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PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 26 giugno 2012 - N. 12 IL SOLE 24 ORE 55 L a normativa vigente non ha ancora definitivamente chiarito quali siano i lavori che il privato cittadino può eseguire per conto proprio, così come i cosiddetti lavori in autocostruzione. Occorre anche comprendere se il committente, nel caso in cui impieghi personalmente attrezzature di lavoro per le quali è normalmente richiesta una specifica formazione o il rispetto delle regole di allestimento a regola d’arte contenute nel libretto d’uso, debba o meno rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 al pari di qualsiasi altro addetto ai lavori. di Francesco Gallo, funzionario ispettivo Area Tecnica DTL di Mantova Per i lavori eseguiti in economia devono esse- re intesi solo quei lavori che il privato cittadi- no può eseguire senza ricorrere a una impre- sa edile. Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha previsto nulla in merito a questa tipologia di lavori e solo nella versione precedente al D.Lgs. n. 106/2009, alla lettera c), comma 9, art. 90, inerente alla documentazione che deve essere trasmessa all’amministrazione “competente”, aveva sta- bilito che l’obbligo di trasmettere il nominati- vo delle imprese esecutrici dei lavori unita- mente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), art. 90, comma 9, è valevole anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavo- ratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipen- dente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa ese- cutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitati- vo è sospesa. Comunque, il rimando ai lavori in economia contenuto nella precedente versione del D.Lgs. n. 81/2008 non era inerente al caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del solo committente senza l’ausilio di personale, sia proprio, che in appalto. Tuttavia, prima di definire questa fattispecie è opportuno definire gli obblighi del commit- tente rispetto a queste due ipotesi appena delineate, molto frequenti nella pratica, seb- bene non più inserite nella versione attuale del D.Lgs. n. 81/2008. Affidamento dei lavori ai soli “autonomi” Nell’ipotesi di lavori in economia svolti con affidamento degli stessi a soli lavoratori auto- nomi, il committente deve verificare, per pri- ma cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), in connessione con il punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico- professionale dei singoli lavoratori autonomi, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione: «a) iscrizione alla camera di commercio, indu- La sentenza n. 42465/2010 individua le responsabilità anche per opere private Obblighi del committente per i lavori in economia: quali regole applicare?

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L a normativa vigente non ha ancora definitivamente chiarito quali siano i lavori che il privatocittadino può eseguire per conto proprio, così come i cosiddetti lavori in autocostruzione.Occorre anche comprendere se il committente, nel caso in cui impieghi personalmente

attrezzature di lavoro per le quali è normalmente richiesta una specifica formazione o il rispettodelle regole di allestimento a regola d’arte contenute nel libretto d’uso, debba o meno rispettarele disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 al pari di qualsiasi altro addetto ai lavori.

� di Francesco Gallo, funzionario ispettivo Area Tecnica DTL di Mantova

Per i lavori eseguiti in economia devono esse-re intesi solo quei lavori che il privato cittadi-no può eseguire senza ricorrere a una impre-sa edile.Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha previsto nulla inmerito a questa tipologia di lavori e solo nellaversione precedente al D.Lgs. n. 106/2009,alla lettera c), comma 9, art. 90, inerente alladocumentazione che deve essere trasmessaall’amministrazione “competente”, aveva sta-bilito che l’obbligo di trasmettere il nominati-vo delle imprese esecutrici dei lavori unita-mente alla documentazione di cui alle letterea) e b), art. 90, comma 9, è valevole anche incaso di lavori eseguiti in economia medianteaffidamento delle singole lavorazioni a lavo-ratori autonomi, ovvero di lavori realizzatidirettamente con proprio personale dipen-dente senza ricorso all’appalto. In assenza deldocumento unico di regolarità contributiva,anche in caso di variazione dell’impresa ese-cutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitati-vo è sospesa.Comunque, il rimando ai lavori in economia

contenuto nella precedente versione delD.Lgs. n. 81/2008 non era inerente al caso diesecuzione diretta dei lavori da parte del solocommittente senza l’ausilio di personale, siaproprio, che in appalto.Tuttavia, prima di definire questa fattispecie èopportuno definire gli obblighi del commit-tente rispetto a queste due ipotesi appenadelineate, molto frequenti nella pratica, seb-bene non più inserite nella versione attualedel D.Lgs. n. 81/2008.

Affidamento dei lavoriai soli “autonomi”Nell’ipotesi di lavori in economia svolti conaffidamento degli stessi a soli lavoratori auto-nomi, il committente deve verificare, per pri-ma cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, letteraa), in connessione con il punto 2, AllegatoXVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico-professionale dei singoli lavoratori autonomi,richiedendo e ottenendo copia della seguentedocumentazione:«a) iscrizione alla camera di commercio, indu-

� La sentenza n. 42465/2010 individua le responsabilità anche per opere private

Obblighi del committenteper i lavori in economia:quali regole applicare?

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stria e artigianato con oggetto sociale inerentealla tipologia dell’appalto;b) specifica documentazione attestante la con-formità alle disposizioni di cui al presente decre-to legislativo di macchine, attrezzature e opereprovvisionali;c) elenco dei dispositivi di protezione individualiin dotazione;d) attestati inerenti la propria formazione e larelativa idoneità sanitaria ove espressamenteprevisti dal presente decreto legislativo;e) documento unico di regolarità contributiva dicui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 incorso di validità».In un secondo momento, qualora dovesseroessere effettuati lavori soggetti al rilascio, daparte dell’ufficio tecnico comunale, di specificotitolo abilitativo (permesso di costruire, segna-lazione certificata di inizio attività, super-DIA),il committente ha l’obbligo di trasmettere:� copia della notifica preliminare di cui al-

l’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 (in questo casonon dovuta in quanto l’art. 99 ha richiesto,per effettuarla, che si tratti di impresa nongià di lavoratore autonomo e, per indica-zione ministeriale[1], l’impresa e il lavorato-re autonomo sono due entità giuridichecompletamente distinte e non assimilabili);

� il documento unico di regolarità contributi-va delle imprese e dei lavoratori autonomi,fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis,comma 10, decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

� una dichiarazione attestante l’avvenuta veri-fica dell’ulteriore documentazione di cui allelettere a) e b), art. 90, comma 9, D.Lgs. n.81/2008.

L’omissione della verifica d’idoneità può com-portare, a carico del committente, nel primocaso, la commissione di un reato a caratterecontravvenzionale con la pena alternativa del-

l’arresto da due a quattromesi o dell’ammendada 1.000 a 4.800 euro mentre, nel secondocaso, il delinearsi di un illecito amministrativocon applicazione della sola sanzione ammini-strativa pecuniaria da 500 a1.800 euro.È opportuno precisare che la verifica d’ido-neità professionale non ha rivestito affattocarattere secondario visti i risvolti penali cheuna sua omissione può determinare a caricodel committente nell’ipotesi di infortunio, siamortale che non, del lavoratore/i autonomo/iin cantiere. Inoltre, il cantiere, è opportunoricordarlo, non è definito in base all’entità ealla durata dei lavori ma in base al semplicefatto che si stiano svolgendo lavori di ingegne-ria civile quali quelli contenuti nell’Allegato Xal D.Lgs. n. 81/2008, per cui può essere con-siderato un cantiere anche l’immobile all’in-terno del quale abita il committente se al suointerno sono svolti lavori a carattere edili-zio[2]. Un monito è arrivato dalla sentenza diCassazione penale, sezione IV, 1° dicembre2010, n. 42465, che ha sancito la responsabi-lità del committente anche per lavori edilizi inabitazioni private.

La sentenza n. 42465/2010La sentenza n. 42465/2010 ha stabilito, inlinea generale, che il privato che fa lavori ineconomia deve rispondere di omicidio colpo-so (art. 589, c.p.) in caso dimorte dell’operaio,qualora non si sia assicurato che la personadel lavoratore abbia adottato tutte le misuredi sicurezza previste dalla legge.Questa sentenza ha riguardato, nello specifico,il caso del proprietario di un immobile che, perl’esecuzione di lavori edili nella propria abita-zione, si era affidato a un lavoratore autono-mo non iscritto in alcun elenco professionale eche aveva usato un’impalcatura priva di para-petti e aveva operato senza cintura di sicurezzae casco di protezione, ossia senza l’osservanza

1) Nota del Ministero del Lavoro 22 febbraio 2001, n. 418.2) Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, elencati

all’Allegato X:«1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione oequipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle lineeelettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettri-che e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestalee di sterro.2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementiprefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

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dei presidi di sicurezza previsti dalla legge.Nello svolgimento dell’incarico il lavoratoreera precipitato accidentalmente dall’impalca-tura e il proprietario dell’abitazione, che ave-va commissionato il lavoro, era stato proces-sato per omicidio colposo in quanto non ave-va adottato i presidi anticaduta.La sentenza, di condanna definitiva, ha chiaritocome sul committente gravi il generico obbli-go di non esporre alcuno a rischi per la propriasicurezza derivanti dall’attività intrapresa.Inoltre, anche se il contratto d’appalto puòdeterminare il trasferimento, dal committenteall’appaltatore, della responsabilità nell’ese-cuzione dei lavori, sono fatti salvi i casi in cuilo stesso committente abbia assunto una par-tecipazione attiva nella conduzione e realiz-zazione dell’opera; in quest’ultimo caso lostesso rimane destinatario degli obblighi as-sunti dall’appaltatore e può rispondere, co-munque, dell’evento dannoso qualora questosia conseguenza di una sua omissione colposanel consentire l’inizio dei lavori in situazionidi pericolo[3].In questo caso, la Cassazione ha affermatoche la mancata adozione dei presidi anticadu-ta, che è stata la causa dell’evento mortale, èaddebitabile al committente; tuttavia, poichéquest’ultimo non è tenuto nello specifico allapredisposizione di questi presidi, la sua re-sponsabilità deriva dall’essere venuto menoagli obblighi di garanzia, ossia nell’aver incari-cato dell’esecuzione dei lavori un soggettonon idoneo e nel non avergli impedito dioperare in condizioni di pericolo.In questo caso, la mancata iscrizione dellopseudo lavoratore autonomo alla CCIAA, laconseguente mancanza di partita IVA e di vali-da documentazione fiscale, non può consenti-re di classificarlo neppure come artigiano bensìcome lavoratore cosiddetto in nero alle dipen-denze funzionali del committente al quale saràcomminata anche la maxisanzione[4] con appli-cazione della sanzione pecuniaria al minimoedittale di 1.500 euro più altri 37,50 euro perogni giornata di occupazione irregolare sem-pre che, entro i 45 giorni successivi alla notifica

del provvedimento, ottemperi all’obbligo di in-viare la comunicazione d’assunzione e succes-siva cessazione del rapporto di lavoro al Centroper l’impiego territorialmente competente edeffettui il pagamento.Diversamente, la violazione può essere tra-sformata in illecito amministrativo ex art. 14,legge n. 689/1981, e la sanzione pecuniaria èraddoppiata divenendo di 3.000 euro più al-tri 50 euro per ogni giornata di occupazioneirregolare.Tuttavia, fino al recente passato (si veda Cass.pen., sez. IV, 23 marzo 1994, n. 3497), lagiurisprudenza aveva ritenuto che il commit-tente non avesse nessun dovere di intervento,una volta rivoltosi a persona capace, né eraipotizzabile a suo carico un obbligo di segna-lazione al lavoratore autonomo dei rischi spe-cifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cuiquesti fosse chiamato a prestare la propriaopera (ante art. 5, D.P.R. 27 aprile 1955, n.547), qualora il luogo di lavoro non presen-tasse insidie occulte o pericoli non immedia-tamente percepibili[5].La sentenza n. 42465/2010 ha rappresentato,quindi, un importante esempio di rimodulazio-ne degli obblighi prevenzionistici incombenti incapo al proprietario committente, ponendosinella scia evolutiva della giurisprudenza di le-gittimità tendente a una sempre maggiore re-sponsabilizzazione di questa figura che prescin-de dall’esistenza di un rapporto di lavoro subor-dinato o autonomo con l’artigiano appaltatoredei lavori.

Lavori in economia del committentecon personale dipendentenella propria abitazione/cantiereNell’ipotesi di lavori in economia svolti dalcommittente con proprio personale e pressola propria abitazione o cantiere, la figura delcommittente stesso è unita con quella di dato-re di lavoro dell’impresa edile dato che questosoggetto va a rivestire contemporaneamentedue ruoli, quello di committente, finanziatoredell’opera, e quello di titolare dell’impresa,realizzatrice dei lavori.

3) Per maggiori informazioni sul punto si veda all’indirizzo www.tutorcasa.it.4) Si veda la circolare INAIL 16 giugno 2011, n. 36, avente a oggetto le misure contro il lavoro sommerso, l’accesso

ispettivo, il potere di diffida e il verbale unico.5) Per maggiori informazioni si veda, di Andrea Scarcella, Responsabilità del proprietario per la morte dell’operaio nel

corso di lavori svolti presso la sua abitazione, in www.studiocassone.it, consulenti del lavoro.

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Ne consegue che i suoi obblighi sono duplicio, per meglio, dire rafforzati; nella sua veste didatore di lavoro deve garantire, innanzitutto,la regolarità dei rapporti di lavoro instauraticon i propri dipendenti con annessi correttez-za dei versamenti contributivi e premi assicu-rativi e anche il pieno rispetto della disciplinaprevenzionistica:� redazione del POS;� ottemperanza all’obbligo di formazione

dei propri dipendenti alla luce del nuovoaccordo Stato-Regioni sulla formazione deilavoratori 21 dicembre 2011[6];

� ottemperanza all’obbligo di formazionespecifica (art. 71, comma 7, in relazionecon l’art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)per quei dipendenti che sono addetti al-l’uso di particolari attrezzature elencate nelnuovo accordo Stato-Regioni 22 febbraio2012[7], che entrerà pienamente in vigore il13 marzo 2013;

� consegna e verifica che i propri lavoratoriindossino i DPI messi a loro disposizione infunzione dei rischi insiti nell’attività lavora-tiva che dovrà essere svolta;

� impiego di attrezzature conformi alle speci-fiche disposizioni legislative e regolamen-tari di recepimento delle Direttive comuni-tarie di prodotto (D.P.R. n. 549/1996 eD.Lgs. n. 17/2010), mentre per le opereprovvisionali (trabattelli, ponteggi metallicifissi, scale) che non rientrano nel campo diapplicazione della “direttive macchine” eche, pertanto, non possono essere marcateCE, la conformità deve essere ricercata nelrispetto delle norme tecniche di progetta-zione (UNI EN ISO) e/o nel rispetto dellanormativa italiana contenuta nel D.Lgs. n.81/2008.

Altro compito del datore di lavoro, semprerispetto alle attrezzature di lavoro, è quello diaggiornarle o di sostituirle in relazione ai mu-tamenti organizzativi e produttivi o in relazio-ne al grado di evoluzione della tecnica dellaprevenzione in virtù del principio sancito dal-l’art. 2087, c.c., nonché dall’art. 18, comma 1,lettera z), D.Lgs. n. 81/2008.Fornire ai lavoratori il tesserino di riconosci-mento debitamente compilato nei termini enei modi stabiliti dall’art. 26, comma 8, come

integrato dall’art. 5, D.Lgs. n. 136/2010.Invece, nella sua qualità di committente deilavori, solo nell’ipotesi in cui si tratta di operasoggetta al rilascio di titolo abilitativo, deveanche trasmettere all’amministrazione, con-cedente prima dell’inizio dei lavori, copia del-la notifica preliminare di cui all’art. 99, ilDURC e una dichiarazione attestante l’avve-nuta verifica della ulteriore documentazionedi cui alle lettere a) e b), art. 90, comma 9,D.Lgs. n. 81/2008, ossia la sussistenza deirequisiti di idoneità tecnico-professionale pre-visti dall’Allegato XVII e la garanzia che ilproprio organico medio annuo sia costituitoda lavoratori regolarmente assunti con le rela-tive posizioni INPS e INAIL.In caso contrario, qualora si tratti di manuten-zione ordinaria rientrante nelle attività a edili-zia libera di cui all’art. 6, comma 1, D.P.R. n.380/2001, non dovrà essere trasmesso nul-la. Per intervento di manutenzione ordinariaai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), D.P.R.n. 380/2001, sono intesi gli interventi ediliziche riguardano le opere di riparazione, dirinnovamento e di sostituzione delle finituredegli edifici e quelle necessarie a integrare o amantenere in efficienza gli impianti tecnologi-ci esistenti.È opportuno precisare che la notifica prelimi-nare sarà trasmessa, trattandosi di una impre-sa esecutrice, solo nell’ipotesi di cui all’art. 99,comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ossianel caso in cui l’entità presunta dei lavori nonsia inferiore a duecento uomini-giorno.

Tipologie di lavori senza ricorrerea un’impresa edileA questo punto occorre definire il caso deilavori in economia diretta svolti dal solo com-mittente.In questo caso occorre considerare sia D.P.R.n. 380/2001, TU per l’edilizia, sia l’art. 90,comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008.In base all’art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs.n. 81/2008, il committente, nel caso di lavorioggetto di permesso di costruzione e denun-cia di inizio attività (DIA), prima dell’inizio deilavori, deve trasmettere all’amministrazioneche ha concesso il titolo abilitativo, il DURC, ilcertificato attestante l’iscrizione dell’impresa

6) In Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012, n. 8.7) In Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, 60.

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alla CCIAA nonché l’elenco dei lavoratoricon le rispettive posizioni INPS e INAIL.Questo significa che il proprietario di un im-mobile, prima di procedere all’esecuzione inproprio dei lavori, deve innanzitutto accerta-re che si tratti di lavori che non necessitanodel rilascio di un titolo abilitativo da parte delcompetente ufficio tecnico comunale, altri-menti, in caso contrario, sarà obbligato perlegge a presentare all’amministrazione i docu-menti attestanti l’idoneità professionale del-l’impresa che li eseguirà, pena l’impossibilitàdi ottenere il titolo abilitativo e la commissio-ne di un abuso edilizio nel caso in cui diacomunque inizio agli stessi.Se, invece, per assurdo, il titolo è stato rilascia-to senza trasmettere il DURC, questa assenza,accertata in sede ispettiva, determinerà l’ap-plicazione di quanto disposto dall’art. 90,comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, secondo ilquale, «in assenza del documento unico di rego-larità contributiva delle imprese o dei lavoratoriautonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilita-tivo. L’organo di vigilanza comunica l’inadem-pienza all’amministrazione concedente».Fatta questa premessa, occorre prendere inesame la disciplina edilizia contenuta nelD.P.R. n. 380/2001 per ricostruire le sue at-tuali articolazioni e individuare così, in combi-nato disposto con l’art. 90, comma 9, lettera c),D.Lgs. n. 81/2008, se e quali sono i margini dimanovra per il committente/proprietario chevoglia eseguire in proprio i lavori. Resta intesoche, comunque, per gli impianti (elettrico, ri-scaldamento, gas, igienico-sanitario ecc.), peril solo fatto che l’impresa deve rilasciare, altermine della sua realizzazione, una dichiara-zione di conformità alla regola dell’arte, que-ste opere non possono essere completamenterealizzate dal privato cittadino, ovvero da nes-suno che non sia in possesso dei requisiti pre-visti dalla ex legge n. 46/1990, oggi D.M. n.37/2008. Il punto nodale della questione nonè nell’astratta possibilità che il privato cittadi-no possa eseguire personalmente lavori edili,salvo l’obbligo di rivolgersi a un tecnico abili-tato (ingegnere o architetto) per i calcoli strut-turali su cemento armato, acciaio e su struttu-re antisismiche, ma nel fatto che non possa

neppure iniziarli se non presenta all’ammini-strazione i dati della ditta che sarà chiamata aeffettuarli e non ne dimostri anche la capacitàtecnico-professionale. In breve, questa produ-zione documentale deve costituire un passag-gio fondamentale per il rilascio del titolo abili-tativo. Il committente non deve nemmenopensare di ottenere, da una impresa compia-cente/prestanome, il DURC e la restante do-cumentazione utile ai fini del rilascio del titoloabilitativo con il solo scopo, una volta ottenutoil rilascio dello stesso, di avviare e di seguire inproprio tutti i lavori.L’avere formalmente “le carte in regola” nonesclude affatto che, se nel corso dell’accessoispettivo dovesse essere accertato (dalle di-chiarazioni ex art. 13, legge n. 689/1991,rilasciate dal titolare dell’impresa prestanomee dai suoi eventuali dipendenti appositamen-te convocati presso gli uffici ispettivi, dallamancanza in cantiere di attrezzature di pro-prietà della ditta “pseudo-esecutrice”, di ma-teriali acquistati da quest’ultima, dalla manca-ta emissione da parte della ditta della fatturarelativa al corrispettivo richiesto per l’esecu-zione dei lavori) che la ditta, che figura comeesecutrice, in realtà non ha mai operato incantiere, a carico del committente possanoessere configurate almeno due condotte pe-nalmente rilevanti:� una consistente nell’aver prodotto una fal-

sa attestazione avendo, invece, l’obbligo didichiarare la verità;

� una seconda consistente nell’aver indottoin errore il pubblico ufficiale al quale èprospettata la sussistenza dei presuppostinecessari per l’emanazione del titolo abili-tativo, che in effetti non esistono in quantoditta e committente in realtà sono già pre-ventivamente d’accordo nel non dare maiseguito a quanto risultante dai documentidepositati presso l’Ufficio tecnico comuna-le. Per cui, in questi casi, la Suprema Cortepenale, sezioni unite, con la sentenza 24settembre 2007, n. 35488, è giunta a con-figurare il reato di falso ideologico per in-duzione in errore del pubblico ufficiale[8].

A questo proposito la SC ha affermato unimportante principio di diritto secondo il qua-

8) Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Clorinda Di Franco, Quando si configura il falso ideologico per induzionein errore? Cassazione penale, SS.UU., sentenza 24/9/2007 n. 35488, in www.Altalex.com.

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le «Tutte le volte in cui il pubblico ufficiale», inquesto caso il responsabile dell’ufficio tecni-co, «adotti un provvedimento», quale il titoloabilitativo come nel caso esaminato,«a conte-nuto sia descrittivo sia dispositivo, dando attoin premessa, anche implicitamente, dell’esisten-za delle condizioni richieste per la sua adozione,desunte da atti o attestazioni non veritiere pro-dotti dal privato, si è in presenza di un falso delpubblico ufficiale del quale risponde, ai sensidell’art 48 c.p. colui che ha presentato l’atto ol’attestazione non vera».Infatti, il provvedimento del pubblico ufficialeè ideologicamente falso, perché poggia supremesse false. Di questo falso non deve ri-spondere il pubblico ufficiale, perché in buo-na fede in quanto tratto in inganno. Del reatorisponde, in base al combinato disposto del-l’art. 479 e 48, c.p., il privato che, con la falsadichiarazione o attestazione, abbia ingenera-to l’errore nel pubblico ufficiale[9].La prima condotta integra il delitto di cuiall’art. 479, c.p., «Falsità ideologica commessadal pubblico ufficiale in atti pubblici», ai sensidel quale «Il pubblico ufficiale, che ricevendo oformando un atto nell’esercizio delle sue funzio-ni, attesta falsamente che un fatto è stato da luicompiuto o è avvenuto alla sua presenza, oattesta come da lui ricevute dichiarazioni a luinon rese, ovvero omette o altera dichiarazionida lui ricevute, o comunque attesta falsamentefatti dei quali l’atto è destinato a provare laverità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476c.p (reclusione da 1 a 6 anni, comma 1, reclu-sione da 3 a 10, comma 2)».La seconda condotta è punibile in base all’art.483, c.p., integrato con l’art. 48, c.p.; l’art.483, c.p., «Falsità ideologica commessa dalprivato in atto pubblico», in base al quale«Chiunque attesta falsamente al pubblico uffi-ciale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699;c.p. 492, 495], fatti dei quali l’atto è destinato aprovare la verità [c.p. 567], è punito con lareclusione fino a due anni», al quale è aggiuntol’art. 48, c.p., «Errore determinato dall’altruiinganno», secondo il quale «Le disposizionidell’articolo precedente si applicano anche sel’errore sul fatto che costituisce il reato è deter-minato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, delfatto commesso dalla persona ingannata ri-

sponde chi l’ha determinata a commetterlo».È la stessa Cassazione ad aver ammesso lasussistenza di entrambi i delitti in quanto haaffermato che «il delitto di falsa attestazionedel privato di cui all’art. 483 c.p. può concorre-re con quello della falsità ideologica per indu-zione in errore del pubblico ufficiale nella reda-zione dell’atto al quale l’attestazione inerisca,sempreché la dichiarazione non veritiera delprivato concerna fatti dei quali l’atto del pubbli-co ufficiale è destinato a provare la verità»,questo vuol dire che, in breve, perché sussistail concorso dei due reati, è necessario che ilprovvedimento autorizzativo rilasciato dal-l’ufficio tecnico sia fondato proprio sul pre-supposto che la ditta, di cui sono stati prodottii documenti (DURC ecc.), sia effettivamentel’esecutrice dei lavori.Per non parlare, poi, della posizione del titola-re dell’impresa che ha contribuito alla realiz-zazione della fattispecie criminosa, nei suoiconfronti può essere profilato il reato di con-corso con l’autore materiale del reato, il com-mittente, per effetto della clausola di equiva-lenza stabilita dall’art. 40, comma 2, c.p.(«non impedire un evento equivale a cagionar-lo»), in combinato disposto con l’art. 479 cheha punito il falso ideologico, poiché documen-ti come il DURC non sono accessibili a tuttima sono nella disponibilità del solo titolaredell’impresa per cui l’unico modo per farneentrare in possesso il committente è la conse-gna diretta brevi manu.Occorrerà, comunque, ai fini di una sua respon-sabilità penale, il consilium fraudis, la dimostra-zionedel dolo, ossia che l’accordo intercorso trail titolare dell’impresa e il falsificatore/commit-tente era fin dall’inizio volto a eludere gli obbli-ghi nascenti dalla documentazione depositatapresso l’ufficio comunale o la dimostrazionedella sua mala fede, ossia della consapevolezzache una simile condotta avrebbe consentito laconsumazione del reato.

Attività e titoli abilitativiex D.P.R. n. 380/2001Fatta questa doverosa premessa, il passo suc-cessivo è individuare quali sono le tipologie diattività attualmente contemplate nel D.P.R. n.380/2001:

9) Si veda la nota 8.

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� attività edilizia totalmente libera - si trattadegli interventi edilizi per i quali non èrichiesto alcun titolo abilitativo né è previ-sta alcuna specifica comunicazione; la rela-tiva disciplina è dettata dall’art. 6, comma1, D.P.R. n. 380/2001;

� attività edilizia libera previa comunicazio-ne inizio lavori - si tratta degli interventiedilizi eseguibili senza alcun titolo abilitati-vo ma previa comunicazione al comunedell’inizio lavori; la relativa disciplina è det-tata dall’art. 6, commi 2, 3, 4, D.P.R. n.380/2001;

� attività edilizia soggetta a permesso di co-struire - si tratta degli interventi edilizipuntualmente indicati all’art. 10, D.P.R. n.380/2001 (interventi di nuova costruzio-ne, di ristrutturazione urbanistica e di ri-strutturazione edilizia che portino a unorganismo edilizio in tutto o in parte diver-so dal precedente e che comportino au-mento di unità immobiliari, modifiche delvolume, della sagoma, dei prospetti o dellesuperfici o, limitatamente alle zone A, mu-tamento di destinazione d’uso); la relativadisciplina è dettata dagli artt. da 10 a 21,D.P.R. n. 380/2001;

� attività edilizia soggetta a SCIA - si tratta ditutti i restanti interventi edilizi non rien-tranti tra quelli di attività edilizia totalmen-te libera, di attività edilizia libera previacomunicazione inizio lavori, di attività edi-lizia soggetta a permesso di costruire, diattività edilizia soggetta a super-DIA; larelativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e23, D.P.R. n. 380/2001, nonché dall’art.5, comma 2, lettere b) e c), D.L. n. 70/2011[10];

� attività edilizia soggetta a super-DIA - sitratta degli interventi edilizi per i quali, inbase alla normativa statale o regionale, puòessere fatto ricorso alla DIA in via alterna-tiva o sostitutiva rispetto al permesso dicostruire (quali, per esempio, gli interventidi cui all’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001); la relativa disciplina è dettata dagliartt. 22 e 23, D.P.R. n. 380/2001, nonchédall’art. 5, comma 2, lettera c), D.L. n. 70/2011.

Attività edilizia totalmente liberaL’attività edilizia totalmente libera ha trovatola sua disciplina nell’art. 6, comma 1, D.P.R. n.380/2001, e ha riguardato i seguenti inter-venti:� gli interventi di manutenzione ordinaria

ossia gli interventi edilizi che riguardano leopere di riparazione, di rinnovamento e disostituzione delle finiture degli edifici equelle necessarie a integrare o a mantene-re in efficienza gli impianti tecnologici esi-stenti;

� gli interventi volti all’eliminazione di bar-riere architettoniche che non comportinola realizzazione di rampe o di ascensoriesterni, ovvero di manufatti che alterino lasagoma dell’edificio;

� le opere temporanee per attività di ricercanel sottosuolo che abbiano carattere geo-gnostico, a esclusione di attività di ricercadi idrocarburi, e che siano eseguite in areeesterne al centro edificato;

� i movimenti di terra strettamente pertinen-ti all’esercizio dell’attività agricola e le pra-tiche agro-silvo-pastorali, compresi gli in-terventi su impianti idraulici agrari;

� le serre mobili stagionali, sprovviste distrutture in muratura, funzionali allo svol-gimento dell’attività agricola.

Pertanto, sono tipologie di attività che posso-no essere liberamente eseguite dal solo com-mittente senza l’ausilio di impresa edile, senzala necessità di titoli abilitativi né, tantomeno,di trasmissione ad alcuno della documenta-zione elencata all’art. 90, comma 9, lettera c),D.Lgs. n. 81/2008.

Attività edilizia liberaprevia comunicazione inizio lavoriL’attività edilizia libera previa comunicazioneinizio lavori ha trovato la sua disciplina nel-l’art. 6, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001, eha riguardato i seguenti interventi:� gli interventi di manutenzione straordina-

ria, compresa l’apertura di porte interne olo spostamento di pareti interne, sempreche non riguardino le parti strutturali del-l’edificio, non comportino aumento del nu-mero delle unità immobiliari e non impli-chino incremento dei parametri urbanistici;

10)Si veda La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sviluppo 2011, Studio Civilistico n. 325-2011/C, pag. 3,www.notariato.it

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� le opere dirette a soddisfare obiettive esi-genze contingenti e temporanee e a essereimmediatamente rimosse al cessare dellanecessità e, comunque, entro un terminenon superiore a novanta giorni;

� le opere di pavimentazione e di finitura dispazi esterni, anche per aree di sosta, chesiano contenute entro l’indice di permeabi-lità, dove stabilito dallo strumento urbani-stico comunale, compresa la realizzazionedi intercapedini interamente interrate enon accessibili, vasche di raccolta delle ac-que, locali tombati;

� i pannelli solari, fotovoltaici e termici, sen-za serbatoio di accumulo esterno, a servi-zio degli edifici, da realizzare al di fuoridella zona A, di cui al decreto del Ministroper i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444;

� le aree ludiche senza fini di lucro e glielementi di arredo delle aree pertinenzialidegli edifici.

Gli interventi edilizi sopra descritti possono es-sere eseguiti previa comunicazione dell’iniziodei lavori da parte dell’interessato all’ammini-strazione comunale. La comunicazione può es-sere eseguita anche in via telematica. Alla co-municazione di inizio dei lavori devono essereallegate le autorizzazioni eventualmente obbli-gatorie ai sensi delle normative di settore.Limitatamente agli interventi di manutenzio-ne straordinaria (compresa l’apertura di porteinterne o lo spostamento di pareti interne,sempre che non riguardino le parti strutturalidell’edificio, non comportino aumento del nu-mero delle unità immobiliari e non implichi-no incremento dei parametri urbanistici) l’in-teressato, unitamente alla comunicazione diinizio dei lavori, deve trasmettere all’ammini-strazione comunale:� i dati identificativi dell’impresa alla quale

intende affidare la realizzazione dei lavori;� una relazione tecnica provvista di data certa

e corredata degli opportuni elaborati proget-tuali, a firma di un tecnico abilitato, il qualedichiari preliminarmente di non avere rap-porti di dipendenza con l’impresa né con ilcommittente e che asseveri, sotto la propriaresponsabilità, che i lavori sono conformiagli strumenti urbanistici approvati e ai rego-lamenti edilizi vigenti e che per essi la nor-mativa statale e regionale non ha previsto ilrilascio di un titolo abilitativo.

Almeno le attività dalla lettera b) alla letterae), art. 6, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, pos-sono essere direttamente eseguite dal com-mittente senza ricorrere ad alcuna impresa esenza dover trasmettere alcuna documenta-zione al comune che non rilascerà ovviamen-te alcun titolo abilitativo. Occorre semplice-mente inviare una comunicazione anche pervia telematica di inizio lavori, salve le even-tuali autorizzazioni obbligatorie.Nel caso, invece, della lettera a), art. 6, sonorichiesti due ulteriori adempimenti, i datiidentificativi dell’impresa che eseguirà i lavorie una relazione tecnica avente data certa, afirma di un tecnico abilitato, con cui asseveriche i lavori sono conformi agli strumenti ur-banistici e ai regolamenti edilizi vigenti.A questo punto bisogna chiarire cosa signifi-chi l’espressione «i dati identificativi dell’im-presa alla quale si intende affidare la realizza-zione dei lavori».Alcuni continuano a credere che il termine“impresa” impiegato sia equivalente e inter-cambiabile con quello di committente, per cuiin realtà sarebbe anche possibile limitarsi ariportare i dati anagrafici dello stesso commit-tente per poter dare inizio ai lavori.Ma questo orientamento è infondato per dueordini di ragioni:� se così fosse, il legislatore avrebbe fatto

meglio a equiparare la disciplina della let-tera a) a quella prevista per le altre lettereda b) a e), in quanto una simile interpreta-zione ne annulla ogni distinzione;

� il concetto di impresa alla quale affidare larealizzazione dei lavori contenuta nell’inci-so esaminato altro non è se non l’impresaesecutrice di cui all’art. 89, comma 1, lette-ra i-bis), D.Lgs. n. 81/2008, che si caratte-rizza per l’impiego di proprie risorse uma-ne e materiali nell’esecuzione dell’opera.

Inoltre, l’impresa, sotto il profilo giuridico, èun’attività economica professionalmente or-ganizzata al fine della produzione o delloscambio di beni o di servizi (art. 2082, c.c.).Quindi, nulla a che vedere con l’attività che ilcommittente privato deve svolgere nel pro-prio cantiere.Pertanto, è ribadita la necessità di fornire idati di una vera e propria impresa.Concludendo, quindi, per il caso della manu-tenzione straordinaria, il committente è obbli-gato a indicare, nella comunicazione da invia-

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re all’amministrazione, i dati della ditta e, nel-la prassi, gli uffici tecnici comunali devonorichiedere di allegare anche il DURC dellastessa, quindi, si tratta di lavori che il commit-tente non ha titolo a eseguire per suo contosalvo che non sia titolare egli stesso di impresaedile. In caso di mancato inserimento dei datidella ditta occorrerà perfezionare questa co-municazione e resta inteso che, fino ad allora,i lavori non potranno cominciare.Tuttavia, se nelle more di questo perfeziona-mento fosse riscontrato, in seguito ad accerta-mento in cantiere, che i lavori di manutenzionestraordinaria sono eseguiti per mano del solocommittente, l’organo di vigilanza, con apposi-ta disposizione ex artt. 10 e 11, D.P.R. n. 520/1955[11], può ordinare la sospensione tempora-nea dei lavori, fino all’ingresso in cantiere diditta esecutrice specializzata, per carenza in ca-po al committentedei requisiti di capacità tecni-co professionale previsti per legge. L’ottempe-ranza alla disposizione impartita è scevra daconseguenze sanzionatorie dato che l’art. 11,

comma 2, D.P.R. n. 520/1955, ha stabilito chesolo l’inosservanza alla disposizione impartitadall’ispettore è punita con l’arresto fino a unmese o l’ammenda fino a 413 euro.Per il resto non vi sono altre conseguenze per ilcommittente dato che l’art. 6, comma 4, D.P.R.n. 380/2001, ha stabilito che solo la mancataeffettuazione della comunicazione dell’iniziodei lavori ovvero della trasmissione della rela-zione tecnica (nel casodi interventi dimanuten-zione straordinaria) può determinare l’applica-zione, da parte dell’amministrazione comuna-le, di una sanzione pecuniaria pari a 258,00euro non già la sua incompletezza.

Attività edilizia soggettaa permesso di costruireA sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 380/2001,costi-tuiscono interventi subordinati a permesso dicostruire:� gli interventi di nuova costruzione[12];� gli interventi di ristrutturazioneurbanistica[13];� gli interventi di ristrutturazione edilizia[14]

11)L’art. 10, D.P.R. n. 520/1955, ha attribuito all’Ispettorato del lavoro il potere di disposizione, la quale si configura comeun provvedimento con il quale l’organo di vigilanza, nell’esercizio di un potere discrezionale riconosciutogli e nei limitistabiliti dalla legge, ha imposto nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme diprevenzione dallo stesso emanate (circolare del Ministero del Lavoro 27 febbraio 1996, n. 25). È opportuno precisareche gli artt. 10 e 11, D.P.R. n. 520/1955, sono ancora in vigore, come è chiaramente indicato dallo stesso Ministero delLavoro nella circolare 20 settembre 2004, n. 24, inerente al contenuto del D.Lgs. n. 124/2004 di riforma dei serviziispettivi.

12)L’art. 3, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 380/2001, ha definito gli interventi di “nuova costruzione” quali «quelli ditrasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.Sono comunque da considerarsi tali:e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno dellasagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in viapermanente di suolo inedificato;e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e alpregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero checomportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’apertoove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato».

13)L’art. 3, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 380/2001, ha definito gli interventi di “ristrutturazione urbanistica” come«quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico diinterventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

14)L’art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001, ha definito gli interventi di “ristrutturazione edilizia” come «gliinterventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare aun organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o lasostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi eimpianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nellademolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioninecessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica».

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che portino a un organismo edilizio in tuttoo in parte diverso dal precedente e checomportino aumento di unità immobiliari,modifiche del volume, della sagoma, deiprospetti o delle superfici, ovvero che, limi-tatamente agli immobili compresi nelle zo-ne omogenee A, comportino mutamentidella destinazione d’uso.

Comunque, è riconosciuta la facoltà dell’inte-ressato di chiedere il rilascio di permesso dicostruire per la realizzazione degli interventidi cui all’art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la presentazionedella SCIA (che ha sostituito la DIA a decorre-re dal 31 luglio 2010).Il D.P.R. n. 380/2001, inoltre, ha riconosciu-to alle Regioni la facoltà di ampliare l’ambitodi applicazione del permesso di costruire. An-che gli interventi edilizi elencati all’art. 22,comma 3, D.P.R. n. 380/2001, possono esse-re eseguiti dietro permesso di costruire anchese, a seguito della modifica introdotta con ilD.Lgs. n. 301/2002, è prevista la possibilitàdi avvalersi in alternativa della cosiddetta su-per-DIA. l committente che ha richiesto al-l’Amministrazione comunale il rilascio delpermesso di costruire è obbligato, sempre aisensi dell’art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs.n. 81/2008, a trasmetterle, prima dell’iniziodei lavori, copia della notifica preliminare, ilDURC e una dichiarazione attestante l’avve-nuta verifica dell’ulteriore documentazione dicui alle lettere a) e b), art. 90, comma 9, D.Lgs.n. 81/2008, inerente alla sussistenza dei re-quisiti di capacità tecnico-professionale del-l’impresa chiamata a eseguire i lavori (iscrizio-ne CCIAA, organico dei dipendenti che inter-verranno in cantiere ecc.). Ne deriva che nonsolo in mancanza di questa documentazionel’amministrazione non darà seguito al rilasciodel permesso di costruire, essendo l’istanzacarente delle garanzie riguardanti la profes-

sionalità dell’impresa che eseguirà i lavori, maquand’anche, per assurdo, avessero inizio, ba-sterebbe, in sede di accertamento, la solo as-senza del DURC per determinare la sospen-sione dell’efficacia del titolo abilitativo (art.90, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008). L’organoispettivo ha il compito, in questi casi, di darneimmediata comunicazione all’amministrazio-ne che ha concesso il titolo che provvederàmaterialmente a emanare l’ordine di sospen-sione dell’efficacia del titolo e, quindi, anchedei lavori in corso nel cantiere.Di conseguenza, qualsiasi attività svolta incantiere successivamente alla sospensionedell’efficacia del permesso di costruire è abu-siva ed è punita con l’arresto fino a due anni el’ammenda da 5.164 a 51.645 euro, salvoche il fatto costituisca più grave reato e fermerestando le sanzioni amministrative (art. 44,comma 1, lettera b), D.P.R. n. 380/2001).Pertanto, è escluso che i lavori soggetti a per-messo di costruire possano essere condottidal committente senza avvalersi di una o piùimprese esecutrici dotate di capacità tecnico-professionale.

Attività edilizia soggetta a SCIAIl cammino della SCIA è stato alquanto tor-tuoso prima della sua parziale affermazione adiscapito della DIA[15].È intervenuta, infatti, una disposizione di ca-rattere interpretativo, l’art. 5, comma 1, lette-ra b), legge n. 106/2011, che ha stabilitol’estensione della SCIA a tutti gli interventiedilizi precedentemente compiuti con DIA,mentre l’art. 5, comma 2, lettera c), ha preci-sato che la DIA troverà ancora applicazionequalora la stessa, in base alla normativa stata-le o regionale, sia alternativa o sostitutiva delpermesso di costruzione come nel caso, peresempio, degli interventi contenuti nell’art.22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.

15)La denuncia di inizio attività in campo edilizio non aveva trovato la sua disciplina nella disposizione “generale” dell’art.19, legge n. 241/1990 (ora riscritta dall’art. 49, comma 4-bis, legge n. 122/2010), ma nelle disposizioni specifiche dicui agli artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380/2001 (disposizioni che invece non sono state modificate dall’art. 49, comma 4-bis,legge n. 122/2010); tant’è vero che l’art. 19, legge n. 241/1990, nel testo previgente al suo comma 4, faceva salve ledisposizioni di legge vigenti che prevedevano termini diversi da quelli previsti nei commi precedenti per l’inizio attività eper l’adozione, da parte dell’amministrazione competente, di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e dirimozione dei suoi effetti. In relazione proprio alla specificità della disciplina dettata con riguardo alle DIA in materiaedilizia dal D.P.R. n. 380/2001, rispetto alla disciplina generale della legge n. 241/1990, molti comuni, all’indomanidell’entrata in vigore della legge n. 122/2010 avevano sollevato più di un dubbio circa l’applicabilità della SCIA inmateria edilizia, ritenendo ancora applicabile l’istituto della DIA (tratto da La disciplina edilizia dopo il decretosviluppo 2011, Consiglio Nazionale del notariato).

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Pertanto, in virtù di questa modifica l’art. 90,comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, hasubito un ampliamento del proprio ambito diapplicazione, non più limitato ai soli lavorisoggetti a permesso di costruire e a DIA, maanche soggetti a SCIA in quanto divenuta,almeno in parte, sostitutiva della DIA.Sintetizzando, oggi, saranno soggetti a SCIA,a titolo esemplificativo, gli interventi di cuiall‘art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380/2001:� gli interventi di restauro e di risanamento

conservativo[16];� i mutamenti di destinazione d’uso “funzio-

nale”;� gli interventi di manutenzione straordina-

ria che riguardino parti strutturali dell’edi-ficio (come tali non rientranti nell’ambitodi applicazione dell’art. 6, comma 2, D.P.R.n. 380/2001, relativo all’attività edilizialibera previa comunicazione inizio lavori);

� i singoli interventi “strutturali” non costi-tuenti un “insieme sistematico di opere” e,quindi, non qualificabili come “ristruttura-zione edilizia” quali, per esempio:- il frazionamento di quella che, in progettoapprovato, era un’unica unità in due o piùdistinte unità (con l’esecuzione di opereminime, esclusivamente “interne”, per ot-tenere la fisica separazione delle unità);- l’accorpamento di quelle che in progettoapprovato erano due o più unità in un’uni-ca unità (con l’esecuzione di opere minime,esclusivamente “interne”, per ottenere lafusione fra le unità);- l’ampliamento di fabbricati all’internodella sagoma esistente che non determinivolumi funzionalmente autonomi;- semplici modifiche prospettiche (peresempio, apertura o chiusura di una o piùfinestre, di una o più porte).

Rispetto, invece, all’art. 22, comma 2, D.P.R.n. 380/2001, il ricorso alla SCIA è ancheprevisto per le varianti a permessi di costruireche non incidono sui parametri urbanistici esulle volumetrie, che non modificano la desti-nazione d’uso e la categoria edilizia, non alte-

rano la sagoma dell’edificio e non violano leeventuali prescrizioni contenute nel permes-so di costruire.Sono pure soggetti a SCIA (giusta quanto di-sposto dall’art. 9, commi 1 e 2, legge 24marzo 1989, n. 122, così come modificatodall’art. 137, D.P.R. n. 380/2001), i seguentiinterventi:� realizzazione di parcheggi al piano terra o

nel sottosuolo di fabbricati, anche in dero-ga ai vigenti strumenti urbanistici;

� realizzazione di parcheggi a uso esclusivodei residenti nel sottosuolo di aree perti-nenziali esterne al fabbricato, purché nonin contrasto con i piani urbani del traffico.

Anche per questi lavori vale quanto detto peril permesso di costruzione, non possono esse-re realizzati dal committente senza l’ausilio diun’impresa abilitata in possesso delle necessa-rie capacità organizzative, disponibilità di for-za lavoro, macchine e attrezzature. Non puòche essere ritenuta valida e corretta l’interpre-tazione estensiva prospettata per l’art. 90,comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, inquanto è lo stesso legislatore ad avere stabili-to la sostituzione della SCIA a tutti gli inter-venti edilizi prima soggetti a DIA e ancheperché, altrimenti, verrebbero sacrificati, perquello che riguarda la semplificazione, quelledoverose garanzie di professionalità e compe-tenza nell’esecuzione dei lavori che hannocostituito il perno del nuovo modo di concepi-re la sicurezza dal 15 maggio 2008[17] in poi.Non può essere concepito, da un lato, unsistema di qualificazione delle imprese fonda-to sull’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 eche prossimamente porterà all’adozione dellapatente a punti in edilizia (art. 27, comma1-bis, D.Lgs. n. 81/2008) se poi, all’atto prati-co, è permesso, anche solo in teoria, al privatocittadino, armato solo di buone intenzioni etanta voglia di fare, di realizzare lavori delrilievo di quelli appena elencati.

Attività soggetta a super-DIARimangono soggetti alla disciplina della DIA

16)L’art. 3, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001, ha definito gli interventi di “restauro e di risanamentoconservativo” come «gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalitàmediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organi-smo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, ilripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impiantirichiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio».

17) Il 15 maggio 2008 è la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

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e non alla disciplina innovativa della SCIAtutti quegli interventi per i quali è ammesso ilricorso alla DIA in alternativa, ovvero in sosti-tuzione, al permesso di costruire.Si tratta, per esempio, degli interventi di cuiall’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001,ossia:� gli interventi di ristrutturazione “maggiore”

ex art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n.380/2001(ossia gli interventi che portinoa un organismo edilizio in tutto o in partediverso dal precedente e che comportinoaumento di unità immobiliari, modifichedel volume, della sagoma, dei prospetti odelle superfici, ovvero che, limitatamenteagli immobili compresi nelle zone omoge-nee A, comportino mutamenti della desti-nazione d’uso);

� gli interventi di nuova costruzione o di ri-strutturazione urbanistica qualora siano di-sciplinati da piani attuativi comunque de-nominati, compresi gli accordi negozialiaventi valore di piano attuativo, che con-tengano precise disposizioni plano-volu-metriche, tipologiche, formali e costruttive,la cui sussistenza sia stata esplicitamentedichiarata dal competente organo comuna-le in sede di approvazione degli stessi pianio di ricognizione di quelli vigenti;

� degli interventi di nuova costruzione qua-lora siano in diretta esecuzione di strumen-ti urbanistici generali recanti precise dispo-sizioni plano-volumetriche.

A questi interventi, ovviamente, devono

essere aggiunti tutti quegli interventi per iquali le diverse leggi regionali prevedanola possibilità di ricorrere alla DIA in alter-nativa o in sostituzione del permesso dicostruire.Anche per quest’ultima tipologia di lavori èribadito il divieto per il committente di prov-vedervi da solo in quanto, non solo l’inottem-peranza all’obbligo di trasmissione previstodall’art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, èpunito con l’applicazione della sanzione pe-cuniaria da 500 a 1.800 euro, ma questadocumentazione è prodromica al rilascio del-lo stesso titolo abilitativo.Pertanto, i lavori che il committente può effetti-vamente svolgere senza avvalersi di alcuna im-presa edile sono ridotti a tutte le attività aedilizia completamente libera di cui all’art. 6,comma 1, D.P.R. n. 380/2001, nonché, previasemplice comunicazione di inizio lavori all’uffi-cio comunale, tutte le attività di cui all’art. 6,comma 2, D.P.R. n. 380/2001, esclusi i lavoridi manutenzione straordinaria di cui alla lette-ra a) e quelli per i quali è richiesto il rilascio diapposito titolo abilitativo.Tuttavia, occorre comprendere se, in meritoalla sicurezza, qualora il committente impie-ghi attrezzature di lavoro o allestisca opereprovvisionali, debba o meno rispettare gli ob-blighi del D.Lgs. n. 81/2008.Per risolvere la problematica, occorre prende-re come esempio il caso dei lavori di manu-tenzione ordinaria che rientrano in quella ca-tegoria di lavori che possono essere eseguiti

Figura 1

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dal solo committente. Inoltre, è analizzato ilcaso in cui il committente decida, per realizza-re l’isolamento termico esterno (cosiddettorivestimento a cappotto) della propria abita-zione, con conseguente esecuzione, al termi-ne di questa operazione, della rasatura e dellaconseguente tinteggiatura della facciata del-l’abitazione, di montarsi in proprio il “ponteg-gio”, visto che, per varie ragioni, è in possessodi svariati elementi sciolti di ponteggio appar-tenenti a diverse autorizzazioni ministeriali.Un ponteggio (si veda la figura 1) che non soloè promiscuo nei termini stabiliti dalla circola-re del Ministero del Lavoro e delle Politichesociali n. 20/2003, ma presenta il piano dilavoro dell’ultimo impalcato pericolosamenteincompleto, senza alcun ancoraggio (la super-ficie del ponteggio pari a circa 26 m2 neavrebbe richiesto almeno uno), il correntesuperiore della seconda campata partendo dasinistra non inserito in una delle due boccole(destra) e pericolosamente sospeso nel vuoto,un sistema di accesso mediante scala a sfilonon trattenuta e omessa delimitazione del-l’area di lavoro che impedisca l’accesso a gen-te estranea ai lavori oltre all’assenza di qualsi-voglia attestato formativo da ponteggiatore exAllegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008.Inoltre, questo committente ha deciso, aven-

do la necessità di posizionare sulla pensilina idiversi pacchi di pannelli isolanti in polistire-ne espanso, di adoperare una scala a innesto(cosiddetta scala a sfilo all’italiana) di lunghez-za superiore ai 5 m e non trattenuta (si veda lafigura 2).È possibile che rispetto a simili ipotesi, lanormativa antinfortunistica contenuta nelD.Lgs. n. 81/2008 sia debole o totalmentedeficitaria o, ancor peggio, che il suo silenziolasci il campo a interpretazioni “massimaliste”volte ad affermare la totale libertà e intangibi-lità delle attività dal committente anche sesvolte con estrema leggerezza e con mezzi difortuna. vallare questa scuola di pensiero si-gnifica gettare le basi per un vero e proprio“fai da te” con tutto il carico di incognite,superficialità, incompetenze, leggerezze econfusione che ne derivano.È necessario sapere che questa teoria nontiene conto di un elemento non secondario,il costo sociale dell’infortunio, che è presen-te anche qualora a subirlo sia un committen-te esecutore in proprio dei lavori, e l’infortu-nio può essere eliminato o quanto menoridotto sensibilmente solo con la competen-za e la professionalità.Tornando al caso specifico occorre anchecomprendere se, qualora il committente men-tre esegue i lavori dovesse infortunarsi, avreb-be diritto a delle prestazioni e a quale entedovrebbe rivolgersi per l’erogazone.Certamente, non sarà tutelato dall’INAIL datoche non lo si può classificare “lavoratore” neitermini indicati nel D.P.R. n. 1124/1965, inquanto non ne possiede i requisiti soggettivi[18]:� non è adibito (in modo permanente o av-

ventizio) a una delle lavorazioni che la leg-ge definisce rischiose;

� non presta opera manuale;� non svolge la propria opera alle dipenden-

ze e sotto la direzione altrui;� non percepisce una retribuzione, in qua-

lunque forma, anche in natura.Nel caso di un suo infortunio deve intervenirel’INPS (Istituto nazionale di previdenza socia-le) con l’erogazione di una serie di possibiliprestazioni. In primo luogo, se dovesse subireun infortunio inabilitante ma non mortale,ricadrebbe nella categoria degli invalidi civili.Per legge, sono considerati invalidi civili i

18)Guida all’assicurazione Inail, Istruzioni per l’uso, fonte INAIL.

Figura 2

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cittadini affetti da minorazioni congenite oacquisite, anche a carattere progressivo cheabbiano subito una riduzione permanentedella capacità lavorativa non inferiore a unterzo o, se minori di anni 18, che abbianodifficoltà persistenti a svolgere i compiti e lefunzioni proprie della loro età (art. 2, legge n.118/1971)[19].In questa ipotesi, le prestazioni a suo favo-re saranno distinte in pensione di inabili-tà[20], assegno mensile[21] e indennità di ac-

compagnamento[22] a seconda del grado diinvalidità è riscontrato dalla commissionemedica alla quale è presentata la domandaper l’accertamento sanitario dell’invalidità.Occorre sottolineare che l’assegno mensile èerogato, a determinate condizioni, a seguitodel riconoscimento di una percentuale di in-validità compresa tra il 74% e il 99%.Nel caso drammatico in cui questi nonsopravviva all’infortunio è prevista, inve-ce, l’erogazione di una pensione in favore

19)Tratto dal sito ufficiale dell’INPS, legge n. 118/1971, «Norme a favore dei mutilati e invalidi civili».20)Pensione di inabilità, requisiti per il diritto:

- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;- dal 18° al 65° anno di età;- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2010 il limite direddito è pari a euro 15.154,24);- spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (legge n.33/1980, art. 14-septies);- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domandaper l’accertamento sanitario dell’invalidità.La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e agli invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, aiquali l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invaliditotali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione di inabilità è adeguato a quello dell’assegnosociale.La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo diinvalidità.

21)Assegno mensile, requisiti per il diritto:- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% (fino all’11 marzo 1992 la percentuale diriconoscimento era compresa tra il 67% e il 99%);- dal 18° al 65° anno di età;- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2010 il limite direddito è pari a 4.408,95 euro);- spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010devono essere presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domandaper l’accertamento sanitario dell’invalidità.L’assegno mensile spetta ai mutilati e agli invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cuiconfronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione dellacapacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato dibisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.L’invalido parziale, per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa.Questo assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deveprodurre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

22) Indennità di accompagnamento, requisiti per il diritto:- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senzal’aiuto permanente di un accompagnatoreovvero- impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;- spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica.Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domandaper l’accertamento sanitario dell’invalidità.

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dei suoi familiari superstiti[23].Si tratta di una prestazione economica eroga-ta, a domanda, distinta in pensione di reversi-bilità[24], se il deceduto era già pensionato, epensione indiretta[25] nell’ipotesi in cui questiera ancora lavoratore e avesse maturato undeterminato periodo di contribuzione.Altrimenti, in assenza dei requisiti per acce-dere alla pensione indiretta, i superstiti po-tranno presentare domanda per ottenere dal-l’INPS l’erogazione dell’indennità per morte

o, ancora, dell’indennità una tantum[26].Tutta questa confusione di prestazioni, senzatener conto, nel caso di infortunio inabilitan-te, del periodo di degenza in ospedale, degliaccertamenti clinici e sanitari eseguiti per dia-gnosticarne le eventuali conseguenze psico-fi-siche permanenti, della riabilitazione e dellecure alle quali sottoporsi o, comunque, nelcaso in cui la percentuale di invalidità siainferiore a quella che consente di accederealle prestazioni, le ripercussioni patrimoniali

23)Hanno diritto alla pensione:- il coniuge superstite, anche se separato - se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spettaa condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati daprecedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti ouniversitari e a carico alla data di morte del medesimo;- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, nontitolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorellenubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

24)Pensione di reversibilità - alla morte di una persona, il coniuge comincia a percepire parte (al massimo il 60%) dellapensione del de cuius. La reversibilità riguarda tutti i trattamenti pensionistici di cui beneficiava il coniuge, pensione dianzianità, di guerra, di inabilità.La pensione di reversibilità dura a vita e si cumula con quelle che il coniuge superstite percepiva in precedenza o delle qualiha maturato i diritti. Nel caso in cui il coniuge superstite percepisca già un reddito la pensione di reversibilità verràpercepita con un ulteriore calo del 25%, in riferimento a una tabella reddituale.Nel caso in cui siano presenti figli minori o inabili, la pensione verrà stabilita al 100% delle prestazioni. La pensione direversibilità decorre dal mese successivo a quello di morte del coniuge.

25)Pensione indiretta - Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:- almeno 780 contributi settimanali, pari a 15 anni (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata invigore del D.Lgs. n. 503/1992);- almeno 260 contributi settimanali pari a 5 anni di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data di decesso(requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensionein pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge n. 335/1995:- 60%, solo coniuge;- 70%, solo un figlio;- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.Per ulteriori informazioni si veda all’indirizzo www.inps.it.

26) Indennità di morte - Questa indennità riguarda il lavoratore deceduto che era assicurato alla data del 31 dicembre1995, quindi che a quella data aveva già lavorato ed era già iscritto all’Inps, ma che non possiede alla data della morte irequisiti richiesti per la pensione ai superstiti al coniuge, ai figli, ai nipoti, ecc. I superstiti di tale lavoratore possonochiedere l’indennità per morte. I requisiti dell’Inps sono i seguenti:- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta;- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisitirichiesti;- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data deldecesso del lavoratore assicurato.Indennità una tantum. È la stessa tipologia di indennità, ma riguarda i superstiti di un lavoratore deceduto che èassicurato all’Inps dopo il 31 dicembre 1995, sempre che sia deceduto senza aver perfezionato i requisiti richiesti (sempre780 settimane di contributi o 260 di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso). Il superstite dellavoratore può richiedere l’indennità una tantum con i seguenti requisiti:- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

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alle quali la famiglia dell’infortunato andràincontro a seguito della sua ridotta capacità diprodurre reddito.In realtà, il D.Lgs. n. 81/2008 non è latitantedi fronte al caso di un uso improprio, da partedel committente, di attrezzature di lavoro o diopere provvisionali per le quali invece, in viagenerale, è la stessa normativa antinfortuni-stica a imporre specifici obblighi formativi edi installazione/utilizzo in conformità alleistruzioni contenute nel manuale d’uso o nellibretto d’autorizzazione ministeriale.Nel caso del committente/privato cittadinoche intende realizzare in proprio un’opera im-piegando attrezzature (piattaforme aeree, gruautomontante, betoniera a bicchiere, centralidi betonaggio, macchine movimento terra,macchine movimento terra speciali e derivate,seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici dicantiere ecc.) o installando opere provvisionali(trabattello, ponteggio metallico fisso ecc.),l’art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, hastabilito un obbligo chiaro secondo il quale «Ilcommittente o il responsabile dei lavori, nelle fasidi progettazione dell’opera, si attiene ai principi ealle misure generali di tutela di cui all’articolo 15sia al momento delle scelte architettoniche, tecni-che e organizzative, onde pianificare i vari lavorio fasi di lavoro che si svolgeranno simultanea-mente o successivamente, sia all’atto della previ-sione della durata di realizzazione di questi varilavori o fasi di lavoro».Il richiamo all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, haimposto il rispetto anche per il committente, findal momento in cui deve effettuare le scelte tec-nico-organizzative e pianificare le varie fasi dilavoro, dei principi e delle misure generali ditutela contenute in questo disposto. Inoltre,l’elenco dei principi e delle misure alle quali an-che il committente deve attenersi è cospicuo:� la valutazione di tutti i rischi per la salute e

la sicurezza;� la programmazione della prevenzione, mi-

rata a un complesso che integri in modocoerente nella prevenzione le condizionitecniche produttive dell’azienda nonchél’influenza dei fattori dell’ambiente e del-l’organizzazione del lavoro;

� l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non siapossibile, la loro riduzione al minimo inrelazione alle conoscenze acquisite in baseal progresso tecnico;

� il rispetto dei principi ergonomici nell’orga-

nizzazione del lavoro, nella concezione deiposti di lavoro, nella scelta delle attrezzatu-re e nella definizione dei metodi di lavoro eproduzione, in particolare al fine di ridurregli effetti sulla salute del lavoro monotonoe di quello ripetitivo;

� la riduzione dei rischi alla fonte;� la sostituzionedi ciò cheèpericoloso conciò chenon loè, o èmenopericoloso;

� la limitazione al minimo del numero deilavoratori che sono, o che possono essere,esposti al rischio;

� l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisicie biologici sui luoghi di lavoro;

� la priorità delle misure di protezionecollettiva rispetto alle misure di prote-zione individuale;

� il controllo sanitario dei lavoratori;� l’allontanamento del lavoratore dall’espo-

sizione al rischio per motivi sanitari ineren-ti alla sua persona e l’adibizione, dove pos-sibile, ad altra mansione;

� l’informazione e la formazione adeguateper i lavoratori;

� l’informazione e la formazione adeguateper dirigenti e i preposti;

� l’informazione e la formazione adeguateper i rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza;

� l’istruzione adeguata ai lavoratori;� la partecipazione e la consultazione dei

lavoratori;� la partecipazione e la consultazione dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;� la programmazione delle misure ritenute

opportune per garantire il miglioramentonel tempo dei livelli di sicurezza, ancheattraverso l’adozione di codici di condottae di buone prassi;

� le misure di emergenza che devono essereattuate in caso di primo soccorso, di lottaantincendio, di evacuazione dei lavoratorie di pericolo grave e immediato;

� l’uso di segnali di avvertimento e disicurezza;

� la regolare manutenzione di ambienti,di attrezzature, di impianti, con parti-colare riguardo ai dispositivi di sicu-rezza in conformità alla indicazione deifabbricanti.

Fra tutte le misure elencate e alle quali ancheil committente deve dare attuazione, sonopresenti molte che attengono all’ipotesi in cui

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lo stesso si avvalga di lavoratori autonomi o,comunque, esegua i lavori avvalendosi di pro-prio personale; tuttavia, almeno sei di questipunti (quelli in neretto nell’elenco) hanno,invece, carattere generale ed estendono lapropria valenza anche al caso del solo com-mittente esclusivo esecutore dei lavori.L’obbligo che emerge da queste ultime indica-zioni è che, nell’eseguire i lavori, il committentedeve proteggere innanzitutto la propria incolu-mità fisica per non diventare fonte di pericoloper le persone che, vivendo nei paraggi delluogo in cui sono svolte queste operazioni, puòesserne coinvolta e restarne vittima.L’attenzione rispetto all’uso delle attrezzature,comprensiva, in un’ampia accezione, delleopere provvisionali, dato che consentonol’esecuzione di attività lavorative a una quotasuperiore ai 2 m, e degli impianti, è contenutaalla lettera z), art. 15, laddove è richiesto an-che al committente la regolare manutenzionedegli stessi in conformità alle indicazioni deifabbricanti.Questo significa che anche il committente nonpuò assolutamente sorvolare questo aspettoche ha costituito, comunque, un obbligo ancheper lui, così come non può sorvolare il princi-pio di una corretta valutazione dei rischi al finedi eliminarli o di ridurli alla fonte.Questo comporta, per le attrezzature:� l’installazione e l’utilizzo in conformità alle

istruzioni d’uso;� che siano oggetto di idoneamanutenzione al

fine di garantire nel tempo la permanenzadei requisiti di sicurezza, di cui all’art. 70, esiano corredate, se necessario, di appositeistruzioni d’uso e libretto dimanutenzione;

� che siano assoggettate alle misure di aggior-namento dei requisiti minimi di sicurezza;

� che anche il committente si sottoponga aun minimo ciclo formativo per ridurre irischi insiti nel loro uso, nel caso rivolgen-dosi alla ditta che ha noleggiato l’attrezza-tura poiché è anche quest’ultima che, aisensi dell’art. 72, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, al momento della cessione, deveacquisire e conservare agli atti per tutta ladurata del noleggio o della concessionedell’attrezzatura una dichiarazione che ri-porti l’indicazione del soggetto incaricatodel suo uso, il quale deve risultare formatoe, qualora si tratti di attrezzature di cuiall’art. 73, comma 5, sia in possesso della

specifica abilitazione prevista.Inoltre, per quest’ultima tipologia di attrezza-ture, il nuovo accordo tra il Governo, le Regio-ni e le Province autonome di Trento e Bolza-no concernente l’individuazione delle at-trezzature di lavoro per le quali saràrichiesta una specifica abilitazione deglioperatori, in attuazione dell’art. 73, comma5, D.Lgs. n. 81/2008.Infatti, a partire dalla sua entrata in vigore, ilprossimo 12 marzo 2013, sarà previsto l’ob-bligo di abilitazione e di formazione per leseguenti attrezzature:� piattaforme di lavoro mobili elevabili -

macchinamobile destinata a spostare perso-ne alle posizioni di lavoro, poste ad altezzasuperiore a 2 m rispetto a un piano stabile,nelle quali svolgono mansioni dalla piatta-forma di lavoro, con l’intendimento che lepersone accedano ed escano dalla piattafor-ma di lavoro attraverso una posizione di ac-cesso definita e che sia costituita almeno dauna piattaforma di lavoro con comandi, dauna struttura estensibile e da un telaio;

� gru a torre - gru a braccio orientabile, conil braccio montato sulla parte superiore diuna torre che sta approssimativamente inverticale nella posizione di lavoro;

� gru mobile - autogru a braccio in grado dispostarsi con carico o senza carico senzabisogno di vie di corsa fisse e che rimanestabile per effetto della gravità;

� gru per autocarro - gru a motore com-prendente una colonna, che ruota intornoa una base e un gruppo bracci che è appli-cato alla sommità della colonna. La gru èmontata di regola su un veicolo (eventual-mente su un rimorchio, su una trattrice o suuna base fissa) ed è progettata per caricaree scaricare il veicolo;

� carrelli elevatori semoventi con condu-cente a bordo - carrelli semoventi a brac-cio telescopico, carrelli elevatori a contrap-peso dotati di uno o più bracci snodati,telescopici o meno, non girevoli, utilizzatiper impilare carichi. Il dispositivo di solle-vamento non deve essere girevole o, co-munque, non deve presentare un movi-mento di rotazione maggiore di 5° rispettoall’asse longitudinale del carrello;

� carrelli industriali semoventi -qualsiasi ve-icolo dotato di ruote (eccetto quelli circolantisu rotaie) concepito per trasportare, trainare,

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spingere, sollevare, impilare o disporre suscaffalature qualsiasi tipo di carico e azionatoda un operatore a bordo su sedile;

� carrelli/sollevatori/elevatori semoventitelescopici rotativi - attrezzature semo-venti dotate di uno o più bracci snodati,telescopici o meno, girevoli, utilizzate permovimentare carichi e azionate da un ope-ratore a bordo su sedile;

� trattori agricoli o forestali - qualsiasitrattore agricolo o forestale a ruote o cingo-li, a motore, avente almeno due assi e unavelocità massima per costruzione non infe-riore a 6 km/h, la cui funzione è costituitaessenzialmente dalla potenza di trazione,progettato appositamente per tirare, spin-gere, portare o azionare determinate at-trezzature intercambiabili destinate a usiagricoli o forestali, oppure per trainare ri-morchi agricoli o forestali. Può essere equi-paggiato per trasportare carichi in contestoagricolo o forestale ed essere munito disedili per accompagnatori;

� macchine movimento terra:- escavatori idraulici -macchina semoventea ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, prov-vista di una struttura superiore (torretta) nor-malmente in grado di ruotare di 360° e chesupporta un braccio escavatore azionato daun sistema idraulico e progettata principal-mente per scavare con una cucchiaia o unabenna rimanendo ferma, con massa operati-va maggiore di 6.000 kg;- escavatori a fune - macchina semoventea ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,provvista di una torretta normalmente ingrado di ruotare di 360° e che supportauna struttura superiore azionata medianteun sistema a funi progettata principalmen-te per scavare con una benna per il dragag-gio, una cucchiaia frontale o una bennamordente, usata per compattare il materia-le con una piastra compattatrice, per lavoridi demolizione mediante gancio o sfera eper movimentare materiale con equipag-giamenti o attrezzature speciali;

- pale caricatrici frontali - macchinasemovente a ruote o a cingoli, provvista diuna parte anteriore che funge da sostegnoa un dispositivo di carico, progettata princi-palmente per il carico o lo scavo per mezzodi una benna tramite il movimento inavanti della macchina, con massa operati-va maggiore di 4.500 kg;- terne - macchina semovente a ruote o acingoli costituita da una struttura di baseprogettata per il montaggio sia di un cari-catore anteriore che di un escavatore po-steriore;autoribaltabile a cingoli - macchina se-movente a cingoli, dotata di cassone aper-to, impiegata per trasportare e scaricare ospargere materiale, con massa operativamaggiore di 4.500 kg;pompa per calcestruzzo - dispositivo, costi-tuito da una o più parti estensibili, montato suun telaio di automezzo, autocarro, rimorchioo veicolo per uso speciale, capace dì scaricareun calcestruzzo omogeneo, attraverso il pom-paggio del calcestruzzo stesso[27].

Quindi oltre ai casi in cui sarà richiesta un’abili-tazione, in generale, è mantenuto l’obbligo del-la formazione per tutti compreso il committen-te, che, per esempio, nel caso dei ponteggi me-tallici deve avvenire, gioco forza, nei termini dicui all’Allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008 conl’ausilio quanto meno di un soggetto prepostoalla sorveglianza della procedura di montaggioe all’occorrenza partecipe attivamente alla fasedel montaggio o dello smontaggio (insieme alcommittente) o, nel caso dei trabattelli, nei ter-mini contenuti nella circolare del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali 3 novembre2006, n. 30, secondo la quale,«Per quanto ri-guarda la formazione degli addetti al montaggio,smontaggio o trasformazione dei trabattelli si ri-tiene che il datore di lavoro debba dare attuazionea quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lette-ra b) del D.Lgs. n. 626/94, oggi art. 71, comma7, lett. a) del TU 81, tenendo comunque presente,per ciò che riguarda l’addestramento, i contenutigenerali di cui al secondo e al quarto punto del

27)Si veda l’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento eBolzano 22 febbraio 2012, «Accordo ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali èrichiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, isoggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73,comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni», in S.O. n. 47 allaGazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60.

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modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e pro-vince autonome, del 26 gennaio 2006 pubblica-to sulla G.U. in data 23 febbraio 2006», attual-mente trasfuso nell’Allegato XXI al D.Lgs. n.81/2008, Moduli II (pratico di 4 ore) e IV(emergenze di 2 ore), per un totale di 6 ore.Concretamente occorre stabilire quali stru-menti ha a disposizione l’organo di vigilanzaper imporre al committente il rispetto degliobblighi esposti nell’art. 15.Gli strumenti di legge a disposizione degliispettori (DTL o ASL) sono la prescrizioneobbligatoria ex art. 20 e seguenti, D.Lgs. n.758/1994, o la disposizione in materia disalute e di sicurezza sul lavoro impartita aisensi degli artt. 10 e 11, D.P.R. n. 520/1955.Quale sia, tra questi due, lo strumento chel’ispettore può adoperare è lo stesso D.Lgs. n.81/2008 a indicarlo poiché, per tutte le di-sposizioni la cui violazione comporta la con-seguente applicazione della pena alternativadell’arresto o dell’ammenda come, per esem-pio, nel caso di violazione di uno qualsiasi deicommi dell’art. 113, D.Lgs. n. 81/2008, ine-rente alle scale [fisse, portatili semplici, a sfiloecc., violazioni sanzionabili ai sensi dell’art.159, comma 2, lettera c)], l’ispettore non puòfar altro che adoperare lo strumento dellaprescrizione obbligatoria con successiva veri-fica in cantiere di ottemperanza alla stessa eammissione del trasgressore al pagamento di¼ dell’ammenda massima prevista per legge.A quanto appena detto è necessario aggiun-gere, però, il principio sancito nell’art. 27,comma 1, Costituzione italiana, secondo ilquale «La responsabilità penale è personale».Questo significa, nel caso del D.Lgs. n. 81/2008, che l’applicazione della prescrizione,prevista in tutti i casi di contravvenzioni puni-te con la pena alternativa dell’arresto o del-l’ammenda o della sola ammenda, potrà av-venire solo se tra i soggetti sanzionabili siacontemplata anche la figura del committente.Questo perché la “responsabilità penale” è lacondizione di chi subisce le conseguenze delproprio agire sempreché il reato ne preveda lasua responsabilità. Non è possibile, quindi, lasostituzione personale nella responsabilitàpenale, come lo è, viceversa, in quella civile,basti pensare al caso dell’obbligo al risarci-mento dei danni causati da un atto illecito.Nel caso, invece, dell’art. 90, comma 1, e del-l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, è man-

cata la previsione di una sua immediata sanzio-nabilità da parte del legislatore per cui all’orga-no accertatore non resta che applicare ilsecondo degli strumenti descritti, ossia la dispo-sizione ex artt. 10 e 11, D.P.R. n. 520/1955.Ne discende che, date le caratteristiche delladisposizione in materia di salute e di sicurezzasul lavoro evidenziate, ogniqualvolta in cuil’organo di vigilanza dovesse trovarsi di frontea un cantiere i cui lavori sono eseguiti con lepiù svariate attrezzature direttamente dalcommittente/proprietario dell’immobile, puòdisporre nel verbale di primo accesso ispetti-vo se riscontra un’installazione carente e peri-colosa, difforme dalle istruzioni d’uso, la rego-larizzazione entro uno specifico termine, dimodo che una volta verificatone, dietro appo-sito e ulteriore sopralluogo, il ripristino dellecondizioni di sicurezza, ne darà atto nel suc-cessivo verbale di verifica d’ottemperanzasenza che ne consegua alcuna sanzione per ilcommittente.Questo perché il D.P.R. n. 520/1955 ha pre-visto solo per il caso dell’inosservanza delladisposizione impartita la pena dell’arresto fi-no a un mese o dell’ammenda fino a 413 euro,nulla, invece, nel caso di ottemperanza.In conclusione, a differenza dell’imprese o deilavoratori autonomi che devono sottostare atutti gli specifici articoli contenuti nel TitoloIV o negli altri Titoli del D.Lgs. n. 81/2008, ilcommittente non può essere sanzionato per laviolazione specifica di uno qualsiasi di essi inquanto manca in tutte le disposizioni delD.Lgs. n. 81/2008, compresi quelli inerentiai cantieri temporanei e mobili (Titolo IV) e leattrezzature (Titolo III), una diretta sanziona-bilità della figura del committente.Tuttavia, nell’art. 90, comma 1, indirizzato alcommittente, in virtù del richiamo operatoall’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, è rimasto a suocarico l’obbligo del rispetto delle misure ge-nerali di tutela nei termini indicati, la cui vio-lazione non ha determinato, però, una imme-diata sanzionabilità a opera dell’organo di vi-gilanza, ma la semplice adozione del piùtenue strumento della disposizione la cui ot-temperanza non ha determinato alcuna san-zione pecuniaria ma ha raggiunto, comun-que, lo scopo di salvaguardare l’integrità fisicadel committente e delle eventuali personeche possono trovarvisi a contatto, ristabilen-do la sicurezza. �

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LA 231 AMBIENTALELa nuova responsabilità delle imprese per i reati ambientali

di C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto

Le nuove disposizioni introdotte, in applicazione del diritto comunita-rio, dal D.Lgs. 121/2011 hanno determinato importanti modifiche sia al codice penale che al «sistema 231», introducendo l’estensione della responsabilità degli enti e delle persone giuridiche ad una serie di reati deputati a fornire una tutela ai beni ambientali.In quest’ottica la Guida Pratica 231 ambientale si propone come un utile e chiaro strumento per risolvere le oggettive difficoltà nell’ap-plicazione delle nuove disposizioni.Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dei modelli orga-nizzativi ed agli aspetti soggettivi degli illeciti.L’opera si rivolge quindi alle imprese, ai consulenti aziendali, ma anche ai magistrati e avvocati che quotidianamente si ritrovano ad operare nel mondo del diritto.

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