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L’attuazione del Protocollo di Nagoya
in UE: il Regolamento ABS e il suo
ambito di applicazione
Workshop: Protocollo di Nagoya e Regolamento
Europeo 511/2014: dove siamo arrivati? Focus sul settore cosmetico
FEDERCHIMICA – Cosmetica Italia Milano, 30 novembre 2016
Le Parti del Protocollo di Nagoya
Approvato dall’Unione Europea (organizzazione regionale di integrazione economica della CBD) il 14 aprile 2014
Entrata in vigore del Protocollo di Nagoya: 12 ottobre 2014
Le Parti del Protocollo di Nagoya: in Europa
Ratificato
(non ancora Parti)
Hanno ratificato:
Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Non hanno ancora ratificato:
Austria, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania.
Parti
L’ABS nel Protocollo di Nagoya
Paese Fornitore
(RG/CT)
Utilizzatore
(RG/CT)
(es. industria,
istituti di
ricerca,
università)
Intermediari
utilizzatori
(ex situ)
MAT Utilizzazione commerciale o non commerciale
Ripartizione dei benefici tra fornitore e utilizzatore Usi successivi
Benefici [All. 1]
PIC
Unione Europea:
Regolamento n. 511/2014
Dal Protocollo di Nagoya
al Regolamento (UE) 511/2014
Stati membri
“regole di concorrenza necessarie al
funzionamento del mercato interno”
competenza esclusiva dell’Unione
(Art 3 TFUE)
Principio di sovranità
L’implementazione del Protocollo in Europa: il
Regolamento (UE) n. 511/2014
• 1. regolamento (UE) n. 511/2014, entrato in vigore il 9 giugno 2014 e applicabile in tutto il territorio dell’Unione europea dal 12 ottobre 2014; applicazione differita al 12 ottobre 2015, per gli articoli 4 (obblighi degli utilizzatori), 7 (monitoraggio della conformità dell’utilizzatore) e 9 (controlli sulla conformità dell’utilizzatore) «Regolamento ABS»;
• 2. regolamento di Esecuzione (UE) (norme dettagliate per l’attuazione del Regolamento ABS) 2015/1866 della Commissione europea del 13 ottobre 2015 , entrato in vigore il 9 novembre 2015;
• 3. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS (“Documento di orientamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione” - 2016/C 313/01, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea il 27 agosto 2016;
• 4. linee Guida settoriali sul concetto di utilizzo, in corso di elaborazione.
Il Regolamento n. 511/2014: i contenuti
Misure impositive: •Obblighi di due diligence degli utilizzatori (art. 4 Reg.) •Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.): due diligence declaration / checkpoint
•Controllo degli utlizzatori (art. 9 Reg.) •Sanzioni (art. 11 Reg.)
Misure facilitative: • Registro europeo
delle Collezioni di RG (art. 5 Reg.)
• Sistema di riconoscimento di best practice (art. 8 Reg.)
Destinatari del Regolamento*: gli «utilizzatori» europei di risorse
genetiche e conoscenze tradizionali associate
*Art. 288 par. 2 TFUE: «il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri»
Stabilire l’ambito di applicazione del Protocollo di Nagoya e del Regolamento ABS
Personal scope: l’«utilizzatore» ai sensi del Regolamento ABS
Material scope: risorse genetiche, derivati, conoscenze tradizionali ai
sensi del Regolamento ABS
Temporal scope: l’applicazione temporale del Regolamento ABS
Geographic scope: la provenienza delle risorse genetiche e delle
conoscenze tradizionali associate
Personal scope: l’utilizzatore come destinatario della
disciplina ABS
Art. 3 Regolamento ABS, art. 2 lett. c) Protocollo di Nagoya:
«utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica* che utilizza RG o conoscenze tradizionali associate alle RG «utilizzare»: condurre attività di ricerca e sviluppo sulla composizione
genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita dall’art. 2 della CBD
«ricerca e sviluppo»: par. 2.3.3. linee Guida della Commissione europea
sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS – Manuale Frascati OCSE
2002 Proposed Standard Practice for Surveys on Research and
Experimental Development
«biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi
biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare
prodotti o procedimenti ad uso specifico (art. 2 lett. d) Protocollo di
Nagoya e art. 2 CBD)
*indipendentemente dalla natura pubblica o privata (Università o Centri
di Ricerca) e dalle dimensioni della persona giuridica (multinazionali,
grandi, medie, piccole e micro imprese, imprese individuali ecc….);
anche le singole persone fisiche: ricercatori!
*Risorse genetiche umane non rientrano nel campo di applicazione
della CBD, del Protocollo né del Regolamento ABS
Material scope: l’oggetto dell’attività di R&S
«risorsa genetica»: materiale di origine vegetale, animale o microbica* contenente unità funzionali di eredità, con valore effettivo o potenziale (art.
3 Regolamento ABS, art. 2 CBD)
Quando una RG è una «commodity»? risorse commercializzate e
ordinariamente impiegate come «beni di consumo» - SI se: attività di R&S,
l’uso cui erano destinate è cambiato, il nuovo utilizzo rientra nell’ambito
di applicazione del Regolamento ABS
«derivati»: composto biochimico esistente in natura che risulta dall’espressione genetica o dal metabolismo di risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali dell’eredità (art. 2 lett. e) Protocollo Nagoya) – solo se associati a RG (!!) – par. 2.3.3. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento
«conoscenze tradizionali»: conoscenze tradizionali detenute da una comunità indigena o locale che sono di rilievo per l’utilizzo delle RG e che sono descritte come tali nel MAT applicabili all’utilizzo delle RG (art. 3 Regolamento ABS) – ATTENZIONE Discipline interne Paesi Accesso!
Temporal scope: il momento dell’accesso
Il Regolamento ABS si applica alle risorse genetiche cui sia stato/sia dato accesso DOPO il 12 ottobre 2014 (data di entrata in vigore nell’UE del
protocollo di Nagoya)
• RG cui sia stato dato accesso prima del 12 ottobre 2014, attività R&S avviata prima del 12 ottobre 2014
• RG cui sia stato dato accesso prima del 12 ottobre 2014, attività di R&S avviata dopo il 12 ottobre 2014
Regolamento ABS NON si applica a :
MA
Attenzione alle legislazioni interne dei Paesi fornitori delle RG!! Es.: alcune discipline nazionali sull’accesso antecedenti all’entrata in vigore del Protocollo / oppure usi successivi
Geographic scope: la provenienza delle risorse
genetiche
Il Regolamento ABS si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano i loro diritti sovrani
RG e conoscenze tradizionali associate provenienti da Paesi che abbiano ratificato il protocollo di Nagoya e abbiano adottate misure relative all’accesso.
Regolamento ABS si applica solo a:
Come fare?
ABS Clearing House
https://absch.cbd.int/
ABS National Competent Authority
ABS National Focal Point
L’ABS Clearing House
Stabilire l’ambito di applicazione del Regolamento
ABS
Sono un «utilizzatore» si sensi del Protocollo e del
Regolamento ABS?
Sto conducendo attività di R&S su RG, derivati,
conoscenze tradizionali rilevanti ai sensi del
Protocollo e del Regolamento ABS?
L’accesso alla RG e/o conoscenza tradizionale associata è stato dato
dopo il 12 ottobre 2014?
Il Paese fornitore è Parte del Protocollo di
Nagoya?
Ha adottato misure interne per l’accesso?
SI APPLICA IL REGOLAMENTO ABS
Focus: gli obblighi di «due diligence» e
di «due diligence declaration» per gli
utilizzatori – il Regolamento di
Esecuzione 2015/1866
Workshop: Protocollo di Nagoya e Regolamento
Europeo 511/2014: dove siamo arrivati? Focus sul settore cosmetico
FEDERCHIMICA – Cosmetica Italia Milano, 30 novembre 2016
Monitoraggio
Check-points Obblighi di
due
diligence
Controlli
ANC/
Sanzioni
Best
practice
Registro
delle
collezioni
Fase di
finanziamento
della ricerca
Fase di sviluppo
finale del
prodotto
Regolamento (UE) di esecuzione 2015/1866
Il Regolamento n. 511/2014
La due diligence nel Regolamento ABS
“due diligence”:
ambito finanziario/commerciale (M&A);
processo organizzato di raccolta e analisi di informazioni
rilevanti, in ordine a una determinata attività, per individuare i
potenziali rischi specifici di una operazione;
Precedenti:
• Regolamento UE 995/2010 (contro immissione mercato
europeo di legname – e derivati – di provenienza
illegale);
• Regolamento CE 2368/2002 (contro importazione ed
esportazione di diamanti grezzi di provenienza illegale –
processo Kimberley)
• OECD Due Diligence Guidance for responsible supply
chains of minerals from conflict affected and high risk
areas
Gli obblighi di due diligence degli utilizzatori nel
Regolamento ABS
• raccogliere le informazioni, attestanti che la risorsa genetica e/o la conoscenza tradizionale associata sia utilizzata conformemente alla normativa d’accesso del Paese Fornitore (PIC «Prior Informed Consent»; MAT «Mutually agreed terms»; IRCCS «Internationally recognised certificate
of compliance”);
Art. 4 Regolamento ABS
3.1. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di applicazione del Regolamento ABS
• trasferirle agli utilizzatori successivi;
• conservare informazioni (20 anni!);
• rimediare alle carenze, nei casi in cui le informazioni possedute non risultino “sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell’accesso e dell’utilizzazione”, ottenendo PIC e MAT/IRCSS;
• interrompere l’utilizzo, nei casi in cui non sia possibile rimediare
all’insufficienza o all’incertezza delle informazioni possedute.
Le misure facilitative alla compliance al Regolamento
ABS
Misure facilitative: • Registro europeo
delle Collezioni di RG
(art. 5 Reg.)
• Sistema di riconoscimento di best practice (art. 8 Reg.)
Presunzione di compliance per quanto riguarda gli obblighi di
raccolta di informazioni
Attenua il rischio di non conformità agli obblighi di due diligence! Art. 9 Regolamento ABS (controlli)
Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.):
dichiarazione di due diligence / checkpoint
«Dichiarazione di due diligence»: dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi derivanti dal Regolamento ABS, che gli utilizzatori presentano – in alcuni momenti del corso delle varie fasi della filiera – a specifiche autorità «check-point»
All. II Parte A – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866
All. II Parte B – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866
Pubblicazione ABS
Clearing House!
*Tutela della riservatezza
delle informazioni
commerciali/industriali
Monitoraggio degli utilizzatori (art. 7 Reg.):
dichiarazione di due diligence / checkpoint
Dichiarazione DD All. II Parte A – regolamento
esecuzione (UE) 2015/1866
Fase di finanziamento della ricerca
(art. 7, comma 1 Regolamento ABS e art. 5 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866)
Fase di sviluppo finale del prodotto (art. 7, comma 2 Regolamento ABS e
art. 6 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866)
[I rata finanziamento – final report]
Dichiarazione DD All. II Parte B – regolamento
esecuzione (UE) 2015/1866
Art. 6 comma 2 reg. esecuz. (UE) 2015/1866]
CHECK POINT CHECK POINT
La Dichiarazione di due diligence nella fase di
sviluppo finale di un prodotto
Art. 7 par. 2 Regolamento ABS Art. 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 All. II - Parte B - Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1866
solo una volta, prima che si verifichi il primo degli eventi seguenti: (a) l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato prodotto sviluppato
mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;
(b) notifica per immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;
(c) l'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, per cui non sono necessarie approvazioni, autorizzazioni o comunicazione per l'immissione sul mercato;
(d) il risultato dell'utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione per consentire a tale persona di svolgere una delle attività di cui alle lettere a), b) e c);
(e) l'utilizzo all'interno dell'Unione si è concluso e l’esito dell’utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica al di fuori dell'Unione.
L’implementazione del Regolamento (UE) n. 511/2014:
gli obblighi degli Stati membri UE
Designare le autorità competenti ABS “responsabili dell’applicazione del Regolamento” (Art. 6);
Designare i checkpoint (Art. 6);
Adottare sistema di controlli per le Collezioni registrate (art. 5 par. 4) e per gli utilizzatori (art. 9);
Stabilire misure correttive e sanzioni da applicazione in caso di violazione degli obblighi regolamentari da parte degli utilizzatori (art. 11)
Definizione dell’ambito di applicazione
del Regolamento Europeo e normativa di esecuzione:
competenza UE!
Riferimenti normativi
• Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992
• Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, del 29 ottobre 2010, relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
• Regolamento UE n. 511/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione
• Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione Europea del 13 ottobre 2015
• Documento di orientamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali obblighi del Regolamento della Commissione Europea sull’ambito di applicazione del Regolamento n. 511/2014
• Linee Guida di settore sul concetto di utilizzo (in corso di elaborazione!)
http://www.cbd.int/abs/
http://www.cbd.int/npmop1/
http://www.cbd.int/npmop1/insession
https://absch.cbd.int
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511
Materiale Informativo – link utili
Grazie per l’attenzione!
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