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IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art. 2097 cod. civ. La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80

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IL LAVORO A TERMINE

• NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA

Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art. 2097 cod. civ.

La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80

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LA RIFORMA DEL 2001

dall’accordo quadro europeo del 18.3.1999

alla direttiva 99/70/CE …: “… quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

… fino al decreto legislativo n. 368/2001

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RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001

• IL cd. “PROTOCOLLO SUL WELFARE” del 23.7.2007 E LA L. n. 247/2007: LA RIFORMA ALL’INSEGNA DELLA “LOTTA ALLA PRECARIETA’”

• Il D.L. n. 112/2008 (conv. L. n. 133/2009): LA CONTRORIFORMA ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITA’

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RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001

• La “RIFORMA FORNERO” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 9): LOTTA AGLI ABUSI, MA PIU’ TOLLERANZA PER IL PRIMO CONTRATTO

• La RIFORMA GIOVANNINI (D.L. n. 76/2013, conv. L. 99/2013, art. 7, c. 1): ULTERIORE LIBERALIZZAZIONE TRAMITE RINVIO ALLA CONTRATTAZION E COLLETTIVA

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IL D. LG. N. 368/2001

Requisito “causale” (art. 1, c. 1)• Testo originario: È consentita l'apposizione di un termine alla durata

del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

• La L. n. 247/07 aveva aggiunto il comma 0: il contratto è di regola a tempo indeterminato

• La L. n. 133/08 aveva aggiunto al comma 1 la precisazione “ … anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro

• La riforma Fornero sostituisce il comma 0 con l’affermazione che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e lascia intatto il comma 1.

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Violazione del requisito causale

Nullità parziale ex art. 1419, c. 1, c.c. ? Il datore di lavoro può provare che il contratto a t.d. non sarebbe stato stipulato senza il termine → nullità dell’intero contratto

Conservazione del contratto nullo, ex 1419.2 c.c.: All’illegittimità del termine … consegue … l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla stregua dei principi generali in

materia di nullità parziale … del contratto (Cass. 12985/2008) Corte cost. 210/1992: l’art. 1419, c.1, c.c., non è applicabile

rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà a norme imperative poste a tutela del lavoratore.

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Contratto a termine a-causale libero (art. 1, c. 1-bis, 1° per.)

non è richiesto il requisito causale per la stipulazione del primo contratto a termine, se la sua durata non supera i 12 mesi (riforma Fornero)

– Nel limite dei 12 mesi, sono ammesse anche le proroghe del contratto a termine a-causale (riforma Giovannini)

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Contratto a termine a-causale libero (art. 28, legge n. 221/2012)

• Ulteriore ipotesi di contratto a-causale, min. 6 max 36 mesi,

stipulati con start up innovative, ossia:– Società non quotate, costituita da non più di 4 anni, non derivanti da

scissione e cessione di precedente azienda, i cui soci persone fisiche detengono la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale, con sede principale in Italia, con fatturato non superiore a 5 mil. di euro, e aventi come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

– Inoltre:• almeno 1/3 lavoratori con dottorato di ricerca o laurea con

almeno 3 anni di ricerca

oppure• almeno 20% del fatturato in spese di ricerca e sviluppo

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Contratto a termine a-causale autorizzato dalla contrattazione collettiva (art. 1, c. 1-bis, 2° per.)

• La stipulazione di contratti a termine a-causali è ammessa anche “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi di qualunque livello, stipulati dalle org. sind. dei lav. e dei dat. lav. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (riforma Giovannini)

• I contratti collettivi potranno prevedere, per es.:– che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata

maggiore di dodici mesi – ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti

che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato

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Contratto a termine a-causale e diritto dell’UE

• Non viola la direttiva 99/70, che si disinteressa del primo contratto a termine e persegue gli abusi derivanti dalla successione di contratti:

• Non viola la clausola di non regresso, perché quella clausola vieta solo le riduzioni di tutele pretestuose

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Divieti (art. 3)Divieti assoluti (lett. a, c, d)

Sostituzione lavoratori in scioperoDurante una sospensione o riduzione dell’orario (CIG)

Eccezione: contratti di solidarietà extra CIGS (art. 5.5., L. 236/1993; settoer aeroportuale)

Nel caso di inadempimento delle norme di sicurezza

Divieto collettivamente derogabile (lett. b)Licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti

Violazione del divieto → trasformazione a t.i. (giurisprudenza prevalente)

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Forma scritta (art. 1, comma 2-3-4)

• L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

• Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

• La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni

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Contingentamento (art. 10, c. 7-8)

Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale (c. 7, 1° per.)

Esclusioni oggettive (c. 7, 2° per., lett. a, b, c): avvio nuove attività, sostituzione e stagionalità, specifici spettacoli o programmi radiotelevisivi

Esclusione soggettiva (lett. d): >55enni

Conseguenza della violazione: nullità parziale (art. 1419, c. 1, c.c.)

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Proroga del contratto a termine (art. 4)

Condizioni di legittimità:Consenso del lavoratoreContratto iniziale < 3 anniUna sola voltaRagioni oggettive (non più “esigenze contingenti e

imprevedibili”: legge 230/1962). In pratica, deve persistere l’originaria causale

Stessa attivitàDurata complessiva del rapporto non > 3 anni

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Prosecuzione del contratto a termine (art. 5, comma 1, 2, come modificati da riforme Fornero e Giovannini)

• Periodo di tolleranza senza obbligo di comunicazione al

centro per l’impiego): – Fino al 10° giorno post-scadenza: maggiorazione retributiva

20%;– oltre il 10° giorno: maggiorazione retributiva 40%

fino a …

• Trasformazione a t.i.:– Contratto di durata < 6 mesi: dopo il 30° giorno– Contratto di durata =/> 6 mesi: dopo il 50 ° giorno

• Vale anche per i contratti a termine a-causali (es.: 12 mesi

+ 50 gg. = 13 mesi e 20 gg.)

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Successione di contratti a t.d. (art. 5, commi da 3 a 4-ter, post riforma Fornero)

• Necessità di un intervallo minimo – Contratto fino a 6 mesi: 10 gg. – Contratto > 6 mesi: 20 gg. – (si torna, per i c. a t.d. stipulati dal 28.6.2013, alla disciplina ante

legge Fornero, che l’aveva elevato rispettivamente a 60 e 90 gg.)

• Violazione dell’intervallo → trasformazione a t.i. del successivo contratto

• Se però si tratta di assunzioni successive (senza soluzione di continuità: 24 ore) → trasformazione a t.i. dal primo contratto

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… successione di contratti a t.d.: deroghe (art. 5, comma 3, post “riforma Giovannini”)

• Deroga tramite contratto collettivo – L’intervallo minimo non si applica in tutte le ipotesi

individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

• Deroga automatica: per tutte le attività stagionali di cui al comma 4-ter (→ d.p.r. 1525/1963, e tutte le altre ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi nazionali e “avvisi comuni”)

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Segue: successione di contratti a t.d.: Il plafond triennale (art. 5, comma 4-bis e ter)

• La successione di contratti a t.d. per mansioni equivalenti, non può superare 36 mesi, indipendentemente dalle interruzioni.– Vale anche per i contratti a-causali

• Deroghe ed eccezioni al plafond: – tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati

comparativamente più rappresentativi– Attività stagionali anche definite come tali dai contratti collettivi

nazionali– Unico ulteriore contratto disciplinato, nella durata, da avviso

comune, e convalidato dalla DTL con l’assistenza di r.s. del lavoratore

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Diritto di precedenza (art. 5, comma 4-quater-quinquies-sexies)

Nelle assunzioni a t.i. entro 12 mesi per stesse mansioniRapporto > 6 mesimanifestazione volontà entro 6 mesi da

cessazione rapportoNelle assunzioni stagionali

manifestazione volontà entro 3 mesi da cessazione rapporto

Il diritto si estingue entro 12 mesi da cessazione rapporto

Vale anche per i contratti a-causali

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Altri profili di disciplina

Non discriminazione (artt. 6 e 12)Salvo obiettiva incompatibilità

Diritti di informazione e formazione (artt. 7-9)Ai lavoratori, sui posti a t.i. disponibili: art. 9, c. 1Alle rappresentanze sindacali : art. 9, c. 2

Criteri di computo nell’organico ai fini dei diritti sindacali in azienda (art. 8): durata > 9 mesi)

Ma non ad altri fini. Es.: per la legge 68/1999: > 6 mesi

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Il contributo addizionale

contributo addizionale dell’1,4% sulle assunzioni a termine (art. 2,

comma 28 e 29, legge 92/2012):

Escluso per sostituzione assenti e stagionali

Restituibile (nel limite di 6 mesi) in caso di trasformazione a t.i. o assunzione a t.i. entro 6 mesi

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Impugnazione e risarcimento danni• Regime pregresso: azione dichiarativa di accertamento

– Nessuna decadenza – Accertamento retroattivo persistenza rapporto di lavoro– Conversione + mora credendi per i periodi non lavorati, se il lavoratore

offriva la prestazione, con detrazione aliunde perceptum e percipiendum

• Legge 183/2010 (art. 32.3.a, come modif. da l. 92/2012; art. 32, c. 5)– impugnazione stragiudiziale entro 120 gg.; ricorso al Giudice

nei successivi 180 gg.– Nullità ex nunc con conversione in t.i.– Per il passato: indennità risarcitoria forfettaria: 2,5-12

mensilità– “sconto” 50% se offerta posto a t.i. secondo graduatorie

contrattate collettivamente

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Segue: Esclusioni e discipline speciali

• Dirigenti (comma 4)– A-causale; max 5 anni, recedibilità da parte del

dirigente dal 3° anno– Si applicano solo artt. 6 e 8 (non discriminazione e

computabilità ai fini della legge 300/1970 se > 9 mesi)• Prestazioni occasionali nel turismo e pubblici esercizi

(comma 3) – Servizi speciali individuati dalla contrattazione collettiva– Max 3 giorni– Comunicazione al CI entro il giorno antecedente