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Il Sistema Sanzionatorio nel Contesto Organizzativo delineato dal D.lgs.n°81/08 e smi Massimiliano Di Mario DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

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Il Sistema Sanzionatorionel

Contesto Organizzativo delineato dal D.lgs.n°81/08 e

smi

Massimiliano Di Mario

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI

LAVORO

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In termini assicurativi si può distinguere tra:

Infortuni accadutiInfortuni accaduti: cioè infortuni accaduti realmente

Infortuni denunciatiInfortuni denunciati: quelli che, degli accaduti, sono portati aconoscenza dell’INAIL

Infortuni definitiInfortuni definiti: quelli che, tra i denunciati, hanno concluso l’iter amministrativo e sono stati definiti da parte dell’INAIL.

Malattia ProfessionaleMalattia Professionale (TECNOPATIA): Alterazione psicosomatica dipendente dall’azione di uno o più agenti patogeni, correlata ad uno o più rischi lavorativi, sufficienti a produrre un danno specifico.

TabellataTabellata: malattia contratta a causa e nell’esercizio delle lavorazioni comprese nelle tabelle di legge.

Non TabellataNon Tabellata : qualunque malattia causata dal lavoro o correlata al lavoro per la quale il lavoratore abbia fornito prova dell’esistenza del nesso causale tra la patologia e l’attività lavorativa svolta.

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L'intervento della magistratura si è, tradizionalmente, sviluppato su due linee:

- la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene del lavoro

- gli infortuni sul lavoro e, più recentemente, le malattie professionali

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Nel sistema la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene del lavorol'intervento dell’organo di vigilanza richiesto è finalizzato a:

-verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato.

- individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio: inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali, rapporti tra le parti, ecc.;

- verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza", secondo i parametri legislativi;

- verificare se è stata data attuazione "operativa" al sistema sicurezza;

- verificare le procedure operative effettivamente utilizzate;

- verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo documento sulla sicurezza;

- all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo.

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All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente trasmettere, la relativa comunicazione di notizia di reato trasmettere, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.n°758/1994.e 21 del D.L.vo.n°758/1994.

- La violazione della normativa prevenzionale configura - La violazione della normativa prevenzionale configura reati penalireati penali

- L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia - L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia GiudiziariaGiudiziaria

- Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura - Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura sanzionatoriasanzionatoria

che persegue la finalità di consentire, mediante la che persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche che sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti.utenti.

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Procedura in sintesiProcedura in sintesi

ATTI SUCCESSIVI ALLA CONTRAVVENZIONE

ACCERTATA

Invio copia della prescrizione al Rappresentante Legale

Riferisce al P.M. la notizia di reato.(Sospensione del procedimento)

PRESCRIZIONE AL CONTRAVVENTORE

con indicazione del termine per adempiere

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Contenuti e struttura della prescrizioneContenuti e struttura della prescrizioneCon la prescrizione

vengono fissati dall’O.V.:

Modalità e termine per la regolarizzazione.

L’O.V. verifica il rispetto delle modalità e termine fissati nella prescrizione.

VerificaAmmissione alla

oblazione amministrativa

Pagamento

Comunicazione al P.M.

Per archiviazionePer riapertura procedimento

SINO

NO

Termine max di 6 mesi. Proroga motivata.

Entro 60 giorni dalla scadenza della prescrizione.

SI

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In relazione ai termini previsti dagli art.li 20 e 21 del D.L.vo n° 758/1994, Interpretazione estensiva

Sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni),

Accertata la rimozione delle violazioni entro il termine imposto o prorogato, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore al pagamento della somma nel termine di 30 gg.

Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120° giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

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Potrebbero essere considerati ordinatori i termini per il pagamento della sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede -comunque- al pagamento della somma dovuta). Il contravventore in questo caso potrà essere ammesso a pagare la somma quindi anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2° comma.

Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata a consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione.

(Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la USSL riferirà dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma)

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INFORTUNI SUL LAVORO

In caso si apprenda o venga segnalato un infortunio sul lavoro con esiti mortali o gravi (con prognosi superiore ai 25 giorni o tale da determinare con probabilità l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) si procede come segue.

Si segnala immediatamente il fatto alla Procura della Repubblica competente per territorio Indicando :a) generalità dell'infortunato; b) ragione sociale e sede del datore di lavoro;c) descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;d) prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalità e domicilio dei familiari del defunto.

A ciò provvederà non solo l'Autorità di P.G. territoriale eventualmente informata del fatto, ma tutti i Posti di Polizia presso gli Ospedali che invieranno fax o fonogramma con i dati richiesti a questa Procura e, per conoscenza, al competente Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri e agli Ufficiali di P.G. dell'ASL, sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi.

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Nella ricostruzione di un infortunio sul lavoro e` errata l’applicazione meccanicistica dell’equazione per cui, a fronte di una violazione in materia di prevenzione infortuni, la responsabilita` gravi sempre sul datore di lavoro. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’infortunio avviene in assenza del datore di lavoro, per iniziative errate dello stesso infortunato o di un suo collega, ovvero per errori di impostazione di determinate fasi lavorative, le cui decisioni vengono prese da preposti sul momento e figure simili.

Chi e`chiamato ad attribuire le responsabilita` di un infortunio non puo`, dunque, limitarsi alla ricostruzione dell’incidente, individuazione della violazione eventuale ed imputazione della responsabilita` al datore di lavoro (o al suo delegato)

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Cio` determinerebbe una forma sostanziale di responsabilita` oggettiva ovvero responsabilita` che prescinde dalla colpa.

INFATTIUna volta che i responsabili dell’organizzazione abbiano predisposto nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l’esecuzione del lavoro, hanno motivo per contare sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale diligenza nell’eseguire l’operazione.

Se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il pari diritto di fare affidamento sull’esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio lavoro

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Sotto il profilo metodologico sara` dunque opportuno verificare prima di tutto se, in ordine all’infortunio oggetto di un’indagine, non vi siano delle responsabilita` in capo alle persone presenti (collega di lavoro e/o preposto), per poi, mano a mano, risalire nell’ambito di quella che e` la struttura aziendale, ad altri preposti e/o dirigenti ed, infine, al datore di lavoro, ma cio` solamente nell’ipotesi in cui a quest’ultimo siano addebitabili delle colpe sul piano organizzativo gestionale.

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L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esonera il datore di lavoro dalla professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il risarcimento dei relativi danni responsabilità civile per il risarcimento dei relativi danni se l'infortunio o la malattia non sono stati provocati da se l'infortunio o la malattia non sono stati provocati da fatto-reato del datore di lavoro stesso o dei suoi fatto-reato del datore di lavoro stesso o dei suoi dipendenti.dipendenti.

Tale disposizione, nella posizione che assumeva alle Tale disposizione, nella posizione che assumeva alle origini dell'assicurazione contro gli infortuni professionali origini dell'assicurazione contro gli infortuni professionali «corrisponde alla logica originaria della struttura «corrisponde alla logica originaria della struttura assicurativa di questa forma di tutela previdenziale» e assicurativa di questa forma di tutela previdenziale» e «nega il diritto al lavoratore di ottenere dal suo datore di «nega il diritto al lavoratore di ottenere dal suo datore di lavoro anche nei casi in cui l'infortunio si è verificato per lavoro anche nei casi in cui l'infortunio si è verificato per colpa di quest'ultimo il risarcimento dei danni eccedenti le colpa di quest'ultimo il risarcimento dei danni eccedenti le prestazioni previdenziali» prestazioni previdenziali»

La progressiva erosione dell'area dell'esonero in La progressiva erosione dell'area dell'esonero in conseguenza della progressiva «penalizzazione» degli conseguenza della progressiva «penalizzazione» degli obblighi della sicurezza del lavoro fa ormai quasi obblighi della sicurezza del lavoro fa ormai quasi coincidere l'area della responsabilità civile con quella coincidere l'area della responsabilità civile con quella della responsabilità penale. Sono ormai assai rari i casi i della responsabilità penale. Sono ormai assai rari i casi i cui è possibile riconoscere una «colpa civile» del datore di cui è possibile riconoscere una «colpa civile» del datore di lavoro in assenza della «colpa penale» che fa sorgere a lavoro in assenza della «colpa penale» che fa sorgere a suo carico la responsabilità penale per il reato di lesioni o suo carico la responsabilità penale per il reato di lesioni o omicidio personale colposi.omicidio personale colposi.

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L'Inail è tenuto comunque a pagare le prestazioni previdenziali ma può agire L'Inail è tenuto comunque a pagare le prestazioni previdenziali ma può agire per la restituzione delle stesse nei limiti dell'ammontare dei danni civilmente per la restituzione delle stesse nei limiti dell'ammontare dei danni civilmente dovuti, contro i civilmente responsabili dell'infortunio.dovuti, contro i civilmente responsabili dell'infortunio.

L'azione per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai superstiti L'azione per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai superstiti dall'Inail è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche dall'Inail è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di meri condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di meri addetti all'attività lavorativa .addetti all'attività lavorativa .

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La disciplina sanzionatoria posta a salvaguardia dei principi comuni riguardanti la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Titolo I) e delle diverse disposizionitecniche (Titoli II-XI e relativi Allegati) muove verso la specifica tutela dei beni giuridici primari della persona che lavora (vita, integrita` psico-fisica e salute sul luogo di lavoro).

Si muovono in tale prospettiva (SECONDO LE INTENZIONI DEL LEGISLATORE) le innovazioni che volgono ad ammettere il contravventore (rispettoai reati) e il trasgressore (rispetto agli illeciti amministrativi) a misure sanzionatorie piu` lievi a fronte di una tempestiva regolarizzazione e di un ripristino completo della legalita` e delle condizioni di sicurezza.

Sotto altro profilo, la formulazione delle norme sanzionatorie segue il metodo della ripartizione del debito di sicurezza in prospettiva intersoggettiva, identificandosingolarmente i destinatari degli obblighi e, conseguentemente, gli autori dei reati e degli illeciti amministrativi, graduandone le rispettive reazioni punitive in ragione della gravita` della condotta e delle specifiche attribuzioni.Cosı` sia le contravvenzioni che le violazioni amministrative sono «propri», nel senso che presuppongono l’esistenza di una relazione fra l’autore della condottaantidoverosa e il bene giuridico protetto dalla disposizione sanzionatoria consentendo di identificare, in base al principio di effettivita` e al sistema delle deleghe e degli obblighi di vigilanza e controllo,il titolare dei poteri di prevenzione.

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In questo modo viene rafforzato il principio della scomposizione a cascata dell’obbligo generale di protezione che coinvolge tutti i soggetti in campo, compreso lo stesso lavoratore, creditore di sicurezza perche´ destinatario primario della tutela, ma anche debitore di cura nei confronti della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il tutto nella direzione dell’attribuzione di una rilevanza specifica della «colpa per inosservanza», rispetto a quella per «posizione» del soggetto da cui deriva una responsabilita` oggettiva o per fatto altrui.

Il decreto, introduce un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie per effetto del quale l’ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative,a garanzia della loro concreta afflittivita`, viene incrementato, in via automatica e senza necessita` della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo contodell’aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio.

La pena dell’ammenda e`stata attualmente ricalcolata in ragione dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, verificato su base ISTAT, relativo al periodo tra gennaio 1995 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 parial 36,3% ( l’aumento della pena pecuniaria e` stato piu` prossimo al 50% che al 36%).

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L’art. 301, prevede l’applicabilita` delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo19 dicembre 1994, n.758», non solo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,ma anche quelle punite con «la pena della sola ammenda»

L’art. 301 bis, anch’esso in un ottica legislativa riparatoria, con finalita`preventiva piuttosto che punitiva,e alla luce dell’ampliamento delle fattispecie di illecito amministrativo, punite con la sanzione pecuniaria, è previsto che il trasgressore,qualora provveda a regolarizzare la propria posizione (estinguendo l’illecito amministrativo) non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, sia ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

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L’art. 302, «definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto », risulta in relazione a contravvenzioni, numericamente assai limitate :-l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.(da 4 a 8 mesi)-mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale(fino a 6 mesi)

il giudice puo`, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.( 38 € per ogni giorno di pena detentiva) comunque non inferiore a 2000 €

La sostituzione e vincolata all’eliminazione non solo dello specifico rischio sotteso alla norma violata, presupposto della sanzione dell’arresto, ma di tutte le fonti di rischio lavorativo presenti in azienda, nonché all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ovvero dei danni che esso ha provocato.

La sostituzione è negata quando la violazione della misura di sicurezza e salute e` stata riconosciuta aver causalmente contribuito a determinare la morte o la lesione grave del lavoratore (artt.589 e 590 cod. pen).

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In tale contesto di riforma, si inserisce l’ art. 302-bis «gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazionedelle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato».

La disposizione potra`in assenza di norme giuridiche precettive o di norme giuridiche che alle disposizioni rinviino ovvero in presenza di norme giuridiche che pur essendo precettive ai fini civili non comportano, se violate, la reazione dei pubblici poteri.

Ad Es.Disposizione impartita dall’organo di vigilanza che imponga, eventualmente in applicazione di norme di buona tecnica non recepite da specifiche norme giuridiche, di svolgere alcune lavorazioni secondo modalita` diverse da quelle riscontratein sede di ispezione, ma non previste da nessuna norma specifica.

Oppure, ogni qualvolta l’organo di vigilanza e controllo, debba verificare l’adempimento di un obbligo generico non individuato tassativamentedalla norma, la quale si limita a fissare un obiettivo da raggiungere, come nel casodell’obbligo del costante adeguamento tecnologico delle misure di sicurezza,

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La valutazione dell’idoneita` delle misure preventive attuate in rapporto ai fini della prevenzione e della sicurezza prevede, in caso di esito negativo, l’individuazione da parte dell’organo di vigilanza di misure e rimedi opportuni per la regolarizzazione dellemisure antinfortunistiche.

L’inottemperanza agli atti dispositivi emanati dal personale ispettivo, non essendosanzionata espressamente da norme speciali, assume, rilevanza penale generale,in quanto il comportamento tenuto potrebbe integrare gli estremi del reato contravvenzionale ex art. 650 cod. pen.(inosservanza dei provvedimenti dell’autoritàarresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €)o, del delitto previsto all’art. 437 cod. pen.(rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro reclusione da 6 mesi a 5 anni) o meglio,la pena alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 413

E’ammesso il ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensionedell’esecutivita` dei provvedimenti, all’autorita` gerarchicamente sovraordinatanell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorsosi intende respinto.

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Il provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale (art.14), è un provvedimento di tipo interdittivo, a carattere discrezionale, di natura sanzionatoria e con finalita` cautelare, senza alcuna valenza di tipo procedimentale amministrativo

I presupposti oggettivi del potere sospensivo riguardano due distinte fattispecie: lavoro irregolare e gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il potere di sospensione trova applicazione per la generalita`dei settori merceologici, per i soli datori di lavoro imprenditori, nessuna sospensione potra` riguardare coloro che operano in :- attivita` prive del requisito dell’economicita`; -organizzazioni di tendenza, comprese le attivita` collegate, quando non caratterizzate da scopo di lucro; -professioni intellettuali «protette», per il cui esercizio e` necessaria l’iscrizione ad un albo; -professioni intellettuali «non protette», se esercitate con modalita` non imprenditoriali;

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Ad essere sospesa e` soltanto la parte dell’attivita` imprenditoriale interessata, non l’intera impresa ma il singolo cantiere, la singola unita` produttiva oggetto di ispezione.

Il provvedimento di sospensione deve essere di norma adottato ogniqualvolta si riscontri la sussistenza dei presupposti di legge, pur dovendo prendere in considerazione quelle «circostanze particolari», relative alla natura del rischio dell’attivita` oggetto diispezione, che dovranno essere valutate dal personale ispettivo sotto il profilo dell’opportunita` di non procedere all’adozione del provvedimento. L’improvvisa sospensione dell’attivita` determina:-una imminente situazione di pericolo per l’incolumita` dei lavoratori delle altre imprese o di terzi ;-un rischio di irrimediabile degrado per impianti e attrezzature aziendali;-una sospensione di servizi pubblici essenziali costituzionalmente rilevanti.

La sospensione consente lo svolgimento delle sole operazioni strettamente necessarie ad eliminare le violazioni oggetto di accertamento.

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ALLEGATO I°

Violazioni che espongono a rischi di carattere generaleMancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;Mancata formazione ed addestramento;Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’altoMancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;Mancanza di protezioni verso il vuoto.Violazioni che espongono al rischio di seppellimentoMancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzioneLavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).Violazioni che espongono al rischio d’amiantoMancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

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ASPETTI APPLICATIVI PARTICOLARIPrincipio di specialita`art. 298Fra le norme del Titolo I e quelle contenute nei Titoli successivi se uno stesso fatto trova punizione in una delle norme sanzionatorie del Titolo I mae`contemporaneamente punito da una o piu` disposizioni previste negli altri Titoli, deve trovare applicazione soltanto la disposizione speciale, quella stabilita dalla normasanzionatoria relativa alla specifica fattispecie di tutela.

Principio di effettivita`art. 299 Con riferimento alle figure dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, stabilisce che le rispettive posizioni di garanzia gravano anche sul soggetto, che, pure non investito ufficialmente e «regolarmente» dello specifico ruolo nel contesto organizzativodell’azienda, ha pero` esercitato in concreto e di fatto i poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto.La posizione organizzativa assunta di fatto viene presa quale riferimento di titolarita` concreta dei poteri gestori e, conseguentemente, come fonte di responsabilita` personale per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pure in assenza di una formale e valida investitura quale effettivo e reale «dominio» sulla capacita` di intervenire a tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno della struttura organizzata in cui operano .

GLI «esercenti di fatto» dei poteri direttivi non si sostituiscono ai soggetti formalmenteinvestiti delle rispettive qualifiche, essendo titolari iure proprio di distinte posizioni di responsabilita

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Obblighi di vigilanza art.18 comma 3 bis Ai fini della corretta individuazione delle responsabilita` il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi che sono posti direttamente in capo agli altri soggetti del sistema prevenzionistico (preposti, lavoratori,progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medicocompetente), ma con l’affermazione di una responsabilita`esclusiva dei soggetti obbligati, qualora non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti, nei casi in cui la mancata attuazionedegli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi.

Non viene alterato il regime ordinario (essendo la trascrizione in norma del dovere antinfortunistico di vigilanza o controllo e la conseguente determinazione della c.d. culpa in vigilando,fondati, sull’art. 2087 c.c. e,sull’ art. 40 comma 2 c.p.) delle responsabilita` e sottolinea il ruolo del datore di lavoro, principale debitore e garante della sicurezza in azienda,senza pero` trascurare di evidenziarne i limiti di responsabilita` personale, al fine di evitare qualsiasi forma di responsabilita` oggettiva.

L’obbligo di vigilanza è inteso non come un controllo ininterrotto con la costante presenza fisica del controllore, ma come la sistematica verifica dell’attuazione di un modello organizzativo, il datore (e il dirigente) non potranno che andare esenti da responsabilita` allorche´ il lavoratore e gli altri soggetti richiamati, abbiano volontariamente e Imprevedibilmente ignorato i dispositivi predisposti, trasgredito istruzioni, usato in modo non conforme strumenti di lavoro, disapplicato regole tecniche, tenuto comportamenti professionalmente negligenti, ossia : abbiano violato i propri obblighi di sicurezza

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MA ANCHEL’obbligo del datore di vigilare affinche´ siano impediti atti o manovre rischiose deldipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l’osservanza da parte dellostesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell’esecuzione di ogni attivita` ne´ il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioe` alla ubicazione del medesimo, all’esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilita` della sua condotta, alla normalita` della tecnica dilavorazione la colpa del datore di lavoro puo` essere quindi esclusa qualora quest’ultimo adempia l’onere che su di lui grava, di dimostrare di avere osservato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivita` svolta.VSIl datore di lavoro e` responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore non solo quando omette di adottare le idonee misure protettive imposte dalla legge o suggeritedall’esperienza o dalle conoscenze tecniche ma anche quando omette di controllare o vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso, non assumendo, al riguardo, alcun valore esimente il concorso di colpa del lavoratore.Il nesso causale non e` interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore,atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro edi evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possono provocare l’evento. Il comportamento del lavoratore acquisisce valore di causa se sopravvenuta da sola comportamento imprevedibile perche´ assolutamente estraneo al processo di produzione o alle mansioni attribuite al lavoratore medesimo.

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PROBLEMATICHE DI SUCCESSIONE DI LEGGIPROBLEMATICHE DI SUCCESSIONE DI LEGGI

Sulla base dell'art. 2, comma 4,c.p. per cui la pena applicabile e`quella Sulla base dell'art. 2, comma 4,c.p. per cui la pena applicabile e`quella piu` favorevole al reo,dal 20 agosto le contravvenzioni devono essere piu` favorevole al reo,dal 20 agosto le contravvenzioni devono essere quantificate secondo la nuova normativa  anche per fatti già accertati quantificate secondo la nuova normativa  anche per fatti già accertati precedentemente.precedentemente.Inoltre le contravvenzioni già notificate prima di tale data ed in attesa di Inoltre le contravvenzioni già notificate prima di tale data ed in attesa di pagamento potranno essere ricalcolate (se rientranti nel termine di 30gg) pagamento potranno essere ricalcolate (se rientranti nel termine di 30gg) secondo il nuovo regime sanzionatorio. e quindi con la conseguente secondo il nuovo regime sanzionatorio. e quindi con la conseguente riduzione dell’importo.riduzione dell’importo.

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L’art. 300 fa riferimento all’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese.

Oltre alle sanzioni pecuniarie in quote (il valore della singola quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia deterrente della sanzione, e può variare da 103 € sino a 1549 €) variabili a seconda della gravita del reato da 250 a 1000, sono previste anche sanzioni interdittive ( variabili a seconda della gravita del reato da 3 mesi ad un anno) quali :- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; -l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; -il divieto di pubblicizzare beni o servizi 

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- il commissariamento giudiziale che prevede quanto segue :1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva

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Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

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2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

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L’art. 16 comma 3 prevede che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

Per analogia è possibile affermare che l’attività di vigilanza di cui all’art. 18 cooma 3 bis potrebbe essere assolta anch’essa in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.