Ylenia Belotti, Valentina Di Filippo e Silvia Pennati Artt.1571-1606.
Il principio di competenza economica e le valutazioni in ... · internazionali di cui al citato...
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Prof. Gianfranco CapodaglioRimini, 11 aprile 2018
Il principio di competenza economica e le valutazioni in bilancio
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Art. 83 TUIR - Determinazione del reddito complessivo (In vigore dal 01/03/2017, modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis)
Con una modifica all’art. 83, comma 1, del TUIR è stato previsto che:
1. […] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4,
comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi
dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi
contabili.
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Art. 83 TUIR - Determinazione del reddito complessivo (In vigore dal 01/03/2017, modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis)
Con una modifica all’art. 83, comma 1, del TUIR è stato previsto che:
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del
codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-
quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. [derivazione
rafforzata]
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Art. 110 TUIR - Norme generali sulle valutazioni(In vigore dal 24/04/2017, modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 59)
Inoltre, l’art. 110 del TUIR prevede che:
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti
positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla
corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche
ai fini fiscali.
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011
3.2 I concetti di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale
Tanto premesso, al fine di meglio comprendere le modalità applicative del
principio di derivazione rafforzata, è prioritario individuare con precisione la
portata dei citati fenomeni di qualificazione, di classificazione e di imputazione
temporale delle operazioni aziendali, evidenziando separatamente anche i
fenomeni che, invece, interessano unicamente la valutazione dei componenti
di reddito fiscalmente rilevanti e che, pertanto, non ricadono nell’ambito
applicativo del suddetto principio.
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011
3.3 I fenomeni meramente valutativi
Sulla base del tenore letterale dell’articolo 83 del TUIR - che, come già
ricordato, fa espressamente riferimento ai “criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione” del bilancio redatto secondo i principi
contabili internazionali - i fenomeni di valutazione o quantificazione dei
componenti di reddito risultano estranei al principio di derivazione rafforzata.
Commento: La circolare non prende in considerazione il contenuti dell’art.
110, che parla espressamente di valutazioni.
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011
3.3 I fenomeni meramente valutativi
Va tuttavia evidenziato che la valutazione degli elementi reddituali e/o
patrimoniali solo talvolta si manifesta come fenomeno indipendente ed
autonomo rispetto ai fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione
temporale: in altri termini, quando - nel raffronto tra rappresentazione
contabile IAS compliant delle operazioni aziendali e contabilizzazione delle
stesse secondo i criteri giuridico-formali - non emerge una diversa
qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere
valida l’estraneità delle valutazioni al principio di derivazione rafforzata […].
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011
3.3 I fenomeni meramente valutativi
Quando, invece, la rappresentazione IAS compliant evidenzia differenti
qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di
principio possibile prescindere anche da una diversa valutazione.
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Per quanto sopra, secondo la circolare delle Entrate esistono due
categorie di valutazioni: quelle “indipendenti da qualificazione,
classificazione e imputazione temporale” e quelle che invece
sono “dipendenti”.
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Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di FinanzaMANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI – VOLUME III
CAPITOLO 3 - IL RISCONTRO ANALITICO – NORMATIVO DEL REDDITO D’IMPRESA
5. I principi generali per la determinazione del reddito d’impresa.
a. Il principio di competenza e i principi di certezza e determinabilità.
[…] stabilendo il comma 1 del citato art. 109 che “i ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non
dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
competenza”.
[…] l’art. 2423-bis c.c., n. 3, parimenti in via generale, dispone che “si deve tenere conto
dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento” […].
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Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di FinanzaMANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI – VOLUME III
CAPITOLO 3 – par. 5 – sottopar. a
[…] il comma 1 dello stesso art. 109 TUIR, dopo l’enunciazione del principio generale in
tema di imputazione temporale, dianzi riportato, precisa che “i ricavi, le spese e gli altri
componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o
determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in
cui si verificano tali condizioni”, venendo ad integrare la regola della competenza con
quelle della certezza dell’esistenza del costo o del ricavo e dell’obiettiva determinabilità
del relativo ammontare […]
Commento: La “certezza” del componente di reddito non riguarda il principio di
competenza, ma le regole di rilevazione in contabilità generale.
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Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di FinanzaMANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI – VOLUME III
CAPITOLO 3 – par. 5 – sottopar. a
[…] di contro, l’art. 2423-bis c.c. da un lato precisa, al n. 2), che “si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio” e, dall’altro, al n. 4),
afferma che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo” […]
Commento: Si tratta del principio di prudenza e non di quello di competenza.
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Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di FinanzaMANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI – VOLUME III
CAPITOLO 3 – par. 5 – sottopar. a
[…] per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c., che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile i criteri di imputazione
temporale seguiti da questi soggetti hanno una diretta rilevanza fiscale, anche in
deroga alle ordinarie regole del TUIR, per cui è necessario, in sede di verifica e
controllo, appurare i termini in cui, per ciascuna componente reddituale, detti principi
contabili regolano l’imputazione temporale, con diretta valenza anche ai fini della
determinazione del reddito fiscalmente rilevante.
Commento: viene correttamente accomunato il principio di competenza con
l’imputazione temporale.
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Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di FinanzaMANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI – VOLUME III
CAPITOLO 3 – par. 5
d. Le regole generali in tema di valutazioni.
Per le imprese IAS:
- il comma 1-bis dell’art. 110 attribuisce diretta valenza ai fini della determinazione del
reddito d’impresa, ai principi contabili internazionali correttamente applicati;
- il comma 1-ter del citato articolo stabilisce che i componenti positivi e negativi che
derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione dei principi
contabili internazionali, delle passività, assumono rilievo anche ai fini fiscali.
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Quest’ultima disposizione dovrebbe superare la prevista
distinzione delle valutazioni operata dalla circolare delle Entrate.
Inoltre bisogna considerare il ruolo delle valutazioni
nell’applicazione del principio di competenza negli IAS e nei
principi nazionali.
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PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1 (IAS 1)
Presentazione del bilancio
Contabilizzazione per competenza
27. Un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi
finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.
28. Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci
come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio)
quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel
Quadro sistematico.
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Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio
Assunzioni contabili sottostanti la redazione del bilancio
Principio della competenza
22. Al fine di soddisfare la propria finalità, il bilancio è preparato secondo il principio
della contabilizzazione per competenza. In base a esso, gli effetti delle operazioni e
degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o
versato denaro o suo equivalente) ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel
bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono. Il bilancio preparato secondo il principio
della competenza informa gli utilizzatori non solo sulle operazioni passate che hanno
comportato pagamento e incasso di denaro, ma anche sulle obbligazioni a pagare
denaro nel futuro e sulle attività rappresentative di denaro da ricevere in futuro. Perciò
fornisce la tipologia di informazioni in merito a operazioni e altri eventi passati più utile
per gli utilizzatori nel prendere decisioni economiche.
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Il Framework, dopo aver riportato una definizione analoga a
quella del codice civile, enfatizza l’aspetto finanziario, mettendo
in relazione gli eventi rilevati in contabilità con le aspettative
future di entrate e di uscite. Ciò non è lontano dal concetto di
correlazione fra ricavi e costi, passati, presenti e futuri, tipico del
nostro sistema contabile e della dottrina ragioneristica italiana,
seppure, come detto, in chiave patrimoniale/finanziaria.
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OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (versione definitiva del marzo 2018)
Competenza
29. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener
conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i
componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini
della determinazione del risultato d’esercizio.
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Ferdinando Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, Giuffrè, 2017, pag. 25 e seguenti
In merito al principio di competenza economica:
«Questo è uno dei principi cardine per la formazione del bilancio tendente a porre in evidenza
il risultato economico attribuibile all’esercizio. Infatti, per la corretta determinazione del
reddito, si configura l’esercizio, […] riducendo i componenti positivi e negativi di reddito ad
unità […].
La composizione ad unità dei componenti di reddito si basa sul principio di correlazione, […],
Per stabilire le correlazioni tra costi e ricavi occorre osservare lo svolgimento dei processi
produttivi. I costi sostenuti durante un periodo amministrativo […] possono essere
economicamente correlabili a ricavi che si realizzeranno totalmente o solo parzialmente nei
periodi amministrativi futuri. In questo caso i costi che nel sistema dei valori configurano
fattori della produzione destinati a partecipare ai processi produttivi di più esercizi, sono
considerati come componenti attivi del capitale di bilancio e parteciperanno per quote alla
determinazione dei redditi degli esercizi futuri.»
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Si tratta dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426, comma 1),
numeri 1, 2 e 3. Il medesimo discorso vale per i costi relativi a
fattori a breve (valutazione delle rimanenze) e, più in generale a
tutte le valutazioni di bilancio.
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In conclusione: i “criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti dai principi contabili di riferimento”
comprendono il principio di competenza economica?
Se la risposta è si, non possono non comprendere i criteri di
valutazione, che di tale principio rappresentano l’applicazione.
Questa conclusione è avvalorata dal contenuto dell’art. 110 c. 1-ter del
TUIR, in precedenza citato.
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Prof. Gianfranco Capodaglio
Capodaglio e Associati
Scuola di Economia, Management e Statistica – Rimini – Università di Bologna