7.1 INTRODUZIONE - Impresa Sicura · Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura...

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| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE | 7. Dispositivi di Protezione Individuale Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 547 547 7.1 INTRODUZIONE Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando tabelle per una scelta oculata e schemi per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di tali attrezzature (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione indivi- duale”), facendo una suddivisione in categorie, notizie sugli obblighi di uso, sui vari requisiti per il DPI più appropriato (vedi 7.8 “Obbligo di uso”) (vedi 7.9 “Requisiti”) . Per quanto riguarda i DPI per le varie parti del corpo si rimanda al progetto dedicato esclusivamente a que- sto argomento pubblicato nel 2010 da Impresa Sicura - Progetto DPI e consultabile gratuitamente sempre nei siti di Eber, Ebam, INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, sostenitori di questa campagna per la sicurezza nel lavoro. In particolare potrete avere approfondite indicazioni consultando: Progetto DPI - Capitolo 3 “Dispositivi di Protezione della testa” Progetto DPI - Capitolo 4 “Dispositivi di Protezione dell’udito” Progetto DPI - Capitolo 5 “Dispositivi di Protezione degli occhi e del viso” Progetto DPI - Capitolo 6 “Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie” Progetto DPI - Capitolo 7 “Dispositivi di Protezione per le mani e le braccia” Progetto DPI - Capitolo 8 “Dispositivi di Protezione dei piedi” Progetto DPI - Capitolo 9 “Dispositivi di Protezione del corpo” Progetto DPI - Capitolo 10 “Dispositivi di Protezione contro la caduta dall’alto”.

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Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 547547

7.1 INTRODUZIONE

Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando tabelle per una scelta oculata e schemi per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di tali attrezzature (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione indivi-duale”), facendo una suddivisione in categorie, notizie sugli obblighi di uso, sui vari requisiti per il DPI più appropriato (vedi 7.8 “Obbligo di uso”) (vedi 7.9 “Requisiti”). Per quanto riguarda i DPI per le varie parti del corpo si rimanda al progetto dedicato esclusivamente a que-sto argomento pubblicato nel 2010 da Impresa Sicura - Progetto DPI e consultabile gratuitamente sempre nei siti di Eber, Ebam, INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, sostenitori di questa campagna per la sicurezza nel lavoro. In particolare potrete avere approfondite indicazioni consultando:Progetto DPI - Capitolo 3 “Dispositivi di Protezione della testa” Progetto DPI - Capitolo 4 “Dispositivi di Protezione dell’udito” Progetto DPI - Capitolo 5 “Dispositivi di Protezione degli occhi e del viso” Progetto DPI - Capitolo 6 “Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie” Progetto DPI - Capitolo 7 “Dispositivi di Protezione per le mani e le braccia” Progetto DPI - Capitolo 8 “Dispositivi di Protezione dei piedi” Progetto DPI - Capitolo 9 “Dispositivi di Protezione del corpo” Progetto DPI - Capitolo 10 “Dispositivi di Protezione contro la caduta dall’alto”.

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7.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine.La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei la-voratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la re-sponsabilità dell’effettuazione del processo di valutazione ma anche l’ ”elaborazione del documento di valutazione dei rischi”.

7.2.1 Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)Si ricorda che nel “Testo Unico” sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il datore di lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.Al lavoratore così definito é equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

- l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternan-za tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

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- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

- il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”. Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), te-nendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteri-stiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Analizza e Valuta rischi non evitabili

Aggiorna la scelta quando interviene

variazione significativa negli elementi di valutazione

Definisci le caratteristiche DPI

Raffronta caratteristiche definite dei DPI

e con quelli disponibili sul mercato

Ricerca DPI disponibili

sul mercato

Si ricorre quindi all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le mi-sure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi “residui” (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”), prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola “individuale” significa che l’indumento, al momento dell’uso, protegge la singola persona. Il DPI copre o sostituisce l’abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è “indossato”, come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche “tenuto” in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quin-di, una azione attiva da parte del lavoratore.

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7.2.2 Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale

RISCHI FISICI MECCANICI

Cadute dall’alto

Urti, colpi, impatti,

compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello

Par

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Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

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Arto superiore

Mano

Braccio (parti)

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Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato Gastrointestinale

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RISCHI FISICI

TERMICI ELETTRICI RADIAZIONI RUMORE

Calore e fiamme

Freddo Non ionizzanti

Ionizzanti

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Testa Cranio

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Occhi

Vie respiratorie

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Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

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Apparato Gastrointestinale

Corpo intero

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RISCHI CHIMICI

AEROSOL LIQUIDI GAS, VAPORIPolveri

e fibreFumi Nebbie Immersioni Getti,

schizzi

Par

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Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato Gastrointestinale

Corpo intero

RISCHI BIOLOGICI

Batterie patogene Virus patogeni Funghi produttori di micosi

Antigeni biologici non microbici

Par

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Testa Cranio

Udito

Occhi

Vie respiratorie

Volto

Testa

Arto superiore

Mano

Braccio (parti)

Arto inferiore Piede

Gamba (parti)

Varie Pelle

Tonco/Addome

Apparato Gastrointestinale

Corpo intero

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7.3 ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO DEI DPI

La completezza, concretezza e correttezza della “valutazione dei rischi”, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la colloca-zione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropria-to dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando. I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristi-che tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai “rischi residui” sia delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati:

Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII

Dispositivi di protezione della testa - Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell’udito - Palline e tappi per le orecchie. - Caschi (comprendenti l’apparato auricolare). - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria. - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di

intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

- Occhiali a stanghette. - Occhiali a maschera. - Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,

infrarosse, visibili. - Schermi facciali. - Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o

adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. - Apparecchi isolanti a presa d’aria. - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. - Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. - Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici.

- Guanti a sacco. - Ditali. - Manicotti. - Fasce di protezione dei polsi. - Guanti a mezze dita. - Manopole.

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Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. - Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche. - Zoccoli. - Ginocchiere. - Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. - Ghette. - Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). - Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle - Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.).

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche. - Giubbotti termici. - Giubbotti di salvataggio. - Grembiuli di protezione contro i Raggi X. - Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell’intero corpo - Attrezzature di protezione contro le cadute. - Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti

gli accessori necessari al funzionamento). - Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature

complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). - Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione - Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza” (due pezzi e tute). - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.). - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche. - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi. - Indumenti di protezione contro il calore. - Indumenti di protezione contro il freddo. - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. - Indumenti antipolvere. - Indumenti antigas. - Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)

fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti. - Coperture di protezione.

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7.4 QUANDO SONO NECESSARI I DPI

Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri mezzi possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

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Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. - Lavori su impalcatura. - Demolizioni di rustici. - Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di

armature. - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. - Lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.

- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche.

- Lavori di trasformazione e di manutenzione. - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti

metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.

- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica. - Lavorazione e finitura di pietre. - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. - Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica. - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica. - Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da

costruzione. - Movimentazione e stoccaggio. - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continuae con intersuola imperforabile

- Lavori sui tetti. - Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. - Attività su e con masse molte fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

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Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura. - Lavori di mortasatura e di scalpellatura. - Lavorazione e finitura di pietre. - Uso di estrattori di bulloni. - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che

producono trucioli corti. - Fucinatura a stampo. - Rimozione e frantumazione di schegge. - Operazioni di sabbiatura. - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Impiego di pompe a getto liquido. - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse. - Lavori che comportano esposizione al calore radiante. - Impiego di laser.

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Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.

- Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. - Lavori in terra e in roccia. - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di

ammassi di sterile. - Uso di estrattori di bulloni. - Brillatura mine. - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri

trasportatori. - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in

laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario. - Macelli.

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Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o

comunque un’esposizione al calore. - Lavorazione di vetri piani. - Lavori di sabbiatura. - Lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

Grembiuli imperforabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. - Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in

direzione del corpo. - Saldatura. - Fucinatura. - Fonditura.

Bracciali - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti - Saldatura. - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il

guanto rimanga impigliato nelle macchine. - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli. - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione. - Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

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o Otoprotettori - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. - Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici. - Attività del personale a terra negli aeroporti. - Battitura di pali e costipazione del terreno. - Lavori nel legname e nei tessili.

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Autorespiratori - Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.

- Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno. - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno. - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne

sprigionino fumo di metalli pesanti. - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di

polveri. - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. - Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria. - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del

refrigerante.

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enti - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

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- Lavori su impalcature. - Montaggio di elementi prefabbricati. - Lavori su piloni.

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a - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru. - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori. - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione. - Lavori in pozzi e in fogne.

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ide - Manipolazione di emulsioni.

- Concia di pellami.

È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi 7.4.1 “Alle-gato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”).

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7.4.1 Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti

pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia).

Cinture di sicurezza I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la va-lutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale:

1) Elmetti di protezione per l’industria.

2) Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.

3) Otoprotettori.

4) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

5) Guanti di protezione.

6) Calzature per uso professionale.

7) Indumenti di protezione.

8) Giubbotti di salvataggio per l’industria.

9) Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.

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7.5 NON COSTITUISCONO DPI

Si ricorda che non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del ser-vizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:

- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

- l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

- il calore (guanti, ecc.).

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7.6 LA SCELTA DEI DPI

Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più “comodo”. La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo.Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare “il buon esempio” sia per dimostrare la “condivisione” della scelta, e quindi anche del “disagio”. Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore.

Analizza e Valuta rischi non evitabili

Aggiorna la scelta quando interviene

variazione significativa negli elementi di valutazione

Definisci le caratteristiche DPI

Raffronta caratteristiche definite dei DPI

e con quelli disponibili sul mercato

Ricerca DPI disponibili

sul mercato Verifica norme armonizzate o di buona tecnica

Collegamento a norme armonizzate

Verifica nel tempo dell’adeguatezza

e della idoneità

Scelta definitiva

Acquisizione dotazione

Scelta DPI ritenuti idonei

L’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigiona-mento (vedi 7.11 “Regole interne di approvvigionamento”).Relativamente ai comportamenti d’uso, si evidenzia che così come quelli “scorretti” andrebbero ripresi, quelli “corretti” andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento stesso.

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7.7 DEFINIZIONE

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) di se-guito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2 “D. Lgs. 81/08 - All. VIII - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Dispositivo di Protezione individuale

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE

Prima categoria

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salva-guardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presup-porsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l’efficacia e di percepi-re, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salva-guardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari. Seconda categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due cate-gorie.

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| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |7. Dispositivi di Protezione Individuale7. Definizione

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Terza categoria

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a sal-vaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella pro-gettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chi-miche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a ten-sioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

h) i caschi e le visiere per motociclisti.

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7.8 OBBLIGO DI USO

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o suf-ficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezio-ne collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala non prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tecnica-mente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esem-pio la manutenzione straordinaria

prima categoria

seconda categoria

terza categoria

SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE

I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.)

I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno parte della “segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” (vedi 7.8.1 “Segnale”) adottata dal datore di lavoro che, “… riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. L’adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la prevenzione, ma certamente non esaustivo.

7.8.1 SEGNALEa) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una se-

gnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

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| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |7. Dispositivi di Protezione Individuale8. Obbligo di uso

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b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

c) Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

d) Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.

e) Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

f) Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e).

Tipologia di cartellonistica

COLORE FORMA SIGNIFICATO INDICAZIONI

Rosso Divieto È mostrato un comportamento vietato

Antincendio Indicano l’ubicazione e la tipologia dell’attrezzatura antincendio

Giallo o giallo-arancio Avvertimento Avvertono di usare cautela

Azzurro Prescrizione Informano i lavoratori di obblighi d’uso di dpi e di particolari comportamenti

Verde Salvataggio o soccorso

Indicano l’ubicazione e la tipologia dei dispositivi di emergenza

I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI

Si intende per:

cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pitto-gramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera prece-dente e che fornisce indicazioni complementari;

colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparen-te, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

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7.9 REQUISITI

I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 “D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10”). I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicu-rezza, suddivisibili in: 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 7.9.2 “Inno-cuità dei DPI”);

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 7.9.1 “Principi di progettazione”);

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità (vedi 7.9.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);

d) corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 “Nota informativa del fabbricante”). 2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI

(vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 2”)

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE

(vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 3”)

7.9.1 Principi di progettazioneErgonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. Livelli e classi di protezione

• Livelli di protezione quanto possibili elevati.Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività.

• Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio.Qualora le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso ri-schio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

7.9.2 Innocuitá dei DPIOvvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”.I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d’impegno.

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Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene o la salute dell’utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata idonei-tà chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto di liberare sostanze classificate come cancerogene, mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riprodutti-vo), tossiche, allergeniche o nocive. Al fine di garantire l’igiene dell’utilizzatore À importante porre molta attenzione all’eventuale presenza d’impurità, plastificanti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla sudorazione.I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un’elevata permeabilità all’aria e/o deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomodità e lo stress termico. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o delle ferite. Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sen-soriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

7.9.3 Fattori di comfort e di efficaciaAdeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’im-piego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo op-portuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. Leggerezza e solidità di costruzione

I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori am-bientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili. Compatibilità necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.

I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la pro-tezione di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso.

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Assolutamente necessaria la valutazione dell’idoneità ovvero non idoneità all’utilizzo da parte del lavoratori dei DPI. In particolare:

• uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;

• reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;

• uso di calzature rigide per incompatibilità motoria.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Principi Innocuità dei DPI Fattori di Comfort Nota Informativa di progettazione e di Efficacia

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compati-bili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

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7.10 SCELTA

I dispositivi devono essere:

• adeguati ai rischi risultanti nella valutazione, (vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”) da cui si evinca che gli stessi non possono essere evitati con altri mezzi,

• scelti in base alle informazioni e alle norme d’uso (vedi 7.10.2 “Norme UNI - Ambito generale”) fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di:

- Entità del rischio,

- Frequenza dell’esposizione al rischio, intendendo per “entità” sia l’aspetto qualitativo che quantitativo,

- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore,

- Prestazioni del DPI. Inoltre devono essere:

• muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l’immissione sul mercato di componenti non muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visi-bile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario.

Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.

È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE.

Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

In caso d’intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo numero d’identificazione (vedi schema “Marcatura”).

Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE.

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

• accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE.

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CATEGORIA DPI CERTIFICAZIONE

1° Categoria DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità

Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione)

2° Categoria DPI che non rientrano nelle altre due Conformità CE + attestato di certificazione CE rilasciato da Organo notificato

3° Categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

Certificazione come sopra + controllo della produzione da Organo competente

• corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 ”Nota informativa del fabbricante”) redatta in modo preci-so, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste “istruzioni d’uso” sono una sorta di “carta d’identità” del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.

Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la “nota informativa”.

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7.10.1 D. LGS. 81/2008

ALLEGATO VIII

(vedi 7.2.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”).

7.10.2 AMBITO GENERALE

NORMA TITOLO

UNI 10913 Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa.

UNI EN 13921* Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici

*Da “Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)” Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/2007.

7.10.3 NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

La nota informativa è un “requisito essenziale di salute e di sicurezza”. È preparata e rilasciata obbligatoria-mente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

• Il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso.

• L’identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro si-stema ugualmente efficace.

• La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc.

• Le istruzioni d’impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili al fine dell’uso corretto, quali: - tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o

sono parziali; - eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la

loro compatibilità; - modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie; - modo e sequenze per l’effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera),

anche tramite disegni/fotografie; - descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido

della scarpa antinfortunistica); - ecc.

• Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del corretto immagazzinamento, quale ad es.: - lontananza da fonti di calore; - condizioni ambientali particolari; - evitare schiacciamenti; - ecc.

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• Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limita-zioni per l’adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere:

- ordinaria: svolta direttamente dall’utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno con l’ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate;

- straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza.La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l’assenza della stessa potrebbe compromettere l’ef-ficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, la tutela giuridica.

• Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento, seppellimento in discarica). L’eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante.

• Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI, che sono i valori che il fabbricante s’impegna a garantire.

• Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso.

• Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta, quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d’uso specifiche, limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc.

• Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descri-vere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, e le procedure da seguire al fine della verifica dell’efficienza dell’insieme. Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d’identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine della precisa identificazione.

• La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d’in-vecchiamento, causato anche al periodo d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente inter-cambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

• La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è op-portuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene.

• Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.

• Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare.

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- Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate: Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme re-lative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli appa-recchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate (art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 475/92).

• Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di cer-tificazione dei DPI.

• Avvertenze: può essere necessario evidenziare:

- necessità di verifica dell’integrità del DPI prima dell’uso (es: l’integrità del respiratore va sempre con-trollata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi di emergenza);

- alcune limitazioni del DPI (es: limite di barriera della tuta nel caso di utilizzo di sostanze pericolose erogate con spruzzo);

- obbligo di addestramento (DPI di III° categoria e per l’udito);

- obbligo di conservare la nota informativa per tutta la durate dell’uso del DPI.

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7.11 REGOLE INTERNE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il Datore di Lavoro (DDL ), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

• verifica i DPI con marchio CE consegnati dal fornitore e la documentazione obbligatoria;

• verifica che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile per il lavoratore;

• stabilisce le procedure aziendali di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, nonché manutenzio-ne, riparazione, sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di riconsegna e il deposito al termine dell’utilizzo;

• destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

• verifica il corretto utilizzo dei DPI rispetto le procedure e le istruzioni fornite;

• aggiorna la scelta dei DPI al variare dei rischi “residui” presenti sul luogo di lavoro.

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7.12 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché:

• i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui DPI prima che li debbano utilizzare (quando, perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico;

• per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito si effettui anche l’addestramento degli utilizzatori;

• l’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori sia registrata. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano appli-cazione gli obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositi-vi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

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7.13 CONSEGNA

Ogni lavoratore deve avere i propri DPI per uso personale, salvo particolari circostanze (es. imbracature) per le quali il DDL prende le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. Il DDL, o un suo delegato, provvede a fornire i DPI completi di relativa Nota Informativa ai lavoratori; la copia di ogni Nota Informativa è consegnata anche al Preposto.

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7.14 UTILIZZO E VIGILANZA

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa ai DPI stessi messi a loro disposizione che, al termine dell’uso, riconsegneranno seguendo le procedure aziendali.Il DDL o i Preposti vigilano affinché i lavoratori utilizzino i DPI:

• mantenendoli puliti, in efficienza e correttamente conservati;

• attenendosi all’informazione, formazione e addestramento organizzato ed effettuato e alle disposizioni aziendali;

• segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconve-niente (es: rottura) da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

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7.15 PULIZIA E MANUTENZIONE

Il DDL, o un suo delegato, provvede periodicamente e secondo necessità a far eseguire la pulizia dei DPI o alla loro sostituzione, anche in relazione alla Nota Informativa del Fabbricante (vedi 7.10.3 ”Nota informativa del fabbricante”).

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7.16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1992 n. 289). Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione indi-viduale (DPI)” (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 8 settembre 2001 n. 209) (vedi appendice 5 “D.M. 2 Maggio 2001”). Decreto Ministeriale 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva n° 89/689/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” (pubblicato su Sup-plemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 7/2/2008 n. 32). Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).