IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché...

85
IL GOVERNO IL GOVERNO

Transcript of IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché...

Page 1: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL GOVERNOIL GOVERNO

Page 2: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE

«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore» 

• Governo come potere esecutivo

• Governo come vertice dell’amministrazione

Page 3: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.) 

Il governo è un organo complesso composto da:  

• presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio)

• ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio)

• Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi

Page 4: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

COME È COMPOSTO IL GOVERNO

Altri organi (legge 400/1988):  

• vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri  • sottosegretari di stato  • viceministri• consiglio di gabinetto e comitati di ministri  • comitati interministeriali  

• commissari straordinari

Page 5: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988  

• Dirige la politica generale del governo  • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri:  - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative  - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio  - concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri

segue...

Page 6: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

• Pone la questione di fiducia  • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi  • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione

Page 7: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

Art. 2 legge 400/1988  

• Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa  • Dirime i conflitti di competenza fra ministri  • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere  • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi  • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

Page 8: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIORUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOE PRINCIPIO COLLEGIALEE PRINCIPIO COLLEGIALE  

Art. 95 Cost. 

Il presidente del Consiglio è:«responsabile della politica generale del governo»  

 I ministri sono:

«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

Page 9: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

COME SI FORMACOME SI FORMA IL GOVERNO IL GOVERNO  

Art. 92.2 Cost.  

«Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»  

consultazioni del presidente della Repubblica

conferimento dell’incarico

presentazionedella lista dei ministri

giuramento e firma dei decreti di nomina

nomina dei sottosegretari di stato

presentazione alle Camere per la fiducia

Page 10: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRISOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI   • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri)  = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale  

• Sottosegretari alla presidenza del Consiglio di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri  

• Sottosegretari con il titolo di viceministro  = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri

Page 11: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNOLA FORMAZIONE DEL GOVERNO  

Es.: il governo Prodi (2006)16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo  17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere  19 maggio: fiducia del Senato  23 maggio: fiducia della Camera

Page 12: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente

la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»

Page 13: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA MOZIONE DI FIDUCIA

Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice

Es. (2006): «La Camera,  udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno»

Page 14: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA MOZIONE DI FIDUCIA

Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice

Es. (2006): «Il Senato,  udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica,esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»

Page 15: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNOLE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO

• responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario)

• responsabilità politica diffusa

• responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)

Page 16: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNOCOME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO  

 • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una

questione di fiducia)

• Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio

Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).

 

Page 17: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA MOZIONE DI SFIDUCIALA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)

 La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata:

• firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera  • messa in discussione non prima di tre giorni dalla

presentazione  

• votata per appello nominale, a maggioranza semplice

Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale

Page 18: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA PUBBLICA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

Page 19: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVACARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA     

Attività amministrativa e attività normativa  «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa

in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte»

 Attività amministrativa e attività giurisdizionale  «L’attività amministrativa si distingue dall’attività

giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»

Page 20: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVAAMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA   

Le pubbliche amministrazioni operano come:• autorità amministrativaattività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo)

• soggetti erogatori di servizi pubbliciattività amministrativa di diritto privato (diritto comune)

Attività amministrativa come:• attività autoritativa  atti amministrativi• produzione di beni o servizi  amministrazione diretta, per enti, per regole  

Page 21: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)

segue…

Dopo la riforma• Ministero degli affari esteri  • Ministero dell’interno  • Ministero della giustizia  • Ministero della difesa  • Ministero dell’economia e

delle finanze 

• Ministero delle attività produttive  

• Ministero delle comunicazioni

Prima della riforma• Ministero degli affari esteri  • Ministero dell’interno  • Ministero della giustizia  • Ministero della difesa  • Ministero del tesoro• Ministero del bilancio e della

programmazione economica  • Ministero delle finanze  • Ministero dell’industria, del

commercio e dell’artigianato  • Ministero del commercio con

l’estero  • Ministero delle comunicazioni

Page 22: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMAI MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) Dopo la riforma  

• Ministero per le politiche agricole e forestali  

• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio  

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

• Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

• Ministero della salute  • Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca  

• Ministero per i beni e le attività culturali  

Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole

e forestali  • Ministero dell’ambiente  

• Ministero dei lavori pubblici  • Ministero dei trasporti e della

navigazione  • Ministero del lavoro e della

previdenza sociale  • Ministero della sanità  • Ministero della pubblica

istruzione  • Ministero dell’università e della

ricerca scientifica e tecnologica• Ministero per i beni e le attività

culturali

Page 23: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)

d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006

 Oggi• Ministero dello sviluppo

economico• Ministero del commercio

internazionale• Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali• Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare• Ministero delle infrastrutture• Ministero dei trasporti

segue…

 Ieri• Ministero delle attività produttive

• Ministero per le politiche agricole e forestali

• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Page 24: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERILO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)

d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006

 Oggi• Ministero del lavoro e della

previdenza sociale• Ministero della solidarietà

sociale• Ministero della pubblica

istruzione• Ministero dell’università e della

ricerca

Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)

 Ieri• Ministero del lavoro e delle

politiche sociali

• Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Page 25: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

Ministri senza portafoglioMinistri senza portafoglioOltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i ministri ministri senza portafogliosenza portafoglio, , che vengono così definiti poiché essi non fanno che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio.Consiglio.

I ministri senza portafoglio I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministridel Consiglio dei ministri, , a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988.400/1988.

Nel corso della Nel corso della XIV legislaturaXIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio: portafoglio:

Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per gli italiani nel mondo;

Ministro per le pari opportunità; Ministro per le pari opportunità;

Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per le politiche comunitarie;

Ministro per le riforme istituzionali e Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione; devoluzione;

Ministro per i rapporti con il Parlamento.Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Ministro per gli affari regionali;Ministro per gli affari regionali;

Ministro per l'attuazione programma Ministro per l'attuazione programma di governo; di governo;

Ministro per la funzione pubblica;Ministro per la funzione pubblica;

Ministro per l'innovazione e Ministro per l'innovazione e tecnologie;tecnologie;

Page 26: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

GLI ORGANI AUSILIARI

• Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico-amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione

• Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)

• Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere)

Page 27: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE AUTORITA’ INDIPENDENTILE AUTORITA’ INDIPENDENTI 

Autorità > potere di nomina• Commissione nazionale per le società e la borsa > governo  • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

collettivo > governo  • Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle

Camere  • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero

nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere  • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle

Camere  • Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere

commissioni parlamentari  • Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato  • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere

comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)

Page 28: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

L’AUTORITÀ ANTITRUSTL’AUTORITÀ ANTITRUST  

Legge 287/1990

Collegio: presidente e 4 componentiCompetenze: tutela della concorrenza e del mercato  

• Intese restrittive della libertà di concorrenza   • Abuso di posizione dominante

• Operazioni di concentrazione

Page 29: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA BANCA D’ITALIALA BANCA D’ITALIA  

d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005)

• Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali• Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in

collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm)• Indipendenza e trasparenza• Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni

(possibilità di un solo rinnovo)• Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente

del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia

Page 30: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI

  • Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.)  • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.) • Principio di legalità dell’attività amministrativa  • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990)  • Principio del buon andamento (art. 97 Cost.)  • Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)• Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)  • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.)• Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.)• Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)

Page 31: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005)

«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1)  

 • Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa  • Individuazione del responsabile del procedimento  • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria  • Diritto di accesso ai documenti amministrativi  • Obbligo di provvedere nel termine  • Obbligo di motivazione dei provvedimenti

Page 32: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVII VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI   

• Incompetenza  • Violazione di legge  • Eccesso di potere  - illogicità manifesta  - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti- insufficienza di motivazione - disparità di trattamento- ingiustizia manifesta- travisamento dei fatti  - non giustificata violazione della prassi  - non rispetto del principio di ragionevolezza  - non rispetto del principio di proporzionalità

Page 33: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

diritti soggettivi  

Competenza esclusiva del giudice amministrativo(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVALA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO

giudice ordinario

disapplicazione dell’atto illegittimo

Interessi legittimi  

giudice amministrativo

annullamento dell’atto illegittimo

Page 34: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVII RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI

• Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione

- ricorso gerarchico

• Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale

- ricorso in appello al Consiglio di stato

• Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica

Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.

Page 35: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE RIFORME AMMINISTRATIVELE RIFORME AMMINISTRATIVE  

 • Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato

• Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali

• Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

• Semplificazione dei procedimenti  

Page 36: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA

Page 37: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAREPUBBLICA (ART. 83 COST.)

maggioranza assoluta dei componenti

maggioranza dei due terzi dei componenti

votazioni successive 1°, 2°, 3° votazione

 Parlamento in seduta comune  + 58 delegati regionali

Page 38: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili• Incompatibilità con qualsiasi altra carica• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge• Durata in carica: 7 anni• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato• Senatore di diritto dopo la cessazione della carica

Page 39: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Art. 87 Cost.  

«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionalerappresenta l’unità nazionale»  

 Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali:

- atti sostanzialmente presidenziali  - atti formalmente presidenziali

Page 40: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   

In ordine alla rappresentanza esterna:  • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici  • ratifica i trattati  

• dichiara lo stato di guerra  

• effettua visite ufficiali all’estero  

Page 41: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   

In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:  

• nomina i senatori a vita

• può convocare le Camere in seduta straordinaria  

• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere

• può inviare messaggi alle Camere  

• può sciogliere le Camere

Page 42: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI 

In ordine alla funzione legislativa:  

• promulga le leggi approvate dal Parlamento  

• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione

• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

Page 43: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: 

• conduce le consultazioni per la formazione del governo• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri  • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni  • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo  • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo  • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato  • ha il comando delle Forze armate  • presiede il Consiglio supremo di difesa   • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.  • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum

Page 44: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all’esercizio della sovranità popolare:

• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum  

• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum

Page 45: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI 

In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:

• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale

• presiede il Consiglio superiore della magistratura

• può concedere la grazia e commutare le pene  

• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

Page 46: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAL’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

Reati presidenziali (art. 90 Cost.):alto tradimento e attentato alla Costituzione  

Comitato parlamentare per i procedimenti di

accusa

(istruttoria)

Corte costituzionale integrata

(giudizio)

Parlamento in seduta comune

(messa in stato di accusa)

archiviazione

relazione

Page 47: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERECAMERE  

 Art. 88 Cost.

• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante)• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco)

Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?

«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di

stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi

ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza» ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza» 

Page 48: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO

• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953

• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958

• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963

• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968

• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976

• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983

• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992

• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996

• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006

• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-

Page 49: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI

PresentiVotantiAstenuti

Maggioranza dei due terzi

990990

0674

CIAMPICIAMPI

707 VOTI

13 maggio 1999

1° scrutinio

Page 50: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

PresentiVotantiAstenuti

Maggioranza assoluta

100099010

505

NAPOLITANONAPOLITANO

543 VOTI

10 maggio 2006

4° scrutinio

Page 51: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA GIUSTIZIA LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

Page 52: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

 «La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme

della costituzione, attraverso la risoluzione in forma della costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionalidi organi e soggetti costituzionali»

Page 53: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE    

• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del 1803)

> sistema diffuso

• Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920-1929) > sistema accentrato

Page 54: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALEMODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE   

• Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari)  > disapplicazione della legge e principio dello stare decisis

• Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc)  > annullamento della legge con efficacia erga omnes

• Controllo preventivo o successivo > attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge

• Controllo in via d’azione o in via incidentale> con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati

Page 55: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE  

 

Art. 135.1 Cost.

Presidente della Repubblica > 5 giudici

Parlamento in seduta comune > 5 giudici

Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici

- 3 Corte di cassazione

- 1 Consiglio di stato

- 1 Corte dei conti

Page 56: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI  

Art. 134 Cost.

La Corte costituzionale è competente a giudicare: 

• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni  

• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni

• sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione

• sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953)

Page 57: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE FONTILE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

• Costituzione (artt. 134-137) • Legge costituzionale ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967)

• Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962)

• Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966)

Page 58: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE  

Accesso diretto (in via d’azione)   

STATO

contro leggi regionali

REGIONI  

contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre regioni  

CORTE COSTITUZIONALE

Page 59: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Accesso indiretto (in via incidentale)   

Giudice a quo

contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato

o leggi regionali

CORTE COSTITUZIONALE

Page 60: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

• Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale

• Leggi ordinarie dello Stato

• Decreti legge

• Decreti legislativi  • Leggi regionali e delle province autonome

Page 61: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I VIZI SINDACABILII VIZI SINDACABILI

• Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale

• Vizi sostanziali: vizi di contenuto - vizio per incompetenza - vizio di irragionevolezza della legge

Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento»

Page 62: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALEIL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE   

Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio)  

«Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della

Costituzione [norma parametro]»

RilevanzaÈ necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della

questione di costituzionalità per definire il giudizio? 

Non manifesta infondatezzaSussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di

applicare?

Page 63: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze  La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Sentenze• di accoglimentoLa Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge• di rigetto  La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

Page 64: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenze

• interpretative di accoglimento

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale

della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione

• interpretative di rigetto  La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione

Page 65: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTOALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO 

• Sentenze di accoglimento parziale («nella parte in cui prevede...»)

• Sentenze sostitutive («nella parte in cui prevede... anziché...»)

 • Sentenze additive e additive di principio

(«nella parte in cui non prevede...»)  

Page 66: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato

RicorsoGiudizio di

ammissibilità del conflitto

(ordinanza)

Giudizio per conflitto di  attribuzione

(sentenza)

A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?

Page 67: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE    

Conflitti intersoggettivi:tra lo Stato e le regioni e tra le regioni

RicorsoEventuale

sospensiva dell’atto impugnato

(ordinanza)  

Giudizio per conflitto

di attribuzione(sentenza)

Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?

Page 68: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

• Potere legislativo  - Camera  - Senato  - commiss. in sede deliberante  - commissioni d’inchiesta  - commiss. di vigilanza radiotv

• Potere esecutivo  - Consiglio dei ministri  - presidente del Consiglio  - ministri

• Potere giurisdizionale  - giudici ordinari  - giudici speciali (es. Corte dei conti)  - procure della Repubblica  - tribunale dei ministri

• Altri poteri-organo  - Presidente della Repubblica  - Corte costituzionale - CSM  - comitati promotori di referendum

QUALI SONO I POTERI DELLO STATO

«organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)

Page 69: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE   

N... Sentenza... (data)[massima]

La Corte costituzionale... [collegio]ha pronunciato la seguente sentenza… [testo]  

Nel giudizio...Ritenuto in fatto

(...)  Ritenuto in diritto

(...)   Per questi motivi

Dichiara... [dispositivo] 

Il presidente... Il redattore...  

Page 70: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

GIURISDIZIONE ITALIANAGIURISDIZIONE ITALIANA

1° grado1° grado 2°grado2°grado Controllo di Controllo di legittimità delle legittimità delle

decisionidecisioni

Controllo di Controllo di legittimità delle legittimità delle

leggileggi

Giurisdizione civileGiurisdizione civile

Giurisdizione penaleGiurisdizione penale

Giudice di paceGiudice di pace

TribunaleTribunale

TribunaleTribunale

Corte d’AppelloCorte d’Appello

TribunaleTribunale

Corte d’AssiseCorte d’Assise

TribunaleTribunale

Corte d’AssiseCorte d’Assise

Corte d’Assise d’Appello

Giurisdizione amministrativaGiurisdizione amministrativa

Giurisdizione tributariaGiurisdizione tributaria

Giurisdizione contabileGiurisdizione contabile

Giurisdizione militareGiurisdizione militare

Tribunali amministrativi Tribunali amministrativi Consiglio di StatoConsiglio di Stato

Comm. Tribut. ProvincialiComm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut. RegionaliComm. Tribut. Regionali

Corte dei Conti - SezCorte dei Conti - Sez Corte dei Conti Corte dei Conti Sez. UniteSez. Unite

Tribunale militareTribunale militare Corte Militare Corte Militare d’Appellod’Appello

Page 71: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LE GARANZIE LE GARANZIE GIURISDIZIONALIGIURISDIZIONALI

Page 72: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAWCOMMON LAW E DI E DI CIVIL LAWCIVIL LAW

Gran Bretagna e Stati Uniti

 il giudice professionista

Europa continentale (modello francese)

il giudice funzionario

Page 73: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALEDEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE

«Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un

conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del

procedimento e della motivazione delle decisioni»

Le parti nel processo:

• attore e convenuto (processo civile)   • pubblico ministero e imputato (processo penale)• ricorrente e resistente (processo amministrativo)

Page 74: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

UNITUNITÀÀ DELLA GIURISDIZIONE DELLA GIURISDIZIONEE PLURALITE PLURALITÀÀ DELLE GIURISDIZIONI DELLE GIURISDIZIONI

Giurisdizione ordinaria (civile e penale)  «la funzione giurisdizionale è esercitata

da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)   

Giurisdizioni speciali «... non possono essere istituti giudici straordinari,

o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.) 

• giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)   • giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)   • giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)   • altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)

Page 75: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I GIUDICI ORDINARI: I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE

Competenza in materia civile

1° grado  

2° grado  

Giudice di pace (giudice monocratico)

Tribunale(giudice monocratico

o collegiale)

Tribunale (giudice monocratico

o collegiale)

Corte di appello (giudice

collegiale)

ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni civili)

Page 76: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I GIUDICI ORDINARI: I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE

Competenza in materia penale

1° grado  

2° grado  

Giudice di pace (giudice

monocratico)

Tribunale(giudice monocratico

o collegiale)

Tribunale (giudice monocratico

o collegiale)

Corte di appello (giudice collegiale)

ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni penali)

Corte di assise (collegio+giudici

popolari)

Corte di assisedi appello

(coll.+giudici pop.)

Page 77: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA MAGISTRATURA ORDINARIALA MAGISTRATURA ORDINARIA

• Magistrati con funzioni giudicanti (giudici)

- giudice di pace- giudice di tribunale- giudice di corte di appello- giudice di corte di cassazione

• Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri)

- procuratore della Repubblica presso il tribunale- procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello- procuratore generale presso la corte di cassazione

Page 78: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILECONTABILE

1° grado  

2° grado  

GiudiciGiudiciamministrativiamministrativi

Giudici contabiliGiudici contabili(Corte dei conti)(Corte dei conti)

Consiglio di stato Sezioni giurisdizionali centrali di appello

ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione Corte di cassazione  

Tribunali amministrativi regionali (TAR)

Sezioni giurisdizionali regionali

Page 79: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA  INTERNA  

 «La giustizia è amministrata in nome del popolo»

(art. 101.1 Cost.)   

Principi costituzionaliPrincipi costituzionali sul potere giudiziario:  • soggezione dei giudici alla sola legge  • autonomia e indipendenza da ogni altro potere  • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni• nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari  • inamovibilità dei magistrati  • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario

Page 80: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL PUBBLICO MINISTEROIL PUBBLICO MINISTERO

• «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107.4 Cost.)

• «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost.)

Garanzie e indipendenza del p.m.:

Page 81: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURAMAGISTRATURA

Art. 104 Cost., legge 195/1958   

Composizione del CSM:  • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione  • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente

Page 82: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ATTRIBUZIONI DEL CSMATTRIBUZIONI DEL CSME DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Consiglio superiore della magistratura  • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.)

Ministro della giustizia  • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.)

Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.

Page 83: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

LA RESPONSABILITLA RESPONSABILITÀÀ DEI MAGISTRATI DEI MAGISTRATI

Ministro della giustiziao procuratore generale

della cassazione(azione disciplinare)

Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio)

Sezione disciplinare delconsiglio superioredella magistratura

(sanzioni disciplinari)  

Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia)

Richiesta di risarcimento Stato  

Azione di rivalsa sulmagistrato

Page 84: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSOPROCESSO

• Diritto alla tutela giurisdizionale  

• Diritto di difesa  • Gratuito patrocinio  • Giudice naturale  • Irretroattività delle norme

penali  • Responsabilità penale

personale  • Presunzione di non

colpevolezza  • Giusto processo regolato dalla

legge

• Contraddittorio tra le parti  • Parità tra accusa e difesa  • Giudice terzo e imparziale  • Ragionevole durata  • Contraddittorio nella

formazione della prova  • Obbligo di motivazione dei

provvedimenti giurisdizionali• Possibilità di ricorso in

cassazione per violazione di legge

Page 85: IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIOORDINAMENTO GIUDIZIARIOMAGISTRATURAMAGISTRATURA

I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente

Giudicante INQUIRENTE

GIPGiudice per le

indagini preliminari

Organo di controllo degli atti del PM

GUPGiudice dell’udienza

preliminare

Decide di rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non

luogo a procedere

1° grado

Giudice di pace

Magistrato che resta in carica

per quattro anni

Tribunale ordinario

Costituito dal giudice unico di primo grado

che emana sentenze in materia civile e penale

Corte d’Assise

Composta da otto giudici giudica reati

gravi

2° grado

Corte d’Appello

Composta da tre giudici di carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico del Tribunale

Corte d’Assise d’Appello

Composta come la Corte d’Assise. Riesamina le sentenze della Corte

d’Assise

3° grado

Corte di Cassazione

Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata applicata correttamente

Pubblico ministero

Organo inquirente Procura della Repubblica

Ufficio del PMProcura della Repubblica

Il capo, gli altri Pm sono sostituti procuratori

Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale

Il Pm dei processi in Tribunale e in Corte

d’AssiseProcuratore generale

Il Pm dei processi d’appello Procuratore

generale presso la Corte di

Cassazione

Il Pm dei processi in Cassazione

Antimafia

Organo inquirente

Procuratore nazionale antimafia

Coordina e dirige i sostituti procuratori impegnati nei delitti a sfondo mafioso

DDA

Direzione distrettuale antimafia

Pool antimafia presso le più grandi sedi

giudiziarieAltri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale

militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche