Il medico competente La sorveglianza sanitaria Dottor Fabio Filippi 05/06/2012.

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Il medico competente

La sorveglianza sanitariaDottor Fabio FilippiDottor Fabio Filippi

05/06/201205/06/2012

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INTRODUZIONECODICE ICOHCODICE ICOH – OBIETTIVI DELLA – OBIETTIVI DELLA MEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVORO

• proteggere e promuovere la salute dei lavoratori• sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative• istituire e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti• promuovere l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.• ....• sulla base del principio di equità, gliOML dovranno aiutare i lavoratori sia adaiutare i lavoratori sia adottenere che a mantenere il loro posto diottenere che a mantenere il loro posto dilavoro, nonostante eventuali problemi dilavoro, nonostante eventuali problemi disalute o handicap.salute o handicap.

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INTRODUZIONESorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

Definizione di SORVEGLIANZADefinizione di SORVEGLIANZA

Definizione lessicaleDefinizione lessicale“l’azione di sorvegliare, vigilare, tenere sotto controllo persone o cose, seguire con attenzione qualcosa che interessa particolarmente”

(Vocabolario della Lingua Italiana Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Traccani)

“seguire attentamente gli aspetti, gli sviluppi di una situazione, di un fenomeno” (Grande Dizionario Italiano di Aldo Gabrielli),

“seguire con attenzione l'evolversi di un fenomeno”

(Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti).

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INTRODUZIONESorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

Definizione di SORVEGLIANZADefinizione di SORVEGLIANZA

Definizione giuridicaDefinizione giuridica(D.Lgs. 81/2008, Art. 2, lettera m)

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

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Aspetti generaliIl tema della sorveglianza sanitaria costituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 numero 81 (così come coordinato dalla Legge 7 luglio numero 88

e dal D.Lgs. 3 agosto 2009 numero 106) ha trattato a fondo la materia, con l’obiettivo di superare le insufficienze e le criticità della normativa pre-esistente.

In particolare il decreto correttivo rimanda ad una successiva ridefinizione da parte della Conferenza Stato-Regioni procedure e strumenti tecnici che in fase di prima applicazione avevano presentato ancora forti criticità.

Il ruolo del medico competente all’interno del sistema della prevenzione aziendale risulta ora accresciuto, soprattutto in base ad un maggior coinvolgimento nel processo di valutazione dei rischi (Cap. III, Sez. A).

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Aspetti generaliIl ruolo del medico competente all’interno

dell’azienda va inteso oggi in modo ampio,principalmente come supporto al datore di lavoro e a

tutto il sistema destinato alla valutazione deirischi e alla messa a punto della strategia preventiva più

adeguata all’interno dell’azienda.L’obiettivo finale del suo intervento sul singolo lavoratore

consiste nella ottimizzazione del rapportotra il lavoratore stesso e la sua mansione (e i suoi

contenuti), attraverso azioni sulla idoneità(limitando e vietando compiti e operazioni ritenuti

dannosi) e/o sulla mansione (adattandola allecaratteristiche del lavoratore).

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Aspetti generaliLa sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura chimica, fisica, ergonomica o biologica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione (Cap. VII).

Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le norme specifiche stabiliscono dei limiti di esposizione che non devono essere superati.

Il rispetto di tali valori limite non costituisce tuttavia una garanzia assoluta che tuteli tutti i lavoratori esposti, in quanto è diversa la suscettibilità individuale in relazione a differenze di genere, di età, delle caratteristiche genetiche e alla presenza coesistenza di eventuali patologie extralavorative.

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Aspetti generaliLa sorveglianza sanitaria ha quindi lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti dovuti all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello a livello individualeindividuale.

Nel contempo, a livello collettivoa livello collettivo, la sorveglianza sanitaria consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi, permettendo così di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

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Aspetti generaliIn base all’Art. 41, comma 1, l’obbligo della sorveglianza sanitaria ricorre in

tutti i casi in cui è esplicitamente prevista dalle norme specifiche sui singoli rischi:

1. Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, at. 168)

2. Videoterminali (Titolo VII, art. 176)

3. Rumore (Titolo VIII, art. 185 e196)

4. Vibrazioni (Titolo VIII, art. 185 e 204)

5. Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 185 e 211)

6. Radiazioni ottiche artificiali (titolo VIII, art. 185 e 218)

7. Agenti chimici (Titolo IX, art. 229)

8. Agenti cancerogeni (Titolo IX, art. 242)

9. Amianto (Titolo IX, art. 259)

10. Agenti biologici (Titolo X, art. 279)

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Aspetti generali

Oltre ai suddetti casi, l’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto da disposizioni normative che non sono state ricomprese nel D.Lgs. 81/2008, ma che rimangono comunque vigenti:

1. Lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/1956)

2. Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive (D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 324/1996)

3. Silice libera cristallina (D.P.R. 1124/1965)4. Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995) – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori suscettibili

di esposizione a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A (radiazioni più elevate) deve essere effettuata da un medico autorizzato, cioè un medico competente iscritto in un apposito elenco nominativo presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di verifica delle competenze tecniche e professionali nella materia specifica

5. Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca (D.Lgs. 271/1999)

6. Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)

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Aspetti generali

Inoltre la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai fini della verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi – L’art. 41, comma 4, richiama esplicitamente questo aspetto che è disciplinato da norme specifiche su alcol (L. 125/2021) e Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni e su tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990, Intesa del 30 ottobre 2007 e Provvedimento del 18 settembre 2008 della stessa Conferenza). Il D.Lgs 106/2009 prevede che tali norme tecniche siano rivisitate.

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Aspetti generali

Ulteriori obblighi di sorveglianza sanitaria possono essere stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’articolo 6 del testo Unico.

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Nomina del medico competente

In tutte queste circostanze il datore di lavoro deve nominare il medico competente • sia ai fini della sorveglianza sanitaria • sia ai fini della valutazione dei rischi

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigentea) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi

previsti dal presente decreto legislativo.

... Omissis ...

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianzasanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medicocompetente la cessazione del rapporto di lavoro;

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medico competente

SEZIONE VSORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma

dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

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medico competente

SEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

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medico competenteSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

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medico competenteSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 39

Svolgimento dell’attività di medico competente

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice eticodella Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non puòprestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoicompiti garantendone l’autonomia.5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialistiscelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione deirischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essiun medico con funzioni di coordinamento.

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) ABROGATA;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41

Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprendeLa sorveglianza sanitaria comprende::a) visita medica preventivavisita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (finalizzata ad accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica)

b) visita medica periodicavisita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (finalizzata a verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione specifica)

La periodicitàperiodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

/

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41

Sorveglianza sanitaria

c) visita medica su richiesta del lavoratorevisita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansionevisita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavorovisita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire il controllo del suo stato di salute dopo la fine dell’esposizione , per una diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi)

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntivavisita medica preventiva in fase preassuntiva;e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavorovisita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41

Sorveglianza sanitaria

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009 (!!! ???), con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41

Sorveglianza sanitaria

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specificagiudizi relativi alla mansione specifica:a) idoneità;b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea;d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 41

Sorveglianza sanitaria

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

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Sorveglianza sanitariaSEZIONE V

SORVEGLIANZA SANITARIAArticolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,

in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico

competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il

lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori pur garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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Sorveglianza sanitariaTutte le tipologie di visita possono essere integrate da

accertamenti diagnostici mirati ai rischiaccertamenti diagnostici mirati ai rischiritenuti necessari dal medico competente ed eseguiti a cura e a spese del

datore di lavoro

A tal fine il medico competente adotta specifici

protocolli sanitariprotocolli sanitaritenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, riportandoli nelle cartelle

sanitarie e di rischio del lavoratore

Nel caso di esposizione ad agenti chimici per i quali è fissato un valore limite biologico, il protocollo diagnostico deve comprendere esami di

monitoraggio biologico

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Sorveglianza sanitariaProvvedimenti in caso di inidoneità alla mansione

specifica

Alla luce delle suddette disposizioni, si deve rilevare che l’obbligo di assegnazione a mansione diversa, ove possibile, sia generalmente incombente in capo al datore di lavoro a prescindere dalla tipologia contrattuale (assunzione a tempo indeterminato o determinato) con cui il lavoratore è stato assunto.

La disposizione si traduce nell’obbligo per il datore di lavoro, una volta accertata la inidoneità alla mansione specifica del lavoratore, di valutare tenendo conto delle condizioni oggettive della sua organizzazione e soggettive derivanti dalla preparazione e dalla formazione del lavoratore, la possibilità di assegnarlo ad altra mansione, equivalente o inferiore

Secondo l’orientamento dominante della Giurisprudenza, la disposizione va interpretata come una sintesi tra diritto alla ricollocazione del lavoratore e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (Art. 41 della Costituzione Civile), in virtù del quale adibire a diversa mansione il lavoratore è il frutto di una valutazione di concreta fattibilità, in relazione alla struttura organizzativa aziendale

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Sorveglianza sanitariaProvvedimenti in caso di inidoneità alla mansione

specifica

Ai fini della configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivolicenziamento per giustificato motivo, non è sufficiente la inidoneità del lavoratore ad effettuare la propria mansione, necessita necessita infatti anche la prova della impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore infatti anche la prova della impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore nell’ambito della organizzazione aziendale.nell’ambito della organizzazione aziendale.

Onere della prova che incombe sul datore di lavoroOnere della prova che incombe sul datore di lavoro.

L’ipotesi risolutoria del contratto di lavoro è configurabile solo nel caso di inidoneità permanente alla mansione e non temporanea, in quanto in questo seconda ipotesi, il giudizio espresso sul lavoratore può trasformarsi nel tempo sia in senso di una inidoneità permanente ma anche nel senso opposto, nel ripristino della piena idoneità.

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Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari comunque disposti dal medico competente

(Art. 20, Comma 2, lettera i e il contributo che segue)

Tale obbligo non riguarda le vaccinazioni non previste da norme speciali

(Art. 279, comma 2 lettera a)

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Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori

Per quanto attiene alla possibilità di licenziare il lavoratore che rifiuti si sottoporsi alle visite e che non sia possibile adibire ad altre mansioni, occorre ricordare come la Giurisprudenza abbia più volte sottolineato come un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite costituirebbe una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro, ove paralizzasse l’esercizio del potere disciplinare comportando una limitazione della punibilità del lavoratore stesso. Verrebbe così a crearsi una situazione in cui un lavoratore può assumere decisioni su se stesso in tema di sicurezza.

Tale situazione è stata ripetutamente dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, in quanto trasformerebbe la posizione di garanzia del datore di lavoro in una ingiustificata responsabilità oggettiva.

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Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori

A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari (nel rispetto delle norme in materia di sanzioni disciplinari dettate dallo Statuto dei Lavoratori) al fine di “convincere” il lavoratore a cambiare idea.

Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il datore di lavoro potrà ricorrere al licenziamento, sempre che ricorra un giustificato motivo e una giusta causa, in quanto la non idoneità non nasce da una oggettiva condizione di salute del lavoratore, bensì da una soggettiva volontà di non collaborazione alla tutela di un bene costituzionalmente protetto come quello della salute e dal venir meno agli obblighi previsti dagli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice Civile.

Analogo ragionamento deve essere fatto nel caso in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi a esami clinici.

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Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori

Del resto, se è vero che l’espletamento della sorveglianza sanitaria è un obbligo incombente in capo al datore di lavoro, è altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il comma 2, lettera a), della suddetta disposizione precede in particolare che i lavoratori debbano “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

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Sorveglianza sanitariaobblighi dei lavoratori

Questa tesi è avvalorata dalla possibilità di una sanzione penale prevista dal legislatore a carico del lavoratore che non si sottoponga al controllo.

L’Art. 59 del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che “i lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 660 euro per la violazione dell’articolo 20 Comma 2 Lettera i)”, cioè nel caso che il lavoratore violi l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

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Sorveglianza sanitariaIn tema di visite a richiesta, di visite pre-assuntive e di visite alla ripresa

del lavoro dopo un’assenza per motivi si salute superiore a 60 giorni i

decreti legislativi 81/200/ e 106/2009 hanno introdotto rilevanti novità

rispetto alla normativa previgente

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Sorveglianza sanitariavisita a richiesta del lavoratore

Già il D.Lgs. 626 del 1994 prevedeva la visita a richiesta del lavoratore a condizione che tale richiesta fosse correlata ai rischi lavorativi, per quanto

in una formulazione abbastanza confusa, che aveva dato luogo ad interpretazioni della Giurisprudenza di difficile attuazione nella pratica

sanitaria d’azienda.La nuova formulazione è decisamente più ampia e apparentemente priva

di incertezze. La visita medica a richiesta viene effettuata nei La visita medica a richiesta viene effettuata nei confronti di qualsiasi lavoratore, che sia o meno sottoposto a confronti di qualsiasi lavoratore, che sia o meno sottoposto a

controlli sanitari preventivi e periodicicontrolli sanitari preventivi e periodici. Tale visita può essere richiesta da un’alterazione dello stato di salute del

lavoratore che si sospetti possa essere indotta dall’attività lavorativa svolta, come anche da una condizione patologica di certa origine

extralavorativa, che tuttavia rappresenti una controindicazione all’espletamento della mansione specifica.

In ogni caso il medico competente è chiamato a valutare la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l’attività lavorativa e ad

esprimere il giudizio di idoneità.

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Sorveglianza sanitariavisita a richiesta del lavoratore

È così evidente come in tal modo venga affidata al medico competente la responsabilità di molte situazioni precedentemente ritenute di pertinenza esclusiva di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 300 del 1970.

In particolare in riferimento alle visite effettuate per patologie non professionali, per rischi non normati, per inabilità alla mansione, in tutti i casi in cui sia lo stesso lavoratore a richiedere l’accertamento.

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Sorveglianza sanitariavisita alla ripresa del lavoro

Una visita di idoneità alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni è prevista in maniera esplicita dal D.Lgs. n. 106 del 2009 e deve essere eseguita anche se non è il lavoratore a richiederla.

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Sorveglianza sanitariavisita in fase pre-assuntiva

Sempre il D.Lgs. “correttivo” n.106 del 2009 cancella il divieto per il medico competente di eseguire le visite preventive in fase pre-assuntivavisite preventive in fase pre-assuntiva.

Nei casi in cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere se far eseguire tale visita (dal cui esito dipenderà l’assunzione o meno del lavoratore) dal medico competente.

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Sorveglianza sanitaria

In tema di giudizio di idoneità

A conclusione della visita medica il medico competente formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica alla quale il lavoratore è o dovrà essere adibito, tenendo conto non solo delle condizioni di salute del lavoratore, ma anche prendendo in considerazione il costo energetico, lo stress psicologico e il possibile rischio intrinseco.

In base all’esito degli accertamenti effettuati il giudizio può essere di idoneità piena, di idoneità parziale (temporanea o permanente – con prescrizioni o limitazioni) o di inidoneità (temporanea o permanente). Nei casi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanea devono essere specificati i limiti temporali di validità.

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GIUDIZIO DI IDONEITà

Il giudizio di idoneità deve sempre essere comunicato per iscritto sia al lavoratore che al datore di lavoro anche in caso di idoneità piena (Art. 41 comma 8).

Spetta al datore di lavoro vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alle mansioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria senza il relativo giudizio di idoneità (Art. 18 Comma 1 lettera b).

Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni indicate dal medico competente e, nel caso di idoneità parziale e/o inidoneità alla mansione specifica (temporanea o permanente) deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (Art. 42).

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GIUDIZIO DI IDONEITà

Avverso qualsiasi tipo di giudizio espresso dal medico competente è

ammesso il ricorso all’organo di vigilanza, cioè all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente sul luogo di lavoro (Art. 41 Comma 4), che può:

• confermareconfermare• modificaremodificare• revocarerevocare

il giudizio.

Viene quindi definitivamente chiarita la possibilità di presentare ricorso anche nel caso di giudizi di idoneità piena.

L’organo di vigilanza si configura come una sede di seconda istanza a cui è sempre possibile rivolgersi.

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GIUDIZIO DI IDONEITà

Nel complesso le nuove disposizioni mirano ad eliminare la ridondanza tra medico competente e organismi di cui all’Art. 5 della Legge 300 del 1970, legittimando sempre il giudizio del medico competente e assicurando la tutela del lavoratore attraverso l’istituto del ricorso.

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GIUDIZIO DI IDONEITàDi fronte ad un giudizio di idoneità con limitazioni il medico competente esprime

un parere di compatibilità specifica

e mette in gioco la propria competenza per favorire quel processo di integrazione positiva del lavoratore affetto da patologia all’interno dell’azienda

In tal senso valuta adeguatamente i lavoratori con deficit nelle loro capacità lavorative residue per inserirle nel posto adatto, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, di forme di sostegno, di

azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti. 

Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore giudicato idoneo con limitazioni una prestazione non compatibile con le sue minorazioni e

nell’affidare i compiti al lavoratore tiene conto delle capacità e delle condizioni dello stesso in rapporto alla sua salute e sicurezza, concordemente con quanto

concerne il limite della sua idoneità

Ottimizzare l’ “utilizzo” delle residue capacità lavorative del lavoratore con idoneità condizionata nel contesto aziendale consente all’impresa di utilizzare al meglio la forza

lavoro e al lavoratore di trarre maggior soddisfazione dal lavoro svolto aiutandolo a sentirsi “normale”

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GIUDIZI DI IDONEITà difficili

Nonostante la Medicina del Lavoro debba promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore e nonostante

che il lavoro deve essere adattato all’uomo e non viceversa,

nonostante i miglioramenti delle condizioni di lavoro da un punto di vista igienico ed ergonomico che aprono un la possibilità di un migliore

inserimento lavorativo dei soggetti portatori di patologia,

i giudizi di idoneità possono portare alla discriminazione di soggetti invalidi per quanto riguarda il diritto al lavoro

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GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile

Di fronte ad un lavoratore disabile, egli stesso può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato

di salute indipendentemente dalla presenza di rischi normati.

Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso

l'azienda.

Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, si accerti la definitiva

impossibilità di inserire il disabile all'interno dell'azienda.

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GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile

UN CORRETTO APPROCCIO VALUTATIVO DEVE NECESSARIAMENTE FONDARSI UN CORRETTO APPROCCIO VALUTATIVO DEVE NECESSARIAMENTE FONDARSI SUI SEGUENTI CRITERISUI SEGUENTI CRITERI:

DIAGNOSI CLINICA CERTA ED ACCURATADIAGNOSI CLINICA CERTA ED ACCURATA, SOPRATTUTTO NEI TERMINI DELLA INFERMITA’, ESAMINANDO LA SUA EVENTUALE EMENDABILITA’

TERAPEUTICA E LA SUA POTENZIALE EVOLUTIVITA’.

INQUADRAMENTO DELLA MENOMAZIONE RAPPORTANDOLA ALL’ATTIVITA’ INQUADRAMENTO DELLA MENOMAZIONE RAPPORTANDOLA ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVALAVORATIVA ED ALL’EVENTUALE USURA VERIFICANDO

CONTEMPORANEAMENTE IL REQUISITO DELLA SUA PERMANENZA, QUALE STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE DI

CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA.

Vale il principio per cui è indispensabile valutare la capacità complessiva individuale residua, in quanto conta non tanto quanto si è perso, ma, soprattutto, quel che è residuato al fine di consentire il recupero e di attribuire al singolo caso la valenza

assistenziale che gli compete nella prospettiva di una sua idonea integrazione lavorativa

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GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile

IN ALTRI TERMINI: • IL PUNTO DI PARTENZA E’ COSTITUITO DALLA MENOMAZIONE

DELLA INTEGRITA’ PSICO-FISICA CHE RAPPRESENTA L’ELEMENTO VALUTATIVO FONDAMENTALE.

• IL PUNTO DI ARRIVO: IL DISABILE DEVE ESSERE DEFINITO NON SOLO PER LA CAPACITA’ FUNZIONALE PERDUTA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER LA SUA CAPACITA’ FUNZIONALE RESIDUA AL FINE DI CONSENTIRE IL SUO RECUPERO ED IL SUO POSSIBILE COLLOCAMENTO LAVORATIVO IN MANSIONE CONGRUE AL SUO STATO

E’ del tutto evidente che una precisa quantificazione medico-legale di una menomazione rappresenta la fase preliminare per l’apprezzamento di un eventuale danno.

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GIUDIZIO DI IDONEITà di un lavoratore disabile

IL REQUISITO DELLA PERMANENZAIL REQUISITO DELLA PERMANENZAQUALE STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE

DI CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA

E IL MECCANISMO DELLA RIVEDIBILITA’E IL MECCANISMO DELLA RIVEDIBILITA’

ALCUNE PATOLOGIE, BENCHE’ A BREVE SCADENZA NON PRESENTANO GENERALMENTE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE SUL PIANO CLINICO TALI DA DETERMINARE VARIAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA’, IN TEMPI PIU’ LUNGHI, POSSONO INVECE PRESENTARE SOSTANZIALI

MUTAMENTI, SIA IN SENSO POSITIVO, GRAZIE ALLA LORO EMENDABILITA’ TERAPEUTICA, CHE IN SENSO NEGATIVO, PER LA LORO NATURALE EVOLUZIONE, TALI DA DETERMINARE, AI GRADI

ESTREMI DI VARIABILITA’, UNA CONDIZIONE DI INABILITA’ ASSOLUTA A QUALSIASI LAVORO O, AL CONTRARIO, LA PERDITA

DELLO STATO DI INVALIDITA’ IN QUANTO L’INCIDENZA FUNZIONALE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA NON RAGGIUNGE

PIU’ LA MISURA RICHIESTA DAL DISPOSTO LEGISLATIVO

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Obblighi del medico competente

CAPO IIIGESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 25Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

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Obblighi del medico competente

CAPO IIIGESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 25Obblighi del medico competente

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

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Obblighi del medico competente

CAPO IIIGESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 25Obblighi del medico competente

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) ABROGATA;g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

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Obblighi del medico competente

CAPO IIIGESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 25Obblighi del medico competente

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

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Obblighi del medico competente

CAPO IIIGESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 25Obblighi del medico competente

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Cartella sanitaria e di rischio

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato tra datore di lavoro e medico competente.

Il datore di lavoro conserva l’originale della cartella per almeno 10 anni.

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La relazione sui risultati anonimi e collettivi

I risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono una preziosa fonte di informazioni per confermare l’efficacia delle misure preventive adottate a seguito della valutazione dei rischi.

La sorveglianza sanitaria va quindi oltre la verifica dell’idoneità del singolo lavoratore e deve comprendere una valutazione epidemiologica delle risultanze in relazione ai rischi ed alle misure preventive adottate.

A tal fine (Art. 25 Comma 1 Lettera i) il medico competente redige annualmente una relazione, elaborata statisticamente, che viene presentata al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in occasione della riunione periodica, illustrandone il significato.

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La relazione sui risultati anonimi e collettivi

Questo obbligo, previsto anche dalla normativa previgente, è reso ancor più cogente dal D-Lgs. 81/2008 che prevede che detta relazione:

1. deva essere scritta

2. deve consentire di trarre conclusioni utili ai fini della valutazione dei rischi e della definizione delle misure preventive adottate o da adottare

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Comunicazione al s.s.n.

L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 introduce l’obbligo di comunicare annualmente al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) alcune informazioni relative ai dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

In tal modo si intende acquisire in maniera sistematica al meno un primo nucleo di informazioni essenziali sullo stato di salute dei lavoratori e sul fenomeno delle malattie professionali (in genere sottostimato).

Le informazioni da comunicare sono indicate nell’Allegato 3 B. La definizione dei contenuti e delle modalità di trasmissione era demandata all’uscita, entro il 31 dicembre 2009, di un successivo decreto attuativo. In assenza di tali indicazioni i suddetti obblighi di comunicazione non sussistono.

.............................................

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1 Anno di riferimento della Comunicazione

2 Ragione Sociale Impresa 3 Denominazione Unità Locale 4 Partita IVA della Ragione Sociale5 Codice Fiscale della Ragione Sociale 6 Indirizzo Unità locale (via e numero civico) 7 Comune dell'Unità locale

8 Indirizzo Sede Legale (via e numero civico) (da indicare qualora diverso dall'Unità Locale)9 Comune della Sede Legale (da indicare qualora diverso dall'Unità Locale)

10 Codice attività economica (ATECO) 1

11 N. totale lavoratori subordinati equivalenti 2

12 N. totale lavoratori equivalenti con altri tipi di contratto 3

13 N. infortuni denunciati 14 N. giorni assenza per infortunio e/o malattia professionale DI COMPETENZA INAIL15 N. giorni assenza per malattia non di competenza INAIL16 N. giorni assenza per congedo di maternità (sia obbligatoria che facoltativa) e paternità

17 Medico Competente (Cognome Nome)18 Codice Fiscale Medico Competente19 Indirizzo Medico Competente 20 Recapito telefonico Medico Competente 21 Indirizzo posta elettronica Medico Competente

22 N. MP segnalate

23 Tipologia MP segnalate (codifica DM 14.01.08)4

24 n. lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria25 n. lavoratori visitati nel'anno di riferimento26 n. idonei27 n. idoneità parziali (cioè idoneità con prescrizioni/limitazioni) temporanee28 n. idoneità parziali (cioè idoneità con prescrizioni/limitazioni) permanenti 29 n. inidoneità temporanee 30 n. inidoneità permanenti

INTESTAZIONE SCHEDA (da compilare dal Medico Competente)

Cognome Nome

Maschi Femmine

Maschi

DATI FORNITI DAL MEDICO COMPETENTEPROTOCOLLO SANITARIO

SCHEMA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DELL'ART. 40 E DELL'ALLEGATO 3B DEL D.LGS.81/08

DATI FORNITI DAL MEDICO COMPETENTE

DATI RESI DISPONIBILI DAL DATORE DI LAVORO *

DATI SU MALATTIE PROFESSIONALI E IDONEITA'

DATI SU OCCUPATI, INFORTUNI E ASSENZE *

DATI SULLA IMPRESA *

DATI SUL MEDICO COMPETENTE

Femmine

IL “FAMIGERATO” ALLEGATO 3 B

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medico competente

Vediamo ora in dettaglio chi è il medico competente

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LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE NEL TESTO UNICO IN MATERIA DI

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

UN COLLABORATORE INDISPENSABILE PER IL

DATORE DI LAVORO

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Chi è il medico competente

Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre tale obbligo

È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente (Art. 18 Comma 1 Lettera a) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 Comma 1 Lettera c)

È una figura tecnica, scelta in maniera discrezionale dal datore di lavoro.

Nello svolgimento delle sue funzioni è vincolato non solo dalle norme deontologiche della professione sanitaria, ma anche da norme specifiche che ne disciplinano in maniera puntuale ruolo e compiti. Sono norme penalmente sanzionate, che hanno il chiaro intendimento di rendere autonomo il medico dalle possibili ingerenze del datore di lavoro o di chiunque altro.

Nel D.Lgs. 81/2008 vi è un esplicito richiamo al rispetto del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH).

Il datore di lavoro, per parte sua, deve verificare che il medico competente osservi gli obblighi a lui imposti (Art. 18 Comma 1 Lettera g), risultando quindi corresponsabile in caso di inadempienza.

In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare al medico le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, garantendogli l’autonomia.

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

L’attività del medico competente non si esaurisce con la sorveglianza sanitaria,

egli è un consulente a pieno titolo del datore di lavoro,

che collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione con riguardo particolare ai rischi per la salute.

Il D.Lgs. 106/2009 ha enfatizzato il ruolo del medico competente nel processo di valutazione dei rischi, introducendo una sanzione, prima non prevista, per il medico che non assicuri la collaborazione al datore di lavoro in questa fase.

NOTA:

Non è del tutto chiaro se la sua partecipazione alla valutazione dei rischi sia limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

Si deve riconoscere che tra le novità più salienti del decreto 81, integrato dal decreto 106/09, c'è proprio un diverso disegno della figura del medico competente.

La figura del medico competente emerge dal nuovo testo sulla sicurezza con caratteristiche nuove rispetto al passato. La spia di questa volontà innovativa del legislatore sta proprio nella definizione che ne dà l'art. 2, lett. h), secondo cui il medico competente è la figura che, in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38, "collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".

È rilevante l'assoluta novità consistente nel definire il medico prima di tutto come collaboratore del datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi.

CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

Sembra dunque che il legislatore voglia valorizzare la funzione di consulente del datore di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda il processo di valutazione dei rischi, piuttosto che la funzione tecnica del medico che provvede al rilascio dei giudizi di idoneità.

Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione in ordine alla responsabilità del collaboratore consulente del datore di lavoro che, per questa sua funzione di consulente, il medico competente non fosse esposto ad alcuna sanzione penale. E invece, e questa è la novità più dirompente, la norma contenuta nell'art. 58 del T.U. punisce il medico competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) con riferimento esplicito alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del legislatore. Si potrebbe superficialmente pensare che la sanzione debba servire a responsabilizzare maggiormente il medico nella fase della valutazione dei rischi.

CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

Si tratta di una scelta legislativa assai rozza dal momento che si tratta di professionisti per i quali non dovrebbe essere necessaria la prospettazione della sanzione penale per ottenere prestazioni professionali qualificate.

Il nuovo testo di legge finisce per colpire il medico competente per una Il nuovo testo di legge finisce per colpire il medico competente per una responsabilità che non può essergli ragionevolmente attribuita.responsabilità che non può essergli ragionevolmente attribuita.

Infatti la gestione dell'intero processo di valutazione del rischio sfugge al medico Infatti la gestione dell'intero processo di valutazione del rischio sfugge al medico competente, il quale non può prendere l'iniziativa di dare corso alla competente, il quale non può prendere l'iniziativa di dare corso alla valutazione dei rischi prescindendo dal datore di lavoro, né può obbligare il valutazione dei rischi prescindendo dal datore di lavoro, né può obbligare il datore di lavoro a consultarlo.datore di lavoro a consultarlo.È’ vero però il contrario: che il datore di lavoro può "obbligare" il medico competente a partecipare alla valutazione dei rischi dal momento che egli ha in mano l'arma formidabile della minaccia di sostituirlo.

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della personalità della responsabilità penale, ci si chiede quale obbligo proprio il medico competente abbia in materia di valutazione dei rischi che non è, come è noto, obbligo rivolto principalmente al medico competente, ma al datore di lavoro.

Si può ragionevolmente aggiungere che qualche censura si potrebbe rivolgere invece al medico competente che rifiuti di partecipare alla valutazione dei rischi.

CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

Nella realtà manca al medico competente ogni potere di iniziativa ed ogni Nella realtà manca al medico competente ogni potere di iniziativa ed ogni strumento giuridico per costringere il datore di lavoro a farlo partecipare al strumento giuridico per costringere il datore di lavoro a farlo partecipare al processo di valutazione.processo di valutazione.

La logica (giuridica) sottesa a questa previsione vorrebbe che fosse il datore di lavoro a dover chiedere l'adempimento da parte del medico e ad essere sanzionato se la valutazione dei rischi non vede la partecipazione del medico competente (tanto più che, in mancanza di adempimento da parte del medico, egli può certamente procedere alla sua sostituzione).

Si tratta di un sistema, fino ad ora profondamente rispettoso della diversità dei ruoli del committente e del consulente, che viene improvvisamente stravolto dall'introduzione di un'autonoma sanzione penale per il medico competente che 'non collabora'. Ma, come abbiamo dimostrato, non vi è nessuna ragione perché i compiti tipici del datore di lavoro si trasferiscano al consulente determinandone una qualche responsabilità.

I consulenti proprio perche “consulenti” erano esonerati dalla responsabilità perchéI consulenti proprio perche “consulenti” erano esonerati dalla responsabilità perchénon si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoronon si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro

CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

il medico competente è titolare di una duplice funzione il medico competente è titolare di una duplice funzione

Egli sta, per così dire, a cavallo tra la linea consultiva (quale consulente del datore Egli sta, per così dire, a cavallo tra la linea consultiva (quale consulente del datore di lavoro in materia di salute dei lavoratori) e la linea operativa (in quanto è di lavoro in materia di salute dei lavoratori) e la linea operativa (in quanto è chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di conoscenze chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di conoscenze scientifiche che pone al servizio dei lavoratori). scientifiche che pone al servizio dei lavoratori).

Da questa doppia funzione dovrebbe in teoria discendere Da questa doppia funzione dovrebbe in teoria discendere • la la responsabilitàresponsabilità penale personale per quanto riguarda l'opera di medico e penale personale per quanto riguarda l'opera di medico e • l‘l‘irresponsabilitàirresponsabilità penale per quanto riguarda l'opera di consulente del datore penale per quanto riguarda l'opera di consulente del datore

di lavorodi lavoro

CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA

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I compiti del medico competente valutazione dei rischi

Introdotta nella norma la sanzione penale per il medico competente non Introdotta nella norma la sanzione penale per il medico competente non collaborazionista nella valutazione dei rischicollaborazionista nella valutazione dei rischi

• L’obbligo della valutazione dei rischi spetta al datore di lavoroL’obbligo della valutazione dei rischi spetta al datore di lavoro• L’obbligo non è del medico competenteL’obbligo non è del medico competente• È compito del datore di lavoro avviare il processo di valutazione dei rischiÈ compito del datore di lavoro avviare il processo di valutazione dei rischi• Il datore di lavoro può obbligare il medico competente a partecipare alla valutazione dei Il datore di lavoro può obbligare il medico competente a partecipare alla valutazione dei

rischi, pena la revoca dell’incaricorischi, pena la revoca dell’incarico• Di fronte ad una eventuale inerzia del datore di lavoro al medico competente manca invece Di fronte ad una eventuale inerzia del datore di lavoro al medico competente manca invece

ogni potere di iniziativaogni potere di iniziativa• È ingiusto in questi casi che sia attribuita la condotta omissiva al medico competenteÈ ingiusto in questi casi che sia attribuita la condotta omissiva al medico competente• Non vi è nessuna ragione perché i compiti tipici del datore di lavoro si trasferiscano al

consulente determinandone una qualche responsabilità• Non si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoroNon si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro• La responsabilità del medico competente viene individuata solo in quei casi in cui il La responsabilità del medico competente viene individuata solo in quei casi in cui il

datore di lavoro lo abbia formalmente ed esplicitamente invitato e sollecitato a datore di lavoro lo abbia formalmente ed esplicitamente invitato e sollecitato a partecipare ed il medico si sia comunque sottratto all’impegnopartecipare ed il medico si sia comunque sottratto all’impegno

PISA sentenza di condanna cha ha fatto discuterePISA sentenza di condanna cha ha fatto discutere

Riassumendo

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Nomina del medico competente

Una domanda che spesso ci si pone è: ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro è comunque obbligato a nominare un medico competente o è tenuto a farlo soltanto nel caso in cui sussiste l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i propri lavoratori dipendenti ?

Sull’argomento necessita effettuare un approfondimento(contributo dell’Ing. Gherardo Porreca)

I compiti del medico competente sono descritti nell’art. 25 dello stesso decreto come obblighi, penalmente sanzionati. A seguito di una attenta lettura di tale articolo si osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura professionale in quanto se ne possono individuare altri che con la sorveglianza sanitaria stessa non hanno nulla a che fare.

Più precisamente l'art. 25 fissa sostanzialmente e chiaramente i settori di operatività del medico competente in azienda e li individua in una fase preliminare collaborativa e di consulenza medica ed in una fase successiva ed eventuale di sorveglianza sanitaria.

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Nomina del medico competente

Il primo obbligo/compito che l'art. 25 assegna al medico competente è quello della collaborazione con il datore di lavoro in base al quale il medico competente (Comma 1 Lettera a): “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”, ... Omissis ...

Con la lettera b) vengono poi affidate al medico competente le incombenze relative alla programmazione ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, se necessaria, e quindi con le lettere dalla c) alla i) tutte le altre incombenze collegate alla sorveglianza sanitaria.

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Nomina del medico competente

L’articolo 18 del Testo Unico inerente gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una prima e non approfondita lettura, che la presenza del medico competente fosse necessaria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria,

alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” e quindi, di conseguenza, l’osservanza anche di tutti gli obblighi riportati nell’art. 25 compreso anche quello relativo alla collaborazione alla valutazione dei rischi.

Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 discende senza ombra per lo meno il dubbio che il primo intervento che il medico competente sia chiamato ad operare presso qualsiasi azienda è quello della collaborazione, quale consulente medico, nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza sul lavoro e che solo successivamente può essere nominato per la effettuazione della eventuale sorveglianza sanitaria.

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Nomina del medico competente

Ora si osserva che l'affermazione appena fatta sul ruolo che il medico competente deve rivestire nella organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, benché sembra essere la più logica e la più conforme all'esigenza di garantire le migliori condizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, viene contrastata da una interpretazione, che per la verità si riscontra anche abbastanza diffusa, secondo la quale il medico competente debba essere invece nominato dal datore di lavoro soltanto nel caso in cui vi sia dell’obbligo della sorveglianza sanitaria,

convinzione che deriva un po' in verità dalla lettura di alcune espressioni, anche contraddittorie, presenti nel Testo Unico a partire dall’art. 18 comma 1 lettera a) il quale, nell’introdurre l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il medico competente, indica letteralmente che “Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a)nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”

quando sarebbe stato più opportuno aggiungere “e di tutti gli altri compiti previsti dal presente decreto legislativo” cosi come poi è stato fatto del resto nel successivo punto g) dello stesso articolo.

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Nomina del medico competente

Non appare poi tanto coerente il legislatore con quanto appena detto in alcuni passaggi dello stesso Testo Unico come ad esempio nel medesimo articolo 18 al punto d) allorquando, nell’introdurre l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, precisa che ciò va fatto “sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”,

o allorquando con l’art. 35, riferito all’obbligo della riunione periodica, indica che alla riunione medesima, oltre che al datore di lavoro o ad un suo rappresentante, al RSPP ed al RLS, partecipa anche il medico competente “ove nominato”, lasciando così intendere con queste espressioni ("ove presente" e "ove nominato") che si possano verificare dei casi di attività lavorative in cui non sia necessaria la presenza del medico competente anche nella fase collaborativa riguardante la organizzazione della sicurezza nell’azienda e che precede la fase della effettuazione della valutazione dei rischi.

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Nomina del medico competente

Con l’art. 29, poi, riportante le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, il legislatore è arrivato addirittura a contraddirsi rispetto a quanto già indicato nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo in quanto al comma 1 dispone che” Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”, articolo che riguarda la sorveglianza sanitaria, lasciando intendere ancora una volta che la collaborazione del medico competente è richiesta solo nei casi in cui è obbligatoria appunto la sorveglianza sanitaria contrariamente a quanto già aveva esplicitamente indicato nell’art. 25 citato con il quale il medico competente (lettera a) viene chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi anche ai fini di programmare , ove necessario, la sorveglianza sanitaria medesima.

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Nomina del medico competente

Ed ancora analogamente il legislatore, con l’art. 45 del Testo Unico riguardante il primo soccorso, richiede al datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività svolta e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sentito il medico competente “ove nominato” contrariamente a quando già indicato con il citato art. 25 che chiama invece il medico competente a collaborare con il datore di lavoro nella organizzazione proprio del servizio di primo soccorso, prendendo in considerazione i particolari tipi di lavorazione e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

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Nomina del medico competente

A parte quindi queste “sviste” e queste palesi contraddizioni che comunque ingenerano dei dubbi nel lettore e costituiscono una mancanza di mancanza di chiarezza che invece nella circostanza è assolutamente necessaria chiarezza che invece nella circostanza è assolutamente necessaria se si pensa che si ha a che fare con degli obblighi penalmente se si pensa che si ha a che fare con degli obblighi penalmente sanzionatisanzionati, una interpretazione logica porta a concludere che il medico competente, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, o dello stesso datore di lavoro, è tenuto, previa una visita preventiva in azienda per rendersi conto della organizzazione della stessa e delle problematiche legate ai luoghi di lavoro, a partecipare alla valutazione dei rischi per quanto di propria competenza ed a suggerire al datore di lavoro le misure da attuare in azienda per tutelare la salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché a collaborare nella redazione del documento di valutazione dei rischi che, si rammenta, dovrà riportare il suo nominativo, quale medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi e ciò a conferma, in definitiva, che il medico in definitiva, che il medico competente andrebbe individuato prima della valutazione dei rischi e competente andrebbe individuato prima della valutazione dei rischi e prima della individuazione dell'obbligo della sorveglianza sanitariaprima della individuazione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria.

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Nomina del medico competente

Non di meno gli estensori della norma, in via informale, si sono espressi indicando che la collaborazione del medico competente è richiesta solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

D’altra parte risulta difficile immaginare un rapporto di lavoro con l’azienda che non necessiti della sorveglianza sanitaria.

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I compiti del medico competente

La sua attività inizia negli ambienti di lavoro che visita di norma una volta l’anno. Il medico può comunque decidere una diversa periodicità, comunicandola al datore di lavoro che la annota nel documento di valutazione dei rischi.

Non vi è più l’obbligo, previsto dalla normativa previgente, di effettuare i sopralluoghi congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il medico competente collabora alla programmazione delle indagini ambientali per la valutazione dell’esposizione, mentre sul datore di lavoro ricade l’obbligo di fornirgli tempestivamente i risultati, anche ai fini dell’annotazione nelle cartelle sanitarie e di rischio (Art. 25 Comma 1 Lettera m).

Collabora inoltre all’organizzazione del Primo Soccorso, adattando le misure generiche previste dalla normativa alla tipologia dei rischi, con particolare rigurado alla definizione dei presidi medico-chirurgici.

Partecipa all’attività di informazione e formazione dei lavoratori.

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I compiti del medico competente

Una novità di rilievo è rappresentata dal ruolo del medico competente nell’attuazione di programmi volontari di promozione della salute.

Questa indicazione prefigura un modello diverso e più vicino e più vicino a quello di altri paesi europei, nei quali la sorveglianza sanitaria in azienda non è più solo il controllo periodico dell’idoneità lavorativa, ma un’occasione di prevenzione a tutto campo, che affronta anche tematiche legate agli stili di vita, secondo un’idea, ancora poco radicata nel nostro paese, che non vi può essere sicurezza sul lavoro se non nel contesto di non vi può essere sicurezza sul lavoro se non nel contesto di una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio, una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio, lavorativi ed extralavorativilavorativi ed extralavorativi.

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NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE, L’ORGANISMO PARITETICO (UNIONE INDUSTRIALE PRATESE - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.) HA COMMISSIONATO UNO STRUMENTO INFORMATIVO SUI RISCHI TRASVERSALI.IL LAVORO E’ COORDINATO DALLA F.I.L. (FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO).FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI PRATO.E’ COSTITUITO DA PAGINE MOBILI DA INSERIRE NEI MANUALI PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI IN AZIENDA.MI E’ STATA AFFIDATA LA PARTE CHE TRATTA I PROBLEMI ALCOL-CORRELATI E I PROBLEMI

LEGATI A ERRORI NELL’ALIMENTAZIONE.

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I compiti del medico competente

Il medico del lavoro deve pertanto profondere un maggior impegno e ricoprire un ruolo preminente all’interno dell’azienda per perseguire lo scopo

prefissato: la promozione dellala promozione della salute del lavoratoresalute del lavoratore.

Dovrà essere valorizzata ulteriormente la sua figura nel ruolo pubblicisticoruolo pubblicistico che gli compete.

Questa mancanza di delimitazione fra problematica occupazionale e vita extralavorativa deve prospettare un nuovo atteggiamento culturale verso il

problema, non confinando più il lavoratore unicamente nel suo ambito aziendale, passando così dal concetto di salute del lavoratore a quello più

ampio di salute del cittadino salute del cittadino

E’ auspicabile a tal fine una maggiore collaborazione tra medici del lavoro e medici di base, che oggi presenta spesso eccessiva criticità.

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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente

A questo punto può essere utile

un riepilogo sull’argomento

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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico

competenteObblighi Riferimento

normativo

Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria

Art. 18 Comma 1 Lettera a)

Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia

Art. 39 Comma 4

Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi, risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Art. 18 Comma 2

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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico

competenteObblighi Riferimento

normativo

Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui demandati

Art. 18 Comma 1 Lettera g)

Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

Art. 18 Comma 1 Lettera g)

Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Art. 18 Comma 1 Lettera bb)

Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute

Art. 42 Comma 1

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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico

competenteObblighi Riferimento

normativo

Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Art. 18 Comma 1 Lettera g-bis)

In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente rivedere il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

Art. 29 Comma 3

Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente

Art. 41 Comma 4

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Obblighi del datore di lavoro

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Obblighi del datore di lavoro

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Obblighi del datore di lavoro

OBBLIGHI del medico

OBBLIGHI BUROCRATICI

Sono finiti i bei tempi della “303” in cui bastava fare la prevenzione delle malattie professionali

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bibliografia

1 - Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro dopo il Correttivo (D.Lgs. N. 106/2009) a cura di Michele Tiraboschi e Lorenzo Fantini – Edizioni Giuffrè Editore 2009 (Riferimento prevalente)

2 - La figura del medico competente nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro – intervento dell’Ing. Gherardo Porreca

3 – Tecnopatie Emergenti: Le patologie dell’arto superioreTecnopatie Emergenti: Le patologie dell’arto superiore - 1° Convegno dell’Associazione Medici 1° Convegno dell’Associazione Medici del Lavoro della Provincia di Prato (2007)del Lavoro della Provincia di Prato (2007)

4 – Inserimento lavorativo del soggetto disabile – intervento del Prof. Piero Sartorelli – Volterra 4 – Inserimento lavorativo del soggetto disabile – intervento del Prof. Piero Sartorelli – Volterra 20052005

5 – Assunzione degli invalidi civili – intervento Dr. T. Cassina – Congresso Nazionale ANMA 20035 – Assunzione degli invalidi civili – intervento Dr. T. Cassina – Congresso Nazionale ANMA 20036 – Manuale per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro – Carlo Ponzecchi, Fabio Filippi – 6 – Manuale per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro – Carlo Ponzecchi, Fabio Filippi –

F.I.L. S.p.a. Prato e Regione Toscana - 2003F.I.L. S.p.a. Prato e Regione Toscana - 20037 – Inserimento dei disabili nel modo del lavoro – lezione Dr. Fabio Filippi - F.I.L. S.p.a. Prato 20037 – Inserimento dei disabili nel modo del lavoro – lezione Dr. Fabio Filippi - F.I.L. S.p.a. Prato 20038 – Decreto legislativo numero 8 – Decreto legislativo numero 81/2008 coordinato con L.88/09 e D.L. 106/20099 - Compiti e responsabilità del medico competente - Marzo 2011

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NELLA SPERANZA DI NON AVERVI UBRIACATI DI NORME E NOTIZIE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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La lezione è scaricabile dal sito:www.filippimedilav.it