IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?

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IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.? Corso di Laurea Magistrale in Scienze di Internet RELATORE: CHIAR.MO PRESENTATA DA: PROF.SSA GIUSELLA MARILENA MORDENTI FINOCCHIARO Sessione I - Anno Accademico 2013/2014

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IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA

IL CITTADINO E LA P.A.?

Corso di Laurea Magistrale in Scienze di Internet

R E L A T O R E : C H I A R . M O P R E S E N T A T A D A :P R O F . S S A G I U S E L L A M A R I L E N A M O R D E N T IF I N O C C H I A R O

Sessione I

-

Anno

Accademico

2013/2014

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IL DOCUMENTO INFORMATICO E IL SUO VALORE

� « La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. » (art. 1 D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – C.A.D.)

� « Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supportoinformatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tuttigli effetti di legge. L'idoneità del documentoinformatico a soddisfareil requisitogli effetti di legge. L'idoneità del documentoinformatico a soddisfareil requisitodella forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili ingiudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,integrità ed immodificabilità. » (art. 20 C.A.D. - Documento informatico)

� « Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazionifotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di coseformano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il qualesono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. »

(art. 2712 c.c. - Riproduzioni meccaniche)

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E-MAIL

L’e-mail non solo è un documento informatico, ma un documento informatico dotatodi una firma elettronica: le credenziali utilizzate ne integrano la definizione di firmaelettronica.

« Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio èliberamentevalutabile in giudizio, tenutoconto delle suecaratteristicheoggettivedi

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liberamentevalutabile in giudizio, tenutoconto delle suecaratteristicheoggettivediqualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»

(art. 21 comma 1 C.A.D. - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica)

« Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramiteassociazione logica ad altri dati elettronici, utilizzaticome metodo di identificazione informatica»

(art. 1 C.A.D. - Definizioni)

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E-MAIL CERTIFICATA

Supera le debolezze della posta elettronica ordinaria:� tracciabilità della casella del mittente e del destinatario;

� certificazione della data e dell’ora di spedizione e ricezione del messaggio e degli allegati;

� elevati requisiti di qualità e continuità del servizio;

� applicazione di procedure a garanzia della privacy e della sicurezza;

� archiviazionedapartedelgestoredi tutti gli eventiassociatiadinvii e ricezioni.� archiviazionedapartedelgestoredi tutti gli eventiassociatiadinvii e ricezioni.

Posta elettronica certificata: «Sistema dicomunicazione in grado di attestare l'invio el'avvenuta consegna di un messaggio di postaelettronica e di fornire ricevute opponibili aiterzi» (art. 1 C.A.D.)

«Le ricevute costituiscono la documentazioneelettronica attestante l'invio e la consegna didocumenti informatici»

(art. 1 lett. g) D.P.R. 68/2005)

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E-MAIL CERTIFICATA

La trasmissione di documenti informatici per viatelematica, effettuata mediante posta elettronica certificataequivale, salvo che la legge disponga diversamente, allanotificazione per mezzo della posta. (art. 48 C.A.D.)

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E P.E.C.

� Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediantel'utilizzo della posta elettronica certificata o in cooperazione applicativa. (art. 47 C.A.D.)

� Per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna, con i soggetti chehanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, lepubbliche amministrazioniutilizzano la p.e.c.. La dichiarazione dell'indirizzo rappresenta espressa accettazione dell'inviotramite posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e deiprovvedimenticheriguardanoil soggetto. (art. 6 C.A.D.)

Servizio di posta elettronica certificata attribuita gratuitamente aicittadini che ne fanno richiesta.

(art. 16-bis D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009)

provvedimenticheriguardanoil soggetto. (art. 6 C.A.D.)

Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IndicePA). (art. 57-bis C.A.D.)

Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

(art. 6-bis C.A.D.)

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� Si tratta di una casella di posta elettronicacertificata acomunicazione ridotta:consentela trasmissione e la ricezione telematica didocumenti solo verso gli indirizzi p.e.c.

P.E.C. PER IL CITTADINO

E’ conosciuta con l’acronimo di CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata traPubblica Amministrazione e Cittadino).

documenti solo verso gli indirizzi p.e.c.presenti inIndicePa.

� La casella ottenuta attraverso il servizio diPostacertificat@ diviene domicilio informa-tico: l’attivazione comporta l’accettazionedell'invio su quella specifica casella di tutti iprovvedimenti che riguardano il cittadino daparte delle pubbliche amministrazioni.

[email protected]

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DOMICILIO DIGITALE

Il DL. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) introduce nel C.A.D. l’art. 3-bis:

� ogni cittadino ha la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprioindirizzo p.e.c. quale domicilio digitale.

� l’indirizzo deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 16-bis comma 5del D.L.185/2008 convertito con L. 2/2009.

� il domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione� il domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della PopolazioneResidente (ANPR). Tuttavia ad oggi, non ne sono state definite le modalitàdicomunicazione, variazione e cancellazione da parte del cittadino.

� a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativavigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in viatelematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubbliciservizicomunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallostesso dichiarato.

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DOMICILIO DIGITALE

L’art. 14 del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013) dispone che il domicilio digitalesia assegnato al cittadino anche all'atto della richiesta del documentounificato, ovveroall'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza, a partiredall'entrata a regime dell'A.N.P.R.. Tale casella di posta elettronica certificata saràsuccessivamente attivabile in modalità telematica dal cittadino. Anche in questo casononè statoancoraemanatoil decretochestabiliscele modalitàdi rilascio.nonè statoancoraemanatoil decretochestabiliscele modalitàdi rilascio.

Se il cittadino non dispone del domicilio digitale:le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documentiinformatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservarenei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata conavviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firmaautografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3del D.Lgs. 39/1993.

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E-GOVERNMENT

“Il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelleamministrazioni pubbliche, coniugato a un cambiamento organizzativo eall’acquisizione di nuove competenze da parte del personale, con l’obbiettivo dimigliorare i servizi al pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere lepolitiche pubbliche.” (Commissione Europea, 2003)

� I governi europei, nell’ambito della strategiaEurope2020, si sono impegnati a garantire entroil 2015 l'ampia diffusione di servizi di e-Government orientati all'utente, personalizzati emultipiattaforma.� Le strategie d’azione dell'Agenda Digitale Europea:

• mercato digitale unico • internet veloce • interoperabilità e standard • fiducia e sicurezza informatica • ricerca e innovazione • alfabetizzazione informatica • ICT per la società.

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DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE

« Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalitàdigitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità piùappropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (art. 2 C.A.D.)

I cittadini e le impresehannodiritto all'usodelle tecnologietelematichenellecomunicazioniconI cittadini e le impresehannodiritto all'usodelle tecnologietelematichenellecomunicazioniconla pubblica amministrazione.Non si tratta solo di una pretesa passiva, ovvero ricevere comunicazioni attraverso gli strumentiI.C.T., ma il cittadino ha il diritto ad utilizzare tali strumenti per ottenere servizi dalla P.A.:� domicilio digitale� partecipazione al procedimento amministrativo � diritto di accesso ai documenti amministrativi informatici� pagamenti elettronici verso la P.A. � comunicazioni via p.e.c. per le aziende e professionisti� Sportello Unico e Registro informatico degli adempimenti delle imprese.

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DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE

� « Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica deicittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche alfine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. »

(art. 8 C.A.D.)

� « Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuovetecnologie per promuovereuna maggiore partecipazionedei cittadini, anchetecnologie per promuovereuna maggiore partecipazionedei cittadini, ancheresidenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei dirittipolitici e civili sia individuali che collettivi. » (art. 9 C.A.D.)

I diritti digitali del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non possonoessere esercitati se il cittadino non ha le conoscenze, le capacità, le competenze e nondispone degli strumenti adeguati che l’esercizio di questi diritti richiede.

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DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE

Il Rapporto Eurostat 2013:

� il 62% degli europei tra i 16 e i 74 anni accedono ad internet ogni giorno, o quasiogni giorno, a fronte di un dato italiano del 54%

� il 79% delle famiglie europee ha un accesso a internet, in Italia il 69%

� il 21% dei cittadini europei ha dichiarato di non aver mai usato internet contro un34% italiano

� il 41% dei cittadini europei ha usato internet per interagire con la P.A. mentre inItalia solo il 21%.

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Non tutti i cittadini nel territorio nazionale possono connettersi ad internet e ciòcomporta la loro automatica ed immediata esclusione da tutti i servizi informatizzatiche le P.A. potranno predisporre.

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DIGITAL DIVIDE E P.A.

Il digital divide, che investe anche la pubblica amministrazione, comportaricadutenegative sui cittadini.

« Le pubbliche amministrazioni attuano anche politiche di formazione del personalefinalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione » (art. 13 C.A.D.)

La conoscenza e l’uso delle tecnologie I.C.T. non è in ogni caso sufficiente,ciò cheoccorre comprendere è come le tecnologie dell’informazione e della comunicazionepossano modificare alla radice i processi organizzativi ed operativi interni.Altra questione è certamente legata alla connettività alla rete che,anche per le P.A.,non sempre è garantita. Se non interverranno adeguamenti strutturali, il già presenterallentamento dei servizi e delle comunicazioni informatiche interne alle P.A. saràdestinato ad amplificarsi.

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DOMICILIO DIGITALE E P.A.

� Il domicilio digitale è uno degli strumenti volti all’ammodernamento dell’azionedello Stato e consente di ottenere vantaggi consistenti in termini di riduzione dicosti, tempi ed accelerazione generale delle comunicazioni.

� Per instaurare un positivo sistema di comunicazione digitale tra il cittadino e la P.A.questostrumentonondovràcertamenterestareconfinatoall’utilizzo punitivo.questostrumentonondovràcertamenterestareconfinatoall’utilizzo punitivo.

� Stante ad oggi l’attivazione volontaria, affinché il domicilio digitale trovilargadiffusione, dovrà essere percepito dal cittadino come un canale efficace perdialogare con la pubblica amministrazione e per ottenere celeri risposte.

� Per questa ragione sarebbe opportuno che le P.A. promuovessero attivamente lafruizione di servizi che utilizzano come canale preferenziale il domiciliodigitale.

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DOMICILIO DIGITALE: CONCLUSIONI

Per concludere questo studio è necessario affermare che sussistono alcunisignificativiostacoli di contesto che ne possono impedire il pieno utilizzo in tempi brevi. Primo tratutti è certamente la scarsa alfabetizzazione informatica, che allontana immediatamentedai servizi digitali intere fasce sociali ed inoltre la non completata copertura di rete sulterritorio nazionale lascia anch’essa cittadini impossibilitati ad accedere agevolmente aiservizidellaP.A. digitale.servizidellaP.A. digitale.

Se gli ostacoli di contesto verranno rimossi allora un numero maggiore di personepotràesercitare il diritto all’utilizzo delle tecnologie informatiche nella comunicazione con lapubblica amministrazione e questo potrà incentivare la più ampia diffusione dei servizidella P.A. digitale, come il domicilio digitale del cittadino.

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