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pubblicazione riservata ai soci dicembre 2007 numero unico - 1 - in questo numero Aggiornamento, percorso proposta d.d.l. 97, modifica L.R.36/98, emergenza sanitaria. Situazione POTES zona territoriale n°5 Esito della riunione fra Co.E.S. Italia e Rappresentante IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Relazione esiti della riunione fra Co.E.S. Italia e CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL RINNOVO ADESIONI 2008 Aggiornamento, percorso proposta d.d.l. 97, modifica L.R.36/98, emergenza sanitaria. Al momento in cui vi scrivo non è ancora stata formata nessuna commissione, quindi la situazione non e ancora stata definita, restiamo sempre all’erta e sempre pronti ad un eventuale incontro che oramai dovrebbe essere imminente. Purtroppo i tempi della politica sono questi, a risentici per questo argomento. Maurizio Giordani Situazione POTES zona territoriale n°5 Riceviamo e pubblichiamo questo articolo per gli interessati di questa zona, non abbiamo ancora notizie dell’ultimora su quando questa soluzione proposta qui di seguito potrà realizzarsi: noi siamo ottimisti. FILOTTRANO - Un annuncio atteso da tempo e che mette fine ad lungo periodo di richieste e polemiche. Si annunciano nuovi e positivi sviluppi per il Potes. Dopo i numerosi e prolungati incontri tesi ad ottenere efficaci risposte sul territorio di Filottrano in merito ai servizi di emegenza-urgenza, finalmente, con una nota formale, trasmessa da Ciro Mingione, direttore della Zona territoriale n. 5 di Jesi dell’Asur, è stata assicurata al Comune di Filottrano la riattivazione del Punto di soccorso territoriale presso il presidio sanitario della cittadina. Infatti, dall’assessorato alla Salute della regione Marche è pervenuta al direttore Mingione la delega a stipulare il contratto di comodato d’uso della nuova ambulanza di tipo A (attrezzata per le emergenze), acquistata dal comune di Filottrano grazie anche alla generosità della Banca di Credito Cooperativo, di associazioni di volontariato del nostro territorio e di aziende private e cittadini filottranesi. Contemporaneamente l’assessorato alla Salute ha autorizzato l’impiego di 3 autisti soccorritori e di 3 infermieri professionali per la formazione dell’equipaggio necessario a garantire il servizio nelle 12 ore. Il sindaco Ivana Ballante afferma di essere in attesa di conoscere la data di riattivazione del servizio, considerato di “fondamentale importanza per una città in cui sono stati registrati per anni numerosi interventi in emergenza-urgenza. Mi auguro - aggiunge il primo cittadino - che l’assicurazione data dal direttore di Zona abbia rapido riscontro anche perché l’amministrazione comunale, né i cittadini filottranesi sono disposti ad attendere oltre, per un servizio a tutela del diritto alla salute”. La soppressione del servizio aveva alimentato proteste e polemiche nella cittadina, fino alla raccolta di firme. Ora la riattivazione del Potes, così come auspicato dal sindaco. Co.E.S. Marche Associazione Conducenti Emergenza Sanitaria delle Marche Casella Postale 34 - 60126 Torrette di Ancona Conto Corrente Postale n° 18092601 Presidente: Maurizio Giordani tel. 3683280926 Tesoriere: Evero Mirone tel.3335862649 fax: 1782223275 sito: www.coesitalia.it-link-marche Notizie dalla federazione Esito della riunione fra Co.E.S. Italia e Rappresentante IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Il giorno 3 ottobre 2007 alle ore 10,30, si è tenuta a Roma presso Palazzo Montecitorio, una riunione fra Co.E.S. Italia e il rappresentante della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Duca, in cui si è discusso della necessità che venga prevista una patente di servizio per gli Autisti di Ambulanza professionisti. La delegazione del Co.E.S. Italia, ha evidenziato, l’emblematica carenza normativa che preveda una patente di servizio per i conducenti professionisti dei veicoli di trasporto sanitario, nonché la necessità di introdurre una patente abilitante alla guida di questi veicoli, affinché diminuiscano gli incidenti stradali delle ambulanze con contestuali benefici per gli operatori e per i cittadini, inoltre affinché nella patente di servizio vengano scaricate tutte le sanzioni accessorie (punti e sospensione) previste in violazione del CdS durante il servizio. L’Onorevole, ha riferito che il governo prima di formulare i disegni di legge sulla sicurezza stradale, ha esaminato questa problematica, ma a causa di una massiccia richiesta da parte di altre categorie professionali e l’opposizione di alcune non precisate Associazioni di Volontariato del settore, ha ritenuto di non inserire nei ddl. in questione quanto chiesto dal Co.E.S. Italia, inoltre giuridicamente non sarebbe corretto inserire un requisito di guida per lo stesso tipo di veicolo diverso fra professionisti e volontari. Il Co.E.S. Italia, ha replicato esponendo le differenze già in essere, ad esempio la CRI ha la patente di servizio, gli Autisti di Ambulanze private debbono avere il C.A.P. KB, che forse le future norme trasformeranno in C.Q.C., quindi incomprensibile come la nostra richiesta non possa essere accolta. In seguito a questa replica l’On. Duca, si è impegnato a riesaminare questa situazione per cercare una possibile soluzione attraverso il C.Q.C. e di comunicarci l’esito entro breve tempo. Relazione esiti della riunione fra Co.E.S. Italia e CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL Sempre il 3 ottobre 2007, si è tenuta a Roma una riunione fra Co.E.S. Italia e le Segreterie Nazionali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL, in cui si è discusso delle criticità inerenti alla figura dell’Autista di Ambulanza. La delegazione del Co.E.S. Italia, ha esposto le problematiche contrattuali e giuridiche relative alla figura in questione e ai servizi di trasporto sanitario. Tra gli aspetti evidenziati, è emersa la disomogenea applicazione del CCNL, ovvero, in alcune ASL gli Autisti di Ambulanza del SSN sono illegittimamente inquadrati in categoria B, mentre in altre, non è stato preso neanche in considerazione il passaggio in categoria C. La stessa disomogeneità emerge in relazione all’attribuzione dell’indennità di terapia sub intensiva (ex art. 44 c.6 CCNL 94/97), all’Autista di Ambulanza che a causa delle sue mansioni è esposto al pericolo di contaminazione biologica, solo in alcune ASL attraverso il CCIA è attribuita, ben altre attraverso sentenze di Tribunali del Lavoro e nella gran parte delle ASL non ancora riconosciuta. Ultimo punto contrattuale evidenziato è la declaratoria e i requisiti di accesso alla professione di Autista di Ambulanza, requisiti non rispondenti alle esigenze attuali della professione, che finiscono col generare percorsi di assunzione difformi nelle diverse parti d’Italia. A tutto ciò le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a porre rimedio attraverso la Piattaforma contrattuale 2007/2009 da negoziare con l’ARAN. Di fatto, in seguito a precedenti richieste poste dal Co.E.S. Italia, alcune soluzioni sono già inserite nella bozza di piattaforma posta alla contrattazione, inoltre saranno inviate indicazioni precise ai colleghi Sindacalisti regionali affinché siano superate le difformi applicazioni contrattuali e normative riguardanti la categoria. In riferimento al frequente ricorso alle esternalizzazioni dei servizi di trasporto sanitario, che determinano un aumento di appalti a scapito delle assunzioni, creano conflitto fra le imprese concorrenti destabilizzando il servizio mettendone a rischio la qualità. Le Organizzazioni Sindacali hanno proposto una riorganizzazione nazionale del servizio trasporti sani tari attraverso un documento condiviso con la nostra associazione da produrre congiuntamente nei prossimi mesi, partendo dalla classificazione “Core” di questo servizio. Inoltre il Co.E.S. Italia, ha evidenziato un diffuso e crescente ricorso da parte delle ASL, nel reclutamento di Autisti di Ambulanza con il sistema di somministrazione lavoro attraverso le Agenzie Interinali, Cooperative e Associazioni di Volontariato, con la conseguenza di avere costi maggiori per le ASL e lavoro precario per i lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali,

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in questo numero Aggiornamento, percorso proposta d.d.l. 97, modifica L.R.36/98, emergenza sanitaria. Situazione POTES zona territoriale n°5 Esito della riunione fra Co.E.S. Italia e Rappresentante IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Relazione esiti della riunione fra Co.E.S. Italia e CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL RINNOVO ADESIONI 2008 Aggiornamento, percorso proposta d.d.l. 97, modifica L.R.36/98, emergenza sanitaria. Al momento in cui vi scrivo non è ancora stata formata nessuna commissione, quindi la situazione non e ancora stata definita, restiamo sempre all’erta e sempre pronti ad un eventuale incontro che oramai dovrebbe essere imminente. Purtroppo i tempi della politica sono questi, a risentici per questo argomento.

Maurizio Giordani

Situazione POTES zona territoriale n°5 Riceviamo e pubblichiamo questo articolo per gli interessati di questa zona, non abbiamo ancora notizie dell’ultimora su quando questa soluzione proposta qui di seguito potrà realizzarsi: noi siamo ottimisti. FILOTTRANO - Un annuncio atteso da tempo e che mette fine ad lungo periodo di richieste e polemiche. Si annunciano nuovi e positivi sviluppi per il Potes. Dopo i numerosi e prolungati incontri tesi ad ottenere efficaci risposte sul territorio di Filottrano in merito ai servizi di emegenza-urgenza, finalmente, con una nota formale, trasmessa da Ciro Mingione, direttore della Zona territoriale n. 5 di Jesi dell’Asur, è stata assicurata al Comune di Filottrano la riattivazione del Punto di soccorso territoriale presso il presidio sanitario della cittadina. Infatti, dall’assessorato alla Salute della regione Marche è pervenuta al direttore Mingione la delega a stipulare il contratto di comodato d’uso della nuova ambulanza di tipo A (attrezzata per le emergenze), acquistata dal comune di Filottrano grazie anche alla generosità della Banca di Credito Cooperativo, di associazioni di volontariato del nostro territorio e di aziende private e cittadini filottranesi. Contemporaneamente l’assessorato alla Salute ha autorizzato l’impiego di 3 autisti soccorritori e di 3 infermieri professionali per la formazione dell’equipaggio necessario a garantire il servizio nelle 12 ore. Il sindaco Ivana Ballante afferma di essere in attesa di conoscere la data di riattivazione del servizio, considerato di “fondamentale importanza per una città in cui sono stati registrati per anni numerosi interventi in emergenza-urgenza. Mi auguro - aggiunge il primo cittadino - che l’assicurazione data dal direttore di Zona abbia rapido riscontro anche perché né l’amministrazione comunale, né i cittadini filottranesi sono disposti ad attendere oltre, per un servizio a tutela del diritto alla salute”. La soppressione del servizio aveva alimentato proteste e polemiche nella cittadina, fino alla raccolta di firme. Ora la riattivazione del Potes, così come auspicato dal sindaco.

Co.E.S. Marche Associazione Conducenti Emergenza Sanitaria delle Marche

Casella Postale 34 - 60126 Torrette di Ancona Conto Corrente Postale n° 18092601 Presidente: Maurizio Giordani tel. 3683280926 Tesoriere: Evero Mirone tel.3335862649 fax: 1782223275 sito: www.coesitalia.it-link-marche

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Notizie dalla federazione Esito della riunione fra Co.E.S. Italia e Rappresentante IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Il giorno 3 ottobre 2007 alle ore 10,30, si è tenuta a Roma presso Palazzo Montecitorio, una riunione fra Co.E.S. Italia e il rappresentante della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Duca, in cui si è discusso della necessità che venga prevista una patente di servizio per gli Autisti di Ambulanza professionisti. La delegazione del Co.E.S. Italia, ha evidenziato, l’emblematica carenza normativa che preveda una patente di servizio per i conducenti professionisti dei veicoli di trasporto sanitario, nonché la necessità di introdurre una patente abilitante alla guida di questi veicoli, affinché diminuiscano gli incidenti stradali delle ambulanze con contestuali benefici per gli operatori e per i cittadini, inoltre affinché nella patente di servizio vengano scaricate tutte le sanzioni accessorie (punti e sospensione) previste in violazione del CdS durante il servizio. L’Onorevole, ha riferito che il governo prima di formulare i disegni di legge sulla sicurezza stradale, ha esaminato questa problematica, ma a causa di una massiccia richiesta da parte di altre categorie professionali e l’opposizione di alcune non precisate Associazioni di Volontariato del settore, ha ritenuto di non inserire nei ddl. in questione quanto chiesto dal Co.E.S. Italia, inoltre giuridicamente non sarebbe corretto inserire un requisito di guida per lo stesso tipo di veicolo diverso fra professionisti e volontari. Il Co.E.S. Italia, ha replicato esponendo le differenze già in essere, ad esempio la CRI ha la patente di servizio, gli Autisti di Ambulanze private debbono avere il C.A.P. KB, che forse le future norme trasformeranno in C.Q.C., quindi incomprensibile come la nostra richiesta non possa essere accolta. In seguito a questa replica l’On. Duca, si è impegnato a riesaminare questa situazione per cercare una possibile soluzione attraverso il C.Q.C. e di comunicarci l’esito entro breve tempo. Relazione esiti della riunione fra Co.E.S. Italia e CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL Sempre il 3 ottobre 2007, si è tenuta a Roma una riunione fra Co.E.S. Italia e le Segreterie Nazionali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL, in cui si è discusso delle criticità inerenti alla figura dell’Autista di Ambulanza. La delegazione del Co.E.S. Italia, ha esposto le problematiche contrattuali e giuridiche relative alla figura in questione e ai servizi di trasporto sanitario. Tra gli aspetti evidenziati, è emersa la disomogenea applicazione del CCNL, ovvero, in alcune ASL gli Autisti di Ambulanza del SSN sono illegittimamente inquadrati in categoria B, mentre in altre, non è stato preso neanche in considerazione il passaggio in categoria C. La stessa disomogeneità emerge in relazione all’attribuzione dell’indennità di terapia sub intensiva (ex art. 44 c.6 CCNL 94/97), all’Autista di Ambulanza che a causa delle sue mansioni è esposto al pericolo di contaminazione biologica, solo in alcune ASL attraverso il CCIA è attribuita, ben altre attraverso sentenze di Tribunali del Lavoro e nella gran parte delle ASL non ancora riconosciuta. Ultimo punto contrattuale evidenziato è la declaratoria e i requisiti di accesso alla professione di Autista di Ambulanza, requisiti non rispondenti alle esigenze attuali della professione, che finiscono col generare percorsi di assunzione difformi nelle diverse parti d’Italia. A tutto ciò le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a porre rimedio attraverso la Piattaforma contrattuale 2007/2009 da negoziare con l’ARAN. Di fatto, in seguito a precedenti richieste poste dal Co.E.S. Italia, alcune soluzioni sono già inserite nella bozza di piattaforma posta alla contrattazione, inoltre saranno inviate indicazioni precise ai colleghi Sindacalisti regionali affinché siano superate le difformi applicazioni contrattuali e normative riguardanti la categoria. In riferimento al frequente ricorso alle esternalizzazioni dei servizi di trasporto sanitario, che determinano un aumento di appalti a scapito delle assunzioni, creano conflitto fra le imprese concorrenti destabilizzando il servizio mettendone a rischio la qualità. Le Organizzazioni Sindacali hanno proposto una riorganizzazione nazionale del servizio trasporti sani tari attraverso un documento condiviso con la nostra associazione da produrre congiuntamente nei prossimi mesi, partendo dalla classificazione “Core” di questo servizio. Inoltre il Co.E.S. Italia, ha evidenziato un diffuso e crescente ricorso da parte delle ASL, nel reclutamento di Autisti di Ambulanza con il sistema di somministrazione lavoro attraverso le Agenzie Interinali, Cooperative e Associazioni di Volontariato, con la conseguenza di avere costi maggiori per le ASL e lavoro precario per i lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali,

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nell’affermare che questa forma di reperimento del personale Autista di Ambulanza non è consona, si sono impegnate, a contrastare il proseguo di questa forma di lavoro e a proporre per gli Autisti di Ambulanza in questa posizione una soluzione di assunzione diretta con il rispetto delle norme vigenti. Infine sono state chieste delucidazioni sull’accordo della riforma del Welfare nello specifico della classificazione prevista dei lavori usuranti, La risposta che ci è stata data è che l’Autista di Ambulanza attualmente non rientra fra i lavori usuranti, ma attraverso delle piccole correzioni dell’accordo sarebbe possibile l’inserimento, chiedendo l’abbassamento dell’attuale requisito delle 80 notti all’anno a 40 notti, oppure la modifica del requisito, dei veicoli pubblici pesanti con più di nove posti, prevedere che rientrino come lavoratori usuranti tutti i conducenti di mezzi pubblici comprese le ambulanze. A conclusione ritengo l’incontro soddisfacente e che sia base di partenza per un percorso di proposte e riforme positive a vantaggio di tutti gli Autisti di Ambulanza e dei cittadini. Roma 03 ottobre 2007

Il Presidente Co.E.S. Italia - Franco Tiberi

CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) Per chi è necessaria Conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone o cose – (Patenti C,C+E,D,D+E) A chi è rilasciata • Residenti in Italia (trasporto professionale di cose o persone) • Cittadini non UE che lavorano per ditte con sede in Italia Deroghe per guida veicoli che • Hanno velocità max autorizzata <45 km/h • Sono ad uso F.A., Prot. Civ., VV.FF., per ordine pubblico • Scopo perfezionamento tecnico riparazione e/o manutenzione, nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione • Servizio di emergenza o salvataggio • Lezioni di guida • Trasporti privati e non commerciali • Trasporto materiale o attrezzatura utilizzati dal conducente se guida del veicolo non attività prevalente In questi casi In questi casi non è necessaria la carta Esenzioni • Residenti in Italia già titolari al 24.1.2006 di KD con patente D, D+E o patente C, C+E; • Cittadini non UE dipendenti di impresa italiana titolari di patente C,C+E,D,D+E al 24.1.2006 In questi casi CQC per via amministrativa • Non serve qualificarsi, ma si deve lo stesso richiedere la carta Criteri e scadenze saranno fissati da un futuro decreto Criteri e scadenze saranno fissati da un futuro decreto del Ministero dei Trasporti del Ministero dei Trasporti Requisiti per conseguire la CQC • 18 anni trasporto cose (patenti C,C+E) • 21 anni trasporto persone (D,D+E)

IMPORTANTE : La CQC sostituisce il KC,KD Come si ottiene la CQC Corso (durata 280 ore) + esame Chi organizza il corso • Autoscuole • Soggetti autorizzati Formazione periodica • La CQC deve essere rinnovata ogni 5 anni (corso di 35 ore) Chi può seguire i corsi in Italia • Residenti • Cittadini non UE che lavorano per ditte con sede in Italia • Cittadini UE che lavorano per ditte con sede in Italia Svolgimento esame • Corso di 280 ore con almeno 20 ore di guida • Si possono fare max 8 ore di guida in condizioni particolari (es. Notte) • Chi ha già CQC e ne vuole un‘altra (es. CQC C e vuole CQC D) corso di 70 ore di cui 5 di guida Importante: Nel caso di rinnovo non segue esame Programma d‘esame Particolare attenzione viene posta • Impatto ambientale (consumo, inquinamento, rumorosità) • Costi complessivi (consumo elementi meccanici ….) • Sicurezza del trasporto (carico, passeggeri) • Uso cronotachigrafo • Uso dispositivi di sicurezza nel trasporto persone (es. Cinture) • Documenti di trasporto • Incolumità degli addetti (infortuni e rischi fisici) • Prevenzione comportamenti criminosi (traffico clandestini) • Valorizzazione dell‘immagine aziendale Modalità di esame Orale e/o scritto Sanzioni

• Guida senza CQC (sanzione amministrativa + 60 gg fermo veicolo + incauto affidamento) • Guida con CQC scaduta ( CQC ritirata fino a verifica di situazione sanata) Punti • Se guido mezzi professionali (patenti C,C+E,D,D+E) perdo i punti su CQC • Se guido mezzi non professionali perdo i punti sulla patente Da quando? • Mancano decreti attuativi previsti entro 6 mesi dal 24/01/2006 (quindi entro il 24 luglio). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio patenti ed abilitazioni di guida della Motorizzazione Civile. Riferimenti normativi • Direttiva UE 2003/59/CE • DLG n.286 21.11.2005

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione

regolata dell'esercizio dell'attività' di autotrasportatore. (Pubblicato nella G.U. n. 6 del 09/01/2006)

1. Finalità 1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività' di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge. Art. 14. Qualificazione e formazione 1. L'attività' dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.». Art. 15. Campo di applicazione 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata: a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose; b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano. Art. 16. Deroghe 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti: a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività' principale del conducente. Art. 17. Esenzioni 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

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c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Gazzetta Ufficiale N. 80 del 5 Aprile 2007 MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale; Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo; Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame; Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validità; Decreta: Art. 1. Autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti. Art. 2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti: a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E; c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E; d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E. 2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, e' presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose. Art. 3. Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente 1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) denominazione dell'autorità' che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente; 5) a) numero della patente di guida posseduta; b) numero della carta di qualificazione del conducente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare; 9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; 10) la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie. 2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose. Art. 4. Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché

le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente). 2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente). 3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Art. 5. Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti 1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida. Art. 6. Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia. 2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori. Art. 7. Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti 1. La validità della carta di qualificazione del conducente e' rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha svolto il corso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta. 2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonché alla presentazione di una domanda cui sono allegate le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente. 3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso. 4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare. Art. 8. Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD 1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. 2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. 3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'art. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2007 Il capo del Dipartimento: Fumero

pubblicazione riservata ai soci dicembre 2007 numero unico

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Un saluto particolare di stima ed affetto all’amico e collega

BRUNO CINGOLANI che, dal 1° ottobre di quest’ anno, si è collocato a riposo. Volevo ricordare BRUNO a tutti i colleghi, come una persona che nell’arco di questi primi anni di attività del COES-MARCHE è stata sempre presente, in tutte le occasioni più importanti. Ricordo con piacere le battaglie che egli ha svolto ( e se lo conosco bene in parte continuerà a svolgere anche nel suo attuale ruolo di pensionato) nella sua zona di appartenenza (Jesi e dintorni, l’attuale Z.T. 5) sia come collega esperto che come coordinatore a tutti gli effetti e referente aziendale, recentemente nominato dalla sua azienda responsabile tecnico dei mezzi. La sua vulcanica intraprendenza lo ha contraddistinto e reso noto anche al di fuori della zona su cui operava proprio per il suo modo di fare. Ricordo quando ci siamo costituiti in associazione: sempre presente sin dai primi passi, un pozzo di esperienza, foriero di consigli per i nuovi colleghi, leale e sempre pronto a presenziare ad incontri anche a lui non particolarmente graditi. Egli, essendo un tipo piuttosto sanguigno, ha sempre creduto nel lavoro di equipe in tutte le sue sfaccettature ed è pertanto portato a dare continuamente consigli a tutti i membri degli equipaggi che nel tempo hanno collaborato con lui, spesso scontrandosi con essi per il fervore con cui sosteneva gli argomenti. Potrei aggiungere dell’altro, ma mi fermo qui, e porgo a BRUNO a nome di tutti i colleghi del COES-MARCHE sinceri auguri di buona salute e buone vacanze, anche se lui sa che lo disturberemo, perché da pensionati, si sa, il tempo a disposizione c’è. Un saluto fraterno,

Il Presidente Co.E.S. Marche - Maurizio Giordani

allegati a questo numero:

• bollettino ccp per la quota associativa 2008 • bollettino ccp per il rinnovo del premio

assicurativo (per chi ha gia aderito alla polizza patente)

TANTISSIMI AUGURI DI UN FELICE NATALE

E DI UN SERENO 2008

RINNOVO ADESIONI 2008

Si ricorda a tutti che, sia la quota associativa che la polizza assicurativa sulla patente, vanno versati entro FEBBRAIO.

LA POLIZZA ASSICURATIVA E’ VALIDA SOLO SE SI E’ IN REGOLA CON LA QUOTA DELL’ASSOCIAZIONE

Controllare l’esattezza dei dati sui bollettini postali pervenuti, se non sono corretti inviare una e-mail a [email protected] o contattare Mirone

Evero allo 333 5862649 per l’aggiornamento.

Per chi aderisce all’assicurazione è indispensabile che una volta effettuati i versamenti con i bollettini di conto corrente postale, fare una fotocopia delle

ricevute su un unico foglio, e farli pervenire a Co.E.S. Marche nei seguenti modi:

• Spedizione a: Co.E.S. Marche

casella postale 34

60126 Torrette di Ancona

• Consegna a mano presso la potes 118 di Torrette

• Tramite allegato e-mail all’indirizzo [email protected]

Rinnovo l’invito a collaborare per recepire notizie e curiosità da pubblicare.

Colgo l’occasione per augurare un Buon Natale e un Sereno anno a voi e ai vostri cari.

il tesoriere Co.E.S. Marche - Evero Mirone