il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative

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1 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO LE RECENTI NORMATIVE SECONDO LE RECENTI NORMATIVE Dr. Corrado Cigaina [email protected]

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carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro. la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08

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Formazione ed aggiornamentoFormazione ed aggiornamento

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO LE RECENTI NORMATIVESECONDO LE RECENTI NORMATIVE

Dr. Corrado [email protected]

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2premessa

Il datore di lavoro doveva (D.Lgs 626) e deve (D.Lgs 81/08) valutare TUTTI i rischi lavorativi

Siamo sicuri di aver valutato tutti i rischi?È stato valutato:

– Il rischio stress– Il rischio aggressione– Il rischio dovuto all'età– Il rischio dovuto alla differenza di genere

NO!...non sono stati valutati TUTTI i rischi

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3La valutazione dei rischi

Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94

Ancora troppi documenti di valutazione rischi:– Incompleti– Imprecisi– superficiali– carenti– non aggiornati– sanzionabili!!

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sentenza n. 4063 / 2008

Una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ad una mancata valutazione dei rischi e formazione

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La valutazione dei rischi

Processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante dai pericoli presenti sul posto di lavoro

ATTENZIONE!

I rischi professionali non sono stabiliti una volte per tutte ma si evolvono costantemente in funzione dello sviluppo delle condizioni di lavoro (Sentenza Corte di Giustizia EU 15/11/01)

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6I rischi lavorativi

RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno immediato :

– Schiacciamento di un dito– Una scheggia in un occhio – Caduta dall'alto

RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica)

– Esposizione a rumore– Esposizione ad agenti chimici

RISCHI PSICO-SOCIALI – Stress– Differenza genere età

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7 D.Lgs. 81/08 nuovi obblighi

Processo di valutazione dei rischi:– Obbligo di valutazione “nuovi” rischi (es stress)– Abolizione del autocertificazione < 10 dipendenti– Introduzione nuovi contenuti DVR

Formazione dei lavoratori - misura generale di tutela– Pubblicazione accordi stato regione– Abilitazione all'uso di talune attrezzature di lavoro

...quindi nuovi obblighi.......nuove responsabilità!.... e le sanzioni sono aumentate del 9,6%!!

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Obbligo di legge indelegabile

Art 17 D.Lgs 81/08Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e

per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento scritto

Documento di valutazione rischi:– Tenuto anche su supporto informatico– munito di data certa, o in alternativa– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,

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Elementi fondamentali valutazione

Processo intrapreso dalla direzioneProcesso semplice e chiaroCollaborazione con RLS, MC, RSPP....Coinvolgimento dei lavoratoriconsiderare tutti i rischi ragionevolmente prevedibiliValutazione rischi di tutti i posti di lavoroTenere conto della presenza di lavoratori di altre

aziendeConsiderare la presenza di “visitatori” (studenti,

clienti...)

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DVR deve contenere

Relazione sulla valutazione di tutti i rischiCriteri adottati per valutare i rischiMisure di prevenzione e protezione adottateProgramma delle misure per garantire miglioramento dei

livelli di sicurezzaIndividuazione procedure per l'attuazione delle misure

da realizzare nonché i responsabili dell'attuazioneNominativo RSPP, RLS, MCindividuazione delle mansioni esposte a rischi specifici

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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Criteri di valutazione dei rischi

scelti dal datore di lavoro, non dall'organo di vigilanza!!

In alcuni casi i criteri sono “scelti” dal legislatore:Valutazione rischio incendio - D.M. 10 marzo 1998Valutazione rischio rumoreValutazione rischi vibrazioni

Devono comunque essere:– Semplici– Brevi– Comprensibili

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Criteri individuati dal datore

U.E. Consiglia approccio a 5 fasi

1) Identificare i pericoli

2) Valutare e classificare i rischi

3) Individuare le azioni preventive

4) Applicare le misure preventive

5) Monitorare e verificare

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Tre modalità di adempimento

1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)3. modello ministeriale (decreto “ fare”)

Indipendentemente dalla scelta.....

Valutazione dei rischi come strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

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Fondamentale coinvolgere i lavoratori

il modo più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori

I lavoratori:Conoscono i metodi di lavoro applicatiConoscono le pratiche di lavoro scorretteVedono le situazioni di pericoloPossono suggerire le misure di prevenzione da attuare

dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi)

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Autocertificazione e procedure standard

Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)

datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:

– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi

– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate

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procedure standardizzate

consentono di:operare in maniera semplice e guidata; essere certi di aver considerato tutti i rischi; utilizzare un metodo oggettivo di valutazione; evitare contestazioni da parte dell'organo di vigilanzaOperare in maniera più veloce

In taluni casi non consentono una valutazione completaEs - in determinate attività è necessario misurare i valori di

rumore

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Chi può utilizzare le procedure standardizzate?

aziende che occupano fino a 10 lavoratoriaziende che occupano fino a 50 lavoratori

Interpello 07/2012qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne

elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo necessariamente secondo le procedure standardizzate

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Chi NON può utilizzarle ?

Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui

attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )– centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

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Lavoratori sono solo i dipendenti?

NO! lavoratore è anche: (art 2, comma 1, D.Lgs 81/08)– socio lavoratore di cooperativa o di società– associato in partecipazione – tirocinanti – allievo degli istituti di istruzione ed universitari nei quali

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici....

– volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

– lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

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Lavoratore è anche:– collaboratori familiari– soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini– allievi degli istituti di istruzione e universitari – lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo

determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

– lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio

– lavoratori a domicilio

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Quali categorie NON rientrano nel computo?

– Volontari ei volontari VDF del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile

– lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; – lavoratori autonomi; – collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a

progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

– i lavoratori in prova.

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e se il datore non valuta i rischi?

omessa redazione DVRArresto 3 - 6 mesi o ammenda da € 2.740 a € 7014,40ammenda da € 2.192 a € 4384 per incompleta redazione

del DVR - omessa indicazione:misure garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza, misure di prevenzione protezione, DPIprocedure sulle misure da adottare e distribuzione dei

compiti e delle responsabilitàammenda da € 1.096 a € 2.192 per incompleta

redazione del DVR omessa indicazione:relazione della valutazione di tutti i rischi,individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a

rischi specifici

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23riassumendo:

AZIENDA1-10 lavoratori

AZIENDA1-10 lavoratori

AZIENDA1-50 lavoratori

AZIENDA1-50 lavoratori

AZIENDA> 50 lavoratori

AZIENDA> 50 lavoratori

Azienda rischio incidente rilevanteCentrali termoelettricheImpianti-lab nucleariDeposito produz. EsplosiviStrutture ricovero-cura > 50 lav.

PROCEDURE STANDARD.O

ART 28 D.LGS 81/08

PROCEDURE STANDARD.O

ART 28 D.LGS 81/08

PROCEDURE STANDARD.O

ART 28 D.LGS 81/08

PROCEDURE STANDARD.O

ART 28 D.LGS 81/08

ART 28 D.LGS 81/08

ART 28 D.LGS 81/08

aziende rischio incidente rilevanteentrali termoelettriche;impianti installazioni nuclearifabbricazione deposito esplosiviindustrie estrattive > 50 lav.strutture di ricovero > 50 lav.Aziende attività con: rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto

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3 ° modalità - L. 98/13 decreto “fare”

Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29 c.6 D.Lgs 81/08):

Per attività a basso rischio di infortuniPer attività a basso rischio di malattie professionali

NON IN VIGORE!!!!

Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della pubblicazione del decreto che individuerà le attività a basso rischio

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Quando aggiornare valutazione?

Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a :

– Modifiche significative del processo produttivo– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro– Grado di evoluzione tecnica– A seguito di Infortuni significativi– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria

Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni

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Errori più frequenti

Nella fase di pianificazione:– incaricare persone incompetenti;– non fornire informazioni, risorse, e supporto a RSPP– non assicurare un adeguato coordinamento tra

valutatori di aziende diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro;

– non coinvolgere nella valutazione dei rischi i lavoratori dotati di una conoscenza pratica del processo/attività oggetto di valutazione.

– non garantire un coordinamento tra committente e appaltatore, per esempio omettendo di informare questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli.

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Errori più frequenti

Nella Individuazione dei rischi:– sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori

psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);– trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (rischi

derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose o da livelli elevati di rumore);

– Non consultare i lavoratori– trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre

aziende o di altre persone sul luogo di lavoro;

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Errori più frequenti

Nella individuazione delle misure di prevenzione:– considerare in primo luogo se è possibile prevenire o

evitare i rischi e, in caso contrario, – trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio

sotto controllo creandone di nuovi;– omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle

decisioni sulle misure di prevenzione.– il piano d’azione non specifica:

• quali misure adottare,• le persone responsabili e le relative scadenze,• il termine finale di implementazione.

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Sistema gestione salute sicurezza

Sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi

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Perchè adottare un S.G.S.S.?

Oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa D.Lgs n. 231/01 (art 30 D.Lgs 81/08):

– Qualifica l'immagine aziendale– Adozioni pratiche riconosciute dalla normativa– Viene assicurato il rispetto della normativa di

legge– Permette di ridurre gli incidenti sul lavoro– Aumenta il morale dei lavoratori

Quindi....Perchè non adottarlo?

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31modelli di gestione sicurezza

BS OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management systems Requirements

UNI INAIL ISPESL 2001 - Linee Guida per un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro

D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.

NORMANORMACERTIFICABILECERTIFICABILE

NORMANORMACERTIFICABILECERTIFICABILE

LINEALINEAGUIDAGUIDA

LINEALINEAGUIDAGUIDA

DECRETODECRETOMINISTERIALEMINISTERIALE

DECRETODECRETOMINISTERIALEMINISTERIALE

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32D.M. 13/02/2014

fornisce alle PMI– indicazioni organizzative semplificate, di natura

operativa per adottare un M.O.G.– procedure semplificate che delineano una serie di

scelte organizzative e le modalità per attuarle

adozione ed efficacia dipendono dalla complessità dell’organizzazione più che dalla dimensione

Indicato per aziende con:– un numero minimo di lavoratori– struttura organizzativa semplice

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La gestione degli appalti

datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un impresa e/o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda:

FASE 1 Verifica l’idoneità tecnico- professionale

FASE 2 fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente

FASE 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio

incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori

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FASE 1 – verifica idoneità tecnico prof.

In attesa del sistema di qualificazione ( e un S.G.S.S. Certamente qualifica!!) delle imprese la verifica é eseguita mediante:

– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

– acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

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FASE 2 – fornire dettagliate informazioni

Committente: fornisce agli appaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, esempio:– presenza o assenza dei lavoratori del committente – utilizzo di attrezzature e servizi del committente– eventuale collaborazione dei lavoratori del committente

appaltatori-subappaltatori: forniscono al committente adeguate informazioni (esempio):– Tipologia e numero di attrezzature/macchine – Sostanze chimiche utilizzate– necessità spazi ad uso servizi/deposito– Le figure aziendali di riferimento

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FASE 3 - Coordinamento e cooperazione

Coordinamento di tutti i datori di lavoro in merito agli interventi di

prevenzione-protezione attraverso l'informazione reciproca per eliminare i rischi interferenziali

Cooperazioneoperare insieme all'attuazione delle misure di

prevenzione

DUVRI: adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento

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D.U.V.R.I.

Piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare - ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori

attesta l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare

È allegato al contratto

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esclusioni

mera fornitura senza installazioneServizi di natura intellettualeLavori o servizi di durata < a 5 uomini/giorno a

condizione che non comportino:– Attività rischio di incendio elevato,– attività in ambienti confinati,– presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, – presenza amianto o atmosfere esplosive – rischi particolari di cui all’allegato XI

uomini/giorno: somma delle giornate di lavoro con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori

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L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”

per attività a basso rischio, possibilità di sostituire la redazione del DUVRI con l'individuazione di un incaricato in possesso di formazione esperienza competenze e periodico aggiornamento.

– Non è un obbligo– Non è definito il periodo d'esperienza che deve

avere – Deve essere indicato nel contratto d'appalto

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L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”

L'incaricato a sovraintendere dovrà:– Essere individuato , ai fini probatori per iscritto e

meglio se con data certa– Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento

tra le imprese– verifica l’applicazione, da parte delle imprese e dei

lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I.

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L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”

La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di attività a basso rischio

Attività a basso rischio (committente e appaltatore) saranno definite da uno specifico decreto con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.

NON IN VIGORE!!!

Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI dove previsto

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42Gerarchia misure di prevenzione

MISURE TECNICHEMISURE TECNICHE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ELIMINAREELIMINARE

SOSTITUIRESOSTITUIRE

MISURE ORGANIZZATIVEMISURE ORGANIZZATIVE formazioneformazione

Misure più efficaci

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Informazione, formazione,addestramento

INFORMAZIONEfornire notizie utili e funzionali

FORMAZIONEProcesso educativo atto a fornire strumenti necessari al

corretto svolgimento di una determinata attività lavorativa

ADDESTRAMENTOrendere abile nell'uso corretto di attrezzature,

macchine, DPI....

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Formazione lavoratori, art 37

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata su:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione

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Art 37 D.Lgs 81/08

Punito con con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da €1315,20 a € 5699,20 così come modificato dalla Legge 99/13

Obblighi formativi si riterranno ottemperati solo quando:

il “messaggio” sarà correttamente arrivato nella testa del destinatario!!

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Art 37 D.Lgs 81/08

la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni.........”

accordo pubblicato il 21/12/2011

in vigore dal 21/01/2012

Resta esclusa formazione particolare:– Ponteggiatori– Rimozione amianto– Ambienti confinati

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Per ogni corso:– Comunicare all'Ente Bilaterale -Organismo paritetico

(solo corsi per lavoratori)– Soggetto organizzatore (anche datore di lavoro)– Responsabile del progetto formativo (anche docente)– Nominativi docenti– Max 35 unità– Registro presenze partecipanti– Frequenza almeno 90 % ore– Tenere conto della differenza di genere - lingua

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Modalità e-learning

Apprendimento on-lineuso di tecnologie multimediali e di Internet per garantire

l’apprendimento

Consentita per:– Formazione generale lavoratori– Formazione dirigenti– Corsi aggiornamento– Formazione preposti

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Requisiti dei docenti

Fino al marzo 2014 – entrata in vigore dei criteri dei formatori i docenti devono dimostrare :

– Esperienza 3 anni di insegnamento – Esperienza professionale 3 anni– RSPP per 3 anni = esperienza professionale

Se il datore di lavoro è RSPP da più di tre anni può fare i corsi ai propri lavoratori

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Criteri qualificazione formatore

Prerequisito – diploma di scuola secondaria di secondo grado

Requisitisei criteri alternativi di qualificazione basati su:

– Conoscenza– Esperienza – Capacità didattica

entrata in vigore 18 marzo 2014

Richiesti solo per corsi formazione lavoratori e RSPP datori (art 34 D.Lgs 81/08)

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..quindi dal 18 marzo 2014...

– Fino al 18 marzo 2016 il Datore di lavoro RSPP da 3 anni può formare i suoi lavoratori

– Il datore di lavoro deve incaricare docenti qualificati– Formatore docente deve dimostrare il possesso dei

requisiti– Il formatore docente deve aggiornarsi ogni 3 anni

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52I percorsi formativi

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53Formazione particolare preposti

Formazione lavoratore + 8 ore formazione particolare

PREPOSTOAttività

rischio BASSO

PREPOSTOAttività

rischio BASSO

PREPOSTOAttività

rischio MEDIO

PREPOSTOAttività

rischio MEDIO

PREPOSTOAttività

rischio ALTO

PREPOSTOAttività

rischio ALTO

4 ore generale4 ore di specifica8 ore particolare

TOTALE = 16 ORE

4 ore generale8 ore di specifica8 ore particolare

TOTALE = 20 ORE

4 ore generale12 ore di specifica8 ore particolare

TOTALE = 24 ORE

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Formazione obbligatoria dirigenti

Sostituisce quella di lavoratore ( perchè non è un lavoratore????)

16 ore minimo

Modulo 1. Giuridico – normativoModulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezzaModulo 3. Individuazione valutazione dei rischiModulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione

dei lavoratori

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aggiornamento

LAVORATORILAVORATORI

OGNI 5 ANNI6 ORE

Qualsiasi rischio

OGNI 5 ANNI12 ORE

6 lavoratore + 6 preposto

PREPOSTIPREPOSTI DIRIGENTIDIRIGENTI

OGNI 5 ANNI6 ORE

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Art 37 D.lgs 81/08

La formazione deve avvenire in occasione:

– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio

dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di

lavoro;

– del trasferimento o cambiamento di mansioni;

– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di

nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati

pericolosi.

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Formazione neo assunti

Fase 1: anteriormente all'assunzionese non risultasse possibile

Fase 2 : Contestualmente all'assunzioneSe non risultasse possibile

Fase 3: dopo assunzione entro 60 gg conclusione del corso

Comunque ogni lavoratore deve essere informato, formato e se necessario addestrato prima di iniziare un'attività lavorativa

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58Formazione pregressa al 11/01/2012

CORSI EFFETTUATI PRIMA DEL 11/01/07

CORSI EFFETTUATIDOPO 11/01/07

CORSI DIVERSI DALL'ACCORDOCORSI CONFORMI VECCHIA NORMATIVA (art 22 D.Lgs 626/94)

AGGIORNAMENTO (6 ore)

ENTRO 11/01/2013

AGGIORNAMENTO (6 ore)

ENTRO DATA CONCLUSIONE CORSO

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Come comprovare ?

Accordo non lo specificaIl solo attestato potrebbe non essere sufficiente!Meglio sarebbe dimostrare attraverso:

– Registro del corso– Elenco e firme partecipanti – Nominativo e firme docenti– Contenuti– Ora fine ora inizio– Esiti valutazione teorica– Esiti esercitazione pratica

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attesati

Indicazione del soggetto formatoreNormativa di riferimentoDati anagrafici e profilo corsistaTipologia corso eseguito – monte orePeriodo di svolgimentoFirma del soggetto organizzatore

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Abilitazione uso macchine

Accordo 53/2012 in vigore dal 13 marzo 2013

Sono individuate:– Le attrezzature per le quali serve un abilitazione– I soggetti formatori che rilasceranno l'abilitazione– Sono stabiliti:– I contenuti dei corsi– La durata dei corsi– I requisiti dei docenti– La verifica di apprendimento– L'attestazione

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Quali attrezzature?

– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLME)– Gru a torre– Gru mobile– Gru per autocarro– Carrelli elevatori con conducente a bordo– Macchine movimento terra– Pompe calcestruzzo– Trattori agricoli o forestali

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Chi può fare i corsi?

Regioni e provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL, Associazioni sindacali, scuole edili, enti bilaterali,

Si aggiungono:– Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici accreditate – Aziende utilizzatrici(solo per i propri lavoratori)

accreditate – Soggetti formatori accreditati 3 anni esperienza per

specifica attrezzatura– Soggetti formatori accreditati con esperienza 6 anni

formazione sicurezza

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Per ogni corso abilitativo:

– Individuazione di un responsabile del progetto

formativo

– Registro presenze

– massimo 24 lavoratori

– pratica: 1 docente ogni 6 lavoratori

– Idonea area per le attività pratiche

– 10% di assenze

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65Percorso formativo

MODULOGIURIDICOMODULO

GIURIDICOMODULOTECNICO

MODULOTECNICO

MODULOPRATICO

MODULOPRATICO

VERIFICA APPRENDIMENTOVERIFICA APPRENDIMENTO

ATTESTATO ABILITATIVOATTESTATO ABILITATIVO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOCOMUNICAZIONE

ASLCOMUNICAZIONE

ASL

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Modulo da rispedire ad ASL

Tracciato da scaricare compilare e rispedire a:[email protected] per costituzione registro regionale

Page 67: il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative

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Formazione pregressa

CORSO:• Durata ≥ accordo• Teoria e pratica• Verifica apprendimento

CORSO:• Durata ≥ accordo• Teoria e pratica• Verifica apprendimento

Aggiornamento entro 5 anni data attestazione della verifica apprendimento

Aggiornamento entro 5 anni data attestazione della verifica apprendimento

CORSO:• Durata < accordo• Teoria e pratica• Verifica apprendimento

CORSO:• Durata < accordo• Teoria e pratica• Verifica apprendimento

CORSO:• Durata qualsiasi• Solo teoria • No verifica apprendimento

CORSO:• Durata qualsiasi• Solo teoria • No verifica apprendimento

Aggiornamento entro 12 marzo 2015

Validità 5 anni da aggiornamento

Aggiornamento entro 12 marzo 2015

Validità 5 anni da aggiornamento

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I documenti comprovanti

Il solo ATTESTATO non è sufficiente!!!È necessario produrre anche:

– Registro del corso

– Elenco e firme partecipanti

– Nominativo e firme docenti

– Contenuti

– Ora fine ora inizio

– Esiti valutazione teorica

– Esiti esercitazione pratica

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Uso dell'attrezzatura di lavoro

Art 69 D.LGS 81/08

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o

fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,

la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il

montaggio, lo smontaggio;

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Circ. nr. 12 del 11 marzo 2013

Un manutentore o un lavoratore che pulisce un carrello elevatore DEVE avere l'abilitazione?

la specifica abilitazione:”... non necessaria nel caso in cui non si configuri

alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura...”, es. spostamento, manutenzione, pulizia....

“necessaria anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro..”

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Noleggio - concessione in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve:

– attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza

– acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati o in possesso della specifica abilitazione prevista.

Page 72: il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative

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Libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs 276/03 )

possibile annotare dati riguardanti le esperienze effettuate in ambito:

– lavorativo– sociale– ricreativo– familiare.

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Organizzare i percorsi formativi

Se il DVR deve contenere:“....il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.....”

Si dovrà programmare e sviluppare la formazione secondo una sequenza logica prestabilita affinchè sia:

– Sufficiente– Adeguata– Comprensibile– Specifica

Percorsi formativi progettati sulla base delle reali esigenze formative dei destinatari

Page 74: il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative

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Programma annuale formazione

D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.

I = informazione F= formazione A= addestramento

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Scheda lavoratore

D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.

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Molto importante

– Pianificare sia la Valutazione dei rischi che la formazione

– motivare i lavoratori– Coinvolgere i lavoratori– Affidarsi a professionisti qualificati

Ma soprattutto....

Analizzare i risultati ottenuti osservando i lavoratori direttamente sul posto di lavoro!!!