IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia...

35
IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro Responsabile U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL n. 2 Perugia

Transcript of IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia...

Page 1: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

La sorveglianza sanitaria

Perugia 18/04/2008

Massimo GigliMedico Igienista

Medico del LavoroResponsabile U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

ASL n. 2 Perugia

Page 2: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori:

•305 ARTICOLI

•13 TITOLI

• 51 ALLEGATI ( che ricomprendono anche la normativa previgente ancora in vigore)

•SANZIONI INSERITE AL TERMINE DI OGNI TITOLO

•INASPRIMENTO SANZIONI

Page 3: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI

DALLA NORMATIVA VIGENTE DAL MEDICO COMPETENTE

Page 4: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Medico competente (M.C.): medico in possesso di uno dei seguenti titoli: (art. 2 lett. d)

•Specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti

•Specializzazione in igiene e medicina preventiva *

•Specializzazione in medicina legale *

•Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o discipline equipollenti

•Autorizzazione ex. Art. 55 D.Lgs. 277/91

* Legge 8 gennaio 2002 n.1

Page 5: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Il datore di lavoro (art.4) :•nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente

•richiede l’osservanza da parte degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva

•effettua la VR ed elabora il DVR in collaborazione con RSPP e MC, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del RLS

•custodisce presso l’unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne fa richiesta

Page 6: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Il M.C. svolge la propria opera in qualità di :

•dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore

•libero professionista

•dipendente del datore di lavoro

Page 7: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

“INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA

DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO

PROFESSIONALI E ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA”

Page 8: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Misure generali di tutela (art. 3)

Valutare tutti i rischi (a) Eliminare i rischi (b) Ridurre i rischi alla fonte (c) Programmazione e prevenzione (d) Sostituire pericoloso con meno pericoloso (e) Rispetto ergonomia (f) Priorità misure di protezione collettiva rispetto a

quelle individuali (g) Limitare il n. di lavoratori esposti al rischio (h) Limitare l’uso di agenti (i) Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei

rischi specifici (l) Allontanamento dei lavoratori (m) Misure igieniche (n) Misure di protezione (o) Misure di emergenza (p) Segnali di sicurezza e avvertimento (q) Manutenzione regolare (r) Informazione – formazione (s) Adeguate istruzioni (t)

Page 9: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA

Page 10: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

LE FINALITÀ DELLA LE FINALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIASORVEGLIANZA SANITARIASONO DI TIPO PREVENTIVOSONO DI TIPO PREVENTIVO

((PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA)PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA)

• identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce;

• identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità

• contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettiva ed individuale;

• verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate;

• raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.

Page 11: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Accertamenti preventiviall’atto dell’assunzione Accertamenti periodici

Medico Competente

visite straordinarie = visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali

Page 12: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Art. 16 (Contenuto della Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente:

• Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

• Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari

Page 13: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

IL MONITORAGGIO BIOLOGICO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA

SORVEGLIANZA SANITARIA ED INTEGRA I DATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE

DEL RISCHIO E PER LA QUANTIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE SOSTANZE E

AI PREPARATI PERICOLOSI

Page 14: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Accertamenti preventivi

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa o prima di un cambio di mansione

Ai fini di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro

Page 15: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Accertamenti periodiciAi fini di individuare in fase precoce:

Eventuali effetti avversi sulla salute dei fattori di rischio lavorativi

Eventuali modificazioni dello stato di salute generale per cause non lavorative che controindichino il prosieguo dell’esposizione lavorativa

Page 16: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE ( di cui all’ art.17)

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all’attuazione delle misure di sicurezza

effettua gli accertamenti sanitari preventivi e

periodici, esprime i giudizi di idoneità alla specifica mansione lavorativa, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria individuale, informa i lavoratori sul significato degli A.S.P. e sui risultati personali

informa i rappresentanti per la sicurezza sui

risultati anonimi collettivi degli A.S.P.

collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione al monitoraggio ambientale

collabora con il datore di lavoro alla

predisposizione del servizio di pronto soccorso

collabora all’attivita’ di formazione ed informazione

Page 17: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

L’ abitudine e la capacità di correlare in termini prevenzionistici le matrici

lavorative rischio / danno devono essere bagaglio professionale e metodologico

fondamentale del M.C.

Page 18: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

La PROGRAMMAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA deve basarsi su:

•Conoscenze approfondite del ciclo tecnologico e dell’organizzazione del lavoro

•Analisi diretta delle condizioni lavorative

•Conoscenza dei dati del monitoraggio ambientale

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI

Page 19: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Sulla base della valutazione effettiva del rischio

il M.C. deciderà:

•Quali lavoratori sottoporre a sorveglianza sanitaria

•La periodicità dei controlli

•La esecuzione di ulteriori accertamenti integrativi

Page 20: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITA’

SEQUENZA METODOLOGICA DI INTERVENTO

ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’

INFORMAZIONE SULLA IDONEITA’ DEI LAVORATORI

Page 21: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL

TITOLO VII bis DEL D. Lgs. 626/94 (agenti chimici, sostanze e preparati pericolosi)

Page 22: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA(titolo VII bis)Il D.Lgs 25/02 ha introdotto una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individua l’obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione agli agenti sotto elencati sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione.Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come:• molto tossici;• tossici;• nocivi;• sensibilizzanti;• irritanti;• tossici per il ciclo produttivo;Il medico competente, per ciascuno di questi lavoratori, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda dove indica i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.La sorveglianza sanitaria viene effettuata:• prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;• periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medicocompetente o dall’organo di vigilanza;• all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Page 23: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII bis)

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari, come l’allontanamento del lavoratore, per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si riscontri in uno o più lavoratori l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all’esposizione di un certo agente o al superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori ed il datore di lavoro che provvede:• a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi ;• a sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;• a consultare il medico competente riguardo all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;• a prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

Page 24: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII DEL D. Lgs. 626/94 (agenti

cancerogeni e mutageni)

Page 25: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII )

• I lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

• Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

• Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore.

Page 26: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII )

•Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente informa il datore di lavoro.

•A seguito di tale informazione il datore di lavoro effettua:a) una nuova valutazione del rischio;b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate

•Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Page 27: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

IL D.LGS. 155/07 HA ISTITUITO IL MODELLO DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E DELLA RELATIVA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.

TALE CARTELLA SANITARIA PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON SPECIALE

Page 28: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

ASPETTI RELAZIONALI DEL M.M.G. NELL’AMBITO DELLE

PROBLEMATICHE DI SALUTE LEGATE ALL’ATTIVITA’

LAVORATIVA

Page 29: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

L’ abitudine e la capacità nel correlare in termini

prevenzionistici le matrici lavorative rischio / danno

deve essere bagaglio professionale e

metodologico anche del M.M.G.

Page 30: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

M. M. G. Prevenzione su base individuale

M. C. Prevenzione in ambitolavorativo su base individuale e/o collettiva

Page 31: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Il rapporto fra M.M.G. e M.C. deve essere di tipo bi – direzionale

in casi selezionati e/o su problematiche specifiche

Page 32: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Risultati di un’analisi storica dei ricorsi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 626/94 avverso

il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente e

pervenuti all’organo di vigilanza di una ASL nel periodo 1995 – 2003 (41 casi)

Page 33: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

Prevalenze percentuali :• Sesso maschile del lavoratore (58,5%)• Classe di età 31 – 40 anni (36,6%)• Anzianità lavorativa< 10 anni (48,8%)• Lavoratore dipendente P.A.(68,3%)• Ricorso a partenza dal lavoratore (65,9%)• Patologie oggetto del ricorso:

1. App. osteo articolare (65,9%)2. App. neuropsichico (24,4%)3. App.cardiovascolare (19,5%)

• Rischi lavorativi materia del ricorso:1. Movimentazione manuale dei carichi (65,9%)2. Posturale (41,5%)3. Organizzativi/trasversali (17,1%)

Page 34: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

IN TOTALE IN SEDE DI VISITA COLLEGIALE SONO STATI ESPRESSI 38 PARERI (SU 41 RICORSI)

• CONFERMATI PIENAMENTE 16 GIUDIZI ESPRESSI DAL MEDICO COMPETENTE (39%);

•20 GIUDIZI SONO STATI CONFERMATI CON L’AGGIUNTA DI PRESCRIZIONI PARTICOLARI (48,8%);

•2 GIUDIZI SONO STATI COMPLETAMENTE MODIFICATI (4,8%)

Page 35: IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Perugia 18/04/2008 Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro.

CONCLUSIONI•Necessità di una più precisa formulazione del giudizio di idoneità•Il giudizio di idoneità deve essere il risultato di un’attenta analisi delle condizioni del lavoratore, ma anche dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro•Il M.C. non deve essere mai generico nell’indicare con precisione le situazioni e le fasi lavorative per le quali viene prescritta la idoneità condizionata e/o l’inidoneità parziale•Il M.C. deve rappresentare la figura di riferimento per la ricollocazione congrua del lavoratore all’interno del processo lavorativo•La sorveglianza sanitaria deve essere conseguenza del processo di valutazione del rischio al quale il medico competente deve partecipare attivamente•Il M.C. deve portare sempre a conoscenza del lavoratore la possibilità del ricorso nei termini previsti