IL GOVERNO LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché...
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IL GOVERNOIL GOVERNO
LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE
«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore»
• Governo come potere esecutivo
• Governo come vertice dell’amministrazione
COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.)
Il governo è un organo complesso composto da:
• presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio)
• ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio)
• Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi
COME È COMPOSTO IL GOVERNO
Altri organi (legge 400/1988):
• vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri • sottosegretari di stato • viceministri• consiglio di gabinetto e comitati di ministri • comitati interministeriali
• commissari straordinari
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988
• Dirige la politica generale del governo • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri: - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio - concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri
segue...
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Pone la questione di fiducia • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 2 legge 400/1988
• Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa • Dirime i conflitti di competenza fra ministri • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIORUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOE PRINCIPIO COLLEGIALEE PRINCIPIO COLLEGIALE
Art. 95 Cost.
Il presidente del Consiglio è:«responsabile della politica generale del governo»
I ministri sono:
«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»
COME SI FORMACOME SI FORMA IL GOVERNO IL GOVERNO
Art. 92.2 Cost.
«Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»
consultazioni del presidente della Repubblica
conferimento dell’incarico
presentazionedella lista dei ministri
giuramento e firma dei decreti di nomina
nomina dei sottosegretari di stato
presentazione alle Camere per la fiducia
SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRISOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su
proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri) = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
• Sottosegretari alla presidenza del Consiglio di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri
• Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri
LA FORMAZIONE DEL GOVERNOLA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Es.: il governo Prodi (2006)16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo 17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere 19 maggio: fiducia del Senato 23 maggio: fiducia della Camera
IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente
la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice
Es. (2006): «La Camera, udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice
Es. (2006): «Il Senato, udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica,esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»
LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNOLE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
• responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario)
• responsabilità politica diffusa
• responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)
COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNOCOME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO
• Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una
questione di fiducia)
• Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio
Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).
LA MOZIONE DI SFIDUCIALA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)
La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata:
• firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione
• votata per appello nominale, a maggioranza semplice
Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale
LA PUBBLICA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVACARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa
in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte»
Attività amministrativa e attività giurisdizionale «L’attività amministrativa si distingue dall’attività
giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»
AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVAAMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Le pubbliche amministrazioni operano come:• autorità amministrativaattività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo)
• soggetti erogatori di servizi pubbliciattività amministrativa di diritto privato (diritto comune)
Attività amministrativa come:• attività autoritativa atti amministrativi• produzione di beni o servizi amministrazione diretta, per enti, per regole
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
segue…
Dopo la riforma• Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero dell’economia e
delle finanze
• Ministero delle attività produttive
• Ministero delle comunicazioni
Prima della riforma• Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero del tesoro• Ministero del bilancio e della
programmazione economica • Ministero delle finanze • Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato • Ministero del commercio con
l’estero • Ministero delle comunicazioni
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMAI MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) Dopo la riforma
• Ministero per le politiche agricole e forestali
• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Ministero della salute • Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
• Ministero per i beni e le attività culturali
Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole
e forestali • Ministero dell’ambiente
• Ministero dei lavori pubblici • Ministero dei trasporti e della
navigazione • Ministero del lavoro e della
previdenza sociale • Ministero della sanità • Ministero della pubblica
istruzione • Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica• Ministero per i beni e le attività
culturali
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Oggi• Ministero dello sviluppo
economico• Ministero del commercio
internazionale• Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali• Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare• Ministero delle infrastrutture• Ministero dei trasporti
segue…
Ieri• Ministero delle attività produttive
• Ministero per le politiche agricole e forestali
• Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERILO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Oggi• Ministero del lavoro e della
previdenza sociale• Ministero della solidarietà
sociale• Ministero della pubblica
istruzione• Ministero dell’università e della
ricerca
Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)
Ieri• Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
• Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ministri senza portafoglioMinistri senza portafoglioOltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i ministri ministri senza portafogliosenza portafoglio, , che vengono così definiti poiché essi non fanno che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio.Consiglio.
I ministri senza portafoglio I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministridel Consiglio dei ministri, , a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988.400/1988.
Nel corso della Nel corso della XIV legislaturaXIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio: portafoglio:
Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per gli italiani nel mondo;
Ministro per le pari opportunità; Ministro per le pari opportunità;
Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per le politiche comunitarie;
Ministro per le riforme istituzionali e Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione; devoluzione;
Ministro per i rapporti con il Parlamento.Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Ministro per gli affari regionali;Ministro per gli affari regionali;
Ministro per l'attuazione programma Ministro per l'attuazione programma di governo; di governo;
Ministro per la funzione pubblica;Ministro per la funzione pubblica;
Ministro per l'innovazione e Ministro per l'innovazione e tecnologie;tecnologie;
GLI ORGANI AUSILIARI
• Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico-amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione
• Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)
• Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere)
LE AUTORITA’ INDIPENDENTILE AUTORITA’ INDIPENDENTI
Autorità > potere di nomina• Commissione nazionale per le società e la borsa > governo • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo > governo • Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle
Camere • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle
Camere • Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere
commissioni parlamentari • Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere
comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
L’AUTORITÀ ANTITRUSTL’AUTORITÀ ANTITRUST
Legge 287/1990
Collegio: presidente e 4 componentiCompetenze: tutela della concorrenza e del mercato
• Intese restrittive della libertà di concorrenza • Abuso di posizione dominante
• Operazioni di concentrazione
LA BANCA D’ITALIALA BANCA D’ITALIA
d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005)
• Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali• Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in
collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm)• Indipendenza e trasparenza• Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni
(possibilità di un solo rinnovo)• Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente
del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI
• Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.) • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.) • Principio di legalità dell’attività amministrativa • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990) • Principio del buon andamento (art. 97 Cost.) • Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)• Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001) • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.)• Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.)• Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)
LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005)
«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1)
• Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa • Individuazione del responsabile del procedimento • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria • Diritto di accesso ai documenti amministrativi • Obbligo di provvedere nel termine • Obbligo di motivazione dei provvedimenti
I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVII VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti- insufficienza di motivazione - disparità di trattamento- ingiustizia manifesta- travisamento dei fatti - non giustificata violazione della prassi - non rispetto del principio di ragionevolezza - non rispetto del principio di proporzionalità
diritti soggettivi
Competenza esclusiva del giudice amministrativo(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVALA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO
giudice ordinario
disapplicazione dell’atto illegittimo
Interessi legittimi
giudice amministrativo
annullamento dell’atto illegittimo
I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVII RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione
- ricorso gerarchico
• Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale
- ricorso in appello al Consiglio di stato
• Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica
Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.
LE RIFORME AMMINISTRATIVELE RIFORME AMMINISTRATIVE
• Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato
• Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali
• Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
• Semplificazione dei procedimenti
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAREPUBBLICA (ART. 83 COST.)
maggioranza assoluta dei componenti
maggioranza dei due terzi dei componenti
votazioni successive 1°, 2°, 3° votazione
Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili• Incompatibilità con qualsiasi altra carica• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge• Durata in carica: 7 anni• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato• Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionalerappresenta l’unità nazionale»
Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali:
- atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati
• dichiara lo stato di guerra
• effettua visite ufficiali all’estero
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
• può inviare messaggi alle Camere
• può sciogliere le Camere
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi
L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAL’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa
(istruttoria)
Corte costituzionale integrata
(giudizio)
Parlamento in seduta comune
(messa in stato di accusa)
archiviazione
relazione
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERECAMERE
Art. 88 Cost.
• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante)• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco)
Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?
«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di
stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi
ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza» ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
PresentiVotantiAstenuti
Maggioranza dei due terzi
990990
0674
CIAMPICIAMPI
707 VOTI
13 maggio 1999
1° scrutinio
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
PresentiVotantiAstenuti
Maggioranza assoluta
100099010
505
NAPOLITANONAPOLITANO
543 VOTI
10 maggio 2006
4° scrutinio
LA GIUSTIZIA LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
«La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme
della costituzione, attraverso la risoluzione in forma della costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionalidi organi e soggetti costituzionali»
ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del 1803)
> sistema diffuso
• Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920-1929) > sistema accentrato
MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALEMODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari) > disapplicazione della legge e principio dello stare decisis
• Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc) > annullamento della legge con efficacia erga omnes
• Controllo preventivo o successivo > attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge
• Controllo in via d’azione o in via incidentale> con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati
LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
Art. 135.1 Cost.
Presidente della Repubblica > 5 giudici
Parlamento in seduta comune > 5 giudici
Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici
- 3 Corte di cassazione
- 1 Consiglio di stato
- 1 Corte dei conti
LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI
Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale è competente a giudicare:
• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni
• sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione
• sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953)
LE FONTILE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
• Costituzione (artt. 134-137) • Legge costituzionale ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967)
• Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962)
• Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966)
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
Accesso diretto (in via d’azione)
STATO
contro leggi regionali
REGIONI
contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre regioni
CORTE COSTITUZIONALE
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Accesso indiretto (in via incidentale)
Giudice a quo
contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
o leggi regionali
CORTE COSTITUZIONALE
L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
• Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
• Leggi ordinarie dello Stato
• Decreti legge
• Decreti legislativi • Leggi regionali e delle province autonome
I VIZI SINDACABILII VIZI SINDACABILI
• Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale
• Vizi sostanziali: vizi di contenuto - vizio per incompetenza - vizio di irragionevolezza della legge
Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento»
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALEIL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio)
«Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della
Costituzione [norma parametro]»
RilevanzaÈ necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della
questione di costituzionalità per definire il giudizio?
Non manifesta infondatezzaSussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di
applicare?
I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanze La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Sentenze• di accoglimentoLa Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge• di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenze
• interpretative di accoglimento
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione
• interpretative di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione
ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTOALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
• Sentenze di accoglimento parziale («nella parte in cui prevede...»)
• Sentenze sostitutive («nella parte in cui prevede... anziché...»)
• Sentenze additive e additive di principio
(«nella parte in cui non prevede...»)
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato
RicorsoGiudizio di
ammissibilità del conflitto
(ordinanza)
Giudizio per conflitto di attribuzione
(sentenza)
A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Conflitti intersoggettivi:tra lo Stato e le regioni e tra le regioni
RicorsoEventuale
sospensiva dell’atto impugnato
(ordinanza)
Giudizio per conflitto
di attribuzione(sentenza)
Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?
• Potere legislativo - Camera - Senato - commiss. in sede deliberante - commissioni d’inchiesta - commiss. di vigilanza radiotv
• Potere esecutivo - Consiglio dei ministri - presidente del Consiglio - ministri
• Potere giurisdizionale - giudici ordinari - giudici speciali (es. Corte dei conti) - procure della Repubblica - tribunale dei ministri
• Altri poteri-organo - Presidente della Repubblica - Corte costituzionale - CSM - comitati promotori di referendum
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO
«organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
N... Sentenza... (data)[massima]
La Corte costituzionale... [collegio]ha pronunciato la seguente sentenza… [testo]
Nel giudizio...Ritenuto in fatto
(...) Ritenuto in diritto
(...) Per questi motivi
Dichiara... [dispositivo]
Il presidente... Il redattore...
GIURISDIZIONE ITALIANAGIURISDIZIONE ITALIANA
1° grado1° grado 2°grado2°grado Controllo di Controllo di legittimità delle legittimità delle
decisionidecisioni
Controllo di Controllo di legittimità delle legittimità delle
leggileggi
Giurisdizione civileGiurisdizione civile
Giurisdizione penaleGiurisdizione penale
Giudice di paceGiudice di pace
TribunaleTribunale
TribunaleTribunale
Corte d’AppelloCorte d’Appello
TribunaleTribunale
Corte d’AssiseCorte d’Assise
TribunaleTribunale
Corte d’AssiseCorte d’Assise
Corte d’Assise d’Appello
Giurisdizione amministrativaGiurisdizione amministrativa
Giurisdizione tributariaGiurisdizione tributaria
Giurisdizione contabileGiurisdizione contabile
Giurisdizione militareGiurisdizione militare
Tribunali amministrativi Tribunali amministrativi Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Comm. Tribut. ProvincialiComm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut. RegionaliComm. Tribut. Regionali
Corte dei Conti - SezCorte dei Conti - Sez Corte dei Conti Corte dei Conti Sez. UniteSez. Unite
Tribunale militareTribunale militare Corte Militare Corte Militare d’Appellod’Appello
LE GARANZIE LE GARANZIE GIURISDIZIONALIGIURISDIZIONALI
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAWCOMMON LAW E DI E DI CIVIL LAWCIVIL LAW
Gran Bretagna e Stati Uniti
il giudice professionista
Europa continentale (modello francese)
il giudice funzionario
DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALEDEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE
«Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un
conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del
procedimento e della motivazione delle decisioni»
Le parti nel processo:
• attore e convenuto (processo civile) • pubblico ministero e imputato (processo penale)• ricorrente e resistente (processo amministrativo)
UNITUNITÀÀ DELLA GIURISDIZIONE DELLA GIURISDIZIONEE PLURALITE PLURALITÀÀ DELLE GIURISDIZIONI DELLE GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale) «la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)
Giurisdizioni speciali «... non possono essere istituti giudici straordinari,
o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.)
• giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.) • giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.) • giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.) • altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
I GIUDICI ORDINARI: I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile
1° grado
2° grado
Giudice di pace (giudice monocratico)
Tribunale(giudice monocratico
o collegiale)
Tribunale (giudice monocratico
o collegiale)
Corte di appello (giudice
collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni civili)
I GIUDICI ORDINARI: I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia penale
1° grado
2° grado
Giudice di pace (giudice
monocratico)
Tribunale(giudice monocratico
o collegiale)
Tribunale (giudice monocratico
o collegiale)
Corte di appello (giudice collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni penali)
Corte di assise (collegio+giudici
popolari)
Corte di assisedi appello
(coll.+giudici pop.)
LA MAGISTRATURA ORDINARIALA MAGISTRATURA ORDINARIA
• Magistrati con funzioni giudicanti (giudici)
- giudice di pace- giudice di tribunale- giudice di corte di appello- giudice di corte di cassazione
• Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri)
- procuratore della Repubblica presso il tribunale- procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello- procuratore generale presso la corte di cassazione
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILECONTABILE
1° grado
2° grado
GiudiciGiudiciamministrativiamministrativi
Giudici contabiliGiudici contabili(Corte dei conti)(Corte dei conti)
Consiglio di stato Sezioni giurisdizionali centrali di appello
ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione Corte di cassazione
Tribunali amministrativi regionali (TAR)
Sezioni giurisdizionali regionali
INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA INTERNA
«La giustizia è amministrata in nome del popolo»
(art. 101.1 Cost.)
Principi costituzionaliPrincipi costituzionali sul potere giudiziario: • soggezione dei giudici alla sola legge • autonomia e indipendenza da ogni altro potere • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni• nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari • inamovibilità dei magistrati • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario
IL PUBBLICO MINISTEROIL PUBBLICO MINISTERO
• «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107.4 Cost.)
• «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost.)
Garanzie e indipendenza del p.m.:
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURAMAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958
Composizione del CSM: • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente
ATTRIBUZIONI DEL CSMATTRIBUZIONI DEL CSME DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.)
Ministro della giustizia • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.)
Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
LA RESPONSABILITLA RESPONSABILITÀÀ DEI MAGISTRATI DEI MAGISTRATI
Ministro della giustiziao procuratore generale
della cassazione(azione disciplinare)
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio)
Sezione disciplinare delconsiglio superioredella magistratura
(sanzioni disciplinari)
Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia)
Richiesta di risarcimento Stato
Azione di rivalsa sulmagistrato
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSOPROCESSO
• Diritto alla tutela giurisdizionale
• Diritto di difesa • Gratuito patrocinio • Giudice naturale • Irretroattività delle norme
penali • Responsabilità penale
personale • Presunzione di non
colpevolezza • Giusto processo regolato dalla
legge
• Contraddittorio tra le parti • Parità tra accusa e difesa • Giudice terzo e imparziale • Ragionevole durata • Contraddittorio nella
formazione della prova • Obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali• Possibilità di ricorso in
cassazione per violazione di legge
ORDINAMENTO GIUDIZIARIOORDINAMENTO GIUDIZIARIOMAGISTRATURAMAGISTRATURA
I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente
Giudicante INQUIRENTE
GIPGiudice per le
indagini preliminari
Organo di controllo degli atti del PM
GUPGiudice dell’udienza
preliminare
Decide di rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non
luogo a procedere
1° grado
Giudice di pace
Magistrato che resta in carica
per quattro anni
Tribunale ordinario
Costituito dal giudice unico di primo grado
che emana sentenze in materia civile e penale
Corte d’Assise
Composta da otto giudici giudica reati
gravi
2° grado
Corte d’Appello
Composta da tre giudici di carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico del Tribunale
Corte d’Assise d’Appello
Composta come la Corte d’Assise. Riesamina le sentenze della Corte
d’Assise
3° grado
Corte di Cassazione
Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata applicata correttamente
Pubblico ministero
Organo inquirente Procura della Repubblica
Ufficio del PMProcura della Repubblica
Il capo, gli altri Pm sono sostituti procuratori
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
Il Pm dei processi in Tribunale e in Corte
d’AssiseProcuratore generale
Il Pm dei processi d’appello Procuratore
generale presso la Corte di
Cassazione
Il Pm dei processi in Cassazione
Antimafia
Organo inquirente
Procuratore nazionale antimafia
Coordina e dirige i sostituti procuratori impegnati nei delitti a sfondo mafioso
DDA
Direzione distrettuale antimafia
Pool antimafia presso le più grandi sedi
giudiziarieAltri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale
militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche