IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

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IL NUOVO APPRENDISTATO IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

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IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO. Il percorso del Testo Unico dell’apprendistato. Il D.Lgs 167/2011 entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ridefinisce il contratto di apprendistato abrogando esplicitamente o implicitamente - PowerPoint PPT Presentation

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IL NUOVO APPRENDISTATOIL NUOVO APPRENDISTATO

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167

TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATOTESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

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Il percorso del Testo Unico dell’apprendistato

Intesa con Governo, Regioni e Parti socialiIntesa con Governo, Regioni e Parti sociali

27/10/201027/10/2010

Accordo Parti SocialiAccordo Parti Sociali

11/7/201111/7/2011

Legge DelegaLegge Delega

Art. 46, comma 1, lett. b) L. 4/10/2010 n. 183Art. 46, comma 1, lett. b) L. 4/10/2010 n. 183

Decreto DelegatoDecreto Delegato

D.Lgs.14/9/2011 n.167D.Lgs.14/9/2011 n.167

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Il D.Lgs 167/2011 entrato in vigore il 25 ottobre 2011

ridefinisce

il contratto di apprendistato

abrogandoabrogando

esplicitamente o implicitamente

le precedenti disposizioni normative

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Legge 19 gennaio 1955, n. 25 – ; Legge 28 febbraio 1987, n. 56 – artt. 21 e 22 ; Legge 24 giugno 1997, n. 196 – art. 16; D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – artt. da 47 a 53;

____________________________________________________________________

Norme abrogate implicitamente__________________________________________

D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 166; D.M. 28 febbraio 2000; D.M. 16 maggio 2001; Legge 4 novembre 2010, n. 183

Norme abrogate esplicitamenteNorme abrogate esplicitamente

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Legge, 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 773 e 1364;

D.M. 28 marzo 2007 ;(Entrambe le norme citate disciplinano i profili previdenziali)

*** Legge 8 agosto 1985, n. 443 art.4  ( Legge-quadro per l’artigianato- limiti dimens.)

Legge 68/1999 art. 11 ( avviamento lavoratori disabili ) 

Norme che rimangono in vigore

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Definizione di apprendistato ( art. 1, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 )

L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminatoa tempo indeterminato

finalizzato alla formazione e alla occupazione

dei giovani.

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Min.Lavoro – Interpello n. 79 del 12/11/2009 – natura del contratto.

"... , appare possibile ritenere l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato...". 

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Tipologie di apprendistato ( Art. 1, comma 2, D.Lgs. 167/2011 )

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ( età compresa tra 15 e 25 anni ); b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( età compresa tra 18 e 29 anni );

c) apprendistato di alta formazione e ricerca ( età compresa tra i 18 e i 29 anni )

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Disciplina generale ( Art. 2, comma 1, D.Lgs. 167/2011)

La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad

appositi accordi interconfederali ovvero

ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale

… ( continua )

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… nel rispetto dei seguenti principi:

- Forma scritta del contratto, del patto di prova

e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione

collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

- Divieto di retribuzione a cottimo;

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Aggiunta all’ Art. 2, comma 1, la lett. a bis )Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a seimesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5;

Modifica all’art. 2, comma 1, lett. m)Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione ladisciplina del contratto di apprendistato

MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNEROMODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

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… nel rispetto dei seguenti principi:

Possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori

rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento

delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa,

di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale

e in modo graduale alla anzianita' di servizio

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Min. Lavoro – Interpello n. 28 del 1/10/2007 : trattamento Min. Lavoro – Interpello n. 28 del 1/10/2007 : trattamento economico - sottoinquadramento o percentualizzazioneeconomico - sottoinquadramento o percentualizzazione

"....Nell’impianto normativo antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio.Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento.Al quesito deve essere data risposta negativa.Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività.Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.".

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… nel rispetto dei seguenti principi:

- Presenza di un tutore o referente aziendale;

- possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti

per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni;

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Tutor – requisiti previsti dalla norma implicitamente

abrogata ( D.M.28 febbraio 2000) e da successivi interpelli.

Il nuovo T.U. nulla dice sui requisiti che dovrà avere il tutor, tuttavia già il D.M. citato prevedeva che il soggetto designato dall’impresa dovesse:

1) Possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista al termine del percorso formativo;

2) Svolgere attività coerenti con quelle dell’apprendista;3) Possedere almeno tre anni di esperienza;4) Affiancare un numero massimo di giovani pari a cinque;5) Valutare le competenze acquisite finalizzate al conseguimento della

qualifica.Va inoltre ricordato :

• Possibilità, nel caso di formazione “a distanza” di utilizzare formazione virtualizzata ( cfr. interpello n. 9 del 27 marzo 2008 );

• Nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dip.ti il ruolo può essere svolto dal titolare , da un socio da un familiare coadiuvante se in possesso delle specifiche competenze. Mai da un associato in partecipazione ( cfr. Interpello n. 49 del 5 giugno 2009 ).

• Le Regioni hanno competenza primaria in materia.

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… nel rispetto dei seguenti principi:

Possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,

esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e

delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi

nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;

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… nel rispetto dei seguenti principi:

Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale

a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino

di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

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Formazione: registrazione nel “libretto formativo del cittadino” : documento provvisoriamente sostitutivo

….. “ nell’auspicare comunque che la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali disciplinino nel dettaglio la formazione aziendale, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, “la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo” ( Interpello n. 50 del 7 ottobre 2008 ).

Motivi di opportunità impongono al datore di lavoro l’annotazione su un “registro” che rappresenti la “tracciabilità” formativa, così importante nel caso di formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro che, in caso di contestazione dovrà essere provata.

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… nel rispetto dei seguenti principi:

possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di

malattia, infortunio o

altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni,

secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

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… nel rispetto dei seguenti principi:

possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo,

al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

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ATTENZIONE

Il Legislatore delegato con quanto riportato nella scheda precedente intende invitare le Parti Sociali

a subordinarela possibilità di avviare nuove tipologie contrattuali di

apprendistato, alla conferma al termine del periodo formativo,

diun certo numero percentuale di giovani

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… nel rispetto dei seguenti principi:

divieto per le parti

di recedere dal contratto durante il periodo di formazione

in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste

dalla normativa vigente;

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… nel rispetto dei seguenti principi:

possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso

decorrente dal termine del periodo di formazionedecorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi

di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna

delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione,

il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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La cessazione del rapporto nella precedente normativaLa cessazione del rapporto nella precedente normativa

Rimaneva salva , come già a suo tempo previsto dall’art. 19 della L.25/1955, la

possibilità di recesso alla fine del periodo di apprendistato, previa disdetta

ex art. 2118 cod. civ. in quanto esaurita la causa del contratto

(addestramento/formazione).

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Permane, invece, il

divieto di licenziamento durante il rapporto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 28 novembre 1973 è consentito al lavoratore di impugnare il provvedimento che, se ritenuto illegittimo comporta l'applicazione della tutela reale (Datore di Lavoro che occupa più di 15 dipendenti nello stesso Comune ) o di quella obbligatoria ( Datore di Lavoro che in ciascuna sede occupa meno di 15 dipendenti ) a seconda che trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300/1970 o la legge n. 108/1990.

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Assistenza e previdenza (art. 2, comma 2, D.Lgs.167/2011)

L'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare.

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Limiti quantitativi(art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011)

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato,

direttamente o

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento

delle maestranze specializzate e qualificate

in servizio presso il datore di lavoro stesso.

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MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNEROMODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

L’art. 2, comma 3, è stato così modificato e integrato:( invariato ) ….. non può superare il rapporto di 3 a 2rispetto alle maestranze specializzate e qualificate inservizio presso il medesimo datore di lavoro.Il datore di lavoro che non abbia alle propriedipendenze lavoratori qualificati o …… ( invariato ) ….

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ( con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 )

dalessandro
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MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNEROMODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

Art. 2, comma 3-bis.L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

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Modalità di calcolo della percentuale del 100%Modalità di calcolo della percentuale del 100%

Attenzione

Gli apprendisti vanno calcolati sull’intero organico aziendale e non sulla singola unità produttiva.Infatti il T.U. prende a riferimento il “datore di lavoro “ e non l’”azienda” . Il numero di apprendisti che possono sviluppare “in contemporanea” rapporti con il datore di lavoro devono comprendere anche quelli inviati dalle Agenzie di somministrazione.

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Il limite quantitativo nella precedente normativaIl limite quantitativo nella precedente normativa

((AArt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )rt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere

con contratto di apprendistatonon può superare il 100 per centopuò superare il 100 per cento

delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.

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Limiti quantitativi azienda senza dip.ti (art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011)

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori

qualificati o specializzati, o che comunque ne

abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti

in numero non superiore a tre.

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Il limite quantitativo nella precedente normativaIl limite quantitativo nella precedente normativa

((AArt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )rt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )

Il datore di lavoro che non abbia

alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,

o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,

può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2020

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Limiti quantitativi aziende ARTIGIANE(art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011)

Per le imprese artigiane continua a trovare applicazione

quanto previsto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 443alla quale si deve fare esplicito rinvio.

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Il limite quantitativo nella precedente normativa

((AArt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )rt. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato )

La norma sui limiti quantitativinon si applica alle imprese artigiane

per le quali continua a trovare applicazione le disposizioni di cui

all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 

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Datori di lavoro destinatari ( artt. 4 e 5, comma 1, D.Lgs 167/2011)

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con :

1) contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

2) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Datori di lavoro destinatari nella precedente normativa

Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori produttivi, possono assumere giovani con contratto di apprendistato.

Tale estensione è stata introdotta dall’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196

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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 )( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 )

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono,

in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione

per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili

professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale,

nonche' la durata, anche minima, del contratto che,

per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anninon puo' comunque essere superiore a tre anni

ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianatocinque per le figure professionali dell'artigianato

individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 – Interpello n. 40 /2011) ,( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 – Interpello n. 40 /2011) ,

Durata dell’apprendistato nei settori equipollenti all’artigianato.Il riferimento della norma alle "figure professionali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza. Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.".

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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011 )( Art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011 )

Per i datori di lavoro che svolgono la propria

attivita' in cicli stagionaliattivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale

possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di

apprendistato, anche

a tempo determinato a tempo determinato

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IL PERIODO TRANSITORIO

( art. 7 , comma 7, Lgs. 167/2011 )e

( Circolare Min.Lavoro 11/11/2011, n. 29 )

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Contratti in essere alla data del 25 ottobre 2011Contratti in essere alla data del 25 ottobre 2011

I contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. ( 25 ottobre 2011 ) anche stipulati

ex art. 16 , L.196/1997 ( minori dai 15 ai 18 anni ) continueranno a far riferimento alle

disposizioni legali e contrattuali vigenti al momento della stipula.

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Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

Apprendistato di alta formazione.

“in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

• Min.Lavoro – circ. 11/11/2011, n.29.Apprendistato per minori e apprendistato professionalizzante

“….fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per

mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria),

restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano

l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto

già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che

un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento,

in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo

agevolato.

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Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

….si ricorda che l’avvio dell’apprendistato per la qualifica e ildiploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 ècondizionato all’accordo in Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Durante la fase transitoria risulterà possibile, solo nelle Regioni cheabbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti aisensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, assumere minori perl’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per le altre Regioni rimane invece operativa, sempre per ladurata del regime transitorio, la disciplina di cui alla L. n. 196/1997e alla L. n. 25 del 1955.

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Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29“….con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante o dimestiere, che in assenza della offerta formativa pubblica finalizzata allaacquisizione di competenze di base e trasversali trovano immediataapplicazione le regolazioni contrattuali vigenti. In altri termini, qualora la formazione pubblica di cui è responsabile laRegione non dovesse aver luogo, il Legislatore ha inteso garantire (questavolta evidentemente senza limiti di tempo) che l’apprendistatoprofessionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla basedella sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali esindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazioneesclusivamente a carico del datore di lavoro – analogamente a quantoprevisto in passato dall’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – acondizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica.

.

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LAVORATORI IN MOBILITA

( Art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011)

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Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità( Art. 7, comma 4, D.L.lgs. 167/2011

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e‘possibile assumere

in apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni

in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15luglio 1966, n. 604,

nonche' il regime contributivo agevolato di cui

all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

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Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità( Min. Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29Risulta immediatamente possibile assumere i lavoratori inmobilità con contratto di apprendistato, ma ciò nel limite diquanto sopra precisato con riferimento alle singole tipologie

apprendistato ( inapplicabilità della nuova disciplina per mancato intervento delle Regioni e della

contrattazione collettiva ). Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà

dunque applicazione, anche per i lavoratori in mobilità,

la disciplina previgente ferme restando le disposizioni inmateria di

licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui

all'articolo 25, comma 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo dicui all'articolo 8, comma 4, della medesima Legge.

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Lavoratori iscritti nelle liste di mobilitàNote

• Per gli iscritti nelle liste di mobilità non esiste un limite massimo di età;• Unico requisito per l’assunzione è l’iscrizione nelle liste con diritto o meno all’indennità;• La possibilità di assunzione con contratto di apprendistato deroga dalle eventuali previsioni contrattuali relative al numero di apprendisti confermati in servizio;• Vi è la piena applicazione della L.604/1966 in materia di licenziamento;• L’assunzione deve avvenire a “tempo indeterminato” fin da subito;• La formazione è strettamente correlata al nuovo inserimento professionale;

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Lavoratori iscritti nelle liste di mobilitàContribuzione

Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

• Il datore di lavoro gode per 18 mesi della contribuzione a proprio carico analoga a quella prevista per i datori di lavoro che occupano più di nove dipendenti e che assumono apprendisti : 10%

• Un incentivo economico per non più di dodici mesi ( per assunzione a tempo pieno ) , pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta, se dovuta, al collaboratore;

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“ “ Il nuovo apprendistato”Il nuovo apprendistato”

ALTRE NOTE DI CARATTERE GENERALE

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Visita medica preventiva ?

L’assunzione dell’apprendista di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età ( minori )

DEVE sempre essere preceduta da visita medica di idoneità

non essendo venuto meno l’obbligo previstodall’art. 8 della L. 977/1967.

L’inosservanza del precetto prevede una sanzione di carattere penale ( cfr. schede seguenti )

( segue )

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Visita medica preventiva

Il rifiuto da parte delle strutture sanitarie locali di effettuare la visita medica ex art.8 della L. n.977/67

non esonera dall’onere il datore di lavoro, il quale deve far effettuare tale accertamento “a proprie spese”,

come afferma il Legislatore, da altro medico, chepuò ben essere individuato in quello di base o appartenente

a strutture pubbliche private o accreditate.

(segue )

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Visita medica preventiva

“ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad

un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica e

per tale deve intendersi sia il professionista che abbia in attoun rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica - ovvero

della Azienda Sanitaria Locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è, ad esempio, il medico

di medicina generale”.

Ministero del Lavoro risposta interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino

prot. n.25/0007866 del 19 luglio 2006 ( segue )

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Visita medica preventiva

La carenza didocumentazione attestante la visita medica

preassuntiva è punita con l’arresto nonsuperiore a sei mesi o con l’ammenda fino a

5.164,00 euro.

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Periodo di prova

Il contratto di apprendistato prevede la possibilità, per le parti, di stipulare un periodo di prova.

La durata della prova può

essere prevista dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’Art. 2096 c.c.

(ma non potrà essere superiore a 6 mesi ).

AttenzioneLa previsione contenuta nell’art. 9, L.25/55

“Il periodo di prova non potrà comunque essere superiore a mesi due”

è stata abrogata

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Orario di lavoro

La nuova disciplina contenuta nel D.Lgs.vo 66/2003 si applica anche agli

apprendisti maggiorenni

(art. 2, c. 4), per cui, dalla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003 ) questi ultimi potranno

effettuare anche prestazioni di lavoro straordinario.

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Crediti formatividefinizione (D.M. 31 maggio 2001, art. 6)

“ Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata.

Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza”  

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APPRENDISTATO E MATERNITA’’

Per l’articolo 7 del Dpr 1026/76 (regolamento sulla maternità) i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato (e della formazione prevista).Inoltre, per il ministero del Lavoro (nota 24 dicembre 1981) nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio: infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare), il periodo di apprendistato svolto precedentemente alla causa di sospensione si cumula con quello prestato al termine della stessa ai fini della determinazione della durata massima dell'apprendistato. Pertanto, anche nel contratto di apprendistato vige il divieto di licenziamento, dal momento che giuridicamente non è un contratto definibile come contratto a termine (a differenza del contratto di inserimento). Naturalmente il divieto si applica fino al compimento di un anno di età del bambino.

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APPRENDISTATO E CIGS

Nessuna disposizione ha modificato il contenuto dell'art. 21 legge n. 25/1955 che non prevede, tra le forme previdenziali dovute agli apprendisti, il trattamento di integrazione guadagni. Tale concetto, è stato successivamente ripreso anche dalla Cassazione la quale (sez. lav. n. 8229 del 7.10.1994) ha stabilito che gli apprendisti non rientrano tra i soggetti beneficiari della Cassa integrazione guadagni, atteso che le finalità perseguite con lo speciale rapporto di apprendistato, caratterizzato dall'obbligo dell'imprenditore di "impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato" (art. 11, lett. a , legge n. 25/19555), non possono conciliarsi ed essere conseguite con la sospensione dell'attività produttiva dell'impresa, dato che l'acquisizione di cognizioni qualificanti non potrebbe che restare impedita dal collocamento in Cassa integrazione guadagni dell'apprendista, con la vanificazione degli intenti della suddetta legge

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APPRENDISTATO E SCATTI ANZIANITA’

Con sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010, le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto il contrasto circa il computo dell’anzianità di servizio maturata durante la formazione.

La Suprema Corte ha affermato che il contratto collettivo potrebbe anche non prevedere l’istituto degli scatti di anzianità ma, se lo include, la progressione degli aumenti retributivi automatici deve comprendere anche il periodo lavorativo trascorso con la formazione (contratto di formazione lavoro, apprendistato e contratto di inserimento), atteso ché il lavoratore non può essere penalizzato in conseguenza del fatto che un periodo della sua anzianità è riferibile ad una esperienza lavorativa aziendale. 

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APPRENDISTATO E FORMAZIONE

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del lavoratore e, quest’ultimo, dovrà essere seguito da un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate per tutta la durata dell’apprendimento; anche se ciò non significa che il tutor deve trovarsi sempre alle spalle dell’apprendista, ma dovrà, comunque, essere il punto di riferimento del ragazzo per ogni esigenza lavorativa.

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APPRENDISTATO E PART TIME

E’ possibile assumere un apprendista anche con un orario ridotto rispetto a quello ordinario, a condizione che la riduzione d’orario non ostacoli un’adeguata formazione sul lavoro ed il pieno assolvimento dell’obbligo di formazione.

In considerazione di ciò, gli organi ispettivi dovranno valutare se la durata della prestazione è congrua rispetto al conseguimento della qualificazione

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APPRENDISTATO E CONTRATTO A TERMINE ?

E’ possibile assumere un apprendista anche con un contratto a termine se previsto nella contrattazione collettiva ? Sul punto il Ministero del Lavoro, in passato e con specifico riferimento alle attività stagionali si era espresso in senso positivo, a condizione che la riduzione d’orario non ostacoli un’adeguata formazione sul lavoro ed il pieno assolvimento dell’obbligo di formazione.

In considerazione di ciò, gli organi ispettivi dovranno valutare se la durata della prestazione è congrua rispetto al conseguimento della qualificazione

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APPRENDISTATO E PRECEDENTI RAPPORTI

E’ possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un giovane che ha già svolto , in un periodo continuativo o frazionato, mansioni corrispondenti alla qualifica da conseguire? Sul punto il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 2 febbraio 2007, n. 8 , aveva già risposto positivamente semprechè il precedente rapporto non abbia avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva . Si ritiene che la risposta sia ancora valida.

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LA CONTRIBUZIONE

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APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS( L. 27 dicembre 2006, n. 297, art.1 ,comma 773 – Finanziaria 2007 )

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non artigiani, è complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. articolo 1, comma 773, della Finanziaria 2007). Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta, complessiva, aliquota del 10% è ridotta all’1,5% per il primo anno di contratto e al 3% per il secondo anno.

Dal 1° gennaio 2007, il contributo a carico degli apprendisti per i settori diversi da quello agricolo è del 5,84%. Non va tenuto presente alcun minimale ma unicamente la retribuzione effettivamente corrisposta.

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APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS( D.Lgs. 167/2011 – art. 7, comma 9 )

In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica

dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza

e assistenza sociale sono mantenuti per un anno

dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione,

con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo ( lavoratori in mobilità )

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APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS( Legge 12 novembre 2011, n.183 – Legge stabilità 2012 )

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un

numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totaleuna decontribuzione totale

(contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati

a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.

Sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall’anno 2012, a destinare annualmente alle attività di formazione

nell’esercizio dell’apprendistato, con proprio decreto, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il

50 per cento destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

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LE SANZIONILE SANZIONI

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONESANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011)( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011)

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia

tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5,

il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con

riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di

apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONESANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011)( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011)

Qualora a seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di

esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione

prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un

provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONESANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

Al riguardo occorre evidenziare il duplice requisito che il Legislatore stabilisce ai fini della sanzionabilità della condotta:

l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

La sanzione non può infatti prescindere dalla individuazione delle responsabilità e della gravità delle stesse, proprio in quanto la

nuova disciplina del Testo unico continua ad inserirsi in una cornice costituzionale ( art. 117 ) che necessariamente prevede il coinvolgimento della amministrazione pubblica nell’assolvimento

degli obblighi formativi

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONESANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del datore di lavoro

si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire

i percorsi formativi esterni all’azienda

finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che,

secondo il Testo unico, è “svolta sotto la responsabilità della azienda”;

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE :SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONEDISPOSIZIONE( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

in presenza di un rapporto di apprendistato rispetto al quale sia stata accertata una carenza formativa che comunque

risulti recuperabile – in quanto residua, fino al termine contrattualmente previsto per il

periodo di formazione, un arco di tempo ragionevolmente utile a recuperare il “debito formativo” –

potrà applicarsi il potere di disposizione, indicando al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato e

“congruo” termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale.

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE :SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONEDISPOSIZIONE( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

Qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione

pubblica, la disposizione non potrà essere adottata e il personale ispettivo si

limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la verbalizzazione

conseguente all’ispezione, congiuntamente ad una informativa sintetica rivolta all’apprendista.

Ai fini della applicabilità della disposizione, occorrerà inoltre verificare la possibilità di recuperare il debito formativo.

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SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE :SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONEDISPOSIZIONE( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 )

Nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il contratto di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi,

un tempo “congruo” per il recupero del debito formativo, il personale ispettivo

non potrà adottare il provvedimento di disposizione, ma dovrà applicare, sussistendone tutti i requisiti,

la sanzione di cui al primo periodo dell’art. 7, comma 1, del Testo unico( differenza di contribuzione maggiorata ).

In effetti, l’assegnazione di “un congruo termine per adempiere alla disposizione” previsto dall’art. 7, comma 1, del Testo unico deve essere

“calata” all’interno della durata massima del periodo di formazione previsto per l’apprendistato, fatte salve le legittime ipotesi di proroga.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI( Art. 7, comma 2, D.Lgs.167/2011)( Art. 7, comma 2, D.Lgs.167/2011)

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere a)(forma scritta ecc.) , b) ( cottimo ), c) ( livelli ) e d) ( tutor ),

il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente

comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle

forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010,

n. 183.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI( Min.Lavoro. Circ. 11/11/2011, n. 29( Min.Lavoro. Circ. 11/11/2011, n. 29

Va evidenziato che l’aver esplicitamente previsto la procedura di diffida in relazione alla forma scritta del contratto,

vuol consentire la regolarizzazione non soltanto dei casi in cui lo stesso differisce contenutisticamente da quanto previsto dalla

contrattazione collettiva, ma anche dei casi in cui la forma scritta

sia del tutto assente.

Il Legislatore, infatti, rimette esclusivamente alla volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere la “trasformazione”, del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI( Min.Lavoro , Circ. 11/11/2011, n. 29( Min.Lavoro , Circ. 11/11/2011, n. 29

L’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può peraltro considerarsi adempiuto mediante la sola

consegna, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008

(conv. da L. n 133/2008), della copia della comunicazione di assunzione

al Centro per l’impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta nell’apprendistato la consegna del contratto individuale di

lavoro.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)

Qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa comunicazione al Centro per l’impiego,

il rapporto in questione potrà considerarsi “in nero” secondo quanto già chiarito con la circ. n. 38/2010 di questo Ministero. In tali ipotesi occorre precisare l’impossibilità di una regolarizzazione dei

rapporto con contratto di apprendistato, in ragione del principio che richiede, ai fini della stipula del contratto

formativo e del godimento dello specifico regime contributivo, il rispetto di specifiche disposizioni legislative e contrattuali, fors’anche di

carattere procedimentale (es. approvazione del PFI), che non possono ritenersi osservate “retroattivamente”;

senza contare che una diversa interpretazione risulterebbe voler “premiare” i datori di lavoro che dolosamente hanno tenuto nascosto il

rapporto di lavoro.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)

La sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di

apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione

del rapporto ovvero

difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)(Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29)

Nell’ipotesi in cui venisse successivamente a cessare il rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato – quale regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004

del rapporto di lavoro “in nero” – potrebbe anche istaurarsi un rapporto di lavoro di

apprendistato, qualora ne ricorressero le condizioni e nei limiti di quanto chiarito

da questo Ministero con risposta ad interpello n. 8/2007.

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SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALISANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI(Min.Lavoro – Interpello 2 febbraio 2007, n.8 )(Min.Lavoro – Interpello 2 febbraio 2007, n.8 )

Appare evidente che, nell’ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro

precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle

competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di

apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o

frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore

alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente

rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere

sull’instaurando rapporto di apprendistato...".