Il Dovere Fiscale Di Samuele Cecotti

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    Qualora si tendesse a identificare ildiritto canonico con il sistema delle leggicanoniche, la conoscenza di ci che

    giuridico nella Chiesa consisterebbeessenzialmente nel comprendere ciche stabiliscono i testi legali. A primavista questo approccio sembrerebbevalorizzare pienamente la legge umana.Ma risulta evidente limpoverimento chequesta concezione comporterebbe:con loblio pratico del diritto naturalee del diritto divino positivo, come puredel rapporto vitale di ogni diritto con lacomunione e la missione della Chiesa,il lavoro dellinterprete viene privato delcontatto vitale con la realt ecclesiale.

    Negli ultimi tempi alcune correntidi pensiero hanno messo in guardiacontro leccessivo attaccamento alleleggi della Chiesa, a cominciare daiCodici, giudicandolo, per lappunto,una manifestazione di legalismo. Diconseguenza, sono state propostedelle vie ermenutiche che consentonoun approccio pi consono con le basiteologiche e gli intenti anche pastorali

    della norma canonica, portando aduna creativit giuridica in cui la singolasituazione diventerebbe fattore decisivoper accertare lautentico significato delprecetto legale nel caso concreto. Lamisericordia, lequit, loikonomia coscara alla tradizione orientale, sonoalcuni dei concetti a cui si ricorre in taleoperazione interpretativa. Convienenotare subito che questa impostazionenon supera il positivismo che denuncia,limitandosi a sostituirlo con un altro

    in cui lopera interpretativa umanaassurge a protagonista nello stabilireci che giuridico. Manca il senso diun diritto oggettivo da cercare, poichesso resta in balia di considerazioniche pretendono di essere teologiche

    o pastorali, ma alla fine sono esposteal rischio dellarbitrariet. In tal modolermeneutica legale viene svuotata: in

    fondo non interessa comprendere ladisposizione della legge, dal momentoche essa pu essere dinamicamenteadattata a qualunque soluzione, ancheopposta alla sua lettera. Certamentevi in questo caso un riferimento aifenomeni vitali, di cui per non si coglielintrinseca dimensione giuridica.

    Esiste unaltra via, in cui lacomprensione adeguata della leggecanonica apre la strada a un lavorointerpretativo che sinserisce nellaricerca della verit sul diritto e sulla

    Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/UdineAnno XLI, n. 1 Gennaio - Giugno 2012

    D I I L L U S I O N E

    I N I L L U S I O N E

    Quando allinizio del 1972 usc ilprimo numero del nostro periodiconon potevamo immaginare che Dioci avrebbe concesso unattivitquarantennale. Allora avemmo lardiredegli incoscienti. Ci ergemmo, infatti,contro dottrine che sembravano averconquistato il mondo (soprattuttoquello occidentale) o essere sul puntodi farlo. Il liberalismo (sotto forma diliberaldemocrazia) aveva ormai datolimpronta ai conservatori, a tutti iconservatori del tempo, utilizzandoin Italia una singolare alleanza: quellafra americanismo e Chiesa cattolica;il marxismo sembrava sul punto diconquistare il potere politico (dopo

    aver conquistato la scuola, soprattuttolUniversit, gran parte della cartastampata e della TV e, pi in generale, imezzi di comunicazione sociale). A moltiche allora guidavano la societ civile equella politica; a molti che portavano laresponsabilit di essere guide religiosesembrava in quegli anni di non averevia duscita e, pertanto, teorizzaronocompromessi pi o meno politici,entrature machiavelliche nel campoavversario sia nel tentativo di contenere

    gli effetti dellapplicazione di dottrineperverse sia talvolta nella convinzioneche le dottrine fino allora combattute(per esempio il marxismo) non fosseroradicalmente inaccettabili, soprattuttose esse fossero state lette (seguendoil singolare insegnamento di Maritain)come eresie cristiane. Si trattava,insomma, in questo ultimo caso direcuperare ci che era sfuggito dimano, non di combattere ci che era (oera considerato) un male in s.

    Venne, pochi anni dopo, lastagione del consumismo che diederealizzazione piena al liberalismo e misein crisi il marxismo. Il consumismo,per, aveva bisogno di depotenziarele ideologie, tutte le ideologie. Il

    (segue a pag. 2)

    I N V I T OIl tradizionale convegno annuale

    degli Amici di Instaurare si svolgernel santuario di Madonna di Strada aFanna (Pordenone) il giorno 23 agosto2012.

    Tema del convegno sar: Catto-

    licesimo e americanismo.Questo il quarantesimo convegno

    annuale, organizzato dal nostro perio-dico, che, ininterrottamente, si svolgenel santuario di Madonna di Strada

    Relatori saranno il prof. MiguelAyuso Torres dellUniversit Comillasdi Madrid e il prof, John Rao dellUni-versit Saint John di New York, i qualiterranno le relazioni in lingua italiana.

    I lavori del convegno sono aperti atutti coloro che ne avessero interesse.Sono invitati a partecipare in partico-

    lare coloro che condividono il nostroimpegno e soprattutto coloro che cionorano del loro consenso.

    Il programma della giornata di pre-ghiera e di studio pubblicato a pa-gina 5.

    (segue a pag. 16)

    IL DIRITTO INSEPARABILE DALLA GIUSTIZIARiprendiamo un passo fondamentale del Discorso del Papa del 21 gen-

    naio 2012, pronunciato durante ludienza al Tribunale della Rota Romana.

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    consumismo presupponeva, infatti,la neutralit ideologica (almenoapparentemente). Il pensiero era (ed )considerato dal consumismo funzionalea solamente operare e a giustificare la

    vita consumistica, presentata comevita buona, perch idonea a saziaregran parte dei desideri, virtualmentetutti i desideri animaleschi. La sagraconsumistica port al pensiero debolee, quindi, nichilistico, ma richieseanche impegno creativo per reperirerisorse che potessero assicurare lasua esistenza. Si accentu, cos, latrasformazione del sistema economicoin sistema finanziario. Si moltiplicil debito pubblico. Si favorirono le

    attivit speculative anzich quelleautenticamente produttive. Si presentun modello di vita da paese deibalocchi. Nessuna tensione etica (la cuimorte viene vieppi teorizzata), nessundovere, nessuna obbligazione. Persinogli ordinamenti giuridici codificaronoquesta impostazione permissivistica enichilistica.

    Reazioni? Nessuna o quasi finoa quando la realt non cominci adimporsi e ad imporre il cambiamento(che, per ora, non sembra avereimboccato la strada giusta). Tutte lereazioni vanno, infatti, nel senso dellarazionalizzazione del sistema. Non siipotizza nemmeno che debba esseremesso in discussione il sistema. Ci siillude di poterlo conservare facendolofunzionare meglio. Cos da Berlusconia DAlema nellultimo decennio delsecolo scorso, da Berlusconi a Montinel primo decennio del secolo XXI sipredic la crisi temporanea: dal tunnel- si disse e si ripete - si sarebbe usciti

    e si uscir presto e, dallaltra parte diquesto, si sarebbe trovato e si troverun rinnovato mondo dei balocchi.

    Si tratta propriamente di unaillusione. Unillusione, per, che un tragico e immorale tradimentodelluomo. La responsabilit di chiha teorizzato, predicato e applicatoci in vista dellacquisto del consenso.Responsabili, per, sono anchecoloro che sono stati passivamenteacquiescenti o per vantaggi o

    perch incantati anchessi dalla vitabuona consumistica, troppe volteerroneamente scambiata (anche dachi avrebbe dovuto denunciarnelintrinseca disumanit) con lapromozione umana. La dimostrazione offerta anche da talune prassi (talvolta

    non solo tali) interne alla Chiesa.Non un caso, per esempio, se nelcorso dei funerali di un Arcivescovoemerito di unArcidiocesi dellItaliadel Nord si elogiato il suo impegnosoprattutto per la promozione umana.

    Lo slogan da lui coniato in occasionedi un terremoto (Prima le fabbriche,poi le case e poi le chiese) segnos di unattenzione alluomo, ma nonalluomo nella sua integralit. Questapromozione umana sembra quasi unafilantropia per la sua considerazioneesclusivamente storica. La premessada cui muove , infatti, quella di unuomo mutilato. Levangelizzazione,in questa prospettiva, sarebbecompatibile con la promozione umana

    solamente se essa messaggioliberatorio interno alla storia, oveliberatorio sinonimo di vitalistico.Non un caso, infatti - ancora peresempio - se oggi esponenti dellacosiddetta cultura cattolica affermano(in perfetta sintonia con il pi radicalelaicismo) che il matrimonio fra esseriumani di sesso diverso e indissolubile una gabbia e se sostengono chesolamente la coppia (che si formadi volta in volta sulla base di pulsioniistintive) indissolubile. Indissolubile

    fino a quando entrambi i membri sisentono uniti, vale a dire attratti.Non oltre, perch ogni legame che vadaoltre la spontaneit vitalistica sarebbeviolazione della libert. I due esempiportati dimostrano - ci sembra - chela promozione umana della egemonecultura (fuori e dentro la cristianit) ricerca di unutopistica condizioneumana, diversa radicalmente dallarealt (dicesi realt, non effettivit)che si rivela antiumana. Questo porta

    a prassi educative e pastorali sbagliatein radice. Oggi, infatti, si ritiene di dovereducare non al controllo razionaledi s (considerato repressivo) ma allospontaneismo (basterebbe pensare aquello che, per esempio, in Spagna stato prescritto per norma a propositodelleducazione sessuale nella scuolapubblica). Sul piano pastorale molticonsiderano che la libert sia guida allalibert: non la verit che rende liberi(come dice il Vangelo). Il che significa

    che ogni verit andrebbe abbandonataper consentire una promozionedelluomo conforme ai canoni dellalibert luciferina.

    Perch queste considerazioni?Per ricordare innanzitutto a noi stessi(tentazioni ne viviamo anche noi) e

    ai Lettori che oggi, come e forse pidi ieri, necessario impegnarsi. Lasituazione attuale, infatti, peggiore diquella di quarantanni fa. Non , questa,una considerazione pessimistica., piuttosto, la constatazione di

    un risultato cui siamo giunti. Oggilumanit sembra condividere unpensiero unico che pensiero non .Tanto che diventata difficile persino lacomunicazione. nostra impressione,per esempio, che il Papa non riescanemmeno a parlare a Vescovi e Clero.Taluni Vescovi, poi, se sono fedelial mandato apostolico e se sono inunione con Pietro, sono stranieri nelleproprie Diocesi, non riescono cio na insegnare n a governare soprattutto

    a causa della cultura condivisa dallamaggioranza del loro Clero e a causadella cultura diffusa presso i fedeli loroaffidati e da questi condivisa. Ancheil mondo laico vive una situazionebabelica e schizofrenica. Da una parte,per esempio sostiene che la moralenon c (al massimo ammette che essasia pluralista e quindi, se c, comenon ci fosse), dallaltra moltiplica lacreazione di Comitati etici e di Codicietici, basati per su regole che sonodefinite tali perch condivise, nonperch regole in s da condividere.

    In questo contesto siamo chiamatioggi pi che mai a pregare, a pensaree ad operare per uscire da questasituazione, tenendo presente lunicofaro che guida a un porto sicuro: quellodi Cristo, luce delle intelligenze e deicuori.

    (segue da pag. 1)

    E C H I

    Lecture et Tradition, rivista francese(n.8 - dicembre 2011), ha ripreso intraduzione francese il teso integraledellarticolo di Samuele Cecotti da noipubblicato nel n. 2/2010, dedicato alproblema del Risorgimento.

    Interessante la premessa redazionalenella quale la rivista francese affermache le celebrazioni del 150 anniversariodellunit dItalia hanno occultatototalmente il carattere satanico del

    Risorgimento.La rivista spagnola Anales dela Fundacin Francisco Elas deTejada (a. XVII/2011) ha ripreso intraduzione spagnola larticolo di DanieleMattiussi dedicato alla questione delleinterpretazioni del Risorgimento.

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    IL DOVERE FISCALE SECONDO LA DOTTRINA CATTOLICA

    di Samuele Cecotti

    Tra il panico ingenerato dalla indoma-

    bile crisi finanziaria mondiale e il disordi-ne di una UE incapace di articolare unaqualsivoglia politica economica, si fa ungran parlare dellevasione/elusione fisca-le come duna gravissima immoralit. Ildibattito politico/giornalistico quotidianoridonda di demagogici proclami controla piaga dellevasione/elusione fiscale inuna strana unanimit retorica, dal miglio-rista Giorgio Napolitano, presidente dellaRepubblica, al cardinal Angelo Bagnasco,presidente della CEI, passando per la va-riegata accolta di ministri, parlamentari e

    capi partito. Da qualche tempo uno spotpubblicitario governativo in onda sullereti televisive nazionali, voluto dal Gover-no Berlusconi e mantenuto dal GovernoMonti (Esecutivo autore di norme fiscaliinique e di un ancor pi iniquo controllodello Stato sulla vita economica dei citta-dini tale da confermare e peggiorare quelregime da tempo dominante configuran-tesi come Stato di polizia tributaria) , col-loca lintera classe politica nazionale nelnovero di quanti usano demagogicamen-te limmagine stereotipa dellevasore pa-rassita della societ. Anche tra i cattolici

    democratici, solitamente generosi e be-nevoli verso ogni devianza morale, non siinvoca mai piet per gli evasori/elusori reidi anteporre i diritti della propriet privataalla progressiva e provvidenziale azioneredistributiva dello Stato-Provvidenza. Fuil professor Romano Prodi, durante il suoultimo governo, a rimproverare i confes-sori per la scarsa attenzione prestata insede di foro interno al peccato di eva-sione fiscale. Al cattolico adulto Prodirispose mons. Velasio De Paolis, alloraSegretario del Supremo Tribunale della

    Segnatura Apostolica e oggi cardinaleDelegato Pontificio per la Congregazionedei Legionari di Cristo e gi Presidentedella Prefettura degli Affari Economicidella Santa Sede: il Legislatore ha il di-ritto di imporre le tasse, il cittadino ha ildovere di pagarle, ma il governo deveusare bene quei soldi: se li usa male o sela tassazione eccessiva, viene a manca-re il presupposto.

    Autorevolmente il canonista De Pa-olis ci ricorda come il diritto dello Statoallimposizione fiscale non sia assoluto

    ma relativo ad un ordine morale oggetti-vo1e relativo, di conseguenza, il doverefiscale dei cittadini.

    Troppo spesso si sente equipararelevasione/elusione fiscale al furto ancheda autorevoli fonti cattoliche2 lasciandocos intendere una concezione statalista/

    collettivista della propriet, per la quale loStato/la collettivit vanterebbe un dirittoreale superiore sui beni privati, quando,invece, il Magistero ha sempre presen-tato il dovere fiscale come un dovere di

    pietaslegato al IV Comandamento e nonal VII, ovvero ad un dovere di giustizialegale e non di giustizia commutativa3. Ilche significa che il non pagare le imposte/tasse pretese dal Fisco non furto ma,piuttosto, una violazione del dovere mo-rale/giuridico di obbedienza allautorit edi cooperazione al bene comune.

    A dire il vero, la teoria dellevasione/elusione fiscale come furto sembrerebbetrovare una labile conferma nel Magisterodi Benedetto XVI4e in un generale recen-

    te orientamento della Chiesa docente perunidea di fiscalit orientata allo Stato So-ciale5. Mancando, per, puntuale pronun-ciamento del Magistero al riguardo, con-verr attenersi alla Dottrina di sempre6,tanto pi che le recenti novit propostedalla riflessione moralistica sulla Dottri-na sociale troppo spesso si presentanocome cedimenti della Dottrina cattolicaalla socialdemocrazia e/o al paradigmaliberaldemocratico di Welfare State.

    Ribadito, quindi, il dovere fiscalecome dovere di giustizia legale, si pu

    esaminare con perizia di dottrina la naturadella violazione di questo dovere, i modi, icasi, le attenuanti e le giustificazioni.

    Perch di violazione del dovere fiscalesi possa parlare necessario che lomis-sione compiuta sia illegittima ovvero chela pretesa fiscale sia legittima in quanto lanorma positiva che la determina con-forme al diritto naturale. Non tutte le eva-sioni fiscali, ovvero la violazione di normepositive (fiscali), sono immorali, ma soloquelle che frodano giuste imposte/tasse7. la legittimit dellimposta/tassa a rende-

    re obbligante lonere fiscale.Lautorit pubblica non ha, sulla quota

    di beni privati pretesa dal Fisco, un dirittoanalogo a quello del proprietario: lo Sta-to, infatti, non ha diritti diretti ed immediatisui beni dei suoi sudditi, che ne sono i soliproprietari; ha sui loro beni solo un dirit-to indiretto e mediato, che gli d il poteredesigere dai loro proprietari che ne ceda-no una frazione per sovvenire ai bisognidella cosa pubblica8.

    la stessa legge naturale, che co-stringe luomo a vivere in societ, [che]

    gli crea il dovere di portare alla societ imezzi senza i quali questa non potrebbeattuare il compito che le proprio9masolo e soltanto rispetto ai compiti propridella comunit politica: lo Stato valida-mente esige da tutti i suoi sudditi i fondiche gli permettano di adempiere la sua

    missione sociale; fuori di questo scopo, lesue richieste sono puramente arbitrarie enon potrebbero esigere il rispetto dei suoisubordinati. Una legge ingiusta priva diogni forza obbligatoria10.

    Quali sono questi compiti? Per la dot-trina classico-cristiana consistono unica-mente nellassicurare la difesa esternae la pace interna, ovvero si riducono adamministrazione, giustizia e difesa e sol-tanto [a] quello11.

    Non basta cio la volont dellautori-t perch una norma (tanto meno fiscale)sia obbligante, occorre che la volont im-perativa dellautorit sia legittima ovveronon comandi nulla di immorale e si atten-ga entro i propri limiti, ai propri fini naturaliper i quali ha ragione dessere.

    Il beato martire Severino Boezio12, adesempio, chiama saccheggio i pub-blici balzelli (perfettamente legali) impo-sti dallautorit ostrogota di Ravenna.Lespressione saccheggio usata daBoezio impone una ulteriore considera-zione: se levasione fiscale non furto,in quanto lautorit pubblica non ha dirittidiretti ed immediati sui beni privati pretesidal Fisco, ma, bens, su quegli stessi benisono i proprietari ad avere diritti diretti edimmediati, nel caso di imposte ingiuste ri-scosse dal Fisco, lo Stato non si macchie-rebbe di furto ai danni dei propri sudditi o,meglio, di rapina? Di furto nei confrontidei cittadini soggetti a prelievo fiscale allafonte (es. lavoratori dipendenti), di rapinanei confronti dei cittadini costretti, sottominaccia di sanzione, a consegnare al Fi-sco proprie sostanze.

    Senza aderire al liberalismo di Ben-jamin Constant de Rebecque possiamo,nel caso, fare nostre le sue parole circale imposte ingiuste da giudicarsi un fur-to che la forza dello Stato non rende pi

    legittimo di ogni altro atto della medesi-ma natura. un furto tanto pi odioso inquanto si effettua con tutte le solennitdella legge. un furto tanto pi vile inquanto perpetrato dallautorit in armicontro lindividuo disarmato (da Princi-

    pi di politica, 1806). Parole analoghe lescrisse nel 1943 Carlo Francesco DAgo-stino trattando della propriet privata: loStato che ci metta le mani sopra, allin-fuori di quello che sia la giusta corre-sponsione dei servizi che rende (e dei soliservigi indispensabili al bene comune),

    semplicemente un ladro ed un violento13

    .Le imposte illegittime perch finaliz-zate a finanziare, non le funzioni naturalidella comunit politica, ma altro, non ob-bligano e la loro evasione legittima per-ch tali imposte costituiscono un abuso

    (segue a pag. 4)

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    da parte dellautorit. Le imposte, invece,illegittime perch moralmente cattive (es.pretese per finanziare pratiche immorali operch pretese per ragioni e secondo cri-teri riconducibili a dottrine contrarie al di-

    ritto naturale e/o alla Verit cattolica) nonsolo possono, ma devono, se ve ne lapossibilit, essere evase come resistenzaocculta al male operato dallo Stato. Nelcaso italiano, ad esempio, il fatto che ilServizio Sanitario Nazionale fornisca asuo carico prestazioni sanitarie qualelinterruzione volontaria di gravidanza,la fecondazione in vitro, etc. costituiscevalido argomento a sostegno del doveremorale di resistere (anche fiscalmente) asimili delitti compiuti dallo Stato.

    La pretesa poi degli Stati moderni difinanziare, con le imposte, servizi pubblicinon riconducibili alle funzioni proprie del-la comunit politica (es. trasporti, ospe-dali, scuola, etc.), servizi che, qualora loStato liberamente ritenesse di erogarli inproprio, dovrebbero, invece, finanziarsicon il corrispettivo di tariffe, solleva nonpoche perplessit circa la sua legittimit.Quando poi si d il caso, come in Italia adesempio con la scuola, che lo Stato violila giustizia distributiva, oltre che il diritto/dovere naturale dei genitori alleducazio-ne dei figli, imponendo la scuola di Statoa spese dei contribuenti e costringendo,

    cos, le famiglie cattoliche a pagare duevolte la scuola dei propri figli (con le im-poste e con le rette scolastiche per farstudiare i figli nelle scuole confessionali),levasione fiscale diviene assolutamentelegittima come compensazione occulta.

    Se poi trattiamo del Welfare State,ovvero della assunzione a proprio carico,da parte dello Stato, di oneri di spesa perinterventi di natura mutualistica, assicura-tiva e caritatevole, ma anche di vera epropria ridistribuzione della ricchezza inspregio della giustizia commutativa che

    ha determinato i titoli legittimi di proprie-t, ai quali lo Stato fa fronte attraverso laleva fiscale, il giudizio di illegittimit evi-dente14.

    Per tutte queste ragioni, si pu rico-noscere come in Italia e nelle moderneliberal-democrazie, levasione fiscale siain larghissima parte giustificata e, in molticasi, addirittura, moralmente doverosa. Equesto in ragione dun giudizio sulla con-formit delle pretese impositive al dirittonaturale, niente a che vedere con gli argo-menti liberali-liberisti che assolutizzano il

    diritto di propriet o demo-liberali del Notaxation without rapresentationche, coe-rentemente sviluppati, non possono cheportare, nei sistemi democratici, a rico-noscere come legittime tutte le impostepretese perch volute dai rappresentanti,democraticamente eletti, del popolo.

    Lo Stato avanza legittime pretese fi-scali sui beni privati in ragione della pro-pria autorit ordinata al fine naturale dellacomunit politica, a prescindere dalla for-ma di governo e dalla natura rappresen-tativa o meno dellorgano legislativo. Selimposta legittima lo Stato ha il diritto dipretenderla, indipendentemente dal vo-lere dei sudditi o dei loro rappresentanti,anche coercitivamente ma, se limposta illegittima, non c volont maggioritariadei sudditi che la possa rendere obbli-gante. Infatti, anche nel caso in cui i beniprivati sui quali lo Stato avanza le propriepretese fiscali fossero della collettivit,la volont maggioritaria (della collettivit)potrebbe disporre di quei beni, ad es.,facendone dono allo Stato; tuttavia nonpotrebbe rendere obbligante una normafiscale illegittima neppure rispetto a se

    stessa. Se, per, i beni privati sui qualilo Stato avanza le proprie pretese fiscalinon sono della collettivit ma di diversiproprietari privati, la volont maggioritaria(della collettivit) non ha titolo alcuno perdisporre di beni non propri. Ogni singoloproprietario lunico soggetto ad ave-re diritti diretti ed immediati sul propriobene; lo Stato ne ha indiretti e mediati; lacollettivit non ne ha n diretti ed imme-diati, n indiretti e mediati sicch la vo-lont della maggioranza, in questo caso,oltre a non poter legittimare una norma fi-scale ingiusta, non pu neppure disporredei beni privati in forma di donazione. Unaimposta ingiusta, anche se voluta dallamaggioranza del popolo (dalla maggio-ranza dei suoi rappresentanti), resta pursempre un furto/rapina ai danni dei legit-timi proprietari.

    Monsignor De Paolis, giustamente,parla anche di tassazione eccessiva15come di una tassazione che pu esserelegittimamente evasa. A questo riguardova fatta una precisazione: leccessivitdella pressione fiscale non definibile insenso assoluto ma sempre relativo. Adesempio, una tassazione smisuratamen-te alta e, dunque, eccessiva in una con-dizione ordinaria, pu divenire necessa-ria e, quindi, legittima in una condizionestraordinaria come una crisi delle finanzepubbliche o una guerra. In questo casola legge, per dura che sia, non per que-sto meno giusta ed obbligatoria, giacch

    salus populi suprema lex esto!16.

    Cadono, invece, sempre nella nozio-ne di tassazione eccessiva, nel senso diillegittimamente eccessiva17, quei sistemidi finanza pubblica i quali, attraverso leimposte e la redistribuzione dei proven-ti delle stesse, disprezzando i diritti del-la propriet legittimamente acquistata,intendono mutare le ineguaglianze diricchezza dovute ad una economia con-forme alla giustizia commutativa. Cos

    facendo, lo Stato perverte il concetto digiustizia distributiva sino a farne il con-trocanto della commutativa secondo unalogica apertamente o larvatamente so-cialdemocratica.

    Di fronte ad un simile sistema fiscale

    socialdemocratico che pretende violare,cos pesantemente, il diritto naturale dipropriet, chi si meraviglier di vedereil pubblico contribuente, perseguitato dasiffatte ingiuste vessazioni, mettere tuttoin opera per sottrarre ad una politica fi-scale del tutto arbitraria, quel poco di for-tuna ch riuscito ad assicurarsi col suoassiduo lavoro, o mediante penosi rispar-mi?18.

    Come si vede il giudizio cattolicosullevasione/elusione fiscale tuttaltroche riconducibile a quel legalismo fiscale

    che anche molti cattolici, come il presi-dente Prodi, confondono con la moralit.Tanto pi che in realt statuali come quel-le delle moderne democrazie europee assai arduo riconoscerne complessiva-mente legittimo il sistema fiscale.

    Peraltro, anche rispetto alle impostelegittime, la dottrina cattolica tuttaltroche propensa a condannarne senzappel-lo levasione/elusione. Le norme positivefiscali legittime obbligano in coscienza o,piuttosto, sonoleges moere penalis?

    Indubbiamente non in s lecito fro-

    dare le giuste imposte; tuttavia la dottrina propensa a non ritenere pacificamentela totalit delle norme fiscali (legittime)come obbliganti in coscienza, tanto piche nei moderni Stati laici lautorit tem-porale ha rinunciato alle sanzioni sopran-naturali: in quegli Stati, nei quali il legi-slatore rinunzia a una sanzione sopran-naturale delle leggi sulle imposte [], talileggi obbligano soltanto a subire la penaeventualmente inflitta19.

    Dove lautorit ha rinunciato al suopotere di vincolare le coscienze limitando-

    si a promulgare leggi meramente penali, ilsuddito non , tuttavia, sciolto dal vincolomorale di ottemperare alla giustizia legalenaturale. Cos, in campo fiscale, non sa-ranno le leggi positive (moere poenalis) diper s a obbligare in coscienza, ma il dirit-to naturale che impone di collaborare conlautorit nel perseguimento del bene co-mune. dovere morale/giuridico di dirittonaturale contribuire al funzionamento del-lo Stato e una modalit ordinaria per talecollaborazione la contribuzione fiscale.

    Tuttavia il principio di diritto naturale

    compreso nel IV Comandamento non faobbligo di versare questa o quellimpostae, neppure, di versare imposte. Fa obbli-go di collaborare con lautorit politicanel perseguimento del bene comune cosche si ha pieno rispetto di questo dove-re anche nel caso si commetta evasione/

    (segue da pag. 3)

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    elusione delle imposte legittime, purchtale evasione/elusione sia bilanciata daun corrispettivo servizio alla comunit po-litica20.

    C poi da dire che il dovere fiscale,essendo di giustizia legale, cede di fronte

    ad un dovere di giustizia commutativa, percui, ad es., limprenditore che si trovassenella necessit di decidere se pagare glistipendi ai propri dipendenti, ma ancheestinguere un debito o pagare un fornito-re, o versare le imposte, sarebbe tenuto incoscienza ad adempiere ai propri doveriverso lavoratori, creditori e fornitori anchea costo di evadere le imposte.

    Lecita poi levasione/elusione mo-tivata da grave incommodum come, ades., il benessere della propria famigliaminacciato dalle pretese del Fisco. Infatti

    non commetterebbe colpa chi evadessele imposte per adempiere ai propri doverifamiliari altrimenti impediti. Cos come legittimato a evadere le imposte il con-tribuente che, visto il generale abuso fi-scale, se si conservasse rigorosamenterispettoso dei suoi doveri fiscali, sarebbeinfallibilmente condannato a soccombe-re sotto i colpi dei suoi concorrenti usi afrodare il fisco su larga scala21. Tutto ci,per, solo per i casi nei quali ladempi-mento totale del dovere fiscale compro-metterebbe veramente la vita di unimpre-sa o di una famiglia22.

    La millenaria sapienza morale dellaChiesa deve guidare i confessori nel lorodifficile ufficio di giudici in foro internoanche riguardo al tema dei doveri fiscali,tema delicato e dalla ricca casistica, sen-za subire le sollecitazioni dun moralismolegalistico statalista come quello di certicattolici adulti che di cristiano ha pocoo nulla!

    1Cfr. PIO XI, Lett. Enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1936)

    103-104; GIOVANNI XIII, Lett. Enc. Mater et magistra: AAS 53(1961) 433-434, 438; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II,Cost. past. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966) 1049-1050.

    2levasione fiscale un furto (G. SALVINI S.I., Sistema fi-scale ed etica, in , n. 3738, anno 157,18 marzo 2006, p. 571); lArcivescovo di Udine mons. AndreaBruno Mazzocato intervistato da Federica Barella: Evadere letasse significa rubare. NON RUBARE uno dei 10 comanda-menti. Chi non versa le tasse si trattiene qualcosa che in realtnon suo (F. BARELLA, Immobili della Chiesa ai nuovi po-veri. Intervista con lArcivescovo Mazzocato, in MessaggeroVeneto, 24 dicembre 2011, p. 21).

    3 Cfr. Catechismo Romano (Tridentino), 323; CCC, 2234;Compendio CCC, 464.

    4Cfr. Compendio CCC, 508, sulla linea di CCC, 2409.5

    Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLAPACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 355.6Una buona sintesi si ha in E. JONE O.F.M. Cap., Compendio

    di teologia morale, 208; 338; 358; 362, Marietti, Roma 1952, pp.155-156; 271; 286; 290; A. MULLER S.I., La morale degli affari,Ed. della Civilt Cattolica, Roma 1951, pp. 195-212.

    XL CONVEGNO ANNUALE DI INSTAURAREBreve nota introduttiva

    Gioved 23 agosto 2012 nel santuario di Madonna di Strada a Fanna(Pordenone) si terr il XL convegno annuale degli Amici di Instaurare.

    Tema generale del convegno: Cattolicesimo e americanismo.Trattasi di una questione essenziale sotto diversi profili, la quale interessa

    il mondo cattolico sia per quel che essa rileva per la concezione della stessaChiesa, sia per le sue ricadute morali, sia per le sue implicazioni politiche. Lasua importanza (e pericolosit) stata sottolineata, fra laltro, da un interventodi Leone XIII (cfr. Lettera apostolica Testem benevolentiae nostrae al CardinaleJames Gibbons di Baltimora del 22 gennaio 1899), con la quale Papa Leone XIIIcondannava lamericanismo (in particolare per il suo naturalismo, il suo attivismo,la concezione errata della libert e della democrazia di chiara origine protestante).

    Il convegno si propone di trattare il tema soprattutto sotto il profilo politico(ove politico non significa partitico, bens considerando i problemi dottrinalidella politica). Lamericanismo ha introdotto nella cultura, soprattutto in quellacattolica, del secondo dopoguerra novit che sono state acriticamente accoltee che hanno portato alla rinascita del modernismo sociale e politico: dallaimpostazione costituzionale degli Stati al problema della libert di religione, daidiritti umani alla laicit includente oggi largamente condivisa, dalla politologiache ha introdotto il conflitto come anima della vita sociale e ha rivoluzionato ilruolo della istituzioni, allo stile di vita personale e sociale. I popoli e la stessaChiesa (cattolica) si sono trovati e si trovano di fronte a una rinnovata versionedel liberalismo, non percependo (o non percependo adeguatamente) gli intrinseciproblemi, talvolta le contraddizioni e persino le aporie di una dottrina che ha fattodella libert luciferina la sua essenza e la ragione del suo impegno.

    Programma

    ore 9,00 - Arrivo dei partecipantiore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto

    del Veni Creatorore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto diInstaurareai partecipanti.

    Introduzione ai lavoriore 11,00 - Prima relazione: Cattolicesimo e americanismo a confronto:

    il problema politico contemporaneo del prof. Miguel AyusoTorres (Universit Comillas di Madrid)

    ore 12,00 - Interventi e dibattito

    ore 13,00 - Pranzoore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione Lamericanismo comereligione civile: teoria, miti, prassi, frutti del prof. John Rao(Universit Saint John di New York)

    ore 16,30 - Interventi e dibattitoore 17,30 - Chiusura del convegno. Canto del Credo.

    AvveretenzeIl convegno aperto a tutti gli Amici di Instaurare. Non prevista alcuna quota di iscrizione.I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo chesar consumato al Ristorante Al Giardino di Fanna.Non permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione n la registrazione dei lavori senzala preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

    Il santuario di Madonna di Strada facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sullastrada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di questultimo centro.Al fine di favorire lorganizzazione del convegno gradita la segnalazione della propriapartecipazione. Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzodi posta elettronica: [email protected]

    (segue a pag. 6)

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    pag. 6

    Sulla Benedizione a richiesta

    Da tempo diversi parroci in Italia siastengono dalla benedizione dellecase: essi, infatti, affermano che chidesidera benedire la propria casa devechiamarli. La benedizione a richiesta -dicono - sarebbe imposta dal rispettodella libert di coscienza. Questi parrocicondividono la teoria dei diritti umanie praticano il loro rispetto. Lo hannofatto prima che la Corte europea deidiritti umani sentenziasse che la libertdi manifestare le proprie convinzionireligiose comporta anche un rispetto

    negativo, ovvero il diritto dellindividuodi non manifestare la propria confessioneo i propri convincimenti nemmenoper atto di rifiuto. Quindi i diritti umanicomportano il diritto di non essereposti nella condizione di dover agire inmodo che anche da un rifiuto si possadesumere il convincimento individuale.

    Dora in avanti tutti (Chiesa cattolica,Testimoni di Geova, etc.) non potrannopi presentarsi a benedire le case oa suonare il campanello per attivit

    pastorali o per opera di conversione.La CEI (Conferenza Episcopale Italiana)sar diffidata (se gi non lo stata) dalMinistero degli Interni affinch i preticattolici si astengano da ogni pratica chepossa violare la libert di coscienza e/ola libert di religione. Si tratta di un passoinnanzi nella realizzazione della dottrinaliberale condivisa ormai anche da molticattolici e persino da esponenti dellagerarchia della Chiesa cattolica!

    La domenica e Giorgio La Pira

    Di Giorgio La Pira ci occupammo

    con un servizio apparso diversi anni

    fa (cfr. Instaurare, n. 2/1991) quando

    si ebbe notizia dellapertura del

    processo di beatificazione dellex

    Sindaco di Firenze. Intitolammo

    allora il servizio: Dalla parte

    dellanticristo. Questo titolo non

    era una provocazione ma una

    documentazione. La Pira, infatti,

    allAssemblea costituente sostennetesi e fece proposte che erano

    (e si sono rivelate) assurde e che

    sono da ritenersi oggettivamente

    anticristiane. Intervenendo, per

    esempio, nella discussione sul

    Progetto di Costituzione in sede

    di Prima Sottocommissione il 10

    settembre 1946, afferm che i

    diritti individuali che la Costituzione

    avrebbe dovuto codificare erano

    quelli proclamati dalla Rivoluzione

    francese del 1789, ai quali andavano

    aggiunti quelli sociali accolti

    e proclamati dalla Costituzione

    russa del 1936, vale a dire dalla

    Costituzione voluta da Giuseppe

    Stalin. Dunque, per La Pira i diritti

    da costituzionalizzare erano quelli

    liberali e quelli marx-comunisti, ai

    quali si sarebbe dovuto aggiungere

    un supplemento di spiritualit.Sorprende pertanto la nota

    stampata a pagina 8 (a firma

    di Giacomo Fiorenza) de La

    Domenica (periodico religioso

    distribuito nelle chiese nella

    domenica delle Palme del 1 aprile

    2012). N si dica che la proposta di

    La Pira di premettere un preambolo

    alla Costituzione il quale invocasse

    il nome di Dio, rappresenta la

    smentita del suo sostanziale

    accoglimento delle ideologieanticristiane proposto in sede di

    Assemblea costituente. Non solo,

    infatti, la proposta di La Pira fu fatta

    per sottrarre significato e spazio ad

    altre proposte analoghe presentate

    prima della sua da deputati non

    eletti nelle file della DC, ma quel

    che pi conta la contraddizione

    tra linvocazione del nome di

    Dio e la proclamazione della

    sovranit popolare da parte della

    Costituzione italiana. Linvocazione

    del nome di Dio era veramente

    strumentale (analoga a quella di

    un ladro che invoca lintercessione

    di un santo affinch lo aiuti a

    portare a termine un furto): Dio, il

    suo ordine, i suoi Comandamenti

    non possono convivere n con i

    diritti liberali n con quelli marx-

    comunisti, come con disinvoltura

    propose, invece, Giorgio La Pira

    in sede di Assemblea costituente.

    In quella sede, infatti, prendendo

    la parole nella seduta dell11marzo 1947, dopo aver corretto (in

    seguito a uninterruzione di Lussu)

    una sua affermazione, dichiar che

    la Costituzione deve tener conto

    della realt delleChiese (al plurale)

    e che limportante era di non fare

    una specifica affermazione di fede,

    come era (ed ) nella Costituzione

    irlandese. Quindi andava invocato

    un Dio generico nel quale tutti

    avrebbero potuto riconoscersi; un

    Dio ad uso e consumo di ognuno,il quale non desse fastidio a coloro

    che autoproclamandosi sovrani,

    non riconoscevano superiori.

    F A T T I E Q U E S T I O N I

    (segue da pag. 5)

    7 lo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II a vincolare ildovere fiscale parlando di giuste imposte (GS, 30).

    8A. MULLER S.I., op. cit., p. 195.9Ivi, p. 202.10

    Ivi, p. 207; Carlo Francesco DAgostino ritiene illecito im-porre tributi fiscali per servizi che non siano di sicura necessitgenerale (C. F. DAGOSTINO, Sia santificato il Tuo Nome venga

    il Regno Tuo sia fatta la Tua Volont, Osnago, Editrice LAlleanzaItaliana, 1995, p.4).

    11G. SALVINI S.I.,art. cit., p. 563.12Cfr. BOEZIO, Cons.I, 4, 11.13C. F. DAGOSTINO, La Democrazia Cristiana: ecco il nemi-

    co!, Editrice LAlleanza Italiana, XV edizione, Osnago 1991, p. 9.14voler limitare il diritto del singolo al possesso del frutto del

    proprio lavoro e del proprio spirito di sacrificio nel risparmiaree nellaccumulare dei beni, un voler intromettere un miserogiudizio umano nei segreti dei decreti divini. [] voler limitare[] il possesso, quindi, ed il libero onesto uso della proprietin chi da Dio la abbia avuta in dono, un voler sopraffare con

    la presunta sapienza umana i disegni provvidenziali di Dio (C.F. DAGOSTINO, La DemocraziaCristiana: ecco il nemico!, cit.,p. 9).

    15lo Stato deve guardarsi dallo scoraggiare la buona volon-t dei cittadini onesti, collimporre loro contributi eccessivi chefinirebbero col soffocare nei contribuenti ogni spirito diniziativae rivestirebbero tutto laspetto di una spoliazione iniqua (A.MULLER S.I., op. cit., p. 207).

    16A. MULLER S.I., op. cit., p. 207.17I bisogni finanziari di ogni nazione, grande o piccola, sono

    formidabilmente aumentati, per colpa, non solo delle tensioni ocomplicazioni internazionali, ma anche soprattutto, forse, dellasmisurata estensione dellattivit dello Stato; attivit, la quale,dettata troppo spesso da ideologie false o malsane, fa dellapolitica finanziaria, e in modo particolare della politica fiscale,uno strumento al servizio di preoccupazioni di ordine totalmen-te diverso. [] Ecco perch rivolgendosi a coloro che hannoqualche parte di responsabilit nel maneggio delle questio-ni di finanza pubblica, [la Chiesa] li scongiura: in nome dellacoscienza umana, non rovinate dallalto la morale! Astenete-vi da provvedimenti che [] urtano e feriscono nel popolo ilsentimento del giusto e dellingiusto, o ne pospongono la forzavitale, la legittima ambizione di cogliere il frutto del proprio la-voro, la sollecitudine della famiglia; considerazioni queste, chemeritano di occupare il primo posto, non lultimo, nella mentedel legislatore (PIO XII,Allocuzione aimembri del CongressodellIstituto Internazionale delle Finanze pubbliche, 2 ottobre1948, in , 3 ottobre 1948).

    18A. MULLER S.I., op. cit., pp. 207-208.19E. JONE O.F.M. Cap., op. cit., 208, p. 155.20 Lesempio classico quello dei nobili, i quali ebbero il

    privilegio dellimmunit fiscale perch il loro ceto serviva altri-menti la comunit politica. Oggi si potrebbe fare il caso di queicittadini che servono gratuitamente la comunit in armi o, ades., come volontari della Protezione Civile, infermiere volontariedella Croce Rossa, etc.

    21A. MULLER S.I., op. cit., p. 206.22Ibidem.

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    Il 16 giugno 2012 si sono svolti nellachiesa di santa Francesca Romana aRoma i funerali di Chiara Corbella Petrillo,

    una giovane sposa e madre, morta alletdi solo ventotto anni.Perch parlarne dal momento che

    tante madri e spose muoiono giovanicome Chiara Corbella Petrillo? Perch lasua vita stata desempio e desempioconfortante. In tempi, infatti, nei quali -anche in Italia - migliaia di vite di bambininon ancora nati vengono sacrificate perragioni egoistiche e in nome della libertda obbligazioni e impegni, Chiara CorbellaPetrillo ha generosamente ed eroicamentetestimoniato a favore della vita fino al puntodi sacrificare la propria. Una secondaGianna Beretta Molla, dunque. ChiaraCorbella Petrillo morta, infatti, per averedeliberatamente rinviato le cure (che,forse, lavrebbero salvata) per portare atermine la gravidanza di Francesco, suoterzogenito dopo Maria e Davide. Lo hafatto per amore di Francesco; un amoreche rende leggera la legge morale e laperfeziona. Lo ha fatto rispettando, per,anche il comandamento Non uccidere,nonostante i suggerimenti ricevuti in

    senso contrario dai medici. Lo ha fattoper fedelt alla legge divina, perch lacreatura che portava in seno era fruttodel suo amore, della sua decisione, di unascelta sua, di cui portava (insieme con ilmarito Enrico) la responsabilit. Sorrettadalla condivisione del marito, ChiaraCorbella Petrillo ha ostinatamente optatoper la sola scelta moralmente legittima: haportato a termine la sua terza gravidanza,consapevole che le chiavi della vita e dellamorte sono nelle mani di Dio e solamente

    nelle mani di Dio.Non si tratta, per, solamente diuna testimonianza di fedelt alla leggedi Dio e di amore per Lui. Cosa gigrande e, talvolta, difficile (anche se nonimpossibile) per gli esseri umani. Non sitratta solamente di amore e di rispetto perla vita e per la vita del suo Francesco.Chiara Corbella Petrillo ci ha lasciato altretestimonianze.

    La prima la risposta positiva allavocazione alla maternit che in tempidi femminismo, di pari opportunit,

    di liberazione della donna, pochespose sono disponibili ad accogliere e arealizzare.

    La seconda la risposta generosa,aperta, fiduciosa a questa vocazionenonostante le prove cui era stata

    sottoposta con la gravidanza di Maria edi Davide. Maria, infatti, la primogenita,era stata riscontrata dalle prime ecografie

    anencefalica, affetta cio da unamalformazione congenita a causa dellaquale sarebbe nata priva totalmenteo parzialmente dellencefalo. ChiaraCorbella Petrillo accolse e protesse lavita di Maria, anche in quelle condizioni,come un dono di Dio. Rifiut la praticadellaborto. Maria nacque; fu battezzatae trenta minuti dopo mor. Davide,secondogenito, sarebbe nato - cossentanziarono le prime ecografie- privo degli arti inferiori. Come senon bastasse successive ecografierivelarono ulteriori malformazioni. ChiaraCorbella Petrillo port a termine anchequesta gravidanza. Davide nacque, fubattezzato e dopo breve tempo mor.Arriv, infine, Francesco. Con lui (manon per sua causa e colpa) arriv ancheun male incurabile, soprattutto setrascurato. Chiara Corbella Petrillo nonsi scoraggi. Fiduciosa in Dio port atermine la terza gravidanza. Poi si cur.Inutilmente. Tanto che a distanza di pocopi di un anno dalla nascita di Francesco

    (30 maggio 2011) essa stessa nacquealla vita celeste.

    La terza testimonianza quella diFede: dichiarata malata terminale nonchiese la guarigione ma di vivere il tempodella malattia e della sofferenza nella pace,cio accogliendo serenamente la volontdi Dio. Chiese ci per s e per le personea lei pi vicine e, quindi, pi provate.

    Fulgido esempio di umanit e di fede stata, dunque, Chiara Corbella Petrilloche con le sue consapevoli e deliberate

    scelte ha offerto - lo disse il cardinalevicario Agostino Vallini in occasione deisuoi funerali - una grande lezione di vita,una luce, frutto di un meraviglioso disegnodi Dio che ci sfugge ma che c.

    Una lezione di vita che insegnaad amare la vita. Una lezione di vitache insegna ad amare la volont e lalegge di Dio. Sempre, anche quando esoprattutto quando ci mette alla provacon le croci. Una lezione di vita che un richiamo per quanti chiedono e/opraticano laborto. Una lezione di vita per

    coloro che disumanamente procuranola morte ai capaci e agli incapaci (anchese presunti consenzienti). Una lezionedi vita per quei politici che approvaronoe promulgarono la legge dellaborto innome di presunti diritti della persona.

    UN ESEMPIO E UNA LEZIONE DI VITA A 25 ANNI DALLA

    S C O M P A R S A Il 6 marzo 2012 a Blessano (Udine), nella

    ricorrenza del 25 anniversario della morte,

    stata celebrata una santa Messa in suffragiodi don Siro Cisilino. La santa Messa stata celebrata in rito romano antico comedon Cisilino aveva chiesto formalmentee fortemente - quanto inutilmente - per ilsuo funerale. In quella occasione, infatti,lallora Ordinario dellArcidiocesi di Udine(nella quale don Cisilino era incardinato) nonrispett la legittima volont del sacerdotedefunto; impose, al contrario, le propriescelte che suscitarono scandalo comedenunci lavv. Federico Fontanella (cfr.Instaurare, n. 2-3/1987), innanzitutto per

    non avere esaudito il desiderio del defuntoe, poi, per aver praticato una vietatacommistione di riti.

    Don Siro Cisilino - lo ha sottolineato ilcelebrante don Michele Tommasin consobrie e veritiere parole - deve esserericordato per la sua fedelt a Cristo e allaChiesa e per il suo attaccamento allaMessa di sempre (che gli procuraronoemarginazione e persecuzione), per il suoimpegno pastorale e per i suoi grandissimimeriti di studioso, di musicologo e dicompositore, che lo impegnarono per lunghianni alla Fondazione Cini di Venezia.

    L U T T IUn grave lutto ha colpito il Responsabile

    del nostro periodico, Marco Attilio Calistri:il giorno 4 marzo 2012 Iddio ha chiamato as sua Madre.

    Il giorno 27 aprile 2012 mancato ilPadre del nostro collaboratore prof. Fabio

    Marino il quale il 1 giugno ha persoanche la Madre.Instaurare, nella certezza che la Fede

    cristiana sar loro di conforto, porge aidue Amici condoglianze vivissime e affidaalla misericordia di Dio le anime delle trepersone defunte.

    I N M E M O R I A M

    Il 12 settembre 2011 Iddio ha chiamatoimprovvisamente a s il dott. Gian GiacomoZucchi, funzionario della Regione AutonomaFriuli Venezia Giulia a riposo.

    Il dott. Zucchi costantemente segule attivit di Instaurare, partecipandoattivamente soprattutto ai suoi convegniannuali.

    Affidiamo la sua anima alla misericordiadi Dio e alle preghiere di suffragio dei Lettori.

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    S. CECOTTI, Della legittimitdello Stato italiano. Risorgimento eRepubblica nellanalisi di un polemista

    cattolico. Prefazione di GiovanniTurco, Napoli, Edizioni ScientificheItaliane, 2012.

    Il saggio di Samuele Cecottipresenta originalit di pensiero eautonomia di giudizio. In un tempo,infatti, nel quale si celebrato ilR i s o r g i men t o ,che rappresentala premessa siadel Fascismo siadella Repubblica,lautore considerala questione dellalegittimit delloStato italianocon lucidaspegiudicatezza(nel senso chenon cade nelletrappole di voltain volta tese

    dalle mode dipensiero). Perfare ci considerac r i t i c a m e n t eun aspetto delpensiero diCarlo FrancescoD A g o s t i n o( 1 9 0 6 - 1 9 9 9 ) ,il quale nella seconda met delsecolo XX mantenne alta, in Italia,la bandiera del cattolicesimo

    politico. Lo fece fondatamente e concoerenza, opponendosi soprattuttoallintroduzione dellideologia liberalenellordinamento giuridico delloStato italiano; introduzione impostadal vincitore della seconda guerramondiale (lAmerica) per mezzosoprattutto della DC e con laiutodeterminante della cristianit italiana.

    Samuele Cecotti prende le mossenel suo studio da lontano. Considera,infatti, il problema risorgimentale (sul

    quale si sofferma anche il Prefatorecon una lunga ed interessanteIntroduzione al lavoro). Individuanel Fascismo il regime continuatoredel Risorgimento e nella Resistenzaunopposizione al Fascismo ma non

    ai princip risorgimentali. Cosa gidi per s significativa ed originale.Vede nella Repubblica levoluzione

    del Risorgimento. La questionenon storica, vale a dire di meraconoscenza erudita. Essa tocca ilproblema della convivenza civilee dellordine politico. Soprattuttoimpone una riflessione perlindividuazione delle basi sulle qualifondare la legittimit dellesercizio

    del poterepolitico, poicha questo non sufficiente ilsolo consenso,inteso comea d e s i o n evolontar ist icaa un progettoqualsiasi.

    Il libro la parzialerielaborazionedi una tesidi laurea

    m a g i s t r a l eche ha vinto ilpremio banditodal nostrop e r i o d i c o ., quindi, illavoro di ungiovane dalsicuro pensiero

    e innovativo nelle sue analisi.Non confonde, infatti, fenomenirivoluzionari (come, per esempio,

    il Fascismo) con la tradizione enemmeno il conservatorismo conil pensiero cattolico. Tanto menofa delle dottrine rivoluzionarie leavanguardie della giustizia sociale,come spesso avvenuto sia da partedi studiosi sia da parte di movimentipolitici e/o di alcune loro correnti.

    Il lavoro di Samuele Cecottimerita attenzione. Lo segnaliamonella certezza che aiuter il lettorea conoscere la storia italiana della

    seconda met del secolo XX, aleggere gli eventi contemporaneicon categorie diverse rispettoa quelle diffuse, a far prenderecoscienza al mondo cattolico di moltierrori da esso commessi, illudendosi

    di poter giuocare un ruolo diversoda quello, purtroppo, servile giuocatonei confronti di ideologie ad essoestranee e contrarie.

    Daniele Mattiussi

    LIBRI RICEVUTI

    B. GHERARDINI, Credo in Ges

    Cristo, Roma/Monopoli (Bari),

    Edizioni Viverein, 2012.

    M. AYUSO, Appel de lme et

    vocation politique, Parigi, HoraDecima, 2012.

    M. DE CORTE, Sulla giustizia,

    Siena, Cantagalli, 2012.

    R. DE MATTEI, Pio IX e

    la rivoluzione italiana, Siena,

    Cantagalli, 2012.

    TOMMASO (dAQUINO),

    Le passioni e lamore, a cura

    di Umberto Galeazzi, Milano,

    Bompiani, 2012.

    AA.VV., La guerre civile

    perptuelle, a cura di Bernard

    Dumont, Gilles Dumont e

    Christophe Rveillard, Parigi,

    Artge, 2012.

    AA. VV, Razn y Tradicin.

    Estudios en homaje de Juan

    Antonio Widow, voll. 2, Santiagodel Cile, Globo Editores, 2011.

    C. FABRO, Appunti di un

    itinerario. Versione integrale delle

    tre stesure con parti inedite, Segni

    (Roma), EDVI, 2011.

    F. M. AGNOLI, Lultimo mito

    del Risorgimento. Storia senza

    retorica della Repubblica Romana

    (9 febbraio-4 luglio 1848), Rimini, Il

    Cerchio, 2011.

    AA. VV., Cornelio Fabro e

    il Neotomismo italiano dopo

    il Concilio, Roma, Biblioteca

    edizioni, 2011.

    L I B R I I N V E T R I N A

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    di Danilo Castellano

    Pubblichiamo il testo della

    relazione svolta dal nostro Direttore

    allUniversit San Pablo CEU

    di Madrid il 23 ottobre 2010.

    La riteniamo unintroduzione

    alla questione famiglia che ci

    promettiamo di trattare ampiamente

    in seguito, anche con riferimento

    a talune singolari sentenze

    recentemente pronunciate e che

    hanno fatto molto discutere.

    Instaurare

    1. Due parole sul titolo. Se si consultaun vocabolario, eclisse sinonimo dioscuramento (parziale o totale) di unarealt, in genere del sole o di altro astro, perinterposizione di un corpo, nel caso del soleo di altro astro per interposizione di un corpoceleste. Parlare di eclisse della famigliasignifica enunciare gi con il titolo dellarelazione che una realt esistente (la famiglia,appunto) oscurata, vale a dire che essa

    non viene vista com, nella sua essenzae nella sua interezza. Se non viene colta lasua essenza, cio il suo concetto (regolativo,come si vedr, della realt in quantoespressione della realt di una cosa), non possibile n conoscere la sua finalit noperare, soprattutto sul piano legislativopositivo, in conformit alla sua natura. Lenorme positive rischiano, cos, di diventarestrumenti di disordine e di creare, comunque,difficolt per il raggiungimento del fine: nelcaso de quo, per il raggiungimento del fine

    proprio della famiglia.Seconda osservazione preliminare. Difamiglia si parlato sempre in molti sensi.Nellepoca contemporanea, tuttavia, si parladella famiglia spesso in senso improprio,talvolta in senso erroneo. In passato, infatti, si parlato di famiglia come societ coniugale,parentale, domestica e via dicendo. Ledefinizioni usate coglievano un aspetto dellarealt familiare, il quale non escludeva le altredefinizioni. Erano, queste, definizioni aperte alreciproco accoglimento; consentivano, cio,la loro integrazione senza escludere il nucleopi profondo e nascosto, rappresentato dalcontratto che origina il consortium omnis vitae[definizione del giurista romano Modestino(1)], che non il mero riconoscimento diunopzione della volont (come linteserolIdealismo e il Romanticismo) ma il necessario

    permanere dellatto del matrimonio chenon pu non permanere nel tempo perchla permanenza richiesta dalla sua natura

    e dalla sua finalit. Oggi, le definizionisociologiche e legali di famiglia si sonomoltiplicate. Si parla, per esempio, di famiglianucleare ma anche di famiglia allargata(2)ove la seconda definizione esclude la primain quanto il nucleo della famiglia in quellaallargata non c: la sua composizionevariabile la rende liquida come direbbe unsociologo contemporaneo (3). Si parla, ancoraper esempio, di matrimonio e di famigliaomosessuale, negando cos alla famiglia lasua finalit naturale. In breve, oggi si deveregistrare una confusione terminologica che propriamente e innanzitutto una confusioneconcettuale.

    opportuno, pertanto, cercare di coglierela natura della famiglia per poter considerare,poi, che cosa essa richiede sul piano giuridico.

    2. Il concetto di famiglia. Fra le moltedefinizioni che sono state date della famiglia ame pare che quella aristotelica sia la pi chiarae la pi aperta ad accogliere organizzazionisociologiche diverse della famiglia stessa.Quando dico che quella aristotelica una

    definizione intendo dire che Aristoteleraggiunge il concetto vero e proprio, vale adire che egli colse lessenza della famiglia. Ladefinizione aristotelica della famiglia conservaunattualit nel tempo nonostante le diverseesigenze organizzative e nonostante i modellidi famiglia che ogni epoca ha privilegiato.

    Aristotele, dunque, afferma che la famiglia la comunit che si costituisce per la vitaquotidiana secondo natura(4).

    Innanzitutto va sottolineato che la famigliasi costituisce. Se si costituisce significa che

    essa, pur essendo una comunit naturale,prende avvio a partire da un certo momento:con il contratto di matrimonio, che, in quantocontratto, deve prevedere il libero consensodelle due parti e deve avere unintrinsecacausa. Il contratto di matrimonio, pertanto,richiede che le parti siano libere, cio postenella condizione di promettere una totale ereciproca donazione, senza riserve. Richiede,poi, una causa che rappresentata dallaprocreazione ed educazione dei figli (impulsonaturale lo definisce Aristotele), la qualerichiede una diuturna oblazione dei coniugi

    non solo per conservare le propriecreature ma anche per farle divenire quelloche esse sono per natura.

    Va sottolineato, poi, che la famigliasi costituisce per una necessit esigitadallordine naturale. necessario, infatti,

    che si uniscano gli esseri che non sono ingrado di esistere separati luno dallaltro, peresempio la femmina e il maschio in vista della

    procreazione, osserva ancora Aristotele.Non nel senso, oggi diffuso, secondo ilquale allorigine starebbe la coppia. Lacoppia viene dopo gli esseri singoli anchese necessaria per la procreazione di esserisingoli. Essa necessaria, infatti, per laprocreazione. Lessere maschio o femmina una caratteristica dellindividuo, non lasua essenza. Poich la natura (rectius Dio,dovremmo dire noi che ragionevolmenteammettiamo, a differenza di Aristotele, lacreazione) non fa nulla per caso, chiaro checi devessere una ragione della differenza deisessi, i quali non solo sono interdipendentima hanno anche una ragione (finalistica) dellaloro esistenza e della loro interdipendenza. per questo che il cosiddetto matrimonioomosessuale unassurdit: esso starebbe asignificare che la volont simpone sulla realte che il pensiero sarebbe sinonimo di fantasia,cosa teoreticamente e giuridicamenteinaccettabile. Inaccettabile perch ilpensiero pu essere solamente pensierodella realt e perch la realt devesseresempre considerata dal giurista sia per la sua

    vocazione intellettuale sia per lapplicazionedelle norme positive. A questo proposito sipu richiamare, per esempio, una prescrizionedegli stessi Codici civili che stabiliscono chela realt dissimulata (degli atti) prevale sullarealt simulata. Secondo natura, quindi, epu essere solamente il matrimonio/famigliaeterosessuale.

    Va osservato, inoltre, che la famiglia sicostituisce per la vita quotidiana, cio perrispondere ai bisogni naturali e alle esigenzeumane della vita di ogni giorno. I bisogni

    naturali e le esigenze umane non sono ibisogni indotti, le passioni umane, le opzioniirrazionali. In breve non sono quelli dettati dauna vita disordinata; anzi, la famiglia serveanche per evitare di incorrere nel disordine:dovendo essa educare i figli, presuppone chegli educatori (quelli che comandano direbbe

    Aristotele) educhino secondo razionalit, valea dire secondo lordine della natura la qualeimpone ad ognuno di raggiungere ed usare larazionalit (caratteristica propria dellessereumano) per poter vivere autonomamente,cio individuando da soli le norme che la

    natura umana impone alluomo di rispettareper essere uomo. Presuppone, per, ancheun ordine che non imposto dallarbitrariavolont altrui (e, quindi, meramenteconvenzionale), ma che parte di noi stessi,

    LECLISSE DELLA FAMIGLIA COME PROBLEMA GIURIDICO

    (segue a pag. 10)

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    anzi che il nostro essere essenziale. Illegislatore, pertanto, non pu legittimamentevarare una qualsiasi legislazione relativa aldiritto di famiglia, essendo egli vincolatoallordine della famiglia medesima.

    Va osservato, infine, che la famiglia una comunit. Molto di pi, dunque, diuna semplice societ e, comunque, comequesta richiede un principio formale che larenda una. Cosa impossibile in presenzadellanarchia introdotta per norma in taluniordinamenti giuridici contemporanei, comeper esempio quello italiano: in Italia, infatti, stata approvata e promulgata la Legge 19maggio 1975, n. 151, con la quale stataintrodotta la disgregazione della famiglia comeha osservato un (allora) giovane studioso e

    come si accenner pi avanti (5).

    3. Conseguenze giuridiche delladefinizione/concetto di famiglia. Alla luce diquanto detto commentando la definizione/concetto di famiglia offerto da Aristotele,va sottolineato che, poich il diritto non strumento per costituire la realt ma regolache dalla realt deriva (non ex regula enim

    jus sumatur sed ex jure quod est regula fiatinsegnarono giustamente i giuristi romani),la famiglia non dipende dalla volont dellegislatore, non dipende dalle definizionidi matrimonio e di famiglia nominalisticheche esso (legislatore) assume e che sonoespressione e, comunque, portano alnichilismo giuridico. per questo che illegislatore non pu ritenere di veramentelegiferare se delle norme cerca di fare lostrumento per linseguimento di unideologia,di qualsiasi ideologia. Il diritto scaturiscedal fatto (ex facto oritur jus); nel caso dellafamiglia dal fatto del contratto matrimoniale lacui causanon nella disponibilit delle parti.Il fatto/atto del matrimonio impone, pertanto,

    di considerare la realt del matrimonio e dellafamiglia, cio di riconoscerli per quello cheessi sono. La natura del matrimonio e dellafamiglia impongono, quindi, un atto di umiltintellettuale. Solamente, cos, si eviter di faredel diritto uno strumento irrazionale, utopisticoe iniquo. Il matrimonio che gi famiglia eche sta, comunque, allorigine della famiglia,simpone, dunque, come necessariamenteeterosessuale, monogamico, indissolubile,unitario e sussidiario.

    Eterosessuale, perch altrimenti non

    ci sarebbero le premesse e le condizioniper raggiungere il suo fine naturale, cio laprocreazione.

    Monogamico, perch altrimenti nonsaremmo in presenza della libera e reciprocadonazione totale. La poligamia, infatti, nonconsente di contrarre matrimonio. Anche

    ammettendo che le due parti - cosa che, nellesociet che la praticano e negli ordinamentigiuridici che la riconoscono, non avviene n difatto n di diritto, poich alla donna non vienerichiesto il libero consenso - liberamentesi uniscano e che si uniscano in vista della

    procreazione, lunione che ne deriva restasul piano meramente strumentale: la donnasimpegnerebbe a offrire un mezzo per laprocreazione, una prestazione occasionale,limitata nel tempo e circoscritta. Essasarebbe chiamata a concepire e a partorireappaltando, nellipotesi migliore, il propriocorpo analogamente a quanto avviene conla pratica dellutero in affitto, che non originacertamente il matrimonio.

    Indissolubile, perch ci richiestoinnanzitutto dalla natura della donazione

    che il matrimonio postula e perch richiesto,poi, dalle obbligazioni che dal matrimonioscaturiscono (scambievole aiuto, educazionedei figli, etc.).

    Unitario, perch ogni comunit richiedeil principio formale dellunit. Il matrimonio,pertanto, non pu essere acefalo comenon pu essere acefala la famiglia. Qualcheautore andato oltre parlando di necessitdi un ordine gerarchico o piramidale (6).Esattamente il contrario di quanto rivendicatodallindividualismo contemporaneo e daicosiddetti movimenti libertari e tradotto in

    norma positiva, per esempio, dal legislatoreitaliano che, riformando il diritto di famiglia nel1975, ha introdotto la diarchia fra i coniugi ossialanarchia poich - come stato osservato (7)- ove si afferma la diarchia fra due parti l siafferma propriamente lanarchia. Tanto che illegislatore ha ritenuto necessario prevederela regolamentazione del conflitto coniugaleassegnando al giudice, in prima istanza, unafunzione mediatrice e, in seconda istanza, ilpotere di adottare, con provvedimento nonimpugnabile, la soluzione che ritiene pi

    adeguata alle esigenze dellunit e della vitadella famiglia (art. 145 CC italiano in vigore inseguito alla citata Legge n. 151/1975).

    Sussidiario, perch deve dare risposta aibisogni del quotidiano, che richiedono unadiversit di status, ruoli e funzioni (i genitorinon sono i figli, la madre non il padre, etc.)per essere soddisfatti secondo natura, ciosecondo un ordine razionale cui ognuno deverispetto nella posizione e dalla posizioneautenticamente giuridica nella quale si trova.

    Da quanto brevemente detto sullecaratteristiche essenziali del matrimonioche la fonte della famiglia, deriva che ognilegislazione positiva che pretenda di introdurreforme alternative di matrimonio a quelloeterosessuale, che consenta la poligamiao scambi per matrimonio i cosiddettipatti di solidariet sociale (comunque

    denominati), che introduca lo scioglimentoovvero il divorzio, che in nome della liberte delleguaglianza illuministiche frantumi ilprincipio formale dellunit o che scambi unaqualsiasi opzione individuale per causa delmatrimonio, non fa opera di regolamentazione

    del matrimonio e della famiglia ma confondelesercizio del delirio di onnipotenza conlesercizio del potere autenticamentegiuridico e propriamente politico. Cosfacendo, impedisce alla famiglia qualecomunit naturale di conseguire il suo fine e diassolvere ai suoi compiti. Ci che naturale,per, anche se ostacolato, combattuto,represso, riemerge continuamente. Tanto che,nel tentativo di dare giustificazione razionaleal riconoscimento di alcuni diritti positivi perle cosiddette famiglie di fatto la dottrina e,

    soprattutto, la giurisprudenza hanno invocatocriteri di valutazione dei fatti, inidonei perunobiettiva lettura della realt, ma cherappresentano la necessit di introdurredalla finestra ci che si era ritenuto di potercacciare dalla porta.

    4. Esigenze della realt e del diritto econtraddizioni legislative e giurisprudenziali.Non si insister mai abbastanza sullavocazione realistica del diritto che nonconsente di procedere more geometrico. Lageometria legale, nel caso del matrimonio e

    della famiglia, porta, infatti, da una parte, asostenere (come fece, per esempio, il giuristaitaliano Calamandrei) che ci che nasce daun negozio giuridico non pu essere mainaturale (8), cio porta alla teorizzazione delpositivismo assoluto, dallaltra, impone allagiurisprudenza di dare ragione della solacoerenza nellapplicazione della legge (siaessa costituzionale o ordinaria), impedendoledi andare oltre lesplicitamente detto (cioposto) e vincolandola allastensione da ognigiudizio di valore, precludendole cos, almeno

    di fatto, una profonda ermeneutica della norma.Il fatto che le supreme Corti non siattengono coerentemente fino in fondo alcriterio ermeneutico-metodologico che essestesse enunciano. A questo proposito basterun esempio. La Corte costituzionale italiana,essendo stata adita circa un quarto di secolo faper il riconoscimento della famiglia di fatto,ha sentenziato (cfr. Sentenza n. 237/1986) chea questa andrebbe concesso riconoscimentoalla condizione che essa sia caratterizzatada un grado accertato di stabilit. Si giosservato altrove (9) che laccertamento dellastabilit impossibile ove manchi lesistenzadellistituzione, la quale (esistenza) non puessere constatata nemmeno in presenzadella convivenzamore uxoriodi due personedi sesso diverso sotto lo stesso tetto in unaconsiderata definitiva comunione materiale

    (segue da pag. 9)

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    e spirituale, costituita, per, non comematrimonio maad imitazionedel matrimonio.Quello che qui interessa rilevare, per, ilfatto che la Corte costituzionale italiana haritenuto necessario invocare il criterio dellastabilit (che vuol dire il carattereistituzionale

    del matrimonio e della famiglia: istituzionale,infatti, ci che dura nel tempo). In altre parolela Corte costituzionale, pur non sostenendoquanto si rilever, ha sentenziato che lafamiglia di fatto per essere nei fatti famigliadevessere costituita istituzionalmente.Non sarebbe possibile, altrimenti, parlare distabilit non solamente per quanto gi fattonotare (mancanza della sua esistenza) maanche perch la stabilit deve ammettere e vaidentificata con la indissolubilit: ove, infatti,fosse riconosciuto il diritto al divorzio o al

    ripudio o ci si trovasse in presenza di un rifiutoa contrarre formalmente e sostanzialmentematrimonio (come nel caso delle cosiddettefamiglie di fatto sociologicamente intese),ogni forma di stabilit sarebbe impossibile,essendo anche una definita comunionemateriale e spirituale di due persone disesso diverso necessariamente provvisoriae precaria, vale a dire sempre revocabile etalvolta revocabile ad nutum (il che sarebbepropriamenteripudio).

    Lindicazione/esigenza data dalla Cortecostituzionale italiana , dunque, significativa,

    perch impone di considerare, andando oltrela sentenza della Corte medesima ma nonstravolgendola, che il fatto del matrimonio/famiglia pu essere rilevante sul piano giuridicosolamente se essenzialmente matrimonio/famiglia (cio se innanzitutto atto) e, a tal fine,deve essere contratto/costituita nelle formegiuridiche previste da ordinamenti giuridiciche rispettano e riconoscono lordine naturalee che, perci, considerano matrimoniosolamente quello costituito sulla base deipresupposti e nel rispetto delle caratteristiche

    di cui al paragrafo 3.Lesempio portato evidenzia, comunque,che la teoria giuspositivistica non reggenemmeno alla prova dei casi che lagiurisprudenza delle Corti chiamata arisolvere anche se la soluzione talvoltaofferta non assolutamente coerente con ipresupposti richiesti per la effettiva soluzionedei casi medesimi.

    La famiglia, pertanto, interpella i giuristinel senso che essi sono costretti ad andareoltreil formalismo giuridico che, com noto,finisce in una forma aperta o mascheratadi nichilismo. La questione posta dalriconoscimento della famiglia di fattoesplicita questa esigenza.

    5. Il contemporaneo e progressivoeclissarsi della famiglia e il simultaneo sorgere

    di questioni giuridiche. opportuno portare,a questo punto, lattenzione su alcuniproblemi giuridici che sorgono man mano cheloscuramento della famiglia si fa pi esteso epi intenso.

    Non c dubbio che il matrimonio

    e la famiglia hanno subto unautenticaaggressione da parte dellideologiailluministica (lato sensu intesa), cherappresenta il lievito delle diverse farine usatedai vari regimi politici per il confezionamentodel pane loro gradito. Sotto questo profilo cisono differenze, anche rilevanti, tra le farineusate e il pane confezionato per esempioda Napoleone I o dal legislatore italiano del1975. Ognuno, infatti, ha inteso istituireil matrimonio e la famiglia secondo finalitassunte come degne di essere perseguite per

    rispondere a esigenze ideologiche, spesso,pertanto, prescindendo dalla considerazionedella finalit naturale del matrimonio e dellafamiglia. Sotto un altro profilo, quello chesoggiace alle forme e che rappresenta laloro sostanza e la loro anima e che, quindi,tocca laspetto essenziale del matrimonio/famiglia, il pane stato confezionato con ununico lievito. Al fondo, infatti, della riformanapoleonica come al fondo della riforma deldiritto italiano di famiglia del 1975 sta - comesi appena accennato - loblio della realt ela pretesa del legislatore di plasmare le cose

    secondo un progetto elaborato a tavolinoe, perci, razionalistico, ritenuto capace disostituirle, costituendole legalmente.

    Per comprendere laffermazionebasterebbe, da una parte, ricordare lafondata polemica di Antonio Rosmini controil matrimonio come previsto dal Codicedi Napoleone (10) e, dallaltra, portarelattenzione sullevoluzione della legislazionee (conseguentemente) della giurisprudenzaitaliane in materia.

    Per la questione che qui preme

    considerare, baster far riferimento a titolodesempio alla legislazione italiana dellItaliarepubblicana; esempio particolarmenteilluminante e, per taluni aspetti, sconcertante,poich esso rivela il pieno accoglimentodella teoria illuministica anche da parte deicattolici, che furono i maggiori sostenitoridel nuovo diritto di famiglia nel 1975dopo essere stati artefici determinanti edentusiastici applicatori (sia pure con qualcheiniziale incertezza) della Costituzione dellaRepubblica italiana, tuttora vigente (11).

    Innanzitutto va osservato che daipresupposti collocati a fondamentodellordine costituzionale (sovranitpopolare, personalismo individualisticocontemporaneo, libert come libertnegativa, uguaglianza come astratta eformale identit, etc.) sono derivate le norme

    di rango costituzionale ora invocate per ilriconoscimento delle famiglie di fatto, deiDICO, del matrimonio fra omosessuali e viadicendo. Le stesse norme hanno richiesto laradicale riforma del Codice civile italiano del1975 a proposito del diritto di famiglia, il quale

    (diritto) pertanto la coerente applicazione diuna scelta politico-ordinamentale approvatanel 1947/48. Ci non investe solamente lasia pure importante questione della cadutadellaggettivo indissolubile con il quale ilmatrimonio era qualificato nel Progetto diCostituzione (12), ma la ratio stessa dellaCostituzione che, essendo posta comenorma di grado superiore, non poteva (e nonpu) non incidere sugli articoli codicisticidefiniti di grado inferiore.

    Ne consegu un graduale ma inevitabile

    processo, dapprima di accerchiamentodel matrimonio e della famiglia e, poi,una costante e vieppi intensa azione dibombardamento degli stessi con armilegali, usate per contro il diritto. Ilprocesso, infatti, serv (e tuttora serve) perabbattere parte (taluni sperano tutte) lecoerenti conseguenze giuridiche derivabilidal concetto di matrimonio/famiglia di cui aiparagrafi 2 e 3.

    Cos si depenalizz innanzitutto ladulterioe il concubinato. In nome di unastrattaeguaglianza (la Corte costituzionale italiana

    a tal fine invoc soprattutto gli artt. 29 e 2Cost.), che prescinde dallobbligazionedi fedelt contratta con il matrimonio, sisentenzi che la previsione penalisticarappresentava una disparit di trattamento e,perci, era da considerarsi incostituzionale. Illegislatore, da parte sua, non avvert lobbligodi porre rimedio alla sentenza della Cortecostituzionale n. 126/1968 (riguardanteladulterio) n si impegn a rimediare allasuccessiva sentenza n. 147/1969 dellamedesima Corte, con la quale si depenalizz

    il concubinato. Per il bene della famiglia,infatti, si sarebbe dovuto rafforzare, nonindebolire, il dovere morale e giuridico difedelt (che pure resta) con una previsionepenale che punisse entrambi i coniugi infedeli.

    Si introdusse, poi, nel 1970 listituto deldivorzio che cambi radicalmente listitutodel matrimonio civile previsto fino ad alloradallordinamento giuridico: la donazionetotale e reciproca venne resa, infatti,impossibile, poich essa divenne revocabileanche se pu essere revocata solo nei casiprevisti dalla norma e secondo modalitimposte dalla norma.

    Si cass, inoltre, una delle cause diinvalidit del matrimonio particolarmentesignificativa per cogliere il contemporaneoeclisse della famiglia come autentica societ

    (segue a pag. 12)

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    naturale: limpotenza, infatti, non costituiscecausa di invalidit se non quando sia materiadi errore essenziale in cui sia incorso laltroconiuge (art. 122 CC italiano novellato). Conil che si nega la finalit propria del matrimonio

    che - come si detto - orientato per suanatura alla procreazione.

    Soprattutto, per, si sostitu alla famigliacomunit la famiglia associazione (13),conservando s la patria potest ma noncome principio unitario della comunitconiugale: con il nuovo diritto di famigliaitaliano si introdusse, infatti, il cosiddettoprincipio diarchico (in realt anarchico,come si accennato), rimettendo al giudicela soluzione di eventuali controversiefamiliari e persino le decisioni nodali che la

    riguardano. La qualcosa port, nonostantei criteri imposti retoricamente al giudice atutela dellunit e della vita della famiglia, dauna parte, alla dissoluzione della comunitfamiliare in virt dellindividualismo tutelatoper legge al suo interno e, dallaltra,allassorbimento di una societ naturalecome la famiglia nello Stato: ove, infatti,spetta al giudice decidere esercitando inmaniera rafforzata quelli che sono i poteri/doveri propr della patria potest, l si sonoposte le premesse del totalitarismo. Siaconsentito, a questo proposito, sottolineareche il totalitarismo, sempre inaccettabile,accentua la sua intrinseca perversit (e,perci, si fa ancora pi inaccettabile, se cossi pu dire) allorquando si combina conlanarchia, cio allorquando poteri arbitrardella stessa natura (ma di difficile eserciziocontemporaneo) vengono esercitati (o siinvoca il loro esercizio) simultaneamentee, talvolta, persino in maniera combinata.In questo caso lordinamento giuridico sifa contraddittorio. il caso della Legge n.164/1982 della Repubblica italiana, la quale

    prevede lo scioglimento ope sententiae delmatrimonio validamente contratto nel casodi rettificazione di attribuzione di sessosolamente per il matrimonio celebrato conrito religioso o con rito concordatario, avendostabilito la cessazione dei suoi effetti civiliconseguenti alla trascrizione. In tutti gli altricasi lo scioglimento del matrimonio puavvenire solamente su ricorso. In altre parolese una delle due persone che ha contrattoregolare e valido matrimonio (e, perci, era disesso diverso dallaltra) decide di cambiare

    sesso, lo cambia effettivamente e ci leviene rettificato, il matrimonio (che non siareligioso o concordatario) pu essere scioltoma solamente su ricorso. Il che implica: a)che alla persona/coniuge consentito ditransitare da un sesso allaltro dopo avercontratto matrimonio; b) che il cambiamento

    di sesso ha come effetto una rettificazionedi attribuzione nei registri dello stato civile;c) che detta rettificazione pu averecome ulteriore effetto sia lo scioglimentodel matrimonio come, al contrario, il suomantenimento, dipendendo ci dallesercizio

    della facolt concessa a uno dei due coniugio ad entrambi; d) che lo scioglimento nonderiva in tutti i casi n ope legis n perazione ex officio; e) che in difetto del ricorso,il matrimonio regolarmente e validamentecontratto fra due persone eterosessualicontinua a produrre i suoi effetti in presenza,per, di una realt molto diversa, essendole due persone divenute (almeno in parte, dicerto formalmente e anagraficamente) dellostesso sesso.

    Dunque, come si vede, il matrimonio

    fra omosessuali stato di fatto introdottoanche in Italia, come in diversi altri Paesi(Regno di Spagna compreso). Lintroduzioneeccezionale ma reale avviene per viasingolare e non sotto forma di celebrazione(come atto costituivo, quindi) ma sottoforma di conservazione dello stato diconiuge (e anche di padre e/o di madre)precedentemente assunto e, poi, mantenutocomeprivilegium anche se contro natura. Aquesto si arrivati sulla base della dottrinapersonalistica contemporanea, invocataanche per lesercizio di molti altri diritti,

    secondo la quale ognuno avrebbe sempre ildiritto di autodeterminazione assoluta (14).

    6. Il diritto di famiglia tra fondamentoe fonte di produzione: un problema

    nodale e attuale per la famiglia eclissata.In Italia a tanto si arrivati anche in virtdella Costituzione, non - come sostengonoalcuni - a causa del suo tradimento. Neivari Paesi, poi, in virt dei loro ordinamentigiuridici si arrivati ad eclissare il matrimonioe la famiglia anche a causa della dottrina

    secondo la quale il diritto, anzich avere unfondamento, sarebbe il prodotto delle fonti,proceduralisticamente intese. In altre parolegiuridico sarebbe sinonimo di legale.

    Anche per quel che attiene al matrimonioe alla famiglia non ci sarebbe altra via perindividuarne la giuridicit che il ricorso allavolont del legislatore. Fino a poco tempo fasi sosteneva alla volont dello Stato.

    Questa teoria ha reso estremamentedifficile lermeneutica degli ordinamentigiuridici e delle Costituzioni vigenti. Tantoche le stesse Corti costituzionali, purattenendosi strettamente al cosiddetto dirittodato (vale a dire posto), hanno oscillatotra una considerazione della famiglia come

    istituzione sovraindividuale (cfr. Sentenzadella Corte costituzionale italiana n. 8/1996),richiedente una disciplina che, diversamente

    dalla convivenza more uxorio, dia rispostanon solamente alle esigenze di tutela dellerelazioni affettive individuali ma anchea quelle della protezione dellistituzionefamiliare basata sulla stabilit dei rapporti(cfr. Sentenza Corte costituzionale italiana n.

    352/2000), e la famiglia come semplice luogodegli affetti, di ogni affetto, anche di quellierroneamente identificati con le passionio le volutt. Si accolto cos il principiovitalistico, postulato dalle dottrine gnostichee, in particolare, dalla dottrina liberale e daquella del personalismo contemporaneo, che,anzich difendere e promuovere il soggetto,lo abbandonano e talvolta lo aiutano nelprocesso di autodissoluzione.

    Leclisse della famiglia del nostro tempopone, dunque, il problema della necessaria

    individuazione della sua natura che, comesi visto, presupposto e condizione dellagiuridicit che la riguarda. Le obbligazioniche dallatto del matrimonio derivano sono,infatti, obbligazioni semplicemente giuridichenel senso pi alto e completo del termine,vale a dire sono obbligazioni naturali e percidebbono essere anche giuridico-positive.

    Il diritto di famiglia, pertanto, non puprescindere dalla famiglia medesima anche se,tenute nella debita considerazione le diversitsociali, storiche, economiche e via dicendo, chiamato a dettare le modalit contingenti

    attraverso le quali rispondere meglio alleistanze giuridiche poste da una comunitnaturale la quale allo stesso tempo istitutogiuridico e che oggi erroneamente si pensapossa e debba dipendere esclusivamentedagli atti ermeneutici del potere ovvero dallasua pretesa di costituire le cose. Quandosi parla di potere, la mente corre innanzituttoal potere definito sovrano e coerentementepraticato rispetto alla invocata e rivendicatasovranit, sia essa dello Stato o del popolo.Lesercizio del potere sovrano, per, viene

    oggi rivendicato ed usato anche dai singoli(persone e cittadini oppure individui ocittadini), i quali invocano il diritto ad averediritti (tutelato in molti casi dallordinamentogiuridico) ma invocano anche il diritto didare contenuto al diritto (15). il caso, adesempio, della citata Legge n. 164/1982 dellaRepubblica italiana, la quale lascia la facoltallinteressato di scegliere tra mantenimentodel matrimonio (vecchio in una situazionenuova) e suo scioglimento. Il matrimonio ela famiglia, per, non possono essere affidatiallarbitrio n dello Stato, n del popolo ndei singoli. per questo che, soprattutto aproposito di diritto di famiglia, necessariosuperare la ormai vecchia dogmaticamoderna relativa alle fonti di produzione deldiritto per riscoprire il suo vero ed autentico

    (segue da pag. 11)

    (segue a pag. 16)

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    S. MESSA PER GLI AMICI DI INSTAURARE DEFUNTIDomenica 5 agosto 2012, alle ore

    18.00, nella chiesa della Santissima aPordenone (via S. Giuliano) sar celebra-

    ta una santa Messa in suffragio dellavv.Alfonso Marchi, primo direttore del no-stro periodico, e degli Amici di Instaura-re defunti. Li ricordiamo tutti con senti-menti di gratitudine umana e cristiana e liaffiadiamo alla misericordia di Dio.

    Pubblichiamo qui di seguito lelenco:

    - Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma- Mons. Sennen CORR, Pordenone

    - Mons. Egidio FANT, San Daniele del Friuli (Udine)- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (Venezia)- Mons. Pietro CHIESA, Udine- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone- Mons. Corrado ROIATTI, Udine- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (Udine)- Mons. Pietro LONDERO, Udine- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia- Mons. Giovanni BUZZI, Udine- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (Ts)- Mons. Luigi CARRA, Trieste- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (Udine)- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (Udine)- Mons. Giuseppe PRADELLA,

    Tamai di Brugnera (Pordenone)- Mons. Giorgio VALE, Udine- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (Ud)- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (Udine)- Mons. Aldo FIORIN, Venezia- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (Udine)- Mons. Vittorio MAURO, Pordenone- Mons. Silvano PIANI, Lucinicco (Go)- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (Udine)- Don Giuseppe ISOLA, Udine

    - Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (Udine)- Don Luigi PESSOT, Pordenone

    - Don Federico BIDINOST, Nave (Pordenone)- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (Pordenone)- Don Erino DAGOSTINI, S. Marizza (Udine)- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (Udine)- Don Olivo BERNARDIS, Udine- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (Udine)- Don Antonio MARCOLINI,

    Bonzicco di Dignano al Tagl.to (Udine)- Don Marcello BELLINA, Venzone (Udine)- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (Udine)- Padre Cornelio FABRO, Roma- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (Ud)- Don Redento GOVETTO, Udine- Don Luigi COZZI, Solimbergo (Pn)- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (Udine)- Don Rodolfo Toncetti, Toppo (Pn)- Don Dario COMPOSTA, Roma

    - Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone- Don Luigi Turco, Udine- Don Antonio LOTTI, Corona di Mariano

    del Friuli (Gorizia)- Don Giovanni ZEARO, Gemona del

    Friuli (Udine)- Don Giuseppe IACULIN, Udine- Padre Tito S. Centi, O. P., Firenze- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano

    - Sig. Arturo BELLINI, Caorle (Ve)- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone- Prof. Carlo PARRI, Firenze- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona- Sig.ra Paola DAGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma- Comm. Mario LUCCA, Risano (Ud)- Prof. Francesco ANELLI, Venezia- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma- Gen. Aristide VESCOVO, Udine- Co. Dott. Gianfranco DATTIMIS MANIAGO, Buttrio (Udine)- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (Udine)

    - Dott. Giacomo CADEL, Venezia- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI

    FERRETTI, Milano- Prof. Marino GENTILE, Padova- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasian di Prato (Udine)- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara- Dott. Angelo GEATTI,

    Campoformido (Udine)- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (Belluno)- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (Udine)- Sig.ra Teresa MATTIUSSI, Flaibano (Udine)- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (Trento)- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia- Avv. Carlo Francesco DAGOSTINO, Osnago (Lecco)

    - Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine- Prof. Mauro dEUFEMIA, Viterbo- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (Chieti)- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (Udine)- Sig. Marcellino PIUSSI Cussignacco (Udine)- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (Pordenone)

    - Dott. Luigi WEISS, Venezia- Prof. Sergio SARTI, Udine- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (Udine)- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (Udine)- Prof. Giovanni MANERA, Mede Lomellina (Pavia)- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.- Prof. Aldo Gastone MARCHI, Udine- Dott. Augusto TOSELLI, Venezia- Prof. Francesco GENTILE, Padova- Dott. Juan Bms VALLETde GOYTISOLO, Madrid

    - Dott. Gian Giacomo ZUCCHI, Trieste

  • 5/26/2018 Il Dovere Fiscale Di Samuele Cecotti

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    Sul manifesto natalizio dei

    preti di frontiera

    Esimio Direttore, come ogni anno,i soliti dieci preti del Triveneto hannopubblicato una loro Lettera di Natale,questanno (2011) intitolata La Chiesadel Vangelo e del Concilio Vaticano IIcon le porte sempre aperte. Il titolostesso colpisce e scandalizza: a partela banalit retorica buonista delleporte sempre aperte (aperte anche ailupi in cerca