IL TRATTATO DI LISBONA - lombardia.cisl.it · L’obiettivo della Costituzione europea, al di là...

29
SPECIALE INFOEUROPA Quaderno di documentazione Il Trattato di Lisbona, uno sguardo a ciò che cambia per l’UE di domani Il 13 dicembre 2007 i Capi di Stato e di Governo hanno firmato a Lisbona il Trattato che regolerà la vita dell’Unione dopo la conclusione del processo di ratifica.Questo quaderno di documentazione intende essere uno strumento per seguire oggi il dibattito che accompagnerà il processo di ratifica e per leggere e comprendere domani le politiche europee. Infoeuropa nasce dalla collaborazione tra APICE, Associazione per l'incontro delle culture in Europa presieduta da Franco Chittolina, e il Dipartimento internazionale USR CISL Lombardia diretto da Rita Pavan. Dall'inizio del 2008 la newsletter è realizzata da apiceuropa, la società cooperativa nata dall'associazione Apice. [email protected] [email protected]

Transcript of IL TRATTATO DI LISBONA - lombardia.cisl.it · L’obiettivo della Costituzione europea, al di là...

SPECIALE INFOEUROPA

Quaderno di documentazione

Il Trattato di Lisbona,

uno sguardo a ciò che cambia per l’UE di domani

Il 13 dicembre 2007 i Capi di Stato e di Governo hanno firmato a Lisbona il Trattato cheregolerà la vita dell’Unione dopo la conclusione del processo di ratifica.Questo quadernodi documentazione intende essere uno strumento per seguire oggi il dibattito cheaccompagnerà il processo di ratifica e per leggere e comprendere domani le politicheeuropee.

Infoeuropa nasce dalla collaborazione tra APICE,Associazione per l'incontro delle culture in Europapresieduta da Franco Chittolina, e il Dipartimentointernazionale USR CISL Lombardia diretto da RitaPavan. Dall'inizio del 2008 la newsletter è realizzata daapiceuropa, la società cooperativa nata dall'associazioneApice.

[email protected]@cisl.it

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Sommario

Il Trattato di Lisbona: uno sguardo a ciò che cambia

1. Che cosa contiene il trattato di Lisbona

1.1 Disposizioni istituzionali (ex Parte Prima della Costituzione)1.2 La Carta dei diritti fondamentali (ex Parte Seconda della Costituzione1.3 La regola della doppia maggioranza (ex Parte Terza della Costituzione)1.4 La procedura di revisione del Trattato (ex parte Quarta della Costituzione)1.5 Lasciare l’Unione Europea.

2. Le disposizioni istituzionali

2.1. La Commissione mantiene un ruolo centrale, mentre viene ridotto il numero dei Commissari2.2 Il Consiglio europeo acquista stabilità2.3 il Consiglio dei Ministri in grado di decidere con maggiore trasparenza

2.3.1 Il compromesso di Ioannina2.4 Il Parlamento europeo: rafforzamento della democrazia rappresentativa

2.4.1. Il Parlamento europeo acquista maggiore potere sia in termini legislativi, di bilancio edi controllo politico

2.4.2. Nuovo criterio per l’elezione del Parlamento europeo

Inserto sul Bilancio UE

3. Il funzionamento dell’Unione

3.1 Principi per la ripartizione delle competenze3.2 Le competenze3.3 Il ruolo dei Parlamenti nazionali3.4 L’estensione del voto a maggioranza qualificata3.5. L’estensione della procedura di co-decisione, ridefinita “procedura legislativa ordinaria

4. Il Trattato di Lisbona e le politiche

4.1 Lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia4.1.1 In materia di sicurezza4.1.2 In materia penale4.1.3 Verso un’ Europa dalle giustiza

4.2 La politica sociale4.2.1 I diritti sociali4.2.2 Gli obbiettivi sociali4.2.3 Le politiche4.2.4 Il processo decisionale4.2.5 Le parti sociali

4.3 La politica Regionale4.4 L’Energia4.5 I cambiamenti climatici4.6 L’allargamento

4.6.1 I criteri di adesione4.6.2 Le modalità per ritirarsi dall’Unione

4.7 Affari esteri e politica di sicurezza4.7.1 Verso una rappresentanza esterna unica dell’Unione europea4.7.2 Verso una politica di difesa europea4.7.3 Un Corpo di volontari europei per far fronte alle crisi umanitarie

4.8 L’Agricoltura

Allegati

A. Nuovi articoli del Trattato che estendono il voto a maggioranza qualificata (doppia maggioranzaStati/cittadini a partire dal 2017

B. Lista dei nuovi articoli relativi alla procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione) neltrattato di Lisbona

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Introduzione

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 3

Il Trattato di Lisbona: uno sguardo a ciò che cambia

La storia dell’integrazione europea è stata accompagnata, fin dagli inizi, dauna serie di Trattati negoziati fra gli Stati membri. Questo metodo hacontribuito, con una certa efficacia, a consolidare la costruzione europea dacirca cinquant’anni.

Un processo dicollaborazione

I Trattati:

1 aprile 1951: Firma a Parigi del Trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone edell’Acciaio CECA), che entra in vigore il 2 luglio 1952 e che stabilisce in cinquant’anni la sua stessadurata

25 marzo 1957: Firma a Roma dei Trattati che istituiscono la Comunità Economica europea (CEE) e laComunità europea dell’Energia Atomica CEEA o EURATOM. Entrano in vigore il 1° gennaio 1958

17 e 28 febbraio 1986: Firma a Lussemburgo e all’Aia dell’Atto Unico europeo, che entra in vigore il 1°luglio 1987

7 febbraio 1992: Firma a Maastricht del Trattato sull’Unione Europea (TUE), che entra in vigore il 1°novembre 1993

2 ottobre 1997: Firma del Trattato di Amsterdam che entra in vigore il 1° maggio 1999

26 febbraio 2001: Firma del Trattato di Nizza, che entra in vigore il 1° febbraio 200

13 dicembre 2007: Firma del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattatoche istituisce la Comunità europea.

A partire dagli anni ’90, però l’Unione europea si è trovata di fronte ad doppiasfida:

Accogliere nuovi Stati membri concludendo quel progetto di riconciliazioneeuropea iniziato all’inizio degli anni ’50 e che doveva evolversi in seguito allacaduta del muro di Berlino (1989) e alla successiva dissoluzione dell’Unionesovietica.

Rafforzare il processo decisionale: con l’adesione di nuovi Stati membri, eranecessario evitare paralisi e blocchi, garantendo nello stesso tempo lalegittimità democratica delle decisioni.

Le nuove sfide deglianni 90

Per far fronte a tali sfide e ad altre che si delineavano sulla scena mondiale,(si pensi in primo luogo alle conseguenze dell’attentato alle torri gemelle diNew York – 2001) nasce nel 2004, con accordo unanime dei Capi di Stato edi Governo di quelli che oggi sono i 27 Stati membri, il progetto di“Costituzione per l’Europa”. I no ai referendum di Francia e Olanda (2005)hanno messo fine a questo ambizioso progetto per l’Europa.

Il progetto diCostituzione perL’Europa

L’obiettivo della Costituzione europea, al di là del suo alto significato politicoper i cittadini europei, era quello, da una parte, di rafforzare l’efficacia delleIstituzioni dell’Unione e, dall’altra, di approfondire il loro funzionamento sulpiano democratico

Costituzione, unobiettivo alto

La Costituzione europea proponeva di abrogare l’insieme dei testi attuali e disostituirli con un testo unico semplificato, in cui si affermava la vocazionecostituzionale dell’UE.

Abrogare i vecchiTrattati e sostituirlicon uno nuovo

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Introduzione

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 4

Il Trattato di Lisbona, non è più una Costituzione europea: è stato, infatti,eliminato ogni riferimento esplicito alla natura costituzionale nel testo e noncompaiono più i riferimenti ai simboli europei.

Non più unacostituzione

Si tratta dunque di un Trattato di riforma che modifica il Trattato cheistituisce la Comunità europea (Roma 1957) e Il Trattato sull’Unioneeuropea (Maastricht 1992).

Il Trattato che istituisce la Comunità europea diventerà il Trattato sulfunzionamento dell’Unione (TFUE), definendone competenze e campi diintervento. Il Trattato sull’Unione europea manterrà il suo titolo attualeregistrando modifiche relative a Istituzioni, cooperazioni rafforzate, politicaestera e di sicurezza, e la politica di difesa.

Un trattato di riforma

La semplice modifica dei Trattati spiega la decisione della ratificaparlamentare adottata da numerosi Paesi, in particolare in Francia. Solol’Irlanda ha scelto la via referendaria.

Prevalenza dellaratifica parlamentare

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Cosa contiene il Trattato

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 5

1. Che cosa contiene il trattato di Lisbona

I maggiori cambiamenti introdotti dal nuovo Trattato portano, in particolare,sui punti seguenti:

1.1 Disposizioni istituzionali (ex Parte Prima della Costituzione)

Queste le novità più rilevanti:

Fusione dei Tre Pilastri definiti nel Trattato di Maastricht e attribuzione diPersonalità giuridica all’Unione.

Fusione dei TrePilastri

Nuova regola della doppia maggioranza, in caso di decisioni a maggioranzaqualificata: un provvedimento o un atto vengono adottati se ottengono ilconsenso del 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% dellapopolazione.

Regola della doppiamaggioranza

Conferma del principio di codecisione fra il Parlamento europeo e il Consigliodei Ministri come procedura legislativa ordinaria.

Codecisioneprocedura ordinaria

Stabilità per la Presidenza del Consiglio europeo: il Presidente sarà eletto amaggioranza qualificata per due anni e mezzo con la possibilità di rinnovare ilmandato una sola volta.

Presidenza stabile

Creazione della carica di “Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esterie la Politica di Sicurezza”.

Alto Rappresentatedella Politica Esterae di Sicurezza

Diritto di iniziativa dei cittadini e rafforzamento della democrazia partecipativa:i cittadini europei potranno richiedere alla Commissione una proposta di leggecon la raccolta di un milione di firme provenienti da un numero "significativo"di Stati.

Diritto di iniziativa deicittadini

Personalità giuridica: capacità di negoziato e in particolare di essere parte di una convenzioneinternazionale o membro di un’organizzazione internazionale.

I pilastri dell’Unione:

il Trattato di Maastricht ha organizzato l’Unione europea intorno a 3 pilastri:

Primo pilastro: il pilastro comunitario che corrisponde alle tre comunità: La Comunità europea (CE), LaComunità europea dell’Energia Atomica (EURATOM), L’ex Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio(CECA), creata per un periodo di 50 anni e che non esiste più dal 22 luglio 2002.

Secondo pilastro: Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Terzo pilastro: Cooperazione fra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI).

1.2 La Carta dei diritti fondamentali (ex Parte Seconda della Costituzione)

Non è parte integrante del Trattato, è stata allegata allo stesso ed è citatanell’articolo 6 in cui si dice che la carta ha «lo stesso valore giuridico deiTrattati», confermandone, dunque, il carattere vincolante al quale però hanno“rinunciato” il Regno Unito e la Polonia.

Stesso valore deitrattati ma si puòrinunciare

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Cosa contiene il Trattato

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 6

1.3 La regola della doppia maggioranza (ex Parte Terza della Costituzione)

Si intende l’estensione della maggioranza qualificata (regola della doppiamaggioranza) (ex parte 3 della Costituzione) ad un maggior numero di settorie l’estensione della procedura di codecisione (rinominata proceduralegislativa ordinaria) con il Parlamento europeo.

Doppia maggioranza

1.4 La procedura di revisione del Trattato (ex parte Quarta della Costituzione)

Viene mantenuta la regola dell’unanimità, anche se sono previste clausole“passerella” e “di flessibilità” per alleggerire le procedure di eventualiadattamenti.

Passerella eflessibilità

1.5 Lasciare l’Unione Europea

Per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Statimembri la possibilità di recedere dall’Unione.

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Le disposizioniistituzionali

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 7

2 Le disposizioni istituzionali

2.1. La Commissione mantiene un ruolo centrale, mentre viene ridotto il numero deiCommissari

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona lìa Commissione mantiene unruolo centrale, mentre viene ridotto il numero dei Commissari, la nuovaCommissione (2009-2014) manterrà la composizione attuale e cioè unCommissario per ogni Stato membro. A partire dal 2014, il numero deiCommissari equivarrà ai due terzi degli Stati membri (vale a dire 18 inun’Unione di 27 Stati membri). I Commissari saranno scelti su base di unsistema di rotazione fra gli Stati dell’Unione. Il Presidente dellaCommissione è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza semplici esu proposta del Consiglio europeo che decide a maggioranzaqualificata.

Ridotto il numero deiCommissari

2.2 Il Consiglio europeo acquista stabilità

Il Consiglio europeo diventa un’Istituzione a pieno titolo: come ilParlamento europeo e la Commissione, avrà un Presidente a tempo pieno,che non potrà esercitare mandati nazionali. Il Presidente verrà eletto amaggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un periodo di due anni emezzo, rinnovabile una volta sola. Questa riforma del Consiglio europeo, oltrea garantire una maggiore stabilità nei grandi orientamenti politici, permetteràuna concreta rappresentanza dell’Unione sulla scena internazionale.

Il Consiglio europeodiventa un’Istituzione

2.3 Il Consiglio dei Ministri in grado di decidere con maggiore trasparenza

La grande novità consiste nella revisione del sistema di voto a maggioranzaqualificata. Infatti, a differenza del Parlamento europeo dove si vota amaggioranza semplice, la regola di voto a maggioranza qualificata alConsiglio dei Ministri prenderà in considerazione due elementi: gli Stati e icittadini europei. Questa regola prenderà, di conseguenza, il nome di “doppiamaggioranza” e creerà un maggiore equilibrio fra grandi e piccoli Stati e fraStati e cittadini.

Maggiore equilibriotra grandi e piccoliStati

Attuale ponderazione dei voti in seno al Consiglio deiMinistri

Germania 29 Repubblica ceca 12 Finlandia 7Regno Unito 29 Belgio 12 Irlanda 7Francia 29 Ungheria 12 Lituania 7Italia 29 Portogallo 12 Lettonia 4Spagna 27 Svezia 10 Slovenia 4Polonia 27 Austria 10 Estonia 4Romania 14 Bulgaria 10 Cipro 4Paesi Bassi 13 Slovacchia 7 Lussemburgo 4Grecia 12 Danimarca 7 Malta 3

Totale 345

Maggioranza qualificata 255

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Le disposizioniistituzionali

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 8

Attualmente, la maggioranza qualificata è definita secondo un sistemacomplesso di ponderazione dei voti, principalmente basato sul pesodemografico di ogni Paese. Il Trattato di Lisbona, con la doppia maggioranza,renderà questo sistema più trasparente, più democratico e più efficace perchèpermetterà la formazione di maggioranze e quindi la presa di decisione. Sipotrà così adottare una “legge” se ottiene l’accordo di almeno il 55% degliStati dell’Unione (vale a dire 15 Stati in un’Unione a 27) cherappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione. La minoranzadi blocco è fissata ad almeno 4 Stati membri che rappresentino il 35% dellapopolazione. Inoltre, per quanto riguarda la trasparenza dei lavori delConsiglio e il processo democratico dell’Unione europea, il Trattato di Lisbonaprevede che il Consiglio deliberi e voti in seduta pubblica.

55% degli Stati 65%dei cittadini

2.3.1 Il compromesso di Ioannina

Per soddisfare le esigenze della Polonia, la nuova regola della doppiamaggioranza non entrerà in vigore prima del 2014. Inoltre, per un periodotransitorio fino al 2017, un meccanismo, basato sul compromesso diIoannina, prevede che, se un numero di Stati membri, vicini alla minoranza diblocco (1/3 degli Stati o 25% della popolazione) sono contrari ad un testolegislativo, l’insieme degli Stati membri deve impegnarsi a ricercare unasoluzione che soddisfi anche i membri contrari, e questo in un arco di temporagionevole.

Le minoranze diblocco

2. 4 Il Parlamento europeo: rafforzamento della democrazia rappresentativa

2.4.1 Il Parlamento europeo acquista maggiore potere sia in termini legislativi, di bilancio e dicontrollo politico

Potere legislativo: Con l’estensione della procedura di co-decisione, ilParlamento condivide maggiormente il ruolo di co-legislatore con il Consiglio.

Potere legislativo

Potere di bilancio: il Parlamento condivide lo stesso ruolo del Consiglio sututte le voci di spesa nel bilancio. Infatti, la differenza di competenze fra ledue Istituzioni in materia di “spese obbligatorie” e “spese non obbligatorie” èstata annullata dal Trattato di Lisbona. Anche il quadro finanziario pluriennale,che diviene giuridicamente vincolante, deve essere approvato dalParlamento. (Per approfondimenti sul bilancio Comunitario e sui temi ad essocollegati si veda l’Inserto a pag. 11).

Potere di bilancio

Maggiore controllo politico: in base al Trattato il Parlamento europeoeleggerà, su proposta del Consiglio Europeo, il nuovo Presidente dellaCommissione, conferendogli una maggiore legittimità democratica. Inquesto senso, l’interesse dei cittadini per le elezioni europee dovrebbeaumentare visto che potranno incidere maggiormente sulla vita politicaeuropea.

Controllo politico

2.4.2 Nuovo criterio per l’elezione del Parlamento europeo

Il Trattato stabilisce un nuovo criterio per l’elezione del Parlamento europeoche a partire dal 2009, sarà composto da 750 parlamentari (invece degliattuali 785) più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini di ogni Statomembro sarà garantita su basi proporzionali in maniera decrescente, con unminimo di 6 e un massimo di 96 seggi per Stato membro.

Diminuzione delnumero deiParlamentari

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Le disposizioniistituzionali

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 9

Il principio della proporzionalità decrescente implica che, più uno Statomembro è popolato, più sarà alto il numero di cittadini rappresentati da unsingolo parlamentare. Il Trattato precisa, inoltre, che il Parlamento ècomposto da “rappresentanti dei cittadini dell’Unione” piuttosto che da “popolidegli Stati”.

Proporzionalità«degressiva» odecrescente

2.5 Nasce il diritto di iniziativa dei cittadini europei: rafforzamento della democraziapartecipativa

In fatto di cittadinanza, l’inserimento nel Trattato della possibilità di iniziativadei cittadini, della formalizzazione del principio di uguaglianza nonché lacreazione di un capitolo sui «Principi democratici dell’Unione», è senz’altroun aspetto significativo.

Un capitolo suiprincipi democratici

I cittadini europei, infatti, acquisiscono, come il Consiglio e il Parlamento, ildiritto di «invitare la Commissione europea a presentare una propostaappropriata». Per questo sarà necessario raccogliere l’adesione di «unmilione di cittadini provenienti da un numero significativo di Statimembri». È necessario inoltre che l’atto giuridico richiesto sia «necessario aifini dell’applicazione dei Trattati». Una decisione in merito dovrà stabilire lecondizioni precise per l’esercizio di tale diritto di iniziativa.

Un milione di firmeper una propostaappropriata

2.6 La Corte di Giustizia

Il nuovo Trattato modifica la denominazione dell’istituzione giudiziaria, senzamodificarne i compiti. La Corte di Giustizia dell’Unione europeacomprenderà:

la Corte di Giustizia

il Tribunale (ora Tribunale di primo grado)

i tribunali specializzati (ora camere giurisdizionali). Sarà semprecomposta da un giudice per Paese e da Avvocati generali (11 in tutto).Giudici e avvocati generali sono nominati dai governi per un periodo di6 anni, su proposta del Presidente della Corte e previo parere di uncomitato consultivo.

Cambia adenominazione, noni compiti

La giurisdizione della Corte di Giustizia è estesa a tutte le attivitàdell’Unione, ad eccezione della Politica Estera e di Sicurezza Comune.

La corte è incaricata di vigilare sul rispetto e sull’interpretazione del dirittodell’Unione su tutto il suo territorio e svolge una funzione di controllo nel casodi violazioni procedurali o di conflitti di competenze. Essa può recepire i ricorsicontro le misure che limitano i diritti delle persone ed esprimere un parere suiTrattati internazionali.

La giurisdizione dellaCorte

Viene riaffermato il primato del diritto comunitario Il primato del dirittocomunitario

2.8 Il nuovo Alto Rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza

Il nuovo Trattato contiene nuove disposizioni importanti per quanto riguarda imezzi per sviluppare la coerenza e l’unità di una politica estera comune. Il

Ruolo più forte perl’UE nel mondo

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Le disposizioniistituzionali

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 10

conferimento della personalità giuridica all’Unione, permetterà infatti diaccrescere il suo ruolo a livello internazionale e di promuovere sia i suoivalori che i suoi interessi. La nomina di un Alto Rappresentante ha quindiqui tutta la sua coerenza, anche se non si può parlare di un Ministro degliEsteri europeo.

L’Alto Rappresentante è nominato dal Consiglio europeo, che delibera amaggioranza qualificata, e con l’accordo della Commissione. Il detentore diquesto incarico, che fonde l’attuale ruolo dell’Alto Rappresentante per laPESC e quello del Commissario europeo incaricato delle relazioni esterne,avrà il compito di:

Rappresentare l’Unione all’estero

Presiedere il Consiglio degli Affari esteri. In questo contesto, l’AltoRappresentante dovrà contribuire all’elaborazione e all’esecuzionedella politica estera nonché della politica di sicurezza e di difesa.

L’Alto Rappresentante sarà anche Vice-Presidente della Commissione,incaricato delle azioni esterne, e disporrà di un servizio diplomaticoeuropeo.

Il nuovo incarico diAlto rappresentantedell’Unione per lapolitica estera e disicurezza

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Inserto Bilancio UE

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 11

Il Bilancio dell’Unione oggi

Il bilancio dell'Unione Europea (o bilancio comunitario) è l'atto che prevede ed autorizza ogni anno ilfinanziamento dell'insieme delle attività e degli interventi comunitari. Esso traduce, in termini didestinazione delle risorse, le priorità e gli orientamenti politici perseguiti dall'Unione Europea.

Nel Trattato, le disposizioni finanziarie, applicabili alle entrate e alle spese comunitarie, riguardano: iprincipi generali che disciplinano la procedura di bilancio; il finanziamento del bilancio; lo svolgimento dellaprocedura di bilancio; l'esecuzione e il controllo del bilancio; le disposizioni complementari per l'attuazionedel trattato nel settore finanziario e della lotta antifrode.

“Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie”. La procedurad’adozione del bilancio (articolo 272 del Trattato), prevede la classificazione delle spese in due categorie:spese obbligatorie e spese non obbligatorie.

Le spese obbligatorie sono quelle che l’autorità di bilancio è tenuta ad iscrivere a bilancio per onorare gliimpegni interni ed esterni della Comunità, come definiti nei Trattati. Ad esempio, una buona parte dellapolitica agricola comune o le spese risultanti da accordi internazionali.

Le spese non obbligatorie sono invece tutte le altre spese, ad esempio, la componente “sviluppo rurale”della politica agricola comune, le politiche di coesione economica e sociale, le politiche interne (trasporti,energia, ricerca, etc), gli aiuti di pre-adesione nonché il finanziamento di azioni esterne (purché nonfacciano parte di accordi internazionali).

Questa suddivisione delle spese ha permesso fino ad ora di definire il ruolo del Parlamento e del Consiglionella procedura di bilancio: il Consiglio ha l’ultima parola sulle spese obbligatorie, mentre il Parlamentosulle spese non obbligatorie.

Da un bilancio annuale a prospettive finanziarie a più lungo termine

A partire dal 1987, dopo il terzo allargamento a Spagna e Portogallo, alla conclusione dell’Atto Unico econ l’obiettivo della realizzazione del mercato interno, si concretizza un’approfondita riforma del sistemafinanziario. Vengono introdotte in particolare le prospettive finanziarie come quadro finanziario pluriennale.Le varie fasi sono: 1988-1993 - pacchetto Delors I; 1993-1999 - pacchetto Delors II; 2000-2006 - primeprospettive finanziarie.

Le prospettive finanziarie 2007-2013

Il quadro finanziario 2007 – 2013 è stato definito in un contesto di significativi cambiamenti nonché dinuove problematiche in seno all’Unione: allargamento, crescita economica debole, insufficienti risultati perquanto riguarda la strategia di Lisbona, la battuta d’arresto nella ratifica della Costituzione e i “no”francese e olandese, la necessità di rafforzare il ruolo dell’Unione sulla scena mondiale. Era quindinecessario ri-orientare le priorità da inscrivere nelle prospettive finanziarie per tener conto delle sfide a cuil’Unione doveva rispondere. Le nuove prospettive finanziarie si presentano quindi articolate in cinquegrandi rubriche di bilancio: Sviluppo sostenibile, Conservazione e gestione delle risorse naturali,cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione europea come attore mondiale e amministrazione.

Crediti di impegno 2007 – 2013 864.316 miliardi di Euro

Sviluppo sostenibile 382,1 Miliardi di Euro

La rubrica include le questioni della Competitività e della coesione per la crescita e l’occupazione. Inqueste due voci si trovano le indicazioni relative alle spese per la ricerca l’innovazione, l’educazione ela formazione, le reti UE, la politica sociale, il mercato interno e le politiche connesse. Il terminecoesione, invece, fa invece riferimento alla convergenza degli Stati membri e delle regioni menoavanzate, alla strategia dell’UE per uno sviluppo sostenibile nelle altre regioni, nonché allacooperazione interregionale.

Conservazione e gestione delle risorse naturali 371,3 Miliardi di Euro

Include le politiche comuni agricole e della pesca, lo sviluppo rurale e le azioni ambientali, inparticolare Natura 2000.

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Inserto Bilancio UE

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 12

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 4,1 Miliardi di Euro

Si riferisce all’importanza dei nuovi compiti attribuiti all’Unione per quanto riguarda la Giustizia e gliAffari Interni, la protezione delle frontiere, la politica d’immigrazione e asilo, la salute pubblica e laprotezione dei consumatori, la cultura e la gioventù, l’informazione e il dialogo con i cittadini. Questarubrica è divisa in due parti: Libertà e Sicurezza, Giustizia e Cittadinanza

L’Unione europea come attore mondiale 49,5 Miliardi di Euro

Copre tutte le azioni esterne all’Unione, inclusi gli strumenti di pre-adesione. Esclude tuttavia il Fondoeuropeo di Sviluppo

Amministrazione 49,8 Miliardi di Euro

Si riferisce alle spese amministrative per tutte le Istituzioni, le pensioni e le Scuole europee

Revisione del bilancio dell’Unione

In una prospettiva di grandi cambiamenti politici ed economici, il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione hanno deciso nel maggio del 2006 di avviare una revisione approfondita del bilanciodell’Unione europea. La Commissione è stata invitata «a procedere ad una revisione generale eapprofondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la politica agricolacomune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito», Tale proposta dovrebbe esserepresentata nel 2008/2009”.

Il 12 settembre 2007, La Commissione ha presentato al riguardo una comunicazione, sottoforma di unavasta consultazione pubblica, intitolata “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa”.

I contributi delle parti interessate dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2008. Il documento diconsultazione si trova a questo link

1

1http://ec.europa.eu/budget/reform/library/issue_paper/consultation_paper_it.pdf

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Funzionamentodell’Unione

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 13

3. Il funzionamento dell’Unione

Il Trattato di Lisbona

Chiarisce le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri edefinisce le responsabilità ai vari livelli di potere nazionale, regionale e locale(principio di sussidiarietà).

Estende il voto a maggioranza qualificata a nuovi settori, per evitareparalisi nel processo decisionale.

Estende la procedura di co-decisione (procedura legislativa ordinaria) anuovi settori per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e il processodemocratico in seno all’Unione.

Alcune novità

3. 1. Principi per la ripartizione delle competenze

La ripartizione delle competenze fra l’Unione Europea e gli Stati membri èstabilita nel modo seguente:

l’Unione dispone delle competenze che gli Stati membri leconferiscono nel Trattato di Lisbona;

tutte le altre competenze rimangono agli Stati membri.

Questo principio di attribuzione delle competenze vuole segnare i limiti diintervento dell’Unione e garantire che vengano rispettate le competenze degliStati membri (principio di sussidiarietà).

Il principio disussidiarietà

3.2 Le competenze

Il Trattato di Lisbona definisce tre categorie di competenze: le competenzeesclusive, le competenze condivise, le Azioni di appoggio, dicoordinamento o di complemento.

Tre Categorie dicompetenze

Sono Competenze esclusive dell’Unione:

Unione doganale

Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamentodel mercato interno

Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta e’ l’Euro

Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro dellapolitica comune della pesca

Politica commerciale comune

conclusione di un accordo internazionale, in alcuni casi determinati

Il Trattato di Lisbona non conferisce nuove competenze esclusiveall’Unione.

Competenzeesclusive, nessunanovità

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Funzionamentodell’Unione

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 14

Sono competenze condivise:

Mercato interno

Politica sociale, per gli aspetti definiti dal Trattato

Coesione economica, sociale e territoriale

Agricoltura e pesca (ad eccezione della conservazione delle risorsebiologiche del mare)

Ambiente

Protezione dei consumatori

Trasporti

Reti transeuropee

Energia (nuova competenza condivisa)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (ruolo rafforzato)

Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, perquanto riguarda gli aspetti definiti dal Trattato

Le competenzecondivise: la novitàdell’energia

Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, nonché perla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto alimentare, l’Unione ha competenzaper condurre azioni, in particolare per la definizione e l’attuazione diprogrammi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effettodi impedire agli Stati membri di esercitarne la loro.

Spazio cooperazioneallo sviluppo e aiuto

alimentare L’UE egli Stati membri

Le Azioni di appoggio, di coordinamento o di complemento sono campidi esclusiva competenza degli Stati membri, ma che possono esserecoordinati nei loro aspetti europei. Rientrano in questa categoria i seguentiambiti:

Tutela e miglioramento della salute umana

Industria

Cultura

Turismo (nuova competenza)

Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport (nuovacompetenza)

Protezione civile (nuova competenza)

Cooperazione amministrativa (nuova competenza)

Azioni di appoggiocoordinamento ecomplemento

Va ricordato qui, che gli Stati membri coordinano le loro politicheeconomiche e dell’occupazione in seno all’Unione, mentre la politicaestera e di sicurezza comune gode di un regime specifico.

Occupazione epolitica estera

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Funzionamentodell’Unione

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 15

3.3 Il ruolo dei Parlamenti nazionali

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’architettura europea è sempre statooggetto di dibattito. Il Trattato di Lisbona riprende in gran parte i termini delprogetto di Costituzione, rafforzandoli.

Riafferma il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo del rispettodella suddivisione delle competenze fra Unione e Stati membri,grazie all’introduzione di un “meccanismo di allarme precoce”.Tale meccanismo permette ad ogni Parlamento nazionale dievidenziare i rischi di violazione del principio di sussidiarietà daparte delle Istituzioni europee.

Ruolo di controllo emeccanismo diallarme precoce

Prevede che la Commissione debba rivedere la sua propostalegislativa.qualora più di un terzo dei parlamenti nazionaliesprima parere negativo (un quarto nel campo “Giustizia e AffariInterni”).

Il peso di un parerenegativo sulleproposte dellaCommissione

Prevede la possibilità per ogni ramo di ogni Parlamento nazionale difare ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio disussidiarietà.

La possibilità diricorso alla Corte diGiustizia

3.4 L’estensione del voto a maggioranza qualificata

Il Trattato di Lisbona ha esteso il voto a maggioranza qualificata a 33 nuoviarticoli del Trattato, portando l’insieme degli articoli a 96. L’estensione delvoto a maggioranza qualificata (doppia maggioranza solo nel 2017) limiterà irischi di blocco del processo decisionale. (vedi Allegato A, pag. 24).

Trentatré nuoviarticoli con voto amaggioranza

Tuttavia, in materie sensibili come la fiscalità, la sicurezza sociale, la politicaestera e la difesa comune, resterà in vigore la regola del il voto all’unanimità.

In temi sensibiliresta l’unanimità

3.5 L’estensione della procedura di co-decisione, ridefinita “procedura legislativaordinaria” (vedi allegato B, pag. 27)

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 16

4. Il Trattato di Lisbona e le politiche

4.1 Lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Lo spazio di libertà di circolazione delle persone, delle merci e dei capitalinell’Unione europea non è mai stato accompagnato, fin dalla sua nascita nel1993, da un coordinamento dei vari sistemi giudiziari degli Stati membri,limitando in tal modo la capacità dell’Unione di lottare efficacemente, adesempio, contro la criminalità internazionale.

Mancanza dicoordinamento

4.1.1 In materia di sicurezza

La regola della maggioranza qualificata si applicherà in particolare:

Al controllo delle frontiere esterne dell’Unione

Alla concessione del diritto d’asilo

Alla lotta all’immigrazione illegale e al traffico di esseri umani

Nuovi campi diapplicazione dellaregola dellamaggioranzaqualificata

Il Trattato prevede l’istituzione di “un sistema integrato di gestione dellefrontiere esterne” e il rafforzamento dei poteri di “Frontex”, l’Agenzia disorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione.

Frontex

Per quanto riguarda le regole per la concessione del diritto d’asilo, l’Unioneeuropea sarà in grado di sviluppare una politica comune in materia diasilo e di porre fine ad un sistema basato su regole diverse applicate daivari Stati membri.

Politica comune inmateria di asilo

Il Trattato rafforza inoltre i mezzi di lotta dell’Unione europea control’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. Si tratterà di una politicacondivisa con gli Stati membri e che ha come obiettivo di definire le regole ele condizioni di immigrazione. Le decisioni saranno d’ora in poi prese allamaggioranza qualificata in co-decisone con il Parlamento europeo.

Lottaall’immigrazionepolitica condivisa

4.1.2 In materia penale

Il Trattato prevede l’adozione di regole minime che definiscano infrazioni esanzioni per un determinato numero di crimini transfronalieri (terrorismo,traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco, sfruttamento sessuale delledonne, criminalità informatica...). Anche in questo settore verrà applicata laregola della maggioranza qualificata in codecisione con il Parlamentoeuropeo.

I Criminitransfrontalieri

Inoltre il Trattato riconosce l’Ufficio europeo di Polizia (Europol) che potràassistere le polizie nazionali nella raccolta e nell’analisi delle informazioni enel coordinare e organizzare le inchieste.

Europol

4.1.3 Verso un’Europa della giustizia

Il Trattato di Lisbona stabilisce il principio di una maggiore cooperazione alivello giudiziario in materia civile e penale, con implicazioni transnazionali,attraverso il principio del “mutuo riconoscimento”. Ciò significa che ognisistema giuridico riconosce come valide e applicabili le sentenze e le

Il principio del mutuoriconoscimento

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 17

decisioni prese dai sistemi giuridici degli altri Stati membri. Queste nuovemisure riguardano in particolare:

la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova

l’accesso effettivo alla giustizia

la cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati membri nell’ambitodi azioni penali e di esecuzione delle decisioni

la definizione di regole e procedure per assicurare il riconoscimento,nell’insieme dell’Unione, di tutte le forme di sentenze e di decisionigiudiziarie.

Campi diapplicazione delprincipio del mutuoriconoscimento

In materia penale, il Trattato di Lisbona prevede tuttavia disposizioni volte agarantire agli Stati membri il rispetto dei principi fondamentali dei rispettivisistemi giuridici nazionali.

Il rispetto dei principifondamentali

Regno Unito e Irlanda hanno ottenuto deroghe (opting out) per le politicherelative alle frontiere esterne, all’asilo, all’immigrazione e alla cooperazionegiudiziaria in materia civile.

Optino out perRegno Unito eIrlanda

Infine, il Trattato di Lisbona prevede la creazione di una Procura europea,anche se le sue competenze saranno inizialmente limitate alle infrazionicontro gli interessi finanziari dell’Unione. Il Consiglio europeo avrà comunquela facoltà di estendere, con voto all’unanimità, le competenze della Procuraalla lotta contro la grande criminalità transnazionale.

La Procura europea

4.2 La politica sociale

Pochi sono i cambiamenti nel Trattato di Lisbona per quanto riguarda lapolitica sociale, che rimane, in larga misura, di competenza degli Statimembri. Sono stati tuttavia introdotti alcuni aspetti nuovi per quanto riguardala dimensione sociale dei diritti, degli obiettivi, delle politiche e delle modalitàdi decisione dell’Unione.

Resta di competenzadegli Stati membri

4.2.1 I diritti sociali

In primo luogo, la Carta dei diritti fondamentali, benché non sia parteintegrante del Trattato, acquista valore giuridico vincolante e quindi i dirittisociali contenuti nella Carta dovranno essere garantiti dai giudici nazionali ecomunitari. In particolare, per quanto riguarda gli atti dell’Unione si tratta:

La carta dei dirittifondamentali

della libertà professionale e del diritto di lavorare

del diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazionenell’ambito dell’impresa

del diritto di negoziazione e di azioni collettive

del diritto di tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Alcuni dirittidovranno comunqueessere garantiti

4. 2.2 Gli obiettivi sociali

Il Trattato conferisce all’Unione nuovi obiettivi sociali quali: Gli obbiettivi

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 18

un’economia sociale di mercato, altamente competitiva, volta alprogresso sociale e alla piena occupazione

la lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni

la giustizia e la protezione sociale

la parità uomo/donna

la solidarietà fra generazioni

la protezione dei diritti dei bambini

4.2.3 Le politiche

Inoltre, coerentemente con quanto visto sopra, il Trattato (nella sua parte sulfunzionamento dell’Unione) ha introdotto una disposizione, chiamata“clausola sociale orizzontale”, che obbliga l’Unione europea a prendere inconsiderazione, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni,una serie di esigenze sociali: promozione di un alto livello di occupazione,protezione sociale adeguata, lotta contro l’esclusione sociale, livello adeguatodi istruzione, di formazione e di protezione della salute. Dovranno inoltreessere prese in considerazione la lotta contro le discriminazioni: sesso, razza,origine etnica, religione, handicap, età o orientamento sessuale.

Ciò significa concretamente che ogni atto legislativo dell’Unione, contrario atali principi, potrebbe essere annullato dalla Corte di Giustizia.

La clausola socialeorizzontale

4. 2.4 Il processo decisionale

Il Trattato conferma che gli Stati membri coordinano le loro politicheeconomiche e dell’occupazione secondo le modalità previste e per le qualil’Unione dispone di una competenza.

La politica sociale figura fra le competenze condivise dell’Unione. Le azioniche quest’ultima può adottare in materia sociale, nella loro grandemaggioranza, sono azioni d’appoggio e di sostegno agli Stati; possono esseredecise a maggioranza qualificata. Esse riguardano in particolare:

Competenzacondivisa – Azionidi appoggio

Il miglioramento dell’ambiente di lavoro per la protezione dellasalute e sicurezza dei lavoratori

le condizioni di lavoro

l’informazione e la consultazione dei lavoratori

l’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro

la parità uomo donna in materia di accesso al mercato del lavoro edi trattamento

La lotta contro l’esclusione sociale e la modernizzazione dei sistemidi protezione sociale.

Gli ambiti diazione

Due sono i cambiamenti nel nuovo Trattato: Due cambiamenti

1) Introduce il voto a maggioranza qualificata anche per quanto riguarda la Voto amaggioranza

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 19

protezione sociale dei lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione(finora le decisioni venivano prese all’unanimità). Ciò significa ilriconoscimento da parte di tutte le legislazioni nazionali dei periodi di lavoroeffettuati ai fini dei diritti alle prestazioni sociali nei vari Stati membri.

E’ tuttavia prevista una procedura d’appello al Consiglio europeo, qualora unoStato membro ritenga che questo riconoscimento abbia un effetto negativosul proprio sistema di sicurezza sociale (freno d’emergenza).

qualificata per laprotezione socialeai lavoratori che sispostano

2) Prevede la possibilità per il Consiglio Europeo di ricorrere ad una clausola“passerella” per decidere di estendere il voto a maggioranza qualificata neiseguenti settori:

Misure volte a migliorare la cooperazione fra Stati membri sullaprotezione dei lavoratori in caso di rescissione del contratto dilavoro

Rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e deidatori di lavoro

Condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi, in situazione regolaresul territorio degli Stati membri dell’Unione.

Clausolapasserella

I servizi di interesse generale

Il Trattato conferisce ai servizi di interesse generale una base giuridica che permetterà all’Unione didefinire principi e condizioni per la loro attuazione e funzionamento. Inoltre, e’ stato aggiunto al Trattato unProtocollo sui servizi di interesse generale, i cui articoli 1 e 2 sono formulati nel modo seguente:

Articolo 1 I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale aisensi dell’articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorià nazionali, regionali e localidi fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicinipossibile alle esigenze degli utenti;

- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze epreferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturalidiverse;

- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e lapromozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente.

Articolo 2 Le disposizioni dei Trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, acommissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

4.2.5 Le parti sociali

Una nuova base giuridica riconosce il ruolo delle parti sociali a livellodell'Unione e istituzionalizza il "vertice sociale tripartito per la crescita el'occupazione", che garantisce in modo permanente la concertazione traConsiglio, Commissione e parti sociali su questioni economiche, sociali erelative all'occupazione.

Nuova basegiuridica ericonoscimento delruolo

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 20

4. 3 La Politica Regionale

L’aspetto più significativo introdotto dal Trattato è la regola della proceduralegislativa ordinaria (codecisone) con il Parlamento europeo per iprossimi regolamenti relativi ai Fondi strutturali. Il Parlamento sarà cosìpienamente associato alla decisione sulla destinazione dei Fondi.

Fondi strutturali eco-decisione

Le disposizioni del nuovo Trattato sulla politica di coesione fanno riferimentoalla “coesione economica, sociale e territoriale” e definiscono in modo piùesplicito le priorità d’intervento della politica di coesione per teneremaggiormente conto delle specificità territoriali dell’UE:

Coesioneeconomica,sociale eterritoriale

Le zone rurali

Le zone in cui è in corso una transizione industriale

Le regioni che soffrono di handicap naturali o demografici gravi epermanenti quali le regioni più settentrionali con una debole densitàdi popolazione, le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Le priorità diintervento

Inoltre, la nuova definizione del principio di sussidiarietà fa esplicitoriferimento ai poteri locali e regionali: «un’azione dell’Unione si giustifica solose gli obiettivi non possono essere raggiunti in modo soddisfacente dagli Statimembri, sia a livello centrale, che a livello regionale e locale». Un nuovoruolo quindi per le regioni.

Nuovo ruolo per leregioni

4. 4 L’energia

Il Trattato contiene, per la prima volta, una sezione dedicata esclusivamenteall’energia. Politica situata nel contesto del mercato interno e della protezionedell’ambiente, le nuove disposizioni precisano e rafforzano le competenzedell’Unione sugli obiettivi da raggiungere: il buon funzionamento del mercato,l’approvvigionamento energetico, il sostegno a nuove fonti di energierinnovabili, l’interconnessione delle reti energetiche

Una novitàimportante

L’energia entra dunque fra le competenze condivise fra l’Unione e gli Statimembri, allo stesso titolo dell’ambiente, dei trasporti, delle reti transeuropee,della coesione e del mercato interno.

Energiacompetenzacondivisa

Inoltre, va segnalato che, per quanto riguarda la ricerca in questo campo,l’Unione avrà la competenza per sostenere azioni e in particolare per definiree attuare programmi di ricerca e sviluppo, senza comunque limitare lecompetenze degli Stati membri al riguardo.

Ricerca e sviluppo

Un elemento nuovo nel Trattato è anche la definizione del concetto di“solidarietà” fra gli Stati membri: in caso di difficoltà in materia diapprovvigionamento. Il nuovo articolo 100 precisa:

«Fatta salva ogni altra procedura prevista dai Trattati, il Consiglio, suproposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà traStati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolarequalora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinatiprodotti, in particolare nel settore dell'energia»

La solidarietàenergetica

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 21

4. 5 I cambiamenti climatici

Nel nuovo Trattato, la lotta contro i cambiamenti climatici viene inserita, inquanto priorità, fra gli obiettivi della politica ambientale e direttamentecollegata alla politica energetica.

La prioritàambientale

La procedura di decisione in materia ambientale è la procedura legislativaordinaria (codecisione). Il voto all’unanimità è invece necessario perl’adozione di decisioni in materia fiscale, pianificazione del territorio, dellagestione quantitativa delle risorse idriche e di decisioni che abbiano unimpatto sulla scelta di uno Stato membro relativa alle fonti di energia e allastruttura generale del suo approvvigionamento energetico.

Codecisione eunanimità

4. 6 L’allargamento

4.6.1 I Criteri di adesione

Il Trattato di Lisbona, dopo l’allargamento a 12 nuovi paesi nel 2004 e nel2007, prende in considerazione i numerosi interrogativi sorti durante i dibattitireferendari sul progetto di Costituzione. Per la prima volta, si fa riferimento, inun Trattato comunitario, ai criteri di adesione all’Unione.

Un tema diorecente dibattito

Le condizioni di adesione all’Unione sono state definite dal Consiglio europeo di Copenhagen del 1993 econosciute appunto sotto il nome di “Criteri di Copenhagen”:

Criterio politico: Istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, ilrispetto e la protezione delle minoranze etniche.

Criterio economico: economia di mercato sostenibile e in grado di far fronte alla concorrenza.

Recepimento dell’acquis comunitario: capacità di sottoscrivere gli obiettivi dell’Unione politica,economica e monetaria e di assumere gli obblighi provenienti dall’adesione con la trasposizione nell’ordinamento nazionale della legislazione comunitaria.

Il Consiglio europeo di Copenhagen menzionava inoltre un aspetto interno all’Unione europea e cioè “lasua capacità di integrazione” di nuovi Strati membri senza compromettere lo slancio di integrazioneeuropea.

Il Trattato di Lisbona non cita espressamente i criteri di adesione, ma hainserito i seguenti riferimenti:

Gli Stati membri devono rispettare i valori dell’Unione: libertà,democrazia, diritti dell’uomo e delle minoranze, stato di diritto,uguaglianza, rispetto della dignità umana

Lo Stato candidato trasmette la sua richiesta al Consiglio, chedecide all’unanimità. Il Consiglio deve informare il Parlamento europeoe i parlamenti nazionali.

I riferimenti nelTrattato

4.6.2 Le modalità per ritirarsi dall’Unione

Per la prima volta, il Trattato contiene una clausola di ritiro dall’Unione.L’accordo per il ritiro è negoziato con il Paese membro. Il Consiglio delibera amaggioranza qualificata, previo consenso del Parlamento europeo.

Il processo delritiro dall’Unione

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 22

4.7 Affari esteri e politica di sicurezza

4.7.1 Verso una rappresentanza esterna unica dell’Unione europea

Abbiamo già visto nella parte relativa alle disposizioni istituzionali, la nominadi un Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e perla Politica di Sicurezza.

Questa carica, dovrebbe favorire lo sviluppo di una politica estera comunenonché una maggiore coerenza delle azioni esterne dell’Unione. Inoltre, ilfatto di aver conferito all’Unione una personalità giuridica, permetterà dirafforzare il ruolo dell’Unione sulla scena internazionale, in particolare, nelcommercio estero, nell’aiuto allo sviluppo e nell’aiuto umanitario nonché nellaformulazione di norme internazionali che regolino la globalizzazione.

Più forte l’UE nelmondo

4.7.2. Verso una politica di difesa europea

Il Trattato contiene aspetti significativi e del tutto nuovi in fatto di “politica disicurezza e di difesa comuni” e getta le basi per una difesa europea. Gliaspetti più significativi riguardano:

Le basi di futurenovità

La clausola di mutua difesa: se uno Stato membro e’ vittima diun’aggressione, gli altri Stati membri hanno un dovere di assistenza neiconfronti dello Stato aggredito.

Mutua difesa

La clausola di solidarietà: conferisce all’Unione e agli Stati membri il doveredi assistenza ad uno Stato membro vittima di una calamità naturale oprovocata dall’uomo o di un attacco terroristico.

Solidarietà

Maggiori possibilità di intervento dell’Unione nella lotta al terrorismo, nellaprevenzione dei conflitti e nelle azioni di stabilità

Lotta al terrorismo

La definizione della “cooperazione strutturata permanente”, aperta agliStati che si impegnano a partecipare ai principali programmi europei diequipaggiamento militare e a fornire rapidamente unità di combattimento perl’Unione europea. Questi Stati saranno così in grado di rispondere alleesigenze dell’Unione in materia di missioni militari e in particolare perrispondere alle richieste delle Nazioni Unite.

Cooperazionestrutturatapermanente

L’istituzione dell’”Agenzia europea per la Difesa” ha l’obiettivo diperseguire una politica europea degli armamenti e di coordinare gli sforzi diequipaggiamento dei vari eserciti nazionali.

Agenzia europeaper la difesa

4.7.3 Un Corpo di volontari europei per far fronte alle crisi umanitarie

Riprendendo l’idea del progetto di Costituzione, il Trattato di Lisbona istituisceun Corpo di volontari europei per far fronte alle crisi umanitarie. Gli obiettivisono quelli di offrire la possibilità ai giovani europei di impegnarsi in unprogetto comune di volontariato nonché di migliorare la capacità e la visibilitàdell’Unione nel campo umanitario.

I giovani europeiper fronteggiare lecrisi umanitarie

Inoltre, il nuovo Trattato conferisce maggiore autonomia e peso alle azionidell’Unione nelle sue politiche di cooperazione allo sviluppo. Infatti, nonparla più solo di complementarietà con le politiche degli Stati membri, madice: «La politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione e quelle degli Stati

Oltre lacomplementarietà

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona e lepolitiche

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 23

membri si completano e si rafforzano a vicenda». Inoltre, il testo sottolineache la politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE non solo deve essereportata avanti nel quadro dei princìpi e degli obiettivi dell’azione esternadell’UE, ma deve essere presa in considerazione nell’insieme delle politicheUE quando queste ultime hanno un impatto sui paesi più poveri.

4.8 L’agricoltura

Estendendo all’agricoltura la procedura di co-decisone, il nuovo Trattatoconferisce maggiori poteri al Parlamento europeo. Ciò significa che,dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio dei Ministri dovrà tenere contodegli emendamenti votati dal Parlamento, il quale, fino ad oggi èsemplicemente consultato per un parere. Tuttavia, la procedura semplice diconsultazione rimane la regola per quanto riguarda la fissazione dei prezziagricoli, dei prelievi, degli aiuti e delle soglie quantitative di produzione.

Il Parlamento hapiù potere

Redazione

Torino Enrico Panero – Marina Marchisio – Giovanni Mangione –Cristina Rowinski - Nicola Strona

Milano Miriam Ferrari

Bruxelles Adriana Longoni

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 24

Allegato A

Nuovi articoli del Trattato che estendono il voto a maggioranza qualificata(doppia maggioranza Stati/cittadini a partire dal 2017)

Trattato TUE, Titolo III -Disposizioni relative alle Istituzioni

Elezione del Presidente del Consiglio Europeo da parte del Consiglio Europeo

Adozione della lista delle formazioni settoriali del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglioeuropeo

Nomina dell’Alto Rappresentante da parte del Consiglio Europeo, con l’accordo del presidente dellaCommissione

Trattato TUE, Titolo V, Capitolo 2 – Disposizioni specifiche relative alla politica estera e disicurezza comune

Decisione che definisce lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea perla difesa

Decisioni relative alle cooperazioni strutturate permanenti

Trattato TUE, Titolo VI – Disposizioni finali

Conclusione di un accordo per il ritiro di uno Stato membro dall’Unione

Trattato TFUE, Seconda parte – Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione

Regolamento relativo alle procedure e condizioni per la presentazione di un’iniziativa europea daparte dei cittadini

Trattato TFUE – Terza parte, titolo V, Capitolo 1 – Disposizioni generali

Misure di valutazione dell’attuazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, previainformazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

Cooperazione amministrativa nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, previaconsultazione del Parlamento europeo

Trattato TFUE, Terza parte, Titolo V – Capitolo 2 – Politiche relative al controllo dellefrontiere, all’asilo e all’immigrazione

Misure relative al controllo delle frontiere

Misure relative ad un sistema comune europeo d’asilo

Misure provvisorie d’urgenza in caso d’afflusso di rifugiati, previa consultazione del Parlamentoeuropeo

Misure relative ad una politica comune dell’immigrazione (Misure a sostegno degli Stati membri voltea favorire l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, in situazione regolare sul loro territorio e adesclusione di ogni misura di armonizzazione

Trattato TFUE, Terza Parte, Titolo V – Capitolo 3 – Cooperazione giudiziaria in materia civile

Misure relative ad una cooperazione giudiziaria nelle materie civili, aventi implicazioni transnazionali

Trattato TFUE, terza parte, Titolo V, Capitolo 4 – Cooperazione giudiziaria in materia penale

Misure di appoggio all’azione degli Stati membri nella prevenzione dei crimini a caratteretransnazionale, ad esclusione di ogni misura di armonizzazione

Regolamenti relativi alla struttura, al funzionamento, alla sfera d’azione e ai compiti di Eurojust

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 25

Trattato TFUE, Titolo V – Cooperazione di polizia

Regolamenti relativi alla struttura, al funzionamento, alla sfera d’azione e ai compiti di Europol

Trattato TFUE – Titolo VI - I trasporti

Definizione delle regole relative ai trasporti, previa consultazione del Comitato economico e sociale edel Comitato delle Regioni

Trattato TFUE, Terza parte - Titolo VII – Capitolo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni

Misure relative alla creazione di titoli europei per garantire una protezione uniforme dei diritti diproprietà intellettuale nell’Unione e l’attuazione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e dicontrollo centralizzati a livello dell’Unione

Trattato TFUE – Terza parte - Titolo VIII – Capitolo 2 - La politica monetaria

Modifica di alcuni articoli degli statuti del SEBC (Sistema europeo di Banche centrali), suraccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o suproposta della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea

Misure necessarie per l’uso dell’Euro, previa consultazione della Banca centrrale europea

Trattato TFUE – Terza parte - Titolo XII – Istruzione, formazione professionale, gioventù esport

Azioni di sostegno nel campo dell’istruzione e dello sport, previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle Regioni

Trattato TFUE – Terza parte - Titolo XIII – Cultura

Azioni di sostegno, nel campo della cultura, ad esclusione di ogni misura di armonizzazione e previaconsultazione del Comitato delle regioni

Trattato TFUE – Terza pare, Titolo XIX – Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

Misure necessarie all’elaborazione di una politica spaziale europea, che può assumere la forma diun programma spaziale europeo

Trattato TFUE – Terza parte, Titolo XXI – Energia

Misure relative all’energia previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni

Trattato TFUE – Terza parte, Titolo XXIII – Protezione civile

Misure necessarie alla realizzazione di obiettivi di cooperazione fra gli Stati membri volti a rafforzarel’efficacia dei sistemi di prevenzione dei rischi e di protezione contro le calamità naturali o provocatedall’uomo all’interno dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione

Trattato TFUE – Quinta parte, Titolo II – La politica commerciale comune

Misure volte a definire il quadro per l’attuazione della politica commerciale comune

Negoziato e conclusione d’accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali nelcampo della politica commerciale

Trattato TFUE – Quinta parte, Titolo III – Capitolo 2 - Cooperazione economica, finanziaria etecnica con i paesi terzi

Misure finanziarie urgenti di assistenza finanziaria

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 26

Trattato TFUE – Quinta parte, Titolo VII – Clausola di solidarietà

Applicazione della clausola di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attaccoterroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo (salvo nei casi diimplicazione nel campo della difesa : unanimità), su proposta congiunta dell’Alto Rappresentante edella Commissione

Trattato TFUE, Sesta parte – Titolo I – Capitolo 1- Le Istituzioni

Decisione del Consiglio europeo sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, esclusa lapresidenza del Consiglio Affari esteri

Regolamenti relativi alla creazione dei tribunali specializzati affiancati al Tribunale

Modifica delle disposizioni dello statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea

Nomina, da parte del Consiglio europeo, del presidente, del vice-presidente e dei membri dellabanca centrale europea

Trattato TFUE – Sesta parte, Titolo II – Capitolo 2 – Atti giuridici dell’Unione, procedured’adozione e altre disposizioni

Regole principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell’eserciziodelle competenze d’esecuzione della Commissione

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 27

Allegato B

Lista dei nuovi articoli relativi alla procedura legislativa ordinaria (procedura dicodecisione) nel trattato di Lisbona

TFUE, Prima parte, Titolo II – Disposizioni di applicazione generale

Regolamenti relativi ai servizi di interesse economico generale

TFUE, Seconda parte – Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione

Regolamenti relativi alle procedure e condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa, daparte dei cittadini

TFUE, Terza parte, Titolo III – L’agricoltura e la pesca

Attuazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e altre disposizioni necessarie alperseguimento degli obiettivi della politica comune agricola e della pesca, previa consultazione delComitato economico e sociale

TFUE, Terza parte, Titolo IV – Capitolo 1– Libertà di stabilimento dei lavoratori

Esenzione di alcune attività dalle disposizioni del capitolo relativo al diritto di stabilimento

TFUE, Terza parte, Titolo IV – capitolo 3 – I servizi

Estensione delle disposizioni relative ai servizi ai prestatari di servizi provenienti da un paese terzo estabiliti sul territorio dell’Unione

Direttive relative alla liberalizzazione di un servizio, previa consultazione del Comitato economico esociale

TFUE, Terza parte, Titolo IV – Capitolo 4 - I capitali

Misure relative ai movimenti di capitali a destinazione o in provenienza da paesi terzi, qualoraimplichino investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione diservizi finanziari o l’immissione di titoli sul mercato dei capitali

TFUE, Terza parte, Titolo V – Capitolo 1 - Disposizioni generali

Regolamenti relativi alle misure amministrative relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti(blocco dei fondi, dei capitali finanziari o dei benefici economici)

TFUE, Terza parte, Titolo V – Capitolo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asiloe all’immigrazione

Misure sui controlli alle frontiere

Misure relative ad un sistema comune d’asilo

Misure relative ad una politica comune dell’immigrazione

Misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione deicittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio (ad eccezione di qualsiasi misuradi armonizzazione)

TFUE, Terza parte, Titolo V – Capitolo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali

TFUE, Terza parte, Titolo V – Capitolo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale

Misure relative alla cooperazione giudiziari in materia penale

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 28

Direttive relative a norme minime in materia di riconoscimento reciproco delle sentenze e delledecisioni giudiziarie nonché relative alla cooperazione di polizia nelle materie penali aventidimensione transnazionale

Direttive relative a norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere dicriminalità particolarmente gravi, che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, trattadi essere umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minor, traffico illecito di stupefacenti e diarmi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informaticae criminalità organizzata)

Direttive che fissano le norme minime di armonizzazione relative alla definizione dei reati e dellesanzioni in campi che sono stati oggetto di misure di armonizzazione

Misure di sostegno alle azioni degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, adeccezione di ogni misura di armonizzazione

Regolamenti relativi alla struttura, al finanziamento, la sfera d’azione e i compiti di Eurojust

TFUE, Terza parte, Titolo V, Capitolo 5 – Cooperazione di polizia

Misure relative alla cooperazione fra polizie (raccolta e scambio di informazioni, formazione delpersonale, tecniche comune di inchiesta)

Regolamenti relativi alla struttura, al funzionamento, al campo d’azione e alle attività di Europol

TFUE, Terza parte, Titolo VII – Capitolo 3 - Il ravvicinamento delle legislazioni

Misure relative al ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative all’attuazione e alfunzionamento del mercato interno, previa consultazione del Comitato economico e sociale

Direttive necessarie all’eliminazione della distorsione di concorrenza in uno Stato membro, nel casoin cui la procedura di consultazione non andasse in porto

Misure relative alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti diproprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e dicontrollo centralizzati a livello dell’Unione

TFUE, Terza parte, Titolo VIII – Capitolo 1 - La politica economica

Regolamenti relativi alle modalità della procedura di sorveglianza multilaterale nell’ambito del pattodi stabilità e crescita

TFUE, Terza parte, Titolo VIII – Capitolo 2 - La politica monetaria

Modifica di alcuni articoli degli statuti del SEBC (Sistema europeo di Banche centrali), suraccomandazione della Banca centrale europea o su proposta della Commissione, previaconsultazione della Banca centrale europea

Misure necessarie all’utilizzo dell’Euro, previa consultazione della Banca centrale europea

TFUE, terza parte Titolo XII – Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

Azioni di sostegno nel campo dello sport, previa consultazione del Comitato economico e sociale edel Comitato delle Regioni

TFUE, Terza parte, Titolo XVIII – Coesione economica, sociale e territoriale

Regolamenti e regole generali applicabili ai fondi strutturali, previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle Regioni

TFUE, Terza parte, Titolo XIX – Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

Misure necessarie all’elaborazione di una politica spaziale europea, che può rivestire la forma di unprogramma spaziale europeo

SPECIALE INFOEUROPAQuaderno di documentazione - Il Trattato di Lisbona

Allegati

www.lombardia.cisl.it || www.apiceuropa.eu | 29

TFUE, Terza parte, Titolo XXI – Energia

Misure relative all’energia, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle Regioni

TFUE, Terza parte, Titolo XXII - Turismo

Misure particolari destinate a completare le azioni degli Stati membri nel campo del turismo(creazione di un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese nel settore ; cooperazione fra Statimembri attraverso lo scambio di buone pratiche), ad eccezione di qualsiasi misura diarmonizzazione

TFUE, Terza pare, Titolo XXIII – Protezione civile

Misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi relativi alla cooperazione fra Stati membri volte arafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione contro le calamità naturali o provocatedall’uomo, ad eccezione di qualsiasi misura di armonizzazione

TFUE, Terza parte, Titolo XXIV – Cooperazione amministrativa

Regolamenti volti a definire le misure necessarie alla cooperazione amministrativa volta ad attuare ildiritto dell’Unione

TFUE, Quinta parte, Titolo II – Politica commerciale comune

Misure volte a definire il quadro per l’attuazione della politica commerciale comune

TFUE, Quinta parte, Titolo III – Capitolo 1 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnicacon i paesi terzi

Misure necessarie all’attuazione delle azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica,inclusa l’assistenza finanziaria, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo

TFUE, Quinta parte, Titolo III – Capitolo 3 - Aiuto umanitario

Misure volte a definire il quadro per l’attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell’Unione

Statuto e modalità di funzionamento del Corpo volontario europeo d’aiuto umanitario

TFUE, Sesta parte, Titolo I – Le Istituzioni

Regolamenti relativi alla creazione di tribunali specializzati

TFUE, Sesta parte, Titolo I – Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altredisposizioni

Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’eserciziodelle competenze d’esecuzione della Commissione

Regolamenti relativi alle disposizioni riguardanti l’amministrazione europea

TFUE, Sesta parte, Titolo II – Disposizioni comuni

Regolamenti sulle modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e allaverifica dei conti nonché al controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degliordinatori e dei contabili, previa consultazione della Corte dei Conti

TFUE, Settima parte – Disposizioni generali e finali

Regolamenti relativi allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altriagenti dell’Unione, previa consultazione delle altre Istituzioni coinvolte