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L’attuazione del Protocollo di Nagoya in UE: il Regolamento ABS e il suo ambito di applicazione Workshop: Protocollo di Nagoya e Regolamento Europeo 511/2014: dove siamo arrivati? Focus sul settore cosmetico FEDERCHIMICA – Cosmetica Italia Milano, 30 novembre 2016

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L’attuazione del Protocollo di Nagoya

in UE: il Regolamento ABS e il suo

ambito di applicazione

Workshop: Protocollo di Nagoya e Regolamento

Europeo 511/2014: dove siamo arrivati? Focus sul settore cosmetico

FEDERCHIMICA – Cosmetica Italia Milano, 30 novembre 2016

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Le Parti del Protocollo di Nagoya

Approvato dall’Unione Europea (organizzazione regionale di integrazione economica della CBD) il 14 aprile 2014

Entrata in vigore del Protocollo di Nagoya: 12 ottobre 2014

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Le Parti del Protocollo di Nagoya: in Europa

Ratificato

(non ancora Parti)

Hanno ratificato:

Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Lussemburgo,

Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Non hanno ancora ratificato:

Austria, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania.

Parti

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L’ABS nel Protocollo di Nagoya

Paese Fornitore

(RG/CT)

Utilizzatore

(RG/CT)

(es. industria,

istituti di

ricerca,

università)

Intermediari

utilizzatori

(ex situ)

MAT Utilizzazione commerciale o non commerciale

Ripartizione dei benefici tra fornitore e utilizzatore Usi successivi

Benefici [All. 1]

PIC

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Unione Europea:

Regolamento n. 511/2014

Dal Protocollo di Nagoya

al Regolamento (UE) 511/2014

Stati membri

“regole di concorrenza necessarie al

funzionamento del mercato interno”

competenza esclusiva dell’Unione

(Art 3 TFUE)

Principio di sovranità

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L’implementazione del Protocollo in Europa: il

Regolamento (UE) n. 511/2014

• 1. regolamento (UE) n. 511/2014, entrato in vigore il 9 giugno 2014 e applicabile in tutto il territorio dell’Unione europea dal 12 ottobre 2014; applicazione differita al 12 ottobre 2015, per gli articoli 4 (obblighi degli utilizzatori), 7 (monitoraggio della conformità dell’utilizzatore) e 9 (controlli sulla conformità dell’utilizzatore) «Regolamento ABS»;

• 2. regolamento di Esecuzione (UE) (norme dettagliate per l’attuazione del Regolamento ABS) 2015/1866 della Commissione europea del 13 ottobre 2015 , entrato in vigore il 9 novembre 2015;

• 3. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS (“Documento di orientamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa

ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione” - 2016/C 313/01, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea il 27 agosto 2016;

• 4. linee Guida settoriali sul concetto di utilizzo, in corso di elaborazione.

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Il Regolamento n. 511/2014: i contenuti

Misure impositive: •Obblighi di due diligence degli utilizzatori (art. 4 Reg.) •Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.): due diligence declaration / checkpoint

•Controllo degli utlizzatori (art. 9 Reg.) •Sanzioni (art. 11 Reg.)

Misure facilitative: • Registro europeo

delle Collezioni di RG (art. 5 Reg.)

• Sistema di riconoscimento di best practice (art. 8 Reg.)

Destinatari del Regolamento*: gli «utilizzatori» europei di risorse

genetiche e conoscenze tradizionali associate

*Art. 288 par. 2 TFUE: «il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi

elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri»

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Stabilire l’ambito di applicazione del Protocollo di Nagoya e del Regolamento ABS

Personal scope: l’«utilizzatore» ai sensi del Regolamento ABS

Material scope: risorse genetiche, derivati, conoscenze tradizionali ai

sensi del Regolamento ABS

Temporal scope: l’applicazione temporale del Regolamento ABS

Geographic scope: la provenienza delle risorse genetiche e delle

conoscenze tradizionali associate

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Personal scope: l’utilizzatore come destinatario della

disciplina ABS

Art. 3 Regolamento ABS, art. 2 lett. c) Protocollo di Nagoya:

«utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica* che utilizza RG o conoscenze tradizionali associate alle RG «utilizzare»: condurre attività di ricerca e sviluppo sulla composizione

genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita dall’art. 2 della CBD

«ricerca e sviluppo»: par. 2.3.3. linee Guida della Commissione europea

sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS – Manuale Frascati OCSE

2002 Proposed Standard Practice for Surveys on Research and

Experimental Development

«biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi

biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare

prodotti o procedimenti ad uso specifico (art. 2 lett. d) Protocollo di

Nagoya e art. 2 CBD)

*indipendentemente dalla natura pubblica o privata (Università o Centri

di Ricerca) e dalle dimensioni della persona giuridica (multinazionali,

grandi, medie, piccole e micro imprese, imprese individuali ecc….);

anche le singole persone fisiche: ricercatori!

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*Risorse genetiche umane non rientrano nel campo di applicazione

della CBD, del Protocollo né del Regolamento ABS

Material scope: l’oggetto dell’attività di R&S

«risorsa genetica»: materiale di origine vegetale, animale o microbica* contenente unità funzionali di eredità, con valore effettivo o potenziale (art.

3 Regolamento ABS, art. 2 CBD)

Quando una RG è una «commodity»? risorse commercializzate e

ordinariamente impiegate come «beni di consumo» - SI se: attività di R&S,

l’uso cui erano destinate è cambiato, il nuovo utilizzo rientra nell’ambito

di applicazione del Regolamento ABS

«derivati»: composto biochimico esistente in natura che risulta dall’espressione genetica o dal metabolismo di risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali dell’eredità (art. 2 lett. e) Protocollo Nagoya) – solo se associati a RG (!!) – par. 2.3.3. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento

«conoscenze tradizionali»: conoscenze tradizionali detenute da una comunità indigena o locale che sono di rilievo per l’utilizzo delle RG e che sono descritte come tali nel MAT applicabili all’utilizzo delle RG (art. 3 Regolamento ABS) – ATTENZIONE Discipline interne Paesi Accesso!

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Temporal scope: il momento dell’accesso

Il Regolamento ABS si applica alle risorse genetiche cui sia stato/sia dato accesso DOPO il 12 ottobre 2014 (data di entrata in vigore nell’UE del

protocollo di Nagoya)

• RG cui sia stato dato accesso prima del 12 ottobre 2014, attività R&S avviata prima del 12 ottobre 2014

• RG cui sia stato dato accesso prima del 12 ottobre 2014, attività di R&S avviata dopo il 12 ottobre 2014

Regolamento ABS NON si applica a :

MA

Attenzione alle legislazioni interne dei Paesi fornitori delle RG!! Es.: alcune discipline nazionali sull’accesso antecedenti all’entrata in vigore del Protocollo / oppure usi successivi

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Geographic scope: la provenienza delle risorse

genetiche

Il Regolamento ABS si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano i loro diritti sovrani

RG e conoscenze tradizionali associate provenienti da Paesi che abbiano ratificato il protocollo di Nagoya e abbiano adottate misure relative all’accesso.

Regolamento ABS si applica solo a:

Come fare?

ABS Clearing House

https://absch.cbd.int/

ABS National Competent Authority

ABS National Focal Point

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L’ABS Clearing House

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Stabilire l’ambito di applicazione del Regolamento

ABS

Sono un «utilizzatore» si sensi del Protocollo e del

Regolamento ABS?

Sto conducendo attività di R&S su RG, derivati,

conoscenze tradizionali rilevanti ai sensi del

Protocollo e del Regolamento ABS?

L’accesso alla RG e/o conoscenza tradizionale associata è stato dato

dopo il 12 ottobre 2014?

Il Paese fornitore è Parte del Protocollo di

Nagoya?

Ha adottato misure interne per l’accesso?

SI APPLICA IL REGOLAMENTO ABS

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Focus: gli obblighi di «due diligence» e

di «due diligence declaration» per gli

utilizzatori – il Regolamento di

Esecuzione 2015/1866

Workshop: Protocollo di Nagoya e Regolamento

Europeo 511/2014: dove siamo arrivati? Focus sul settore cosmetico

FEDERCHIMICA – Cosmetica Italia Milano, 30 novembre 2016

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Monitoraggio

Check-points Obblighi di

due

diligence

Controlli

ANC/

Sanzioni

Best

practice

Registro

delle

collezioni

Fase di

finanziamento

della ricerca

Fase di sviluppo

finale del

prodotto

Regolamento (UE) di esecuzione 2015/1866

Il Regolamento n. 511/2014

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La due diligence nel Regolamento ABS

“due diligence”:

ambito finanziario/commerciale (M&A);

processo organizzato di raccolta e analisi di informazioni

rilevanti, in ordine a una determinata attività, per individuare i

potenziali rischi specifici di una operazione;

Precedenti:

• Regolamento UE 995/2010 (contro immissione mercato

europeo di legname – e derivati – di provenienza

illegale);

• Regolamento CE 2368/2002 (contro importazione ed

esportazione di diamanti grezzi di provenienza illegale –

processo Kimberley)

• OECD Due Diligence Guidance for responsible supply

chains of minerals from conflict affected and high risk

areas

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Gli obblighi di due diligence degli utilizzatori nel

Regolamento ABS

• raccogliere le informazioni, attestanti che la risorsa genetica e/o la conoscenza tradizionale associata sia utilizzata conformemente alla normativa d’accesso del Paese Fornitore (PIC «Prior Informed Consent»; MAT «Mutually agreed terms»; IRCCS «Internationally recognised certificate

of compliance”);

Art. 4 Regolamento ABS

3.1. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS

• trasferirle agli utilizzatori successivi;

• conservare informazioni (20 anni!);

• rimediare alle carenze, nei casi in cui le informazioni possedute non risultino “sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell’accesso e dell’utilizzazione”, ottenendo PIC e MAT/IRCSS;

• interrompere l’utilizzo, nei casi in cui non sia possibile rimediare

all’insufficienza o all’incertezza delle informazioni possedute.

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Le misure facilitative alla compliance al Regolamento

ABS

Misure facilitative: • Registro europeo

delle Collezioni di RG

(art. 5 Reg.)

• Sistema di riconoscimento di best practice (art. 8 Reg.)

Presunzione di compliance per quanto riguarda gli obblighi di

raccolta di informazioni

Attenua il rischio di non conformità agli obblighi di due diligence! Art. 9 Regolamento ABS (controlli)

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Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.):

dichiarazione di due diligence / checkpoint

«Dichiarazione di due diligence»: dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi derivanti dal Regolamento ABS, che gli utilizzatori presentano – in alcuni momenti del corso delle varie fasi della filiera – a specifiche autorità «check-point»

All. II Parte A – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866

All. II Parte B – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866

Pubblicazione ABS

Clearing House!

*Tutela della riservatezza

delle informazioni

commerciali/industriali

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Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.):

dichiarazione di due diligence / checkpoint

Dichiarazione DD All. II Parte A – regolamento

esecuzione (UE) 2015/1866

Fase di finanziamento della ricerca

(art. 7, comma 1 Regolamento ABS e art. 5 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866)

Fase di sviluppo finale del prodotto (art. 7, comma 2 Regolamento ABS e

art. 6 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866)

[I rata finanziamento – final report]

Dichiarazione DD All. II Parte B – regolamento

esecuzione (UE) 2015/1866

Art. 6 comma 2 reg. esecuz. (UE) 2015/1866]

CHECK POINT CHECK POINT

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La Dichiarazione di due diligence nella fase di

sviluppo finale di un prodotto

Art. 7 par. 2 Regolamento ABS Art. 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 All. II - Parte B - Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1866

solo una volta, prima che si verifichi il primo degli eventi seguenti: (a) l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato prodotto sviluppato

mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

(b) notifica per immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

(c) l'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, per cui non sono necessarie approvazioni, autorizzazioni o comunicazione per l'immissione sul mercato;

(d) il risultato dell'utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione per consentire a tale persona di svolgere una delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

(e) l'utilizzo all'interno dell'Unione si è concluso e l’esito dell’utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica al di fuori dell'Unione.

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L’implementazione del Regolamento (UE) n. 511/2014:

gli obblighi degli Stati membri UE

Designare le autorità competenti ABS “responsabili dell’applicazione del Regolamento” (Art. 6);

Designare i checkpoint (Art. 6);

Adottare sistema di controlli per le Collezioni registrate (art. 5 par. 4) e per gli utilizzatori (art. 9);

Stabilire misure correttive e sanzioni da applicazione in caso di violazione degli obblighi regolamentari da parte degli utilizzatori (art. 11)

Definizione dell’ambito di applicazione

del Regolamento Europeo e normativa di esecuzione:

competenza UE!

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Riferimenti normativi

• Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992

• Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, del 29 ottobre 2010, relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa

ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

• Regolamento UE n. 511/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa

ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione

• Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione Europea del 13 ottobre 2015

• Documento di orientamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali obblighi del Regolamento della Commissione Europea sull’ambito di applicazione del Regolamento n. 511/2014

• Linee Guida di settore sul concetto di utilizzo (in corso di elaborazione!)

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http://www.cbd.int/abs/

http://www.cbd.int/npmop1/

http://www.cbd.int/npmop1/insession

https://absch.cbd.int

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=IT

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511

Materiale Informativo – link utili

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Grazie per l’attenzione!

Avv. Valentina Veneroso

Studio legale e Tributario Anello & Partners

Vicolo Brovedan, n. 7 - 33100 Udine - Italia

Via Po, n. 102 - 00198 Roma - Italia

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