Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione

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Il coinvolgimento dei lavoratori Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione consultazione e partecipazione

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Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione. Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [ art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE ]. « qualsiasi meccanismo, ivi comprese l ’informazione , la consultazione e la - PowerPoint PPT Presentation

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Il coinvolgimento dei Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: lavoratori nell’impresa:

informazione, informazione, consultazione e consultazione e partecipazionepartecipazione

Il coinvolgimento dei Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [lavoratori: definizione [art. 2, art. 2,

lett. h), lett. h), Dir. 2001/86/CEDir. 2001/86/CE]] «qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione,

la consultazione e la partecipazione mediante il

quale i rappresentanti dei lavoratori possono

esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito delle società » Il sistema di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa:

un sistema ad Y

Il coinvolgimento dei Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [lavoratori: definizione [art. 2, art. 2,

lett. h), lett. h), Dir. 2001/86/CEDir. 2001/86/CE]]Si individua una nuova, ampia ed

onnicomprensiva categoria che viene ricondotta

alla locuzione “employee involvement”. In essa vengono compresi, tanto i diritti di

informazione e di consultazione, quanto la partecipazione

che, nell’accezione comunitaria (accolta dalle due direttive), è la partecipazione agli organi societari

(cd. partecipazione “organica”, “integrativa” o “forte”, in

contrapposizione alle forme cdd. “deboli”, “disgiuntive” o “esterne”)

Nelle politiche comunitarie, le Nelle politiche comunitarie, le iniziative sull’iniziative sull’employee employee

involvementinvolvement, sono contraddistinte , sono contraddistinte da una da una duplice prospettiva duplice prospettiva

Esse sono per metà Esse sono per metà elemento della riforma elemento della riforma e della armonizzazione e della armonizzazione del diritto societario e del diritto societario e aspetto caratteristico aspetto caratteristico

della crescente della crescente dimensione dimensione

transnazionale delle transnazionale delle imprese …imprese …

……per metà, espressione delle per metà, espressione delle politiche sociali comunitarie politiche sociali comunitarie

volte al riconoscimento di volte al riconoscimento di diritti fondamentali (art. 27 diritti fondamentali (art. 27

Carta di Nizza; dir. Carta di Nizza; dir. 02/14/CE) 02/14/CE)

Dir. 94/45 sugli EWC; dir. 01/86/CE sull’employee involvement nella SE; dir. 03/72/CE

sull’employee involvement nella SCE

… già in questa prospettiva:La Carta comunitaria di diritti sociali

fondamentali del 1989: punto 17;Gli artt. 21 e 29 della Carta sociale europea

(revisionata a Strasburgo nel 1996) “L’inf, la consult e la part dei lavoratori devono

essere sviluppate lungo linee adeguate, tenendo conto delle prassi in vigore nei

diversi Stati membri”

Il diritto dell’U.E. sull’ Il diritto dell’U.E. sull’ employee employee involvement:involvement:

““anello di congiunzione” tra la anello di congiunzione” tra la dimensione economica e quella socialedimensione economica e quella sociale

L’emersione di un L’emersione di un corpuscorpus di direttive sul tema di direttive sul tema dell’dell’employee involvement employee involvement funge dafunge da

anello di congiunzione tra la dimensione economica e anello di congiunzione tra la dimensione economica e quella sociale dell’U.E., quella sociale dell’U.E.,

quest’ultima più proiettata a preservare scelte di quest’ultima più proiettata a preservare scelte di valore fondamentali come quella dello sviluppo equo valore fondamentali come quella dello sviluppo equo

e sostenibile e sostenibile

Come qualcuno ha detto non vi è alcun dubbio che la Come qualcuno ha detto non vi è alcun dubbio che la promozione dell’promozione dell’employee involvementemployee involvement nelle nelle

imprese, nazionali e transnazionali, «sia divenuta imprese, nazionali e transnazionali, «sia divenuta una parte essenziale della strategia comunitaria in una parte essenziale della strategia comunitaria in

materia di politica sociale» (Weiss, 2004)materia di politica sociale» (Weiss, 2004)

La cd. economia sociale di mercatoLa cd. economia sociale di mercato

Le politiche comunitarie in Le politiche comunitarie in materia di coinvolgimento: materia di coinvolgimento: TRE FASI O TRE LINEE DI TRE FASI O TRE LINEE DI

INTERVENTOINTERVENTO

La I fase:La I fase:

Dagli anni ’70 alla fine degli anni ‘80: Dagli anni ’70 alla fine degli anni ‘80: direttiva direttiva 1989/391/CE1989/391/CE sulla sulla

sicurezza e la salute dei lavoratori sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavorodurante il lavoro

La I faseLa I fase: due : due caratteristichecaratteristiche

1)1) da una parte, la progettualità normativa è da una parte, la progettualità normativa è strettamente intrecciata all’idea della strettamente intrecciata all’idea della armonizzazione del diritto societario europeo e armonizzazione del diritto societario europeo e della “parificazione nel progresso” delle della “parificazione nel progresso” delle normative in materia sociale ; normative in materia sociale ;

in quest’ottica il modello di coinvolgimento in quest’ottica il modello di coinvolgimento assunto a base dei tentativi di armonizzazione è assunto a base dei tentativi di armonizzazione è quello “forte” di matrice tedesca (struttura quello “forte” di matrice tedesca (struttura dualistica e partecipazione dei lavoratori ai dualistica e partecipazione dei lavoratori ai consigli di sorveglianza) consigli di sorveglianza)

2)2) dall’altra, vengono adottate una serie di dall’altra, vengono adottate una serie di direttive cdd. settoriali che operano il primo direttive cdd. settoriali che operano il primo riconoscimento dei diritti di informazione e di riconoscimento dei diritti di informazione e di consultazioneconsultazione ((Direttiva 1975/129/CEDirettiva 1975/129/CE in materia di in materia di licenziamenti collettivi; licenziamenti collettivi; Direttiva 1977/187/CEDirettiva 1977/187/CE riguardante i riguardante i trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; DirettivaDirettiva 1989/391/CE1989/391/CE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro)durante il lavoro)

Questi tentativi (I proposta di Questi tentativi (I proposta di direttiva sulla Società direttiva sulla Società

europea del 1970) europea del 1970) incontrarono forti incontrarono forti

resistenze, soprattutto da resistenze, soprattutto da parte di quei Paesi (la parte di quei Paesi (la

maggior parte) nei quali il maggior parte) nei quali il tipo di struttura societaria tipo di struttura societaria

era di tipo monistico e la cui era di tipo monistico e la cui legislazione non prevedeva legislazione non prevedeva forme di rappresentanza forme di rappresentanza organica dei lavoratoriorganica dei lavoratori

Anni ‘80Anni ‘80

Versioni modificate delle due Versioni modificate delle due proposte:proposte:

di direttiva e regolamento sulla SE di direttiva e regolamento sulla SE (1989) (1989)

di V direttiva (1983)di V direttiva (1983)

Vi si propongono, in alternativa alla Vi si propongono, in alternativa alla partecipazione, modelli diversi di partecipazione, modelli diversi di

coinvolgimento coinvolgimento

La II fase:La II fase:

Dalla Dalla Carta comunitaria Carta comunitaria del 1989del 1989, alle due , alle due direttivedirettive “gemelle” ( “gemelle” (dir. 86/2001/CE dir. 86/2001/CE

e 72/2003/CEe 72/2003/CE) ) sul sul coinvolgimento dei lavoratori coinvolgimento dei lavoratori

nelle società – per azioni e nelle società – per azioni e cooperative - europeecooperative - europee

««Occorre sviluppare Occorre sviluppare l’informazione, la l’informazione, la consultazione consultazione ee la la partecipazione dei partecipazione dei lavoratori secondo lavoratori secondo modalità adeguate, modalità adeguate,

tenendo conto della prassi tenendo conto della prassi in vigore nei diversi Stati in vigore nei diversi Stati

membrimembri» »

(Carta comunitaria dei diritti (Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori: fondamentali dei lavoratori:

punto 17)punto 17)

La II fase:La II fase:

Tre direttive:Tre direttive:Direttiva 1994/45/CEDirettiva 1994/45/CE, sulla istituzione dei , sulla istituzione dei

Comitati aziendali europei o di procedure Comitati aziendali europei o di procedure per l’informazione e la consultazione dei per l’informazione e la consultazione dei

lavoratorilavoratori

Direttiva 86/2001/CEDirettiva 86/2001/CE , sul coinvolgimento dei , sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società per azioni europealavoratori nelle società per azioni europea

DirettivaDirettiva 72/2003/CE72/2003/CE , sul coinvolgimento dei , sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperativa europealavoratori nelle società cooperativa europea

La II fase: 3 caratteristicheLa II fase: 3 caratteristiche

1) La considerazione della informazione e 1) La considerazione della informazione e della consultazione come della consultazione come prassi prassi

generali e costantigenerali e costanti nelle relazioni nelle relazioni impresa-dipendenti e l’emersione di impresa-dipendenti e l’emersione di nozioni generalinozioni generali di informazione e di di informazione e di

consultazioneconsultazione

La consultazione: La consultazione: ““l’l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioniapertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo tra l’organo

di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori elavoratori e l’organo competente della SE, l’organo competente della SE, con tempi, con tempi,

modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratorilavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, , sulla base delle informazioni da essi ricevute, di di

esprimereesprimere – circa le misure previste dall’organo competente – – circa le misure previste dall’organo competente – un un parereparere di cui si di cui si può tenere conto nel processo decisionalepuò tenere conto nel processo decisionale””

((Direttiva 86/2001/CEDirettiva 86/2001/CE ) )

La II fase: 3 caratteristicheLa II fase: 3 caratteristiche

2) L’attenzione rivolta al fenomeno 2) L’attenzione rivolta al fenomeno delle imprese transnazionalidelle imprese transnazionali

(precedente proposta di direttiva (precedente proposta di direttiva Vredeling:Vredeling: anni ’80)anni ’80)

transnazionali (anche se soltanto comunitarie) transnazionali (anche se soltanto comunitarie) sono, infatti, tanto le imprese e i gruppi di sono, infatti, tanto le imprese e i gruppi di imprese di cui si occupa la imprese di cui si occupa la Dir.Dir. 94/45/CE94/45/CE, ,

quanto la SE e la SCE, le cui forme di quanto la SE e la SCE, le cui forme di coinvolgimento dei lavoratori sono, coinvolgimento dei lavoratori sono,

rispettivamente, disciplinate dalla rispettivamente, disciplinate dalla Dir. Dir. 86/2001/CE86/2001/CE e dalla e dalla Dir. 72/2003/CEDir. 72/2003/CE..

La Dir. 94/45/CELa Dir. 94/45/CE 8° considerando:8° considerando:

……il funzionamento del mercato interno il funzionamento del mercato interno comporta un processo di concentrazione di comporta un processo di concentrazione di

imprese, di fusioni transfrontaliere, di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni acquisizioni di controllo e di associazioni

e, di conseguenza, una e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei transnazionalizzazione delle imprese e dei

gruppi di imprese…gruppi di imprese………se si vuole che le attività economiche si se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, occorre che le sviluppino armoniosamente, occorre che le

imprese e i gruppi di imprese che imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro operano in più di uno Stato membro

informino e consultino i rappresentanti dei informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisionilavoratori interessati dalle loro decisioni

La II fase: 3 caratteristicheLa II fase: 3 caratteristiche

3) La tecnica di regolazione 3) La tecnica di regolazione nelle 3 direttive:nelle 3 direttive:

il rinvio al negoziato tra le parti socialiil rinvio al negoziato tra le parti sociali: :

le delegazioni speciali di negoziazione (DSN) e le direzioni le delegazioni speciali di negoziazione (DSN) e le direzioni delle impresedelle imprese

il principio di sussidiarietà orizzontaleil principio di sussidiarietà orizzontale

in carenza di accordi si applicano le disposizioni degli allegati (le cdd. “prescrizioni accessorie” o “disposizioni di riferimento” applicabili anche se l’accordo stesso lo prevede)

a) stallo o fallimento del negoziato; b) rifiuto datoriale

Le indicazioni delle direttive Le indicazioni delle direttive sono soltanto sono soltanto di tipo di tipo

proceduraleprocedurale; da questo ; da questo metodo è dipeso il successo metodo è dipeso il successo politico di una normativa in politico di una normativa in un’area così delicata come un’area così delicata come

quella dell’quella dell’employee employee involvementinvolvement nelle imprese nelle imprese

(Weiss, 2004, p. 122) (Weiss, 2004, p. 122)

Direttiva 94/45/CE Direttiva 94/45/CE

riguardante la costituzione di un riguardante la costituzione di un Comitato aziendale europeo Comitato aziendale europeo

(CAE) o di una procedura per (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazionel’informazione e la consultazione

……e successiva Dir. 97/74/CE (estensione e successiva Dir. 97/74/CE (estensione Regno Unito ed Irlanda)Regno Unito ed Irlanda)

(ultima) proposta di revisione del 2/7/2008(ultima) proposta di revisione del 2/7/2008

La costituzione di un CAE è La costituzione di un CAE è prevista prevista IN ALTERNATIVA IN ALTERNATIVA

alla istituzione di una alla istituzione di una procedura per l’informazione procedura per l’informazione

e la consultazione e la consultazione

……ma le parti possono anche ma le parti possono anche decidere di decidere di nonnon istituire né istituire né

l’uno né l’altral’uno né l’altra

almeno 1000 dipendenti almeno 1000 dipendenti negli Stati membri con negli Stati membri con stabilimenti situati in stabilimenti situati in almeno 2 Stati membri almeno 2 Stati membri occupanti, ciascuno, occupanti, ciascuno, almeno 50 lavoratori almeno 50 lavoratori

almeno 1000 dipendenti almeno 1000 dipendenti negli Stati membri negli Stati membri

con imprese situate in con imprese situate in almeno 2 Stati almeno 2 Stati

membri occupanti, membri occupanti, ciascuno, almeno 50 ciascuno, almeno 50

lavoratori lavoratori

In quali imprese vanno costituiti i CAE?

Impresedi

dimensionicomunitarie

Gruppi di imprese di dimensionicomunitarie

l’obbligo di l’obbligo di negoziazionenegoziazione

Come si giunge alla costituzione del CAE?

della direzione centrale dell’impresa o dell’impresa controllante il gruppo con la

Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN)

NO, NO,

se con la maggioranza se con la maggioranza qualificata di due terzi dei qualificata di due terzi dei voti, la DSN decide di non voti, la DSN decide di non

costituirlocostituirlo

Si deve sempre giungere allacostituzione di un CAE?

1)1) accordo accordo (quando le parti lo concordino) (quando le parti lo concordino)

2)2) rifiuto del negoziatorifiuto del negoziato (la direzione (la direzione centrale rifiuta l’apertura dei negoziati)centrale rifiuta l’apertura dei negoziati)

3)3) stallo del negoziatostallo del negoziato (entro 3 anni (entro 3 anni dalla richiesta le parti non raggiungono alcun dalla richiesta le parti non raggiungono alcun

accordo)accordo)

In altri casi (3) si può giungere In altri casi (3) si può giungere all’applicazione delle disposizioni all’applicazione delle disposizioni

dell’allegato (“prescrizioni accessorie”):dell’allegato (“prescrizioni accessorie”):

La composizione del La composizione del CAE:CAE:

è rimessa all’accordo istitutivo che, è rimessa all’accordo istitutivo che, tra gli altri elementi, deve tra gli altri elementi, deve

determinare: determinare:

““la composizione del CAE, il numero la composizione del CAE, il numero di membri, la distribuzione dei di membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandatoseggi e la durata del mandato““

(art. 6)(art. 6)

• I CAE come comitati misti paritetici (rappresentanti dei lavoratori e delle imprese)

• I CAE come sedi di rappresentanza dei soli lavoratori

CAE e svolgimento di CAE e svolgimento di funzioni negoziali funzioni negoziali

I prodotti I prodotti dell’attività dell’attività negoziale:negoziale:

““dichiarazioni di dichiarazioni di intenti”intenti”

““avvisi comuni” avvisi comuni” ““testi congiunti”testi congiunti” ““carte di principi carte di principi

generali”generali”

un ruolo negoziale un ruolo negoziale

““di fatto”di fatto”

frequente superamento del problema della incerta legittimazione contrattuale dei CAE attraverso la firma congiunta degli accordi da parte dei CAE

e delle federazioni sindacali europee di settore

La trasposizione della Dir. La trasposizione della Dir. 94/45/CE nell’ordinamento 94/45/CE nell’ordinamento

italiano italiano L’accordo interconfederale L’accordo interconfederale

del 6.11.1996...del 6.11.1996... ……il d. lgs. n. 74 del 2002il d. lgs. n. 74 del 2002

La definizione dell’informazione (“fornitura di dati, La definizione dell’informazione (“fornitura di dati,

elementi e notizie”) elementi e notizie”) Il controllo sindacale della DSN e della nomina dei Il controllo sindacale della DSN e della nomina dei

componenti dei CAE (nomina di un terzo dei membri)componenti dei CAE (nomina di un terzo dei membri)

I CAE nella prassiI CAE nella prassi

Alcuni dati:Alcuni dati: alla fine del 2002: 739 CAEalla fine del 2002: 739 CAE

2008: 833 CAE2008: 833 CAE……tuttavia:tuttavia:

ancora il 64% delle imprese o gruppi ancora il 64% delle imprese o gruppi coperti dalla direttiva è privo di CAE coperti dalla direttiva è privo di CAE

((Rapporto della Fondazione Europea di Rapporto della Fondazione Europea di Dublino per il miglioramento delle Dublino per il miglioramento delle

condizioni di lavorocondizioni di lavoro, 2008) , 2008)

L’art. 15 della DirettivaL’art. 15 della Direttiva

Il processo di revisione (ancora in Il processo di revisione (ancora in atto)atto)

prima consultazione parti sociali: 2004prima consultazione parti sociali: 2004 II: 2005 II: 2005

III: febbraio 2008III: febbraio 2008

in questa prima fase il processo di revisione è stato in questa prima fase il processo di revisione è stato ostacolatoostacolato

dall’allargamento ai Paesi dell’Estdall’allargamento ai Paesi dell’Est

Dir. 2001/86/CEDir. 2001/86/CE : : la la partecipazionepartecipazione

La Dir. 2001/86/CE segna La Dir. 2001/86/CE segna l’ingresso della partecipazione l’ingresso della partecipazione

nel diritto comunitario.nel diritto comunitario. l’implementazione della l’implementazione della

partecipazione partecipazione non ènon è, tuttavia, , tuttavia, condizione necessaria alla condizione necessaria alla

registrazione della SEregistrazione della SE..

Breve storia della dir. Breve storia della dir. 2001/86/CE2001/86/CE

(base giuridica: art. 308 TCE)(base giuridica: art. 308 TCE) Inizio del dibattito sulla SE: metà anni ’60Inizio del dibattito sulla SE: metà anni ’60 I proposta di regolamento: 1970I proposta di regolamento: 1970(prevedeva un “modello unico”: in ciascuna SE doveva essere importato il modello (prevedeva un “modello unico”: in ciascuna SE doveva essere importato il modello

tedesco di partecipazione organica”)tedesco di partecipazione organica”) II proposta di regolamento: 1975II proposta di regolamento: 1975 Il Libro Verde della Commissione del 1975 Il Libro Verde della Commissione del 1975 sulla sulla

partecipazione dei dipendenti e sulla struttura delle societàpartecipazione dei dipendenti e sulla struttura delle società nella CEnella CE (rese evidente l’eterogeneità dei sistemi nazionali di relazioni industriali (rese evidente l’eterogeneità dei sistemi nazionali di relazioni industriali ed inevitabile l’abbandono dell’idea del modello unico di ed inevitabile l’abbandono dell’idea del modello unico di involvementinvolvement nella SE) nella SE)

I progetto di V direttiva (1972) I progetto di V direttiva (1972) sull’armonizzazione dei sull’armonizzazione dei diritti commerciali nazionali diritti commerciali nazionali

II progetto di V direttiva (1983) (sistema monista-II progetto di V direttiva (1983) (sistema monista-sistema dualista; 4 modelli di partecipazione) sistema dualista; 4 modelli di partecipazione)

Nella II metà degli anni ’90 la ripresa del progetto Nella II metà degli anni ’90 la ripresa del progetto di SE è dipesa, in larga misura, dal successo della di SE è dipesa, in larga misura, dal successo della direttiva sugli direttiva sugli EWCEWC

1996: nomina del Gruppo Davignon 1996: nomina del Gruppo Davignon sui “Sistemi sui “Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori” europei di partecipazione dei lavoratori” – 1997 – 1997 relazione relazione

Cos’è e come si può Cos’è e come si può costituire una SE?costituire una SE?Le Le 44 possibilità: possibilità:

La trasformazione La trasformazione La creazione di una holding La creazione di una holding

(tra preesistenti spa e srl) si crea un gruppo di (tra preesistenti spa e srl) si crea un gruppo di società con una capogruppo o società-madresocietà con una capogruppo o società-madre

La creazione di una La creazione di una filiale comunefiliale comune

La fusione La fusione (fenomeno delle (fenomeno delle fusioni trasfrontaliere)fusioni trasfrontaliere)

La SE è una sorta di modello tipo dell’impresa comunitaria, protagonista naturale della cd. economia sociale di mercato.

E’ una società di capitali di 2° grado costituita da società preesistenti

La direttiva sugli La direttiva sugli EWCEWC è è il precedente il precedente al quale si rifà, per quanto riguarda il al quale si rifà, per quanto riguarda il

metodo della regolazionemetodo della regolazione, la dir. , la dir.

01/86/CE01/86/CE

Le decisioni sulle modalità di Le decisioni sulle modalità di employee employee involvementinvolvement non sono prese non sono prese

direttamente dal legislatore comunitario direttamente dal legislatore comunitario ma ma demandate alla negoziazionedemandate alla negoziazione. .

Anche qui è prevista una DSN ed ogni Anche qui è prevista una DSN ed ogni aspetto è lasciato alla regolamentazione aspetto è lasciato alla regolamentazione

(attraverso accordo) delle parti (attraverso accordo) delle parti

All’accordo, cioè a questa forma di All’accordo, cioè a questa forma di negoziato transnazionale – già negoziato transnazionale – già

prevista dalla direttiva sugli prevista dalla direttiva sugli EWCEWC – – viene, così, affidata la realizzazione, viene, così, affidata la realizzazione, in via prioritaria, delle modalità di in via prioritaria, delle modalità di

involvementinvolvement dei lavoratori nella SE, dei lavoratori nella SE, in applicazione del principio di in applicazione del principio di

sussidiarietà sussidiarietà

……tuttavia l’accordo può tuttavia l’accordo può anche mancare…anche mancare…

1)1) Perché Perché la DSN la DSN decidedecide a maggioranza a maggioranza (qualificata) (qualificata) di non di non aprire negoziati o di aprire negoziati o di sospendere i sospendere i negoziati in corsonegoziati in corso e e di avvalersi delle di avvalersi delle norme in materia di norme in materia di informazione e informazione e consultazione dei consultazione dei lavoratori che vigono lavoratori che vigono negli Stati membri in negli Stati membri in cui la SE annovera cui la SE annovera lavoratori (art. 3, par. lavoratori (art. 3, par. 6)6)

2)2) Perché il periodo di Perché il periodo di tempo massimo tempo massimo previsto (1 anno) previsto (1 anno) dalla direttiva per i dalla direttiva per i negoziati trascorre negoziati trascorre inutilmente senza inutilmente senza che si pervenga ad che si pervenga ad un accordoun accordo

…ma quel che non può mancare è, comunque, un qualche sistema di involvement

Nel 1° caso si applicheranno

le norme in materia di informazione e consultazione

dei lavoratori che vigono negli Stati membri

in cui la SE annovera lavoratori e non si

applicherà nessuna delle disposizioni dell’allegato

(cd. potere di contracting out)

Nel 2° si applicheranno le “disposizioni di riferimento” dell’allegato.

E’ l’ipotesi in cui scattanole norme sussidiarie: il cd.

“safety net” (la rete di sicurezza)previsto in caso di

fallimento delle negoziazioni

(rinvio)

tali disposizioni si applicheranno anchenel caso in cui le parti abbiano deciso in tal senso

Si applicheranno, inoltre, alla SE le dir. 94/45/CE e 97/74/CE sugli EWC (la cui applicazione alle SE è, invece, normalmente esclusa). E’ verosimile che,

per es., in caso di costituzione di SE tramite trasf. le parti decidano in tal senso se era già applicabile alla società che si trasforma un accordo sugli EWC

Qual è la specificità di Qual è la specificità di queste due direttive?queste due direttive?

1) Esse riguardano, ancora, l’1) Esse riguardano, ancora, l’employee employee involvementinvolvement nelle società transnazionalinelle società transnazionali

(SE e SCE sono società transfrontaliere)(SE e SCE sono società transfrontaliere)

2) Affiancano allo statuto della SE e della SCE – 2) Affiancano allo statuto della SE e della SCE – contenuto nei due regolamenti (reg. 2157/2001 contenuto nei due regolamenti (reg. 2157/2001

e 1435/2003) –”disposizioni specifiche… nel e 1435/2003) –”disposizioni specifiche… nel settore del coinvolgimento dei lavoratori”settore del coinvolgimento dei lavoratori”

e, soprattutto, e, soprattutto, 2) 2) Intendono “salvaguardare l’esistente” in Intendono “salvaguardare l’esistente” in

tema di coinvolgimentotema di coinvolgimentol’applicazione della dir. 94/45/CE sugli EWC è espressamente

esclusa dall’art. 13, par. 1 della dir. 01/86/CE tranne nei casi incui la DSN si sia avvalsa del cd. potere di contracting out (art. 3, par. 6).

considerando n° 18 considerando n° 18 (e n° 3):(e n° 3):

““la garanzia la garanzia dei diritti acquisitidei diritti acquisiti dei dei lavoratori in materia di lavoratori in materia di

coinvolgimento nel processo coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un decisionale delle società è un principio fondamentaleprincipio fondamentale e e

l’obiettivo esplicitol’obiettivo esplicito della presente della presente direttiva”direttiva”

principio del prima/dopo

Sin dall’origine la SE nasce Sin dall’origine la SE nasce strutturalmente vincolata e strutturalmente vincolata e

meccanismi di meccanismi di involvementinvolvement dei dei lavoratorilavoratori

se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori non ci può essere Società europea

L’entrata in vigore del regolamento è subordinata all’attuazione della direttiva; la sua mancata attuazione impedisce la

costituzione e l’iscrizione di una SE nello Stato membro inadempiente (considerando n° 22 del reg.)

Le norme della direttiva costituiscono un completamento indissociabile del regolamento e devono poter essere

applicate contemporaneamente(considerando n° 19 del reg.)

Sin dall’origine la SE nasce Sin dall’origine la SE nasce strutturalmente vincolata e strutturalmente vincolata e

meccanismi di meccanismi di involvementinvolvement dei dei lavoratorilavoratori

Art. 12, par. 3, reg. 2157/2001:Art. 12, par. 3, reg. 2157/2001:

Il principio è cheIl principio è chel’accordo (che deve intercorrere tra gli organi competenti l’accordo (che deve intercorrere tra gli organi competenti

delle società partecipanti e la DSN) sulle modalità di delle società partecipanti e la DSN) sulle modalità di involvementinvolvement dei lavoratori nella SE è dei lavoratori nella SE è requisito requisito

necessarionecessario per la registrazioneper la registrazione di una SE in uno Stato di una SE in uno Stato membromembro

(ogni SE è soggetta ad un obbligo di iscrizione nello Stato membro (ogni SE è soggetta ad un obbligo di iscrizione nello Stato membro della sede sociale che deve essere situata nello stesso Stato della sede sociale che deve essere situata nello stesso Stato

membro dell’amministrazione centrale) membro dell’amministrazione centrale)

se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori non ci può essere Società europea

Dir. 2001/86/CEDir. 2001/86/CE : : principio principio del prima-dopodel prima-dopo

in linea con questo principio, la in linea con questo principio, la direttiva contiene importanti direttiva contiene importanti «disposizioni di tenuta» della «disposizioni di tenuta» della partecipazionepartecipazione preesistentepreesistente

Occorre «garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti» (3° considerando)

Dalle disposizioni Dalle disposizioni dell’allegato, due esempi:dell’allegato, due esempi:

1) nei casi di costituzione 1) nei casi di costituzione attraverso attraverso

trasformazionetrasformazione, se le , se le norme vigenti in uno norme vigenti in uno

Stato membro in Stato membro in materia di materia di

partecipazione si partecipazione si applicavano applicavano

anteriormente anteriormente all’iscrizione, all’iscrizione, tutti gli tutti gli

elementielementi della della partecipazione dei partecipazione dei

lavoratori continuano lavoratori continuano ad applicarsi alla SEad applicarsi alla SE

2) Nei casi di costituzione 2) Nei casi di costituzione di una SE attraverso di una SE attraverso

fusionefusione se due diversi se due diversi sistemi erano prima sistemi erano prima

presenti nelle società presenti nelle società partecipanti – uno più partecipanti – uno più avanzato dell’altro – avanzato dell’altro –

quello più avanzato dovrà quello più avanzato dovrà tendenzialmente trovare tendenzialmente trovare

applicazione nella SE applicazione nella SE Se un sistema di Se un sistema di

partecipazione esisteva partecipazione esisteva nelle società promotrici, nelle società promotrici, quest’ultimo deve essere, quest’ultimo deve essere,

in linea di principio, in linea di principio, travasato nella SE.travasato nella SE.si scongiura il “rischio di fuga”

dal diritto nazionale

soluzione frutto del compromesso politico con la Spagna:

gli Stati membri possono prevedere chele disposizioni dell’allegato sulla

partecipazione non si applichino nel loro territorio in caso di fusione

Nascita di una SE per Nascita di una SE per ““trasformazionetrasformazione” e principio ” e principio

del prima/dopodel prima/dopo

In questo caso l’accordo deveIn questo caso l’accordo deve

prevedere che l’ prevedere che l’ employee involvementemployee involvement

sia in tutti i suoi elementi di livellosia in tutti i suoi elementi di livello

quantomeno identicoquantomeno identico a quello a quello

che esisteva nella società da trasformareche esisteva nella società da trasformare

(art. 4, par. 4)(art. 4, par. 4)

di una preesistente

società di diritto nazionale

Gli standard partecipativi preesistenti vanno, cioè,“travasati” nella SE.

Infatti – ai sensi dell’art. 3, par. 6, ult. periodo – non è neanche possibile, in questo caso, l’esercizio del cd. potere di contracting out da parte della DSN

Una possibile conclusione sulla Una possibile conclusione sulla versione “forte” dell’ versione “forte” dell’ employee employee

involvementinvolvement (cioè sulla (cioè sulla partecipazione organica) nella SEpartecipazione organica) nella SE

Se è vero che nelle SE può non essere Se è vero che nelle SE può non essere introdotta nuova partecipazione, è anche introdotta nuova partecipazione, è anche

vero che non sarà agevole sradicare quella vero che non sarà agevole sradicare quella esistente, se gli Stati membri non lo esistente, se gli Stati membri non lo

consentiranno. consentiranno.

Non sarà facile eliminare la partecipazione là Non sarà facile eliminare la partecipazione là dove la SE sarà frutto di una fusione dove la SE sarà frutto di una fusione

riguardante uno dei paesi “storici” con riguardante uno dei paesi “storici” con modelli partecipativi modelli partecipativi

(Zoppoli, 2005)(Zoppoli, 2005)

La III fase La III fase (dalla Carta di Nizza alla (dalla Carta di Nizza alla direttiva quadro sull’informazione e la direttiva quadro sull’informazione e la

consultazione):consultazione): La Direttiva La Direttiva

quadro quadro sull’informazione sull’informazione e la e la consultazione consultazione (Dir. 2002/14/CE)(Dir. 2002/14/CE)

L’art. 27 della L’art. 27 della Carta di NizzaCarta di Nizza

direttive “di seconda generazione”

strumenti di regolazione formalmente

hard con effetti soft

la funzione di armonizzazione èridotta al minimo a favore della

previsione di norme quadro e di principi generali

Tre fasi ma anche Tre fasi ma anche tre tre diverse aree di incidenzadiverse aree di incidenza

delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie sul coinvolgimentosul coinvolgimento1.1. imprese TRASNAZIONALI (imprese e gruppi di imprese TRASNAZIONALI (imprese e gruppi di

dimensioni comunitarie e società – per azioni e dimensioni comunitarie e società – per azioni e cooperative - europee. E’ la sola area in cui ha cooperative - europee. E’ la sola area in cui ha trovato spazio il riconoscimento della trovato spazio il riconoscimento della partecipazione)partecipazione)

2.2. imprese e stabilimenti NAZIONALI MEDIO-imprese e stabilimenti NAZIONALI MEDIO-GRANDI (cioè con un organico di una certa GRANDI (cioè con un organico di una certa consistenza) destinatari dellaconsistenza) destinatari della Dir. 2002/14/CE Dir. 2002/14/CE. . Vengono garantiti i soli diritti di informazione e Vengono garantiti i soli diritti di informazione e di consultazione (pur non essendo, ovviamente, di consultazione (pur non essendo, ovviamente, escluso che si pratichi la partecipazione). escluso che si pratichi la partecipazione).

3.3. IMPRESE CHE SI COLLOCANO AL DI SOTTO IMPRESE CHE SI COLLOCANO AL DI SOTTO DELLE SOGLIE NUMERICHE PREVISTE DALLA DELLE SOGLIE NUMERICHE PREVISTE DALLA DIR.DIR. 2002/14/CE. In quest’ambito esiste una sola . In quest’ambito esiste una sola prescrizione di principio sul riconoscimento del prescrizione di principio sul riconoscimento del diritto di informazione e di consultazione (l’art. diritto di informazione e di consultazione (l’art. 27 della Carta di Nizza), con ampio rinvio alle 27 della Carta di Nizza), con ampio rinvio alle prassi e alle legislazioni nazionali degli Stati prassi e alle legislazioni nazionali degli Stati membrimembri

L’L’art. 27 della Carta di art. 27 della Carta di NizzaNizza::

Ai lavoratori Ai lavoratori oo ai loro rappresentanti devono ai loro rappresentanti devono essere garantite, essere garantite, ai livelli appropriatiai livelli appropriati, ,

l’informazione e la consultazione l’informazione e la consultazione inin tempo tempo utileutile nei casi e alle condizioni previsti dal nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e diritto dell’Unione e dalle legislazioni e

prassi nazionaliprassi nazionali

Imp: i diritti di informazione e di consultazione vengono

costituzionalizzati al pari del diritto di contrattazione e

di azione collettiva (art. II-88)

problema della titolarità (individuale o collettiva)

Non tutti gli Stati membri costituzionalizzano tali diritti: solo il Belgio e l’Olanda

La direttiva quadro La direttiva quadro sull’informazione e la sull’informazione e la

consultazione consultazione IL RINVIO ALLE IL RINVIO ALLE

PARTl SOCIALI PARTl SOCIALI (NAZIONALI))(NAZIONALI))

Gli artt. 4 e 5Gli artt. 4 e 5

Il Il ruolo sussidiario ruolo sussidiario delle disposizioni delle disposizioni

della direttiva sulle della direttiva sulle modalità modalità

dell’informazione e dell’informazione e delle consultazione delle consultazione (art. 4) rispetto alle (art. 4) rispetto alle

disposizioni negozialidisposizioni negoziali

art. 5:art. 5:

Gli Stati membri Gli Stati membri possono affidare alle possono affidare alle

parti sociali il parti sociali il compito di «compito di «definire definire

liberamente e in liberamente e in qualsiasi momento qualsiasi momento mediante accordo mediante accordo

negoziato le modalità negoziato le modalità di informazione e di informazione e consultazione dei consultazione dei lavoratorilavoratori», anche », anche secondo modalità secondo modalità diverse da quelle diverse da quelle

stabilite dall’art. 4. stabilite dall’art. 4.

può essere operato dagli Stati membri

Le definizioni…Le definizioni……di informazione e di …di informazione e di

consultazione(art. 2, lett. f e g): consultazione(art. 2, lett. f e g): minimaliste e meno stringenti minimaliste e meno stringenti

rispetto a quelle contenute nella rispetto a quelle contenute nella Dir. 2001/86/CEDir. 2001/86/CE : :

InformazioneInformazione: «la : «la trasmissione di datitrasmissione di dati da da parte del datore di lavoro ai rappresentanti parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di dei lavoratori per consentire loro di prender prender

conoscenzaconoscenza della questione trattata ed della questione trattata ed esaminarla». esaminarla».

ConsultazioneConsultazione: « lo: « lo scambio di opinioni scambio di opinioni e e l’instaurazione di un l’instaurazione di un dialogodialogo tra i tra i

rappresentanti dei lavoratori e il datore di rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavorolavoro» »

Le definizioni…Le definizioni……di rappresentanti dei lavoratori…di rappresentanti dei lavoratori

(art. 2, lett. e): (art. 2, lett. e):

massima neutralità del legislatore massima neutralità del legislatore comunitariocomunitario

totale rinvio alle leggi e alle prassi totale rinvio alle leggi e alle prassi nazionali sul profilo del carattere – elettivo nazionali sul profilo del carattere – elettivo

o sindacale – della rappresentanzao sindacale – della rappresentanza

““rappresentanti dei lavoratori previsti rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionalidalle leggi e/o dalle prassi nazionali””