IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

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N. 3910/2021 R.G. TRIBUNALE DI TREVISO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da TEAMSYSTEM spa in persona dell’Amministratore delegato nonchè legale rappresentante pro tempore dott. Federico Leproux con gli avv.ti Luca Minoli, Stefano Ferrero, Marco Galli e Alberto Panacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni Buoso nei confronti di CONCRETIX srl. in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Bottari De Castello Stefano, con gli avv.ti Matilde Rota ed Andrea Ricci. ha pronunciato la seguente ordinanza: Fatto TeamSystem è una software House attiva nel settore dello sviluppo della commercializzazione e manutenzione, correttiva ed evolutiva, di software gestionali diretti a supportare ed ottimizzare i processi aziendali per imprese e studi professionali, la predetta società distribuisce i propri software direttamente oppure mediante imprese terze e Concretix srl è una società attiva nel settore della distribuzione, implementazione formazione ed assistenza di software gestionali ed ERP. Narrava la ricorrente che in data 13.1.2011 Concretix sottoscriveva con Esa Software spa, fusa per vicende societarie nell’attuale ricorrente, un contratto con il quale l’odierna convenuta assumeva l’incarico di distribuire sul mercato i programmi software a marchio “ESA”. Tale accordo prevedeva, tra l’altro, un obbligo di non concorrenza, impegnandosi Concretix srl a non distribuire programmi di terzi concorrenti con le soluzioni gestionali oggetto del contratto ESA, la cui inosservanza avrebbe determinato la cessazione immediata del contratto con subentro automatico di TeamSystem nei contratti in essere tra Concretix srl e gli

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N. 3910/2021 R.G.

TRIBUNALE DI TREVISO

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da

TEAMSYSTEM spa in persona dell’Amministratore delegato nonchè

legale rappresentante pro tempore dott. Federico Leproux con gli

avv.ti Luca Minoli, Stefano Ferrero, Marco Galli e Alberto Panacci, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni Buoso

nei confronti di

CONCRETIX srl. in persona del legale rappresentante pro tempore

Ing. Bottari De Castello Stefano, con gli avv.ti Matilde Rota ed Andrea

Ricci.

ha pronunciato la seguente ordinanza:

Fatto

TeamSystem è una software House attiva nel settore dello sviluppo della

commercializzazione e manutenzione, correttiva ed evolutiva, di software

gestionali diretti a supportare ed ottimizzare i processi aziendali per

imprese e studi professionali, la predetta società distribuisce i propri

software direttamente oppure mediante imprese terze e Concretix srl è

una società attiva nel settore della distribuzione, implementazione

formazione ed assistenza di software gestionali ed ERP.

Narrava la ricorrente che in data 13.1.2011 Concretix sottoscriveva con

Esa Software spa, fusa per vicende societarie nell’attuale ricorrente, un

contratto con il quale l’odierna convenuta assumeva l’incarico di distribuire

sul mercato i programmi software a marchio “ESA”.

Tale accordo prevedeva, tra l’altro, un obbligo di non concorrenza,

impegnandosi Concretix srl a non distribuire programmi di terzi concorrenti

con le soluzioni gestionali oggetto del contratto ESA, la cui inosservanza

avrebbe determinato la cessazione immediata del contratto con subentro

automatico di TeamSystem nei contratti in essere tra Concretix srl e gli

utenti finali, nonché il divieto da parte dell’odierna resistente di fornire

assistenza agli utenti relativamente ai software oggetto delle licenze d’uso

e obbligo da parte di quest’ultima di astenersi da ogni ulteriore attività di

commercializzazione e manutenzione dei predetti programmi.

L’1.1.2019 la convenuta sottoscriveva altro contratto con TeamSystem per

la distribuzione dei software della famiglia Enterprise di contenuto

sostanzialmente analogo e alla data dell’1.1.2021 il parco cliente di

Concretix per i software della tipologia ESA, annoverava 502 clienti finali.

Nel mese di febbraio 2021 la ricorrente apprendeva che Concretix srl

avvalendosi di Sinergia Software srl il cui socio e amministratore unico era

Livio Semenzin, ex responsabile tecnico di Concretix, stava contattando in

modo sistematico e capillare i clienti che utilizzavano le soluzioni

informatiche di TeamSystem al fine di fornire loro prodotti sostitutivi

concorrenti tra cui il software gestionale ERP Business Cube NTS

Informatica, con invito a sostituire i prodotti ESA dichiarando di poter

garantire l’assistenza e l’aggiornamento di tali prodotti fino alla compiuta

migrazione.

A fronte di tale inadempimento contrattuale, la ricorrente con lettera del

3.3.2021 risolveva con effetto immediato i predetti contratti, intimando il

rispetto degli obblighi derivanti dalla cessazione dei rapporti.

Precisava la deducente che, su richiesta della convenuta di risolvere

bonariamente la vertenza con acquisto da parte della ricorrente del ramo

di azienda della resistente per svolgere l’attività di commercializzazione

delle soluzioni software a marchio TeamSystem ed Esa, veniva instaurata

una trattativa, concedendo, medio tempore a Concretix di continuare a

scaricare gli aggiornamenti dei prodotti contrattuali per garantire adeguata

assistenza al parco clienti.

Che la predetta trattativa non sortiva esito positivo e in data 24.5.2021

TeamSystem comunicava alla clientela l’avvenuto subentro nei contratti e

nell’erogazione dei relativi servizi.

Che il 19.5.2021, poche ore dopo l’interruzione della trattativa, la

convenuta inviava a tutti i suoi ex clienti una comunicazione nella quale,

violando l’obbligo contrattuale assunto secondo cui l’unico soggetto

legittimato a tale comunicazione in ordine al subentro doveva essere

TeamSystem spa, precisava l’interruzione del rapporto con la ricorrente,

con decisione unilaterale di quest’ultima di decretare la fine dei programmi

originariamente marchiati ESA; di voler proseguire il rapporto “con tutti e

con tutti intendiamo veramente tutti i nostri clienti”, preannunciando che

“prossimamente ci metteremo in contatto con Lei” e che “…nulla cambierà

nell’erogazione dei servizi a cui Lei è abituato, mettendosi a disposizione per

l’assistenza tecnica della quale potrà usufruire nelle consuete modalità

(apertura tichet)”.

Che in data 26.5.2021 Concretix inviava al parco dei suoi ex clienti una

seconda comunicazione mail del seguente contenuto: “il Suo contratto,

cessato il rapporto tra Concretix e TeamSystem, è stato regolarmente acquisito

da TeamSystem (a meno che Lei non abbia già dato regolare disdetta),

esattamente nella sua forma originale e senza bisogno di alcuna variazione o

risottoscrizione. Qualsiasi nuovo contratto Le venisse sottoposto da

TeamSystem in sostituzione di quello attualmente in vigore sarebbe -appunto-

un NUOVO contratto, e di conseguenza andrebbe attentamente valutato in

tutte le sue parti in quanto evidentemente conterrebbe aspetti e condizioni

diversi da quelli attuali”, precisando, tra l’altro, che “il Suo prodotto entro

alcuni anni cesserà di essere mantenuto ed aggiornato da TeamSystem” e che

“il subentro nel contratto comporterà la fatturazione del rinnovo del canone da

parte di TeamSystem, alle condizioni economiche che la stessa riterrà di

applicare, a meno che, come molti Clienti stanno richiedendo, al contratto non

venga data disdetta (vedasi nota (*)) per sostituirlo con una differente formula

collaborativa”, indicando termini e modi nei quali l’utente finale avrebbe

potuto dare disdetta dai contratti TeamSystem, con l’aggiunta che: “la

conclusione della partnership tra TeamSystem e Concretix non fa ovviamente

venir meno gli impegni che Concretix si è presa con Lei, a maggior ragione se

nella Sua installazione sono presenti personalizzazioni realizzate da noi: Lei sa

dove e come trovarci, e se e quando ne avrà bisogno, da noi otterrà aiuto e

consigli, come sempre” nonché: “alcuni nostri Clienti in questi giorni sono stati

contattati dalla casa madre per proposte di migrazione del programma E/

verso un diverso programma: potrebbe succedere anche a Lei. A questo

proposito, noi di Concretix, conoscendo la Sua Azienda, il modo di utilizzo del

programma attuale da parte del Suo staff, e non ultimo i costi legati alla

soluzione che Le sarà sottoposta, abbiamo ritenuto poco opportuno per la Sua

organizzazione (anche se per noi più vantaggioso) insistere per la sostituzione

di E/ con tale soluzione. La nostra contrarietà a perseguire gli obiettivi di

migrazione forzosa, imposti senza intravvedere un vantaggio concreto per i

nostri Clienti ha, tra l’altro, costituito il motivo principale per il deterioramento

dei nostri rapporti con la casa madre sfociato nell’inconciliabile rottura di

questi giorni”.

Che con la comunicazione del 3.6.2021 Concretix diffondeva ennesima

comunicazione con cui dichiarava che la dismissione di E/ “è stata

annunciata da diverso tempo, assieme ad un preciso piano di migrazione che

tutti i partner come Contrix hanno dovuto accettare sotto forma di contratto

vincolante”.

Inoltre, nella predetta comunicazione Concretix invitava l’utente a cliccare

sul pulsante rosso ove si leggeva: “E/ è un prodotto che TeamsSystem ha

dichiarato in dismissione entro il 2024, con divieto di commercializzazione già a

partire dal 2021”, nonché “TeamSystem non è in grado di supportarvi

adeguatamente su E/ avendo smantellato da tempo ogni centro assistenza su

gestionale considerato ormai obsoleto e da mandare in pensione”, formulando

ipotetiche domande nella sezione FAQ a cui venivano fornite risposte.

Giungendo, altresì, a diffondere tra i clienti il modulo per la disdetta

scaricabile dal relativo sito, creato da Francesco Mazzocato, commerciale

di Concretix, il 27.4.2021, mentre erano ancora pendenti le trattative con

la ricorrente.

Riferiva poi la deducente che nel corso degli ultimi cinque mesi e mezzo

fino al 14.6.2021 erano pervenute 119 disdette, molte delle quali

predisposte su moduli identici, evidenziando come il flusso di disdette si

fosse esponenzialmente intensificato dalla fine di aprile in concomitanza

con la comunicazione delle mail di cui sopra, raggiungendo l’apice con il

comunicato del 3.6.2021 a seguito del quale si verificava una vera e

propria emorragia di clientela.

Pertanto, prospettando un disegno criminoso posto in essere dalla

convenuta che dapprima di era avvalsa di soggetti apparentemente terzi

per far pressione sul parco clienti al fine di fornire soluzioni informatiche

concorrenti, aveva poi solo fittiziamente favorito una trattativa, già

programmando di sviare la clientela, considerando le condotte dalla

medesime poste in essere integranti atti di denigrazione, per appunto

svianti la clientela e finalizzati a creare confusione tra i propri servizi e

quelli di TeamSystem, ritenuto integrato anche il presupposto del

periculum in mora, adiva l’intestato Ufficio, istando per ottenere inaudita

altera parte o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, un

provvedimento inibitorio diretto ad inibire ogni condotta di concorrenza

sleale con fissazione a carico di Concretix srl di una somma a titolo di

penale pari ad €.10.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle

misure di cui all’emanando provvedimento e per ogni ritardo

nell’esecuzione del provvedimento stesso, con ordine di pubblicare il

provvedimento a spese della resistente con le modalità indicate.

In data 16.6.2021 questo Giudice concorrendone i presupposti, emetteva

decreto inaudita altera parte.

Si costituiva in causa Concretix srl che eccepiva il difetto di competenza

del Tribunale di Treviso a favore delle Sezioni specializzate del Tribunale

di Milano o, in subordine, di Venezia, invocando l’art.20.4 del Contratto

Esa e l’art.32.2 del contratto TS e valorizzando la pronuncia

giurisprudenziale Cass. civ., Sezione III n.24869/2010.

Relativamente al profilo della competenza per materia, rilevava la

deducente che controparte tra gli elementi costitutivi dell’asserita

concorrenza denigratoria posta in essere da Concretix aveva prospettato

l’illecita divulgazione di informazioni riservate attinenti alle proprie strategie

commerciali, integrando tale fattispecie l’ipotesi di informazione

commerciale oggetto di tutela ai sensi degli artt.98 e 99 del D.lgs.

n.30/2005 di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di

impresa.

Nel merito, negava di aver violato il patto di non concorrenza previsto dai

contratti ESA e TS in quanto l’assunto non aveva trovato alcun riscontro

obiettivo in ordine ad una presunta colleganza tra la convenuta e Sinergia

Software, trattandosi di soggetti assolutamente autonomi, privi di

qualsivoglia cointeressenza.

Precisava che la negoziazione avente ad oggetto la cessione del ramo di

azienda di Concretix era sfumato per comportamenti imputabili alla

ricorrente che unilateralmente aveva interrotto la trattativa, che, pertanto,

alcuna macchinazione o disegno criminoso poteva essere ipotizzato e che

solo a fronte di tale interruzione la deducente aveva scritto ai propri clienti

per rappresentare la situazione, a fronte delle molteplici richieste di

chiarimento pervenute nei mesi precedenti e rimaste inevase, sostenendo

a riprova di ciò, di aver messo a disposizione della controparte tutto il

database dei propri clienti, i relativi contratti e i dettagli del conseguente

fatturato.

Aggiungeva che con le comunicazioni incriminate Concretix non aveva

fornito false informazioni perché le stesse erano già di pubblico dominio, in

particolare, con la missiva del 19.5.2021 si era portato a conoscenza della

clientela la decisione unilaterale di TeamSystem di decretare la fine dei

programmi marchiati ESA, circostanza già nota al pubblico fin dal 2019

quando la stessa ricorrente aveva preteso di farli migrare verso i prodotti

TS con la sottoscrizione del contratto dell’1.1.2019 che secondo la

versione della convenuta, quest’ultima era stata costretta a sottoscrivere

per poter garantire la sua sopravvivenza economica.

Con riguardo alla comunicazione del 26.5.2021 ribadiva la verità di ogni

informazione in essa contenuta, precisando che il cambiamento delle

condizioni economiche del contratto poteva essere una eventualità

possibile e che la migrazione forzosa dei prodotti ESA verso i prodotti TS,

come sopra riferito, era già nota.

Analogamente precisava che con la lettera del 3.6.2021 nessuna

informazione riservata era stata divulgata da Concretix atteso che la

stessa TeamSystem in occasione di un convegno tenuto il 26.2.2020 a

Mestre a cui aveva partecipato una nutrita platea di Clienti, era stata

illustrata la rodmap della dismissione di E/ e della migrazione verso la

soluzione sostitutiva.

Che la disdetta asseritamente precostituita da un dipendente Contretix,

non poteva essere ritenuta rilevante anche perché il modello era già

rinvenibile nel relativo sito della ricorrente e che l’apporto modificativo era

stato decisamente minimale.

Con riguardo alle intervenute disdette e agli effetti delle asserite condotte

illecite della resistente, la stessa precisava che la lamentata attività

confusoria aveva riguardato un solo cliente su 502 e, quindi, non poteva

ritenersi rilevante ad integrare l’illecito contestato, mentre non vi era prova

della sussistenza del nesso di causa.

Infatti, 85 disdette erano intervenute tra gennaio e maggio 2021 quando

nessuna delle tre comunicazioni invocate ex adverso erano state ancora

diramate; solo alcune rivestivano la forma asseritamente predisposta da

Concretix; che il fenomeno valorizzato dalla ricorrente era facilmente

attribuibile ad altri fattori quali la pandemia; la migrazione forzata imposta

da TeamSystem; l’assoluta incapacità della ricorrente di dare adeguata

assistenza ai vari utenti finali; la preoccupazione generale del parco utenti

per tali eventi complessivamente valutabili.

La convenuta affermava poi l’insussistenza del periculum in mora,

evidenziando che la ricorrente godeva di 79 software partner e che

l’asserita e comunque indimostrata condotta concorrenziale illecita della

resistente non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio grave o

irreparabile, trattandosi di eventuale danno comunque dimostrabile e

determinabile, essendo la controparte a conoscenza del valore dei

contratti e del fatturato che avrebbe potuto percepire, prospettando, di

contro, l’impatto devastante sulla clientela che un provvedimento inibitorio

avrebbe determinato su Concretix e sui suoi 16 dipendenti, concludeva

quindi in rito e nel merito come da memoria di costituzione.

All’esito dell’udienza 29.7.2021 in presenza delle parti, la causa veniva

differita per il deposito di note conclusive all’udienza del 7.9.2021 ove

dopo la trattazione cartolare, veniva trattenuta in decisione con riserva.

***

Diritto

L’eccezione di incompetenza territoriale come proposta dalla convenuta è

destituita di fondamento e va respinta per le ragioni di cui appresso.

E’ pacifico che la ricorrente ha agito prospettando un’asserita condotta

illecita concorrenziale da parte della resistente nelle forme della

denigrazione, dello sviamento di clientela e del comportamento confusorio

con conseguente responsabilità extracontrattuale, l’inadempimento

contrattuale viene addotto quale presupposto di fatto nel quale si

inseriscono tale condotte ma per esso non viene richiesta alcuna tutela o

provvedimento, ne consegue che le clausole di elezione del foro

competente a decidere in via esclusiva, contenute nei due contratti ESA e

TS, non possono essere invocate perché comunque riferite a fatti derivanti

da inadempimento contrattuale e non cumulati ai fini di una tutela

giudiziaria.

Si aggiunga che la concorrenza illecita così come denunciata attiene al

fenomeno della concorrenza cosiddetta “pura”, senza alcuna interferenza

con l’esercizio di un diritto di esclusiva relativo alla proprietà industriale,

inoltre, l’asserita divulgazione di notizie da parte di Concretix, riguarda

informazioni interne a TeamSystem e alla sua rete distributiva che

certamente non integra la fattispecie della diffusione di segreti

commerciali, oggetto di tutela quale autonomo diritto di proprietà

industriale ai sensi degli art.98 e 88 D.lgs. n.30/2005, con la conseguenza

che va esclusa la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di

impresa.

Nel merito, va effettuata una premessa valutativa, le condotte

asseritamente illecite poste in essere dalla convenuta devono essere lette

in un’ottica complessiva tenendo conto del momento temporale in cui sono

state poste in essere e cioè immediatamente dopo che la trattativa per la

cessione del ramo di azienda tra le parti in causa si era arenata e quando

già la ricorrente con lettera del 3.3.2021 aveva intimato la risoluzione, ipso

iure, del contratto ESA e TS (o VAR), per esclusivo fatto e colpa di

Concretix, invitando la stessa al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla

cessazione dei predetti contratti, con richiamo specifico agli art.19.4 e 28

che rispettivamente prevedevano, tra l’altro, il subentro contrattuale

automatico della ricorrente, la comunicazione da parte di quest’ultima di

tale evento agli utenti finali nei modi ritenuti più opportuni e il divieto da

parte della convenuta di fornire assistenza o di emettere fattura.

Tale risoluzione contrattuale sostanzialmente non contestata da Concretix

srl, al di là di ogni fondatezza nel merito, è da ritenersi efficace ad ogni

effetto di legge, del resto, anche dopo la conclusione della trattativa, la

medesima resistente non ha ritenuto di “reagire” azionando i rimedi

giudiziari previsti dall’ordinamento.

Ciò premesso, è quindi evidente che la missiva inviata all’utenza in data

19.5.2021, poche ore dopo l’interruzione della trattativa con TeamSystem,

oltre che integrare un inadempimento contrattuale, rappresenta una

condotta concorrenziale illecita e confusoria laddove viene prospettata la

possibilità certa del proseguo del rapporto contrattuale con tutta l’utenza in

generale e la possibilità di continuare a fornire assistenza, peraltro con le

consuete modalità, senza alcun cambiamento nell’erogazione del servizio,

dando, pertanto, al cliente finale una notizia non vera e contraria agli

obblighi assunti contrattualmente, tale da generare nel destinatario una

reale confusione sulla sorte futura del suo rapporto contrattuale e nella

individuazione del “referente negoziale”.

Senza sottacere che dalla documentazione dimessa dalla ricorrente è

emerso che nel sito internet della resistente nella sezione prodotti erano

ancora indicati i software a marchio TeamSystem e sulla propria pagina

Linkedin la società si presentava ancora quale Software Partner della

ricorrente (cfr. docc. 32 e 33).

Con la missiva del 26.5.2021 Concretix pur avendo dato atto del

subingresso della ricorrente nel contratto, in modo subdolo ha indicato le

modalità per dare regolare disdetta, con chiaro e neppure malcelato invito

in tal senso, prospettando una assistenza futura in qualche modo

necessaria determinata dalle personalizzazioni operate nei sistemi dalla

convenuta, screditando il prodotto fornito da TeamSystem in quanto

destinato a non essere più mantenuto ed aggiornato, prospettando una

migrazione forzata dei clienti da parte della ricorrente verso altre soluzioni

informatiche a condizioni più svantaggiose ed onerose, con evidente

intento diffamatorio e di sviamento della clientela, giungendo anche a

predisporre o meglio integrare il modulo di disdetta, peraltro, effettuato

nella vigenza della trattativa.

Evidentemente nulla rileva che tale modulo fosse già reperibile, nella

versione non modificata nel sito della ricorrente, l’anticoncorrenzialità della

condotta va valorizzata proprio nelle modalità e tempistiche con cui la

stessa disdetta è stata fornita e messa a disposizione della clientela.

Con la missiva del 3.6.2021 la convenuta oltre che diffondere notizie

riservate sugli accordi contrattuali e di distribuzione inter partes,

volutamente non ha aggiornato la clientela che la dismissione del prodotto

software E/ sarebbe stata avviata a far data dal 30.6.2026.

Anche in questo caso se è pur vero che l’evento dismissione era noto

perché già reso pubblico, tuttavia, tale comunicazione ribadita in quel

particolare contesto e veicolata in modo allarmistico e parzialmente

veritiero, combinato al fatto che la predetta missiva seguiva altre due di

analogo contenuto, non può certo essere considerato un comportamento

consono ai dettami della lecita concorrenza.

L’aspetto denigratorio e con indiscussa finalità di distrazione della clientela

è poi integrato nella sezione di FAQ ove risultano create, con modalità

decisamente suggestive, domande per gli utenti e fornite risposte spesso

fuorvianti e dirette a creare panico e preoccupazione nella clientela per

ottenere l’effetto programmato della disdetta del rapporto con

TeamSystem.

Si aggiunga che le richieste asseritamente pervenute dal parco clienti e

documentate da Concretix, sono decisamente poche (prodotte nel numero

di 5) e comunque di contenuto generico, è evidente che a fronte della

ragionevole preoccupazione da parte dell’utenza, bene avrebbe fatto la

resistente nel dirottare ogni richiesta a chi in quel momento risultava

l’unico referente contrattuale legittimato a fornire delucidazioni.

Il riscontro documentale dimesso (cfr. doc.29-30 e 37 parte ricorrente) con

picco di disdette pervenute tra metà maggio e metà giugno 2021, in

coincidenza con la diffusione delle missive di cui sopra e dopo che il

modulo era stato unilateralmente modificato da Concretix; l’utilizzo di

formule di disdetta in gran parte analoghe, comprovano, quanto meno in

via presuntiva, la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta

anticoncorrenziale della convenuta e la cessazione dei rapporti contrattuali

tra l’utenza e TeamSystem.

Acclarata la sussistenza del fumus boni juris, si ritiene integrato anche il

presupposto del periculum in mora, infatti, non rileva che Concretix srl

possa essere solo uno dei 79 software partner della ricorrente, il

fenomeno deve essere valutato proprio alla stregua del numero di disdette

pervenute 119, a fronte di un parco clienti iniziale di 502 soggetti e alla

conseguente necessità di arginare tale fenomeno anche in una prospettiva

futura, al fine di evitare un pregiudizio irreparabile alla struttura e

all’avviamento della società ricorrente, atteso che la distrazione di clientela

congiunta alle altre condotte lesive, potrebbe risolversi in un processo

irreversibile nonché imprevedibile nella sua capacità espansiva.

Naturalmente il provvedimento inibitorio già emesso che va confermato

come di seguito, non pregiudicherà la sopravvivenza economica della

convenuta, potendo e dovendo quest’ultima operare in un libero mercato,

nel rispetto delle regole della lecita concorrenza.

Ne consegue che il provvedimento emesso inaudita altera parte in data

16.6.2021 va confermato nei seguenti termini:

“1)Ordina a Concretix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

di cessare qualsivoglia condotta e/o attività di concorrenza sleale

nei confronti di TeamSystem S.p.a., ivi compresa:

(a) la diffusione di notizie confusorie, denigratorie e screditanti a

pregiudizio di TeamSystem S.p.A.,

(b) la distrazione illecita di clientela della stessa,

(c) il contattare, in qualunque modo, la clientela di TeamSystem S.p.A., e

(d) la fatturazione ai clienti finali dei corrispettivi relativi a prodotti e servizi

di TeamSystem S.p.A.”.

Poiché l’asserita partecipazione indiretta di Sinergia Software srl non è

stata sufficientemente provata, né la ricorrente ha inteso estendere il

contraddittorio nei confronti della stessa, il provvedimento inibitorio non

può far riferimento alla medesima.

***

Sussistono poi i presupposti per l’accoglimento di una penale a carico di

Concretix srl di €.3.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle

misure di cui all’indicato provvedimento.

***

A garanzia della predetta misura va ordinata la pubblicazione della

presente ordinanza a cura della ricorrente e a spese della convenuta, per

una volta a caratteri doppi del normale, con i nomi della parti in grassetto

sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul

sito internet di Concretix srl, nelle sezioni “Home” e News”, con rimozione

della pagina internet www.concretix.it/faq.

***

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (valore

indeterminabile, complessità media, scaglione medio, assenza di attività

istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica,

1)In accoglimento per quanto di ragione del ricorso promosso da

TeamSystem spa,

Ordina a Concretix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

di cessare qualsivoglia condotta e/o attività di concorrenza sleale

nei confronti di TeamSystem S.p.a., ivi compresa:

(a) la diffusione di notizie confusorie, denigratorie e screditanti a

pregiudizio di TeamSystem S.p.A.,

(b) la distrazione illecita di clientela della stessa,

(c) il contattare, in qualunque modo, la clientela di TeamSystem S.p.A., e

(d) la fatturazione ai clienti finali dei corrispettivi relativi a prodotti e servizi

di TeamSystem S.p.A.”.

2)Condanna Concretix srl a pagare a TeamSystem S.p.A la somma di

€.3.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle misure di cui

all’indicato provvedimento.

3)Ordina la pubblicazione della presente ordinanza a cura della ricorrente

e a spese della convenuta, per una volta a caratteri doppi del normale,

con i nomi della parti in grassetto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della

Sera e la Repubblica nonché sul sito internet di Concretix srl, nelle sezioni

“Home” e News”, con rimozione della pagina internet www.concretix.it/faq.

4)Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite

che liquida nella somma di €.6.783,00 per compenso professionale oltre

spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.

Si comunichi.

Treviso 18.9.2021

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani