DOVERE DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE …

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4 ottobre-dicembre 2008 LA PREVIDENZA FORENSE TRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004,ART. 1, C. 1; DCB ROMA DOVERE DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL’AVVOCATO LA RAPPRESENTANZA DELLE DONNE NELLE ISTITUZIONI FORENSI IL BILANCIO TECNICO AL 31/12/2006

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4 ottobre-dicembre

2008

LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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DOVERE DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL’AVVOCATO

LA RAPPRESENTANZA DELLE DONNE NELLE ISTITUZIONI FORENSI

IL BILANCIO TECNICO AL 31/12/2006

Copertina 4_08 19-01-2009 12:59 Pagina IV

SLA PREVIDENZA FORENSE

PresidentePaolo Rosa

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Numero chiuso in redazione il 19 gennaio 2009Finito di stampare il mese di gennaio 2009

Sped. in Abb. Post.D.L. 353/2003 conv.

L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:Il Pugile

(Roma, Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo alle Terme)

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4ottobre-dicembre

2008

LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

EDITORIALEIl controllo del rischio mobiliare in Cassa Forense:il progetto di ALM di Paolo Rosa 290

AVVOCATURAIn ricordo di una presidenza troppo breve di Vincenzo La Russa 295

il congressoAvvocati a Congresso a Bologna di Giuliano Berti Arnoaldi Veli 297

ordinamento professionaleDovere di formazione e specializzazione dell’avvocatodi Remo Danovi 299La cancellazione dal registro dei praticanti: due sentenze delle Sezioni Unite non condivisibili di Giuliano Berti Arnoaldi Veli 307La prescrizione del credito dell’avvocato di Leonardo Carbone 312

problemiRappresentanza delle donne nelle istituzioni forensidi Aurelia Barna 314Una mozione del Congresso contro le discriminazioni 317Condanna in solido del difensore per le spese di giudizio?di Franco Cipriani 318

recensioneLa parola al paziente. Il consenso informato e il rifiuto delle cure di Maurizio de Tilla 326

GIURISPRUDENZA FORENSELa sanzione disciplinare della cancellazione Cass. Civ. Sez. Un. 12/5/2008 n. 11653 nota di D.D. 333Legittima la restrizione della pubblicità per le libere professioniCorte di giustizia europea 13/3/2008 C 446/05 nota di D.D. 335La cancellazione dal registro dei praticantiSS.UU. 30/6/2008 nn. 17761-17762 338

PREVIDENZAl’informazione

Il bilancio tecnico al 31.12.2006 343problemi

Le tendenze demografiche dei percettori di renditein Italia 1980-2004 e proiezione 2005-2035 di Antonella Menichetti 358Deontologia e previdenzadi Marcello Colloca 365Il lungo cammino delle Casse private verso l’autonomia normativadi Giulio Nevi 368

amministrazione del patrimonioLa crisi finanziaria ed economica e la gestione del patrimonio della Cassa di Carlo Dolci 371

LETTERE E QUESITIL’aumento dell’età pensionabile 377

INDICE ANNUALE 2008 a cura di Leonardo Carbone 379

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EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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Da trentino, dolomitico come il gruppo del Brenta,continuo nel percorso esplorativo per condividere conVoi le affinità che, a mio giudizio, esistono tra Cassedi previdenza e realtà similari, nonostante che dal-l’ultimo editoriale – quindi in tempi non sospetti – mitrovi oggi, come da programma, a dover esaminareun tema diventato particolarmente attuale, oltre cheper sua natura decisamente complesso, qual è quellodei modelli di controllo del patrimonio mobiliare.L’ultimo articolo di fondo esaminava le analogie esi-stenti con le imprese di assicurazioni in materia di ri-serve tecniche e riserve legali, ora secondo il pro-gramma che mi ero dato dovremmo continuare l’ap-profondimento per verificare gli strumenti di tutela delpatrimonio costituito a supporto delle riserve stesse.Certo, considerando il contesto attuale dei mercati fi-nanziari globali attanagliati da una crisi di sistema,forse avrei potuto evitare di seguire la trama delle mieriflessioni visto che il tema dei controlli oggi è “scot-tante”, ma l’importanza dell’assoluta trasparenzaproprio in tempi come questi, mi ha confermato chenon potevo sottrarmi dal trattare l’argomento e so-prattutto dal non rendere partecipe l’Avvocatura deiprogressi compiuti da Cassa Forense in tal senso.In un periodo in cui la stampa alimenta un clima diterrore e di sfiducia facilmente rilevabile nell’ansiadella gente comune che, ben lontana dagli investi-menti in Borsa, si preoccupa “se e fino a quando”percepirà la pensione stante l’imminenza del catacli-sma prospettato, mi sento di dover approfondire il te-ma anche per promuovere un messaggio positivo,l’ultimo della mia presidenza.Per cui mi scuserete se, pur mantenendo la traccia de-gli altri editoriali, mi permetterò di entrare un po’piùnel merito della specifica gestione di Cassa Forense.In qualità di Presidente avverto molto il peso della re-sponsabilità del ruolo verso tutti gli iscritti e verso ipensionati, soprattutto se penso che un insigne eco-nomista (i cui lavori ho avuto modo di seguire a Tren-to il 29 maggio 2008 nella Sala del Castello di Buon-

consiglio durante il Festival dell’economia) ha soste-nuto che “è il welfare il miglior antidoto al protezio-nismo: la cosa migliore da fare sarebbe creare demo-crazie sociali, che tutelino meglio dalle conseguenzedella globalizzazione, non a caso gestita meglio daPaesi come la Danimarca”. L’autore di questa affer-mazione è il nuovo premio Nobel per l’EconomiaPaul Krugman.Cassa Forense è una goccia in un mare di globalizza-zione però è inserita in un contesto che non può igno-rare i modelli gestionali sfruttabili ed applicabili perla propria realtà onde migliorare l’efficacia e l’effi-cienza a vantaggio dell’intera Avvocatura che siaspetta dall’Ente la copertura dei bisogni “assisten-ziali” durante la vita lavorativa e “pensionistici” su-bito dopo.È emerso chiaramente durante i lavori dell’ultimoComitato dei Delegati che, ancora più di noi, le nuo-ve generazioni di avvocati faranno affidamento sullepensioni e quindi spetta a noi oggi il compito, arduoma non impossibile, di mettere in sicurezza di lungoperiodo l’equilibrio della gestione.Cassa Forense replica in parte lo schema delle assi-curazioni, con una variante: nel caso delle compa-gnie di assicurazione il cliente sceglie liberamente ditrasferire, con il versamento volontario del premio, latutela del rischio all’impresa che per definizione svol-ge attività di assunzione di rischi di soggetti terzi.Il mondo assicurativo che strutturalmente vive sul ri-schio che un determinato evento si verifichi non pote-va non studiare un modello di controllo che paralle-lamente al core business della gestione tecnico-assi-curativa sviluppasse una vera e propria gestione pa-trimonial-finanziaria.Negli anni 50, infatti, furono poste le basi da parte diRedington, Haynes e Kirton per la creazione della di-stribuzione temporale delle asset (attività) e delle lia-bilities (passività), tecnica meglio conosciuta nell’a-cronimo ALM ossia Asset Liability Management.L’ALM inizialmente nasce come un insieme di tecni-

Il controllo del rischio mobiliare in Cassa Forense: il progetto di ALM

di Paolo Rosa

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che gestionali-operative finalizzate a creare un lega-me tra passivo e attivo di bilancio per controllarel’impatto sul conto economico delle variazioni deitassi di interesse, tanto più significative quanto più ilribasso del tasso coinvolge un’entità numerosa di po-lizze a rendimento minimo garantito (ne sono unesempio le polizze vita).L’ALM si afferma sul finire degli anni 70 quando, afronte dello sviluppo dei mercati finanziari e dei suoistrumenti sempre più numerosi, si ha un aumento nel-la volatilità dei prezzi delle attività finanziarie conconseguente aumento delle fluttuazioni dei saggi d’in-teresse e dei tassi di cambio.Significative sono state le esperienze della giappone-se Nissan Mutual Life e della statunitense GeneralAmerican Life, che a causa di prodotti nel loro por-tafoglio che assicuravano a scadenza un rendimentosuperiore a quello dei mercati si sono trovate a nonriuscire più ad onorare gli impegni presi con gli assi-curati.La necessità di dotarsi di strumenti che non elimina-no il rischio, ma tentano di gestirlo, ha portato a ri-modulare il modello sulla base dei rischi finanziari inmodo da arrivare a definire un livello “accettabile”(non nullo perché in finanza non esiste rischio pari azero) con la conseguenza di gestire il patrimonio conun rendimento consono al livello di rischio assunto.Nelle varie evoluzioni dell’ALM, anche la sua defini-zione si è mutata rispetto al passato: infatti oggi si de-finisce ALM “quell’insieme di metodologie e di pro-cessi a supporto delle scelte gestionali tendenti a dise-gnare l’attivo e il passivo dell’impresa in relazione alrendimento atteso e al rischio ritenuto ottimale basan-dosi sulle informazioni disponibili e su scenari futuriipotizzabili” (Toniolo 2004).Volendo sintetizzare le attuali caratteristiche del mo-dello si può dire che l’ALM non prende più in esamesolo i rischi finanziari, ma anche quelli di altro tipoche servono a ridefinire continuamente le caratteristi-che del modello che viene a plasmarsi su una realtà di-namica espressiva del settore in cui l’impresa opera.Così concepito, si ha a disposizione uno strumentodecisionale e di controllo per perseguire gli obiettividi rendimento attraverso il giusto equilibrio degli im-pegni assunti (che rappresentano un vincolo nella de-finizione della strategie di investimento) e il rischioaccettabile definito a priori che si intende assumere infunzione della performance da raggiungere comeobiettivo.Affinché lo strumento dia il massimo deve essere ali-

mentato con informazioni che siano il frutto di rigo-rose valutazioni non esclusivamente legate all’anda-mento dei mercati, e che possano essere anche dellecorrette ipotesi da adottare.Chi mi conosce sa che amo citare un lavoro del CeRPper dimostrare la validità di un sistema ottimale diALM che ha preservato il rendimento dei fondi pen-sione olandesi anche durante il crollo delle borsedell’11 settembre.Il modello si è sviluppato al punto che è in uso anchepresso Banche, SGR Fondi pensioni e Fondi comunidi investimento.L’analisi personalmente condotta sul tema mi ha gui-dato verso un processo condiviso con il Consiglio diAmministrazione e supportato dal Comitato dei Dele-gati per avviare un progetto di ALM in Cassa Foren-se, sulla base della convinzione che nella gestione delpatrimonio, come dice Buffett, “il rischio vero nascedal non sapere cosa si sta facendo”.Gestire un patrimonio così cospicuo come quello diCassa Forense, che è equiparabile a quello di una im-portante fondazione bancaria, impone la consapevo-lezza di dover gestire il rendimento atteso in funzionealla scarsa propensione al rischio con la quale un En-te di previdenza si muove sul mercato.Cassa Forense, in linea con le realtà più evolute, dadue anni si è dotata di un sistema di controllo mobi-liare ex post gestito da un advisor indipendente.Lo scopo è quello di avere sempre sotto controllo ilrendimento in funzione del target di rischio assunto,sia per la gestione diretta che per la gestione esternadel patrimonio mobiliare.Il controllo ex post del patrimonio mobiliare è statorealizzato dopo aver adeguato il processo di formula-zione di asset allocation con componenti di asset classidentificate in base all’orizzonte temporale di riferi-mento, alla volatilità azionaria, alla duration obbli-gazionaria, alla stima dei rendimenti attesi per l’i-dentificazione della migliore strategia (la c.d. frontie-ra efficiente).Va subito sgombrato il campo dagli equivoci puntua-lizzando che l’ente persegue una politica degli inve-stimenti improntata su una logica strettamente “pru-denziale” a bassissima volatilità.Cassa Forense non ha nel proprio portafoglio né ob-bligazioni strutturate né hedge fund né altri strumen-ti derivati.Per onestà intellettuale va ricordato che il Comitatodei Delegati, nella ricerca ottimale della diversifica-zione, ha inserito nell’asset allocation del 2008, 30

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milioni complessivi di obbligazioni corporate che ilCDA ha selezionato su 18 titoli di 10 società emitten-ti, con un rating medio del portafoglio AA-, (appenasuperiore al rating assegnato alle emissioni dello Sta-to Italiano A+) tra cui anche 3 milioni di LehmanBrothers pari allo 0,08% del patrimonio finanziario.In merito vorrei tranquillizzare che si farà tutto il pos-sibile per recuperare l’eventuale perdita anche sel’importo potrebbe essere considerato irrisorio sul-l’intero patrimonio di circa 4 miliardi di euro. L’at-tenzione per il loro recupero sarà pari all’attenzionecon la quale si segue l’intera massa gestita: sono ob-bligazioni di tipo “senior” (ossia senza alcuna su-bordinazione) tra l’altro acquistate quando le societàdi rating le definivano sicure al pari dello Stato Ita-liano, per cui abbiamo buone speranze.Comunque, nella logica di estrema prudenza di Cas-sa Forense, si investe solo nelle tipiche asset classespressive di immobili, azioni ed obbligazioni (13,7%in investimenti immobiliari e tale quota andrà poten-ziata, 45% in obbligazioni, 30% in azioni prevalente-mente italiane, 11% in liquidità, e il resto in Privateequity).È evidente che il portafoglio azionario di CF subisce,e non potrebbe essere diversamente, l’andamento ne-gativo delle borse registrando allo stato delle “minusvirtuali” in linea con i maggiori indici di riferimentodeterminate dal confronto tra il prezzo di carico inportafoglio e il valore di mercato.Ma CF, che è investitore di medio/lungo periodo, nonha bisogno di liquidità e quindi al di là dei risultatidettati dalle regole contabili di confronto con il valo-re di mercato (secondo le norme civilistiche di forma-zione del bilancio) NON realizza “effettivamente”dette perdite virtuali poiché mantenendo i titoli inportafoglio può tranquillamente attendere i riallinea-menti ai valori normali di borsa a conclusione dell’a-nomala ed eccezionale crisi finanziaria mondiale.La disponibilità liquida di CF assicura la coperturadei flussi finanziari e la mancanza di investimenti spe-culativi la cautelano da esposizioni a rischio di insol-venza.Va precisato che CF, di contro alle minusvalenze fitti-zie sull’azionario, che probabilmente – se non saràmodificato il regime stante l’eccezionalità dell’acca-duto in conformità alle direttive europee – sarà co-stretta a registrare per obblighi contabili, ha già in-cassato realmente circa 37 milioni di euro riferiti aidividendi prodotti dalle medesime azioni.Al di là della posizione prudenziale assunta da CF

personalmente non ritengo che le classi di strumentifinanziari possano essere catalogate tra buone e cat-tive perché ritengo che la diversificazione perseguita,anche con la introduzione di strumenti innovativi, puòcontribuire a proteggere il patrimonio; il problemasta sempre nella scelta all’interno della classe di in-vestimento e nella comprensione della struttura delprodotto e del suo funzionamento.Nello specifico, non ritengo che ad esempio gli hedgefund vadano demonizzati come categoria in sé soloperché taluni hanno creato gravi problemi.Ritengo che ogni strumento vada selezionato concompetenza per individuare solo quelli che hanno da-to buona prova di sé sotto il profilo della trasparenza,il tutto in funzione eminentemente difensiva e non spe-culativa del capitale sempre considerando che l’otti-ca di un Ente di previdenza è quella di un investitoreprudente e non già di uno speculatore.Tuttavia, proprio perché ritengo che sia errato guar-dare alle novità finanziarie con preclusione, condivi-do l’implementazione dei modelli di controllo mobi-liare ed in tal senso spingo le riflessioni in merito al-le realtà similari per applicare alla Cassa ciò chepossa essere più confacente.Con la certezza che il rischio non è eliminabile credofermamente che possa essere gestito: in tal senso losviluppo dell’ALM darà ottimi risultati, una voltaportato a regime.Ho affidato questo progetto ad un gruppo di Consi-glieri che rimarranno in CF per altri due anni proprioper assicurare continuità e il perseguimento dell’o-biettivo.Con la dovuta premessa – da non dimenticare mai –che purtroppo sono strumenti che non immunizzanodal rischio, il modello potrebbe contribuire a creareuna rete di investimenti costruiti per fronteggiare lepassività rappresentate dall’attualizzazione delle pre-stazioni pensionistiche future, garantite indipendente-mente dal tasso di contribuzione e dal rendimento de-gli investimenti.L’ALM diventa, in un contesto simile, un processocontinuo di controllo e di ribilanciamento della com-posizione del portafoglio in funzione degli iscritti edei pensionati, in considerazione del variare dei fat-tori economici sottostanti e delle distribuzioni demo-grafiche della popolazione.Cassa Forense ha avviato, ancora prima della attua-le crisi dei mercati mondiali, lo studio del progettoproprio per assicurare a tutti gli iscritti la necessariatutela – e in tal senso ha intenzione di operare anche

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per il prossimo futuro…certo i rischi esisteranno sem-pre ma la consapevolezza di poterli gestire mi tran-quillizza sia come futuro pensionato che come attualePresidente.Recentemente il Nucleo di Valutazione della SpesaPrevidenziale ha elogiato la prudenza di Cassa Fo-rense negli investimenti mobiliari ed io vorrei arriva-re ad un premio di qualità per il controllo del rischiosia ex ante che ex post.Per il momento siamo a buon punto sul controllo expost e in start up su quello ex ante, anche se non nevedrò i risultati da iscritto stante la prossima scaden-za della mia presidenza.A volte è più facile raccogliere le melinda che pianta-re gli alberi, ma noi abbiamo inteso costruire un per-corso nuovo, il maturato del quale andrà a beneficiodelle future generazioni.Concludo proponendo le considerazioni finali del te-sto: “Finanza Shock”, Egea 2008, di Robert J. Shil-ler, professore di Economia all’Università di Yale, ilquale aveva previsto sia lo scoppio della bolla tecno-logica del 2001 sia la crisi dei mutui subprime del2007.«Sarebbe triste se, come a volte pare di dover temere,succedesse il contrario: se cioè la crisi risultasse inun deterioramento sia sul fronte culturale che su quel-lo delle regole, se gli anticorpi della cultura e delle re-gole, anziché stimolati dalla malattia della crisi, fi-nissero per indebolirsi ancora più. Come ciò sia unpericolo è evidente.Sul piano culturale, la crisi alimenta la critica qua-lunquista e incompetente dei mercati finanziari, il ca-tastrofismo populista e la caccia alle streghe. Le stre-ghe della finanza appaiono tanto più terribili quantomeno le si conosce, e nessuno vuol conoscere megliouna strega terribile: ecco il circolo vizioso che può de-teriorare la cultura economico-finanziaria sotto i col-pi della crisi. Anziché esercitare davvero il “primatodella politica” – del quale i demagoghi confusamentepresumono e piangono con rumore il sacrificio, un pri-mato che si esercita entrando con pazienza e compe-tenza nel mondo delle tecniche finanziarie per render-le meglio note, per ottenere un uso più completo e con-sapevole, per ridurne le asimmetrie informative, perrafforzarne le regole e la sorveglianza –, il primatoviene contrapposto polemicamente alle tecniche, di-venta propaganda che spinge la gente a conoscerle epraticarle meno anziché meglio. E delle prospettive dicatastrofe che poi non si avverano, ancorché non persuo merito, il politico che le addita e le grida, cercan-

do di suscitare “paura” per meglio vendere “speran-za”, tra soddisfazione, potere e consenso di breve pe-riodo. Al più lungo non pensa granché: perché il fa-moso short termism che spesso è giustamente conside-rato un difetto dei mercati finanziari, è ancor più con-notato profondo dell’azione e della competizione poli-tica, un côtè faible della democrazia.Quanto alle regole, la crisi può alimentare, anziché in-durre a limitare, la discrezionalità arbitraria, che leviola continuamente in modo opportunistico. La mani-polazione opportunistica delle regole si accorda benecon la ricerca di consenso di breve andare tipica delpopulismo culturale di cui sopra, il quale, agitando lapaura della catastrofe, la “peste della speculazione” ealtri arcani fantasmi come il “mercatismo” o la “lexmercatoria”, può anche spingere verso la chiusuraprotezionistica dei mercati e delle economie. Le rego-le vanno migliorate, in molti casi rafforzate e fatte ri-spettare con più severità. Ma regole forti e severe nonsignificano regole che “chiudono”, perché sono anzidirette a far meglio funzionare un mondo aperto, can-giante, competitivo, virtuosamente rischioso.I codici della strada vanno rafforzati non per limitaregli spostamenti ed i traffici, ma per renderli più sicu-ri ed efficienti, non per soffocare ma per meglio gesti-re la rischiosità di una società sempre più mobile etrafficata. I mercati vanno tenuti aperti e vivaci, comele piazze affollate delle grandi città.Mentre la chiusura protettiva dei mercati, l’esaspera-zione dei vincoli che ne limitano le innovazioni e necondizionano la gestione consapevole dei rischi, van-no a favore di chi, sui mercati, occupa già posizionidominanti, sono uno scambio di favori fra costoro edi politici che chiedono loro supporto e conferma dipotere.Così come aumentare il rigore dei codici della stradanon deve significare aumentare i privilegi di chi viag-gi con le macchine più grosse e già occupa di più lestrade, non deve riservare le corsie a chi già dominail traffico, a scapito di chi non ha ancora compratonemmeno una bicicletta.Ma la metafora del codice della strada non è popola-re tra i politici, che trovano riduttivo fino alla vergo-gna paragonare la politica alla regolazione del traffi-co: avranno anche ragione, ma spesso disprezzano lametafora perché del traffico (anche di quello finan-ziario), più che tutori e facilitatori, vogliono essereprotagonisti, dominatori e demiurghi. Ruoli che le cri-si, sia della circolazione stradale che dei mercati fi-nanziari, aiutano a rivendicare».

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ALA PREVIDENZA FORENSE

AAVVOCATURA

avvocatura

Nei giorni 18 e 19 luglio 2008,l’Unione degli Ordini Forensi del-la Sicilia, di cui è coordinatorel’avvocato Ignazio Di Mauro, haorganizzato all’Hotel Santa Tecladi Acireale una conferenza dedi-cata alle problematiche professio-nali.Per l’occasione erano presenticon il prof. Guido Alpa, presiden-te del Consiglio Nazionale Foren-se, i presidenti degli ordini pro-fessionali delle maggiori città ita-liane.Erano altresì presenti l’avvocatoMichelina Grillo, presidente del-l’OUA, il presidente della CassaForense avvocato Paolo Rosa, ilnostro direttore avvocato DarioDonella e diversi altri esponentidell’avvocatura italiana.Nel corso della conferenza, ricor-rendo proprio in quei giorni l’an-niversario della scomparsa delcompianto presidente della CassaForense, avvocato Riccardo Sco-cozza, ha preso la parola l’avvo-cato Vincenzo La Russa, consi-gliere d’amministrazione dellaCassa Forense, il cui intervento ri-portiamo fedelmente: “Il 18 lu-glio 2007, proprio come oggi,esattamente un anno fa, l’avvoca-tura italiana perdeva RiccardoScocozza, presidente della CassaForense, presidente da appenaquattro mesi, un periodo troppobreve per giudicare l’opera e le at-

tività di un amministratore, manon per Riccardo Scocozza per ilquale sono bastati quattro mesiper apprezzarne lo spirito di servi-zio con il quale lavorava alla Cas-sa, l’umiltà, la passione, l’amoreverso coloro che, come lui, eserci-tavano ed esercitano questa pro-fessione.Era già stato presidente della Cas-sa, diversi anni fa, aveva volutocorrettamente dimettersi perun’accusa che si è poi rivelata deltutto ingiusta e infondata. E chefosse ingiusta e infondata lo di-mostra la pronta rielezione nelsuo distretto di Salerno, nonché laplebiscitaria votazione all’internodel Comitato dei Delegati già allaprima votazione, quando, invece,per il suo predecessore erano sta-te necessarie otto votazioni.I colleghi avvocati ne apprezzaro-no lo sforzo straordinario con ilquale, prima dell’elezione, ap-prendeva e studiava le nuove pro-blematiche che coinvolgevano laCassa.L’Ente era cambiato profonda-mente: Maurizio de Tilla gli ave-va lasciato una Cassa finanziaria-mente robusta, ingrandita dal nu-mero degli iscritti e dei dipenden-ti, un’altra Cassa, moderna, agile,non più quella, benemerita, deipadri fondatori quando gli ammi-nistratori si pagavano persino lespese di soggiorno nella capitale.

La Cassa era diventata un organi-smo finanziario con un enormepatrimonio anche mobiliare chefaceva gola ai potentati finanziaridel paese: ad un congresso orga-nizzato a Napoli dalla stessa Cas-sa, Cuccia, presidente di Medio-banca, aveva inviato il suo famosocollaboratore e successore Vin-cenzo Maranghi che rimase duegiorni interi a Napoli per ascolta-re il dibattito. Mediobanca era in-teressata alla Cassa che, nel frat-tempo, era diventata uno degliazionisti delle Generali, un azio-nista non tra i più piccoli e non se-condario.Riccardo Scocozza, alla sua età, siritrovò un giocattolo difficile damanovrare: volle allora esserepresente nella sede dell’Ente ognigiorno, ogni momento, per capire,incontrare i dipendenti, consiglia-re, decidere. Si occupava di tutti,voleva rendersi conto di tutto“con l’entusiasmo e la foga di unragazzino” come scriverà il suosuccessore Paolo Rosa.Anche un bambino poteva accor-gersi – e questo è molto importan-te – dell’assoluto disinteresse chelo muoveva: la sua probità, la suacorrettezza resteranno un ricordoperenne per i suoi successori.Ma per la Cassa si preparavano,frattanto, tempi nuovi: gli econo-misti del settore avevano scopertoche, al di là dell’apparente benes-

In ricordo di una presidenza troppo breve

L’improvvisa scomparsa del presidente Riccardo Scocozza ha suscitato vivacommozione in tutti quelli che lo hanno conosciuto e nei componenti

del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati, che ne hanno apprezzato le qualità di amministratore e di avvocato.

di Vincenzo La Russa

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AAVVOCATURAavvocatura

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delicatezza del problema ma, allavigilia di provvedimenti impor-tanti che andavano prima studiatied approfonditi, ci lasciò.La riforma della Cassa, la granderiforma della Cassa che stiamovarando, sarà allora lasciata ai

suoi successori, a Paolo Rosa cheper questo resterà nella storia.Ma io credo che la prima ispirazio-ne per il grosso lavoro che si sta fa-cendo ci viene dalla serietà, dallaforza di volontà, dal sorriso accat-tivante di Riccardo Scocozza”.

sere, la Cassa con le sue pensionied i suoi contributi, si preparava,sia pure nel corso di lunghi anni,ad una crisi finanziaria che nonavrebbe più assicurato la pensioneai futuri avvocati.Scocozza capì l’importanza e la

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Dopo cinquantuno anni è tornatoa Bologna il Congresso Naziona-le Forense.Non sono paragonabili le due oc-casioni, non fosse altro perché l’I-talia del 1957 non è quella del2008. Allora gli avvocati comin-ciavano ad occuparsi, con fervorea volte ideologico, delle riformeche li concernevano, e che auspi-cavano imminenti, prima fra tuttequella dell’ordinamento profes-sionale, alla quale nel 1957 fu de-dicata la prima sezione dei lavori.Cinquant’anni dopo, gli avvocatisono più disincantati, hanno vistofallire molti progetti, ne hanno vi-sto qualcuno realizzato e a voltehanno finito per dirsi che no, nonera proprio quello che volevano.Comunque, oggi gli avvocati sonoquasi sette volte di più di quelliche erano allora, e tanto basta acambiare la prospettiva. Forse og-gi per la prima volta molti dubita-no del futuro professionale.Dunque circa milleseicento avvo-cati sono convenuti da tutta Italia aBologna, nei giorni dal 13 al 16novembre 2008, per parlare di giu-stizia, e al fondo per sentire di ave-re ancora un futuro tutti insieme. Iltema del Congresso era: “Giusti-zia: tutela effettiva o utopia?”.Il Congresso si è svolto tutto in

quello stesso Palazzo dei Con-gressi che aveva ospitato nel 1986la prima Conferenza Nazionaledella Giustizia, voluta con ostina-zione dall’avv. Angiola Sbaiz, al-lora Presidente del Consiglio del-l’Ordine di Bologna. Ed è statonel segno della memoria di An-giola Sbaiz che si è aperto il Con-gresso, con lo scoprimento di unbusto che verrà collocato a Palaz-zo di Giustizia e con la pubblica-zione di una raccolta dei suoiscritti sull’avvocatura.Gli avvocati sono dunque ritor-nati alla sala Europa del Palazzodei Congressi (che nel frattempoha cambiato nome perché è statadedicata all’avv. Mario Cagli, al-tro grande avvocato bolognese).Qualcosa dello spirito di quellaConferenza era rimasto nell’aria,perché OUA e CNF hanno volu-to aprire il Congresso presentan-do i risultati di due indagini sulruolo sociale dell’avvocato e sul-la immagine che egli proietta al-l’esterno della professione, e poidando spazio ad incontri consoggetti estranei al mondo foren-se. Gli “esterni” hanno raccoltoconsensi e, a volte, anche qual-che rumoroso ma civile dissenso,peraltro mai uscito dai binari del-la tolleranza.

Quelli che una volta si chiamava-no “lavori congressuali” si sonosvolti prevalentemente radunandogruppi a partecipazione libera inworkshop tematici: per dirla initaliano, in gruppi di studio su va-ri temi individuati come prioritari.In questi gruppi la discussione si èsvolta attorno ad otto tematiche:la razionalizzazione dei processicivili, i sistemi alternativi di riso-luzione dei conflitti (ADR), leclass action e la tutela del consu-matore, la giustizia amministrati-va, il riassetto della geografia giu-diziaria, la materia penale, la ma-gistratura onoraria, la giustizia tri-butaria. Tutti i lavori hanno messocapo alla elaborazione di docu-menti che fanno il punto in modorealistico delle problematiche, edindicano alcune ipotesi di inter-vento, facendo stato delle elabo-razioni dell’avvocatura negli annipassati.Un momento importante è stato,al secondo giorno del Congressol’intervento del Ministro dellaGiustizia Angelino Alfano. In pre-cedenza, due applaudite relazionidel Presidente del CNF avv. Gui-do Alpa e del Presidente del-l’OUA avv. Michelina Grillo ave-vano riferito intorno all’operasvolta dai due organismi, l’uno

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AAVVOCATURA

il congresso

Avvocati a Congresso a Bologna

Il Congresso Forense di Bologna si è svolto dedicando i lavori prevalentementea questioni attinenti il funzionamento della giustizia. Non è stato affrontato

il tema dell’ordinamento professionale, che diventa di giorno in giorno drammaticamente più urgente. Il Congresso si è così svolto mentre

ad esso non è stato ancora attribuito il carattere chiaramente rappresentativo da molti auspicato con la riforma.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

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AAVVOCATURAil congresso

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sul piano più propriamente istitu-zionale, e l’altra sul piano dellapolitica dell’avvocatura. Il Mini-stro ha detto di volere dare unasvolta riformista effettiva sul pia-no del funzionamento pratico de-gli istituti processuali; ed ha an-nunciato la volontà del Governodi giungere ad una rapida appro-vazione della riforma della proce-dura civile già approvata dalla Ca-mera dei Deputati. Per raccoglie-re suggerimenti giuntigli da piùparti, l’On. Alfano ha detto di vo-lere modificare solo due puntidella riforma prima della sua ap-provazione definitiva (la testimo-nianza scritta e il filtro per i ricor-si in Cassazione). Egli ha aggiun-to ancora di volersi battere per larazionalizzazione del processo ci-

vile, nell’ottica di una unificazio-ne dei molteplici riti che si sonomoltiplicati arrivando al numeroattuale di ventisette (!); e ha poidichiarato la propria disponibilitàa prendere in esame una propostadi riforma della legge professio-nale che sia condivisa dagli avvo-cati, che a suo (e nostro) avvisonecessitano di una legge ad hocper la specificità della loro fun-zione di rilevanza costituzionale.Su questo punto, il Congresso si èlasciato cogliere impreparato:perché nessuno dei workshop te-matici verteva sull’ordinamentoprofessionale, e insomma l’avvo-catura non era ancora arrivata adelaborare un proprio progettocondiviso. Certo, deve avere gio-cato anche la stanchezza per do-

vere ricominciare una volta anco-ra, proprio come Sisifo, a spinge-re un masso che si è già visto ro-tolare all’indietro tante volte(quanti sono stati i progetti elabo-rati e finiti nel nulla a partire daquello della Commissione Cala-mandrei fino ad oggi? Più o menouna quarantina, direi). Sarà op-portuno recuperare al più prestol’occasione mancata.A parte questo neo, il Congressosi è chiuso felicemente, con la rie-lezione dei delegati all’OUA econ un giusto ringraziamento alsuo presidente uscente, al CNF,all’Ordine di Bologna e al suopresidente, e infine all’infaticabi-le segretario del Congresso San-dro Callegaro. Arrivederci a Ge-nova, fra due anni.

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1. Informazione e pubblicità: divieti e diritti

1. Il tema della informazione (alpubblico, oltre che al proprio as-sistito) è tra i più dibattuti e di-scussi all’interno e all’esternodella professione.Considerato infatti dall’esterno,il problema è stato risolto sem-plicemente con la proposta diabolire tutte le regole, nell’am-bito di una generale liberalizza-zione. Così si è affermato chel’informazione pubblicitaria de-gli avvocati dovrebbe essereconsentita nel modo più ampiopossibile, come avviene ormaiin molti paesi (ogni condotta sa-rebbe dunque permessa, esclusii comportamenti lesivi della di-gnità e del decoro e in genere gliatti qualificabili come accapar-ramento della clientela).Dall’interno della professione,invece, il problema è stato con-siderato con maggiore pacatezzaperché si tratta di rivoluzionareun costume (e, accanto ad esso,l’idea che possano essere rinne-gati in tal modo i principi e i va-lori fondamentali): ciò che ri-chiede giustificazioni, tempo econsenso.

È questa la ragione per cui il co-dice deontologico degli avvocatiitaliani, nella sua prima versionedel 1997, stabiliva all’art. 17 undraconiano “divieto di pubbli-cità”, e introduceva timidamen-te il concetto della “informazio-ne” sull’attività professionale,che poteva essere data ai clientie ai colleghi. Un concetto chepure trovava (e trova) un fonda-mento giuridico nel principiocostituzionale della libertà diespressione e ancora più nel di-ritto riconosciuto dall’art. 10della Convenzione europea deidiritti dell’uomo di dare e rice-vere comunicazioni (nella appli-cazione avvenuta nella famosadecisione del 24 febbraio 1994,Casado Coca c. Spagna).2. Coerentemente con questiprincipi, nella prima revisionedel Codice deontologico del1999 veniva modificata la rubri-ca dell’art. 17 (non più “divietodi pubblicità”, ma “informazionisull’esercizio professionale”),ed era ampliato il potere di dareinformazioni (non più limitatoai clienti e ai colleghi: era benmodesto infatti il diritto diinformare i clienti, essendo que-sti già al corrente delle attivitàdel legale incaricato, e così

ugualmente i colleghi, di per sénon particolarmente interessati atale conoscenza).3. Anche la revisione del 2002serviva per ulteriormente am-pliare l’ambito di applicazionedella regola con una serie diesemplificazioni (i c.d. “canonicomplementari”), che discipli-navano minuziosamente i mezzie i contenuti consentiti o vietati.Insomma si è cominciato ad at-tuare una liberalizzazione, purcautamente espressa, sulla qualesi è ritrovato un tacito consenso,che ha dato modo di procederesenza eccessivi contrasti (esclu-se ovviamente le posizioni piùradicali, sempre esistenti, in ter-mini permissivi o di conformi-smo).4. È intervenuta quindi la modi-fica del gennaio 2006, che hasostanzialmente trascritto l’art.17 del codice deontologico e haintrodotto un art. 17-bis sui“mezzi di informazione consen-titi” (in realtà il testo contemplanon solo i mezzi ma anche i con-tenuti). Modifiche sono interve-nute anche all’art. 18 (Rapporticon la stampa), mentre l’art. 19(Divieto di accaparramento diclientela) è rimasto invariato.Anche questa modifica è stata

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ordinamento professionale

Dovere di formazione e specializzazione dell’avvocato

Le norme deontologiche sull’informazione e sulla pubblicità hanno subìto una continua evoluzione, turbata da improvvidi provvedimenti legislativi.

Nel frattempo si intensificano le prescrizioni che vogliono un avvocato ben preparato e specializzato, che dia ampia informazione ai clienti

sul modo di esercizio della professione e sulle caratteristiche delle prestazioni che può erogare.

di Remo Danovi

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accolta senza eccessivi entusia-smi, perché se ne è tratta l’im-pressione che la volontà di per-venire a una dettagliata specifi-cazione (con la espressa conse-guenza che tutto ciò che non èpermesso è vietato) avrebbe fi-nito per rivelarsi insufficiente,con una certa regressione rispet-to al passato. Si stava compien-do infatti un cammino a ritroso,perché, di norma, dopo una di-sciplina molto articolata si per-viene a una regolamentazionegenerale più sintetica, per utiliz-zare principi più duttili e piùcoerenti. Ciò è quanto accaduto,ad esempio, negli Stati Uniti in-torno al 1980, quando si è con-sentita la pubblicità con specifi-che e dettagliate indicazioni,mentre poi si è capito che eramolto più conveniente e pratica-bile la regola opposta, obbeden-do al precetto contrario secondocui tutto è consentito trannequello che è specificatamentevietato.

2. La liberalizzazione dei servizi: diritti e doveri

1. In questo panorama in cui idivieti si sono progressivamenteindeboliti per far luogo ai dirit-ti, pur ancora timidamenteespressi, è intervenuta la leggesulla liberalizzazione dei servi-zi (la c.d. legge Bersani), che haespressamente imposto ai codicideontologici di adeguare (penala nullità) le proprie normativealle nuove disposizioni di legge,e ciò con particolare riferimentoai compensi professionali (le ta-riffe e il patto di quota lite) eappunto alla pubblicità infor-mativa.La legge, infatti (decreto-legge223 del 4 luglio 2006 e legge

248 del 4 agosto 2006), ha abro-gato tutte le norme che prevedo-no (2.1, lett. b) “il divieto, an-che parziale, di svolgere pubbli-cità informativa circa i titoli e lespecializzazioni professionali,le caratteristiche del servizio of-ferto, nonché il prezzo e i costicomplessivi delle prestazioni se-condo criteri di trasparenza everidicità del messaggio il cuirispetto è verificato dall’ordi-ne”: in tal senso le regole deon-tologiche avrebbero dovuto es-sere “adeguate entro il 1° gen-naio 2007”, e ciò anche con l’a-dozione di “misure a garanziadella qualità delle prestazioni”.2. Sono dunque intervenute (il17 gennaio 2007) le modificheal codice deontologico impostedalla legge. In dettaglio, l’art.17 è stato modificato nel sensoche i canoni II e III sono statieliminati e inseriti nell’art. 19(poiché più consoni a ipotesi diaccaparramento); il canone I èstato modificato nel senso che leiniziative ivi previste non deb-bono più essere sottoposte allapreventiva approvazione delConsiglio dell’ordine; e infine laregola generale è stata varia-mente modificata con riferimen-to a una serie di principi (l’affi-damento della collettività, la tra-sparenza e veridicità, la verità ecorrettezza, il segreto professio-nale, la dignità e il decoro) e conl’obbligo ribadito che la pubbli-cità non deve essere ingannevo-le, elogiativa e comparativa.Anche l’art. 17-bis è stato radi-calmente modificato e si preoc-cupa di individuare le informa-zioni pubblicitarie, distinguen-dole tra quelle obbligatorie equelle possibili: tra queste ulti-me i titoli accademici, i diplomidi specializzazione conseguiti

presso gli istituti universitari, isettori di esercizio dell’attivitàprofessionale e nell’ambito diquesti eventuali materie di atti-vità prevalente, le lingue, il lo-go, la certificazione di qualità ealtro.3. Di fatto, le modifiche effet-tuate non sono state apprezzatedall’Autorità garante della con-correnza e del mercato, che è in-tervenuta ripetutamente (per ve-ro nei confronti di tutte le pro-fessioni) per richiamare al ri-spetto della legge e alle libertàproclamate dalla stessa.Ciò ha determinato una ulterioreiniziativa del Consiglio naziona-le forense, che ha modificato iltesto (con delibera nel 12 giu-gno 2008), ma solo da un puntodi vista formale (è stata infattiinserita nell’art. 17-bis la parola“tempestiva” con riferimento al-la comunicazione da dare alConsiglio dell’ordine dei sitiweb), poiché nella sostanza ilConsiglio nazionale forense hademandato alla Commissioneper la revisione del codice deon-tologico “di sottoporre a riesa-me la formulazione dell’art. 17-bis per valutare l’eventuale op-portunità di una sua semplifica-zione”. Si attende quindi neces-sariamente una visione della in-tera problematica.4. Questi essendo, allo stato e inattesa delle prossime iniziative,gli interventi modificativi al co-dice deontologico per quanto ri-guarda l’informazione al pubbli-co dei servizi professionali, ri-sultano evidenti le tracce deicambiamenti posti in essere, ecosì l’evoluzione della normati-va, dall’iniziale divieto nel 1997al sostanziale riconoscimentodei diritti intervenuto negli ulti-mi anni.

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E ancorché oggi il cammino nonsia concluso è consentito direche i diritti ora riconosciuti rap-presentano anche doveri. Rove-sciando infatti una usuale affer-mazione (secondo cui alcuni do-veri particolari si trasformano indiritti, l’obbligo all’istruzione,ad esempio), possiamo dire cheil diritto di dare informazionisull’attività professionale diven-ta quasi un dovere per gli studiprofessionali, per far conoscereai terzi le qualità e i limiti dellesingole competenze, anche per latutela dell’affidamento dovuto.

3. L’obbligo di informazione

1. Distinto dal diritto-dovere ge-nerale di dare informazioni sul-l’attività professionale, è l’ob-bligo specifico di informazione,che è stabilito dall’art. 40 delcodice deontologico forense.Nel più ristretto ambito, infatti,del rapporto clientelare, “l’av-vocato è tenuto a informarechiaramente il proprio assistito,all’atto dell’incarico, delle ca-ratteristiche e dell’importanzadella controversia o delle atti-vità da espletare, precisando leiniziative e le ipotesi di soluzio-ne possibili”. L’avvocato è altre-sì tenuto a dare ogni utile infor-mazione al proprio assistito“sullo svolgimento del mandatoaffidatogli, quando lo reputi op-portuno e ogni qualvolta l’assi-stito ne faccia richiesta” (art. 40c.d.f.).Si tratta dunque, per l’avvocato,di fare una analisi precisa del-l’attività da svolgere e delle ini-ziative da assumere, rappresen-tando alla parte interessata tuttele possibili soluzioni.2. Naturalmente le informazionidevono essere vere (e non elusi-

ve, mendaci, false o fuorvianti),e in questo obbligo di informa-zione è anche compreso il dove-re particolare di suggerire e con-sigliare azioni corrette: l’avvo-cato infatti non può consigliareazioni inutilmente gravose, nésuggerire comportamenti, atti onegozi illeciti, fraudolenti o col-piti da nullità” (art. 36.I).3. Coerentemente con le specifi-che disposizioni deontologichel’obbligo di informazione ri-chiama altri doveri di caratteregenerale, quali il dovere di dili-genza (art. 8) e il dovere di com-petenza (art. 12).Il primo è un complesso di curee cautele riferito a una condottarapportata a una determinata si-tuazione di fatto e riguarda piùle modalità di svolgimento del-l’attività (e la valutazione di es-se) che non il contenuto di unaobbligazione autonoma.Il secondo è invece indirizzato aimporre all’avvocato il possessodi una specifica capacità, rap-portata alle iniziative da assu-mere, rappresentando essa la le-gittimazione stessa allo svolgi-mento dell’incarico. “Adeguatacompetenza” è quindi non solol’attitudine astratta alla presta-zione, ma anche la capacità spe-cifica di svolgerla (e in tal sensoè stato sanzionato il comporta-mento dell’avvocato, ad esem-pio, che aveva affidato la predi-sposizione e organizzazione del-la linea difensiva a un pratican-te, oggettivamente sfornito dellanecessaria competenza).Con la precisazione finale che,come è previsto nel primo cano-ne complementare del codicedeontologico (art. 12.I), l’avvo-cato deve informare l’assistitodelle circostanze impeditive del-la prestazione, valutando altresì,

per il caso di controversia diparticolare impegno e comples-sità, “l’opportunità della inte-grazione della difesa con altrocollega”.Nello stesso senso è il codicedeontologico europeo (art.3.1.3.) per cui “l’avvocato nonaccetta un incarico se egli sa odovrebbe sapere che non ha lacompetenza necessaria per oc-cuparsene, a meno di collabora-re con un altro avvocato che ab-bia tale competenza”.4. Vista nel complesso, dunque,l’informazione alla parte assisti-ta non si riduce a una semplicecomunicazione di dati o eventiaccaduti, ma è essa stessaespressione della particolare at-titudine professionale e della fi-ducia che necessariamente devepermanere nel rapporto con laparte assistita. Una fiducia cheimpone anche alla parte di dareinformazioni corrette al difenso-re, come è prescritto ad esempionella disciplina antiriciclaggio(d. lgs. 21 novembre 2007, n.231, artt. 21 e 18.1 lett. c.: ilcliente deve fornire, sotto la pro-pria responsabilità, “tutte leinformazioni necessarie e ag-giornate per consentire ai sog-getti destinatari della legge diadempiere agli obblighi di ade-guata verifica della clientela”, eancora deve consentire “infor-mazioni sullo scopo e sulla na-tura prevista del rapporto conti-nuativo o della prestazione pro-fessionale”).

4. Il dovere di formazione

1. Diverso da quelli sopra indi-cati è il tema della formazione,oggi particolarmente sentito aseguito della regolamentazionedella formazione permanente.

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In effetti, per molto tempo, laformazione continua (o forma-zione permanente) è stata unaaspirazione, con un valore pre-valentemente simbolico, per in-dicare la capacità dell’avvocatu-ra di superare l’auto-referenzia-lità e programmare il migliora-mento costante delle capacitàprofessionali.Poi le proposte si sono intensifi-cate e progetti concreti sono sta-ti formulati anche sull’esperien-za dei paesi stranieri.Si è addivenuti così, dapprimaalla previsione deontologica(art. 13 del codice deontologicoforense: “è dovere dell’avvocatocurare costantemente la propriapreparazione professionale”), epoi alla regolamentazione speci-fica (Regolamento del Consiglionazionale forense del 18 gen-naio 2007 e successiva Relazio-ne applicativa di accompagna-mento 13 luglio 2007), entratain vigore nel gennaio 2008.2. Sul piano pratico, il regola-mento impone a tutti gli avvoca-ti di mantenere e migliorare lapropria preparazione professio-nale, curandone l’aggiornamen-to, e a tal fine “essi hanno il do-vere di partecipare alle attivitàdi formazione professionalecontinua”.Per l’assolvimento di tale pre-scrizione ogni iscritto deve con-seguire determinati crediti for-mativi stabiliti minuziosamentedall’art. 3 e dall’art. 4 del Rego-lamento.3. Aspetti particolari sono poidisciplinati nel regolamento,con riferimento alla documenta-zione da esibire, ai controlli daeffettuare e alle sanzioni da ap-plicare in caso di violazione de-gli obblighi.Oneri particolari sono infine

previsti per il Consiglio dell’or-dine per la stesura di un “pianodell’offerta formativa” (p.o.f.),cioè di un programma formativoannuale e per l’effettuazione deidoverosi controlli, così come so-no imposti al Consiglio naziona-le forense attraverso la Fonda-zione della Scuola Superioredell’Avvocatura, la Fondazionedell’Avvocatura italiana e laFondazione per l’Informatica el’Innovazione Forense (art. 9).4. Tali sono, in sintesi, le dispo-sizioni del regolamento (accom-pagnato dalla relazione attuativache è particolarmente analitica),che tuttavia non permettono diritenere concluso il percorsoperché:– da un lato sarebbe stato prefe-

ribile un maggior periodo spe-rimentale di adattamento, perconsentire agli avvocati direalizzare gradualmente gliobbiettivi stabiliti (tanto piùche la formazione permanenteha un forte valore simbolico edeve quindi esserne incorag-giata comunque l’attuazione,indipendentemente dalle pre-scrizioni formali);

– d’altro lato il programma diformazione non risolve allostato il problema delle specia-lizzazioni, né consente agli av-vocati di utilizzare un titolospecialistico.

5. Formazione e informazione: le specializzazioni

1. Formazione e informazione,per quanto abbiamo detto, rive-lano un punto in comune, ripetu-tamente toccato dalle regola-mentazioni esistenti, ed esso ri-guarda proprio le specializza-zioni: cioè il diritto di consegui-re una specializzazione (forma-

zione) e il diritto di darne comu-nicazione all’esterno e all’inter-no del rapporto professionale(informazione).2. Di fatto, fino ad ora, il conse-guimento di una specializzazio-ne è sempre stato difficoltoso el’indicazione delle specializza-zioni è sempre stata proibita dal-la legge, come risulta dal fattoche l’art 91 della legge profes-sionale forense stabiliva espres-samente che “alla professione diavvocato non si applicano lenorme che disciplinano la quali-fica di specialista nei vari ramidi esercizio”. Coerentementecon questa prescrizione anche lenorme deontologiche e regola-mentari hanno sempre escluso lapossibilità di una indicazionedelle specializzazioni, perchétendente alla pubblicità delleprestazioni e all’auto-attestazio-ne di una particolare capacità ecompetenza, non certificata daalcuno.Così, in linea anche con la pre-valenza degli ordinamenti stra-nieri, l’indicazione delle specia-lizzazioni era espressamentevietata nel codice deontologico(con le modifiche del 2002), e ildivieto era ribadito nel 2006,consentendosi di indicare sol-tanto i diplomi di specializza-zione conseguiti presso gli isti-tuti universitari.Per contro, seguendo anche inquesto caso l’esperienza di altripaesi europei, con la revisionedel 2006 si concedeva di indica-re “i settori di esercizio dell’at-tività professionale (civile, pe-nale, amministrativa e tributa-ria) e, nell’ambito di questi,eventuali materie di attività pre-valente, con il limite di non piùdi tre materie”.3. In effetti, l’indicazione della

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materia prevalente (o materiadominante) e il diritto di infor-marne i colleghi e il pubblicoera giustificata dal fatto che lamenzione di una attività domi-nante non costituisce titolo pro-fessionale, sicché non vi è alcuncontrasto con le regole che pre-scrivono l’utilizzo dei titoli; edanzi, i consigli dell’ordineconfortavano queste scelte, con-sentendo la formazione di elen-chi di avvocati con l’indicazionedelle materie dominanti, a di-sposizione del pubblico.Curiose, a questo riguardo, sonoalcune decisioni degli organigiudiziari francesi che sono va-riamente intervenute sull’argo-mento (la Corte d’Appello diBordeaux, ad esempio, nel 1988ha escluso la possibilità per gliavvocati di inserire la menzionedi “spécialiste de la vigne et duvin”, mentre la Corte d’Appellodi Parigi nel 1989 ha proclama-to il diritto per ogni avvocato diconsacrare la propria attività, atitolo principale o esclusivo, aduna o più materie, domainesparticuliers du droit).4. Nella sussistenza, dunque, deldivieto di indicare il titolo dispecialista (e con la sola possi-bilità di indicare le c.d. attivitàdominanti) è intervenuta la leg-ge sulle liberalizzazioni che haabrogato tutte le norme di leggeche prevedono il divieto di svol-gere pubblicità informativa “cir-ca i titoli e le specializzazioniprofessionali”.Malgrado questa precisa dizio-ne, la revisione del codice del2007 non ha portato all’auspica-ta liberalizzazione, poiché l’art.17-bis consente di indicare sol-tanto “i diplomi di specializza-zione conseguiti presso gli isti-tuti universitari” e “i settori di

esercizio dell’attività professio-nale e, nell’ambito di questi,eventuali materie di attività pre-valente”.Sennonché, per queste ultime in-dicazioni, le stesse sono del tuttoplausibili e normali, e di fattol’indicazione delle materie tratta-te (secondo le scelte dei singoliavvocati) sono ormai ricorrenti.È il termine “specialista”, inve-ce, che suscita discussioni per-ché i titoli di specializzazione ri-lasciati dagli istituti universitarisono ancora oggi del tutto desue-ti (ed anzi, appare certo che lo“specialista universitario” ènormalmente manchevole perinesperienza sul piano professio-nale), e d’altro lato con il pro-gramma di formazione perma-nente è stato escluso espressa-mente che possa essere accredi-tato il termine di specialista inuna delle materie praticate o deicorsi seguiti.Infatti, nel richiamato Regola-mento per la formazione conti-nua si dice espressamente, nellepremesse, che la formazione ri-guarda “l’attività generalista eprevalente”, mentre “è rinviatoa diverso regolamento da adot-tare in prosieguo la disciplinadell’aggiornamento per l’atti-vità specialistica”! E ancora ilRegolamento ribadisce (art. 1.3)che l’adeguamento alle prescri-zioni della formazione “è condi-zione per la spendita deontolo-gicamente corretta, ai sensi del-l’art. 17-bis del codice deonto-logico forense, della indicazionedell’attività prevalente in qual-siasi comunicazione diretta alsingolo o alla collettività”, eprecisa (art. 11.5) che per il pri-mo triennio occorrono almeno10 crediti formativi nella mate-ria trattata, “conseguiti nei dodi-

ci mesi precedenti l’informazio-ne”, per poterla indicare.5. La sensazione di incertezza èrafforzata dal fatto che in tutte leproposte formulate oggi dal-l’Avvocatura, in tutte le suecomponenti, il problema dellespecializzazioni viene risolto insenso positivo, con la possibilitàdi indicare la materia di specia-lizzazione: “l’introduzione dellaspecializzazione forense è infat-ti ormai uno strumento impre-scindibile laddove si voglia ef-fettivamente garantire elevataqualità nella prestazione ed affi-damento della clientela, obietti-vi questi sanciti a chiare letterenel codice deontologico” (cosìle linee per la riforma della giu-stizia emanate dalla Unione Ca-mere Penali Italiane il 28 mag-gio 2008, in relazione al proget-to di legge che pure prevedel’obbligo per lo specializzato didivulgare la specializzazione ac-quisita, e il divieto per gli altridi fare uso di titoli quali “esper-to”, “specialista”, “specializza-to” o equivalente, assicurandoche l’introduzione della specia-lizzazione non comporterà co-munque riserve di attività nétanto meno albi separati).Negli stessi termini sono le con-clusioni del rapporto CENSIS(Giustizia e Territorio) del lu-glio 2008, che pone in rilievocome i giovani siano oggi obbli-gati a privilegiare le competenzemultidisciplinari, a scapito diuna specializzazione delle com-petenze, che invece rappresentala naturale conclusione del rap-porto con una domanda più esi-gente e qualificata; e ancora ne-gli stessi termini sono le varieproposte di nuovo ordinamentoprofessionale che sono state pre-sentate in questi ultimi tempi.

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È prescritto infatti, in questeproposte di legge, che gli avvo-cati possano ottenere il titolo dispecialista nei vari rami del di-ritto (addirittura con l’obbligodi indicarlo nelle comunicazionial pubblico); e il conseguimentodel titolo possa avvenire attra-verso la frequenza di scuole dialta formazione, organizzatedalle istituzioni e associazioniforensi. Il mantenimento del ti-tolo è subordinato poi alla fre-quenza di un programma di for-mazione continua specialistico.Insomma, con accenti più o me-no analoghi nessuno più discutedel diritto di indicare le specia-lizzazioni, salvo dettagliare di-versamente le modalità per ac-quisire il diritto. E in questosenso ancora è il Consiglio na-zionale forense, che ipotizza chele specializzazioni possano es-sere conseguite con modalitàche saranno concordate con gliOrdini e le Associazioni più rap-presentative, e un apposito rego-lamento prevederà l’elenco dellespecializzazioni riconosciute, ipercorsi formativi e professio-nali di durata almeno biennale,le prescrizioni destinate agli or-dini territoriali, alle associazioniforensi e alle scuole per consen-tire il conseguimento del titolodi specialista.6. Visto dunque in prospettiva, ilproblema dovrebbe avviarsi allasoluzione.E tuttavia proprio questa pro-spettiva genera un grave interro-gativo: se la volontà dell’avvo-catura è chiara, perché attendereuna legge, quando il divieto ge-nerale è caduto con la legge sul-le liberalizzazioni, e la forma-zione e l’informazione sono re-golate dalle norme deontologi-che?

In altre parole, perché invocareuna legge (certamente lontananei tempi) e non disporre diret-tamente attraverso l’art. 13 el’art. 17 del codice deontologicoe i relativi regolamenti?È una domanda che di tanto intanto si pone (per questo e peraltri problemi che toccano l’or-dinamento professionale: la pra-tica forense, ad esempio), e nonriesce ad avere risposta.È questa una ennesima prova delritardo con cui si affrontano i te-mi utili al rilancio dell’avvoca-tura, mentre sarebbe facile pro-cedere, convenendo sul fatto chel’utilizzazione corretta del titolodi specialista (nelle varie attivitàconsentite dalle norme in vigo-re) rappresenta certamente unvantaggio per le parti assistite euna garanzia di qualità a tuteladell’affidamento delle stesse.

6. ConclusioniLe considerazioni che precedonoconsentono di trarre alcune con-clusioni che riguardano l’interaavvocatura, e le singole attivitàsvolte, seguendo le materie con-solidate, ovvero quelle che oggiimpongono cambi di indirizzo onovità rispetto al passato.Vi sono infatti oggi istituti parti-colari che l’esperienza di altriordinamenti introduce e imponeormai definitivamente, nelladottrina e nella pratica, e questiistituti trovano motivo di atten-zione nella formazione perma-nente, momento di aggiorna-mento e quindi di competenza,senza limite alcuno. E dalla for-mazione segue l’informazione,due aspetti diversi di una mede-sima cultura, che intende valo-rizzare (e non solo pubblicizza-re) la nuova professione forense.Vi sono poi ancora aspetti parti-

colari che richiedono apporti disapere e competenze necessaria-mente multidisciplinari; vi sonograndi contese che richiedonostudi compositi e aggregazionimolteplici; vi sono necessitàoperative (valorizzate in alcunipaesi stranieri) che impongonodi inserire accanto agli avvocatii manager che operano nelle for-mazioni di marketing, di risorseumane, di finanza e amministra-zione, con la possibilità finale diquotare addirittura gli studi inBorsa; vi sono ovunque fermen-ti per rigenerare le regole e lestrutture, per dare servizi sem-pre più adeguati alla generalitàdegli utenti.È a questa avvocatura che si de-ve guardare, pur nella consape-volezza che in molte parti delnostro paese sopravvive unarealtà più minuta e più debole.Ma la funzione degli organi fo-rensi è proprio quella di traccia-re le vie del rinnovamento, sen-za timori, poiché di fronte alleprospettive sono certamente in-consistenti molte delle elucu-brazioni che ancora oggi vengo-no avanzate, per rendere quantopiù caute possibili le nuoveaperture.Occorre rendersene conto e ca-pire ancora una volta che nonserve operare per conservare lestrutture del passato, perché nonsono queste che possono fron-teggiare gli eventi. Non containfatti l’organizzazione, ma con-tano i valori.Così, di fronte a un mondo chepalesa in questo momento unagrande confusione e debolezzapolitica ed economica, e la qua-lità della vita sembra regredirenella incertezza e nella povertà,occorre raccomandare e fortifi-care i valori.

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L’Avvocatura infatti non sarà ri-cordata e invocata per gli assettipiù o meno lungimiranti deglistudi professionali, né per leinformazioni che potranno esse-re date sulle varie attività svolte,ma per la dimostrazione che nel-

l’esercizio di una qualsiasi atti-vità (nel variegato e complessopanorama di oggi) permangonosempre i valori: la fede nellagiustizia, la lealtà e la correttez-za, in una parola l’etica della re-sponsabilità.

È necessario dunque cambiare,mantenendo intatto il richiamoalle norme sulla deontologia esulla responsabilità professiona-le, che sole rimangono a certifi-care la validità di ogni possibilecambiamento.

I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO

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Con una coppia di sentenze iden-tiche, perché identici erano i casi,le Sezioni Unite della Corte diCassazione: nn. 17761 e 17762del 30 giugno 2008 (in questo nu-mero della rivista a pag. 338) han-no affrontato per la prima voltaespressamente il problema delladurata del periodo di pratica lega-le successivamente al rilascio delcertificato di compiuta pratica.Le sentenze non si occupano deldiverso profilo della abilitazioneal patrocinio e della sua durata:problema ampiamente discusso inpassato, e sul quale è più volte in-tervenuto il legislatore, specie inconcomitanza con la entrata in vi-gore della legge 24 luglio 1985, n.4061. Si era dubitato in passatoanche della legittimità costituzio-nale della normativa: fino a che laCorte Costituzionale non ha supe-rato il dubbio. La Corte, in parti-colare, ha espressamente afferma-to che non è illegittimo che il le-gislatore consenta una limitata at-tività professionale di patrocinio asoggetti che ancora non abbianosuperato l’esame di stato, perchéla previsione è temporanea e giu-

stificata da apprezzabili esigenze,cioè dalla necessità di effettuareun tirocinio autonomo in prepara-zione dell’attività professionale2. Insomma, non è in discussione lostatus del praticante con patrocinio,il quale viene inserito nell’appositoelenco disciplinato dalla legge pro-fessionale (art. 16 ultimo comma) eche il Consiglio è tenuto a renderepubblico. Il patrocinio ha una suadurata massima predeterminata(sei anni: art. 8 comma 2) che de-corrono in ogni caso dal primogiorno del secondo anno di iscri-zione alla pratica, e cioè dal mo-mento in cui lo si può concreta-mente richiedere, a prescinderedalla effettiva richiesta. Scaduto iltermine di legge, il praticante perdeil patrocinio, anche se in ipotesi ilConsiglio competente tardi a can-cellarlo dal registro e dall’elenco:giacché la decisione del Consiglioè meramente dichiarativa di unadecadenza già avvenuta ex lege.I casi esaminati dalle Sezioni Uni-te non si occupano di questi profi-li, ma del momento successivo.Entrambi i praticanti dei cui casi sidiscuteva avevano infatti già visto

spirare il termine di durata del pa-trocinio; per entrambi il Consi-glio, con distinte delibere, avevadichiarato cessata l’abilitazione;entrambi avevano in precedenzaconseguito il certificato di com-piuta pratica; infine essi, con unadelibera successiva, erano staticancellati dal registro dei pratican-ti. Il provvedimento del Consiglioera stato motivato argomentandoche lo spirare del termine di dura-ta massima del patrocinio, e ilcompimento della pratica attestatodal certificato che avrebbe abilita-to senza limiti temporali l’interes-sato a sostenere l’esame, privava ilperdurare della iscrizione di qual-siasi contenuto, e imponeva alConsiglio la cancellazione, ai sen-si degli artt. 8, 16 e 37 del R.d.l.27 novembre 1933 n. 1578 e 14del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37.Sulla impugnazione degli interes-sati, il Consiglio Nazionale Fo-rense ne aveva accolti i ricorsi.Il CNF aveva affermato che, men-tre l’abilitazione al patrocinio de-ve essere dichiarata cessata allascadenza del sessennio, nessun li-mite temporale è previsto per l’i-

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ordinamento professionale

La cancellazione dal registro dei praticanti: due sentenze

delle Sezioni Unite non condivisibiliSecondo le SS.UU. non esiste la possibilità di cancellare un praticante dopoche abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica e sia scaduto il terminedella abilitazione. La Cassazione afferma che il laureato può avere interesse

a proseguire la pratica forense. E, se non lo fa, va cancellato in forza dell’articolo 4, comma 3 del regolamento del 1934?

La sentenza interpreta la legge in modo letterale, dimenticando l’interpretazione logica, analogica e sistematica.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

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scrizione al registro dei praticantiavvocati, in quanto questo casonon è previsto nell’art. 14 del Re-golamento per la professione diavvocato. L’art. 17, comma 1, n.5, di questo Regolamento indivi-dua solo il termine minimo di “al-meno due anni consecutivi” per lapratica, senza peraltro fissare li-miti temporali massimi.Il CNF aveva anche sottolineatola mancanza della norma che di-sponga la cancellazione dal regi-stro per decorso del tempo, a dif-ferenza di quanto avviene per laprofessione di consulente del la-voro (art. 6, ultimo comma, D.m.2 dicembre 1997).Contro le due decisioni del CNF ilConsiglio Forense di Verona haproposto ricorsi per cassazione,sottolineando come la letturacomplessiva delle norme (artt. 8 e16 della legge professionale, eartt. 4, 10 e 14 del Regolamento)imponesse già sul piano letteraleuna conclusione diversa; e comesul piano sistematico e complessi-vo si dovesse giungere alla stessaconclusione3. Il Consiglio ricorrente sviluppavauna argomentazione basata sull’e-same ragionato e complessivodelle norme di legge in materia.

Le argomentazioni del Consiglio ricorrenteL’art. 16, comma 5, dell’Ordina-mento Forense prescrive che ilConsiglio dell’Ordine deve man-tenere aggiornato il registro deipraticanti; ciò significa che è ob-bligo del Consiglio dell’Ordineprovvedere alla cancellazione dicoloro che non hanno più titoloper mantenerla.L’art. 14, comma 1, lett. c), delRegolamento, con riferimento al-l’art. 4 dello stesso Regolamento,prescrive la cancellazione per il

caso di interruzione della praticaper un periodo superiore ai seimesi; in questo caso, rimane privodi effetti il periodo di pratica giàcompiuto.Questa norma è applicazione delprincipio per il quale l’iscrizionenel registro dei praticanti è am-messa e consentita per lo svolgi-mento della pratica e per ottenereil certificato, che attesti il suocompimento, allo scopo di potersostenere l’esame di abilitazionealla professione di avvocato.La pratica deve essere ininterrot-ta, per garantire l’acquisizionedelle nozioni e delle esperienzeindispensabili per l’accesso all’e-same di abilitazione.Oltre al principio che la praticadeve essere ininterrotta, questanorma sancisce la regola per laquale l’iscrizione nel registro ècondizionata all’utile svolgimen-to della pratica. Se non vi è, dun-que, l’utile svolgimento della pra-tica (che deve avere un caratteredi continuità), viene meno la ra-gione della iscrizione nel registro,cosicché ne è prescritta la cancel-lazione.Il praticante può chiedere unanuova iscrizione al registro, ma,per poterla conservare fino al rila-scio del certificato di compiutapratica, questa deve essere inin-terrotta.Lo svolgimento di una utile prati-ca è, pertanto, condizione per ilmantenimento della iscrizione alregistro.L’art. 14, comma 1, lett. d), delRegolamento, prescrive che ven-ga cancellato dal registro il prati-cante ammesso al patrocinio, chenon abbia prestato il giuramentonel termine prescritto nell’art. 8,comma 3, dell’Ordinamento.Nell’interpretare questa norma, sideve tener presente che il registro

dei praticanti è uno solo: l’auto-rizzazione al patrocinio non con-sente la iscrizione in un autonomoregistro, cosicché abilitato al pa-trocinio è il praticante iscritto nelregistro, il quale, ottenuta l’abili-tazione, abbia prestato giuramen-to nei trenta giorni prescritti nel-l’art. 8, comma 3, dell’Ordina-mento.Ciò significa che la cancellazionedisposta dall’art. 14, comma 1,lett. d), comporta la cancellazionedall’unico registro e non solo laperdita della abilitazione.Questa cancellazione comportaanche la interruzione del periododi pratica, qualora il praticantenon abbia ottenuto il certificatoper il suo compimento.Il praticante non può più rimanereiscritto nel registro senza abilita-zione, perché la cancellazione èprescritta dal registro e non dal-l’elenco dei praticanti abilitati.L’iscrizione nel registro dei prati-canti deve, pertanto, cessare se èstato rilasciato il certificato dicompiuta pratica e se non vi è piùuna efficace abilitazione al patro-cinio.L’art. 10 del Regolamento pre-scrive il rilascio del certificato dicompiuta pratica e questo fattodeve essere interpretato come mo-mento conclusivo e finale dellapratica stessa.L’art. 14, comma 4, prescrive cheil praticante, cancellato dal regi-stro, per cause attinenti al patroci-nio, può essere reiscritto nel regi-stro stesso, ma solo ai fini dellosvolgimento della pratica, conesclusione al patrocinio.Questa regola conferma la unicitàdel registro e il fatto che l’abilita-zione al patrocinio è solo una fa-coltà concessa all’iscritto.La reiscrizione nel registro è dun-que ammessa al solo fine del

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completamento della pratica, per-ché, altrimenti, la iscrizione sa-rebbe inutile.

Le sentenze delle Sezioni UniteLe sentenze delle Sezioni Unite sisono fatte carico di esaminare idati letterali della normativa; han-no preso in esame le norme inquestione; e hanno concluso chenessuna di loro dice che – com-piuta la pratica e cessata l’abilita-zione – il praticante deve esserecancellato; come invece positiva-mente prevede l’ordinamento pro-fessionale dei consulenti del lavo-ro, già del resto richiamato dalledecisioni del CNF. Quanto inveceal richiamo sistematico alla ratiodella normativa, effettuato dal ri-corrente, la Cassazione lo ritieneuna forzatura, e afferma che il pra-ticante anche dopo avere conse-guito il certificato di compiutapratica e senza più patrocinio “benpuò avere interesse a proseguirenella pratica forense ed a svolgeretale pratica non in veste informale,bensì con una precisa qualifica edin un rapporto di giuridica dipen-denza da un professionista già abi-litato”. Subito dopo, la Cassazioneaggiunge di rendersi conto comeciò possa favorire il perpetuarsi diun fenomeno patologico che essastessa definisce dei “miniavvocatia vita”, con il dare una sorta di le-gittimazione impropria a profes-sionisti che tali non sono, ma chepossono trincerarsi dietro ad unaiscrizione ad un registro professio-nale. Ma, conclude la Cassazione,per ovviare a questo ci saranno lesanzioni penali e disciplinari a ca-rico di chi travalichi i limiti, e dichi gli fornisca copertura; mentrela norma positiva non consente lacancellazione di chi voglia rima-nere iscritto.

Ora, è certo apprezzabile l’atten-zione che la Cassazione ha presta-to al dato normativo, e ai profili diproblematicità della materia. Edindubbiamente si può conveniresul fatto che il dato normativo nonsia univoco. Basta, del resto ri-chiamare il fatto che una indaginepromossa fra gli ordini da questastessa rivista aveva evidenziatoprassi diversificate4, e anche ilCNF, in suoi precedenti pareri edecisioni, aveva adottato decisio-ni in entrambi i sensi5.Quella che invece non sembraconvincente è l’affermata inesi-stenza di una chiara ratio sotto-stante alla normativa sul pratican-tato, che la faccia ritenere unacondizione necessariamente tem-poranea, e destinata a cessarequalora ne siano venuti meno ipresupposti.Prima di tutto, la funzione dellapratica è quella di far acquisire algiovane laureato nozioni ed espe-rienze che gli consentano di acce-dere all’esame di abilitazione allaprofessione.La pratica è disciplinata con nor-me regolamentari che stabilisconogli adempimenti, che il praticantedeve compiere affinché la suaiscrizione sia utile ai fini del con-seguimento del certificato.Dal principio sopra enunciato, di-scende la regola che, ottenuto ilcertificato di compiuta pratica,viene meno “un requisito” per laiscrizione, la quale diventa inuti-le, cosicché si impone la cancella-zione del praticante dal registro.Fa eccezione a questa regola il ca-so in cui il praticante chieda l’au-torizzazione al patrocinio.Ottenuta l’abilitazione, il prati-cante può conservare la iscrizioneal registro per tutti i sei anni per iquali l’abilitazione viene ricono-sciuta.

La cessazione della abilitazione,che comporta la cancellazione dalregistro, può avvenire non soloper mancata prestazione di giura-mento nei trenta giorni dalla iscri-zione, ma anche nel caso in cuivenga meno uno dei requisiti per iquali la abilitazione sia stata con-cessa.Secondo l’art. 1, comma 5, delRegolamento il praticante, per ot-tenere e conservare l’abilitazioneal patrocinio, non deve trovarsi inalcuno dei casi di incompatibilitàprevisti nell’art. 3 dell’Ordina-mento della professione di avvo-cato, come confermato nell’art.13 del Regolamento, il qualeestende al praticante abilitato leincompatibilità previste per l’av-vocato (se ne deduce che il prati-cante non abilitato può svolgereattività incompatibili).Ottenuto, dunque, il certificato dicompiuta pratica e scaduto il pe-riodo di abilitazione al patrocinio,la iscrizione al Registro dei prati-canti perde i suoi scopi, che sono:quello di ottenere il certificato dicompiuta pratica per accedere al-l’esame di abilitazione alla pro-fessione e quello di completare lapreparazione e l’esperienza, eser-citando il patrocinio nei limititemporali consentiti.Per superare questo argomento,che francamente a noi pare per-suasivo, la Cassazione ha dovutoaffermare, senza ulteriore ap-profondimento, e in maniera piut-tosto apodittica, che non si puòescludere che un laureato possaavere un interesse a proseguire lapratica “con una precisa qualificae in un rapporto di giuridica di-pendenza da un professionista giàabilitato”. Quale possa essere unsiffatto interesse, non è detto nel-le sentenze. E francamente a noipare che un interesse giuridica-

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mente apprezzabile a mantenereuno status temporaneo anche ol-tre il raggiungimento dello scopoal quale quello status (ripetiamo,dichiaratamente temporaneo) èmirato non sia ipotizzabile. È cer-to, e la Cassazione lo conferma,che il praticante non può esercita-re attività professionale; non puòdunque né patrocinare, né svolge-re in forma organizzata le attivitàriservate agli iscritti agli albi; nonpuò avvalersi delle tariffe profes-sionali, che sono riservate agli av-vocati e a coloro che abbiano ilpatrocinio. Argomentando solosul piano formale, e sottovalutan-do la considerazione della ratiodella norma, si giunge in realtà adaffermare il principio che unacondizione dichiaratamente a ter-mine come quella del praticante,non ha termine legale ed è dunquetendenzialmente permanente.Un tempo, il permanere dellaiscrizione al registro pur dopo lascadenza del patrocinio ed il con-seguimento del certificato di com-piuta pratica era in concreto mira-to alla possibilità, riconosciuta daalcuni consigli, di una continua-zione della pratica che mettevacapo al rilascio di un secondo cer-tificato di compiuta pratica daparte di altro Consiglio, permet-tendo così di sostenere l’esame inaltra sede ritenuta più compiacen-te. Per fare cessare questa prassinon virtuosa è dovuto intervenireil legislatore, prima con l’art. 3della legge 24 luglio 1985, n. 406che stabilì l’obbligo di sostenerel’esame nel distretto di svolgi-mento della pratica, e poi conl’art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990,n. 101, che identificò definitiva-mente come unica sede distrettua-le di esame quella in cui era statorilasciato il certificato di compiu-ta pratica. Escluso dunque che il

praticante possa conseguire leci-tamente un secondo certificato dicompiuta pratica, escluso che lasua perdurante iscrizione gli diatitolo per compiere attività profes-sionali lecite, non si vede qualeinteresse lecito egli possa avere amantenere una iscrizione alla pra-tica.Difatti i resistenti, nelle loro dife-se, avevano candidamente am-messo che la loro pretesa eraquella di poter continuare l’atti-vità professionale, per il cui eser-cizio ritenevano necessaria l’iscri-zione nel registro. In realtà, l’i-scrizione al registro, senza abilita-zione, non permette affatto l’eser-cizio di attività professionale,consentito in via eccezionale peril praticante abilitato e in via nor-male soltanto per l’avvocatoiscritto all’albo dopo il supera-mento dell’esame di abilitazione.Per prevalente giurisprudenzadella Corte di Cassazione, si deveinfatti ritenere che l’attività diconsulenza legale e stragiudizialesia consentita, se compiuta in for-ma professionale e cioè con conti-nuità, solo agli iscritti all’albo,mentre per un non iscritto all’alboè consentita soltanto una presta-zione occasionale6. È vero che sul tema della neces-sità della iscrizione all’albo (o delregistro dei praticanti abilitati) perla consulenza legale e per le pre-stazioni stragiudiziali, la giuri-sprudenza del Supremo Collegionon è del tutto univoca, in parti-colare perché non sempre vienedistinto il caso di una prestazionesingola (indubbiamente lecita alnon iscritto in albi e registri) dauna attività svolta professional-mente7. E tuttavia, anche questo profilonon è rilevante sul punto. Se l’at-tività stragiudiziale è riservata, è

certo che il praticante senza patro-cinio non può svolgerla; se non èriservata, egli la può svolgere co-me un qualunque cittadino a pre-scindere dalla iscrizione alla pra-tica. Comunque sia, la iscrizionecome praticante nulla aggiunge enulla toglie.In conclusione, a noi pare che laCassazione, fermandosi al datoformale, abbia mancato la occa-sione di approfondire adeguata-mente le ragioni e gli scopi dellanormativa sulla pratica legale. Sulpunto, riteniamo che il dibattito el’approfondimento meritino di ri-manere aperti.

Note1 Sul punto vedi DANOVI, Praticanti pro-curatori e difese d’ufficio, in La giustiziain parcheggio, Milano 1996, pag. 255.2 C. Cost. 2 maggio 1985, n. 127, in ForoIt., 1985, I, 1910, Moretti; in Giust. civ.,1985, I, 1555, Cecchella, e in Resp. civ.prev., 1985, 551, Danovi.3 Tenuto conto della particolarità dellenorme di cui si discute, sembra opportu-no riprodurle per esteso.– Art. 8, comma 3, del R.d.l. 27 novem-

bre 1933, n. 1578 (Ordinamento dellaprofessione di avvocato): “È condizio-ne per l’esercizio del patrocinio e dellefunzioni di cui al secondo comma averprestato giuramento avanti il Presiden-te del Tribunale del circondario in cui ilpraticante avvocato è iscritto secondola formula seguente…”.

– Art. 16, comma 5 (Ordinamento dellaprofessione di avvocato): “Il Consigliodell’Ordine… mantiene aggiornato ilregistro dei praticanti annotando in es-so coloro che, avendo prestato il giura-mento a norma dell’art. 8 sono ammes-si all’esercizio del patrocinio…”.

– Art. 4, comma 3, del R.d. 22 gennaio1934, n. 37 (Regolamento della profes-sione di avvocato): “Nel caso di inter-ruzione della pratica per un periodo su-periore a sei mesi il praticante è can-cellato dal registro dei praticanti, rima-nendo privo di effetti il periodo di pra-tica già compiuto”.

– Art. 10, comma 1 (Regolamento dellaprofessione di avvocato): “Il Consigliodell’Ordine rilascia su richiesta degliinteressati un certificato di compimen-

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to della pratica a coloro che dai docu-menti da essi prodotti a termine degliarticoli precedenti risulti aver appresola pratica stessa, per il periodo prescrit-to, con diligenza e profitto”.

– Art. 14, comma 1 (Regolamento dellaprofessione di avvocato): “La cancel-lazione dal registro dei praticanti è pro-nunciata dal Consiglio dell’Ordine, diufficio o su richiesta del pubblico mini-stero…c) nel caso in cui nel terzo comma del-l’art. 4 del presente decreto (interruzio-ne della pratica);d) quando il praticante ammesso al pa-trocinio non abbia prestato giuramento,senza giustificato motivo entro trentagiorni dalla notificazione del provvedi-mento di ammissione”.

– Art. 14, comma 4 (Regolamento dellaprofessione di avvocato): “Fermo il di-sposto del precedente comma, il prati-cante che sia stato cancellato per causeattinenti esclusivamente all’eserciziodel patrocinio davanti [alle Preture]può essere reiscritto nel registro ai finidello svolgimento della pratica conesclusione del patrocinio stesso”.

4 Da una indagine svolta dalla Cassa Na-zionale di Previdenza Forense in Previ-denza Forense n. 4/2004, 304, sono stateaccertate tre prassi distinte tra gli Ordi-ni forensi per quanto riguarda la cancel-lazione del praticante. Un primo gruppodi Ordini, numericamente maggioritario,ritiene che il praticante abbia diritto arimanere iscritto, fintanto che fa pratica,anche dopo aver ottenuto il certificato dicompiuta pratica. Un secondo gruppo diOrdini, minoritario (ma nel quale si an-noverano alcuni tra gli Ordini maggio-ri), ritiene invece che il provvedimento dicancellazione del praticante debba esse-re adottato al rilascio del certificato di

compiuta pratica (se l’interessato non hail patrocinio) ovvero alla scadenza delpatrocinio. Infine un terzo orientamento,per così dire misto, ritiene che il prati-cante debba essere cancellato al rilasciodel certificato di compiuta pratica, o co-munque alla scadenza del termine massi-mo dal rilascio del patrocinio, che lo ab-bia richiesto o no.5 Nel senso che il praticante avvocato,dopo il rilascio del certificato di compiu-ta pratica e dopo la scadenza del termi-ne per l’abilitazione al patrocinio, deveessere cancellato dal registro:– parere 27 aprile 2005, n. 42, in Attua-

lità forensi, 2005, n. 5;– parere 10 maggio 2002, in www.consi-

glionazionaleforense.it;– sentenza 11 aprile 2003, n. 67, (conf.

C.d.O. Roma, confermata da Sez. Uni-te 22 novembre 2004, n. 21945), inRass. Forense 2003, 572;

– sentenza 1 aprile 2004, n. 58 (conf.C.d.O. Roma), in Rass. Forense 2005,43.

In senso contrario, cioè escludendo lapossibilità della cancellazione nei casiindicati, il C.N.F. si è viceversa espresso,oltre che nelle decisioni qui confermate,con le sentenze:– 28 dicembre 2005, n. 52 (Diff. C.d.O.

Roma);– 29 maggio 2003, n. 123 (Diff. C.d.O.

Pescara), in Rass. Forense 2003, 856;– 22 maggio 2001, n. 98 (Diff. C.d.O.

Ancona), in Rass. Forense 2001, 965.6 Questa distinzione è stata fatta conchiarezza da Cass. Civ. 19 giugno 1973,n. 1806: “È consentita l’attività di con-sulenza legale anche a persone non iscrit-te negli albi professionali forensi. Tutta-via, se ciò vale per attività sporadiche, ilprincipio non è applicabile quando l’atti-vità di consulenza legale è esercitata pro-

fessionalmente”; e Cass. Pen. 8 gennaio2003, Notaristefano: “Il compimento, daparte di un non iscritto in un albo, di pre-stazioni caratteristiche di una professio-ne regolamentata, purché non esclusive oriservate, è lecito solo se occasionale egratuito, mentre costituisce il reato del-l’art. 348 se ha carattere di onerosità e dicontinuità, integrante un esercizio pro-fessionale”. Riconoscono la riserva agliavvocati anche della consulenza legale:Cass. Pen. 13 marzo 1936, Villani, Ann.dir. e proc. pen. 1936, 622; Cass. Pen. 24novembre 1938, Giur. It. 1939, II, 58;Cass. Pen. 7 maggio 1940, Rota, Ann.dir. e proc. pen. 1941, 314; Cass. Pen. 16dicembre 1999, Leonetti.7 Molte sentenze affermano invece la li-bertà di prestare consulenza anche ainon iscritti agli albi forensi. Esse tutta-via si riferiscono prevalentemente a pre-stazioni singole o a prestazioni non ca-ratteristiche e perciò non contraddiconola riserva per l’avvocato della consulen-za, compiuta professionalmente: Cass.Pen 14 maggio 1940, Attanasio, Ann.dir. e proc. pen. 1941, 313 (prestazionesingola); Cass. Civ. 14 luglio 1955, n.2233, Giur. It. 56, I, 47 (prestazione ge-nerica); Cass. Civ. 10 maggio 1957, n.1651, Foro It. 1958, I, 93 (caso di consu-lenza tributaria prestata da professioni-sta abilitato); Cass. Civ. 27 novembre1975, n. 3971 (prestazione “non risul-tante di carattere continuativo”); Cass.Pen. 29 novembre 1993, Rosellini (pre-stazione singola); Cass. Pen. 15 novem-bre 1984, Rossi, Cass. Pen. 1986, 459(prestazioni di carattere generico); Cass.Pen. 11 maggio 1990, Cass. Pen. 1992,614 (prestazioni generiche); Cass. Civ. 8agosto 1997, n. 7359, Rass. For. 1998,145 (prestazione singola).

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AAVVOCATURAordinamento professionale

Il diritto dell’avvocato per il com-penso dell’opera prestata e per ilrimborso delle spese correlative,si prescrive, ai sensi dell’art. 2956cod. civ., in tre anni; infatti l’art.2956, comma 2, cod. civ. statuisceche il diritto del professionista peril compenso relativo all’operaprestata e per il rimborso dellespese correlate si prescrive in treanni. La prescrizione riguarda an-che il credito relativo a spese af-frontate per conto del cliente,quale il credito per gli oneri fisca-li e per le spese vive processuali(ad esempio, la spesa per il contri-buto unificato e la spesa della re-gistrazione della sentenza).La prescrizione disciplinata dal-l’art. 2956 cod. civ. è però presun-tiva, nel senso che l’estinzione deldebito avviene senza che il debi-tore si fornisca con la quietanza laprova dell’estinzione medesima.Nella prescrizione presuntiva ildecorso del tempo non produce laestinzione del diritto, ma determi-na una semplice presunzione di li-berazione che può essere combat-tuta con prova contraria (Cass. 2settembre 1963, n. 2421).Il compenso dell’avvocato è sog-getto, oltre che alla citata prescri-zione presuntiva triennale, anchealla prescrizione ordinaria de-cennale (l’assoggettabilità ad en-trambe le prescrizioni è compati-bile attesa la diversa natura delle

due prescrizioni: Cass. 2 settem-bre 1963, n. 2421). Il credito del-l’avvocato, pertanto, in caso dimancata eccezione di prescrizio-ne presuntiva da parte del debito-re, si estingue ugualmente con ildecorso del termine decennaledella prescrizione ordinaria. Ilpiù breve termine di cui all’art.2956 cod. civ., non significa,quindi, che dopo tre anni l’avvo-cato perde il diritto al pagamentodel compenso, ma solo che dopotale termine avviene l’inversionedell’onere della prova in meritoalla dimostrazione dell’avvenutopagamento in caso di contesta-zione e diniego del committente(in pratica, l’avvocato deve for-nire la prova di non essere statopagato).Occorre evidenziare che sia laprescrizione ordinaria che quellapresuntiva non operano automati-camente, ma devono essere ecce-pite dalla parte che vi ha interesse(il giudice non può d’ufficio rile-vare la prescrizione), e che il de-bitore che paga un debito prescrit-to non può farsi restituire quantoha pagato.La prescrizione, in base a quantoespressamente prevede per gli av-vocati il comma 2 dell’art. 2957cod. civ., “decorre dalla decisionedella lite, dalla conciliazione del-le parti o dalla revoca del manda-to; per gli affari non terminati, la

prescrizione decorre dall’ultimaprestazione” e dal “compimentodella prestazione” in base al com-ma 1 del medesimo art. 2957 cod.civ. (Cass. 10 dicembre 1975, n.4075; Cass. 22 aprile 1964, n.965). Occorre, però, evidenziareche il contratto che ha per oggettouna prestazione d’opera intellet-tuale è da considerarsi unico in re-lazione a tutta l’attività svolta inadempimento dell’obbligazioneassunta e, pertanto, il termine diprescrizione decorre dal giorno incui è stato espletato l’incaricocommesso e non già dal compi-mento di ogni singola operazioneprofessionale necessaria all’assol-vimento del compito assunto ed incui si articola la convenuta presta-zione d’opera intellettuale (Cass.26 ottobre 1965, n. 3515).In caso di pluralità di prestazionioccorre accertare se esse sianostate espletate a seguito di un uni-co incarico, nel qual caso si hauna prestazione unitaria oppure sesi tratti di prestazioni autonome ocomunque oggetto di retribuzioniperiodiche (Cass. 2 giugno 1973,n. 1678).Ai fini della decorrenza del termi-ne di prescrizione triennale previ-sto dall’art. 2956, comma 2, cod.civ., si è precisato (Cass. 10 luglio1987, n. 6033; Cass. 8 ottobre2001, n. 12325;) che per decisio-ne della lite deve intendersi la da-

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La prescrizione del credito dell’avvocatoVengono qui esaminate alcune regole della prescrizione del diritto dell’avvocatoal pagamento delle sue competenze, con la distinzione tra prescrizione presuntiva e ordinaria o estintiva e casi sulla decorrenza del termine.

di Leonardo Carbone

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ALA PREVIDENZA FORENSE

ta di pubblicazione della sentenzanon impugnabile che chiude defi-nitivamente la causa.Nel caso di prestazioni rese in duegradi di giudizio, il termine di de-correnza della prescrizione coin-cide con la pubblicazione dellasentenza di appello, senza che ri-levi il conferimento di una nuovaprocura per l’appello al medesi-

mo difensore, perché ciò implicala prosecuzione dell’affare di cuiil legale era stato incaricato dalcliente, non già il suo esaurimen-to (Cass. 22 luglio 2004, n.13774).Con specifico riferimento allaipotesi di conciliazione della lite eresponsabilità solidale tra le partiex art. 68 legge professionale, il

termine di cui all’art. 2956 n. 2cod. civ. decorre dal momentodell’avvenuta conciliazione dellalite (art. 2957, comma 2, cod.civ.), ancorché gli avvocati nonabbiano di essa avuto notizia e laconciliazione medesima risultisenza la data certa ad essi opponi-bile (Cass. 28 luglio 2004, n.14249).

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AAVVOCATURAproblemi

La presenza femminile nella pro-fessione forense ha ormai una sto-ria di lunga data: è passato quasiun secolo dall’iscrizione della pri-ma donna avvocato all’Albo degliAvvocati e Procuratori nel 1920 aseguito dell’approvazione dellaLegge n. 1126 del 1919 che am-metteva la donna, a pari titolo de-gli uomini, all’esercizio delle li-bere professioni e di tutte le cari-che pubbliche.Terreno tradizionalmente maschi-le, l’avvocatura ha subito una evi-dente massiccia femminilizzazio-ne nel corso degli ultimi vent’anni:se fino agli anni 80 le donne avvo-cato erano presenti in numero mol-to ridotto e, in forma sporadica,negli ordini di periferia, dall’anno1981 la loro presenza subiva unnetto e progressivo aumento.Dal 6,6% del 1981, infatti, le don-ne avvocato raggiungevano il10% del totale degli iscritti nel1989, per poi, ai primi anni no-vanta, fare il balzo significativo al22,1% nel 1993, raggiungere nel2000 il 33,4% e diventare nel2006 il 41,1% dell’intera avvoca-tura (dati Cassa Forense).Se focalizziamo la fascia d’età dai24 ai 34 anni possiamo rilevare lapresenza del 58% di avvocate dai24-29 anni ed il 56,2% dai 30-34anni.Sopra i 35 anni la presenza fem-minile diminuisce progressiva-

mente con l’aumentare dell’età:48,4% nella fascia d’età 35-39 an-ni, 38,9% nella fascia 40-44 anni,31,1% nella fascia 45-49 anni,22,2% nella fascia 50-54 anni,13% nella fascia 55-59 anni, 8,9%nella fascia 60-64 anni, 6,7% nel-la fascia 65-69 anni, 5% nella fa-scia 70-74 anni e solo il 3,8% perla fascia superiore ai 74 anni.In particolare nell’ambito dei se-dici Ordini del Triveneto, rilevia-mo una presenza attuale piuttostosignificativa di donne avvocato: aBassano compongono il 43% de-gli iscritti, a Belluno il 42,44%, aBolzano il 31,57%, a Gorizia il37%, a Padova il 48,1%, a Porde-none il 41,68%, a Rovereto il48,36%, a Rovigo il 51,16%, aTolmezzo il 53,33%, a Trento il40,7%, a Treviso il 48,2%, a Trie-ste il 40%, a Udine il 43,43%, aVenezia il 48,24%, a Verona il41,67%, a Vicenza il 43,97%.Dai dati riportati, si può tranquil-lamente affermare che nella pro-fessione forense è presente un nu-mero elevato, qualificato e qualifi-cante, di donne avvocato che han-no un ruolo ed ottengono risultati;malgrado ciò, non altrettanto siverifica sotto il punto di vista del-la referenzialità e dell’emergenzadelle donne avvocato in ruoli dic.d. “potere” e di “comando”.Come succede nel campo genera-le del lavoro anche nella Profes-

sione Forense la donna sta fuoridalla “stanza dei bottoni”.Alle donne viene riconosciutacompetenza e affidabilità, gene-ralmente in una logica di serviziodove debbono essere disponibili afare, ma non sono ritenute adattea decidere.Ed il risultato di questo atteggia-mento è il fatto che le donne av-vocato sono sottorappresentatenelle proprie organizzazioni,quelle istituzionali, in primo luo-go, e quelle associative.La massima istituzione dell’avvo-catura, il Consiglio Nazionale Fo-rense composto da 26 Consiglieri,uno per ogni distretto per Corted’Appello ed eletti direttamentedai Consigli degli Ordini degliAvvocati, è formato unicamenteda avvocati uomini. Ed in passatosi sono registrate soltanto due pre-senze femminili, nella lunga-bre-ve storia del CNF.Fra i Delegati della Cassa Forensesi conta la presenza di cinquedonne avvocato degli ottantacomplessivi e nessuna con incari-chi gestionali.Dei 165 Ordini degli Avvocati sol-tanto 5 sono presieduti da una don-na avvocato: l’Ordine di Bolzano,l’Ordine di Pisa, l’Ordine di Rieti,l’Ordine di Udine e l’Ordine di Vo-ghera (delle cinque, due apparten-gono ad Ordini del Triveneto).Soltanto nelle cariche di Tesoriere

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Rappresentanza delle donne nelle istituzioni forensiÈ in costante aumento la presenza femminile nella professione forense. È invece in ritardo la partecipazione della donna avvocato negli organi di rappresentanza istituzionale e associativa. È un ritardo che va recuperato.

di Aurelia Barna

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e Segretario troviamo una presenzafemminile significativa: rispettiva-mente 43 e 39 avvocati donna, dicui 10 e 9 solo nell’ambito deiConsigli dell’Ordine del Triveneto.Forse perché rappresenta l’organopolitico dell’avvocatura e, quindi,più aperto ad una visione demo-cratica di rappresentanza, l’OUAvanta il Presidente donna: l’avv.Michelina Grillo, uno dei trediciavvocati donna sui complessivi 66delegati.E nelle Associazioni non trovia-mo uno scenario migliore salvosporadici casi!Nell’ANF predomina la presenzafemminile; nell’Ufficio di Presi-denza dell’Unione Triveneta èbuona la presenza delle donne;Nella Società Italiana AvvocatiAmministrativi non vi è alcunapresenza femminile. Tutt’altro chenumerose sono le presenze fem-minili anche nella Giunta delleUnioni Camere Penali e nell’Or-gano direttivo delle Camere Civili.Nell’AIGA le cose vanno un po’meglio: abbiamo una presenzafemminile significativa, dovutaforse al fatto che nella fascia deigiovani avvocati le donne hannosuperato numericamente gli uo-mini; così come è buona la pre-senza nelle Associazioni che ri-guardano la materia del Diritto diFamiglia (terreno storicamente ri-coperto dalle presenze femminili,vuoi per tradizione vuoi perchémercato non appetibile ai colleghiuomini).Innegabile il fatto che più aumen-ta il prestigio della posizione, sianelle istituzioni che nelle associa-zioni, maggiormente diminuisceil numero delle donne avvocatodestinate a ruoli di rappresentanzadell’avvocatura.Dentro i meccanismi opachi e vi-schiosi delle organizzazioni la

letteratura individua processi diselezione e promozione tendentiall’omologazione e alla riprodu-zione omosociale, per cui uominidi potere, cercando tra i propri si-mili, facilitano e sponsorizzanol’ingresso di uomini nel gruppocompatto di potere, i quali, a lorovolta, appoggiano (attraverso ilgioco della delega) altri uomini ecosì via.La cooptazione, dunque, appare ilmeccanismo selettivo per eccel-lenza applicato dagli uomini “perrealizzare il differenziale di pote-re tra uomini e donne nelle orga-nizzazioni”.In altre parole, la promozione del-le donne è resa difficoltosa pro-prio dall’attuale struttura di gene-re delle organizzazioni, che le ve-de in minoranza e in condizionedi estraneità e isolamento in con-testi gerarchici, simbolici e di re-lazioni a dominanza maschile.Questo ragionamento potrebbecomunque aprire la porta all’otti-mismo tenendo conto del crescen-te numero di donne qualificateche, nelle organizzazioni, riesco-no a raggiungere posizioni ancheelevate nei luoghi di potere: il su-peramento del tetto di cristallodovrebbe essere solo una questio-ne di tempo quindi.Per ora quello che è certo è una si-tuazione paradossale: se è veroche le giovani donne si affaccianosempre più motivate e agguerritenella professione forense e se èvero che alcune specificità fem-minili – quali la capacità di ascol-to, l’attenzione relazionale, l’abi-tudine a gestire macrosituazionicomplesse – generalmente, ven-gono riconosciute come risorsaimportante per la gestione di si-tuazioni di potere, è altrettantovero che queste stesse caratteristi-che vengono richiamate anche per

spiegare le inadeguatezze caratte-riali delle donne a svolgere ruolidi leadership.Nel corso degli anni si è sviluppa-ta un’ampia letteratura che haavuto come oggetto lo studio delrapporto tra specificità femminilie capacità/possibilità di accederea ruoli di potere nelle organizza-zioni. Questi ed altri studi, anchenello specifico settore dell’avvo-catura, hanno messo a fuoco, neltempo, quella serie di caratterifemminili che hanno rapidamenteassunto il connotato negativo di“limiti” alla possibilità di otteneresuccesso nella professione e diraggiungere i vertici delle proprieistituzioni professionali.L’ordine simbolico di genere pre-suppone che le donne siano fem-minili e gli uomini maschili, chele une siano nel privato, gli altrinel pubblico.Le istituzioni in quanto luoghipubblici sono maschili. Se vi sonodonne nelle istituzioni ciò sarà percaso, un’eccezione e, comunque,nella stragrande maggioranza, oc-cupano luoghi al femminile (Se-gretari degli Ordini piuttosto chePresidenti) perpetuando il sistemasimbolico della subordinazione edella subalternità.La maggior parte ritiene che lascarsa presenza femminile ai ver-tici delle istituzioni professionalisia dovuta ad una serie di fattoriche chiamano in causa diretta-mente le donne, innanzi tutto laformazione, inadeguata alle esi-genze delle funzioni, in secondoluogo una presunta diversità bio-logica (l’essere meno ambiziose,meno sicure, meno determinate);infine la maternità, con la diffi-coltà di conciliare responsabilitàfamiliari e impegni professionali.Ma queste sono sempre rappre-sentazioni stereotipate dei ruoli e

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AAVVOCATURAproblemi

delle attitudini maschili e femmi-nili, che portano l’istituzione a ri-conoscere alcuni caratteri pro-priamente femminili come vin-centi per alcuni ruoli e perdentiper altri.Mancanza di aggressività, insicu-rezza, ansia, difficoltà a chiedereper sé, paura di competere: sonoqueste alcune delle critiche chevengono mosse alle donne e cheostacolerebbero l’esercizio diruoli di leadership e di potere. Li-miti e critiche spesso implicita-mente condivisi dalle stesse don-ne, che finiscono in tal modo conl’accettare e giustificare una dop-pia forma di esclusione: quellache viene perpetrata ai loro danni,ma anche quella che loro stessecompiono spesso autoescluden-dosi dalle competizioni. Per altro,non c’è dubbio che le donne chie-dono/pretendono assai meno de-gli uomini per migliorare le loroposizioni: non essendo sicure diquello che meritano, tendono adessere meno ottimiste sui risultatifinali di un’attività o di un proget-to e finiscono con il darsi obietti-vi sicuri, il che significa spessotraguardi più modesti.Tra chi ritiene che sia semplice-mente una questione di tempo echi sottolinea che questo tempopotrebbe essere troppo lungo, for-se infinito, mi pare sempre più ne-cessario adottare una strategia diattivazione da parte delle donne.Una strategia che dovrebbe e po-trebbe contribuire a rendere que-sto tempo meno lungo, attraversouna più piena e consapevole com-prensione dei processi in atto edei meccanismi che li determina-no sia sul piano oggettivo – formedi segregazione orizzontale e ver-ticale, rallentamenti e/o esclusio-ne da percorsi di promozione ver-so ruoli di leadership e di potere –

sia sul piano soggettivo, indivi-duale, del modo di percepirsi e vi-versi donne e uomini oggi.I numeri delle presenze delle don-ne avvocato iscritte agli Albi di-svelano che è giunto il momentoin cui le le donne devono prende-re piena coscienza di sé, delleproprie capacità e delle propriepotenzialità, dei propri obiettivinel progetto vita-lavoro, in unconfronto tra regole ed esigenzedel privato e del pubblico, anchericonoscendo la piena legittimitàdel desiderio di maternità, quandosentito, così come i propri realisentimenti nei confronti del pote-re e, infine, prendendo coscienzadel rapporto tra senso di responsa-bilità individuale e collettivo.Per poter accedere alla “stanza deibottoni” le donne devono innanzitutto imparare a riconoscere finoin fondo i trucchi della culturamaschile, a partire dagli stereotipie dagli effetti perversi che questiproducono sulle donne e suglistessi uomini.E ciò sarà possibile, innanzi tuttoconfrontandoci con la realtà verae, conseguentemente, in un giustoprocesso di decolpevolizzazione,imparando a distinguere ciò chedipende dalle donne rispetto a ciòche, invece, nei loro comporta-menti, magari anche di debolezza,è indotto da processi culturali dicostruzione sociale di ruoli easpettative. Infine, dobbiamo im-parare ad attribuire alle nostrespecificità e alle nostre differenzeil giusto valore, secondo una logi-ca che non considera i caratterifemminili solo per differenza inconfronto con il maschile, masemplicemente come autonoma-mente propri.Tutto ciò tenendo conto che losforzo in questo difficile cammi-no verso un pieno riconoscimento

personale, professionale, socialedei propri caratteri femminili edella piena legittimità dei propriobiettivi non può avvenire indivi-dualmente e privatamente.La realtà ci racconta di donne, eanche in minor misura di uomini,che seppure lentamente cambianoe stanno cambiando, anche se è lasocietà che non cambia e, sotto laretorica della neutralità, resta, inrealtà, pervicacemente aggrappataa riprodurre una cultura di genereinadeguata a raccogliere le sfideposte dai bisogni che la vita didonne e uomini esprime.Ed è per questo che è importanteche le donne vengano rappresen-tate nei luoghi di potere e di deci-sione, per poter realizzare attra-verso la visione loro propria dellecose la modificazione delle regoledel gioco al fine di permettere al-la parte femminile di raggiungerela piena e completa parità eduguaglianza.Perché il potere, espresso al fem-minile, è la capacità di fare le co-se; è con il potere che possiamoraggiungere i nostri obiettivi, ed èsempre in virtù del potere chepossiamo compiere delle scelte,fare qualcosa per noi stesse e pergli altri.Solo con il potere possiamo cam-biare le regole del gioco.

Alla data della pubblicazione risul-tano rinnovati i vertici dell’Organi-smo Unitario dell’Avvocatura: allaPresidenza l’avv. Maurizio de Til-la; una sola donna, l’avv. BarbaraLorenzi del Distretto di Trento,chiamata (tra le 10 elette tra i 75Delegati all’Assemblea) a far partedella Giunta OUA.Ed a seguito delle dimissioni del-l’avv. Roberto Pozzobon, Presiden-te dell’Ordine di Bassano delGrappa, stante la sua elezione aDelegato OUA, a sostituirne le fun-zioni è stata designata una donna,l’avv. Elisabetta Francescato.

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Una mozione del Congresso contro le discriminazioni

AAVVOCATURA

problemi

Nell’ultimo Congresso forense è stata approvata unainteressantissima mozione, con il fine che, nel conte-sto del mondo professionale, siano rimosse tutte leforme di discriminazione che di fatto ostacolano lapiena attuazione del principio di parità garantito da-gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.Questo il testo della mozione:

Il XXIX Congresso Nazionale Forense riunito in Bologna il 13-16 novembre 2008,

considerato– che la presenza femminile nella professione foren-

se ha avuto un forte incremento negli ultimi de-cenni, con una media nazionale delle iscritte negliAlbi di oltre il 40%, (con punte di oltre il 50% innumerosi Ordini territoriali), mentre nei registridei Praticanti Avvocati la componente femminilesupera già il 60%;

– che presso il Consiglio Nazionale Forense opera laCommissione Pari Opportunità e che in numerosiOrdini locali si sono costituiti e svolgono regolareattività i Comitati o le Commissioni per le PariOpportunità;

– che il Consiglio Nazionale Forense ha recente-mente rinnovato il Protocollo di intesa con il Di-partimento delle Pari Opportunità presso la Presi-denza del Consiglio dei Ministri ed ha sottoscrittocon il CSM, la Magistratura ordinaria, la Magi-stratura speciale e l’Avvocatura dello Stato l’attocostitutivo della Rete dei Comitati delle Pari Op-portunità nelle professioni legali, entrambi finaliz-zati a diffondere la cultura di parità e ad indivi-duare azioni positive;

– che dai dati relativi dalla Cassa Nazionale di Pre-videnza emerge una differente e minore produtti-vità di redditi da parte delle colleghe rispetto aicolleghi e che, a parità di anzianità professionale,la media dei redditi delle professioniste è moltoinferiore ai redditi dei colleghi uomini, sull’interoterritorio nazionale;

– che dalle analisi svolte è emerso che tale differen-

za di reddito, vulnus della parità, scaturisce dall’o-perare in fasce di mercato residuale e dalla scarsarappresentatività nei luoghi decisionali;

– che inarrestabili mutamenti sociali, che vanno go-vernati e non subiti, impongono la valorizzazionedell’apporto femminile all’interno del mondo pro-fessionale, nell’interesse della collettività ed in es-sa della Avvocatura tutta;

– che per un corretto adeguamento al principio costi-tuzionale, sancito dagli artt. 2, 3 e 51 della Costitu-zione Italiana, l’adozione di un moderno ordina-mento professionale non può ignorare la prospettivadi genere e deve, in particolare, prevedere a tutti i li-velli, meccanismi di riequilibrio che garantiscanodemocraticamente la presenza femminile nei luoghidecisionali e di rappresentanza della categoria,

Impegnail Consiglio Nazionale Forense, anche attraverso lasua Commissione Pari Opportunità, la Cassa Foren-se, l’Organo Unitario dell’Avvocatura, gli Ordiniterritoriali, le Associazioni Forensi e i Comitati pariopportunità ad attivarsi, nel rispetto dei suddettiprincipi, affinché:– Sia promossa e favorita a tutti i livelli la rappre-

sentanza femminile negli organi istituzionali e as-sociativi.

– Siano favorite e diffuse buone prassi per incre-mentare programmi di formazione finalizzati a po-tenziare le capacità economico-gestionali delledonne avvocato per consentire l’accesso dellestesse in settori professionali, che appaiono oggiloro pleclusi.

– Siano promossi e approntati, presso i competentiuffici ministeriali nuovi criteri per la applicazionedegli studi di settore, alla luce dei recenti studidella Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.

– Sia promossa e favorita, anche attraverso specifi-che materie di insegnamento presso le Scuole giu-ridiche di formazione e presso le Università degliStudi, la cultura della parità, fondata sui principiicostituzionali.

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AAVVOCATURAproblemi

1. Premessa. – Il Tribunale monocrati-co di Cagliari, con sentenza 11 luglio2008, n. 2247, nel decidere la causa in-staurata dal sig. X c. la San Paolo Imis.p.a., ha rigettato la domanda e hacondannato il X e il suo difensore, avv.Y, in solido tra loro, al pagamento del-le spese processuali in favore dellaconvenuta, liquidate in complessivi €3.435,54, revocando l’ammissione delX al patrocinio a spese dello Stato e di-sponendo la trasmissione della senten-za al Consiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Cagliari e al Procuratore del-la Repubblica presso il Tribunale diCagliari.Il Consiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Cagliari mi ha chiesto diesprimere il mio parere pro veri-tate sulla predetta sentenza delTribunale cagliaritano, con parti-colare riferimento all’applicazio-ne dell’art. 94 c.p.c. nei confrontidel difensore della parte costituitain giudizio.

2. La vicenda processuale. – Atal fine è necessario ricapitolarela vicenda processuale sfociatanella sentenza in esame.Il X, che era stato ammesso dalConsiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Cagliari al patrocinio aspese dello Stato con delibera del9 maggio 2005, premesso: a) diavere stipulato nel 1990 con ilBanco di Napoli un contratto diconto corrente che per la sua di-

sciplina rinviava alle norme re-golamentari sulle aperture di cre-dito utilizzabili in c.c., che pre-vedevano la ricapitalizzazionetrimestrale degli interessi debito-ri; b) che il rapporto si era con-cluso il 31 dicembre 1996 con unsaldo passivo di £. 43.873.686, inforza del quale il Banco avevachiesto e ottenuto un decreto in-giuntivo che esso X non avevaopposto e aveva onorato nel giu-gno del 1998; c) che la Cassazio-ne aveva successivamente ritenu-to illegittima la pratica bancariadi ricapitalizzazione trimestraledegli interessi debitori; d) che, inconsiderazione di ciò, egli nel2000 aveva invitato il Banco, tra-mite il suo difensore, a ricalcola-re tutte le competenze dall’aper-tura del conto al pagamento fina-le; e) che la San Paolo Imi, suc-ceduta al Banco di Napoli, gliaveva risposto di non poter acco-gliere la richiesta; tanto premes-so ha convenuto davanti al Tribu-nale di Cagliari, col ministerodell’avv. Y, la San Paolo Imichiedendone la condanna alla re-stituzione di tutte le somme cor-risposte in eccesso a quelle con-trattualmente dovute, oltre gli in-teressi e la rivalutazione.La San Paolo Imi ha resistito al-la domanda eccependo in viapreliminare la prescrizione deldiritto fatto valere dal X.

Con ordinanza 28-30 luglio2007 il G.I. ha invitato le parti aprecisare le conclusioni invitan-dole specificamente a trattare laquestione relativa al giudicatoformatosi sul decreto ingiuntivonon opposto. Indi, precisate leconclusioni e scambiate le me-morie conclusive, il Tribunale haemanato la sentenza in esame.

3. La motivazione della senten-za. – Il Tribunale di Cagliari,nella sua sentenza, ha rilevato:a) che, “come è noto” (p. 5), ildecreto ingiuntivo non oppostoacquista efficacia e autorità digiudicato; b) che il giudicatoesterno, giusta quanto ritenutodalle Sezioni unite della Cassa-zione, è rilevabile d’ufficio (p.6); c) che per conseguenza dove-va ritenersi per un verso passatoin giudicato l’accertamento defi-nitivo non solo delle somme dicui al decreto ingiuntivo non op-posto, ma anche dell’esistenza edella validità del rapporto con-trattuale e del credito (p. 7), eper l’altro verso ben possibileche tale giudicato fosse rilevatod’ufficio dal giudice; d) che per-tanto la domanda doveva essererigettata e il X doveva esserecondannato alle spese (p. 8); e)che alle spese doveva esserecondannato, in solido con l’atto-re, anche il suo difensore, in ap-

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Condanna in solido del difensoreper le spese di giudizio?La sentenza abnorme della condanna di un avvocato al pagamento delle speseprocessuali solidalmente con il cliente non trova giustificazione nelle normeprocessuali. Questo caso ha dato spunto a un interessante “parere pro veritate”.

di Franco Cipriani

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plicazione dell’art. 94 c.p.c., alcui significato e alla cui applica-bilità nel caso di specie il Tribu-nale ha poi dedicato tutte le 23successive pagine della sentenza(da p. 8 a p. 30).In particolare, il Tribunale ha af-fermato di essere pienamenteconsapevole che, secondo un“orientamento risalente e gene-ralmente condiviso”, il difensorenon potrebbe mai essere condan-nato alle spese in favore dellacontroparte, ma ha precisato chesi tratta di un orientamento che“non può essere seguito” (p. 9).Le ragioni per le quali tale orien-tamento non potrebbe essere se-guito sono, secondo il Tribunaledi Cagliari, molte, esattamentenove:1) mentre il vecchio codice pre-

vedeva che potessero esserecondannati personalmente al-le spese “gli eredi beneficiati,i tutori, i curatori e ogni altroamministratore” (art. 372), ilnuovo si riferisce “in genere”a “tutti coloro che rappresen-tano o assistono la parte ingiudizio”, caratterizzandosicosì proprio per “l’estensionemassima dell’ambito sogget-tivo della responsabilità per lespese di lite” (p. 11);

2) il riferimento al “giudizio” haportato parte della dottrina aritenere che nella previsionenormativa vadano coinvolti,nella ricorrenza di “gravi mo-tivi”, anche i difensori, chenotoriamente rappresentano eassistono la parte (p. 12 ss.),ché altrimenti la previsionelegislativa di cui all’art. 94“sarebbe priva di sostanzialeportata applicativa nell’ultimaparte” (p. 13);

3) poiché la condanna alle spesesi spiega col principio di cau-

salità, è del tutto ovvio che,qualora ricorrano gravi moti-vi, delle spese risponda ancheil difensore che abbia agito oresistito “con argomenti nonrispondenti al diritto” (p. 16);

4) poiché i difensori sono tenutia comportarsi in giudizio conlealtà e probità (art. 88 c.p.c.);e poiché l’art. 94, secondo laCassazione, va applicato pro-prio quando si è agito trasgre-dendo il dovere di lealtà eprobità, è anche per questomotivo del tutto coerente cheil difensore possa essere con-dannato alle spese, anche per-ché l’art. 6 del Codice deon-tologico forense vuole che“l’avvocato non deve propor-re azioni o assumere iniziati-ve con mala fede o colpa gra-ve” (p. 17);

5) poiché la rifusione delle spesepuò essere regolata solo dalgiudice del processo al qualele medesime spese si riferi-scono, se il difensore non po-tesse essere condannato allespese, la parte che subisce unpregiudizio dall’avversa ini-ziativa avallata dal difensore,non potrebbe richiedere al difuori del processo il ristorodel danno subito, neppure“nel caso di incapienza delpatrimonio della parte soc-combente”. È perciò da rite-nere – sempre secondo il Tri-bunale di Cagliari – che tra ildifensore e la controparte sor-ga “per contatto sociale” unrapporto giuridico in base alquale il primo sarebbe obbli-gato a comportarsi con “lealtàe protezione” nei confrontidella seconda (p. 18 s.): e ciò,anche per economia proces-suale, sì da evitare che la con-troparte vittoriosa sia costret-

ta a instaurare un altro giudi-zio nei confronti del difensore(p. 19);

6) se si escludesse ogni respon-sabilità del difensore per lespese sopportate dalla contro-parte qualora abbia agito “conmala fede o macroscopica im-prudenza, negligenza ed im-perizia”, l’art. 94 sarebbe in-costituzionale in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost. perché siavrebbe una disparità di trat-tamento coi soggetti di cui al-l’art. 94 (p. 19 s.), specie neicasi in cui la parte soccom-bente fosse tanto impossiden-te da essere stata ammessa alpatrocinio a spese dello Stato(p. 20);

7) anche a voler escludere che ildifensore rientri nei soggettiespressamente indicati dal-l’art. 94, l’art. 12 delle preleg-gi consentirebbe sicuramentedi ricomprendervelo in viaanalogica (p. 21), dovendosiescludere che l’art. 94 abbiacarattere eccezionale ex art.14 preleggi (p. 22);

8) infatti, a riprova della legitti-mità della condanna alle spe-se del difensore, stanno: a) larecente sentenza delle Sezioniunite della Cassazione 10maggio 2006, n. 10706, se-condo la quale il difensoreche agisce senza procura, adifferenza di quello con pro-cura nulla o inefficace, ri-sponde in proprio delle spese(p. 23 s.); b) l’art. 89 c.p.c.,che consente al giudice dicondannare il difensore al ri-sarcimento del danno per leespressioni offensive (p. 24s.); c) (p. 25); d) l’istituto del-la distrazione delle spese dicui all’art. 93 c.p.c., che con-sente al difensore di diventare

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parte del processo sia pure li-mitatamente al capo dellespese (p. 25 s.);

9) infine, l’assoggettamento deldifensore all’art. 94 “consentedi riconoscergli un regimesenz’altro più favorevole epiù consono alle funzionisvolte”, in quanto la sua con-danna alle spese può esserepronunciata solo per “gravimotivi” da specificare nellasentenza (p. 26).

Dimostrata così in astratto lapossibilità di condannare il di-fensore alle spese in favore dellacontroparte, il Tribunale di Ca-gliari ha affermato che nella spe-cie ricorrevano i gravi motivi percondannare l’avv. Y al pagamen-to, in solido col suo cliente, del-le spese dovute alla convenuta.In particolare tali gravi motivi,secondo il Tribunale, consiste-rebbero:a) nell’avere l’avv. Y proposto

una domanda palesementeinfondata, in quanto il decretoingiuntivo integrava ormai co-sa giudicata ai sensi dell’art.2909 c.c. (p. 27);

b) nell’avere egli continuato adassistere la parte nonostante ilGiudice istruttore avesse invi-tato la parte a trattare specifi-camente la questione dellapossibile esistenza del giudi-cato e nonostante l’art. 6 delCodice deontologico prevedail divieto per l’avvocato diproporre azioni o assumereiniziative in giudizio con ma-la fede o colpa grave (p. 27);

c) nell’avere avuto l’avv. Y dalsuo cliente un mandato com-prensivo del potere di conci-liare e di transigere, e cioè,dunque, anche di rinunciarealla domanda o agli atti, sì danon costringere la parte vitto-

riosa ad ulteriori ingiustificatespese (p. 28);

d) nella consapevolezza del-l’avv. Y che il suo cliente, es-sendo stato ammesso al patro-cinio a spese dello Stato, sa-rebbe stato nell’impossibilitàdi soddisfare la controparte(p. 29).

4. Il fondamento della condan-na alle spese. – Ricapitolati itermini della vicenda processua-le e della motivazione della sen-tenza, è il caso di premettere chenon tutti gli ordinamenti (si pen-si a quello americano) prevedo-no la condanna del soccombentealle spese e che è per lo menodubbio che nel nostro ordina-mento il fondamento di tale con-danna stia, come ha ritenuto ilTribunale di Cagliari e come ta-lora sostiene anche la Cassazio-ne, nel principio di causalità. In-fatti, come ha magistralmentedimostrato GIUSEPPE CHIOVENDA

nella sua classica monografia suLa condanna nelle spese giudi-ziali, Torino, 1901, la condannanella spese va spiegata con l’an-tico principio “victus victori”,ossia con il “fatto oggettivo del-la soccombenza”, in quanto “ildiritto deve uscire indenne dallalite” (p. 244).Alla luce dell’art. 91 c.p.c., l’in-segnamento chiovendiano appa-re ancor oggi ineccepibile. Nona caso, autorevolmente si inse-gna che “l’orientamento classi-co, e tuttora prevalente, adottauna chiave di lettura della nor-mativa in esame basata sul ‘fattooggettivo della soccombenza’:chi perde paga e si accolla nonsolo le proprie spese, ma anchequelle della controparte. Poichél’agire o il resistere in giudiziocostituisce l’esercizio di un di-ritto (art. 24 Cost.), si ritiene

che il comportamento del soc-combente non possa essere rite-nuto un illecito” (PICARDI, Ma-nuale del processo civile, Mila-no, 2006, p. 173). Infatti, in dot-trina si suole avvertire che nelnostro ordinamento vige “il prin-cipio fondamentale che agire ingiudizio e perdere, resistere ingiudizio e perdere, non è vietato,non è violazione di alcuna nor-ma, non è un illecito” (LA CHI-NA, Manuale di diritto proces-suale civile, I, Milano, 2003, p.191), in quanto “il proporre unadomanda risultata, poi, infonda-ta, oppure il resistere ad una do-manda che viene poi accolta co-stituisce un comportamento deltutto lecito” (BALENA, Elementidi diritto processuale civile, I,Bari, 2007, p. 295 s.), più preci-samente, appunto, “l’eserciziodi un diritto” costituzional-mente garantito (così PICARDI,op. loc. cit.; MANDRIOLI, Dirittoprocessuale civile, I, Torino,2007, p. 358).Quindi, l’art. 94 c.p.c., nella mi-sura in cui consente che in talunicasi la condanna alle spese siadisposta nei confronti di sogget-ti diversi dalla parte, costituisceun’eccezione al principio di cuiall’art. 91 (v., infatti, già CHIO-VENDA, op. cit., pp. 196 e 301ss.), non una applicazione delprincipio di causalità. Per conse-guenza, contrariamente a quantoha ritenuto il Tribunale di Ca-gliari, quella norma va ritenutaeccezionale e assoggettata al li-mite dell’art. 14 delle preleggi.

5. L’art. 94 c.p.c.: la lettera. –Fatta questa premessa, deve oradirsi che è questa la prima voltache un difensore viene condan-nato alle spese in forza dell’art.94 c.p.c., in quanto fino a ieri ta-le norma è stata sempre riferita

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dalla giurisprudenza alla c.d.rappresentanza sostanziale. Per-tanto, poiché la tradizionale in-terpretazione della norma, se-condo il Tribunale cagliaritano,sarebbe dovuta ad una “petizio-ne di principio” (p. 11), non re-sta che rileggere con attenzioneil testo normativo.A tal fine deve anzitutto dirsi chel’art. 94 c.p.c. deriva dalla fusio-ne dei vecchi artt. 979 c.c. (per ilquale “l’erede che ha sostenutolite senza plausibile motivo deveessere condannato in proprionelle spese”) e 372 c.p.c. (per ilquale “gli eredi beneficiati, i tu-tori, i curatori e ogni altro ammi-nistratore, concorrendo gravimotivi, possono essere condan-nati nelle spese personalmente esenza diritto di ripetizione”).In particolare, il vecchio art. 372c.p.c., come riconosce lo stessoTribunale sardo, fu sempre inte-so come riferentesi ai soli casi dirappresentanza sostanziale, ma èda credere che col nuovo codice,che pur ha sostituito gli “altriamministratori” con “coloro cherappresentano o assistono la par-te in giudizio”, la situazione nonsia cambiata, in quanto, a benvedere, non sembra che la leggepossa essere intesa nel senso incui, facendo leva su quello che sisuole acriticamente dire, l’ha in-tesa il Tribunale di Cagliari.Infatti, se è vero che l’art. 83c.p.c. prevede la “procura alle li-ti”, che a proposito del difensoresi suole parlare di “rappresentan-za tecnica” e che l’art. 7 r.d.l. 27novembre 1933, n. 1578, riservaall’avvocato “la rappresentanza,la difesa e l’assistenza” in giudi-zio, pure vero è che la “procuraalle liti” è in realtà un sempliceatto di incarico o di nomina (v.PUNZI, Il processo civile, I, Tori-

no, 2008, p. 336; DELUCA, in Riv.dir. proc., 2006, p. 593 ss.), non-ché che gli art. 82 ss. c.p.c. sonosuccessivi al citato r.d.l. 1578/33e, nel disciplinare la figura e ipoteri del difensore, non parlanomai di rappresentanza, ma soloed esclusivamente di “ministerodel difensore” e di “ufficio didifensore” (artt. 82, 2° e 3°comma, 83, 1° comma, 84, 1°comma, e 86): il quale difensore,nell’art. 86 c.p.c., è per di piùchiaramente contrapposto allaparte e alla persona che “la rap-presenta o assiste”. Quindi, chitenta di includere il difensore tra“coloro che rappresentano o as-sistono la parte in giudizio” dicui all’art. 94, si pone nettamen-te contro la lettera degli art. 82ss. c.p.c.Quanto poi alla tesi secondo laquale le locuzioni “in genere” e“in giudizio” giustificherebberoe, anzi, imporrebbero una inter-pretazione estremamente ampiadell’art. 94, tale da includervianche il difensore, è anzitutto ilcaso di ricordare che “in gene-re”, secondo i vocabolari (v., peres., quello della Garzanti), signi-fica “per lo più, generalmente, disolito”, non certo “in linea diprincipio”, come, a quanto pare,vorrebbe il Tribunale di Cagliari,il quale, evidentemente, ha letto“in generale” (che infatti può si-gnificare anche “in linea di prin-cipio”) dove, a suo avviso, sta-rebbe scritto “in genere”. So-spetto, questo, più che fondato,in quanto, in realtà, l’art. 94,lungi dal dire “in genere”, comestranamente sostiene il Tribunaledi Cagliari a p. 10, 11 e 12, dice“in generale”, come del resto lostesso Tribunale ha correttamen-te ricordato e scritto a p. 9.Infine, quanto all’“in giudizio”,

trattasi di una locuzione che èpresente anche negli artt. 75, 2°e 4° comma, e 77 c.p.c., che pursi riferiscono soltanto ai rappre-sentanti della parte e non certoanche ai difensori. Né sembrache, per dare un senso a quellalocuzione, si debba necessaria-mente pensare che l’art. 94 si ri-ferisca anche ai difensori, inquanto nulla esclude che l’attocostitutivo o lo statuto di una as-sociazione o di una società di-stinguano la rappresentanza so-stanziale da quella processualeassegnando la prima ad una per-sona e la seconda ad un’altra.La lettera, dunque, non autorizzaaffatto, né tanto meno obbligal’interprete a ritenere che l’art.94 possa essere inteso nel sensoprospettato dalla sentenza in esa-me.

6. Segue. Le intenzioni del legi-slatore. – Benché le intenzionidel legislatore possano e debba-no essere tenute presenti nell’in-terpretazione della legge (art. 12preleggi), il Tribunale di Caglia-ri non si è in alcun modo preoc-cupato di ricercare e analizzarele intenzioni avute dal legislato-re nel dettare l’art. 94 c.p.c.A questo proposito va ricordatoche la condanna dei difensori al-le spese, del tutto sconosciuta alcodice del 1865, fu prevista perla prima volta, sia pure solo nel-la rubrica di un articolo di leg-ge, dal Progetto preliminare delnuovo c.p.c., che come tutti san-no fu preparato nel 1937 da ungruppetto di magistrati del Mini-stero di Grazia e Giustizia, senzaalcun contributo della dottrinaprocessualcivilistica e sotto ladiretta guida del GuardasigilliSolmi (lo stesso che avrebbe di lìa poco firmato le leggi razziali).Quel Progetto, per caso o pour

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cause, apparve subito eccessivoa tutti, anche agli studiosi di-chiaratamente fascisti, perchétrasformava le parti e i loro di-fensori in “fantocci” nelle manidel giudice (ZANZUCCHI), tantoche non a caso, dopo la cadutadel fascismo, lo si bollò come“poliziesco” (ANDRIOLI).In particolare, esso, nel riprodur-re il vecchio art. 372 c.p.c. nel-l’art. 76, nella rubrica del nuo-vo articolo previde la “condannain proprio di rappresentanti, cu-ratori e difensori”, con la conse-guenza che, di fronte alla evi-dente discrepanza tra rubrica etesto normativo, tutti, non sologli avvocati, ma anche i magi-strati, e in particolare la Corte dicassazione del Regno, auspica-rono che la rubrica fosse correttasopprimendo l’accenno ai difen-sori (v. MINISTERO DI GRAZIA E

GIUSTIZIA, Osservazioni e pro-poste sul progetto di codice diprocedura civile, I, Roma, 1938,p. 428 ss.).In accoglimento di tale unanimeauspicio, l’art. 86 del Progettodefinitivo provvide a sopprimerenella rubrica il riferimento ai di-fensori, ma, poiché il nuovo te-sto si riferiva anche a “coloroche rappresentano o assistono laparte in giudizio”, nella Com-missione delle Assemblee Legi-slative il sen. TUMEDEI manifestò“il dubbio che ci si riferisca contale locuzione anche agli avvo-cati e procuratori”.Ebbene, di fronte a quel dubbio,i senn. PUTZOLU, GIAQUINTO,ASQUINI e D’AMELIO, che era ilPrimo Presidente della Cassazio-ne e il Presidente della Commis-sione, non esitarono a rilevareche la preoccupazione del sen.TUMEDEI non aveva ragione diessere, sia perché l’intestazione

dell’articolo menzionava solo irappresentanti e i curatori, siaperché il testo della norma nonautorizzava alcun riferimento aidifensori. E fu appunto su questabase che l’articolo fu poi appro-vato dalla CAL (v. gli Atti dellaCommissione delle Assembleelegislative chiamata a dare ilproprio parere sul progetto delc.p.c., I, Roma, 1940, sub art.86, p. 196 ss.) e accolto nel codi-ce.Così stando le cose, si compren-de perché autorevolmente si in-segni che dal campo di applica-zione dell’art. 94, “per poco siconsiderino i lavori preparatori,sicurissima è l’esclusione deidifensori” (ANDRIOLI, Commen-to al c.p.c., I, Napoli, 1954, p.265).Non è dunque per una miope in-terpretazione della legge se ilproblema non si era mai finoraposto in giurisprudenza e se ladottrina più autorevole non hamai avuto dubbi nell’interpreta-zione l’art. 94 c.p.c. Non sor-prende quindi che di recente, laCorte costituzionale, nel riget-tare la questione di legittimitàdegli art. 82 e 91 c.p.c. nella par-te in cui prevedono che la con-danna alle spese sia disposta neiconfronti della parte anche quan-do il suo difensore abbia propo-sto appello fuori termine, abbiain motivazione avuto cura diescludere che, ai fini di assog-gettare il difensore alle spese, sipossa far leva sull’art. 94 c.p.c.(Corte cost. 30 novembre 2007,n. 405, in Giust. civ., 2008, I, p.42 ss., non tenuta presente dallasentenza in esame, che ha invecetranquillamente sostenuto chel’art. 94, se non fosse riferito an-che ai difensori, sarebbe “sicura-mente” incostituzionale!).

7. Le opinioni dottrinarie con-trarie. – Secondo il Tribunale diCagliari (p. 12) “una parte delladottrina” avrebbe “correttamenteosservato che la modifica nor-mativa [operata nel passaggiodal vecchio al nuovo codice]aveva in realtà inteso estenderela possibilità di condanna alla ri-fusione delle spese per compren-dervi” anche il difensore.Purtroppo, l’art. 118, 3° comma,disp. att. c.p.c., nella misura incui impedisce che nella motiva-zione delle sentenze siano men-zionati gli “autori giuridici”, nonha consentito al Tribunale di Ca-gliari di essere più preciso, sì dapermetterci di capire a quale“parte della dottrina” ha intesoriferirsi. Posso tuttavia dire che,per quel che mi risulta, la dottri-na più autorevole, quella di ieri(v., per es., espressamente, ZAN-ZUCCHI, SATTA e ANDRIOLI) equella di oggi (v., sempre per es.,e sempre espressamente, GRAS-SO, BALENA e CONSOLO), non hamai avuto dubbi nell’escludereche il difensore rientri tra “colo-ro che rappresentano o assistonola parte in giudizio” di cui al-l’art. 94. E dello stesso avvisosono stati tutti coloro che hannostudiato le spese giudiziali a li-vello monografico (v., in ordinecronologico, GUALANDI, PAJAR-DI, SCARSELLI e CORDOPATRI).A sollevar dubbi sono stati, inve-ce, sempre per quanto risulta ame, soltanto il RICCA BARBERIS

(nel Commentario diretto daD’AMELIO, I, Torino, 1943, p.429), il VECCHIONE (nella voceSpese giudiziali del Noviss. dig.it., XVII, Torino, 1970, p. 1137)e il CECCHELLA (Le relazioni trale parti i difensori e il giudice, inwww.Judicium.it), ma è signifi-cativo che costoro si sono tutti

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espressi in forma dubitativa, han-no dedicato al problema pochebattute e non hanno tenuto pre-senti i lavori preparatori (salvo ilRICCA BARBERIS, che ha strana-mente creduto di poterne pre-scindere), sì che i loro dubbi nonsembrano propriamente decisiviper superare l’interpretazionetradizionale dell’art. 94. Ancheperché, a rifletterci, dal momentoche il legislatore, nel dettarequella norma, non poteva non sa-pere dell’esistenza dei difensori,riesce difficile ipotizzare che ilmitico personaggio, pur volendo-li includere tra i soggetti passibi-li di condanna alle spese in pro-prio, abbia per un verso evitato dimenzionarli espressamente e perl’altro preferito ricorrere ad unalocuzione che, se riferita anche aidifensori, non potrebbe non ap-parire quanto meno ambigua.

8. Il c.d. problema della tuteladella controparte. – Dimostratoche la sentenza in esame non hadalla sua né la lettera, né tantomeno le intenzioni del legislato-re, nonché che i dubbi manifesta-ti in dottrina sulla riferibilità del-l’art. 94 ai soli casi di rappresen-tanza sostanziale non sono pro-priamente solidi, deve aggiun-gersi che il Tribunale di Cagliari,in tanto è approdato alla soluzio-ne su riferita, in quanto si èpreoccupato di un problema che,se esiste, non può certo essere ri-solto comprimendo il diritto diazione e di difesa delle parti: latutela della controparte, la quale,(attore o convenuto che sia), adavviso del Tribunale cagliarita-no, se il difensore non rispondes-se delle spese, si ritroverebbe, al-meno e specialmente quandovince nei confronti di una partenon abbiente, nell’impossibilitàdi recuperare le spese.

Ma, a prescindere dal fatto che lespese possono pure essere com-pensate, nel qual caso il vincito-re non può certo sperare di recu-perarle, non sembra che lepreoccupazioni del Tribunalepossano essere apprezzate, a ta-cer d’altro perché il nostro codi-ce, inizialmente, prevedeva unistituto ad hoc, che tendeva giu-st’appunto ad evitare che unaparte si ritrovasse nell’impossi-bilità di recuperare le spese: lacauzione per le spese, che il giu-dice, su istanza del convenuto,quando vi era il fondato timoreche l’eventuale condanna allespese potesse restare ineseguita,poteva imporre all’attore nonammesso al gratuito patrocinio(art. 98 c.p.c.).Quell’istituto era del tutto estra-neo alla nostra tradizione giuri-dica e rappresentava a parer miouna delle prove migliori dellospirito illiberale e autoritario dellegislatore del 1940, tant’è veroche, per via del suo carattere ma-nifestamente lesivo del diritto diazione e di difesa dell’attore, fusubito dichiarato illegittimo dal-la Corte costituzionale (sent. 29novembre 1960, n. 67, in Foroit., 1960, I, c. 1863).Quell’istituto, però, benché datempo espunto dal nostro ordina-mento, consente di capire e af-fermare che il Tribunale di Ca-gliari si è mostrato più realistadel re, in quanto, a suo avviso,per tutelare la controparte, do-vrebb’essere possibile condan-nare alle spese non solo il difen-sore dell’attore imprudente o te-merario, ma anche quello delconvenuto che si fosse oppostoall’accoglimento della domanda“con argomenti non rispondential diritto” (!). Per di più, mentrel’art. 98 presupponeva pur sem-

pre l’istanza di parte, il Tribuna-le di Cagliari vorrebbe che ilgiudice avesse il potere di con-dannare d’ufficio alle spese i di-fensori. Quasi non bastasse,mentre l’art. 98 escludeva che lacauzione potesse essere impostaall’attore ammesso al gratuitopatrocinio, il Tribunale di Ca-gliari ha visto nell’ammissioneal patrocinio a spese dello Statoun argomento che giustifichereb-be a fortiori la condanna del di-fensore alle spese!La decisione del Tribunale diCagliari, quindi, costituisce contutta evidenza il frutto di una vi-sione a dir poco paternalistica eautoritaria del processo civile,certamente più paternalistica epiù autoritaria di quella di chinell’Italia del 1940 previde l’in-civile istituto della cauzione perle spese.Il difensore, infatti, proprio per-ché, come dice la parola stessa,difende la parte, non può mai es-sere confuso con la parte, né tan-to meno essere condannato allespese, delle quali, nei confrontidella controparte, non può cherispondere la parte, ancorchécon i temperamenti dell’art. 92 econ le eccezioni dell’art. 94.Certo, il difensore può sbagliaree, semmai, essere il solo ed ef-fettivo responsabile della soc-combenza della parte, ma in que-sto caso, come è assolutamentepacifico in dottrina e giurispru-denza, egli risponde dei danninei confronti della parte, noncerto della controparte. La qualecontroparte, qualora vinca neiconfronti di un impossidente,può in effetti ritrovarsi nell’im-possibilità di recuperare le spe-se, ma, salvo a non voler abroga-re l’art. 24, 1° e 2° comma, Co-st., e semmai reinserire nel c.p.c.

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l’art. 98, avendo peraltro cura diampliarlo, sì da impedire persinola proposizione delle domandemanifestamente infondate (adavviso del giudice), non sembrache, per risolvere tale problema,si possa trasformare il difensore,come pretende il Tribunale diCagliari, nel fideiussore dellaparte. E ciò senza dire che non èaffatto sicuro che, condannandoalle spese il difensore, il proble-ma di cui si è preoccupato il Tri-bunale di Cagliari si risolva, inquanto, che si sappia, i difensorinon devono essere necessaria-mente abbienti, ché, anzi, pareche gli avvocati, specie all’iniziodella professione, siano normal-mente meno abbienti dei loroclienti non abbienti.

9. Sui gravi motivi. – Come si èricordato più su, il Tribunale diCagliari ha sanzionato l’avv. Yperché ha ritenuto che questifosse incorso, per ignoranza, inuna “grave negligenza, impru-denza e imperizia professionale”(p. 27), proponendo una doman-da manifestamente infondata,continuando “ad assistere il pro-prio cliente e ad insistere nellerichieste già formulate nonostan-te il Giudice istruttore avesse in-vitato le parti a trattare specifi-camente la questione della possi-bile esistenza del giudicato” e aprecisare le conclusioni, e co-stringendo così la controparte“ad ulteriori ingiustificate speseper l’attività di precisazione del-le conclusioni e di spedizionedella causa a sentenza, oltrechéper la trattazione scritta conclu-siva” (p. 28).Ora, quanto al primo addebito, ilTribunale non ha rimproveratoall’avv. Y di avere agito con do-lo o ignorando una elementare ea tutti nota norma di legge, ben-

sì di avere dimostrato di non co-noscere la giurisprudenza dellaCassazione sull’art. 647 c.p.c. esulla rilevabilità del giudicatoesterno. Sì che, non foss’altroperché gli stessi magistrati nonrispondono mai della mancataconoscenza della giurisprudenzadella Cassazione, ma solo della“grave violazione di legge de-terminata da negligenza ine-scusabile” (art. 2, n. 3, lett. a, l.13 aprile 1988, n. 117), non sa-rebbe stato male se il Tribunalefosse stato meno fiscale nei con-fronti del malcapitato avv. Y, delquale, non foss’altro perché ilgiudicato non era stato oppostodalla Banca, avrebbe per lo me-no potuto apprezzare la buonafede. Del resto, proprio di recen-te la S. Corte ha avuto modo diavvertire che la proposizione diun ricorso per regolamento digiurisdizione “manifestamenteinfondato” non implica affattola responsabilità aggravata exart. 385, ult. comma, c.p.c.(Cass. 11 dicembre 2007, n.25831, in Foro it., Rep., 2007,voce Cassazione civile, n. 346),sì che non sembra che la doman-da proposta dal X col ministerodell’avv. Y, per infondata chefosse, meritasse le gravi censureche il Tribunale di Cagliari le harivolto.Quanto poi alla mancata rinun-cia agli atti e/o all’azione, nonpuò non rilevarsi che la rinuncianon esclude la condanna allespese (art. 306 c.p.c.), nonchéche l’idea che il difensore del-l’attore, quando il giudice istrut-tore non ammette le prove e invi-ta le parti a precisare le conclu-sioni, debba affrettarsi a rinun-ciare agli atti per non aggravaredi spese la controparte, ha del-l’inverosimile: al limite, se pro-

prio teneva tanto a quella econo-mia processuale, il giudice ca-gliaritano non aveva che da di-sporre la trattazione orale ex art.281-sexies c.p.c., così avrebberorisparmiato tutti, non solo lacontroparte, ma anche l’attore eil Tribunale.

10. Ad abundatiam. – Per fini-re, sembra opportuno soffermar-si brevemente sugli altri argo-menti addotti dal Tribunale diCagliari per giustificare la suasorprendente sentenza.a) È vero che le Sezioni Unite 10

maggio 2006, n. 10705 (inForo it., 2006, I, c. 3100),hanno affermato che il difen-sore senza procura o con pro-cura falsa va condannato allespese, ma pure vero è che lohanno affermato solo a livellodi obiter, ché, in realtà, il de-cisum si riferisce solo al di-fensore con procura divenutainefficace, che non è stato af-fatto condannato alle spese.Senza dire che è per lo menodubbio che il difensore che,pur avendo avuto l’incaricodalla parte, agisce senza il“timbretto” della procura,possa essere condannato allespese: infatti, se ne dubita nonsolo in dottrina, ma anche ingiurisprudenza, tant’è veroche proprio il Tribunale diCagliari, con una sentenza 7maggio 1997, n. 250, Pres.PORCELLA ed Est. GRANDESSO

SILVESTRI, ha limpidamenteescluso che il difensore cheagisce per la parte, ma senzamandato, possa essere con-dannato alle spese (in Rass.giur. sarda, 1998, p. 449 ss.).

b) È vero che le Sezioni unitedella Cassazione 6 aprile1987, n. 3306 (in Foro it.,1987, I, c. 2071), videro nella

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proposizione del regolamentodi giurisdizione a fini dilatoriuna violazione dell’art. 88c.p.c. da parte del difensore,ma quella sentenza, che si in-seriva nella strategia delle Se-zioni unite per evitare che ilregolamento di giurisdizionefosse chiesto solo a fini dila-tori, non condannò certo il di-fensore alle spese a favoredella controparte.

c) L’idea che tra avvocato e con-troparte sorga ex lege, per“contatto sociale” (!), un rap-porto giuridico nell’ambitodel quale il primo assumereb-be “un specifico obbligo dilealtà e protezione” (!) versola seconda (p. 18 s.), costitui-sce una buona prova del gros-so equivoco che è alla basedella sentenza in esame, chesi risolve con tutta evidenza inun tentativo di scardinare esovvertire la logica del pro-cesso civile: l’avvocato, infat-ti, deve essere leale con tutti,anche con la controparte, manon può e non deve mai di-menticare di essere il difenso-re della parte che gli si affida,non il “cooperatore del giudi-ce”, come da giovane sostene-va CALAMANDREI (ora in Ope-

re, II, p. 31), né tanto meno,come assurdamente vorrebbeil Tribunale di Cagliari, il pro-tettore della controparte.

d) L’idea che, assoggettando ildifensore all’art. 94, gli si ri-conosce “senz’altro un regi-me più favorevole e più con-sono alle funzioni svolte” (p.26), ha tutta l’aria di essereuna sottile canzonatura: sa-rebbe stato meglio risparmiar-sela.

e) Infine, deve pur dirsi che ilTribunale di Cagliari, per in-frangere una plurisecolare ecompatta giurisprudenza, nonha certo scelto l’occasionemigliore. Nella specie, infatti,per un verso la controparte eraaddirittura una Banca, e perl’altro si trattava di una causadi modesto valore, tant’è veroche la condanna alle spese èstata di appena 3.435,54 euro,che la parte soccombente sa-rebbe stata verosimilmente ingrado di pagare: il fatto chefosse stata ammessa al patro-cinio a spese dello Stato nonimplica certamente il contra-rio, in quanto, nel 2005, epocadella delibera del Consigliodell’Ordine forense cagliari-tano, per essere ammessi a

quel patrocinio, non bisogna-va trovarsi nella più assolutaindigenza, ma era sufficienteavere un reddito non superio-re a 9.296,22 euro annui (art.76 d.p.r. 30 maggio 2002, n.115).

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Per concludere, la sentenza delTribunale di Cagliari, che ha in-negabilmente il tono e il pigliodi una dotta e agguerrita com-parsa conclusionale, si fonda suuna insostenibile interpretazionedell’art. 94 c.p.c. e finisce colmisconoscere il ruolo e la fun-zione del difensore nel processocivile. Essa, al di là delle inten-zioni, ha un significato oggetti-vamente minatorio nei confrontinon solo degli avvocati, ma an-che dei cittadini in generale e diquelli non abbienti in particola-re, e, a parer mio, costituisce unbuon esempio di come si dovreb-be evitare di giudicare: non a ca-so, l’art. 12, ult. comma, del Co-dice etico adottato nel 1994 dalComitato Direttivo Centrale del-l’Associazione Nazionale Magi-strati, stabilisce che “il giudice,nelle motivazioni dei suoi prov-vedimenti, evita di emettere giu-dizi o valutazioni sulla capacitàprofessionale dei difensori”.

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Vi sono diritti e doveri del mala-to, tra cui quello di lottare contutte le proprie forze contro lamalattia. Vi sono, poi, diritti edoveri della medicina, tra cuiquello di aiutare una persona avivere il più a lungo possibile.Al medico spetta il delicatocompito di mediare tra i diritti ei doveri del malato e i diritti e idoveri della medicina. Ma l’ulti-ma parola spetta comunque almalato.Sono parole di GiandomenicoPisapia, uno dei più grandi giu-risti che ha avuto il nostro pae-se, che Umberto Veronesi ricor-da nella introduzione al libro“La parola al paziente. Consen-so informato e rifiuto dellecure”.La tematica è di grande attualitàe riguarda non solo la piena le-gittimazione, con il consensoinformato, del trattamento sani-tario, ma anche il rifiuto dellaalimentazione e idratazione arti-ficiale (vedi i recenti casi di En-glaro e di Welby).Riguardo al primo aspetto va os-servato che la legittimazione diun trattamento medico sanitariodeve fare i conti con la informa-zione del medico (ed anche del-la struttura sanitaria) al malato eil suo consenso all’intervento.Il principio generale è l’autode-terminazione del paziente ad ac-

cettare l’intervento del medico.Solo in casi eccezionali, rimessialla valutazione ponderata dellegislatore, è possibile “curare”una persona anche contro la suavolontà, evidentemente perché ildiritto alla salute del singolo siintreccia con la salute collettiva(v. art. 32, comma secondo, del-la Costituzione).Salva la ipotesi derogatoria, nes-suno può essere sottoposto coer-citivamente a un determinatotrattamento sanitario.Affinché il consenso informatosia valido e renda lecito l’inter-vento del medico è indispensa-bile che presenti determinati re-quisiti: più specificamente essodeve essere libero, cosciente, at-tuale, revocabile e consapevole.Storicamente l’evoluzione nor-mativa che conduce al pieno di-ritto del malato ad essere infor-mato e prestare all’interventodel medico è avvenuta a partiredalla seconda metà del XX seco-lo laddove si è avuta una pro-gressiva valorizzazione dellapersona umana e, quindi, un po-tenziamento della sua determi-nazione (che porta anche allaconseguente legittimazione deltestamento biologico). Nel con-tempo si è avuto un imponenteprogresso della scienza che hareso possibili interventi medicimolto complessi e delicati, per

far fronte a patologie un tempoinvincibili. Il paziente, dunque,si è trovato a dover acconsentirenon solo a interventi di routinebensì anche altamente rischiosie con significative ripercussionisulle proprie condizioni psico-fisiche.Di qui la promozione del “model-lo condiviso”: la scelta del tratta-mento medico-sanitario deve es-sere condivisa dal medico e dalpaziente rappresentando l’esitodello svolgersi di una relazioneispirata a canoni fondamentali eimprescindibili: l’informazione,la comunicazione, l’ascolto e ilsilenzio.Elementi che consentono di in-staurare un’alleanza terapeuticatra medico e paziente. Il tratta-mento medico-sanitario non èpiù calato dall’alto, come se sitrattasse di un dogma, bensì èl’esito di un confronto in cuiciascuno dà il proprio fonda-mentale e insostenibile contri-buto.Il paziente dismette, così, le ve-sti di “bambino dipendente dalsuo maestro”, delegando al me-dico ogni decisione sulla propriavolontà e rinunciando a priori a“capire” e “scegliere” consape-volmente.È necessario che egli, con co-raggio e consapevolezza delleproprie capacità e, soprattutto,

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La parola al paziente. Il consensoinformato e il rifiuto delle cureIn un recente libro sono confluite voci autorevoli che hanno esaminato le delicate questioni di attualità relative alla libertà di ciascuna persona di rifiutare terapie quando non vi siano più speranze di vita.

di Maurizio de Tilla

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dell’importanza del bene coin-volto, esiga e si mostri disponi-bile ad acquisire informazioni invista di un contributo attivo checonsente di personalizzare iltrattamento medico-sanitario.Il medico, dal canto suo, devecomportarsi in modo leale e cor-retto, al fine di pervenire ad unasoluzione realmente condivisa; aben vedere, l’attuazione del con-senso informato dipende princi-palmente dalla sua onestà intel-lettuale e professionale.In primo luogo, il medico devefornire al paziente un’informa-zione corretta, completa ed ade-guata al livello di comprensionedel paziente.Diversamente, la comunicazionesarebbe soltanto fittizia e servi-rebbe unicamente ad ottenere ilplacet dell’interessato rispettoad una decisione “preconfezio-nata” dal professionista secondoil suo personale punto di vista. Ilmedico non deve convincere ilpaziente della bontà della suaposizione, bensì deve guidarloverso una decisione libera econsapevole.La informazione deve esserecompleta e riguardare la sceltadiagnostica e terapeutica, leconseguenze possibili e proba-bili e eventuali alternative, glieventuali rischi anomali.In secondo luogo, il medico de-ve mettere a proprio agio il pa-ziente, creare un’atmosfera ri-lassata, confidenziale, in mododa consentirgli di esprimere sen-za alcun timore o soggezione isuoi dubbi, le sue ansie, le sueaspettative.Infine, il medico deve essere ingrado di fronteggiare la naturalee prevedibile emotività del pa-ziente, tranquillizzandolo, con-cedendogli tempo per riflettere,

sconsigliandogli di prendere de-cisioni rapide in preda all’ansia.Proprio per tale ragione il medi-co si deve sentire impegnato adimpiegare, da un canto, tutta ladiligenza esigibile in vista dellasua realizzazione, e dall’altrorendere noto al paziente quante“chance” di successo realmenteci siano e, quindi, fino a chepunto sia realmente conseguibi-le il risultato sperato.Come altra faccia della meda-glia si deve ricordare che al di-ritto di sapere del paziente sicontrappone il diritto di non sa-pere.La libertà psico-fisica trova lasua massima, seppure anomala,estrinsecazione nel riconosci-mento al paziente del diritto dinon sapere.In tal caso la volontà negativadel paziente va ovviamente do-cumentata. Ed è possibile confe-rire delega ad una persona di fi-ducia a ricevere tutte le informa-zioni del medico e della struttu-ra sanitaria.Va, inoltre, chiarito che l’auto-determinazione del paziente inmerito alla propria libertà psico-fisica può esprimersi anche nelrifiuto di cure.Non può, quindi, escludersi cheil paziente decida di non sotto-porsi al prescritto trattamentosanitario, a fronte della scarsapossibilità di guarigione e allaluce dei gravi effetti collateraliche finirebbero per compromet-tere in modo significativo la qua-lità della seppur breve esistenza.La dottrina e la giurisprudenzahanno sancito che il rifiuto dicure costituisce un vero e pro-prio diritto soggettivo del pa-ziente, perfetto e costituzional-mente garantito (artt. 13 e 32della Costituzione).

La Costituzione offre una preci-sa risposta alla questione nelsenso di ritenere che il diritto al-l’autodeterminazione rispetto aitrattamenti sanitari è un dirittoinviolabile dell’uomo. Rientrafra i valori espressi che l’ordina-mento garantisce a favore dellapersona. Anche se va armoniz-zato col diritto alla vita, nei con-fronti del quale, però, non si po-ne affatto in posizione inferiore,con la conseguenza che deveammettersi la liceità della vo-lontà del malato di respingereuna terapia indispensabile allasua sopravvivenza.All’individuo deve essere rico-nosciuto il diritto di scegliere trale diverse possibilità di tratta-mento medico e di terapia, dieventualmente rifiutare la tera-pia e di decidere consapevol-mente di interrompere la tera-pia, in tutte le fasi della vita, an-che in quella terminale, in cuideve ritenersi riconosciuta al-l’individuo la libertà di sceltadel come e del quando conclu-dere il ciclo vitale, quando ora-mai lo spegnimento della vita èineluttabile.Le decisioni esistenziali che ri-guardano i trattamenti sanitaripossono essere inquadrate e va-lutate, dal punto di vista giuridi-co, alla luce del più ampio con-cetto e valore della dignità uma-na, riconosciuto dalla nostraCarta costituzionale, sia purenon espressamente, all’art. 2, esuggellato, in maniera esplicita,tanto nella Carta europea dei di-ritti, all’art. 1, quanto ai diversiAtti internazionali, anche ri-guardanti la biomedicina, com-presa la Convenzione di Oviedo,che lo contempla all’art. 1 com-ma 1.Come ha puntualmente sostenu-

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to Federico Gustavo Pizzetti, inuna sua recente opera, la dignitàumana deve essere ritenuta, piùancora che un diritto fondamen-tale in sé, la base stessa, la so-stanza stessa, di tutti i dirittifondamentali. Non si può, difronte agli straordinari progressiche la tecnologia medica guada-gna ogni giorno che passa, sal-dare l’esistenza in vita assicura-ta dalle macchine in modo total-mente artificiale alla dignità“oggettivizzata” della sopravvi-venza per se stessa.Con la perversa conseguenza dirimettere l’apprezzamento della“dignità” stessa dell’uomo allapotenza della scienza e dellatecnica che consente quella so-pravvivenza artificiale, in unaprospettiva a quel punto squisi-tamente “tecnologica” e non piùprofondamente “antropologica”.La questione va estesa anche alconvincimento che la ratio diquesto diritto è la medesima chegiustifica il principio del con-senso informato e la sussistenzadi un diritto naturale al testa-mento biologico.Per venire all’argomento che èesploso drammaticamente con ladecisione della Corte di appellodi Milano nel caso di Eluana En-glaro, si deve ricordare il con-cetto essenziale che è stato san-cito dalla Corte di cassazionecon la sentenza n. 27082/2007che ha preceduto la decisionedei giudici milanesi. Che, cioè,il diritto di autodeterminazionedel malato, anche se incapace, siracchiude nella valorizzazione,sul piano giuridico, della premi-nenza della persona umana edella sua potestà di autodetermi-nazione terapeutica, che hannoun diretto fondamento normati-vo proprio in norme di rango co-

stituzionale (artt. 2, 3, 13 e 32Cost.).Il valore uomo (nel suo essere“dato” e nel suo essere “presup-posto”, come “valore etico insé”) non può essere disgiuntodagli stessi diritti che l’ordina-mento costituzionale repubbli-cano gli riconosce. Tale correla-zione si esprime anche rispettoal diritto alla salute e alla vita.Secondo la Suprema Corte laprosecuzione della vita non puòessere imposta a nessun malato,mediante trattamenti artificiali,quando il malato stesso libera-mente decida di rifiutarli, od ab-bia deciso in base a direttiva an-ticipata.Con un’altra decisione (16 otto-bre 2007 n. 21748) la Corte dicassazione ha affermato che unoStato come il nostro, organizza-to, per fondamentali scelte ver-gate nella Corte costituzionale,sulla pluralità di valori, e chemette al centro del rapporto trapaziente e medico il principio diautodeterminazione e la libertàdi scelta, non può che rispettareanche la scelta di chi, legandoindissolubilmente la propria di-gnità alla vita di esperienza equesta alla coscienza, ritieneche sia assolutamente contrarioai propri convincimenti soprav-vivere indefinitivamente in unacondizione di vita priva dellapercezione del mondo esterno.In proposito, il prof. Pizzetti hapuntualmente richiamato il prin-cipio del pluralismo democrati-co osservando che mentre unmalato, conformemente allapropria personalissima visionedella vita, delle condizioni delcorpo, della speranza (tanto nel-l’aldiquà, quanto secondo il pro-prio modo religioso nell’oltre-mondo) può manifestare la vo-

lontà permanente favorevole allaprosecuzione delle terapie, pre-diligendo un tipo di vita clinica-mente sostenuta mediante po-tenti macchine “simbionti”, unaltro malato, invece, può ritene-re che sia assolutamente contra-rio alla propria concezione delladignità dell’esistenza proseguirein una vita che è tale solo “arti-ficialmente”.Un ordinamento fondato sulprincipio pluralista, che ricono-sce, secondo la prospettiva della“piramide rovesciata”, il prima-to alla persona, non può imporreuna o un’altra particolare visio-ne del mondo all’individuo so-prattutto quando si tratta dellasua dimensione profondamenteesistenziale.Il pericolo che si può correre èche la “vita umana”, grazie aiprogressi della scienza e dellatecnica, possa commutarsi ditratti fortemente artificiali e nonpiù naturali.Il valore della dignità umananon può condurre a forme di as-soggettamento della personaumana al potere della scienza edella tecnica biomediche (art. 2e art. 3 Cost.).È assurdo poi affermare che lapersona, in certe condizioni divita sostenute artificialmente, ètotalmente priva della capacitàdi provare alcun tipo di sensa-zione consapevole e, quindi, nonpuò valutare alcun interesse allapropria identità.Sussiste un fondamento costitu-zionale sia per le scelte attuali,sia per quelle scelte future che siesprimono attraverso la forma-zione di un progetto di vita.La identità appare strettamenteconnessa con la libertà.La delicatezza della problemati-ca spiega la lenta e tuttora persi-

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stente latitanza del legislatore ilquale ha preferito tacere, assi-stere passivo agli eventi, nellasperanza magari che ad un certopunto sia la realtà stessa a sug-gerire la soluzione migliore opeggiore, dopo essere stata afondo elaborata e meditata dallacoscienza sociale. Ma così nonè, e la dimostrazione è data daldibattito acceso sui casi Welby eEnglaro.A questo punto una risposta nor-mativa appare indispensabile.Che regoli la questione, ma nonintervenga per escludere un di-ritto già esistente.Una legge è necessaria per resti-tuire la giusta serenità alla pro-fessione sanitaria, per garantireconcretamente il rispetto delladignità del paziente e della suaautodeterminazione; infine, peroffrire un criterio guida sicuro aigiudici che, a differenza del le-gislatore, non possono permet-tersi il lusso di “tacere” ma de-vono invece “decidere”, decide-re la sorte delle persone che sitrovano coinvolte a vario titoloin vicende talvolta drammati-che.Una legge è necessaria ancheper risolvere la disputa tra euta-nasia attiva e passiva. L’unicavera eutanasia è quella attiva. Alcontrario, quella che viene a tor-to definita eutanasia passiva, aben vedere non è altro che un ri-fiuto delle cure da parte del pa-ziente, il quale decide di eserci-tare il suo diritto di autodetermi-nazione nella esplicazione dellalibertà psico-fisica, chiedendol’intervento del trattamento sa-nitario in corso, anche a costo dilasciarsi morire.In realtà, l’espressione “eutana-sia passiva” è adoperata inun’accezione negativa da parte

di coloro che reputano illegitti-mo il “rifiuto di cure salvavita”e, pertanto, cercano di assimilar-lo linguisticamente a una prati-ca, l’eutanasia attiva, molto de-precata nella coscienza socialedel nostro paese.La legittima richiesta di “stacca-re la spina” deriva dalla manife-stazione di volontà del direttointeressato, qualora questi, no-nostante la grande patologia dicui è affetto, è in grado di auto-determinarsi consapevolmente,oppure perché ha manifestatoanzitempo tale volontà con lacompilazione di un testamentobiologico.Vi è una forte differenza tra ri-fiuto delle cure e accanimentoterapeutico.Il rifiuto delle cure rimanda adun impedimento di caratteresoggettivo; il divieto di accani-mento terapeutico è di caratteresoggettivo.Vanno, quindi, considerate erro-nee quelle posizioni che reputa-no legittimo il rifiuto di cure sal-vavita solo se sussistono gliestremi dell’accanimento tera-peutico.Vi è il rischio che il medico pos-sa, in perfetta scienza e coscien-za, considerare accanimento te-rapeutico ciò che invece il pa-ziente reputerebbe terapia pro-porzionata.Il tentativo di contestare la legit-timità delle direttive anticipate,attraverso l’invocazione del ca-none di autosufficienza dell’ac-canimento terapeutico, non co-stituisce soltanto un errore con-cettuale, ma rischia di prospetta-re un percorso molto duro per imalati che intendano sottrarre sestessi ed i propri cari ai tormen-ti di una difficile fase terminaledella vita.

L’accanimento terapeutico (v.codice di deontologia medica)va considerato come figura resi-duale, applicabile solo quando ilpaziente non ha dato istruzionianticipate.Si può infine evidenziare che laproblematica del “rifiuto di cu-re” è complessa investendo nonsolo la biochimica, ma anche ilmondo dei “valori”, ovverosia lepersonali convenzioni etiche, re-ligiose, filosofiche che ogni uo-mo ha della “vita” e della “mor-te”. Per questo motivo, tra glistessi giudici, tra gli stessi me-dici, tra gli stessi cattolici, tragli stessi laici, c’è chi la pensadiversamente dall’altro.In realtà la scelta dell’individuoè laica. Sotto tale riguardo ilconcetto di laicità non deve es-sere guardato con sospetto, qua-si come se fosse espressione diindifferenza laica. In realtà sitratta di un principio fondamen-tale che svolge un’essenzialefunzione garantista: attribuirevalore giuridico soltanto a talunivalori essenziali, in quanto pa-trimonio comune dell’intera col-lettività, significa che tutti glialtri valori sono rimessi alla li-bera scelta individuale e, perquanto possano essere tra loroeterogenei ed anche minoritari,sempre che non contrastanti coni primi, devono essere rispettatidall’ordinamento giuridico.La laicità, allora, lungi dall’es-sere sintomatica di una carenzadi valori, è invece espressione digrande civiltà e di enorme ri-spetto della personalità indivi-duale.Solo assicurando che nessuna“ideologia” estranea al quadrodei valori costituzionali si im-ponga giuridicamente, dominan-do su tutte le altre, quasi come

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se fosse espressione di una “ve-rità universale”, si rende effetti-vo il diritto di ciascun uomo adavere un patrimonio culturale,ideologico, etico, religioso, filo-sofico, al quale improntare ilproprio stile di vita e ogni sin-gola azione, senza il timore diinterferenze e imposizioni dal-l’esterno.In nome della laicità del diritto,bisogna evitare posizioni drasti-che, rigide, che non lascino vie

di uscita, come sarebbe quella diritenere giusto non staccare laspina a dispetto della dispera-zione del caso concreto, del si-stema di valori desumibile dallavita del malato, del tempo tra-scorso e delle scarsissime e nul-le chance di guarigione. Poterscegliere, per quanto difficile edrammatico sia, è già un passoin avanti nella ricerca della pos-sibile soluzione.Quel che è, in ogni caso, certo è

che nessuna norma può sancirel’esistenza di un dovere di vivere.Per altro, il diritto di rifiutare leterapie, anche se salvifiche, nonsignifica disporre della propria vi-ta. Vuol dire, invece, disporre delbene salute e scegliere di accetta-re il naturale decorso della malat-tia e della propria esistenza.Sarebbe costituzionalmente ille-gittima una legge che discono-scesse il diritto di rifiutare le cu-re salvavita.

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La sanzione disciplinare della cancellazione

CASSAZIONE CIVILE SEZ. UN. 12 MAGGIO2008 N. 11653

Pres. Carbone, Rel. Miani Canevari P.G. Martone, conf. XY,Avv.ti Bruno e Galati contro Cdo Catania e Proc. Gen. c/o Cassa-zioneConferma sentenza Cons. Naz. Forense 21/9/2007 n. 131

Avvocato e Procuratore – Albo – Iscrizione –Sanzioni disciplinari – Cancellazione – Reiscri-zione all’albo – Applicazione analogica dell’art.47 R.d.l. n. 1578 del 1933 in materia di radiazio-ne – Necessario decorso di almeno un quinquen-nio – Esclusione – Decorso nel tempo – Autono-ma valutazione ai fini della condotta “specchia-tissima ed illibata” – Ammissibilità.

Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli av-vocati di colui che ha subito la sanzione disciplina-re della cancellazione, non trova applicazione, in viadi interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27novembre 1933, n. 1578, secondo cui l’avvocato ra-diato dall’albo non può esservi nuovamente iscrittoprima che siano trascorsi cinque anni dal provvedi-mento di radiazione, essendo la cancellazione menograve della radiazione; tuttavia, la durata del tempodecorso dalla cancellazione può essere autonoma-mente valutata ai fini dell’apprezzamento della sus-sistenza del requisito della condotta “specchiatissi-ma ed illibata” che l’art. 17 del medesimo provvedi-mento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo.

FATTOC.F., dopo essere stato cancellato dall’Albo degliAvvocati con decisione divenuta esecutiva il2.3.2005, ha chiesto di essere reiscritto all’albo

con istanza del 3 luglio 2006. Il Consiglio del-l’Ordine di Catania ha rigettato l’istanza conprovvedimento confermato dal Consiglio Nazio-nale Forense, premesso che la normativa vigentenon stabilisce quale termine debba decorrere dopol’irrogazione della sanzione disciplinare ai fini diun’eventuale reiscrizione, ha affermato che l’in-tervallo non può avvenire prima del decorso dicinque anni dalla esecutività della delibera di can-cellazione, in relazione all’accertamento, ai finidella iscrizione all’albo, del previsto requisito del-la condotta “specchiatissima ed illibata”. Ha quin-di confermato il provvedimento di rigetto dell’i-stanza di iscrizione adottato dal Consiglio del-l’Ordine sul rilievo sia del breve lasso di tempointercorso, sia della insufficienza, ai fini del sud-detto requisito, della circostanza del soddisfaci-mento di alcuni creditori.C.F. propone ricorso per cassazione con due moti-vi. Non hanno svolto difese il Consiglio dell’Ordi-ne degli Avvocati di Catania e il Procuratore Gene-rale presso la Corte di Cassazione.

DIRITTO1. Con il primo motivo, mediante denuncia di vio-lazione e falsa applicazione del R.d.l. 27 novembre1933, n. 1578, art. 47 e dell’art. 12 preleggi, la par-te rileva che la L. 17 febbraio 1971, n. 91, modifi-cando il testo originario del predetto R.d.l. n. 1578del 1933, art. 40 ha introdotto la sanzione discipli-nare della cancellazione dall’albo degli avvocati;non è stata peraltro prevista, ai fini della reiscrizio-ne, la necessità del decorso di un termine minimodall’applicazione di questa sanzione, come è inve-ce stabilito per l’ipotesi di radiazione dall’albo.Si deduce quindi che il Consiglio Nazionale Foren-se ha erroneamente ritenuto applicabile nella speciela disposizione del R.d.l. n. 1578 del 1933, art. 47

Cassazione civile Sez. Un. 12 maggio 2008 n. 11653 (pag. 333)Corte di Giustizia (seconda Sezione) 13 marzo 2008 Causa C-446-05 (pag. 335)

Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenze nn. 17761 e 17762 (pag. 338)

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(che richiede un intervallo minimo di cinque o seianni tra la radiazione e la riammissione all’albo) al-la diversa fattispecie della cancellazione, non rego-lata da detta norma, non suscettibile di interpreta-zione analogica estensiva.Con questo motivo la parte formula due quesiti didiritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. Con il primosi chiede a questa Corte di stabilire se la legge pro-fessionale, non prevedendo alcuna condizione tem-porale – data l’inapplicabilità del termine previstoper il caso di radiazione, richieda ai fini della rei-scrizione solo la prova dell’effettivo riacquisto del-la dignità e probità proprie della professione foren-se. Il secondo quesito attiene, per la stessa questio-ne, ai limiti del ricorso all’analogia per l’applica-zione della disposizione sopra richiamata.2. La censura è fondata, ma la soluzione della que-stione in senso favorevole al ricorrente non puòcondurre all’accoglimento dell’impugnazione. Lanorma relativa al decorso di un termine minimo perla reiscrizione all’albo dopo il provvedimento di ra-diazione non può trovare applicazione, in via diestensione analogica, al caso della cancellazione: ladiversità della sanzione considerata dalla legge co-me meno grave non consente di far riferimento al-la stessa disciplina fissata per quella più grave, nonesistendo alcuna ragione logica per ritenere che en-trambe le fattispecie debbano essere regolate allostesso modo; né è certamente possibile ritenere incontrasto con la ratio della norma la mancata esten-sione della disciplina espressamente prevista al ca-so diverso non contemplato.Ciò posto, si deve peraltro rilevare che la decisioneimpugnata ha considerato il dato dell’intervallo fral’applicazione della sanzione e la richiesta di riam-missione all’albo anche ai fini dell’accertamentodel requisito della “condotta specchiatissima ed il-libata” richiesto dall’art. 17 della Legge Professio-nale, affermando che solo dopo il decorso di unampio periodo di tempo dall’applicazione dellasanzione, in presenza di altre circostanze rilevanti,possono ritenersi riacquistate la dignità e probità ri-chieste per l’iscrizione all’albo professionale.Tale requisito è stato valutato autonomamente dalConsiglio Nazionale Forense in relazione agli ele-menti acquisiti al procedimento, e il giudizio di fat-to espresso in proposito costituisce autonoma ratiodecidendi della pronuncia.In risposta al quesito posto va dunque enunciato ilprincipio secondo cui il disposto del R.d.l. n. 1578

del 1933, art. 47 relativo al termine che deve de-correre dalla sanzione prima della reiscrizione, nontrova applicazione per l’ipotesi di cancellazionedall’albo di cui all’art. 40 dello stesso provvedi-mento normativo, nel testo attualmente vigente.Indipendentemente dalla previsione di un termineminimo, la durata del tempo decorso dalla cancel-lazione può essere peraltro valutata ai fini dell’ap-prezzamento della sussistenza del requisito dellacondotta “specchiatissima ed illibata” di cui al me-desimo R.d.l., art. 17.3. Con il secondo motivo si denunciano i vizi diviolazione e falsa applicazione del R.d.l. n. 1578del 1933, artt. 31 e 56 e difetto di motivazione.Si osserva che il Consiglio Nazionale Forense nonha esercitato il potere di accertare autonomamenteil requisito della condotta specchiatissima ed illiba-ta, compiendo sulla delibera di rigetto della do-manda di iscrizione un mero vaglio di legittimitàdell’atto amministrativo, affermando solo che nonera stata fornita la prova documentale del suddettorequisito, non desumibile dall’avvenuto soddisfaci-mento dei creditori.Manca quindi del tutto, secondo la parte, una valu-tazione e motivazione di merito da parte del Consi-glio Nazionale Forense in ordine a tale requisito,che doveva essere accertato con esclusivo riferi-mento al comportamento del ricorrente successivoalla irrogazione della sanzione.La parte sottopone quindi alla Corte i seguenti re-quisiti di diritto:– “se il requisito della condotta specchiatissima ed

illibata, al fine della iscrizione nell’albo degli av-vocati, possa essere autonomamente accertato evalutato dal Consiglio Nazionale Forense, essen-do lo stesso giudice di merito e non solo di legit-timità, anche in base ad elementi diversi da quel-li posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamentodella decisione impugnata”

– “se le decisioni del Consiglio Nazionale Forensesiano sindacabili per vizio di motivazione, ai sen-si dell’art. 111 Cost., quando la motivazionemanchi del tutto, o non si presenti logicamente ri-costruibile, o sia priva di congruenza logica ri-spetto ai fatti accertati, così come risultano dalladecisione impugnata”.

La Corte giudica inammissibili tali quesiti, in rela-zione alla disposizione di cui all’art. 366-bis c.p.c.applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs.n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) trattandosi di im-

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pugnazione per cassazione di sentenza pubblicatasuccessivamente al 2 marzo 2006.Il quesito di diritto che, ai sensi della norma richia-mata, la parte ha l’onere di formulare espressamen-te nel ricorso per cassazione a pena di inammissi-bilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio delgiudice di legittimità, formulata in termini tali percui dalla risposta – negativa od affermativa – che adesso si dia, discenda in modo univoco l’accogli-mento od il rigetto del gravame. Ne consegue che èinammissibile non solo il ricorso nel quale il sud-detto quesito manchi, ma anche quello nel quale siaformulato in modo inconferente rispetto alla illu-strazione del motivi di impugnazione (Cass. Sez.Un. 21 giugno 2007 n. 14385, 28 settembre 2007 n.20360, 5 febbraio 2008, n. 2658).Quest’ultima ipotesi si verifica quando la rispostaal quesito proposto, anche positiva per il richieden-te, risulta priva di rilevanza nella fattispecie, inquanto non vale a risolvere la questione decisa.Nella specie, entrambi i quesiti proposti trovano ri-sposta positiva nei principi enunciati da costantegiurisprudenza, sia per quanto riguarda l’autonomoaccertamento del requisito della condotta “spec-chiatissima ed illibata” da parte del Consiglio Na-zionale Forense – anche in base ad elementi diver-si da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fon-damento della decisione impugnata – sia per quan-to riguarda il vizio di violazione di legge, denun-ciatole con ricorso per cassazione, delle decisionidel Consiglio Nazionale Forense quando la motiva-zione risulti completamente assente o puramenteapparente, vale a dire non ricostruibile logicamen-te ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.Peraltro da tale risposta non può trarsi alcuna con-seguenza concreta utile ai fini della causa, né i que-siti sono coerenti con l’illustrazione del motivo diimpugnazione, con il quale si propone la tesi dellainesistenza, o mera apparenza, della motivazione,sul rilievo della omessa valutazione di alcuni aspet-ti rilevanti ai fini dell’apprezzamento della condot-ta del ricorrente. Il ricorrente non ha quindi inte-resse a proporre i quesiti in esame.In base allo stesso principio già affermato da que-sta Corte in tema di motivi non attinenti al decisum,il caso di quesito di diritto inconferente va assimi-lato all’ipotesi di mancanza del quesito, a normadell’art. 366-bis c.p.c., con conseguente inammissi-bilità del motivo.

4. Il ricorso deve essere quindi respinto.

P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese delgiudizio di cassazione.

NotaL’istituto della cancellazione disciplinare è stato introdottonell’ordinamento forense con la legge 17 febbraio 1971 n. 91,che ha modificato il testo originario dell’art. 40 dell’R.d.l. n.1578/1933.All’origine era prevista una sospensione fino a un anno e poi,per i casi di maggior gravità, era sancita la radiazione.Per motivi non chiari, con la citata legge del 1971, era stataintrodotta la cancellazione disciplinare, senza l’indicazione didurata e senza specificazione di quando il cancellato possanuovamente iscriversi.La sospensione è a termine e, alla scadenza, l’iscrizione riac-quista piena efficacia.Radiazione e cancellazione richiedono invece una nuova iscri-zione.Per la radiazione questa nuova iscrizione può avvenire dopo 5anni, dimostrando una condotta “specchiatissima e illibata”.Si discute se questo termine e questa condizione valgano an-che per la cancellazione.Questa equiparazione è stata esclusa, perché altrimenti lacancellazione non avrebbe avuto nessun significato.Si è sempre ritenuto che non ci fossero termini per la nuovaiscrizione, ma che occorresse pur sempre la prova del requisi-to della condotta specchiatissima e illibata.Il CNF e poi la Cassazione hanno confermato questi principi,specificando che l’intervallo di tempo tra applicazione dellasanzione e nuova iscrizione richiede un ampio periodo di tem-po, cosicché possano ritenersi riacquistate la dignità e la pro-bità richieste per l’iscrizione all’albo professionale.

d.d.

Legittima la restrizione delle pubblicità per le libereprofessioni

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIO-NE) 13 MARZO 2008 CAUSA C-446-05

(Art. 81 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CENormativa nazionale che vieta la pubblicità in ma-teria di prestazioni di cure dentistiche)

NEL PROCEDIMENTOIoannis Doulamis con l’intervento di Union desDentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR),Jean Totolidis. La Corte (Seconda Sezione), com-posta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente disezione, dai sigg. K. Shiemann, J. Makarczyk (re-

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latore), J.C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giu-dici, avvocato generale: sig. Y. Bot.

SENTENZA1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguardal’interpretazione dell’art. 81 CE, letto in combina-to disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, se-condo comma, CE.2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito diun procedimento penale intentato contro il sig.Doulamis, odontotecnico, per violazione, da un la-to, della normativa relativa all’esercizio della pro-fessione dentistica e all’esercizio della professionemedica e, dall’altro lato, della normativa relativaalla pubblicità in materia di cure dentistiche.

CONTESTO NORMATIVO3. L’art. 3 della legge 15 aprile 1958, relativa allapubblicità in materia di cure dentistiche (Moniteurbeige del 5 maggio 1958, pag. 3542; in prosieguo:la “legge 15 aprile 1958”), sanziona le condotte cheviolano l’art. 1 della legge medesima, che così re-cita:“È vietata qualsiasi pubblicità, diretta o indiretta, alfine di curare o di far curare da una persona quali-ficata o meno, in Belgio e all’estero, le affezioni, lelesioni o le anomalie del cavo orale e dei denti, se-gnatamente per mezzo di affissioni o insegne, iscri-zioni o cartelli idonei ad indurre in errore circa lalegalità dell’attività segnalata, di prospetti, di circo-lari, di note e di opuscoli illustrativi, a mezzo stam-pa, a mezzo cinematografico, con la promessa o laconcessione di benefici di qualsivoglia genere, qua-li sconti, trasporto gratuito dei pazienti, ovvero me-diante l’intervento di procacciatori d’affari o me-diatori.Non costituisce pubblicità ai sensi del presente ar-ticolo il fatto che le cliniche e i policlinici mutuali-stici portino a conoscenza dei propri membri i gior-ni e le ore di consultazione, i nomi dei rispettivi ti-tolari e le modificazioni ivi apportate”.

CAUSA PRINCIPALE E QUESTIONE PREGIUDIZIALE

4. Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Dou-lamis è imputato, in particolare, per aver effettuatopubblicità in un elenco telefonico per il Laborato-rio dentistico Jean Doulamis e la Clinica dentisticaJean Doulamis, in violazione della legge 15 aprile1958. Gli annunci pubblicitari sono stati pubblica-ti, l’uno nelle pagine dedicate ai laboratori dentisti-

ci, l’altro in quelle relative alle cliniche dentistiche.Tali annunci contenevano informazioni oggettive,come i servizi offerti, l’indirizzo, il numero di te-lefono e gli orari di apertura dei due istituti.5. Il sig. Doulamis ha sostenuto dinanzi al giudicedel rinvio che la pubblicità costituisce uno stru-mento essenziale alla libera concorrenza economi-ca. Così, dopo avere invocato il combinato dispostodegli artt. 10 CE e 81 CE, ha richiamato la senten-za 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke(Racc. pag. 4769), per sostenere che, consideratol’obbligo posto a carico degli Stati membri di nonadottare o mantenere in vigore misure tali da elimi-nare l’effetto utile delle regole di concorrenza ap-plicabili alle imprese, le imputazioni a suo caricorelative alla pubblicità per cure dentistiche sonoprive di fondamento.6. A tale proposito il sig. Doulamis ha sostenutoche la clinica dentistica di cui è proprietario, inconsiderazione dell’attività ivi svolta, risponde aicriteri della nozione di “impresa” ai sensi dell’art.81 CE, che si applica a chi esercita una libera pro-fessione. Il giudice del rinvio è propenso a consi-derare che l’imputato abbia agito nell’ambito del-l’esercizio di una libera professione nonché in ve-ste di gestore e di proprietario di una clinica denti-stica.7. Tale giudice rileva che il combinato disposto de-gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 10, secondo comma, CEe 81 CE sembra implicare che uno Stato membronon possa adottare o mantenere in vigore misuresuscettibili di alterare l’effetto utile alle regole diconcorrenza applicabili alle imprese.8. A tale proposito, il detto giudice constata chenon è escluso che le disposizioni della legge 15aprile 1958 siano idonee a pregiudicare la libertà dicommercio tra gli Stati membri, in quanto potreb-bero compromettere la realizzazione degli obiettividi un mercato unico tra tali Stati membri.9. Secondo il giudice del rinvio, che si richiama, inproposito, al paragrafo 89 delle conclusioni del-l’avvocato generale Jacobs nella causa decisa consentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov (Racc. pag. I-6451), inragione dell’eterogeneità delle libere professioni edelle specificità dei mercati sui quali esse operano,appare necessario valutare attentamente, caso percaso, se una determinata restrizione alla libertà diazione conduca in effetti ad una restrizione dellaconcorrenza sul mercato interessato ai sensi del-

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l’art. 81 CE, eventualmente in considerazione di al-tre disposizioni del Trattato CE, come gli artt. 152CE e 153 CE relativi alla protezione, rispettiva-mente, della sanità pubblica e dei consumatori.10. Infine, il giudice del rinvio osserva che dalla co-municazione della Commissione delle Comunitàeuropee 9 febbraio 2004 sulla concorrenza nel set-tore delle libere professioni (COM (2004) 83 def.)risulta che le restrizioni in materia di pubblicitànell’ambito di tali professioni costituiscono un pre-giudizio per la libera concorrenza.11. Ciò premesso, il Tribunal de première instancede Bruxelles ha deciso di sospendere la decisione edi sottoporre alla Corte la seguente questione pre-giudiziale:“Se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gliartt. 3 (n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE(debba essere interpretato) nel senso che (osti) ache una normativa nazionale, nella specie la (legge15 aprile 1958), vieti (a chiunque e) a prestatori dicure dentistiche, nell’ambito dell’esercizio di unalibera professione o di uno studio dentistico, di ef-fettuare qualsivoglia pubblicità, direttamente o in-direttamente, nel settore delle cure dentistiche”.

(omissis)

NEL MERITO18. Con la questione pregiudiziale, il giudice del rin-vio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE, letto in com-binato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10,secondo comma, CE, osti ad una normativa naziona-le, come quella della legge 15 aprile 1958, che vietia chiunque e a chi fornisca cure dentistiche, nel-l’ambito di una libera professione o di uno studiodentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità rela-tiva alle cure dentistiche, in quanto tale divieto po-trebbe compromettere la libera concorrenza.19. Secondo costante giurisprudenza, sebbene diper sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusiva-mente la condotta delle imprese e non le disposi-zioni legislative o regolamentari emanate dagli Sta-ti membri, è pur vero che tali articoli, in combina-to disposto con l’art. 10 CE, che instaura un dove-re di collaborazione, obbligano gli Stati membri anon adottare o a mantenere in vigore provvedimen-ti, anche di natura legislativa o regolamentare, ido-nei ad eliminare l’effetto utile delle regole di con-correnza applicabili alle imprese (v. sentenza 5 di-cembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04,Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 46).

20. La Corte ha dichiarato che si è in presenza diuna violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualorauno Stato membro imponga o agevoli la conclusio-ne di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o raffor-zi gli effetti di tali accordi, o revochi alla proprianormativa il suo carattere pubblico delegando adoperatori privati la responsabilità di adottare deci-sioni di intervento in materia economica (sentenzaCipolla e a., cit., punto 47).21. Orbene, occorre rilevare che una normativa comequella della legge 15 aprile 1958, nella parte in cuivieta ai prestatori di cure dentistiche di effettuarepubblicità, non rientra in alcuna delle ipotesi di ap-plicazione combinata degli artt. 10 CE e 81 CE.22. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale alparagrafo 71 delle sue conclusioni, nella causaprincipale non esiste alcun elemento di natura taleda dimostrare che la legge 15 aprile 1958 agevoli,rafforzi o codifichi un’intesa o una decisione di im-prese. Dalla decisione di rinvio non risulta neppureche la disposizione normativa di cui trattasi sia sta-ta privata del suo carattere pubblico in conseguen-za del fatto che lo Stato membro in questioneavrebbe delegato a operatori privati la responsabi-lità di adottare decisioni di intervento in materiaeconomica.23. Infine, anche supponendo che il sig. Doulamispossa, in quanto proprietario di una clinica denti-stica, essere qualificato come “impresa” ai sensidell’art. 81 CE, come interpretato dalla Corte (v., intal senso, sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90,Hofner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21), dalladecisione di rinvio non risulta che si tratti, nellaspecie, di un qualsiasi accordo tra imprese, di unadecisione di associazione di imprese o di una prati-ca concordata che possano compromettere il com-mercio tra gli Stati membri e che avrebbero l’effet-to di impedire, restringere o falsare il gioco dellaconcorrenza all’interno del mercato comune.24. Di conseguenza, occorre risolvere la questioneproposta dichiarando che l’art. 81 CE, letto in com-binato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10,secondo comma, CE, non osta ad una normativanazionale come quella della legge 15 aprile 1958,che vieti a chiunque nonché ai prestatori di curedentistiche, nell’ambito di una libera professione odi uno studio dentistico, di effettuare qualsivogliapubblicità nel settore delle cure dentistiche.

N.B.La sentenza si riferisce alla disciplina delle pubblicità della

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professione di dentista, ma afferma che le regole enunciate siestendono a tutte le libere professioni.Bersani aveva torto quando ha creduto di escludere ogni di-vieto di pubblicità per adeguare la legge italiana alle regoleeuropee.

d.d.

La cancellazione dal registrodei praticanti

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITESENTENZE NN. 17761 E 17762 DEL 30-6-2008

Pres. Criscuolo – Rel. Cicala – Proc. Gen. Martone, conf. –Cons. O. A. Verona – Avv. Donella/contro R.E. Avv.ti Panariti eVeneri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Veronapropone ricorso (iscritto al RG. n. 12019/2007) av-verso la decisione del Consiglio Nazionale Forensedel 19 gennaio-26 febbraio 2007 con la quale è sta-ta accolta l’impugnazione della dott.ssa R.E. controil provvedimento di cancellazione dal registro deipraticanti avvocati deliberato il 29 dicembre 2005dal COA di Verona sul presupposto dell’intervenu-to decorso del sessennio per l’abilitazione al patro-cinio, dopo l’ottenimento del certificato attestanteil compimento della pratica forense.Nella decisione impugnata il CNF ha ritenuto che,mentre l’abilitazione al patrocinio deve essere di-chiarata cessata alla scadenza del sessennio, non èinvece previsto alcun limite temporale per l’iscri-zione al registro dei praticanti avvocati non abilitatial patrocinio, non essendo contemplata, tra le ipote-si di cancellazione dal registro di cui al R.d. 22 gen-naio 1934, n. 37, art. 14, né quella della scadenzadel sessennio di iscrizione al patrocinio, né quelladell’avvenuto rilascio del certificato di compiutapratica al termine del periodo stabilito al R.d.l. n.1578 del 1933, art. 17, comma 1, n. 5, il quale indi-vidua esclusivamente “il termine minimo di almenodue anni consecutivi, senza, peraltro, fissare limititemporali massimi per il compimento della praticaed il correlativo necessario mantenimento dell’iscri-zione nel predetto registro”. In definitiva, ad avvisodel CNF, non si rinvengono “specifiche disposizio-ni contrarie” – diversamente da quanto, ad esempio,è disciplinato dal D.m. 2 dicembre 1977 in materiadi praticantato per l’ammissione all’esame di Stato

per l’abilitazione all’esercizio della professione diconsulente del lavoro – che impediscano al prati-cante avvocato di “rimanere iscritto nel registro sen-za limitazioni di tempo e sino a quando non avrà su-perato l’esame abilitativo”.Resiste con controricorso la dott.ssa R. argomen-tando per la manifesta infondatezza ed inammissi-bilità del ricorso e per la condanna ex art. 96 c.p.c.del COA di Verona.

MOTIVI DELLA DECISIONEPer la cassazione della decisione del CNF, il ricor-rente si affida ad un unico motivo con il quale de-nuncia la violazione:R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma 3,e art. 16, comma 5; R.d. 22 gennaio 1934, n. 37,art. 4, comma 3, art. 10, comma 1, art. 14, comma1, lett. c) e lett. d), e comma 4, “per aver il CNF af-fermato che non è previsto alcun termine dellaiscrizione del praticante avvocato nell’apposito re-gistro”.Secondo il ricorrente “la regola di diritto da appli-care, nel caso in discussione”, sarebbe la seguente:“Il praticante avvocato, al quale sia stato rilasciatoil certificato di compiuta pratica e per il quale siadecorso il sessennio per l’abilitazione al patrocinio,deve essere cancellato dal registro essendo venutomeno lo scopo (preparazione all’esame di avvoca-to) per il quale è istituito il registro e ciò in forza diuna corretta e sistematica interpretazione delle nor-me che disciplinano la materia:R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma 3,e art. 16, comma 5, (Ordinamento della professio-ne di avvocato) e del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37,art. 4, comma 3, art. 10, comma 1, art. 14, comma4, lett. c) e lett. d), e comma 4, (Regolamento dellaprofessione di avvocato)”.Il ricorrente adduce la contraddittorietà dell’orien-tamento assunto nella specifica materia dal CNF,sostenendo che esso si sarebbe espresso in taluneoccasioni per la cancellazione dal registro, mentrein altre avrebbe escluso la possibilità della cancel-lazione stessa; ritiene, altresì, che, in argomento, ri-sultino due pronunce delle Sezioni Unite (Cass.,SU., n. 21945 del 2004 e Cass., SU., n. 12543 del2006) che, l’una esplicitamente (la sentenza del2004) e l’altra implicitamente, avrebbero affermatoil principio della dovuta cancellazione del pratican-te dal registro dopo il rilascio del certificato dicompiuta pratica e la decorrenza del sessennio diabilitazione.

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I due richiami non appaiono pertinenti.Dall’esame della sentenza 21945/2004 emerge infattiche nel caso di specie il ricorrente non chiedeva diconservare la condizione soggettiva di mero “prati-cante” bensì “la conservazione di uno status giuridicoattribuitogli formalmente dal Consiglio dell’ordinedegli avvocati di Roma (abilitazione al patrocinio in-nanzi alle preture, ovvero nei limiti stabiliti dal D.Lgs.19 febbraio 1998, n. 51, e succ.ve modifiche)”.Mentre la sentenza 12543 fornisce addirittura ele-menti in senso opposto perché ribadisce il potere di-sciplinare dei COA e del CNF nei confronti dei(meri) praticanti avvocati che abbiano perso il “pa-trocinio”; in quanto “in virtù della disciplina vigen-te, nella categoria dei praticanti avvocati risulta in-trodotta la distinzione fra praticanti non ammessi epraticanti ammessi ad esercitare, per un tempo de-terminato, il patrocinio, per cui il venir meno del ri-conosciuto ius postulandi non comporta anche il ve-nir meno dello status stesso di praticante e dell’in-teresse del soggetto a continuare ad essere iscrittonel registro speciale “ai fini dello svolgimento dellapratica con esclusione del patrocinio stesso” (R.d. n.37 del 1934, art. 14, comma 4), con la conseguenzaulteriore che, sino a quando non intervenga il prov-vedimento di cancellazione dal registro dei prati-canti, il praticante continua ad essere assoggettato alpotere disciplinare del Consiglio dell’Ordine”.Per quanto attiene al merito della controversia, ilCollegio osserva che il R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, art. 8, prevede al suo comma 1, che i laurea-ti in giurisprudenza che svolgano la pratica per laprofessione di avvocato “siano iscritti, a domanda eprevia certificazione dell’avvocato di cui frequen-tano lo studio, in un registro speciale tenuto dalconsiglio dell’ordine degli avvocati presso il tribu-nale nel cui circondario hanno la residenza, e sianosottoposti al potere disciplinare del consiglio stes-so”. E, come è agevole constatare, la norma nonpone alcun limite temporale alla durata della iscri-zione nel summenzionato registro.Un termine (sei anni) è invece previsto dal R.d.l. 27novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma 2 secondocui “i praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscri-zione nel registro di cui al comma 1, sono ammes-si, per un periodo non superiore a sei anni, ad eser-citare il patrocinio davanti ai tribunali del distrettonel quale è compreso l’ordine circondariale che hala tenuta del registro suddetto, limitatamente aiprocedimenti che, in base alle norme vigenti ante-

riormente alla data di efficacia del decreto legisla-tivo di attuazione della L. 16 luglio 1997, n. 254,rientravano nella competenza del pretore.Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti insede penale, essi possono essere nominati difenso-ri d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico mini-stero e proporre dichiarazione di impugnazione siacome difensori sia come rappresentanti del pubbli-co ministero”. E il comma 3, prescrive che i prati-canti ammessi al patrocinio debbano prestare giu-ramento.Dal disposto normativo emerge, ad avviso del Col-legio, che all’interno dell’unico registro dei prati-canti, cui è consentita l’iscrizione a tempo indeter-minato, sussiste una specifica categoria costituitadai “praticanti ammessi al patrocinio”; e mentre èindubbiamente vero che chi perda la qualifica dipraticante perde automaticamente il patrocinio, nonesistono argomenti per affermare il reciproco, cioèche la perdita del patrocinio (per decorrenza delsessennio) comporti la cancellazione anche dal re-gistro dei praticanti.Il COA di Verona tenta di forzare la lettera dellalegge attraverso il richiamo ad una “ratio” che nel-la legge non trova appiglio.Sostiene in primo luogo che “l’iscrizione nel regi-stro dei praticanti è ammessa e consentita solo perlo svolgimento della pratica e per ottenere il certi-ficato, che attesti il suo compimento, allo scopo disostenere l’esame di abilitazione alla professione diavvocato”, sicché soltanto “lo svolgimento di un’utile pratica sarebbe condizione utile per il mante-nimento della iscrizione al registro”. E dunque chiabbia conseguito la condizione soggettiva necessa-ria per l’accesso all’esame di avvocato dovrebbeesser cancellato dal registro.Il Collegio non ritiene di poter condividere similetesi; il laureato in giurisprudenza che abbia soddi-sfatto le condizioni per l’accesso all’esame di av-vocato ben può avere interesse a proseguire nellapratica forense ed a svolgere tale pratica non in ve-ste informale, bensì con una precisa qualifica ed inun rapporto di giuridica dipendenza da un profes-sionista già abilitato.Né appare sufficiente in senso contrario il R.d. n. 37del 1934, art. 14, comma 1, lett. c), che, in riferi-mento all’art. 4 dello stesso R.d., prescrive la can-cellazione per il caso di interruzione della pratica perun periodo superiore a sei mesi, rimanendo privo dieffetti il periodo di pratica già compiuto; la norma

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dimostra infatti soltanto come il tirocinio sia previ-sto come uno status funzionale all’esame, ma nonche esso debba essere obbligatoriamente contenutonei tempi minimi necessari per l’accesso all’esame.D’altronde, se così non fosse, non si comprende-rebbe perché la legge consenta al praticante di ac-cedere al patrocinio per un periodo di sei anni, chesi protrae anche quando il praticante sia già legitti-mato a presentarsi all’esame.In realtà il COA di Verona persegue uno scopo ap-prezzabile e conforme alla legge: contenere il feno-meno dei “miniavvocati a vita”, cioè di soggetti chesenza conseguire la qualifica di avvocato ne eserci-tano le funzioni, magari con l’aiuto di un profes-sionista compiacente.Tale obbiettivo è però recepito dalla legge attraver-so la disposizione che pone un limite temporale alpatrocinio dei praticanti; con la scadenza di tale ter-mine il patrocinante è legittimato soltanto a prose-guire nella pratica cioè a svolgere la sua attività diausilio e di apprendimento sotto il controllo conti-nuo di chi sia iscritto all’albo, come dimostra ancheil fatto che per lo svolgimento della (mera) praticanon è richiesto quel giuramento che è invece richie-sto per lo svolgimento di attività “a rilevanza estre-ma”. Ove i limiti di legge siano superati, ed il prati-cante svolga una vera e propria attività professiona-le (come paventa il ricorrente a pag. 12 dell’atto in-troduttivo) sono applicabili le sanzioni penali e di-sciplinari a carico del soggetto che travalichi i limi-ti di quanto gli consente la sua laurea in giurispru-denza e dell’avvocato che gli offra copertura.Non esiste, invece, uno strumento giuridico checonsenta di dedurre dal venir meno del patrocinio ilvenir meno anche del tirocinio.Il COA di Verona adduce in proposito argomentiche non paiono risolutivi.Il più rilevante viene dedotto dal R.d. n. 37 del1934, art. 14, comma 1, lett. d), che prevede la can-cellazione dal registro del praticante ammesso alpatrocinio che non abbia prestato il giuramentoprescritto dall’art. 8 dello steso R.d.; dunque l’o-missione del giuramento non determina solo ilmancato accesso alla condizione di patrocinante,bensì anche la perdita della qualifica di laureato in

tirocinio; e ciò costituisce indubbiamente una for-ma di connessione fra le due qualifiche. Non sem-bra però possibile dedurre da simile norma di det-taglio un principio generale ed estendere tale con-nessione al ben diverso caso di perdita del patroci-nio per decorrenza del sessennio. Tanto più chenulla vieta che il patrocinante cancellato dal regi-stro per omesso giuramento vi si reiscriva (chie-dendo o meno l’ammissione anche al patrocinio).Nessun rilievo può poi attribuirsi al R.d. n. 37 del1934, art. 14, comma 4, secondo cui “i praticanticancellati dal registro speciale hanno il diritto di es-servi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se neè il caso, la cessazione dei fatti che hanno determi-nato la cancellazione, e l’effettiva sussistenza deititoli in base ai quali furono originariamente iscrit-ti, e siano in possesso dei requisiti di cui al R.d.l. 27novembre 1933, n. 1578, art. 17, nn. 1, 2 e 3”.Dalla norma non si deduce infatti in alcun modoche (come vorrebbe invece il COA di Verona) “lareiscrizione nel registro è ammessa al solo fine delcompletamento della pratica, perché, altrimenti, laiscrizione sarebbe inutile”.Infine nulla è possibile dedurre dal R.d.l. n. 1578del 1933, art. 16, comma 5, che impone al Consi-glio dell’ordine di aggiornare il registro dei prati-canti, da cui si deduce che è “obbligo del Consigliodell’ordine provvedere alla cancellazione di coloroche non hanno più titolo per mantenerla”; ma nonche il compimento della pratica determini la can-cellazione dal registro.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Stante la novità della questione risolta appare op-portuno procedere a compensazione delle spese;ed, a maggior ragione, non ricorrono le condizionidi cui all’art. 96 c.p.c.

P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti lespese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di consigliodelle Sezioni Unite Civili, l’11 marzo 2008.Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008.

Si rimanda al commento dell’Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Ve-li, alla pag. 307 di questo numero.

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PPREVIDENZAinformazione

Il bilancio tecnico al 31.12.2006È stato imposto agli enti previdenziali privatizzati di redigere il bilancio tecnicosecondo nuove prescrizioni in funzione dell’obbligo di ciascun ente di adeguare

la propria disciplina per renderla idonea alla conservazione degli equilibri finanziari di lungo periodo. Il bilancio doveva essere predisposto

con riferimento al 31.12.2006 e perciò il nostro attuario non ha potuto tener conto delle modifiche normative approvate e che sono

ora all’esame dei ministeri vigilanti per l’approvazione. Con esse dovrebbe migliorare la prospettiva futura

della nostra Cassa per il periodo prescritto.

Considerazioni preliminariIn data 29 novembre 2007, ai sen-si del comma 763 dell’articolo uni-co della legge n. 296/2006 (leggefinanziaria 2007), il Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale,di concerto con il Ministero del-l’Economia e delle Finanze, haemanato un decreto, pubblicato inG.U. il 6 febbraio 2008, contenen-te i criteri per la redazione dei bi-lanci tecnici degli enti gestori del-le forme di previdenza obbligato-ria di cui ai decreti legislativi n.509/1994 e n. 103/1996.L’art. 8 del Decreto stabilisce che,nella fase di prima attuazione del-la nuova disciplina, gli Enti devo-no redigere il bilancio tecnico at-tuariale con riferimento al 31 di-cembre 2006.

Scopo della presente relazione èquello di illustrare i risultati del bi-lancio tecnico al 31 dicembre 2006tenendo conto delle linee guidacontenute nel Decreto e di fornireogni elemento utile per un correttoapprezzamento degli stessi da par-te degli Organi di amministrazionee di controllo interni ed esterni.

Periodicità e ampiezza del periodo di valutazioneL’art. 2, comma 3 del decreto con-ferma l’obbligo di redazione delbilancio tecnico almeno con perio-dicità triennale, nonché in occasio-ne dell’adozione di modifiche sta-tutarie e/o regolamentari che ab-biano conseguenze rilevanti sull’e-voluzione della gestione economi-ca e finanziaria degli Enti.

Anche riguardo all’ampiezza delperiodo di valutazione il Decreto(art. 1, comma 1) conferma, in ot-temperanza a quanto disposto dal-l’art. 1, comma 763, della citatalegge n. 296/2006, il trentennioquale riferimento per la verificadella stabilità degli Enti.Il Decreto sottolinea peraltro l’op-portunità che il bilancio tecnico svi-luppi proiezioni dei dati su un pe-riodo di cinquanta anni, in base allanormativa vigente alla data dell’ela-borazione, ai fini di una “migliorecognizione dell’andamento dellegestioni nel lungo termine”.

Le collettività assicurateal 31.12.2006I competenti Uffici della Cassahanno fornito i dati di natura ana-

LA PREVIDENZA FORENSE

MASCHI FEMMINE TOTALE

Classi di età N. Anz. in anni N. Anz. in anni N. Anz. in anni

< 30 687 2,2 952 2,2 1.639 2,230-34 7.801 4,1 10.067 3,9 17.868 4,035-39 15.133 6,9 15.806 6,7 30.939 6,840-44 15.978 10,5 11.433 10,2 27.411 10,445-49 10.667 14,9 5.232 14,3 15.899 14,750-54 7.928 19,8 2.733 19,1 10.661 19,755-59 5.423 24,5 1.003 22,9 6.426 24,360-64 4.310 29,2 429 27,4 4.739 29,165-69 1.611 27,8 154 24,8 1.765 27,570-74 534 24,6 40 24,9 574 24,675 e + 274 26,6 17 28,8 291 26,7Totale 70.346 13,5 47.866 9,0 118.212 11,7

Tavola 1 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.2006 per classi di età e per sesso

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PPREVIDENZAinformazione

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grafica ed economica relativi allacollettività partecipante alla Cassache, in base alle principali normeche regolano la gestione, può es-sere suddivisa nei seguenti grup-pi:a) attivi iscritti alla Cassa non an-

cora pensionati (di seguito “at-tivi”);

b) pensionati ancora iscritti allaCassa (di seguito “pensionaticontribuenti”);

c) pensionati che hanno interrottol’attività professionale e quindinon più iscritti alla Cassa (diseguito “pensionati non contri-buenti” o semplicemente “pen-sionati”).

La data di riferimento per la rile-vazione dei predetti dati è il 31 di-cembre 2006; i dati stessi sonostati poi sottoposti ad un attento

PLA PREVIDENZA FORENSE

Classi di età N. Età in anni Anz. in anni Reddito (a) Volume IVA (b)

< 30 1.639 28,3 2,2 15.680 19.69430-34 17.868 32,5 4,0 21.974 28.59435-39 30.939 37,1 6,8 32.068 44.45240-44 27.411 41,8 10,4 47.551 68.48745-49 15.899 46,8 14,7 64.744 97.28650-54 10.661 51,8 19,7 77.675 116.96255-59 6.426 56,9 24,3 94.585 142.71260-64 4.739 61,9 29,1 102.238 155.42665-69 1.765 66,3 27,5 91.556 135.80170-74 574 71,6 24,6 48.940 71.94175 e + 291 78,4 26,7 51.409 73.265Totale 118.212 42,8 11,7 49.642 72.289

(a) Reddito medio annuo ai fini IRPEF per il 2006, in euro.

(b) Volume d’affari medio annuo ai fini IVA per il 2006, in euro.

Tavola 2 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche degli attivi iscritti alla cassa al 31.12.2006, per classi di età

Grafico 1 - Distribuzione degli attivi iscritti alla Cassa al 31.12.2002, al 31.12.2005e al 31.12.2006 per classi di età

Classi di età N. Età in anni Reddito (a) Volume IVA (b) Pensione (c)

< 50 58 45,6 36.944 56.753 8.17450-54 55 51,8 36.529 51.586 10.17455-59 60 57,0 59.839 94.407 12.68160-64 94 61,9 61.572 89.994 15.50165-69 2.924 67,5 96.980 145.109 32.67570-74 3.366 71,9 73.762 111.334 31.53975-79 2.594 76,8 60.038 87.611 27.56880-84 1.303 81,9 39.199 62.041 23.35785-89 496 86,2 37.381 58.271 20.06690 e + 139 92,2 26.880 42.241 13.264Totale 11.089 73,5 69.842 104.805 28.740

Tavola 3 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati contribuenti al 31.12.2006, per classi di età

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

< 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 e +

31.12.2002 31.12.2005 31.12.2006

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controllo di congruità e, conse-guentemente, in qualche caso so-no state introdotte opportune ret-tifiche e/o integrazioni.

Situazione finanziaria della gestioneLa situazione patrimoniale dellagestione della Cassa al 31 dicem-bre 2006, riportata nel bilancioconsuntivo 2006, evidenzia un pa-trimonio netto a fine anno di3.403,5 milioni di euro (+7,3% ri-spetto al patrimonio netto al 31dicembre 2005) con un avanzoeconomico di esercizio pari a232,8 milioni di euro.Le attività della Cassa sono costi-tuite essenzialmente da titoli per2.874,5 milioni di euro (74%) eda immobili per 404,5 milioni dieuro (10%).Le entrate contributive dellaCassa sono state, per il 2006, pa-ri nel complesso (compreso ilcontributo per maternità) a 684,4milioni di euro, di cui le princi-pali voci sono rappresentate per141,5 milioni di euro dai contri-buti minimi soggettivi a caricodi tutti gli iscritti, per 303,2 mi-lioni di euro dai contributi sog-gettivi eccedenti il minimo, per43 milioni di euro dai contributiintegrativi minimi e per 141,9milioni euro dai contributi inte-grativi oltre il minimo.Nel corso dell’esercizio la Cassaha erogato prestazioni previden-ziali per 515,7 milioni di euro(compresi i contributi rimborsati)

e prestazioni assistenziali per 16,4milioni di euro, oltre alle inden-nità di maternità che ammontanoa 21,5 milioni di euro.Un’ultima notazione riguarda iltasso di rendimento del patrimo-nio: nell’ultimo quinquennio iltasso di rendimento nominale, alnetto delle spese, calcolato con laformula di Hardy su dati di basedesunti dai bilanci contabili dellaCassa, è risultato in media del3,4%; nel prospetto che segue perogni anno si riportano, oltre altasso di rendimento nominale, iltasso di inflazione e il tasso netto(differenza tra tasso nominale etasso di inflazione).

Si fa presente, infine, che con laformula di Hardy si calcola il tas-so medio annuo di rendimento delpatrimonio supponendo l’equidi-stribuzione nell’anno dei nuoviinvestimenti e del reddito.La formula è data da:

dove I è il reddito netto del patri-monio, P1 e P2 rappresentano, ri-spettivamente, il patrimonio all’i-nizio e alla fine dell’anno.

tasso di rendimento =2 * I

P P I1 2+ −

AnnoTasso

nominaleTasso di

inflazioneTasso netto

2002 2,7% 2,4% 0,3%2003 3,4% 2,5% 0,9%2004 3,4% 2,0% 1,4%2005 3,5% 1,7% 1,8%2006 4,1% 2,0% 2,1%

Evoluzione dei gruppi Ai fini delle previsioni attuaria-li, effettuate a gruppo aperto perun periodo di cinquanta anni, èstato necessario stabilire la nu-merosità futura degli iscritti inattività. In particolare, la numerosità delgruppo degli attivi, al netto deipensionati contribuenti, pari a118.212 unità al 31 dicembre2006 e a 125.401 unità al 31 di-cembre 2007, è stata ipotizzatacrescente per i successivi nove an-ni fino a raggiungere le 143.151unità nel 2016, anno dal quale si èipotizzata la costanza numerica;più precisamente, oltre al reinte-gro della numerosità, effettuato inogni anno di valutazione in conse-guenza delle cessazioni per qual-siasi causa, per il periodo 2007-2016 sono stati considerati i se-guenti incrementi numerici degliiscritti attivi:– anno 2007: incremento di 7.189

iscritti,– anno 2008: incremento di 3.250

iscritti,– anno 2009: incremento di 3.000

iscritti,– anni 2010-2011: incremento di

2.500 iscritti all’anno,– anni 2012-2013: incremento di

2.000 iscritti all’anno,– anni 2014-2015: incremento di

1.000 iscritti all’anno,– anno 2016: incremento di 500

iscritti;ciò considerando che:– nel quadriennio 2003-2006 la

LA PREVIDENZA FORENSE

Tavola 4 - Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati non contribuenti al 31.12.2006, per tipo di pensione

Tipo di pensione N. Età in anni Pensione (a)

Pensioni di vecchiaia 1.977 80,7 19.657Pensioni di invalidità 218 71,2 10.922Pensioni di anzianità 605 68,5 29.909Pensioni contributive 48 74,1 4.191Pensioni indirette (b) 3.185 70,4 11.931Pensioni di reversib. (b) 5.870 77,5 12.303Totale 11.903 75,6 14.262

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popolazione degli iscritti attivialla Cassa è aumentata di circa7.600 unità all’anno, con unincremento di quasi 11.500unità nel 2006;

– nel quadriennio 2003-2006 lenuove iscrizioni alla Cassa sonostate: 7.358, 9.149, 10.733 e9.468 unità;

– i nuovi iscritti alla facoltà digiurisprudenza negli anni 2003-2006 sono stati circa: 36.000per l’anno accademico 2002-2003, 39.000 per l’anno accade-mico 2003-2004, 40.000 perl’anno accademico 2004-2005 e41.000 per l’anno accademico2005-2006;

– il numero dei laureati (e quindidi potenziali nuovi iscritti allaCassa) nel quadriennio 2003-2006 è stato rispettivamente al-l’incirca di 25.000, 25.000,30.000 e 30.000 unità.

È utile poi sottolineare che si è ri-tenuto opportuno ipotizzare la co-stanza numerica dal 2016 in poi alfine di attenuare l’incertezza cheaccompagna il processo previsivosu un arco temporale esteso. Nellungo periodo, infatti, aumentaprogressivamente il numero e ilpeso dei fattori che possono fardeviare il presumibile andamentodemografico della collettività inesame; di conseguenza si ampliail margine d’errore associato alleipotesi di aumento o diminuzionedella consistenza numerica e leprevisioni perdono progressiva-mente il significato di “futuroprobabile”.Circa la composizione per sessodei nuovi ingressi, sulla scortadel trend riscontrato nel recentepassato, si è ipotizzato un gra-duale aumento dell’incidenzapercentuale delle donne sul tota-le degli iscritti attivi; è stato in-fatti previsto che per i primi die-

ci anni di valutazione le nuoveiscrizioni alla Cassa siano rico-perte per il 40% dagli uomini eper il 60% dalle donne; successi-vamente tale incidenza è stataipotizzata identica (50% uominie 50% donne).Effettuate le proiezioni, si è otte-nuto lo sviluppo numerico degliattivi, dei pensionati contribuentie dei pensionati non contribuenti,distinti per tipologia di pensione,riportato per i quaranta anni con-siderati nella Tavola 5. Dalle cifre si osserva che, nel pe-riodo in esame e nel quadro diipotesi adottato per le elaborazio-ni, il gruppo degli attivi aumentaper i primi dieci anni di valutazio-ne per attestarsi al livello di143.151 unità dal 2016 in poi; lapopolazione dei pensionati contri-buenti passa da 11.089 unità rile-vate al 31 dicembre 2006 a 26.076unità previste alla fine del 2056,con un tasso medio annuo di au-mento dell’1,7%, mentre il grup-po dei pensionati non contribuen-ti passa, nel periodo considerato,da 11.903 unità a 83.360 unità,con un tasso medio annuo di au-mento del 4%. Si sottolinea, infine, che il nume-ro di nuove iscrizioni alla Cassaprevisto nelle valutazioni è di cir-ca 9.670 unità nel 2007 e poi de-crescente da circa 5.300 unità nel2008 fino a 2.800 unità nel 2016;successivamente tale valore haandamento prima crescente fino a7.300 unità nel 2034 e poi decre-scente. Si ricorda che il numero dinuovi iscritti è pari al numero diusciti dalla collettività degli attiviper ogni anno di valutazione, tran-ne che per i primi dieci anni, neiquali è stato necessario prevedereanche i predetti incrementi di po-polazione attiva.

Ipotesi evolutive economico-finanziariePassando ora agli aspetti “dinami-ci”, sono state adottate le seguen-ti ipotesi previsionali di naturaeconomica e finanziaria:– tasso annuo di inflazione mo-

netaria: pari all’1,7% nel 2007(fonte ISTAT), all’1,8% per ilperiodo 2008-2010 e al 2% dal2011 in poi (comunicazioneministeriale del 23 aprile2008);

– tasso annuo di variazione delPIL nominale: pari al 3,7% nel2007 (fonte ISTAT), al 3,4% peril periodo 2008-2010, al 3,7%per il periodo 2011-2020, al3,5% per il periodo 2021-2030,al 3,1% per il periodo 2031-2040 e al 3,4% dal 2041 in poi(comunicazione ministeriale del23 aprile 2008);

– tasso di interesse legale: pari al3% per tutto il periodo di valu-tazione;

– incremento annuale nominaledei redditi e dei volumi d’affariai fini IVA: pari al tasso di in-flazione monetaria;

– incremento annuale del limitedella media dei redditi, degliscaglioni di reddito, del contri-buto minimo soggettivo e del li-mite di reddito per la determina-zione del contributo soggettivo:pari al tasso di inflazione mone-taria;

– incremento annuale delle pen-sioni: in base all’ipotizzato tas-so d’inflazione monetaria;

– rivalutazione dei redditi ai finidel calcolo delle pensioni: inbase all’ipotizzato tasso d’infla-zione monetaria;

– tasso nominale di rendimentodel patrimonio: pari al 4% an-nuo per tutto il periodo di valu-tazione.

Quanto al tasso di rendimento del

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Tavola 5 - Sviluppo delle collettività partecipanti alla Cassa

Anno AttiviPensionati

contribuenti

Pensionati non contribuenti

Vecchiaia Invalidità Anzianità Superstiti Contributivi Totale

2007 125.401 9.615 3.528 259 601 9.126 682 14.196

2008 128.651 9.262 4.126 264 626 9.224 742 14.982

2009 131.651 8.227 5.324 271 648 9.327 796 16.366

2010 134.151 8.198 5.584 276 674 9.440 835 16.809

2011 136.651 8.243 5.860 285 700 9.576 872 17.293

2012 138.651 8.334 6.061 296 722 9.708 911 17.698

2013 140.651 8.473 6.224 306 743 9.855 940 18.068

2014 141.651 8.601 6.385 319 762 10.009 964 18.439

2015 142.651 8.788 6.528 333 790 10.179 994 18.824

2016 143.151 9.019 6.690 349 819 10.348 1.026 19.232

2017 143.151 9.345 6.869 365 844 10.531 1.057 19.666

2018 143.151 9.715 7.034 384 875 10.724 1.091 20.108

2019 143.151 10.218 7.211 402 913 10.920 1.135 20.581

2020 143.151 10.892 7.393 423 950 11.122 1.200 21.088

2021 143.151 11.874 7.600 444 983 11.322 1.278 21.627

2022 143.151 13.026 7.841 469 1.013 11.554 1.369 22.246

2023 143.151 14.132 8.037 491 1.040 11.787 1.464 22.819

2024 143.151 15.363 8.238 515 1.070 12.036 1.580 23.439

2025 143.151 16.744 8.521 543 1.117 12.311 1.722 24.214

2026 143.151 18.342 8.893 573 1.188 12.589 1.888 25.131

2027 143.151 20.088 9.328 601 1.258 12.880 2.073 26.140

2028 143.151 22.088 9.879 628 1.340 13.184 2.310 27.341

2029 143.151 24.459 10.553 654 1.429 13.517 2.602 28.755

2030 143.151 27.397 11.329 680 1.537 13.882 2.965 30.393

2031 143.151 30.549 12.271 706 1.685 14.264 3.354 32.280

2032 143.151 33.646 13.308 729 1.812 14.697 3.774 34.320

2033 143.151 36.827 14.452 746 1.938 15.130 4.242 36.508

2034 143.151 39.914 15.731 762 2.068 15.609 4.735 38.905

2035 143.151 42.587 17.093 773 2.193 16.133 5.279 41.471

2036 143.151 44.546 18.516 783 2.328 16.693 5.817 44.137

2037 143.151 46.738 19.981 793 2.451 17.268 6.365 46.858

2038 143.151 48.468 21.541 801 2.562 17.876 6.927 49.707

2039 143.151 49.765 23.237 806 2.649 18.522 7.489 52.703

2040 143.151 50.552 24.977 805 2.677 19.175 8.023 55.657

2041 143.151 50.779 26.705 805 2.701 19.859 8.484 58.554

2042 143.151 50.479 28.556 804 2.799 20.557 8.894 61.610

2043 143.151 49.622 30.615 802 2.832 21.259 9.278 64.786

2044 143.151 48.284 32.743 801 2.856 21.985 9.609 67.994

2045 143.151 46.616 34.838 795 2.869 22.697 9.885 71.084

2046 143.151 44.767 36.756 790 2.875 23.381 10.123 73.925

2047 143.151 42.605 38.557 786 2.868 24.031 10.297 76.539

2048 143.151 40.325 40.170 780 2.855 24.662 10.418 78.885

2049 143.151 37.945 41.579 776 2.825 25.244 10.493 80.917

2050 143.151 35.701 42.624 770 2.783 25.753 10.520 82.450

2051 143.151 33.625 43.299 765 2.728 26.202 10.510 83.504

2052 143.151 31.586 43.772 755 2.666 26.603 10.467 84.263

2053 143.151 29.722 43.959 749 2.604 26.930 10.392 84.634

2054 143.151 28.151 43.847 747 2.537 27.185 10.304 84.620

2055 143.151 26.957 43.381 746 2.467 27.325 10.222 84.141

2056 143.151 26.076 42.689 744 2.409 27.397 10.121 83.360

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patrimonio si richiama l’attenzio-ne sull’analisi del rendimento, ef-fettuata per gli ultimi cinque annie riportata nel precedente para-grafo, da cui emerge che il risulta-to degli investimenti finanziari,determinati al netto di tutte le spe-se e le imposte, è costantementecrescente nel periodo, passandodal 2,7% al 4,1% (in media 3,4%annuo). Si ritiene quindi idonea la sceltadel 4% effettuata per le valutazio-ni, tasso da considerare media-mente valido nel lungo periodo.Infine, tra le uscite della Cassa,oltre alle erogazioni di pensioni eai contributi restituiti, sono stateconsiderate anche le prestazioniassistenziali e le spese generali edi amministrazione della gestio-ne. Sono state pertanto adottateanche le seguenti ipotesi:– uscite annue per prestazioni as-

sistenziali: pari al 3% delle en-trate correnti (contributi + red-diti da patrimonio);

– spese generali e di amministra-zione (spese per il personale inservizio, per acquisti ecc.): paria 27.197 migliaia di euro per il2006 (desunte dal bilancio con-suntivo 2006 della Cassa); apartire dal 2007, è stato consi-derato l’importo dell’anno pre-cedente incrementato in base alprevisto tasso di inflazione mo-netaria. Si osserva che tale vocenon comprende gli oneri deri-vanti dalla gestione patrimonia-le, considerati già implicita-mente nell’ipotizzato tasso direndimento.

Tassi di sostituzioneL’art. 4, comma 1 del Decretoprevede che, al fine di verificarel’adeguatezza delle prestazioni, ilbilancio tecnico debba esserecorredato dall’analisi dei tassi di

sostituzione calcolati con para-metri coerenti con le ipotesi de-mografiche e macroeconomichesottostanti la proiezione degliequilibri finanziari di medio elungo periodo. Il tasso di sostituzione, che rap-presenta il rapporto tra la pensio-ne maturata al momento del pen-sionamento e l’ultimo reddito dalavoro, è stato determinato per al-cune figure-tipo rappresentativedegli iscritti alla Cassa, ipotizzan-do il pensionamento con i requisi-ti minimi di vecchiaia e anzianitàprevisti dallo Statuto (vecchiaia:65 anni di età e 30 di anzianità;anzianità: 58 anni di età e 35 dianzianità). Al riguardo si fa presente chel’età al pensionamento non rap-presenta un fattore determinanteai fini della misura della pensionefinale, che risulta invece connessaal periodo di contribuzione, oltre

che al livello del reddito; è peral-tro ovvio che l’età di ingresso e dipensionamento, ossia il numero dianni di iscrizione alla Cassa, in-fluisce sul periodo di carriera equindi anche sull’ammontare delreddito. I tassi di sostituzione per ciascunafigura-tipo sono stati calcolati,come richiesto dal Decreto, concadenza decennale, il primo dopoun anno dalla data di bilancio e glialtri ogni dieci anni successivi.Per tutte le figure-tipo considera-te, si è proceduto altresì a deter-minare detti tassi sia al lordo cheal netto del prelievo fiscale e con-tributivo; al riguardo si è suppostoche il reddito fiscalmente imponi-bile delle figure-tipo consideratesia costituito solo dal reddito dalavoro professionale o dalla pen-sione.In definitiva, i tassi di sostituzio-ne al lordo e al netto del prelievo

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Uscita per vecchiaia con requisiti minimi (65 anni di età e 30 anni di anzianità)

Tassi al lordo del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Maschi Femmine2007 34,5% 45,6%2017 33,2% 42,2%2027 31,4% 37,7%2037 30,4% 36,3%

Tassi al netto del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Maschi Femmine2007 42,2% 55,4%2017 41,4% 52,5%2027 39,5% 47,1%2037 38,5% 45,4%

Uscita per anzianità con requisiti minimi (58 anni di età e 35 anni di anzianità)

Tassi al lordo del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Maschi Femmine2007 39,4% 55,3%2017 38,4% 49,1%2027 35,5% 43,4%2037 35,3% 43,4%

Tassi al netto del prelievo fiscale e contributivo

Anno pensionamento Maschi Femmine2007 47,4% 65,1%2017 47,0% 60,0%2027 43,9% 54,2%2037 43,6% 54,2%

Tavola 6 - Tassi di sostituzione per alcune figure-tipo

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fiscale e contributivo sono illu-strati nella Tavola 6, con l’avver-tenza che i valori relativi al 2047non sono stati riportati poichénel caso specifico, essendo im-mutato sia il quadro normativosia l’insieme delle basi tecnicheutilizzate, coincidono con quelliottenuti per la ricorrenza prece-dente.Dai valori della tavola emergeuna diminuzione al variare del-l’anno di pensione, dovuta es-senzialmente all’aumento neltempo del numero di redditi utiliai fini della determinazione dellabase di calcolo della prestazione.Quanto poi al confronto tra itassi lordi e quelli netti, si regi-stra ovviamente un aumento diquesti ultimi dovuto all’effettodei contributi nonché al mag-gior peso che la fiscalità ha suiredditi rispetto alle pensioni, es-sendo queste di ammontare in-feriore.

Risultati delle valutazioniattuariali al 31.12.2006Le valutazioni attuariali, effettua-te nel quadro normativo vigente al31 dicembre 2006 e adottando leipotesi di natura demografica,economica e finanziaria desuntedalla specifica esperienza dellaCassa e illustrate nei precedentiparagrafi, hanno condotto alla de-terminazione, per i cinquanta anniin esame, dei flussi in entrata e inuscita della gestione della Cassa equindi all’evoluzione della consi-stenza patrimoniale.È stato quindi redatto il bilanciotecnico di previsione per i prossi-mi cinquanta anni; l’evoluzionedei flussi finanziari è stata realiz-zata tenendo conto del patrimonioal 31 dicembre 2006, pari a3.403,5 milioni di euro, e delleentrate e uscite della gestione, a

partire dal 1° gennaio 2007, costi-tuite rispettivamente da:Entrate:– contributi annui soggettivi e in-

tegrativi versati dagli attivi e daipensionati contribuenti;

– reddito del patrimonio, ottenutoapplicando il tasso di rendimen-to previsto alla giacenza mediadel patrimonio.

Uscite:– oneri relativi all’erogazione del-

le pensioni dirette e ai supersti-ti;

– oneri relativi alla restituzionedei contributi del 10% sul tettomassimo di reddito a favore deisuperstiti dell’iscritto con alme-no cinque anni di anzianità con-tributiva che non hanno dirittoalla pensione indiretta;

– oneri relativi alle prestazioni as-sistenziali, escluse le indennitàdi maternità (altre prestazioni);

– spese generali e di amministra-zione.

È stato poi determinato il saldoprevidenziale dato dalla diffe-renza tra contributi e pensioni,nonché il saldo totale tra le en-trate e le uscite. La consistenzapatrimoniale alla fine di ogni an-no è stata ottenuta sommando alpatrimonio a inizio anno il saldototale.Inoltre, per ogni anno di valuta-zione, si è proceduto a calcolarel’ammontare della riserva legalein misura pari, secondo quantodisposto dall’art. 5, comma 1 delDecreto, a cinque annualità del-l’ammontare delle pensioni cor-renti, nonché a verificare la con-gruità del patrimonio per la co-pertura della riserva legale, me-diante i coefficienti dati dal rap-porto tra la predetta riserva e ilpatrimonio.Nella Tavola 7 è presentato il bi-lancio tecnico di previsione del-

la gestione della Cassa, da cui siosserva che, nelle ipotesi adotta-te, il saldo previdenziale rimanepositivo per 23 anni e cioè sinoal 2029; il saldo totale è positivoper 27 anni e cioè sino al 2033 equindi il patrimonio netto a fineanno si incrementa sino al 2033e rimane positivo per 39 anni ecioè sino al 2045.Si ricorda che l’ammontare dellealtre prestazioni, che corrispon-de alle prestazioni assistenziali,è pari al 3% delle entrate corren-ti e decresce dal 2036.Nella Tavola 8 sono riportati icoefficienti di copertura della ri-serva legale, da cui si evince cheil rapporto tra la riserva legale eil patrimonio netto, pari a 0,7 nel2007, assume valori inferiori al-l’unità fino al 2036, con un an-damento decrescente per i primi17 anni e poi crescente; infine,dal 2024 aumenta progressiva-mente al diminuire del patrimo-nio netto ed è positivo fin quan-do è positivo quest’ultimo(2045).Al fine di verificare la congruitàdell’aliquota contributiva vigen-te in base al comma 2 dell’art. 5del Decreto, è stato calcolato,per ogni anno di valutazione,l’indicatore ottenuto rapportan-do la differenza tra spesa perprestazioni previdenziali ed en-trate per contributi previdenzialial monte reddituale imponibile. Nella Tavola 9 si riportano, oltreai predetti indicatori, la differen-za tra le spese per prestazioniprevidenziali e le entrate percontribuzioni previdenziali, non-ché il monte reddituale imponi-bile. L’andamento del rapportorisulta non crescente per i primidieci anni di valutazione, cre-scente nei successivi 32 anni divalutazione ed infine di nuovo

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decrescente; ovviamente, passadal segno negativo al segno posi-tivo nell’anno in cui il saldo pre-videnziale diventa negativo(2030).Un’altra notazione riguarda l’am-montare della riserva dei pensio-nati, contribuenti e non; al 31 di-cembre 2006 tale importo è pari a2.269,2 milioni di euro per i pen-sionati non contribuenti e a3.973,8 milioni di euro per i pen-sionati contribuenti, al netto delvalore attuale medio dei contributifuturi; nel complesso, tali riserveammontano a 6.243 milioni di eu-ro. In definitiva si rileva che, purnon essendo una gestione a capita-lizzazione, l’ammontare del patri-monio della Cassa al 31.12.2006(3.403,5 milioni di euro) copre il55% delle predette riserve.Negli allegati da 1 a 3 sono ri-portati i seguenti ulteriori risul-tati:– Allegato 1: Sviluppo degli atti-

vi per gli anni 2007-2056;– Allegato 2: Sviluppo dei pen-

sionati contribuenti per gli an-ni 2007-2056;

– Allegato 3: Sviluppo dei pen-sionati per gli anni 2007-2056;

ConclusioniIn conclusione del lavoro svolto,alla luce dei risultati ottenuti sisottolinea quanto segue:a) la situazione tecnico-finanzia-

ria della Cassa, stimata in ba-se alle ipotesi specifiche nelloscenario normativo e regola-mentare vigente al 31 dicem-

bre 2006, tenuto anche contodella riforma previdenzialeforense che decorrerà dal2008, non evidenzia problemidi stabilità nel breve-medioperiodo;

b) nel lungo periodo, l’analisidell’andamento del saldo pre-videnziale e del saldo totalemette in evidenza una situa-zione di tendenziale squili-brio della Cassa, anche per-ché tra 24 anni, a partire dal2030, le entrate per contributinon saranno più sufficienti acoprire le uscite per presta-zioni; negli anni successivi,sino al 2033, il patrimoniodella Cassa risulta ancora cre-scente, grazie al reddito deri-vante dall’investimento patri-moniale che consente la co-pertura del deficit previden-ziale, comprese le prestazioniassistenziali, e delle spese diamministrazione; dal 2034 ilpatrimonio assume andamen-to decrescente ma rimane co-munque positivo fino al 2045,per un periodo quindi supe-riore a trent’anni;

c) come ovvio, le valutazioni at-tuariali hanno piena validitàcon riferimento al quadro diipotesi adottato; pertanto ènecessario monitorare neltempo tutte le basi tecnicheutilizzate per le elaborazioni,con particolare riguardo alleprevisioni di sviluppo numeri-co della collettività degli atti-vi e dei relativi redditi, alla ta-

vola di mortalità e al tasso direndimento del patrimonio;

d) il protrarsi della tendenza diun progressivo aumento delnumero degli iscritti in atti-vità sta ancora producendo ef-fetti positivi per l’equilibriodella gestione, effetti peraltrodestinati ad attenuarsi neiprossimi anni;

e) il progetto di riforma previden-ziale forense recentemente de-liberato dal Comitato dei Dele-gati della Cassa (19 settembre2008) prevede modifiche al si-stema di contributi e prestazio-ni che, una volta approvato,potrà produrre i suoi effetti po-sitivi assicurando la stabilitàdella gestione per un periodosufficientemente lungo.

In ultimo si ricorda che le valu-tazioni attuariali prevedono, nelcinquantennio in esame, un tassonominale annuo di rendimentodel patrimonio pari in media al4%, superiore quindi di meno diun punto percentuale al tassomedio, determinato al netto delprelievo fiscale e delle spese,realizzato negli ultimi cinque an-ni (3,4%). In proposito si ribadi-sce che occorre considerare untasso di rendimento medio vali-do nel lungo periodo; si auspicacomunque un’attenta politica diottimizzazione degli investimen-ti in modo che l’ipotesi finanzia-ria adottata possa essere in me-dia facilmente realizzata.

(Seguono Tabelle e Allegati)

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LA PREVIDENZA FORENSE

Tavola 7 - Bilancio previsivo 2007-2056 (migliaia di euro correnti)

Anno

ENTRATE USCITESaldo previ-

denziale

Saldo totale

Patri-monio fine anno

CONTRIBUTIRendi-menti

TotalePRESTAZIONI Spese

di gestione

TotaleSogget-tivi

IntegrativiPensio-nistiche

Altre

2007 530.821 214.952 140.102 885.875 519.938 26.576 27.659 574.173 225.835 311.701 3.715.1632008 657.038 227.871 154.797 1.039.705 547.253 31.191 28.157 606.601 337.656 433.104 4.148.2682009 696.816 239.797 172.595 1.109.208 574.724 33.276 28.664 636.664 361.889 472.544 4.620.8122010 740.255 254.075 192.085 1.186.416 602.525 35.592 29.180 667.298 391.805 519.118 5.139.9302011 786.519 269.020 213.445 1.268.984 633.367 38.070 29.764 701.200 422.172 567.784 5.707.7142012 833.347 284.276 236.732 1.354.355 666.073 40.631 30.359 737.063 451.550 617.293 6.325.0072013 880.775 299.821 262.032 1.442.628 698.068 43.279 30.966 772.312 482.529 670.316 6.995.3222014 927.477 315.396 289.410 1.532.283 731.418 45.968 31.585 808.971 511.455 723.312 7.718.6342015 974.303 331.028 318.885 1.624.216 766.130 48.726 32.217 847.074 539.200 777.142 8.495.7762016 1.020.213 346.662 350.424 1.717.300 804.351 51.519 32.861 888.731 562.524 828.568 9.324.3442017 1.064.770 361.852 383.914 1.810.536 846.081 54.316 33.519 933.916 580.541 876.621 10.200.9642018 1.109.138 377.171 419.255 1.905.565 891.294 57.167 34.189 982.650 595.016 922.915 11.123.8792019 1.153.621 392.546 456.357 2.002.524 941.227 60.076 34.873 1.036.176 604.940 966.348 12.090.2282020 1.197.107 407.468 494.975 2.099.550 1.000.716 62.986 35.570 1.099.273 603.859 1.000.277 13.090.5042021 1.240.695 422.474 534.728 2.197.897 1.071.479 65.937 36.282 1.173.697 591.690 1.024.200 14.114.7042022 1.283.880 437.384 575.300 2.296.564 1.148.680 68.897 37.007 1.254.585 572.584 1.041.979 15.156.6832023 1.326.503 452.385 616.511 2.395.398 1.228.952 71.862 37.747 1.338.561 549.935 1.056.837 16.213.5202024 1.367.711 466.958 658.138 2.492.807 1.316.292 74.784 38.502 1.429.579 518.377 1.063.228 17.276.7492025 1.407.416 481.182 699.674 2.588.272 1.419.102 77.648 39.272 1.536.022 469.496 1.052.250 18.328.9992026 1.445.451 494.788 740.441 2.680.681 1.536.123 80.420 40.058 1.656.601 404.117 1.024.079 19.353.0782027 1.482.936 508.299 779.756 2.770.992 1.668.718 83.130 40.859 1.792.706 322.518 978.285 20.331.3632028 1.520.455 521.700 816.794 2.858.949 1.823.493 85.768 41.676 1.950.938 218.662 908.011 21.239.3752029 1.558.334 534.944 850.481 2.943.759 2.005.446 88.313 42.510 2.136.268 87.832 807.491 22.046.8652030 1.595.175 547.943 879.363 3.022.480 2.225.348 90.674 43.360 2.359.382 -82.231 663.098 22.709.9632031 1.631.100 560.692 901.854 3.093.647 2.474.767 92.809 44.227 2.611.804 -282.975 481.843 23.191.8062032 1.666.058 573.398 916.727 3.156.182 2.741.610 94.685 45.112 2.881.407 -502.155 274.775 23.466.5812033 1.699.925 586.339 923.039 3.209.302 3.021.464 96.279 46.014 3.163.757 -735.201 45.545 23.512.1262034 1.731.224 598.743 919.732 3.249.699 3.320.690 97.491 46.934 3.465.115 -990.723 -215.416 23.296.7102035 1.758.355 610.998 905.819 3.275.172 3.623.928 98.255 47.873 3.770.056 -1.254.575 -494.884 22.801.8262036 1.782.300 623.182 880.979 3.286.461 3.911.332 98.594 48.830 4.058.756 -1.505.850 -772.295 22.029.5312037 1.806.348 635.245 844.691 3.286.284 4.216.310 98.589 49.807 4.364.706 -1.774.717 -1.078.422 20.951.1102038 1.828.887 647.343 796.209 3.272.440 4.517.182 98.173 50.803 4.666.158 -2.040.951 -1.393.718 19.557.3912039 1.849.238 658.693 735.179 3.243.110 4.811.956 97.293 51.819 4.961.069 -2.304.025 -1.717.959 17.839.4322040 1.872.450 670.739 661.692 3.204.880 5.084.616 96.146 52.856 5.233.618 -2.541.428 -2.028.738 15.810.6942041 1.899.200 682.318 576.352 3.157.871 5.331.374 94.736 53.913 5.480.023 -2.749.856 -2.322.152 13.488.5422042 1.922.116 692.881 479.558 3.094.554 5.559.210 92.837 54.991 5.707.037 -2.944.213 -2.612.483 10.876.0592043 1.947.421 703.885 371.600 3.022.907 5.767.343 90.687 56.091 5.914.121 -3.116.036 -2.891.214 7.984.8452044 1.973.249 714.194 252.894 2.940.337 5.955.200 88.210 57.213 6.100.622 -3.267.757 -3.160.286 4.824.5592045 2.002.962 725.412 123.899 2.852.274 6.124.165 85.568 58.357 6.268.090 -3.395.791 -3.415.816 1.408.7432046 2.036.795 737.603 -14.831 2.759.568 6.273.892 82.787 59.524 6.416.203 -3.499.493 -3.656.635 -2.247.8922047 2.074.592 750.487 -162.583 2.662.497 6.397.711 79.875 60.714 6.538.300 -3.572.631 -3.875.803 -6.123.6952048 2.113.614 763.095 -318.706 2.558.003 6.502.677 76.740 61.929 6.641.345 -3.625.968 -4.083.342 -10.207.0372049 2.155.766 776.848 -482.590 2.450.023 6.584.895 73.501 63.167 6.721.563 -3.652.281 -4.271.540 -14.478.5772050 2.201.188 792.203 -653.512 2.339.879 6.647.423 70.196 64.431 6.782.050 -3.654.032 -4.442.171 -18.920.7482051 2.250.117 809.192 -830.791 2.228.518 6.691.665 66.856 65.719 6.824.239 -3.632.355 -4.595.722 -23.516.4702052 2.301.123 826.840 -1.013.834 2.114.129 6.719.709 63.424 67.034 6.850.166 -3.591.746 -4.736.037 -28.252.5072053 2.354.157 845.203 -1.202.155 1.997.205 6.733.747 59.916 68.374 6.862.038 -3.534.387 -4.864.833 -33.117.3392054 2.410.167 864.863 -1.395.396 1.879.634 6.740.401 56.389 69.742 6.866.532 -3.465.371 -4.986.898 -38.104.2372055 2.468.973 885.759 -1.593.315 1.761.417 6.740.890 52.843 71.137 6.864.870 -3.386.158 -5.103.453 -43.207.6902056 2.530.156 907.358 -1.795.818 1.641.696 6.740.476 49.251 72.559 6.862.287 -3.302.963 -5.220.591 -48.428.281

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 351

352

PLA PREVIDENZA FORENSE

Anno Patrimonio a fine anno Pensioni correnti Riserva legaleRiserva legale/

Patrimonio netto

2007 3.715.163 519.938 2.599.688 0,700

2008 4.148.268 547.253 2.736.263 0,660

2009 4.620.812 574.724 2.873.618 0,622

2010 5.139.930 602.525 3.012.627 0,586

2011 5.707.714 633.367 3.166.833 0,555

2012 6.325.007 666.073 3.330.366 0,527

2013 6.995.322 698.068 3.490.338 0,499

2014 7.718.634 731.418 3.657.088 0,474

2015 8.495.776 766.130 3.830.652 0,451

2016 9.324.344 804.351 4.021.755 0,431

2017 10.200.964 846.081 4.230.404 0,415

2018 11.123.879 891.294 4.456.470 0,401

2019 12.090.228 941.227 4.706.136 0,389

2020 13.090.504 1.000.716 5.003.581 0,382

2021 14.114.704 1.071.479 5.357.393 0,380

2022 15.156.683 1.148.680 5.743.402 0,379

2023 16.213.520 1.228.952 6.144.760 0,379

2024 17.276.749 1.316.292 6.581.462 0,381

2025 18.328.999 1.419.102 7.095.508 0,387

2026 19.353.078 1.536.123 7.680.615 0,397

2027 20.331.363 1.668.718 8.343.588 0,410

2028 21.239.375 1.823.493 9.117.467 0,429

2029 22.046.865 2.005.446 10.027.229 0,455

2030 22.709.963 2.225.348 11.126.740 0,490

2031 23.191.806 2.474.767 12.373.836 0,534

2032 23.466.581 2.741.610 13.708.049 0,584

2033 23.512.126 3.021.464 15.107.320 0,643

2034 23.296.710 3.320.690 16.603.452 0,713

2035 22.801.826 3.623.928 18.119.638 0,795

2036 22.029.531 3.911.332 19.556.658 0,888

2037 20.951.110 4.216.310 21.081.552 1,006

2038 19.557.391 4.517.182 22.585.910 1,155

2039 17.839.432 4.811.956 24.059.781 1,349

2040 15.810.694 5.084.616 25.423.081 1,608

2041 13.488.542 5.331.374 26.656.872 1,976

2042 10.876.059 5.559.210 27.796.049 2,556

2043 7.984.845 5.767.343 28.836.716 3,611

2044 4.824.559 5.955.200 29.775.999 6,172

2045 1.408.743 6.124.165 30.620.825 21,736

2046 -2.247.892 6.273.892 31.369.458 ==

2047 -6.123.695 6.397.711 31.988.554 ==

2048 -10.207.037 6.502.677 32.513.383 ==

2049 -14.478.577 6.584.895 32.924.475 ==

2050 -18.920.748 6.647.423 33.237.115 ==

2051 -23.516.470 6.691.665 33.458.323 ==

2052 -28.252.507 6.719.709 33.598.544 ==

2053 -33.117.339 6.733.747 33.668.736 ==

2054 -38.104.237 6.740.401 33.702.004 ==

2055 -43.207.690 6.740.890 33.704.452 ==

2056 -48.428.281 6.740.476 33.702.382 ==

Tavola 8 - Coefficienti di copertura della riserva legale per gli anni 2007-2056 (migliaia di euro correnti)PPREVIDENZAinformazione

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 352

353

LA PREVIDENZA FORENSE

Tavola 9 - Rapporto (Pensioni-Contributi)/Monte reddituale per gli anni 2007-2056 (migliaia di euro correnti)

Anno (Pensioni-Contributi) (1) Reddito (2) Rapporto (1)/(2)

2007 -225.835 7.106.931 -0,032

2008 -337.656 7.556.448 -0,045

2009 -361.889 7.981.243 -0,045

2010 -391.805 8.467.315 -0,046

2011 -422.172 8.989.942 -0,047

2012 -451.550 9.526.592 -0,047

2013 -482.529 10.070.675 -0,048

2014 -511.455 10.615.799 -0,048

2015 -539.200 11.164.060 -0,048

2016 -562.524 11.714.087 -0,048

2017 -580.541 12.252.762 -0,047

2018 -595.016 12.793.526 -0,047

2019 -604.940 13.340.622 -0,045

2020 -603.859 13.871.312 -0,044

2021 -591.690 14.405.121 -0,041

2022 -572.584 14.933.071 -0,038

2023 -549.935 15.464.791 -0,036

2024 -518.377 15.977.451 -0,032

2025 -469.496 16.476.909 -0,028

2026 -404.117 16.957.689 -0,024

2027 -322.518 17.433.789 -0,018

2028 -218.662 17.898.836 -0,012

2029 -87.832 18.357.342 -0,005

2030 82.231 18.802.476 0,004

2031 282.975 19.235.436 0,015

2032 502.155 19.663.178 0,026

2033 735.201 20.092.074 0,037

2034 990.723 20.498.812 0,048

2035 1.254.575 20.888.510 0,060

2036 1.505.850 21.274.902 0,071

2037 1.774.717 21.658.018 0,082

2038 2.040.951 22.035.228 0,093

2039 2.304.025 22.383.472 0,103

2040 2.541.428 22.758.844 0,112

2041 2.749.856 23.120.528 0,119

2042 2.944.213 23.448.487 0,126

2043 3.116.036 23.787.646 0,131

2044 3.267.757 24.103.811 0,136

2045 3.395.791 24.445.327 0,139

2046 3.499.493 24.813.664 0,141

2047 3.572.631 25.204.797 0,142

2048 3.625.968 25.591.167 0,142

2049 3.652.281 26.008.476 0,140

2050 3.654.032 26.482.729 0,138

2051 3.632.355 27.011.661 0,134

2052 3.591.746 27.554.818 0,130

2053 3.534.387 28.126.464 0,126

2054 3.465.371 28.745.793 0,121

2055 3.386.158 29.417.507 0,115

2056 3.302.963 30.123.286 0,110

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 353

PPREVIDENZAinformazione

354

PLA PREVIDENZA FORENSE

Allegato 1 - Sviluppo degli attivi per gli anni 2007 - 2056 (importi in migliaia di euro)

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi

Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2007 125.401 6.372.383 50,8 9.391.562 74,9 690.297 5,5

2008 128.651 6.802.811 52,9 10.001.353 77,7 822.635 6,4

2009 131.651 7.261.575 55,2 10.645.616 80,9 876.407 6,7

2010 134.151 7.721.283 57,6 11.293.689 84,2 932.518 7,0

2011 136.651 8.207.579 60,1 11.978.569 87,7 989.861 7,2

2012 138.651 8.694.194 62,7 12.651.034 91,2 1.046.818 7,6

2013 140.651 9.185.213 65,3 13.319.463 94,7 1.105.051 7,9

2014 141.651 9.673.325 68,3 14.005.580 98,9 1.162.457 8,2

2015 142.651 10.181.997 71,4 14.711.551 103,1 1.220.902 8,6

2016 143.151 10.674.116 74,6 15.387.637 107,5 1.277.237 8,9

2017 143.151 11.151.314 77,9 16.045.576 112,1 1.331.260 9,3

2018 143.151 11.624.755 81,2 16.693.179 116,6 1.384.275 9,7

2019 143.151 12.089.160 84,5 17.332.746 121,1 1.436.041 10,0

2020 143.151 12.528.098 87,5 17.929.843 125,3 1.484.534 10,4

2021 143.151 12.922.015 90,3 18.462.678 129,0 1.529.111 10,7

2022 143.151 13.314.396 93,0 18.991.858 132,7 1.572.711 11,0

2023 143.151 13.685.037 95,6 19.476.962 136,1 1.614.312 11,3

2024 143.151 14.033.337 98,0 19.933.210 139,2 1.653.725 11,6

2025 143.151 14.308.045 100,0 20.292.079 141,8 1.686.867 11,8

2026 143.151 14.551.334 101,7 20.595.751 143,9 1.716.306 12,0

2027 143.151 14.754.109 103,1 20.857.090 145,7 1.742.000 12,2

2028 143.151 14.876.333 103,9 20.995.439 146,7 1.760.449 12,3

2029 143.151 14.935.615 104,3 21.062.117 147,1 1.773.173 12,4

2030 143.151 14.903.787 104,1 20.995.460 146,7 1.776.587 12,4

2031 143.151 14.812.350 103,5 20.860.338 145,7 1.773.943 12,4

2032 143.151 14.710.012 102,8 20.740.350 144,9 1.770.697 12,4

2033 143.151 14.589.009 101,9 20.586.882 143,8 1.765.498 12,3

2034 143.151 14.422.424 100,7 20.385.442 142,4 1.757.217 12,3

2035 143.151 14.305.690 99,9 20.283.542 141,7 1.754.708 12,3

2036 143.151 14.310.576 100,0 20.359.173 142,2 1.763.865 12,3

2037 143.151 14.301.174 99,9 20.427.654 142,7 1.771.196 12,4

2038 143.151 14.330.917 100,1 20.567.198 143,7 1.783.535 12,5

2039 143.151 14.412.106 100,7 20.784.956 145,2 1.801.493 12,6

2040 143.151 14.590.677 101,9 21.147.378 147,7 1.829.591 12,8

2041 143.151 14.869.627 103,9 21.635.991 151,1 1.867.737 13,0

2042 143.151 15.209.459 106,2 22.190.145 155,0 1.912.518 13,4

2043 143.151 15.626.468 109,2 22.834.414 159,5 1.964.152 13,7

2044 143.151 16.104.931 112,5 23.552.646 164,5 2.021.852 14,1

2045 143.151 16.631.302 116,2 24.335.260 170,0 2.084.242 14,6

2046 143.151 17.216.985 120,3 25.201.382 176,0 2.152.151 15,0

2047 143.151 17.869.205 124,8 26.163.028 182,8 2.226.362 15,6

2048 143.151 18.561.402 129,7 27.182.375 189,9 2.304.171 16,1

2049 143.151 19.295.100 134,8 28.261.679 197,4 2.385.880 16,7

2050 143.151 20.057.725 140,1 29.382.563 205,3 2.469.970 17,3

2051 143.151 20.844.451 145,6 30.538.374 213,3 2.556.111 17,9

2052 143.151 21.642.725 151,2 31.709.932 221,5 2.643.056 18,5

2053 143.151 22.445.676 156,8 32.887.978 229,7 2.729.793 19,1

2054 143.151 23.232.105 162,3 34.040.929 237,8 2.814.894 19,7

2055 143.151 23.992.559 167,6 35.155.303 245,6 2.897.137 20,2

2056 143.151 24.716.951 172,7 36.216.677 253,0 2.975.669 20,8

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 354

355

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno N.Redditi Volumi IVA Contributi Pensioni

Totale Medio Totale Medio Totale Medio Totale Medio

2007 9.615 734.547 76,4 1.116.789 116,2 55.476 5,8 304.977 31,7

2008 9.262 753.637 81,4 1.143.128 123,4 62.274 6,7 305.736 33,0

2009 8.227 719.668 87,5 1.099.482 133,6 60.206 7,3 284.327 34,6

2010 8.198 746.032 91,0 1.137.932 138,8 61.813 7,5 288.925 35,2

2011 8.243 782.364 94,9 1.192.916 144,7 65.678 8,0 296.683 36,0

2012 8.334 832.398 99,9 1.275.914 153,1 70.805 8,5 305.891 36,7

2013 8.473 885.463 104,5 1.370.710 161,8 75.545 8,9 314.134 37,1

2014 8.601 942.474 109,6 1.448.679 168,4 80.416 9,3 322.765 37,5

2015 8.788 982.062 111,8 1.511.077 171,9 84.428 9,6 333.097 37,9

2016 9.019 1.039.970 115,3 1.603.283 177,8 89.639 9,9 345.643 38,3

2017 9.345 1.101.448 117,9 1.696.449 181,5 95.362 10,2 359.319 38,5

2018 9.715 1.168.770 120,3 1.804.741 185,8 102.034 10,5 376.015 38,7

2019 10.218 1.251.463 122,5 1.925.127 188,4 110.127 10,8 397.231 38,9

2020 10.892 1.343.215 123,3 2.066.999 189,8 120.041 11,0 426.300 39,1

2021 11.874 1.483.106 124,9 2.276.407 191,7 134.058 11,3 464.878 39,2

2022 13.026 1.618.675 124,3 2.482.418 190,6 148.553 11,4 511.123 39,2

2023 14.132 1.779.754 125,9 2.735.148 193,5 164.575 11,6 560.497 39,7

2024 15.363 1.944.114 126,5 2.992.541 194,8 180.944 11,8 615.737 40,1

2025 16.744 2.168.864 129,5 3.327.298 198,7 201.732 12,0 681.108 40,7

2026 18.342 2.406.355 131,2 3.686.236 201,0 223.934 12,2 754.312 41,1

2027 20.088 2.679.680 133,4 4.080.331 203,1 249.235 12,4 840.090 41,8

2028 22.088 3.022.504 136,8 4.589.284 207,8 281.707 12,8 940.909 42,6

2029 24.459 3.421.726 139,9 5.158.270 210,9 320.105 13,1 1.061.018 43,4

2030 27.397 3.898.688 142,3 5.845.673 213,4 366.531 13,4 1.211.133 44,2

2031 30.549 4.423.086 144,8 6.585.172 215,6 417.848 13,7 1.378.296 45,1

2032 33.646 4.953.165 147,2 7.304.246 217,1 468.759 13,9 1.554.470 46,2

2033 36.827 5.503.065 149,4 8.063.783 219,0 520.765 14,1 1.736.775 47,2

2034 39.914 6.076.388 152,2 8.841.700 221,5 572.750 14,3 1.925.645 48,2

2035 42.587 6.582.821 154,6 9.503.846 223,2 614.645 14,4 2.108.636 49,5

2036 44.546 6.964.326 156,3 9.985.235 224,2 641.616 14,4 2.267.663 50,9

2037 46.738 7.356.844 157,4 10.470.665 224,0 670.397 14,3 2.437.469 52,2

2038 48.468 7.704.311 159,0 10.889.028 224,7 692.696 14,3 2.592.728 53,5

2039 49.765 7.971.366 160,2 11.198.122 225,0 706.438 14,2 2.728.329 54,8

2040 50.552 8.168.167 161,6 11.397.332 225,5 713.597 14,1 2.839.152 56,2

2041 50.779 8.250.900 162,5 11.451.884 225,5 713.782 14,1 2.916.347 57,4

2042 50.479 8.239.028 163,2 11.394.726 225,7 702.479 13,9 2.958.749 58,6

2043 49.622 8.161.178 164,5 11.275.295 227,2 687.154 13,8 2.966.325 59,8

2044 48.284 7.998.880 165,7 11.051.897 228,9 665.591 13,8 2.940.689 60,9

2045 46.616 7.814.024 167,6 10.811.651 231,9 644.132 13,8 2.891.551 62,0

2046 44.767 7.596.678 169,7 10.538.341 235,4 622.247 13,9 2.825.085 63,1

2047 42.605 7.335.593 172,2 10.205.732 239,5 598.718 14,1 2.737.689 64,3

2048 40.325 7.029.765 174,3 9.803.065 243,1 572.538 14,2 2.633.808 65,3

2049 37.945 6.713.376 176,9 9.399.452 247,7 546.734 14,4 2.516.956 66,3

2050 35.701 6.425.004 180,0 9.035.968 253,1 523.422 14,7 2.414.483 67,6

2051 33.625 6.167.210 183,4 8.719.851 259,3 503.199 15,0 2.295.239 68,3

2052 31.586 5.912.093 187,2 8.412.097 266,3 484.908 15,4 2.184.053 69,1

2053 29.722 5.680.788 191,1 8.133.796 273,7 469.567 15,8 2.080.787 70,0

2054 28.151 5.513.688 195,9 7.946.447 282,3 460.136 16,3 1.995.682 70,9

2055 26.957 5.424.948 201,2 7.860.197 291,6 457.595 17,0 1.936.210 71,8

2056 26.076 5.406.334 207,3 7.861.917 301,5 461.845 17,7 1.902.903 73,0

Allegato 2 - Sviluppo dei pensionati contribuenti per gli anni 2007-2056 (importi in migliaia di euro)

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 355

PPREVIDENZAinformazione

356

AnnoVecchiaia Invalidità Anzianità Superstiti Totale

N. Pen. media N. Pen. media N. Pen. media N. Pen. media N.

2007 3.528 21,6 259 10,9 601 30,6 9.126 12,7 13.514 15,8

2008 4.126 23,2 264 11,5 626 31,6 9.224 13,2 14.240 16,9

2009 5.324 25,7 271 11,9 648 32,5 9.327 13,7 15.570 18,6

2010 5.584 27,2 276 12,4 674 33,4 9.440 14,2 15.974 19,5

2011 5.860 28,4 285 13,0 700 34,0 9.576 14,7 16.421 20,4

2012 6.061 29,8 296 13,4 722 34,9 9.708 15,3 16.787 21,4

2013 6.224 31,2 306 14,1 743 35,7 9.855 15,9 17.128 22,3

2014 6.385 32,7 319 14,7 762 36,6 10.009 16,5 17.475 23,3

2015 6.528 34,0 333 15,3 790 37,5 10.179 17,1 17.830 24,2

2016 6.690 35,2 349 15,8 819 38,3 10.348 17,8 18.206 25,1

2017 6.869 36,6 365 16,5 844 39,3 10.531 18,4 18.609 26,0

2018 7.034 37,9 384 17,0 875 40,1 10.724 19,0 19.017 27,0

2019 7.211 39,0 402 17,5 913 41,0 10.920 19,7 19.446 27,8

2020 7.393 40,2 423 18,2 950 41,8 11.122 20,3 19.888 28,7

2021 7.600 41,4 444 18,8 983 42,6 11.322 21,0 20.349 29,6

2022 7.841 42,0 469 19,4 1.013 43,4 11.554 21,7 20.877 30,3

2023 8.037 42,8 491 20,0 1.040 44,2 11.787 22,4 21.355 31,1

2024 8.238 43,5 515 20,7 1.070 45,2 12.036 23,0 21.859 31,8

2025 8.521 44,2 543 21,4 1.117 46,0 12.311 23,7 22.492 32,5

2026 8.893 44,8 573 22,2 1.188 46,8 12.589 24,4 23.243 33,3

2027 9.328 45,3 601 22,9 1.258 47,7 12.880 25,0 24.067 34,0

2028 9.879 45,8 628 23,6 1.340 48,5 13.184 25,7 25.031 34,8

2029 10.553 46,3 654 24,3 1.429 49,2 13.517 26,3 26.153 35,6

2030 11.329 46,7 680 25,1 1.537 49,9 13.882 27,0 27.428 36,4

2031 12.271 47,2 706 25,9 1.685 50,7 14.264 27,6 28.926 37,2

2032 13.308 47,8 729 26,6 1.812 51,4 14.697 28,3 30.546 38,1

2033 14.452 48,3 746 27,3 1.938 52,3 15.130 28,9 32.266 39,0

2034 15.731 49,0 762 28,1 2.068 53,1 15.609 29,5 34.170 39,9

2035 17.093 49,8 773 28,8 2.193 54,0 16.133 30,2 36.192 40,9

2036 18.516 50,6 783 29,4 2.328 54,9 16.693 30,8 38.320 41,8

2037 19.981 51,5 793 30,2 2.451 55,9 17.268 31,5 40.493 42,8

2038 21.541 52,4 801 30,9 2.562 56,8 17.876 32,2 42.780 43,8

2039 23.237 53,4 806 31,5 2.649 57,7 18.522 32,9 45.214 44,9

2040 24.977 54,4 805 32,2 2.677 58,7 19.175 33,6 47.634 45,9

2041 26.705 55,5 805 32,8 2.701 59,5 19.859 34,3 50.070 47,0

2042 28.556 56,6 804 33,4 2.799 60,2 20.557 35,1 52.716 48,0

2043 30.615 57,7 802 34,0 2.832 61,1 21.259 35,8 55.508 49,2

2044 32.743 59,0 801 34,5 2.856 62,0 21.985 36,6 58.385 50,3

2045 34.838 60,2 795 35,2 2.869 62,8 22.697 37,4 61.199 51,5

2046 36.756 61,6 790 35,8 2.875 63,7 23.381 38,1 63.802 52,8

2047 38.557 62,9 786 36,4 2.868 64,7 24.031 39,0 66.242 54,0

2048 40.170 64,3 780 37,0 2.855 65,6 24.662 39,8 68.467 55,2

2049 41.579 65,8 776 37,5 2.825 66,6 25.244 40,6 70.424 56,5

2050 42.624 67,2 770 38,2 2.783 67,7 25.753 41,5 71.930 57,7

2051 43.299 68,7 765 38,8 2.728 68,8 26.202 42,4 72.994 59,0

2052 43.772 70,2 755 39,5 2.666 70,0 26.603 43,3 73.796 60,2

2053 43.959 71,7 749 40,2 2.604 71,1 26.930 44,3 74.242 61,4

2054 43.847 73,1 747 40,9 2.537 72,2 27.185 45,2 74.316 62,6

2055 43.381 74,6 746 41,5 2.467 73,3 27.325 46,2 73.919 63,7

2056 42.689 75,8 744 42,3 2.409 74,4 27.397 47,1 73.239 64,7

PLA PREVIDENZA FORENSE

Allegato 3 - Sviluppo dei pensionati per gli anni 2007-2056 (importi in migliaia di euro correnti)

Pen. media

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 356

357

P. contributivi Totale P. contribuenti Totale

Pen. media N. Pen. media Pen. totale N. Pen. media N. Pen. media Pen. totale

213.746 682 1,6 14.196 15,1 214.825 9.615 31,7 23.811 21,8 519.802

240.216 742 1,5 14.982 16,1 241.359 9.262 33,0 24.244 22,6 547.095

288.977 796 1,5 16.366 17,7 290.197 8.227 34,6 24.593 23,4 574.524

312.045 835 1,5 16.809 18,6 313.335 8.198 35,2 25.007 24,1 602.260

335.084 872 1,6 17.293 19,5 336.463 8.243 36,0 25.536 24,8 633.147

358.436 911 1,6 17.698 20,3 359.936 8.334 36,7 26.032 25,6 665.827

382.056 940 1,7 18.068 21,2 383.670 8.473 37,1 26.541 26,3 697.804

406.698 964 1,8 18.439 22,2 408.444 8.601 37,5 27.040 27,0 731.209

430.915 994 1,9 18.824 23,0 432.803 8.788 37,9 27.612 27,7 765.900

456.305 1.026 2,0 19.232 23,8 458.376 9.019 38,3 28.251 28,5 804.020

484.225 1.057 2,2 19.666 24,7 486.502 9.345 38,5 29.011 29,2 845.821

512.552 1.091 2,3 20.108 25,6 515.062 9.715 38,7 29.823 29,9 891.077

540.989 1.135 2,5 20.581 26,4 543.816 10.218 38,9 30.799 30,6 941.048

570.968 1.200 2,7 21.088 27,2 574.213 10.892 39,1 31.980 31,3 1.000.513

602.610 1.278 3,0 21.627 28,0 606.381 11.874 39,2 33.501 32,0 1.071.259

632.980 1.369 3,2 22.246 28,6 637.344 13.026 39,2 35.272 32,6 1.148.468

663.272 1.464 3,4 22.819 29,3 668.308 14.132 39,7 36.951 33,3 1.228.804

694.479 1.580 3,7 23.439 29,9 700.386 15.363 40,1 38.802 33,9 1.316.123

730.913 1.722 4,0 24.214 30,5 737.852 16.744 40,7 40.958 34,6 1.418.960

773.487 1.888 4,3 25.131 31,1 781.649 18.342 41,1 43.473 35,3 1.535.961

818.857 2.073 4,6 26.140 31,7 828.448 20.088 41,8 46.228 36,1 1.668.538

871.030 2.310 4,9 27.341 32,3 882.401 22.088 42,6 49.429 36,9 1.823.310

930.686 2.602 5,2 28.755 32,8 944.241 24.459 43,4 53.214 37,7 2.005.259

997.527 2.965 5,5 30.393 33,4 1.013.924 27.397 44,2 57.790 38,5 2.225.057

1.076.752 3.354 5,8 32.280 34,0 1.096.243 30.549 45,1 62.829 39,4 2.474.539

1.163.905 3.774 6,1 34.320 34,6 1.186.826 33.646 46,2 67.966 40,3 2.741.296

1.257.628 4.242 6,3 36.508 35,2 1.284.353 36.827 47,2 73.335 41,2 3.021.128

1.363.921 4.735 6,5 38.905 35,8 1.394.739 39.914 48,2 78.819 42,1 3.320.384

1.479.614 5.279 6,7 41.471 36,5 1.514.937 42.587 49,5 84.058 43,1 3.623.573

1.603.429 5.817 6,8 44.137 37,2 1.643.232 44.546 50,9 88.683 44,1 3.910.895

1.733.823 6.365 7,0 46.858 38,0 1.778.343 46.738 52,2 93.596 45,0 4.215.812

1.874.578 6.927 7,1 49.707 38,7 1.923.948 48.468 53,5 98.175 46,0 4.516.676

2.028.832 7.489 7,2 52.703 39,5 2.083.016 49.765 54,8 102.468 47,0 4.811.345

2.185.946 8.023 7,3 55.657 40,3 2.244.865 50.552 56,2 106.209 47,9 5.084.017

2.351.128 8.484 7,5 58.554 41,2 2.414.458 50.779 57,4 109.333 48,8 5.330.806

2.532.620 8.894 7,6 61.610 42,2 2.599.998 50.479 58,6 112.089 49,6 5.558.747

2.728.978 9.278 7,7 64.786 43,2 2.800.364 49.622 59,8 114.408 50,4 5.766.689

2.938.884 9.609 7,8 67.994 44,3 3.013.882 48.284 60,9 116.278 51,2 5.954.571

3.153.580 9.885 7,9 71.084 45,5 3.231.928 46.616 62,0 117.700 52,0 6.123.479

3.366.668 10.123 8,0 73.925 46,6 3.448.132 44.767 63,1 118.692 52,9 6.273.217

3.575.285 10.297 8,2 76.539 47,8 3.659.517 42.605 64,3 119.144 53,7 6.397.205

3.781.580 10.418 8,3 78.885 49,0 3.868.236 40.325 65,3 119.210 54,5 6.502.044

3.978.531 10.493 8,5 80.917 50,3 4.067.335 37.945 66,3 118.862 55,4 6.584.291

4.153.145 10.520 8,6 82.450 51,5 4.243.587 35.701 67,3 118.151 56,3 6.646.859

4.304.081 10.510 8,7 83.504 52,6 4.395.968 33.625 68,3 117.129 57,1 6.691.207

4.441.868 10.467 8,9 84.263 53,8 4.535.087 31.586 69,1 115.849 58,0 6.719.140

4.558.240 10.392 9,1 84.634 55,0 4.652.483 29.722 70,0 114.356 58,9 6.733.270

4.649.050 10.304 9,2 84.620 56,1 4.744.187 28.151 70,9 112.771 59,8 6.739.869

4.707.978 10.222 9,4 84.141 57,1 4.804.151 26.957 71,8 111.098 60,7 6.740.361

4.740.108 10.121 9,6 83.360 58,0 4.837.176 26.076 73,0 109.436 61,6 6.740.079

LA PREVIDENZA FORENSE

Pen. totale N.

04_Previdenza_343-357 19-01-2009 13:08 Pagina 357

PPREVIDENZAproblemi

358

Premessa

I percettori di rendite hanno un’a-spettativa di vita superiore a quel-la della popolazione generale e, inparticolare, i percettori lavoratoriautonomi e liberi professionistivivono più a lungo dei lavoratoridipendenti.È questo il risultato cui è giuntoun recentissimo studio effettuatoda un gruppo di lavoro tecnico-at-tuariale, denominato “Nucleo diosservazione della durata di vitadei percettori di rendite”, finaliz-zato allo studio delle tendenze de-mografiche mostrate dai percetto-ri di rendite del mercato italiano.La costituzione di tale gruppo dilavoro è nata dall’esigenza di ap-profondire le tematiche sulle di-namiche demografiche dei percet-tori di rendite data la mancanza didati statistici osservati in ambitonazionale relativi alla collettivitàdestinataria di trattamenti pensio-nistici.Fino ad oggi, infatti, ai fini dellacostruzione delle basi demografi-che utilizzate in Italia per le ren-

dite relative alle assicurazioni pri-vate e alla previdenza integrativa,si è fatto riferimento ai dati sullasopravvivenza della popolazionegenerale opportunamente correttisulla base delle informazioni mu-tuate dall’esperienza del mercatoinglese, al fine di considerare lacosiddetta “selezione”, ossia ildifferenziale di mortalità dei per-cettori di rendita pensionistica ri-spetto alla popolazione generale.È evidente, d’altra parte, l’impor-tanza per le imprese di assicura-zione e per gli enti previdenziali,dell’utilizzo di basi demograficheadeguate e aggiornate ai fini delleprevisioni sulle valutazioni degliimpegni assunti.Da qui l’idea di avviare un osser-vatorio statistico indipendentemediante la costituzione, sottol’egida e la supervisione degli or-gani della professione attuariale(Ordine Nazionale degli Attuari eConsiglio Nazionale degli Attua-ri), del “Nucleo di osservazionedella durata di vita dei percettoridi rendite”, specializzato nell’a-

nalisi statistica della longevità deipercettori di rendite in Italia e for-mato da personale tecnico-attua-riale dell’ANIA, dell’INPS e de-gli enti previdenziali privati chehanno aderito all’iniziativa (nellospecifico la Cassa Forense e l’En-te Nazionale di Previdenza deiConsulenti del Lavoro).Il Nucleo ha raccolto i dati stati-stici, relativi al periodo 1980-2004, sui percettori di rendite de-gli enti che hanno partecipato allarilevazione e li ha elaborati perve-nendo ai risultati illustrati nelRapporto 2007 che di seguito sin-teticamente riportiamo.I dati rilevati hanno consentito dieffettuare sia un’analisi di tipo re-trospettivo sull’andamento dellasopravvivenza dei percettori direndite nel periodo di osservazio-ne 1980-2004, sia una proiezionedelle tendenze demografiche dellasperanza di vita dei percettori direndite nel periodo 2005-2035.I risultati di tali analisi sono statiinoltre messi a confronto conl’andamento delle aspettative di

PLA PREVIDENZA FORENSE

Le tendenze demografiche dei percettori di rendite in Italia1980-2004 e proiezione 2005-2035La durata della vita delle persone è in costante aumento. Ne viene qui dataun’ampia illustrazione. Questo fatto comporta riflessi rilevanti per gli Enti previdenziali che devono erogare le loro prestazioni per una durata di tempo sempre maggiore. La conseguenza è che vanno adottati opportuniprovvedimenti: aumento dell’età pensionabile, aumento della contribuzione,diminuzione della entità delle prestazioni. È ciò che ha cercato di fare il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, utilizzando tutti i rimedi previsti con giusto equilibrio. La delibera del Comitato è ora all’esame dei Ministeri vigilanti per l’approvazione.

di Antonella Menichetti

05_Previd_segue_358-376 19-01-2009 13:15 Pagina 358

vita, osservato e previsto per lapopolazione italiana nei medesi-mi periodi.

Le dinamiche demografiche deipercettori di rendite nel periodoosservato 1980-2004

Il Nucleo ha eseguito l’analisi del-le tendenze demografiche riscon-trate nel corso del periodo di os-servazione con riferimento sia allatotalità dei percettori censiti sia aparticolari sottogruppi di essi.I risultati dell’analisi, illustratinella tabella 1, evidenziano, per ipercettori di rendite, un generaleincremento, nel corso del periododi osservazione, delle aspettativedi sopravvivenza, più evidente in

corrispondenza delle età più avan-zate, con miglioramenti in linea oleggermente inferiori rispetto aquelli mostrati dalla popolazionegenerale nel medesimo periodo eun livello assoluto di durata di vi-ta attesa generalmente superiore aquello della popolazione generale.In particolare, per i percettori direndite di sesso maschile, tra il1980 e il 2004, si registrano incre-menti della speranza di vita varia-bili da un minimo del 26,9% a 65anni di età fino a un massimo del32,6% a 80 anni e del 29,3% a 85anni; per il sesso femminile emer-gono tendenze analoghe a quelleosservate per gli uomini, anche sel’aumento della durata di vita at-

tesa risulta meno marcato per leetà iniziali (+21,8% a 60 anni dietà) e più rilevante per le età avan-zate (+44,4% a 85 anni di età).D’altra parte, il livello assolutodella durata di vita attesa si man-tiene generalmente al di sopra diquello della popolazione genera-le, pur mostrando, per i percettoridi sesso maschile, una riduzionenel differenziale al crescere del-l’età: nell’anno 2004, a 65 anni dietà i percettori di rendite vivonoin media il 4,1% in più rispetto al-la popolazione generale, a 85 an-ni di età tale differenza si riduceal 3,5%. Al contrario, per i percet-tori di sesso femminile, il diffe-renziale rispetto alla popolazionegenerale risulta crescente conl’età e variabile, nell’anno 2004,da +4,7% a 60 anni di età a +5,7%a 85 anni di età.L’analisi sulle tendenze demogra-fiche dei percettori di rendita è sta-ta affrontata anche attraverso lostudio dei quozienti di mortalità al-le varie età, ovvero del rapporto trail numero dei decessi verificatisi eil numero degli esposti al rischio.Analogamente a quanto osservatorelativamente alla durata di vitaattesa, l’analisi sull’evoluzionedei quozienti di mortalità, eviden-zia una sensibile e generalizzatariduzione della mortalità nel cor-so del periodo di osservazione. Inparticolare, per i percettori di ses-so maschile, la riduzione è massi-ma a 65 anni di età dove i quo-zienti praticamente si dimezzano(-48,2%), poi decresce gradual-mente fino alle età più avanzatedove la riduzione è di poco più diun terzo rispetto al 1980 (-31,6%); per i percettori di sessofemminile, invece, per tutte le etàsi ha una notevole riduzione (so-stanziale dimezzamento) dellamortalità.

359

LA PREVIDENZA FORENSE

Tab. 1 - Confronto tra la speranza di vita del totale dei percettori e della popolazione generale

PERCETTORI DI RENDITE

EtàMaschi Femmine

1980 2004Var. %

1980-20041980 2004

Var. %1980-2004

60 22,19 27,02 21,8%65 14,30 18,16 26,9% 17,83 22,45 25,9%75 8,25 10,91 32,3% 10,18 14,00 37,6%85 4,45 5,75 29,3% 5,03 7,26 44,4%

ISTAT - POPOLAZIONE GENERALE

EtàMaschi Femmine

1980 2004Var. %

1980-20041980 2004

Var. %1980-2004

60 21,18 25,81 21,9%65 13,34 17,44 30,7% 17,07 21,43 25,5%75 7,78 10,56 35,7% 9,92 13,29 34,0%85 4,19 5,56 32,7% 5,06 6,87 35,8%

DIFFERENZE PERCENTUALI TRA PERCETTORI DI RENDITE E POPOLAZIONE GENERALE

EtàMaschi Femmine

1980 2004 1980 200460 4,8% 4,7%65 7,2% 4,1% 4,5% 4,8%75 6,0% 3,3% 2,6% 5,3%85 6,2% 3,5% -0,6% 5,7%

Tab. 2 - Quozienti di mortalità dei percettori di rendite nel periodo osservato(quozienti di mortalità per mille contemporanei)

EtàMaschi Femmine

1980 2004Var. %

1980-20041980 2004

Var. %1980-2004

60 5,07 2,84 -43,9%65 21,36 11,06 -48,2% 9,29 4,89 -47,4%75 63,26 36,05 -43,0% 35,30 16,46 -53,4%85 153,70 105,15 -31,6% 125,37 65,25 -48,0%

05_Previd_segue_358-376 19-01-2009 13:15 Pagina 359

PPREVIDENZAproblemi

nisti. Per i percettori di sesso fem-minile il differenziale presenta unandamento sostanzialmente ana-logo a quello maschile partendo,specialmente per i lavoratori auto-nomi e liberi professionisti, da li-velli di mortalità ancora più bassiper le età iniziali.

Le tendenze proiettate della du-rata di vita dei percettori direndite-periodo 2005-2035

I dati rilevati hanno consentito dieffettuare anche una proiezionedelle tendenze demografiche dellasperanza di vita dei percettori direndite nel periodo 2005-2035.Le previsioni sulla mortalità deipercettori sono state effettuatesecondo uno scenario “centrale”e secondo due ulteriori scenaridi bassa e alta mortalità. Lo sce-nario centrale è quello ritenutopiù probabile, mentre gli scenarialternativi definiscono gli estre-mi del campo di variazione al-l’interno del quale dovrebbecollocarsi la mortalità dei per-cettori di rendite nei prossimidecenni.Nella tabella 5 si riporta una sin-tesi delle proiezioni, secondo loscenario centrale, sulla speranzadi vita dei percettori di rendite e il

confronto con le proiezioniISTAT sulla sopravvivenza dellapopolazione generale illustratenel documento “Previsioni dellapopolazione residente per sesso,età e regione dal 01.01.2001 al01.01.2051”, (Istat 2002).I risultati delle previsioni, con ri-ferimento allo scenario centrale,confermano, in via generale, unincremento continuo della duratadi vita attesa dei percettori di ren-dite, più accentuato per le età piùavanzate, e un livello assoluto del-la speranza di vita dei percettorigeneralmente superiore a quellodella popolazione generale.In particolare, dal 2005 al 2030,per entrambi i sessi, l’aumentopercentuale delle aspettative di vi-ta cresce gradualmente al cresceredell’età: per i maschi, dal 22,6% a65 anni di età fino al 29,1% a 85anni, per le femmine, dal 17,1% a60 anni di età al 35,1% a 85 anni.D’altra parte, la crescita percen-tuale mostrata dai percettori direndite risulta superiore a quellamostrata dalla popolazione gene-rale nello stesso periodo, ma infe-riore a quella registrata per glistessi percettori nel periodo osser-vato 1980-2004.La durata di vita attesa si mantie-

360

PLA PREVIDENZA FORENSE

Dal confronto con i dati relativialla popolazione generale, per en-trambi i sessi, è emerso un diffe-renziale di mortalità più rilevantea 65 anni di età, allorché la morta-lità dei percettori di rendite è parial 70% di quella della popolazio-ne generale, che tende gradual-mente ad azzerarsi alle età piùavanzate, quando percettori e po-polazione generale hanno analo-ghe probabilità di sopravvivenza.L’analisi dell’andamento delladurata di vita della totalità deipercettori è stata integrata effet-tuando anche studi sulle dinami-che demografiche mostrate dalleseguenti categorie di percettori:1. lavoratori dipendenti;2. lavoratori autonomi e liberi

professionisti.Dall’analisi, per sottogruppi dipercettori, delle dinamiche demo-grafiche osservate nel periodo1980-2004, emergono risultatianaloghi a quelli riscontrati per ilcomplesso dei percettori; tuttavia,per i percettori lavoratori autono-mi e liberi professionisti, si rilevauna durata di vita attesa general-mente più elevata.L’analisi dei quozienti di morta-lità dei percettori lavoratori di-pendenti e dei percettori lavorato-ri autonomi evidenzia, per il sessomaschile, una mortalità sensibil-mente più bassa in corrisponden-za delle età iniziali rispetto ai datirelativi alla popolazione generale,specialmente nel caso dei percet-tori lavoratori autonomi e liberiprofessionisti (circa il 70% a 65anni, contro l’85% dei lavoratoridipendenti); tale differenziale de-cresce al crescere dell’età fino araggiungere valori analoghi allapopolazione generale intorno ai90 anni per i lavoratori dipenden-ti e intorno ai 95 anni per i lavora-tori autonomi e i liberi professio-

Tab. 3 - Speranza di vita dei percettori lavoratori dipendenti

EtàMaschi Femmine

1980 2004Var. %

1980-20041980 2004

Var. %1980-2004

60 21,74 26,50 21,9%65 13,70 17,63 28,7% 17,47 21,98 25,8%75 7,90 10,65 34,7% 9,94 13,63 37,0%85 4,24 5,60 32,0% 4,88 7,02 43,8%

Tab. 4 - Speranza di vita dei percettori lavoratori autonomi e liberi professionisti

EtàMaschi Femmine

1980 2004Var. %

1980-20041980 2004

Var. %1980-2004

60 22,27 27,05 21,4%65 14,49 18,44 27,3% 17,73 22,47 26,7%75 8,19 11,07 35,2% 9,89 13,92 40,7%85 4,33 5,78 33,6% 4,78 7,07 48,1%

05_Previd_segue_358-376 19-01-2009 13:15 Pagina 360

ne, per entrambi i sessi, general-mente al di sopra dei livelli dellapopolazione generale con un dif-ferenziale, per i maschi, decre-scente con l’età (nel 2030, a 65anni di età i percettori di renditahanno una aspettativa di vita resi-dua più elevata di quella della po-polazione generale dell’8,3%, a85 anni di età tale incrementoscende all’1,3%); per le femmine,

il differenziale rispetto alla popo-lazione generale risulta invececrescente con l’età (nel 2030, a 60anni di età i percettori di renditahanno una aspettativa di vita resi-dua superiore del 5,1% rispetto aquella della popolazione generale,a 75 anni di età tale incremento ri-sulta pari al 6,4% e a 85 anniscende al 4,9%).Per completezza, nelle tabelle 6 e

7 si riporta una sintesi delle proie-zioni, secondo lo scenario centra-le, sulla durata di vita rispettiva-mente dei percettori lavoratori di-pendenti e dei percettori lavorato-ri autonomi e liberi professionisti.I risultati di tali proiezioni mo-strano, in via generale, valori del-la speranza di vita proiettata in li-nea con le tendenze evidenziateper la totalità dei percettori, o lie-vemente superiori nel caso di per-cettori lavoratori autonomi e libe-ri professionisti.In conclusione, i risultati delleanalisi effettuate, con riferimen-to sia al periodo osservato(1980-2004) sia al periodo diproiezione 2005-2030, eviden-ziano un aumento significativo,più accentuato per le età avanza-te, della speranza di vita dei per-cettori di rendite che risulta sem-pre superiore a quella rilevataper la popolazione generale.Inoltre, in analogia con quantoaccertato dall’Istat con riferi-mento alla popolazione genera-le, l’aumento della durata di vitaattesa nel periodo proiettato è in-feriore, in termini relativi, ri-spetto a quanto rilevato per il pe-riodo 1980-2004 (a 65 anni:+22,6% invece di +26,9%), ri-flettendo quindi, per i prossimianni, il rallentamento della cre-scita della longevità rilevato an-che dalle proiezioni effettuate daorganizzazioni internazionali.Infine, dall’analisi per sotto-gruppi di percettori, risulta che, ipercettori lavoratori autonomi eliberi professionisti, presentanouna mortalità sensibilmente piùbassa rispetto ai dati relativi allapopolazione generale in corri-spondenza delle età iniziali e unaaspettativa di vita generalmentesuperiore a quella evidenziataper la totalità dei percettori con

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LA PREVIDENZA FORENSE

Tab. 7 - Speranza di vita proiettata dei percettori lavoratori autonomi e liberi pro-fessionisti

EtàMaschi Femmine

2005 2030Var. %

2005-20302005 2030

Var. %2005-2030

60 27,07 31,67 17,0%65 18,43 22,43 21,7% 22,49 27,04 20,2%75 11,07 14,16 28,0% 13,94 17,93 28,6%85 5,78 7,51 29,9% 7,08 9,72 37,2%

Tab. 6 - Speranza di vita proiettata dei percettori lavoratori dipendenti

EtàMaschi Femmine

2005 2030Var. %

2005-20302005 2030

Var. %2005-2030

60 26,50 31,10 17,4%65 17,51 21,53 23,0% 21,98 26,39 20,1%75 10,56 13,55 28,3% 13,63 17,39 27,6%85 5,55 7,17 29,3% 7,02 9,48 35,1%

Tab. 5 - Confronto tra la speranza di vita proiettata del totale dei percettori e della popolazione generale

PERCETTORI DI RENDITE

EtàMaschi Femmine

2005 2030Var. %

2005-20302005 2030

Var. %2005-2030

60 26,62 31,17 17,1%65 17,69 21,69 22,6% 22,07 26,45 19,9%75 10,66 13,64 28,1% 13,66 17,41 27,5%85 5,60 7,23 29,1% 7,01 9,46 35,1%

ISTAT - POPOLAZIONE GENERALE

EtàMaschi Femmine

2005 2030Var. %

2005-20302005 2030

Var. %2005-2030

60 25,73 29,67 15,3%65 17,00 20,03 17,8% 21,32 25,05 17,5%75 10,43 12,73 22,0% 13,24 16,36 23,5%85 5,67 7,14 26,0% 6,91 9,02 30,5%

DIFFERENZE PERCENTUALI TRA PERCETTORI DI RENDITE E POPOLAZIONE GENERALE

EtàMaschi Femmine

2005 2030 2005 203060 3,5% 5,1%65 4,1% 8,3% 3,5% 5,6%75 2,2% 7,1% 3,2% 6,4%85 -1,2% 1,3% 1,4% 4,9%

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PPREVIDENZAproblemi

rio di calcolo di tipo retributivo.Tale metodo di determinazionedelle prestazioni, infatti, non pre-vede un collegamento diretto tral’importo del trattamento pensio-nistico e la speranza di vita resi-dua del beneficiario e dell’even-tuale nucleo superstite; pertanto,per adeguare i trattamenti previ-denziali erogati dalla Cassa alleaumentate aspettative di vita pre-viste per gli avvocati nel prossimotrentennio, si rende necessario

l’innalzamento dei requisiti di etàper accedere al pensionamento divecchiaia. Proprio in tale direzio-ne si è mosso il Comitato dei De-legati della Cassa lo scorso mesedi settembre con l’approvazionedel progetto di riforma del siste-ma previdenziale forense che, trai vari interventi, prevede anche uninnalzamento dei requisiti di età edi anzianità di iscrizione alla Cas-sa per accedere ai trattamenti divecchiaia e di anzianità.

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PLA PREVIDENZA FORENSE

miglioramenti, in termini di du-rata di vita attesa, superiori (peril periodo osservato 1980-2004)o in linea (per il periodo diproiezione 2005-2035) con quel-li mostrati dalla totalità dei per-cettori.Sono evidenti gli effetti a livelloprevidenziale di un aumento dellasperanza di vita in un sistema co-me quello di Cassa Forense in cuii trattamenti pensionistici vengo-no determinati secondo un crite-

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365

PPREVIDENZA

problemi

Se le libere professioni attraversa-no un momento di crisi, soprattut-to nell’immagine rivolta alla so-cietà, è perché ormai è tramontatala figura del professionista che siain grado di assurgere a punto di ri-ferimento della comunità in cuiopera.E ciò anche nei modelli più recen-ti di professionista-tecnico o diprofessionista-manager, pur se ingrado di affrontare e risolvere,con specifica competenza, le scel-te economiche e gestionali delcliente; di quel cliente che, dicontro, è ormai diventato ognigiorno più dominus e, come tale,sempre più esigente.Tutto con l’ovvia conseguenzache le professioni – e fra questeprima fra tutte l’avvocatura – nonpossono ritrovare spazio soltantonella tecnica e nell’efficienza, an-che se tecnica ed efficienza sonorequisiti necessari ma pur semprenon sufficienti.È quindi indispensabile che il li-bero professionista riacquisti quelprestigio che da sempre lo ha ca-ratterizzato e che, nel contempo,valga a garantire al cliente “qual-cosa in più”, non soltanto in ter-mini tecnici, ma, soprattutto intermini qualitativi e umani.Un “qualcosa in più” che sia rap-presentato da quel tocco di “sa-pienza”, che nell’accezione clas-sica del termine, deriva dal solco

di quella tradizione che manca almanager e, ancor più, è ignota altecnico, ma che oggi non puòmancare e, soprattutto, non deveessere ignoto dall’avvocato.L’avvocato nella società di oggi facertamente parte di una categoriamolto differenziata; e ciò non sol-tanto per ragioni di età o di anzia-nità professionale, ma principal-mente per appartenenza ad areegeografiche distinte da sensibilivariazioni nel tenore di vita, perdiverse modalità di esercizio dellaprofessione, per settori di attività,per organizzazione del lavoro, peraggiornamento culturale e profes-sionale.Ed è proprio in questo quadro co-sì diversificato, e per la sua visi-bilità professionale, che diventaessenziale e determinante perl’avvocato “sapiens” la cono-scenza delle problematiche pre-videnziali, imprescindibile comeè quella tenutezza contributivache, nel contesto della centralitàdi Cassa Forense, consente direalizzare quelle finalità solidari-stiche cui è improntato il sistemaassistenziale e previdenziale dicategoria.Ecco come, a questo punto, di-venta forte il richiamo alla deon-tologia e ai doveri da questa im-posti, come obblighi che acquista-no per il mondo forense significa-ti che vanno oltre l’analisi di

quanto è dovuto sul piano com-portamentale verso lo Stato, versoi clienti, verso i colleghi, verso icollaboratori, investendo diretta-mente il ruolo che l’avvocato de-ve svolgere, se vuole essere – oforse diventare, se non lo è anco-ra – autentico professionista e so-prattutto libero professionista.Da qui il dovere di lealtà contri-butiva che si estrinseca soprattut-to verso i colleghi e che, nel ri-chiamo del tema solidaristico ap-pena indicato, si traduce nellaesattezza e nella completezza del-le dichiarazioni fiscali, per gli in-contestabili riflessi che esse han-no sulla congruità del sistema pre-videnziale.Si sa che il rapporto tra le profes-sioni libere e il fisco è da semprecaratterizzato da incomprensionie conflittualità.Ma la redditività è il parametro edal parametro non è possibile pre-scindere.Sono riflessioni queste che posso-no apparire destinate ai giovani, main realtà esse non escludono chi haaccumulato esperienza.E se le norme deontologiche crea-no vincoli ed obblighi di naturapropriamente giuridica, non vacomunque sottaciuto come allabase debba essere sentita una ade-sione a un criterio etico oggettivo,che costituisce il principio mo-vente, che, di fatto, induce alla os-

LA PREVIDENZA FORENSE

Deontologia e previdenzaCon la riforma della previdenza forense del 1980 è stato legislativamente

affermato il carattere di violazione deontologica dell’inosservanza di obblighiverso la cassa di previdenza. Il valore di questa prescrizione è quanto mai

attuale e va ricordato a tutti gli iscritti per il suo significato etico e per la valorizzazione del carattere solidaristico del nostro ente previdenziale.

di Marcello Colloca

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PPREVIDENZAproblemi

blighi previdenziali oggi costitui-sce non soltanto violazione di unobbligo normativamente impostoa tutela di un interesse garantitodall’art. 38 della Costituzione, masoprattutto è violazione di un do-vere di solidarietà morale ed eco-nomica all’interno della categoria.Da qui la legittimazione di CassaForense a pretendere sincerità di-chiarativa e tenutezza alla contri-buzione da parte di tutti gli iscrit-ti agli albi, perché verso tutti pre-sta trattamenti assistenziali nelsenso più lato del termine e con-grui trattamenti previdenziali: gliuni e gli altri improntati a tempe-stività e ad adeguatezza, tempoper tempo, in un impegno infra edintergenerazione di assoluta so-stenibilità di lungo periodo.Ne è prova da ultimo, soltanto inordine temporale, la riforma delsistema previdenziale appena ap-provata dal Comitato dei Delegatie alla verifica e all’approvazionedei Ministeri vigilanti, dopo lun-go e approfondito dibattito sul fu-turo previdenziale: il tema era semantenere il sistema reddituale aripartizione o innovare adottandoil sistema contributivo.Si è deciso di mantenere l’attualesistema previdenziale, seppur conalcune correzioni da attuarsi gra-dualmente nel tempo, in nome diuna rinnovata equità contributivaper gli iscritti.Ma soprattutto si è dovuto opera-re in ossequio a quanto dispostodall’art. 1 comma 763 della leggefinanziaria 2007 e nella direttivadella Commissione di vigilanzasulle casse previdenziali privatepresso il Ministero del Welfare,garantendo le volute previsioni at-tuariali di lunga sostenibilità, ade-guate al termine trentennale ri-chiesto.E a questo punto si impone, per

completezza, la individuazione inconcreto dei soggetti cui competepromuovere e far rispettare i do-veri deontologici e gli adempi-menti previdenziali.Sono gli organi forensi, i Consiglidell’Ordine e il Consiglio Nazio-nale Forense naturalmente, con leloro funzioni formative e infor-mative e con il loro potere disci-plinare, non prevedendo l’ordina-mento poteri disciplinari per Cas-sa Forense, ma soltanto doveri disegnalazione e di informazioneche vengono puntualmente assoltia mezzo stampa e a mezzo corsidi formazione.Il riferimento specifico è a duedati incontestabili: uno in essere euno in divenire.Il dato in essere è costituito dal-l’applicazione dell’art. 17 c. 5della legge 576/80, in virtù delquale disattendere ai doveri previ-denziali di categoria, con l’omis-sione, il ritardo o l’infedeltà dellecomunicazioni reddituali annuali,non seguiti da “ravvedimento” neitermini fissati dal Regolamentosull’applicazione delle sanzioni,costituisce infrazione disciplinare“tipica” da segnalare ai Consiglidell’Ordine; saranno i Consiglidell’Ordine a quel punto, e se delcaso il Consiglio Nazionale Fo-rense, a dover applicare ed even-tualmente a confermare le sanzio-ni, graduandole in assoluta auto-nomia, nell’ambito della previsio-ne dell’art. 40 del Regio D.L. n.1578/1933, non avendo la normafissata alcuna predeterminazione.Il dato in divenire è quella “puli-zia degli albi” ormai divenuta mo-tivo determinante per una nuovalegge professionale, per come èdato leggere nel progetto predi-sposto dal Consiglio NazionaleForense.Vi è necessità, infatti, che i Consi-

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PLA PREVIDENZA FORENSE

servanza delle norme stesse, sen-za voler sminuire la loro cogenza,indipendentemente dalle valuta-zioni di quanti devono metterle inpratica.Deontologia e fisco, quindi, deon-tologia e Cassa Forense, come do-vere di adempiere con lealtà, chenel contempo legittima anche ildiritto di rivendicare e, se del ca-so, di protestare.E se la violazione dei doveri pre-videnziali può aver trovato in pas-sato fondamento nei ritardi e nel-le inadempienze della strutturaprevidenziale di categoria im-prontata come era alle regole delparastato, la ragione di fondo chepuò aver determinato atteggia-menti negativi non può che ritro-varsi nel giudizio altrettanto nega-tivo che gli avvocati hanno avutonel tempo dell’apparato previden-ziale forense prima della privatiz-zazione.Oggi non è più tempo di evocarela regola codificata che legittimal’inadempimento dell’avvocatoverso una Cassa Forense inadem-piente.Il sottrarsi agli obblighi previden-ziali non ha ragion d’essere, infat-ti, proprio per quella centralitàche la Cassa Forense ha assuntonell’affrontare e nel risolvere leproblematiche dell’avvocatura, invia più sostanziale che formale,soprattutto coagulando gli iscritti,al di fuori e al di sopra di quel di-versificato associazionismo chemolto spesso è stato ed è motivodi divisione e di danno; e ciò perla presenza attiva di Cassa Foren-se in ogni momento cruciale per ilmondo dell’avvocatura, pronta adagire e a reagire in tutte le occa-sioni nelle quali si è tentato diporre in discussione l’autonomiae la libertà dell’avvocato.In tale contesto sottrarsi agli ob-

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gli dell’Ordine liberino gli albidalle posizioni di quanti iscrittinon svolgono l’attività professio-nale con continuità da individuar-si con parametri reddituali indivi-duali che non siano al di sotto deiminimi previsti per l’obbligato-rietà di iscrizione alla Cassa, dalmomento che il mantenimento ditali iscrizioni costituisce un po-tenziale peso economico dellafondazione, per la possibilitàsempre di una futura iscrizionee/o di una richiesta di prestazionequantomeno sul piano assisten-ziale.È giunta l’ora di richiamare la fra-se cara a Dario Donella: “tutti agli

albi, tutti alla Cassa”, nel sensoche debbono essere iscritti agli al-bi soltanto quanti possiedono i re-quisiti per essere iscritti alla Cas-sa secondo un univoco criterio diverifica di continuità professiona-le; diversamente cancellazionedagli uni e dall’altra.Vi è necessità ancora che i Consi-gli dell’Ordine liberino gli albidalle posizioni di quanti vivonoed operano in condizioni di asso-luta incompatibilità, perché quellaincompatibilità viene comunque esempre rilevata da Cassa Forense;sol che la rilevazione e la conte-stazione avviene soltanto al mo-mento del pensionamento e a quel

punto la tardività giunge a sorpre-sa e diventa motivo di danno perl’iscritto e, conseguentemente, dicontenzioso.Da qui il fermo convincimentoche il non adempiere al dovere dilealtà previdenziale si traduce inuna violazione deontologica, per-ché in danno della posizione ditutti, mentre l’adempimento rea-lizza coagulo e vincolo solidari-stico per tutta la classe forense,mantenendo per tutti una previ-denza a misura d’uomo, a misuradi soggetti leali, improntatacom’è ad un’ottica di solidarietàendocategoriale e soprattutto dietica professionale.

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LA PREVIDENZA FORENSE

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Molti ricordano il grande entu-siasmo che accompagnò l’ado-zione del decreto legislativo n.509/94 quale attuazione dellalegge delega n. 537/93 in mate-ria di trasformazione in personegiuridiche private di enti gestoridi forme obbligatorie di previ-denza ed assistenza.Il fenomeno della “privatizzazio-ne delle Casse”, quale espressio-ne di autonomia di molte catego-rie professionali, venne salutatocon viva soddisfazione. Si vede-va in esso il riconoscimento del-la capacità di autogestione dellevarie professioni anche in un set-tore delicato e di alto impatto so-ciale, oltre che costituzional-mente tutelato, quale la previ-denza e l’assistenza.Con l’entrata in vigore della leg-ge n. 335/95 gli enti previden-ziali privati hanno intrapreso ildisagevole percorso tendente aconiugare la salvaguardia del-l’equilibrio finanziario di lungotermine con la sostenibilità so-ciale.Concetto questo coniato dallecasse aventi origine dal dlgs n.103/96, tutte utilizzanti il meto-do contributivo per il calcolo deitrattamenti, e ben presto alleprese con l’evidente problema

della percepita inadeguatezzadelle pensioni corrisposte.Le iniziative intraprese dallecasse, in verità affrontate in or-dine sparso così da ampliare ledifferenziazioni tra loro, hannopoi subito una burrascosa sta-gione giurisprudenziale giacchéi tentativi di regolamentare inautonomia la correlazione con-tributi/prestazioni non semprehanno retto al vaglio della magi-stratura di merito e legittimità acausa della delimitazione di ini-ziativa concessa dal dodicesimocomma dell’art. 3 della L. n.335/95.Il rischio di dare origine ad unintervento profondamente rifor-matore in assenza dei necessaripoteri indusse Cassa Forense adadottare un atteggiamento pru-dente licenziando nel marzo2006 un intervento per alcuniinadeguato, ma in linea conquanto era in quel momentopossibile adottare.Al contrario vennero poste lebasi (previdenza complementa-re, sganciamento del trattamentominimo con i contributi minimi,ampliamento del periodo di rife-rimento, agevolazioni per i gio-vani iscritti) per un progettoriformatore completo, moderno

e più rispondente alle modificheche la categoria aveva subito ne-gli ultimi venti anni.Apparve tuttavia evidente cheun tale progetto non era seria-mente perseguibile se non pre-ceduto da “un intervento norma-tivo affinché gli enti previden-ziali privati possano operaresenza dubbi sui limiti della loroautonomia normativa” (Donella“Limiti della autonomia norma-tiva e stralcio per la riforma”, LaPrevidenza Forense n. 1/2006).Venne così rapidamente predi-sposta una proposta di legge perl’autonomia normativa degli En-ti previdenziali privatizzati(pubblicata integralmente inquesta rivista n. 4/2006).Parimenti si elaborò in via sinte-tica ed essenziale una ipotesi dimodifica del famigerato dodice-simo comma dell’art. 3 della L.n. 335/95.Questa seconda ipotesi di inter-vento, sia pur in misura parziale,venne recepita nella Legge Fi-nanziaria 2007 dando origine alcomma 763 che ha ampiamentemodificato lo scenario giuri-sprudenziale ma anche il pianodi confronto con i Ministeri vi-gilanti con particolare riguardoalla normativa derivante dal

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Il lungo cammino delle Casse private verso l’autonomia normativaIl memorandum che indica un programma per gli enti privatizzati (vedi Prev. For. n. 2/2008 pag. 144 e segg.), suggerisce alcune considerazionisull’importanza e l’urgenza del pieno riconoscimento della loro autonomianormativa in tema di prestazioni e contribuzioni, ora riconosciuta negli angusti limiti del comma 763 della legge finanziaria del 2007.

di Giulio Nevi

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D.m. 29/11/07 del Ministero delLavoro (Determinazione dei cri-teri per la redazione dei bilancitecnici degli enti gestori delleforme di previdenza obbligato-ria).Nel frattempo, da un lato lacomponente politica si mostravasensibile alle esigenze di chia-rezza ed autonomia normativaper le Casse, come testimonia lapresentazione del disegno dilegge Calvi. Disegno di leggeche attingeva gran parte dellaproposta elaborata in seno allaCassa Forense.Dall’altro saliva il livello di con-fronto, anche acceso, con i Mi-nisteri vigilanti come attesta lasentenza n. 1938/08 del TARLazio resa in favore dell’AdEPPe delle altre Casse aderenti circala loro indiscutibile natura pri-vata; natura ancor oggi contesta-ta con la proposizione di appelloal Consiglio di Stato da parte deisoccombenti. È quanto mai op-portuna una soluzione politicache sappia contemperare le ri-spettive esigenze e ripristinareun clima di reciproca e operosacollaborazione. In sede AdEPP èstata di recente formulata unaproposta in questa direzione; èauspicabile che venga adeguata-mente coltivata.In tale quadro d’insieme apparedi grande importanza il docu-mento sottoscritto l’8 aprile2008 in Roma definito “Memo-randum per il riordino organicodella normativa che disciplinagli enti previdenziali privati”.Come precisato nella premessadel documento è ormai consape-volezza comune, nell’interesseprevalente degli iscritti ai varienti, “la necessità di un contestooperativo più definito e stabile”così da indurre “a ritenere ormai

necessario un progetto di rias-setto organico della disciplina,da perseguire con uno specificodisegno di legge, delineato attra-verso un percorso condiviso epartecipato delle stesse Casse”.L’autonomia normativa e ge-stionale è requisito essenzialeper consentire alle Casse di as-solvere il proprio compito almeglio e dare vita ad una previ-denza moderna e più vicina allespecifiche esigenze delle diver-se categorie professionali rap-presentate.È altresì indubbio, stante la fina-lità della previdenza sancita dal-la Costituzione, che dovrannoessere individuati e con chiarez-za fissati dei sistemi di controllosotto il profilo della legittimitàdegli atti e della verifica perio-dica della sostenibilità finanzia-ria del sistema previdenziale nelmedio e lungo periodo (inten-dendo così delle proiezioni sinoa cinquant’anni a tutela dellecoorti di iscritti più giovani).Sono stati altresì individuati al-tri punti di criticità del sistemarelativi alla gestione dei patri-moni (in futuro destinati ad unrepentino incremento proprioper garantire l’equilibrio del si-stema per un così ampio lassotemporale e quindi la ragionevo-le sicurezza di poter erogare irelativi trattamenti), al regimefiscale attualmente penalizzanteper le Casse, ai costi ammini-strativi ed alle possibili econo-mie, alla previdenza comple-mentare, all’assistenza integrati-va, alla predisposizione e tra-smissione dei bilanci contabilicosì da migliorarne la confron-tabilità.Capitolo a sé merita l’argomen-to, ampiamente trattato, dellaadeguatezza e sicurezza delle

prestazioni per rispondere all’e-sigenza sostanziale di sostenibi-lità sociale che un sistema diprevidenza obbligatoria devenecessariamente assicurare.Così di estrema attualità e di ri-levanza strategica in futuro èl’argomento delle sinergie traCasse.Tale prospettiva, che sotto unprofilo macroeconomico può es-sere considerata una necessità,non transita necessariamente at-traverso un progetto di fusione oaccorpamento di Casse e profes-sioni, legittimamente orgogliosedella propria autonomia e delleproprie peculiarità.Ben potranno essere perseguitieffetti virtuosi di maggior effi-cienza gestionale, economie discala, ottimizzazione dei rendi-menti dei patrimoni, mediantel’utilizzo congiunto di struttureo attività di servizio inerenti va-rie funzioni.È quanto mai necessario unesplicito riconoscimento, sanci-to con specifica legge, della au-tonomia normativa delle Casse.È di conforto registrare da partedel potere legislativo e dellecomponenti ministeriali di indi-rizzo delle politiche governati-ve, una concorde visione ed ade-sione.Torna quindi di grande attualitàla proposta di legge predispostada Cassa Forense (pagg. 335-337 del n. 4/2006) che megliodisegna ed attualizza i principidi carattere generale (art. 1),riformula ampiamente integran-doli gli articoli 2 e 3 del D.P.R.509/94, sancisce formalmente ipoteri normativi in termini benpiù ampi di quelli fissati dal ci-tato comma 763.È confortante rilevare come itemi trattati nel “Memoran-

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tenuti il risultato possa essereconseguito. Lo meritano le Cas-se private, se sapranno superarerecenti sterili contrasti interni,autolesivi slanci scissionistici eanacronistiche esigenze di visi-bilità individuale, per aver di-

mostrato in circa un ventennioadeguata capacità e professiona-lità nello svolgimento del deli-cato compito affidato loro. Lomeritano i professionisti qualecomponente sempre più nume-rosa e vitale del nostro Paese.

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dum” trovano adeguata rispostanel testo predisposto a confer-ma di una focalizzazione sem-pre più precisa delle esigenzedi una previdenza moderna edefficace.È auspicabile che in tempi con-

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amministrazione del patrimonio

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In questi giorni (fine ottobre) hoassistito a Milano ad un dibattitosulla crisi che ha colpito il mondofinanziario e l’economia mondia-le. Gli illustri partecipanti, quasitutti di lingua inglese, hanno in-terloquito con argomentazioni piùo meno valide, ma non hanno sa-puto dare risposte convincenti aidue quesiti posti dallo spigliato,coreografico e ben informatogiornalista della CNN, moderato-re (o provocatore?) della tavolarotonda: quanto durerà la crisi equali potranno essere i segnalidella ripresa. Qualcuno potrebbeaffacciare dubbi sulla preparazio-ne e sull’esperienza di alcuni deipartecipanti, ma, evidentemente,non di tutti. Altri potrebbero pen-sare che le risposte incerte fosserodeterminate dal desiderio di nonrivelare retroscena ancora scono-sciuti, ma l’ipotesi non è credibi-le, anche per l’incalzante presen-za del giornalista-moderatoreBenjamin Todd. Era del tutto evi-dente che le incertezze derivavanodalla convinzione della enormequantità di variabili da valutare edi non avere a disposizione prece-denti con i quali confrontare glieventi attuali.Aggiungo che mi è sembrata ca-

rente anche l’analisi della situa-zione dal punto di vista politico.Alla vigilia delle elezioni presi-denziali negli Stati Uniti, proprioil paese in cui è nata e si è svilup-pata la crisi, c’è stato soltanto uncenno sfumato sul cambio dellaguardia alla Casa Bianca e non sisono fatti riferimenti di sorta aipunti nevralgici di Medio Oriente,America Centrale e Europa del-l’Est.Non è qui il luogo di amplificarel’analisi delle eventuali cause edelle conseguenze della crisi sottoil profilo politico, mentre è neces-sario sottolineare la mancanza diprecedenti, che rende il mondo fi-nanziario del tutto incerto nell’a-nalisi e nella proposta di soluzio-ni possibili.

Dalla crisi dei subprime a quellafinanziaria

Se la crisi dei subprime, che inte-ressa il settore immobiliare, stori-camente non correlato con il mer-cato finanziario, ha determinato lapiù grande crisi finanziaria dellastoria recente, non si può pensareche ne sia la sola causa. Infatti adessa si è aggiunta quella dell’in-debitamento del consumatoreamericano e del crollo dei consu-

mi del mondo occidentale, non-ché, ed è il fattore più grave e ri-schioso, le avvisaglie di una re-cessione economica che ha lette-ralmente terrorizzato i mercati.Certamente ci sono anche causepiù tecniche come le vendite alloscoperto dei fondi Hedge, che pe-raltro si stanno rivelando un au-tentico karakiri1. Ma la crisi non sisarebbe mai presentata con tantavirulenza se non fosse stata ali-mentata dallo sfruttamento finan-ziario del debito, messo in attodalle banche americane: una(quasi) perfetta catena di sant’An-tonio. Al fenomeno, anche se inmisura più contenuta e meno ri-schiosa per loro, hanno partecipa-to anche le banche italiane, sia in-direttamente con l’acquisto distrumenti finanziari emessi daquelle americane, sia direttamentecon la vendita ai propri clienti diprodotti costruiti sul debito.La succinta e senz’altro incom-pleta analisi della situazione ge-nerale ci porta a considerare qualisiano le ripercussioni sulle Cassedi previdenza in generale e suquella forense in particolare.È del tutto normale che un terre-moto (o uno tsunami come è oggidi moda dire) del genere si sia ri-

La crisi finanziaria ed economica e la gestione del patrimonio

della CassaLa crisi dei mercati finanziari mondiali non crea problemi alla Cassa Forense,

ma induce a riflettere nella modalità di gestione del suo patrimonio. La prudenza che ha caratterizzato questa gestione ha notevolmente

contenuto gli effetti negativi. Ora sono allo studio i nuovi criteri da adottare negli investimenti patrimoniali mobiliari e immobiliari.

di Carlo Dolci

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versato su tutti gli organismi pri-vati e pubblici che hanno a dispo-sizione patrimoni da gestire con lanecessità di ottenere redditivitànetta almeno pari all’inflazione.

Risparmiatori e investitori

Incidentalmente. A proposito diuna discussione sorta sulla naturadi risparmiatore o di investitore diuna cassa di previdenza, vale lapena spendere due parole. Mi ri-ferisco specificamente al sistemaprevidenziale detto “a ripartizio-ne”, su cui si basa la nostra Cassa,e dai metodi di calcolo adottati:principalmente quello retributivoe, per alcuni istituti (già in essereo che verranno introdotti con l’en-trata in vigore della riforma),quello contributivo. Il sistema aripartizione (i contributi versatinell’anno servono a pagare le ero-gazioni dello stesso periodo) inteoria non dovrebbe prevedere ac-cumulazione di capitale e quindinemmeno la necessità di gestirlo.Peraltro l’obbligo imposto al si-stema previdenziale di prevedereuna misura dei trattamenti rappor-tata ai redditi denunciati, tratta-menti che devono essere assicura-ti per un periodo molto ampio(trent’anni proiettati a cinquanta),fa scattare la necessità di un’in-gente accumulazione patrimonia-le. L’esigenza di gestire conve-nientemente il patrimonio è anco-ra più avvertibile per gli istitutiche si avvalgono del metodo dicalcolo contributivo, perché do-vrebbero garantire il capitale dalrischio dell’inflazione e, come èprevisto per la pensione modularedi nuova introduzione, un minimodi redditività annua dell’1,5%.A prescindere da questi obblighi,dettati dalla normativa e dallastruttura della nostra previdenza,è abbastanza intuibile che chi ri-

sparmia deve poi preservare ilproprio risparmio con investimen-ti indirizzati alla conservazionedel valore reale del patrimonio,proteggendolo dai pericoli dell’e-rosione inflattiva per remunerareal meglio, per quanto possibile, ilcapitale versato. Senza considera-re che i trattamenti erogati devonoessere adeguati di anno in annoalmeno all’inflazione ufficiale. Seil patrimonio che serve per pagarele pensioni non fosse gestito benesi avrebbe una sua diminuzionereale, che porterebbe al rapido de-fault dei conti della Cassa.Concludendo: non si può immagi-nare risparmio senza conseguenteinvestimento.

Controllo del rischio negli inve-stimenti

Dato per scontato che le Casseprevidenziali non possano e nondebbano tenere il proprio patri-monio in strumenti liquidi, tranneche per le necessità di cassa con-tingenti, come e dove lo possonocollocare per ottenere il migliorrendimento con il minimo ri-schio? O, meglio, quali criteri diinvestimento devono adottare perottenere la più alta redditività conil grado di rischio che hanno deci-so di poter sopportare? Ma anche:sino a che grado di rischio posso-no arrivare per poter conseguire laredditività prevista dall’equilibriofinanziario dei bilanci tecnici?A questo punto si affacciano im-mediatamente altre domande: chideve prendere le decisioni conse-guenti? Chi deve scegliere glistrumenti (asset) su cui investire?Chi valuta la loro diversificazionee i tempi (timing) di movimenta-zione?Il nostro Statuto prevede che ilComitato dei Delegati (art. 11 lett.f), su proposta del Consiglio di

amministrazione (art. 15 lett. g),approvi “i criteri generali di indi-viduazione e ripartizione del ri-schio nella scelta degli investi-menti”. Quindi occorre stabilirequali siano questi criteri generali,ma non la scelta degli investimen-ti, la cui individuazione nella tipo-logia e nel tempo sembra essereaffidata al C.d.A., organo che èresponsabile del suo operato da-vanti al Comitato, agli organi dicontrollo e alla magistratura.Con interpretazione, a mio avvisonon corretta, della norma statuta-ria, il Comitato, da qualche anno,traduce il suo potere di controllo edi indirizzo sul grado di rischiosopportabile in quello di scelta de-gli asset in cui investire: azioni,obbligazioni, immobili, ecc… Èvero che gli asset hanno gradi di ri-schio propri, ma è del tutto ovvioche nell’ambito della loro tipolo-gia il grado di rischio si estende suuna scala piuttosto estesa. Del re-sto, un investimento in obbligazio-ni può rivelarsi più azzardato di uninvestimento azionario. Non èun’ipotesi peregrina che esistanoinvestimenti obbligazionari che sisono rivelati molto più rischiosi ditanti investimenti azionari (è il ca-so delle obbligazioni “a basso ri-schio e a basso rendimento”, di cui14 erano state emesse da LehmanBrothers e sparite dall’elenco diPatti Chiari – consorzio dell’ABI –dopo la dichiarazione di insolven-za). L’interpretazione adottata dalComitato deriva di certo dalla dif-ficoltà di individuare proprio ilgrado di rischio sopportabile, manon credo che sia difficile, anchese costoso, munirsi degli strumentitecnici che altri soggetti similari,in primis le compagnie assicuratri-ci, usano per calcolare i rischi fi-nanziari degli investimenti e, inparticolare, per la loro copertura.

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Attualmente però il CdA può in-vestire soltanto negli strumentifinanziari indicati dal Comitatodei delegati. Nell’ambito dellepossibilità esistenti sul mercato ilcampo è ugualmente molto am-pio e la discrezionalità lo è altret-tanto sia per la scelta dei titoli siaper la tempistica di intervento.

La scelta in quali comparti im-piegare il patrimonio della Cassa

Quando ho cominciato a svolgerei miei compiti di delegato si dice-va che c’erano titoli azionari cherispondevano alla mission di unaCassa previdenziale ed essi eranoidentificati nei titoli assicurativi ebancari. Il criterio indicato eradel tutto gratuito e un eccellenteconsulente della fine degli anniNovanta lo fece rilevare con iro-nia. La dimostrazione della in-consistenza di tale distinzione laricaviamo dalla crisi che stiamovivendo, in cui proprio i titoli fi-nanziari sono crollati e hanno tra-volto anche quelli rappresentatividell’economia reale. Ed è proprionell’economia reale, nonostantel’incombente minaccia di reces-sione, che dobbiamo sperare ditrovare lo spunto e la forza di ri-sollevare anche l’economia finan-ziaria. Un ente previdenziale de-ve poter investire in strumenti diqualsiasi genere e tipologia pur-ché rispettosi del rapporto reddi-tività/rischio deciso dall’organopreposto. La Cassa Forense nonpuò far altro.Come abbiamo accennato, at-tualmente il Comitato dei delega-ti indica gli asset in cui il Consi-glio di amministrazione dovràpoi scegliere i singoli titoli. Ab-biamo anche detto che in questafase è difficile scegliere i titoliche rientrano in un profilo di ri-schio accettabile.

La storica liquidità della Cassa

All’evidenza il problema di CassaForense è sempre stato quello diavere un’eccessiva liquidità, con-siderata tale, anche contabilmen-te, quella investita in prodotti conscadenza infra annuale (pronticontro termine, BOT, ecc.). No-nostante gli sforzi, non si riesce ascendere sotto il mezzo miliardodi euro. Con la conseguenza ine-vitabile di dover subire erosionedel patrimonio per l’inflazionereale da scontare.In un momento di crisi come que-sto la liquidità è però consideratauna necessità e, in certa misura,una fortuna: sia perché quantonon investito non ha subito le mi-nusvalenze causate dal crollo del-le borse, sia perché la disponibi-lità di denaro fresco potrebbe con-sentire di intervenire nel mercatocon ottime prospettive. Non certoper speculare, attività che non do-vrebbe essere consentita ad un en-te che gestisce un servizio di inte-resse generale, ma per acquistarea prezzo più conveniente prodottida immettere nel proprio portafo-glio “a lunga conservazione”.Senza tener conto che investire intitoli rappresentativi dell’econo-mia reale sarebbe da considerareun aiuto al paese in crisi.I nostri modesti investimenti insocietà, che gestiscono il privateequity, contribuiscono in questomomento a svolgere quella fun-zione collaterale dei fondi previ-denziali in generale e della nostraCassa in particolare, funzione cheho sempre sostenuto essere auspi-cabile: una economia positiva nelpaese innesta un circuito virtuosoche dovrebbe favorire anche i red-diti degli avvocati e, di conse-guenza, rimpinguare i contributida versare alla Cassa. Chi gestisceun patrimonio di quattro miliardi

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Come individuare il grado di ri-schio sopportabile

Quindi è essenziale individuarecon criteri oggettivi il grado dirischio sopportabile per conse-guire una data redditività. Fac-ciamo un esempio semplice. Suscala da uno a dieci potremmoscegliere un rischio di cinque peruna redditività pari all’inflazioneufficiale e aumentare o diminui-re il grado di rischio a secondache vogliamo aumentare o dimi-nuire la redditività dell’investi-mento.In questo modo potremmo con-sentire al CdA di investire in qual-siasi strumento finanziario che ri-sponda al livello di rischio sceltodal Comitato dei delegati. Nel no-stro esempio, grossolano e teori-co, dovremmo optare fra cinque edieci, perché, per rispettare i no-stri bilanci tecnici, non potremmoandare al di sotto della parità delrendimento con l’inflazione.Purtroppo la procedura illustratanon sarebbe sufficiente a garanti-re integralmente il patrimoniodall’inflazione perché esiste unadifferenza sensibile fra quella uf-ficiale e quella reale. Pertanto sa-rebbe necessario aumentare diqualche decimale il grado di ri-schio da affrontare per riuscire apareggiare l’inflazione effettiva.Altro problema. La Cassa non è ingrado, allo stato, di effettuare uncontrollo preventivo del rischio,ma solo quello successivo all’in-vestimento. Una volta non aveva-mo neanche il controllo a poste-riori e pertanto abbiamo fatto unbel passo avanti e possiamo inter-venire, almeno successivamente,con manovre di riallineamento.Anche in questo campo è necessa-rio investire risorse per adeguarel’ufficio sia per il software che,eventualmente, per il personale.

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di euro ha in mano una risorsadella nazione. Certo è che il pri-vate equity sconta un rischio im-prenditoriale che ne consigliaun’utilizzazione molto prudente.D’altra parte, considerata l’altissi-ma volatilità dei mercati, un entecome il nostro ora non può ri-schiare investimenti importantinel settore finanziario. Forse l’u-nica via percorribile è quella diacquistare poco, e poco alla volta,tralasciando l’illusione di poterpareggiare in tempi brevi le minu-svalenze causate dalla crisi. LaCassa non ha bisogno di realizza-re il proprio patrimonio e quindipuò attendere tranquillamente ilriassetto dei mercati. Già è capita-to di dover subire delle perditevirtuali, che in qualche anno sonostate riassorbite.

Negli ultimi cento anni in Italia(e nel mondo) solo le azioni han-no prodotto rendimenti reali

Qualcuno può eccepire che non sivede perché una Cassa di previ-denza debba ricercare maggioreredditività accedendo al cosiddet-to mercato di rischio anziché in-vestire tranquillamente in titoli diStato. La risposta è duplice. I tito-li di Stato usualmente danno unarendita al di sotto del tasso d’in-flazione e il nostro bilancio attua-riale è costruito su una ipotesi direndita del 4% netta. In un libret-to pubblicato, se ricordo bene, dalSole-24 Ore di qualche tempo faera riportato il diagramma deirendimenti reali delle azioni ri-spetto alle obbligazioni fra il 1900e il 20032. Veniva preso in consi-derazione un periodo di oltrecent’anni, durante il quale si sonoavute guerre, rivoluzioni, catacli-smi e crisi finanziarie di ogni tipo.Ebbene nell’indice, che riporta idati di sedici paesi e quello del

“Mondo”, si può constatare che inquest’ultimo i rendimenti annuireali, sottolineo “reali”, delle ob-bligazioni sono stati dell’1,6%,mentre le azioni hanno raggiuntoil 5,7%. In cinque paesi, ivi com-presa l’Italia, il rendimento delleobbligazioni è risultato negativo.L’Italia (-1,9%) è superata in ne-gatività soltanto dalla Germania (-2,0%). In tutti i paesi consideratiil rendimento delle azioni è statolargamente superiore a quello del-le obbligazioni. L’Italia pur essen-do al penultimo posto (+2,2%),appena sopra il Belgio (+1,9%),può vantare una differenza del4,1% fra il rendimento negativodelle obbligazioni e quello positi-vo delle azioni. La statistica è l’a-nima di tutte le previsioni finan-ziarie, che si rifanno sempre adesperienze passate. Quindi nonsolo la Cassa Forense ha investitoin strumenti di rischio per neces-sità di bilancio, ma lo ha fatto te-nendo conto che era l’unica stradapercorribile per non perdere dena-ro nel lungo periodo.

L’investimento in immobili

Solitamente l’investitore familia-re, anche senza essere affetto dal“male del mattone”, impiega ipropri eventuali risparmi nell’ac-quisto della casa di abitazione, deilocali in cui svolge la propria atti-vità, della seconda casa. Poi si ri-volge al mercato finanziario o aimmobili da reddito. Per un pic-colo investitore la scelta ha unsenso logico, per un investitoreistituzionale un po’ meno. L’inve-stimento immobiliare ha delle ca-ratteristiche positive, come unacerta non correlazione con il mer-cato (ma l’attuale congiuntura ne-gativa, come abbiamo visto, nasceproprio da tale settore) e una co-pertura contro il rischio inflazio-

ne. Quindi l’asset non può man-care in un portafoglio equilibrato.Ma occorre tener presenti alcuniaccorgimenti per ridurre i rischi,che anche tale investimento com-porta.Tralascio di ricordare la necessità,accennata in precedenti articoli suquesta rivista e su Modello 5, direndere efficiente il comparto,sfruttando i vantaggi fiscali offer-ti da specifici organismi previstiper l’investimento immobiliare,come Fondi o Siiq, ma anche or-dinarie società di capitali. È infat-ti di normale conoscenza che lerendite immobiliari sono notevol-mente incrementate da una ge-stione dinamica dei compendi. Mifermo qui.Anche in questo settore, a paritàdi condizioni fiscali, occorre veri-ficare la presenza di alcune condi-zioni non eludibili per un acquistoprudente:a) scelta di immobili di pregio di

recente costruzione o ristruttu-rati;

b) immobili ad uso diverso dal re-sidenziale, con diversificazionefra tipologie;

c) immobili con un numero limi-tato di conduttori;

d) scelta in diverse aeree del paese(diversificazione geografica);

e) pezzatura non troppo consi-stente (sino a 50 milioni?);

f) immobili con redditività previ-sta tra il 5 e il 6%.

Tenendo conto di questi criteri sipotranno raggiungere livelli diredditività accettabili e in sintoniacon le esigenze imposte dai nostribilanci tecnici, non disgiunti dauna congrua diversificazione deirischi.

Le ripercussioni della crisi sullecasse previdenziali

La Cassa Forense soffre la crisi

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di una ripartizione del rischio su18 titoli di 12 emittenti diversedella complessiva somma di 30milioni di euro. Investimento,quindi, del tutto corretto e in lineacon la diversificazione del rischio.Ma non tutti gli enti previdenzialihanno assunto comportamenti al-trettanto prudenti. Da qui discen-de una diffusa preoccupazioneche la ricerca di redditività più al-te abbia indotto a sottovalutare ilivelli di rischio da assumere. Hogià detto che a mia conoscenza

questo atteggiamento non è certoquello adottato da Cassa Forense.Anzi: qualche volta la troppa (sesi può dire) prudenza ha impeditodi vedere subito i vantaggi di uninvestimento.

Note1 Da gennaio a ottobre 2008 le quotazio-ni degli Hedge Funds quotati UK sonocrollate di circa il 24%, di cui il 20% nel-l’ultimo mese (fonte: Advanced Capital).2 Fonte: Abn Amro, London BusinessSchool, Global Investment Returns Year-book, 2004.

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LA PREVIDENZA FORENSE

mondiale, come tutti gli investito-ri, anche i più prudenti. Il respon-sabile del front-office, dott. Ciba-ti, sul numero di ottobre di Mo-dello 5 ha ben chiarito che, tranneun modesto investimento in obbli-gazioni Lehman (tre milioni, pariallo 0,07% del nostro patrimo-nio), non abbiamo titoli struttura-ti, investimenti in hedge funds oin altre gestioni pericolose. Traparentesi è bene chiarire che l’in-vestimento in obbligazioni-seniorLehman è stato fatto nell’ambito

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Aumento dell’età pensio-nabileConcordo pienamente con il col-lega Avv. Pierluigi Milani nellalettera apparsa sulla rivista n.2/2008 in relazione alle modifi-che di natura previdenziale pre-viste dalla Cassa, non per rap-presentare sterili doglianze, masolo per evidenziare che le pro-spettazioni di continue modifi-che in pejus per gli iscritti ed inparticolare per i “giovani” iscrit-ti ingenerano effettivamente per-plessità e sfiducia nel sistemaprevidenziale.Prendo ad esempio la mia posi-zione, come tante, precisando chedopo essermi iscritto all’Albo de-gli avvocati nell’ottobre 2002,provvidi ad effettuare volontaria-mente – con diligenza e non po-chi sacrifici – l’iscrizione allaCassa dal 1.1.2003 calcolandogià allora che con il sistema pen-sionistico all’epoca vigente, sareiarrivato all’età di 65 anni con al-meno 33 anni di anzianità contri-butiva, ovvero, riscattando even-tualmente anni universitari, prati-cantato, ecc., avrei potuto addirit-tura ambire – in caso di necessità– ad una pensione di anzianitàcontributiva prima dei 65 anni.Che fine faranno tutte queste mie– forse anche ingenue o eccessi-ve – pianificazioni previdenziali

con le modifiche che state appor-tando al sistema pensionistico? Esoprattutto che prospettiva previ-denziale hanno i giovani profes-sionisti, anche miei coetanei, chenon hanno addirittura ancora po-tuto iscriversi?Alla luce di tali modifiche è dif-ficile anche fare una concretavalutazione sull’opportunità omeno di riscattare gli anni di cuisopra.Sinceramente rimango molto de-luso, perplesso e soprattuttopreoccupato anche perché la lo-gica conseguenza che emergedalle presenti osservazioni è laseguente.È vero che le modifiche prendonospunti da dati statistici concreti,ad es. il prosieguo dell’attività dimolti avvocati fino a 70 anni e ol-tre, ma per quella parte che perqualsivoglia motivo non sia ingrado di proseguire con profittol’attività professionale oltre unacerta età non andrebbe negata co-munque la certezza del diritto adun pensionamento dignitoso esenza dover invece subire il mec-canismo dello scomputo percen-tualistico per ogni anno di pensio-namento anticipato che, sincera-mente, mi sembra eccessivamenteoneroso e, se mi consentite, in an-titesi con la dignità professionaledell’avvocato pensionato.

Emiliano Torre

Risposta del DirettoreL’Avv. Emiliano Torre ha letto conattenzione la lettera del collegaPierluigi Milani pubblicata nel n.2/2008 della rivista.Sembra che non abbia letto conaltrettanta attenzione la rispostache è stata data.Si può guardare al futuro senza ilpessimismo manifestato dall’Avv.Torre, anche se le prestazioni do-vranno diminuire, i contributi au-mentare e aumentare anche l’etàpensionabile.È ciò che ha cercato di fare di re-cente il Comitato dei Delegati.Con l’approvazione da parte deiMinisteri della delibera adottatadal Comitato, gli equilibri finan-ziari saranno garantiti nel lungoperiodo e la contribuzione versa-ta alla Cassa resterà pur semprela miglior forma di risparmio.La valutazione delle opportunitàe convenienze dei riscatti è troppolegata a situazioni personali, chenon possono essere compiute nel-la risposta alla lettera dell’iscrit-to, necessariamente sintetica.Infine la riduzione dell’ammonta-re della pensione per chi ne chie-de una liquidazione anticipata, èun’esigenza imprescindibile dicarattere attuariale: rendereequiparabile l’onere della Cassa,qualunque sia il momento delpensionamento.

LLETTERE E QUESITI

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LLA PREVIDENZA FORENSE

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Indice annuale anno 2008a cura di Leonardo Carbone

IINDICE ANNUALE

ILA PREVIDENZA FORENSE

I. Indice degli autoriII. Indice della previdenza forenseIII. Indice dell’ordinamento forenseIV. Tabelle: cassa ed avvocati in cifreV. Indice della giurisprudenza

Indice degli autoriContiene l’elenco degli autori in ordine alfabeti-co, con la contestuale indicazione del titolo delloscritto, dell’anno, numero e pagina del fascicolo.

Alpa Guido1. La relazione annuale al CNF, 2008, 2, 103.

Barna Aurelia1. Rappresentanza delle donne nelle istituzioni fo-

rensi, 2008, 4, 314.

Berti Arnoaldi Veli Giuliano1. Alfa e Beta contro Gamma, 2008, 1, 37.2. Avvocati a Congresso a Bologna, 2008, 4, 297.3. La cancellazione dal registro dei praticanti:

due sentenze delle Sezioni Unite non condivisi-bili, 2008, 4, 307.

Biancofiore Giovanna1. Il tasso di sostituzione, 2008, 2, 167.2. Il reddito degli avvocati, 2008, 3, 256.

Bonzo Alessandro1. Il CNF e la riforma dell’ordinamento forense,

2008, 3, 197.

Bussola Marta1. La responsabilità dell’avvocato – La misura

del danno risarcibile, 2008, 1, 58.

Cappelletti Fabio1. Studi legali associati, 2008, 1, 11.

Carbone Leonardo1. Diritti di procuratore ed onorario di avvocato:

differenze e fattispecie “particolari” nella giu-risprudenza e prassi amministrativa, 2008, 1,20.

2. La tariffa forense “nelle” procedure concor-suali, 2008, 3, 222.

3. Lavoro, competitività, welfare (di Cinelli-Fer-raro), 2008, 3, 225.

4. La prescrizione del credito dell’avvocato,2008, 4, 312.

Cipriani Franco1. L’“Elogio” di Calamandrei. Tra canzonatura e

piaggeria, 2008, 1, 40.2. Il quesito di diritto tra esigenze di deflazione e

preoccupazioni dei difensori, 2008, 3, 219.3. Condanna in solido del difensore per le spese

di giudizio?, 2008, 4, 318.

Colloca Marcello1. Deontologia e previdenza, 2008, 4, 365.

Danovi Remo1. La nuova normativa antiriciclaggio e gli obbli-

ghi per i professionisti, 2008, 1, 28.2. Un caso singolare: una messa di suffragio tra re-

ligione e giustizia. Libertà di culto, 2008, 1, 65.3. Sulla giuridicità delle regole deontologiche,

2008, 2, 116.4. Il divieto del patto di quota lite, 2008, 2, 136.5. Dovere di formazione e specializzazione del-

l’avvocato, 2008, 4, 299.

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380

IINDICE ANNUALE

ILA PREVIDENZA FORENSE

Ilarioni Paola1. La previdenza forense: un’opportunità per i

giovani, 2008, 3, 264.

La Russa Vincenzo1. In ricordo di una presidenza troppo breve,

2008, 4, 295.

Mariani Marini Alarico1. Più società, meno corporazione. La crisi della

funzione disciplinare, 2008, 2, 125.2. Professione, comunicazione e marketing, 2008,

3, 216.

Martuccelli Carlo1. Un esame da cambiare, 2008, 1, 15.

Menichetti Antonella1. Quanto l’iscritto finanzia la sua pensione,

2008, 1, 86.2. Le prestazioni previdenziali erogate nel 2007,

2008, 2, 172.3. Le tendenze demografiche dei percettori di rendi-

te in Italia 1980-2004 e proiezione 2005-2035,2008, 4, 358.

Neri Serneri Maria Caterina1. Continuità professionale, 2008, 1, 82.2. Dati numerici rivalutati, 2008, 1, 89.

Nevi Giulio1. Il lungo cammino delle Casse private verso

l’autonomia normativa, 2008, 4, 368.

Proietti Michele1. Inadempienze degli iscritti, 2008, 1, 80.2. Mod. 5/2008: l’invio telematico è semplificato,

2008, 2, 158.

Rosa Paolo1. Dalla sostenibilità delle Casse all’adeguatezza

delle prestazioni, 2008, 1, 2.2. Se guardo attraverso lo zero… vedo il mondo,

2008, 2, 98.3. Parallelismi tra le casse di previdenza e le as-

sicurazioni (hanno in comune bisogno di sicu-rezza e protezione), 2008, 3, 194.

de Tilla Maurizio1. La tutela della salute delle donne nel mondo

del lavoro, 2008, 1, 45.2. La libertà si difende senza scambio, con la du-

rezza e la fierezza della propria identità, 2008,2, 133.

3. La costituzione dell’Eurelpro, 2008, 3, 270.4. La parola al paziente. Il consenso informato e

il rifiuto delle cure, 2008, 4, 326.

Di Lauro Massimo1. La formazione continua tra deontologia e pro-

fessionalità, 2008, 1, 18.

Dolci Carlo1. Redditività del patrimonio immobiliare della

Cassa, 2008, 1, 75.2. Il risparmio immobiliare gestito, 2008, 3, 266.3. La crisi finanziaria ed economica e la gestione

del patrimonio della Cassa, 2008, 4, 371.

Donella Dario1. La società di capitale tra avvocati: un pericolo

per la cassa di previdenza, 2008, 1, 68.2. Punto e a capo. Per la riforma dell’ordinamen-

to forense, 2008, 2, 121.3. Perché il retributivo corretto, 2008, 2, 152.4. Riprende il cammino della riforma, 2008, 3,

202.5. La sanzione disciplinare della cancellazione,

2008, 4, 333.6. Legittima la restrizione della pubblicità per le

libere professioni, 2008, 4, 335.

Florio Gennaro1. Dati numerici rivalutati, 2008, 1, 89.2. Novità per il calcolo veloce della pensione,

2008, 2, 162.

Garibotti Alessandro1. Avvocati e giudici onorari. Un convegno del-

l’O.U.A. a Caltagirone, 2008, 2, 128.

Grillo Michelina1. Codice di autoregolamentazione degli “sciope-

ri” degli avvocati. Ora adempia la politica,2008, 1, 5.

07_Indice annuale_379-384 19-01-2009 13:21 Pagina 380

381

ILA PREVIDENZA FORENSE

4. Il controllo del rischio mobiliare in Cassa Fo-rense. Il progetto di ALM, 2008, 4, 290.

Rubino Sammartano Mauro1. La riserva della consulenza, 2008, 1, 52.

Uboldi Sara1. La responsabilità dell’avvocato – La misura

del danno risarcibile, 2008, 1, 58.

Vasarri Valeriano1. Perché il retributivo corretto, 2008, 2, 149.

Vianello Marco1. Etica informatica diritto (a cura di Paolo Mo-

ro), 2008, 3, 227.

Indice della previdenza forenseContiene i documenti – suddivisi secondo la sot-toriportata scansione – riguardanti la previdenzaforense. Per ogni documento viene riportato l’an-no della rivista, il numero del fascicolo, la pagina,nonché la sigla “c” se trattasi di prassi ammini-strativa, “d” se trattasi di articolo, “g” se trattasi digiurisprudenza.

I. Obbligazione contributivaII. PrestazioniIII. Previdenza forense in generale

I. Obbligazione contributiva1. Inadempienze degli iscritti (M. Proietti), 2008,

1, 80.2. Mod. 5/2008: l’invio telematico è semplificato

(M. Proietti), 2008, 2, 158.

II. Prestazioni1. Continuità professionale (M.C. Neri Serneri),

2008, 1, 82.2. Novità per il calcolo veloce della pensione (G.

Florio), 2008, 2, 162.3. Il tasso di sostituzione (G. Biancofiore), 2008,

2, 167.4. Le prestazioni previdenziali erogate nel 2007

(A. Menichetti), 2008, 2, 172.5. La decorrenza della prima rivalutazione ai sen-

si della legge n. 576/80 (Trib. Roma 13.9.2007n. 15300), 2008, 2, 175, g.

6. Autonomia normativa degli enti previdenziali(Cass. 25.6.2007, n. 14701; Corte App. Torino5.2.2007, n. 135), 2008, 2, 180, g.

7. Esercizio attività commerciale ed incompatibi-lità con professione e cassa (Trib. Roma n.6732/2004), 2008, 2, 185, g.

8. Inefficacia iscrizione cassa per attività incom-patibile (Corte App. Torino n. 3802/2006),2008, 2, 186.

III. Previdenza forense in generale1. Dalla sostenibilità delle Casse all’adeguatezza

delle prestazioni (P. Rosa), 2008, 1, 2.2. La società di capitale tra avvocati: un pericolo

per la cassa di previdenza (D. Donella), 2008,1, 68.

3. Continuità professionale (M.C. Neri Serneri),2008, 1, 82.

4. Quanto l’iscritto finanzia la sua pensione (A.Menichetti), 2008, 1, 86.

5. Se guardo attraverso lo zero… vedo il mondo(P. Rosa), 2008, 2, 98.

6. Memorandum per il riordino organico degli en-ti previdenziali privati, 2008, 2, 144.

7. Perché il retributivo corretto (V. Vasarri-D. Do-nella), 2008, 2, 149 e 152.

8. Il tasso di sostituzione (G. Biancofiore), 2008,2, 167.

9. Le prestazioni previdenziali erogate nel 2007(A. Menichetti), 2008, 2, 172.

10. Parallelismi tra le casse di previdenza e le as-sicurazioni (hanno in comune bisogno di sicu-rezza e protezione) (P. Rosa), 2008, 3, 194.

11. La previdenza forense: un’opportunità per igiovani (P. Ilarioni), 2008, 3, 264.

12. Il risparmio immobiliare gestito (C. Dolci),2008, 3, 266.

13. La costituzione dell’Eurelpro (M. de Tilla),2008, 3, 270.

14. Rimborsabilità contributi (Trib. Roma1.2.2007), 2008, 3, 274, g.

15. Commutazione pensione invalidità in vec-chiaia (Trib. Latina 17.1.2008), 2008, 3, 279.

16. Indennità di maternità in favore dei padri(Trib. Rovigo 20.2.2008 n. 29 – Trib. Roma21.3.2008 n. 1174), 2008, 3, 281.

07_Indice annuale_379-384 19-01-2009 13:21 Pagina 381

382

IINDICE ANNUALE

ILA PREVIDENZA FORENSE

8. L’“Elogio” di Calamandrei. Tra canzonatura epiaggeria (F. Cipriani), 2008, 1, 40.

9. La tutela della salute delle donne nel mondodel lavoro (M. de Tilla), 2008, 1, 45.

10. La riserva della consulenza (M. Rubino Sam-martano), 2008, 1, 52.

11. La responsabilità dell’avvocato – La misuradel danno risarcibile (M. Bussola – S. Ubol-di), 2008, 1, 58.

12. Una caso singolare: una messa di suffragiotra religione e giustizia. Libertà di culto (R.Danovi), 2008, 1, 65.

13. La società di capitale tra avvocati: un perico-lo per la cassa di previdenza (D. Donella),2008, 1, 68.

14. La relazione annuale del CNF (G. Alpa),2008, 2, 103.

15. Punto e a capo. Per la riforma dell’ordina-mento forense (D. Donella), 2008, 2, 121.

16. Avvocati e giudici onorari. Un Convegno del-l’O.U.A. a Caltagirone (A. Garibotti), 2008, 2,128.

17. La libertà si difende senza scambio, con la du-rezza e la fierezza della propria identità (M.de Tilla), 2008, 2, 133.

18. Il divieto del patto di quota lite (R. Danovi),2008, 2, 136.

19. Il CNF e la riforma dell’ordinamento forense(A. Bonzo), 2008, 3, 197.

20. Riprende il cammino della riforma (D. Donel-la), 2008, 3, 202.

21. L’antitrust e la concorrenza, 2008, 3, 209.22. Il CNF risponde all’antitrust. Modifiche al

codice deontologico, 2008, 3, 213.23. Professione, comunicazione e marketing (A.

Mariani Marini), 2008, 3, 216.24. Il quesito di diritto tra esigenze di deflazione

e preoccupazioni dei difensori (F. Cipriani),2008, 3, 219.

25. La tariffa forense “nelle” procedure concor-suali (L. Carbone), 2008, 3, 222.

26. Lavoro, competitività, welfare (L. Carbone),2008, 3, 225.

27. Etica informatica diritto (a cura di Paolo Mo-ro) (M. Vianello), 2008, 3, 227.

28. Avvocati a Congresso a Bologna (G. Berti Ar-noaldi Veli), 2008, 4, 297.

17. Il controllo del rischio mobiliare in Cassa Foren-se: il progetto di ALM (P. Rosa), 2008, 4, 290.

18. Il ricordo di una presidenza troppo breve (V.La Russa), 2008, 4, 295.

19. Le tendenze demografiche dei percettori direndite in Italia 1980-2004 e proiezioni 2005-2035 (A. Menichetti), 2008, 4, 358.

20. Deontologia e previdenza (M. Colloca), 2008,4, 365.

21 Il lungo cammino delle Casse private versol’autonomia normativa (G. Nevi), 2008, 4,368.

22. La crisi finanziaria ed economica e la gestio-ne del patrimonio della Cassa (C. Dolci),2008, 4, 371.

23. Aumento dell’età pensionabile, 2008, 4, 377.

Indice dell’ordinamento forenseContiene l’indicazione di tutti i documenti – se-condo la riportata scansione – riguardanti l’Avvo-catura e la Giustizia in generale. Per ogni docu-mento viene riportato l’anno della rivista, il fasci-colo, la pagina, nonché la sigla “c” se trattasi diprassi amministrativa, “d” se trattasi di articolo,“g” se trattasi di giurisprudenza.

I. Ordinamento professionaleII. Amministrazione della giustiziaIII. Deontologia-procedimento disciplinareIV. Congressi-Convegni-Associazioni

I. Ordinamento professionale1. Codice di autoregolamentazione degli “sciope-

ri” degli avvocati. Ora adempia la politica (M.Grillo), 2008, 1, 5.

2. Studi legali associati (F. Cappelletti), 2008, 1, 11.3. Un esame da cambiare (C. Martuccelli), 2008,

1, 15.4. La formazione continua tra deontologia e pro-

fessionalità (M. Di Lauro), 2008, 1, 18.5. Diritti di procuratore ed onorario di avvocato:

differenze e fattispecie “particolari” nella giu-risprudenza e prassi amministrativa (L. Carbo-ne), 2008, 1, 20.

6. La nuova normativa antiriciclaggio e gli obbli-ghi per i professionisti (R. Danovi), 2008, 1, 28.

7. Alfa e Beta contro Gamma (G. Berti ArnoaldiVeli), 2008, 1, 37.

07_Indice annuale_379-384 19-01-2009 13:21 Pagina 382

5. Sanzione disciplinare, cancellazione dall’alboe decorso del tempo per la reiscrizione (Cass.,sez. un., 12.5.2008, n. 11653), 2008, 4, 333.

6. Pubblicità in materia di prestazioni professio-nali (Corte di Giustizia (seconda edizione)13.3.2008, causa C-446-05), 2008, 4, 335.

7. Deontologia e previdenza (M. Colloca), 2008,4, 365.

IV. Congressi-Convegni-Associazioni1. Avvocati e giudici onorari. Un convegno del-

l’O.U.A. a Caltagirone (A. Garibotti), 2008, 2,128.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre1. Redditività del patrimonio immobiliare della

Cassa (C. Dolci), 2008, 1, 75.2. Dati numerici rivalutati (M.C. Neri Serneri –

G. Florio), 2008, 1, 89.3. Il bilancio consultivo 2007, 2008, 3, 231.4. Il reddito degli avvocati (G. Biancofiore),

2008, 3, 256.5. Il risparmio immobiliare gestito (C. Dolci),

2008, 3, 266.6. Il bilancio tecnico al 31.12.2006, 2008, 4, 343.7. Le tendenze demografiche dei percettori di ren-

dite in Italia 1980-2004 e proiezione 2005-2035 (A. Menichetti), 2008, 4, 358.

8. La crisi finanziaria ed economica e la gestione delpatrimonio della Cassa (C. Dolci), 2008, 4, 371.

Indice della giurisprudenza– Trib. Roma n. 6732/2004 (attività commerciale,

iscrizione albo e Cassa Forense), 2008, 2, 185.– Corte App. Roma n. 3802/2006 (inefficacia

iscrizione alla Cassa per attività incompatibileiscrizione albo), 2008, 2, 186.

– Trib. Roma 1.2.2007 (rimborsabilità contributi),2008, 3, 274.

– Corte App. Torino 5.2.2007, n. 135 (autonomianormativa enti privatizzati), 2008, 2, 182.

– Cass. 27.3.2007, n. 7449 (libertà di culto),2008, 1, 65.

– Cass. 18.4.2007, n. 9237 (soggezione a riservadell’attività di consulenza e assistenza in mate-ria legale e tributaria), 2008, 1, 53.

– Cass. 18.4.2007, n. 9238 (la responsabilità del-

383

ILA PREVIDENZA FORENSE

29. Dovere di formazione e specializzazione del-l’avvocato (R. Danovi), 2008, 4, 299.

30. La cancellazione dal registro dei praticanti:due sentenze delle Sezioni Unite non condivi-sibili (G. Berti Arnoaldi Veli), 2008, 4, 307.

31. La prescrizione del credito dell’avvocato (L.Carbone), 2008, 4, 312.

32. Rappresentanza delle donne nelle istituzioniforensi (A. Barna), 2008, 4, 314.

33. Condanna in solido del difensore per le spesedi giudizio? (F. Cipriani), 2008, 4, 318.

34. La parola al paziente. Il consenso informato eil rifiuto delle cure (M. de Tilla), 2008, 4, 326.

35. Diritto del praticante Avvocato a restare iscrit-to nel Registro dei praticanti a vita (Cass., sez.un., 30.6.2008, n. 17761 e 17762), 2008, 4, 338.

36. Deontologia e previdenza (M. Colloca), 2008,4, 365.

II. Amministrazione della giustizia1. Alfa e Beta contro Gamma (G. Berti Arnoaldi

Veli), 2008, 1, 37.2. L’“Elogio” di Calamandrei. Tra canzonatura e

piaggeria (F. Cipriani), 2008, 1, 40.3. Un caso singolare: una messa di suffragio tra

religione e giustizia. Libertà di culto (R. Dano-vi), 2008, 1, 65.

4. L’antitrust e la concorrenza, 2008, 3, 209.5. Il CNF risponde all’antitrust. Modifiche al co-

dice deontologico, 2008, 3, 213.6. Il quesito di diritto tra esigenze di deflazione e

preoccupazioni dei difensori (F. Cipriani),2008, 3, 219.

7. La tariffa forense “nelle” procedure concor-suali (L. Carbone), 2008, 3, 222.

8. Condanna in solido del difensore per le spesedi giudizio? (F. Cipriani), 2008, 4, 318.

III. Deontologia – procedimento disciplinare1. La formazione continua tra deontologia e pro-

fessionalità (M. Di Lauro), 2008, 1, 18.2. Sulla giuridicità delle regole deontologiche (R.

Danovi), 2008, 2, 116.3. Più società, meno corporazione. La crisi della

funzione disciplinare (A. Mariani Marini),2008, 2, 125.

4. Il CNF risponde all’antitrust. Modifiche al co-dice deontologico, 2008, 3, 213.

07_Indice annuale_379-384 19-01-2009 13:21 Pagina 383

– Trib. Rovigo 20.2.2008, n. 29 (indennità di ma-ternità ai padri), 2008, 3, 280.

– Trib. Brescia 25.2.2008 (indennità di maternitàin favore dei padri), 2008, 3, 281.

– Trib. Roma 2.3.2008 (indennità di maternità infavore dei padri), 2008, 3, 281.

– Corte di Giustizia (seconda edizione) 13.3.2008,causa C-446-05 (pubblicità in materia di presta-zioni di cure dentistiche), 2008, 4, 335.

– Cass., sez. un., 12.5.2008, n. 11653 (Sanzionedisciplinare, cancellazione dall’albo e decorsodel tempo per la reiscrizione), 2008, 4, 333.

– Cass., sez. un., 30.6.2008, n. 17761 e n. 17762(Praticante avvocato, scadenza della pratica e di-ritto a restare iscritto al Registro), 2008, 4, 338.

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IINDICE ANNUALE

l’avvocato – la misura del danno risarcibile),2008, 1, 58.

– Cass. 25.6.2007, n. 14701 (autonomia normati-va degli enti previdenziali), 2008, 2, 179.

– Trib. Roma 13.9.2007, n. 15300 (decorrenzadella prima rivalutazione L. n. 576/80).

– Cass. pen., sez. VI, 10.10.2007, n. 42790 (pre-stazioni professionali isolate e violazione dellariserva: monopolio dello stragiudiziale), 2008,1, 54.

– Cass., sez. un., 20.12.2007, n. 26810 (fonda-mento giuridico delle norme deontologiche),2008, 2, 137.

– Trib. Latina 17.1.2008 (commutazione pensioneinvalidità in pensione di vecchiaia), 2008, 3, 279.

ILA PREVIDENZA FORENSE

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