Il processo di formazione del dato e la competenza della ... · istituisce un'Agenzia europea per...

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Il processo di formazione del Il processo di formazione del dato e la competenza della dato e la competenza della chimica nell'ambiente: il chimica nell'ambiente: il Regolamento Regolamento REACh REACh , , un'occasione da non perdere un'occasione da non perdere R. Raffaelli Rimini 26 Luglio 2007

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Il processo di formazione del Il processo di formazione del dato e la competenza della dato e la competenza della chimica nell'ambiente: il chimica nell'ambiente: il Regolamento Regolamento REAChREACh, , un'occasione da non perdereun'occasione da non perdere

R. Raffaelli

Rimini 26 Luglio 2007

Basata su 4 principi (VI programma d’Azione per l’Ambiente – UE 2002 – 2010)

Life Cycle Thinking – per valutare le misure di riduzione dell’inquinamento va dato valore all’intero ciclo di vita – culla/tombaFlessibilità delle misure (collaborare con il mercato

– adottare lo strumento che serve)Totale coinvolgimento stakeholder/ impatto totale:

considerare tutti gli attori – concetto resposnsabilitàestesa

Non c’è traguardo, ma miglioramento

IPP persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del consumo

Il realizzare performance ambientali può costituire un fattore che dà alle imprese ed ai loro prodotti competitività, per un

mercato che favorisce prodotti compatibili ambientalmente

Facciamo un passo indietro Facciamo un passo indietro per fare un passo avanti per fare un passo avanti

versoverso

Settimo programma comunitario Settimo programma comunitario di Azione in materia di ambiente di Azione in materia di ambiente

della UEdella UE

1.Strategia di Lisbona (2000) – UE Rinnovamento Sociale ed Economico

2.Strategia di Gothenburg (2001) –UE Sviluppo Sostenibile

Il consumo (C) e la Produzione (P) Sostenibile (S) sono l’essenza dello sviluppo sostenibile,

raccordando le tre dimensioni economica/sociale/ambientale.

Nel 2003, la UE ha identificato l’SCP come una delle priorità a 10 anni

Richiede un approccio integrato alla politiche settoriali:Agricoltura

IndustriaMercato internoSviluppoPescaAffari generale ed economiciAffari finanziari…….

(quadro al 2004 – Cardiff process)

l’economia

la sicurezza (investire in elevati standard produttivi aumenta la produttività e riduce i costi associati agli infortuni ed il debito di sicurezza)

Strategie tematiche o uso risorse naturalio ambiente urbano

IPPEnvironmental Technology Action Plan (ETAP 2004) Politiche dei consumatori

CSR (RSI) o sicurezza sul lavoroo social policy

Politiche di acquisti pubblici (GPP)Strumenti economici (tassazione correlata all’Ambiente – Energia; incentivi o tariffe preferenziali – commercio)

o Protocollo di Kyotoo Emission Trading Scheme (ETS – EU)

o educazione, informazione comunicazioneo etichettatura ambientale (es. Ecolabel)o European Pollutant Emissioni Register (EPER 2004) –

settori industria e agricolturao Convenzione Aarhus (1998)

Strumenti informativi

o indicatorio meccanismi di reportistica

Strumenti analitici

Ricerca e sviluppo

Produzione Industriale e Depurazione

Aria / Acqua inquinamento

IPPC (1996) e BREF’s

Standard di Prodotti

Biotecnologie

EMS e EMAS

Ecodesign

Energia

European Climate Change Programme (ECCP)

Agricoltura e forestePescaTrasportiTurismo Rifiuti

Sostanze Chimiche

Regolamento REACH (Registration Evaluation and Authorization of CHemicals Reg. CE n.1907/2006)

Sostituzione sul mercato di pesticidi e biocidi

Edilizia e costruzioni (industriali – civili ⇒ EPD / LCA)

" ..l'estensione della responsabilità del produttore è una strategia mirata alla riduzione dell'impatto ambientale di un prodotto, rendendo il produttore responsabile dell'intero ciclo di vita del prodotto ed in particolare del recupero, del riciclo e smaltimento finale" (Università di Lund 1992)

NUOVO RUOLO DEL PRODUTTORE / IMPRENDITOREPRINCIPIO E.P.R. (Extended Producer Responsability)

POLICY MAKERS

Attori primari dei processi di cooperazione che si esprimono

sia in un contesto di Pubblica Amministrazione, sia in un contesto di Associazioni d'impresa,

tramite strumenti normativi, economici, informativi sull'Impresa e sul Produttore

competitivitàsviluppo durevole

strategiapolitichecomportamenti di gestione

impattoeconomicosocialeambientale

modello di sviluppo economico sostenibilesviluppo della conoscenzarispetto dell’ambientecoesione sociale

CSR, risorse intangibili e creazione del valore

Valoreeconomico

SostenibilitàCSR

Protezioneambientale

Capitale sociale

Stakeholdervalue

Fiducia

ReputazioneConoscenza

Stakeholder dell’Impresa / Organizzazione

Risorse umane

Ambiente

Comunità

Stato / EELL / Pubblica Amministrazione

Soci / Azionisti / Comunità finanziaria Clienti

FornitoriImpresa / Organizzazione Partner finanziari

Catena del valore Prodotto / Servizio

Competitività Strumenti Volontari

Trasparenza in un NetworkPubblico / Privato

che lega l’ Impresa al Territoriosocialmente economicamente ambientalmente

AGENDA XXI(Le cose da fare nel XXI Secolo)

sviluppo socialmente, economicamente, ecologicamente sostenibile

azioni e strategie (obiettivi globali)percorsi locali (azioni)

Rio de Janeiro 1992

triple bottom lineeconomicoambientalesociale

Regolamento Regolamento REAChREACh

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACh), che

istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva

76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Inquadramento del Inquadramento del REAChREACh rispetto alla rispetto alla evoluzione culturale/istituzionaleevoluzione culturale/istituzionale

La dimensione La dimensione SocialeSocialeEconomicaEconomicaAmbientaleAmbientale

La cultura della La cultura della sostenibilitàsostenibilità

Cosa troviamo nel Cosa troviamo nel REAChREACh

“… aumentare la protezione della salute “… aumentare la protezione della salute umana e dell’ambiente dall’esposizione a umana e dell’ambiente dall’esposizione a sostanze chimiche contemporaneamente sostanze chimiche contemporaneamente mantenendo ed aumentando la mantenendo ed aumentando la competitività e la capacità innovativa competitività e la capacità innovativa dell’industria chimica europea.”dell’industria chimica europea.”((refref. SCP in UE . SCP in UE –– 2004)2004)

Cosa troviamo nel Cosa troviamo nel REAChREACh

principio integrazione e raccordo (vale normativa in principio integrazione e raccordo (vale normativa in materia luoghi di lavoro e ambiente)materia luoghi di lavoro e ambiente)

principio di cautela o precauzionale/ innovazione/ principio di cautela o precauzionale/ innovazione/ ricerca (ricerca (sostituzione delle sostanze)sostituzione delle sostanze)

informazione, comunicazione e trasparenzainformazione, comunicazione e trasparenza, , possibilmente certificata possibilmente certificata –– Etichettature ecologiche Etichettature ecologiche ––Possibilità di istituire un marchio europeo di qualità Possibilità di istituire un marchio europeo di qualità ––Inventario Inventario

…….cosa troviamo nel REACh.cosa troviamo nel REACh

coinvolgimento di tutti gli attori (fabbricanti, coinvolgimento di tutti gli attori (fabbricanti, importatori, utilizzatori) e importatori, utilizzatori) e responsabilità dei responsabilità dei produttoriproduttori

catena di approvvigionamento catena di approvvigionamento –– tutti gli attori tutti gli attori –– analisi analisi del del ciclociclo di vita della sostanza di vita della sostanza –– dalla culla alla tomba dalla culla alla tomba –– value chain (produzione, uso e smaltimento della value chain (produzione, uso e smaltimento della sostanza) sostanza)

tutela dei consumatori con restrizioni/ immissioni sul tutela dei consumatori con restrizioni/ immissioni sul mercatomercato

promozione delle best promozione delle best practicespractices

analisi socio analisi socio –– economicaeconomica

…….cosa troviamo nel REACh.cosa troviamo nel REACh

accesso alla informazioneaccesso alla informazione

gradualità di entrata in vigore per consentire a tutte gradualità di entrata in vigore per consentire a tutte le parti interessate (pubbliche/ private/ individui le parti interessate (pubbliche/ private/ individui singoli) di concentrare le risorse sulla preparazione ai singoli) di concentrare le risorse sulla preparazione ai nuovi obblighinuovi obblighi

principio di principio di sussidiarietàsussidiarietà ((refref. Trattato che istituisce . Trattato che istituisce la CE art. 5)la CE art. 5)

…….cosa troviamo nel REACh.cosa troviamo nel REACh

rispetto dei diritti e garanzia dei principi sanciti dalla rispetto dei diritti e garanzia dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta dei diritti fondamentali dell’UE (refref. 2000/C . 2000/C 364/01) art 37 364/01) art 37 –– Tutela dell’ambienteTutela dell’ambiente

““Un livello elevato di tutela dell’ambiente ed il Un livello elevato di tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle Politiche dell’Unione e garantiti conformemente al nelle Politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello principio dello sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile””

PAROLE CHIAVEPAROLE CHIAVE

●salute umana sicurezza e ambiente (HSE)●ciclo di vita●principio di precauzione●libera circolazione, competitività, innovazione●attori (fabbricante/importatore/utilizzatore)

NO DATA NO MARKET

fascicolo tecnicocontenente ….

identità della sostanzainformazioni fabbricazione/usoclassificazione ed etichettaturaistruzioni sulla sicurezza d’uso…

relazione sulla sicurezza chimica

Art.Art. 10 Informazioni da comunicare ai fini generali 10 Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazionedella registrazione

ALLA RICERCA DEL DATOALLA RICERCA DEL DATO

Art.Art. 13 13 -- Punto 4 Punto 4 i test e le analisi ecotossicologiche e tossicologiche sono eseguiti nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio, … dir 2004/10/CE, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti …

Punto 3 . La valutazione della sicurezza chimica di una sostanza comprende ……

pericoli salute umanapericoli fisico-chimicipericoli per l’ambientesostanze Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche (PBT ) e sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB)

Punto 4 . se PBT o vPvB comprende ancheesposizione, compreso creazione di scenari d’esposizione e la stimacaratterizzazione dei rischi

Art.Art. 1414

ALLA RICERCA DEL ALLA RICERCA DEL CONTROLLOCONTROLLO

Le disposizioni in materia di valutazione debbono prevedere che la registrazione sia tale da consentire una verifica della sua conformità al Regolamento.

La sostanza “dubbia” è inclusa nel “role plan” comunitario e la valutazione viene fatta tramite le autorità degli stati membri

Deve essere assicurato che i rischi di sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati.

Si può arrivare al divieto totale o parziale o ad altre restrizioni

VIGILANZA E CONTROLLOVIGILANZA E CONTROLLO

Adeguato controllo dei rischi per la salute umana per l’ambiente: da comprovare all’autorità da parte dei richiedenti.

Adeguata interazione tra le disposizioni relative all’autorizzazione ed alla restrizione va garantita per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e la protezione della salute umana, sicurezza e ambiente.

— Gli stati membri dovrebbero porre in essere efficaci misure di verifica e controllo.

— Occorrerebbe programmare ed effettuare le necessarie ispezioni e rendere noti i risultati.

— Gli stati membri per garantire trasparenza imparzialità e coerenza applicativa devono stabilire un appropriato quadro di sanzioni

EFFETTIVE PROPORZIONATEDISSUASIVE in caso di mancata ottemperanza da cui derivano danni per la salute umana e per l’ambiente

VENIAMO A NOIVENIAMO A NOI

Principi delle buone pratiche di laboratorio (DIR 2004/10/CE) rif.to raccomandazione OCSE

Gli stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui prodotti chimici… soddisfino ai principi di BPL (vedi All. I)… vale l’applicazione dei principi di BPL per le prove su prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l’uomo e/o l’ambiente

D. L.vo 2 marzo 2007 n. 50Attuazione delle DIR …. concernenti l’ispezione e la verifica della BPL ed il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di BPL e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.Riferimento Ministero della Salute

CENTRI DI SAGGIOVerifica biennale e/o a richiesta altri stati membri, CE(quelli già certificati con D. L.vo n. 120/92 – abrogato – mantengono la qualifica)

Torniamo al Torniamo al REAChREACh

L.L. 6/04/2007 n. 46 (conversione D.L. 15/02/07 n. 10 ) 6/04/2007 n. 46 (conversione D.L. 15/02/07 n. 10 ) entrata in vigore 12/04/2007 Autorità competente Ministero della Salute ex art. 121 Reg.to CE n. 1907/2006

provvede agli adempimenti d’intesa con il MATTM, MSE e PCM provvede agli adempimenti d’intesa con il MATTM, MSE e PCM –– D.to Politiche Comunitarie;D.to Politiche Comunitarie;

entro 12/06/2007 va approvato con Decreto del Ministero il entro 12/06/2007 va approvato con Decreto del Ministero il piano di attività di cui al punto precedente e l’uso delle risorpiano di attività di cui al punto precedente e l’uso delle risorse se (autorizzata € 2,1 milioni 2007, €4,4 milioni 2008, € 4,6 milion(autorizzata € 2,1 milioni 2007, €4,4 milioni 2008, € 4,6 milioni i 2009);2009);

per l’esecuzione delle attività, l’Autorità competente si avvaleper l’esecuzione delle attività, l’Autorità competente si avvaledel supporto tecnico del supporto tecnico ––scientifico di APAT e dell’ISS. L’ISS scientifico di APAT e dell’ISS. L’ISS istituisce il Centro Nazionale delle sostanze chimiche (CSC)istituisce il Centro Nazionale delle sostanze chimiche (CSC)

BPLBPL

(DIR 2004/10/CE)(DIR 2004/10/CE)

Sistema riconosciuto Sistema riconosciuto internazionale internazionale

Certificato/AccreditatoCertificato/Accreditato

O altre norme internazionali O altre norme internazionali riconosciute equivalentiriconosciute equivalenti

Normativa di Riferimentoopera su tre livelli

INTERNAZIONALE ISO (International Organization for Standardization)

EUROPEO CEN (Comitato Europeo di Normazione)

NAZIONALE UNI (per l’Italia)CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Esempio applicato alla QualitàISO 9000 (standardizzazione dell’approccio all’introduzione in

azienda di un Sistema Qualità ) (1987)Adozione integrale da parte del CEN (emissione EN 29000)Recepimento in Italia da parte UNI (1988) - UNI EN 29000

• UNI EN ISO 9000: 2000: Sistemi di gestione per la qualità –Fondamenti e terminologia

• UNI EN ISO 9001: 2000: Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti • UNI EN ISO 9004: 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Linee

guida per il miglioramento delle prestazioni• UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

Sistemi di Gestione Qualità

Profilo di lettura del Profilo di lettura del REAChREACh dal punto di vista:dal punto di vista:

di una competenza che fino a 10 anni fa l’Italia non di una competenza che fino a 10 anni fa l’Italia non possedeva possedeva –– competenza ambientale “matura” del competenza ambientale “matura” del sistema delle agenzie ambientali (21)sistema delle agenzie ambientali (21)

•• Laboratori (certificati/ accreditati/riconosciuti)Laboratori (certificati/ accreditati/riconosciuti)

•• Monitoraggio puntuale e di area vastaMonitoraggio puntuale e di area vasta

•• Vigilanza e controlloVigilanza e controllo

•• ReportisticaReportistica tecnica e Pareritecnica e Pareri

•• Strumenti di sostenibilità (Programma di Azione Ambientale Strumenti di sostenibilità (Programma di Azione Ambientale ––Direttive /Regolamenti UE) Direttive /Regolamenti UE)

…… segue Profilo di lettura del segue Profilo di lettura del REAChREACh dal punto di vista:dal punto di vista:

di una applicazione tramite il Programmi d’Azione di una applicazione tramite il Programmi d’Azione Ambientale UE (passati, presenti, futuri) in un’ottica Ambientale UE (passati, presenti, futuri) in un’ottica d’integrazione HSE e valutare gli sviluppi di d’integrazione HSE e valutare gli sviluppi di strumenti a sistema in proiezione utili per il REACH strumenti a sistema in proiezione utili per il REACH mutuando esperienze cumulate e mutuando esperienze cumulate e progettualitàprogettualità

Le sostanze chimiche nell’Unione EuropeaLe sostanze chimiche nell’Unione Europea• 100.106 sostanze immesse sul mercato prima del 18

settembre 1981 (“sostanze esistenti” EINECS)

• circa 3.000 sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 (“nuove sostanze” ELINCS) e oltre 5.000 sostanze classificate come “pericolose”

• 40 gruppi di sostanze soggette a “restrizioni” (corrispondenti a circa 900 sostanze) e 140 sostanze “prioritarie” inserite nel programma europeo di valutazione avviato con il regolamento (CEE) n.793/93)

• 30.000 sostanze commercializzate nella U.E. in quantità > 1 tonnellata/anno

Nota: negli ultimi 12 anni soltanto 140 sostanze chimiche Nota: negli ultimi 12 anni soltanto 140 sostanze chimiche sono state oggetto di sono state oggetto di riskrisk assessmentassessment puntualepuntuale

Il Il caricocarico didi lavorolavoro

Scadenze temporali REACh

2007 1 giugno

- REACH entra in vigore- i primi nuovi obblighi riguardano l’informazione nella catena di approvvigionamento: è richiesto l’aggiornamento delle schede di sicurezza in funzione dei nuovi requisiti definiti- i produttori di articoli devono informare i propri clienti (utilizzatori a valle o distributori) rispetto alla presenza di sostanze pericolose o particolarmente preoccupanti

2008 1 giugno

- avvio della fase di pre-registrazione- la Commissione EU può aggiornare le esenzioni alla registrazione di cui agli allegati IV e V- inizio delle registrazioni obbligatorie per le sostanze non soggette al regime transitorio in quantità superiori a 1t/anno- costituzione dei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF)- la Commissione adotta un regolamento per la definizione delle tariffe e degli oneri necessari per i nuovi adempimenti, con particolare attenzione alla sostenibilità per le PMI

Fonte: Sito AIAS – Luglio 2007 - Elaborazione a cura SGI:SQE - DG ARPA Emilia Romagna

Scadenze temporali REACh…. (continua)

2008 1 giugno(continua)

-individuazione delle “sostanze particolarmente preoccupanti” e messa a punto della lista delle sostanze eventualmente candidate all’autorizzazione prevista dall’art. 59 (circa 1.500 sostanze)- inizio degli obblighi degli utilizzatori a valle- comunicazione delle sostanze prioritarie contenute negli articoli- inizio delle valutazioni dei dossier o delle sostanze- inizio delle procedure di autorizzazione

2008 30 novembre

- termine della fase di pre-registrazione- l’Agenzia attribuisce un numero di registrazione alle sostanze notificate secondo la procedura di cui alla Direttiva 67/548/CEE- avvio della condivisione di informazioni nei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF)-la Commissione EU può aggiornare i criteri di cui all’allegato XIII per l’identificazione delle sostanze PBT (persistenti bioaccumulanti e tossiche) e vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulanti)

Fonte: Sito AIAS – Luglio 2007 - Elaborazione a cura SGI:SQE - DG ARPA Emilia Romagna

Scadenze temporali REACh…. (continua)

2009

1 giugno

30 novembre

inizio del processo di restrizione all’immissione in commercio, che sostituisce quello vigente definito dalla Direttiva 76/769/CE e s.m.i.

- termine per gli utilizzatori a valle per la comunicazione facoltativa ai propri fornitori degli specifici utilizzi da questi non contemplati quali usi previsti, per le sostanze soggette al regime transitorio che entrano nella prima deadline di registrazione (definita al 30 novembre 2010); o in alternativa per la comunicazione all’Agenzia delle sostanze chimiche

2010

1 giugno

30 novembre

- la Commissione EU può proporre modifiche e adattamenti al testo del Regolamento REACH-avvio dell’Inventario delle classificazioni ed etichettature

- prima deadline per la registrazione obbligatoria delle sostanze soggette al regime transitorio delle seguenti categorie: CMRs(caratterizzati dalle frasi di rischio R45-R49, R46, R60-R61) ≥1t/anno; pericolosi per l’ambiente (caratterizzati dalle frasi di rischio R50, R53) ≥ 100t/anno; tutte le altre sostanze nel campo di applicazione del Regolamento ≥ 1.000t/annosi tratta di circa 3.700 sostanze chimiche di quelle attualmentefabbricate o importate nel territorio UE

Fonte: Sito AIAS – Luglio 2007 - Elaborazione a cura SGI:SQE - DG ARPA Emilia Romagna

Scadenze temporali REACh…. (continua)

2011 1 giugno - avvio della notifica delle sostanze contenute negli articoli, limitatamente a quelle incluse nella lista delle sostanze eventualmente candidate all’autorizzazione prevista dall’art. 59

2012 1 giugno - termine per gli utilizzatori a valle per la comunicazione facoltativa ai propri fornitori degli specifici utilizzi da questi non contemplati quali usi previsti, per le sostanze soggette al regime transitorio che entrano nella seconda deadline di registrazione (definita al 1 giugno 2013); o in alternativa per la comunicazione all’Agenzia delle sostanze chimiche

2013 1 giugno - seconda deadline per la registrazione obbligatoria di tutte le sostanze soggette al regime transitorio nel campo di applicazione del Regolamento ≥ 100t/anno (ad eccezione di quelle che, per caratteristiche di pericolosità, rientravano giànella prima deadline): si tratta di circa 2.600 sostanze chimiche di quelle attualmente fabbricate o importate nel territorio UE

Fonte: Sito AIAS – Luglio 2007 - Elaborazione a cura SGI:SQE DG ARPA Emilia Romagna

Scadenze temporali REACh…. (continua)

2017 1 giugno

- termine per gli utilizzatori a valle per la comunicazione facoltativa ai propri fornitori degli specifici utilizzi da questi non contemplati quali usi previsti, per le sostanze soggette al regime transitorio che entrano nella terza deadline di registrazione (definita al 1 giugno 2013); o in alternativa per la comunicazione all’Agenzia delle sostanze chimiche-Commissione UE può stabilire ulteriori requisiti per la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) delle sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR)

2018 1 giugno

- terza deadline per la registrazione obbligatoria di tutte le sostanze soggette al regime transitorio nel campo di applicazione del Regolamento ≥ 1t/anno (ad eccezione di quelle che rientravano già nella prima e nella seconda deadline): si tratta di circa 23.000 sostanze chimiche di quelle attualmente fabbricate o importate nel territorio UE- termine dell’operatività dei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF)-Commissione UE può stabilire ulteriori requisiti per la comunicazione delle sostanze negli articoli e disporre la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) anche per le sostanze comprese tra 1 e 10 t/anno

Fonte: Sito AIAS – Luglio 2007 - Elaborazione a cura SGI:SQE - DG ARPA Emilia Romagna

Fonte: Presentazione G. Sacconi – Relatore per il PE – Convegno REACH del 23.03.07, Bologna

Registrazione preliminare delle sostanze (“pre-registrazione”, art.28)

Informazioni da trasmettere tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008:

• nome della sostanza, numero EINECS e/o CAS

• dati identificativi del registrante

• termine previsto per la registrazione e fascia di tonnellaggio in cui rientra la sostanza

• informazioni sulle proprietà di pericolo (anche mediante l’uso di modelli predittivi (Q)SAR)

Fonte: Presentazione C. Zaghi – Direttore Divisione VII della DG Ministero Ambiente – Convegno REACH del 23.03.07, Bologna

Tempistica per la registrazione delle sostanze soggette ad un regime transitorio (Art.23)

Entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento → 1.6.2010:• Sostanze ≥ 1000 tonn/anno • Sostanze C/M/R Cat. 1 e 2 (indipendentemente dai quantitativi)• Sostanze R50-53 ≥ 100 ton/anno

Entro 6 anni → 1.6.2013: Sostanze ≥ 100 ton/anno

Entro 11 anni → 1.6.2018: Sostanze ≥ 1 ton/anno:

Fonte: Presentazione C. Zaghi – Direttore Divisione VII della DG Ministero Ambiente – Convegno REACH del 23.03.07, Bologna

Entrata in vigore e applicazione del regolamento (Art.141)

• Dal 1° giugno 2007 si applicano le disposizioni riguardanti i Titoli IV (informazioni all’interno della catena di approvvigionamento), IX (tariffe), X (Agenzia), XIII (autorità competenti), XIV (applicazione) e XV (disposizioni transitorie)

• Dal 1° giugno 2008 si applicano le disposizioni riguardanti i Titoli II (registrazione), III (condivisione dei dati), V (Utilizzatori a valle), VI (valutazione), VII (autorizzazione), XI (inventario delle classificazioni) e XII (informazioni)

• Dal 1° giugno 2009 si applicano le disposizioni relative alle restrizioni (Titolo VIII)

• Scadenze per la registrazione: 1/6/2010 (> 1000 ton/anno o CMR e RE50-R53), 1/6/2013 (> 100 ton/anno), 1/6/2018 (> 1 ton/anno)

Fonte: Presentazione C. Zaghi – Direttore Divisione VII della DG Ministero Ambiente – Convegno REACH del 23.03.07, Bologna

Schema di Decreto Interministeriale(fermo alla Senato al 25/07/2007)

• approvazione piano di attività ed utilizzo relative risorse

• composizione Comitato Tecnico di Coordinamento (MS, MATTM, MSE, MEF, PCM, CNSC, APAT, Conferenza Stato – Regioni)

CosaCosa succederàsuccederà

… Schema di Decreto Interministeriale

1.2 Autorità Competente1.2 Autorità Competente… …… …14.14.esigenze formative delle università, alta formazione; compiti esigenze formative delle università, alta formazione; compiti

di carattere tecnico di carattere tecnico –– scientificoscientifico

15.15.deficit dei laboratori di saggio (BPL)deficit dei laboratori di saggio (BPL)-- attività dei laboratori che effettuano i saggi sperimentaliattività dei laboratori che effettuano i saggi sperimentali

16.16.attività di ricerca per “sostituzione sostanze”attività di ricerca per “sostituzione sostanze”

17.17.attività di ricerca “metodi alternativi test animali”attività di ricerca “metodi alternativi test animali”… …… …

Allegato I

1.6 APAT1.6 APAT… …… …13.13. fornisce supporto tecnico fornisce supporto tecnico –– scientifico per controllo e scientifico per controllo e

vigilanza, sviluppo laboratori di saggio … …vigilanza, sviluppo laboratori di saggio … …

14.14.concorre a promuovere attività di controllo e vigilanza sul concorre a promuovere attività di controllo e vigilanza sul territorioterritorio

… Schema di Decreto Interministeriale

3.3.Rete nazionale per le attività di ispezione e Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza…vigilanza…Autorità Competente – Stato – Regioni – Province autonome

Accordo entro 30/06/2008Attività:

- conformità

- restrizioni

- esistenza sistema di gestione e controllo da parte di tutti gli attori:

prescrizioni registrazione

relazione sulla sicurezza chimica

scheda di sicurezza e scenari di esposizione

verifica dei dati in tutte le fasi

verifica applicazione misure gestione del rischio ed efficacia

comunicazione informazione value chain

completezza dati schede di sicurezza ed etichette

… Allegato I

… Schema di Decreto Interministeriale

… … Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza…

Chi lo fa:

Dipartimenti di prevenzione ASL (?)

ARPA/APPA

Agenzia delle dogane

ISPESL

… Allegato I

… Schema di Decreto Interministeriale

4. Adempimenti entro 20074. Adempimenti entro 20074.1 … istituzione di un sistema di controlli ufficiali …

4.1.1. Autorità competente… …4. … piano relativo ….6. … censimento laboratori di saggio … (? – D.L.vo n. 50/07)

4.3 … 2009

Il Regolamento REACh entra in vigore in tutte le sue parti

Dati di finanziamentoDati di finanziamento2007 € 2.100.000,00

2008 € 4.400.000,00

dal 2009 € 4.600.000,00

ripartiti su AC/CSC/APAT/MATTM/MSE

… Allegato I

L’ibridazione L’ibridazione

la ricercala ricerca

la valutazione e il controllola valutazione e il controllo

le discipline le discipline

LA RICERCALA RICERCA

Quale ruolo dell’Università?Quale ruolo dell’Università?

creare un centro di interdisciplinare creare un centro di interdisciplinare per il per il REAChREACh

contribuire a proporre prodotti contribuire a proporre prodotti alternativi alternativi

studi di tossicità senza uso di animali studi di tossicità senza uso di animali

LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLOLA VALUTAZIONE E IL CONTROLLOil sistema ambiente e salute e la rete Sanità e Ambiente

• messa a punto di procedure e di metodiche su una rete aperta (pubblico- privato - ricerca)

• attivazione di percorsi di Accreditamento conformi allo schema UE

• integrazione dei presidi analitici su un modello di rete nazionale delle Agenzie

• gestione della richiesta anche in termini organizzativi con protocolli integrati di controllo salute – ambiente che già sono patrimonio dell’attività in campo ambientale (es. AIA)

LE DISCIPLINELE DISCIPLINE

agraria

veterinaria

medicina del lavoro

tossicologia

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ingegneria dei processi

Regolamento REACh (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals Reg. CE n.1907/2006)

PAROLE CHIAVEPAROLE CHIAVE

●salute umana sicurezza e ambiente (HSE)

●ciclo di vita

●principio di precauzione

●libera circolazione, competitività, innovazione

●attori (fabbricante/importatore/utilizzatore)

Non solo laboratori Non solo laboratori

ma anchema anche

AuditAudit, Verifica e Controllo di processi , Verifica e Controllo di processi /prodotti, Analisi ambientali, monitoraggio /prodotti, Analisi ambientali, monitoraggio degli impatti di sostanze e prodotti tramite degli impatti di sostanze e prodotti tramite anche reti dedicate , dataanche reti dedicate , data--base tematici, base tematici, verifica del ciclo di vita (verifica del ciclo di vita (cradlecradle toto grave) grave) lungo tutta la filieralungo tutta la filiera

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Arpa Direzione Sistemi di Gestione Integrati: SicurezzaQualitàEcomanagement

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