IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA

FINANZIARIA POTENZIATA

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Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il

principio della competenza finanziaria, costituisce il

criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive

(accertamenti e impegni).

Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni

sono imputate all’esercizio finanziario in cui le

obbligazioni sorgono.

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE

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- La contabilità pubblica si fonda notoriamente sulla nozione di competenza

giuridica la quale è misuratrice degli impegni e degli accertamenti secondo le

disposizioni legislative vigenti;

- L’impegno così formato, però, non è immediatamente misuratore di un debito

verso terzi ma, piuttosto, di una mera obbligazione a pagare (competenza

giuridica) che diventerà esecutiva solo dopo che il terzo, controparte, avrà

effettuato la propria prestazione (nel caso di fornitura): solo allora, infatti,

sorgerà una reale posizione debitoria per l’ente (competenza finanziaria).

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Riprendendo il precedente schema ed inserendo l’asse temporale

(riportando l’impegno nell’esercizio “n”, la liquidazione ed il

pagamento nell’esercizio “n+1”) si evince come al termine

dell’esercizio “n” la contabilità ante D.Lgs. 118/2011 traspone

l’impegno così formato in residuo, trattandosi di “somma

impegnata e non pagata”.

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L ’ applicazione del principio della competenza finanziaria vigente (e in particolare dell ’ art. 183, comma 5 del TUEL) comporta che il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:

gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;

gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ;

l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.

LA COMPETENZA FIN. VIGENTE

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Per sopperire a tali carenze, la nuova formulazione del principio

introduce, tra il momento della nascita dell’obbligazione e quello

dell’estinzione, un ulteriore momento rilevante ai fini della

registrazione contabile: la scadenza dell’obbligazione;

quest’ultima, che rappresenta la fase in cui il debito diviene

esigibile, permette la “corretta” imputazione dell’entrata o della

spesa al esercizio cui inerisce.

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Ne consegue che, mentre in passato, una volta sorta,

l’obbligazione trovava sua iscrizione nella gestione dei residui

fino a completa estinzione, nella nuova formulazione del

principio l’obbligazione viene conservata a residuo solo quando

ci si trova di fronte ad un credito/debito certo, liquido ed

esigibile: in caso contrario sarà rinviato agli esercizi successivi.

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Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali

riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che

caratterizza i documenti contabili:

gli accertamenti, gli impegni ed i residui

rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli

impegni esigibili negli esercizi successivi sono

rappresentati in un documento contabile dedicato);

è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel

medesimo esercizio;

La competenza finanziaria potenziata

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Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali

riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che

caratterizza i documenti contabili:

gli accertamenti, gli impegni ed i residui

rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli

impegni esigibili negli esercizi successivi sono

rappresentati in un documento contabile dedicato);

è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel

medesimo esercizio;

La competenza finanziaria potenziata

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Nel rispetto del principio contabile generale della

competenza finanziaria potenziata e del principio

contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria n. 5.2, l’imputazione dell’impegno delle

spese di personale riguardante i trattamenti fissi e

continuativi, comunque denominati, in quanto

caratterizzati da una dinamica salariale predefinita

dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva

nazionale, è effettuata, per l’intero importo,

automaticamente all’inizio di ciascun esercizio.

Le spese di personale

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L’imputazione dell’impegno delle spese di personale

riguardante i trattamenti fissi e continuativi, comunque

denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica

salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione

collettiva nazionale, è effettuata, per l’intero importo,

automaticamente all’inizio di ciascun esercizio.

I nuovi e maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto

collettivo nazionale, sono impegnati solo a seguito della

firma del contratto.

Le spese di personale

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Nelle more della firma del contratto, non potendo

assumere impegni, si auspica che l’ente

prudentemente accantoni, annualmente, le risorse

necessarie a garantire i futuri equilibri economico

finanziari, attraverso lo stanziamento in bilancio di

appositi capitoli sui quali non è possibile assumere

impegni ed effettuare pagamenti.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le

somme non utilizzate concorreranno alla

determinazione del risultato di amministrazione.

Le spese di personale

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Per le indennità accessorie del personale, relative al mese

di dicembre, la disponibilità, solo nel mese successivo degli

elementi di riferimento, determina lo slittamento della

liquidazione e del pagamento ai primi mesi dell’esercizio

successivo.

Per le indennità corrisposte nell’anno successivo, in

quanto misurabili solo a consuntivo, l'impegno deve essere

imputato contabilmente nell’esercizio in cui la prestazione

è erogata, e quindi nell’esercizio successivo a quello in cui

la prestazione è stata effettuata.

Le spese di personale relative al trattamento

accessorio e premiante

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Alla luce delle nuove prescrizioni normative il cronoprogramma viene ad

assumere, tanto in sede di programmazione quanto di gestione e

rendicontazione, una particolare importanza non solo per i riflessi sulla

corretta imputazione della spesa, ma anche per la conseguente

quantificazione dei correlati fondi pluriennali vincolato.

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L’aggiornamento del cronoprogramma deve essere curato dal direttore

dei lavori al fine di adeguarne i contenuti tenendo conto delle eventuali

difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari

interventi correttivi

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IL FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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Es. Spesa finanziata per pari importo da un’entrata vincolata.

L’entrata viene accertata nell’esercizio N.

L’obbligazione della spesa diventa esigibile nell’esercizio N+1

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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Lo stesso esempio può essere ulteriormente articolato ipotizzando che la spesa di

100 non sia oggetto di un unico pagamento nel corso dell’anno N+1, ma sia

effettuata sulla base di un cronoprogramma ripartito come segue:

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Di norma, il fondo pluriennale vincolato è

costituito solo da entrate vincolate derivanti da: a) vincoli di legge, b)debiti per il finanziamento di investimenti, c) trasferimenti a destinazione vincolata, d)vincoli stabiliti dall’ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .

Il fondo pluriennale vincolato può essere

costituito da entrate non vincolate se costituito in

occasione del riaccertamento ordinario o

straordinario dei residui.

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Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura:

delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso;

della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO

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TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI

PRESUNTI

PREVISIONI DEFINITIVE

2014

PREVISIONI

2015 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di cassa 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0.00 0,00

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Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale

è costituito da: 1) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi

precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);

2) la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi.

IL FONDO NEL BILANCIO

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.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI

PRESUNTI

PREVISIONI DEFINITIVE

2014

2015 2016 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa

0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

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Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è richiesta la compilazione di un allegato che evidenzia la composizione del fondo pluriennale. Per l’esercizio 2015 l’allegato è:

Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014

Spese impegnate negli esercizi

precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate all'esercizio 2015

Quota del fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014 non destinata ad essere utilizzata

nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio

2016 e successivi

(a) (b) ( c) = (a) - (b)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0

06 Ufficio tecnico 0 0 0

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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi :

Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015 2016 2017

Anni successivi

Imputazione non ancora definita

(d) (e) (f) (g)

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

02 Segreteria generale

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06 Ufficio tecnico

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 Statistica e sistemi informativi

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

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Per l’esercizio 2016 l’allegato riguardante il fondo pluriennale vincolato è:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi

precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015non destinata ad essere utilizzata

nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio

2017 e successivi

(a) (b) ( c) = (a) - (b)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0

06 Ufficio tecnico 0 0 0

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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi :

Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016 2017 2018

Anni successivi

Imputazione non ancora definita

(d) (e) (f) (g)

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

02 Segreteria generale

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06 Ufficio tecnico

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 Statistica e sistemi informativi

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

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MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 200X, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 200X 2000X+1 200X+2

Anni successivi

Imputazione non ancora

definita

(d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 350

01 Istruzione prescolastica 150 200 0 0

TOTALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ANNO 200X

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre dell'esercizio

2000X-1

Spese impegnate negli esercizi

precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate all'esercizio 200X

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 200X-1 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio

2000X e rinviata all'esercizio 200X+1 e successivi

(a) (b) ( c) = (a) - (b)

04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0 0 0

TOTALE 0 0 0

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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ANNO 200X+1

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 200X+1, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi :

Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 200X+1

200X+2 200X+3 Anni

successivi

Imputazione non ancora

definita

(d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 200 0 0 0 200

TOTALE

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2000X

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 200X+1

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 200Xnon destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2000X+1 e rinviata all'esercizio 200X+2 e successivi

(a) (b) ( c) = (a) - (b)

04 MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 350 150 200

TOTALE 0 0 0

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1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel caso di investimenti in corso di definizione, per i quali non è possibile

definire il cronoprogramma della spesa, l’ importo del fondo pluriennale

vincolato del primo esercizio corrisponde a quello dello stanziamento (ma non

viene “ripreso” in entrata del bilancio successivo);

nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma si

apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel

bilancio di previsione, per stanziare correttamente la spesa ed il fondo

pluriennale negli esercizi di competenza.

In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI

COSTITUISCE, se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato,

non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono nella quota vincolata

dell’avanzo di amministrazione

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Nell’esercizio 2012 sono previste due opere: la realizzazione di una scuola

materna e la realizzazione di una piscina, finanziate rispettivamente con proventi

da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e con alienazione di beni.

Nell'esempio seguente, per ciascuna opera abbiamo creato, oltre al capitolo di

spesa ove impegnare la cifra imputabile all'esercizio, un articolo relativo a questo

capitolo destinato ad accogliere la quota di spesa che dovrà essere imputata ad

esercizi successivi, in quanto è riferita ad obbligazioni esigibili in futuro.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO

Nell'ipotesi che il risultato della gestione derivante dagli accertamenti e impegni

relativi alle altre entrate e spese sia di 2.000,00, che sia nullo il risultato della

gestione dei residui, che non vi sia avanzo di anni precedenti stanziato o da

stanziare, avremo:

Risultato di amministrazione = € 4.300,00

di cui € 2.300,00 di Fondo pluriennale vincolato, che coprirà le quote degli

investimenti sui capitoli 2001 e 2002 negli esercizi successivi.

La quota di € 2.000,00, proveniente da vere economie di spesa e dal saldo di

maggiori e minori entrate, rappresenta la quota di avanzo utilizzabile con le

modalità previste dai principi contabili.

Nell'esempio visto in precedenza, le economie sui capitoli 2001/1 e 2002/1, col

precedente principio di competenza finanziaria, avrebbero costituito residui

passivi sul titolo II.

Adesso confluiscono nell'avanzo di amministrazione, ma fanno parte del Fondo

pluriennale vincolato e sono destinate a coprire le spese imputabili negli esercizi

successivi.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ESEMPIO

Se in base al cronoprogramma dei due investimenti suddetti, si prevede che questi

siano ultimati nel 2014, ipotizzando per entrambi le obbligazioni che scadono nel

2013 e nel 2014, avremo:

Page 67: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La definizione e la disciplina del risultato di

amministrazione non è cambiata, salvo la necessità

di considerare che non comprende le risorse

accertate già utilizzate per finanziare spese

impegnate con imputazione agli esercizi successivi,

rappresentate dal fondo pluriennale vincolato

determinato in spesa del conto del bilancio.

Page 68: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Fondo cassa al 1° gennaio (+)

RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

RESIDUI ATTIVI (+)

RESIDUI PASSIVI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=)

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. Fondo ……..al 31/12/N-1 Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B) Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli

Totale parte vincolata (C) Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Page 70: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, può essere utilizzata, dopo l’approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (fatto salvo il fondo crediti di dubbia esigibilità): per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la

salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a

carattere non permanente; per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Page 71: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare.

Page 72: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 73: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza potenziata, contestualmente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si procede al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock di residui esistente al nuovo principio, con decorrenza 1° gennaio dell’anno in corso.

Il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1/1/2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Page 74: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

PROCEDIMENTO:

1) Cancellazione definitiva residui attivi e passivi cui non

corrispondono obbligazioni formalmente costituite;

2) Cancellazione residui attivi e passivi cui corrispondono

obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell’anno

precedente e immediata reimputazione agli esercizi in

cui vengono in scadenza;

3) Costituzione del fondo pluriennale nell’entrata del

bilancio di previsione 2015 (ex DPR 194/1996) e del

bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, per un

importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli

attivi reimputati.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Page 75: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 76: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 77: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 78: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

4)Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio

2015, applicabile al bilancio di previsione 2015;

5) Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del

risultato di amministrazione 2015, con particolare riferimento al

fondo crediti di dubbia esigibilità;

6) Per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a

seguito del riaccertamento straordinario e dell’accantonamento a

fondo crediti di dubbia esigibilità sono previste modalità

“straordinarie”, individuate da un decreto in corso di definizione.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Page 79: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone anche una variazione del bilancio in corso di gestione, che determina:

a) l’importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio 2015;

b) le variazioni degli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale (ex DPR 194/1996);

c) l’eventuale utilizzo del risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento;

L’eventuale disavanzo deve immediatamente essere applicato al bilancio in corso di gestione, con delibera del Consiglio.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Page 80: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato: distintamente per la parte corrente e la parte in conto capitale, senza consentire compensazioni tra i residui di parte corrente e quelli in c/capitale, reimputando il complesso dei crediti e dei debiti alla competenza degli esercizi successivi facendo esclusivo riferimento alla scadenza delle obbligazioni, senza tenere conto degli specifici collegamenti eventualmente esistenti tra le singole poste di entrata e di spesa.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Page 81: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015

PARTE

CORRENTE

CONTO

CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi 1

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede

esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

a

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 2

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3

-

-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 PARTE

CORRENTE

CONTO

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede

esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) b

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015 5

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6

-

-

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b) altrimenti indicare 0 (2) 7

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo

-

-

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) . 8

-

-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017

PARTE

CORRENTE

CONTO

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede

esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) c

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016 10

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11

-

-

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0 (2) 12

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-(10)-(8) se positivo

-

-

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12) 13

-

-

Page 82: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

:

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.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)

PARTE

CORRENTE

CONTO

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017 14

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si

prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

d

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017 15

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 0

16

-

-

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti

indicare 0(2)

17

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo

-

-

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17) 18

-

-

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PARTE

CORRENTE

CONTO

CAPITALE

Entrate accertate reimputate al 2015

-

-

Entrate accertate reimputate al 2016

-

-

Entrate accertate reimputate al 2017

-

-

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi

-

-

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

-

-

Impegni reimputati al 2015

-

-

Impegni reimputati al 2016

-

-

Impegni reimputati al 2017

-

-

Impegni reimputati agli esercizi successivi

-

-

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

-

-

Page 83: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE

PERFEZIONATE (b) (-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE

PERFEZIONATE ( c) (1) (+)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2) (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g)

Page 84: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 1/5

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017.

Previsione degli stanziamenti relativi al recupero monumento storico

RAPPRES. DI UN’OPERA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREV. 2015/2017

Si prevede il recupero di un centro storico: stima dei costi 500.000 €; co-

finanziamento regionale 265.000. Si ipotizza che nell’anno 2015 venga affidato

l’incarico per la progettazione (72.000 ) e per la sicurezza dei lavori (7.700).

Page 85: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 2/5

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2014

Page 86: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 3/5

Allegato alla delibera di riaccertamento straordinario al 1

gennaio 2015. Determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Page 87: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 4/5

Prospetto sintetico della variazione di bilancio 2015/2017

Page 88: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO: UN ESEMPIO 5/5

Residui passivi rimasti a seguito del riaccertamento

Page 89: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL FONDO

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

(F.C.D.E.)

Page 90: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 91: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e

difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione

integrale:

•Sanzioni amministrative al codice della strada;

•Oneri di urbanizzazione;

•I proventi derivanti dalla lotta all’evasione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Page 92: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:

•della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si

prevede si formeranno nell’esercizio;

•della loro natura;

•dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi

•precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti

per ciascuna tipologia di entrata).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Page 93: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il principio contabile prevede che non siano soggette a

svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.

- entrate assistite da fideiussione

- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere

ancora accertate per cassa

- entrate riscosse per conto di un altro ente.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Page 94: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a

livello di TIPOLOGIA di entrata

E’ facoltà dell’Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un

livello di Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di

Entrata), ma la quantificazione va rendicontata a livello di

tipologia sulla base dell’apposito prospetto

L‘ENTE E’ LIBERO di individuare quali siano le entrate di

dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo,

distinguendole da quelle certe, e motivando la scelta.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Page 95: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO

ANCHE SE L’AVANZO NON HA CAPIENZA

Quindi in questo caso il risultato di amministrazione

potrebbe essere NEGATIVO, in quanto deve tenere conto

di tutti i fondi accantonati e vincolati

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Page 96: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 97: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 98: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 99: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
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Page 101: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 102: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 103: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Page 104: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La gestione del FCDE Lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice

della strada è 1.000.

Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è 450.

In occasione dell’assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli

accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione

dell’assestamento l’ente procede all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente

complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del

calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di migliorare la

percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all’importo

di 1.200. L’importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per

violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è

incrementato almeno di 90.

Page 105: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La gestione del FCDE (segue) Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo

alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400.

A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia

esigibilità, pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l’importo maggiore tra lo stanziato e

l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

Page 106: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il 30 novembre, in occasione dell’ultima variazione di bilancio, si verifica che,

per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della

strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il

correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la

percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in

bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per

calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l’importo maggiore

tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua l’importo cui il fondo crediti di

dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia

esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

La gestione del FCDE (segue)

Page 107: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La gestione del FCDE (segue)