IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di...

35
IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi

Transcript of IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di...

Page 1: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

IL RIENTRO DEI CAPITALI

Studio Tosi

Page 2: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

FONTI

D.L. 25 Settembre 2001 n.350

relativa relazione di accompagnamentomodifiche approvate dalla Camera in sede di conversioneCirc. Min. n.85 del 01.10.2001decreti attuativi (modelli di dichiarazione, titoli a rendimento ridotto, ecc.)Circolare ABI

Page 3: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

FINALITA’

Finalità principale far rientrare capitali per esigenze di politica

economica

Finalità “secondarie” gettito immediato dell’imposta sostitutiva

(2000 miliardi di Lire) maggior gettito tributario futuro in

conseguenza della tassazione dei redditi dei capitali rimpatriati

Page 4: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Quelli derivanti da: esportazione clandestina evasione fiscale

QUALI CAPITALI?

Page 5: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

PREMESSE

La legge riguarda capitali detenuti all’estero almeno al 01

Agosto 2001 (rimpatrio) o al 27 Settembre 2001 (regolarizzazione)

che vengono rimpatriati o regolarizzati nel periodo 01/11/2001 - 28/02/2002

Page 6: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche, imprenditori o non imprenditori

enti non commerciali società semplici associazioni equiparate ex art.5 Dpr

917/86 (TUID)

E’ necessario che siano residenti in Italia nel 2001

Page 7: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

MODALITA’ OPERATIVE

Rimpatrio (art.12) regolarizzazione di attività

finanziarie (art.15) regolarizzazione di altre attività

(art.16)

Page 8: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

RIMPATRIO

Attraverso intermediari al seguito, con obbligo di denuncia

immediata in Dogana (se confine Extra-CE) o entro le 48 ore a Dogana, banche, Posta o GdF (se confine CE)

In entrambi i casi con presentazione della dichiarazione riservata ad un intermediario

Page 9: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

INTERMEDIARI Banche italiane Posta SGR SIM agenti di cambio fiduciarie stabili organizzazioni in Italia di banche ed

imprese di investimento estereIntervengono: nel rimpatrio ricevono la “dichiarazione riservata”

Page 10: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Regolarizzazione attività finanziarie detenute all’estero

denuncia con apposito modello (“dichiarazione riservata”) con allegata “certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari” (art.15)

concerne attività finanziarie detenute:•in altri territori CE•in altri territori extra CE (?) finalità: evita che la legge violi il principio di

libera circolazione dei capitali nei territori CE

Page 11: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Regolarizzazione di altre attività detenute all’estero

Si attua mediante denuncia con apposito modello (“dichiarazione riservata”)

non appare utile per le finalità di politica economica della legge ma risponde a finalità di parità di trattamento (art.3 Cost.) tra soggetti che hanno posto in essere analoghi comportamenti (esportazione clandestina di capitali) ma con successivo diverso comportamento al momento dell’investimento

Page 12: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Imposta sul rimpatrio/regolarizzazione

2,5% da pagare in denarooppure sottoscrizione di appositi Titoli di Stato a

rendimento penalizzato (1,9%) per importo pari al 12% del valore rimpatriato/regolarizzato

oppure a formula mistaIn entrambi i casi provvede l’intermediario a cui è

presentata la “dichiarazione riservata” provvedendo autonomamente ai relativi smobilizzi in caso di mancata istruzione dell’interessato

Page 13: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Certificazione degli intermediari esteri

La Circ. Min. 85/2001 prevede che: debba avere data “ragionevolmente

ravvicinata” a quella di presentazione della dichiarazione

può essere sostituita da “altra documentazione analoga (ad es: estratti conto bancari) rilasciata dall’intermediario estero”

deve, in pratica, comprovare che le attività sono effettivamente detenute all’estero

in caso di falsità si applica l’art.485 C.P. (reclusione da sei mesi a tre anni) a carico di chi l’ha emessa

Page 14: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

La dichiarazione riservataContiene: dati dell’interessato importi totali delle attività regolarizzate o rimpatriate,

divisi in A)denaro B) attività finanziarie C) altre attività scelta tra imposta 2,5% e/o titoli di Stato suddivisione del totale delle attività finanziarie tra

A)immobili B) altri investimenti, distintamente per ogni Paese estero, da indicare

dati (denominazione, sede sociale, indirizzo della filiale, Paese estero) di ciascun intermediario estero presso cui sono detenute le attività finanziarie regolarizzate

firmaSi presenta agli intermediari già indicati, nel termine

appresso indicato

Page 15: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Termine di presentazione della

“dichiarazione riservata”

Dal 01/11/2001 al 28/02/2002

ma comunque prima del verificarsi di un

fatto ostativo

Page 16: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

ANONIMATO La “dichiarazione riservata” non deve essere

esibita dall’intermediario all’Amministrazione finanziaria, nemmeno in caso di richiesta

tuttavia in caso di rimpatrio al seguito c’è

l’identificazione dell’interessato e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria

idem nel caso di regolarizzazione in caso di rimpatrio di attività finanziarie estere

diverse dal denaro, dall’anno successivo l’inte- ressato deve denunciarle mediante quadro WIn pratica l’anonimato è garantito solo nel caso di

rimpatrio del denaro

Page 17: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

CONTI SECRETATI Accolgono il denaro e i titoli rimpatriati; non devono essere comunicati all’amministrazione

finanziaria, nemmeno in caso di richiesta; non possono ricevere nessun altro accredito,

nemmeno per gli interessi o cedole. Il saldo rimane costante o può diminuire;

qualsiasi utilizzo dei relativi fondi è vietato: l’investimento in (altri ) titoli comporta la perdita della riservatezza.

Page 18: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

EFFETTIIl rimpatrio (e la regolarizzazione), come prevede l’art.14:a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti

solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo (…), limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme (…) oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali;

c) esclude la punibilità dei reati tributari, con l’eccezione di quelli per fatture fasulle.

Gli effetti si ottengono mediante volontaria esibizione della “dichiarazione riservata” da parte dell’interessato.

Page 19: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

EFFETTIRelazione di accompagnamento al decreto

“Per effetto del provvedimento non si verifica

nessuna sospensione dell’attività di

accertamento da parte degli uffici

competenti, che anzi, prosegue normalmente

con la consueta accelerazione che si verifica

verso la fine del periodo d’imposta.

Page 20: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

“I contribuenti che, nell’ambito della generale attività di verifica, siano sottoposti ad accertamento, potranno, se hanno interesse opporre la presentazione della “dichiarazione riservata” e invitare l’amministrazione a controllare la congruità della somma versata in relazione all’importo liberamente dichiarato, ovvero l’effettività della sottoscrizione dei titoli.

“A seguito di tali attività, gli importi indicati nella “dichiarazione riservata” costituiranno importi di basi imponibili completamente definiti, per i quali nulla è più dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi.

Page 21: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

“Coloro che presentano la “dichiarazione riservata”, quindi facendo emergere disponibilità possedute all’estero, senza, peraltro, dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito alla tassazione né l’anno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa.

Page 22: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

“Fino a quando l’interessato stesso non comunica di aver presentato la “dichiarazione riservata” (e ciò avverrà soltanto se egli né avrà un concreto interesse), nulla è noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta posizione tributaria o previdenziale del contribuente.

“Nel momento in cui il contribuente oppone l’avvenuta presentazione della “dichiarazione riservata”, egli stesso indica quanta parte degli importi dichiarati intende utilizzare.

Page 23: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

“L’utilizzo da parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva) scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni.

Page 24: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

“Resta fermo, invece, che nessun effetto

preclusivo si realizza per gli importi

accertati eccedenti quelli dichiarati nella

“dichiarazione riservata”, o comunque non

riconducibili ai capitali rimpatriati, con

riferimento ai quali l’azione degli organi

competenti prosegue.”

Page 25: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

FATTI OSTATIVIIl rimpatrio delle attività non produce effetti quando,

alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni al comma 1 dell’art. 14 (irregolarità fiscali e/o relative all’esportazione di capitali), è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

Il rimpatrio non produce effetti estintivi per gli illeciti penali per i quali è già stato avviato il procedimento penale.

Page 26: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

SANZIONILa legge realizza un grande inasprimento delle

sanzioni.Per l’irregolare detenzione di capitali all’estero

viene sostituita la sanzione da lire un milione con la sanzione “dal 5 al 25 per cento dell’ammontare degli importi dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore”.

Inoltre, l’interessato che attesta falsamente che le attività rimpatriate erano detenute all’estero prima del 01 Agosto 2001 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Page 27: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Dubbi sull’applicabilità e sulla validità della norma

“Cartelle Pazze” (22milioni) Redditi di società Costituzionalità Regolarizzazione delle attività finanziarie

extra UE Antiriciclaggio Attività di sorveglianza della GdF

Page 28: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

CARTELLE PAZZE

Le cosiddette “cartelle pazze” emesse dall’ Agenzia delle Entrate in relazione a presunte irregolarità - che nella gran parte dei casi risultano poi non sussistere - costituiscono un “fatto ostativo” che impedisce l’utilizzo delle previsioni della Legge. Essendovene in circolazione circa 22 milioni, altrettanti contribuenti non potranno beneficiare delle norme sul rientro dei capitali.

Page 29: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

REDDITI DI SOCIETA’

Lo “scudo fiscale” si applica solo alle persone fisiche e ai soggetti sopra indicati. NON SI APPLICA ALLE SOCIETA’ COMMERCIALI (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.)

Si teme pertanto “l’effetto boomerang”: il socio che rimpatria capitali espone la società alla presunzione che tali fondi siano stati da essa generati in evasione di imposta.

Page 30: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

COSTITUZIONALITA’

La norma attua una disparità di trattamento tra chi ha pagato le imposte e chi le ha evase ed ha espatriato i capitali; questi ultimi regolarizzano oggi la loro posizione con un costo (2,5%) assai minore all’imposta evasa. Occorre un superiore interesse dello Stato per legittimare la norma sul piano costituzionale: gli effetti economici derivanti dal rimpatrio non paiono a tutti una valida giustificazione.

Page 31: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

REGOLARIZZABILITA’ DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE EXTRA CE

La possibilità di regolarizzare le attività finanziarie mantenute all’estero deriva dall’esigenza di non infrangere il principio della libera circolazione dei capitali in ambito UE.

Ciò detto: come si può giustificare il mantenimento di capitali all’estero in Paesi non aderenti alla UE?

Page 32: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

ANTIRICICLAGGIO

L’art. 17 prevede che le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione autonomamente non costituiscano elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto che obbliga l’intermediario alla segnalazione anti riciclaggio.

La previsione è insufficiente: qualsiasi altro elemento (es.: un incapiente reddito attuale) unito al rimpatrio darebbe vita all’obbligo di segnalazione.

Page 33: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DELLA GDF

L’art. 21 prevede che la GdF “partecipa al piano di accertamento mirato al contrasto dell’economia sommersa, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate”.

Non è comprensibile come la Guardia di Finanza possa svolgere tale compito senza far venir meno l’anonimato che la norma vorrebbe garantire.

Page 34: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Ulteriori aggiornamenti

Al momento della stesura di queste note la norma è in vigore - e come tale applicabile - ma il Decreto che la regolamenta è ancora provvisorio, essendo in corso la conversione in Legge.

Eventuali modifiche successive saranno pubblicate nella sezione “Circolari”.

Page 35: IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

Conclusioni

La norma ha molti lati oscuri, che non danno al contribuente la tranquillità necessaria per effettuare il rimpatrio.

Tuttavia, la configurabilità come “condono improprio” dell’art. 14 rende appetibile il poter disporre di una o più dichiarazioni riservate, da esibire in caso di accertamento, quasi fossero dei “Jolly”.

In tal modo il rapporto tributario si assimila a …una partita a ramino.