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Allerta alimentare utilizzo del portale regionale per la gestione delle notifiche da parte dei servizi delle ASL Ivrea 19 novembre 2015 Dr. Uberto Pozzali Servizio veterinario S.C. Igiene degli alimenti di O.A. ASL TO4

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Allerta alimentareutilizzo del portale regionale per la gestione delle notifiche da parte dei servizi delle ASL

Ivrea 19 novembre 2015Dr. Uberto PozzaliServizio veterinario S.C. Igiene degli alimenti di O.A.ASL TO4

In sintesi….

� Gestione delle informazioni contenute nell’applicativo regionale

� Inserimento di nuove notifiche

� Registrazione dell’esito degli accertamenti

La gestione dell’allerta alimentare:alcuni riferimenti normativi

� Regolamento CE 178/2002 del 28/01/2002 - Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sistema di rintracciabilità ed obblighi degli operatori del settore alimentare, istituzione del sistema di allarme rapido, ecc.

� D.G.R. n°10-10925 del 09/03/2009 - Recepimento delle Linee Guida per la gestione del sistema di allerta (Intesa Stato/Regioni n°204 -CSR del 13/11/2008)

� Regolamento UE 16/2011 del 10/01/2011 - Sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi

Lo scambio rapido delle informazionidue sistemi complementari

� Il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF) garantisce il veloce scambio delle informazioni tra i punti di contatto della rete (UE, nazionale, locale) rispetto ad un determinato pericolo riguardante alimenti, materiali a contatto e mangimi. Reg. CE 178/2002 Art. 35

VS� Il sistema di rapido scambio delle informazioni e delle

misure adottate all’interno della filiera, che rientra tra gli obblighi dell’OSA in caso di non conformità di alimenti, materiali a contatto e mangimi per animali (onere primario di garanzia della sicurezza alimentare) Reg. CE 178/2002 Art. 19

Le procedure operative (S.O.P.) RASFF

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/index_en.htm

Strumento utile, ad esempio per � stabilire quando è richiesta

una notifica� preparare una notifica

Strumento utile, ad esempio per � stabilire quando è richiesta

una notifica� preparare una notifica

Il Sistema informativo unificato Regionale: l’applicativo Allerta Alimentare

La trasmissione delle informazioni della rete RASFF , tra il punto di contatto locale (ASL/Regione) e naz ionale,

è gestita tramite l’applicativo Allerta Alimentare

La trasmissione delle informazioni della rete RASFF , tra il punto di contatto locale (ASL/Regione) e naz ionale,

è gestita tramite l’applicativo Allerta Alimentare

all’interno del sistema informativoSIAN Piemonte/Vetalimenti

Gestione e selezione delle informazioni

Il sistema consente di operare � per tutti gli operatori abilitati

al Sistema Informativo Unificato: in sola lettura

� per i referenti allerta: trasmissione notifiche e registrazione esiti accertamento

Gestione e selezione delle informazioni

Gestione e selezione delle informazioniPromemoria esiti accertamento mancanti

Gestione e selezione delle informazionielenco pratiche allerta

Gestione e selezione delle informazioniriepilogo pratica

Segnalazioni in arrivo

Il sistema genera un messaggio di posta elettronica che segnala all’ASL l’inserimento della notifica nel registro regionale

notifiche originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.

Gestione della notifica in arrivo

Visualizzazione dei dati inseriti nella notifica riguardante la propria asl ed in quelle precedenti (notifica originale e successivi followup)

La scheda di notifica

I modelli predisposti dalla Commissione UE sono integrati nelle pagine della scheda di notifica dell’applicativo regionale

Identificazione del prodotto

Alcune informazioni contenute nella notifica

� Tipologia del pericolo identificato� Misure volontarie ed imposte� Descrizione del prodotto� Descrizione del lotto e scadenza� Provenienza� File allegati (liste di distribuzione, referti analitici,

ecc.)

Allegati alla notifica

Tracciabilità prodotto e lista di distribuzione

La lista di distribuzione

� Deve essere completa di tutti i dati utili al rintraccio del prodotto e, possibilmente, in formato elettronico (es. excel)

numero

D.D

.T.

data consegnanum

ero di confezioni

tipologia confezionaiquantitativo

vendutoscadenza/T

MC

numero di

lotto

email

tel./fax

nazione

regione

provincia

comune

via/localitàragione sociale

Alert notification n °Information notification n °

DITTA

� dati del destinatario� dati del prodotto

La lista di distribuzione

� Le liste “impossibili” …

Le verifiche presso gli O.S.A.

A campionepresso i clienti che svolgono vendita diretta o di somministrazione al consumatore finale

Sistematica presso grossisti, depositi, piattaforme di distribuzione, importatori, ecc.

Invio allegato F(esito accertamenti)

Invio allegato F(esito accertamenti)

Invio notifica di follow up

Acquisizione della lista di distribuzione secondaria

Le verifiche presso gli O.S.A.

finalità:� per verificare la corretta applicazione e la gestio ne

delle procedure di ritiro aziendale

e, quindi:� per acquisire la lista di distribuzione secondaria in caso

di piattaforme distributive, depositi, grossisti, importatori, ecc.

� per acquisire ogni altra informazione utile alla corretta compilazione dell’allegato F (esito degli accertamenti)

Le verifiche presso gli O.S.A.

� Riservatezza del sistema di allerta

ad esempio….consegna agli OSA di liste di distribuzione od altra documentazione

contenente dati anche di altre imprese coinvolte(vedi nota Regione Piemonte 05/03/2012)

ad esempio….consegna agli OSA di liste di distribuzione od altra documentazione

contenente dati anche di altre imprese coinvolte(vedi nota Regione Piemonte 05/03/2012)

I membri della rete prendono le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese

pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.S.O.P. n°10 del RASFF: Regole di riservatezza per il RASFF

Misure volontarie e/o imposteritiro e richiamo

Spetta al produttore, fabbricante, titolare del marchio attivare, dove necessario, le procedure di richiamo in quanto unica figura che dispone di tutte le informazioni necessarie a valutare se il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare

(Nota MinSalute 17/12/2009)

Spetta al produttore, fabbricante, titolare del marchio attivare, dove necessario, le procedure di richiamo in quanto unica figura che dispone di tutte le informazioni necessarie a valutare se il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare

(Nota MinSalute 17/12/2009)

Misure volontarie e/o imposte

� Ritiro e richiamo

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.Art. 19 - Reg. CE 178/2002

Nel caso la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità e l’OSA non provveda, è l’autorità competente che deve imporre le misure di richiamo

(Nota MinSalute - 14/07/2015 n°28650)

Nel caso la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità e l’OSA non provveda, è l’autorità competente che deve imporre le misure di richiamo

(Nota MinSalute - 14/07/2015 n°28650)

Esito degli accertamenti (allegato F)

Inserimento dei dati acquisiti nel corso delle verifiche effettuate presso gli O.S.A. presenti nella lista di distribuzione

se il prodotto è stato ….� Ritirato� Accantonato in attesa di ritiro� Venduto al consumatore finale� Ulteriormente distribuito

oppure se è ….� Ancora in vendita

se il prodotto è stato ….� Ritirato� Accantonato in attesa di ritiro� Venduto al consumatore finale� Ulteriormente distribuito

oppure se è ….� Ancora in vendita

Esito degli accertamenti (allegato F)

Esito degli accertamentiulteriore distribuzione

� il follow up: estensione del territorio di commercializzazione

Se il prodotto non è statovenduto al consumatore finale ma è stato ulteriormente distribuito deve essere acquisita la documentazione delle distribuzioni secondarie e lealtre informazioni (es. territorio di commercializzazione) per la comunicazione di follow up

Il follow up

Ad esempio, per:� ulteriore distribuzione del

prodotto (lista di distribuzione secondaria)

� notizie aggiuntive (es. altri lotti coinvolti)

� ulteriori o diverse informazioni riguardo il rischio

� ulteriori o diverse misure intraprese sul prodotto

E’ una notifica contenente informazioni supplementari ad una notifica originale

Attivazione della notifica di allarme

� Per riscontro di alimenti, già presenti sul mercato, che presentano un grave rischio per la salute umana, animale o per l’ambiente a seguito di pericolo riguardanti alimenti, materiali a contatto e mangimi

Presupposti per l’attivazione della notifica (dalle Linee Guida MinSalute 13/11/2008)

� Alimento dannoso o inadatto

� Superamento nell’alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare

� Mangimi che abbiano effetto nocivo per la salute umana o animale

Art. 14 Reg.CE.178/2002

Qualora rappresenti grave rischio per il consumatore

Art. 15 Reg.CE 178/2002

Reg.CE183/2005 (requisiti igiene dei mangimi)Art. 29 - Attivazione sistema di allarme rapido per i mangimi (compresi quelli per animali da compagnia) che

presentino gravi rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente

… vedi anche S.O.P. n°2 del RASFF - criteri per stabilire quando non è richiesta una notifica

Presupposti per l’attivazione della notifica

Allegato D - Linee Guida MinSalute 13/11/2008

� Casi in cui è identificato un grave rischio

� Casi in cui è necessaria la valutazione del rischio

Attivazione notificaTermine entro cui dev’essere trasmessa una notifica all’ECCP

� Termine ultimo entro cui dev’essere trasmessa una notifica originale :• notifica di allarme: entro 48 ore, dal membro della rete al punto di contatto della Commissione europea (EECCP) - (articolo 3 del Regolamento CE 16/2011);

(il termine di 48 ore , riferito alle autorità locali (ASL), è confermato d alla Nota MinSalute del 14/07/2015 n°28650)

• notifiche d’informazione e respingimenti alle frontiere: senza ritardi ingiustificati - (articoli 4 e 5 del Regolamento CE 16/2011 ).

� Termine ultimo entro cui devono essere trasmesse le notifiche di follow-up :• immediatamente, se un membro della rete dispone di informazioni complementari d’interesse per gli altri membri della rete - (articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento CE 16/2011);

• senza ritardi ingiustificati, su richiesta di un altro membro della rete - (articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento CE 16/2011).

Attivazione della notifica

Attivazione della notifica

normativa di riferimento

prodotto coinvolto

Attivazione della notifica

origine notifica

Attivazione della notifica

classificazione notifica

Tipo di notificacontenuta nel RASFF regionale

� Alert notification(notifica di allarme)

� Information notification per follow up(notifica di informazione per follow up)

� Information notification for attention(notifica di informazione per attenzione)

� Border rejection notification(notifica di respingimento alla frontiera)

Definizione della notifiche

� notifica originale: notifica di allarme, notifica di informazione, notifica di respingimento alla frontiera;� notifica di follow-up: notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;

1 notifica di allarme : notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro;

2 notifica di informazione : notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro;- notifica di informazione per follow-up: notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe

essere immesso sul mercato in un altro paese membro;- notifica di informazione per attenzione: una notifica di informazione relativa a un prodotto che:

. è presente solo nel paese membro notificante; o

. non è stato immesso sul mercato; o

. non è più sul mercato;

3 notifica di respingimento alla frontiera : una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

Attivazione della notifica l’albero delle decisioni

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/docs/rasff_wi_5-2_en.pdf

Chiusura allerta

� È disposta dalla stessa autorità che l’ha attivata, ricevuti gli esiti degli accertamenti effettuati e concluso il ritiro del prodotto

Revoca allerta

� È disposta dalla stessa autorità che l’ha attivata, qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l’attivazione (per es. esito favorevole analisi di seconda istanza I.S.S.)

Grazie per l’attenzione