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Guido Cianciulli Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99) Con riferimenti normativi alla Legge 241/90, alla Merloni Ter e al Capitolato Generale d’Appalto ACCA COLLANA SELEZIONI NORMATIVE TEMATICHE

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Guido Cianciulli

Il Responsabile delProcedimento nel nuovo

Regolamento di Attuazione(D.P.R. 554/99)

Con riferimenti normativi alla Legge 241/90,alla Merloni Ter e al Capitolato Generale d’Appalto

ACCACOLLANA SELEZIONI NORMATIVE TEMATICHE

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Guido Cianciulli

Il Responsabile delProcedimento nel nuovo

Regolamento di Attuazione(D.P.R. 554/99)

Con riferimenti normativi alla Legge 241/90,

alla Merloni Ter e al Capitolato Generale d’Appalto

ACCACOLLANA SELEZIONI NORMATIVE TEMATICHE

Prima edizione giugno 2000

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ACCA software s.r.l.Via Michelangelo Cianciulli

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Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, inalcun modo e per nessuno scopo, senza l’autorizzazione scritta di ACCA softwares.r.l. e dell’Autore Guido Cianciulli.

ACCA software e l’Autore non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti oindiretti eventualmente causati dall’uso delle informazioni contenute in questa pubbli-cazione.

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a mia madre

Un particolare ringraziamento a mio fratello, ing. Antonio Cianciulli, per ilprezioso supporto umano e professionale.

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L’Autore

Guido Cianciulli è l’amministratore unico di ACCA software.

Nei primi anni della sua attività professionale è direttamente impegnatonella progettazione e realizzazione di opere civili ricoprendo, frequente-mente, anche il ruolo di direttore dei lavori e di cantiere. Contempora-neamente, matura esperienze nel settore informatico, sviluppando unaprima versione di PriMus per Apple II.

A questa ne seguiranno altre in ambiente DOS, durante il cui svilupposorgono e si consolidano molteplici contatti con numerosi professionisti,direttamente impegnati sul campo sull’intero territorio nazionale, e conpersonalità dedite all’estensione della normativa sui Lavori Pubblici, di-ventando, così, egli stesso un esperto della materia.

Alla fine degli anni ottanta, ormai esperto programmatore in ambienteWindows anche grazie ad alcuni soggiorni negli USA, arriva finalmentePriMus sotto Windows: nasce il primo programma italiano di contabilità ecomputo metrico in ambiente Windows, segnalato anche da numerosipremi e riconoscimenti assegnati da testate specializzate.

Dall’inizio degli anni novanta progetta e sviluppa numerosi programmiper l’ingegneria civile in ambiente Windows (CanTus, TerMus, DocMus,PriMus-C, CerTus, ecc.), che hanno riscosso e tuttora riscuotono ampiconsensi presso gli operatori, facendo di ACCA una società leader delsettore.

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Introduzione

La Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Legge 109/94 come modificatadalle Leggi 216/95 e 415/98) ed il relativo Regolamento di Attuazione(D.P.R. 554/99) hanno apportato significative modifiche ed introdottonumerose innovazioni alle procedure di progettazione ed esecuzione delleOpere Pubbliche.

Tra gli aspetti innovativi maggiormente significativi va annoveratal’introduzione della figura del Responsabile del Procedimento.

Questa figura viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamentodalle Leggi 142 e 241 del 1990, relative alla semplificazione dei procedi-menti amministrativi, allo scopo di operare un avvicinamento tra il citta-dino e la Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo della normativa è quello di individuare un riferimento pubbli-camente conosciuto, quale responsabile di tutto l’iter di un’attività, cui,sia l’Amministrazione che il cittadino, si possa rapportare.

Tale nuova impostazione viene recepita e confermata dall’attuale norma-tiva sui Lavori Pubblici.

Possiamo asserire che la nuova Legge Quadro ed il Relativo Regola-mento di Attuazione rafforzano il principio del coinvolgimento dei sog-getti cui viene affidato il procedimento amministrativo, individuandoper il Responsabile del Procedimento molteplici adempimenti e forti re-sponsabilità.

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Il presente testo, che ha lo scopo di riassumere sinteticamente compiti eresponsabilità individuate a carico del Responsabile del Procedimento, ècomposto di quattro capitoli, ciascuno dei quali affronta ed approfondisceuno specifico dettato normativo:

• nel primo capitolo sono analizzati gli articoli della Legge 241/90, in cuiviene introdotta e definita la figura del Responsabile del Procedimentonella Pubblica Amministrazione;

• il secondo capitolo contiene le parti della Legge Quadro sui LavoriPubblici (nella sua stesura definitiva) che descrivono le funzioni delResponsabile del Procedimento negli appalti di Opere Pubbliche;

• il terzo capitolo riporta gli articoli del Regolamento di Attuazionesui Lavori Pubblici (D.P.R. 554/99) che individuano le procedureoperative che il Responsabile del Procedimento deve seguire nellevarie fasi di realizzazione dell’Opera Pubblica, dalla programma-zione al collaudo;

• infine nel quarto capitolo si visionano le indicazioni del nuovo Capito-lato Generale d’Appalto.

Il libro si propone come uno strumento agile per prendere velocementevisione delle indicazioni individuate dalle recenti normative su ruolo ecompiti del Responsabile del Procedimento, ma anche come testo da con-sultare “in corso d’opera”.

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Capitolo 1

Il Responsabile del Procedimentonella Legge 7 Agosto 1990 N. 241

Nell'approfondire i compiti e le responsabilità che fanno capo al Respon-sabile del Procedimento nei Lavori Pubblici, non si poteva non partire daltesto normativo che tale figura ha introdotto nell’ordinamento nazionale:la Legge n.241 del 7 agosto 1990.

Tale Legge destinata alla semplificazione del procedimento amministrati-vo, introducendo la figura del responsabile amministrativo del procedi-mento opera un vero e proprio stravolgimento del rapporto tra cittadino ePubblica Amministrazione garantendone immediatezza e concretezza.

L’individuazione di questa figura, infatti, offre al cittadino un preciso in-terlocutore cui rivolgersi durante lo svolgimento di un qualsiasi procedi-mento amministrativo che lo riguarda e, in ultima analisi, da chiamare ingiudizio nel caso di un’eventuale presunto torto subito.

La successiva introduzione della figura del Responsabile del Procedi-mento nell’ambito dei Lavori Pubblici, operata dalla Legge Quadro edal relativo Regolamento di Attuazione, trae origine sostanzialmentedalla medesime necessità di trasparenza e semplificazione alla basedella Legge n.241 del 1990; la generalità dell’ambito di applicazione diquest’ultima, però, fa sì che alle indicazioni ivi contenute verranno af-fiancati ulteriori specifici compiti e responsabilità dalla vigente norma-tiva dei Lavori Pubblici.

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1.1 Il Responsabile del Procedimento

Articolo 6

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti dilegittimazione ed i presupposti che siano rilevanti perl’emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli attiall’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecitosvolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilasciodi dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee oincomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed or-dinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le confe-renze di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previstedalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovve-ro trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.

1.2 Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 7

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolariesigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stessoè comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti neiconfronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre ef-fetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove pari-menti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora daun provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuatio facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, noti-zia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministra-zione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazionidi cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

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Articolo 8

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedi-mento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non siapossibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede arendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicitàidonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fattavalere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché iportatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cuipossa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di in-tervenire nel procedimento.

Art. 10

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto pre-visto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione hal’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Articolo 11, Comma 1

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a normadell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senzapregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento delpubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare ilcontenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casiprevisti dalla legge, in sostituzione di questo.

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Articolo 11, Comma 1-bis

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, ilresponsabile del procedimento può predisporre un calendario di in-contri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario delprovvedimento ed eventuali controinteressati.

1.3 Semplificazione dell’azione amministrativa

Articolo 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessipubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministra-zione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’ammini-strazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o as-sensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In talcaso le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono atutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioniche vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile perveni-re ad una decisione. In caso di inutile decorso del terminel’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anchequando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbli-che diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su ri-chiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tuteladell’interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, re-golarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o viabbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza adesprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichiall’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entroventi giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimentodella comunicazione delle determinazioni adottate, qualora questeultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle origina-riamente previste.

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3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel cor-so della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazioneprocedente può assumere la determinazione di conclusione positivadel procedimento dandone comunicazione al Presidente del consigliodei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenzientesia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione èdata al Presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del consi-glio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presi-dente della regione o i sindaci, previa delibera del Consiglio regionaleo dei Consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della co-municazione, possono disporre la sospensione della determinazioneinviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determi-nazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento siaespresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, pae-saggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tuteladella salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere,purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambien-tale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presi-dente del consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione diconclusione del procedimento al Presidente del consiglio dei Ministri,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l’esamecontestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativireciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. Intal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa in-formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interessepubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente a con-cludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altriconnessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsia-si altra amministrazione coinvolta.

Articolo 17, Comma 1

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previ-sto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere pre-ventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti ap-positi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esi-genze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente

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nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, en-tro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabiledel procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche adaltri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici chesiano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovve-ro ad istituti universitari.

Articolo 18, Comma 2

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestatiin documenti già in possesso della stessa amministrazione proce-dente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del pro-cedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessio di copia di essi.

Articolo 18, Comma 3

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento ifatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente oaltra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

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Capitolo 2

Il Responsabile del Procedimentonella Merloni Ter

La Legge Quadro dei Lavori Pubblici introduce la figura del Responsabiledel Procedimento, con chiaro riferimento alla Legge 241/90, definendonel dettaglio compiti e responsabilità propri di questo specifico ambitoapplicativo.

La Legge Quadro fa del Responsabile del Procedimento un manager perogni Lavoro Pubblico dandone specifiche che delineano le sue caratteri-stiche professionali e le responsabilità ed i compiti che il Regolamento diAttuazione contribuirà a dettagliare in procedure operative.

Negli articoli che seguono vediamo come si delinea la figura del Respon-sabile del Procedimento.

Nella sua persona sono accentrati poteri di coordinamento e controllo, manon poteri di spesa che esulino da quelli specificatamente previsti, poterequest’ultimo, che resta saldamente nelle mani della Stazione Appaltan-te/Amministrazione, e per essa al dirigente.

Il Responsabile del Procedimento, proprio per le specifiche mansioni cuiè chiamato, dovrà essere necessariamente un tecnico (laureato o diplo-

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mato) e per ciascuna Opera Pubblica, verrà nominato dal dirigente re-sponsabile del programma triennale, il quale dovrà indicarne anche i re-quisiti in funzione delle specificità dei lavori da realizzarsi.

Oltre alla capacità professionale attestata dal titolo di studio, il Responsa-bile del Procedimento deve aver sottoscritto un contratto di dipendentepubblico pagato a stipendio, non a fattura o a ricevuta quindi:• a tempo indeterminato e pieno;• a tempo indeterminato e definitivo;• a tempo determinato e pieno;• a tempo determinato e definitivo.

L’elenco delle responsabilità a carico del Responsabile del Procedimentoè lunghissimo e sarà illustrato di seguito nel dettaglio.

2.1 Misure per l’adeguamento della funzionalità della PubblicaAmministrazione

Articolo 7, Commi 1-7

1. I soggetti di cui all’art. 2, secondo comma, lettera a), nominano, aisensi della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni, un re-sponsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo inter-vento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasidella progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavoriper i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il pro-gettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigoredel regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsia-si importo o tipologia. L’amministrazione della difesa, in considera-zione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di ununico responsabile del procedimento può nominare un responsabiledel procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processoattuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e in-formazioni ai fini della predisposizione del programma triennale deilavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in cia-scuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di pre-stazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura

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finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al cor-retto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventualidisfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e ac-certa la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, for-nisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle princi-pali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivitàdi coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile delprocedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le respon-sabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute edi sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori,previsti dal decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e successive modifi-cazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predettoregolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore deilavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualoral’organico dei soggetti di cui al primo comma presenti carenze accer-tate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze profes-sionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quantoattestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimentodel programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile delprocedimento possono essere affidati con le procedure e le modalitàpreviste dal decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, a professionisti sin-goli o associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, esuccessive modificazioni, o alle società di cui all’art. 17, primo com-ma, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di ca-rattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativoo legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assi-curativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverseamministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudi-catrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puòpromuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensidell’art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licen-ze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzionedi lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta delresponsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di ser-

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vizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241, e successive mo-dificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato,a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cuiall’ottavo comma del presente articolo almeno trenta giorni primadella data di convocazione della conferenza o dell’accordo di pro-gramma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici dicui all’art. 19, secondo comma, la conferenza di servizi è convocatadal concedente anche nell’interesse del concessionario.

2.2 Programmazione dei Lavori Pubblici

Articolo 14

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolgesulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annualiche i soggetti di cui all’art. 2, secondo comma, lettera a), predispon-gono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, giàprevisti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unita-mente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fatti-bilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che isoggetti di cui al primo comma predispongono nell’esercizio delle lo-ro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di con-certo con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prio-ritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento deipredetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, ge-stionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisidello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componentistorico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue compo-nenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative etecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuanocon priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realiz-zazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibilidi gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi ag-giornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’art. 2, secondocomma, lettera a), per almeno 60 giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le ca-tegorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di

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ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori dimanutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamentodei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possi-bilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubbliciche, al fine di quanto previsto all’art. 19, comma 5-ter, possono essereoggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, pre-vio esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati ancherispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architetto-nica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazio-ne catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al primo comma nel dare attuazione ai lavori previstidal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. So-no fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamito-si, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni dilegge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a li-vello statale o regionale.

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al primo comma èsubordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, peri quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dallastima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell’elencoannuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimentoall’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno prelimi-nare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie ne-cessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni casol’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad esso addet-to, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fatti-bilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annualedevono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decor-so inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla vigente nor-mativa per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli entistessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Statoin materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interes-se si applicano le disposizioni dell’art. 1, quarto e quinto comma, della

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legge 3-1-1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’art. 27, quintocomma, della legge 8-6-1990, n. 142.

9. L’elenco annuale predisposto dalla amministrazioni aggiudicatrici de-ve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costitui-sce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finan-ziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovverodisponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni astatuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi statidi previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’art. 3 del de-creto legge 31-10-1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dallalegge 22-12-1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro noninserito nell’elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base diun autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste trai mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazionedell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito diribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano ledisposizioni previste dal decreto legislativo 25-2-1995, n. 77, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipo-tesi di cui al quinto comma, secondo periodo, non possono riceverealcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad adottare il pro-gramma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base deglischemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavoripubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatoriodei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli pro-venienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli ag-giornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli entie da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono al-tresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con idocumenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dalprimo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decretodi cui all’undicesimo comma, ovvero dal secondo qualora il decretosia emanato nel secondo semestre dell’anno.

13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazio-ne aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indiffe-ribilità ed urgenza dei lavori.

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2.3 Attività di progettazione

Articolo 16

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventi-vamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livellidi successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva edesecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro nor-mativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute neicommi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti ade-guatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase diprogettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla di-mensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui aicommi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive , provvede a integrarle ovveroa modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzio-nali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specificheprestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ra-gioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazionedelle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profiliambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riusoe riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertataattraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei co-sti, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemigrafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volu-metriche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizza-re; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della proce-dura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi edelle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti glielementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni edapprovazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri uti-lizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei mate-

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riali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studiodi impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportunescale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle super-fici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazionedel tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenticon riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcolipreliminari delle strutture e degli impianti in un disciplinare descritti-vo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in pro-getto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indaginioccorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agro-nomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi sono condotti fino adun livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degliimpianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costoprevisto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale daconsentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituitodall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e de-gli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresigli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo edall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi edelle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulte-riori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi proget-tuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, dimisurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sotto-suolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da appositopiano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi neitermini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità; stabilitidal regolamento di cui all’art. 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regola-mento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle ti-pologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e dimanutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica deivari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vi-gilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, glioneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordina-

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mento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del de-creto legislativo 14-8-1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioniprofessionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari afornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi irilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di struttu-re e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamentiprevisti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsionedella spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchédegli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dellaesecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inserisco-no, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai pro-blemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e deiservizi a rete.

9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarieall’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune incui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

2.4 Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei la-vori e accessorie

Articolo 17, Comma 1

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva edesecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supportotecnico-amministrativo delle attività del responsabile unico del proce-dimento e del dirigente competente alla formazione del programmatriennale di cui all’art. 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori chei comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, leaziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializza-zione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cuiagli artt. 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successivemodificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singoleamministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

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d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui allalegge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al sesto comma, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al sesto comma, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui allelettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art.13 in quanto compatibili.

Articolo 17, Comma 4

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchélo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla pro-gettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nellestazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della pro-grammazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero incaso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica oambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, cosìcome definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una plura-lità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal re-sponsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cuial primo comma, lettere d), e), f) e g). Le società di cui alla lettera f)del primo comma, singole ovvero raggruppate ai sensi del primocomma, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progetta-zione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importopari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale com-plessità e che richiedano una specifica organizzazione.

Articolo 17, Comma 14-sexies

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affi-date al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in sensocontrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabiledel procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte delnuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta.L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensiva-mente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltantisulla progettazione definitiva.

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2.5 Incentivi e spese per la progettazione

Articolo 18, Comma 1

1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a basedi gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanzia-menti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola ope-ra o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazio-ne decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministra-zione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati dellaredazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione deilavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale ef-fettiva, nel limite massimo dell’l,5 per cento, è stabilita dal regola-mento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connessealle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predettasomma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predettidipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organicodell’amministrazione medesima, costituì scono economie. I commiquarto e quinto dell’articolo 62 del regolamento approvato con regiodecreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cuiall’articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio prov-vedimento analoghi criteri.

2.6 Trattativa privata

Articolo 24, Comma 1, Lettera b)

1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavoripubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nelrispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in par-ticolare, dell’art. 41 del regio decreto 23-5-1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel casodi ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e reseinutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualoramotivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funziona-rio responsabile del procedimento rendano incompatibili i terminiimposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

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c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, perlavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici archi-tettoniche decorate di cui alla legge 1-6-1939, n. 1089, e successi-ve modificazioni.

Articolo 24, Comma 2

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati ecomunicati all’Osservatorio; dal responsabile del procedimento e irelativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

2.7 Varianti in corso d’opera

Articolo 25, Comma 1, Lettera d)

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il pro-gettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra unodei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative eregolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabilitidal regolamento di cui all’art. 3, o per l’intervenuta possibilità diutilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti almomento della progettazione che possono determinare, senzaaumento di costo, significativi miglioramenti nella qualitàdell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazioneprogettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei benisui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinveni-menti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivoche pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’operaovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del proce-dimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio eal progettista.

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2.8 Collaudi e vigilanza

Articolo 28, Comma 4

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nomi-nano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con rife-rimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stes-si. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambitodelle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organicoaccertata e certificata dal responsabile del procedimento.

Articolo 28, Comma 8

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile delprocedimento esercita anche le funzioni di vigilanza di tutte le fasi direalizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

2.9 Pubblicità

Articolo 29, Comma 1, Lettera d)

1 Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delleconcessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa,prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara,nonché degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblica-zioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclu-sa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di ECU, IVA esclusa,prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale eprovinciale;

d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di ga-ra del responsabile del procedimento;

- omissis -

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2.10 Norme acceleratorie in materia di contenzioso

Articolo 31-bis, Comma 1

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, secondocomma, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importoeconomico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ognicaso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il re-sponsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazioneriservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di col-laudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro no-vanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra,proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione, entro ses-santa giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con prov-vedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscrittodall’affidatario.

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Capitolo 3

Il Responsabile del Procedimento nelRegolamento di Attuazione

(D.P.R. 554/99)

Abbiamo visto come la nuova Legge Quadro (109/94 come successiva-mente modificata) introduce nel settore dei Lavori Pubblici la figura delResponsabile del Procedimento, con riferimento a principi generali conte-nuti nella Legge 241/90.

Vediamo ora come il Regolamento di Attuazione della suddetta LeggeQuadro dettaglia le procedure operative che il Responsabile del Proce-dimento deve seguire durante il suo operato, delineandone responsabi-lità e compiti.

Il dirigente responsabile del programma triennale nomina il Responsabiledel Procedimento, eventualmente ricercandolo all’internodell’Amministrazione; in questo caso non è necessario che tale figura siaiscritta presso un Albo professionale, ma solo che abbia conseguitol’abilitazione all’esercizio della professione.

Ricordiamo, al riguardo, che il Responsabile del Procedimento, salvo ta-luni casi specificatamente indicati, dovrà essere un tecnico con capacitàprofessionali adeguate all’intervento da realizzare.

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Qualora il responsabile del programma triennale accerti l’impossibilità adindividuare la figura professionale necessaria all’internodell’Amministrazione, può perseguire diverse opportunità: ricercarla tra itecnici liberi professionisti, ricorrere all’esercizio associato tra più Comu-ni, affidare le funzioni di Stazione Appaltante (compreso, quindi, quelladi nomina del Responsabile del Procedimento) a Provveditorati alle OperaPubbliche o alle Province.

Un volta nominato, il Responsabile del Procedimento dovrà anzituttocreare un pool di supporto alle sue mansioni, decidendo se i componentisiano da ricercarsi all’interno o all’esterno dell’Amministrazione.

Il primo compito di tale gruppo di lavoro, coordinato e diretto dal Re-sponsabile del Procedimento, sarà la redazione del "Documento prelimi-nare all’avvio della progettazione", punto di partenza cruciale del proces-so realizzativo di ogni Opera Pubblica: con tale documento il Responsa-bile del Procedimento può disporre, ad esempio, di contrarre o aumentareil numero di fasi progettuali rispetto alle tre previste per legge o di perse-guire un accordo per l’azione integrata e coordinata tra più Amministra-zioni Pubbliche o di indicare la tipologia della gara da espletare perl’assegnazione della progettazione, in funzione dell’obiettivo da egli stes-so prefissato.

Come meglio vedremo nel corso del capitolo, a tali ampi poteri concessi,corrispondono naturalmente altrettante rilevanti responsabilità ed impe-gni, come fornire all’Amministrazione tutte le informazioni e i dati relati-vi allo sviluppo dell’Opera (scelte operate, stato realizzativo, ecc.) o alleeventuali disfunzioni e impedimenti riscontrati.

Di seguito abbiamo suddiviso gli articoli che illustrano i compiti del Re-sponsabile del Procedimento nelle varie fasi di esecuzione dell’OperaPubblica, dalla programmazione al collaudo e in ciascuna fase/paragrafosono stati individuati sotto-paragrafi, corrispondenti agli articoli del Re-golamento. La suddivisione scelta consente una veloce consultazione an-che dall’indice: è semplice trovare l’adempimento da svolgere facendo ri-ferimento alla fase di esecuzione e all’argomento dei paragrafi.

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3.1 Il Responsabile del Procedimento: inquadramento, funzioni ecompiti

3.1.1 Definizioni

Articolo 2, Comma 1, Lettera o)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- omissis -

o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedi-mento previsto dall ’articolo 7 della Legge;

3.1.2 Il Responsabile del Procedimento nella realizzazione deiLavori Pubblici

Articolo7

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolointervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza diun responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioniaggiudicatrici nell’ambito del proprio organico, prima della fase dipredisposizione del progetto preliminare da inserire nell’ elenco an-nuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni af-finché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto inmodo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qua-li tà richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e allasalute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione dilegge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabiledel procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il pro-gramma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del pro-getto preliminare, definitivo ed esecutivo;

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c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appaltie concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del li-vello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo distudio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitatoall’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia previstadalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e conanzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsa-bile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limitidelle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progetti-sta o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nelcaso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e diinterventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversida quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le com-petenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsa-bile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non siapresente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al re-sponsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge de-vono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per ilresponsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regola-mento che li riguardano.

3.1.3 Funzioni e compiti del Responsabile del Procedimento

Articolo 8

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini prelimi-

nari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, econo-mica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, terri-toriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delleprocedure di variante urbanistica;

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c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 dellaLegge, il documento preliminare alla progettazione;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affida-mento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la pre-disposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimentodelle relative procedure;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progettopreliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del docu-mento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizziche devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione edi diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazionie degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivoed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni conte-nute nel documento preliminare alla progettazione e nel progettopreliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di co-ordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di ap-palto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro prelimi-nare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioniallo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affida-mento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposi-zioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattati-va privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuovela gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della com-missione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di proget-tazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti perl’affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed ac-certa la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17,comma 4, della Legge giustificano l’affidamento dell’incarico asoggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenzadelle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi

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dell’articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla sta-zione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle se-gnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoilivelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti deldocumento alla normativa vigente, alle indicazioni del documentopreliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza deipresupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per con-seguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco an-nuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e lasua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativiaggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltarel’intero lavoro;

3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibilee fruibile dell’intero intervento;.

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenzadei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relativedeliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale dellaconferenza stessa al progetto preliminare posto a base delleprocedure di appalto concorso e di affidamento della conces-sione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nellaconcessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescri-zioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblicigli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine disvolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudica-trice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di so-spensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomidal cantiere o di risoluzione del contratto;

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v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le variantiin corso d’opera;

w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi con-trattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttoredei lavori;

x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle ca-ratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzi-no i presupposti;

z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono inogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile deilavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavo-ratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura or-ganizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato arappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agliobblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenerel’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nellosvolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:

a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dallalegge;

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devonosvolgere contemporaneamente o successivamente;

c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore perl’esecuzione dei lavori;

d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordina-mento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo pre-disposti dal coordinatore per la progettazione;

e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori perla progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che sianoindicati nel cartello di cantiere;

f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare diappalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventualepiano generale di sicurezza;

g) trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competentenonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici

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l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica inordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggettonelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con ilcosto sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai mo-delli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamentiassicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzionicorrisposte ai dipendenti.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il sup-porto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedi-mento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delleattività di supporto secondo le procedure e con le modalità previstedalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti diassicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo nonpossono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti econcessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavoripubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti di-rettamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9,della Legge.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo ca-rico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compitiassegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizionedell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamenteall’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati allaamministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comporta-mento, ferme restando le responsabilità disciplinari previstedall’ordinamento di appartenenza.

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3.2 Il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione

3.2.1 Fondo per accordi bonari

Articolo 12, Comma 1

1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigentelegislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese pre-viste per l’attuazione degli interventi compresi nel programma, desti-nato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazionedell ’articolo 31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi perl’accelerazione dei lavori.

Articolo 12, Comma 3

3. I ribassi d’asta e le economie comunque realizzate nella esecuzionedel programma possono essere destinate, su proposta del responsabiledel procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.

3.2.2 Programma triennale

Articolo13, Comma 3

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche inordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento deisingoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedonoall’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giornidall ’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

3.3Il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione

3.3.1 Disposizioni preliminari

Articolo 15, Comma 2

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del pro-cedimento ai sensi dell ’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo treprogressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.

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I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro in-teragiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

Articolo 15, Comma 4

4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documentopreliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto neces-sario alla redazione del progetto.

3.3.2 Documenti componenti il progetto preliminare

Articolo 18, Comma 1

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più signi-ficative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in fun-zione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoriadell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del re-sponsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e) planimetria generale e schemi grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa.

3.3.3 Calcolo sommario della spesa

Articolo 23, Comma 1, Lettera b)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

- omissis -

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazioneappaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di ac-certamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.

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3.3.4 Piano di manutenzione dell’Opera e delle sue parti

Articolo 40, Comma 9, Lettera d)

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :

- omissis -

d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile delprocedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge.

3.3.5 Verifica del progetto preliminare

Articolo 46, Comma 1

1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminarisono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla pre-senza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, allacategoria, all’entità e all’importanza dell’intervento.

3.3.6 Validazione del progetto

Articolo 47, Comma 1

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede incontraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progettoesecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare allaprogettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto ilprogetto definitivo.

3.3.7 Modalità delle verifiche e della validazione

Articolo 48, Comma 1

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsa-bile del procedimento che vi provvede direttamente con il supportotecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di ade-guate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi dicontrollo di cui all’articolo 30, comma 6, della Legge, individuati se-

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condo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigentein materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono ri-portate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.

3.4 Il ruolo del Responsabile del Procedimento nell’affidamentodei servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria

3.4.1 Penali

Articolo 56, Commi 1, 2 e 3

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attivitàad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardatoadempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsa-bile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria,all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livelloqualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delleattività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedi-mento, in sede di redazione del documento preliminare alla progetta-zione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 permille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamentenon superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entitàdelle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

3.4.2 Contenuto del bando per Concorso di Idee

Articolo 58, Comma 1, Lettera b)

1. Il bando per il concorso di idee contiene:

- omissis -

b) nominativo del responsabile del procedimento;

- omissis -

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3.4.3 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito(affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalorein Euro di 200.000 DSP)

Articolo 63, Comma 1, Lettera q)

1. Il bando di gara per l’affidamento degli incarichi contiene:

- omissis -

q) il nominativo del responsabile del procedimento.

3.4.4 Lettera di invito (affidamento dei servizi di importo pari osuperiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP)

Articolo 68, Commi 1 e 2

l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data aisoggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione delbando. In caso di procedura d’urgenza il termine per l’invio delle let-tere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ul-timo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva lapossibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedi-mento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura èannullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spesedella stazione appaltante.

3.5 Il Responsabile del Procedimento in fase di Appalto eConcessione

3.5.1 Disposizioni preliminari

Articolo 71, Comma 1

1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presupponel’acquisizione da parte del responsabile del procedimentodell’attestazione del direttore dei lavori in merito:

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a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavorisecondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamentieffettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione alterreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre perl’esecuzione dei lavori.

Articolo 71, Comma 3

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il respon-sabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concor-demente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permaneredelle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3.5.2 Procedure di scelta del contraente

Articolo 76, Comma 1

1. L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, li-citazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base dellemotivate indicazioni del responsabile del procedimento.

3.5.3 Forme di pubblicità

Articolo 80, Comma 10

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del re-sponsabile del procedimento.

3.5.4 Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizionedi beni immobili

Articolo 83, Comma 6

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura digara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base deicriteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

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3.5.5 Schema di Contratto

Articolo 86, Comma 1, Lettera c)

1. Lo schema di contratto di concessione indica

- omissis -

c) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi icriteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del pro-cedimento;

- omissis -

3.5.6 Tipologie di lavori eseguibili in economia

Articolo 88, Comma 1

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazioneappaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze enell’ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quandol’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possi-bile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a50.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperi-mento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione delcontratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi ènecessità ed urgenza di completare i lavori.

Articolo 88, Comma 2

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possonoessere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al re-sponsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

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3.6 Il Responsabile del Procedimento in fase di aggiudicazione

3.6.1 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediantemassimo ribasso sull’elenco prezzi

Articolo 89, Comma 2

2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Eurodi 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui of-ferte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello conside-rato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende laseduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensidell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del proce-dimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione ap-paltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensidell’articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delleofferte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della sedutapubblica, pronuncia l’esclusione delle offerte giudicate non congrue eaggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse èinferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia dianomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutarela congruità dell’offerta.

Articolo 89, Comma 4

4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di5.000.000 di DSP non si procede all’esclusione automatica se il nu-mero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le of-ferte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto allaprestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del respon-sabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presenta-re, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli ele-menti giustificativi dell’offerta presentata. Se la risposta non pervie-ne in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazioneappaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al miglio-re offerente rimasto in gara.

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3.6.2 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato medianteofferta a prezzi unitari

Articolo 90, Comma 1

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell’offerta aprezzi unitari, alla lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni eforniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori compostada sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsa-bile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura,nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descri-zioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella se-conda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forni-ture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna ilquantitativo previsto in progetto per ogni voce.

3.6.3 Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari

Articolo 92, Commi 1-2

1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, dellaLegge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteg-gio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dallestazioni appaltanti.

2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone unelenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dallefacoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine ditrenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione ap-paltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambitodei soggetti inadempienti.

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3.7 Il Responsabile del Procedimento e le garanzie

3.7.1 Polizza assicurativa del progettista

Articolo 105, Comma 1

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertu-ra assicurativa, la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della Legge.Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista ester-no per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del pro-getto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dellastazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 105, Comma 6

6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta dirisarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ov-vero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il re-sponsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimentodell’offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inu-tilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il respon-sabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dallaricezione della comunicazione.

3.8 Il Responsabile del Procedimento e il Contratto

3.8.1 Contenuto dei Capitolati e dei Contratti

Articolo 111, Comma 1, Lettera a)

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presenteregolamento:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggettodell’appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabiledel procedimento concede proroghe;

- omissis -

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3.8.2 Anticipazione

Articolo 113, Comma 1

1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti eroganoall’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio deilavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazionesull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. Laritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degliinteressi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

3.8.3 Pagamenti in acconto

Articolo 114, Comma 1

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in ba-se ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto delcorrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolatospeciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Articolo 114, Comma 2

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal re-sponsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indi-canti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appenascaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena rag-giunto l’importo previsto per ciascuna rata.

3.8.4 Penali

Articolo 117, Commi 2-4

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsa-bile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entitàed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutoridi lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabiledel procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base digara ed inserite nel capitolato speciale d’appalto, in misura giornalieracompresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare nettocontrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per

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cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legateall’eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile delprocedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavoririspetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardonell’adempimento determina un importo massimo della penale supe-riore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedi-mento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119.

3.8.5 Risoluzione dei Contratti per reati accertati

Articolo 118

1. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione diun provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piùmisure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata ingiudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappal-tatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessatiai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezzasul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allostato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalitàdell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del con-tratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pa-gamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri ag-giuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3.8.6 Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, graveirregolarità e grave ritardo

Articolo 119

l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamentidell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni dicontratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia alresponsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corre-data dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti re-golarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavo-

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ri formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnandoun termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delleproprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovve-ro scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazioneappaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone larisoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi pernegligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, ildirettore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza,non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo,e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dalgiorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in con-traddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza didue testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila pro-cesso verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga,la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,delibera la risoluzione del contratto.

3.8.7 Inadempimento di Contratti per cottimo

Articolo 120

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimentodell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabiledel procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi idiritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

3.8.8 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei Contratti

Articolo 121, Comma 1

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore ladeterminazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso diventi giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già ese-guiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devonoessere presi in consegna dal direttore dei lavori.

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3.9 Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione dei lavori

3.9.1 Ordini di servizio

Articolo 128

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte ledisposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento aldirettore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servi-zio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanantee comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenutaconoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizionedi eventuali riserve dell’appaltatore.

2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori conordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità deilavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questonon sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanzadei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto apresentare un rapporto sulle principali attività di cantiere esull’andamento delle lavorazioni.

3.9.2 Giorno e termine per la consegna

Articolo 129, Comma 1

1. Dopo l’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di ur-genza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il responsabile delprocedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Articolo 129, Commi 8-11

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazioneappaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nelcaso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto alrimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamentesostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicatidal capitolato generale. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e siproceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad uncompenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitàdi calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

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9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di re-cesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previstedal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi lametà del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appal-tante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durareoltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicanole disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del pro-cedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza suilavori pubblici.

3.9.3 Processo verbale di consegna

Articolo 130, Comma 5

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile delprocedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove que-sto lo richieda.

3.9.4 Differenze riscontrate all’atto della consegna

Articolo 131, Comma 2

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progettoesecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne ri-ferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicandole cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accer-tamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e dellesuccessive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3.9.5 Sospensione e ripresa dei lavori

Articolo 133, Commi 1-3

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavoriprocedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina lasospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferi-mento alle risultanze del verbale di consegna.

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2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedi-mento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinarela sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal ca-pitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo le-gale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ra-gioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deveessere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giornidalla data della sua redazione.

Articolo 133, Comma 6

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavo-ri, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono fir-mati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento neimodi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore deilavori indica il nuovo termine contrattuale.

Articolo 133, Comma 9

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il re-sponsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.

3.9.6 Variazioni ed addizioni al progetto approvato

Articolo 134, Comma 3

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurrenel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel con-tratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimentoed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e divariante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare allastazione appaltante.

Articolo 134, Commi 7-10

7. L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che anorma dell’articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporrevarianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedi-mento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfon-dita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

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8. Nel caso di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il re-sponsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, de-scrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazio-ne appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento dellaredazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioniper cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possanoeseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti oprovvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, ilresponsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nelcaso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge ladescrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifi-ca delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del be-ne, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni ri-chiesti, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appal-tante su parere dell’organo che ha approvato il progetto, qualora com-portino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nelquadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie divariante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempreche non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accerta-mento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all’articolo 25,comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumentodella spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originariodel contratto ed alla cui copertura si provveda attraversol’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove con-sentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

3.9.7 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non con-templati nel Contratto

Articolo 136, Comma 3

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore deilavori e l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel qua-dro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su propo-sta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nellacontabilità dei lavori.

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3.9.8 Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore

Articolo 137, Comma 1

1. Il direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al responsabile delprocedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possonoinfluire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimentoconvoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuo-ve in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolve-re la controversia. La decisione del responsabile del procedimento ècomunicata all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, sal-vo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasionedella sottoscrizione.

Articolo 137, Comma 3

3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il pro-cesso verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con leeventuali osservazioni dell’appaltatore.

3.9.9 Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Articolo 138

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone,o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita rela-zione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimentoindicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuniprovvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le con-seguenze dannose.

3.9.10 Appalto integrato

Articolo 140, Commi 1-2

1. Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del con-tratto a norma dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, conapposito ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediatoinizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere comple-tata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definiti-vo posto a base di gara.

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2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, di-spone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indaginidi maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la reda-zione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso ag-giuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

3.10 Il Responsabile del Procedimento ed i lavori in economia

3.10.1 Modo di esecuzione dei lavori

Articolo 142, Comma 2

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un respon-sabile del procedimento.

3.10.2 Lavori in amministrazione diretta

Articolo 143, Commi 1-2

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile delprocedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale odi personale eventualmente assunto i lavori individuati all’articolo88 (v. § 3.5.6).

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mez-zi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

3.10.3 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Articolo 145

1. Nel caso di lavori di cui all’articolo 88, comma 1, nell’ambito dellesomme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresinel programma l’autorizzazione è direttamente concessa dal respon-sabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni pro-gettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è statodisposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono

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essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsa-bile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendodagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali econo-mie da ribasso d’asta.

3.10.4 Lavori d’urgenza

Art 146

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dallanecessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale,in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lohanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnicoall’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativaalla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazionedei lavori.

3.10.5 Provvedimenti in casi di somma urgenza

Articolo 147, Commi 1-4

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ilsoggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si recaprima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione delverbale di cui all’articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori en-tro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile perrimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in for-ma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del pro-cedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente conl’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodoprevisto all’articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entrodieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustifica-tiva degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgen-za, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ealla approvazione dei lavori.

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3.10.6 Perizia suppletiva per maggiori spese

Articolo 148, Comma 1

1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma pre-sunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento pre-senta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla ec-cedenza di spesa.

3.11 Il Responsabile del Procedimento e la definizione dellecontroversie

3.11.1 Accordo bonario

Articolo 149, Commi 1-4

1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti con-tabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicatidall’articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà imme-diata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendonel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la nonmanifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungi-mento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla appo-sizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata deldirettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, sentel’appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, eformula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme pre-viste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in me-rito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile delprocedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine la stazione ap-paltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dallastazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedi-mento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bo-nario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazionesino a quel momento insorta.

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3.12 Il Responsabile del Procedimento e la contabilità dei lavori

3.12.1 Lavori di manutenzione

Articolo 154, Comma 1

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttoredei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per leopportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può auto-rizzare l’ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all’originarioimporto posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.

3.12.2 Elenco dei documenti amministrativi e contabili

Articolo 156, Comma 4

4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmatidal responsabile del procedimento.

3.12.3 Giornale dei lavori

Articolo 157, Comma 3

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni ele prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore deilavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i pro-cessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, lecontestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritual-mente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

3.12.4 Forma del registro di contabilità

Articolo 163, Commi 1-2

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono tra-scritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devo-no essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile delprocedimento e dall’appaltatore.

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2. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabiledel procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescriverein casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavo-razioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cro-nologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua re-sponsabilità, dal personale da lui designato.

3.12.5 Certificato per pagamento di rate

Articolo 169

1. Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazionieseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabiledel procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunquenon oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d’appalto, appositocertificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentatodal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in origi-nale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedi-mento è annotato nel registro di contabilità.

3.12.6 Conto finale dei lavori

Articolo 173, Comma 1

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilitonel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato diavanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile delprocedimento.

3.12.7 Reclami dell’Appaltatore sul conto finale

Articolo 174, Comma 1

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento in-vita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sotto-scriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

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3.12.8 Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale

Articolo 175

1. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cuiall’articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propriarelazione finale riservata con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, conle copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ulti-mazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all’articolo 173, com-ma 2;

e) domande dell’appaltatore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimentoesprime parere motivato sulla fondatezza delle domandedell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonariodi cui all’articolo 149.

3.13 Il Responsabile del Procedimento e la contabilità dei lavori ineconomia

3.13.1 Pagamenti

Articolo 178, Comma 1

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste dellesomministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il paga-mento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

3.13.2 Rendiconto mensile delle spese

Articolo 180, Comma 2

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al re-sponsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

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3.13.3 Rendiconto finale delle spese

Articolo 181, Comma 1

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipa-zioni avute e l’importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendi-conto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei la-vori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità equantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultatoottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente con-fermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

3.13.4 Riassunto di rendiconti parziali

Articolo 182

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il re-sponsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivodei rendiconti finali delle varie sezioni.

3.14 Norme generali per la tutela della contabilità

3.14.1 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri erelativa bollatura

Articolo 183, Comma 2

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto deilavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nelfrontespizio dal responsabile del procedimento.

3.14.2 Firma dei soggetti incaricati

Articolo 186, Comma 3

3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone lasua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

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3.15 Il Responsabile del Procedimento in fase di Collaudo

3.15.1 Nomina del Collaudatore

Articolo 188, Comma 3

3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delleproprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissarepreventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di sog-getti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal re-sponsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato asoggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

Articolo 188, Comma 11

11. Le stazioni appaltanti individuano, nell’ambito degli elenchi il profes-sionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei re-quisiti specifici richiesti per l’intervento da collaudare e che abbianoconseguito la laurea:

a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari osuperiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendentistrutture;

b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad1.000.000 di Euro.

3.15.2 Avviso ai creditori

Articolo 189

1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il re-sponsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci delcomune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pub-blicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un av-viso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti versol’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arre-cati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non su-periore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa do-cumentazione. L’avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzilegali della Provincia.

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

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2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del pro-cedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenutepubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l’impresa a soddisfare i creditida lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevutidal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo dicredito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

3.15.3 Ulteriori documenti da fornirsi al Collaudatore

Articolo 190, Commi 1-4

1. All’organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla do-cumentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazioneallegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoiallegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante esuppletive con le relative approvazioni intervenute;

b) l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescrittidal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni chefossero richieste dall’organo suddetto.

2. Nel caso di incarico conferito in corso d’opera, il responsabile delprocedimento trasmette all’organo di collaudo:

a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d’appaltononché delle eventuali varianti approvate;

b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferi-mento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma diesecuzione dei lavori redatto dall’impresa e approvato dal direttoredei lavori;

c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o ag-giuntivi eventualmente sopravvenuti;

d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensionee ripresa lavori;

e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fos-sero richiesti dall’organo di collaudo.

f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni diqualità.

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3. All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestiva-mente le eventuali variazioni al programma approvato.

4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la docu-mentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimentoprovvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.

3.15.4 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Articolo 191, Comma 1

1. Esaminati i documenti acquisiti, l’organo di collaudo fissa il giornodella visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimentoche ne dà tempestivo avviso all’appaltatore, al direttore dei lavori , alpersonale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e,ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera deilavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

3.15.5 Estensione delle verificazioni di Collaudo

Articolo 192, Comma 3

3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e dellerelative cause l’organo di collaudo trasmette formale comunicazioneall’appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazionedei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delleoperazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo dicollaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine nonsuperiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, tra-scorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revocadell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto peri danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3.15.6 Processo verbale di visita

Articolo 194, Commi 3-4

3. Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite conla cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamentoprogressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da

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trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni suc-cessivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei la-vori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazionied i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminu-zione delle responsabilità dell’appaltatore e dell’ufficio di direzionedei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

4. I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’appaltatore,sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del pro-cedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmatoda quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi proces-si verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

3.15.7 Relazioni

Articolo 195

1. L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta idati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di pro-getto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula leproprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le pre-scrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareg-giata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell’appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio pare-re sulle domande dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali nonè già intervenuta una risoluzione definitiva.

3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di quali-ficazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di condu-zione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa, se a suo pare-re l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

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3.15.8 Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione

Articolo 196

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifi-che vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nelconto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le opera-zioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli lesue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione ele proposte dell’organo di collaudo, alla stazione appaltante.

3.15.9 Difetti e mancanze nell’esecuzione

Articolo 197, Comma 2

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in brevetempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazionida eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato dicollaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del di-rettore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, ri-sulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito lelavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di col-laudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

3.15.10 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Articolo 198

1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo,ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certifi-cato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, pro-ponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile delprocedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo dicollaudo con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dalresponsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e ilpersonale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averleordinate o lasciate eseguire.

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3.15.11 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegnaanticipata

Articolo 200, Comma 1, Lettera b)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizza-re l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavororealizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventua-lità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegnaanticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile delprocedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilitàdi impianti od opere a rete;

- omissis -

Articolo 200, Comma 2

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudoprocede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificatenonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare chel’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti disicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltantee senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sotto-scritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedi-mento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusionicui perviene.

3.15.12 Obblighi per determinati risultati

Articolo 201

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbiaassunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzionedei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversa-mente stabilito nei capitolati speciali d’appalto, nel rilasciare il certifi-cato, vi iscrive le clausole quali l’appaltatore rimane vincolato finoall’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con appositocertificato del responsabile del procedimento, e propone le somme datrattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.

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3.15.13 Lavori non collaudabili

Articolo 202

1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili,ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabiledel procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo ver-bale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cuiall’articolo 195.

3.15.14 Domande dell’Appaltatore al certificato di collaudo

Articolo 203, Comma 3

3. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sullesingole osservazioni fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo,formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ri-tiene opportuno di eseguire.

3.15.15 Ulteriori provvedimenti amministrativi

Articolo 204, Commi 1-2

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del man-dato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del pro-cedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita;

b) le proprie relazioni;

c) il certificato di collaudo;

d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioniordinate dall’organo di collaudo;

e) la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certificato dicollaudo.

2. L’organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tuttii documenti acquisiti.

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3.15.16 Certificato di regolare esecuzione

Articolo 208, Comma 1

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttorelavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

3.16 Lavori riguardanti i Beni Culturali

3.16.1 Adeguamento del progetto

Articolo 219

1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua glielaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei ri-sultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o deisondaggi eseguiti.

2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adegua-menti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione,da parte degli organi competenti.

3.17 Disposizioni particolari per l’affidamento e la esecuzione dilavori eseguiti nell’ambito di attuazione della Legge 26 feb-braio 1987, n. 49

3.17.1 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’Opera

Articolo 227, Comma 1, Lettera g)

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimentoche assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assi-stente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:

- omissis -

g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altrefunzioni previste dal presente regolamento per il responsabile delprocedimento.

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- omissis -

Comma 2

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per piùinterventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3.17.2 Direzione dei Lavori

Articolo 228

1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti dicantiere che seguano sul posto l’andamento globale dei lavori. Oltrealle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regola-mento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le de-cisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardarela funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progettoe ne ordina contestualmente l’attuazione. Delle decisioni assunte e deilavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita periziada inviare con la massima tempestività al responsabile del procedi-mento per la ratifica del proprio operato.

3.17.3 Disciplina economica dell’esecuzione dei Lavori Pubblici

Articolo 230, Comma 4

4. L’incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi dellerilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario.Qualora nello Stato di attuazione dell’intervento siano assenti strumenti dirilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa aisingoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

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Capitolo 4

Il Responsabile del Procedimentonel Capitolato Generale d’Appalto

(D.M. 145/2000)

Ultima tappa di questo nostro cammino sui compiti e le responsabilità as-segnati dalla normativa al Responsabile del Procedimento è relativa alleindicazioni date dal nuovo Capitolato Generale d'Appalto (D.M.145/2000) che dal 28 luglio 2000 è in vigore in sostituzione del vecchioCapitolato (D.P.R. 1063/62).

Con il nuovo Capitolato vengono introdotte importanti novità tra cui ilpremio di accelerazione per la consegna anticipata delle opere, le variantimigliorative in diminuzione, o ancora, la possibilità per la Stazione Ap-paltante di subentrare nei pagamenti dei lavoratori in caso di morositàdell'impresa tramite la detrazione delle anticipazioni nei certificati di pa-gamento.

Queste innovazioni confermano, in molti casi, il cambiamento di menta-lità introdotto dalla Legge e dal Regolamento e vedono ancora una volta,come attore protagonista, il Responsabile del Procedimento.

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4.1 Domicilio dell’Appaltatore

Articolo 2

1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sedel’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici pro-pri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio diun professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notifica-zione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fattedal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, cia-scuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani propriedell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavorioppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi delcomma 1.

4.2 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a caricodell’Appaltatore

Articolo 5, Comma 1

Lettera d

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato specialed’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a cari-co dell’appaltatore:

- omissis -

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e si-mili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del diretto-re dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo dicollaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compi-mento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato diregolare esecuzione;

- omiissis -

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4.3 Tutela dei lavoratori

Articolo 7, Commi 1-2

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assi-curazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavo-ri è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile delprocedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avvisodi ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassaedile, ove richiesto.

Articolo 7, Comma 4

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazionedel conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove glienti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione commit-tente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal rice-vimento della richiesta del responsabile del procedimento.

4.4 Variazione al progetto appaltato

Articolo 10, Commi 1-3

1. Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai la-vori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore.La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile delprocedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a suespese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli puòvantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall’articolo 25, comma 1, della legge, lastazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare unavariazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importodell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori aglistessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salval’eventuale applicazione dell’articolo 134, comma 6, e 136 del rego-lamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corri-spettivo relativo ai nuovi lavori.

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3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il re-sponsabile del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che,nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare periscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condi-zioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichia-razione la stazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le pro-prie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta allacomunicazione del responsabile del procedimento si intende manife-stata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condi-zioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunicale proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate lecondizioni avanzate dall’appaltatore.

4.5 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore

Articolo 11, Commi 1-3

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,l’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al di-rettore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensidell’articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di suaesclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importooriginario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliora-re gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o sin-gole componenti del progetto, che non comportano riduzione delleprestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso eche mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e lecondizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte èdimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali adesempio l’analisi del valore.

3. La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corre-data anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al di-rettore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile delprocedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del proce-dimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comuni-ca all’appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positi-vo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

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4.6 Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore

Articolo 13

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personaledipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile delprocedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Oveegli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la le-gittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazioneappaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavorato-ri le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle sommedovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono pro-vati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedi-mento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da partedell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvedeall’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provincialedel lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

4.7 Provvista dei materiali

Articolo 16, Comma 2

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivantiall’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spe-sa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasidistanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristinodei luoghi.

4.8 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti inContratto

Articolo 17

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza deimateriali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ri-corrano ragioni di necessità o convenienza.

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2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenzain più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si faluogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136e 137 del regolamento

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atticontrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazionescritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione delresponsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l’articolo16, comma 2.

4.9 Difetti di costruzione

Articolo 18, Commi 1-2

1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni cheil direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenzao con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difettio inadeguatezze.

2. Se l’appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisioneè rimessa al responsabile del procedimento; qualora l’appaltatore nonottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessarioper il rispetto del contratto.

4.10 Penali

Articolo 22

1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzionedell’appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penalenell’ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con ilimiti previsti dall’articolo 117 del regolamento.

2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varielavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata inpiù parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l’applicazionedella penale nell’ammontare contrattualmente stabilito.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla basedelle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

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4. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parzialedisapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non èimputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale èmanifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazioneappaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento dicompensi o indennizzi all’appaltatore.

5. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appal-tante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il diretto-re dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.

4.11 Sospensione e ripresa dei lavori

Articolo 24, Commi 1-4

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori,ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avver-se condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze spe-ciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’artedei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni chedeterminano la necessità di procedere alla redazione di una variante incorso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b),b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fattinon prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il temponecessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzionedell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla re-dazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla com-plessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato lasospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza chela stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puòdiffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le neces-sarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto ne-cessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condi-zione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei la-vori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore du-rata della sospensione.

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4. Nei casi previsti dall’articolo 133, comma 2, del regolamento, il re-sponsabile del procedimento determina il momento in cui sono venutemeno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno in-dotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni sepiù di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quartodella durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, ocomunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può ri-chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazioneappaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla ri-fusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-sione oltre i termini suddetti.

4.12 Proroghe

Articolo 26

1. L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado diultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo ri-spetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempoprevisto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudicai diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità dellamaggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile delprocedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suoricevimento.

4.13 Durata giornaliera dei lavori

Articolo 27, Comma 2

2. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se ildirettore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuatiininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su auto-rizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scrittoall’appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto alristoro del maggior onere.

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Indice

Introduzione ............................................................................................ pag. 6

1. Il Responsabile del Procedimento nella Legge 7 Agosto 1990 N. 241.... pag. 8

1.1 Il Responsabile del Procedimento ........................................................ ” 9

1.2 Partecipazione al procedimento amministrativo ................................... ” 9

1.3 Semplificazione dell’azione amministrativa ........................................ ” 11

2. Il Responsabile del Procedimento nella Merloni Ter ............................ pag. 14

2.1 Misure per l’adeguamento della funzionalità della PubblicaAmministrazione ................................................................................. ” 15

2.2 Programmazione dei Lavori Pubblici ................................................... ” 17

2.3 Attività di progettazione ...................................................................... ” 20

2.4 Effettuazione delle attività di progettazione, direzione deilavori e accessorie ............................................................................... ” 22

2.5 Incentivi e spese per la progettazione .................................................. ” 24

2.6 Trattativa privata ................................................................................ ” 24

2.7 Varianti in corso d’opera ..................................................................... ” 25

2.8 Collaudi e vigilanza ............................................................................. ” 26

2.9 Pubblicità ............................................................................................ ” 26

2.10 Norme acceleratorie in materia di contenzioso .................................... ” 27

3. Il Responsabile del Procedimento nel Regolamento di Attuazionedei Lavori Pubblici (D.P.R. 544/99) ....................................................... pag. 28

3.1 Il Responsabile del Procedimento: Inquadramento, Funzionie Compiti ............................................................................................ ” 30

3.1.1 Definizioni ............................................................................... ” 30

3.1.2 Il Responsabile del Procedimento nella realizzazione deiLavori Pubblici.......................................................................... ” 30

3.1.3 Funzioni e compiti del Responsabile del Procedimento ............ ” 31

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

79

3.2 Il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione ........... pag. 36

3.2.1 Fondo per accordi bonari .......................................................... ” 36

3.2.2 Programma triennale ................................................................ ” 36

3.3 Il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione .................. ” 36

3.3.1 Disposizioni preliminari ........................................................... ” 36

3.3.2 Documenti componenti il progetto preliminare ......................... ” 37

3.3.3 Calcolo sommario della spesa ................................................... ” 37

3.3.4 Piano di manutenzione dell’Opera e delle sue parti ................... ” 38

3.3.5 Verifica del progetto preliminare .............................................. ” 38

3.3.6 Validazione del progetto ........................................................... ” 38

3.3.7 Modalità delle verifiche e della validazione .............................. ” 38

3.4 Il ruolo del Responsabile del Procedimento nell’affidamentodei servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria ............................. ” 39

3.4.1 Penali ....................................................................................... ” 39

3.4.2 Contenuto del bando per Concorso di Idee ............................... ” 39

3.4.3 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito(affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalorein Euro di 200.000 DSP) ........................................................... ” 40

3.4.4 Lettera di invito (affidamento dei servizi di importo pari osuperiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP) ................... ” 40

3.5 Il Responsabile del Procedimento in fase di Appalto e Concessione .... ” 40

3.5.1 Disposizioni preliminari .......................................................... ” 40

3.5.2 Procedure di scelta del contraente ............................................. ” 41

3.5.3 Forme di pubblicità .................................................................. ” 41

3.5.4 Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizionedi beni immobili ...................................................................... ” 41

3.5.5 Schema di Contratto ................................................................. ” 42

3.5.6 Tipologie di lavori eseguibili in economia ................................ ” 42

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

80

3.6 Il Responsabile del Procedimento in fase di Aggiudicazione ............. pag. 43

3.6.1 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediantemassimo ribasso sull’elenco prezzi ........................................... ” 43

3.6.2 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato medianteofferta a prezzi unitari .............................................................. ” 44

3.6.3 Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari .... ” 44

3.7 Il Responsabile del Procedimento e le garanzie ................................... ” 45

3.7.1 Polizza assicurativa del progettista .......................................... ” 45

3.8 Il Responsabile del Procedimento e il Contratto .................................. ” 45

3.8.1 Contenuto dei Capitolati e dei Contratti .................................... ” 45

3.8.2 Anticipazione ........................................................................... ” 46

3.8.3 Pagamenti in acconto ................................................................ ” 46

3.8.4 Penali ....................................................................................... ” 46

3.8.5 Risoluzione dei Contratti per reati accertati .............................. ” 47

3.8.6 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, graveirregolarità e grave ritardo ........................................................ ” 47

3.8.7 Inadempimento di Contratti per cottimo ................................... ” 48

3.8.8 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei Contratti ............. ” 48

3.9 Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione dei lavori ....... ” 49

3.9.1 Ordini di servizio ...................................................................... ” 49

3.9.2 Giorno e termine per la consegna .............................................. ” 49

3.9.3 Processo verbale di consegna .................................................... ” 50

3.9.4 Differenze riscontrate all’atto della consegna ........................... ” 50

3.9.5 Sospensione e ripresa dei lavori ................................................ ” 50

3.9.6 Variazioni ed addizioni al progetto approvato .......................... ” 51

3.9.7 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi noncontemplati nel Contratto ......................................................... ” 52

3.9.8 Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore .......... ” 53

3.9.9 Sinistri alle persone e danni alle proprietà ................................ ” 53

3.9.10 Appalto integrato .................................................................... pag. 53

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

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3.10 Il Responsabile del Procedimento ed i lavori in economia ................... ” 54

3.10.1 Modo di esecuzione dei lavori .................................................. ” 54

3.10.2 Lavori in amministrazione diretta ............................................. ” 54

3.10.3 Autorizzazione della spesa per lavori in economia .................... ” 54

3.10.4 Lavori d’urgenza ...................................................................... ” 55

3.10.5 Provvedimenti in casi di somma urgenza .................................. ” 55

3.10.6 Perizia suppletiva per maggiori spese ....................................... ” 56

3.11 Il Responsabile del Procedimento e la definizione delle controversie ..... ” 56

3.11.1 Accordo bonario ....................................................................... ” 56

3.12 Il Responsabile del Procedimento e la contabilità dei lavori ................ ” 57

3.12.1 Lavori di manutenzione ............................................................ ” 57

3.12.2 Elenco dei documenti amministrativi e contabili ....................... ” 57

3.12.3 Giornale dei lavori .................................................................... ” 57

3.12.4 Forma del registro di contabilità ............................................... ” 57

3.12.5 Certificato per pagamento di rate .............................................. ” 58

3.12.6 Conto finale dei lavori .............................................................. ” 58

3.12.7 Reclami dell’Appaltatore sul conto finale ................................. ” 58

3.12.8 Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale .... ” 59

3.13 Il Responsabile del Procedimento e la contabilità dei lavori ineconomia ............................................................................................. ” 59

3.13.1 Pagamenti ................................................................................. ” 59

3.13.2 Rendiconto mensile delle spese ................................................ ” 59

3.13.3 Rendiconto finale delle spese .................................................... ” 60

3.13.4 Riassunto di rendiconti parziali ................................................. ” 60

3.14 Norme generali per la tutela della contabilità ....................................... ” 60

3.14.1 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri erelativa bollatura ....................................................................... ” 60

3.14.2 Firma dei soggetti incaricati ................................................... pag. 60

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

82

3.15 Il Responsabile del Procedimento in fase di Collaudo ......................... ” 61

3.15.1 Nomina del Collaudatore .......................................................... ” 61

3.15.2 Avviso ai creditori .................................................................... ” 61

3.15.3 Ulteriori documenti da fornirsi al Collaudatore ......................... ” 62

3.15.4 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi ................. ” 63

3.15.5 Estensione delle verificazioni di Collaudo ................................ ” 63

3.15.6 Processo verbale di visita .......................................................... ” 63

3.15.7 Relazioni .................................................................................. ” 64

3.15.8 Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione ............................ ” 65

3.15.9 Difetti e mancanze nell’esecuzione ........................................... ” 65

3.15.10 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato ........... ” 65

3.15.11 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegnaanticipata ...................................................................................... ” 66

3.15.12 Obblighi per determinati risultati ........................................... ” 66

3.15.13 Lavori non collaudabili .......................................................... ” 67

3.15.14 Domande dell’Appaltatore al certificato di collaudo .............. ” 67

3.15.15 Ulteriori provvedimenti amministrativi .................................. ” 67

3.15.16 Certificato di regolare esecuzione .......................................... ” 68

3.16 Lavori riguardanti i Beni Culturali ...................................................... ” 68

3.16.1 Adeguamento del progetto ........................................................ ” 68

3.17 Disposizioni particolari per l’affidamento e l’esecuzione di lavorieseguiti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49....... ” 68

3.17.1 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’Opera ... ” 68

3.17.2 Direzione dei Lavori ................................................................. ” 69

3.17.3 Disciplina economica dell’esecuzione dei Lavori Pubblici ........ ” 69

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Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione

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4. Il Responsabile del Procedimento nel Capitolato Generaled’Appalto (D.M. 145/2000) ..................................................................... pag. 70

4.1 Domicilio dell’Appaltatore .................................................................. ” 71

4.2 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore ... ” 71

4.3 Tutela dei lavoratori ............................................................................ ” 72

4.4 Variazione al progetto appaltato .......................................................... ” 72

4.5 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore .......... ” 73

4.6 Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore ......................................... ” 74

4.7 Provvista dei materiali ......................................................................... ” 74

4.8 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti inContratto ............................................................................................. ” 74

4.9 Difetti di costruzione ........................................................................... ” 75

4.10 Penali .................................................................................................. ” 75

4.11 Sospensione e ripresa dei lavori ........................................................... ” 76

4.12 Proroghe ............................................................................................. ” 77

4.13 Durata giornaliera dei lavori ................................................................ ” 77

Il presente libro non è in vendita.

Esso è parte integrante dei prodotti ProTus, ProTus-B e ProTus-S quale manuale normativo deiprogrammi.

La presente pubblicazione viene, inoltre, distribuita gratuitamente a scopo pubblicitario, inquanto esemplificativa del contenuto dei programmi ProTus, ProTus-B e ProTus-S e deidocumenti da essi prodotti.

E. 1 R. 1 23/06/2000