Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 · Società di Gestione Armonizzate. ... Il Fondo di...

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Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Michele Farella Mediocredito Italiano RTI Fondo di Garanzia per le PMI Benevento, 26 novembre 2013 Vantaggi e Novità per le Piccole e Medie Imprese IL RUOLO DEL FONDO DI GARANZIA

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Il Fondo di Garanzia per le PMI – L. 662/96

Michele Farella – Mediocredito Italiano

RTI – Fondo di Garanzia per le PMI

Benevento, 26 novembre 2013

Vantaggi e Novità per le Piccole e Medie Imprese

IL RUOLO DEL FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le PMI

Agenda:

1. Storia del Fondo

2. Sistema Attuale

3. Dinamica dello Strumento

4. Novità di rilievo

5. Caratteristiche del Fondo e Ponderazione Zero

6. Le Tipologie di Intervento

7. I Soggetti Beneficiari

8. Le Operazioni Finanziarie Ammissibili

9. Il Pagamento delle Commissioni

10. Caratteristiche della Garanzia Diretta

11. Caratteristiche della Controgaranzia

12. I Criteri di Valutazione

13. Le Ultime Novità

14. Il Supporto al Sistema dei Soggetti Richiedenti e delle PMI

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Dal 1999 MCC gestisce il Fondo, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche,

intermediari finanziari “107”, SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo), SGR e

Società di Gestione Armonizzate. E’ inoltre prevista la controgaranzia del Fondo a favore

delle garanzie prestate dai Confidi e dagli Altri Fondi di garanzia.

Disposizioni di estremo rilievo circa l’operatività del Fondo, sono state introdotte dalla Legge

anti-crisi n. 2/2009 (Art. 11 “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione della

garanzia dello Stato”) e dalla Legge incentivi n. 33/2009 (Art. 7 quinquies) e dalla Legge Salva

Italia n. 214/2011 (Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese)

Storia del Fondo di Garanzia Evoluzione

Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96

“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a

favore delle piccole e medie imprese”

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La Governance

RTI

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Misure di recente adozione Sistema Attuale

IL COMITATO DI GESTIONE

E’ composto da 21 membri in rappresentanza di:

MISE (6)

MIT (1)

MEF (1)

MiPAAF (1)

MIUR (1)

Regioni (1)

ABI (1)

Categorie (Confindustria, Confapi,

Confcommercio, Confesercenti,

Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e

Confcooperative)

L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da

rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie.

Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un

Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di

mandataria.

IL GESTORE

E’ composto da 5 istituti bancari che si sono

aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I.

5^ aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010):

Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo

mandataria)

Artigiancassa S.p.a.

MPS Capital Service Banca per le imprese spa

Mediocredito Italiano spa

Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane

spa

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La Dinamica dello Strumento di Sostegno alle PMI

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Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza

delle domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello

inferiore a quello sperimentato nell’anno precedente (2,9%).

A cosa si riconduce l’esclusione?

Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a:

cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale);

basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%);

elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%).

La Dinamica dello Strumento di Sostegno alle PMI

Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%)

97,1%

98,6%

2,9%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

Domande accolte Domande escluse

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L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo

numero di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali.

La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento senza

prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da ipoteche

(0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale).

La Dinamica dello Strumento di Sostegno alle PMI

Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%)

Op. senza garanzie reali

99,5%

Ipoteca0,1%

Pegno0,4%

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Le Misure volte al Potenziamento del Fondo

Novità di rilievo

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Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di

consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese

Estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di

imprese, rafforzandone la mutualità

Istituzione di due Riserve su risorse PON Ricerca (€ 100 Mln) e POIn Energia (€ 96 Mln)

volte a finanziare interventi nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia,

Calabria e Sicilia)

Accesso alle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria

Accesso alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni

Interventi a sostegno delle PMI colpite dagli eventi sismici di maggio 2012, con priorità sia

di istruttoria, sia di adozione della delibera da parte del Comitato nonché esenzione dal

pagamento della commissione

Aumento della percentuale massima di copertura del Fondo fino all’80% per ogni singola

operazione

Aumento dell’importo massimo garantibile sino a € 2,5 milioni per singola impresa

Definizione di nuove tipologie di intervento del Fondo e della misura delle commissioni

per l'accesso alla garanzia.

Rifinanziamento del Fondo per € 1.200 milioni per il triennio 2012 – 2014

Decreto «fund raising» volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte

di enti e organismi pubblici

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Le Caratteristiche del Fondo di Garanzia

Ammissibilità alla

garanzia per

qualunque operazione

finanziaria

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di

impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di

diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria

delle imprese.

Intersettorialità Intersettorialità

Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle

imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto

merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel

sostenere le imprese in fase di start up.

Ponderazione zero

L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato,

che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e

sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale

per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.

Escutibilità a prima

richiesta

Escutibilità a prima

richiesta

La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima

richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di

garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Cumulabilità con

altre agevolazioni

pubbliche

Cumulabilità con

altre agevolazioni

pubbliche

Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.

Procedure snelle Procedure snelle Per accedere al Fondo è possibile presentare le domande on line e con

procedure semplificate con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

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La Ponderazione Zero

La garanzia di

ultima istanza

dello stato

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal

Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo

permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di

capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità

di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore

alle imprese finanziate.

Essa agisce:

nel caso di garanzia diretta;

nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima

richiesta sul patrimonio del garante.

Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in

forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da

Confidi o altro Fondo di Garanzia.

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Le Tipologie di Intervento

Garanzia

diretta

E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari

(art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate

(queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)

Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e

copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare

dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul

territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o

operativa nel Lazio e in Toscana.

Cogaranzia

Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia

che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che

regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di

attivazione.

Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si

applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione

della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese

situate nel Lazio e in Toscana.

Controgaranzia

E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di

garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).

Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello

risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel

qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei

limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

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I Soggetti Beneficiari

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Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della

Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

valutate economicamente e finanziariamente sane;

appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE

specificati nelle tabelle inserite nelle disposizioni operative

situate sul territorio nazionale

Non sono ammesse alla Garanzia del Fondo le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i

quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o

di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo stesso.

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Le Operazioni Finanziarie Ammissibili

(1/2)

Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in:

a)Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;

b)Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;

c)Operazioni sul capitale di rischio;

d)Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo

bancario di qualsiasi durata;

e)Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione

straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;

f) Altre Operazioni finanziarie.

Tra le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e tra le Altre operazioni finanziarie,

rientrano anche i finanziamenti a M/L Termine e i Prestiti Partecipativi, a fronte di

investimenti, per i quali la Garanzia è concessa secondo il Regolamento CE n. 800/2008. In

tutti gli altri casi la Garanzia è concessa secondo il regime de minimis.

In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta

di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto

richiedente.

Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata

e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili

solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.

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Le Operazioni Finanziarie Ammissibili

(2/2)

Nell’Ambito delle Operazioni di durata non inferiori a 36 mesi e Altre

Operazioni Finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non

esaustivo): • Operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento di fornitori,

spese per il personale, ecc.;

• Operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate da

banca diversa/Gruppo bancario diverso da chi ha erogato i prestiti oggetto

di consolidamento;

• Operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia

modifica dei piani di rimborso mediante allungamento della durata,

riduzione dei tassi di interesse, rimodulazione delle quote capitale, ecc.;

• Operazioni di fideiussione strettamente connesse ad attività «caratteristica»

dell’impresa ed aventi ad oggetto un obbligo di pagamento (es.: fideiussioni

a garanzia pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.);

• Finanziamenti a M/L termine a fronte di investimenti (macchinari

nuovi/usati), Prestiti Partecipativi, ecc..

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Il Pagamento delle Commissioni (ove dovute)

La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di

consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul

capitale di rischio, riferite a:

soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

imprese femminili;

piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;

micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete;

imprese sociali;

imprese di autotrasporto;

imprese colpite dagli eventi sismici;

Imprese start-up innovative e incubatori di impresa.

La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A..

Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una

commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo,

come di seguito.

Micro

impresa

Piccola

impresa

Media

impresa

Micro

impresa

Piccola

impresa

Media

impresa

Operazioni di consolidamento di passività a breve termine

su stessa banca o gruppo bancario

Operazioni sul capitale di rischio:

- anno di ammissione

- anni successivi:

fino al 5°

successivo al 5°

Tutte le restanti Operazioni finanziarie ammissibili 0,25% 0,5% 1,0% - - -

0,5% 0,5%

3% Diretta (2% Controgar.) 3% Diretta (2% Controgar.)

1% 1%

0,25% 0,25%

Restanti territori Regioni del Mezzogiorno

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Caratteristiche della Garanzia Diretta

I Soggetti richiedenti

Possono richiedere la Garanzia Diretta:

le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche;

gli Intermediari vigilati;

le SFIS;

le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di

rischio.

Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere

accreditati mediante richiesta scritta al Gestore ovvero richiesta di credenziali per

l’utilizzo della procedura telematica, inviando la documentazione prevista dalle vigenti

Disposizioni Operative.

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Con delibera del Soggetto

Richiedente

Entro i 6 mesi dalla data di delibera

del soggetto richiedente

Senza delibera del Soggetto Richiedente

(c.d. richieste preventive)

In questo caso occorrerà comunicare

l’avvenuta delibera del soggetto finanziatore

al Gestore entro 3 mesi dalla data di delibera

di ammissione del Comitato

È possibile presentare la richiesta di ammissione al Gestore con o senza la delibera del

soggetto richiedente mediante procedura telematica, fax o raccomandata A/R

Le proposte presentate dal Gestore sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data

di arrivo della richiesta e comunicate ai soggetti beneficiari finali e richiedenti entro 10

giorni.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra

garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono

essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie con un valore cauzionale calcolato

sulla base della normativa di riferimento.

Le Procedure per la Concessione della Garanzia Diretta

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Caratteristiche della Garanzia Diretta: percentuali di copertura e

importo massimo garantito

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Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non

inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a

36 mesi80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa

banca/gruppo bancario30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio 50% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln

Altra operazione finanziaria 80% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 60% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln

Start up innovative e

incubatori di impresa

Quota di copertura / Importo massimo garantito

Imprese ubicate nel

Mezzogiorno e imprese

Femminili

Riserve PON e PoinImprese colpite dagli

eventi sismici Altre imprese

non ammissibile

non ammissibile

non ammissibile

non ammissibile

IMPRESE

OPERAZIONI

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Le Caratteristiche della Controgaranzia Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti Controgaranzia a prima richiesta a condizione che la garanzia dei Confidi abbia

caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta.

Le convenzioni confidi stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla

normativa del Fondo. La controgaranzia a prima richiesta, in caso di default del confidi,

può essere escussa anche dalla banca garantita.

Controgaranzia sussidiaria è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle

procedure di recupero

Soggetti richiedenti

Confidi;

Altri Fondi di garanzia gestiti da Banche, o Intermediari ex artt. 106 e 107 del TUB.

Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati

presso il Gestore. L’utilizzo della piattaforma web per la presentazione online delle

domande è consentita dietro rilascio di apposite credenziali, a seguito dell’invio della

documentazione prevista dalle Disposizioni operative.

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Premesso che in tutti i casi la richiesta di ammissione deve essere presentata

successivamente alla delibera del soggetto richiedente, è possibile presentare la richiesta

di ammissione al Gestore con o senza la delibera del soggetto finanziatore mediante:

Procedura telematica, Fax o Raccomandata A/R

Le proposte presentate dal Gestore sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data di

arrivo della richiesta e comunicate ai soggetti beneficiari finali e richiedenti entro 10 giorni.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra

garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono

essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie con un valore cauzionale calcolato

sulla base della normativa di riferimento.

Le Procedure per la Concessione della Controgaranzia

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Caratteristiche della Controgaranzia: percentuali di copertura e

importo massimo garantito

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Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni:

quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a

36 mesi80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa

banca/gruppo bancario60% di 60% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio 80% di 60% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln

Altra operazione finanziaria 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln

Imprese colpite dagli

eventi sismici Altre imprese

Start up innovative e

incubatori di impresa

Quota di copertura / Importo massimo garantito

Imprese ubicate nel

Mezzogiorno e imprese

Femminili

Riserve PON e Poin

non ammissibile

non ammissibile

non ammissibile non ammissibile

IMPRESE

OPERAZIONI

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La Cogaranzia

La garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore delle banche e congiuntamente alla

garanzia Confidi/Altri fondi di garanzia.

Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che stipulano apposita

Convenzione con il Gestore, che regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della

Cogaranzia. A oggi, le Convenzioni stipulate tra il Gestore e i Confidi o Altri Fondi di garanzia con

le nuove percentuali di copertura sono 8 e altre in fase di perfezionamento.

Alle operazioni di Cogaranzia si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di

concessione previste per la Garanzia Diretta.

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I Criteri di Valutazione

Per valutare l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante 6 modelli di

scoring (3 per le imprese in contabilità ordinaria e 3 per le imprese in contabilità semplificata).

Ogni modello presenta 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in

rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-

3. In funzione del punteggio dell’impresa – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti -

è attribuito il livello:

LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9

LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8

LIVELLO C: punteggio impresa < 7

La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazione di due livelli che combinati tra

loro producono la fascia di valutazione:

Rientrano, inoltre, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano

un rapporto tra Mezzi Propri e Totale Passivo, riferito all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 5%

(4% per l’Autotrasporto).

Le imprese in fascia 3 non sono ammesse all’intervento del Fondo.

Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata

relazione tecnica.

ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE

A A

B A

A B

B B

C B

C A

A C

B C

C C

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

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I criteri di valutazione Le operazioni semplificate e di importo ridotto

L’impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione;

Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;

L’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti

dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 30% del fatturato dell’impresa

(20% nel caso di operazioni fino a 36 mesi);

L’eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio

precedente non sia pari o superiore al 40%;

L’eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci non sia superiore al 5% del fatturato

Operazioni

semplificate

Importo

ridotto

Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;

L’impresa presenti un’utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati;

L’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio non superi il 10% fatturato.

L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base

dei seguenti elementi:

anzianità dell’impresa;

n. addetti dell’impresa;

nel caso di finanziamento a fronte di investimenti;

crescita del fatturato almeno del 5% o del 10% nell’ultimo esercizio;

immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di

locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.

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I criteri di valutazione Valutazione delle nuove imprese e delle imprese operanti su commessa o a

progetto

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria

attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non

utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati :

sono ammissibili solo se l’operazione è a fronte di un programma di

investimento;

rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione “caso per caso”;

L’operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare

già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25%

dell’importo del programma di investimento.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di

un bilancio previsionale almeno triennale.

Procedura per

nuove imprese

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e/o

operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due

bilanci approvati:

rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione “caso per caso”;

sono ammissibili solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una

specifica iniziativa;

sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla

base di un business plan.

Le operazioni non sono ammissibili nel caso in cui la durata dell’operazione

finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa e/o i mezzi propri

sono < al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

Procedura per

imprese

operanti su

commessa o a

progetto

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Le Ultime Novità Normative - Decreto del 26 aprile 2013 in favore di start-up

innovative e degli incubatori certificati

Il Decreto del 26 aprile 2013

Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo

in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25

giugno 2013, n. 147)

L’intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è

concesso:

a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi;

senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore, a condizione che il

soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna

garanzia reale, assicurativa o bancaria;

per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln;

nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento;

nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o

altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la

percentuale massima di copertura dell’80%.

Ai fini dell’applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente

acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’allegato 4 alle

vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale

dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro

delle imprese.

Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in

mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate

e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle

vigenti Disposizioni operative, fermo restando l’intervento gratuito del Fondo.

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Le Ultime Novità Normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69

“decreto del Fare”(1/2)

Decreto legge 21 giugno 2013

Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL “del Fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto

2013, n. 98 recante: “Disposizione urgenti per il rilancio dell’economia” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del

20 agosto 2013, n. 194)

Definisce l’adozione di specifiche disposizioni volte a:

assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,

attraverso:

• l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato

finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla

garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di

rischio;

• l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della

garanzia diretta fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento

alle “operazioni di anticipazione crediti PA, alle “operazioni finanziarie di durata non

inferiore a 36 mesi” e alle operazioni a favore delle imprese dell’autotrasporto merci

conto terzi;

• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste

attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della

garanzia;

• misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica

alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.

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limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova

concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie

già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività,

all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo;

prevede specifici criteri di valutazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo da

parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali.

Il decreto ha inoltre disposto:

la riduzione al 50% (dal precedente 80%) della quota delle disponibilità finanziarie

riservata a operazioni finanziarie non superiori a € 500 mila d’importo massimo garantito

per singola impresa;

l’estensione dell’operatività del Fondo - previa adozione di un apposito decreto del MiSE

di concerto con il MEF - ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli

aderenti alle associazioni professionali, prevedendo un limite massimo di assorbimento

non superiore al 5% delle disponibilità;

la possibilità di far affluire al Fondo contributi su base volontaria per essere destinati alla

microimprenditorialità, a seguito di apposito decreto MEF, che definisca le modalità di

contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini.

Le Ultime Novità Normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n.

69 “decreto del Fare” (2/2)

Decreto legge 21 giugno 2013

Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL “del Fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto

2013, n. 98 recante: “Disposizione urgenti per il rilancio dell’economia” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

del 20 agosto 2013, n. 194)

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Il Decreto “Fund raising”

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Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito

con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5

Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni,

Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche ovvero con l’intervento della

SACE S.p.A. per incrementare la dotazione del Fondo.

I contributi dei soggetti apportanti incrementano la dotazione del Fondo attraverso la

costituzione di SEZIONI SPECIALI mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero

dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, con l’obiettivo di

individuare per ciascuna Sezione:

le tipologie di operazioni che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della

sezione speciale;

le modalità di intervento, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle

operazioni di finanziamento;

l’ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una

dotazione minima

Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito

con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5

Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito

con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5

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Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio

Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio

riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta, in collaborazione

con il sistema dei Confidi, per facilitare l’accesso al credito delle PMI a copertura di

investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione.

La percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell’80%, a fronte di

una quota garantita dai Confidi, che non può superare l’80%. Sulla base di quanto previsto

dal Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012, le

risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione

con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.

Le 19 Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo, hanno versato al Fondo

un contributo totale pari a € 15,6 mln. Con l’obiettivo di sostenere i processi di

internazionalizzazione delle PMI attraverso le Sezioni speciali delle Camere di commercio,

sono stati individuati specifici criteri di valutazione, volti a:

sostenere l’accesso al credito delle PMI già significativamente attive sui mercati esteri,

con l’intento di favorire piani di internazionalizzazione e il rafforzamento del tessuto

economico del territorio di riferimento, anche in considerazione degli effetti positivi sulle

imprese dell’indotto;

agevolare le PMI con vocazione all’export, qualificabili come “start up

dell’internazionalizzazione”. Per tali imprese è stata introdotta una valutazione che,

laddove rilevante, tenga conto sia di dati di bilancio sia della natura e delle caratteristiche

delle iniziative pianificate e oggetto dell’operazione di finanziamento.

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La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le Pari opportunità

Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia

e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili.

Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura raggiunge

un’intensità massima dell’80%.

Sulla base di quanto previsto dall’Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF, le risorse della Sezione

Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota

di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.

In parallelo con le normali modalità di richiesta, è previsto un meccanismo di accesso al

Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al

Fondo un contributo pari a € 10 mln.

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La Sezione Sisma Abruzzo

Con decreto Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla

concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese,

comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi

professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile

2009.

Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del

Fondo, di € 10 mln.

La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo

massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a € 2,5 mln, di garanzie dirette e

controgaranzie, con copertura massima:

dell’80% dell’ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta;

del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di

Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non

superiore all’80 percento di ciascun finanziamento.

Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo sono esaminate con priorità dal

Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a

decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre 2012. Decorso tale periodo,

le risorse eventualmente non impegnate rimangono nelle disponibilità del Fondo.

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La Sezione autotrasporto merci conto terzi

La Sezione sostiene l’accesso al credito delle PMI operanti nel settore nell’autotrasporto di

merci conto di terzi.

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2009 è stata

istituita la Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi.

la dotazione iniziale della sezione ammonta a € 50 mln.

il Comitato di Gestione del Fondo è integrato con i rappresentanti del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e delle organizzazioni associative di autotrasporto.

per le operazioni relative a imprese di autotrasporto merci per conto terzi non è prevista

alcuna commissione.

Le risorse a valere sulla Sezione sono destinate alla concessione di garanzie sui

finanziamenti accordati alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di

terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività di impresa.

Non sono ammissibili le operazione a fronte di investimenti per mezzi o attrezzature di

trasporto.

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Le Riserve PON “Ricerca e Competitività”, POIn “Energie rinnovabili e risparmio

energetico” e POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”

Con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro

dell’Economia e delle Finanze sono state istituite tre Riserve finalizzate agli interventi del

Fondo a favore delle imprese ubicate nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza

(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

Le Riserve istituite, con contabilità separata, sono state attivate a valere su:

risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”, Asse II,

Obiettivo operativo “Miglioramento del mercato dei capitali” – Azione “Capitalizzazione

delle PMI ed accesso al credito”, con una dotazione pari a € 150 mln;

risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio

energetico 2007/2013” , con una dotazione pari a € 96 mln;

risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo

2007/2013", con una dotazione pari a € 80 mln.

Con riferimento alle operazioni ammissibili alle Riserve, il Fondo interviene con le

percentuali massime di copertura dell’80%. L’importo massimo garantibile - per ciascun

soggetto beneficiario finale - è pari alla misura massima di € 2,5 mln.

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Il Piano della Trasparenza

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Il Piano della Trasparenza

Comunicare al Gestore le informazioni rese alle

imprese e le condizioni economiche applicate ai

soggetti beneficiari finali;

Dichiarare, nel modulo per la richiesta di

ammissione al Fondo, se hanno tenuto conto o

meno della natura del garante di ultima istanza

nel calcolo dell’assorbimento patrimoniale

relativa alla quota di esposizione coperta dalla

garanzia del Fondo;

Comunicare il vantaggio riconosciuto al

soggetto beneficiario finale in termini di:

• tasso di interesse;

• maggiore volume di credito concesso;

• minori commissioni (controgaranzia)

Predisporre un adeguata modulistica, intesa

come fogli informativi o moduli di richiesta della

garanzia del Fondo.

Comunicare all’impresa, nella fase di richiesta di

ammissione, tutti i contatti utili a cui rivolgersi

per informazioni;

Comunicare all’impresa, in seguito alla delibera

del Comitato:

• concessione o rigetto della garanzia del Fondo;

• l’ESL (intensità agevolativa) corrispondente alla

garanzia concessa;

• in caso di ammissione al Fondo, il vantaggio ad

esso associato.

Pubblicare e aggiornare periodicamente sul sito

web del Fondo l’elenco dei soggetti richiedenti e

le informazioni relative alle operazioni deliberate

con esito positivo;

Attivare sul sito una casella di posta elettronica

dedicata a FAQ e/o eventuali segnalazioni.

Per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 “Informazione alle imprese” del Decreto «Salva

Italia», è stata approvata una integrazione delle Disposizioni operative del Fondo attraverso l’introduzione

del Piano della Trasparenza con l’obiettivo di favorire la massima informazione tra Gestore, soggetti

richiedenti e sistema delle imprese.

Obblighi dei soggetti richiedenti Obblighi del Gestore

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Il Supporto al Sistema dei Soggetti richiedenti e delle PMI

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Le attività del Team Assistenza

Incontri Informativi/Formativi

Incontri tra i componenti del Team Assistenza

Contatti con l’utenza

Documenti informativi

Sinergia con le strutture operative di MCC

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Interventi informativi/formativi effettuati sul territorio

Gli interventi effettuati nel periodo gennaio – settembre 2013

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30

13

54

28

33

Totale Interventi 87

di cui:

al nord 28 al centro 38 al sud 21

Di volta in volta le sessioni

info/formative sono state effettuate

ad hoc secondo le esigenze del

destinatario

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Contatti

Per le informazioni sulla procedura di concessione degli interventi del

Fondo di Garanzia visualizzare i contatti del Team Assistenza al link:

http://www.fondidigaranzia.it/contatti.html

RTI - Fondo di Garanzia per le PMI

Michele Farella

MEDIOCREDITO ITALIANO

GRUPPO INTESA -SANPAOLO