Impianti Anticalcare A Sistema Fisico - kalkotronic.com · Adottare oggi un sistema fisico non è...

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© 2015 TeleLine - Kalko Tronic Informazioni e Certificazioni [email protected] Via Prov.le Francesca Nord, 72 KALKO TRONIC Dicembre 2015 www.kalkotronic.it - www.kalkotronic.com Sistemi innovativi del trattamento acqua 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Tel. 0571-360103 – Fax 0571-367756 Impianti Anticalcare A Sistema Fisico

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Informazioni e Certificazioni

[email protected] Prov.le Francesca Nord, 72

KALKO TRONIC

Dicembre 2015

www.kalkotronic.it - www.kalkotronic.com

Sistemi innovativi del trattamento acqua

56029 Santa Croce sull'Arno (PI)Tel. 0571-360103 – Fax 0571-367756

Impianti AnticalcareA Sistema Fisico

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2 Informazioni e Certificazioni

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1 Introduzione

Il presente documento è un riferimento per i sistemi Kalko Tronic.La prima informazione importante è dell'esistenza di adeguate certificazioni.Nel presente manuale troverete spiegazioni di base Kalko Tronic, le leggi di riferimento sullapotabilità dell'acqua e due certificazioni importanti che attestano il funzionamento del sistema KalkoTronic.Le prime certificazioni di funzionamento sono state effettuate da aziende accreditate con chimiciiscritti all’ordine già nel 1990, all’interno troverete anche una di queste (1995) redatto della societàAmbiente s.c.r.l., riconosciuta a livello nazionale per l'accuratezza delle prove e riconosciuta comelaboratorio certificante accreditato.

Nell'arco degli anni tra il 1995 e il 2015 sono state eseguite altre prove interne ed esterne.

Il più recente test di funzionamento sugli effetti di trattamento Kalko Tronic certificato è statoeseguito dal laboratorio di analisi Gracci SRL – Empoli (FI), con rapporto di prova 270, 271, 332-2015.

Inoltre i ns sistemi sono omologati CE con n° di protocollo 993056E/S e 00B157e 00B157s eseguitodall’istituto tecnico Protecno s.r.l., Ospedaletto (PI).

Non toccando l’acqua direttamente, ma creando un campo elettrico, non magnetico, specificoesterno, non esiste rischio sanitario per l’utente in quanto la tubazione adottata per il trattamento èper uso potabile e siamo in possesso della certificazione del produttore delle idrauliche di appositacertificazione di idoneità all’uso potabile che può essere richiesta all'occorrenza.

2 Sistema fisico o addolcitore?

Adottare oggi un sistema fisico non è solo un'alternativa, ma la soluzione vincente e a volteanche l'unica.Le ragioni per perseguire tale scelta sono di origine economica, salutistica ma anche diingombri.

Kalko Tronic è installabile nella quasi totalità degli impianti, ha costi di gestione e manutenzioneridotti e mantiene la potabilità originale dell'acqua, diversamente dai classici addolcitori che hannomanutenzione e gestione di una certa importanza.

L'uso di Kalko Tronic è consigliato nelle abitazioni, condomini, palestre, e tutte quelle applicazioni incui è importante mantenere la potabilità ma è altrettanto importante ridurre drasticamente i problemida calcare e allo stesso tempo risparmiare sui costi di gestione.

Non è invece installabile su caldaie con la generazione di vapore e nelle lavorazioni tecniche dove ènecessaria una durezza ben specifica.Con durezze oltre 55-60°F, secondo il tipo di utilizzo, potrebbe non risolvere completamente ilproblema ma comunque ridurre gli svantaggi di un'acqua così incrostante.

2.1 Problemi tipici dell'addolcitore a sale

Taratura della durezza in uscita troppo bassa (<15°F) può causare:aumento dei consumi di gestione.usura e la corrosione delle tubazioni in metallo.In base al Dlgs 31/2001 e Dpr 25/2012, l'uso di acqua sotto 15°Francesi ottenuta daimpianti di addolcimento la rende non idonea all'uso potabile.problemi sanitari anche gravi causati da un eccessivo abbassamento del ph e/oaggressività dell'acqua per l'alto tenore di sodio disciolto: questo potrebbe aumentare leproblematiche di ipertensione nei soggetti già sensibili. Mancando spesso la dovuta

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3Sistema fisico o addolcitore?

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informazione sull'argomento, e quindi non variando adeguatamente le proprie abitudinialimentari, la pressione sanguigna potrebbe aumentare nel tempo a causa del maggior sodiocontenuto nei cibi a base di acqua quali pasta, minestra, thè, caffè, ecc... L'acqua addolcita èspesso sconsigliata per l'alimentazione di neonati e anziani.

L'assenza di sale nel deposito dell'addolcitore può causare:Un aumento anche elevato delle cariche batteriche; questo potrebbe creare notevoliproblematiche sanitarie.Un aumento addirittura della durezza dell'acqua (rilascio di calcio da parte delle resine tropposature).

Danni di tipo meccanico (stimato intorno all'1-3% dei casi), come la rottura o bloccaggio di unavalvola o rottura della testa di comando: potrebbero causare allagamenti o gestione anomala deicicli di lavoro che causano un aumento dei costi di acqua/sale e/o danni alle cose, spessorilevanti. Più raramente si sono verificati casi di rottura delle resine e intasamento delle condutturedell'abitazione.

3 Peculiarità dei sistemi fisici

Quasi tutti i sistemi fisici in commercio pubblicizzano notevoli vantaggi, tuttavia poi non tuttirispecchiano la realtà.I sistemi fisici devono essere installati bene, avere un'ottimo scambio con l'acqua (o almeno quellopiù efficiente) e soprattutto mantenerlo nel tempo.Kalko Tronic, in oltre 20 anni di storia di installazioni e ricerca, ha trovato molte soluzioni valide.

Ecco in sintesi quali sono le particolarità e peculiarità di Kalko Tronic:E' spesso più economico nel prezzo di acquisto di un equivalente addolcitore.L'ingombro è minimo: spesso risulta l'unica soluzione possibile per gli spazi a disposizione.Non necessita di uno scarico delle acque come per gli addolcitori a sale.Non addolcisce l'acqua: Kalko Tronic riduce la capacità del calcio di incrostare senza eliminarlo.La potabilità rimane immutata quindi non si rischiano proliferazioni batteriche.Kalko Tronic non modifica chimicamente l'acqua, il suo intervento è temporaneo (tra 12 e 48 ore),per cui va montato dopo l'autoclave, se presente, per ottimizzarne l'uso.Ripulisce tubazioni e serpentine. In teoria tutti i sistemi fisici vantano questa qualità, pochiriescono però a metterla in pratica: Kalko Tronic ha conseguito molta esperienza in merito consoluzioni efficaci, tra cui detiene anche un brevetto antilegionella derivato appunto dalla suacapacità di ripulire gli impianti.Kalko Tronic può trattare con ottimi risultati acque fino a circa 50-55° francesi di durezza, oltrequesta durezza e non oltre i 65°F riduce la formazione del calcare. Il limite è comunque moltosuperiore alla maggior parte dei sistemi in commercio che si arrestano intorno ai 25°F, coprendocosì il 90% delle durezze sul territorio nazionale.Kalko Tronic può trattare acque fino ad una temperatura massima di circa 70°C.Manutenzione: si tratta un sistema evoluto ed efficace che necessita di poca manutenzione peril suo mantenimento nel tempo.Non ha bisogno di GESTIONE: Kalko Tronic non ha necessità di materiale di consumo comeper i comuni addolcitore (SALE, ACQUA e manutenzione per il carico del sale quando è esaurito).

4 Limiti d'utilizzo Kalko Tronic

Ci sono alcuni utilizzi dove gli impianti Kalko Tronic ed i sistemi fisici in genere non sono adatti per iltrattamento dell'acqua.

Ecco alcune casistiche dove non è consigliato e/o non si deve usare Kalko Tronic:Centrali termiche che generano vapore: ci sono normative che impongono assolutamente diusare acqua demineralizzata. Kalko Tronic NON DEVE ESSERE IMPIEGATO.Durezze oltre i 70°F: Kalko Tronic riduce i problemi ma è consigliabile l'uso di un addolcitore

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4 Informazioni e Certificazioni

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oppure di un sistema combinato Addolcitore + Kalko Tronic.Ambienti industriali con acque di processo dove necessita una determinata durezza chimica:Kalko Tronic non abbatte la durezza per cui in questi casi specifici non è il prodotto corretto.Temperature d'acqua superiori a 70°C: chiedere all'ufficio tecnico la fattibilità. Il limite ditrattamento è tra 70 e 80°C, quindi non è garantito il risultato e quindi analizzato il processo.Torri di evaporazione: non è vantaggioso utilizzare Kalko Tronic.Trattamento dell'acqua di carico e mantenimento di piscine: l'acqua ristagna anche per vari mesi,per cui non è consigliabile l'uso di Kalko Tronic se non nel trattamento di ricircolo e riscaldamentoacqua: in piccole piscine il sistema ha dimostrato di ottenere comunque ottimi risultati

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5Limiti d'utilizzo Kalko Tronic

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5 Uso in associazione al DPR 59/09

Il DPR 59/09 impone il trattamento anticalcare se si superano alcuni limiti di durezza per il caricodell'acqua d'impianto.Si consiglia di leggere il riferimento delle leggi seguente.Le soluzioni più semplici per l'utilizzo Kalko Tronic in linea indicativa sono:

Kalko Tronic installato come sistema principale + dosatore a polifosfati sotto caldaia (impianti sotto100KW).

In questo caso la condizione statistica più frequente è che il polifosfato venga utilizzatoall'installazione, dopo di che spesso il cliente si dimentica di ricaricarlo avendo poi problemi dicalcare non sul carico del circuito primario (già servito) ma sul secondario dello scambiatore: KTproteggerà quindi l'impianto e le tubazioni ACS.

Kalko Tronic installato come sistema principale per acqua sanitaria + addolcitore per carico erabbocco centrale (impianti sopra 100KW).

Kalko Tronic proteggerà le serpentine, tubazioni e valvola termostatica, il primario invece è protettodal sistema di addolcimento.

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6 Informazioni e Certificazioni

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6 Fornitura: Elettronica + Idraulica

Un impianto Kalko Tronic è composto da:Centralina elettronica di controllo Una coppia di fasce di trattamento che possono esser chiamate anche "elettrodi".Una sezione idraulica in ferro zincato: su di essa vengono installati gli elettrodi.

Il tratto di tubazione potrebbe essere lineare (in caso di spazio disponibile) ma è preferibile a formadi "U" per il massimo contenimento degli spazi di installazione.Questo tratto è generalmente chiamato "tronchetto" di installazione e viene fornito direttamentedall'azienda con un diametro di 1", 1" 1/2 o 2" secondo l'utilizzo dello stesso, mentre per sezionisuperiori sarà direttamente l'idraulico a predisporre l'impianto direttamente sul posto, seguendo lemisure indicate nel manuale di installazione.

Tronchetto di installazione da 1" 1/2:Sotto la protezione plastica antiurto è posizionata

del coibente anticondensa.In caso di richieste, se necessario, è possibile

fornirlo senza protezione, ad esempio per impiantitecnici in centrali termiche.

Tronchetto in scatola con istruzioni

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7Fornitura: Elettronica + Idraulica

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7 Riferimento leggi

In riferimento al trattamento delle acque potabili le seguenti leggi risultano in vigore:

1. D.P.R. del 24 – 05 – 1988 , n° 236 in attuazione alla direttiva CEE n° 80/778concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15della legge del 16 aprile 1987, n. 183. Assieme alla legge ci sono alcuni allegati tracui l’ALLEGATO I con i valori di riferimento da seguire.

Questa legge è stata abrogata con l'entrata in vigore del Dlgs 31/20012. D.M. del 21 – 12 – 1990, n. 433

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature per iltrattamento domestico di acque potabili.Questa è stata abrogata con l'entrata in vigore del DM 25/2012

3. Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n° 31.Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinateal consumo umano. Vengono ribaditi i principi della legge 433. Inoltrevengono evidenziate le responsabilità inerenti la gestione dell’acquapotabile.

4. Decreto Legislativo del 27 febbraio 2002, n° 27.Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

5. Decreto Legislativo del 7 febbraio 2012, n° 25 pubblicata in Gazzetta UfficialeN° 69 del 22 Marzo 2012Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamentodell'acqua destinata al consumo umano.

Inoltre si vuol far chiarezza per le ultime leggi in materia di trattamento delle acque indicate e spesso nonaccuratamente lette inerenti il D.P.R. N. 59 del 02/04/2009. Tale DPR indica che gli impianti vanno posti sotto trattamento per quanto concerne la sezione diadduzione acqua per l'impianto primario di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria(primario caldaia per scambiatore a piastre e/o serpentine).Per tale sezione si consiglia di approfondire l'argomento leggendo la sintesi delle leggi della normativaUNI8065Per il trattamento delle acque destinate al consumo umano fa riferimento a tutte le altre normative ancoravigenti: DPR 236, DM 433 e successive, compreso il D.M. 174 del 2004 (regolamento dei materiali ad usoalimentare).

Evidenziamo alcuni articoli delle sopra indicate leggi che potrebbero essere di notevole interesse.

7.1 D.M. 02-02-2001, n. 31

Dal D.M. 02-02-2001, n. 31 aggiornato 2 febbraio 2002, n. 27

Attuazione della Direttiva 98/83/CE

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41)

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al f ine di proteggere la salute umana

dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai f ini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi

domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in

bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione

sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo

11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare f inale;

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b) «impianto di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente

utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra

impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita

dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modif iche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti

idrici autonomi o cisterne, f isse o mobili;

d) «autorità d'àmbito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5

gennaio 1994, n. 36, e, f ino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del

servizio».

Art. 4. (Obblighi generali)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al f ine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da

rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B

dell'allegato I;

c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello

esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute

umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Art. 5. (Punti di rispetto della conformità)

1. I valori di parametro f issati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per

diff icoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo

della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo

umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono

imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a

disposizione per il consumo;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto

quando i valori di parametro f issati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1,

lettera b).Per gli edif ici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione

dell'edif icio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro f issati nell'allegato I, rispettati nel punto di

consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur

essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro f issati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al

rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque

non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di

competenza, provvedono aff inché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali

provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Art. 9. (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o

la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere

presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il f ine per cui sono

impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2.Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai f ini dell'osservanza di quanto

disposto dal comma 1.

Art. 10. (Provvedimenti e limitazioni dell'uso)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non

corrispondano ai valori di parametro f issati a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda unità sanitaria

locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti

necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità del superamento del

valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

2. Sia che si verif ichi, sia che non si verif ichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque

destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale

informa l'autorità d'ambito, aff inché la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei

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9Riferimento leggi

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provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da

un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

3. Le autorità competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.

4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'àmbito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai

provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 19.(Sanzioni)

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, camma 2, è

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o

contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al

consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia

al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare

finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti

adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edif ici

o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano

edif ici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la

fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 5165 a euro 30987.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni

a lire centoventi milioni.

5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai

sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro

30987.

Art. 20. (Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere eff icacia al

momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto

dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.

2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in

vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, f ino all'adozione di diverse specif iche tecniche in

materia.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

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10 Informazioni e Certificazioni

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7.2 Parametri indicatori acqua

Parametri indicati nell’allegato “A” del DLgs 31/01 a confronto con quelli delDPR 236

Parametri Unità di misura Acque potabili(DPR 236/88)

Acque potabili(D.lgs 31/01)

Cloruro mg/l 200 250

Solfati mg/l 250 250

Sodio mg/l 150 200

Ferro ug/l 50-200 200

Magnesio mg/l 50 -

Concentrazione diIdrogeno

Ph Tra 6.5 e 8.5compresi

Tra 6.5 e 9.5compresi

Residuo fisso mg/l 1500 1500

Conducibilità US/cm a 20°C - 2500

Durezza mg/l 15-50* 15-50*

mg/l

* il parametro indicante il limite inferiore vale per le acque sottoposte atrattamento di

addolcimento o dissalazione.

7.3 D.P.R. 59/09

Regolamento di attuazione dell’art.4 , comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto2005,n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia

(Per il testo integrale del D.P.R. collegarsi al sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dpr_59-09.pdf)

Con il D.P.R. n° 59/09 l’Italia risponde alla chiam ata della Comunità Europea per gli adeguamenti inmateriadi efficienza energetica prescritte dalle direttive 2002/91/CE (Rendimento energetico nell’edilizia) e2006/32/CE (Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici).Il decreto definisce le metodologie, i criteri ed i requisiti minimi che edifici ed impianti devonopossedererelativamente a:– climatizzazione invernale (vedi DLgs 192/05)– preparazione di acqua calda ad usi sanitari– climatizzazione estiva (principale novità rispetto al DLgs 192/05)Di particolare interesse è l’Articolo 4 comma 14 che definisce i limiti di durezza dell’acqua e dipotenza degliimpianti in base ai quali scegliere il trattamento dell’acqua. In particolare si stabilisce che:

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11Riferimento leggi

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Per le specifiche sulle tipologie di trattamento e sulle modalità di esecuzione, il Decreto rimanda allaNormaUNI-CTI 8065.Di seguito un breve estratto degli articoli salienti che compongono il decreto ministeriale.

Articolo 1

L’ambito di applicazione è quello del DLgs n°192 de l 19/08/2005 ed è relativo a:

edifici di nuova costruzioneedifici oggetto di ristrutturazione che coinvolgano l’ installazione di impianti termici nuovi (o parti diimpianti)in edifici esistenti o ristrutturazioni degli stessi impianti oppure sostituzione di generatori di calore.

Vengono definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazionedegliimpianti termici sia per la climatizzazione che per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari peredifici di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione.

Articolo 4

Al comma 14 vengono fornite delle prescrizioni molto precise per quanto riguarda il trattamentodell’acqua destinata all’alimentazione degli impianti di riscaldamento.

14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo3 del decreto delPresidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione eristrutturazione di edifici esistenti,previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamentealle ristrutturazioni totali, e nelcaso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore,di cui alla lettera c), numeri2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,e' prescritto:a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione

dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1. un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare

complessiva minore o uguale a 100 kW;2. un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva

compresa tra 100 e 350 kW;b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),

valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di15 gradi francesi.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Per quanto riguarda gli impianti di potenza superiore ai 350 kW restano valide le indicazioni fornitedall’Articolo 5 comma 6 del DPR 412/93.

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12 Informazioni e Certificazioni

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Articolo 5

Viene stabilito che i criteri generali e i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale continuano a seguire le indicazioni previste dal DLgs192/05.In particolare i soggetti responsabili del controllo e manutenzione degli impianti sono il proprietario, ilconduttore, l’amministratore o un terzo per essi e che l’elenco delle prescrizioni da rispettare sonoelencate nell’Allegato L del DLgs 195/05 e successive modifiche.

7.4 UNI 8065 e non solo

Alcuni punti di interesse riguardanti le norme di trattamento dell'acqua di ALIMENTAZIONEdelle caldaie e relativi impianti di riscaldamento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-

2009 )

Art. 14, comma a, punto 1:a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto

con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:1. un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore

o uguale a 100 kW;2. un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100

e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in

presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

PUNTI IMPORTANTI DELLA NORMA UNI 8065 1.1 Oggetto

La presente norma ha per oggetto:

la definizione e la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-f isiche delle acque impiegate negli impianti

termici ad uso civile. Più precisamente si esaminano le caratteristiche delle acque di alimento e reintegro

del circuito in relazione ai seguenti tipi di impianti tecnici;

impianti di riscaldamento ad acqua calda;

caldaie a vapore a bassa pressione uso riscaldamento (diretto o tramite scambiatori) con elevato recupero di

condense;

circuiti con acqua a temperatura maggiore di quella di ebollizione alla pressione atmosferica (acqua

surriscaldata) f ino a temperatura massima di 180 °C;

impianti di produzione di acqua calda sanitaria;

la descrizione dei sistemi di trattamento dell’acqua; l’illustrazione delle modalità di controllo nonché delle relative

frequenze.

Nota — La presente norma non contempla il trattamento delle acque per generatori di vapore a pressione maggiori di i

bar e per cicli ad acqua surriscaldata operanti a temperatura maggiore dl 180 °C facenti oggetto della UNI 7550.

1.3 Avvertenze

1.3.1 Per quanto concerne l’acqua calda sanitaria non potrà comunque essere previsto alcun tipo di trattamento

che possa impedirne l’eventuale uso alimentare, relativamente ai parametri tossicologici e microbiologici

previsti dalla Legislazione vigente, uso che, nella presente norma, è sempre considerato.

1.3.2 La presente norma considera inoltre che l’acqua destinata all’alimentazione degli impianti termici ad uso civile

abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di un’acqua potabile.

5.2 Scelta dei trattamenti

La scelta del tipo di trattamento va fatta in base alle caratteristiche dell’acqua da trattare, al tipo di impianto ed ai limiti

di purezza richiesti.

I vari tipi di trattamento (f isici, chimico-f isici, chimici) si utilizzano, secondo necessità, singolarmente o in

combinazione tra di loro. Compito del committente è quello di definire le caratteristiche del tipo di impianto termico che

intende adottare mentre compito del fornitore è quello di proporre il trattamento dell’acqua adatto facendo in modo

che il committente possa scegliere l’apparecchio che più gli conviene tecnicamente ed economicamente (costo

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13Riferimento leggi

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iniziale e di esercizio) nonché sotto il profilo della facilità di conduzione.

Questi compiti possono essere aff idati a terzi competenti che possono svolgere un ruolo di consulenza e la cui

posizione deve essere preventivamente definita tra le parti.

6.4 Impianti dl produzione di acqua calda sanitaria (n.d.r.: alimentazione del circuito primario)

6.4.1 Trattamenti prescritti

In generale è necessario installare un f iltro di sicurezza a protezione degli impianti. Successivamente, in base

alle caratteristiche dell’acqua, si può installare un addolcitore e/o un impianto di dosaggio automatico

proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti di durezza di tipo alimentare).

6.4.2 Punti dl Intervento

Sia gli impianti di trattamento che i punti di immissione dei condizionanti devono essere a monte dei produttore

di acqua calda.

6.4.3 Caratteristiche dell’acqua di alimento

Aspetto limpido.

Durezza: a) f ino a 25° fr di durezza temporanea si possono impiegare sia l’addolcimento che il condizionamento

chimico di stabilizzazione della durezza e/o anticorrosivo. b) Oltre i 25° fr di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento. c) Ove necessario, l’addolcimento sarà integrato da condizionamento chimico anticorrosivo e/o

antincrostante.

7.5 D.M. 25-2012 - Disp.Tecniche

CONSIDERAZIONI SUL NUOVO DM SUL TRATTAMENTO DELL’ACQUA POTABILE

Uscito nuovo Decreto Ministeriale per il trattamento acqua potabile e abrogato il vecchio DM443/1990 per il trattamento delle acque: nel decreto manutenzioni, responsabilità e sanzioni per chinon esegue un trattamento acqua "corretto".

Dopo decenni di attesa a marzo del 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale la nuova Legge25/2012 che disciplina il mondo del trattamento dell’acqua potabile.

Sostituisce l’ormai vecchio e superato dpr 433/90.

Si applica a tutti i soggetti: condomini, palestre, hotel, locali al pubblico, abitazioni, ecc...

Ci sono alcuni importanti riferimenti per i quali non possiamo che esser contenti di quanto indicato,infatti negli ultimi anni in Italia abbiamo (purtroppo) visto la crescita di aziende che promuovevano gliimpianti per il trattamento dell’acqua (già) potabile in vendita diretta con tecniche truffaldine oscorrette.

Abbiamo assistito a venditori che reclamavano acque “perfette” senza nessuna validità scientifica,materiale illustrativo con fantasie pericolose, aziende che non associavano le necessariemanutenzioni periodiche al prodotto, prodotti assemblati nei sottoscala senza logica e senzacompetenza, qualità infima dei materiali.

Il Ministero della Salute, che ha il dovere di vigilare in questo ambito, ha avuto un compito non facile:riuscire ad inquadrare l’intero settore in una legge organica che permettesse uno sviluppo serio deltrattamento acqua.

La qualità dell’acqua erogata non deve peggiorare rispetto a quella fornita dalla reteidrica.

I parametri di potabilità sono indicati nel DL 31/2001 : Fra acqua in ingresso ed in uscita non cipossono esserci variazioni negative.

Per chi è responsabile di un esercizio, come gli amministratori di condominio, gestori di palestre,

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14 Informazioni e Certificazioni

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hotel, ecc... la legge indica l'importanza di seguire le direttive indicate nel DL 31/2001 e soprattuttoribadisce le sanzioni PESANTI in caso di non conformità sulla qualità dell'acqua.

Approfondimenti importanti li trovate sul ns. sito www.kalkotronic.com alla sezione approfondimenti -leggi.

Molte indicazioni sono state scritte per quanto riguarda la redazione del libretto d’uso emanutenzione: questo deve riportare la corretta procedura per la manutenzione ordinaria, inmaniera tale che se eseguita, l’impianto acquista nuovamente la sua efficacia originaria.

Il produttore, importatore o assemblatore può richiedere che la manutenzione sia eseguita dapersonale tecnico, ma questo deve essere esplicitato in maniera chiara e il cliente messo alcorrente al momento dell’acquisto.

Direttamente estrapolato dal testo della legge:

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine digarantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenticome indicati dal produttore.

Inoltre, per il codice del consumo, legge 206 del 2005, l’assenza del libretto d’uso e manutenzionerende nulla la vendita!

Ogni impianto deve avere una dichiarazione di conformità da parte del produttore, importatore,assemblatore sia per la parte propria del trattamento sia per la parte CE se prevista.Il materiale informativo delle ditte venditrici non può essere generico, ma deve portare il consumatoread una scelta ragionata.

Non è ammesso creare inesistenti fobie, ne prospettare l’impianto come soluzione toccasana perbere acqua. E’ importante che il cliente possa scegliere il tipo di trattamento sia nei principi, sianelle dimensioni. Pratiche scorrette sono sanzionate in maniera molto pesante dall’Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato.Il DM 25 2012 stabilisce che ogni affermazione sull’utilità o meno di un determinato trattamentodella’acqua potabile deve essere corredata e supportata dalla letteratura scientifica accettata a livellointernazionale (OMS, linee guida nazionali, o pubblicazioni su riviste scientifiche o da aziendecertificatrici abilitate)

L’installazione segue il DM 37/08 che individua i soggetti abilitati ad operare nel settore.

Oggi il settore pullula di aziende che non hanno i titoli. Le installazioni e le manutenzioni nonseguono la regola dell’arte e sono prive della dichiarazione di conformità.

Ciò comporta che nel caso di controversie il cliente ha sempre ragione e chi installa senza titolo nonè coperto da assicurazione.La legge nel suo complesso richiede una assunzione di responsabilità per tutti i soggetti cheoperano nel settore. Ciascuno può operare in autonomia ma deve dimostrare di operare per il meglio,con certificati e con procedure validate.

Al produttore è lasciata ampia autonomia, può operare con le soluzioni tecniche che meglio crede,basta avere la documentazione di supporto.

Chi vende può proporre e prospettare secondo il suo punto di vista, in maniera coerente e senzainganni. Chi installa deve garantire la qualità del lavoro eseguito. Ad ognuno il compito di individuare ipunti deboli e di mettere in atto le azioni correttive per far si che il cittadino possa bere acquatranquillamente.

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15Riferimento leggi

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E’ una legge pesante: i testi di legge più sono corti e più sono categorici, sono individuati i soggettie definite le responsabilità.

L’acqua non deve peggiorare di qualità, non è ammesso dire fesserie, non è ammesso raccontarefrottole per vendere.

Il tema delle sanzioni è forte, ogni riferimento alle leggi citate comporta che in caso di nonconformità le multe partono da poco più di € 1000 per arrivare sino a oltre €60.000.

(in ottemperanza delle sanzioni della legge 31/2001)

8 Certificazioni di funzionamento

I sistemi venduti devono essere corredati di adeguate certificazioni.In ns. possesso esistono svariate certificazioni, ne indichiamo 2 in particolare rappresentanti duemomenti storici diversi, l'analisi chimica dell'azienda SCRL di Massa del 1995 (ne abbiamo unarisalente anche al 1990!) e l'ultima analisi di ulteriore conferma del 2015.La certificazione CE è ovviamente presente e i fascicoli sono visionabili in azienda.----

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8.1 Certificazione 2015

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8.2 Certificazione Antilegionella

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Sistemi innovativi per il trattamento delle acque

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