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Allerta alimentareutilizzo del portale regionale per la gestione delle notifiche da parte dei servizi delle ASL
Ivrea 19 novembre 2015Dr. Uberto PozzaliServizio veterinario S.C. Igiene degli alimenti di O.A.ASL TO4
In sintesi….
� Gestione delle informazioni contenute nell’applicativo regionale
� Inserimento di nuove notifiche
� Registrazione dell’esito degli accertamenti
La gestione dell’allerta alimentare:alcuni riferimenti normativi
� Regolamento CE 178/2002 del 28/01/2002 - Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sistema di rintracciabilità ed obblighi degli operatori del settore alimentare, istituzione del sistema di allarme rapido, ecc.
� D.G.R. n°10-10925 del 09/03/2009 - Recepimento delle Linee Guida per la gestione del sistema di allerta (Intesa Stato/Regioni n°204 -CSR del 13/11/2008)
� Regolamento UE 16/2011 del 10/01/2011 - Sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi
Lo scambio rapido delle informazionidue sistemi complementari
� Il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF) garantisce il veloce scambio delle informazioni tra i punti di contatto della rete (UE, nazionale, locale) rispetto ad un determinato pericolo riguardante alimenti, materiali a contatto e mangimi. Reg. CE 178/2002 Art. 35
VS� Il sistema di rapido scambio delle informazioni e delle
misure adottate all’interno della filiera, che rientra tra gli obblighi dell’OSA in caso di non conformità di alimenti, materiali a contatto e mangimi per animali (onere primario di garanzia della sicurezza alimentare) Reg. CE 178/2002 Art. 19
Le procedure operative (S.O.P.) RASFF
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/index_en.htm
Strumento utile, ad esempio per � stabilire quando è richiesta
una notifica� preparare una notifica
Strumento utile, ad esempio per � stabilire quando è richiesta
una notifica� preparare una notifica
Il Sistema informativo unificato Regionale: l’applicativo Allerta Alimentare
La trasmissione delle informazioni della rete RASFF , tra il punto di contatto locale (ASL/Regione) e naz ionale,
è gestita tramite l’applicativo Allerta Alimentare
La trasmissione delle informazioni della rete RASFF , tra il punto di contatto locale (ASL/Regione) e naz ionale,
è gestita tramite l’applicativo Allerta Alimentare
all’interno del sistema informativoSIAN Piemonte/Vetalimenti
Gestione e selezione delle informazioni
Il sistema consente di operare � per tutti gli operatori abilitati
al Sistema Informativo Unificato: in sola lettura
� per i referenti allerta: trasmissione notifiche e registrazione esiti accertamento
Segnalazioni in arrivo
Il sistema genera un messaggio di posta elettronica che segnala all’ASL l’inserimento della notifica nel registro regionale
notifiche originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.
Gestione della notifica in arrivo
Visualizzazione dei dati inseriti nella notifica riguardante la propria asl ed in quelle precedenti (notifica originale e successivi followup)
La scheda di notifica
I modelli predisposti dalla Commissione UE sono integrati nelle pagine della scheda di notifica dell’applicativo regionale
Identificazione del prodotto
Alcune informazioni contenute nella notifica
� Tipologia del pericolo identificato� Misure volontarie ed imposte� Descrizione del prodotto� Descrizione del lotto e scadenza� Provenienza� File allegati (liste di distribuzione, referti analitici,
ecc.)
La lista di distribuzione
� Deve essere completa di tutti i dati utili al rintraccio del prodotto e, possibilmente, in formato elettronico (es. excel)
numero
D.D
.T.
data consegnanum
ero di confezioni
tipologia confezionaiquantitativo
vendutoscadenza/T
MC
numero di
lotto
tel./fax
nazione
regione
provincia
comune
via/localitàragione sociale
Alert notification n °Information notification n °
DITTA
� dati del destinatario� dati del prodotto
Le verifiche presso gli O.S.A.
A campionepresso i clienti che svolgono vendita diretta o di somministrazione al consumatore finale
Sistematica presso grossisti, depositi, piattaforme di distribuzione, importatori, ecc.
Invio allegato F(esito accertamenti)
Invio allegato F(esito accertamenti)
Invio notifica di follow up
Acquisizione della lista di distribuzione secondaria
Le verifiche presso gli O.S.A.
finalità:� per verificare la corretta applicazione e la gestio ne
delle procedure di ritiro aziendale
e, quindi:� per acquisire la lista di distribuzione secondaria in caso
di piattaforme distributive, depositi, grossisti, importatori, ecc.
� per acquisire ogni altra informazione utile alla corretta compilazione dell’allegato F (esito degli accertamenti)
Le verifiche presso gli O.S.A.
� Riservatezza del sistema di allerta
ad esempio….consegna agli OSA di liste di distribuzione od altra documentazione
contenente dati anche di altre imprese coinvolte(vedi nota Regione Piemonte 05/03/2012)
ad esempio….consegna agli OSA di liste di distribuzione od altra documentazione
contenente dati anche di altre imprese coinvolte(vedi nota Regione Piemonte 05/03/2012)
I membri della rete prendono le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese
pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.S.O.P. n°10 del RASFF: Regole di riservatezza per il RASFF
Misure volontarie e/o imposteritiro e richiamo
Spetta al produttore, fabbricante, titolare del marchio attivare, dove necessario, le procedure di richiamo in quanto unica figura che dispone di tutte le informazioni necessarie a valutare se il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare
(Nota MinSalute 17/12/2009)
Spetta al produttore, fabbricante, titolare del marchio attivare, dove necessario, le procedure di richiamo in quanto unica figura che dispone di tutte le informazioni necessarie a valutare se il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare
(Nota MinSalute 17/12/2009)
Misure volontarie e/o imposte
� Ritiro e richiamo
Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.Art. 19 - Reg. CE 178/2002
Nel caso la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità e l’OSA non provveda, è l’autorità competente che deve imporre le misure di richiamo
(Nota MinSalute - 14/07/2015 n°28650)
Nel caso la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità e l’OSA non provveda, è l’autorità competente che deve imporre le misure di richiamo
(Nota MinSalute - 14/07/2015 n°28650)
Esito degli accertamenti (allegato F)
Inserimento dei dati acquisiti nel corso delle verifiche effettuate presso gli O.S.A. presenti nella lista di distribuzione
se il prodotto è stato ….� Ritirato� Accantonato in attesa di ritiro� Venduto al consumatore finale� Ulteriormente distribuito
oppure se è ….� Ancora in vendita
se il prodotto è stato ….� Ritirato� Accantonato in attesa di ritiro� Venduto al consumatore finale� Ulteriormente distribuito
oppure se è ….� Ancora in vendita
Esito degli accertamentiulteriore distribuzione
� il follow up: estensione del territorio di commercializzazione
Se il prodotto non è statovenduto al consumatore finale ma è stato ulteriormente distribuito deve essere acquisita la documentazione delle distribuzioni secondarie e lealtre informazioni (es. territorio di commercializzazione) per la comunicazione di follow up
Il follow up
Ad esempio, per:� ulteriore distribuzione del
prodotto (lista di distribuzione secondaria)
� notizie aggiuntive (es. altri lotti coinvolti)
� ulteriori o diverse informazioni riguardo il rischio
� ulteriori o diverse misure intraprese sul prodotto
E’ una notifica contenente informazioni supplementari ad una notifica originale
Attivazione della notifica di allarme
� Per riscontro di alimenti, già presenti sul mercato, che presentano un grave rischio per la salute umana, animale o per l’ambiente a seguito di pericolo riguardanti alimenti, materiali a contatto e mangimi
Presupposti per l’attivazione della notifica (dalle Linee Guida MinSalute 13/11/2008)
� Alimento dannoso o inadatto
� Superamento nell’alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare
� Mangimi che abbiano effetto nocivo per la salute umana o animale
Art. 14 Reg.CE.178/2002
Qualora rappresenti grave rischio per il consumatore
Art. 15 Reg.CE 178/2002
Reg.CE183/2005 (requisiti igiene dei mangimi)Art. 29 - Attivazione sistema di allarme rapido per i mangimi (compresi quelli per animali da compagnia) che
presentino gravi rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente
… vedi anche S.O.P. n°2 del RASFF - criteri per stabilire quando non è richiesta una notifica
Presupposti per l’attivazione della notifica
Allegato D - Linee Guida MinSalute 13/11/2008
� Casi in cui è identificato un grave rischio
� Casi in cui è necessaria la valutazione del rischio
Attivazione notificaTermine entro cui dev’essere trasmessa una notifica all’ECCP
� Termine ultimo entro cui dev’essere trasmessa una notifica originale :• notifica di allarme: entro 48 ore, dal membro della rete al punto di contatto della Commissione europea (EECCP) - (articolo 3 del Regolamento CE 16/2011);
(il termine di 48 ore , riferito alle autorità locali (ASL), è confermato d alla Nota MinSalute del 14/07/2015 n°28650)
• notifiche d’informazione e respingimenti alle frontiere: senza ritardi ingiustificati - (articoli 4 e 5 del Regolamento CE 16/2011 ).
� Termine ultimo entro cui devono essere trasmesse le notifiche di follow-up :• immediatamente, se un membro della rete dispone di informazioni complementari d’interesse per gli altri membri della rete - (articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento CE 16/2011);
• senza ritardi ingiustificati, su richiesta di un altro membro della rete - (articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento CE 16/2011).
Tipo di notificacontenuta nel RASFF regionale
� Alert notification(notifica di allarme)
� Information notification per follow up(notifica di informazione per follow up)
� Information notification for attention(notifica di informazione per attenzione)
� Border rejection notification(notifica di respingimento alla frontiera)
Definizione della notifiche
� notifica originale: notifica di allarme, notifica di informazione, notifica di respingimento alla frontiera;� notifica di follow-up: notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;
1 notifica di allarme : notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro;
2 notifica di informazione : notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro;- notifica di informazione per follow-up: notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe
essere immesso sul mercato in un altro paese membro;- notifica di informazione per attenzione: una notifica di informazione relativa a un prodotto che:
. è presente solo nel paese membro notificante; o
. non è stato immesso sul mercato; o
. non è più sul mercato;
3 notifica di respingimento alla frontiera : una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;
Attivazione della notifica l’albero delle decisioni
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/docs/rasff_wi_5-2_en.pdf
Chiusura allerta
� È disposta dalla stessa autorità che l’ha attivata, ricevuti gli esiti degli accertamenti effettuati e concluso il ritiro del prodotto
Revoca allerta
� È disposta dalla stessa autorità che l’ha attivata, qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l’attivazione (per es. esito favorevole analisi di seconda istanza I.S.S.)