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Contratto di Assicurazione contro i Danni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. IMPRESA SICURA Modello : FI-01-PM21-108 Fascicolo Informativo Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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Contratto di Assicurazionecontro i DanniIl presente Fascicolo Informativo, contenente:1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;2) Condizioni di Assicurazione;deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contrattoo, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZAPrima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

IMPRESA SICURA

Modello : FI-01-PM21-108

Fascicolo Informativo

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel.+39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Subalpina

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Contratto di Assicurazione contro i Danni

Polizza "Impresa Sicura"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggettoalla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dellasottoscrizione della polizza.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratriceAllianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE- Monaco (Germania)Sede legaleLargo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail800.68.68.68 - www.allianz.it - [email protected]

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioniL'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni PatrimonialiIl Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.624 milioni di euro.La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.334 milioni di euro.L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine disolvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sarannoconsultabili sul sito internet www.allianz.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

b Informazioni sul Contratto

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, inassenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, sirinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanziacesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art.1901 c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento delpremio" e "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurativeIl presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO ALL RISKS, FURTO ERAPINA, RESPONSABILITA' CIVILE, TUTELA LEGALE.E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA.Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati.

COSA SI ASSICURA: "Enti assicurati";SEZIONE INCENDIO ALL RISKS: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive";SEZIONE FURTO E RAPINA: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE TUTELA LEGALE: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE ASSISTENZA: "Oggetto dell'assicurazione".

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Limitazioni ed EsclusioniAVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa, nonchéipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, comedisciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio","Modifichedell'assicurazione", "Dichiarazioni inesatte od omissioni", "Altre assicurazioni";COSA SI ASSICURA: "Esclusioni", Delimitazioni di garanzia" " Garanzie Aggiuntive";SEZIONE FURTO E RAPINA: " Esclusioni", " Garanzie Aggiuntive";RESPONSABILITA' CIVILE: "Esclusioni", "Persone non considerate terzi", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE TUTELA LEGALE : "In quali casi opera l'assicurazione" "Esclusioni", " Garanzie Aggiuntive";SEZIONE ASSISTENZA: "Esclusioni";CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI: "Delimitazione territoriale","Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di polizza", "Caratteristiche del rischio assicurato ai finidell'operatività delle garanzie prestate nella Sezione Incendio -All Risks" "Circostanze non influenti", "Caratteristichecostruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furto eRapina", "Operatività delle coperture in fase di trasloco";CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE: "Validità territoriale", "Pluralità diassicurati", "Calcolo del premio", "Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio", "Destinazione dei locali";CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE: "Validità territoriale".

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurateprescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsionedell'indennizzo.Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

COSA SI ASSICURA: "Enti assicurati";SEZIONE INCENDIO ALL RISKS: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive";SEZIONE FURTO E RAPINA: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE: "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie aggiuntive";SEZIONE TUTELA LEGALE:"Oggetto dell'assicurazione";SEZIONE ASSISTENZA: "Oggetto dell'assicurazione".

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

Franchigia 200 euroDanno accertato 1000 euroDanno liquidato 800 euro

Scoperto 10%, minimo 200 euroDanno accertato 3000 euroScoperto 10% = 300Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 euro

Danno accertato 1800 euroScoperto 10% = 180 = si applica scoperto minimoDanno liquidato = 1800 - 200 = 1600 euro

AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in casodi sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapportofra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli, contenuti nelle "Norme in caso disinistro" delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano

NORME IN CASO DI SINISTRO: "Assicurazione Parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partiteassicurate" valido per la Sezione Incendio All Risks;NORME IN CASO DI SINISTRO: "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile" valido per la SezioneResponsabilità Civile.

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4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischioAVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze cheinfluiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., comedisciplinato nell'Articolo "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggiordettaglio.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischioTutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad unaggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraentee/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli"Modifiche dell'assicurazione" e "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione:

Aggravamento:modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse daquelle originarie;

Diminuzione:modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati

6. Premi

Pagamento del PremioIl premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno,ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

2% per frazionamento semestrale;3% per frazionamento quadrimestrale;4% per frazionamento trimestrale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di

assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta

(750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempreentro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

Adeguamento del premioNel contratto può essere richiamata la Condizione Particolare "INDICIZZAZIONE", alla cui disciplina si rinvia, con cui siconviene che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzosono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

7. Diritto di Recesso

Diritto di recesso alla scadenza contrattualeAVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dalContraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durataannuale o poliennale del contratto.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALEEntrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con lemodalità disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

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CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui NON sia stato applicata una riduzione di premio)Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singolaannualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicatain polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'Articolo "Durata e prorogadell'assicurazione" di cui alle Condizioni generali di Assicurazione, cui si rinvia.

Diritto di recesso per sinistroAVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora ilContraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà direcedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per itermini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo "Recesso in caso di sinistro" di cui alle Condizionigenerali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso dalle garanzieLimitatamente alla/e garanzia/e atti vandalici, eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio, ciascuna delle Parti puòesercitare il diritto di recesso dalla garanzia/e in ogni momento. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo "Recesso dallegaranzie " contenuto all'interno della sezione Incendio All risks delle Condizioni di Assicurazione.

8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei DirittiAi sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso siprescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contrattoLa legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione delcontratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

10. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contrattoAl contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

INCENDIO ALL RISKS: 22,25%(solo per la copertura "Lastre" 21,35%)FURTO E RAPINA: 22,25%;RESPONSABILITA' CIVILE: 22,25%TUTELA LEGALE: 21,25%ASSISTENZA: 10%

c INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denunciaAVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese perla ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degliArticoli di seguito indicati:

NORME IN CASO DI SINISTRO valide per la sezione INCENDIO ALL RISKS: "Cosa deve fare l'Assicurato","Assicurazione presso diversi assicuratori", "Mandato dei periti", "Determinazione del danno", "Anticipodell'indennizzo", "Pagamento dell'indennizzo";NORME IN CASO DI SINISTRO valide per la sezione FURTO E RAPINA "Cosa deve fare l'Assicurato" "Obblighi","Assicurazione presso diversi assicuratori", "Mandato dei periti", "Determinazione del danno", "Anticipodell'indennizzo", "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione/reintegro della somma assicurata", "Recupero degli entirubati";NORME IN CASO DI SINISTRO valide per la sezione RESPONSABILITA' CIVILE: "Cosa deve fare l'Assicurato";NORME IN CASO DI SINISTRO valide per la sezione TUTELA LEGALE: "Cosa deve fare l'Assicurato", "Definizione delsinistro e limiti temporali di copertura", "Unico Sinistro", "Gestione del Sinistro";

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NORME IN CASO DI SINISTRO valide per la sezione ASSISTENZA: "Cosa deve fare l'Assicurato".

AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza, qualora presente in polizza, la denuncia del sinistro deve essereeffettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cuiall'Articolo "Obblighi" delle norme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, faxed e.mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: [email protected] salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo all'Impresa la facoltà di adire l'AutoritàGiudiziaria.Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro neltermine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax06.42133.745 - 06.42133.353 , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativoriscontro.Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione dellaresponsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economicoeuropeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazionedella procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sedel'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internethttp://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamoall'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

13. Arbitrato

Ricorso all'ArbitratoIn caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà dirisolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta chel'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente NotaInformativa.

Il Rappresentante Legale

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Glossario

Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o latrasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla suatrasformazione in potenza meccanica.Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.Per le garanzie prestate all'interno della Sezione Tutela Legale si intendono assicurati:

la Contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;i Prestatori di lavoro.

Assistenza stragiudiziale (valida per la Sezione Tutela legale): attività svolta al fine di ottenere il componimento bonariodella vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.Controversia (valida per la Sezione Tutela legale): controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioniassunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale,compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulatasuperasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui sitrovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse ilcorrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro la Somma assicurata/Massimaleassicurato o il limite di Indennizzo/risarcimento previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigieeventualmente applicabili.Delitto colposo (valida per la Sezione Tutela legale): è colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontào intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essereespressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.Delitto doloso (valida per la Sezione Tutela legale): il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso opericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A esuccessive modifiche e/o integrazioni.Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga conelevata velocità.Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenzaalla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, laviolenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamentoperiodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.Fatto illecito (valida per la Sezione Tutela legale): è il fatto, cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa(per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto,che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.Fatturato: il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato perMerci vendute e/o servizi resi a seguito dell'Attività dichiarata.Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedottadall'ammontare del Danno liquidabile.Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.Furto con Rottura o Scasso: furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi dichiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia neisoffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quellaesterna.Impresa: Allianz S.p.A.Incendio: combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi epropagarsi.Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma néa reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti,franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

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Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

gas combustibili;liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente siinfiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successivemodifiche ed integrazioni.Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni odecori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato,stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luceod aria o per consentire una visuale.Macchine Mordenti: macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate diResponsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come personainfortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materieplastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, etc., aventi almeno le seguenticaratteristiche di base:

pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con solimezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;movimento di chiusura:

manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;

le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassafortein modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senzademolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devonoessere ancorati al pavimento o ad una parete.Occlusione: ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non siconsidera Occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.Oneri fiscali (valida per la Sezione Tutela legale): consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizioo di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti ecc..Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intendestabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per glianni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nelcaso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'Attività dichiarata, nel rispettodelle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nellapresente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile).Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionaledi cui all'articolo 1907 del Codice Civile.Primo rischio relativo: la forma di garanzia ove la Somma assicurata rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro;agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, si tiene conto del valorecomplessivo costituito dalla definizione di Contenuto indicata negli Enti assicurati.Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.Reato (valida per la Sezione Tutela legale): violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal CodicePenale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/opecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha postiin essere (vedi le voci Delitto colposo e Delitto doloso). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.Regola proporzionale: ccriterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quandoil valore degli Enti assicurati dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, aisensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

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Retribuzioni: l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libriobbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratricee le retribuzioni dei lavoratori in distacco.Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Dannoliquidabile e da esso dedotta.Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effettidel gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestree porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.Relativamente alle garanzie prestate nella Sezione Tutela legale è l'evento consistente nella Controversia giudiziale ostragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse lepavimentazioni.Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche serealizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parteimportante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non puòessere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno),guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno allaproprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi,sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.Tetto: ccomplesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese lerelative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi attialla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata da incapacitàdegli stessi a smaltire l'acqua piovana.Transazione (valida per la Sezione Tutela legale): accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongonofine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.Ubicazione: sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sonoposti gli Enti assicurati, svolge l'Attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, serviziaziendali e depositi denominate Strutture accessorie, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo difabbricato principale.Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procedeal calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento deglienti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto ilFabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare gli Enti assicurati con altri nuovieguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato dimanutenzione e ogni altra circostanza concomitante.Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cuiall'articolo 1907 del Codice Civile.Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpicontundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, coninterposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio noninferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore noninferiore a 6 millimetri.

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Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel.+39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplinagenerale applicabile al contratto di assicurazione che verrA' sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisaperò che il contenuto del contratto di assicurazione potrA' subire delle variazioni, ovvero contenere unapersonalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dalContraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda dipolizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante dellapolizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga SommeAssicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice Metodologico

1. DEFINIZIONI (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

4. COSA SI ASSICURA

5. SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

6. SEZIONE FURTO E RAPINA

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE7.1 RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA' (ESCLUSA EDILIZIA)7.2 RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA7.3 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

8. SEZIONE TUTELA LEGALE

9. SEZIONE ASSISTENZA

10. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI

11. CONDIZIONI DI OPERATIVITA'DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE

12. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

13. NORME IN CASO DI SINISTRO

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullitA', limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente oAssicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi diparticolare rilevanza ed evidenza.

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1 DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, masaranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sonointegralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del PremioL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o laprima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento del Premio.Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento del Premio, fino alle successive scadenze.I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppureall'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.Gli Oneri Fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

L'articolo che segue si applica solo se il contraente scelga di stipulare una polizzapoliennale.Articolo 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazioneL'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandataalmeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'assicurazione è prorogataper un anno e così successivamente.Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge,la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispettoalla scadenza della singola annualità.

L'articolo che segue si applica solo se il contraente scelga di stipulare una polizzaannuale.Articolo 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazioneL'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandataalmeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad unanno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 2.3 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultareda apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Articolo 2.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioniLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative acircostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischiopossono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché lastessa cessazione dell'assicurazione salvo quanto previsto dall'Articolo - Buona fededelle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli enti assicurati.

Articolo 2.5 - Recesso in caso di SinistroDopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giornodalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto direcedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

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La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualoraquest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del DecretoLegislativo 6 settembre 2005, n. 206.In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia delrecesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio nontrascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Articolo 2.6 - Altre assicurazioniIl Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successivastipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Articolo 2.7 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 2.8 - Recupero sconto commercialeIl Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nellaScheda di polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contrattostesso.Detto sconto verrà ridotto di 2 punti percentuali alla scadenza di ogni annualità, sino al suoeventuale azzeramento.

3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

I - IndicizzazionePremesso che:

con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumoper famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quartomese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio oppure il mese didecorrenza dell'assicurazione se la prima rata annuale di Premio non è ancora scaduta;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio le somme/massimali assicurati,i limiti di Indennizzo/risarcimento (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda diPolizza nonché il Premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indicedi riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da taleindicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indiceequipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità diindicizzazione sopra indicate.

4 COSA SI ASSICURA

Art. - Enti assicuratiL'Impresa assicura gli enti di seguito descritti, anche se di proprietà di terzi, situatinell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

Fabbricato (o porzione di esso)tutte le opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre,opere di fondazione o interrate;piazzali, lastricati, strade interne;cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;pannelli solari termici e fotovoltaici;impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazionequali: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici esanitari, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, diilluminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti di allarme;

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ascensori, montacarichi, scale mobili;moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico mosaiciaffreschi e statue.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato, le rispettive quotedelle parti costituenti proprietà comune si intendono garantite dalla presente Polizza.

Relativamente a quanto previsto nella Sezione Responsabilità Civile, ci si riferiscealla definizione di Fabbricato solo per la responsabilità che deriva all'Assicurato inrelazione alla proprietà dello stesso.

E' escluso tutto quanto rientrante nella descrizione di Macchinario.

Macchinario:macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche,elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativiricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), dipesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;impianti e attrezzature di imballaggio;attrezzatura, arredamento, mobilio, Mezzi di custodia, apparecchi mobili diilluminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d'ufficio e tutto quantoserve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;distributori automatici di Merci, cibi e bevande purché all'interno del Fabbricato edaccessibili anche dall'esterno;tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad usoesclusivo dell''Attività dichiarata;sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine daufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati,Apparecchiature elettroniche in genere;altri impianti non indicati sotto la denominazione di Fabbricato;gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dalconduttore e/o di sua proprietà purché con la presente Polizza non sia assicurato ilFabbricato;indumenti di lavoro, accessori, Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e deiclienti esclusi Valori e Preziosi;dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenzeaziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini equant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

Sono compresi nei limiti indicati nelle Condizioni di operatività delle garanzie perdanni agli Enti assicurati - articolo Circostanze non influenti:

gazebo e tettoie esterne amovibili;strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture concopertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

Merci:Merci proprie dell'Attività dichiarata;materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;scorte e materiali di consumo;imballaggi e supporti;stampati e materiale pubblicitario;lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi Incombustibili e negli impiantidi riscaldamento);scarti e residui di lavorazione.

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Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata:sono comprese sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza;entro predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizionedell'attività assicurata.

Enti particolari:Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films emicrofilms, pellicole e fotocolor.Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, schedae/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabiliautomaticamente e/o da programmi.Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés,pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicuratinell'ambito della partita Macchinario con il limite di indennizzo indicato nella Schedadi Polizza.

Valori:carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazionidi Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari,circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotteriee ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Preziosi:gioielli, oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perlenaturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni eraccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partitaMacchinario con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Enti pregiati aventi anche valore artistico:quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi iPreziosi);collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in generedi oggetti non preziosi;pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce,tappeti, arazzi.

Tali Enti pregiati, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicuratinell'ambito della partita Macchinario con i limiti, franchigie e/o scoperti indicatinella Scheda di Polizza.

CONTENUTO (definizione valida esclusivamente per la Sezione Furto e Rapina):ai soli fini della Sezione Furto e Rapina, la partita Contenuto deve intendersi comel'insieme dei seguenti Enti assicurati:

Macchinario;Merci;Enti particolari;Valori e Preziosi.

Posti all'interno dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

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Fermo quanto stabilito negli Articoli Oggetto dell'assicurazione e dalle Condizioni dioperatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati, sono compresi, entro gli eventualilimiti previsti nella Scheda di Polizza:

Macchinario (tranne Enti pregiati, Preziosi, Valori ed Enti particolari) e/o Merci postiall'aperto all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata eadiacenti ai locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, ai soli fini dellaSezione Incendio All risks.Merci, Macchinario posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelledichiarate nella Scheda di Polizza - purché non all'aperto - presso esposizioni, fieree mostre, in deposito e/o lavorazione. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confinidella Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di SanMarino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi diprotezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimidi quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione echiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento dirischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Schedadi Polizza.Merci, Macchinario posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelledichiarate nella Scheda di Polizza - purché non all'aperto - presso esposizioni, fieree mostre, in deposito e/o lavorazione. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confinidella Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di SanMarino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi diprotezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimidi quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione echiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento dirischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Schedadi Polizza.(tale disposizione non si applica alle attività edili)Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti. Tali enti, se non si tratta di Merci, siintendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario con ilimiti indicati nella Scheda di Polizza.Enti in leasing

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sugli Enti assicuratie/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle all'Impresa tutte le occorrentiindicazioni e informazioni.

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, qualora undeterminato bene o un determinato ente non trovasse precisa assegnazione in uno degli Entiassicurati con le partite della presente Polizza, oppure tale assegnazione risultasse dubbia ocontroversa, il bene o l'ente verranno attribuiti alla partita Macchinario.

Art. 4.1 - Enti non assicuratiaeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (oaltri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che talienti siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commerciodegli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza;Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica Polizza Elettronica;Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica PolizzaTrasporti;alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.

5 SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

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Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da qualsiasievento, qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità equelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato nonché da altre persone allo scopo di impedireo arrestare l'evento dannoso - con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scopertiindicati nella Scheda di Polizza - fermo quanto di seguito precisato e salvo quantoespressamente escluso.L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamentesostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

le spese di demolizione, sgombero e trasporto nella più vicina ed idonea discarica deiresidui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente inmateria al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto,ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio esmontaggio) di cose mobili assicurate nel caso in cui la loro rimozione siaindispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o degli Enti assicuratidanneggiati;gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Articolo -Procedura per la valutazione del danno delle Norme in caso di Sinistro nonché laeventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito dinomina del terzo perito;gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli entidistrutti o danneggiati;

Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quantoindicato nella Scheda di Polizza.

Nella Somma assicurata al Fabbricato, sono compresi gli oneri di concessione edilizia chedovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/oAutorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresìcompresi (senza che questi debbano essere previsti nella somma assicurata), gli oneri dicostruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti dizona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato.

Art. 5.2 - EsclusioniL'Impresa non è obbligata in alcun caso per i dannia) causati da o dovuti a:

dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei sociillimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, delconvivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loroparente o affine convivente;atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione,nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/oordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanzeradioattive;smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e softwarein genere sugli stessi memorizzati;utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo ditrasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);attacco o infezione di virus informatici in genere;eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina,variazione della falda freatica;

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bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine.Sono altresì esclusi i danni:

di natura estetica che non compromettano la funzionalità degli Enti assicurati a menoche non siano provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigniesplosivi, Implosione;indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralciodell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o direddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità degliEnti assicurati;

b) sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a:allagamento o bagnatura da acqua o da altri fluidi a meno che dovuto a rotturaaccidentale di Impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario e/otraboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovanaoppure dovuto a Rigurgito di fognatura;colaggio di liquidi da impianti automatici di estinzione;Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati;ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffae loro tentativi, appropriazione indebita da parte dei Prestatori di lavoro, perditariscontrata in sede di inventario;costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio degliEnti assicurati non connesso a lavori di manutenzione, anche se imposti dadisposizioni di Autorità o di leggi;collaudi, prove ed esperimenti;eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore ofornitore;cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi,muffe, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione,trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione;difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agliamministratori o ai soci a responsabilità illimitata;operazioni di installazione e/o modifica di programmi;errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio econservazione;impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente oindirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Merci in produzione olavorazione;vizio e/o difetto di prodotto;mancato od anormale mantenimento della temperatura e/o dell'atmosfera controllatae/o fuoriuscita del fluido frigorigeno;trasporto, urto, caduta, movimentazione e/o manipolazione in genere degli entiassicurati; urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o alservizio dell'Assicurato;

c) Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energiaelettrica, termica;mescolamento di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere;deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione,arrugginimento, deperimento, erosione;assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni;guasti, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature ingenere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo;sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e diprocessi di lavorazione;

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fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee edapparecchiature di fusione;dispersione di prodotti in genere contenuti in serbatoi, cisterne, vasche, contenitori;perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica osoftware; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o diogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

a meno che gli eventi di cui al precedente comma c) non siano provocati da eventinon altrimenti esclusi che abbiano colpito gli Enti assicurati.

Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai comma b) e c) derivi altro dannoindennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'Impresa indennizzerà solo la parte didanno non altrimenti esclusa.

Art. 5.3 - Delimitazioni di garanziaFerme le disposizioni generali di cui al precedente Articolo - Esclusioni della presenteSezione, con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, siprecisa quanto segue:

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da atti vandalici odolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo esabotaggio, l'Impresa non risponde dei danni:

da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/obiologico utilizzato per compiere tali atti;derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione dellavoro;da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza.di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate.

Per gli Enti assicurati posti all'aperto, sono inoltre esclusi i danni subiti dalle Mercie/o dal Macchinario che non può essere considerato fisso per natura e destinazione.Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delleproprietà in cui si trovano gli Enti assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà le distruzioni, guasti odanneggiamenti (salvo Incendio, Esplosione e Scoppio) anche se verificati durante ilsuddetto periodo.Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismosono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi naturacausati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare,prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da eventiatmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose daesso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da:

Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o neiSerramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non aSinistro) ed al relativo contenuto;strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture concopertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine;Enti assicurati per effetto del sovraccarico neve;Enti assicurati posti all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce olesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi dicui sopra.

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Sono inoltre esclusi i danni subiti dal Macchinario posto all'aperto che non puòessere considerato fisso per natura e destinazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da sovraccariconeve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti, sono esclusiquelli subiti da:

strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative aicarichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recenterifacimento nonché dal relativo contenuto;fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a menoche detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture concopertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto.

Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subitidagli Enti assicurati fissi per destinazione d'uso causati da accumulo di neve. Taledisposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventualidisposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi. Sono in ogni caso esclusi i dannial Macchinario non fisso, Merci e, in generale al contenuto.

Relativamente alle rotture accidentali delle Lastre - intendendo per tali anche quellefacenti parte del Macchinario assicurato - l'Impresa rimborsa le spese sostenute per lasostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche,comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altraspesa e danno indiretto.Tali spese sono prestate a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di quantoindicato nella Scheda di Polizza e senza applicazione, ove prevista, della franchigiafrontale.Non si indennizzano le rotture derivanti da:

Eventi atmosferici;atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici;operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sullelastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate,

nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, nonfossero integre ed esenti da difetti.Non costituiscono rotture indennizzabili a termini dell'assicurazione prestata dallapresente Sezione, le scheggiature e rigature.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da fuoriuscita diacqua o di altri fluidi a seguito di rottura accidentale di Impianti al servizio delFabbricato (tranne impianti automatici di estinzione) e/o del Macchinario e/otraboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana sonoesclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dalpavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte suscaffalature, ripiani e/o pallets.Nel caso le rotture accidentali di cui sopra siano causate da gelo, l'Impresa indennizzerài danni materiali conseguenti sempre che l'attività non sia stata sospesa per più di 48ore precedentemente il Sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso dichiusura per festività.Sono in ogni caso esclusi i danni causati da rotture originate da gelo di condottiinstallati all'aperto anche se interrati.

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Limitatamente ai danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua, l'Impresaindennizza inoltre le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare edeliminare la rottura che ne ha originato lo spargimento.L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da bagnamento oallagamento dovuto a Rigurgito di fognatura sono esclusi i danni alle Merci la cui baseè posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensionee/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

Relativamente ai danni materiali e diretti di correnti, scariche, sovratensioni ed altrifenomeni elettrici sono esclusi quelli:

derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore odell'installatore per l'uso e la manutenzione;dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori dimanutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni dicollaudo, prova o esperimenti;a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen,tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da terremoto,intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovutoa cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ognievento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimoepisodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati da:inondazione, alluvione;allagamento non conseguente a rottura di Impianti al servizio del Fabbricato e/o delMacchinario, Rigurgito di fognature,

sono esclusi i danni:alle Merci, ovunque situate, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dalpavimento;a enti mobili posti all'aperto.

Art. 5.4 - Recesso dalle garanzieLimitatamente alla/e garanzia/e:

atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo e sabotaggio;terremoto;inondazioni, alluvioni;

ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazionescritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'altra Parte conpreavviso di 15 giorni.

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Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento dellegaranzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare alContraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alla garanzia per il Periododi assicurazione non trascorso.Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta,ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nellaSezione Incendio - All risks inviando comunicazione scritta all'Impresa - con letteraraccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione dellalettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15giorni.In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà arimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativoalla Sezione Incendio - All risks per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora inPolizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovocontratto per l'aggiornamento delle garanzie.Nel caso in cui la Sezione Incendio - All Risks fosse l'unica sezione previstadall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

Art. 5.5 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

RL - Rischio locativoL'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, deidanni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza,ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della Regolaproporzionale di cui all'Articolo - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale,compensazione tra partite assicurate delle Norme in caso di Sinistro, qualora la Sommaassicurata a questo titolo, con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza,risultasse inferiore al Valore allo stato d'uso.

SPE - Spese di demolizione, sgombero e trasporto (in aumento)Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa, oltrealle spese di demolizione, sgombero e trasporto così come disciplinate nell'Articolo -Oggetto dell'Assicurazione della presente Sezione, indennizza anche le spese relative alleoperazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale deiresidui del Sinistro (esclusi quelli radioattivi) entro il Massimale assicurato e fino allaconcorrenza della percentuale indicata del Massimale assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza dell'ulterioreSomma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

EL - Danni ad Apparecchiature elettronicheA parziale deroga di quanto disposto dai comma b) et c) dell'Articolo - Esclusioni dellapresente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ad Apparecchiatureelettroniche di pertinenza dell'Attività dichiarata, verificatisi per effetto di:

imperizia, negligenza, errata manipolazione;urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere;

Sono escluse dalla garanzia di cui alla presente Sezione le apparecchiature ad impiegomobile.

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L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

COL - Colaggio impianti automatici di estinzioneA parziale deroga di quanto disposto dal comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati dafuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

DL - Dispersione liquidiA parziale deroga di quanto disposto dal comma c) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quantoparte delle Merci assicurate, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentaledegli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. Sono esclusi i danni:

derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura divalvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;di fuoriuscita di materiale fuso;causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

MR1 - Merci in refrigerazione in Banchi / Armadi frigoriferi senza sistemidi controlloA parziale deroga di quanto disposto dal comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione causatida:

mancato od anormale mantenimento della temperatura;fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;b) a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di

sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzionedell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

In conseguenza del punto b), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 6ore da quando l'Assicurato, venuto a conoscenza del Sinistro, abbia dato immediatoavviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

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MR2 - Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistemadi controlloA parziale deroga di quanto disposto dal comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazioneconservate in celle frigorifere con sistema di controllo causati da:

mancato od anormale mantenimento della temperatura;fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e disicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzionedell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che:esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede distipulazione del contratto;tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormalemantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativanon minore di 12 ore;l'Assicurato ne dia immediato avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo,entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

SSI - Spese Straordinarie Sezione Incendio All RisksA parziale deroga di quanto disposto dal comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in dettaSezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresaindennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per laripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione,riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunquelimitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si èverificato il Sinistro.Nel Massimale assicurato e sino alla concorrenza dello specifico sottolimite indicatonella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamentesostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento edestensione dell'inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili adeventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastrinaturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo dellemacchine o degli impianti danneggiati o distrutti;cessazione definitiva all'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Sommaassicurata indicata nella Scheda di Polizza.

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PCL - Perdita dei canoni di locazioneA parziale deroga di quanto disposto dal comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presenteSezione, se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini dellapresente Sezione, l'Impresa rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che eglinon potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per iltempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - inqualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigionepresumibile ad essi relativa.Viene convenuto che, se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulteràinferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i localiaffittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto a sensi dell'Articolo -Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicuratedelle Norme in caso di Sinistro.

6 SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

1) Garanzie Furto e Rapina.L'Impresa indennizza, nella forma di copertura prescelta e indicata nella Scheda diPolizza, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina del Contenuto con ilimiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

FurtoLa garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti neilocali contenenti gli Enti assicurati:a) violandone le difese esterne mediante:

Rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;uso fraudolento di chiavi;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di riparimediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdottonei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la refurtiva alocali chiusi.

Valori e Preziosi presenti nella Ubicazioneil Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali della Ubicazione indicata nellaScheda di Polizza è operante purché gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti,mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.Se per gli Enti assicurati sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa èobbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno deimodi sopra descritti, abbia violato tali mezzi con scasso o con uso fraudolento dichiavi.

Furto compiuto dall'esterno dei locali della UbicazioneE' compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti gliEnti assicurati nei modi seguenti:a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove

ammesse, con rottura del vetro retrostante;b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore

24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangonoprotette dal solo vetro fisso;

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c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solovetro, in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori,Preziosi ed Enti pregiati (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essereconsiderati Merci);

Furto dei dipendentiE' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato a condizione che:

l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né diquelle dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dallaPolizza o della sorveglianza dei locali della Ubicazione;il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali ilPrestatore di lavoro adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Rapina o EstorsioneLa garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle viene esercitata violenza ominaccia siano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali dellaUbicazione.Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioniintimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti noncontestualmente all'impossessamento degli Enti assicurati.

Danneggiamento degli Enti assicuratiSono compresi sino alla concorrenza delle somme assicurate alle singole partite i dannie gli atti vandalici causati agli Enti assicurati durante il Furto/la Rapina o nel tentativodi commetterli.

Spese sanitarieSono infine comprese fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nellaScheda di Polizza, le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicuratoo da suoi Prestatori di lavoro o familiari in occasione di Rapina;

2) Assistenza in caso di SinistroIn caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Impresa rimborsaaltresì i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, econ i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:a) costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Enti particolari (

escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico oaffettivo), sottratti all'Assicurato o ai suoi Prestatori di lavoro o danneggiati inconseguenza di Furto o Rapina;

b) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Articolo -Procedura per la valutazione del danno delle Norme in caso di sinistro nonchél'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguitodi nomina del terzo perito;

c) gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli Entiassicurati distrutti o danneggiati;

d) guasti cagionati dai ladri:ai locali della Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti ed alle recinzioni posti ariparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi;a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificatiai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenutasostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratteall'Assicurato a seguito di Sinistro;agli impianti fissi automatici di allarme.

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3) Enti all'aperto. (disciplina non valida per attività edili)L'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (tranne Valori, Preziosi ed Entipregiati) posto sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppureallo scoperto, ma comunque entro il perimetro della Ubicazione.La presente garanzia è operante a condizione che il Furto sia stato commesso con lemodalità previste ai commi a), b) et c) del punto 1) dell'Articolo Oggettodell'assicurazione della presente Sezione. Inoltre, il perimetro della Ubicazionedovrà essere protetto come di seguito descritto:a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;oppure:b) muretti realizzati in muratura di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione

metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica olegno pieno, di altezza non inferiore ai 2 metri, chiuse con serrature, movimentimeccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sbloccoelettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purchédi dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senzaeffrazione delle strutture.

In relazione ai veicoli a motore, operante per i soli Assicurati per i quali l'Attivitàdichiarata abbia per oggetto tali beni, valgono le seguenti disposizioni:

sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui gli Enti assicurati non siano chiusi achiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;sono parificati ai danni di Furto e Rapina quelli causati ai veicoli a motore:

durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo aseguito di Furto.

Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoliassicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicolistessi.E' escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.L'assicurazione del Furto Enti all'aperto è prestata a Primo rischio assoluto, fino aconcorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scopertoindicati nella Scheda di Polizza.

Art. 6.2 - EsclusioniSono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di:atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione,nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/oordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;Incendio, Esplosione, Scoppio;eventi atmosferici in genere;eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate,maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimentoo smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

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ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica ocontrollo;

b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato,ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o deisoci a responsabilità illimitata;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i localicontenenti gli Enti assicurati o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali ilocali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi diLuci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quantoriportato nell'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità,anche se non coabitanti;da incaricati della sorveglianza degli enti assicurati o dei locali che li contengono;

d) da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'autore del Furto o della rapina;e) al Contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali della Ubicazione;f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità degli Enti assicurati;g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti gli Enti

assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente aiValori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

Art. 6.3 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

PVAL - Trasporto Valori e MerciL'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina oScippo di Valori e Merci di pertinenza dell'Attività dichiarata, commesso nei confrontidell'Assicurato, di suoi familiari o di Prestatori di lavoro, mentre trasportano all'esternotali beni dal luogo di Ubicazione indicato nella Scheda di Polizza al luogo di domiciliodell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:

in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto deibeni suddetti;se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata deltrasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.

Nella Somma assicurata sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, perinfortunio subito dall'Assicurato o da suoi Prestatori di lavoro o familiari in occasione diRapina o Scippo, entro il sottolimite indicato nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

SSF - Spese Straordinarie Sezione Furto e RapinaA parziale deroga di quanto previsto nel comma f) dell'Articolo - Esclusioni, della presenteSezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezioneche provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza,le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa edil proseguimento dell'attività stessa.

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La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla riparazione orimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata allemaggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato ilSinistro.Nel Massimale assicurato e sino alla concorrenza dello specifico sottolimite indicatonella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamentesostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento edestensione dell'inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventieccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali,scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo dellemacchine o degli impianti danneggiati o sottratti;cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Sommaassicurata indicata nella Scheda di Polizza.

VAL1 - Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di CustodiaL'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina avvenuti nei modi previsti in Polizza diValori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti neilocali indicati nella Scheda di Polizza ove si svolge l'Attività dichiarata.Sono comunque esclusi quelli avvenuti senza effrazione dei Mezzi di custodia stessi.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Sommaassicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda diPolizza.

7.1 SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' NON EDILE

Art. 7.1.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scopertiindicati nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi:

per morte, per lesioni personali;per danni a cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulatal'assicurazione e delle attività di carattere complementare e accessorio, a condizione chele stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività assicurata.Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo oconsiderate complementari ed accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelconcetto di attività collaterali rientra:

proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni,ovunque installati sul territorio nazionale;gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per ladistribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questaestensione di garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di prontosoccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - esclusa quellaprofessionale - dei sanitari e degli addetti al servizio;

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gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi,manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani;

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenzedell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola committenza.

L'assicurazione si intende estesa:a fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;alla proprietà e/o alla conduzione di ciascun Fabbricato, così come definito all'Articolo- Enti assicurati, occupati dall'Assicurato che costituiscono il bene strumentale per losvolgimento dell'Attività dichiarata, ivi compresi magazzini, uffici e depositi su tutto ilterritorio nazionale;ai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'Attività dichiarata delleeventuali dipendenze e/o depositi e relative pertinenze. Inoltre, per la committenza deilavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventualisuccessive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, lagaranzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purchédall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi ogravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori dilavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. Lagaranzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate,ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge.La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non sianodi proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a luilocati.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro -compresi gli amministratori - per i danni involontariamente cagionati a terzi, esclusol'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensionedi garanzia sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro limitatamente ai danni daessi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definitedall'articolo 583 del Codice Penale.

L'assicurazione comprende la responsabilità per danni cagionati entro 1 anno dallaconsegna e, comunque, entro il periodo di validità della garanzia, da prodottisomministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessiad eccezione dei generi alimentari di produzione propria, venduti nello stessoesercizio.Per questa garanzia, il Massimale assicurato di Responsabilità civile costituisce illimite di indennizzo per Periodo di assicurazione.(Tale disposizione si applica in caso di attività commerciale, ad eccezione dell'attivitàsvolta da Farmacie e/o Erboristerie).

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati entro 1 anno dallaconsegna e, comunque, entro il periodo di validità della garanzia, da prodotti especialità smerciati. Sono esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti adeccezione di quelli galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio.Per questa garanzia, il Massimale assicurato di Responsabilità civile costituisce illimite di indennizzo per Periodo di assicurazione.(Tale disposizione si applica in caso di attività commerciale svolta da Farmacie e/oErboristerie).

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Sono compresi i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia ad eccezione:delle Merci movimentate, sollevate, caricate o scaricate;delle cose che costituiscono strumento di lavoro.

Inoltre, sono esclusi i danni dovuti a:Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici;errata erogazione e a vizio del prodotto relativamente ai carburanti;lavaggio e/o pulitura di veicoli;lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario.

Per le attività di riparazione, manutenzione di veicoli e/o per quelle di esercente stazionedi servizio, la garanzia è operante purché detti danni si verifichino negli spazi dove siesercita l'Attività dichiarata.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore allapercentuale del Fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza - è assicurata laresponsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati aTerzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile)mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Sono inoltre compresi i danni:causati a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da luidetenute, con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;da interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, diservizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini diPolizza.dovuti a movimentazione, carico e scarico anche presso terzi e anche se tali operazionisono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici;da Furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi adopera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azionedelittuosa.verificatisi nello svolgimento di lavori presso terzi durante operazioni di montaggio,collaudo, installazione, manutenzione e/o posa in opera;Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che pervolume o peso possono essere rimosse senza particolare difficoltà.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cuisia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di leggepreviste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, acondizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimentidell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema dioccupazione e mercato del lavoro.La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/odall'INPS.

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danniascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

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Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazionedelle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altredisposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché dettainterpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone dellequali debba rispondere.Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quantoliquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderànel limite del Massimale assicurato nella Scheda di polizza per l'assicurazione diResponsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

L'assicurazione R.C.O è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL,escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e dacampi elettromagnetici.Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriorea quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatticolposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino al termine di cui alsuccessivo punto 3).Il Massimale assicurato per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza rappresentacomunque la massima esposizione dell'Impresa:

per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validitàdella garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

L'assicurazione non vale:1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale

precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte deirappresentanti legali dell'azienda;dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni oadattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, daparte dei rappresentanti legali dell'azienda.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisisuccessivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengonointrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapportoalle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazionedell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche ocontrolli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicuratostesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazionenecessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cuiall'Articolo - Cosa deve fare l'Assicurato delle Norme in caso di Sinistro relativamentealle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo didenunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionalerientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con lenotizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazionirese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese afondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Art. 7.1.2 - EsclusioniDall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:a) causati da o dovuti a:

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esseequiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia diassicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti amotore, di aeromobili;veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da personanon abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto ilsedicesimo anno di età;furto, ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione adeccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopol'esecuzione dei lavori;smarrimento ed errata consegna;detenzione e impiego di Esplodenti;utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono(O.G.M.);attività off-shore e rigs;rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione, salvo il caso diattività commerciale;vizio originario dei prodotti, salvo il caso di attività commerciale;

b) alle cose:sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessatedall'esecuzione degli stessi;che l'Assicurato detenga o possegga a qualsiasi titolo ad eccezione di quanto indicatonell'Oggetto dell'assicurazione relativamente alle cose in consegna e custodia, e deiveicoli di terzi o Prestatori di lavoro che si trovino in appositi spazi nell'ambitodell'azienda destinati a parcheggio;vendute, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danniconseguenti a mancato uso o disponibilità;da cedimento e franamento del terreno;da vibrazioni o assestamento del terreno;oggetto di movimentazione, carico e scarico;

c) ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

d) sono inoltre esclusi i danni:

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cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essiconseguenti;punitivi di qualsiasi natura.

Art. 7.1.3 - Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi

altro parente od affine con lui convivente;b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui allalettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate ocollegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del CodiceCivile, nonché gli amministratori delle medesime;

c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che,

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno inconseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi isubappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori eclienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contestodelle attività assicurate.

Art. 7.1.4 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

IS - Infortuni subiti dai subappaltatori e prestatori di opere e servizi(articolo 2222 Codice Civile)A parziale deroga del comma d) dell'Articolo - Persone non considerate terzi della presenteSezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, conesclusione delle malattie professionali, anche i subappaltatori, prestatori di opere eservizi (articolo 2222 Codice Civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivinola morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 delCodice Penale.

DCC - Danni alle cose portate e consegnateA parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'assicurazione, relativamente ai dannia cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, l'assicurazione è estesa allaresponsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e1786 del Codice Civile per danniderivanti da Furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnateall'Assicurato per la custodia delle stesse.La garanzia opera con il limite di risarcimento per ciascun cliente riportato nellaScheda di Polizza e nel limite complessivo nel caso di più clienti danneggiati di 10 voltequello previsto per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite indicato icomponenti di un unico nucleo familiare sono considerati come un unico cliente.La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, Preziosi e per veicolia motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

DMM - Danni alle merci movimentateA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Merci movimentate, caricate o scaricate.

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Sono in ogni caso esclusi i danni:rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sullacircolazione stradale;subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi disollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali assicurati specifici e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

PS - Postuma da posa in opera e manutenzioneA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione è estesa per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella suaqualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose - anche non installatidall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o cose installati,manutenuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi duranteil periodo di validità dell'assicurazione purché il periodo intercorso tra la data diconsegna dei lavori e la data di richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato siainferiore o uguale a quello indicato nella Scheda di Polizza.

Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'articolo 1 del Decreto Ministerialen. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successivemodifiche ed integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possessodell'abilitazione prevista dall'articolo 3 del Decreto medesimo.

L'assicurazione non comprende i danni:ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi eventualespesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano statifabbricati;da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sonodestinati;da mancato o intempestivo intervento manutentivo;relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti;concernenti attività edili.

L'assicurazione è prestata per i danni a cose fino a concorrenza del Massimaleassicurato specifico e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Schedadi Polizza. Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di RC eserciziodell'attività.

POG - Postuma da manutenzione/riparazione per officine meccaniche,carrozzerie, elettrauto, gommistiA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualitàdi manutentore/riparatore di veicoli e/o gommista di cui alla legge n. 122 del 5 febbraio1992, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti amanutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggioe/o riparazione di pneumatici.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi duranteil periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre 60 giorni dallariconsegna del veicolo.

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Tale garanzia vale esclusivamente:per i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;per l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario oconducente del veicolo o dall'assicuratore che ha pagato il danno ai sensi dell'articolo2054 del Codice Civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria per lacircolazione dei veicoli;per i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per quelli relativi alle parti su cui sonostati effettuati i lavori di riparazione o manutenzione.

Le garanzie non sono operanti per i danni:subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro e comunque dalle persone indicatenell'Articolo - Persone non considerate terzi della presente Sezione;da mancato uso o disponibilità del veicolo;da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali assicurati specifici e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

DPC - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudoA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione perprova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida acondizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro,sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

DCI - Danni a condutture e impianti sotterraneiA parziale deroga del comma d) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

INQ - Danni da inquinamento accidentaleA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione, lagaranzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione odeterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suoloprovocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito dievento improvviso e accidentale.L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

CAR - Carro attrezzi e soccorso stradaleA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi pertale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria.La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievotramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

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L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali assicurati specifici e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

TIN - Danni ai capi di vestiarioA parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'assicurazione, relativamente ai dannia cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti alavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi inpelle e pellicce.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento specifici e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

SAL - Danni ai veicoli in lavaggioA parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'assicurazione, relativamente ai dannia cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti alavaggio e/o pulitura di veicoli.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda diPolizza.

7.2 SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' EDILE

Art. 7.2.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scopertiindicati nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi:

per morte, per lesioni personali;per danni a cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulatal'assicurazione e delle attività di carattere complementare e accessorio, a condizione chele stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività assicurata.Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo oconsiderate complementari ed accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelconcetto di attività collaterali rientra:

proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni,ovunque installati sul territorio nazionale;gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per ladistribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questaestensione di garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di prontosoccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - esclusa quellaprofessionale - dei sanitari e degli addetti al servizio;gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi,manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani;

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenzedell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola committenza.

L'assicurazione si intende estesa:a fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;

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alla proprietà e/o alla conduzione di ciascun Fabbricato, così come definito all'Articolo- Enti assicurati, occupati dall'Assicurato che costituiscono il bene strumentale per losvolgimento dell'Attività dichiarata, ivi compresi magazzini, uffici e depositi su tutto ilterritorio nazionale;ai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'Attività dichiarata delleeventuali dipendenze e/o depositi e relative pertinenze. Inoltre, per la committenza deilavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventualisuccessive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, lagaranzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purchédall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi ogravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori dilavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. Lagaranzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate,ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge.La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non sianodi proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a luilocati.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro -compresi gli amministratori - per i danni involontariamente cagionati a terzi, esclusol'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensionedi garanzia sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro limitatamente ai danni daessi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definitedall'articolo 583 del Codice Penale.

Sono compresi i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia ad eccezione:delle Merci movimentate, sollevate, caricate o scaricate;delle cose che costituiscono strumento di lavoro.

Inoltre, sono esclusi i danni dovuti a:Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici;errata erogazione e a vizio del prodotto relativamente ai carburanti;lavaggio e/o pulitura di veicoli;lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario.

Per le attività di riparazione, manutenzione di veicoli e/o per quelle di esercente stazionedi servizio, la garanzia è operante purché detti danni si verifichino negli spazi dove siesercita l'Attività dichiarata.

dovuti a movimentazione, carico e scarico anche presso terzi e anche se tali operazionisono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici;da Furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi adopera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azionedelittuosa.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore allapercentuale del Fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza - è assicurata laresponsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati aTerzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile)mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Sono inoltre compresi i danni:causati a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da luidetenute, con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;

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da interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, diservizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini diPolizza.dovuti a movimentazione, carico e scarico anche presso terzi e anche se tali operazionisono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici;da Furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi adopera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azionedelittuosa.verificatisi nello svolgimento di lavori presso terzi durante operazioni di montaggio,collaudo, installazione, manutenzione e/o posa in opera;Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che pervolume o peso possono essere rimosse senza particolare difficoltà.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cuisia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di leggepreviste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, acondizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimentidell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema dioccupazione e mercato del lavoro.La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/odall'INPS.

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danniascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazionedelle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altredisposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché dettainterpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone dellequali debba rispondere.Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quantoliquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderànel limite del Massimale assicurato nella Scheda di polizza per l'assicurazione diResponsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

L'assicurazione R.C.O è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL,escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e dacampi elettromagnetici.Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriorea quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatticolposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino al termine di cui alsuccessivo punto 3).Il Massimale assicurato per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza rappresentacomunque la massima esposizione dell'Impresa:

per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validitàdella garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

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L'assicurazione non vale:1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale

precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte deirappresentanti legali dell'azienda;dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni oadattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, daparte dei rappresentanti legali dell'azienda.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisisuccessivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengonointrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapportoalle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazionedell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche ocontrolli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicuratostesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazionenecessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cuiall'Articolo - Cosa deve fare l'Assicurato delle Norme in caso di Sinistro relativamentealle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo didenunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionalerientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con lenotizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazionirese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese afondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Art. 7.2.2 - EsclusioniDall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:a) causati da o dovuti a:

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esseequiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia diassicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti amotore, di aeromobili;veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da personanon abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto ilsedicesimo anno di età;furto, ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione adeccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione;

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opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopol'esecuzione dei lavori;smarrimento ed errata consegna;utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono(O.G.M.);attività off-shore e rigs;rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

b) alle cose:sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessatedall'esecuzione degli stessi e alle opere in costruzione;trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;che l'Assicurato detenga o possegga a qualsiasi titolo ad eccezione di quanto indicatonell'Oggetto dell'assicurazione relativamente alle cose in consegna e custodia, e deiveicoli di terzi o Prestatori di lavoro che si trovino in appositi spazi nell'ambitodell'azienda destinati a parcheggio;vendute, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danniconseguenti a mancato uso o disponibilità;da cedimento e franamento del terreno;da vibrazioni o assestamento del terreno;oggetto di movimentazione, carico e scarico;

c) ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

d) sono inoltre esclusi i danni:cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essiconseguenti;punitivi di qualsiasi natura.

Art. 7.2.3 - Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi

altro parente od affine con lui convivente;b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui allalettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate ocollegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del CodiceCivile, nonché gli amministratori delle medesime;

c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che,

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno inconseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi isubappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori eclienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contestodelle attività assicurate.

Art. 7.2.4 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

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IS - Infortuni subiti dai subappaltatori e prestatori di opere e servizi(articolo 2222 Codice Civile)A parziale deroga del comma d) dell'Articolo - Persone non considerate terzi della presenteSezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, conesclusione delle malattie professionali, anche i subappaltatori, prestatori di opere eservizi (articolo 2222 Codice Civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivinola morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 delCodice Penale.

DMM - Danni alle merci movimentateA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Merci movimentate, caricate o scaricate.Sono in ogni caso esclusi i danni:

rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sullacircolazione stradale;subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi disollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali assicurati specifici e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

PS - Postuma da posa in opera e manutenzioneA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione è estesa per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella suaqualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose - anche non installatidall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o cose installati,manutenuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi duranteil periodo di validità dell'assicurazione purché il periodo intercorso tra la data diconsegna dei lavori e la data di richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato siainferiore o uguale a quello indicato nella Scheda di Polizza.

Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'articolo 1 del Decreto Ministerialen. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successivemodifiche ed integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possessodell'abilitazione prevista dall'articolo 3 del Decreto medesimo.

L'assicurazione non comprende i danni:ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi eventualespesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano statifabbricati;da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sonodestinati;da mancato o intempestivo intervento manutentivo;relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti;concernenti attività edili.

L'assicurazione è prestata per i danni a cose fino a concorrenza del Massimaleassicurato specifico e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Schedadi Polizza. Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di RC eserciziodell'attività.

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DCI - Danni a condutture e impianti sotterraneiA parziale deroga del comma d) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

CFT - Danni da cedimento e/o franamento del terrenoA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione, lagaranzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, acondizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altretecniche sostitutive.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

DSR - Danni da scavo e reinterroA parziale deroga del comma b) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione,l'assicurazione comprende i danni a cose cagionati da lavori di scavo e reinterro intercorsidalla data di avvenuta consegna dei lavori al committente al numero di giorni indicatonella Scheda di Polizza.Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili adassestamento del terreno.Sono in ogni caso esclusi i danni:

a condutture e/o impianti sotterranei in genere;alle opere stesse.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

INQ - Danni da inquinamento accidentaleA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione, lagaranzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione odeterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suoloprovocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito dievento improvviso e accidentale.L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

7.3 SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE -RC DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Art. 7.3.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scopertiindicati nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi:

per morte, per lesioni personali;per danni a cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato, cosìcome definito all'Articolo - Enti assicurati, indicato nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione si intende estesa:

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ai lavori di manutenzione ordinaria del Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza delleeventuali dipendenze e/o depositi e relative pertinenze. Inoltre, per la committenza deilavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (edeventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decretostesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori,purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personaligravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;

Sono inoltre compresi i danni:causati a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da luidetenute, con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;da interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, diservizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini diPolizza.

Art. 7.3.2 - EsclusioniDall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:a) causati da o dovuti a:

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione adeccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;

c) ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

d) sono inoltre esclusi i danni:punitivi di qualsiasi natura.

Art. 7.3.3 - Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi

altro parente od affine con lui convivente;b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui allalettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate ocollegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del CodiceCivile, nonché gli amministratori delle medesime;

c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che,

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno inconseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi isubappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori eclienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contestodelle attività assicurate.

Art. 7.3.4 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

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INQ - Danni da inquinamento accidentaleA parziale deroga del comma a) dell'Articolo - Esclusioni della presente Sezione, lagaranzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione odeterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suoloprovocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito dievento improvviso e accidentale.L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e conl'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

8 SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primotentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura nei limiti del massimale assicurato riportato nella Scheda di Polizzagli oneri relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tuteladegli interessi degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesseall'esercizio dell'Attività dichiarata.In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

le spese per l'intervento di un legale;le spese relative al contributo unificato;le spese di giustizia in sede penale;le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria o dall'Assicurato previoconsenso dell'Impresa;le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essaeventualmente dovute in caso di Transazione autorizzata dall'Impresa;gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite di indennizzoindicato nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie fra più Assicurati, la garanzia si intende prestata a favore delContraente.

Art. 8.2 - In quali casi opera l'assicurazioneGli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo operano con riferimento aiseguenti casi:

le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sedepenale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per Fatto illecitodi terzi;la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da Fatto illecito da partedi terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con leseguenti modalità: in caso di intervento dell'assicuratore di R.C. tale garanzia valesolo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a caricodell'assicuratore di R.C..Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non copra ilSinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di R.C., la presentegaranzia opera pienamente;la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

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la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi siasentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato dadoloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzionedel Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diversoda quello sopra indicato. L'assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare ilSinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libromatricola, con i lavoratori somministrati e con i lavoratori parasubordinati in genere;le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'Assicurato;le controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati inPolizza in cui l'azienda esercita la sua attività.

Art. 8.3 - EsclusioniL'assicurazione non è prestata per gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale:

derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente Articolo -In quali casi opera l'Assicurazione per la difesa in sede penale;conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzionivulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanzeradioattive;derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonchédalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria diresponsabilità civile;in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenzasleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti diagenzia;derivanti da controversie contrattuali, salvo quanto previsto nel precedente Articolo - Inquali casi opera l'Assicurazione;derivanti dal recupero dei crediti;collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primiprocedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in viaamministrativa;derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 300,00.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniariecomminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltreescluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed allacustodia di cose.

Art. 8.4 - Garanzie aggiuntiveOltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

SIC - Estensione salute e sicurezza sul lavoroLa garanzia viene altresì prestata per i procedimenti di natura civile e/o amministrativa inrelazione alle responsabilità previste dal D.lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche ointegrazioni), con riferimento all'attuazione delle disposizioni ivi contenute e nellanormativa pregressa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute deilavoratori sul luogo di lavoro.

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DPE - Estensione tutela dei dati personaliLa garanzia viene altresì prestata per i procedimenti instaurati innanzi al Garante conriferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.196/2003, enella normativa pregressa, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie pergarantire il rispetto del trattamento dei dati personali.

9 SEZIONE ASSISTENZA

PremessaLe garanzie previste dalla Sezione Assistenza, sono prestate dall'Impresa, tramite laCentrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l., società appartenente al Gruppo MondialAssistance, - sita in Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24 tutti igiorni dell'anno (di seguito Mondial Assistance), che in virtù di specifica convenzionestipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico conl'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa, le prestazioni previstedalla presente Sezione.

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazioneChiamando il numero verde gratuito 800 686868- attivo 24 ore su 24 per tutti i giornidell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.

Sezione I: Assistenza in caso di emergenza

Invio di fornitori per interventi urgentiQualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un eventoriconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento,l'Assicurato può fruire, entro 3 ore dalla richiesta, delle seguenti prestazioni:a) invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di

erogazione dell'acqua;b) invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto,

smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o diimpossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi edInfissi.

Restano a carico di Mondial Assistance, per ogni singolo intervento, le spese inerenti ilcosto sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, sino ad un massimo diEuro 250,00 per singola prestazione ed evento.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilereperire l'artigiano richiesto, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spesesostenute, sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento, dietro presentazione diidonea documentazione.

Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusuraNel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa dieffrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, CentraleOperativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardiegiurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilereperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, Mondial Assistance rimborseràall'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenzadi Euro 1.000,00 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo peresigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

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In alternativa a quanto precede, e qualora le circostanze lo rendessero preferibile perl'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/ofalegname tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera finoalla concorrenza del massimale complessivo di Euro 950,00 per evento e per annoassicurativo, col sottolimite di due ore di manodopera e di Euro 180,00 per ciascunfisso od infisso riparato.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilereperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, Mondial Assistancerimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera finoalla concorrenza del massimale complessivo di Euro 1.000,00 per evento e per annoassicurativo, col sottolimite di 2 ore di manodopera e di Euro 200,00 per ciascunfisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.

Estensione di garanziaLa presente garanzia opera nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contrattistipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alleprecedenti prestazioni denominate Invio di fornitori per interventi urgenti e Invio di unaguardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura.In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente allestesse, Mondial Assistance terrà a proprio carico anche il costo dei materialiimpiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, finoad un importo massimo di Euro 300,00 per evento.

Rientro immediato - Organizzazione del trasloco e deposito del contenutoLa presente garanzia opera quando, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini diPolizza, risulti accertata l'inagibilità dei locali adibiti all'Attività dichiarata e sianecessario lo svuotamento del contenuto per lavori di ripristino.La Centrale Operativa provvede ad organizzare un contatto tra l'Assicurato ed unasocietà di traslochi convenzionata nonché a ricercare un deposito idoneo dove portare ilcontenuto per il periodo necessario.Qualora sia necessaria la presenza dell'Assicurato in loco e questi si trovi in viaggio aldi fuori della regione in cui ha sede l'Attività dichiarata, la Centrale Operativa provvedead organizzarne l'immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo a talescopo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale diEuro 1.000,00 per evento e per Periodo di assicurazione.

Sezione II: Altre prestazioni di Assistenza

Assistenza per il recupero dei dati informaticiLa prestazione opera qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propridati informatici posti sui seguenti supporti:

hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC nonserver;flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computerportatili);attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale;lettori di mp3 destinati all'uso professionale.

La Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, ilrecupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisticonvenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato delsupporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;

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organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supportodanneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordatacon l'Assicurato).

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso dimancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicuratouna dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato, anche in riferimentoalle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.

Reperimento di specialisti informatici per il Recupero DatiNel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvedead indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essaconvenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonicodiretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendocon questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restanointegralmente a carico dell'Assicurato.

Accesso alla rete di artigiani convenzionatiQualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione,ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attivitàdichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitoreconvenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dalfornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera:elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname,riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore,tinteggiatore, vetraio.Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato, in base a tariffe dimanodopera agevolate e con la garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

Consulenza SpecialisticaLa Centrale Operativa eroga a favore dell'Assicurato un servizio di consulenzatelefonica in ambito di problematiche inerenti il diritto del lavoro, fiscale,amministrativo e immobiliare. La Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato,fisserà un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che fornirà un parereorientativo di primo livello.La prestazione opera nei seguenti casi:

consulenza in diritto del lavoro: convocazione dell'Assicurato da parte dellaDirezione Provinciale del Lavoro per l'esperimento del tentativo obbligatorio diconciliazione nelle controversie individuali di lavoro con i propri consulenti,collaboratori o dipendenti per fatti relativi alla gestione dei loro contratti di lavoro;disbrigo di pratiche amministrative: ordinanza di sospensione dell'Attività dichiaratao di revoca dell'autorizzazione/licenza; applicazione di sanzioni amministrative, perla violazione di norme relative alla gestione dell'attività imprenditoriale di pubbliciesercizi;consulenza fiscale ed immobiliare: necessità di informazioni inerenti pratiche ufficioIVA, oneri deducibili di natura fiscale, oneri detraibili di natura fiscale, consulenzaimmobiliare riguardo ai contratti di affitto.

La prestazione è erogata col massimo di due volte per Periodo di assicurazione;l'Assicurato potrà ricorrevi ulteriormente a costi agevolati a proprio carico e senzalimitazione alcuna.

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Noleggio veicoli commerciali a tariffe agevolateL'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni suSocietà di Autonoleggio convenzionate in grado di offrire veicoli commerciali leggeri atariffe speciali e condizioni agevolate.Ove necessario, la Centrale Operativa può prenotare direttamente a nomedell'Assicurato il veicolo indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarlo.L'erogazione della prestazione dipende dall'effettiva disponibilità di veicoli presso lasocietà di Autonoleggio ed avviene in conformità alle normative da questa previste.I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato.

Art. 9.2 - EsclusioniL'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei sociillimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del conviventemore uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affineconvivente;difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratorio ai soci a responsabilità illimitata;atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione,nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/oordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzioneed uso di sostanze radioattive;inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse,Terrorismo e sabotaggio;terremoto;inondazione, alluvione;eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree, eccesso di marea (acqua alta) epenetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine espostamenti d'aria da queste provocati.

Art. 9.3 - Adeguamento delle somme assicurateA parziale deroga del disposto della condizione particolare Indicizzazione, non sonosoggetti ad adeguamento i limiti d'indennizzo e il premio relativo alla presente Sezione.

10 CONDIZIONI DI OPERATIVITA'DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI

Art. 10.1 - Delimitazione territorialeL'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella RepubblicaItaliana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 10.2 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Schedadi polizzaL'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventualistrutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Inoltre, fermo quanto stabilito al successivo Articolo circostanze non influenti,l'assicurazione si estende ai locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovanopresso la stessa Ubicazione, rimanendo in ogni caso escluso il contenuto degli stessi.

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Art. 10.3 - Colpa grave e doloLimitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All risks, la garanzia èoperante anche per i danni causati da:

colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degliamministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle qualiil Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma dilegge.

Art. 10.4 - Caratteristiche del rischio assicurato ai fini dell'operativitàdelle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All RisksLe garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks sono operanti purché l'Attivitàdichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con:

strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materialiincombustibili;strutture portanti del Tetto e solai anche in materiali combustibili;finestrature e lucernari anche in materiali combustibili a condizione che la lorosuperficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne edelle coperture;coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (ove presenti) anche in materiaplastica espansa o alveolare.

Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno i5/10 delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiorea 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione.

Art. 10.5 - Circostanze non influentiLimitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, è tollerata, e quindipuò anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda di Polizza,intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi diautomezzi o in serbatoi completamente interrati;l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda di Polizzache si intendono automaticamente assicurati alla partita Merci, non considerando Mercispeciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg,purché contenuti nelle loro confezioni originali;l'esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti;l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie edaccessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), purché la loro superficiecomplessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confenzionamento eimballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delleattrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione diMerci.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, nonhanno influenza:

quelle di porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali);gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni inlegno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali delFabbricato principale;

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Si conviene inoltre tra le Parti che nell'ambito della Ubicazione indicata in polizza,possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aifabbricati (sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali delFabbricato principale), ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attivitàdichiarata. Ai fini delle Sezioni Incendio All Risks e Furto e Rapina l'Assicurato èesonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, sempreché non risultinopeggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delleattività/lavorazioni.Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'Articolo Dichiarazioni inesatte odomissioni delle Condizioni Generali di Assicurazione ed all'Articolo Determinazionedel danno delle Norme in caso di sinistro.

Art. 10.6 - Buona fedeLimitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, la mancatacomunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti ilrischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula dellaPolizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stessosempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave.L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente almaggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 10.7 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusuradei locali ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furtoe Rapina

Caratteristiche costruttive.Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali della Ubicazione indicata nella Schedadi Polizza, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia dellegaranzie, che:a) il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti gli Enti assicurati sia costruito in

muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Sela linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici eripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o diparticolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senzalucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;

b) i locali contenenti gli Enti assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi,cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure sianocostituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamenteancorate al terreno.

Attività esercitata in chioscoNel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata, a condizioneessenziale per l'efficacia delle garanzie, che gli Enti assicurati siano posti sottotetto adun Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezzacomunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite darobuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate alterreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.

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Mezzi di protezione e chiusura dei locali.E' previsto che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego dimezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la suaestensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo,lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altriidonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nelmuro.Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da nonconsentire l'introduzione nei locali contenenti gli Enti assicurati senza effrazione odivaricazione delle relative strutture.

Tranne i casi previsti dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione punto 1), lettere a), b), c)della Sezione Furto e Rapina, in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:

quando l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione echiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresacorrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristichedifferenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportare aggravamento di rischio,purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri perintrodursi nei locali;quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta violando mezzi di protezione echiusura con caratteristiche differenti a quanto sopra disciplinato, tali da comportareaggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scopertoindicato nella Scheda di Polizza.

Sono esclusi danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o nonsiano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 10.8 - Operatività delle garanzie in fase di traslocoNel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia èprestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giornisuccessivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazionedella predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:

Articolo - Delimitazione territoriale.Articolo - Caratteristiche del rischio assicurato ai fini dell'operatività delle garanzieprestate nella Sezione Incendio - All Risks.Articolo - Circostanze non influenti.Articolo - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai finidell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furto e Rapina.

Art. 10.9 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'UbicazioneNel caso in cui - per l'asportazione degli Enti assicurati - i ladri dovessero utilizzareveicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppureall'aperto, nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, la garanzia verràprestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 10.10 - Concomitanza di scopertiQualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina sianoprevisti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relativepercentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di polizza. L'eventualeFranchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto.

Art. 10.11 - Criteri per la determinazione delle somme assicurateLe partite di cui alla Sezione Incendio - All Risks, ove non diversamente previsto, sonoassicurate a Valore intero.

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Limitatamente alla Sezione Furto e Rapina la garanzia può essere prestata, a scelta delContraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:a) Valore intero;b) Primo rischio relativo;c) Primo rischio assoluto.

La Somma assicurata deve corrispondere:per Fabbricato e/o Macchinario al Valore a nuovo;per Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per leattività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.

Le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenutocon il massimo del loro valore di mercato.

In caso di copertura a Primo rischio relativo la garanzia è prestata per coprire il massimodanno che il Contraente ritiene di poter subire in un determinato rapporto con il Valoreintero degli Enti assicurati e quindi con l'applicazione dell'articolo 1907 del CodiceCivile nel caso in cui tale Valore intero dichiarato sia inferiore a quello effettivamentepresente.

In caso di copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimodanno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Sinistro, a prescindere dal valorecomplessivo degli Enti assicurati.

11 CONDIZIONI DI OPERATIVITA'DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 11.1 - Validità territorialeL'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengononel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale peril mondo intero.

Art. 11.2 - Pluralità di assicuratiQualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimaleassicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento restaper ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 11.3 - Calcolo del PremioRelativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sullabase del valore di ricostruzione del Fabbricato, che dovrà corrispondere al Valore anuovo, così come dichiarato dal Contraente ed indicato nella Scheda di Polizza.

L'articolo che segue si applica alle attività non edili con più di 5 addettiArt. 11.3 - Calcolo, anticipazione e regolazione del PremioIl Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare delle Retribuzioni relativoall'Attività dichiarata in polizza.Tale Premio viene:

anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto diPremio in base all'ammontare delle Retribuzioni dichiarato all'inizio del Periodo diassicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicatonella Scheda di polizza.

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regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare delleRetribuzioni a consuntivo.

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicareper iscritto all'Impresa l'ammontare delle Retribuzioni a consuntivo.Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato talecomunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni,trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presentecontratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare delle Retribuzioni a consuntivo,provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenzaattiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.Il Premio di regolazione, determinato applicando il tasso di regolazione annuale del Premioindicato nella Scheda di polizza alle Retribuzioni a consuntivo, non può essere inferiore alPremio minimo indicato nella Scheda di polizza.

DIFFERENZA ATTIVAQualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoriaquale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versareall'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delleimposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazionedell'Impresa.Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa puòconcedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza delpagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giornimediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmenteper il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVAQualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoriaquale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire alContraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delleimposte di legge.

C) Ammontare delle Retribuzioni a consuntivo superiore al doppio dell'ammontare delleRetribuzioni dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare delle Retribuzioni a consuntivorisultasse superiore al doppio dell'ammontare delle Retribuzioni dichiarato all'inizio delPeriodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in viaprovvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi diassicurazione, sarà determinato in base ad un ammontare di Retribuzioni pari al 75%dell'ultimo ammontare delle Retribuzioni a consuntivo.

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D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto afornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente nonottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto conpreavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora l'attivitàcommerciale del contraente abbia più di 5 addetti. Si applica solo se l'attività siaconfigurabile come non edile)

L'articolo che segue si applica alle attività edili con più di 5 addettiArt. 11.3 - Calcolo, anticipazione e regolazione del PremioIl Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del Fatturato relativoall'Attività dichiarata in polizza.Tale Premio viene:

anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto diPremio in base all'ammontare del Fatturato dichiarato all'inizio del Periodo diassicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicatonella Scheda di polizza.regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare delFatturato a consuntivo.

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicareper iscritto all'Impresa l'ammontare del Fatturato a consuntivo.Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato talecomunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni,trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presentecontratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare del Fatturato a consuntivo, provvedea determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva opassiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.Il Premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del Premioindicati nella Scheda di polizza al Fatturato a consuntivo, non può essere inferiore alPremio minimo indicato nella Scheda di polizza.

DIFFERENZA ATTIVAQualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoriaquale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versareall'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delleimposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazionedell'Impresa.Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa puòconcedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza delpagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giornimediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmenteper il recupero del Premio non corrisposto.

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DIFFERENZA PASSIVAQualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoriaquale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire alContraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delleimposte di legge.

C) Fatturato a consuntivo superiore al doppio del Fatturato dichiarato all'inizio del Periododi assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare del Fatturato a consuntivo risultassesuperiore al doppio dell'ammontare del Fatturato dichiarato all'inizio del Periodo diassicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoriaquale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi di assicurazione, saràdeterminato in base all'ammontare di un Fatturato pari al 75% dell'ammontare dell'ultimoFatturato a consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto afornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente nonottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto conpreavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora l'attivitàcommerciale del contraente abbia più di 5 dipendenti. Si applica solo se l'attività siaconfigurabile come edile)

L'articolo seguente si applica a tutte le attività edili con meno di 6 addettiArt. 11.3 - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulladichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività perl'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di polizza.La condizione è valida per Aziende che sono formate da non più di 5 Addetti.

Nel numero degli Addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i lorofamiliari coadiuvanti, tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga perl'esercizio dell'Attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia dilavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nellapresente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere eservizi (articolo 2222 Codice Civile).

Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alladichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa cheprovvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

Resta fermo il limite massimo di 5 Addetti, oltre il quale sarà necessario sostituire ilcontratto adottando un sistema di calcolo del Premio basato su altri elementi variabili.

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora l'attivitàcommerciale del contraente abbia meno di 5 addetti. Si applica solo se l'attività siaconfigurabile come edile)

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Art. 11.4 - Destinazione dei locali

L'assicurazione sulla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei locali, si estende ailocali presenti nella Ubicazione e destinati a civile abitazione di proprietà dell'Assicurato,semprechè la porzione destinata a tale uso non sia superiore a 1/4 della superficiecoperta dai locali del fabbricato principale.

12 CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

Art. 12.1 - Validità territorialeLe garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge elesioni di diritti verificatesi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

13 NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 13.1 - Cosa deve fare l'AssicuratoIn caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in casodi inadempimento, l'Assicurato deve:a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico

dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 CodiceCivile;

b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oall'Impresa, entro 5 giorni o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensidell'articolo 1913 del Codice Civile;

c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici e per idanni garantiti nella Sezione Furto e Rapina effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o o daquando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competenteinviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare laperdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del CodiceCivile.

l'Assicurato deve inoltre:conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazionedel danno, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità evalore degli Enti assicurati colpiti dal Sinistro;mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasidocumentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci devemettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e,per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativoalle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nelcaso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Inoltre, per i danni garantiti nella Sezione Furto e Rapina:denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonchéesperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate eper la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché darela dimostrazione della qualità, quantità e del valore degli Enti assicurati preesistenti almomento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

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Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, in caso diSinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso diinadempimento, l'Assicurato deve:1) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o

all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza aisensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;

2) informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato,fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunqueTransazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consensodell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungereaccordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivobenestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) e 2) puòcomportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo1915 del Codice Civile.

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Tutela legale l'Assicurato devedarne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tregiorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza.L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione dellalegge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presuntaviolazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventualitestimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualoral'Assicurato ne sia in possesso.

L'Assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnatala Polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro eogni atto che gli è stato ritualmente notificato.

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Assistenza, per permetterel'intervento immediato della Centrale Operativa e/o l'attivazione ed erogazione delleprestazioni previste l'Assicurato è tenuto a comunicare la sua richiesta alla CentraleOperativa tramite:

linea verde: 800.686868telefono dedicato per chiamate dall'estero: +39 02.26.609.133Telefax: +39 02.70.63.00.91

indicando con precisione:il tipo di Assistenza di cui necessita;ragione sociale dell'attività assicurata e numero di Polizza;nome e cognome;indirizzo e luogo da cui chiama;eventuale recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato dovrà:farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza ilnumero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN(riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

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La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempre ché autorizzate preventivamentedalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documentigiustificativi in originale a:

Mondial Assistance Italia S.r.l.Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (MI)

Delimitazioni e precisazioni:Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non ètenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti dell'Impresa derivante dalla presentegaranzia si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza dellagaranzia stessa.

Art. 13.2 - Cosa deve fare l'ImpresaVerificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessariadocumentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto atermini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento deldanno proposto dall'Impresa stessa.Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizzasingolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partitefosse stata stipulata una Polizza distinta.Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/odell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltàdell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche inmancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria, digradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto,maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusuradell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza dellagaranzia o del diritto all'Indennizzo.Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenzadi crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli Enti assicurati (articolo 2742 del CodiceCivile).

Limitatamente alle garanzie presenti nella Sezione Incendio All Risks, l'Impresa rinuncia -salvo il caso di dolo - al diritto di surroga di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso iterzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercitil'azione verso il responsabile.

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, verificatal'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.L'Impresa comunque:a) assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede

stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;b) designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti

all'Assicurato;c) assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il

limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il dannocui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione delrispettivo interesse.

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L'Impresa, nell'ambito di tale limite, non riconosce le spese sostenute dall'Assicuratoper legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende,né delle spese di giustizia penale.

Art. 13.3 - Liquidazione a Primo Rischio Assoluto, acconto sull'importoda liquidareA condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:

per le garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks a Valore intero,l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischioassoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati allepartite Fabbricato, Macchinario e Merci e sino al limite massimo di Euro 5.000,00 .La presente condizione non è operante:

nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altreCompagnie sui medesimi Enti assicurati e per i medesimi rischi;qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previstoall'Articolo - Determinazione del danno della presente Sezione) sia superiore al10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato,Macchinario e Merci, o comunque superi il limite massimo complessivo di Euro 5.000,00 .Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigiepresenti nella Scheda di Polizza anche a deroga della definizione di Dannoliquidabile;

in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000,00,l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, ilpagamento di un anticipo.Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denunciadel Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiestadell'anticipo.L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo chedovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo diEuro 1.000.000,00.La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio divalutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitivaliquidazione dell'Indennizzo.

Art. 13.4 - Mandato dei peritiI periti devono:a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avesseroaggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato haadempiuto agli obblighi di cui al precedente Articolo - Cosa deve fare l'Assicurato;

c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli entiassicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo - Criteri per ladeterminazione delle somme assicurate della Sezione Condizioni di operatività dellegaranzie per danni agli Enti assicurati, il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;

d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Articolo -Determinazione del danno della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranzanel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate lestime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

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I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per leParti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni casoqualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia susupporti informaticiLa perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presentePolizza, fermo restando che Allianz S.p.A. non svolge nessuna attività di trattamento deidati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce qualetitolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il correttotrattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per ilcorretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale Allianz S.p.A. resta del tutto estranea.

Art. 13.5 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;oppure, a richiesta di una delle Parti:

fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da luidesignata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo traloro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso didisaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le qualipotranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non siaccordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti,sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli delterzo perito sono sempre ripartiti a metà

Art. 13.6 - Determinazione del dannoIn caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativoIndennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previstodal successivo l'Articolo - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale,compensazione tra partite assicurate, della presente Sezione, con i criteri di seguitoriportati.

Fabbricato, Lastre, Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Entiparticolari, Enti pregiati aventi anche valore artistico) ed Apparecchiature elettroniche:1) si stima il Valore a nuovo;2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile

dai residui nonché gli Oneri Fiscali non dovuti all'Erario;3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti

precedenti, denominata supplemento d'indennità.

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Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso. Ilpagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione oal rimpiazzo ed avverrà:

in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento diindennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dalContraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità nonimputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla datadell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che ilavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzodella quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorionazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, edavvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o delverbale definitivo di perizia.

Fermo quanto previsto dal successivo Articolo - Assicurazione parziale, deroga allaproporzionale, compensazione tra partite assicurate, se le somme assicurate nella Schedadi Polizza alle rispettive partite risultano:

superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è datodall'intero ammontare del supplemento medesimo;inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al valore allo stato d'uso, per cuirisulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integraleassicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridottoproporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventanullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione delsupplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalleassicurazioni stesse.

Merci:si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale degli Entiassicurati colpiti da Sinistro e la spesa necessaria per riparare gli Enti assicuratidanneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi dimercato si applicheranno questi ultimi.

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dallaSezione Incendio - All Risks, che abbia colpito le Merci presenti nell'Ubicazioneindicata nella Scheda di Polizza (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna,indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi,commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato siapplicherà quest'ultimo.La presente pattuizione è operante a condizione che:

le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di datacerta.

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danniindiretti mediante specifica Polizza.

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Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosseesperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presentePolizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quantoeventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 Codice Civile, semprechéil danno sia indennizzabile a termini di Polizza.L'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun casosuperare il Valore allo stato d'uso.

Beni ed effetti personali, Enti pregiati aventi anche valore artistico, Preziosi:si stima il Valore a stato d'uso degli enti colpiti dal Sinistro e la spesa necessaria perriparare o sostituire gli Enti assicurati danneggiati, deducendo il valore eventualmentericavabile dai residui.L'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun casosuperare il Valore allo stato d'uso.

Enti particolari:per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delleoperazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione oricostruzione degli Enti assicurati colpiti da Sinistro, deducendo il valore eventualmentericavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico oscientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione oricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro illimite di 12 mesi dalla data del Sinistro;per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto degli Enti assicurati colpiti daSinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti neglistessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dalSinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo deldanno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamentesostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessariao non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per ilriacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

L'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun casosuperare il Valore allo stato d'uso.

Lastre:sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione degli Enti assicurati distrutti e quellenecessarie per riparare o sostituire gli Enti assicurati danneggiati, comprese le spese per larimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dairesidui.

Rischio locativo:si stima il Valore allo stato d'uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Merci in refrigerazione:l'Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato od anormale mantenimento dellatemperatura abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle Merci assicuratetale da impedirne lo smercio e/o l'utilizzo come da perizia dell'Ufficiale Sanitario e/oASL e/o Ente preposto che abbia redatto un verbale di distruzione delle Merci stesse.

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Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte leeventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo saràcorrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documentorilasciato dal Pronto Soccorso.

Valori:si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le speserelative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quantoprevisto dall'Articolo - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento della presenteSezione.Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitatotutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del creditorisultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguitodell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma ilpagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibilel'esercizio dell'azione cambiaria.Relativamente ai Valori l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 13.7 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale,compensazione tra partite assicurateSe dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore degli Enti assicurati,esclusi quelli assicurati a Primo rischio assoluto in deroga all'articolo 1907 del CodiceCivile determinato secondo i criteri di cui all'Articolo - Criteri per la determinazione dellesomme assicurate delle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Entiassicurati eccede:

la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata;il Valore intero dichiarato per le garanzie prestate dalla Sezione Furto e Rapina nellaforma a Primo rischio relativo;

l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata evalore risultante al momento del Sinistro.Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualoral'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite vengaoltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispettoa detta percentuale.

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed a valereesclusivamente per la Sezione Incendio - All Risks, se le Somme assicurate alle partiteMacchinario o Merci al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, leSomme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato, Macchinario e/oMerci per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Merci aPrimo rischio assoluto o con la partita Merci in aumento temporaneo quando lagaranzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui èavvenuto il Sinistro.

L'articolo seguente si applica in presenza della sezione Responsabilità Civile dellaProprietà

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Art. 13.8 - Assicurazione parziale per le garanzie di ResponsabilitàCivileRelativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, se dalle stimeeffettuate al momento del Sinistro risulta che il Valore a nuovo di ricostruzione delFabbricato eccede il valore dichiarato nella Scheda di Polizza preso come elemento per ilcalcolo del Premio, l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapportoesistente tra il Valore a nuovo di ricostruzione del Fabbricato indicato nella Scheda diPolizza e quello risultante al momento del Sinistro.L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualoral'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 10%, elevato al20% se la Polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applicala Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

L'articolo seguente si applica a tutte le attività con meno di 6 addetti.Art. 13.8 - Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità CivileRelativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, fermo quantoprevisto dall'Articolo - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio delleCondizioni di operatività delle garanzie di Responsabilità Civile, qualora il numerodegli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attivitàdichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresarisponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra il numero di Addettidichiarato e quello effettivamente constatato.L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualoral'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore a 1 unità.Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale senzatenere conto della tolleranza sopra prevista.Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento presocome base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempodalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove nonottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la Regolaproporzionale senza deroga alcuna.Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sulnumero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dalContraente al momento della stipulazione del contratto.

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora l'attivitàcommerciale del contraente, indipendentemente dal suo inquadramento, abbia meno di 6addetti).

Art. 13.9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Furto e/oRapina -(Reintegro)In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Furto e Rapina:

le somme assicurate con le singole partite di Polizza;i relativi limiti di Indennizzo;il valore complessivo dichiarato per la forma a Primo rischio relativo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo diassicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile,al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione diPremio.Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le sommeassicurate potranno essere reintegrati ai valori originari.Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente delrateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la datadi reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

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L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contrattoai sensi dell'Articolo - Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali diassicurazione.

Art. 13.10 - Recupero degli Enti assicurati e sottrattiQualora gli Enti assicurati e sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicuratodeve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.Si conviene che:

se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, Enti assicurati recuperatidivengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsil'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservarela proprietà degli Enti assicurati recuperati, previa restituzione dell'importo percepito, odi farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tral'Impresa e l'Assicurato.

Per gli Enti assicurati sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo,l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli Enti assicuratistessi in conseguenza del Sinistro.L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa gli Enti assicurati recuperati,salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 13.11 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimentoSalvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro casol'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimentirispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita.

Art. 13.12 - Titolarità dei diritti nascenti dal contrattoLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati chedal Contraente e dall'Impresa.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e allaliquidazione dei danni.L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche perl'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13.13 - Assicurazione presso diversi assicuratoriIn caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 CodiceCivile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensidell'articolo 1910 Codice Civile.Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avràdiritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiestaall'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda diPolizza.

Art. 13.14 - Gestione del Sinistro per le garanzie della Sezione Tutelalegale

A) Tentativo di componimento amichevoleL'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo dibonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni,raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

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B) Scelta del legale o del peritoQuando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della Controversia, oquando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevolepromosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, oquando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicuratoha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto dellacorte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativoall'Impresa.L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedereall'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propriinteressi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il qualedeve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa conferma l'incaricoprofessionale in tal modo conferito. L'Impresa rimborsa in ogni caso le spese di unsolo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legalecorrispondente.La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.In occasione di ogni Sinistro, l'Impresa avverte l'Assicurato della sua facoltà di scegliere illegale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stessoIn caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivoincarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa lespese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio,l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado digiudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spesedel legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre chela rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai peritiL'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorariagli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. In caso di mancato rispettodi tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

E) Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.L'Impresa, alla definizione della Controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute,sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

F) Disaccordo fra Assicurato e ImpresaIn caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della Polizzae/o alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra leParti, ad un arbitro.L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza diaccordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia.L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modoseguente:

in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al50% fra ciascuna delle due Parti;in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagateintegralmente dall'Impresa.

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Art. 13.15 - Enti in leasingFermo quanto previsto agli Articoli Determinazione del danno e Assicurazione parziale,deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate delle Norme in caso disinistro, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto acorrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (articolo 1916 Codice Civile) daparte di terzi per i danni subiti dagli Enti assicurati oggetto di locazione finanziaria, chesiano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Art. 13.16 - Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità CivilePremesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori per cui si intende assicurata laresponsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i dannicagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici e/o da prestatori di opere e servizi (articolo2222 Codice Civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, vale quanto diseguito precisato.Qualora in caso di Sinistro si dovesse constatare che la percentuale di fatturato cedutaeccede il valore massimo indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde deldanno in proporzione pari al rapporto esistente tra:

il Premio calcolato per la percentuale indicata in Polizza;il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualoral'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non sia superiore a 10 punti percentuali.