Il licenziamento del dirigente Revocation du gerant

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1 Il licenziamento Il licenziamento del del dirigente dirigente Revocation du gerant Revocation du gerant A cura del A cura del GRUPPO RAPPORTI INTERNAZIONALI GRUPPO RAPPORTI INTERNAZIONALI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e degli Esperti Contabili di Torino Relatore Relatore dottoressa Luisella Fontanella dottoressa Luisella Fontanella

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Il licenziamento del dirigente Revocation du gerant. A cura del GRUPPO RAPPORTI INTERNAZIONALI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Relatore dottoressa Luisella Fontanella. La giurisprudenza. riconosce quale dirigente il lavoratore : - PowerPoint PPT Presentation

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Il licenziamentoIl licenziamento del dirigentedel dirigente

Revocation du gerant Revocation du gerant A cura del A cura del

GRUPPO RAPPORTI INTERNAZIONALIGRUPPO RAPPORTI INTERNAZIONALI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torinoe degli Esperti Contabili di Torino

RelatoreRelatoredottoressa Luisella Fontanelladottoressa Luisella Fontanella

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La giurisprudenzaLa giurisprudenzariconosce quale riconosce quale dirigente il lavoratoredirigente il lavoratore: :

fornito di un elevato grado di responsabilità verso l'imprenditore fornito di un elevato grado di responsabilità verso l'imprenditore cui presta una collaborazione di carattere cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale; prevalentemente intellettuale;

autonomo e discrezionale nelle decisioni al fine di influire sugli autonomo e discrezionale nelle decisioni al fine di influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore; obiettivi complessivi dell'imprenditore;

con potere direttivo che si estendono all'intera azienda o ad un con potere direttivo che si estendono all'intera azienda o ad un ramo di essa;ramo di essa;

MAMAassoggettato ai poteri direttivi, di controllo e disciplinare da parte assoggettato ai poteri direttivi, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.del datore di lavoro.

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Rapporto di lavoroRapporto di lavoroIIl lavoro dei dirigenti è legato al ruolo manageriale di un'azienda ed è l lavoro dei dirigenti è legato al ruolo manageriale di un'azienda ed è

un un impiego subordinatoimpiego subordinato legato alle mansioni di: legato alle mansioni di:elevata professionalità, elevata professionalità, autonomia decisionale, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti del datore di lavoro, responsabilità nei confronti del datore di lavoro, coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'azienda. Il suo compito è quello di far rispettare le autonomo dell'azienda. Il suo compito è quello di far rispettare le direttive generali, promuovere, coordinare e gestire la realizzazione direttive generali, promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali. degli obiettivi aziendali.

Il lavoro di dirigenti può essere svolto sia nel settoreIl lavoro di dirigenti può essere svolto sia nel settore pubblico che pubblico che privato.privato.

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Rapporto di lavoro - tipologieRapporto di lavoro - tipologie Contratto a tempo indeterminato Contratto a tempo indeterminato

Può essere apposta una clausola di durata minima garantita Può essere apposta una clausola di durata minima garantita ((patto di stabilitàpatto di stabilità). Se una delle parti recede anticipatamente, ). Se una delle parti recede anticipatamente, l'altra parte ha diritto al risarcimento del dannol'altra parte ha diritto al risarcimento del danno

Contratto a tempo determinato Contratto a tempo determinato la durata non deve essere superiore ai 5 anni;la durata non deve essere superiore ai 5 anni;Il dirigente può recedere trascorso un triennio, dandone Il dirigente può recedere trascorso un triennio, dandone

regolare preavviso.regolare preavviso.la sua stipulazione può avvenire senza il rispetto dei vincoli la sua stipulazione può avvenire senza il rispetto dei vincoli

previsti per la generalità dei dipendenti;previsti per la generalità dei dipendenti; Contratto part timeContratto part time

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Disciplina civilisticaDisciplina civilisticaLa regolamentazione del licenziamento del dirigente è contenuta negli La regolamentazione del licenziamento del dirigente è contenuta negli artt. 2118 e 2119artt. 2118 e 2119del Codice Civiledel Codice Civile

Le norme di tutela, previste dalle leggi n. 604/1966, n. 300/1970 e n. Le norme di tutela, previste dalle leggi n. 604/1966, n. 300/1970 e n. 108/ 1990, sono, infatti, 108/ 1990, sono, infatti, espressamente escluse per i dirigentiespressamente escluse per i dirigenti. .

L’art. 10 della L. 15.07.1966, n. 604 prevede che “L’art. 10 della L. 15.07.1966, n. 604 prevede che “Le norme della Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ...rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ...”.”.

Non si applicano ai dirigenti le normative di tutela previste per Non si applicano ai dirigenti le normative di tutela previste per i lavoratori dipendenti.i lavoratori dipendenti.

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Disciplina civilisticaDisciplina civilistica

Sono previsti obblighi contrattuali che limitano il libero recesso del Sono previsti obblighi contrattuali che limitano il libero recesso del datore di lavorodatore di lavoro..

• • È imposto il rispetto di un termine di preavvisoÈ imposto il rispetto di un termine di preavviso

ovveroovvero

• • il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.

È sempre possibile il recesso dal contratto senza preavviso È sempre possibile il recesso dal contratto senza preavviso in presenza di una causa che non consenta la in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoroprosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro

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Disposizioni contrattualiDisposizioni contrattuali

In mancanza di tutela legale, le parti hanno previsto alcune norme In mancanza di tutela legale, le parti hanno previsto alcune norme contrattuali che limitano il libero recesso del datore di lavoro.contrattuali che limitano il libero recesso del datore di lavoro.

Le norme contrattuali prevedono in sostanza 2 obblighi:Le norme contrattuali prevedono in sostanza 2 obblighi:

Comunicazione del licenziamento in forma scritta.Comunicazione del licenziamento in forma scritta.

Valida giustificazione al licenziamento. Valida giustificazione al licenziamento.

Diversamente il dirigente ha diritto Diversamente il dirigente ha diritto ad ottenere il ad ottenere il risarcimento del risarcimento del danno (indennità supplementaredanno (indennità supplementare).

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Licenziamento – forma scrittaLicenziamento – forma scrittaLa comunicazione costituisce atto recettizio, per cui la validità del La comunicazione costituisce atto recettizio, per cui la validità del

recesso decorre dal momento in cui la comunicazione stessa recesso decorre dal momento in cui la comunicazione stessa giunge al dirigente.giunge al dirigente.

L’obbligo di motivazione scritta anche per il licenziamento del L’obbligo di motivazione scritta anche per il licenziamento del dirigente è stato peraltro esplicitamente previsto dall’art. 2, c. 2 dirigente è stato peraltro esplicitamente previsto dall’art. 2, c. 2 della L. 108/1990: “della L. 108/1990: “Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’art. 9 si applicano anche ai dirigentiall’art. 9 si applicano anche ai dirigenti”.”.

I diversi contratti collettivi dei dirigenti, prevedono tutti l’obbligo I diversi contratti collettivi dei dirigenti, prevedono tutti l’obbligo della motivazione, ma divergono in ordine alle modalità di della motivazione, ma divergono in ordine alle modalità di comunicazione:comunicazione:

alcuni prevedono che la motivazione sia contenuta già nella lettera alcuni prevedono che la motivazione sia contenuta già nella lettera di licenziamento,di licenziamento,

altri l’obbligo di specificazione solo a fronte di esplicita richiesta da altri l’obbligo di specificazione solo a fronte di esplicita richiesta da parte del dirigente.parte del dirigente.

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LicenziamentoLicenziamentovalida giustificazione valida giustificazione

Poiché il licenziamento del dirigente è sottratto alla legislazione Poiché il licenziamento del dirigente è sottratto alla legislazione vincolistica, è sufficiente che il datore di lavoro, nell’adottare il vincolistica, è sufficiente che il datore di lavoro, nell’adottare il provvedimento espulsivo, fornisca un motivo che superi l’unico provvedimento espulsivo, fornisca un motivo che superi l’unico vincolo imposto contrattualmente, ossia la sussistenza della vincolo imposto contrattualmente, ossia la sussistenza della “giustificatezza”.“giustificatezza”.

In caso di mancanza di motivazione, o di motivazione carente o che In caso di mancanza di motivazione, o di motivazione carente o che non contenga la “giustificatezza” del provvedimento, i contratti non contenga la “giustificatezza” del provvedimento, i contratti collettivi prevedono il diritto delcollettivi prevedono il diritto del

dirigente ad ottenere un risarcimento del danno (indennità dirigente ad ottenere un risarcimento del danno (indennità supplementare). supplementare).

In altre parole il licenziamento mantiene la sua efficacia, ma comporta In altre parole il licenziamento mantiene la sua efficacia, ma comporta per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere al dirigente, per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere al dirigente, ingiustamente licenziato, un’indennità determinata dal contratto ingiustamente licenziato, un’indennità determinata dal contratto collettivo.collettivo.

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Licenziamento “giustificato”Licenziamento “giustificato”Il concetto di “licenziamento giustificato” del dirigente è diverso e Il concetto di “licenziamento giustificato” del dirigente è diverso e

meno rigido del concetto di licenziamento per giustificato motivo meno rigido del concetto di licenziamento per giustificato motivo ex art. 3 L. 604/1966, che vale per operai, impiegati e quadri.ex art. 3 L. 604/1966, che vale per operai, impiegati e quadri.

Per la giusta causa, invece, non sussistono differenze di Per la giusta causa, invece, non sussistono differenze di “trattamenti” tra il dirigente e le altre categorie di lavoratori.“trattamenti” tra il dirigente e le altre categorie di lavoratori.

Stante il rapporto molto stretto tra imprenditore e dirigente, dottrina Stante il rapporto molto stretto tra imprenditore e dirigente, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto una maggiore “libertà” e giurisprudenza hanno riconosciuto una maggiore “libertà” dell’imprenditore nell’organizzazione dell’impresadell’imprenditore nell’organizzazione dell’impresa

Non si tratta evidentemente di una libertà assoluta, dato che, in ogni Non si tratta evidentemente di una libertà assoluta, dato che, in ogni caso, la decisione di espellere il dirigente deve essere giustificata caso, la decisione di espellere il dirigente deve essere giustificata da un valido e vero motivo: non può essere arbitraria, dettata da da un valido e vero motivo: non può essere arbitraria, dettata da capriccio.capriccio.

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Licenziamento per Licenziamento per Giustificato motivo oggettivoGiustificato motivo oggettivo

Si ha un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il Si ha un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il recesso è sorretto non da motivi che attengono il lavoratore e il recesso è sorretto non da motivi che attengono il lavoratore e il suo comportamento, ma quando suo comportamento, ma quando lo impongono ragioni che lo impongono ragioni che attengono all’impresa.attengono all’impresa.

Il caso classico di giustificato motivo oggettivo è la soppressione del Il caso classico di giustificato motivo oggettivo è la soppressione del posto di lavoro.posto di lavoro.

Per il dirigente sussiste anche il concetto di “giustificatezza” del Per il dirigente sussiste anche il concetto di “giustificatezza” del licenziamento.licenziamento.

Rappresentano parametri di valutazione della giustificatezza la “non Rappresentano parametri di valutazione della giustificatezza la “non arbitrarietà”, la ragionevolezza, la “non pretestuosità”.arbitrarietà”, la ragionevolezza, la “non pretestuosità”.

Page 12: Il licenziamento del dirigente Revocation du gerant

Licenziamento per Licenziamento per Giustificato motivo oggettivoGiustificato motivo oggettivoIl criterio su cui parametrare la validità di tali ragioni è dato dal Il criterio su cui parametrare la validità di tali ragioni è dato dal

rispetto da parte del datore di lavoro dei rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza principi di correttezza e e buona fede buona fede nell’esecuzione del contratto e del nell’esecuzione del contratto e del divietodivieto del del

licenziamento discriminatorio licenziamento discriminatorio

o per altro motivo illecito, con l’utilizzabilità - in caso di condotta di o per altro motivo illecito, con l’utilizzabilità - in caso di condotta di parziale o inesatto inadempimento - anche dei generali criteri parziale o inesatto inadempimento - anche dei generali criteri codicistici di valutazione della gravità dell’inadempimento.codicistici di valutazione della gravità dell’inadempimento.

Rimane fermo, in base ai principi generali, l’onere probatorio Rimane fermo, in base ai principi generali, l’onere probatorio del datore di lavoro in ordine alla veridicità, fondatezza e del datore di lavoro in ordine alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso.idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso.

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Concetto di giustificatezzaConcetto di giustificatezzaDall’esame della giurisprudenza, che si è espressa sul punto, si Dall’esame della giurisprudenza, che si è espressa sul punto, si

possono ricavare alcuni principi:possono ricavare alcuni principi:la nozione di giustificatezza è la nozione di giustificatezza è diversa da quella della giusta diversa da quella della giusta causa causa e del giustificato motivo;e del giustificato motivo;il concetto di giustificatezza è più ampio, nel senso che un il concetto di giustificatezza è più ampio, nel senso che un comportamento, che non costituisce giusta causa di licenziamento comportamento, che non costituisce giusta causa di licenziamento

per un impiegatoper un impiegato, , può invece costituire valido e giustificato può invece costituire valido e giustificato motivo motivo di licenziamento di un dirigente;di licenziamento di un dirigente;il diverso e più ampio rapporto fiduciario, che deve sussistere trail diverso e più ampio rapporto fiduciario, che deve sussistere traun dirigente e l’azienda, giustifica tale diversità di trattamento;un dirigente e l’azienda, giustifica tale diversità di trattamento;

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Concetto di giustificatezzaConcetto di giustificatezza..

il licenziamento del dirigente è giustificato ogni qual volta il il licenziamento del dirigente è giustificato ogni qual volta il datore di lavoro rispetti i principi di buona fede e correttezza;datore di lavoro rispetti i principi di buona fede e correttezza;

è comunque esclusa la sussistenza della giustificatezza ogni è comunque esclusa la sussistenza della giustificatezza ogni qualvolta si sia in presenza di un licenziamento discriminatorioqualvolta si sia in presenza di un licenziamento discriminatorioo fondato su motivi illeciti;o fondato su motivi illeciti;in ordine alla valutazione della gravità del comportamento delin ordine alla valutazione della gravità del comportamento deldirigente, ai fini della sussistenza della giustificatezza del dirigente, ai fini della sussistenza della giustificatezza del licenziamento, il giudice dovrà utilizzare i principi generali in licenziamento, il giudice dovrà utilizzare i principi generali in materia di inadempimento contrattualemateria di inadempimento contrattuale..

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Concetto di giustificatezzaConcetto di giustificatezzaAncora una volta, quindi, è la particolare posizione del dirigente che fa Ancora una volta, quindi, è la particolare posizione del dirigente che fa

la differenza:la differenza:

gli stessi principi che hanno determinato il legislatore a trattare il gli stessi principi che hanno determinato il legislatore a trattare il dirigente in modo diverso rispetto alle altre categorie di lavoratori, dirigente in modo diverso rispetto alle altre categorie di lavoratori, riguardo alla tutela sui licenziamenti individuali, sono applicati dalla riguardo alla tutela sui licenziamenti individuali, sono applicati dalla giurisprudenza anche in tema di motivazione dei licenziamenti giurisprudenza anche in tema di motivazione dei licenziamenti medesimi.medesimi.

Il limite che incontra il datore di lavoro, quindi, è l’arbitrio: il Il limite che incontra il datore di lavoro, quindi, è l’arbitrio: il licenziamento deve sempre e comunque essere collegabile ad un licenziamento deve sempre e comunque essere collegabile ad un comportamento posto in essere dal dirigente, che sia comportamento posto in essere dal dirigente, che sia in contrasto in contrasto con la politica aziendale, ovvero ad una situazione con la politica aziendale, ovvero ad una situazione organizzativa organizzativa che comporti il venir meno di quella posizione che comporti il venir meno di quella posizione dirigenziale.dirigenziale.

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Concetto di giustificatezzaConcetto di giustificatezza

In sostanza, ai fini della giustificatezza del licenziamento, può In sostanza, ai fini della giustificatezza del licenziamento, può rilevare qualsiasi motivo purché esso possa costituire la base rilevare qualsiasi motivo purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del licenziamentodel licenziamento

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Licenziamento del dirigente perLicenziamento del dirigente perCrisi aziendaleCrisi aziendaleIl licenziamento del dirigente che sia collegato allo stato di crisi Il licenziamento del dirigente che sia collegato allo stato di crisi

dell’azienda, o del settore in cui essa opera, risulterà sorretto da dell’azienda, o del settore in cui essa opera, risulterà sorretto da giustificatezza ogni qual volta il datore di lavoro motiverà la giustificatezza ogni qual volta il datore di lavoro motiverà la propria decisione (e sarà in grado di darne la prova in sede propria decisione (e sarà in grado di darne la prova in sede giudiziaria) con l’impossibilità o l’eccessiva onerosità del giudiziaria) con l’impossibilità o l’eccessiva onerosità del mantenimento di quel posto di lavoro.mantenimento di quel posto di lavoro.

EsempiEsempiLa soppressione del settore produttivo al cui capo era posto il La soppressione del settore produttivo al cui capo era posto il

dirigente è sicuramente giusto motivo di licenziamento.dirigente è sicuramente giusto motivo di licenziamento.La riduzione degli adempimenti fiscali ed amministrativi, per avere La riduzione degli adempimenti fiscali ed amministrativi, per avere

l’azienda deciso di affidare ad uno studio professionale esternol’azienda deciso di affidare ad uno studio professionale esternola tenuta della contabilità, possono giustificare il licenziamento del la tenuta della contabilità, possono giustificare il licenziamento del

direttore amministrativodirettore amministrativo

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Licenziamento del dirigente perLicenziamento del dirigente perCrisi aziendaleCrisi aziendale

Potrebbe ravvisarsi la giustificatezza nella decisione del datore di Potrebbe ravvisarsi la giustificatezza nella decisione del datore di lavoro di privarsi della collaborazione del dirigente lavoro di privarsi della collaborazione del dirigente anche in anche in mancanza di eventi “drastici”.mancanza di eventi “drastici”.

La giurisprudenza, in più occasioni, ha ravvisato la giustificatezza del La giurisprudenza, in più occasioni, ha ravvisato la giustificatezza del licenziamento del dirigente quando questo è motivato dalla licenziamento del dirigente quando questo è motivato dalla decisione di decisione di ridurre i costi ridurre i costi (e il dirigente, è noto, ha un notevole (e il dirigente, è noto, ha un notevole costo), con la conseguente decisione di affidare i compiti costo), con la conseguente decisione di affidare i compiti dirigenziali ad un membro del consiglio di amministrazione, se non dirigenziali ad un membro del consiglio di amministrazione, se non addirittura ad un quadro o ad un impiegatoaddirittura ad un quadro o ad un impiegato..

In tal caso, l’imprenditore avrà l’onere di dimostrare che tale decisione In tal caso, l’imprenditore avrà l’onere di dimostrare che tale decisione costituisce una scelta obbligata (esibendo, ad esempio, i bilanci costituisce una scelta obbligata (esibendo, ad esempio, i bilanci aziendaliaziendali))

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Licenziamento per crisi Licenziamento per crisi aziendaleaziendaledi cui all’accordo 16.05.1985 modificato dall’accordo 27.04.1995 e successivi accordi nazionalidi cui all’accordo 16.05.1985 modificato dall’accordo 27.04.1995 e successivi accordi nazionali

Vi è un caso particolare di licenziamento per giustificato motivo Vi è un caso particolare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, regolamentato dalla contrattazione collettiva, che vale per oggettivo, regolamentato dalla contrattazione collettiva, che vale per il solo settore il solo settore industrialeindustriale

““In presenza delle specifiche fattispecie di In presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazioneristrutturazione, , riorganizzazioneriorganizzazione, , riconversione riconversione ovvero ovvero crisi aziendale crisi aziendale di cui alla di cui alla L. 23.07.1991, n. 223, l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a L. 23.07.1991, n. 223, l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una fine lavoro, una indennità supplementare indennità supplementare al trattamento di fine al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della L. commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della L. 3.04.1979, n. 95, sempreché l’azienda motivi il recesso con 3.04.1979, n. 95, sempreché l’azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesimariferimento alla situazione di cui alla legge medesima”.”.

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Licenziamento per crisi Licenziamento per crisi aziendaleaziendaledi cui all’accordo 16.05.1985 modificato dall’accordo 27.04.1995 e successivi accordi nazionalidi cui all’accordo 16.05.1985 modificato dall’accordo 27.04.1995 e successivi accordi nazionali

La medesima disciplina trova altresì La medesima disciplina trova altresì applicazione applicazione nei casi di nei casi di messa in messa in liquidazione liquidazione previsti dal Codice Civile, previsti dal Codice Civile, mama con con esclusioneesclusione delle delle ipotesi ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre forme di procedurecoatta amministrativa e di altre forme di procedure

concorsuali.concorsuali.

Ai fini del diritto del dirigente all’indennità supplementare, di cui al Ai fini del diritto del dirigente all’indennità supplementare, di cui al sopraccitato accordo, è del tutto irrilevante il fatto che l’azienda motivi sopraccitato accordo, è del tutto irrilevante il fatto che l’azienda motivi il licenziamento facendo o meno ricorso o menzione all’accordo il licenziamento facendo o meno ricorso o menzione all’accordo 27.04.1995. Infatti, anche nell’ipotesi in cui l’azienda attui il 27.04.1995. Infatti, anche nell’ipotesi in cui l’azienda attui il provvedimento espulsivo senza fare alcun riferimento allo stato di crisi provvedimento espulsivo senza fare alcun riferimento allo stato di crisi aziendale, non significa che crisi non vi sia. Pertanto, ai fini aziendale, non significa che crisi non vi sia. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’accordo 27.04.1995, é decisiva l’esistenza dell’applicazione dell’accordo 27.04.1995, é decisiva l’esistenza oggettiva delle situazioni aziendali richiamate nell’accordo, e il fatto oggettiva delle situazioni aziendali richiamate nell’accordo, e il fatto che il licenziamento sia stato determinato proprio da quelle situazioni, che il licenziamento sia stato determinato proprio da quelle situazioni, indipendentemente dal fatto che l’azienda vi faccia o meno riferimento. indipendentemente dal fatto che l’azienda vi faccia o meno riferimento.

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Integrazioni salarialiIntegrazioni salariali Spetta l'indennità Spetta l'indennità nei casi di disoccupazione nei casi di disoccupazione involontariainvolontaria per per

mancanza di lavoro. mancanza di lavoro.

Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono, quindi, essere considerati come causa di disoccupazione. possono, quindi, essere considerati come causa di disoccupazione.

La durata e' pari ad 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età, e 12 La durata e' pari ad 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età, e 12 mesi per gli altri. mesi per gli altri.

L'ammontare e' del 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 e L'ammontare e' del 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 e del 40% per gli ulteriori mesi.del 40% per gli ulteriori mesi.

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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

GRAZIE A TUTTI PER GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE