Illeciti e Sanzioni

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- Conseguenze derivanti dalla violazione di norme giuridiche L’applicazione della norma giuridica rappresenta la concreta realizzazione all’interno della vita della collettività di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto di uno Stato. Passiamo adesso ad affrontare l’argomento rappresentato dalla natura delle conseguenze derivanti dalla violazione di disposizioni dell’ordinamento giuridico dello Stato. Le disposizioni, di regola, risultano costituite da due elementi: il precetto e la sanzione. Il precetto lo possiamo inquadrare come il comando la cui adozione è ritenuta essenziale per la stabilità dello Stato e per assicurare la pacifica convivenza dei consociati. La sanzione, invece, rappresenta la conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione di un precetto. Cosa si può intendere con la parola infrazione è facilmente riconducibile considerando il suo sinonimo: illecito. In definitiva, il comportarsi in maniera diversa da quanto indicato in un precetto significa seguire una strada che a livello giuridico è considerata non lecita. Pertanto, la sanzione è diretta ad esercitare una coazione psicologica a livello della volontà dei consociati per indurli al rispetto del precetto mediante la prospettiva di una “sofferenza”. A differenza di altri tipi di castighi, la sanzione è pubblica in quanto è inflitta dallo Stato. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi le condizioni stabilite nella formula normativa la sanzione può prevedere l’obbligatorietà della sua applicazione da parte degli organi statali competenti; per questo motivo essa è talvolta indicata come “precetto secondario” (o secondo la terminologia latina propria di questa materia, “sanctio iuris). La sanzione permette di quantificare la gravità dell’illecito giuridico come valutata dal legislatore. In effetti, nonostante i numerosi tentativi per trovare un criterio sostanziale che permettesse di effettuare una distinzione tra i vari tipi di illecito giuridico, la natura della sanzione permette di distinguere da un punto di vista formale e legale gli illeciti giuridici. Gli illeciti si possono distinguere in: penali, civili, amministrativi e deontologico-professionali. Di seguito vengono presentati i rilievi di questi illeciti corredati di esempi inerenti la professione farmaceutica. Relativamente al rilievo penale dell’illecito giuridico, va detto fin da subito che questa tipologia di illecito è inquadrabile all’interno della parola reato. Il reato, quindi, rappresenta quel comportamento umano che, a giudizio del legislatore contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena. A questo proposito è importante individuare la tipologia dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato. Con questi termini si intende differenziare il fatto materiale dal fatto volontario che viene commesso da un soggetto avente parte attiva e definito reo. Il fatto materiale deve essere inquadrato in qualità di elemento oggettivo e rappresenta il comportamento in sé, posto in essere in violazione di un precetto ed il conseguente effetto (reale o probabile) derivante da tale comportamento. E’ opportuno sottolineare a questo proposito che si parla di comportamento e non soltanto di azione perché esso può essere un fatto compiuto concretamente (azione, appunto), ma anche un fatto che avrebbe dovuto essere compiuto, ma così non è stato (omissione). Il fatto volontario, invece, rappresenta l’elemento soggettivo o psicologico del reato. A questo proposito, quindi, i reati possono essere: secondo l’intenzione, contro o in assenza dell’intenzione oltre l’intenzione. Nel primo caso si parla di reato doloso, ammettendo da parte del reo la previsione e la volontarietà dell’evento - di danno o pericolo - risultante dal proprio comportamento, come detto da intendersi attivo od omissivo. In definitiva, il reo va inteso come una persona che ha tenuto un certo comportamento con la piena consapevolezza di ledere o di porre in pericolo interessi che non gli erano propri. In definitiva, il reo ha agito con dolo. Quando ci troviamo di fronte ad un reato commesso in assenza o contro l’intenzione possiamo sintetizzare il tutto come “il reo aveva la possibilità ed il dovere di essere cauto ed attento, ma ha agito con leggerezza”. In questo caso possiamo parlare di reato colposo. Come anticipato, nel nostro

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illeciti e sanzioni (esame legislazione farmaceutica)

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- Conseguenze derivanti dalla violazione di norme giuridiche L’applicazione della norma giuridica rappresenta la concreta realizzazione all’interno della vita della collettività di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto di uno Stato. Passiamo adesso ad affrontare l’argomento rappresentato dalla natura delle conseguenze derivanti dalla violazione di disposizioni dell’ordinamento giuridico dello Stato. Le disposizioni, di regola, risultano costituite da due elementi: il precetto e la sanzione. Il precetto lo possiamo inquadrare come il comando la cui adozione è ritenuta essenziale per la stabilità dello Stato e per assicurare la pacifica convivenza dei consociati. La sanzione, invece, rappresenta la conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione di un precetto. Cosa si può intendere con la parola infrazione è facilmente riconducibile considerando il suo sinonimo: illecito. In definitiva, il comportarsi in maniera diversa da quanto indicato in un precetto significa seguire una strada che a livello giuridico è considerata non lecita. Pertanto, la sanzione è diretta ad esercitare una coazione psicologica a livello della volontà dei consociati per indurli al rispetto del precetto mediante la prospettiva di una “sofferenza”. A differenza di altri tipi di castighi, la sanzione è pubblica in quanto è inflitta dallo Stato. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi le condizioni stabilite nella formula normativa la sanzione può prevedere l’obbligatorietà della sua applicazione da parte degli organi statali competenti; per questo motivo essa è talvolta indicata come “precetto secondario” (o secondo la terminologia latina propria di questa materia, “sanctio iuris). La sanzione permette di quantificare la gravità dell’illecito giuridico come valutata dal legislatore. In effetti, nonostante i numerosi tentativi per trovare un criterio sostanziale che permettesse di effettuare una distinzione tra i vari tipi di illecito giuridico, la natura della sanzione permette di distinguere da un punto di vista formale e legale gli illeciti giuridici. Gli illeciti si possono distinguere in: penali, civili, amministrativi e deontologico-professionali. Di seguito vengono presentati i rilievi di questi illeciti corredati di esempi inerenti la professione farmaceutica. Relativamente al rilievo penale dell’illecito giuridico, va detto fin da subito che questa tipologia di illecito è inquadrabile all’interno della parola reato. Il reato, quindi, rappresenta quel comportamento umano che, a giudizio del legislatore contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena. A questo proposito è importante individuare la tipologia dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato. Con questi termini si intende differenziare il fatto materiale dal fatto volontario che viene commesso da un soggetto avente parte attiva e definito reo. Il fatto materiale deve essere inquadrato in qualità di elemento oggettivo e rappresenta il comportamento in sé, posto in essere in violazione di un precetto ed il conseguente effetto (reale o probabile) derivante da tale comportamento. E’ opportuno sottolineare a questo proposito che si parla di comportamento e non soltanto di azione perché esso può essere un fatto compiuto concretamente (azione, appunto), ma anche un fatto che avrebbe dovuto essere compiuto, ma così non è stato (omissione). Il fatto volontario, invece, rappresenta l’elemento soggettivo o psicologico del reato. A questo proposito, quindi, i reati possono essere: secondo l’intenzione, contro o in assenza dell’intenzione oltre l’intenzione. Nel primo caso si parla di reato doloso, ammettendo da parte del reo la previsione e la volontarietà dell’evento - di danno o pericolo - risultante dal proprio comportamento, come detto da intendersi attivo od omissivo. In definitiva, il reo va inteso come una persona che ha tenuto un certo comportamento con la piena consapevolezza di ledere o di porre in pericolo interessi che non gli erano propri. In definitiva, il reo ha agito con dolo. Quando ci troviamo di fronte ad un reato commesso in assenza o contro l’intenzione possiamo sintetizzare il tutto come “il reo aveva la possibilità ed il dovere di essere cauto ed attento, ma ha agito con leggerezza”. In questo caso possiamo parlare di reato colposo. Come anticipato, nel nostro

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ordinamento giuridico esiste un’ulteriore differenziazione della partecipazione soggettiva del reo ed è quella praeterintenzionale, valida esclusivamente in caso di omicidi. Continuando nelle classificazioni, è anche possibile distinguere i reati in: comuni; propri Questi ultimi rappresentano quei reati che possono essere compiuti soltanto da determinate categorie di persone, anche in relazione alla loro qualificazione professionale. In definitiva, il reato colposo comporta un evento (di danno o di pericolo) che, pur nella sua prevedibilità, non prevede un atto di volontà da parte del reo nel comportamento (attivo od omissivo). In definitiva, l’evento si è verificato a causa dell’inosservanza di precauzioni doverose e tale inosservanza può essere stata dovuta ad imprudenza, negligenza, imperizia, oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline). In definitiva, il reo ha agito con colpa. Come visto, il rilievo penale di un illecito giuridico deriva dalla conseguenza della pena. In base alla Costituzione (art. 27) “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si può pertanto sintetizzare che la pena rappresenta la più grave delle sanzioni e viene inflitta dall’Autorità Giudiziaria mediante un processo. Per giustificare questa affermazione si fa riferimento a teorie il più possibile onnicomprensive dei vari aspetti della pena, a carattere "pluridimensionale": la pena da intendersi contemporaneamente "punizione" e offerta di opportunità. La pena rimane, tuttavia, lo strumento irrinunciabile di controllo sociale finché non sarà dimostrata come erronea la radicale verità per cui - accanto ad una minoranza di soggetti che non delinque anche senza di essa ed un’altra minoranza che delinque nonostante essa - esiste una maggioranza di soggetti che non delinque proprio in conseguenza dell’esistenza della pena. Comunque sia, un oggetto quanto mai attuale non è quello della rinuncia alla pena quanto quello dei "tipi" di pena: ad oggi tale problema si presenta soprattutto in relazione alla pena nel senso classico del termine, vale a dire alla pena detentiva. La pena, quindi, deve intendersi come la più grave delle sanzioni per gli aspetti che coinvolgono direttamente tanto colui che la subisce quanto lo Stato, in relazione ai considerevoli oneri quali, ad esempio, l’organizzazione della polizia giudiziaria, l’istituzione dei tribunali penali, la creazione ed il mantenimento delle strutture detentive. Come tale, quindi, la pena presenta dei caratteri suoi propri identificabili come: personalità della pena (La responsabilità penale è personale, Cost. art. 27). Con questo aspetto si vuole definire che la pena non si estende a persone estranee all’illecito penale legalità della pena. Nel Codice Penale (art. 1) si trova che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”. Si tratta di quello che viene definito come principio di stretta interpretazione della legge penale e che ha come sua principale conseguenza la non possibile applicazione del principio dell’analogia. A questo proposito può risultare didatticamente valido consultare quanto riportato a proposito del concetto di giurisprudenza e di interpretazione di una disposizione normativa. proporzionalità della pena in modo che la legge deve concretamente prevedere e "determinare" una pena "proporzionata" al male commesso inderogabilità della pena, teoricamente da intendersi come la necessità che la pena sia interamente scontata. Le pene, poi, sono di fondamentale importanza in qualità di indice di gravità attribuito dal legislatore stesso al fatto criminale. Infatti, in relazione a quanto riportato nel Codice Penale (art. 39) “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. Nonostante le numerose teorie volte alla ricerca di un criterio di distinzione qualitativa tra le due specie di reati appena nominati, si continua a preferire la loro distinzione soltanto in base alla maggiore o minore gravità facendo ricorso al diritto positivo in relazione all’entità della sanzione penale. In Tabella è riportato in schema quanto fin qui presentao a livello dei reati e delle sanzioni penali conseguenti. E’ opportuno fin da subito porre in guardia sulla confusione terminologica che, nel linguaggio comune si è andata via via creando a proposito di alcuni termini quali contravvenzione, ammenda, multa.

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Tabella – Classificazione dei reati e delle relative pene principali Tipo di reato Sanzioni penali (pene principali) DELITTI ergastolo (privazione della libertà personale per tutta la durata della vita (a titolo di dolo) reclusione (privazione della libertà personale per un periodo limitato di tempo, da 15 gg. a 24 aa.) multa (pagamento allo Stato di una certa somma) CONTRAVVENZIONI arresto (privazione della libertà personale per un periodo limitato di tempo, da 5 gg. a 3 aa.) (a titolo di dolo ed a titolo di colpa) ammenda (pagamento allo Stato di una certa somma) Le pene principali vengono inflitte da un giudice con sentenza di condanna. Inoltre, bisogna considerare l’esistenza di pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna in qualità di effetti penali della stessa. Le pene accessorie colpiscono l’individuo nel suo onore giuridico ed hanno un carattere preventivo. Tra queste per le professioni sanitarie è opportuno ricordare: l’interdizione dai pubblici uffici (che può essere perpetua o temporanea); l’interdizione dalla professione, conseguente ad una condanna per delitti commessi con l’abuso di una professione e comportante la decadenza dall’abilitazione all’esercizio della professione; la sospensione dall’esercizio della professione, conseguente ad una condanna per contravvenzioni commesse con abuso della professione o con violazione dei doveri professionali per i quali sia stato comminato una sentenza di arresto per un periodo superiore ad anni uno. Tale sospensione può essere compreso per un periodo da 15 giorni a due anni. Il rilievo civile dell’illecito giuridico risponde ad un illecito correlabile al concetto di danno ingiusto conseguente. Si impiega il termine danno ingiusto quando: il danno consegue ad un comportamento (in base a quanto visto a proposito dell’illecito di natura penale sappiamo inteso come azione o omissione) vietato e penalmente perseguibile; il danno consegue ad un comportamento (v. sopra) in sé e per sé lecito, ma in assenza dell’adozione di misure cautelative necessarie per assicurare l’incolumità altrui. Il danno ingiusto, poi, può comportare un evento negativo con influenza sulla situazione economica del danneggiato: in questo caso viene definito come patrimoniale. Nel caso in cui l’evento negativo influenzi sulla situazione fisica e/o psichica del danneggiato, il danno ingiusto è indicato come morale.

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Non esiste una elencazione completa e specifica da parte del legislatore di tutti i casi in cui un danno debba ritenersi ingiusto. Per questo motivo si parla di principio dell’atipicità dell’illecito civile, vale a dire qualunque danno può risultare giudicabile come ingiusto e, pertanto, risarcibile, a condizione che ricorrano certe caratteristiche. A questo si affianca l’esistenza di direttive di massima suscettibili di applicabilità alle fattispecie concrete tramite un’analisi specifica da condurre caso per caso. Inoltre, la valutazione del danno ingiusto deve tenere in considerazione non solo gli interessi in conflitto, ma soprattutto l’interesse della collettività a reprimere e scoraggiare certi tipi di comportamento, ovvero a favorire ed incoraggiare altri tipi di condotta mediante la valutazione complessiva di indici normativi rinvenibili nell’ordinamento giuridico. La sanzione che si applica in questi casi è una sanzione civile che comporta l’obbligo del risarcimento. Essa prende il nome di obbligazione da fatto illecito. Il rilievo amministrativo dell’illecito giuridico va inquadrato in relazione all’inosservanza di determinate prescrizioni legislative all’interno di un rapporto instaurato con la Pubblica Amministrazione nell’ambito delle varie posizioni funzionali. In definitiva, un illecito amministrativo rappresenta un fatto tipico, antigiuridico ovvero una condotta antidoverosa rispetto ad un obbligo giuridico imposto dall’ordinamento in funzione dello specifico rapporto stabilito con la Pubblica Amministrazione e punito con una sanzione amministrativa per quanto attribuibile al trasgressore colpevole. Da considerare a questo proposito la natura di provenienza di tali illeciti. Infatti, gli illeciti amministrativi possono essere così designati “ab origine” ovvero sono divenuti amministrativi a seguito della depenalizzazione (cf. Legge 25 giugno 1999, n. 205 "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1999). L’illecito amministrativo è sottoposto ad una disciplina giuridica analoga a quella del reato in considerazione dell’obbligo giuridico da parte della Pubblica Amministrazione di esercitare il potere per la realizzazione dell’interesse pubblico così come assegnatole dall’ordinamento giuridico. Per questo motivo vige anche per questo illecito, come per quello penale, l’elemento oggettivo, l’elemento soggettivo, il principio di legalità, il principio di specialità, il principio di proporzionalità.. Inoltre, l’Autorità amministrativa è competente ad agire nel merito della tutela degli interessi riconosciuti e protetti dalle disposizioni legislative. Continuando nel parallelismo con l’illecito penale, la sanzione amministrativa: analogamente alla pena implica una diminuzione dei beni dell’individuo; in maniera simile alla pena risulta fissata tassativamente dalla prescrizione differentemente dalla pena può essere fissata anche da prescrizioni secondarie (quali, ad es, i Decreti Ministeriali); contrariamente alla pena risulta dettata e si manifesta esclusivamente come volontà punitiva. La sanzione amministrativa propriamente detta consegue ad un illecito amministrativo compiuto al di fuori di uno specifico rapporto di supremazia. La sanzione definibile come disciplinare-amministrativa, invece, consegue ad un illecito amministrativo da parte di soggetti sottoposti, in forza di un rapporto di gerarchia, al potere di supremazia di specialità da parte dell’Amministrazione ed è correlabile con esercizio di potere punitivo. Per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria, il Ministero della Salute si avvale prevalentemente dei Nuclei Specializzati dell’Arma dei Carabinieri. A titolo di esempio, l’omessa detenzione in farmacia degli apparecchi ed utensili previsti dalla Tabella n.6 della Farmacopea Ufficiale Italiana è sanzionata amministrativamente Relativamente agli illeciti comportanti un rilievo disciplinare essi possono essere distinti in illeciti giuridico-professionali e/o deontologico-professionali. Questa distinzione è da mettere in relazione con le norme giuridiche ed etiche in funzione della valenza pubblicistica dell’attività professionale prestata ed in relazione all’inosservanza degli aspetti etici che caratterizzano lo svolgimento di una professione nelle varie posizioni funzionali assunte in caso di iscrizione obbligatoria ad un albo

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professionale. Pertanto, l’illecito giuridico-professionale è rappresentato dall’illecito penale e/o civile e/o amministrativo che comporti la violazione di specifici doveri di condotta da parte di un professionista. Un esempio è dato dalla violazione del provvedimento che disciplina i turni e gli orari della farmacia, almeno per quel che attiene la dispensazione del medicinale. In questo caso si tratta di illecito amministrativo e deontologico. L’illecito deontologico riguarda fatti disdicevoli al decoro professionale o fatti lesivi della dignità della categoria, indipendentemente dalla configurazione di tali fatti in qualità di illeciti rilevanti sul piano giuridico. Il collegamento a questo punto riguarderà il conseguimento del titolo di abilitazione professionale e l’appartenenza ad una classe professionale in grado di garantire – anche attraverso la vigilanza di un Ordine professionale – sicurezza, certezza e moralità del rapporto professionale, con l’intento di salvaguardare gli interessi generali della categoria, i quali interessi risultano soddisfatti solo attraverso un corretto e coerente svolgimento delle prestazioni professionali. Le sanzioni disciplinari, pertanto, risultano differenziabili in: sanzioni di natura interdittiva, con incidenza sullo “status” professionale: radiazione dall’albo professionale sospensione dall’esercizio della professione sanzioni di natura morale, senza incidenza sullo status professionale censura “dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa” conseguente ad un illecito penale e/o civile e/o amministrativo e/o deontologico avvertimento diffida a non ripetere una violazione legislativa e/o deontologica