IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA
FINANZIARIA POTENZIATA
Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il
principio della competenza finanziaria, costituisce il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).
Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni
sono imputate all’esercizio finanziario in cui le
obbligazioni sorgono.
LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE
- La contabilità pubblica si fonda notoriamente sulla nozione di competenza
giuridica la quale è misuratrice degli impegni e degli accertamenti secondo le
disposizioni legislative vigenti;
- L’impegno così formato, però, non è immediatamente misuratore di un debito
verso terzi ma, piuttosto, di una mera obbligazione a pagare (competenza
giuridica) che diventerà esecutiva solo dopo che il terzo, controparte, avrà
effettuato la propria prestazione (nel caso di fornitura): solo allora, infatti,
sorgerà una reale posizione debitoria per l’ente (competenza finanziaria).
Riprendendo il precedente schema ed inserendo l’asse temporale
(riportando l’impegno nell’esercizio “n”, la liquidazione ed il
pagamento nell’esercizio “n+1”) si evince come al termine
dell’esercizio “n” la contabilità ante D.Lgs. 118/2011 traspone
l’impegno così formato in residuo, trattandosi di “somma
impegnata e non pagata”.
L ’ applicazione del principio della competenza finanziaria vigente (e in particolare dell ’ art. 183, comma 5 del TUEL) comporta che il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:
gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;
gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ;
l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.
LA COMPETENZA FIN. VIGENTE
Per sopperire a tali carenze, la nuova formulazione del principio
introduce, tra il momento della nascita dell’obbligazione e quello
dell’estinzione, un ulteriore momento rilevante ai fini della
registrazione contabile: la scadenza dell’obbligazione;
quest’ultima, che rappresenta la fase in cui il debito diviene
esigibile, permette la “corretta” imputazione dell’entrata o della
spesa al esercizio cui inerisce.
Ne consegue che, mentre in passato, una volta sorta,
l’obbligazione trovava sua iscrizione nella gestione dei residui
fino a completa estinzione, nella nuova formulazione del
principio l’obbligazione viene conservata a residuo solo quando
ci si trova di fronte ad un credito/debito certo, liquido ed
esigibile: in caso contrario sarà rinviato agli esercizi successivi.
Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali
riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che
caratterizza i documenti contabili:
gli accertamenti, gli impegni ed i residui
rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli
impegni esigibili negli esercizi successivi sono
rappresentati in un documento contabile dedicato);
è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel
medesimo esercizio;
La competenza finanziaria potenziata
Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali
riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che
caratterizza i documenti contabili:
gli accertamenti, gli impegni ed i residui
rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli
impegni esigibili negli esercizi successivi sono
rappresentati in un documento contabile dedicato);
è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel
medesimo esercizio;
La competenza finanziaria potenziata
Nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria potenziata e del principio
contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria n. 5.2, l’imputazione dell’impegno delle
spese di personale riguardante i trattamenti fissi e
continuativi, comunque denominati, in quanto
caratterizzati da una dinamica salariale predefinita
dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva
nazionale, è effettuata, per l’intero importo,
automaticamente all’inizio di ciascun esercizio.
Le spese di personale
L’imputazione dell’impegno delle spese di personale
riguardante i trattamenti fissi e continuativi, comunque
denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica
salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione
collettiva nazionale, è effettuata, per l’intero importo,
automaticamente all’inizio di ciascun esercizio.
I nuovi e maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto
collettivo nazionale, sono impegnati solo a seguito della
firma del contratto.
Le spese di personale
Nelle more della firma del contratto, non potendo
assumere impegni, si auspica che l’ente
prudentemente accantoni, annualmente, le risorse
necessarie a garantire i futuri equilibri economico
finanziari, attraverso lo stanziamento in bilancio di
appositi capitoli sui quali non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le
somme non utilizzate concorreranno alla
determinazione del risultato di amministrazione.
Le spese di personale
Per le indennità accessorie del personale, relative al mese
di dicembre, la disponibilità, solo nel mese successivo degli
elementi di riferimento, determina lo slittamento della
liquidazione e del pagamento ai primi mesi dell’esercizio
successivo.
Per le indennità corrisposte nell’anno successivo, in
quanto misurabili solo a consuntivo, l'impegno deve essere
imputato contabilmente nell’esercizio in cui la prestazione
è erogata, e quindi nell’esercizio successivo a quello in cui
la prestazione è stata effettuata.
Le spese di personale relative al trattamento
accessorio e premiante
Alla luce delle nuove prescrizioni normative il cronoprogramma viene ad
assumere, tanto in sede di programmazione quanto di gestione e
rendicontazione, una particolare importanza non solo per i riflessi sulla
corretta imputazione della spesa, ma anche per la conseguente
quantificazione dei correlati fondi pluriennali vincolato.
L’aggiornamento del cronoprogramma deve essere curato dal direttore
dei lavori al fine di adeguarne i contenuti tenendo conto delle eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari
interventi correttivi
IL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Es. Spesa finanziata per pari importo da un’entrata vincolata.
L’entrata viene accertata nell’esercizio N.
L’obbligazione della spesa diventa esigibile nell’esercizio N+1
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Lo stesso esempio può essere ulteriormente articolato ipotizzando che la spesa di
100 non sia oggetto di un unico pagamento nel corso dell’anno N+1, ma sia
effettuata sulla base di un cronoprogramma ripartito come segue:
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Di norma, il fondo pluriennale vincolato è
costituito solo da entrate vincolate derivanti da: a) vincoli di legge, b)debiti per il finanziamento di investimenti, c) trasferimenti a destinazione vincolata, d)vincoli stabiliti dall’ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .
Il fondo pluriennale vincolato può essere
costituito da entrate non vincolate se costituito in
occasione del riaccertamento ordinario o
straordinario dei residui.
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura:
delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso;
della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI
PRESUNTI
PREVISIONI DEFINITIVE
2014
PREVISIONI
2015 2016 2017
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione
previsioni di competenza 0,00 0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
previsioni di competenza 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di cassa 0,00 0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0.00 0,00
Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale
è costituito da: 1) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi
precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);
2) la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi.
IL FONDO NEL BILANCIO
.
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI
PRESUNTI
PREVISIONI DEFINITIVE
2014
2015 2016 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato
(0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa
0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato
(0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa
0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00
Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è richiesta la compilazione di un allegato che evidenzia la composizione del fondo pluriennale. Per l’esercizio 2015 l’allegato è:
Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014
Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio 2015
Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014 non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio
2016 e successivi
(a) (b) ( c) = (a) - (b)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 0 0 0
02 Segreteria generale 0 0 0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0 0 0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0
06 Ufficio tecnico 0 0 0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMI
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015 2016 2017
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d) (e) (f) (g)
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Per l’esercizio 2016 l’allegato riguardante il fondo pluriennale vincolato è:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015
Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio 2016
Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio
2017 e successivi
(a) (b) ( c) = (a) - (b)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 0 0 0
02 Segreteria generale 0 0 0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0 0 0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0
06 Ufficio tecnico 0 0 0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMI
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2016 2017 2018
Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(d) (e) (f) (g)
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
MISSIONI E PROGRAMMI
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 200X, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 200X 2000X+1 200X+2
Anni successivi
Imputazione non ancora
definita
(d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 350
01 Istruzione prescolastica 150 200 0 0
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ANNO 200X
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio
2000X-1
Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio 200X
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 200X-1 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2000X e rinviata all'esercizio 200X+1 e successivi
(a) (b) ( c) = (a) - (b)
04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0 0 0
TOTALE 0 0 0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ANNO 200X+1
MISSIONI E PROGRAMMI
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 200X+1, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 200X+1
200X+2 200X+3 Anni
successivi
Imputazione non ancora
definita
(d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 200 0 0 0 200
TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2000X
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 200X+1
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 200Xnon destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2000X+1 e rinviata all'esercizio 200X+2 e successivi
(a) (b) ( c) = (a) - (b)
04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 350 150 200
TOTALE 0 0 0
1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel caso di investimenti in corso di definizione, per i quali non è possibile
definire il cronoprogramma della spesa, l’ importo del fondo pluriennale
vincolato del primo esercizio corrisponde a quello dello stanziamento (ma non
viene “ripreso” in entrata del bilancio successivo);
nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma si
apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, per stanziare correttamente la spesa ed il fondo
pluriennale negli esercizi di competenza.
In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI
COSTITUISCE, se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato,
non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono nella quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione
Nell’esercizio 2012 sono previste due opere: la realizzazione di una scuola
materna e la realizzazione di una piscina, finanziate rispettivamente con proventi
da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e con alienazione di beni.
Nell'esempio seguente, per ciascuna opera abbiamo creato, oltre al capitolo di
spesa ove impegnare la cifra imputabile all'esercizio, un articolo relativo a questo
capitolo destinato ad accogliere la quota di spesa che dovrà essere imputata ad
esercizi successivi, in quanto è riferita ad obbligazioni esigibili in futuro.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO
Nell'ipotesi che il risultato della gestione derivante dagli accertamenti e impegni
relativi alle altre entrate e spese sia di 2.000,00, che sia nullo il risultato della
gestione dei residui, che non vi sia avanzo di anni precedenti stanziato o da
stanziare, avremo:
Risultato di amministrazione = € 4.300,00
di cui € 2.300,00 di Fondo pluriennale vincolato, che coprirà le quote degli
investimenti sui capitoli 2001 e 2002 negli esercizi successivi.
La quota di € 2.000,00, proveniente da vere economie di spesa e dal saldo di
maggiori e minori entrate, rappresenta la quota di avanzo utilizzabile con le
modalità previste dai principi contabili.
Nell'esempio visto in precedenza, le economie sui capitoli 2001/1 e 2002/1, col
precedente principio di competenza finanziaria, avrebbero costituito residui
passivi sul titolo II.
Adesso confluiscono nell'avanzo di amministrazione, ma fanno parte del Fondo
pluriennale vincolato e sono destinate a coprire le spese imputabili negli esercizi
successivi.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO
Se in base al cronoprogramma dei due investimenti suddetti, si prevede che questi
siano ultimati nel 2014, ipotizzando per entrambi le obbligazioni che scadono nel
2013 e nel 2014, avremo:
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La definizione e la disciplina del risultato di
amministrazione non è cambiata, salvo la necessità
di considerare che non comprende le risorse
accertate già utilizzate per finanziare spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
determinato in spesa del conto del bilancio.
Fondo cassa al 1° gennaio (+)
RISCOSSIONI (+)
PAGAMENTI (-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
RESIDUI ATTIVI (+)
RESIDUI PASSIVI (-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=)
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. Fondo ……..al 31/12/N-1 Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (B) Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli
Totale parte vincolata (C) Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, può essere utilizzata, dopo l’approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (fatto salvo il fondo crediti di dubbia esigibilità): per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente; per l’estinzione anticipata dei prestiti.
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare.
Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza potenziata, contestualmente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si procede al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock di residui esistente al nuovo principio, con decorrenza 1° gennaio dell’anno in corso.
Il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1/1/2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
PROCEDIMENTO:
1) Cancellazione definitiva residui attivi e passivi cui non
corrispondono obbligazioni formalmente costituite;
2) Cancellazione residui attivi e passivi cui corrispondono
obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell’anno
precedente e immediata reimputazione agli esercizi in
cui vengono in scadenza;
3) Costituzione del fondo pluriennale nell’entrata del
bilancio di previsione 2015 (ex DPR 194/1996) e del
bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli
attivi reimputati.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
4)Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015, applicabile al bilancio di previsione 2015;
5) Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del
risultato di amministrazione 2015, con particolare riferimento al
fondo crediti di dubbia esigibilità;
6) Per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a
seguito del riaccertamento straordinario e dell’accantonamento a
fondo crediti di dubbia esigibilità sono previste modalità
“straordinarie”, individuate da un decreto in corso di definizione.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
La delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone anche una variazione del bilancio in corso di gestione, che determina:
a) l’importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio 2015;
b) le variazioni degli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale (ex DPR 194/1996);
c) l’eventuale utilizzo del risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento;
L’eventuale disavanzo deve immediatamente essere applicato al bilancio in corso di gestione, con delibera del Consiglio.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato: distintamente per la parte corrente e la parte in conto capitale, senza consentire compensazioni tra i residui di parte corrente e quelli in c/capitale, reimputando il complesso dei crediti e dei debiti alla competenza degli esercizi successivi facendo esclusivo riferimento alla scadenza delle obbligazioni, senza tenere conto degli specifici collegamenti eventualmente esistenti tra le singole poste di entrata e di spesa.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)
FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015
PARTE
CORRENTE
CONTO
CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi 1
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)
a
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 2
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3
-
-
FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 PARTE
CORRENTE
CONTO
CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) b
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015 5
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0
6
-
-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b) altrimenti indicare 0 (2) 7
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo
-
-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) . 8
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017
PARTE
CORRENTE
CONTO
CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) c
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016 10
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0
11
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Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0 (2) 12
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-(10)-(8) se positivo
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Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12) 13
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IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)
PARTE
CORRENTE
CONTO
CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017 14
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si
prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)
d
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017 15
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 0
16
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-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti
indicare 0(2)
17
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo
-
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Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17) 18
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RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
PARTE
CORRENTE
CONTO
CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015
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Entrate accertate reimputate al 2016
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Entrate accertate reimputate al 2017
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Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
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TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI
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Impegni reimputati al 2015
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Impegni reimputati al 2016
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Impegni reimputati al 2017
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Impegni reimputati agli esercizi successivi
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TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI
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IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE
PERFEZIONATE (b) (-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE
PERFEZIONATE ( c) (1) (+)
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2) (-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g)
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 1/5
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017.
Previsione degli stanziamenti relativi al recupero monumento storico
RAPPRES. DI UN’OPERA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREV. 2015/2017
Si prevede il recupero di un centro storico: stima dei costi 500.000 €; co-
finanziamento regionale 265.000. Si ipotizza che nell’anno 2015 venga affidato
l’incarico per la progettazione (72.000 ) e per la sicurezza dei lavori (7.700).
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 2/5
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2014
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 3/5
Allegato alla delibera di riaccertamento straordinario al 1
gennaio 2015. Determinazione del fondo pluriennale vincolato.
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 4/5
Prospetto sintetico della variazione di bilancio 2015/2017
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 5/5
Residui passivi rimasti a seguito del riaccertamento
IL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
(F.C.D.E.)
Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e
difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
integrale:
•Sanzioni amministrative al codice della strada;
•Oneri di urbanizzazione;
•I proventi derivanti dalla lotta all’evasione.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:
•della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio;
•della loro natura;
•dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
•precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il principio contabile prevede che non siano soggette a
svalutazione le poste relative a:
- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere
ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a
livello di TIPOLOGIA di entrata
E’ facoltà dell’Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un
livello di Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di
Entrata), ma la quantificazione va rendicontata a livello di
tipologia sulla base dell’apposito prospetto
L‘ENTE E’ LIBERO di individuare quali siano le entrate di
dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo,
distinguendole da quelle certe, e motivando la scelta.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L’AVANZO NON HA CAPIENZA
Quindi in questo caso il risultato di amministrazione
potrebbe essere NEGATIVO, in quanto deve tenere conto
di tutti i fondi accantonati e vincolati
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
La gestione del FCDE Lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada è 1.000.
Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è 450.
In occasione dell’assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli
accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione
dell’assestamento l’ente procede all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti.
Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente
complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del
calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).
Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di migliorare la
percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all’importo
di 1.200. L’importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.
Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per
violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è
incrementato almeno di 90.
La gestione del FCDE (segue) Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo
alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400.
A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.
Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.
Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità, pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l’importo maggiore tra lo stanziato e
l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).
Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).
Il 30 novembre, in occasione dell’ultima variazione di bilancio, si verifica che,
per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della
strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.
Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il
correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la
percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in
bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per
calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.
A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l’importo maggiore
tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di
dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).
Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).
La gestione del FCDE (segue)
La gestione del FCDE (segue)