Il sito ufficiale Agidae - Orientati alla crescita.1 Rivista bimestrale di formazione e...
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3ANNO IX
MAGGIO | GIUGNO 2018
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale70 % - C/RM/DCB
RIVISTA BIMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NORMATIVO
CONTRATTUALE
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PER L’ASSOCIAZIONEGESTORI ISTITUTI DIPENDENTIDALL’AUTORITÀECCLESIASTICA
PER GLI ENTINON PROFIT
ASSOCIAZIONEGESTORIISTITUTIDIPENDENTIAUTORITÀECCLESIASTICA
FONDER è il Fondo Nazionale InterprofessionaleBilaterale per la formazione continua, che promuove
Orientati alla crescita.
L’ADESIONE AL FONDO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA
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L’OPPORTUNITA’PER FORMAREI DIPENDENTIA COSTO ZERO:
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CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORIMEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO
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MercoledìAGIDAE - Roma 11.30 - 17.30 06/85457101 P. Francesco Ciccimarra Normativa e contrattuale
AGIDAE - Torino 09.30 - 12.00 328/8767045 Sr. Albina Bertone Normativa e contrattuale
Giovedì AGIDAE - Roma 11.30 – 17.30 06/85457101 P. Francesco Ciccimarra Normativa e contrattuale
Venerdì AGIDAE – Torino 15.30 - 18.00 328/8767045 Sr. Albina Bertone Normativa e contrattuale
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Milano 02/58345224 Sr. Emanuela Brambilla Normativa e contrattuale
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LunedìAGIDAE - Roma 14.30 - 17.30 06/85457101 Ettore Ferraro Paghe e pensioni
Fond. AGIDAE LABOR 09.00 – 14.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi
Martedì Fond. AGIDAE LABOR 13.30 – 17.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi
MercoledìFond. AGIDAE LABOR 09.00 – 15.00 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi
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GiovedìFond. AGIDAE LABOR 13.30 – 17.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi
AGIDAE - Roma 14.30 – 17.30 06/85457101 Paolo Saraceno Fiscale
Venerdì AGIDAE - Roma 14.30 - 17.30 06/85457101 Armando Montemarano Legale
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Martedì AGIQUALITAS 10.00 – 16.00 06/85457301 Giorgio Capoccia Certificazione/Formaz. Qualità
Giovedì AGIQUALITAS 10.00 – 16.00 06/85457301 Giorgio Capoccia Certificazione/Formaz. Qualità
AGIDAE OPERA
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Rivista bimestraledi formazione
e aggiornamento
• Normativo• Contrattuale
• Gestionale
Per l’AssociazioneGestori Istituti
Dipendenti dall’AutoritàEcclesiastica
per gli enti Non Profit
Direttore responsabileP. Francesco Ciccimarra
DirezioneP. Francesco Ciccimarra
RedazioneEmanuela Brambilla
Giorgio CapocciaIsabella AymeNicola Galotta
Francesco MacrìArmando Montemarano
Emanuele MontemaranoPaolo Saraceno
Maria Annunciata Vai
Registrazione Tribunale di Roma n. 328 del 5-08-2010.
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PRESIDENZA NAZIONALE
P. Francesco CiccimarraPresidente
Sr. Teresita MoiraghiVice Presidente
Fr. Bernardino LorenziniVice Presidente
Sr. Emanuela BrambillaSegretaria
Sr. Maria Annunciata VaiTesoriere
anno IX - N. 3Maggio | Giugno 2018
00198 Roma - Via V. Bellini 10Tel. 06 85457101 - Fax 06 [email protected] - www.agidae.it
ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’ AUTORITÀ ECCLESIASTICA
AGIDAE
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L’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Auto-rità Ecclesiastica - fondata nel 1960, è un’associazione di Isti-tuti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l‘or-dinamento dello Stato (Scuole, Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, ISSR, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Dio-cesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente. All’AGIDAE aderiscono anche Istituzioni ed enti laici che scel-gono di adottare il CCNL. L’AGIDAE stipula:e il CCNL Scuola con le OO.SS.:• FLC CGIL, • CISL SCUOLA, • UIL SCUOLA, • SNALS CONF.SA.L., • SINASCA;e il CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo con le OO.SS.:• F.P. CGIL, • FISASCAT CISL, • UILTuCS;e il CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche con le OO.SS.:• FLC CGIL,• CISL Università,• CISL Scuola,• UIL RUA,• SNALS CONF.S.A.L.,• SINASCA.L’AGIDAE assiste gli associati nell’applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche am-ministrative e gestionali.
Per iscriversi all’AGIDAE basta compilare ed inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l’indicazione dell’attivi-tà svolta (scolastica, universitaria o socio-assistenziale). In caso di cooperative, società, associazioni, allegare copia dello statuto.L’AGIDAE comunica l’accettazione formale e indica le modalità per effettuare il pagamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.
Qualsiasi variazione di gestione, indirizzo o recapiti va comu-nicata per iscritto all’AGIDAE, come pure la cessazione di atti-vità o la disdetta di iscrizione.
PRESENTAZIONE
QUOTEASSOCIATIVE
ISCRIZIONI
VARIAZIONIE DISDETTE
QUOTE ASSOCIATIVE 2018IstitutiEconomi/SuperioriConsulenti
€ 380,00€ 200,00€ 550,00
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sommarioEDITORIALE 4 Editoriale
P. Francesco Ciccimarra
7 Disdetta CCNL Scuola 2016-2018
8 Privacy: in vigore il nuovo Regolamento Armando Montemarano
22 Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per Religiosi Accordo AGIDAE - UNISALUTE Marco Conte
26 Convenzione AGIDAE – IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all’estero Luca Rosetti
28 Formazione continua dei lavoratori e ruolo dei Fondi Interprofessionali. Un’esperienza sul campo. AGIDAE e ALMER Nicola Mercurio
31 Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali Ida Bonifati
35 Atlante FONDER. La formazione finanziata nel 2017 Diana Massarotto
58 Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale Matteo Gumiero
62 Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili (Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)
SENTENZE UTILI
ATTIVITA’ SINDACALE
15 Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale.
Finalmente un po’ di giustizia (Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)
18 L’obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)
ARTICOLI
AREA FORMAZIONE
PRASSI AMMINISTRATIVA
VITA ASSOCIATIVA
OSSERVATORIO
IL PUNTO SU...
IL SERVIZIODI AGIDAE OPERA
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EditorialeP. Francesco Ciccimarra
1EDITORIALE
Dopo ben 88 giorni dalla data delle elezioni politiche, finalmente si è trovato l’accordo politico tra il partito della Lega Nord, guidato da Matteo Salvini, e il Movimento 5 Stelle capeggiato da Luigi Di Maio, per la formazione di una maggioranza parlamentare sulla base di un Documento congiunto, cosiddetto Contratto di Governo, sottoscritto per la definizione di una serie di interventi necessari a risolvere i problemi più urgenti del nostro Paese. Il 1° giugno, vigilia della festa della Repubblica, il nuovo Governo, presieduto dal Prof. Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, dando così inizio al proprio mandato di governo.
Uno dei punti fermi del Contratto di Governo, tra i più qualificanti impegni elettorali del Movimento 5 Stelle, è rappresentato dalla lotta al lavoro precario e dalla garanzia di un salario minimo per tutti, il cd salario di cittadinanza.
Ad un mese esatto dagli inizi dell’attività di governo, mentre questo numero della Rivista va in stampa, ecco un decreto-legge, datato 2 luglio 2018, ampollosamente definito“DECRETO DIGNITÀ”, emanato dal Governo su proposta del Ministro del Lavoro, che modifica con effetto immediato le norme sui contratti di lavoro a tempo determinato, con il dichiarato proposito di con-trastare la precarietà dei rapporti di lavoro. Si avrà modo di riflettere più attentamente sul prov-vedimento, la cui urgenza non appare del tutto giusti-ficata, solo che si pensi che quasi contestualmente
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editoriale
l’ISTAT ha dato notizia di una crescita notevole dell’occupazione rispetto agli anni passati, segno che i provvedimenti in materia hanno dato risultati positivi. Il mondo del lavoro si era dato strumenti normativi idonei per favorire una maggiore occupazione attraverso una flessibilità garantita sia per le aziende datoriali sia per i lavoratori. L’aver fissato a 36 mesi il livello di insuperabilità del contratto a termine pur lasciando alle parti sociali la facoltà di derogarvi in sede di contrattazione collettiva per fronteggiare specifiche realtà, ha consentito a tutti di attraversare la fase cruciale della crisi economica e di intravedere segnali di crescita.
Oggi si torna indietro, purtroppo, vagheggiando traguardi occupazionali che invece rischiano di restare una chimera, se non addirittura provocare rigurgiti verso un passato di cui nessuno sente nostalgia. Le novità che maggiormente toccano il mondo dei rap-porti di lavoro AGIDAE possono così riassumersi:
1. la durata massima di un contratto a tempo determinato passa da 36 a 12 mesi con un rinnovo che non può superare altri 12 mesi, per un totale di 24 mesi; 2. torna l’obbligo di indicare, oltre il dodicesimo mese, la causale che giustifichi il rinnovo di un contratto a TD, una motivazione evidentemente più restrittiva, ridotta, oltre ai casi di sostituzione di personale, a situazioni aventi carattere eccezionale rispetto all’attività ordinaria. E’ sufficiente leggere il testo della riforma per farsi un’idea:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”;
3. quando la prestazione lavorativa supera i dodici giorni resta l’obbligo della forma scritta del contratto individuale; 4. in ordine alla efficacia delle novità introdotte si stabilisce che le disposizioni del DL che hanno introdotto modifiche al Dlgs 81/2015 “trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore (n.d.e. pubblicazione nella G.U.) del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Il tono di questa Novella si dissocia moltissimo dal citato Dlgs 81/2015, nel quale si legge semplicemente che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, senza che sia prevista alcuna limitazione in ordine alle sue “cause” giustificatrici. Tutto era rapportato all’elemento temporale. La nuova disciplina, invece, riduce drasticamente da 36 a 12 i mesi di durata ordinaria, subordinando una eventuale proroga alla sussistenza di una serie di cause, la
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cui assenza condurrebbe alla nullità del contratto stesso. Come dire, l’aria è cambiata. E non per nulla si parla di Governo del cambiamento.
Fortunatamente è stata salvaguardata la normativa stabilita dai contratti collettivi. Si legge, infatti, al comma 2 del nuovo art. 19 Dlgs 81/2015 che “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, …………., la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi confermata la disciplina contenuta nei CCNL AGIDAE in materia di contratti a tempo determinato. I docenti non abilitati, pertanto, potranno continuare ad essere assunti, annualmente, fino al conseguimento del titolo di abilitazione e comunque per un periodo non superiore a 84 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL AGIDAE Scuola.
Lo stesso deve intendersi per quei contratti a TD concernenti i coordinatori didattici, di cui all’art. 23, comma 1, punto 1. Per costoro, infatti, il CCNL prevede la permanenza in “servizio di prova” fino ad un massimo di 5 anni. In sintesi:
CONTRATTO ACAUSALE Può avere una durata massima, comprese le proroghe, di 12 mesi, senza indicare una ragione giustificatrice dell'apposizione del termine. SUCCESSIONE DI DIVERSI CONTRATTI A TERMINE La durata complessiva dei contratti non può superare i 24 mesi. DOCENTI NON ABILITATI Possono essere assunti annualmente fino al conseguimento dell'abilitazione per un periodo non superiore a 84 mesi, indicando come causa giustificatrice "carenza di abilitazione, ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE". COORDINATORI DIDATTICI Ai docenti a tempo indeterminato dipendenti dell'Istituto può essere conferito annual-mente l'incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, mag-giorato di ulteriori 24 mesi, indicando come causa giustificatrice “incarico annuale di coordinamento scolastico ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE”.
Pare davvero incomprensibile che, a fronte di un trend positivo per l’occupazione, certificato dall’ISTAT, il nuovo Governo introduca norme in controtendenza.
Auspichiamo che la discussione parlamentare per l’approvazione del decreto riesca a limitare i danni.
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www.flcgil.it www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.sinasca.it
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
Roma, 13 giugno 2018 Egr. Presidente AGIDAE
Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica p. Francesco Ciccimarra Via Bellini, 10
ROMA OGGETTO: Disdetta CCNL 2016-2018. Le scriventi Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL e SINASCA, firmatarie del CCNL 2016-2018, inviano con la presente formale disdetta contrattuale nel rispetto delle norme, delle modalità e dei tempi fissati dall’art. 16 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore. Le Organizzazioni Sindacali si riservano di inviare all’Associazione in indirizzo entro i tempi fissati dal CCNL in vigore le relative proposte di piattaforma unitaria. Distinti saluti.
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL SINASCA Francesco Sinopoli Maddalena Gissi Giuseppe Turi Elvira Serafini Pierluigi Cao
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL SINASCA
Via Leopoldo Serra 31 Via Angelo Bargoni 8 Via Marino Laziale 44 Via Leopoldo Serra 5 Viale Giulio Cesare 118
00153 Roma 00153 Roma 00179 Roma 00153 Roma 00192 Roma
tel. 06 83966800 – fax 06 5883440 tel. 06 583111 – fax 06 5881713 tel. 06 7846941 – fax 06 7842858 tel. 06 588931 – fax 06 5897251 tel. 06 3701718 – fax 06 3720139
Attività Sindacale2
Disdetta CCNL Scuola 2016-2018
ATTIVITA’ SINDACALE
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Articoli3Armando Montemarano
Privacy: in vigore il nuovo Regolamento
ARTICOLI
«Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni on line comportino rischi per la protezione delle persone fisiche».
on questa affermazione, contenuta nel nono considerando del Regolamento n. 2016/679, il Parlamento europeo e il
Consiglio dell'Unione europea hanno ricono-sciuto la sopravvenuta inadeguatezza, dopo oltre vent'anni, della legislazione sul trattamen-to dei dati, tracciando indirettamente una linea di cancellazione anche sul codice della privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003), almeno come finora articolato. Il principio di responsabilizzazione
Si cambia, dunque, registro: non più una normativa basata sul tradizionale principio di legalità, edificato - secondo il brocardo nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege - sullo schema «ordine del legislatore/sanzione per la disubbidienza», bensì sul principio di responsabilizzazione. Quello stesso, per capirci, cui si ispirano le norme in materia di modelli organizzativi, di certificazione di qualità, di sicurezza del lavoro, di anticorru-zione, di antiriciclaggio: di tutti i sistemi, cioè, di gestione dell'impresa che da tempo, ormai, vengono elaborati in sede eurounitaria, i quali sono unificati da una stessa concezione di prassi gestoria e sono unificabili in una organica metodologia di governo aziendale (va infatti ricordato che, quando si parla di privacy, si parla di attività d'impresa, perché la normativa in materia non si applica in mancanza di una connessione con un'attività commerciale o professionale, profit o non profit; non si applica, cioè, al trattamento di dati personali effettuato dalle persone fisiche nell'ambito di attività a carattere personale o domestico, comprese la corrispondenza, gli indirizzari, l'uso dei social network e la pratica delle altre attività on line).
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articoli
Il principio di responsabilizzazione viene codificato muovendo da alcune premesse: sussiste una responsabilità generale del titolare per qualsiasi trattamento di dati
personali che abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto; il titolare è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado
di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento; le misure adottate devono tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale;
la probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato vanno misurate dal titolare in base ad una valutazione oggettiva mediante la quale stabilire se i trattamenti di dati comportano un rischio elevato;
la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e dimostrabili;
la responsabilità generale dei titolari e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esige una chiara ripartizione interna delle responsa-bilità. I due pilastri del trattamento
È affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, alla luce di due criteri specifici, indicati nel Regolamento:
1) data protection by default and by design: protezione per impostazione predefinita e per configurazione del sistema prima di procedere al trattamento dei dati e a seguito di un’analisi preventiva e di un impegno attuativo, che deve sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili;
2) misurazione del rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati: tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione, tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare i rischi.
Su questi due pilastri si reggerà il regime di responsabilità, che consiste principalmente nel fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovranno risarcire i danni cagionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento, con la possibilità, tuttavia, di essere esonerati da responsabilità dimostran-do che l'evento dannoso non era in alcun modo loro imputabile.
Il compito fondamentale del RPD o
DPR “Data Protection Officer” è
esplicitato dal Regolamento che ne
prevede il coinvolgimento
“tempestivamente e adeguatamente in
tutte le questioni riguardanti la
protezione dei dati personali”
(art. 38 RGPD).
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articoli
Il registro dei trattamenti
La dimostrazione dell'ottemperanza al Regolamento può essere data da un registro dei trattamenti, tenuto sotto la responsabilità del titolare o del responsabile i quali, su richiesta, dovrebbero mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo, affinché possa servire per monitorare i trattamenti. L’intervento del Garante avverrà principal-mente a posteriori, successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare. Ciò spiega l’abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti previsti dal codice della privacy, come la notifica preventiva dei trattamenti all’autorità di controllo e la verifica preliminare, sostituiti dagli obblighi di tenuta del registro.
Il registro dei trattamenti deve contenere essenzialmente le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
le finalità del trattamento; una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
adottate; i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione
internazionale; i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati. Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la
conformità da parte del titolare o del responsabile - in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità - e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti mediante:
codici di condotta approvati; certificazioni approvate; indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati; linee guida fornite dal Comitato europeo della protezione dei dati.
Le basi giuridiche del trattamento
Le figure individuate dal codice della privacy, a parte il DPO, restano le stesse
(titolare, responsabile, incaricato), come pure i fondamenti di liceità del trattamento: consenso: dev’essere esplicito per i dati sensibili e manifestato attraverso
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, qual è l’adempimento di obblighi contrattuali;
interesse vitale dell'interessato o di terzi: si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione;
obblighi di legge cui è soggetto il titolare: ad esempio, nel caso dell'esercizio di pubblici poteri (si pensi ad una scuola o ad un ospedale);
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articoli
interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati: l’interesse deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità.
La normativa, però, non detta più le misure di sicurezza da adottare; ne affida l'individuazione al titolare e al responsabile, che devono dimostrare di averle adottate, di averle effettivamente attuate e che erano idonee, in base alla valutazione preventiva del rischio, a tutelare gli interessati.
Accountability e compliance
La parola-chiave, secondo tutti gli interpreti, è accountability; responsabilità o,
meglio, responsabilizzazione: assunzione di responsabilità da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti (accountors) del risultato conseguito da un’organizzazione, sulla base delle proprie capacità e della propria etica. La responsabilizzazione richiede:
- capacità decisionale; - rispetto dei portatori di interessi (accountees); - premi, se i risultati prefissati sono conseguiti; - sanzioni, se i risultati prefissati non sono conseguiti. La definizione degli obiettivi costituisce il mezzo principale per assicurare
l’accountability che, a sua volta, presuppone la compliance, cioè il rispetto delle norme sotto un duplice profilo: a) la legittimità dell’azione; b) l’adeguamento dell’azione proattiva agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida o codici di condotta. L'accountability, dunque, per quanto concerne il trattamento dei dati personali:
- si riferisce all'obbligo di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti nell’esercizio della libertà di scelta dei mezzi;
- si fonda sulla realizzazione di comportamenti proattivi, vale a dire di iniziative tali da comprovare la concreta attuazione delle misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento.
Il DPO - Data Protection Officer
Se la compliance diventa essenziale, la figura interna cui fare riferimento è
individuata dal Regolamento nel Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO, data protection officer), la cui nomina è obbligatoria ogni qual volta:
- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; - il trattamento dei dati personali su larga scala costituisce una componente
inscindibile delle attività aziendali; vale a dire quando le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati oppure consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie di dati sensibili.
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articoli
Allo stato attuale, in attesa di migliori esemplificazioni del Garante, la nomina del DPO, per quanto concerne specificamente le attività degli Enti ecclesiastici, è da ritenere obbligatoria nelle seguenti opere:
Ospedali, case di cura, Rsa e simili In base al secondo capoverso della FAQ 3 sul responsabile della protezione dei dati
in ambito privato, pubblicata sul sito del Garante il 26 marzo 2018, sono tenuti alla nomina, tra gli altri, le «società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria, quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione».
Scuole In base al par. 2.1.1 delle linee guida elaborate dal «Gruppo Articolo 29», premesso
che la nomina di un DPO è obbligatoria per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico; al riguardo è indubbio che le scuole statali devono nominare il DPO e che le scuole paritarie sono da considerare esercenti un servizio pubblico.
Altre attività di utilità sociale In base al secondo capoverso della FAQ 4 del Garante, in ogni altro caso resta
comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il Regolamento, la designazione del DPO.
L'art. 83, comma 4, Reg. (CE) n. 2016/679/UE stabilisce che la mancata nomina del DPO è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente.
Il DPO va designato, secondo il Regolamento, in funzione delle qualità profes-sionali, dunque deve essere un giurista o, comunque, una persona esperta del diritto; può essere un dipendente oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi ma:
non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti; deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o del responsabile; può essere contattato direttamente dagli interessati; è tenuto al segreto d'ufficio; può svolgere altri compiti, purché non ricorra un conflitto di interessi. Il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al
titolare o al responsabile, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa; b) vigilare sull'osservanza della normativa nonché delle politiche del titolare o del responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) cooperare con l'autorità di controllo.
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articoli
I codici di condotta e la certificazione La conformità al Regolamento dei trattamenti potrà essere asseverata da meccanismi
di certificazione, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
La certificazione è volontaria e non riduce la responsabilità del titolare o del responsabile; è rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati dall'ente unico italiano, Accredia, o dall'autorità di controllo competente, il Garante, in base ai criteri approvati da tale autorità; è accordata per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni, purché continuino ad essere soddisfatti i requisiti pertinenti.
Gli organismi di certificazione pos-sono essere accreditati se:
hanno dimostrato all'autorità di controllo di essere indipendenti e com-petenti e, dunque, che i compiti e le funzioni da essi svolti non danno àdito a conflitto di interessi;
si sono impegnati a rispettare i criteri di certificazione approvati dall'au-torità di controllo;
hanno istituito procedure che gli consentano di valutare l'idoneità dei tito-lari e dei responsabili ad applicare il codice di condotta eventualmente adottato, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati, nonché i reclami relativi a violazioni della certificazione.
Il Regolamento prospetta, come esposto, la possibilità di redigere codici di condotta, destinati a contribuire alla sua corretta applicazione, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. I codici possono essere elaborati dalle associazioni e dagli altri organismi di rappresentanza delle categorie di titolari o dei responsabili allo scopo di dettagliare l'applicazione del Regolamento. Il codice di condotta dovrà contenere, quindi, i meccanismi che consentono all'organismo accreditato di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme da parte dei titolari o dei responsabili che si impegnano ad applicarlo.
Le associazioni e gli altri organismi che intendono elaborare un codice di condotta tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori, o modificare o prorogare un codice esistente, devono sottoporre il progetto di codice, la modifica o la proroga, all'autorità di controllo, che esprime un parere sulla conformità al Regolamento e approva il progetto se ritiene che offra garanzie adeguate.
Principio di accountability
“Con il nuovo Regolamento viene definito un principio già riconosciuto dal Garante: quello che prevede che sia responsabilità del possessore dei dati sensibili conservarli in maniera corretta”. Il principio di accountability sancisce dunque che sarà onere dell’azienda o dell’ente che ha i nostri dati dimostrare un “atteggiamento proattivo nella salvaguardia del dato personale dell’utente”.
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articoli
Il modello di organizzazione La logica che permea il Regolamento europeo, si è detto, è quella del modello
organizzativo. Per farsi intendere, con un'approssimazione che però rende bene la sostanza ultima delle cose, il DPO sta alla privacy come l'Organismo di vigilanza sta al modello organizzativo, come il Responsabile del servizio prevenzione e protezione sta alla sicurezza sul lavoro, come il Responsabile della qualità sta alla certificazione di qualità, come il Responsabile della prevenzione della corruzione sta all’anticorruzione. O, ancora, il registro dei trattamenti sta alla privacy come il modello organizzativo sta alla responsabilità amministrativa da reato, come il documento di valutazione dei rischi sta alla sicurezza sul lavoro, come il manuale della qualità sta alla certificazione.
Nulla vieta (anzi, tutto lo suggerisce) che, avendone requisiti e professionalità, stante anche la sussunzione della sicurezza sul lavoro nel modello organizzativo imposta dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, uno stesso soggetto, collegiale o monocratico, possa riassumere in sé i ruoli apicali previsti dalle diverse disposizioni nelle suindicate materie, in modo che il compendio di tutta la documentazione costituisca l'evidenza e la prova della procedimentalizzazione delle attività, elevando così il rating di legalità dell'Or-ganizzazione.
Quando il costo della prevenzione si stima maggiore del danno che si può ricevere dall'accadimento dell'evento dannoso, si è portati a non apprezzarne l'utilità. E allora, per contenere quanto più possibile questo costo, si ricorre ad interventi di facciata: si scopiazzano da internet o dai formulari codici etici e piani di sicurezza; si designano anziani pensionati o sprovveduti dipendenti e collaboratori a presidenti degli Organismi di vigilanza o a fungere da RSPP. Tutto ciò costa poco ma, ovviamente, non rende nulla, non apporta alcun reale beneficio; seppure contenuto, il costo resterà sempre un peso.
Se si pensasse invece di realizzare, magari proprio a partire dalla «nuova» privacy, veri protocolli di formazione delle decisioni, che consentissero la verificabilità delle operazioni, l'individuazione delle singole responsabilità, la documentazione delle azioni; se si attuasse, cioè, un sistema di controllo interno efficiente, non più affidato alla buona volontà dei singoli presenti in loco, che consentisse davvero alle funzioni apicali di monitorare costantemente le attività e, quindi, di prevenire i fattori di rischio, il costo potrebbe diventare investimento. Soprattutto per gli Enti ecclesiastici, messi di fronte al coinvolgimento crescente dei laici nella gestione delle opere e nella conseguente necessità di affidare ai religiosi, oltre alla custodia e all'interpretazione del carisma, i ruoli di direzione e di controllo della gestione delle attività.
D'altronde, dovrebbe dare da riflettere la constatazione che sono le economie e le imprese più avanzate del pianeta - e non certo quelle più retrive - a costruirsi proprio su quei sistemi di gestione che da noi sono talvolta considerati insopportabili fonti di spesa, insostenibili balzelli.
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Sentenze utili4Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale.Finalmente un po’ di giustizia(Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)
Tribunale di Enna
Ordinanza n. 2944/2018
TRIBUNALE DI ENNA
ll giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta al-l’udienza del giorno 9/5/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Omissis contro Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna, Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico, Libero Consorzio Comunale di Enna, ha emesso la seguente
ORDINANZA Con ricorso depositato il 23.01.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico e che, per l'effetto, fosse riconosciuta, previa disapplicazione delle note al CCNI dell'11.4.2017 per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, la sussistenza del diritto della ricorrente Omissis ad ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto in pre-ruolo dall’a.s. omissis per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall’a.s. omissis per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale della docente qui Ricorrente, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e
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sentenze utili
alla posizione stipendiale dalla stessa maturata, proponendo in via subordinata il riconoscimento del medesimo servizio per un numero di punti inferiore.
Si costituiva il Miur nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.
Omissis. Entrando nel merito della controversia, quanto al fumus boni iuris si osserva quanto segue. La L. 62/00 ha espressamente affermato che “II sistema nazianale di istruzione… è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti Iocali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).
In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di speclfica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di Iavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamemo svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla Iegge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento“agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.
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D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). ……………………. Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. ……………………….. P.Q.M. Il Tribunale, visto l’art. 700 c.p.c. 1. Dichiara il diritto di ………… al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico dall’a.s. ……… per punti n. 84, e conseguentcmente del servizio svolto in ruolo dall’a.s. ……….. per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata; 2. Condanna il Miur al rimborso delle spese di lite sostenute da ………… che si liquidano in complessivi € omissis per compensi ed € omissis per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Enna 15.5.2018
IL GIUDICE Dott. Eugenio Alberto Stancanelli
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Corte di Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 9966/2017
a scuola privata paritaria è obbligata a garantire all’alunno disabile le mede-sime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all’uopo stanziati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9966/2017, pronunciandosi in materia di integrazione scolastica di un alunno portatore di handicap, hanno statuito che “spetta alla sin-gola scuola”, anche se privata, “garantire il supporto” per il numero di ore contenuto nel suo Programma Educativo, già adottato nella scuola statale, senza lasciare ad essa il potere discre-zionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazio-ne che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pa-ri opportunità nella fruizione del servizio. “Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. Pubblichiamo di seguito un estratto della sentenza. FATTI DI CAUSA 1. - I coniugi Omissis e Omissis, genitori di Omissis, nato il omissis, affetto da handicap in situa-zione di gravità, hanno chiesto, nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., l’accertamento della natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scola-stica di non concedere al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che erano state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l’anno scolastico 2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013. Hanno dedotto i ricorrenti che Omissis aveva frequentato fino all'anno precedente la scuola statale primaria di primo grado di Omissis usufruendo dell'insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l'educatrice-assistente sociale.
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Sentenze utili5L’obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)
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Sennonché - hanno proseguito i ricorrenti - per l'anno 2012/2013 essi genitori avevano deciso di iscrivere il bambino presso la scuola primaria paritaria parrocchiale Omissis ove viene adottato il metodo Montessori: e qui, nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente della nuova scuola al momento dell'iscrizione, all’alunno erano state poi concesse solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l'educatrice. 2. - La domanda è stata proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia nonché nei con-fronti della Omissis. 3. - Con ordinanza in data 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine ha accertato la natura discrimina-toria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al minore Omissis le ore di insegnamento scolastico nella misura di 22 settimanali (+2), così come previste nel PEI attestante le esigenze di sostegno del minore, ha ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quan-to di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessio-ne dell'insegnante di sostegno per il numero di 22 ore settimanali (+2) indicato nel PEI per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti, e ha condannato le parti convenute al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, oltre interessi e spese di lite. 4. - Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l'altro eccependo il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario. Omissis.
RAGIONI DELLA DECISIONE Omissis. 2.2. - Ai sensi della L. n. 62 del 2000, le scuole paritarie private fanno parte, accanto alle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione. Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap, e assicurano l'ap-plicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. Nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi: il sostegno scolastico degli alunni e degli studenti disabili è presupposto e condi-zione indefettibile per il riconoscimento, e il mantenimento, della parità della scuola privata, dovendo questa in ogni caso garantire al minore portatore di handicap le medesime condi-zioni di frequenza e di apprendimento assicurate dalla scuola statale, e quindi il sostegno specializzato nella misura necessaria, secondo quanto stabilito in sede di piano educativo in-dividualizzato. 2.3. - Il soggetto obbligato sostanziale a garantire all'alunno disabile iscritto ad una scuola privata paritaria il servizio educativo e ad assicurargli le medesime prestazioni di supporto dell'insegnante di sostegno di cui egli usufruirebbe qualora fosse iscritto ad una scuola statale, è la stessa scuola privata paritaria; è nei confronti di questa che va indirizzata la pretesa ad ottenere il soste-gno specializzato nella misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo in-dividualizzato.
sentenze utili
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2.4. - La disciplina di settore evidenzia peraltro che lo Stato concorre, mediante la corresponsione di contributi, all'assolvimento dell'obbligo della scuola privata paritaria di realizzare il diritto fon-damentale all'istruzione dell'alunno disabile. È bensì esatto che questa Corte - in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei confronti del Ministero in rela-zione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 - ha affermato, richiamando l'art. 33 Cost., com-ma 3, che “l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla “scuola pari-ficata”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa", e ha così confermato la pronuncia di merito che aveva negato la sussistenza in capo alla struttura scola-stica "di un diritto al rimborso, da parte dello Stato, per il servizio autonomamente erogato a sog-getti che alle stesse si [erano] direttamente rivolte" (Cass., Sez. U., 16 maggio 2014, n. 10821). Al di là della statuizione resa in fattispecie particolare, occorre osservare che il sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici derivanti dall'applicazione della L. n. 104 del 1992, mediante apposite provvidenze, sul rilievo, evidentemente, che l'assegna-zione di un insegnante di sostegno richiede l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono dirette, non già a finanziare l'istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente possibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istru-zione, l'impegno verso l'accoglienza e l'integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell'effet-tività del suo diritto all'istruzione. È significativa, in questa direzione, la stessa L. n. 62 del 2000, la quale, nel dettare norme sulla pa-rità scolastica, prevede, al comma 14 dello stesso articolo 1, l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2000, della spesa di 7 miliardi di lire «per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alun-ni con handicap». La disciplina di fonte primaria - che si completa con il Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, art. 1-bis (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie), e con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 636 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) - ha avuto un seguito attuativo con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, il quale prevede, all'articolo 8, che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla L. n. 104 del 1992, effettivamente iscritti e frequentanti, «è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato», che «potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzio-ne», stabilendo anche, all'articolo 5, comma 3, che «alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex L. n. 27 del 2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale ... rife-rito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla L. n. 104 del 1992 ... parame-trato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione». Analoghe disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali che hanno stabilito, per gli anni sco-lastici successivi, criteri e parametri per l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria (si tratta del Decreto Ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, del Decreto Ministe-riale 4 novembre 2009, n. 89, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2011, n. 25, e del Decreto Mini-steriale 26 marzo 2012, n. 24). A sua volta, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, nel dettare il rego-lamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie, contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita conven-zione, modulato con riguardo, tra l'altro, al «numero di ore di sostegno per gli alunni disabili pre-viste dal piano educativo individualizzato» e al «numero di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo».
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sentenze utili
Sempre a livello di ricognizione normativa, va evidenziata, ancorché ratione temporis non applicabile nella presente controversia, la L. 26 maggio 2016, n. 89 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42), la quale introduce, a decorrere dall'anno 2017, la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000, «in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui». Omissis. È la scuola privata a dover far fronte all'obbligo di assicurare all'alunno portatore di handicap l'attivazione dell'intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi. Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l'insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato. 2.6. - Ne deriva che ha errato la Corte territoriale a postulare l’esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell'alunno disabile, della scuola statale; e ha, per conseguenza, errato a far discendere dalla mancata assunzione dell'intero onere del sostegno scolastico una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all'amministrazione scolastica. 2.7. - Pur tuttavia, poiché il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) nell’istituzione scolastica dove questo si realizza, anche l'inottemperanza da parte dell’amministrazione statale all’obbligo di erogare le provvidenze previste può risolversi - ove abbia l'effetto di determinare una riduzione, da parte della scuola paritaria privata, delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno - nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e quindi concorrere alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, articolo 2. Omissis. 4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Trieste, che la deciderà in diversa composizione. Omissis. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2017.
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Vita associativa6Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per ReligiosiAccordo AGIDAE – UNISALUTE
Marco Conte
In questo articolo proseguiamo nell’esame delle prestazioni previste dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.), rivolto ai Religiosi e alle Religiose appartenenti agli Istituti iscritti all’AGIDAE.
l Piano A.S.I. fornisce una copertura sanitaria integrativa rispetto a quanto erogato dal
Servizio Sanitario Nazionale e consentirà ai Religiosi iscritti di rivolgersi a strutture private di pri-maria qualità per ridurre i tempi di attesa delle strutture pubbli-che, che non sempre garantisco-no tempistiche accettabili. La durata dell’accordo con UniSalute è triennale e le adesioni vengono pagate annualmente. L’importo da versare ad AGIDAE Opera per l’adesione al Piano A.S.I. è di € 100 annui per ogni Religioso. Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Religiosi della Comunità iscritta, senza limiti di età. Le prestazioni saranno erogate anche per la cura di patologie già in corso al momento del-l’iscrizione.
Non è possibile l’iscrizione di una sola parte dei Religiosi apparte-nenti alle singole Comunità, in quanto le particolari e vantaggio-se condizioni erogate e le sostan-ziali deroghe migliorative sono state ottenute sulla base del pre-supposto che ci sia un’adesione della totalità dei Religiosi appar-tenenti alle Comunità e/o Con-gregazioni che vorranno aderire. I soggetti iscrivibili sono: Religiosi italiani residenti in
Italia;
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vita associativa
Religiosi italiani residenti al-l’estero;
Religiosi stranieri con domicilio di fatto e provvisorio in Italia.
Per questi ultimi l’iscrizione al Piano sarà valida per il rilascio del permesso di soggiorno. Le prestazioni saranno erogate solo ed esclusivamente dalle strutture e dai medici convenzio-nati con UniSalute, previo contat-to telefonico con la Centrale Operativa della Compagnia, che verificherà se i soggetti sono con-venzionati per il Fondo AGIDAE. Ci si potrà rivolgere a strutture non convenzionate solo ed e-sclusivamente in caso di assenza nella provincia di residenza del-l’assistito di strutture convenziona-te. Il Piano sanitario è operante in caso di malattia e di infortunio avvenuto durante l’operatività del Piano per le seguenti coper-ture: Garanzie ospedaliere Ricovero e day hospital chi-
rurgico in Istituto di cura; ricovero e day hospital medi-
co in istituto di cura per gravi eventi morbosi;
day hospital chirurgico.
Garanzie extra ospedaliere Visite specialistiche e accerta-
menti diagnostici; trattamenti fisioterapici riabili-
tativi solo a seguito di infortu-nio o post ricovero;
prestazioni odontoiatriche par-ticolari;
odontoiatria/ortodonzia; interventi chirurgici odontoia-
trici extra ricovero.
Garanzie di sostegno Rimborso spese per la cura e
l’assistenza dei Religiosi in sta-to di non autosufficienza con-solidata/permanente.
Garanzie di prevenzione Prestazioni a tariffe agevolate; servizi di consulenza e assi-
stenza; Check up gratuiti. Allo scopo di fornire una informa-tiva a tutti gli Enti sui contenuti specifici delle prestazioni fornite dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.) a favore dei loro Religiosi, in questo numero procediamo nell’analisi delle ga-ranzie previste per i singoli settori di copertura, approfondendo quelle previste in ambito extra ospedaliero. LE GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE A) Visite specialistiche Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a ma-lattia o a infortunio con l’esclusio-ne delle visite odontoiatriche e ortodontiche per le quali è prevista una specifica garanzia, che illustreremo nel prossimo articolo.
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vita associativa
Rientra in copertura esclusiva-mente una prima visita psichia-trica al fine di accertare la pre-senza di un’eventuale patologia. I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’in-dicazione della specialità del me-dico, la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla pa-tologia denunciata. Le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 45,00 per ogni visita specialistica, che dovrà es-sere versato dall’Iscritto alla strut-tura convenzionata all’atto della fruizione della prestazione. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del pro-prio medico curante contenente la patologia presunta o accerta-ta. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Iscritto con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 10,00 per ogni ticket. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.
B) Accertamenti diagnostici Il Piano sanitario provvede al pa-gamento delle spese per accer-tamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l’e-sclusione degli accertamenti o-dontoiatrici e ortodontici. Le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 45,00 per ogni accertamento diagnostico, che dovrà essere versato dall’Iscritto alla struttura convenzionata al-l’atto della fruizione della presta-zione. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa i ticket sa-nitari a carico dell’Iscritto con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 10,00 per ogni ticket. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 700,00 per persona. C) Trattamenti fisioterapici riabi-litativi a seguito di infortunio o co-me post intervento chirurgico
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vita associativa
Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso o come post ricovero chirurgico indennizzabile ai termini della copertura, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano pre-scritti da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denun-ciata e siano effettuati da perso-nale medico o paramedico abili-tato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere compro-vato dal documento di spesa. Non rientrano in copertura pre-stazioni effettuate presso pale-stre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere, anche se con annesso centro medico. In caso di utilizzo di strutture sani-tarie convenzionate con UniSalute
ed effettuate da medici conven-zionati, le prestazioni erogate al-l’Iscritto vengono liquidate diret-tamente da UniSalute alle strut-ture, senza l’applicazione di im-porti a carico dell’Iscritto. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del me-dico curante contenente la pa-tologia, come sopra riportato. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa integral-mente i ticket sanitari a carico dell’Iscritto. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia come sopra riportato e copia del certificato di Pronto Soccorso.
Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.
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Vita associativa7Convenzione AGIDAE – IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all’estero
Luca Rosetti
iconoscere il proprio titolo di studio conseguito all’estero è ora possibile. La convenzione avviata due anni fa tra IUL e AGIDAE consente a tutti gli associati AGIDAE di ottenere una valutazione della carriera pregressa universitaria e
lavorativa per il rilascio dei titoli di laurea triennale e magistrale italiane. In caso di un percorso di studi non completato, è possibile comunque ottenere una valutazione e il successivo riconoscimento delle attività svolte presso università stra-niere. La convenzione prevede inoltre agevolazioni nelle tasse di iscrizione per tutti coloro che sono interessati a conseguire una laurea italiana, sia attraverso una procedura di riconoscimento della carriera o dei titoli ottenuti all’estero, sia per quanti vogliono iscriversi per la prima volta a un percorso universitario. L’Università telematica IUL è un Ateneo pubblico non statale interamente partecipato dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Indire, l'Ente di ricerca del Ministero del-l’Istruzione che ha come mission l'innovazione del sistema scolastico italiano. L’Ateneo da anni opera nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, proponendo corsi di laurea triennale e magistrale in scienze della formazione ed educazione permanente, oltre a corsi post lauream e di aggiornamento professionale su queste tematiche. Come avviene il riconoscimento dei titoli universitari Per gli associati AGIDAE è prevista una procedura assistita ai fini della valutazione di attività universitarie svolte in passato. Ci sono due tipologie di riconoscimento delle carriere pregresse a seconda se la persona che fa la richiesta provenga da un Paese dell’Unione Europea e da un Paese dell’Area dell’Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.) o da un Paese del resto del mondo. Nel caso di persone laureate all’interno dell’Unione Europea o dell’Area Higher Education, il riconoscimento del titolo è immediato, a condizione che presenti il numero
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vita associativa
di crediti previsto dal sistema italiano. In caso contrario, è possibile integrare con un numero di esami stabilito dall’Ateneo IUL i crediti mancanti per conseguire il titolo italiano. L’equipollenza del titolo viene sancita dalla traduzione giurata e dalla Dichiarazione di Valore ottenuta dal Consolato Italiano più vicino al luogo di residenza. Ad esempio, un laureato triennale in Francia che voglia iscriversi ad una laurea magistrale in Italia, lo fa semplicemente presentando il suo titolo di studio e la dichiarazione di valore del Consolato. La normativa italiana prevede che il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano debba chiedere il riconoscimento del proprio titolo ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti. Successivamente, sulla base dei crediti indicati secondo il sistema europeo di trasferimento crediti formativi, integra eventuali crediti mancanti per discipline di base del curricolo italiano, per portarlo a completamento di una laurea italiana. Nel caso di un titolo di dottorato (P.h.D.) conseguito in un Paese europeo, la conversione è invece automatica. Nel caso di persone laureate al di fuori di un Paese dell’Unione Europea e da un Paese dell’Area dell’Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.), il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano deve chiedere l’iscrizione ad anni successivi all’immatricolazione ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti. In assenza di crediti universitari dichiarati da parte del richiedente, l’Ateneo IUL opera un riconoscimento dei settori disciplinari possibili e sulla base dei contenuti dei singoli esami sostenuti attribuisce un numero di crediti universitari congruo, per portare a completamento di una laurea italiana il laureato straniero. Per i titoli di dottorato (P.h.D.) conseguiti fuori dall’Area Europea la conversione non è possibile. La convenzione tra AGIDAE e IUL consente inoltre di richiedere la valutazione dei titoli o dei crediti formativi conseguiti nelle carriere pregresse presso le Università Pon-tificie. Per l’invio delle domande di riconoscimento e richieste di informazioni è possibile contattare gli uffici centrali di AGIDAE, scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
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Nel pomeriggio di martedì 24 aprile scorso, presso
la biblioteca comunale di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è svolto un incontro sul tema dei finanziamenti per la formazione continua dei lavoratori e il ruolo dei Fon-di Interprofessionali. L’invito all’incontro era stato rivolto principalmente alle aziende, agli studi professionali, alle associazioni, ai consulenti del lavoro, alle parrocchie, alle congregazioni e a tutte le attività produttive del territorio.
La manifestazione, sorta per iniziativa di una piccola azienda del territorio, la ALMER srl, e in collaborazione con la Fondazione AGIDAE LABOR, è stata patrocinata dal Comune di
Sant’Antonio Abate e ha registrato una numerosa partecipa-zione degli invitati a testimonianza del buona riuscita dell’evento.
A presentare e a coordinare i lavori del Convegno è stata chiamata la
Dott.ssa Marianna Pasqualina Alfano, Responsabile della comunicazione di ALMER srl. Nell’introdurre i lavori ha sottolineato che la ALMER, oltre a svolgere la propria attività imprenditoriale, si è sempre dimostrata attenta alle te-matiche della tutela e dello sviluppo del territorio intravedendo nella formazione continua dei lavoratori una straordinaria opportunità di crescita sia per i lavoratori sia per le stesse aziende.
Perché il coinvolgimento dell’AGIDAE e delle strutture ad essa collegate,
quali la Fondazione AGIDAE LABOR e il FOND.E.R. (Fondo enti religiosi per la formazione continua)? La Relatrice ne ha spiegato i motivi: a) l’esperienza dell’AGIDAE come Associazione datoriale che, raggruppando migliaia di enti re-ligiosi dediti all’attività scolastica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, attività accademica e para-accademica (Scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, attività ricettive, centri di recupero, centri servizi di vario genere, ecc.), stipula i
OsservatorioNicola Mercurio
Formazione continua dei lavoratori e ruolo dei Fondi Interprofessionali.Un’esperienza sul campo. AGIDAE e ALMER
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osservatorio
Contratti Collettivi Nazionali per i relativi settori, facendosi carico anche della formazione delle decine di migliaia di lavoratori addetti; b) l’esperienza maturata anche attraverso l’istituzione del Fondo bilaterale per il supporto alla formazione continua dei lavoratori, il FOND.E.R., che da oltre dodici anni continua a so-stenere concretamente la formazione dei lavoratori dei moltissimi enti, anche non associati AGIDAE, ma che liberamente vi hanno aderito.
Il tavolo dei relatori, presieduto da P. Francesco Ciccimarra, Presidente
dell’AGIDAE e Presidente del FOND.E.R., ha visto la partecipazione di diversi e illustri esperti. Il Presidente della Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia”, Dott. Nicola Mercurio, ha fatto presente la necessità di utilizzare maggiormente i Fondi Interprofessionali, in un momento storico particolare in cui le aziende devono giocare la propria partita nell’arena della concorrenza interna e interna-zionale; di conse-guenza, la gestio-ne delle risorse u-mane assume una importanza rile-vante ai fini del recupero della competitività che può essere salvaguardia solo grazie alla formazione continua dei lavoratori e dei collaboratori. Una vera e propria mission.
L’Assessore alle Attività Produttive, Dott.ssa Anna Iolanda D’Antuono,
oltre a portare i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, ha voluto affrontare, anche in veste di consulente del lavoro, il tema della formazione come occasione di sviluppo per le aziende del Sud e il ruolo fondamentale che po-trebbero avere i Fondi Interprofessionali.
Il Dott. Antonio Di Vuolo, anch’egli consulente del lavoro ed esperto nella
materia oggetto del Convegno, ha svolto la sua relazione molto accurata sul ruolo dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua tra pubblico e privato co-me strumento per lo sviluppo delle aziende.
La Dott.ssa Martina Bacigalupi, Responsabile delle attività formative
della Fondazione AGIDAE LABOR, ha illustrato le opportunità formative 2018,
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osservatorio
derivanti dai diversi Avvisi che il FOND.E.R. ha previsto per l’anno corrente, tenendo conto della diversità delle aziende, della molteplicità delle esigenze for-mative individuali e collettive, della elasticità organizzativa dei momenti forma-tivi e delle specificità del FOND.E.R. come interlocutore istituzionale per la for-mazione.
Nell’intervento del Prof. Luigi Puddu, ordinario di Ragioneria all’Uni-
versità di Torino, è stata ribadita la volontà dello Stato di rafforzare il sostegno alla formazione attraverso la devoluzione ai Fondi Interprofessionali dello 0,30% dei contributi previdenziali obbligatori da parte dei datori di lavoro, lasciando a costoro la facoltà di scegliere liberamente il Fondo Interprofessionale di maggior fiducia.
Padre Francesco Ciccimarra, infine, oltre ad aver rappresentato i risultati
più che positivi di una esperienza ultradecennale con il FOND.E.R., che durante il suo percorso di vita ha erogato quasi 50 milioni di euro per la formazione, registrando parallelamente un significativo incremento di nuove assunzioni da parte delle aziende che hanno fatto formazione (alcune migliaia di nuove assunzioni), sottolineando quindi il virtuoso rapporto tra formazione e crescita, si è soffermato sulla necessità di impegnarsi affinché sia incrementata sempre di più nelle aziende e nei diretti interessati la cultura della formazione continua, au-tentico motore di sviluppo, di conservazione dei posti di lavoro, di sfida verso il futuro.
Non è mancato il dibattito sulle sollecitazioni emerse nella riunione a testi-
monianza dell’interesse suscitato dagli interventi e soprattutto dalla volontà di non lasciare decadere un’occasione che, nonostante il rammarico per le opportunità ormai pregresse, potrebbe aprire per le aziende presenti una nuova pagina di storia aziendale1.
1 Come in ogni occasione che si rispetti, non è mancato un fuori programma: il 24 aprile, infatti, è stato per Padre Francesco Ciccimarra il 35° anniversario di Sacerdozio. Terminato il Convegno, si è voluta celebrare la ricorrenza con una solenne concelebrazione eucaristica nel Santuario di San Gerardo Maiella, a Sant’Antonio Abate, con il Parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate, Don Salvatore Branca, il Parroco della Chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio, Don Ciro Alfano, e il Parroco della Chiesa di Madonna delle Grazie di Gragnano, Don Vincenzo Rosanova. Per l’occasione, a totale insaputa del festeggiato, sono convenuti i parenti di Padre Ciccimarra, arrivati dalla Puglia, e diversi altri amici giunti da ogni parte dello Stivale.
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Il punto su...9Ida Bonifati
Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali
n data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, che, tra le altre disposizioni, ha introdotto all’art. 54 bis una nuova disciplina delle prestazioni occasionali in sostituzione del lavoro
accessorio (i c.d.“voucher Inps”), abrogato dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017, emanata per evitare lo svolgimento di un referendum abrogativo sulla materia. In questa trattazione si cercherà di fare chiarezza sulla tipologia di tali forme contrattuali e sul loro possibile utilizzo alla luce delle disposizioni dei CCNL AGIDAE di settore. In primis occorre chiarire la natura delle nuove prestazioni occasionali poiché la stessa denominazione ha generato confusione con il lavoro autonomo occasionale disci-plinato dall’art. 2222 del c.c. (contratto di prestazione d’opera) per il quale continua ad applicarsi la normativa di riferimento. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. Il prestatore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. svolge la sua attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:
completa autonomia gestionale ovvero nessuna “eterodirezione”; professionalità; nessuna continuità nell’esecuzione della prestazione; assenza di abitualità intesa come attività duratura e prolungata nel tempo.
In questi casi, il prestatore autonomo occasionale non deve aprire la PARTITA IVA, perché la sua attività è prestata saltuariamente. Nell’ipotesi in cui la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c. perda il requisito della occasionalità e diventi rapporto continuativo, troverà applicazione la disciplina riguardante il lavoro dipendente, se compare l’elemento della subordinazione e della eterodirezione (ad esempio se si percepiscono ogni mese 200 euro per una prestazione di 2 giorni mensili). Una tipizzazione di prestazione d’opera occasionale è rappresentata dal ricorso, da parte di un Istituto scolastico, ad uno psicologo professionista per la gestione di un corso pomeridiano di “coaching genitoriale”, finalizzato allo sviluppo di migliori relazioni tra genitori e figli. Altra esemplificazione riguarda, all’interno di una Casa di cura, l’apporto di
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il punto su...
un tecnico informatico per l’implementazione di un nuovo sistema di gestione dei dati sensibili, per ottemperare alle rinnovate disposizioni in materia di privacy. Sotto il profilo fiscale, il collaboratore autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al Committente una ricevuta in cui non è previsto l’addebito dell’IVA, ma soltanto della ritenuta di acconto del 20% e nella quale devono comparire i seguenti elementi obbligatori:
propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, C.F.); generalità del Committente; data e numero progressivo d’ordine della ricevuta; corrispettivo lordo concordato per l’opera o per il servizio; ritenuta di acconto (pari al 20% del compenso lordo) che deve essere applicata a
riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione; importo netto che verrà corrisposto dal Committente.
La ricevuta ha la funzione di certificare al Committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta e nel contempo rappresenta uno strumento utile per il prestatore-contribuente per rendicontare i compensi ricevuti in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Sulla ricevuta, inoltre, il prestatore d’opera deve apporre una marca da bollo del valore di 2 euro nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di euro 77,47. Sotto il profilo previdenziale, qualora il prestatore d’opera occasionale superi nell’anno solare la soglia di 5.000 euro lordi di prestazioni, c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, con il contestuale versamento contributivo. NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI Possono ricorrere alle prestazioni occasionali introdotte dall’art. 54 bis della Legge n. 96/2017: - Persone fisiche (per prestazioni occasionali rese mediante il “Libretto famiglia”). Si ritiene, pertanto, che una Religiosa possa, in qualità di persona fisica, ricorrere a tali prestazioni (p.e. una Suora ammalata appartenente ad una Congregazione religiosa potrebbe utilizzare una prestazione occasionale per la propria assistenza personale). -Imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per prestazioni occasionali rese mediante i “Presto”). Nonostante non si calcolino contratti a termine, lavoratori intermittenti, co.co.co., prestazioni d’opera professionale, tirocini, il ricorso a tale tipologia contrattuale appare assai limitato dalla portata di tali previsioni normative. I datori di lavoro dimensionati oltre le 5 unità assunte a tempo indeterminato dovranno necessariamente rivolgersi ad altre forme di lavoro flessibile. -Pubbliche amministrazioni L’utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, sebbene il legislatore, in caso di violazione, non abbia previsto alcuna specifica sanzione.
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il punto su...
MODALITÀ DI UTILIZZO Gli utilizzatori ed i prestatori devono registrarsi preventivamente nella piattaforma telematica dell’INPS, avendo a disposizione il proprio PIN, anche tramite intermediari quali consulenti del lavoro e patronati, esclusivamente per gli adempimenti relativi al “Libretto Famiglia”. Esistono peculiarità riferite al tipo di utilizzatore: “PERSONE FISICHE” o “IMPRESE”. PERSONE FISICHE Possono essere richieste prestazioni occasionali da persone fisiche, non esercenti attività professionale o d’impresa, limitatamente a:
piccoli lavori domestici; lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Le persone fisiche acquistano tramite piattaforma informatica dell’INPS o presso un ufficio postale un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto famiglia”, che contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro (un voucher per ciascuna ora di lavoro). All’interno dei 10 euro rientrano oneri contributivi, assicurativi e costi di gestione a carico dell’Utilizzatore, dunque al prestatore “entrano in tasca” 8 euro. Attraverso la piattaforma telematica dell’INPS, entro il 3 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, l’Utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione e la sua durata, ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto di lavoro. In mancanza di tale comuni-cazione, l’INPS non paga le prestazioni ed il lavoratore dovrà attivare le opportune rivendicazioni per far valere i propri diritti. IMPRESE Possono essere richieste prestazioni di lavoro occasionale da altri utilizzatori non qualificabili come persone fisiche o famiglie, quindi imprese con massimo 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le imprese acquistano attraverso la piattaforma dell’INPS le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:
9,00 euro quale compenso minimo orario per la prestazione a cui si aggiungono: 2,97 euro ovvero il 33% per la contribuzione alla Gestione separata INPS; 0,32 euro ovvero il 3,5% per il premio assicurativo INAIL; 0,09 ovvero l’1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Il costo minimo orario complessivo è pari ad euro 12,38. L’Utilizzatore è tenuto a comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente i dati anagrafici del prestatore, il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio della stessa. Il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Qualora la prestazione non si realizzi, l’Utilizzatore deve comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione. Per attivare il contratto di prestazione occasionale, le imprese dimensionate entro i 5 dipendenti dovranno versare attraverso la piattaforma dell’INPS, utilizzando l’F24, le somme per pagare le prestazioni occasionali.
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il punto su... LIMITI ECONOMICI Per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno), possono essere rese prestazioni occasionali entro i seguenti limiti economici annui:
per ciascun PRESTATORE: massimo 5.000 euro, indipendentemente dal numero degli utilizzatori;
per ciascun UTILIZZATORE: massimo 5.000 euro, tra tutti i prestatori; il PRESTATORE con lo stesso UTILIZZATORE: massimo 2.500 euro.
Sono computati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese da:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; persone disoccupate o soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma tele-
matica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a misure di politica attiva o di inclusione concordate con il centro per l’impiego;
percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Viene confermata, in continuità con i vecchi voucher, l’esenzione fiscale dei compensi percepiti che, peraltro, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore. Per i lavoratori extracomunitari le erogazioni economiche sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. EROGAZIONE DEI COMPENSI Le prestazioni rese nel mese da parte di tutti gli utilizzatori (famiglie e imprese) vengono liquidate dall’INPS al prestatore il giorno 15 del mese successivo alla prestazione attraverso:
accredito su conto corrente bancario; bonifico bancario domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane (questa opzione si
attiva se il lavoratore in fase di inserimento di dati anagrafici ha omesso di indicare il proprio conto corrente bancario).
L’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contribuiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dei premi assicurativi. ILLECITI E SANZIONI Nel caso di superamento del limite dei 2.500 euro in favore dello stesso utilizzatore e comunque con il superamento delle 280 ore nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato ex lege. In caso di mancata comunicazione anticipata da parte delle IMPRESE, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione. Qualora l’attività lavorativa venga prestata a favore di imprese con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione.
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Area Formazione10
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AVVISO 1/2017 (SPORTELLO VOUCHER)
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017 DATA CHIUSURA: 31/12/2017
RISORSE STANZIATE € 750.000,00
RISORSE FINANZIATE € 552.247,26
L’Avviso 1 è rivolto alle aziende che intendono formare i propri lavoratori con percorsi formativi individuali. Il finanziamento è a sportello mensile, con la sola verifica di ammissibilità formale. Riguardo l’accordo tra le parti sociali, nel caso di mancata risposta entro 10 giorni lavorativi dall’invio della richiesta anche da parte di tutte e tre le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil, il consenso si intende acquisito (c.d. silenzio/assenso).
TAB. 1. STATO DELLE RICHIESTE
Stato Richieste Voucher N° richieste N° voucher Fin. Fonder PRESENTATE 587 3.025 € 630.249,08 NON AMMESSE 69 299 € 74.037,62 FINANZIATE 518 2.726 € 552.247,26
TAB. 2. VOUCHER PRESENTATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE
N° Voucher 2.042 658 325 3.025
Ore formazione 25.610,5 7.097 4.086,5 36.794
Fin. Fonder richiesto € 434.168,02 € 121.289,06 € 74.792 € 630.249,08
TAB. 3. VOUCHER FINANZIATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE N° Voucher 1.867 587 272 2.726
Ore formazione 22.395,5 6.251 3.537,5 32.184
Fin. Fonder approvato € 382.708,21 € 105.286,05 € 64.253 € 552.247,26
area formazione
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GRAFICO 2. VOUCHER FINANZIATI PER COMPARTO (VALORI IN %)
TAB. 4. VOUCHER FINANZIATI FUORI AZIENDA (VALORI ASSOLUTI)
FUORI AZIENDA SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE n° voucher 1.148 253 125 1.526 ore formazione 15.940 3.215 1.968,50 21.123,50 FIN. FONDER € 252.731,57 € 55.704,10 € 30.943,00 € 339.378,67 media ore formazione 13,89 12,71 15,75 13,84 Fin. Fonder medio € 220,15 € 220,17 € 247,54 € 222,40
TAB. 5. VOUCHER FINANZIATI DENTRO AZIENDA (VALORI ASSOLUTI)
DENTRO AZIENDA SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE n° voucher 719 334 147 1.200 ore formazione 7.255,50 3.102 1.887 12.244,50 FIN. FONDER € 129.976,64 € 49.581,95 € 33.310,00 € 212.868,59 media ore formazione 10,09 9,29 12,84 10,20 Fin. Fonder medio € 180,77 € 148,45 € 226,60 177,39
GRAFICO 3. TIPOLOGIA VOUCHER PER COMPARTO (VALORI IN %)
68,49%
21,53%
9,98%
SCUOLA
S-‐A-‐E
ALTRO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO
FUORI AZIENDA
DENTRO AZIENDA
area formazione
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ACCORDO PARTI SOCIALI DELLE RICHIESTE VOUCHER
TAB. 6. CONDIVISIONE DELLE RICHIESTE VOUCHER DA PARTE DELLE OO.SS. (VALORI ASSOLUTI)
COMPARTO n° richieste Condivisione PIENA
PARZIALE (2 firme)
MINIMA (1 firma) NESSUNA
SCUOLA 383 138 37 60 148
S-‐A-‐E 78 29 1 10 38
ALTRO 57 30 3 13 11
TOTALE 518 197 41 83 197
GRAFICO 5. CONDIVISIONE DELLE RICHIESTE VOUCHER DA PARTE DELLE OO.SS. PER COMPARTO (%)
DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI DELLE RICHIESTE VOUCHER
GRAFICO 6. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PIENA PARZIALE MINIMA NESSUNA
SCUOLA
S-‐A-‐E
ALTRO
11,03%
13,97%
38,00%
19,36%
7,35% 5,39%
2,70%
1,47%
1,23% 0,50% da 1 a 7 lav.
da 8 a 15 lav.
da 16 a 50 lav.
da 51 a 100 lav.
da 101 a 150 lav.
da 151 a 200 lav.
da 201 a 250 lav.
da 251 a 400 lav.
da 401 a 1100 lav.
da 501 a 1000 lav.
area formazione
39
5
LE TEMATICHE FORMATIVE DEI VOUCHER
TABB. 9-‐11. LE TEMATICHE FORMATIVE PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
SCUOLA TEMATICHE n° voucher ore form. % ore FIN. FONDER Conoscenza del contesto lavorativo 19 395 1,8% € 5.324,00 Contabilità, finanza 2 47 0,2% € 840,00 Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. 58 1.297 5,8% € 23.720,00 Informatica 23 238 1,1% € 4.700,00 Lavoro d'ufficio e di segreteria 2 32 0,1% € 300,00 Lingue straniere, italiano per stranieri 21 287 1,3% € 5.000,00 Salute e sicurezza sul lavoro 701 5.123 22,9% € 84.974,91 Sviluppo delle abilità personali 1.011 14.340,50 64,0% € 249.693,30 Tecniche e tecn. di prod. della manif. e delle costruzioni 4 64 0,3% € 1.280,00 Tecniche, tecn. e metod. per l'erog. di servizi econ. 3 120 0,5% € 2.000,00 Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc. 21 420 1,9% € 4.236,00 Vendita, marketing 2 32 0,1% € 640,00 TOTALE 1.867 22.395,50 € 382.708,21 S-‐A-‐E TEMATICHE n° voucher ore form. % ore FIN. FONDER Conoscenza del contesto lavorativo 10 68 1,1% € 1.360,00 Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. 9 278 4,4% € 5.560,00 Salute e sicurezza sul lavoro 211 1.795 28,7% € 28.178,55 Sviluppo delle abilità personali 265 3.233 51,7% € 56.388,70 Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc. 92 877 14,0% € 13.798,80 TOTALE 587 6.251 € 105.286,05
ALTRO TEMATICHE n° voucher ore form. % ore FIN. FONDER Conoscenza del contesto lavorativo 1 35 1,0% € 700,00 Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. 11 233 6,6% € 4.400,00 Informatica 20 320 9,0% € 6.400,00 Lingue straniere, italiano per stranieri 5 112 3,2% € 2.200,00 Salute e sicurezza sul lavoro 106 1.019 28,8% € 18.313,00 Sviluppo delle abilità personali 122 1.734,5 49,0% € 30.560,00 Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc. 7 84 2,4% € 1.680,00 TOTALE 272 3.537,50 € 64.253,00
TAB. 12. DURATA DELLA FORMAZIONE VOUCHERT PER COMPARTO (VALORIO ASSOLUTI)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
4 ore
da 17 a 25 ore
area formazione
40
6
GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE DEI VOUCHER AZIENDALI GRAFICI 10-‐12. VOUCHER FINANZIATI PER REGIONE: COMPARTI SCUOLA , S-‐A-‐E , ALTRO (VALORI IN %)
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
0% 2% 4% 6% 8%
10% 12% 14% 16% 18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
area formazione
41
7
FOCUS SUI LAVORATORI FINANZIATI CON I VOUCHER AZIENDALI
TAB. 14. TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEI LAVORATORI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE Apprendistato 4 0 7 11 Contratto a tempo determinato 263 41 18 322 Contratto a tempo indeterminato 1.281 455 222 1.958 Lavoratore Part-‐Time a tempo determinato 21 18 1 40 Lavoratore Part-‐Time a tempo indeterminato 47 53 15 115 Lavoratore religioso 244 16 9 269 Lavoro a progetto 3 4 0 7 Lavoro in agricoltura a tempo indeter. e deter. 4 0 0 14
TAB. 15.INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEI LAVORATORI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
INQUADRAMENTO SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE Dirigente 110 8 8 126 Impiegato amministrativo e tecnico 1.199 315 134 1.648 Impiegato direttivo 175 29 32 236 Operaio generico 105 82 78 265 Operaio qualificato 217 147 18 382 Quadro 61 6 2 69
TAB. 16. TITOLO DI STUDIO DEI LAVORATORI (VALORI ASSOLUTI)
TITOLO DI STUDIO SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE Laurea e successive specializzazioni 878 242 69 1.189 Titolo post-‐diploma non universitario 49 42 1 92 Qualifica Professionale 32 125 8 165 Diploma di Scuola Media Superiore 808 132 160 1.100 Licenza Media 89 43 33 165 Licenza Elementare 5 2 1 8 Nessun titolo 6 1 7
TAB. 17. GENERE DEI LAVORATORI FINANZIATI (VALORI ASSOLUTI)
GENERE SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO TOTALE F 1.559 448 146 2.726 M 308 1398 126 573
area formazione
42
8
TABB. 18-‐20. CCNL APPLICATO AI LAVORATOR I PER COMPARTO
COMPARTO SCUOLA AGIDAE -‐ Istituzioni socio-‐sanitarie assistenziali educative 3 ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 62 COOPERARTIVE SOCIALI 9 NESSUN CONTRATTO NAZIONALE 23 SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 1.515 SCUOLE MATERNE PRIVATE -‐ ANINSEI 28 SCUOLE PRIVATE LAICHE -‐ ANINSEI 220 UNEBA 7 COMPARTO S-‐A-‐E AGIDAE -‐ Istituzioni socio-‐sanitarie assistenziali educative 52 ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 22 ARIS -‐ Associazione Religiosa Istituti Socio -‐Sanitari 235 CASE DI CURA PRIVATE -‐ PERSONALE NON MEDICO 31 COOPERATIVE SOCIALI 53 NESSUN CONTRATTO NAZIONALE 2 PUBBLICO IMPIEGO 5 PUBBLICO IMPIEGO (ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI) 1 SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 57 SERVIZI 19 UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale 111 COMPARTO ALTRO ABBIGLIAMENTO/TESSILE -‐ ARTIGIANATO 2 AGIDAE -‐ Istituzioni socio-‐sanitarie assistenziali educative 15 ALBERGHI E TURISMO 13 ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 46 ARIS -‐ Associazione Religiosa Istituti Socio -‐Sanitari 11 CCNL Istituto per il Sostentamento del Clero 4 COMMERCIO 39 COOPERATIVE SOCIALI 12 EDITORIALE E GRAFICA 3 ESTETISTI 4 LAPIDEI – PICCOLA INDUSTRIA 5 METALMECCANICA 16 POSTE (EX PP.TT.) 7 SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 64 SERVIZI 7 STUDI PROFESSIONALI 8 UNEBA -‐ Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale 16
area formazione
43
9
AVVISO 2/2017 (NEOADERENTI)
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017 DATA CHIUSURA: 31/12/2017
RISORSE STANZIATE € 450.000,00
RISORSE FINANZIATE € 63.644,46
L’Avviso 2 si rivolge alle aziende che hanno aderito a Fonder a partire dal 1° gennaio 2017. Il finanziamento è a sportello. I piani sono valutati e ammessi al finanziamento in base all’ordine cronologico di presentazione al Fondo, fino a esaurimento delle risorse. E’ obbligatorio che l’Accordo tra le parti sociali sia sempre sottoscritto e timbrato da tutte e tre le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil. TAB. 23. PIANI FORMATIVI PRESENTATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. form. Ore Form. Monte Ore Lav. Tot. E. Ben.
Scuola 4 6 € 10.510,00 65 85 989 190 6
S-‐A-‐E 4 4 € 9.654,46 64 107 1.742 73 9
Altro 4 13 € 51.080,00 159 414 5.210 416 85
TOTALE 12 23 € 71.244,46 288 606 7.941 679 100
TAB. 24. PIANI FORMATIVI FINANZIATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. form. Ore Form. Monte ore Lav. Tot. E. Ben.
Scuola 4 6 € 10.510,00 65 85 989 190 6
S-‐A-‐E 2 2 € 4.054,46 26 43 526 33 2
Altro 3 12 € 49.080,00 151 398 5.082 404 84
TOTALE 9 20 € 63.644,46 242 526 6.597 627 92
GRAFICO 13. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)
area formazione
44
10
DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI
GRAFICO 14. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
TAB. 26. CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ENTI BENEFICIARI (VALORI ASSOLUTI) QUADRO COMPLESSIVO e.b. lav. in form. ore form. monte ore Fin. Fonder da 1 a 3 lav. 64 64 2.154 2.154 € 24.140,00 da 4 a 7 lav. 17 31 597 1.092 € 10.940,00 da 11 a 30 lav. 8 81 170 1.699 € 16.764,46 da 31 a 40 lav. 2 24 32 250 € 3.200,00 da 151 a 175 lav. 1 42 67 1402 € 8.600,00 TOTALE 92 242 3.020 6597 € 63.644,46
GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE NEOADERENTI
GRAFICO 15. ENTI BENEFICIARI E FIN. FONDER ASSEGNATO: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
69,57%
18,48%
8,70%
2,17% 1,09%
da 1 a 3 lav.
da 4 a 7 lav.
da 11 a 30 lav.
da 31 a 40 lav.
da 151 a 175 lav.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
BASILICATA CAMPANIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MOLISE TOSCANA
ENTI BEN.
FIN. FONDER
area formazione
45
11
TAB. 27. GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
REGIONE ENTI BEN. LAV. FORM. ORE FOR. MONTE ORE TOT. LAV. FIN. FONDER BASILICATA 33 87 1249 3007 252 € 23.660,00 CAMPANIA 3 3 135 135 5 € 1.140,00 LAZIO 4 39 61 485 146 € 5.890,00 LIGURIA 1 16 24 384 28 € 2.700,00 LOMBARDIA 1 10 12 120 16 € 1.920,00 MOLISE 49 71 1523 2210 161 € 26.280,00 TOSCANA 1 16 16 256 20 € 2.054,46 TOTALE 92 242 3020 6597 628 € 63.644,46
LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI NEOADERENTI
GRAFICO 16.ORE DI FORMAZIONE PER TEMATICHE FORMATIVE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
TAB. 28. QUADRO COMPLESSIVO TEMATICHE FORMATIVE (VALORI ASSOLUTI)
Tematica ore form.
Lav. in Form.
Monte ore Fin. Fonder
Conoscenza del contesto lavorativo 2 10 20 € 148,25 Informatica 25 10 250 € 1.851,75 Salute e sicurezza sul lavoro 431 215 5382 € 52.450,51 Salvaguardia ambientale 15 30 153 € 1.950,00 Sviluppo delle abilità personali 49 33 728 € 6.730,33 Tecniche, tecnologie e metod.per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 4 16 64 € 513,62
0,38% 4,75%
81,94%
2,85%
9,32%
0,76% Conoscenza del contesto lavorafvo
Informafca
Salute e sicurezza sul lavoro
Salvaguardia ambientale
Sviluppo delle abilità personali
area formazione
46
12
GRAFICO 20. TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEI LAVORATORI IN FORM.. QUADRO GENERALE (VALORI IN %)
TABB. 31-‐33. CCNL APPLICATO AI LAVORATORI IN FORMAZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)
1,6%
33,5%
44,9%
6,5%
13,0%
0,5% Apprendistato
Contrago a tempo determinato
Contrago a tempo indeterminato
Lavoratore Part-‐Time a tempo determinato
Lavoratore Part-‐Time a tempo indeterminato
Lavoro in agricoltura a tempo indeterminato
SCUOLASCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 15,3%SCUOLE PRIVATE LAICHE -‐ ANINSEI 84,7%
S-‐A-‐ECOOPERATIVE SOCIALI 37,1%PUBBLICO IMPIEGO 11,1%UNEBA -‐ Unione NazIonale Isti tuzioni e iniziative di ass istenza sociale 51,9%
ALTROAGRICOLTURA -‐ CACCIA -‐ PESCA 58,1%ALBERGHI/TUR. -‐ PIZZERIE RISTORANTI TRATTORIE 1,2%AUTOTRASPORTO MERCI -‐ ARTIGIANATO 1,2%BARBIERI PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI 3,5%COMMERCIO 19,8%EDILIZIA -‐ PICCOLA INDUSTRIA 1,2%INDUSTRIA E ARTIGIANATO 1,2%METALMECCANICA -‐ ARTIGIANATO 4,7%NESSUN CONTRATTO NAZIONALE 3,5%SERVIZI 3,5%STUDI PROF.-‐CIPA -‐ CONSULENZE DEL LAVORO 1,2%TRASPORTI 1,2%
area formazione
47
1
AVVISO 3/2016 (PIANI AZIENDALI A SPORTELLO)
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017 DATA CHIUSURA: 31/12/2017
RISORSE STANZIATE € 2.400.000,00
RISORSE FINANZIATE € 1.442.038,25
L’Avviso si articola in 10 scadenze mensili, da febbraio al mese di dicembre (è escluso il mese di agosto); i piani sono ammessi a finanziamento in base all’ordine cronologico di presentazione a Fonder. Accordo parti sociali: obbligatorio che l’Accordo sia sottoscritto e timbrato da Cgil, Cisl e Uil. TAB. 34. PIANI FORMATIVI PRESENTATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. in form. Ore Form. Monte Ore Lav. Tot. E. Ben.
Scuola 210 484 € 840.682,40 5.882 5.852,5 71.875,5 16.009 210 S-‐A-‐E 84 355 € 549.363,85 4.926 4.003 56.907 13.739 84 Altro 37 98 € 156.160,00 1.259 1.268 14.741 2.407 37 TOTALE 331 937 € 1.546.206,25 12.067 11.123,5 143.523,5 32.155 331 TAB. 35. PIANI FORMATIVI FINANZIATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. in form. Ore Form. Monte ore Lav. Tot. E. Ben.
Scuola 204 463 € 804.438,40 5.638 5.521,5 67.311,5 14.862 204 S-‐A-‐E 80 326 € 513.679,85 4.512 3.729,5 53.199 13.172 80 Altro 31 75 € 123.920,00 925 1.028 11.675 1.881 31 TOTALE 315 864 € 1.442.038,25 11.075 10.279 132.185.5 29.915 315
GRAFICO 21. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Scuola
S-‐A-‐E
Altro
area formazione
48
2
TAB. 36. TIPOLOGIA SOGGETTI ATTUATORI PIANI FORMATIVI PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
Comparto Soggetti attuatori delegati Enti beneficiari attuatori Scuola 104 100 S-‐A-‐E 49 31 Altro 23 8 TOTALE 176 139
DIMENSIONI ENTI BENEFCIARI DEI PIANI AZIENDALI
GRAFICO 22. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA CON I PIANI AZIENDALI
TAB. 38. FORMAZIONE FINANZIATA PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
QUADRO COMPLESSIVO N° ENTI BEN. TOT . DIP. LAV. IN FORM. MONTE ORE FIN. FONDER ABRUZZO 2 293 200 1.970 € 16.260,00 BASILICATA 3 58 54 748 € 7.400,00 CAMPANIA 10 409 259 4.085 € 35.260,00 EMILIA R 14 768 364 4.570 € 50.619,00 FRIULI VG 1 15 8 104 € 2.000,00 LAZIO 47 6.788 1.951 27.703,5 € 300.856,00 LIGURIA 19 2.336 789 9.888 € 112.499,99 LOMBARDIA 103 5.691 2.902 30.533 € 355.477,40 MARCHE 7 320 146 2.168 € 26.560,00 PIEMONTE 21 4.703 661 7.993 € 96.711,00 PUGLIA 7 872 356 6.024 € 48.710,00 SICILIA 22 909 460 7.973 € 66.040,00 TOSCANA 9 961 572 4.630 € 44.200,00 TRENTINO AA 2 307 71 970 € 15.500,00 UMBRIA 3 493 167 2.380 € 26.400,00 VAL D'AOSTA 1 54 24 384 € 4.600,00 VENETO 44 5.246 2.091 20.062 € 232.944,86 TOTALE 315 30.223 11.075 132.185,5 € 1.442.038,25
21,7%
36,5% 17,4%
14,5%
5,6% 3,0% 1,3% fino a 15 lav.
da 16 a 50 lav.
da 51 a 100 lav.
da 101 a 200 lav.
da 201 a 350 lav.
da 351 a 500 lav.
oltre 501 lav.
area formazione
49
3
GRAFICI 23-‐24. ENTI BENEFICIARI E FIN. FONDER PER REGIONE. QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI AZIENDALI
GRAFICO 25. ORE FORMAZIONE PER TEMATICA FORMATIVA: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,6% 1,4% 2,0% 2,2%
24,3%
60,2%
7,4%
0,8% Conoscenza del contesto lavoraavo Gesaone aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. Informaaca
Lingue straniere, italiano per stranieri Salute e sicurezza sul lavoro
Sviluppo delle abilità personali
Tecniche, tecn. e metod. per l'erog.di servizi sanitari e sociali Altre
area formazione
50
4
TAB. 42-‐44. TEMATICHE FORMATIVE PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
SCUOLA ore form. lav. form. Monte ore Fin.Fonder Conoscenza del contesto lavorativo 113 102 1.289 € 15.190 Gestione aziendale 65 90 856 € 9.434 Informatica 130 148 1.267 € 18.867 Lingue straniere, italiano per stranieri 208 92 1.958 € 29.430 Salute e sicurezza sul lavoro 862 1.382 12.200 € 110.186 Sviluppo delle abilità personali 4.030,5 3.665 48.155,5 € 603.879,4 Tecniche, tecn. e metod. per l'erog.di servizi san. e soc. 124 191 1.950 € 19.600 Vendita, marketing 12 8 96 € 1.532
S-‐A-‐E ore form. lav.form. Monte ore Fin.Fonder Conoscenza del contesto lavorativo 22 42 332 € 3.437,93 Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. 50 65 1.040 € 7.011,96 Lingue straniere, italiano per stranieri 22 12 264 € 2.000,00 Salute e sicurezza sul lavoro 1234 1.588 15.954 € 153.039,46 Sviluppo delle abilità personali 1.738,5 1.958 25.633 € 244.321,47 Tecniche, tecn. e metod. per l'erog.di servizi san. e soc. 640 807 9.516 € 100.189,03
Altro ore form. lav. in form. Monte ore Fin.Fonder Conoscenza del contesto lavorativo 30 18 268 € 4.000,00 Contabilità, finanza 64 28 592 € 6.090,00 Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. 24 10 240 € 3.120,00 Informatica 72 20 720 € 7.320,00 Salute e sicurezza sul lavoro 404 596 5.325 € 49.280,00 Salvaguardia ambientale 10 9 90 € 1.300,00 Sviluppo delle abilità personali 424 244 4.440 € 52.810,00
GRAFICO 26. QUADRO COMPLESSIVO DURATA PROGETTI (VALORI IN %)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
4 ore
da 4,5 a 8 ore
da 9 a 16 ore
da 17 a 30 ore
da 31 a 50 ore
area formazione
51
5
AVVISO 4/2017 (PIANI SETTORIALI/TERRITORIALI)
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017 SCADENZE: I^ 7/3 – II^ 16/5 – III^ 17/10
RISORSE STANZIATE AVVISO: €1.500.00,00
RISORSE AGGIUNTIVE CDA: €1.000.000,00
TOTALE RISORSE: € 2.500.000,00
RISORSE FINANZIATE € 1.592.105,23 L’Avviso è articolato in tre scadenze e riguarda il finanziamento di piani formativi settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle aziende aderenti. E’ prevista la valutazione comparata da parte dei Comitati di Comparto e il finanziamento è stabilito dalle graduatorie ordinate per Comparto approvate dal CdA. Riguardo l’accordo tra le parti sociali è d’obbligo la firma e il timbro di almeno una O.S. tra Cgil, Cisl e Uil. Per la parte datoriale l’associazione firmataria del CCNL applicato.
TAB. 45. PIANI FORMATIVI PRESENTATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. in form. Ore Form.
Monte Ore Lav. tot. E. Ben.
Scuola 38 532 € 1.075.304,71 8.061 6.947 109.725 33.298 881
S-‐A-‐E 10 177 € 299.847,00 2.304 2.016 30.112 4.914 80
Altro 12 117 € 352.210,00 1.383 2.592 34.221 4.787 252
TOTALE 60 826 € 1.727.361,71 11.748 11.555 174.058 42.999 1.213
TAB. 46. PIANI FORMATIVI VALUTATI E FINANZIATI
Comparto piani progetti Fin. Fonder Lav. in form. Ore Form. Monte ore Lav. tot. E. Ben.
Scuola 35 506 € 999.948,23 7.665 6.489 103.111 31.980 786
S-‐A-‐E 9 176 € 283.427,00 2.180 1.936,5 26.605 4.880 78
Altro 11 112 € 308.730,00 1.266 2.243 27.282 4.418 220
TOTALE 55 794 € 1.592.105,23 11.111 10.668,5 156.998 41.278 1.084
area formazione
52
6
GRAFICO 27. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)
TAB. 47. CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI DELLE OO.SS. (VALORI ASSOLUTI)
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO PIENA CONDIVISIONE 31 5 3 PARZIALE (2 FIRME) 3 0 1 MINIMA (1 FIRMA) 1 4 7 TOTALE 35 9 11 TAB. 53. CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
QUADRO COMPLESSIVO n° e.b. effettivi n° e.b. lav. in form. monte ore Fin. Fonder da 1 a 3 lav. 196 206 320 6191 € 63.585,17 da 4 a 7 lav. 169 179 764 8.780 € 83.325,10 da 9 a 10 lav. 107 119 854 9.487 € 89.498,75 da 11 a 15 lav. 112 125 968 13.089 € 126.042,95 da 16 a 30 lav. 121 133 1488 20.921 € 211.627,99 da 31 a 50 lav. 92 107 1.631 22.244 € 217.865,64 da 51 a 75 lav. 62 76 1.253 18.531 € 189.664,09 da 76 a 100 lav. 30 45 884 13.415 € 117.221,66 da 101 a 125 lav. 25 30 634 10.227 € 111.840,14 da 126 a 150 lav. 10 10 360 4.344 € 52.937,60 da 151 a 175 lav. 8 8 129 1.920 € 23.066,39 da 176 a 200 lav. 11 12 406 5.705 € 54.955,41 da 201 a 250 lav. 11 13 456 6.332 € 72.216,43 da 251 a 300 lav. 6 8 167 3.393 € 35.753,85 da 301 a 350 lav. 4 4 182 1.943 € 25.816,00 da 351 a 600 lav. 3 4 257 4.316 € 41.576,90 da 601 a 1000 lav. 2 2 336 5.642 € 71.372,00 oltre 1001 lav. 1 3 22 518 € 3.739,16 970 1.084 11.111 156.998 € 1.592.105,23
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Scuola
S-‐A-‐E
Altro
area formazione
53
7
GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA
TAB. 48. FORMAZIONE FINANZIATA PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
QUADRO COMPLESSIVO Enti ben. Lav. dip. Lav. in form. Monte ore Fin. Fonder ABRUZZO 12 167 155 2.055 € 19.065,00 BASILICATA 8 258 62 2.092 € 17.034,35 CALABRIA 76 565 198 4.627 € 42.852,52 CAMPANIA 52 1.066 481 9.982 € 75.010,61 EMILIA R 82 2.349 898 13.046 € 117.889,13 FRIULI VG 33 519 98 2.032 € 19.840,00 LAZIO 92 7.167 1.160 23.323 € 238.747,48 LIGURIA 11 909 200 2.426 € 22.767,10 LOMBARDIA 173 7.021 1.963 24.702 € 259.766,20 MARCHE 15 122 48 1.575 € 16.420,00 MOLISE 32 89 44 1.314 € 15.999,80 PIEMONTE 277 11.373 3.193 29.540 € 299.141,59 PUGLIA 15 874 216 4.344 € 40.920,23 SARDEGNA 18 668 113 2.810 € 21.408,34 SICILIA 78 1.172 316 7.747 € 74.531,00 TOSCANA 22 587 215 2.946 € 29.731,00 UMBRIA 41 2.021 780 10.034 € 125.028,91 VAL D'AOSTA 4 264 29 424 € 3.895,49 VENETO 43 4.244 942 11.979 € 152.056,48 TOTALE 1.084 41.435 11.111 156.998 € 1.592.105,23
GRAFICI 28. FINANZIAMENTO FONDER PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI %)
0% 2% 4% 6% 8%
10% 12% 14% 16% 18% 20%
7
GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA
TAB. 48. FORMAZIONE FINANZIATA PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)
QUADRO COMPLESSIVO Enti ben. Lav. dip. Lav. in form. Monte ore Fin. Fonder ABRUZZO 12 167 155 2.055 € 19.065,00 BASILICATA 8 258 62 2.092 € 17.034,35 CALABRIA 76 565 198 4.627 € 42.852,52 CAMPANIA 52 1.066 481 9.982 € 75.010,61 EMILIA R 82 2.349 898 13.046 € 117.889,13 FRIULI VG 33 519 98 2.032 € 19.840,00 LAZIO 92 7.167 1.160 23.323 € 238.747,48 LIGURIA 11 909 200 2.426 € 22.767,10 LOMBARDIA 173 7.021 1.963 24.702 € 259.766,20 MARCHE 15 122 48 1.575 € 16.420,00 MOLISE 32 89 44 1.314 € 15.999,80 PIEMONTE 277 11.373 3.193 29.540 € 299.141,59 PUGLIA 15 874 216 4.344 € 40.920,23 SARDEGNA 18 668 113 2.810 € 21.408,34 SICILIA 78 1.172 316 7.747 € 74.531,00 TOSCANA 22 587 215 2.946 € 29.731,00 UMBRIA 41 2.021 780 10.034 € 125.028,91 VAL D'AOSTA 4 264 29 424 € 3.895,49 VENETO 43 4.244 942 11.979 € 152.056,48 TOTALE 1.084 41.435 11.111 156.998 € 1.592.105,23
GRAFICI 28. FINANZIAMENTO FONDER PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI %)
0% 2% 4% 6% 8%
10% 12% 14% 16% 18% 20%
area formazione
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8
LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI SETTORALI/TERRITORIALI
GRAFICO 29. ORE FORMAZIONE PER TEMATICA FORMATIVA: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
TAB. 49. DURATA DEI PROGETTI PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)
DURATA PROGETTI Scuola S-‐A-‐E Altro TOTALE 4 ore 65 24
89
da 4,5 a 8 ore 113 48 20 181 da 9 a 12 ore 131 60 18 209 da 12,5 a 16 ore 110 21 20 151 da 17 a 20 ore 42 13 17 72 da 21 a 30 ore 30 10 15 55 da 31 a 50 ore 15
22 37
TOTALE 506 176 112 794
GRAFICO 30. QUADRO COMPLESSIVO DURATA PROGETTI (VALORI IN %)
2,81% 1,44% 1,81%
3,21%
21,44%
63,52%
4,28% 1,49% Conoscenza del contesto
lavoraavo Gesaone aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm. Informaaca
Lingue straniere, italiano per stranieri Salute e sicurezza sul lavoro
Sviluppo delle abilità personali
Tecniche, tecnologie e metod. per l'erog. di servizi sanitari e sociali Altre
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
4 ore da 4,5 a 8 ore da 9 a 16 ore
da 17 a 30 ore da 31 a 50 ore
area formazione
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area formazione
9
FOCUS QUALITATIVO SUI LAVORATORI IN FORMAZIONE
GRAFICO 31. IL GENERE DEI LAVORATORI FINANZIATI PER COMPARTO (VALORI IN %)
TAB. 50. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE LAVORATORI IN FORMAZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)
INQUADRAMENTO SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO
Dirigente 3,5% 0,5% 0,3%
Quadro 2,0% 1,1% 0,5%
Impiegato direttivo 15,6% 1,3% Impiegato amministrativo e tecnico 69,5% 26,0% 15,0%
Operaio qualificato 6,3% 59,4% 22,7%
Operaio generico 3,0% 11,7% 61,5%
TAB. 51. TIPOLOGIA CONTRATTUALE LAVORATORI IN FORMAZIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO
Apprendistato 0,1% 0,1% 2,9%
Contratto a tempo determinato 16,3% 9,3% 6,3%
Contratto a tempo indeterminato 68,8% 76,2% 86,9%
Lavoratore Part-‐Time a tempo determinato 2,5% 10,9% 0,3%
Lavoratore Part-‐Time a tempo indeterminato 2,5% 10,9% 3,6%
Lavoratore religioso 9,0% 1,0% 0,0%
Lavoro a progetto 0,1% 0,1% 0,0%
Lavoro in agricoltura a tempo determinato 0,2% 0,1% 0,0%
Lavoro in agricoltura a tempo indeterminato 0,5% 0,0% 0,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
SCUOLA S-‐A-‐E ALTRO
F
M
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area formazione
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TABB. 52 -‐54. CCNL APPLICATO AI LAVORATORI IN FORMZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)
SCUOLA AGIDAE -‐ Istituzioni socio-‐sanitarie assistenziali educative 0,8% ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 1,4% COMMERCIO -‐ TERZIARIO 0,1% COOPERATIVE SOCIALI 0,6% EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE 0,1% NESSUN CONTRATTO NAZIONALE 0,7% SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 93,8% SCUOLE MATERNE PRIVATE -‐ ANINSEI 0,3% SCUOLE PRIVATE LAICHE -‐ ANINSEI 0,0% SERVIZI 0,1% UNEBA -‐ Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale 0,9%
S-‐A-‐E AGIDAE -‐ Istituzioni socio-‐sanitarie assistenziali educative 11,3% ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 7,4% ARIS -‐ Associazione Religiosa Istituti Socio -‐Sanitari 9,0% CASE DI CURA PRIVATE -‐ PERSONALE MEDICO 0,1% CASE DI CURA PRIVATE -‐ PERSONALE NON MEDICO 2,2% COMMERCIO 1,1% COOPERATIVE SOCIALI 7,4% DIRIGENTI 0,1% IMPRESE FORNITRICI LAVORO TEMPORANEO 0,1% PERSONALE DOMESTICO 1,1% PUBBLICO IMPIEGO (ENTI LOCALI) 3,1% SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 9,6% UNEBA -‐ Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale 47,7%
ALTRO ABBIGLIAMENTO -‐ ARTIGIANATO 1,8% AGRICOLTURA 7,1% ALBERGHI -‐ TURISMO -‐ PUBBLICI ESERCIZI 3,2% ALIMENTARI -‐ GENERICO 12,5% ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO 4,4% CASE DI CURA PRIVATE -‐ PERSONALE NON MEDICO 3,8% COMMERCIO 10,4% COOPERATIVE SOCIALI 11,3% IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 1,8% METALMECCANICA -‐ GENERICO 5,0% METALMECCANICA -‐ INDUSTRIA 3,0% PULIZIA -‐ INDUSTRIA 8,9% SCUOLA -‐ AGIDAE E FISM 1,2% SERVIZI 20,5%
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area formazione
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QUADRO DI SINTESI E CONFRONTO 2017/2016
2017 2016
DECURTAZIONE RISORSE GETTITO 0,30 LEGGE DI STABILITA’: € 1.047.106,48 € 1.029.806,51
TOTALE RISORSE STANZIATE AVVISI: € 6.100.000,00 € 4.000.000,00
TOTALE RISORSE RICHIESTE: € 3.975.061,50 € 3.683.173,49
TOTALE RISORSE APPROVATE: € 3.650.035,20 € 3.455.026,44
PIANI FORMATIVI (AVVISI 2, 3, 4) 2017 2016
PRESENTATI
TOTALE PIANI 403 339 TOTALE PROGETTI 1.786 1.549 TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE 24.103 21.189 TOTALE MONTE ORE FORMAZIONE 325.523 303.466 TOTALE ENTI BENEFICIARI COINVOLTI 1.644 1.435 TOTALE FINANZIAMENTO FONDER RICHIESTO € 3.344.812,42 € 3.112.990,45
FINANZIATI
TOTALE PIANI FORMATIVI 379 319 TOTALE PROGETTI FORMATIVI 1.678 1.463 TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE 22.428 19.873 TOTALE MONTE ORE FORMAZIONE 295.780,50 272.919 TOTALE ENTI BENEFICIARI COINVOLTI 1.491 1.329 TOTALE FINANZIAMENTO FONDER APPROVATO € 3.097.787,94 € 2.923.700,93
VOUCHER FORMATIVI (AVVISO 1) 2017 2016
PRESENTATI
TOTALE RICHIESTE VOUCHER 587 560 TOTALE N° VOUCHER 3.025 2.684 TOTALE ORE FORMAZIONE 36.794 34.089 TOTALE FINANZIAMENTO FONDER RICHIESTO € 630.249.08 € 570.183,04
FINANZIATI
TOTALE RICHIESTE VOUCHER 518 516 TOTALE N° VOUCHER 2.726 2.684 TOTALE ORE FORMAZIONE 32.184 31.251,25 TOTALE FINANZIAMENTO FONDER APPROVATO € 552.247,26 € 531.325,51
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Il servizio di AGIDAE OPERA11Matteo Gumiero
Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale
seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia vi sono concrete possibilità di risparmio per i consumatori. Tuttavia, per ottenere soluzioni economicamente più vantaggiose è necessario avere tutte le informazioni
utili, visto e considerato che si tratta di un ambito le cui dinamiche sono ancora poco conosciute dalla maggioranza degli utenti. Occorre, quindi, conoscere quali sono i fattori che determinano il costo dell’energia. È necessario innanzitutto premettere che in una fattura del gas o dell’energia elettrica la quota parte del costo finale riconducibile effettivamente alla quantità di energia elettrica o di gas naturale consumati è abbastanza modesta. Infatti, il “prezzo dell’energia (PE) o la “spesa per la materia gas naturale” contribuisce solamente per una percentuale che si attesta attorno al 50% del totale fatturato. Tutto ciò che rimane sono costi che riguardano altri fattori (quali le spese sostenute dalle società per accaparrarsi la materia prima, oneri di sistema, costi per il trasporto dell’energia, imposte ed accise). Questi “oneri aggiuntivi”, che vengono addebitati al cliente finale, sono trasversali, applicati nella stessa maniera da tutte le varie società che operano nel mercato libero dell’energia e sono pressoché invariabili nel tempo.
Nel grafico rappresentato dalla fig.1, inserito a titolo di esempio, è riportato il prezzo trimestrale del gas fissato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per gli utenti a maggior tutela dal 2013 sino al primo trimestre del 2018. Risulta così evidente come la spesa per la materia gas, ivi rappresentata in colore rosso, sia l’unica componente il cui importo abbia una fluttuazione consistente. Il prezzo dell’energia e il prezzo della materia gas sono le uniche componenti variabili della bolletta e quindi sono le uniche voci su cui le varie società di fornitura possono agire in concorrenza. Si tratta di valori che il consumatore può confrontare per cercare di risparmiare scegliendo un contratto con una data società di fornitura, piuttosto che un altro.
Come sottolineato dal grafico di fig. 1, il fatto che queste componenti non superino il 50% dell’importo totale presente in fattura, costituisce anche il motivo per cui il risparmio nel passaggio ad una diversa società fornitrice non può essere
A
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il servizio di AGIDAE OPERA
mai troppo elevato in termini percentuali perché anche un risparmio consistente è tale solo per ciò che concerne una porzione limitata dell’importo totale.
Figura 1
Ma chi è che definisce quale sia il prezzo di mercato dell’energia e del gas? Con la liberalizzazione dell’energia nasce anche il Mercato Elettrico (IPEX), una vera e propria borsa valori dell’energia dove avviene la compravendita all’ingrosso dell’energia e del gas naturale tra i produttori (nazionali od esteri) e i fornitori del mercato libero, i grandi consumatori e il cosiddetto acquirente unico, che è l’ente che rifornisce i clienti a maggior tutela. Vengono così definiti il PUN (Prezzo Unico Nazionale), il più importante indicatore del prezzo dell’energia elettrica, e il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che rappresenta invece il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia. Tali indici sono variabili nel tempo e possono cambiare perfino di ora in ora. Al di là della definizione, il PUN rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa ed è quindi il parametro fondamentale su cui si basano le offerte di acquisto (che devono essere perlomeno pari al PUN) e su cui conseguentemente si basano i prezzi dell’energia che le varie società impongono ai consumatori. Il prezzo di vendita varia in funzione della domanda e
60
il servizio di AGIDAE OPERA
dell’offerta e può avere variazioni anche considerevoli in poco tempo. Detto costo cresce, in genere, con l’aumento della richiesta di energia.
Figura 2
Nel grafico è visibile l’andamento del PUN per le tre fasce che caratterizzano la tariffa trioraria, da gennaio 2016 ad aprile 2018. Si può facilmente verificare come vi siano dei picchi in corrispondenza degli incrementi della richiesta energetica: aumenti consistenti d’inverno, a causa dell’aumento della richiesta e del prezzo del gas naturale, e picchi più contenuti d’estate in corrispondenza dell’aumento della domanda energetica a causa dell’utilizzo dei condizionatori. In generale, si può verificare come vi sia una progressiva tendenza all’aumento negli ultimi anni per quanto riguarda i valori medi, dovuto alla sempre maggiore richiesta energetica globale e alla progressiva risalita del prezzo del petrolio (oltre che alle generali preoccupazioni dei mercati relative all’incertezza sulla stabilità geopolitica internazionale).
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale), dall’altro lato corrisponde all’importo all’ingrosso del gas nel mercato, e costituisce il prezzo base necessario per calcolare da parte delle società fornitrici il prezzo della materia gas naturale al momento di stilare la fattura. I prezzi, in base al contratto, possono essere fissi o indicizzati, e cioè variabili nel tempo secondo un indice scelto dalla società fornitrice dell’energia. Nei contratti a maggior tutela l’Autorità definiva un prezzo indicizzato trimestrale il cui importo variava in base alla variazione del PUN o del PSV. I prezzi fissi potrebbero essere accomunati ai mutui a tasso fisso: per la durata (annuale) del contratto i consumatori conoscono esattamente quale sarà il prezzo unitario dell’energia o del gas sulla bolletta, la cui entità totale dipende unicamente dal consumo. Nel caso dei prezzi variabili (come per i mutui a tasso
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il servizio di AGIDAE OPERA
variabile) i fornitori variano il costo dell’energia e del gas in base alle oscillazioni del mercato e dunque è possibile che il prezzo scenda oppure salga durante l’anno, ottenendo, di tutta risposta, risparmi o sovrapprezzi sulla bolletta rispetto a quanto fissato. In caso di tasso indicizzato, il fornitore di energia elettrica è tenuto a specificare se lo stesso si basa sul meccanismo di indicizzazione dell’Autorità (magari applicando uno sconto) oppure, se diverso, è necessario che il venditore descriva sinteticamente con quale metodologia il tasso è calcolato, qual è il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e quando è stato toccato tale massimo. In generale, i prezzi fissati dall’Autorità nel servizio a maggior tutela sono lievemente maggiori di quelli che le varie società propongono ai loro clienti all’interno del mercato libero. Avendo compreso che le variazioni del prezzo dell’energia e del gas sul mercato sono possibili (e solitamente anche abbastanza consistenti), si può facilmente comprendere la difficoltà nello scegliere tra una tariffa a prezzo fisso e una a prezzo indicizzato. Può, infatti, accadere che il mercato raggiunga prezzi più elevati di quanto era possibile prevedere, comportando un risparmio per chi aveva scelto le tariffe bloccate, come può invece accadere che i costi di approvvigionamento raggiungano valori inferiori rispetto a quanto preventivato dalle società fornitrici (deducendone così una fonte di risparmio per chi si era avvalso delle tariffe variabili). Scegliendo di sottoscrivere un contratto con prezzo dell’energia o del gas bloccato per un anno è in ogni caso consigliabile siglare l’accordo con la società di fornitura in un momento propizio: se, infatti, il PUN o il PSV sono molto elevati, è allora probabile che la tariffa annuale sia tarata su un valore alto e quindi poco conveniente per il consumatore; al contrario, se il contratto viene stipulato in un periodo in cui PUN e PSV si abbassano (o si reputa possano rimanere bassi), è allora presumibile che si riescano ad ottenere tariffe migliori. Si sottolinea, infine, come l’effettiva convenienza di una tariffa di un fornitore rispetto ad un’altra non può essere valutata confrontando bollette erogate in momenti differenti, perché la tariffa base da cui si parte è necessariamente differente, in base alle fluttuazioni del mercato. Soprattutto in periodi come il 2018 in cui il PUN e il PSV sono mediamente in aumento rispetto agli anni precedenti (oppure in corrispondenza di eventuali - ma sempre incombenti - aumenti di tasse ed accise), non è una eventualità rara che nel passaggio da un fornitore ad un altro (che offre una tariffa oggettivamente migliore perché più conveniente) si riscontri un importo fatturato maggiore rispetto al passato. In questo caso, anche se ad una osservazione superficiale potrebbe risultare incomprensibile e fastidioso dover pagare di più rispetto a quanto si versava al precedente fornitore, si deve comunque tenere presente che, mantenendo il vecchio contratto, l’aggravio economico sarebbe stato ancora più rilevante.
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Prassi Amministrativa
Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)
12
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 4538 del 22 maggio 2018 in merito al nuovo obbligo di pagamento delle retribu-zioni unicamente con modalità trac-ciabili (art. 1, comma 910 L. n. 205/2017 - Legge di Stabilità per il 2018). I datori di lavoro o commit-tenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rap-porto di lavoro instaurato.
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavo-ratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettro-nico; c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il
datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con man-dato di pagamento; d) emissione di un assegno conse-gnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedi-mento, ad un suo delegato.
L’impedimento si intende comprova-to quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o colla-terale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministra-tiva di una somma pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Pubblichiamo il testo integrale della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22 maggio 2018.
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prassi amministrativa
Nota 22 maggio 2018, n. 4538
Retribuzione – Corresponsione della retribuzione – Divieto di pagamento in contanti della retribuzione – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, co. 2, D.Lgs n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Contestazione della violazione art. 1, co. 910-913, L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)
Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – richiesta di parere.
In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.
Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
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prassi amministrativa
Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di
lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata: a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle
indicate dal legislatore; b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il
versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.
Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.
In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.
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