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    INFORTUNISTICA STRADALE

    Nozione di sinistro stradale

    Il sinistro stradale si pu definire come quell'avvenimento inatteso che determina un dannopi o meno grave o turba un andamento previsto. Nell'ambito della circolazione stradale esso avr

    luogo sulla strada ovvero in quell'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, deiveicoli e degli animali.

    Uno dei principi ispiratori del codice della strada, secondo la nuova formulazione dell'art. 1introdotta dal D.L.vo 9 del 15 gennaio 2002, afferma il che la sicurezza delle persone, nellacircolazione stradale rientra tra le finalit primarie di ordine sociale ed economico perseguite dalloStato. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal trafficoveicolare; di migliorare il livello di qualit della vita dei cittadini anche attraverso una razionaleutilizzazione del territorio; di migliorare la fluidit della circolazione. Questo principio che ha lafinalit di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali viene perseguito, in relazione agliobiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasportidefinisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

    Gli obblighi di intervento e finalit dell'attivit di infortunistica

    L'art. 11 del nuovo c.d.s. prevede tra i servizi di polizia stradale:a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;b) la rilevazione degli incidenti stradali;c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;d) la scorta per la sicurezza della circolazione;e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.Gli organi di polizia stradale concorrono, altres, alle operazioni di soccorso automobilistico e

    stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sultraffico.

    Relativamente all'espletamento dei servizi di polizia stradale sopra descritti spetta in base allart. 12

    del c.d.s.:Art. 12 c.d.s.

    Omissis..a) in via principale alla specialit Polizia Stradale della Polizia di Stato;b) alla Polizia di Stato;c) all'Arma dei carabinieri;d) al Corpo della guardia di finanza;d-bis) ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale, nellambito del territorio di competenza;e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, nellambito delle rispettivecompetenze istituzionali.L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali eagenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllosull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazionesecondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazionecentrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e deitrasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e della navigazione e dal personaledell'A.N.A.S.;b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilit delle regioni, delle province e dei comuni,limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di propriet degli enti da cui dipendono;c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioniispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commessenell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

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    Da un evento incidentale dovuto alla circolazione di veicoli, possono derivare sia danni cos dettimateriali alle cose, che danni alle persone. Per entrambi la legge prevede lobbligo, in capo acolui che li ha cagionati, di risarcirli (art. 2043 CC).

    Tuttavia, il seguente art. 2054 del CC, che cos recita:

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie obbligato a risarcire il danno prodotto a personeo a cose, dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto il possibile per evitare il danno.Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducentiabbia concorso ugualmente a produrre il dannosubito dai singoli veicoli.

    Omissis..

    introduce la presunzione di responsabilit a carico del conducente, sul quale grava lonere diprovare di avere fatto tutto il possibile per il evitare il danno. Va da se che, mentre il danno patitodalla parte lesa facilmente dimostrabile, la prova richiesta allaltro conducente, evidentementemeno facile da fornire.Per tale motivo, poich la puntuale e scrupolosa attivit di rilevamento di un sinistro, potrebbe faremergere quegli elementi, utili allaccertamento delle responsabilit nella realizzazione dellevento,in mancanza dei quali sarebbe necessario fare ricorso alla presunzione di colpa concorsuale,anchessa prevista dallart. 2054 CC, e la competenza professionale ed imparzialit del pubblicoufficiale sono garanzie dobiettivit nel valutare i fatti, lontano dagli interessi personali delle parti,lintervento sulla scena di un sinistro appare quanto mai opportuno e doveroso. Obbligo chesopraggiunge a maggior ragione, nel momento in cui, dallevento sinistro stradale, siano derivatelesioni personali o sia intervenuta la morte di una persona. Come sopradetto, la PoliziaMunicipale, in caso dincidente stradale, i cui effetti integrano lipotesi di un reato, svolge leseguenti funzioni di Polizia Giudiziaria, specificate nellart. 55 del CPP:

    La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire chesiano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurarele fonti di prova e raccogliere quantaltro possa servire per lapplicazione della legge penale.

    Per quanto sopra, si portati a concludere, che la rilevazione dei sinistri stradali deve essere

    sempre effettuata, prescindendo dalla natura del danno prodotto, poich anche per gli incidenticon soli danni materiali, potrebbe essere dato corso ad un contenzioso tra le parti, ai finirisarcitori del danno.Ci posto, fugati i dubbi circa la titolarit della Polizia Municipale a svolgere, sia il servizio diPolizia Stradale che le funzioni di Polizia Giudiziaria, ed affermato altres lobbligo allinterventosulla scena di un sinistro, sia esso con soli danni materiali ovvero con danni alle persone,iniziamo un percorso che ci porter ad affrontare gli argomenti che costituiscono la base delle

    Tecniche di Rilevazione dei Sinistri Stradali. Operativamente, i migliori risultati sono ottenuti,adoperando la stessa cura e meticolosit nel rilevamento dei sinistri, siano essi con danni allepersone o con soli danni alle cose.E importante quindi, sin dallinizio, affrontare lattivit di rilevamento dei sinistri stradali, semprecon la medesima attenzione, dando sempre importanza ai particolari, valutando attentamente glielementi comunemente a disposizione sulla scena del fatto. Si acquisir la capacit di affrontarecon la stessa risoluzione e competenza, tutti gli eventi incidentali, qualsiasi siano i loro effetti.Le procedure si differenzieranno sostanzialmente, per le sole modalit di documentazionedellattivit compiuta, che in caso dincidenti aventi rilevanza penale, dovr avvenire secondo ildisposto e le prassi indicate dallart. 357 del CPP.

    La responsabilit civile

    In base allart. 2054 c.c. loggetto dellindagine del giudice civile :

    la c.d. responsabilit diretta o per fatto proprio, che si fonda su di una presunzione dicolpa del conducente, verso il danneggiato. Il conducente deve sempre dimostrare di averefatto tutto il possibile per evitare il danno.

    La responsabilit dei conducenti, si ritiene equamente distribuita fra le parti, salvo che,ciascuna di queste, dimostri il contrario. Lonere della prova ricade su ognuno dei

    conducenti coinvolti e quindi il compito del rilevatore quello di raccogliere ogni elementoutile che possa evidenziare ogni singolo comportamento che abbia causato levento.

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    Il giudice dovr valutare il comportamento di guida delle parti coinvolte, ovvero, valutare seavranno agito con:

    Diligenza: diligente chi agisce con accuratezza osservando le comuni regole dicomportamento;

    Perizia: agisce con perizia la persona che oltre che diligente, dimostra di conoscere leregole tecniche che regolano le condotte di guida;

    Prudenza: la persona prudente quella che osserva in modo cosciente, scrupolosamente eattento le regole comuni di guida

    Osservanza di leggi e regolamenti: consiste nel violare una disposizione di legge elaccertamento di un comportamento illecito rileva senzaltro ai fini della responsabilit.

    Si riportano a titolo esemplificativo alcune massime della Suprema Corte Civile in tema diresponsabilit civile derivante da circolazione stradale.

    In materia di responsabilit civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso diinvestimento di pedone la responsabilit del conducente esclusa quando risulti provato che nonvi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilit di prevenire l'evento, situazione questa ricorrenteallorch il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicch l'automobilista si trovinell'oggettiva impossibilit di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

    Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procederegolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle dicomune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalit sul sinistro.(Cass. civ., Sez.III, 16/06/2003, n.9620).

    Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondocomma, c.c. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi iconducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanzadella distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la provaliberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontrisuccessivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenzedelle collisioni il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli

    della colonna.(Cass. civ., Sez.III, 29/05/2003, n.8646)

    In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui alsecondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilit cheopera sul presupposto della impossibilit di accertare con indagini specifiche le modalit delsinistro e le rispettive responsabilit oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singolecondotte colpose nella causazione dell'evento. L'utilizzabilit della presunzione postula pertantol'infruttuoso espletamento dell'attivit istruttoria richiesta, sicch il giudice non pu farvi ricorsose siano rimaste inevase istanze probatorie.Cass. civ., Sez.III, 19/05/2003, n.7777.

    Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilit di uno dei conducenti

    non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c.,essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamenteuniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto ilpossibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasionedell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche ilcomportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fattoaccertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.Cass. civ., Sez.III, 15/01/2003, n.477

    In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l'esistenza di undivieto di transito sulla stessa non ne elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenzache dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono ilconducente ed il proprietario ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., nonch l'assicuratore, ove sitratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il dispostodella l. 24 dicembre 1969 n. 990.Cass. civ., Sez.III, 29/10/2001, n.13393

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    La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dallacircolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cio dimostrandodi avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c.strad., ma pu risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato ilfattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente

    attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilit di attuare unaqualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa siapure sulle apposite "strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocitimposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che pu costituire causa esclusivadel suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione diresponsabilit di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibilecomparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso,tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra diemergenza.Cass. civ., Sez.III, 18/10/2001, n.12751

    La presunzione di responsabilit concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.,opera solamente in caso di scontro tra veicoli.

    Cass. civ., Sez.III, 18/10/2001, n.12750

    In tema di responsabilit civile da circolazione stradale i responsabili in solido possono provaresingolarmente la propria estraneit allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietpassiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessit di integrare il contraddittorio quando ildanneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi aldanneggiato, egli non pu giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.per la prova a lui incombente sull'esistenza del nesso di causalit tra il fatto dannoso e leconseguenze da lui lamentate.Cass. civ., Sez.III, 02/08/2001, n.10609

    In materia di responsabilit derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in

    ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggettiche da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia iltitolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportatoindipendentemente dal titolo del trasporto pu invocare i primi due commi della disposizionecitata per far valere la responsabilit extra contrattuale del conducente ed il comma 3 per farvalere quella solidale del proprietario che pu liberarsi solo provando che la circolazione delveicolo avvenuta contro la sua volont ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile perevitare il danno.Cass. civ., Sez.III, 21/03/2001, n.4022

    A norma dell'art 2054, comma 3, c.c., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solidocon il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova chetale circolazione avvenuta contro la sua volont), risponde della condotta colposa del

    conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del commi 1 e 2 dell'articolo citato anchequando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo edel veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi iconducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra ildanneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducentedell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'eventodannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura quella stessa del concorso di condottacolposa del conducente del veicolo di propriet del danneggiato, sia essa concretamente accertatao presunta in applicazione del comma 2 dell'art 2054 c.c., per cui il proprietario (nonch ilconducente) dell'altro veicolo tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso di colpa alui attribuibile; salva l'azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di suapropriet per il risarcimento della residua parte del danno.Cass. civ., Sez.III, 18/01/2001, n.726

    Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno deiconducenti, del diritto di precedenza non , per ci solo, dispensato dal verificare il

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    comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato lenorme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello diridurre la velocit agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportarel'affermazione di una colpa concorrente.Cass. civ., Sez.III, 15/12/2000, n.15847

    In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. - che trovaapplicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, inquanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo c. strad., gli stessi velocipedi- risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato ilcomportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altres, che l'altroconducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelledi comune prudenza.Cass. civ., Sez.III, 22/09/2000, n.12524

    La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilit per fatto illecito, fondata sulrapporto di causalit fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducentenon abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine

    all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosit el'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, aisensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054,comma 1, c.c.Cass. civ., Sez.III, 07/08/2000, n.10352

    Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c.,non sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso delproprietario, ma al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la suavolont, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamenteinteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che lavolont del proprietario non possa risultare superata. (Nella specie la S.C. ha confermato la

    decisione del giudice di merito che aveva ritenuto non idonea ad integrare la prova liberatoria, lacondotta del proprietario consistita nell'affidamento del veicolo ad un depositario e nel difetto dicautele da parte del depositario nella scelta della persona cui, a sua volta, affidare il veicolo,consentendone l'uso da parte di un minorenne).Cass. civ., Sez.III, 01/08/2000, n.10027

    Il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'autovettura parcheggiata inprossimit dello stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare especifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l'incendio,non pu considerarsi un evento prodotto da detta circolazione.Cass. civ., Sez.III, 18/04/2000, n.5032

    La classificazione in base alla dinamicaNella maggior parte dei casi il sinistro stradale si verifica quando pi utenti della strada intersecano le lorotraiettorie e determinano un conflitto di spazi fisici. Alcune volte per il sinistro pu coinvolgere un soloutente della strada solitamente un veicolo che o attua uno sbandamento oppure urta contro un ostacolofisso, come il cordolo stradale, un albero etc..

    Particolarmente importante, per inquadrare correttamente lavvenimento, riconoscere e definire il tipo disinistro di cui si sta affrontando il rilevamento. Generalmente le direzioni di marcia tenute dai veicoli coinvoltinel sinistro, determinano le traiettorie lungo le quali avviene il loro spostamento dopo lurto. Tenuto conto ditali traiettorie, possiamo procedere alla distinzione secondo cui un urto detto centrato, allorch ladirezione della forza impressa dal veicolo urtante passa per il baricentro del veicolo urtato, o eccentrico sedetta direzione non interessa il baricentro. Il primo determina la traslazione del veicolo colpito mentre ilsecondo una rotazione.

    In base a tale definizione generale, i sinistri si possono cos suddividere:

    URTO FRONTALE CENTRATO:

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    i veicoli coinvolti nellurto, hanno senso di marcia opposto e si scontrano frontalmente. Le traiettorie sonoparallele e lasse mediano dei due veicoli coincide o molto vicino.

    In seguitoallurto, i due

    veicolirimbalzeranno

    allindietrotendenzialmente senza

    compiererotazioni.

    Velocit emassa deiveicoli neinfluenzano il

    comportamento dopo lurto.

    URTO FRONTALE ECCENTRICOCome nel caso precedente le traiettorie sono parallele ma lasse mediano non coincide tanto da determinare

    a causa dellurto, la rotazione dei mezzi;

    COLLISIONE LATERALE o LATERO FRONTALEI veicoli hanno direzioni di marcia ortogonali tra loro e la collisione avviene tra la parte anteriore di uno e laparte laterale dellaltro.Si suddividono in:

    URTO CENTRATO LATERALE:quando lazione di uno dei veicoli, interessa il baricentro del veicolo urtato, causandone la traslazione lungola direzione dellurto;

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    URTO LATERALE ECCENTRICO

    Lazione di uno dei veicoli si svolge lungo un asse che non coinvolge il baricentro G del secondo veicolo,determinando variazioni di traiettoria dei due veicoli, con maggiore o minore incidenza del movimento, inbase alla velocit ed alla massa.

    TAMPONAMENTO o URTO DA TERGOI veicoli mantengono la medesima direzione di marcia e lurto, avviene tra la parte anteriore del veicolo chesegue e quella posteriore di quello che precede.

    Si suddivide in:

    URTO CENTRATO SU LINEE COINCIDENTInel caso di tamponamento, che determina lavanzamento del veicolo che precede, senza variazioni ditraiettoria.

    URTO ECCENTRICO SU LINEE PARALLELEquando il veicolo che precede, avanza ed effettua una rotazione, dipendente dalla velocit e massa delveicolo urtante.

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    COLLISIONE DI STRISCIOOgni qualvolta le manovre evasive dei conducenti, determinino cambiamenti di traiettoria tali da portare iveicoli ad urtarsi appunto di striscio, partendo da angolature delle traiettorie che avrebbero condotto alloscontro o alla collisione laterale o ancora al tamponamento.

    INVESTIMENTOSi tratta dellurto tra un veicolo ed un pedone o un animale; lo stesso termine sar utilizzato quando unveicolo a quattro ruote, urta frontalmente, lateralmente o da tergo Particolarmente importante, perinquadrare correttamente lavvenimento, riconoscere e definire il tipo di sinistro di cui si sta affrontando ilrilevamento. Generalmente le direzioni di marcia tenute dai veicoli coinvolti nel sinistro, determinano letraiettorie lungo le quali avviene il loro spostamento dopo lurto. Tenuto conto di tali traiettorie, possiamoprocedere alla distinzione secondo cui un urto detto centrato, allorch la direzione della forza impressadal veicolo urtante passa per il baricentro del veicolo urtato, o eccentrico se detta direzione non interessa ilbaricentro. Il primo determina la traslazione del veicolo colpito.In base a tale definizione generale, i sinistri si possono cos suddividere:

    URTO FRONTALE CENTRATO:i veicoli coinvolti nellurto, hanno senso di marcia opposto e si scontrano frontalmente. Le traiettorie sonoparallele e lasse mediano dei due veicoli coincide o molto vicino.In seguito allurto, i due veicoli rimbalzeranno allindietro tendenzialmente senza compiere rotazioni. Velocite massa dei veicoli ne influenzano il comportamento dopo lurto.

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    URTO FRONTALE ECCENTRICOCome nel caso precedente le traiettorie sono parallele ma lasse mediano non coincide tanto da determinarea causa dellurto, la rotazione dei mezzi;

    COLLISIONE LATERALE o LATERO FRONTALEI veicoli hanno direzioni di marcia ortogonali tra loro e la collisione avviene tra la parte anteriore di uno e laparte laterale dellaltro.Si suddividono in:

    URTO CENTRATO LATERALE:quando lazione di uno dei veicoli, interessa il baricentro del veicolo urtato, causandone la traslazione lungola direzione dellurto;

    URTO LATERALE ECCENTRICO

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    Lazione di uno dei veicoli si svolge lungo un asse che non coinvolge il baricentro G del secondo veicolo,determinando variazioni di traiettoria dei due veicoli, con maggiore o minore incidenza del movimento, inbase alla velocit ed alla massa.

    TAMPONAMENTO o URTO DA TERGOI veicoli mantengono la medesima direzione di marcia e lurto, avviene tra la parte anteriore del veicolo chesegue e quella posteriore di quello che precede.

    Si suddivide in:

    URTO CENTRATO SU LINEE COINCIDENTInel caso di tamponamento, che determina lavanzamento del veicolo che precede, senza variazioni ditraiettoria.

    URTO ECCENTRICO SU LINEE PARALLELEquando il veicolo che precede, avanza ed effettua una rotazione, dipendente dalla velocit e massa delveicolo urtante.

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    COLLISIONE DI STRISCIOOgni qualvolta le manovre evasive dei conducenti, determinino cambiamenti di traiettoria tali da portare iveicoli ad urtarsi appunto di striscio, partendo da angolature delle traiettorie che avrebbero condotto alloscontro o alla collisione laterale o ancora al tamponamento.

    INVESTIMENTO

    Si tratta dellurto tra un veicolo ed un pedone o un animale; lo stesso termine sar utilizzatoquando un veicolo a quattro ruote, urta frontalmente, lateralmente o da tergo un veicolo a dueruote.

    Lattivit dindagine nel sinistro stradaleRilevata lestrema eccezionalit dei sinistri stradali procurati intenzionalmente, cio con

    dolo, saranno considerati quelli che nella casistica incidentale sono dorigine colposa.La perseguibilit dellautore di un fatto reato, scaturito dalla circolazione stradale ed in

    particolar modo da un evento infortunistico :

    1. a querela di parte per le lesioni colpose in genere; per le lesioni occorre fare riferimentoalla seguente classificazione;

    GRAVISSIME(art. 583 CP) quando provocano;1) una malattia (nel corpo o nella mente) certamente o probabilmente insanabile;

    2) la perdita di un senso;3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda larto inservibile;4) la perdita delluso di un organo o della capacit di procreare;5) una permanente difficolt della favella;6) la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

    GRAVI(art. 583 CP) quando:1) messa in pericolo la vita della persona ferita;2) impediscano di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai 40

    giorni;

    3) producano lindebolimento permanente di un organo o di un senso;4) la persona ferita una donna in stato interessante e viene accelerato il parto;

    LIEVI(art. 582 CP)quando la guarigione interviene in un periodo valutato tra 21 e 40 giorni;

    LIEVISSIME(art. 582 CP)quando la guarigione prevista in un periodo non superiore a 20 giorni;

    2. Dufficio per lesioni dalle quali cui sia derivata la morte.Nel caso in cui i sanitari non siano in grado di pronunciarsi sul decorso della malattia patita aseguito di un sinistro stradale, redigono un referto di Prognosi Riservata, e sino a quando tale

    riserva non sciolta, il sinistro deve essere trattato come se il suo esito fosse mortale.

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    La polizia giudiziariaLa polizia giudiziaria funge da braccio armato del pubblico ministero (al quale spetta

    lesercizio dellazione penale) prende notizia dei reati, anche di propria iniziativa e impedisce chevengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca gli autori, assicura le fonti di prova e raccoglieogni notizia utile possa servire allapplicazione della legge penale. Lattivit di polizia in s

    rispecchia alcune caratteristiche fondamentali:a) la concretezza nel senso che unattivit pratica e anche quando si manifesta in provvedimentidi carattere generale rientra sempre nellambito di situazioni concrete, particolari e contingenti;

    b) la immediatezza perch lattivit di polizia si manifesta in situazioni che devono essere eseguitesenza ritardo;

    c) la coercizione perch lattivit di polizia pu essere esercitata in modo autoritario e coercitivoquando essa avviata in modo legittimo.

    La polizia giudiziaria deve assolvere alle funzioni previste dallart. 55 del c.p.p.Cosa dice il codice di procedura penale:

    Articolo 55Funzioni della polizia giudiziaria.1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che

    vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari perassicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della leggepenale.2. Svolge ogni indagine e attivit disposta o delegata dall'autorit giudiziaria.3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di poliziagiudiziaria.

    Per quanto riguarda lattivit di iniziativa della polizia giudiziaria va precisato che essa nonsolo ha carattere preliminare e quindi attiene alla fase delle indagini preliminari ma precedelintervento del Pubblico Ministero e lassunzione della direzione delle indagini da parte dellostesso.

    Art. 347 c.p.p. Obbligo di riferire la notizia di reato

    1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero,per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando lefonti di prova e le attivit compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.2. Comunica, inoltre, quando possibile, le generalit, il domicilio e quanto altro valga allaidentificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e dicoloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali prevista l'assistenza del difensore dellapersona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato trasmessa al pi tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di leggeche prevedono termini particolari.3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett.a), numeri da 1) a 6), e, inogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato dataimmediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella

    scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.Casi in cui sono previste, nellambito della circolazione stradale, ipotesi di reato1:- Art. 9 bis c. 1: organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocit con veicoli a motoresenza essere autorizzato, nonch prendere parte.- art. 9 bis c. 2 e 3: stesso caso precedente con laggravante del caso in cui derivi la morte di una o pi persone; stesso casoprecedente con laggravante dellorganizzazione a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine ovvero sealla competizione partecipano minori di anni diciotto.- art. 9 bis c. 4: effettuare scommesse sulle gare di cui al comma 1.- art. 9 ter c. 1: gareggiare in velocit con veicoli a motore.- art. 9 ter c. 2: ipotesi aggravata della precedente nel caso in cui derivi la morte di una o pi persone o una lesione personale.- Art. 100 c. 14: falsificare, manomettere, alterare targhe o usarle;

    1 Occorre tenere presente che in base all'art. 366 del c.p. i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla poliziagiudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzogiorno successivo al compimento dell'atto, con facolt per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giornisuccessivi. Quando non stato dato avviso del compimento dell'atto al difensore immediatamente notificato l'avviso dideposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.

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    - Art. 186 c. 223: guidare in stato di ebbrezza alcolica o rifiutare di sottoporsi agli accertamenti4 (vedi pi avanti verbale di accertamentie rilievi urgenti sulla persona compiuti ai sensi dellart. 354 c.p.p.).- Art. 186 c. 7: rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare la guida in stato di ebbrezza5.- Art. 187 c. 7: guidare in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con luso di sostanze stupefacenti o psicotrope.- Art. 187 c. 8: Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti atti a verificare la guida sotto luso di sostanze stupefacenti6.- Art. 189 c. 6: utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, nonottempera allobbligo di fermarsi7.- Art. 189 c. 7: utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera allobbligo diprestare lassistenza occorrente alle persone ferite8.- Art. 212 c. 4: non osservare l'obbligo di sospendere una determinata attivit (art. 650 c.p.).

    Per il reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradaledi cui allart. 590 del c.p. si applica il procedimento della giustizia di pace9 ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28.8.2000, n. 274.

    Relativamente allattivit di polizia giudiziaria nellambito dellinfortunistica stradale rilevante il potere di procedere allidentificazione delle persone attribuito a tutti i pubblici ufficiali.Lart. 651 del c.p. punisce chiunque richiesto da un pubblico ufficiale, rifiuta di dare indicazionisulla propria identit personale, sul proprio stato, o su altre qualit personali. Lidentificazioneconsiste nellaccertamento delle generalit del soggetto ed avviene generalmente medianteesibizione di documento didentit valido ed integro. Lagente o lufficiale di pubblica sicurezza hafacolt di accompagnare e procedere a rilievi segnaletici, nel caso emergano dubbi sullidentit diun determinato soggetto. In questo caso il fermo non potr protrarsi sino a non oltre 24 ore.

    Nellambito invece, di un fatto reato possibile procedere da parte degli agenti e ufficiali dip.g. allaccompagnamento della persona indagata e degli eventuali testimoni ai sensi dellart. 349c.p.p. Il trattenimento negli uffici di polizia non potr essere in questo caso superiore a12 ore.

    Le sommarie informazioniLa polizia giudiziaria, ai sensi dellart. 348 c.p.p. deve procedere a raccogliere ogni

    elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. A tale fine deveprocedere, oltre che alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti il reato e alla conservazione diesse e dello stato dei luoghi, anche alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanzerilevanti la stessa ricostruzione dei fatti. A tale fine il codice di procedura penale prevede duediverse ipotesi di acquisizione delle testimonianze a cura della polizia giudiziaria, a seconda che ildichiarante sia la persona indagata o un semplice testimone.Ai sensi dellart. 350 c.p.p., gli ufficiali di p.g. possono assumere informazioni dalle persone neicui confronti vengono svolte le indagini a condizione che non si trovino in stato di arresto o difermo.Sul luogo e nellimmediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di p.g. possonoassumere notizie o indicazioni utili ai fini dellimmediata prosecuzione delle indagini ma, qualoranon vi sia la presenza del difensore, esse non potranno essere verbalizzate.Nel caso la persona nei cui confronti si svolgono le indagini rilasci spontanee dichiarazioni, questepotranno e dovranno essere verbalizzate, in quanto si tratta di una scelta spontanea

    2 In base alla disposizione dell'art. 186 c. 2, non si proceder al sequestro del veicolo come sarebbe duopo trattandosi direato) ma, al mero affidamento in custodia a terzi e qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, pu esserefatto trainare fino al luogo indicato dallinteressato o fino alla pi vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario ogestore di essa..3 Quando l'abuso di sostanze alcoliche si manifesta nella forma dell'ubriachezza punito dall'art. 688 c.p. con le modificheapportate dal D.L.vo 507/99.4 In base alle modifiche introdotte, dal D.L: 151/03 conv. con l. 1 agosto 2003, n. 214, per lirrogazione della pena competente il tribunale.5 La dicitura usata dal legislatore potrebbe porre qualche dubbio sulla competenza del Tribunale piuttosto che del giudice di pace. Tuttavia, linterpretazione al momento pi accreditata lascia presumere che, anche in caso di rifiuto di sottoporsiallaccertamento, la competenza possa essere ricondotta al Tribunale.6 Vedi notasupra, riferita allart. 186 c. 7.7 Lart. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72 ha modificato le sanzioni e lart. 3 della stessa ha sottratto il reato dalle competenzedel giudice di pace. Per tale reato, ad eccezione del caso in cui il conducente si metta a disposizione degli organi di poliziagiudiziaria entro le 24 ore, possibile procedere allarresto ai sensi dellart. 381 del c.p.p. e sono applicabili le misure

    previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284 del c.p.p..anche al di fuori dei limiti previsti dallart. 280 del medesimo codice.8 Ipotesi modificata dallart. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72.9 Per espressa disposizione di legge rimane invariata la competenza del Tribunale per i minorenni nel caso in cui l'autore delreato non abbia compiuto i 18 anni; pertanto, si proceder con comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. alProcuratore della Repubblica c/o il citato Tribunale.

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    dellinteressato anche se di esse non consentita la utilizzazione nel dibattimento essendopossibile solamente lutilizzo ai fini delle contestazioni ai sensi dellart. 503 c. 4 c.p.p..Nel caso lindagato sia stato denunciato in stato di libert, gli ufficiali di p.g. possono assumere diiniziativa sommarie informazioni utili rispettando alcune norme:invitare lindagato a nominare un difensore di fiducia;invitare lindagato a dichiarare le proprie generalit eventuali soprannomi o pseudonimi;

    avvertirlo che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti, che hafacolt di non rispondere (facendone menzione nel verbale) ma che comunque il procedimentoseguir il suo corso;non utilizzare tecniche o metodi atti ad incidere sulla libert di autodeterminazione o sullasuggestione dello stesso;non proceder allinterrogatorio dellindagato se non su delega del pubblico ministero che pudelegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

    Gli ufficiali e gli agenti di p.g. possono assumere di iniziativa sommarie informazioni dalle personeche possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Su delega del pubblico ministeropossono procedere a tale assunzione solamente gli ufficiali di p.g. I verbali di sommarieinformazioni redatti dalla polizia giudiziaria devono essere trasmessi senza ritardo al pubblicoministero. Il testimone a differenza dellindagato ha lobbligo di rispondere secondo verit alle

    domande a lui rivolte ma non pu essere obbligato a farlo relativamente a fatti per i quali emergauna responsabilit penale nei suoi confronti. Nel caso emerga un indizio di reit nei suoiconfronti, la polizia giudiziaria procedente interrompe lesame avvertendo che a seguito delledichiarazioni rese potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e dovr essere invitato anominare un difensore.Non sono obbligati a testimoniare:i prossimi congiunti, compresi il convivente non coniugato ed il coniuge separato, salvo cheabbiano presentato querela ovvero siano parte offesa;i ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici,notai, medici, farmacisti, esercenti professione sanitaria, altri soggetti autorizzati dalla legge suquanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione;le persone gi sentite dal difensore nellambito delle c.d. investigazioni difensive sulle domande

    gi formulate e sulle risposte date.

    Lassunzione delle informazioni volta a fare chiarezza sullaccaduto e pertanto occorreraccogliere pi informazioni possibili ma adottando alcuni accorgimenti in modo da evitare dicondizionare o suggestionare lintervistato. Di seguito si elencano una serie di consigli oaccorgimenti relativamente allassunzione delle informazioni.Accorgimenti per la raccolta di informazioni:- Le domande devono essere poste in modo indiretto ad esempio anzich: vero chepercorrendo la via.. in direzione, giunto allintersezione con via.. proseguiva lamarcia con il semaforo rosso? La stessa informazione potr essere assunta in modo indiretto nelseguente modo: Si ricorda il colore dellimpianto semaforico nel momento in cui incrociava lavia?E utile, al fine di mettere a proprio agio lintervistato, invitare la persona a porre spontaneamente

    le proprie dichiarazioni in merito allaccaduto.E opportuno procedere allassunzione delle informazioni tenendo conto delle condizioniambientali ovvero delle condizioni psicologiche dellintervistato. Probabilmente una personaancora sotto choc perch ha provocato gravi lesioni alla controparte non potr avere un ricordonitido soprattutto se questi si trovi ancora sul luogo del sinistro e alla presenza dei familiari dellavittima che gli inveiscono contro.Le domande dovranno essere formulate in modo chiaro e preciso.Non procedere a apprezzamenti o considerazioni relativamente a particolari condotte di guida dellepersone coinvolte nel sinistro a maggior ragione se esse tengono conto solamente di percezionisoggettive e non oggettivamente riscontrabili.Una volta raccolte le testimonianze occorre, al fine di valutare lattendibilit del dichiarante,individuare la posizione e chiarire cosa stava eventualmente facendo prima e al momentodellevento.

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    La querela e la denunciaLa querela una manifestazione di volont proveniente dalla persona offesa e diretta ad

    ottenere la punizione del colpevole; essa richiesta solamente nei casi in cui la legge penalesubordina ad essa la punibilit di un determinato fatto costituente reato. La querela deve esserepresentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o al pubblico ministero per iscritto, con

    apposizione di un timbro di ricezione in calce alla medesima, o oralmente, stilando specificoverbale sottoscritto dallufficiale di polizia giudiziaria e dal querelante. Il termine di proposizionedella querela di tre mesi dal fatto o dalla conoscenza di esso da parte della persona offesa. Laquerela dopo essere stata proposta pu essere revocata in qualsiasi momento, estinguendo ilreato; in particolare, la remissione di querela dovr essere accettata dalla persona querelante,chiamata a pagare le spese processuali salvo quanto altrimenti stabilito dalle parti.E inoltre possibile rinunciare alla querela, sia espressamente che tacitamente, con laconseguenza che si estingue alla radice il relativo diritto.I reati non procedibili a querela sono normalmente segnalati con la denuncia. La denuncia puqualificarsi come la dichiarazione scritta o orale con la quale un privato o un pubblico ufficiale(obbligato per legge ad effettuarla in forma scritta) rappresentano lesistenza di determinatecircostanze costituenti fatti reato. Essa pu essere presentata al p.m. o alla p.g. che in caso didenuncia scritta vi appone in calce lattestazione di ricezione ed in caso di denuncia orale stende

    apposito verbale di ricezione, sottoscritto dal denunciante. Ovviamente, in caso di presentazionealla p.g. essa dovr essere integrata da accertamenti di p.g.La presentazione di denuncia :facoltativa per i privati, salvo eccezionali casi come ad es. sequestro di persona, delitto contro lapersonalit dello Stato o un delitto per il quale la legge stabilisce lergastolo.Obbligatoria per i p.u. o incaricati di pubblico servizio, quando il fatto sia appreso nellesercizio oa causa della loro funzione o servizio per i reati perseguibili dufficio.

    Il pubblico ufficiale, lincaricato di pubblico servizio o il cittadino che omettono o ritardano didenunciare allAutorit Giudiziaria o ad unaltra Autorit un reato per il quale avevano lobbligo difare denuncia costituisce un fatto reato punito dal codice penale (artt. 361, 362, 363, 364 c.p.).Occorre distinguere dalla denuncia il referto ovvero la denuncia obbligatoria di reati provenientidagli esercenti una professione sanitaria e quindi una particolare categoria di esercenti un

    servizio di pubblica necessit. Nel caso di omissione di referto, nei casi che possono presentare icaratteri di un delitto del quale si deve procedere dufficio si configurer il reato di cui allart. 365del c.p. Il referto, ai sensi dellart. 334 c.p.p. deve pervenire entro 48 ore o, se vi pericolo nelritardo, immediatamente al P.M. o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui haprestato la propria opera o assistenza.

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    La ricostruzione planimetrica

    Per una ricostruzione grafica planimetrica in scala, riassuntiva di tutti glielementi del sinistro, necessario disporre di un corredo di base costituitoda:

    un supporto, costituito preferibilmente da carta opaca liscia, utilizzataper il tradizionale disegno tecnico, chiamata in gergo lucido (dapreferire alla carta di cellulosa in quanto linchiostro di china utilizzatoper tracciare le linee, ammorbidisce la fibre, che si staccano ed otturanoi pennini);

    gomma, matita e due squadre (isoscele e scalena);

    un compasso con prolunga e puntale per le penne a china;

    un set di penne per china facilmente reperibili (comunemente utilizzatele rapidograff) con pennini di almeno tre diametri, necessari per

    tracciare le seguenti linee: 0,2 per le linee di costruzione 0,4/0.6 perle linee che definiscono tracce, corpi, veicoli, segnaletica etc. - 0,8/1.00per i perimetri degli edifici, recinzioni marciapiede etc..

    una gomma per inchiostro di china;Una volta dimensionato il foglio in base alla dimensione del campo delsinistro ed alla scala che si vuole utilizzare, squadrare il foglio (disegnarecio una figura quadrangolare ad angoli retti, allinterno della qualericavare la planimetria), e posizionare per primi i capisaldi rispetto ai qualisono state effettuate le misurazioni. Riprendendo ad esempio lametodologia del rilievo delle intersezioni esposta nella sezione precedente,

    individuare i punti A e B di una base di misurazione, considerata sumanufatto fisso.Per una rappresentazione in scala 1:100 divaricare i bracci del compasso inmodo che, tra la punta dellago e la punta della mina, ci sia una distanza di10 millimetri per rappresentare 1 metro misurato su strada.Sequenza delle operazioni:

    tracciare a matita lestensione della base AB;

    puntare lago sul foglio in corrispondenza del punto A e descrivere unarco di cerchio;

    puntare lago sul foglio in corrispondenza del punto B e descrivere unsecondo arco di cerchio; nellintersezione dei due archi di cerchio siindividua il punto C.

    Ripetendo le operazioni predette per ognuna delle misure, rispetto ai capisaldi considerati, si in

    grado di creare per punti, le figure corrispondenti, agli elementi oggetto dei rilievi.

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    B D

    E

    BA

    La localizzazione degli elementi del sinistro

    La dimestichezza con le tecniche di rilevamento appena descritte,consentir alloperatore di Polizia Municipale, di effettuare la generalit dei

    rilievi in tema di infortunistica stradale.In questo capitolo, applicheremo le tecniche di rilevamento sin quiillustrate, per localizzare, vale a dire attribuire lesatta situazione ocollocazione nello spazio, di tutti gli elementi che, sulla scena di unincidente, debbono essere oggetto dei rilievi.

    Nella scena di un sinistro stradale, tutte le tracce presenti sulsedime della strada, sicuramente riconducibili allevento, debbono esserelocalizzate.

    Ulteriori tracce, individuate dagli operatori sul luogo dellincidente,che presentino una connessione possibile con il fatto, saranno anchesse

    oggetto di rilievi, e la loro attinenza al sinistro potr esseresuccessivamente valutata, in sede danalisi complessiva degli elementiraccolti.

    In genere le tracce rilevabili sul luogo dellincidente, sono costituite dasegni di frenatura demergenza, di scarrocciamento, di sbandamento,abrasioni da sfregamento o incisioni, e ancora perdite di liquidi o sostanzedai veicoli, tracce ematiche etc.

    Si tratta in ogni caso di tracce che giacciono sul piano stradale, condisposizione ed andamento comunemente irregolare, in base alle cause chele hanno generate.

    Per la localizzazione ed il rilevamento dei suddetti elementi, possonoessere utilizzate le tecniche gi introdotte.

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    Fig. 10

    A B

    1 2 3 4 5 6

    D

    C

    Traccia di frenatura demergenza

    Y

    0

    marcia iede

    X

    Nella figura 10, la traccia che ha il suo inizio nel punto C e termine nelpunto D, pu essere rilevata mediante: triangolazione, localizzando i punti C e D rispetto ai capisaldi A e B;

    quindi sempre mediante triangolazione possono essere rilevati i puntiintermedi della traccia da 1 a 6;

    Disponendo di un allineamento di base (asse delle ordinate nel sistemacartesiano), quale ad esempio il profilo di un marciapiede o di unfabbricato, e fissato il punto 0, quale origine delle misure, possono essereindividuate le proiezioni delle perpendicolari ai punti C,D e da 1 a 6 sullapredetta base. Si effettuer quindi la misurazione della distanza dei punticos determinati, dallasse delle ascisse. Si conclude il rilevamentomisurando infine, la distanza dei punti C,D e da 1 a 6 ricadenti nellatraccia, dallallineamento di base che rappresenta lasse delle ordinate.

    Nella figura 11 rappresenta il risultato grafico finale, dei rilievi ditracce di abrasione del manto stradale effettuati sul luogo di un sinistro

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    Fig. 11

    La rappresentazione in scala

    Se di una figura o un solido si vuole dare la rappresentazione grafica,ossia se si vuole fare il disegno, innanzi tutto indispensabile stabilire

    prima il rapporto fra la grandezza naturale di quella figura o di quel solidoe le dimensioni del disegno. Tale rapporto si chiama scala di riproduzione opi semplicemente scala.

    Possiamo distinguere due casi: loggetto o suoi particolari, debbono essere riprodotti in dimensioni

    maggiori di quelle naturali; loggetto o la figura debbono essere riprodotti in dimensioni minori della

    reali ed questa lipotesi che a noi interessa maggiormente, al fine diconsentire la rappresentazione di estese zone sul limitato spaziocostituito dal supporto cartaceo della planimetria.

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    Si definisce scala il rapporto esistente fra la misura segnata su unacarta o disegno (misura grafica) e la misura reale delloggetto o delterreno (misura reale). La scala pu essere numerica o grafica.

    La scala numerica, si esprime sotto forma di una frazione avente per

    numeratore lunit e per denominatore, il numero di volte che la misurareale stata ridotta per essere rappresentata sul disegno comunementeindicata con lespressione 1: 50, 1:100, 1:200 etc.

    Il significato che un centimetro, un metro, etc, rappresentati suldisegno (misura grafica) equivalgono a 50,100,200 centimetri, metri etcreali (misura reale) .

    La scala grafica una retta divisa in parti uguali numerate, cheindica immediatamente la misura reale. Il suo uso semplice; misurata suldisegno una qualsiasi distanza con il compasso, lo si appoggia poi sullascala grafica, leggendo direttamente le misure reali. Evidentemente, per la

    rappresentazione grafica dei rilievi compiuti sul campo del sinistrostradale, comincia con la trasposizione dei valori delle misurazionieffettuate sulla scena del fatto.

    In genere si utilizza la scala 1:100 ove un centimetro sul disegnocorrisponde ad un metro nella realt. Scale maggiori, 1:200, 1:500, sonoindispensabili quando si vogliono rappresentare campi di sinistri moltoampi ovvero si vuole documentare lo stato dei luoghi incontrato daiprotagonisti poco prima dellevento, allorch siano presenti elementi di cuideve essere comunque tenuto conto in sede di esame e valutazione deirilievi effettuati.

    Per rappresentare particolari importanti invece viene fatto uso dellarappresentazione in scala 1:50. In ogni caso, in calce al foglio, nellappositospazio descrittivo, lindicazione della scala adoperata, dovr essere sempreindicata.

    LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI

    VEICOLO A DUE RUOTE: per i veicoli a due ruote (velocipede,ciclomotore o motociclo) la localizzazione dovr essere effettuatafissando, quali punti di riferimento rispetto ai capisaldi principali osupplementari, i mozzi delle ruote ed il centro del manubrio; se inseguito allurto potrebbe essere variata la distanza originale fra i mozzi, bene rilevare ulteriormente le misure relative alle estremit anteriore eposteriore del veicolo.

    VEICOLO A TRE RUOTE: i veicoli a tre ruote possiedono unacarrozzeria che permette di rilevare agevolmente gli spigoli posteriori e,quale terzo punto quello pi anteriore della sagoma.

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    VEICOLO A DUE ASSI: in caso di autoveicoli a due assi la localizzazionepu essere effettuata misurando la distanza fra i mozzi di uno stessolato del veicolo, rispetto ai capisaldi della base considerata per lemisurazioni. In ogni caso, consigliabile, onde ricavare esattamente lasagoma dingombro del veicolo, fare riferimento agli spigoli anteriore eposteriore di un lato del mezzo. E evidente che nel caso in cui lacarrozzeria dellautoveicolo sia stata danneggiata gravemente dallurto edabbia perso la forma originale, il rilevamento della posizione del veicoloavverr mediante misurazione sui mozzi ruota e successiva acquisizione(fig. 12 ) delle misure relative agli sbalzi anteriore SA e posteriore SP ed ilpasso del veicolo. In tal modo potr essere ricostruita in sede diredazione della planimetria, lesatta posizione del veicolo, ricostruendo,

    di fatto, la sua sagoma originale grazie alle predette misure, cheevidentemente possono essere verificate su di un veicolo integro di parimodello o su apposita documentazione tecnica messa a disposizionedalle case costruttrici.

    A B

    SP SAPasso

    Fig. 12

    LOCALIZZAZIONE DEI CORPI

    I punti oggetto di rilievo, nel corpo di una vittima di sinistro stradale dipendono dallaposizione dallo stesso assunta (Fig. 13):

    Posizione supina o bocconi:1.Testa2. mano/estremit dellarto superiore destro3. mano/estremit dellarto superiore sinistro4. pube/centro bacino5. piede/estremit arto inferiore

    6. piede/estremit arto inferiore

    Posizione sul fianco:

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    1.Testa2. pube/centro bacino3. piede/estremit arto inferiore destro4. piede/estremit arto inferiore sinistro

    4

    4

    3

    2

    1

    56

    3

    2

    1

    Fig. 13

    !Nel caso di persone ferite alle quali viene prestato soccorso, opportunocon la massima discrezione fissare mediante leggeri segni sul sedimestradale, i punti sopra indicati, evitando di farsi notare dallo sfortunato.

    LOCALIZZAZIONE DELLE TRACCE

    Le tracce rappresentano altro elemento oggettivo certo importantissimo. Qualunque tipodi traccia pu essere oggetto di rilievi con le tecniche gi esposte e la sua ubicazione,deve essere poi individuata nella planimetria con la quale si ridisegna la scena del

    sinistro come si presentava al momento dellarrivo della polizia giudiziaria.

    In particolare si distinguono:1. Tracce di proiezione: sono i graffi, abrasioni o solchi prodotti sul sedime stradale dalla

    proiezione dei copri dovuta ad un urto violento;2. Tracce di ematiche: tracce di sangue che si possono presentare sotto forma di chiazze

    pi o meno estese o spruzzi. Questi ultimi possono essere utili per la determinazione delpunto durto e la direzione lungo la quale il corpo stato proiettato. Le chiazze solitamente siformano a seguito della permanenza nello stesso punto del corpo della vittima. La loroconformazione pu fornire utili indicazioni; gocce di contorno circolare e regolare indicano chela caduta al suolo avvenuta da altezza limitata. Al contrario quelle a forma di stella indicanoil sanguinamento da un corpo in stazione eretta ed ancora lo sfrangiamento di un lato dellagoccia indica la direzione lungo la quale si muoveva il corpo sanguinante.

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    3. Chiazze dolio/liquido raffreddamento: debbono essere localizzate e descritte ondedeterminarne leventuale concausa nellevento;

    4. Frammenti di vetro: la loro distribuzione pu essere indicativa del punto durto e possonosia appartenere ai veicoli (ottiche dei dispositivi di illuminazione o ancora ad occhiali odorologi). La loro posizione va localizzata delimitando larea circolare sulla quale si estendonoponendo il centro nel punto di massima concentrazione. Occorre comunque precisare che la

    rottura e la caduta a terra dei frammenti non mai contemporanea, anzi il fenomeno si svolgeattraverso le fasi di urto, rottura, distacco, proiezione e caduta ed influenzate da scuotimenti efrenate.

    5. Altre tracce: scaglie di ruggine o vernice, terriccio. Anche queste tracce sono importantiperch potrebbero consentire di individuare il punto durto, anche se difficilmente la caduta aterra dei suddetti elementi avviene nel punto durto in quanto influenzata dallenergiaposseduta o acquisita dai corpi in movimento.

    TRACCE DI FRENATURA DEMERGENZA

    Lo studio delle tracce di frenatura demergenza pu permettere di risalire, una volta

    attribuite con certezza al veicolo che le ha prodotte, alla velocit approssimativa chequesto manteneva al momento dellinizio della fase di tracciatura ed alla sua traiettoria,nonch alla individuazione del presunto punto durto. Occorre per preliminarmente

    distinguere i diversi tipi di traccia che possono essere riscontrati, ad ognuno dei qualicorrisponde un preciso comportamento del veicolo durante la fase frenante. Lintensitdella frenata pu essere distinta in tre tipi principali:

    Precauzionale leggera: appena visibile sul sedime stradale;

    Forte:ben visibile e senza interruzioni, risultato di un attrito molto forte tra il pneumaticoche rallenta i suoi giri rispetto il piano della strada, senza giungere allo slittamento. Taletraccia generalmente costituita da una striscia non particolarmente scura, omogenea conchiaroscuri che lasciano intravedere il disegno del battistrada.

    Di bloccaggio:il passaggio della traccia di frenata forte a quella di bloccaggio in genere

    evidenziato dal colore della traccia stessa che tende a diventare pi scura per effetto deldeposito della sostanza di cui costituito il pneumatico, sciolto da calore prodottodallattrito.

    Nella figura 15 sono riprodotte schematicamente alcuni tipi di traccia di frenaturademergenza riferite allo stesso pneumatico, prodotte in diverse condizioni:

    A. Traccia di frenata in pattinamento: uniformi, rettilinee e continue, con segni paralleli ravvicinati checorrispondono ai risalti del battistrada in buone condizioni; si notano chiaramente su asfalto liscio e

    pulito;

    B. Segno di pneumatico in pattinamento con battistrada molto consumato;

    C. Tracce tipiche prodotte dai pneumatici anteriori di veicoli leggeri a seguito di frenate violente;

    D. Nel caso la traccia riproduca fedelmente il disegno del battistrada, non vi stata frenata d il pneumaticoha lasciato limpronta a seguito del passaggio su acqua o liquidi oleosi.

    E. Traccia ad andamento curvilineo non uniforme, sinonimo di eccessivo caricamento laterale durante lafrenata per effetto di forze centrifughe, scompenso tra le masse o altre forze laterali;

    F. Tracce ad andamento spezzato che denotano una variazione della traiettoria del pneumatico durante lafase del pattinamento, per effetto di una brusca deviazione laterale dovuta ad un urto;

    G. Traccia rettilinea discontinua ed intermittente tipica dei pneumatici posteriori dei veicoli pesanti carichi,violentemente frenati.

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    A C DB

    E F G

    Fig. 15

    ACCERTAMENTO DEI DANNI SUI VEICOLI

    Ai fini della ricostruzione dellevento infortunistico necessario disporredi elementi oggettivi che consentano di stabilire in sede di ricostruzione,le direzioni di marcia, le traiettorie, gli spazi percorsi econseguentemente, le posizioni mantenute dai veicoli e dai corpicoinvolti nellevento, durante la fase immediatamente precedente ilsinistro, sino al momento in cui si verificata la situazione di pericolo odil comportamento da cui derivato il fatto.

    In questo senso, tra gli elementi certi, che sono a disposizionedellorgano di polizia stradale/giudiziaria che interviene sul luogo delsinistro, quelli di carattere tecnico sono particolarmente rilevanti.Loperatore dovr essere in grado di ispezionare i veicoli alla ricercadelle tracce e dei danni certamente riconducibili allevento,distinguendoli da quelli preesistenti, mediante la descrizione accuratadelle caratteristiche ed entit dei danni, localizzati utilizzando una

    terminologia adeguata. E importante quindi adottare un metodo per procedere nella fase di

    lettura e descrizione del danno e delle tracce, innanzi tutto

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    individuando la dislocazione sul veicolo. Ogni veicolo pu esseresuddiviso in tre parti principali (fig. 14):

    Terzo anteriore;

    Terzo medio;

    Terzo posteriore;Ognuno dei terzi ulteriormente suddiviso, rispetto lasse del veicolo edil fronte marcia, in:

    laterale destra o sinistraprecisando se la posizione anteriore, posteriore o centrale.

    parte anteriore

    parte posterioresecondo la collocazione a destra, sinistra o al centro;

    Parte laterale

    Parte post. Cent.

    Parte post. dx

    Parte post. sx

    Terzo anterioreTerzo posteriore Terzo medio

    Parte ant. sx

    Parte ant. dx

    Parte ant. Centr.

    Fig. 14

    La lettura prosegue, con la descrizione del tipo di danno:

    diretto: quando la deformazione del lamierato, avviene per effetto delladissipazione diretta dellenergia cinetica posseduta, oppure per quellatrasmessa da altro veicolo;

    consenso o riflesso: quando la deformazione del lamierato non diretta ma determinata dallespandersi della linea durto ad altrilamierati adiacenti.

    Deve essere descritta lintensit ed estensione indicando, se il danno esiguo, lieve, rilevante o grave;

    Deve essere colto landamento che indica la direzione lungo la quale si sviluppata la forza che ha prodotto il danno; indicare quindi se il danno stato prodotto dalla parte posteriore verso quella anteriore o viceversa.

    Ogni danno deve essere quindi descritto secondo le sue caratteristiche,

    utilizzando termini tecnici convenzionali, che individuano la naturadella lesione.

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    CARATTERISTICHE DEL DANNO

    Nella tabella sottostante si riportano i termini riconosciuti in ambitoperitale, con i quali descrivere la natura del danno; nella colonnadescrizione, i termini in grassetto rappresentano la terminologia di pi

    frequente utilizzo.

    termine descrizioneDeformazione Perdita della forma originaleAvulsione Distacco dalla sede originale

    Abrasione Escoriazione, graffiatura senza danno alla lamieraAccartocciamento Ondulazione marcata della lamiera

    Ammaccatura Deformazione verso linterno con forma rotondeggianteBozzatura Deformazione verso lesterno con forma rotondeggianteCompressione Arretramento, diminuzione della lunghezzaContrazione Diminuzione del volume a seguito di compressione

    Espansione Dilatazione del lamierato in senso longitudinale o trasversaleFlessione Piegatura della lamiera lungo la lunghezzaFrantumazione Rottura in frammenti di cristalli o parti in plasticaGrinzatura Insieme di curvature di piccole dimensioni e profondit contenuta

    Lacerazione Strappo della lamiera con bordi slabrati

    Ondulazione Curvatura del lamierato con notevole estensione e limitataprofondit

    Perforazione Foratura del lamierato

    Piegatura Curvatura esasperata della parte

    Punzonatura Incavatura molto profonda

    Rigonfiamento Deformazione pi o meno accentuata verso lesterno

    Rottura Divisione pi parti o frattura netta di una parte secondo una lineadi rottura

    Sbiecatura Disassamento delle ruoteScoppio Afflosciamento di pneumaticoTaglio Interruzione della parte secondo una linea di frattura

    Torsione Deformazione per movimento rotatorio attorno allasse.

    Loperatore impegnato nellattivit di rilevamento, avr cura diindicare sullo schizzo di campagna, oltre alle quote dei rilievi relativialla posizione statica dei veicoli, anche lindicazione del

    posizionamento del danno sugli stessi, per facilitare il successivo

    esame durante la fase di ricostruzione, tratteggiando semplicementeil perimetro del veicolo nel punto ove visibile il danno.

    DEFINIZIONE DEL DANNO

    Per consentire una descrizione organica dei danni, in relazione alla parte diveicolo danneggiata, buona norma iniziare lesposizione con il seguenteordine:

    accessori e modanature (specchietti retrovisori esterni, scritte, fregie motivi);

    danni interessanti i lamierati mobili (porte, cofano); danni riguardanti i lamierati portanti (ossatura, montanti, piantoni ,

    etc.);

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    danni agli organi meccanici.Anche in questa fase buona norma utilizzare termini condivisi in ambitoprofessionale peritale.Per soddisfare lesigenza di disporre delle definizioni tecniche appropriate,lesploso di unautovettura (fig. 15) permette di individuare tutti i lamieratiche costituiscono il veicolo.

    Fig. 15

    1.2 Rivestimento anteriore 22.7 Traversa anteriore inferiore2.1 Parafango anteriore 22.16 Rinforzo traversa anteriore inferiore3.1 Cofano anteriore 23.5 Fianchetto anteriore completo4.1 Porta anteriore 23.30Rinforzo fianchetto anteriore4.3 Porta posteriore 26.1 Longherone sottoporta6.2 Sottoporta 27.1 Rinforzo montante anteriore

    7.3 Ossatura vani porte 27.9 Rinforzo montante centrale9.1 Rivestimento parabrezza 28.1 Fianco posteriore completo10.1 Tetto 29.7 Passaruota posteriore interno11.2Parafango posteriore 31.3 Longherone posteriore14.1 Portello posteriore 32.5 Pavimento posteriore15.1 Rivestimento posteriore 34.3 Rinforzo rivestimento posteriore21.1 Rivestimento anteriore interno completo 34.17Traversa posteriore inferiore

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    VELOCIPEDE

    1) Sella. 2) Telaio.

    3) Manubrio. 4) Leva dei freni.

    5) Fanale. 6) Pneumatico.

    7) Cerchione. 8) Mozzo.

    9) Raggi. 10)Forcella anteriore.

    11)Leva cambio. 12)Pedale.

    13)Moltiplica o guarnituradentata.

    14)Carter o copricatena.

    15)Pedivella. 16)Deragliatore.

    17)Zaino. 18)Parafango.

    19)Luce di posizione posteriore. 20)Portapacchi.

    21)Borsa porta attrezzi. 22)Portaborraccia.

    23)Canotto reggisella.

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    MOTOCICLO

    1) Dispositivo silenziatore. 2) Targa.

    3) Parafango posteriore. 4) Gruppo dispositivi di segnalazione visiva

    posteriore.

    5)Sella. 6) Serbatoio.

    7) Specchietto retrovisore. 8) Fanale anteriore.

    9) Parafango anteriore. 10) Ruota anteriore comprensiva dicerchione, raggi, mozzo.

    11) Ammortizzatori. 12) Freni.

    13) Forcella. 14) Telaio.

    15) Motore. 16).Leva freno.

    17) Cavalletto di sostegno. 18) Sospensione con ammortizzatore

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    Tecnica dei rilievi -

    cosa rilevare

    Dopo avere esaminato nel particolare le tecniche attraverso le quali possibile rilevare la conformazione del luogo ove si verificato il sinistrostradale, la distribuzione e posizione degli elementi che saranno collocati alsuo interno nella ricostruzione grafica in scala, passiamo ora ad esaminarepunto per punto i successivi adempimenti.

    Prima di proseguire con lesposizione delle tecniche di rilevazione deisinistri stradali, necessario evidenziare un aspetto negativo, spessoindividuabile nellatteggiamento assunto dagli operatori addetti ai servizi dipolizia stradale, ai quali compete lintervento di rilevamento.

    Lerrore pi comune, iniziare lattivit di rilevazione, formando un proprio convincimento sullo svolgimento delfatto e delle relative responsabilit a carico dei conducenti;ci influenza negativamente tutta lattivit successiva, chesi muoverebbe con lo scopo di verificare e far risaltare glielementi a suffragio di tale convincimento, portando atrascurare o a non considerare nella giusta misura, altriutili elementi, producendo cos una conseguente

    ricostruzione, diversa dalla realt accertata dei fatti.

    !