a fare per consentire
ai lavoratori di apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, ed a conoscere a sostanze, dispositivi, fornire conoscenze utili
alla protezione alla identificazione, alla riduzione, ed alla gestione dei
rischi in un ambiente di lavoro.
Contratto di Somministrazione
Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di
somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di Informazione, Formazione
Addestramento a carico dell'utilizzatore.
Distacco del lavoratore
· Distaccante obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
· Distaccatario obbligo di informare, formare e addestrare il lavoratore sui rischi
specifici
Lavoratori a progetto
Collaboratori coordinati e continuativi
Gli obblighi di informare, formare e addestrare il
lavoratore sui rischi specifici si applicano ove la
prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
Dlgs 10 settembre 2003, n. 276a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicapb) dell'insegnamento privato supplementare; esclusi a) piccoli lavori di giardinaggio,..di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come
quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di
solidarietà
Lavoro a domicilio
Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli
36 e 37
Lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877· E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi
Contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati
I lavoratori che prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi· A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili· B) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale,....., per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, · C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale,......., con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza
Art.18 Comma 1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Informazione dei lavoratori - Articolo 36 Comma 1
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione;
ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 1
E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di formare i propri dipendenti :a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 2
a)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate .
ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 3
· Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.· lavoratori a domicilio· contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
ADEGUATA INFORMAZIONE Art 36 Comma 4
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile. L'informazione riguardo i lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo
ADEGUATA INFORMAZIONEviolazione art. 36, commi 1, 2 e 3
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da due a quattro mesi con l'ammenda da 800 a 3.000 euro
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
ADEGUATA FORMAZIONE Art 37 comma 1
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione Sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche
ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 1
Con riferimento a :
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 2
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui
al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e.., previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 3
3 . Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto
successivi al (Titolo Primo)
ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 4
4. La formazione ove è previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
ADEGUATA FORMAZIONE Articolo 37 Comma 5
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
ADEGUATA FORMAZIONE Sanzioni Tolte
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
• con l'arresto da quattro a otto mesi o • con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli art 37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9;
Obblighi e sanzioniTITOLO I PRINCIPI COMUNI
Lavoratori autonomi Art. 3 Campo di applicazione Comma 11.
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21 e 26.
Lavoratori Autonomi Art. 21
1. I componenti dell'impresa familiare ........, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, ...: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
Lavoratori autonomi attrezzature di LavoroArt. 73. Informazione e formazione
I lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.
Formazione e Addestramento DPI
· Art 77 munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;· h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Autonomi
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
Art 21 comma 2
I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte ...............
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi art. 27
Nell'ambito della Commissione consultiva, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi art. 27
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione ......
costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica
Sostegno Art . 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.
Sostegno Art. 52
Presso INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e
media impresa ..obiettivi:
a) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
Preposto Articolo 2 Definizioni
b) «preposto»: che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
Preposti Articolo 19 Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
Preposti Articolo 19Obblighi del preposto
. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:· I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischioc) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Rappresentanti dei lavoratori Art.2 Definizioni
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro;
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I contenuti della formazione comprendono:· a) principi giuridici comunitari e nazionali; · b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; · c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; · d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; · e) valutazione dei rischi; · f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;· g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; · h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza Interni Art.37 Comma 11
La durata minima dei corsi è di 32 ore :· 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate· Verifica di apprendimento
Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza Interni Art.37 Comma 11
Aggiornamento periodico· durata minima di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori · durata minima di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
Responsabili Lavoratori per la Sicurezza Territoriali Art.48 Comma 7
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
RLS Territoriali art.48 Comma 7
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
Addetti alle Emergenze
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi di
evacuazione dei luoghi di lavoro di salvataggio, di primo soccorso
Addetti Emergenza Art.37 Comma 9
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art 37 Comma 12
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
Art 37 Comma 13
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Art 37 Comma 14Libretto formativo del cittadino
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino
Art 37 Comma 14Libretto formativo del cittadino
Il contenuto del libretto formativo e‘ considerato dal datore di lavoro ai
fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto.
Che cosa è il libretto formativo del cittadino?
Il libretto formativo del cittadino è uno strumento pensato per raccogliere,
sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei
cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella
scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana.
Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e
l'occupabilità delle persone.
Funzioni del Libretto Formativo del cittadino
Il Libretto Formativo rappresenta lo strumento chiave per la trasparenza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
A chi è utile?
Utilità per la persona Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno
strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:
Libretto Formativo del cittadino
• · RILASCIATO DA ... (soggetto abilitato/autorizzato)
• · NELLA REGIONE/PROVINCIA.....
• · DATA DI PRIMO RILASCIO .......
• · DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO ............
Libretto Formativo Sez.1
· 1. INFORMAZIONI PERSONALI· Nome e Cognome· Codice Fiscale· Sesso· Data di nascita ____/____/____· Comune ( o Stato estero) di nascita· Provincia· Nazionalità· Comune di residenza____________________CAP_________Provincia_________________· Indirizzo di residenza_________________________________________________________· Comune di domicilio____________________CAP__________Provincia_________________· Indirizzo di domicilio__________________________________________________________· Numero di telefono cellulare· Numero di Telefono· Numero di Fax· Indirizzo di posta elettronica
• 2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI (*)• · Tipologia contrattuale• · Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____• · Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____• · Mansione svolta (qualifica • SIL)________________________________________________________ • _• · Settore economico (codice • ISTAT)______________________________________________________• · Principali attività svolte• · ____________________________________________________________ • ______________________________________• · Nome del datore di lavoro• · Indirizzo del datore di lavoro
• 3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)• · Titolo di studio • __________________________________________________________________• · (se in apprendistato, indicare se:• · apprendistato per il diritto dovere• · apprendistato per l'alta formazione• · Anno di conseguimento__________________• · Nome dell'Istituto • Scolastico/Ente/Università_____________________________________________• · Sede dell'Istituto • Scolastico/Ente/Università______________________________________________• · votazione conseguita (numeratore/denominatore) _____/_____ cum laude____• · ultimo anno frequentato (se abbandonato) _____• · anno di frequenza (se in corso) _____• · nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____• · tirocinio/stage Durata ____________________________• · ente/azienda ospitante_______________________________________________________
• 4. ESPERIENZE FORMATIVE• · Titolo attività formativa____________________________________________________________• · - se ottenuto in apprendistato indicare:• · apprendistato per il diritto dovere• · apprendistato professionalizzante• · apprendistato per l'alta formazione• · - indicare se ottenuto in contratto di inserimento• · Soggetto che ha erogato l'attività • formativa__________________________________________________________• · Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)____________________________________________• · concluso nel _________________________• · durata ( specificare se in ore/giorni/mesi)________________________________________________• · attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico • ____________________________________• · altre attestazioni___________________________________________________________• · tirocinio/stage Durata ____________________________• · ente/azienda ospitante____________________________________________________ _______
Compiti del servizio di prevenzione eprotezione Articolo 33
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Articolo
32 Capacità e requisiti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 34 Svolgimento diretto
Da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
Articolo 34 Svolgimento diretto
· 2. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui RSPP
è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
· L'obbligo di cui al precedente periodo si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
· agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
Sanzioni Svolgimento diretto
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli ...., 34, comma 3,
Art. 13 Vigilanza
4. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art. 298.
Principio di specialità 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 73Informazione e formazione
Il datore di lavoro provvede, affinché (...) i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata (...) relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.
Non presenti
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 73 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Non presenti
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 73 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Non presenti
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART.164Informazione e formazione
Il datore di lavoro provvede affinché:a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita‘produttiva;
Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro164,per la violazione dell' art 164 comma 1, lettera b); con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART.164Informazione e formazione
b) i formazione adeguata, in particolare lavoratori ricevano una sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
Arresto fino ad un mese o ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).a carico del preposto
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 169 Informazione formazione e addestramento
a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a) a carico del datore di lavoro
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 169 Informazione formazione e addestramento
b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
Arresto fino ad un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600 a carico del preposto per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 169 Informazione formazione e addestramento
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART .177 Informazione e formazione
Il datore di Lavoroa) fornisce ai lavoratoriinformazioni, in particolare per riguarda:1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività;3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 perla violazione violazione dell' art 177, comma 1lettera b);a carico del datore di lavoro e dirigente.
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a) a carico del datore e del dirigente.
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 184 Informazione e formazione
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione rischi in particolare per quanto riguarda: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione nonché ai potenziali rischi associati;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
TITOLO VIII AGENTI FISICI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 184 Informazione e formazione
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell' art. 184 per il datore di lavoro e i dirigenti
TITOLO VIII AGENTI FISICI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 195 Informazione e formazione
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall' esposizione al rumore
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell' art. 195 per il datore di lavoro e i dirigenti.
TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, (...), informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti can cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 239Informazione e formazione
c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell‘art 239, comma 2, l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 per la violazione dell'art 239, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto
TITOLO VIII AGENTI FISICI protezione contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 239Informazione e formazione
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 239Informazione e formazione
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione dell' art 239 comma 2, comma 1 a carico del datore l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell' art 239, comma 1 a carico del preposto.
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 278Informazione e formazione
a) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
RIF. NORM. .
OBBLIGO SANZ.
ART 278Informazione e formazione
c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto.
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART. 278Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro
Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 278Informazione e formazione
c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro
Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
RIF. NORM. OBBLIGO SANZ.
ART 278Informazione e formazione
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 278, comma 1 e 2 a carico del datore di lavoro
Arresto da quattro a ottomesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art 278, comma 1, a carico del preposto
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
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