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3 ANNO IX MAGGIO | GIUGNO 2018 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale 70 % - C/RM/DCB RIVISTA BIMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO CONTRATTUALE GESTIONALE PER L’ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA PER GLI ENTI NON PROFIT

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3ANNO IX

MAGGIO | GIUGNO 2018

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale70 % - C/RM/DCB

RIVISTA BIMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

NORMATIVO

CONTRATTUALE

GESTIONALE

PER L’ASSOCIAZIONEGESTORI ISTITUTI DIPENDENTIDALL’AUTORITÀECCLESIASTICA

PER GLI ENTINON PROFIT

ASSOCIAZIONEGESTORIISTITUTIDIPENDENTIAUTORITÀECCLESIASTICA

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FONDER è il Fondo Nazionale InterprofessionaleBilaterale per la formazione continua, che promuove

Orientati alla crescita.

L’ADESIONE AL FONDO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

L’OPPORTUNITA’PER FORMAREI DIPENDENTIA COSTO ZERO:

- Istituti religiosi- Scuole- Ospedali- Associazioni- Enti di formazione- Società di consulenza- Imprese editoriali- Industrie- Altre organizzazioni

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORIMEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO

GIORNI SEDI AGIDAE ORARIO TEL. PERSONE DISPONIBILI TIPO CONSULENZA

Lunedì AGIDAE - Torino 15.30 - 18.00 328/8767045 Sr. Albina Bertone Normativa e contrattuale

MercoledìAGIDAE - Roma 11.30 - 17.30 06/85457101 P. Francesco Ciccimarra Normativa e contrattuale

AGIDAE - Torino 09.30 - 12.00 328/8767045 Sr. Albina Bertone Normativa e contrattuale

Giovedì AGIDAE - Roma 11.30 – 17.30 06/85457101 P. Francesco Ciccimarra Normativa e contrattuale

Venerdì AGIDAE – Torino 15.30 - 18.00 328/8767045 Sr. Albina Bertone Normativa e contrattuale

ALTRE SEDI TEL. PERSONE DISPONIBILI TIPO CONSULENZA

Guastalla 0522/824293 Sr. Maria Annunciata Vai Normativa e contrattuale

Milano 02/58345224 Sr. Emanuela Brambilla Normativa e contrattuale

ALTRE CONSULENZE

GIORNI SEDE ORARIO TEL. PERSONE DISPONIBILI TIPO CONSULENZA

LunedìAGIDAE - Roma 14.30 - 17.30 06/85457101 Ettore Ferraro Paghe e pensioni

Fond. AGIDAE LABOR 09.00 – 14.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi

Martedì Fond. AGIDAE LABOR 13.30 – 17.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi

MercoledìFond. AGIDAE LABOR 09.00 – 15.00 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi

AGIDAE - Roma 14.30 - 17.30 06/85457101 Americo Sciarretta Banca, finanza, patrimonio

GiovedìFond. AGIDAE LABOR 13.30 – 17.30 06/85457201 Martina Bacigalupi Progetti formativi

AGIDAE - Roma 14.30 – 17.30 06/85457101 Paolo Saraceno Fiscale

Venerdì AGIDAE - Roma 14.30 - 17.30 06/85457101 Armando Montemarano Legale

Janua Broker SpA Assicurativa

CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001

GIORNI SEDE ORARIO TEL. PERSONE DISPONIBILI TIPO CONSULENZA

Martedì AGIQUALITAS 10.00 – 16.00 06/85457301 Giorgio Capoccia Certificazione/Formaz. Qualità

Giovedì AGIQUALITAS 10.00 – 16.00 06/85457301 Giorgio Capoccia Certificazione/Formaz. Qualità

AGIDAE OPERA

SEDE TEL. PERSONE DISPONIBILI TIPO CONSULENZA

AGIDAE OPERA 06/85457501 [email protected] Gestione personale e busta paga

AGIDAE OPERA 06/85457501 [email protected] Salute e sicurezza sul lavoro

AGIDAE OPERA 06/85457501 [email protected] Consulenza energia (luce e gas)

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Rivista bimestraledi formazione

e aggiornamento

• Normativo• Contrattuale

• Gestionale

Per l’AssociazioneGestori Istituti

Dipendenti dall’AutoritàEcclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabileP. Francesco Ciccimarra

DirezioneP. Francesco Ciccimarra

RedazioneEmanuela Brambilla

Giorgio CapocciaIsabella AymeNicola Galotta

Francesco MacrìArmando Montemarano

Emanuele MontemaranoPaolo Saraceno

Maria Annunciata Vai

Registrazione Tribunale di Roma n. 328 del 5-08-2010.

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in

Abbonamento Postale70 % - C/RM/DCB

Grafica e stampaSER Graph Srl

Via Guido Reni, 54 - Romatel. 06 36 00 42 41

[email protected]

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CiccimarraPresidente

Sr. Teresita MoiraghiVice Presidente

Fr. Bernardino LorenziniVice Presidente

Sr. Emanuela BrambillaSegretaria

Sr. Maria Annunciata VaiTesoriere

anno IX - N. 3Maggio | Giugno 2018

00198 Roma - Via V. Bellini 10Tel. 06 85457101 - Fax 06 [email protected] - www.agidae.it

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’ AUTORITÀ ECCLESIASTICA

AGIDAE

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L’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Auto-rità Ecclesiastica - fondata nel 1960, è un’associazione di Isti-tuti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l‘or-dinamento dello Stato (Scuole, Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, ISSR, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Dio-cesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente. All’AGIDAE aderiscono anche Istituzioni ed enti laici che scel-gono di adottare il CCNL. L’AGIDAE stipula:e il CCNL Scuola con le OO.SS.:• FLC CGIL, • CISL SCUOLA, • UIL SCUOLA, • SNALS CONF.SA.L., • SINASCA;e il CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo con le OO.SS.:• F.P. CGIL, • FISASCAT CISL, • UILTuCS;e il CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche con le OO.SS.:• FLC CGIL,• CISL Università,• CISL Scuola,• UIL RUA,• SNALS CONF.S.A.L.,• SINASCA.L’AGIDAE assiste gli associati nell’applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche am-ministrative e gestionali.

Per iscriversi all’AGIDAE basta compilare ed inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l’indicazione dell’attivi-tà svolta (scolastica, universitaria o socio-assistenziale). In caso di cooperative, società, associazioni, allegare copia dello statuto.L’AGIDAE comunica l’accettazione formale e indica le modalità per effettuare il pagamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

Qualsiasi variazione di gestione, indirizzo o recapiti va comu-nicata per iscritto all’AGIDAE, come pure la cessazione di atti-vità o la disdetta di iscrizione.

PRESENTAZIONE

QUOTEASSOCIATIVE

ISCRIZIONI

VARIAZIONIE DISDETTE

QUOTE ASSOCIATIVE 2018IstitutiEconomi/SuperioriConsulenti

€ 380,00€ 200,00€ 550,00

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sommarioEDITORIALE 4 Editoriale

P. Francesco Ciccimarra

7 Disdetta CCNL Scuola 2016-2018

8 Privacy: in vigore il nuovo Regolamento Armando Montemarano

22 Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per Religiosi Accordo AGIDAE - UNISALUTE Marco Conte

26 Convenzione AGIDAE – IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all’estero Luca Rosetti

28 Formazione continua dei lavoratori e ruolo dei Fondi Interprofessionali. Un’esperienza sul campo. AGIDAE e ALMER Nicola Mercurio

31 Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali Ida Bonifati

35 Atlante FONDER. La formazione finanziata nel 2017 Diana Massarotto

58 Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale Matteo Gumiero

62 Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili (Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)

SENTENZE UTILI

ATTIVITA’ SINDACALE

15 Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale.

Finalmente un po’ di giustizia (Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)

18 L’obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)

ARTICOLI

AREA FORMAZIONE

PRASSI AMMINISTRATIVA

VITA ASSOCIATIVA

OSSERVATORIO

IL PUNTO SU...

IL SERVIZIODI AGIDAE OPERA

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EditorialeP. Francesco Ciccimarra

1EDITORIALE

Dopo ben 88 giorni dalla data delle elezioni politiche, finalmente si è trovato l’accordo politico tra il partito della Lega Nord, guidato da Matteo Salvini, e il Movimento 5 Stelle capeggiato da Luigi Di Maio, per la formazione di una maggioranza parlamentare sulla base di un Documento congiunto, cosiddetto Contratto di Governo, sottoscritto per la definizione di una serie di interventi necessari a risolvere i problemi più urgenti del nostro Paese. Il 1° giugno, vigilia della festa della Repubblica, il nuovo Governo, presieduto dal Prof. Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, dando così inizio al proprio mandato di governo.

Uno dei punti fermi del Contratto di Governo, tra i più qualificanti impegni elettorali del Movimento 5 Stelle, è rappresentato dalla lotta al lavoro precario e dalla garanzia di un salario minimo per tutti, il cd salario di cittadinanza.

Ad un mese esatto dagli inizi dell’attività di governo, mentre questo numero della Rivista va in stampa, ecco un decreto-legge, datato 2 luglio 2018, ampollosamente definito“DECRETO DIGNITÀ”, emanato dal Governo su proposta del Ministro del Lavoro, che modifica con effetto immediato le norme sui contratti di lavoro a tempo determinato, con il dichiarato proposito di con-trastare la precarietà dei rapporti di lavoro. Si avrà modo di riflettere più attentamente sul prov-vedimento, la cui urgenza non appare del tutto giusti-ficata, solo che si pensi che quasi contestualmente

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editoriale

l’ISTAT ha dato notizia di una crescita notevole dell’occupazione rispetto agli anni passati, segno che i provvedimenti in materia hanno dato risultati positivi. Il mondo del lavoro si era dato strumenti normativi idonei per favorire una maggiore occupazione attraverso una flessibilità garantita sia per le aziende datoriali sia per i lavoratori. L’aver fissato a 36 mesi il livello di insuperabilità del contratto a termine pur lasciando alle parti sociali la facoltà di derogarvi in sede di contrattazione collettiva per fronteggiare specifiche realtà, ha consentito a tutti di attraversare la fase cruciale della crisi economica e di intravedere segnali di crescita.

Oggi si torna indietro, purtroppo, vagheggiando traguardi occupazionali che invece rischiano di restare una chimera, se non addirittura provocare rigurgiti verso un passato di cui nessuno sente nostalgia. Le novità che maggiormente toccano il mondo dei rap-porti di lavoro AGIDAE possono così riassumersi:

1. la durata massima di un contratto a tempo determinato passa da 36 a 12 mesi con un rinnovo che non può superare altri 12 mesi, per un totale di 24 mesi; 2. torna l’obbligo di indicare, oltre il dodicesimo mese, la causale che giustifichi il rinnovo di un contratto a TD, una motivazione evidentemente più restrittiva, ridotta, oltre ai casi di sostituzione di personale, a situazioni aventi carattere eccezionale rispetto all’attività ordinaria. E’ sufficiente leggere il testo della riforma per farsi un’idea:

“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”;

3. quando la prestazione lavorativa supera i dodici giorni resta l’obbligo della forma scritta del contratto individuale; 4. in ordine alla efficacia delle novità introdotte si stabilisce che le disposizioni del DL che hanno introdotto modifiche al Dlgs 81/2015 “trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore (n.d.e. pubblicazione nella G.U.) del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Il tono di questa Novella si dissocia moltissimo dal citato Dlgs 81/2015, nel quale si legge semplicemente che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, senza che sia prevista alcuna limitazione in ordine alle sue “cause” giustificatrici. Tutto era rapportato all’elemento temporale. La nuova disciplina, invece, riduce drasticamente da 36 a 12 i mesi di durata ordinaria, subordinando una eventuale proroga alla sussistenza di una serie di cause, la

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editoriale

cui assenza condurrebbe alla nullità del contratto stesso. Come dire, l’aria è cambiata. E non per nulla si parla di Governo del cambiamento.

Fortunatamente è stata salvaguardata la normativa stabilita dai contratti collettivi. Si legge, infatti, al comma 2 del nuovo art. 19 Dlgs 81/2015 che “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, …………., la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”.

Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi confermata la disciplina contenuta nei CCNL AGIDAE in materia di contratti a tempo determinato. I docenti non abilitati, pertanto, potranno continuare ad essere assunti, annualmente, fino al conseguimento del titolo di abilitazione e comunque per un periodo non superiore a 84 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL AGIDAE Scuola.

Lo stesso deve intendersi per quei contratti a TD concernenti i coordinatori didattici, di cui all’art. 23, comma 1, punto 1. Per costoro, infatti, il CCNL prevede la permanenza in “servizio di prova” fino ad un massimo di 5 anni. In sintesi:

CONTRATTO ACAUSALE Può avere una durata massima, comprese le proroghe, di 12 mesi, senza indicare una ragione giustificatrice dell'apposizione del termine. SUCCESSIONE DI DIVERSI CONTRATTI A TERMINE La durata complessiva dei contratti non può superare i 24 mesi. DOCENTI NON ABILITATI Possono essere assunti annualmente fino al conseguimento dell'abilitazione per un periodo non superiore a 84 mesi, indicando come causa giustificatrice "carenza di abilitazione, ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE". COORDINATORI DIDATTICI Ai docenti a tempo indeterminato dipendenti dell'Istituto può essere conferito annual-mente l'incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, mag-giorato di ulteriori 24 mesi, indicando come causa giustificatrice “incarico annuale di coordinamento scolastico ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE”.

Pare davvero incomprensibile che, a fronte di un trend positivo per l’occupazione, certificato dall’ISTAT, il nuovo Governo introduca norme in controtendenza.

Auspichiamo che la discussione parlamentare per l’approvazione del decreto riesca a limitare i danni.

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www.flcgil.it www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.sinasca.it

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Roma, 13 giugno 2018 Egr. Presidente AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica p. Francesco Ciccimarra Via Bellini, 10

ROMA OGGETTO: Disdetta CCNL 2016-2018. Le scriventi Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL e SINASCA, firmatarie del CCNL 2016-2018, inviano con la presente formale disdetta contrattuale nel rispetto delle norme, delle modalità e dei tempi fissati dall’art. 16 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore. Le Organizzazioni Sindacali si riservano di inviare all’Associazione in indirizzo entro i tempi fissati dal CCNL in vigore le relative proposte di piattaforma unitaria. Distinti saluti.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL SINASCA Francesco Sinopoli Maddalena Gissi Giuseppe Turi Elvira Serafini Pierluigi Cao

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL SINASCA

Via Leopoldo Serra 31 Via Angelo Bargoni 8 Via Marino Laziale 44 Via Leopoldo Serra 5 Viale Giulio Cesare 118

00153 Roma 00153 Roma 00179 Roma 00153 Roma 00192 Roma

tel. 06 83966800 – fax 06 5883440 tel. 06 583111 – fax 06 5881713 tel. 06 7846941 – fax 06 7842858 tel. 06 588931 – fax 06 5897251 tel. 06 3701718 – fax 06 3720139

Attività Sindacale2

Disdetta CCNL Scuola 2016-2018

ATTIVITA’ SINDACALE

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Articoli3Armando Montemarano

Privacy: in vigore il nuovo Regolamento

ARTICOLI

«Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni on line comportino rischi per la protezione delle persone fisiche».

on questa affermazione, contenuta nel nono considerando del Regolamento n. 2016/679, il Parlamento europeo e il

Consiglio dell'Unione europea hanno ricono-sciuto la sopravvenuta inadeguatezza, dopo oltre vent'anni, della legislazione sul trattamen-to dei dati, tracciando indirettamente una linea di cancellazione anche sul codice della privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003), almeno come finora articolato. Il principio di responsabilizzazione

Si cambia, dunque, registro: non più una normativa basata sul tradizionale principio di legalità, edificato - secondo il brocardo nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege - sullo schema «ordine del legislatore/sanzione per la disubbidienza», bensì sul principio di responsabilizzazione. Quello stesso, per capirci, cui si ispirano le norme in materia di modelli organizzativi, di certificazione di qualità, di sicurezza del lavoro, di anticorru-zione, di antiriciclaggio: di tutti i sistemi, cioè, di gestione dell'impresa che da tempo, ormai, vengono elaborati in sede eurounitaria, i quali sono unificati da una stessa concezione di prassi gestoria e sono unificabili in una organica metodologia di governo aziendale (va infatti ricordato che, quando si parla di privacy, si parla di attività d'impresa, perché la normativa in materia non si applica in mancanza di una connessione con un'attività commerciale o professionale, profit o non profit; non si applica, cioè, al trattamento di dati personali effettuato dalle persone fisiche nell'ambito di attività a carattere personale o domestico, comprese la corrispondenza, gli indirizzari, l'uso dei social network e la pratica delle altre attività on line).

C

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9

articoli

Il principio di responsabilizzazione viene codificato muovendo da alcune premesse: sussiste una responsabilità generale del titolare per qualsiasi trattamento di dati

personali che abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto; il titolare è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado

di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento; le misure adottate devono tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione,

del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale;

la probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato vanno misurate dal titolare in base ad una valutazione oggettiva mediante la quale stabilire se i trattamenti di dati comportano un rischio elevato;

la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e dimostrabili;

la responsabilità generale dei titolari e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esige una chiara ripartizione interna delle responsa-bilità. I due pilastri del trattamento

È affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, alla luce di due criteri specifici, indicati nel Regolamento:

1) data protection by default and by design: protezione per impostazione predefinita e per configurazione del sistema prima di procedere al trattamento dei dati e a seguito di un’analisi preventiva e di un impegno attuativo, che deve sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili;

2) misurazione del rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati: tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione, tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare i rischi.

Su questi due pilastri si reggerà il regime di responsabilità, che consiste principalmente nel fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovranno risarcire i danni cagionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento, con la possibilità, tuttavia, di essere esonerati da responsabilità dimostran-do che l'evento dannoso non era in alcun modo loro imputabile.

Il compito fondamentale del RPD o

DPR “Data Protection Officer” è

esplicitato dal Regolamento che ne

prevede il coinvolgimento

“tempestivamente e adeguatamente in

tutte le questioni riguardanti la

protezione dei dati personali”

(art. 38 RGPD).

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articoli

Il registro dei trattamenti

La dimostrazione dell'ottemperanza al Regolamento può essere data da un registro dei trattamenti, tenuto sotto la responsabilità del titolare o del responsabile i quali, su richiesta, dovrebbero mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo, affinché possa servire per monitorare i trattamenti. L’intervento del Garante avverrà principal-mente a posteriori, successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare. Ciò spiega l’abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti previsti dal codice della privacy, come la notifica preventiva dei trattamenti all’autorità di controllo e la verifica preliminare, sostituiti dagli obblighi di tenuta del registro.

Il registro dei trattamenti deve contenere essenzialmente le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del

contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

le finalità del trattamento; una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

adottate; i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione

internazionale; i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati. Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la

conformità da parte del titolare o del responsabile - in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità - e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti mediante:

codici di condotta approvati; certificazioni approvate; indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati; linee guida fornite dal Comitato europeo della protezione dei dati.

Le basi giuridiche del trattamento

Le figure individuate dal codice della privacy, a parte il DPO, restano le stesse

(titolare, responsabile, incaricato), come pure i fondamenti di liceità del trattamento: consenso: dev’essere esplicito per i dati sensibili e manifestato attraverso

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, qual è l’adempimento di obblighi contrattuali;

interesse vitale dell'interessato o di terzi: si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione;

obblighi di legge cui è soggetto il titolare: ad esempio, nel caso dell'esercizio di pubblici poteri (si pensi ad una scuola o ad un ospedale);

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articoli

interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati: l’interesse deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

La normativa, però, non detta più le misure di sicurezza da adottare; ne affida l'individuazione al titolare e al responsabile, che devono dimostrare di averle adottate, di averle effettivamente attuate e che erano idonee, in base alla valutazione preventiva del rischio, a tutelare gli interessati.

Accountability e compliance

La parola-chiave, secondo tutti gli interpreti, è accountability; responsabilità o,

meglio, responsabilizzazione: assunzione di responsabilità da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti (accountors) del risultato conseguito da un’organizzazione, sulla base delle proprie capacità e della propria etica. La responsabilizzazione richiede:

- capacità decisionale; - rispetto dei portatori di interessi (accountees); - premi, se i risultati prefissati sono conseguiti; - sanzioni, se i risultati prefissati non sono conseguiti. La definizione degli obiettivi costituisce il mezzo principale per assicurare

l’accountability che, a sua volta, presuppone la compliance, cioè il rispetto delle norme sotto un duplice profilo: a) la legittimità dell’azione; b) l’adeguamento dell’azione proattiva agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida o codici di condotta. L'accountability, dunque, per quanto concerne il trattamento dei dati personali:

- si riferisce all'obbligo di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti nell’esercizio della libertà di scelta dei mezzi;

- si fonda sulla realizzazione di comportamenti proattivi, vale a dire di iniziative tali da comprovare la concreta attuazione delle misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento.

Il DPO - Data Protection Officer

Se la compliance diventa essenziale, la figura interna cui fare riferimento è

individuata dal Regolamento nel Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO, data protection officer), la cui nomina è obbligatoria ogni qual volta:

- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; - il trattamento dei dati personali su larga scala costituisce una componente

inscindibile delle attività aziendali; vale a dire quando le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati oppure consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie di dati sensibili.

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articoli

Allo stato attuale, in attesa di migliori esemplificazioni del Garante, la nomina del DPO, per quanto concerne specificamente le attività degli Enti ecclesiastici, è da ritenere obbligatoria nelle seguenti opere:

Ospedali, case di cura, Rsa e simili In base al secondo capoverso della FAQ 3 sul responsabile della protezione dei dati

in ambito privato, pubblicata sul sito del Garante il 26 marzo 2018, sono tenuti alla nomina, tra gli altri, le «società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria, quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione».

Scuole In base al par. 2.1.1 delle linee guida elaborate dal «Gruppo Articolo 29», premesso

che la nomina di un DPO è obbligatoria per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico; al riguardo è indubbio che le scuole statali devono nominare il DPO e che le scuole paritarie sono da considerare esercenti un servizio pubblico.

Altre attività di utilità sociale In base al secondo capoverso della FAQ 4 del Garante, in ogni altro caso resta

comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il Regolamento, la designazione del DPO.

L'art. 83, comma 4, Reg. (CE) n. 2016/679/UE stabilisce che la mancata nomina del DPO è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente.

Il DPO va designato, secondo il Regolamento, in funzione delle qualità profes-sionali, dunque deve essere un giurista o, comunque, una persona esperta del diritto; può essere un dipendente oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi ma:

non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti; deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o del responsabile; può essere contattato direttamente dagli interessati; è tenuto al segreto d'ufficio; può svolgere altri compiti, purché non ricorra un conflitto di interessi. Il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al

titolare o al responsabile, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa; b) vigilare sull'osservanza della normativa nonché delle politiche del titolare o del responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) cooperare con l'autorità di controllo.

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articoli

I codici di condotta e la certificazione La conformità al Regolamento dei trattamenti potrà essere asseverata da meccanismi

di certificazione, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

La certificazione è volontaria e non riduce la responsabilità del titolare o del responsabile; è rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati dall'ente unico italiano, Accredia, o dall'autorità di controllo competente, il Garante, in base ai criteri approvati da tale autorità; è accordata per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni, purché continuino ad essere soddisfatti i requisiti pertinenti.

Gli organismi di certificazione pos-sono essere accreditati se:

hanno dimostrato all'autorità di controllo di essere indipendenti e com-petenti e, dunque, che i compiti e le funzioni da essi svolti non danno àdito a conflitto di interessi;

si sono impegnati a rispettare i criteri di certificazione approvati dall'au-torità di controllo;

hanno istituito procedure che gli consentano di valutare l'idoneità dei tito-lari e dei responsabili ad applicare il codice di condotta eventualmente adottato, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati, nonché i reclami relativi a violazioni della certificazione.

Il Regolamento prospetta, come esposto, la possibilità di redigere codici di condotta, destinati a contribuire alla sua corretta applicazione, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. I codici possono essere elaborati dalle associazioni e dagli altri organismi di rappresentanza delle categorie di titolari o dei responsabili allo scopo di dettagliare l'applicazione del Regolamento. Il codice di condotta dovrà contenere, quindi, i meccanismi che consentono all'organismo accreditato di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme da parte dei titolari o dei responsabili che si impegnano ad applicarlo.

Le associazioni e gli altri organismi che intendono elaborare un codice di condotta tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori, o modificare o prorogare un codice esistente, devono sottoporre il progetto di codice, la modifica o la proroga, all'autorità di controllo, che esprime un parere sulla conformità al Regolamento e approva il progetto se ritiene che offra garanzie adeguate.

Principio di accountability

“Con il nuovo Regolamento viene definito un principio già riconosciuto dal Garante: quello che prevede che sia responsabilità del possessore dei dati sensibili conservarli in maniera corretta”. Il principio di accountability sancisce dunque che sarà onere dell’azienda o dell’ente che ha i nostri dati dimostrare un “atteggiamento proattivo nella salvaguardia del dato personale dell’utente”.

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articoli

Il modello di organizzazione La logica che permea il Regolamento europeo, si è detto, è quella del modello

organizzativo. Per farsi intendere, con un'approssimazione che però rende bene la sostanza ultima delle cose, il DPO sta alla privacy come l'Organismo di vigilanza sta al modello organizzativo, come il Responsabile del servizio prevenzione e protezione sta alla sicurezza sul lavoro, come il Responsabile della qualità sta alla certificazione di qualità, come il Responsabile della prevenzione della corruzione sta all’anticorruzione. O, ancora, il registro dei trattamenti sta alla privacy come il modello organizzativo sta alla responsabilità amministrativa da reato, come il documento di valutazione dei rischi sta alla sicurezza sul lavoro, come il manuale della qualità sta alla certificazione.

Nulla vieta (anzi, tutto lo suggerisce) che, avendone requisiti e professionalità, stante anche la sussunzione della sicurezza sul lavoro nel modello organizzativo imposta dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, uno stesso soggetto, collegiale o monocratico, possa riassumere in sé i ruoli apicali previsti dalle diverse disposizioni nelle suindicate materie, in modo che il compendio di tutta la documentazione costituisca l'evidenza e la prova della procedimentalizzazione delle attività, elevando così il rating di legalità dell'Or-ganizzazione.

Quando il costo della prevenzione si stima maggiore del danno che si può ricevere dall'accadimento dell'evento dannoso, si è portati a non apprezzarne l'utilità. E allora, per contenere quanto più possibile questo costo, si ricorre ad interventi di facciata: si scopiazzano da internet o dai formulari codici etici e piani di sicurezza; si designano anziani pensionati o sprovveduti dipendenti e collaboratori a presidenti degli Organismi di vigilanza o a fungere da RSPP. Tutto ciò costa poco ma, ovviamente, non rende nulla, non apporta alcun reale beneficio; seppure contenuto, il costo resterà sempre un peso.

Se si pensasse invece di realizzare, magari proprio a partire dalla «nuova» privacy, veri protocolli di formazione delle decisioni, che consentissero la verificabilità delle operazioni, l'individuazione delle singole responsabilità, la documentazione delle azioni; se si attuasse, cioè, un sistema di controllo interno efficiente, non più affidato alla buona volontà dei singoli presenti in loco, che consentisse davvero alle funzioni apicali di monitorare costantemente le attività e, quindi, di prevenire i fattori di rischio, il costo potrebbe diventare investimento. Soprattutto per gli Enti ecclesiastici, messi di fronte al coinvolgimento crescente dei laici nella gestione delle opere e nella conseguente necessità di affidare ai religiosi, oltre alla custodia e all'interpretazione del carisma, i ruoli di direzione e di controllo della gestione delle attività.

D'altronde, dovrebbe dare da riflettere la constatazione che sono le economie e le imprese più avanzate del pianeta - e non certo quelle più retrive - a costruirsi proprio su quei sistemi di gestione che da noi sono talvolta considerati insopportabili fonti di spesa, insostenibili balzelli.

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Sentenze utili4Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale.Finalmente un po’ di giustizia(Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)

Tribunale di Enna

Ordinanza n. 2944/2018

TRIBUNALE DI ENNA

ll giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta al-l’udienza del giorno 9/5/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Omissis contro Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna, Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico, Libero Consorzio Comunale di Enna, ha emesso la seguente

ORDINANZA Con ricorso depositato il 23.01.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico e che, per l'effetto, fosse riconosciuta, previa disapplicazione delle note al CCNI dell'11.4.2017 per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, la sussistenza del diritto della ricorrente Omissis ad ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto in pre-ruolo dall’a.s. omissis per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall’a.s. omissis per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale della docente qui Ricorrente, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e

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sentenze utili

alla posizione stipendiale dalla stessa maturata, proponendo in via subordinata il riconoscimento del medesimo servizio per un numero di punti inferiore.

Si costituiva il Miur nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.

Omissis. Entrando nel merito della controversia, quanto al fumus boni iuris si osserva quanto segue. La L. 62/00 ha espressamente affermato che “II sistema nazianale di istruzione… è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti Iocali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di speclfica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di Iavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamemo svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla Iegge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento“agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

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sentenze utili

D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). ……………………. Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. ……………………….. P.Q.M. Il Tribunale, visto l’art. 700 c.p.c. 1. Dichiara il diritto di ………… al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico dall’a.s. ……… per punti n. 84, e conseguentcmente del servizio svolto in ruolo dall’a.s. ……….. per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata; 2. Condanna il Miur al rimborso delle spese di lite sostenute da ………… che si liquidano in complessivi € omissis per compensi ed € omissis per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Enna 15.5.2018

IL GIUDICE Dott. Eugenio Alberto Stancanelli

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Corte di Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 9966/2017

a scuola privata paritaria è obbligata a garantire all’alunno disabile le mede-sime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all’uopo stanziati.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9966/2017, pronunciandosi in materia di integrazione scolastica di un alunno portatore di handicap, hanno statuito che “spetta alla sin-gola scuola”, anche se privata, “garantire il supporto” per il numero di ore contenuto nel suo Programma Educativo, già adottato nella scuola statale, senza lasciare ad essa il potere discre-zionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazio-ne che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pa-ri opportunità nella fruizione del servizio. “Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. Pubblichiamo di seguito un estratto della sentenza. FATTI DI CAUSA 1. - I coniugi Omissis e Omissis, genitori di Omissis, nato il omissis, affetto da handicap in situa-zione di gravità, hanno chiesto, nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., l’accertamento della natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scola-stica di non concedere al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che erano state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l’anno scolastico 2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013. Hanno dedotto i ricorrenti che Omissis aveva frequentato fino all'anno precedente la scuola statale primaria di primo grado di Omissis usufruendo dell'insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l'educatrice-assistente sociale.

L

Sentenze utili5L’obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)

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Sennonché - hanno proseguito i ricorrenti - per l'anno 2012/2013 essi genitori avevano deciso di iscrivere il bambino presso la scuola primaria paritaria parrocchiale Omissis ove viene adottato il metodo Montessori: e qui, nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente della nuova scuola al momento dell'iscrizione, all’alunno erano state poi concesse solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l'educatrice. 2. - La domanda è stata proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia nonché nei con-fronti della Omissis. 3. - Con ordinanza in data 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine ha accertato la natura discrimina-toria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al minore Omissis le ore di insegnamento scolastico nella misura di 22 settimanali (+2), così come previste nel PEI attestante le esigenze di sostegno del minore, ha ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quan-to di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessio-ne dell'insegnante di sostegno per il numero di 22 ore settimanali (+2) indicato nel PEI per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti, e ha condannato le parti convenute al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, oltre interessi e spese di lite. 4. - Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l'altro eccependo il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario. Omissis.

RAGIONI DELLA DECISIONE Omissis. 2.2. - Ai sensi della L. n. 62 del 2000, le scuole paritarie private fanno parte, accanto alle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione. Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap, e assicurano l'ap-plicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. Nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi: il sostegno scolastico degli alunni e degli studenti disabili è presupposto e condi-zione indefettibile per il riconoscimento, e il mantenimento, della parità della scuola privata, dovendo questa in ogni caso garantire al minore portatore di handicap le medesime condi-zioni di frequenza e di apprendimento assicurate dalla scuola statale, e quindi il sostegno specializzato nella misura necessaria, secondo quanto stabilito in sede di piano educativo in-dividualizzato. 2.3. - Il soggetto obbligato sostanziale a garantire all'alunno disabile iscritto ad una scuola privata paritaria il servizio educativo e ad assicurargli le medesime prestazioni di supporto dell'insegnante di sostegno di cui egli usufruirebbe qualora fosse iscritto ad una scuola statale, è la stessa scuola privata paritaria; è nei confronti di questa che va indirizzata la pretesa ad ottenere il soste-gno specializzato nella misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo in-dividualizzato.

sentenze utili

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sentenze utili

2.4. - La disciplina di settore evidenzia peraltro che lo Stato concorre, mediante la corresponsione di contributi, all'assolvimento dell'obbligo della scuola privata paritaria di realizzare il diritto fon-damentale all'istruzione dell'alunno disabile. È bensì esatto che questa Corte - in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei confronti del Ministero in rela-zione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 - ha affermato, richiamando l'art. 33 Cost., com-ma 3, che “l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla “scuola pari-ficata”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa", e ha così confermato la pronuncia di merito che aveva negato la sussistenza in capo alla struttura scola-stica "di un diritto al rimborso, da parte dello Stato, per il servizio autonomamente erogato a sog-getti che alle stesse si [erano] direttamente rivolte" (Cass., Sez. U., 16 maggio 2014, n. 10821). Al di là della statuizione resa in fattispecie particolare, occorre osservare che il sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici derivanti dall'applicazione della L. n. 104 del 1992, mediante apposite provvidenze, sul rilievo, evidentemente, che l'assegna-zione di un insegnante di sostegno richiede l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono dirette, non già a finanziare l'istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente possibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istru-zione, l'impegno verso l'accoglienza e l'integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell'effet-tività del suo diritto all'istruzione. È significativa, in questa direzione, la stessa L. n. 62 del 2000, la quale, nel dettare norme sulla pa-rità scolastica, prevede, al comma 14 dello stesso articolo 1, l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2000, della spesa di 7 miliardi di lire «per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alun-ni con handicap». La disciplina di fonte primaria - che si completa con il Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, art. 1-bis (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie), e con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 636 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) - ha avuto un seguito attuativo con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, il quale prevede, all'articolo 8, che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla L. n. 104 del 1992, effettivamente iscritti e frequentanti, «è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato», che «potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzio-ne», stabilendo anche, all'articolo 5, comma 3, che «alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex L. n. 27 del 2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale ... rife-rito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla L. n. 104 del 1992 ... parame-trato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione». Analoghe disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali che hanno stabilito, per gli anni sco-lastici successivi, criteri e parametri per l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria (si tratta del Decreto Ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, del Decreto Ministe-riale 4 novembre 2009, n. 89, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2011, n. 25, e del Decreto Mini-steriale 26 marzo 2012, n. 24). A sua volta, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, nel dettare il rego-lamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie, contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita conven-zione, modulato con riguardo, tra l'altro, al «numero di ore di sostegno per gli alunni disabili pre-viste dal piano educativo individualizzato» e al «numero di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo».

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sentenze utili

Sempre a livello di ricognizione normativa, va evidenziata, ancorché ratione temporis non applicabile nella presente controversia, la L. 26 maggio 2016, n. 89 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42), la quale introduce, a decorrere dall'anno 2017, la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000, «in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui». Omissis. È la scuola privata a dover far fronte all'obbligo di assicurare all'alunno portatore di handicap l'attivazione dell'intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi. Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l'insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato. 2.6. - Ne deriva che ha errato la Corte territoriale a postulare l’esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell'alunno disabile, della scuola statale; e ha, per conseguenza, errato a far discendere dalla mancata assunzione dell'intero onere del sostegno scolastico una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all'amministrazione scolastica. 2.7. - Pur tuttavia, poiché il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) nell’istituzione scolastica dove questo si realizza, anche l'inottemperanza da parte dell’amministrazione statale all’obbligo di erogare le provvidenze previste può risolversi - ove abbia l'effetto di determinare una riduzione, da parte della scuola paritaria privata, delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno - nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e quindi concorrere alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, articolo 2. Omissis. 4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Trieste, che la deciderà in diversa composizione. Omissis. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2017.

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Vita associativa6Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per ReligiosiAccordo AGIDAE – UNISALUTE

Marco Conte

In questo articolo proseguiamo nell’esame delle prestazioni previste dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.), rivolto ai Religiosi e alle Religiose appartenenti agli Istituti iscritti all’AGIDAE.

l Piano A.S.I. fornisce una copertura sanitaria integrativa rispetto a quanto erogato dal

Servizio Sanitario Nazionale e consentirà ai Religiosi iscritti di rivolgersi a strutture private di pri-maria qualità per ridurre i tempi di attesa delle strutture pubbli-che, che non sempre garantisco-no tempistiche accettabili. La durata dell’accordo con UniSalute è triennale e le adesioni vengono pagate annualmente. L’importo da versare ad AGIDAE Opera per l’adesione al Piano A.S.I. è di € 100 annui per ogni Religioso. Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Religiosi della Comunità iscritta, senza limiti di età. Le prestazioni saranno erogate anche per la cura di patologie già in corso al momento del-l’iscrizione.

Non è possibile l’iscrizione di una sola parte dei Religiosi apparte-nenti alle singole Comunità, in quanto le particolari e vantaggio-se condizioni erogate e le sostan-ziali deroghe migliorative sono state ottenute sulla base del pre-supposto che ci sia un’adesione della totalità dei Religiosi appar-tenenti alle Comunità e/o Con-gregazioni che vorranno aderire. I soggetti iscrivibili sono: Religiosi italiani residenti in

Italia;

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vita associativa

Religiosi italiani residenti al-l’estero;

Religiosi stranieri con domicilio di fatto e provvisorio in Italia.

Per questi ultimi l’iscrizione al Piano sarà valida per il rilascio del permesso di soggiorno. Le prestazioni saranno erogate solo ed esclusivamente dalle strutture e dai medici convenzio-nati con UniSalute, previo contat-to telefonico con la Centrale Operativa della Compagnia, che verificherà se i soggetti sono con-venzionati per il Fondo AGIDAE. Ci si potrà rivolgere a strutture non convenzionate solo ed e-sclusivamente in caso di assenza nella provincia di residenza del-l’assistito di strutture convenziona-te. Il Piano sanitario è operante in caso di malattia e di infortunio avvenuto durante l’operatività del Piano per le seguenti coper-ture: Garanzie ospedaliere Ricovero e day hospital chi-

rurgico in Istituto di cura; ricovero e day hospital medi-

co in istituto di cura per gravi eventi morbosi;

day hospital chirurgico.

Garanzie extra ospedaliere Visite specialistiche e accerta-

menti diagnostici; trattamenti fisioterapici riabili-

tativi solo a seguito di infortu-nio o post ricovero;

prestazioni odontoiatriche par-ticolari;

odontoiatria/ortodonzia; interventi chirurgici odontoia-

trici extra ricovero.

Garanzie di sostegno Rimborso spese per la cura e

l’assistenza dei Religiosi in sta-to di non autosufficienza con-solidata/permanente.

Garanzie di prevenzione Prestazioni a tariffe agevolate; servizi di consulenza e assi-

stenza; Check up gratuiti. Allo scopo di fornire una informa-tiva a tutti gli Enti sui contenuti specifici delle prestazioni fornite dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.) a favore dei loro Religiosi, in questo numero procediamo nell’analisi delle ga-ranzie previste per i singoli settori di copertura, approfondendo quelle previste in ambito extra ospedaliero. LE GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE A) Visite specialistiche Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a ma-lattia o a infortunio con l’esclusio-ne delle visite odontoiatriche e ortodontiche per le quali è prevista una specifica garanzia, che illustreremo nel prossimo articolo.

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vita associativa

Rientra in copertura esclusiva-mente una prima visita psichia-trica al fine di accertare la pre-senza di un’eventuale patologia. I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’in-dicazione della specialità del me-dico, la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla pa-tologia denunciata. Le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 45,00 per ogni visita specialistica, che dovrà es-sere versato dall’Iscritto alla strut-tura convenzionata all’atto della fruizione della prestazione. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del pro-prio medico curante contenente la patologia presunta o accerta-ta. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Iscritto con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 10,00 per ogni ticket. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.

B) Accertamenti diagnostici Il Piano sanitario provvede al pa-gamento delle spese per accer-tamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l’e-sclusione degli accertamenti o-dontoiatrici e ortodontici. Le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 45,00 per ogni accertamento diagnostico, che dovrà essere versato dall’Iscritto alla struttura convenzionata al-l’atto della fruizione della presta-zione. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa i ticket sa-nitari a carico dell’Iscritto con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 10,00 per ogni ticket. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia presunta o accertata. Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 700,00 per persona. C) Trattamenti fisioterapici riabi-litativi a seguito di infortunio o co-me post intervento chirurgico

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vita associativa

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso o come post ricovero chirurgico indennizzabile ai termini della copertura, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano pre-scritti da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denun-ciata e siano effettuati da perso-nale medico o paramedico abili-tato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere compro-vato dal documento di spesa. Non rientrano in copertura pre-stazioni effettuate presso pale-stre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere, anche se con annesso centro medico. In caso di utilizzo di strutture sani-tarie convenzionate con UniSalute

ed effettuate da medici conven-zionati, le prestazioni erogate al-l’Iscritto vengono liquidate diret-tamente da UniSalute alle strut-ture, senza l’applicazione di im-porti a carico dell’Iscritto. L’Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del me-dico curante contenente la pa-tologia, come sopra riportato. In caso di utilizzo di strutture del SSN, UniSalute rimborsa integral-mente i ticket sanitari a carico dell’Iscritto. Per ottenere il rimborso è neces-sario che l’Iscritto alleghi alla fat-tura copia della richiesta del me-dico curante contenente la pa-tologia come sopra riportato e copia del certificato di Pronto Soccorso.

Il limite di spesa annuo a dispo-sizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.

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Vita associativa7Convenzione AGIDAE – IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all’estero

Luca Rosetti

iconoscere il proprio titolo di studio conseguito all’estero è ora possibile. La convenzione avviata due anni fa tra IUL e AGIDAE consente a tutti gli associati AGIDAE di ottenere una valutazione della carriera pregressa universitaria e

lavorativa per il rilascio dei titoli di laurea triennale e magistrale italiane. In caso di un percorso di studi non completato, è possibile comunque ottenere una valutazione e il successivo riconoscimento delle attività svolte presso università stra-niere. La convenzione prevede inoltre agevolazioni nelle tasse di iscrizione per tutti coloro che sono interessati a conseguire una laurea italiana, sia attraverso una procedura di riconoscimento della carriera o dei titoli ottenuti all’estero, sia per quanti vogliono iscriversi per la prima volta a un percorso universitario. L’Università telematica IUL è un Ateneo pubblico non statale interamente partecipato dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Indire, l'Ente di ricerca del Ministero del-l’Istruzione che ha come mission l'innovazione del sistema scolastico italiano. L’Ateneo da anni opera nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, proponendo corsi di laurea triennale e magistrale in scienze della formazione ed educazione permanente, oltre a corsi post lauream e di aggiornamento professionale su queste tematiche. Come avviene il riconoscimento dei titoli universitari Per gli associati AGIDAE è prevista una procedura assistita ai fini della valutazione di attività universitarie svolte in passato. Ci sono due tipologie di riconoscimento delle carriere pregresse a seconda se la persona che fa la richiesta provenga da un Paese dell’Unione Europea e da un Paese dell’Area dell’Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.) o da un Paese del resto del mondo. Nel caso di persone laureate all’interno dell’Unione Europea o dell’Area Higher Education, il riconoscimento del titolo è immediato, a condizione che presenti il numero

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vita associativa

di crediti previsto dal sistema italiano. In caso contrario, è possibile integrare con un numero di esami stabilito dall’Ateneo IUL i crediti mancanti per conseguire il titolo italiano. L’equipollenza del titolo viene sancita dalla traduzione giurata e dalla Dichiarazione di Valore ottenuta dal Consolato Italiano più vicino al luogo di residenza. Ad esempio, un laureato triennale in Francia che voglia iscriversi ad una laurea magistrale in Italia, lo fa semplicemente presentando il suo titolo di studio e la dichiarazione di valore del Consolato. La normativa italiana prevede che il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano debba chiedere il riconoscimento del proprio titolo ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti. Successivamente, sulla base dei crediti indicati secondo il sistema europeo di trasferimento crediti formativi, integra eventuali crediti mancanti per discipline di base del curricolo italiano, per portarlo a completamento di una laurea italiana. Nel caso di un titolo di dottorato (P.h.D.) conseguito in un Paese europeo, la conversione è invece automatica. Nel caso di persone laureate al di fuori di un Paese dell’Unione Europea e da un Paese dell’Area dell’Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.), il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano deve chiedere l’iscrizione ad anni successivi all’immatricolazione ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti. In assenza di crediti universitari dichiarati da parte del richiedente, l’Ateneo IUL opera un riconoscimento dei settori disciplinari possibili e sulla base dei contenuti dei singoli esami sostenuti attribuisce un numero di crediti universitari congruo, per portare a completamento di una laurea italiana il laureato straniero. Per i titoli di dottorato (P.h.D.) conseguiti fuori dall’Area Europea la conversione non è possibile. La convenzione tra AGIDAE e IUL consente inoltre di richiedere la valutazione dei titoli o dei crediti formativi conseguiti nelle carriere pregresse presso le Università Pon-tificie. Per l’invio delle domande di riconoscimento e richieste di informazioni è possibile contattare gli uffici centrali di AGIDAE, scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

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Nel pomeriggio di martedì 24 aprile scorso, presso

la biblioteca comunale di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è svolto un incontro sul tema dei finanziamenti per la formazione continua dei lavoratori e il ruolo dei Fon-di Interprofessionali. L’invito all’incontro era stato rivolto principalmente alle aziende, agli studi professionali, alle associazioni, ai consulenti del lavoro, alle parrocchie, alle congregazioni e a tutte le attività produttive del territorio.

La manifestazione, sorta per iniziativa di una piccola azienda del territorio, la ALMER srl, e in collaborazione con la Fondazione AGIDAE LABOR, è stata patrocinata dal Comune di

Sant’Antonio Abate e ha registrato una numerosa partecipa-zione degli invitati a testimonianza del buona riuscita dell’evento.

A presentare e a coordinare i lavori del Convegno è stata chiamata la

Dott.ssa Marianna Pasqualina Alfano, Responsabile della comunicazione di ALMER srl. Nell’introdurre i lavori ha sottolineato che la ALMER, oltre a svolgere la propria attività imprenditoriale, si è sempre dimostrata attenta alle te-matiche della tutela e dello sviluppo del territorio intravedendo nella formazione continua dei lavoratori una straordinaria opportunità di crescita sia per i lavoratori sia per le stesse aziende.

Perché il coinvolgimento dell’AGIDAE e delle strutture ad essa collegate,

quali la Fondazione AGIDAE LABOR e il FOND.E.R. (Fondo enti religiosi per la formazione continua)? La Relatrice ne ha spiegato i motivi: a) l’esperienza dell’AGIDAE come Associazione datoriale che, raggruppando migliaia di enti re-ligiosi dediti all’attività scolastica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, attività accademica e para-accademica (Scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, attività ricettive, centri di recupero, centri servizi di vario genere, ecc.), stipula i

OsservatorioNicola Mercurio

Formazione continua dei lavoratori e ruolo dei Fondi Interprofessionali.Un’esperienza sul campo. AGIDAE e ALMER

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osservatorio

Contratti Collettivi Nazionali per i relativi settori, facendosi carico anche della formazione delle decine di migliaia di lavoratori addetti; b) l’esperienza maturata anche attraverso l’istituzione del Fondo bilaterale per il supporto alla formazione continua dei lavoratori, il FOND.E.R., che da oltre dodici anni continua a so-stenere concretamente la formazione dei lavoratori dei moltissimi enti, anche non associati AGIDAE, ma che liberamente vi hanno aderito.

Il tavolo dei relatori, presieduto da P. Francesco Ciccimarra, Presidente

dell’AGIDAE e Presidente del FOND.E.R., ha visto la partecipazione di diversi e illustri esperti. Il Presidente della Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia”, Dott. Nicola Mercurio, ha fatto presente la necessità di utilizzare maggiormente i Fondi Interprofessionali, in un momento storico particolare in cui le aziende devono giocare la propria partita nell’arena della concorrenza interna e interna-zionale; di conse-guenza, la gestio-ne delle risorse u-mane assume una importanza rile-vante ai fini del recupero della competitività che può essere salvaguardia solo grazie alla formazione continua dei lavoratori e dei collaboratori. Una vera e propria mission.

L’Assessore alle Attività Produttive, Dott.ssa Anna Iolanda D’Antuono,

oltre a portare i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, ha voluto affrontare, anche in veste di consulente del lavoro, il tema della formazione come occasione di sviluppo per le aziende del Sud e il ruolo fondamentale che po-trebbero avere i Fondi Interprofessionali.

Il Dott. Antonio Di Vuolo, anch’egli consulente del lavoro ed esperto nella

materia oggetto del Convegno, ha svolto la sua relazione molto accurata sul ruolo dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua tra pubblico e privato co-me strumento per lo sviluppo delle aziende.

La Dott.ssa Martina Bacigalupi, Responsabile delle attività formative

della Fondazione AGIDAE LABOR, ha illustrato le opportunità formative 2018,

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osservatorio

derivanti dai diversi Avvisi che il FOND.E.R. ha previsto per l’anno corrente, tenendo conto della diversità delle aziende, della molteplicità delle esigenze for-mative individuali e collettive, della elasticità organizzativa dei momenti forma-tivi e delle specificità del FOND.E.R. come interlocutore istituzionale per la for-mazione.

Nell’intervento del Prof. Luigi Puddu, ordinario di Ragioneria all’Uni-

versità di Torino, è stata ribadita la volontà dello Stato di rafforzare il sostegno alla formazione attraverso la devoluzione ai Fondi Interprofessionali dello 0,30% dei contributi previdenziali obbligatori da parte dei datori di lavoro, lasciando a costoro la facoltà di scegliere liberamente il Fondo Interprofessionale di maggior fiducia.

Padre Francesco Ciccimarra, infine, oltre ad aver rappresentato i risultati

più che positivi di una esperienza ultradecennale con il FOND.E.R., che durante il suo percorso di vita ha erogato quasi 50 milioni di euro per la formazione, registrando parallelamente un significativo incremento di nuove assunzioni da parte delle aziende che hanno fatto formazione (alcune migliaia di nuove assunzioni), sottolineando quindi il virtuoso rapporto tra formazione e crescita, si è soffermato sulla necessità di impegnarsi affinché sia incrementata sempre di più nelle aziende e nei diretti interessati la cultura della formazione continua, au-tentico motore di sviluppo, di conservazione dei posti di lavoro, di sfida verso il futuro.

Non è mancato il dibattito sulle sollecitazioni emerse nella riunione a testi-

monianza dell’interesse suscitato dagli interventi e soprattutto dalla volontà di non lasciare decadere un’occasione che, nonostante il rammarico per le opportunità ormai pregresse, potrebbe aprire per le aziende presenti una nuova pagina di storia aziendale1.

1 Come in ogni occasione che si rispetti, non è mancato un fuori programma: il 24 aprile, infatti, è stato per Padre Francesco Ciccimarra il 35° anniversario di Sacerdozio. Terminato il Convegno, si è voluta celebrare la ricorrenza con una solenne concelebrazione eucaristica nel Santuario di San Gerardo Maiella, a Sant’Antonio Abate, con il Parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate, Don Salvatore Branca, il Parroco della Chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio, Don Ciro Alfano, e il Parroco della Chiesa di Madonna delle Grazie di Gragnano, Don Vincenzo Rosanova. Per l’occasione, a totale insaputa del festeggiato, sono convenuti i parenti di Padre Ciccimarra, arrivati dalla Puglia, e diversi altri amici giunti da ogni parte dello Stivale.

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Il punto su...9Ida Bonifati

Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali

n data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, che, tra le altre disposizioni, ha introdotto all’art. 54 bis una nuova disciplina delle prestazioni occasionali in sostituzione del lavoro

accessorio (i c.d.“voucher Inps”), abrogato dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017, emanata per evitare lo svolgimento di un referendum abrogativo sulla materia. In questa trattazione si cercherà di fare chiarezza sulla tipologia di tali forme contrattuali e sul loro possibile utilizzo alla luce delle disposizioni dei CCNL AGIDAE di settore. In primis occorre chiarire la natura delle nuove prestazioni occasionali poiché la stessa denominazione ha generato confusione con il lavoro autonomo occasionale disci-plinato dall’art. 2222 del c.c. (contratto di prestazione d’opera) per il quale continua ad applicarsi la normativa di riferimento. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. Il prestatore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. svolge la sua attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:

completa autonomia gestionale ovvero nessuna “eterodirezione”; professionalità; nessuna continuità nell’esecuzione della prestazione; assenza di abitualità intesa come attività duratura e prolungata nel tempo.

In questi casi, il prestatore autonomo occasionale non deve aprire la PARTITA IVA, perché la sua attività è prestata saltuariamente. Nell’ipotesi in cui la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c. perda il requisito della occasionalità e diventi rapporto continuativo, troverà applicazione la disciplina riguardante il lavoro dipendente, se compare l’elemento della subordinazione e della eterodirezione (ad esempio se si percepiscono ogni mese 200 euro per una prestazione di 2 giorni mensili). Una tipizzazione di prestazione d’opera occasionale è rappresentata dal ricorso, da parte di un Istituto scolastico, ad uno psicologo professionista per la gestione di un corso pomeridiano di “coaching genitoriale”, finalizzato allo sviluppo di migliori relazioni tra genitori e figli. Altra esemplificazione riguarda, all’interno di una Casa di cura, l’apporto di

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il punto su...

un tecnico informatico per l’implementazione di un nuovo sistema di gestione dei dati sensibili, per ottemperare alle rinnovate disposizioni in materia di privacy. Sotto il profilo fiscale, il collaboratore autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al Committente una ricevuta in cui non è previsto l’addebito dell’IVA, ma soltanto della ritenuta di acconto del 20% e nella quale devono comparire i seguenti elementi obbligatori:

propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, C.F.); generalità del Committente; data e numero progressivo d’ordine della ricevuta; corrispettivo lordo concordato per l’opera o per il servizio; ritenuta di acconto (pari al 20% del compenso lordo) che deve essere applicata a

riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione; importo netto che verrà corrisposto dal Committente.

La ricevuta ha la funzione di certificare al Committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta e nel contempo rappresenta uno strumento utile per il prestatore-contribuente per rendicontare i compensi ricevuti in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Sulla ricevuta, inoltre, il prestatore d’opera deve apporre una marca da bollo del valore di 2 euro nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di euro 77,47. Sotto il profilo previdenziale, qualora il prestatore d’opera occasionale superi nell’anno solare la soglia di 5.000 euro lordi di prestazioni, c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, con il contestuale versamento contributivo. NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI Possono ricorrere alle prestazioni occasionali introdotte dall’art. 54 bis della Legge n. 96/2017: - Persone fisiche (per prestazioni occasionali rese mediante il “Libretto famiglia”). Si ritiene, pertanto, che una Religiosa possa, in qualità di persona fisica, ricorrere a tali prestazioni (p.e. una Suora ammalata appartenente ad una Congregazione religiosa potrebbe utilizzare una prestazione occasionale per la propria assistenza personale). -Imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per prestazioni occasionali rese mediante i “Presto”). Nonostante non si calcolino contratti a termine, lavoratori intermittenti, co.co.co., prestazioni d’opera professionale, tirocini, il ricorso a tale tipologia contrattuale appare assai limitato dalla portata di tali previsioni normative. I datori di lavoro dimensionati oltre le 5 unità assunte a tempo indeterminato dovranno necessariamente rivolgersi ad altre forme di lavoro flessibile. -Pubbliche amministrazioni L’utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, sebbene il legislatore, in caso di violazione, non abbia previsto alcuna specifica sanzione.

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il punto su...

MODALITÀ DI UTILIZZO Gli utilizzatori ed i prestatori devono registrarsi preventivamente nella piattaforma telematica dell’INPS, avendo a disposizione il proprio PIN, anche tramite intermediari quali consulenti del lavoro e patronati, esclusivamente per gli adempimenti relativi al “Libretto Famiglia”. Esistono peculiarità riferite al tipo di utilizzatore: “PERSONE FISICHE” o “IMPRESE”. PERSONE FISICHE Possono essere richieste prestazioni occasionali da persone fisiche, non esercenti attività professionale o d’impresa, limitatamente a:

piccoli lavori domestici; lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Le persone fisiche acquistano tramite piattaforma informatica dell’INPS o presso un ufficio postale un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto famiglia”, che contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro (un voucher per ciascuna ora di lavoro). All’interno dei 10 euro rientrano oneri contributivi, assicurativi e costi di gestione a carico dell’Utilizzatore, dunque al prestatore “entrano in tasca” 8 euro. Attraverso la piattaforma telematica dell’INPS, entro il 3 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, l’Utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione e la sua durata, ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto di lavoro. In mancanza di tale comuni-cazione, l’INPS non paga le prestazioni ed il lavoratore dovrà attivare le opportune rivendicazioni per far valere i propri diritti. IMPRESE Possono essere richieste prestazioni di lavoro occasionale da altri utilizzatori non qualificabili come persone fisiche o famiglie, quindi imprese con massimo 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le imprese acquistano attraverso la piattaforma dell’INPS le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:

9,00 euro quale compenso minimo orario per la prestazione a cui si aggiungono: 2,97 euro ovvero il 33% per la contribuzione alla Gestione separata INPS; 0,32 euro ovvero il 3,5% per il premio assicurativo INAIL; 0,09 ovvero l’1% per il finanziamento degli oneri gestionali.

Il costo minimo orario complessivo è pari ad euro 12,38. L’Utilizzatore è tenuto a comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente i dati anagrafici del prestatore, il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio della stessa. Il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Qualora la prestazione non si realizzi, l’Utilizzatore deve comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione. Per attivare il contratto di prestazione occasionale, le imprese dimensionate entro i 5 dipendenti dovranno versare attraverso la piattaforma dell’INPS, utilizzando l’F24, le somme per pagare le prestazioni occasionali.

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il punto su... LIMITI ECONOMICI Per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno), possono essere rese prestazioni occasionali entro i seguenti limiti economici annui:

per ciascun PRESTATORE: massimo 5.000 euro, indipendentemente dal numero degli utilizzatori;

per ciascun UTILIZZATORE: massimo 5.000 euro, tra tutti i prestatori; il PRESTATORE con lo stesso UTILIZZATORE: massimo 2.500 euro.

Sono computati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese da:

titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; persone disoccupate o soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma tele-

matica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a misure di politica attiva o di inclusione concordate con il centro per l’impiego;

percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Viene confermata, in continuità con i vecchi voucher, l’esenzione fiscale dei compensi percepiti che, peraltro, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore. Per i lavoratori extracomunitari le erogazioni economiche sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. EROGAZIONE DEI COMPENSI Le prestazioni rese nel mese da parte di tutti gli utilizzatori (famiglie e imprese) vengono liquidate dall’INPS al prestatore il giorno 15 del mese successivo alla prestazione attraverso:

accredito su conto corrente bancario; bonifico bancario domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane (questa opzione si

attiva se il lavoratore in fase di inserimento di dati anagrafici ha omesso di indicare il proprio conto corrente bancario).

L’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contribuiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dei premi assicurativi. ILLECITI E SANZIONI Nel caso di superamento del limite dei 2.500 euro in favore dello stesso utilizzatore e comunque con il superamento delle 280 ore nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato ex lege. In caso di mancata comunicazione anticipata da parte delle IMPRESE, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione. Qualora l’attività lavorativa venga prestata a favore di imprese con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione.

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Area Formazione10

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2  

     

 

AVVISO  1/2017  (SPORTELLO  VOUCHER)  

 

DATA  DI  PUBBLICAZIONE:  16/01/2017   DATA  CHIUSURA:  31/12/2017  

 

RISORSE  STANZIATE   €  750.000,00  

 

RISORSE  FINANZIATE   €  552.247,26  

 

 

L’Avviso   1   è   rivolto   alle   aziende   che   intendono   formare   i   propri   lavoratori   con  percorsi  formativi  individuali.  Il   finanziamento   è   a   sportello   mensile,   con   la   sola   verifica   di   ammissibilità  formale.  Riguardo  l’accordo  tra  le  parti  sociali,  nel  caso  di  mancata  risposta  entro  10  giorni  lavorativi  dall’invio  della  richiesta  anche  da  parte  di  tutte  e  tre  le  OO.SS.    Cgil,  Cisl  e  Uil,  il  consenso  si  intende  acquisito  (c.d.  silenzio/assenso).      

 

TAB.  1.  STATO  DELLE  RICHIESTE  

Stato  Richieste  Voucher   N°  richieste   N°  voucher    Fin.  Fonder      PRESENTATE   587   3.025   €  630.249,08  NON  AMMESSE   69   299   €  74.037,62  FINANZIATE   518   2.726   €  552.247,26    

TAB.  2.  VOUCHER  PRESENTATI:  QUADRO  COMPLESSIVO    E  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)    

 SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  

N°  Voucher   2.042   658   325   3.025  

Ore  formazione   25.610,5   7.097   4.086,5   36.794  

Fin.  Fonder  richiesto   €  434.168,02   €  121.289,06   €  74.792   €  630.249,08    

TAB.  3.  VOUCHER  FINANZIATI:  QUADRO  COMPLESSIVO    E  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)    

    SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  N°  Voucher   1.867   587   272   2.726  

Ore  formazione   22.395,5   6.251   3.537,5   32.184  

Fin.  Fonder  approvato   €  382.708,21   €  105.286,05   €  64.253   €  552.247,26  

area formazione

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37

3  

     

 

GRAFICO  2.  VOUCHER  FINANZIATI  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)  

 

TAB.  4.  VOUCHER  FINANZIATI  FUORI  AZIENDA  (VALORI  ASSOLUTI)  

FUORI  AZIENDA   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  n°  voucher   1.148   253   125   1.526  ore  formazione   15.940   3.215   1.968,50   21.123,50  FIN.  FONDER   €  252.731,57   €  55.704,10   €  30.943,00   €  339.378,67  media  ore  formazione   13,89   12,71   15,75   13,84  Fin.  Fonder  medio   €  220,15   €  220,17   €  247,54   €  222,40  

 

TAB.  5.  VOUCHER  FINANZIATI  DENTRO  AZIENDA  (VALORI  ASSOLUTI)  

DENTRO  AZIENDA   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  n°  voucher   719   334   147   1.200  ore  formazione   7.255,50   3.102   1.887   12.244,50  FIN.  FONDER   €  129.976,64   €  49.581,95   €  33.310,00   €  212.868,59  media  ore  formazione   10,09   9,29   12,84   10,20  Fin.  Fonder  medio   €  180,77   €  148,45   €  226,60   177,39  

 

GRAFICO  3.  TIPOLOGIA  VOUCHER  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)

 

68,49%  

21,53%  

9,98%  

SCUOLA  

S-­‐A-­‐E  

ALTRO  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO  

FUORI  AZIENDA  

DENTRO  AZIENDA  

area formazione

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4  

     

 

ACCORDO  PARTI  SOCIALI    DELLE  RICHIESTE  VOUCHER  

TAB.  6.  CONDIVISIONE  DELLE  RICHIESTE  VOUCHER  DA  PARTE  DELLE  OO.SS.  (VALORI  ASSOLUTI)  

COMPARTO   n°  richieste   Condivisione  PIENA  

PARZIALE    (2  firme)  

MINIMA    (1  firma)   NESSUNA  

SCUOLA   383   138   37   60   148  

S-­‐A-­‐E   78   29   1   10   38  

ALTRO   57   30   3   13   11  

TOTALE   518   197   41   83   197    

GRAFICO  5.  CONDIVISIONE  DELLE  RICHIESTE  VOUCHER  DA  PARTE  DELLE  OO.SS.  PER  COMPARTO  (%)  

 

DIMENSIONE  ENTI  BENEFICIARI  DELLE  RICHIESTE  VOUCHER  

GRAFICO   6.   DIMENSIONE   ENTI   BENEFICIARI:   QUADRO   COMPLESSIVO   (VALORI   IN   %)

 

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

PIENA   PARZIALE   MINIMA   NESSUNA  

SCUOLA  

S-­‐A-­‐E  

ALTRO  

11,03%  

13,97%  

38,00%  

19,36%  

7,35%  5,39%  

2,70%  

1,47%  

1,23%   0,50%    da  1  a  7  lav.  

da  8  a  15  lav.  

da  16  a  50  lav.  

da  51  a  100  lav.  

da  101  a  150  lav.  

da  151  a  200  lav.  

da  201  a  250  lav.  

da  251  a  400  lav.  

da  401  a  1100  lav.  

da  501  a  1000  lav.  

area formazione

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5  

     

 

LE  TEMATICHE  FORMATIVE  DEI  VOUCHER  

TABB.  9-­‐11.  LE  TEMATICHE  FORMATIVE  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)  

SCUOLA                  TEMATICHE   n°  voucher   ore  form.   %  ore     FIN.  FONDER  Conoscenza  del  contesto  lavorativo   19   395   1,8%   €  5.324,00  Contabilità,  finanza   2   47   0,2%   €  840,00  Gestione  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.   58   1.297   5,8%   €  23.720,00  Informatica   23   238   1,1%   €  4.700,00  Lavoro  d'ufficio  e  di  segreteria   2   32   0,1%   €  300,00  Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri   21   287   1,3%   €  5.000,00  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro   701   5.123   22,9%   €  84.974,91  Sviluppo  delle  abilità  personali   1.011   14.340,50   64,0%   €  249.693,30  Tecniche  e  tecn.  di  prod.  della  manif.  e  delle  costruzioni   4   64   0,3%   €  1.280,00  Tecniche,  tecn.  e  metod.  per  l'erog.  di  servizi  econ.   3   120   0,5%   €  2.000,00  Tecniche,  tecn.  e  met.  per  l'erog.  di  servizi  san.e  soc.   21   420   1,9%   €  4.236,00  Vendita,  marketing   2   32   0,1%   €  640,00  TOTALE   1.867   22.395,50       €  382.708,21    S-­‐A-­‐E                  TEMATICHE   n°  voucher   ore  form.   %  ore     FIN.  FONDER  Conoscenza  del  contesto  lavorativo   10   68   1,1%   €  1.360,00  Gestione  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.   9   278   4,4%   €  5.560,00  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro   211   1.795   28,7%   €  28.178,55  Sviluppo  delle  abilità  personali   265   3.233   51,7%   €  56.388,70  Tecniche,  tecn.  e  met.  per  l'erog.  di  servizi  san.e  soc.   92   877   14,0%   €  13.798,80  TOTALE   587   6.251       €  105.286,05  

 ALTRO                  TEMATICHE   n°  voucher   ore  form.   %  ore     FIN.  FONDER  Conoscenza  del  contesto  lavorativo   1   35   1,0%   €  700,00  Gestione  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.   11   233   6,6%   €  4.400,00  Informatica   20   320   9,0%   €  6.400,00  Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri   5   112   3,2%   €  2.200,00  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro   106   1.019   28,8%   €  18.313,00  Sviluppo  delle  abilità  personali   122   1.734,5   49,0%   €  30.560,00  Tecniche,  tecn.  e  met.  per  l'erog.  di  servizi  san.e  soc.   7   84   2,4%   €  1.680,00  TOTALE   272   3.537,50       €  64.253,00  

 

TAB.  12.  DURATA  DELLA  FORMAZIONE  VOUCHERT  PER  COMPARTO  (VALORIO  ASSOLUTI)  

 0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%  

4  ore  

da  17  a  25  ore  

area formazione

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6  

     

 

GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE    DEI    VOUCHER  AZIENDALI  GRAFICI  10-­‐12.  VOUCHER  FINANZIATI  PER  REGIONE:  COMPARTI  SCUOLA  ,  S-­‐A-­‐E  ,  ALTRO  (VALORI  IN  %)  

 

 

 

0%  5%  

10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  

0%  2%  4%  6%  8%  

10%  12%  14%  16%  18%  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

area formazione

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7  

     

 

FOCUS  SUI  LAVORATORI  FINANZIATI  CON  I  VOUCHER  AZIENDALI  

TAB.  14.  TIPOLOGIA  CONTRATTUALE  DEI  LAVORATORI:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

TIPOLOGIA  CONTRATTUALE   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  Apprendistato   4   0   7   11  Contratto  a  tempo  determinato   263   41   18   322  Contratto  a  tempo  indeterminato   1.281   455   222   1.958  Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  determinato   21   18   1   40  Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  indeterminato   47   53   15   115  Lavoratore  religioso   244   16   9   269  Lavoro  a  progetto   3   4   0   7  Lavoro  in  agricoltura  a  tempo  indeter.  e  deter.   4   0   0   14    

TAB.  15.INQUADRAMENTO  CONTRATTUALE  DEI  LAVORATORI:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

INQUADRAMENTO   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  Dirigente   110   8   8   126  Impiegato  amministrativo  e  tecnico   1.199   315   134   1.648  Impiegato  direttivo   175   29   32   236  Operaio  generico   105   82   78   265  Operaio  qualificato   217   147   18   382  Quadro   61   6   2   69    

TAB.  16.  TITOLO  DI  STUDIO  DEI  LAVORATORI  (VALORI  ASSOLUTI)  

TITOLO  DI  STUDIO   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  Laurea  e  successive  specializzazioni   878   242   69   1.189  Titolo  post-­‐diploma  non  universitario   49   42   1   92  Qualifica  Professionale   32   125   8   165  Diploma  di  Scuola  Media  Superiore   808   132   160   1.100  Licenza  Media   89   43   33   165  Licenza  Elementare   5   2   1   8  Nessun  titolo   6   1     7    

TAB.  17.  GENERE  DEI  LAVORATORI  FINANZIATI  (VALORI  ASSOLUTI)  

GENERE   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO   TOTALE  F   1.559   448   146   2.726  M   308   1398   126   573    

 

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8  

     

 

TABB.  18-­‐20.  CCNL  APPLICATO  AI  LAVORATOR  I  PER  COMPARTO    

COMPARTO  SCUOLA      AGIDAE  -­‐  Istituzioni  socio-­‐sanitarie  assistenziali  educative     3  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   62  COOPERARTIVE  SOCIALI     9  NESSUN  CONTRATTO  NAZIONALE   23  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   1.515  SCUOLE  MATERNE  PRIVATE  -­‐  ANINSEI   28  SCUOLE  PRIVATE  LAICHE  -­‐  ANINSEI   220  UNEBA   7    COMPARTO  S-­‐A-­‐E      AGIDAE  -­‐  Istituzioni  socio-­‐sanitarie  assistenziali  educative     52  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   22  ARIS  -­‐  Associazione  Religiosa  Istituti  Socio  -­‐Sanitari   235  CASE  DI  CURA  PRIVATE  -­‐  PERSONALE  NON  MEDICO   31  COOPERATIVE  SOCIALI   53  NESSUN  CONTRATTO  NAZIONALE   2  PUBBLICO  IMPIEGO     5  PUBBLICO  IMPIEGO  (ENTI  PUBBLICI  NON  ECONOMICI)   1  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   57  SERVIZI   19  UNEBA  –  Unione  Nazionale  Istituzioni  e  iniziative  di  assistenza  sociale   111    COMPARTO  ALTRO      ABBIGLIAMENTO/TESSILE  -­‐  ARTIGIANATO   2  AGIDAE  -­‐  Istituzioni  socio-­‐sanitarie  assistenziali  educative     15  ALBERGHI  E  TURISMO   13  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   46  ARIS  -­‐  Associazione  Religiosa  Istituti  Socio  -­‐Sanitari   11  CCNL  Istituto  per  il  Sostentamento  del  Clero   4  COMMERCIO   39  COOPERATIVE  SOCIALI   12  EDITORIALE  E  GRAFICA     3  ESTETISTI   4  LAPIDEI  –  PICCOLA  INDUSTRIA   5  METALMECCANICA     16  POSTE  (EX  PP.TT.)   7  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   64  SERVIZI   7  STUDI  PROFESSIONALI   8  UNEBA  -­‐  Unione  Nazionale  Istituzioni  e  iniziative  di  assistenza  sociale   16  

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9  

     

 

AVVISO  2/2017  (NEOADERENTI)  

 

DATA  DI  PUBBLICAZIONE:  16/01/2017   DATA  CHIUSURA:  31/12/2017  

 

RISORSE  STANZIATE   €  450.000,00  

 

RISORSE  FINANZIATE   €  63.644,46    

 

L’Avviso   2   si   rivolge   alle   aziende   che   hanno   aderito   a   Fonder   a   partire   dal   1°  gennaio   2017.   Il   finanziamento   è  a   sportello.   I   piani   sono   valutati   e   ammessi   al  finanziamento   in   base   all’ordine   cronologico   di   presentazione   al   Fondo,   fino   a  esaurimento   delle   risorse.   E’   obbligatorio   che   l’Accordo   tra   le   parti   sociali   sia  sempre  sottoscritto  e  timbrato  da  tutte  e  tre  le  OO.SS.  Cgil,  Cisl  e  Uil.    TAB.  23.  PIANI  FORMATIVI  PRESENTATI  

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  form.   Ore  Form.   Monte  Ore     Lav.  Tot.   E.  Ben.  

Scuola   4   6   €  10.510,00   65   85   989   190   6  

S-­‐A-­‐E   4   4   €  9.654,46   64   107   1.742   73   9  

Altro   4   13   €  51.080,00   159   414   5.210   416   85  

TOTALE   12   23   €  71.244,46   288   606   7.941   679   100    

TAB.  24.  PIANI  FORMATIVI  FINANZIATI    

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  form.   Ore  Form.   Monte  ore   Lav.  Tot.   E.  Ben.  

Scuola   4   6   €  10.510,00   65   85   989   190   6  

S-­‐A-­‐E   2   2   €  4.054,46   26   43   526   33   2  

Altro   3   12   €  49.080,00   151   398   5.082   404   84  

TOTALE   9   20   €  63.644,46   242   526   6.597   627   92    

 GRAFICO  13.  RISORSE  ASSEGNATE  PER  COMPARTO    (VALORI  IN  %)  

 

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10  

     

 

DIMENSIONE  ENTI  BENEFICIARI  

GRAFICO  14.  DIMENSIONE  ENTI  BENEFICIARI:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

   

TAB.  26.  CLASSE  DIMENSIONALE  DEGLI  ENTI  BENEFICIARI  (VALORI  ASSOLUTI)    QUADRO  COMPLESSIVO    e.b.   lav.  in  form.   ore  form.   monte  ore   Fin.  Fonder  da  1  a  3  lav.   64   64   2.154   2.154   €  24.140,00  da  4  a  7  lav.   17   31   597   1.092   €  10.940,00  da  11  a  30  lav.   8   81   170   1.699   €  16.764,46  da  31  a  40  lav.   2   24   32   250   €  3.200,00  da  151  a  175  lav.   1   42   67   1402   €  8.600,00  TOTALE   92   242   3.020   6597   €  63.644,46  

 

GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE    NEOADERENTI  

GRAFICO  15.  ENTI  BENEFICIARI  E  FIN.  FONDER  ASSEGNATO:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

 

69,57%  

18,48%  

8,70%  

2,17%   1,09%  

da  1  a  3  lav.  

da  4  a  7  lav.  

da  11  a  30  lav.  

da  31  a  40  lav.  

da  151  a  175  lav.  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

BASILICATA   CAMPANIA   LAZIO   LIGURIA   LOMBARDIA   MOLISE   TOSCANA  

ENTI  BEN.  

 FIN.  FONDER  

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11  

     

 

TAB.  27.  GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

REGIONE   ENTI  BEN.   LAV.  FORM.    ORE  FOR.    MONTE  ORE   TOT.  LAV.    FIN.  FONDER  BASILICATA   33   87   1249   3007   252   €  23.660,00  CAMPANIA   3   3   135   135   5   €  1.140,00  LAZIO   4   39   61   485   146   €  5.890,00  LIGURIA   1   16   24   384   28   €  2.700,00  LOMBARDIA   1   10   12   120   16   €  1.920,00  MOLISE   49   71   1523   2210   161   €  26.280,00  TOSCANA   1   16   16   256   20   €  2.054,46  TOTALE   92   242   3020   6597   628   €  63.644,46    

 

LE  TEMATICHE  FORMATIVE  DEI  PIANI  NEOADERENTI  

GRAFICO  16.ORE  DI  FORMAZIONE  PER  TEMATICHE  FORMATIVE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

 

TAB.  28.  QUADRO  COMPLESSIVO  TEMATICHE  FORMATIVE  (VALORI  ASSOLUTI)  

Tematica   ore    form.    

Lav.  in  Form.  

Monte  ore   Fin.  Fonder  

Conoscenza  del  contesto  lavorativo     2   10   20   €  148,25  Informatica   25   10   250   €  1.851,75  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro     431   215   5382   €  52.450,51  Salvaguardia  ambientale   15   30   153   €  1.950,00  Sviluppo  delle  abilità  personali     49   33   728   €  6.730,33  Tecniche,  tecnologie  e  metod.per  l'erogazione  di  servizi  sanitari  e  sociali     4   16   64   €  513,62  

 

0,38%   4,75%  

81,94%  

2,85%  

9,32%  

0,76%   Conoscenza  del  contesto  lavorafvo    

Informafca  

Salute  e  sicurezza  sul  lavoro    

Salvaguardia  ambientale  

Sviluppo  delle  abilità  personali    

area formazione

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12  

     

 

GRAFICO  20.  TIPOLOGIA  CONTRATTUALE  DEI  LAVORATORI  IN  FORM..  QUADRO  GENERALE  (VALORI  IN  %)  

TABB.  31-­‐33.  CCNL  APPLICATO  AI  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE  PER  COMPARTO    (VALORI  IN  %)  

 

 

 

 

 

1,6%  

33,5%  

44,9%  

6,5%  

13,0%  

0,5%  Apprendistato  

Contrago  a  tempo  determinato  

Contrago  a  tempo  indeterminato  

Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  determinato  

Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  indeterminato  

Lavoro  in  agricoltura  a  tempo  indeterminato  

SCUOLASCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM 15,3%SCUOLE  PRIVATE  LAICHE  -­‐  ANINSEI 84,7%

S-­‐A-­‐ECOOPERATIVE  SOCIALI 37,1%PUBBLICO  IMPIEGO 11,1%UNEBA  -­‐  Unione  NazIonale  Isti tuzioni  e  iniziative  di  ass istenza  sociale 51,9%

ALTROAGRICOLTURA  -­‐  CACCIA  -­‐  PESCA 58,1%ALBERGHI/TUR.  -­‐  PIZZERIE  RISTORANTI  TRATTORIE 1,2%AUTOTRASPORTO  MERCI  -­‐  ARTIGIANATO 1,2%BARBIERI  PARRUCCHIERI  E  ACCONCIATORI 3,5%COMMERCIO 19,8%EDILIZIA  -­‐  PICCOLA  INDUSTRIA 1,2%INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO 1,2%METALMECCANICA  -­‐  ARTIGIANATO 4,7%NESSUN  CONTRATTO  NAZIONALE 3,5%SERVIZI 3,5%STUDI  PROF.-­‐CIPA  -­‐  CONSULENZE  DEL  LAVORO 1,2%TRASPORTI 1,2%

area formazione

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1        

 

AVVISO  3/2016  (PIANI  AZIENDALI  A  SPORTELLO)  

 

DATA  DI  PUBBLICAZIONE:  16/01/2017   DATA  CHIUSURA:  31/12/2017    

RISORSE  STANZIATE   €  2.400.000,00    

RISORSE  FINANZIATE   €  1.442.038,25    

L’Avviso   si   articola   in   10   scadenze   mensili,   da   febbraio   al   mese   di   dicembre   (è  escluso  il  mese  di  agosto);  i  piani  sono  ammessi  a  finanziamento  in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  a  Fonder.    Accordo  parti  sociali:  obbligatorio  che  l’Accordo  sia  sottoscritto  e  timbrato  da  Cgil,  Cisl  e  Uil.    TAB.  34.  PIANI  FORMATIVI  PRESENTATI  

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  in  form.   Ore  Form.   Monte  Ore     Lav.  Tot.   E.  Ben.  

Scuola   210   484   €  840.682,40   5.882   5.852,5   71.875,5   16.009   210  S-­‐A-­‐E   84   355   €  549.363,85   4.926   4.003   56.907   13.739   84  Altro   37   98   €  156.160,00   1.259   1.268   14.741   2.407   37  TOTALE   331   937   €  1.546.206,25   12.067   11.123,5   143.523,5   32.155   331    TAB.  35.  PIANI  FORMATIVI  FINANZIATI    

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  in  form.   Ore  Form.   Monte  ore   Lav.  Tot.   E.  Ben.  

Scuola   204   463   €  804.438,40   5.638   5.521,5   67.311,5   14.862   204  S-­‐A-­‐E   80   326   €  513.679,85   4.512   3.729,5   53.199   13.172   80  Altro   31   75   €  123.920,00   925   1.028   11.675   1.881   31  TOTALE   315   864   €  1.442.038,25   11.075   10.279   132.185.5   29.915   315    

GRAFICO  21.  RISORSE  ASSEGNATE  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)  

   

0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%  

Scuola  

S-­‐A-­‐E  

Altro  

area formazione

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48

2        

 

TAB.  36.  TIPOLOGIA  SOGGETTI  ATTUATORI  PIANI  FORMATIVI  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)  

Comparto   Soggetti  attuatori  delegati   Enti  beneficiari  attuatori  Scuola   104   100  S-­‐A-­‐E   49   31  Altro   23   8  TOTALE   176   139    

DIMENSIONI  ENTI  BENEFCIARI  DEI  PIANI  AZIENDALI  

GRAFICO  22.  DIMENSIONE  ENTI  BENEFICIARI:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

 

GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE  FINANZIATA  CON  I  PIANI  AZIENDALI  

TAB.  38.  FORMAZIONE  FINANZIATA  PER  REGIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

QUADRO  COMPLESSIVO   N°  ENTI  BEN.   TOT  .  DIP.   LAV.  IN  FORM.   MONTE  ORE   FIN.  FONDER  ABRUZZO   2   293   200   1.970   €  16.260,00  BASILICATA   3   58   54   748   €  7.400,00  CAMPANIA   10   409   259   4.085   €  35.260,00  EMILIA  R   14   768   364   4.570   €  50.619,00  FRIULI  VG   1   15   8   104   €  2.000,00  LAZIO   47   6.788   1.951   27.703,5   €  300.856,00  LIGURIA   19   2.336   789   9.888   €  112.499,99  LOMBARDIA   103   5.691   2.902   30.533   €  355.477,40  MARCHE   7   320   146   2.168   €  26.560,00  PIEMONTE   21   4.703   661   7.993   €  96.711,00  PUGLIA   7   872   356   6.024   €  48.710,00  SICILIA   22   909   460   7.973   €  66.040,00  TOSCANA   9   961   572   4.630   €  44.200,00  TRENTINO  AA   2   307   71   970   €  15.500,00  UMBRIA   3   493   167   2.380   €  26.400,00  VAL  D'AOSTA   1   54   24   384   €  4.600,00  VENETO   44   5.246   2.091   20.062   €  232.944,86  TOTALE   315   30.223   11.075   132.185,5   €  1.442.038,25  

21,7%  

36,5%  17,4%  

14,5%  

5,6%   3,0%   1,3%   fino  a  15  lav.  

da  16  a  50    lav.  

da  51  a  100  lav.  

da  101  a  200  lav.  

da  201  a  350  lav.  

da  351  a  500  lav.  

oltre  501  lav.  

area formazione

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3        

 

 

GRAFICI  23-­‐24.  ENTI  BENEFICIARI  E  FIN.  FONDER  PER  REGIONE.  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

 

 

LE  TEMATICHE  FORMATIVE  DEI  PIANI  AZIENDALI  

GRAFICO  25.  ORE  FORMAZIONE  PER  TEMATICA  FORMATIVA:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)    

 

0%  5%  

10%  15%  20%  25%  30%  35%  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

1,6%   1,4%   2,0%   2,2%  

24,3%  

60,2%  

7,4%  

0,8%   Conoscenza  del  contesto  lavoraavo  Gesaone  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.  Informaaca  

Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro    

Sviluppo  delle  abilità  personali    

Tecniche,  tecn.  e  metod.  per  l'erog.di  servizi  sanitari  e  sociali  Altre    

area formazione

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4        

 

TAB.  42-­‐44.  TEMATICHE  FORMATIVE  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)  

SCUOLA   ore  form.   lav.  form.   Monte  ore    Fin.Fonder    Conoscenza  del  contesto  lavorativo   113   102   1.289   €  15.190  Gestione  aziendale     65   90   856   €  9.434  Informatica   130   148   1.267   €  18.867  Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri   208   92   1.958   €  29.430  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro     862   1.382   12.200   €  110.186  Sviluppo  delle  abilità  personali     4.030,5   3.665   48.155,5   €  603.879,4  Tecniche,  tecn.  e  metod.  per  l'erog.di  servizi  san.  e  soc.   124   191   1.950   €  19.600  Vendita,  marketing   12   8   96   €  1.532  

 

S-­‐A-­‐E   ore  form.   lav.form.   Monte  ore    Fin.Fonder    Conoscenza  del  contesto  lavorativo   22   42   332   €  3.437,93  Gestione  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.   50   65   1.040   €  7.011,96  Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri   22   12   264   €  2.000,00  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro     1234   1.588   15.954   €  153.039,46  Sviluppo  delle  abilità  personali     1.738,5   1.958   25.633   €  244.321,47  Tecniche,  tecn.  e  metod.  per  l'erog.di  servizi  san.  e  soc.   640   807   9.516   €  100.189,03    

Altro     ore  form.   lav.  in  form.   Monte  ore    Fin.Fonder    Conoscenza  del  contesto  lavorativo   30   18   268   €  4.000,00  Contabilità,  finanza   64   28   592   €  6.090,00  Gestione  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.   24   10   240   €  3.120,00  Informatica   72   20   720   €  7.320,00  Salute  e  sicurezza  sul  lavoro     404   596   5.325   €  49.280,00  Salvaguardia  ambientale     10   9   90   €  1.300,00  Sviluppo  delle  abilità  personali     424   244   4.440   €  52.810,00    

GRAFICO  26.  QUADRO  COMPLESSIVO  DURATA  PROGETTI  (VALORI  IN  %)  

 

 

 

 

0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%  

4  ore  

da  4,5  a  8  ore  

da  9  a  16  ore  

da  17  a  30  ore  

da  31  a  50  ore  

area formazione

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5        

 

AVVISO  4/2017  (PIANI  SETTORIALI/TERRITORIALI)  

 

DATA  DI  PUBBLICAZIONE:  16/01/2017   SCADENZE:  I^  7/3  –  II^  16/5  –  III^  17/10  

 

RISORSE  STANZIATE  AVVISO:  €1.500.00,00  

RISORSE  AGGIUNTIVE  CDA:    €1.000.000,00  

 

TOTALE  RISORSE:   €  2.500.000,00    

RISORSE  FINANZIATE   €  1.592.105,23      L’Avviso  è  articolato  in  tre  scadenze  e  riguarda  il  finanziamento  di  piani  formativi  settoriali/territoriali   rivolti   alla   generalità   delle   aziende   aderenti.   E’   prevista   la  valutazione   comparata   da   parte   dei   Comitati   di   Comparto   e   il   finanziamento   è  stabilito  dalle  graduatorie  ordinate  per  Comparto  approvate  dal  CdA.  Riguardo  l’accordo  tra  le  parti  sociali  è  d’obbligo  la  firma  e  il  timbro  di  almeno  una  O.S.   tra   Cgil,   Cisl   e   Uil.   Per   la   parte   datoriale   l’associazione   firmataria   del   CCNL  applicato.    

TAB.  45.  PIANI  FORMATIVI  PRESENTATI  

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  in  form.   Ore  Form.  

Monte  Ore     Lav.  tot.   E.  Ben.  

Scuola   38   532   €  1.075.304,71   8.061   6.947   109.725   33.298   881  

S-­‐A-­‐E   10   177   €  299.847,00   2.304   2.016   30.112   4.914   80  

Altro   12   117   €  352.210,00   1.383   2.592   34.221   4.787   252  

TOTALE   60   826   €  1.727.361,71   11.748   11.555   174.058   42.999   1.213    

TAB.  46.  PIANI  FORMATIVI  VALUTATI  E  FINANZIATI    

Comparto   piani   progetti   Fin.  Fonder   Lav.  in  form.   Ore  Form.   Monte  ore   Lav.  tot.   E.  Ben.  

Scuola   35   506   €  999.948,23   7.665   6.489   103.111   31.980   786  

S-­‐A-­‐E   9   176   €  283.427,00   2.180   1.936,5   26.605   4.880   78  

Altro   11   112   €  308.730,00   1.266   2.243   27.282   4.418   220  

TOTALE   55   794   €  1.592.105,23   11.111   10.668,5   156.998   41.278   1.084    

   

area formazione

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6        

 

GRAFICO  27.  RISORSE  ASSEGNATE  PER  COMPARTO    (VALORI  IN  %)  

 TAB.  47.  CONDIVISIONE  DEI  PIANI  FORMATIVI  DELLE  OO.SS.  (VALORI  ASSOLUTI)  

    SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO  PIENA  CONDIVISIONE   31   5   3  PARZIALE  (2  FIRME)   3   0   1  MINIMA  (1  FIRMA)   1   4   7  TOTALE   35   9   11    TAB.  53.  CLASSE  DIMENSIONALE  DEGLI  ENTI  BENEFICIARI:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

QUADRO  COMPLESSIVO   n°  e.b.  effettivi   n°  e.b.   lav.  in  form.   monte  ore     Fin.  Fonder  da  1  a  3  lav.   196   206   320   6191   €  63.585,17  da  4  a  7  lav.   169   179   764   8.780   €  83.325,10  da  9  a  10  lav.   107   119   854   9.487   €  89.498,75  da  11  a  15  lav.   112   125   968   13.089   €  126.042,95  da  16  a    30  lav.   121   133   1488   20.921   €  211.627,99  da  31  a  50  lav.   92   107   1.631   22.244   €  217.865,64  da  51  a  75  lav.   62   76   1.253   18.531   €  189.664,09  da  76  a  100  lav.   30   45   884   13.415   €  117.221,66  da  101  a  125  lav.   25   30   634   10.227   €  111.840,14  da  126  a  150  lav.   10   10   360   4.344   €  52.937,60  da  151  a  175  lav.   8   8   129   1.920   €  23.066,39    da  176  a  200  lav.   11   12   406   5.705   €  54.955,41  da  201  a  250  lav.   11   13   456   6.332   €  72.216,43  da  251  a  300  lav.   6   8   167   3.393   €  35.753,85  da  301  a  350  lav.   4   4   182   1.943   €  25.816,00  da  351  a  600  lav.   3   4   257   4.316   €  41.576,90    da  601  a  1000  lav.   2   2   336   5.642   €  71.372,00  oltre  1001  lav.   1   3   22   518   €  3.739,16       970   1.084   11.111   156.998   €  1.592.105,23    

 

0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%  

Scuola  

S-­‐A-­‐E  

Altro  

area formazione

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7        

 

GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE    FINANZIATA    

TAB.  48.  FORMAZIONE  FINANZIATA  PER  REGIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

QUADRO  COMPLESSIVO   Enti  ben.   Lav.  dip.   Lav.  in  form.   Monte  ore   Fin.  Fonder  ABRUZZO   12   167   155   2.055   €  19.065,00  BASILICATA   8   258   62   2.092   €  17.034,35  CALABRIA   76   565   198   4.627   €  42.852,52  CAMPANIA   52   1.066   481   9.982   €  75.010,61  EMILIA  R   82   2.349   898   13.046   €  117.889,13  FRIULI  VG   33   519   98   2.032   €  19.840,00  LAZIO   92   7.167   1.160   23.323   €  238.747,48  LIGURIA   11   909   200   2.426   €  22.767,10  LOMBARDIA   173   7.021   1.963   24.702   €  259.766,20  MARCHE   15   122   48   1.575   €  16.420,00  MOLISE   32   89   44   1.314   €  15.999,80  PIEMONTE   277   11.373   3.193   29.540   €  299.141,59  PUGLIA   15   874   216   4.344   €  40.920,23  SARDEGNA   18   668   113   2.810   €  21.408,34  SICILIA   78   1.172   316   7.747   €  74.531,00  TOSCANA   22   587   215   2.946   €  29.731,00  UMBRIA   41   2.021   780   10.034   €  125.028,91  VAL  D'AOSTA   4   264   29   424   €  3.895,49  VENETO   43   4.244   942   11.979   €  152.056,48  TOTALE   1.084   41.435   11.111   156.998   €  1.592.105,23  

 

GRAFICI  28.  FINANZIAMENTO  FONDER  PER  REGIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  %)  

 

 

0%  2%  4%  6%  8%  

10%  12%  14%  16%  18%  20%  

7        

 

GEOGRAFIA  DELLA  FORMAZIONE    FINANZIATA    

TAB.  48.  FORMAZIONE  FINANZIATA  PER  REGIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  ASSOLUTI)  

QUADRO  COMPLESSIVO   Enti  ben.   Lav.  dip.   Lav.  in  form.   Monte  ore   Fin.  Fonder  ABRUZZO   12   167   155   2.055   €  19.065,00  BASILICATA   8   258   62   2.092   €  17.034,35  CALABRIA   76   565   198   4.627   €  42.852,52  CAMPANIA   52   1.066   481   9.982   €  75.010,61  EMILIA  R   82   2.349   898   13.046   €  117.889,13  FRIULI  VG   33   519   98   2.032   €  19.840,00  LAZIO   92   7.167   1.160   23.323   €  238.747,48  LIGURIA   11   909   200   2.426   €  22.767,10  LOMBARDIA   173   7.021   1.963   24.702   €  259.766,20  MARCHE   15   122   48   1.575   €  16.420,00  MOLISE   32   89   44   1.314   €  15.999,80  PIEMONTE   277   11.373   3.193   29.540   €  299.141,59  PUGLIA   15   874   216   4.344   €  40.920,23  SARDEGNA   18   668   113   2.810   €  21.408,34  SICILIA   78   1.172   316   7.747   €  74.531,00  TOSCANA   22   587   215   2.946   €  29.731,00  UMBRIA   41   2.021   780   10.034   €  125.028,91  VAL  D'AOSTA   4   264   29   424   €  3.895,49  VENETO   43   4.244   942   11.979   €  152.056,48  TOTALE   1.084   41.435   11.111   156.998   €  1.592.105,23  

 

GRAFICI  28.  FINANZIAMENTO  FONDER  PER  REGIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  %)  

 

 

0%  2%  4%  6%  8%  

10%  12%  14%  16%  18%  20%  

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8        

 

LE  TEMATICHE  FORMATIVE  DEI  PIANI  SETTORALI/TERRITORIALI  

GRAFICO  29.  ORE  FORMAZIONE  PER  TEMATICA  FORMATIVA:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

 

 

TAB.  49.  DURATA  DEI  PROGETTI  PER  COMPARTO  (VALORI  ASSOLUTI)  

DURATA  PROGETTI   Scuola   S-­‐A-­‐E   Altro   TOTALE  4  ore   65   24  

 89  

da  4,5  a  8  ore   113   48   20   181  da  9  a  12  ore   131   60   18   209  da  12,5  a  16  ore   110   21   20   151  da  17  a  20  ore   42   13   17   72  da  21  a  30  ore   30   10   15   55  da  31  a  50  ore   15  

 22   37  

TOTALE   506   176   112   794    

GRAFICO  30.  QUADRO  COMPLESSIVO  DURATA  PROGETTI  (VALORI  IN  %)  

 

 

2,81%   1,44%  1,81%  

3,21%  

21,44%  

63,52%  

4,28%  1,49%   Conoscenza  del  contesto  

lavoraavo    Gesaone  aziendale  (risorse  umane,  qualità,  ecc)  e  amm.  Informaaca      

Lingue  straniere,  italiano  per  stranieri    Salute  e  sicurezza  sul  lavoro    

Sviluppo  delle  abilità  personali    

Tecniche,  tecnologie  e  metod.  per  l'erog.  di  servizi  sanitari  e  sociali  Altre  

0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%  

4  ore  da  4,5  a  8  ore  da  9  a  16  ore  

da  17  a  30  ore  da  31  a  50  ore  

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9        

 

FOCUS  QUALITATIVO  SUI  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE  

GRAFICO  31.  IL  GENERE  DEI  LAVORATORI  FINANZIATI  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)  

 

TAB.  50.  INQUADRAMENTO  CONTRATTUALE  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)  

INQUADRAMENTO   SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO  

Dirigente   3,5%   0,5%   0,3%  

Quadro   2,0%   1,1%   0,5%  

Impiegato  direttivo   15,6%   1,3%    Impiegato  amministrativo  e  tecnico   69,5%   26,0%   15,0%  

Operaio  qualificato   6,3%   59,4%   22,7%  

Operaio  generico   3,0%   11,7%   61,5%  

 

TAB.  51.  TIPOLOGIA  CONTRATTUALE  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE:  QUADRO  COMPLESSIVO  (VALORI  IN  %)  

    SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO  

Apprendistato   0,1%   0,1%   2,9%  

Contratto  a  tempo  determinato   16,3%   9,3%   6,3%  

Contratto  a  tempo  indeterminato   68,8%   76,2%   86,9%  

Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  determinato   2,5%   10,9%   0,3%  

Lavoratore  Part-­‐Time  a  tempo  indeterminato   2,5%   10,9%   3,6%  

Lavoratore  religioso   9,0%   1,0%   0,0%  

Lavoro  a  progetto   0,1%   0,1%   0,0%  

Lavoro  in  agricoltura  a  tempo  determinato   0,2%   0,1%   0,0%  

Lavoro  in  agricoltura  a  tempo  indeterminato   0,5%   0,0%   0,0%  

 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  

100%  

SCUOLA   S-­‐A-­‐E   ALTRO  

F  

M  

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10        

 

TABB.  52  -­‐54.  CCNL  APPLICATO  AI  LAVORATORI  IN  FORMZIONE  PER  COMPARTO  (VALORI  IN  %)  

SCUOLA      AGIDAE  -­‐  Istituzioni  socio-­‐sanitarie  assistenziali  educative     0,8%  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   1,4%  COMMERCIO  -­‐  TERZIARIO   0,1%  COOPERATIVE  SOCIALI   0,6%  EMITTENTI  RADIOTELEVISIVE  PRIVATE   0,1%  NESSUN  CONTRATTO  NAZIONALE   0,7%  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   93,8%  SCUOLE  MATERNE  PRIVATE  -­‐  ANINSEI   0,3%  SCUOLE  PRIVATE  LAICHE  -­‐  ANINSEI   0,0%  SERVIZI   0,1%  UNEBA  -­‐  Unione  Nazionale  Istituzioni  e  iniziative  di  assistenza  sociale   0,9%  

 

S-­‐A-­‐E      AGIDAE  -­‐  Istituzioni  socio-­‐sanitarie  assistenziali  educative     11,3%  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   7,4%  ARIS  -­‐  Associazione  Religiosa  Istituti  Socio  -­‐Sanitari   9,0%  CASE  DI  CURA  PRIVATE  -­‐  PERSONALE  MEDICO   0,1%  CASE  DI  CURA  PRIVATE  -­‐  PERSONALE  NON  MEDICO   2,2%  COMMERCIO   1,1%  COOPERATIVE  SOCIALI   7,4%  DIRIGENTI   0,1%  IMPRESE  FORNITRICI  LAVORO  TEMPORANEO   0,1%  PERSONALE  DOMESTICO   1,1%  PUBBLICO  IMPIEGO  (ENTI  LOCALI)   3,1%  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   9,6%  UNEBA  -­‐  Unione  Nazionale  Istituzioni  e  iniziative  di  assistenza  sociale   47,7%  

 

ALTRO      ABBIGLIAMENTO  -­‐  ARTIGIANATO   1,8%  AGRICOLTURA   7,1%  ALBERGHI  -­‐  TURISMO  -­‐  PUBBLICI  ESERCIZI   3,2%  ALIMENTARI  -­‐  GENERICO   12,5%  ALTRI  CONTRATTI  NON  CONTEMPLATI  IN  ELENCO   4,4%  CASE  DI  CURA  PRIVATE  -­‐  PERSONALE  NON  MEDICO   3,8%  COMMERCIO   10,4%  COOPERATIVE  SOCIALI   11,3%  IMPIANTI  SPORTIVI  E  PALESTRE   1,8%  METALMECCANICA  -­‐  GENERICO   5,0%  METALMECCANICA  -­‐  INDUSTRIA   3,0%  PULIZIA  -­‐  INDUSTRIA   8,9%  SCUOLA  -­‐  AGIDAE  E  FISM   1,2%  SERVIZI   20,5%  

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11        

 

QUADRO  DI  SINTESI  E  CONFRONTO  2017/2016    

 

 2017   2016  

     DECURTAZIONE  RISORSE  GETTITO  0,30  LEGGE  DI  STABILITA’:   €  1.047.106,48   €  1.029.806,51  

     

TOTALE  RISORSE  STANZIATE  AVVISI:     €  6.100.000,00   €  4.000.000,00  

TOTALE  RISORSE  RICHIESTE:   €  3.975.061,50   €  3.683.173,49  

TOTALE  RISORSE  APPROVATE:   €  3.650.035,20   €  3.455.026,44      

 

 

PIANI  FORMATIVI  (AVVISI  2,  3,  4)   2017   2016  

     

 PRESENTATI    

   

TOTALE  PIANI     403   339  TOTALE  PROGETTI     1.786   1.549  TOTALE  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE   24.103   21.189  TOTALE  MONTE  ORE  FORMAZIONE   325.523   303.466  TOTALE  ENTI  BENEFICIARI  COINVOLTI   1.644   1.435  TOTALE  FINANZIAMENTO  FONDER  RICHIESTO   €  3.344.812,42   €  3.112.990,45      

   

FINANZIATI    

 TOTALE  PIANI  FORMATIVI   379   319  TOTALE  PROGETTI  FORMATIVI   1.678   1.463  TOTALE  LAVORATORI  IN  FORMAZIONE   22.428   19.873  TOTALE  MONTE  ORE  FORMAZIONE   295.780,50   272.919  TOTALE  ENTI  BENEFICIARI  COINVOLTI   1.491   1.329  TOTALE  FINANZIAMENTO  FONDER  APPROVATO   €  3.097.787,94   €  2.923.700,93      

   

     

VOUCHER  FORMATIVI  (AVVISO  1)   2017   2016      

   

PRESENTATI    

 TOTALE  RICHIESTE  VOUCHER   587   560  TOTALE  N°  VOUCHER   3.025   2.684  TOTALE  ORE  FORMAZIONE   36.794   34.089  TOTALE  FINANZIAMENTO  FONDER  RICHIESTO   €  630.249.08   €  570.183,04      

   

FINANZIATI    

 TOTALE  RICHIESTE  VOUCHER   518   516  TOTALE  N°  VOUCHER   2.726   2.684  TOTALE  ORE  FORMAZIONE   32.184   31.251,25  TOTALE  FINANZIAMENTO  FONDER  APPROVATO   €  552.247,26   €  531.325,51  

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Il servizio di AGIDAE OPERA11Matteo Gumiero

Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale

seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia vi sono concrete possibilità di risparmio per i consumatori. Tuttavia, per ottenere soluzioni economicamente più vantaggiose è necessario avere tutte le informazioni

utili, visto e considerato che si tratta di un ambito le cui dinamiche sono ancora poco conosciute dalla maggioranza degli utenti. Occorre, quindi, conoscere quali sono i fattori che determinano il costo dell’energia. È necessario innanzitutto premettere che in una fattura del gas o dell’energia elettrica la quota parte del costo finale riconducibile effettivamente alla quantità di energia elettrica o di gas naturale consumati è abbastanza modesta. Infatti, il “prezzo dell’energia (PE) o la “spesa per la materia gas naturale” contribuisce solamente per una percentuale che si attesta attorno al 50% del totale fatturato. Tutto ciò che rimane sono costi che riguardano altri fattori (quali le spese sostenute dalle società per accaparrarsi la materia prima, oneri di sistema, costi per il trasporto dell’energia, imposte ed accise). Questi “oneri aggiuntivi”, che vengono addebitati al cliente finale, sono trasversali, applicati nella stessa maniera da tutte le varie società che operano nel mercato libero dell’energia e sono pressoché invariabili nel tempo.

Nel grafico rappresentato dalla fig.1, inserito a titolo di esempio, è riportato il prezzo trimestrale del gas fissato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per gli utenti a maggior tutela dal 2013 sino al primo trimestre del 2018. Risulta così evidente come la spesa per la materia gas, ivi rappresentata in colore rosso, sia l’unica componente il cui importo abbia una fluttuazione consistente. Il prezzo dell’energia e il prezzo della materia gas sono le uniche componenti variabili della bolletta e quindi sono le uniche voci su cui le varie società di fornitura possono agire in concorrenza. Si tratta di valori che il consumatore può confrontare per cercare di risparmiare scegliendo un contratto con una data società di fornitura, piuttosto che un altro.

Come sottolineato dal grafico di fig. 1, il fatto che queste componenti non superino il 50% dell’importo totale presente in fattura, costituisce anche il motivo per cui il risparmio nel passaggio ad una diversa società fornitrice non può essere

A

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il servizio di AGIDAE OPERA

mai troppo elevato in termini percentuali perché anche un risparmio consistente è tale solo per ciò che concerne una porzione limitata dell’importo totale.

Figura 1

Ma chi è che definisce quale sia il prezzo di mercato dell’energia e del gas? Con la liberalizzazione dell’energia nasce anche il Mercato Elettrico (IPEX), una vera e propria borsa valori dell’energia dove avviene la compravendita all’ingrosso dell’energia e del gas naturale tra i produttori (nazionali od esteri) e i fornitori del mercato libero, i grandi consumatori e il cosiddetto acquirente unico, che è l’ente che rifornisce i clienti a maggior tutela. Vengono così definiti il PUN (Prezzo Unico Nazionale), il più importante indicatore del prezzo dell’energia elettrica, e il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che rappresenta invece il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia. Tali indici sono variabili nel tempo e possono cambiare perfino di ora in ora. Al di là della definizione, il PUN rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa ed è quindi il parametro fondamentale su cui si basano le offerte di acquisto (che devono essere perlomeno pari al PUN) e su cui conseguentemente si basano i prezzi dell’energia che le varie società impongono ai consumatori. Il prezzo di vendita varia in funzione della domanda e

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il servizio di AGIDAE OPERA

dell’offerta e può avere variazioni anche considerevoli in poco tempo. Detto costo cresce, in genere, con l’aumento della richiesta di energia.

Figura 2

Nel grafico è visibile l’andamento del PUN per le tre fasce che caratterizzano la tariffa trioraria, da gennaio 2016 ad aprile 2018. Si può facilmente verificare come vi siano dei picchi in corrispondenza degli incrementi della richiesta energetica: aumenti consistenti d’inverno, a causa dell’aumento della richiesta e del prezzo del gas naturale, e picchi più contenuti d’estate in corrispondenza dell’aumento della domanda energetica a causa dell’utilizzo dei condizionatori. In generale, si può verificare come vi sia una progressiva tendenza all’aumento negli ultimi anni per quanto riguarda i valori medi, dovuto alla sempre maggiore richiesta energetica globale e alla progressiva risalita del prezzo del petrolio (oltre che alle generali preoccupazioni dei mercati relative all’incertezza sulla stabilità geopolitica internazionale).

Il PSV (Punto di Scambio Virtuale), dall’altro lato corrisponde all’importo all’ingrosso del gas nel mercato, e costituisce il prezzo base necessario per calcolare da parte delle società fornitrici il prezzo della materia gas naturale al momento di stilare la fattura. I prezzi, in base al contratto, possono essere fissi o indicizzati, e cioè variabili nel tempo secondo un indice scelto dalla società fornitrice dell’energia. Nei contratti a maggior tutela l’Autorità definiva un prezzo indicizzato trimestrale il cui importo variava in base alla variazione del PUN o del PSV. I prezzi fissi potrebbero essere accomunati ai mutui a tasso fisso: per la durata (annuale) del contratto i consumatori conoscono esattamente quale sarà il prezzo unitario dell’energia o del gas sulla bolletta, la cui entità totale dipende unicamente dal consumo. Nel caso dei prezzi variabili (come per i mutui a tasso

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il servizio di AGIDAE OPERA

variabile) i fornitori variano il costo dell’energia e del gas in base alle oscillazioni del mercato e dunque è possibile che il prezzo scenda oppure salga durante l’anno, ottenendo, di tutta risposta, risparmi o sovrapprezzi sulla bolletta rispetto a quanto fissato. In caso di tasso indicizzato, il fornitore di energia elettrica è tenuto a specificare se lo stesso si basa sul meccanismo di indicizzazione dell’Autorità (magari applicando uno sconto) oppure, se diverso, è necessario che il venditore descriva sinteticamente con quale metodologia il tasso è calcolato, qual è il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e quando è stato toccato tale massimo. In generale, i prezzi fissati dall’Autorità nel servizio a maggior tutela sono lievemente maggiori di quelli che le varie società propongono ai loro clienti all’interno del mercato libero. Avendo compreso che le variazioni del prezzo dell’energia e del gas sul mercato sono possibili (e solitamente anche abbastanza consistenti), si può facilmente comprendere la difficoltà nello scegliere tra una tariffa a prezzo fisso e una a prezzo indicizzato. Può, infatti, accadere che il mercato raggiunga prezzi più elevati di quanto era possibile prevedere, comportando un risparmio per chi aveva scelto le tariffe bloccate, come può invece accadere che i costi di approvvigionamento raggiungano valori inferiori rispetto a quanto preventivato dalle società fornitrici (deducendone così una fonte di risparmio per chi si era avvalso delle tariffe variabili). Scegliendo di sottoscrivere un contratto con prezzo dell’energia o del gas bloccato per un anno è in ogni caso consigliabile siglare l’accordo con la società di fornitura in un momento propizio: se, infatti, il PUN o il PSV sono molto elevati, è allora probabile che la tariffa annuale sia tarata su un valore alto e quindi poco conveniente per il consumatore; al contrario, se il contratto viene stipulato in un periodo in cui PUN e PSV si abbassano (o si reputa possano rimanere bassi), è allora presumibile che si riescano ad ottenere tariffe migliori. Si sottolinea, infine, come l’effettiva convenienza di una tariffa di un fornitore rispetto ad un’altra non può essere valutata confrontando bollette erogate in momenti differenti, perché la tariffa base da cui si parte è necessariamente differente, in base alle fluttuazioni del mercato. Soprattutto in periodi come il 2018 in cui il PUN e il PSV sono mediamente in aumento rispetto agli anni precedenti (oppure in corrispondenza di eventuali - ma sempre incombenti - aumenti di tasse ed accise), non è una eventualità rara che nel passaggio da un fornitore ad un altro (che offre una tariffa oggettivamente migliore perché più conveniente) si riscontri un importo fatturato maggiore rispetto al passato. In questo caso, anche se ad una osservazione superficiale potrebbe risultare incomprensibile e fastidioso dover pagare di più rispetto a quanto si versava al precedente fornitore, si deve comunque tenere presente che, mantenendo il vecchio contratto, l’aggravio economico sarebbe stato ancora più rilevante.

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Prassi Amministrativa

Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)

12

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 4538 del 22 maggio 2018 in merito al nuovo obbligo di pagamento delle retribu-zioni unicamente con modalità trac-ciabili (art. 1, comma 910 L. n. 205/2017 - Legge di Stabilità per il 2018). I datori di lavoro o commit-tenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rap-porto di lavoro instaurato.

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavo-ratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettro-nico; c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il

datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con man-dato di pagamento; d) emissione di un assegno conse-gnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedi-mento, ad un suo delegato.

L’impedimento si intende comprova-to quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o colla-terale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministra-tiva di una somma pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Pubblichiamo il testo integrale della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22 maggio 2018.

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prassi amministrativa

Nota 22 maggio 2018, n. 4538

Retribuzione – Corresponsione della retribuzione – Divieto di pagamento in contanti della retribuzione – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, co. 2, D.Lgs n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Contestazione della violazione art. 1, co. 910-913, L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)

Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – richiesta di parere.

In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

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prassi amministrativa

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di

lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo

comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata: a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle

indicate dal legislatore; b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il

versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.

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