Indennizzi 2013 tlc

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WWW.FUTUROTLC.COM Il blog delle Telecomunicazioni Oggetto: Indennizzi TLC per le Controversie tra Utenti e Operatori Premesse: il presente documento non deve essere visto quale parere legale ma come traccia al fine di opportuni approfondimenti da parte del lettore. Le parti con cui collaboro in campo Legale e Normativo saranno a Voi indicate per ogni necessità di approfondimento e/o verifica. Caro Reseller, Isp, Wisp, con la presente, sono a rendere noti alcuni parametri e i valori Regolamentari nel campo delle controversie in ambito TLC. Detta nota è di particolare interesse alla luce di quei Clienti che talvolta, nel comprensibile disagio di un disservizio, alzano toni e pretese a discapito spesso di un innocente Reseller. Un soggetto, quest’ultimo, che difficilmente risulta parte attiva nel disservizio, ma che ne subisce oltre al danno… la beffa della colpa. Reputo quanto fatto di un certo valore sia per informare i molti soggetti attivi nel mercato di una norma che ci tutela nel diritto del cliente, sia per creare quel volano Player – Consulenti -Operatore - indispensabile al comparto. Da un po’ di tempo finalmente possiamo considerarci prudenzialmente tranquilli: anche gli indennizzi sono “regolati”. Giova ricordare che anche le colpe sono oggi ben ascrivibili e imputabili, se nel caso, all’operatore di rete responsabile. Ciò premesso entriamo direttamente nel vivo.

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Oggetto: Indennizzi TLC per le Controversie tra Utenti e Operatori

Premesse: il presente documento non deve essere visto quale parere legale ma come traccia al fine di opportuni approfondimenti da parte del lettore. Le parti con cui collaboro in campo Legale e Normativo saranno a Voi indicate per ogni necessità di approfondimento e/o verifica.

Caro Reseller, Isp, Wisp,

con la presente, sono a rendere noti alcuni parametri e i valori Regolamentari nel campo delle controversie in ambito TLC.

Detta nota è di particolare interesse alla luce di quei Clienti che talvolta, nel comprensibile disagio di un disservizio, alzano toni e pretese a discapito spesso di un innocente Reseller. Un soggetto, quest’ultimo, che difficilmente risulta parte attiva nel disservizio, ma che ne subisce oltre al danno… la beffa della colpa.

Reputo quanto fatto di un certo valore sia per informare i molti soggetti attivi nel mercato di una norma che ci tutela nel diritto del cliente, sia per creare quel volano Player – Consulenti -Operatore - indispensabile al comparto.

Da un po’ di tempo finalmente possiamo considerarci prudenzialmente tranquilli: anche gli indennizzi sono “regolati”. Giova ricordare che anche le colpe sono oggi ben ascrivibili e imputabili, se nel caso, all’operatore di rete responsabile.

Ciò premesso entriamo direttamente nel vivo.

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RIFERMINENTI PRIMARI:

• DELIBERA: Delibera 73/11/Cons dell’Agcom di cui all’Allegato A in vigore, dal 1° aprile 2012 della delibera 712/11/Cons Agcom

• OGGETTO: la liquidazione da parte dell’Autorità o dei Corecom Regionali degli indennizzi TLC in sede di definizione delle controversie tra utenti e operatori.

• DESTINATARI: Operatori, Reseller e tutti i soggetti iscritti al ROC. La Delibera 73/11/Cons dell’Agcom si applica a tutti i soggetti, da intendersi come ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento.

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Entrando nello specifico della delibera la prima distinzione che deve essere fatta è la seguente: 1. Indennizzi da corrispondere in maniera automatica. 2. Indennizzi da controversia ( non automatici ). 1 Indennizzi automatici. Quando si applicano: a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell’utente. Cosa riguardano: Tipicamente i casi di interruzione, mancata attivazione, portabilità, ritardi, perdita della numerazione… Come si applicano: mediante accredito a partire dalla prima fattura utile successiva all’accertamento del disservizio, fatte salve le ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. Tempi: ogni accertamento dovrà essere compiuto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte dell’utente.

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Indennizzo servizio BASE: euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. Indennizzo per i servizi Accessori a Pagamento: è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00; Indennizzo per i servizi Accessori Gratuiti: in caso di servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100,00. Se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui sopra sono ridotti ad un quinto. In sintesi, quindi, gli Operatori devono corrispondere gli indennizzi in modo automatico per: 2. Indennizzi da controversia (non automatici). Sono quelli che sono previsti per le precedenti ipotesi. Per intenderci sono i casi conseguenti alle convocazioni da parte degli organi citati in premessa. Le cosiddette conciliazioni o contestazioni CORECOM. I parametri e i tempi vengono quindi definiti in fase di contestazione ma sui valori GIA’ normati. Non vi è quindi una procedura omogenea come quella descritta al punto 1; è quindi mio obiettivo indicare solo i valori a cui andiamo incontro. Ecco quindi i casi più comuni e relativi valori normati:

Malfunzionamento 5,00 euro per ogni giorno di interruzione

Omessa o ritardata portabilita’ 5,00 euro per ogni giorno di ritardo; 2,5 perutenze mobili

attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection

2,50 euro per ogni giorno di attivazione o disattivazione

attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti

5,00 euro per ogni giorno di attivazione

perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore

100,00 euro per ogni anno di precedente utilizzo del numero,

omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici

200,00 euro per ogni anno di disservizio

mancata o ritardata risposta ai reclami

1,00 euro per ogni giorno di ritardo

Omessa o ritardata attivazione del servizio

7,50 euro per ogni giorno di ritardo; 1,00 euro per servizi accessori gratuiti

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2.1. Si rileva che il Regolamento in esame definisce altresì ipotesi specifiche di indennizzo. In caso di Utenza Affari o Business: - Il doppio (x2) dei valori espressi nella tabella precedente nei casi di ritardata applicazione dei servizi e di omessa o ritardata portabilità del numero. - Il quadruplo (x4) nei casi di perdita numerazione e di omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici. Nella speranza di poter essere stato utile non posso che augurare grandi successi a tutti i player

Alberto degli Alessandri