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NOTA IN DATA 13 OTTOBRE 2010 Il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141: come cambia la disciplina della trasparenza bancaria Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 - Suppl. Ordinario n.212 – è stato pubblicato il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Decreto legislativo così intitolato: “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disci- plina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finan- ziaria e dei mediatori creditizi.” Intitolazione che, come spesso accade, ben poco chiarisce sul contenuto del decreto: se non che contiene tra l’altro, modifiche” al Testo Unico Banca- rio. Con le presenti note cercheremo di proporre una prima lettura “a caldo” di alcune modifiche cercando di enucleare dal caotico testo del decreto quelle incidenti sugli aspetti più rilevanti e tali da suggerire la opportunità di una im- mediata e diretta loro percezione da parte degli uffici operativi della Banca. Cercando anche di chiederci se le numerose modifiche siano tali da configurare (come a noi certamente pare) una vera e propria “riforma” del testo unico ban- cario. Prenderemo in esame per il momento le modifiche apportate al TUB dall’articolo 4 del decreto “Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385”, cioè quello che ha modificato la disciplina ge- nerale della trasparenza ( 1 ), nonché l’art. 1 “Modifiche al testo unico (1) L’art. 4 del DLgs. 141/2010 si compone di due commi: il primo sostituisce la rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ora intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. Il secondo prevede la sostituzione dell’intero capo I del titolo VI del decre- to legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intitolato “Operazioni e servizi bancari e finanziari”.

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NOTA IN DATA 13 OTTOBRE 2010

Il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141: come cambia la disciplina

della trasparenza bancaria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 - Suppl. Ordinario

n.212 – è stato pubblicato il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Decreto legislativo così intitolato: “Attuazione della direttiva 2008/48/CE

relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del

testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disci-

plina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finan-

ziaria e dei mediatori creditizi.”

Intitolazione che, come spesso accade, ben poco chiarisce sul contenuto

del decreto: se non che contiene tra l’altro, “modifiche” al Testo Unico Banca-

rio.

Con le presenti note cercheremo di proporre una prima lettura “a caldo”

di alcune modifiche cercando di enucleare dal caotico testo del decreto quelle

incidenti sugli aspetti più rilevanti e tali da suggerire la opportunità di una im-

mediata e diretta loro percezione da parte degli uffici operativi della Banca.

Cercando anche di chiederci se le numerose modifiche siano tali da configurare

(come a noi certamente pare) una vera e propria “riforma” del testo unico ban-

cario.

Prenderemo in esame per il momento le modifiche apportate al TUB

dall’articolo 4 del decreto “Modifiche al titolo VI del decreto legislativo

1° settembre 1993 n. 385”, cioè quello che ha modificato la disciplina ge-

nerale della trasparenza (1), nonché l’art. 1 “Modifiche al testo unico

(1) L’art. 4 del DLgs. 141/2010 si compone di due commi: il primo sostituisce la rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ora intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. Il secondo prevede la sostituzione dell’intero capo I del titolo VI del decre-to legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intitolato “Operazioni e servizi bancari e finanziari”.

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bancario”, cioè quello che ha attuato la Direttiva 2008/48/CE in materia di

Credito al Consumo (artt. 121-126) (2).

Le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (Titolo II del

Dlgs. 141/2010), secondo quanto previsto all’art. 6 del Dlgs. 141/2010, entre-

ranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto

in Gazzetta Ufficiale, e dunque il 5 dicembre 2010. L’art. 6 Dlgs. 141/2010

contiene una specifica disciplina transitoria con riferimento ai contratti di mu-

tuo. Per una più puntuale lettura della disciplina transitoria si riporta in nota la

norma (3).

Le disposizioni relative al Credito ai Consumatori (Titolo I del Dlgs.

141/2010) dovranno essere integrate dall’emanazione di norme di attuazio-

ne da parte di CICR e Banca d’Italia (cfr. art. 3, comma 2 e 3, d.lgs. 13

(2) L’art. 1 del Dlgs. 141/2010 prevede che: “Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settem-bre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Capo II: Credito ai consumatori». (3) Art. 6 Dlgs. 141/2010: “1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acqui-sto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della pro-pria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente. 7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'artico-lo 120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazio-ne. Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.». 2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

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agosto 2010, n. 141) e dunque solo a partire da tale emanazione decorreranno

i termini (90 giorni) concessi per l’adeguamento.

L’art. 3 d.lgs. 141/2010 dispone infatti che: “Le autorità creditizie adot-

tano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e che “I finanziatori

e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decre-

to entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative

disposizioni di attuazione” (cfr. art. 3, comma 2 e 3, d.lgs. n. 141/2010).

E’ dunque possibile presumere che ”I finanziatori e gli intermediari del

credito” saranno tenuti all’adeguamento a partire dalla metà di aprile del

2011: pur tenendo conto del fatto che la definitiva fissazione del termine è

influenzata dai tempi con cui le Autorità creditizie adempiranno alla delega

contenuta nell’art. 3.

L’emanazione delle norme di attuazione non rileva solo relativamente ai

tempi adeguamento ma anche al fine di ottenere definitive indicazioni in ordine

ai concreti adempimenti che i soggetti interessati dovranno implementare.

Al riguardo si evidenziano, per pronto riferimento, le numerose deleghe

assegnate alle autorità creditizie, contenute negli artt. 121, comma 3, 122,

comma 4, 123, comma 2, 124, comma 7, 124 bis, comma 3, 125 bis, comma

1, 4, 125 septies, comma 2, 125, octies, comma 3, 125, novies, comma: gran

parte delle norme emanate, dovranno essere attuate e specificate dalla ema-

nanda normativa secondaria.

Per comodità del lettore, nelle presenti note si è riportato ciascun articolo

del Testo Unico Bancario che è stato interessato dalle modifiche, evidenziando

in grassetto le novità e sbarrando le parti di testo abrogate. In calce ad ogni

articolo si fornisce poi una breve nostra lettura che non ha altra ambizione se

non quella di essere un inizio di dialogo sulle nuove norme di cui abbiamo evi-

denziato i nessi sistematici oltre ad eventuali spunti problematici.

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Titolo VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo I

Operazioni e servizi bancari e finanziari

Art. 115

Ambito di applicazione 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività’ svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati., a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai con-tratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento di-sciplinati dal capo II-bis. 3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamen-to disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest’ultimo.

L’eliminazione del comma 3 bis

dell’art. 115 non può essere conside-rata una modifica sostanziale ma, nell’ottica di coordinamento della disci-plina che persegue l’art. 33 lett. f, l. delega n. 88/2009, piuttosto un tenta-tivo di semplificazione: si sono ac-corpati - armonizzandoli - i due commi

3 e 3 bis relativi, rispettivamente, alle operazioni di credito al consumo di cui al capo II del medesimo titolo e ai ser-vizi di pagamento disciplinati dal capo II bis cui non si applicano le disposizioni previste al capo I (del medesimo titolo) se non espressamente richiamate.

Art. 116. Pubblicita’

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati Le banche e gli in-termediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni le altrae condizionei economiche relativae alle operazioni e ai servizi offerti, ivi com-presi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pub-

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blicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le in-formazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto econo-mico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civile.

Con la modifica dell’art. 116, 1°

comma – frutto della attuazione dell’art. 33, comma 1, lett. f) l. delega n. 88/2009 –, evidente risulta lo sforzo del legislatore volto a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza già perseguite in passato, con l’intento di sfruttare al massimo tutti i canali di commercializzazione utilizzati e/o utiliz-zabili dagli intermediari finanziari. Per “trasparenza bancaria” dun-

que non si intende più soltanto la mera pubblicazione (attraverso l’esposizione del testo di legge, l’affissione di un avviso sintetico e la predisposizione di fogli informativi analitici) di “tassi di interesse, prezzi, spese per le comuni-cazioni e ogni altra condizione economi-ca relativa alle operazioni e ai servizi offerti” nei locali della Banca a disposi-zione dei potenziali clienti fruitori del

servizio – che già era prevista nel d.lgs. 385/93 – ma si intende un vero e proprio onere, posto a carico dell’intermediario, di “rendere note in modo chiaro ai clienti” tutte le condi-zioni applicate al rapporto.

La trasparenza delle condizioni con-trattuali, più in generale nell’ambito dei rapporti con la clientela, si attua attra-verso comunicazioni individuali di documenti informativi redatti con mo-dalità che garantiscano la corret-tezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di com-prenderne le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti adottando decisioni realmente consapevoli.

Resta ferma la competenza del CICR in materia di individuazione delle ope-

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razioni e dei servizi da sottoporre a pubblicità e delle forme e delle modalità attraverso le quali gli intermediari fi-nanziari dovranno rendere edotti i clien-ti. Allo stesso modo rimane invariato il 4° comma dell’art. 116 laddove precisa

che informazioni pubblicizzate non co-stituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 c.c., disposizione già prevista nell’art. 2, comma 5 della l. n. 154/92 e successivamente trasfusa nell’art. 116 del d.lgs. 385/93.

Art. 116-bis Decisioni di rating

1. La Banca d’Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.

L’abrogazione dell’art. 116 bis –

articolo introdotto dalla lett. n. del 1° comma dell’art. 1 del d.l. 297/2006 – stupisce. L’introduzione della norma era strettamente collegata al nuovo accordo internazionale sui requisiti delle Banche del comitato di Basilea: in base ad esso le banche dei paesi aderenti dovevano accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating introducendo, in tal modo, un sistema di trasparenza tra impresa e interme-diario finanziario certamente importan-te (alla luce anche di quanto accaduto a note società nel passato non troppo remoto)..

Se da un lato, infatti, le imprese – per ottenere l’attribuzione di un rating e dunque per accedere al credito – dove-vano essere disposte a consegnare all’intermediario la documentazione necessaria a tal fine, dall’altro la Banca

d’Italia poteva disporre che l’intermediario rendesse palesi i fattori posti alla base dell’attribuzione di un determinato rating. E ciò consentiva uno scambio di informazioni tra il mon-do delle imprese e bancario certamente rilevante per entrambi: non può sotto-valutarsi che il rating attribuito da una Banca ad una società fosse un indice importante in merito alla sua “solidità” e, proprio attraverso la conoscenza del rating attribuitole dalla Banca, all’impresa era consentito di individuare gli aspetti critici e porvi rimedio attra-verso politiche volte a migliorare l’efficienza della gestione. La scelta di eliminare tale strumento (che consenti-va, appunto, un proficuo scambio tra intermediari e imprese) non è proba-bilmente scelta definitiva e bisognerà attendere per vedere se sarà conferma-ta nel decreto di correzione e coordi-namento che è attualmente in discussione al Consiglio dei Ministri.

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Art. 117 Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione prati-cati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contrat-to con clausola approvata specificamente dal cliente. 6. Sono nulle e si consi-derano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione prati-cati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 6. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 65, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro an-nuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del con-tratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svol-gimento dell’operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla e’ dovuto. 7. 8. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, può prescrivere che determi-nati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la re-sponsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia, adottate d’intesa con la CONSOB.

L’eliminazione del comma 5 dell’art.

117 del TUB, alla luce dell’intento di coordinamento ed armonizzazione di cui all’art. 33 lett. f) della l. delega n. 88/2008, appare in linea con quanto

previsto nel nuovo testo di cui al suc-cessivo art. 118.

Il comma n. 6 riguarda quella che viene comunemente chiamata “sostitu-zione automatica di clausole” e prevede oggi l’applicazione, nelle ipotesi di inos-

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servanza di cui al comma 4 e nelle ipotesi di nullità di cui al comma 5, non più solo a) del tasso minimo e quello massimo, rispettivamente per le opera-zioni attive e per quelle passive, dei bot o di altri titoli similari … emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero b) degli altri prezzi o condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispon-denti categorie, ma conferisce la possi-bilità – per il cliente che fruisce del servizio – di potersi avvantaggiare dell’applicazione dei tassi più vantag-giosi ovvero delle condizioni migliori tra quelle in vigore all’atto della stipulazio-ne del contratto ovvero nel momento in cui l’operazione viene effettuata o il servizio reso. La modifica dell’ultimo comma di

cui all’art. 117, ed in particolare la

eliminazione del riferimento ai titoli, è coerente – sempre nell’ottica dell’armonizzazione della disciplina - con il nuovo testo dell’art. 23, comma 4, del TUF come modificato dal d.lgs. n. 303/2006 e 164/2007 laddove si prevede che “… Le disposi-zioni del titolo VI, capo I, del T.U. ban-cario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle opera-zioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’art. 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I…”. Interes-sante notare come sia stato elimi-nato qualsiasi riferimento alla necessità che la Banca d’Italia ope-ri d’intesa con la Consob la quale – nella versione attuale – non viene neppure menzionata.

Art. 118 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti di durata a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, del codice civile. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni la data prevista per la sua appli-cazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizio-ni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

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4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Il testo del presente articolo è il frut-to dell’attuazione dei principi di cui all’art. 33, comma 1, lett. f, l. delega n. 80/2009: in particolare, il legislatore ha chiarito che le modifiche unilate-rali (c.d. ius variandi) dei tassi di interesse sono consentite solo nei rapporti che si estendono nel tem-po senza una durata predetermina-ta (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato. Nei contratti di durata (es. mutui, apertu-re di credito a tempo determinato) sarà invece consentito l’esercizio dello ius variandi solo in relazione alle altre condizioni previste dal contratto.

L’impiego di tale locuzione (“condi-zioni previste dal contratto”) potrebbe essere inoltre volto a precisare che le modifiche unilaterali non possono com-portare l’introduzione di clausole, bensì solamente la revisione di condizioni già previste (sul punto v. la decisione dell’ABF n. 192/2010 del Collegio di Napoli).

Nel secondo comma il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura di variazione delle condizioni contrat-tuali: il preavviso con cui la modifica deve essere comunicata al cliente è oggi di 2 mesi (termine che coincide con il tempo attribuito al cliente per l’esercizio del diritto di recesso).

Inoltre, è esplicitamente ammessa la modificazione unilaterale di rapporti al portatore per la cui attuazione pratica (non essendo possibile la comunicazio-ne personalizzata) si dovrà attendere la normativa di attuazione del CICR.

Il comma 4 ammette esplicitamente la possibilità di modificare i tassi di interesse (limitatamente ai contrat-ti a tempo indeterminato) in previ-

sione di decisioni di politica mone-taria, non solo come loro conseguenza, ampliando così il perimetro del giustifi-cato motivo oggettivo tipizzato dal legislatore.

In generale, non sembra che il legi-slatore abbia risolto in modo definitivo il problema dell’individuazione dell’esatto significato del richiamo al giustificato motivo come ragione alla base dell’esercizio dello ius variandi recen-temente oggetto di numerose pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario (v. ad esempio, con riferimento alla disciplina previgente, sui limiti entro cui può am-mettersi una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per giustificato motivo oggettivo in relazione ad un contratto di mutuo a tasso variabile la decisione dell’ABF n. 122 del 15 marzo 2010 del Collegio di Napoli).

Va infine sottolineato come la disci-plina contenuta nel “nuovo” art. 118 vada coordinata con quanto previ-sto dall’art. 126-sexies in relazione alla modifica unilaterale delle con-dizioni nei contratti quadro per la prestazione dei servizi di pagamen-to (spesso commercializzati congiunta-mente ad un conto corrente): va ricordato infatti che alcune modifiche delle condizioni economiche (tassi di interesse o di cambio, non le spese o le commissioni) possono essere apportate dall’intermediario, ai sensi dell’art. 126-sexies, comma 3, senza preavviso an-che se sfavorevoli per il cliente (a con-dizione che ciò sia espressamente previsto nel contratto quadro e chela modifica sia conseguenza di una ogget-tiva mutazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto).

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Art. 119 Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono per i-scritto al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le mo-dalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto e’ inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, tri-mestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Il testo del presente articolo costitui-

sce l’attuazione dei principi posti nell’art. 33, comma 1, lett. f, l. delega n. 80/2009 nella parte in cui al comma 1 è stato eliminato il requisito della completezza dell’informazione da forni-re al cliente. Nell’attesa di quanto sul punto preciserà il CICR nelle disposizio-ni secondarie di attuazione di tale prin-cipio è possibile sottolineare la coerenza del nuovo assetto norma-tivo in cui la chiarezza dell’informazione è l’unico principio ispiratore (a scapito della comple-tezza) con quanto previsto dal co-dice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette: l’art. 21 cod. cons. infatti considera ingannevole non solo l’informazione non veritie-ra, bensì pure il c.d. abuso di veri-

dicità vale a dire l’eccesso di infor-mazioni (c.d. information overload) che abbia l’effetto di confondere il con-sumatore neofita nella propria scelta di consumo. Tale principio è del resto fatto già proprio dal provvedimento della Banca d’Italia del luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei ser-vizi bancari e finanziari laddove è posto l’accento sulla comprensibilità delle informazioni anche al fine di confronta-re i diversi prodotti con quelli presenti sul mercato.

L’inciso sulle spese addebitabili di cui al quinto comma va coordinato con l’art. 127-ter laddove al terzo comma è precisato che le spese devono essere “adeguate e proporzionate ai costi ef-fettivamente sostenuti dalla banca.

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Art. 120 Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del pre-levamento. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui e’ effettuato il versamento, per gli assegni circo-lari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e’ effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche di-sponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e ban-cari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

La necessità di riformulazione del-l'art. 120 T.U.B. sorge dalle novità in-trodotte nel corso dello scorso biennio dietro la spinta di armonizzazione di fonte comunitaria.

Ci si riferisce in particolare al D.lg. n. 11 2010 attuativo della Direttiva Comu-nitaria 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno c.d. "PSD", nonché alla Delega per l'attua-zione della direttiva 2008/48/CE relati-

va ai contratti di credito ai consumatori contenuta nell'art. 33 della Legge co-munitaria 2008. Le novità consistono nell'introduzione, al primo comma, di regole relative alla imposizione di un termine massimo di 4 giorni ai fini della disponibilità da parte del beneficiario delle somme versate sul proprio contro corrente a mezzo di assegno circolare o bancario. Tale di-sposizione rappresenta una novità

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rispetto alla precedente formula-zione della norma la quale discipli-nava esclusivamente le valute (i.e. il momento della decorrenza degli inte-ressi), tralasciando la disciplina della effettiva disponibilità della somma (tema quest'ultimo che potreb-be interessare maggiormente il consu-matore). A ciò si aggiunge il comma 1-bis che introduce una disciplina differenziata delle valute, prevedendo il conteggio degli interessi dal giorno del versa-mento al giorno del prelevamento solo con riferimento agli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento (lett. a), e il conteggio degli interessi dal giorno successivo al versamento fino al giorno del prele-

vamento, con riferimento agli assegni diversi da quelli elencati sopra. Viene altresì attribuito al CICR la facoltà di prevedere termini inferiori, sia con riferimento ai tempi previsti per la di-sponibilità della somma, sia con riferi-mento alle valute.

In ultimo si sottolinea come l'articolo in esame faccia salve le disposizioni (relative a disponibilità delle somme e valute) contenute negli art. 19 -33 del d.lgs. n. 11/2010, attuativa della diret-tiva "PSD", con riferimento alle modali-tà e servizi di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari.

Rimane invariata la disciplina relativa alla produzione di interessi sugli inte-ressi maturati nelle operazioni po-ste in essere nell'esercizio dell'attività' bancaria.

Art. 120-bis Recesso

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi ag-giuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Il presente articolo inserisce, in os-

sequio al dettato della legge delega (art. 33, comma 1, lett. c, l. n. 88/2009), nel contesto del testo unico bancario le disposizioni di cui all’art. 10, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge con l. 4 agosto 2006, n. 248 [«In ogni caso, nei con-tratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura»] riformulandole in modo da delimitare l’ambito di applicazione ai soli con-tratti a tempo indeterminato. Come

noto, l’espressione «contratti di durata» presente nel previgente testo normativo ha dato adito a dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una categoria non facilmente delimitabile (non essen-do chiaro, ad esempio, se sono “di durata” solo i rapporti a tempo inde-terminato ovvero vanno inclusi pure quelli ad esecuzione continuata o perio-dica). Il riferimento ai contratti a tem-

po indeterminato è oggi inequivoco a quei rapporti che si estendono nel tempo senza scadenza (es. conti

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correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Per gli altri contratti di durata, in cui è viceversa presente una scadenza prefissata, il recesso è possi-bile nel rispetto della disciplina codici-stica (art. 1373 c.c.).

Il riferimento ai contratti a tempo in-determinato consente inoltre di armo-nizzare la disciplina evitando disparità di trattamento con quanto previsto dall’art. 125-quater in tema di credito al consumo.

Art. 120-ter Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività econo-mica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'ar-ticolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previ-sti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Il presente articolo inserisce, in os-

sequio al dettato della legge delega (art. 33, comma 1, lett. c, l. n. 88/2009), nel contesto del testo unico bancario le disposizioni di cui all’art. 7 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Bersani 2”) che ha intro-dotto la possibilità di estinzione anticipata o parziale senza oneri né

penalità dei mutui immobiliari stipula-ti a partire dal febbraio 2007 e ha ri-messo ad un accordo tra ABI e le associazioni dei consumatori la deter-minazione della misura massima della penale dovuta per l’estinzione dei mutui stipulati anteriormente a tale data. Rispetto al testo del “Bersani 2”, sono state apportate solo modifiche formali volte a snellire la formulazione.

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Art. 120-quater Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surroga-zione di cui all'articolo 1202 del codice civile non e' precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore. 2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surro-gazione si riferisce. 3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclu-sione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surroga-zione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura priva-ta. 4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la conces-sione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti cata-stali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli a-dempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. 5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surroga-zione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore ori-ginario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. 6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facol-tà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. 7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finan-ziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il fi-nanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

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a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai fi-nanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Il presente articolo inserisce, in os-

sequio al dettato della legge delega (art. 33, comma 1, lett. c, l. n. 88/2009), nel contesto del testo unico bancario le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Bersani 2”) che disciplina, incentivandola, la “por-tabilità” dei contratti di finanzia-mento, integrandola con le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 e dell’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 relativa alla responsabilità del fi-nanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezio-namento della procedura di surrogazio-ne: oggi tale sanzione pecuniaria amministrativa è prevista dal combinato disposto dell’art. 120-quater e dell’art. 144, comma 3-bis, lett. a) TUB.

Novità di rilievo pratico è invece il chiarimento definitivo di cui alla lett. b) del comma 9 in virtù del quale si e-sclude dal novero dei “contratti di finanziamento” il leasing. Tale scelta normativa è probabilmente da ricollega-re alle difficoltà giuridiche che incontre-rebbe il trasferimento del leasing dal momento che la surrogazione del credi-tore nei diritti del creditore preesistente non comporterebbe solo il passaggio di una garanzia (artt. 1202 e 1204 c.c.), ma del diritto di proprietà sul bene oggetto di leasing.

Non vengono (opportunamente) ri-prodotte nel TUB le norme fiscali che permarranno dunque in vigore nel testo del d.l. n.7/2007 conv. l. n.40/2007 con la sola correzione dei riferimenti alle norme oggi trasferite nel corpo del Testo Unico.

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Capo II (4)

Credito ai consumatori

Art. 121 Definizioni

1. Nel presente capo, l'espressione: a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'at-tività' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato e-sclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servi-zio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanzia-tore e' a conoscenza; f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanzia-menti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula con-tratti di credito; g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un com-penso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero oltre attività prepara-torie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

(4) Trattandosi di un testo di legge integralmente rinnovato dal d.lgs. 141/2010 si è scelto di non eviden-ziare in grassetto le novità normative.

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i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credi-to. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi acces-sori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le mo-dalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Il nuovo art. 121, completamente

rinnovato rispetto al precedente testo, detta le definizioni relative all’applicazione del Capo II del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il d.lgs. n. 141/2010 ricalca le defini-zioni contenute nella Direttiva, fatta eccezione per alcune nozioni che, sep-pur presenti nella direttiva, sono state esplicitamente definite nella disciplina domestica.

In particolare si fa riferimento alle nozioni di:

• “creditore” (art. 3 lett. b, Diret-tiva 48/2008);

• “concessione di scoperto” (art. 3 lett. d, Direttiva 48/2008);

• “importo totale che il consuma-tore è tenuto a pagare” (art. 3 lett. h, Direttiva 48/2008);

• “tasso debitore” (art. 3 lett. j, Di-rettiva 48/2008);

• “tasso debitore fisso” (art. 3 lett. k, Direttiva 48/2008);

Alla nozione di “creditore” (defini-

to nella direttiva come “una persona

fisica o giuridica che concede o si impe-gna concedere un credito nell’esercizio di un’attività professionale”) il legisla-tore nazionale ha preferito intro-durre la – più ristretta – definizione di “finanziatore”, definito come “sog-getto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipu-la contratti di credito” (cfr. supra, art. 121, lett. f): definizione quest’ultima non presente nella direttiva.

Lo stato Italiano si è dunque avvalso della facoltà prevista nel considerando n. 15 della direttiva 48/2008 il quale dispone che: “La presente direttiva si applica a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di limitare, conformemen-te al diritto comunitario, la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune per-sone giuridiche”.

L’utilizzo della nozione di “finanziato-re” (cfr. supra, definita nell’art. 121,

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lett. f) è coerente con il fatto che l’attività di erogazione del credito è attività riservata ai soggetti autorizzati.

Vale però la pena di evidenziare che l’art. 122, comma 5, dispone che “I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri”. Tali sogget-ti sono ovviamente estranei alla defi-nizione di “finanziatore” e, dunque, ai contratti di credito dai medesimi conclusi si applicherà una disciplina differenziata e meno rigida, atteso che molte delle norme introdotte impongo-no gli adempimenti al solo “finanziato-re” (cfr. art. 124, in merito agli obblighi informativi precontrattuali, 124 bis in merito alla verifica del merito crediti-zio).

Non sussiste una analoga limitazione

con riferimento alla nozione di “inter-mediario del credito”, atteso che nella disciplina nazionale si comprendo-no, sia gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, soggetti autorizzati e vigilati (capo nuovo VI bis, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), sia ”qualsiasi altro soggetto”: categoria che può esse-re indentificata con i soggetti, fornitori di merci o fornitori di servizi che agi-scono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Appare opportuno inoltre svolgere al-cune considerazioni con riferimento alla definizione di “contratto di credito collegato”, ossia “il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio”, nozione quest’ultima che viene integrata se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornito-re del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contrat-to di credito: ossia quando il finanziato-re si giova dell’intermediazione fornitori

di merci o fornitori di servizi che agi-scono come intermediari del credito a titolo accessorio;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

L’ampiezza della nozione in commen-to appare rilevante ai fini della delimi-tazione dell’ambito di applicazione dell’art. 125 quinquies, che detta la nuova disciplina relativa all’ipotesi di inadempimento del fornitore o del pre-statore dei servizi nonché alle conse-guenze giuridiche di tale inadempimento sul contratto di credito e sui rapporti tra finanziatore e consu-matore.

Vengono conseguentemente abroga-te le disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il c.d. codice del consumo, laddove il diritto ad agire nei confronti del finan-ziatore (e dunque l’affermazione di un collegamento negoziale) veniva subor-dinata alla sussistenza di un accordo con cui fosse attribuita al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La definizione in oggetto amplia

dunque l’operatività della disciplina di tutela a favore del consumatore nel caso di inadempienza del forni-tore. Per maggiori approfondimenti si veda il commento all’art. 125 quin-quies.

E’ possibile che tale definizione possa portare a problemi di disparità di trat-tamento per il caso in cui il contratto di credito collegato non sia intermediato direttamente dal fornitore o dal presta-tore ma da un intermediario di credito autorizzato. E ciò in considerazione del fatto che non sussiste più l’obbligo (cfr. previgente art. 124, comma 3, lett.b, d.lgs. n. 385, 1°settembre 1993) di indicare, a pena di nullità, nel contratto di credito “la descrizione analitica dei beni e dei servizi” nel caso in cui “i contratti di credito al consumo abbiano

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ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi”.

La mancata riproposizione di tale di-sposizione potrebbe essere legata alla volontà di disapplicare la disciplina di cui all’art. 125 quinquies, nel caso in cui l’intermediazione sia posta in essere da un soggetto diverso dal fornitore o prestatore e nel caso in cui il contratto di credito non rechi l’indicazione specifi-ca dei beni e dei servizi (che non è più prevista quale contenuto obbligatorio del contratto del credito).

Tale formulazione normativa potreb-be essere giustificata dall’opportunità di non gravare il finanziatore con una disciplina, di estrema tutela per il con-sumatore, nel caso in cui il primo sia estraneo alla scelta del fornitore o del prestatore del servizio, ricadendo in tal caso sul secondo il rischio di insolvenza dello stesso.

Il nuovo art. 121 T.U.B. contiene, in-fine, le disposizioni volte alla defini-zione delle modalità di calcolo del TAEG. La nozione è rimasta immuta-ta rispetto a quella dettata dal previ-gente art. 122: “"TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'im-porto totale del credito”. Ne viene però modificata la composizione essendo

ora compresi nel “costo totale del credito” (composto dagli “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le com-missioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finan-ziatore e' a conoscenza”, cfr. art. 121, comma 1°, lett. e) anche “i costi rela-tivi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (cfr. art. 121, comma 2) compresi i compensi che il “che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi” (cfr. art. 125 novies, comma 3).

La norma in esame si chiude con la delega a Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per la defi-nizione delle le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Quanto alle altre definizioni, si tratte-rà delle stesse nell’ambito dei commenti ai singoli articoli per evitare inutili du-plicazioni.

Art. 122 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comun-que denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i cre-diti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

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b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rim-borso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di pro-prietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata supe-riore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali defini-ti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità' giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamen-te dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasfe-rirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credi-to individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristret-to, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle pre-valenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies. 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4. 4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

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5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli inte-ressi e di altri oneri.

Il nuovo articolo 122 T.U.B. delimita l’ambito di applicazione del Capo in esame, sostituendosi al disposto del previgente art. 121.

La tecnica definitoria ricalca le moda-lità adottate nella precedente normati-va: all’indicazione una definizione generale ampia, contenuta nel comma 1° (“contratti di credito comunque de-nominati”), seguono numerose da e-senzioni esplicite (cfr. comma 1, lett. a-o).

La definizione di contratto di cre-dito è contenuta nel precedente art. 121 comma 1° lett. c, ed è individuato con “il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”.

Tale definizione generale appare so-stanzialmente analoga a quella conte-nuta nella direttiva 87/102/CEE. Emergono però differenze con riferi-mento alle esenzioni, che risultano essere state modificate.

In primo luogo, si noti come sia stato elevato il limite di valore del con-tratto di credito (da Euro 31.000,00, dettato dalla Direttiva 87, ad Euro 75.000,00), cfr. nuovo art. 122, comma 1, lett. a.

E’ altresì mutato il novero delle ope-razioni alle quali la disciplina del credito al consumo è inapplicabile per espressa esenzione, come si può agevolmente rilevare dal confronto del previgente art. 121 T.U.B. e del novellato art. 122. In particolare la nuova disciplina, pur confermando alcune esenzioni già pre-senti nel vecchio articolato, (cfr. il vec-chio art. 121, comma 4 lett. b, e, f, ed il nuovo art. 122, comma 1, lett. b, e,

m), esclude dall’ambito di applica-zione nuove fattispecie di credito:

• contratti di leasing (o di locazio-ne) che non prevedono obbligo di ac-quisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateral-mente dal creditore;

• contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimbor-sarsi entro un mese;

• contratti di credito che non pre-vedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimbor-sato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

• contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;

• contratti di credito conclusi con imprese di investimento o da un istituto di credito con un consumato-re/investitore aventi ad oggetto finan-ziamenti finalizzati a consentire al consumatore di effettuare una transazione concernente uno o più «strumenti finanziari», laddove la conclusione di tali transazioni veda il coinvolgimento e la partecipazione della medesima impresa di investimento che concede il finanziamento;

• contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità prevista dalla legge;

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• contratti di credito relativi alla di-lazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;

• contratti di credito per la conclu-sione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno;

• contratti di credito relativi a pre-stiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con fina-lità di interesse generale, che non pre-vedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli preva-lenti sul mercato oppure ad altre condi-zioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

Alle esenzioni totali si affiancano le esenzioni relative (ossia fattispecie di credito alle quali la disciplina del credito al consumo si applica solo in parte): si vedano in particolare quelle elencate al comma 2, 3, 4 dell’art. 122:

• le aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si ap-plicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f) (in tema di pubblicità commerciale), 124, comma 5 (in tema di obblighi precon-trattuali), 125-ter (in tema di recesso del consumatore), 125-quater (relativo alla disciplina dei contratti a tempo indeterminato), 125-sexies (in tema di rimborso anticipato);

• ai contratti di locazione finanzia-ria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa loca-ta da parte del consumatore non si applica l’art. 125-ter, commi da 1 a 4 (in tema di recesso del consumatore);

• alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7 (in tema di obblighi precontrattuali), 125-ter (in tema di recesso del consumatore), 125-quinquies (in tema di inadempi-mento del fornitore), 125-septies (in tema di cessione dei crediti) nei casi stabiliti dal CICR;

Secondo la nuova formulazione, si prevede, al comma 5, che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa non è produttiva di interessi ed altri oneri.

La portata di quest’ultimo comma viene chiarita dal fatto che molte delle norme introdotte impongono gli adem-pimenti al solo “finanziatore”: nozione rispetto alla quale i fornitori di beni e servizi sono estranei.

Si pensi all’art. 124, in merito agli obblighi informativi precontrattuali, oppure all’art. 124 bis in merito alla verifica del merito creditizio.

Ai contratti di credito conclusi dai fornitori di beni e servizi – che si so-stanziano obbligatoriamente nelle sole dilazioni di pagamento a titolo gratuito – si applica una disciplina differenziata e più limitata, dovendosi escludere tutti gli adempimenti che vengono riferiti al solo “finanziatore”.

Un esempio di norma ad applicazione “generale” è l’art. 125 bis, commi 1, 2, 3, relativa alla forma e contenuto mi-nimo del contratto di credito.

E’ dunque possibile concludere che i fornitori di beni e servizi che concludo-no contratti di credito (n.b. “nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interes-si e di altri oneri”) saranno sottoposti, per ragioni di evidente opportunità, ad una disciplina meno stringente rispetto a quella cui sono sottoposti i contratti di

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credito stipulati dai finanziatori (con o senza l’intervento di intermediari del

credito).

Art. 123 Pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del con-sumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, non-che' l'ammontare delle singole rate. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le carat-teristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modali-ta' della loro divulgazione.

Il rinnovato articolo 123 T.U.B., ri-forma la disciplina della pubblicità commerciale in tema di credito al consumo, ampliando il novero delle informazioni di base che dovranno es-sere introdotte nelle comunicazioni commerciali o negli annunci pubblicitari (la definizione di messaggio pubblicita-rio è probabilmente da ricostruire in base al dettato dell’art. 2 lett. a) Diret-tiva 2006/114/CE in materia di pubblici-tà ingannevole e comparativa attuata dall’art. 2 lett. a) d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

Rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva esclusivamente l’indicazione del TAEG ed il relativo periodo di validità, la disciplina novel-

lata impone (oltre ovviamente all’esplicitazione del TAEG, che è ancora dovuta), l’indicazione del tasso di interesse, fisso o variabile, le spese comprese nel c.d. “costo totale del credito”, l'importo totale del credi-to, l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condi-zioni pubblicizzate.

L’obbligo di indicare gli eventuali ser-vizi accessori necessari sussiste nel caso in cui i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo.

Dovrà essere indicata la durata del contratto, se determinata o determi-nabile in anticipo, l'importo totale

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dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate, sem-pre e solo se determinabile

E’ evidente come la disciplina incre-menta in modo evidente la quantità e di dati negoziali che devono essere e-spressi nella comunicazione commercia-le.

Rimane impregiudicata, per espressa previsione del comma 1, l’applicazione delle norme di cui alla parte II, titolo III, del codice del consumo in tema di pubblicità e altre comunicazioni com-merciali (.Si evidenzia al riguardo una svista redazionale da parte del legisla-tore: non esiste alcun titolo III nella parte I e dunque risulta evidente che il legislatore intendesse fare salve le disposizioni di cui al titolo III della parte II in tema di “pubblicità e altre comuni-cazioni commerciali”).

Ciò risulta coerente con il conside-rando 18 della direttiva che prevede l’introduzione una disciplina contenente

“disposizioni specifiche” – che appunto si affiancano alla disciplina generale dettata nel codice del consumo anche in tema di pubblicità ingannevole – “sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte”.

Quanto alla qualità delle informazioni pubblicitarie ed alla modalità espositiva con la quale tali comunicazioni devono essere effettuate si rileva la centralità della chiarezza e della concisione nella formulazione del messaggio.

Si evidenzia in ogni caso come la formulazione delle disposizioni di detta-glio relative alle caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione sono affidate alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR.

Art. 124 Obblighi precontrattuali

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vinco-lato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'inter-mediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole at-traverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forni-scono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo. 3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del cre-

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dito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanzia-tore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda proce-dere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chia-rimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' co-munque specificato se la validità dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informa-zioni precontrattuali. 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposi-zioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dila-zioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della direttiva comu-nitaria 48/2008, il nuovo art. 124 intro-duce a carico del “finanziatore e all’intermediario del credito” una serie di obblighi informativi di natura

precontrattuale. Tale tipologia di previsione risponde

all’esigenza, espressa dalla direttiva

espressa, in particolare, nel conside-rando 195, di consentire al consumato-

5 Esemplare, al fine di comprendere la portata e la ratio della disciplina dell’art. 124, è l’inciso di apertura del considerando 19: “Affinché i con-sumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consuma-tore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le

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re, di compiere scelte consapevoli, che siano frutto di una della compren-sione delle caratteristiche del pro-dotto e di una comparazione delle

diverse offerte di mercato. Tale esigenza è espressa anche nel

comma 1 dell’art. 124 che fa riferimen-to alle “informazioni” – da fornirsi nella fase precontrattuale – “necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito”.

Le modalità con le quali tali informa-zioni devono essere ed il contenuto delle stesse è precisato al comma 2 dell’art. 124, ove di fa riferimento al modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai con-sumatori".

Al riguardo è importante osservare come sia lo stesso legislatore a precisa-re che l’informativa di cui al comma 1° dell’art. 124 è da ritenersi prestata già solo con la consegna del modulo in discorso.

Questa previsione fornisce ai finan-ziatori maggiore certezza del fatto di aver effettivamente adempiuto ai propri obblighi precontrattuali.

Una bozza di tale modulo è contenu-to nell’allegato n. II della direttiva 48/2008 e presenta i seguenti contenu-ti: • identità e contatti del creditore /intermediario del credito; • descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito:

o Tipo di credito; o Importo totale del credito; o Condizioni di prelievo; o Durata del contratto di credito; o Pagamenti rateali e, se del caso,

loro ordine di imputazione;

condizioni e il costo del credito e le loro obbliga-zioni” (cfr. considerando 19, Dir. 48/2008).

o Importo totale che il consumato-re è tenuto a pagare;

o Garanzie richieste; • Costi del credito:

o Tasso interesse debitore o se ap-plicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credi-to;

o TAEG; o L’indicazione dei contratti e ser-

vizi accessori (es. assicurazioni o altri contratti) la cui conclusione è necessaria al fine di ottenere il credito in generale, ovvero alle condiuizioni pubblicizzate;

o Costi connessi, quali spese di ge-stione di conti correnti collegati di appoggio, costi relativi ad un mezzo di pagamento, le condi-zioni alle quali le condizioni di cui sopra possono essere modificati, spese notarili, costi in caso di ri-tardi di pagamento;

• Altri importanti aspetti legali: o Diritto di recesso; o Rimborso anticipato; o Indennizzo a favore del finanzia-

tore; o Diritto di conoscere l’esito

dell’esame delle banche dati sul merito creditizio;

o Diritto di ricevere una bozza del contratto di credito.

Sussistono altresì nel medesimo alle-gato le informazioni aggiuntive che devono essere fornite al consumatore in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Tali informazioni dovranno essere fornite immediatamen-te dopo la conclusione del contratto di credito.

E’ opportuno rilevare un elemento di novità, rappresentato dal fatto che l’implementazione di un modulo stan-dardizzato (che comunque prevede una autonoma redazione da parte degli finanziatori e degli intermediari del credito autorizzati), risponde all’esigenza di chiarezza e completezza

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espressa dalla direttiva. In particolare si evidenzia che la stringente limitazio-ne delle informazioni (sostanziali e legali) da fornire al consumatore, limita il rischio della c.d. informa-tion overload.

La prestazione di un informativa troppo ampia, dettagliata e dispersiva può avere (soprattutto se indirizzata a soggetti dotati di limitata cultura eco-nomico-finanziaria) l’effetto di confon-dere il cliente, e dunque di frustrare i propositi alla base della disciplina di tutela.

Tale approccio è del resto confermato dal fatto che il comma 2 dell’art. 124 dispone che “Il finanziatore o l'interme-diario forniscono qualsiasi informa-zione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo”. Vi è dunque il divieto di inseri-re informazioni o dati aggiuntivi all’interno del modulo standardizzato, con la eventuale possibilità di allegare, purché su foglio separato, le ulteriori informazioni che il finanziatore o l’intermediario ritenessero di eventual-mente fornire.

La disposizione di cui al comma 2, secondo la quale: “gli obblighi informa-tivi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo”, deve essere letta alla luce del comma 5, dell’art. 124, che introduce in capo al finanziatore o all’intermediario del credito un – inedito - set di obbli-ghi informativi, aggiuntivi rispetto all’obbligo di consegna del modulo de-nominato "informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Il finanziatore o l’intermediario sa-ranno in particolare tenuti a fornire “chiarimenti adeguati” al fine di per-mettere al cliente di “valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazio-ne finanziaria, illustrando eventualmen-te “le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei

commi 1 e 2, le caratteristiche essen-ziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consu-matore, incluse le conseguenze del mancato pagamento”.

La norma in esame è emblematica di un inedito mutamento nel contenuto degli obblighi gravanti sul finanziatore o sull’intermediario del credito nella di-stribuzione di servizi finanziari ai con-sumatori: è evidente infatti come non si tratti di mera trasparenza ma di un quid pluris che sembra avvici-narsi ad una prestazione consulen-ziale a favore del consumatore.

Ciò premesso in termini generali, si deve evidenziare come l’art. 124 intro-duca, in ragione della elevata genericità delle previsioni in esso contenute, una serie di problemi interpretativi in relazione:

a) all’effettivo contenuto dei “chiarimenti adeguati”;

b) alle modalità con le quali il fi-nanziatore o l’intermediario del credito saranno tenuti ad illustrare “le in-formazioni precontrattuali che de-vono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2”;

Le incertezze interpretative potreb-bero essere mitigate dalle norme di attuazione che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, sarà tenuta ad attuare nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della normativa, con particolare riferimento al contenuto, ai criteri di redazione, alle modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali, non-ché con riferimento alle modalità ed alla portata dei chiarimenti da forni-re al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente.

Al riguardo, la stessa ABI nell’audizione del Direttore generale del 6 luglio 2010 saluta con favore il fatto che le disposizioni di cui all’art. 124, comma debbano essere specificate,

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ritenendo peraltro che sia necessario “contemperare l’esigenza del consuma-tore di ricevere un’illustrazione più mirata di quanto già contenuto nella informativa precontrattuale standardiz-zata, con quella di avere la certezza dell’adempimento dell’obbligazione”. La Predisposizione di una “Guida” o di “Linee guida”, ad esempio, da parte di Banca d’Italia, standardizzate per pro-dotto servizio potrebbe rispondere a tale esigenza assicurando, al contempo, certezza che i suddetti chiarimenti ven-gano effettivamente resi al consumato-re sia nel caso in cui il credito al consumo venga concesso presso la filiale della banca, sia direttamente presso le postazioni presenti nei luoghi in cui il prodotto o servizio, finanziato dal credito al consumo, venga reso” (cfr. Audizione del Direttore generale dell’ABI Giovanni Sabatini, pag. 8, in www.abi.it/doc/127850169987264_g__servizi_1.pdf).

Ciò posto, e rinviando un’analisi più approfondita all’emanazione delle nor-me applicative, rimane da riflettere in merito agli effetti giuridici conseguenti alla mancata prestazione di chiarimenti, alla prestazione di chiarimenti inade-guati o della mancata illustrazione delle informazioni precontrattuali. In altre parole potrebbe essere utile considerare quali siano le possibili conseguenze dell’inadempimento degli obblighi informativi (discorso che potrebbe valere anche con riferimento alla man-cata valutazione del merito creditizio del cliente, vedi infra art. 125), gli e-ventuali rimedi posti a tutela del con-sumatore e le migliori soluzioni per poter definire adeguati presidi per poter affrontare il problema squisitamente probatorio legato alla dimostrazione della effettiva prestazione dell’informativa.

La disciplina prevede un meccanismo di differimento del dies a quo del termi-

ne (di quattordici giorni) per l’esercizio del diritto di recesso.

Non è escluso però che il tenore let-terale della norma (che fa riferimento ad obblighi informativi pre-contrattuali) potrà verosimilmente favorire un futuro dibattito in merito alla perseguibilità di altre dei rimedi civilistici di carattere generale.

Non è poi possibile escludere che la mancata o inesatta prestazione degli obblighi precontrattuali possa integrare gli estremi di una pratica commerciale sleale (rectius, ingannevole).

Tale conclusione trae fondamento dal disposto dell’art. 22, comma 5, del codice del consumo, che in tema di “omissioni ingannevoli” dispone che sono “rilevanti, ai sensi del comma 1” – e dunque ai fini dell’individuazione delle informazioni la cui omissione integra una pratica commerciale ingannevole, ndr. – “gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, com-presa al pubblicità o la commercializza-zione del prodotto” (cfr. art. 22, comma 5, cod. cons.).

La possibile rilevanza delle informa-zioni precontrattuali che il finanziatore o l’intermediario del credito devono prestare ai fini della disciplina consume-ristica in tema di pratiche commerciali ingannevoli può portare all’attivazione dei procedimenti di competenza dell’AGCM, di cui all’art. 27 cod. cons.

Fermo restando il fatto che la pratica commerciale potrà essere ritenuta ingannevole solo se “induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 22, comma, 1, cod. cons.).

Per concludere in ordine agli effetti della violazione dell’art. 124 si rileva che l’art. 144 T.U.B. che prevede “nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di dire-zione, nonché dei dipendenti si applica

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la sanzione amministrativa pecunia-ria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e

126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie”.

Art. 124 bis Verifica del merito creditizio

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consul-tando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito credi-tizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo del-l'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposi-zioni attuative del presente articolo.

In applicazione dell’art. 8 della Diret-tiva, il nuovo articolo 124-bis TUB im-pone al finanziatore l’obbligo di verificare la capacità economica del consumatore prima di concludere il contratto.

Lo stesso onere di verifica grava sul finanziatore nel corso del rapporto, in occasione di eventuali richieste di au-mento del credito.

Il trend di crescita annuale del seg-mento del credito al consumo nell’area Euro ha raggiunto negli ultimi anni il 6,7%.

Nel nostro Paese a giugno 2009 le consistenze dei finanziamenti in essere hanno superato i 109 miliardi di euro – il 28,6% del totale degli impieghi alle famiglie italiane – registrando una cre-scita annuale dell’8,5%6.

6 Audizione Camera dei Deputati 23 febbraio 2010.

Secondo i dati dell’ABI, con riferi-mento alla rischiosità del mercato del credit, le sofferenze bancarie, al lordo delle svalutazioni, sono cresciute del 39% c.ca su base annua, attestandosi a 14 miliardi di euro ad aprile 2010.

Rispetto al numero complessivo di famiglie finanziate, quelle che non sono state in grado di ripagare il proprio debito a dicembre del 2009 sono state l’1,2%.

Un dato che allo stato risulta conte-nuto, ma che è comunque superiore rispetto all’anno precedente, nel quale la percentuale ammontava allo 0,9%.

Il nuovo articolo 124-bis, connesso per ratio al comma 5 dell’art. 124 visto sopra, ha l’obiettivo di evitare che il consumatore acceda irrazionalmente al credito al consumo, esponendosi ad un rischio superiore alla propria capienza economica.

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Obiettivo che a prima vista può sem-brare superfluo, essendo istintivo pen-sare che il creditore, avendo interesse alla fattiva restituzione del credito, esegua spontaneamente i preliminari controlli di solvibilità del cliente.

È tuttavia d’obbligo tenere in consi-derazione le conseguenze della espan-sione del settore, di cui la Direttiva mostra consapevolezza nel consideran-do 26: “In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio”. Chi concede il credito al consu-

matore può infatti rivendere il cre-dito sul mercato finanziario, trasferendo a terzi il rischio dell’insolvenza del consumatore: in questo modo si realizza una diversità tra il soggetto che emette il prestito al consumatore e il soggetto destinato ad incassarlo (credit derivatives). In questi casi il finanziatore, che

apprestandosi alla concessione del credito dovrebbe valutare il merito creditizio del cliente, non vi ha inte-resse, non avendo il diretto interes-se alla effettiva restituzione del credito.

Questo operare consente il sorgere di comportamenti di moral hazard, con la conseguente immissione nei mercati anche transfrontalieri di prodotti finan-ziari altamente rischiosi per gli investi-tori, anche istituzionali. Con la codificazione dell’obbligo

da parte del creditore di verifica della capacità restitutoria del clien-te, queste patologie dovrebbero essere espunte dal mercato, anche se va verificato come la norma possa perseguire la sua funzione nel caso del c.d. credito intermediato, dove la con-cessione del prestito avviene a mezzo dell’opera di un intermediario mediatore e dove è presente un naturale conflitto

di interessi tra l’intermediario mediato-re, che è interessato alla conclusione del contratto, che è per esso fonte di guadagno, e il creditore, che ha invece interesse alla restituzione effettiva del credito.

Questo essendo il perché dell’obbligo di verifica del merito creditizio da parte del creditore, ancora da vedere è il come.

Generiche sono infatti le indicazioni sulle modalità di verifica del merito creditizio da parte del creditore, limi-tandosi l’articolo a parlare di assunzione di informazioni “adeguate”, “se del caso fornite dal consumatore stesso” e “ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Si segnala per vaghezza anche la parte della norma che impone al credi-tore di verificare il merito creditizio del consumatore anche nel corso del rap-porto, in occasione di eventuali richie-ste di “aumento significativo dell'importo totale del credito”.

Sul punto si attendono le disposizioni attuative dell’articolo che sono state delegate alla Banca d’Italia, in confor-mità alle deliberazioni del CICR.

Una scelta, quest’ultima, che è stata salutata con favore dall’ABI in fase di consultazione dello schema di decreto legislativo, perché consente - presumi-bilmente - di colmare le zone grigie della Direttiva e di calare le norme nel concreto dell’operatività bancaria.

Con ciò auspicando la riduzione del rischio che i finanziatori cadano vittime di inefficienti vuoti normativi, spesso all’origine di fenomeni di ..contenzioso di massa.

Ciò è tanto più vero se si considera che la assunzione in fase pre-contrattuale di informazioni sul profilo del cliente riecheggia la c.d. know your customer imperante nel campo dei servizi di investimento e della presta-zione di servizi di gestione di portafo-glio.

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Non ancora note sono anche le con-seguenze previste per l’inottemperanza all’obbligo di verifica del merito crediti-zio.

La finalità pubblicistica di tutela del mercato emerge con evidenza dall’incarico, conferito dalla Direttiva agli Stati Membri, di individuare “i mez-zi necessari” per sanzionare i soggetti che concedano crediti senza la prelimi-nare verifica del merito creditizio.

Mezzi che saranno, presumibilmente, individuati in sanzioni pubblicistiche.

Sul punto è già stata rilevata la so-stanziale impraticabilità di un’ipotesi di controllo mirato sulla singola conces-

sione di credito, non foss’altro che per la sperequazione tra risorse ed esiti.

Più probabilmente, le eventuali san-zioni colpiranno ipotesi di mancata adozione da parte dell’intermediario di sistemi che realizzino procedura di controllo ovvero ipotesi di sistemi e procedure inidonee o insufficienti a realizzare gli obiettivi della norma.

Tutte da vedere sono invece le pos-sibili conseguenze della violazione dell’obbligo di verifica del merito credi-tizio sul piano privatistico (responsabili-tà precontrattuale, nullità, responsabilità per inadempimento…).

Art. 125. Banche dati

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le con-dizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discrimi-nazione. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni pre-senti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamen-te e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comuni-cazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati erra-ti. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua ca-pacita' di accedere al credito.

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6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’articolo 125 svolge una funzione strumentale allo scopo che l’art. 124 bis consegue, regolando l’accesso alle ban-che dati da parte del creditore (…il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di infor-mazioni … ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente).

Per consentire al creditore la possibi-lità concreta di effettuare verifiche di solvibilità del cliente, è fatto obbligo ai gestori delle banche dati, che conten-gono informazioni nominative sul credi-to, di consentire l’accesso ai soggetti finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i soggetti abilitati in Italia. Inevitabile, quando si parla di

banche dati, il contatto con la disci-plina della tutela dei dati personali.

La disciplina di attuazione, infatti, dovrà essere adottata previo parere del Garante per la tutela dei dati personali.

Per rispettare i principi e le norme in materia di privacy, l’art. 125 impone un triplice obbligo ai finanziatori:

o comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito,

o assicurare che le informazioni fornite alle banche dati siano e-satte e aggiornate, con il dovere

di tempestiva rettifica in caso contrario,

o avvertire il consumatore delle conseguenze che le informazioni negative registrate possono ave-re sulla sua capacità di accesso al credito.

La norma, come è già stato osserva-to dall’ABI, non rappresenta un partico-lare quid pluris, essendo nella normativa italiana già prevista una articolata disciplina in materia di siste-mi informativi gestiti da soggetti privati nell’ambito del credito al consumo.

In particolare rigorose tutele del con-sumatore sono già previste dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modifica-to dall'errata corrige pubblicata in Gaz-zetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56).

La lettera 7 dell’art. 4 del Codice, per esempio, prevede già che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'inte-ressato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informa-zioni creditizie.”.

Art. 125 bis Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite

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dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti. 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'I-talia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le moda-lita' di tale comunicazione. 5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumato-re che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contrat-to. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di inte-resse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. 9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in mancanza, in tren-tasei rate mensili.

L’art. 125bis, dedicato specificamen-te alla forma e al contenuto del contrat-to, è stato introdotto ex novo dal D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, in attuazione

degli artt. 10, 11 della Direttiva 2008/48/CE.

Si tratta di una norma che risponde all’esigenza di realizzare la c.d. traspa-

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renza informativa, finalizzata ad ac-crescere la consapevolezza del consu-matore circa i contenuti del contratto e riguardo al costo effettivo del credito.

Il primo comma prevede espressa-mente che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su “altro supporto durevole”(7). Il legislatore ha dunque tenuto conto della necessità di ade-guamento ai mezzi di comunicazione a distanza, al fine di promuovere e favori-re la stipulazione di contratti transfron-talieri; ha tuttavia precisato che la redazione mediante strumenti in-novativi deve in ogni caso soddisfare “i requisiti della forma scritta”. Come peraltro conferma il rinvio esplicito all’art. 117, comma 3.

Una copia del contratto deve essere consegnata al cliente (8). In caso di mancata redazione in

forma scritta (pur lato sensu inte-sa) è sancita, attraverso il richiamo dell’art. 117 comma 3, la nullità del contratto.

E’ peraltro richiamato anche il 2° comma dell’art. 117 per cui, anche nell’ambito della disciplina specifica del credito ai consumatori, il CICR potrà prevedere che “per motivate ragioni tecniche particolari contratti possano essere redatti in altra forma”.

Quanto al contenuto del contratto, a differenza di quanto previsto dalla Di-

(7) Ai sensi della lett. l) dell’art. 121 (Definizio-ni) per “supporto durevole” si intende “ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono perso-nalmente indirizzate in modo da potervi accede-re in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che per-metta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”. 7 Non è prevista alcuna sanzione per la mancata consegna. Deve pertanto ritener-si che rilevi sul piano dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla banca o altro inter-mediario. (8) Non è prevista alcuna sanzione per la man-cata consegna. Deve pertanto ritenersi che rilevi sul piano dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla banca o altro intermediario.

rettiva 48/2008/CE che elenca analiti-camente le informazioni che devono necessariamente figurare nel contratto di credito (lett. a-v art. 10), l’art. 125bis si limita a prescrivere che i con-tratti “contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in confor-mità alle deliberazioni del CICR”. Al di là dell’auspicio (rimasto inespresso nel testo della norma) che il CICR e la Ban-ca d’Italia tengano conto delle indica-zioni della Direttiva nella elencazione delle informazioni e condizioni che ne-cessariamente dovranno integrare il contenuto del contratto (9), rimane aperta la questione di quale sia la san-zione per il caso di mancato inserimen-to nel contratto delle informazioni e condizioni che Banca d’Italia indicherà come necessarie.

Se, infatti, l’art. 125bis (comma 8°) prevede espressamente la nullità del contratto ove lo stesso non contenga le

(9) La scelta del legislatore di indicare unica-mente le informazioni essenziali risponde proba-bilmente al medesimo principio che ha ispirato, tra l’altro, la modifica dell’art. 119 primo com-ma, ove si è previsto che gli intermediari e le banche forniscano periodicamente al cliente comunicazioni chiare (in luogo delle comunica-zioni “complete e chiare” della precedente for-mulazione). Tale principio di semplificazione peraltro è contenuto altresì all’art. 21 cod. cons. ove infatti si considera ingannevole non solo l’informazione non veritiera, bensì pure il c.d. abuso di veridicità vale a dire l’eccesso di infor-mazioni (c.d. information overload) che abbia l’effetto di confondere il consumatore neofita nella propria scelta di consumo. Tale principio è del resto fatto già proprio dal provvedimento della Banca d’Italia del luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari laddove che la documentazione di trasparenza sia formulata in modo che le infor-mazioni da trasmettere alla clientela siano accessibili e il più possibile comprensibili anche mediante l’adozione di accorgimenti grafici che ne rendano più agevole la lettura. E’ previsto inoltre che l’intermediario calibri la semplicità e la chiarezza della documentazione informativa anche sul “livello di alfabetizzazione della clien-tela cui il prodotto è destinato”.

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informazioni espressamente indicate come “essenziali”(10), nulla è previsto quanto all’ipotesi in cui il contratto non contenga le informazioni e condizioni che saranno indicate da Banca d’Italia. L’espressa previsione della nullità per la mancata inserzione delle informazioni essenziali indica probabilmente la vo-lontà del legislatore di escludere la sanzione della nullità per ogni diversa violazione, con la conseguenza che probabilmente tale violazione dovrà rilevare unicamente sul piano dell’inadempimento (11).

Sono inoltre nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (rinvio all’art. 117 comma 6°) (12), nonché quelle relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato nella comunicazione pre-contrattuale (art. 125bis comma 6°); si prevede che in caso di nullità o di man-canza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e che la durata è di trentasei mesi (art. 125bis, 7° comma) (13); nelle (10) a) il tipo di contratto; b) le parti del con-tratto; c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. (11) Una conseguenza lato sensu sanzionatoria della violazione delle citate prescrizioni potrebbe peraltro essere ravvisata nel differimento dell’inizio del decorso dei 14 giorni entro i quali il consumatore può esercitare il recesso ad nutum. L’art. 125ter infatti prevede che il termine per l’esercizio del recesso decorra “dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’art. 125bis, comma 1”. (12) Il riferimento deve probabilmente essere inteso al comma 6 così come formulato prima della modifica dello stesso ad opera del Dlgs. 141/2010. (13) Si tratta dunque di un’ipotesi di sostituzione automatica di clausole nulle (art. Art. 1419 c.c.: “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di

ipotesi di nullità del contratto è chiarito, a tutela del consumatore, che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizza-zione (comma 9°).

Quanto alle eventuali modifiche nel corso del rapporto dei tassi di interesse nonché di altre condizioni contrattuali, il 2° comma dell’art. 125bis si limita a rinviare all’art. 118 TUB. Con ciò proba-bilmente ponendosi in contrasto con le previsioni della Direttiva. All’art. 11 della Direttiva, infatti, si prevede che nel caso di modifiche del tasso debitore il cliente sia semplicemente informato prima dell’entrata in vigore della modi-fica stessa, laddove viceversa la tutela del cliente è assai rafforzata nell’art. 118 TUB. Nella nuova formulazione della norma, infatti, si distingue tra contratti a tempo indeterminato, ove la possibilità di modifica del tasso è garan-tita unicamente se convenuta nel con-tratto e se poggiata su giustificato motivo, e contratti di durata (non a tempo indeterminato), ove è prevista la possibilità di modifica unicamente di clausole relative a condizioni diverse da quelle relative ai tassi di interesse.

Il comma 4°, infine, dà attuazione all’art. 12 della Direttiva che prevede espressamente in caso di contratto di credito che preveda una concessione di scoperto che l’intermediario debba informare il consumatore mediante l’invio di un estratto conto il cui conte-nuto è dettagliatamente elencato. Il legislatore italiano anche in questo caso ha ritenuto di rimettere alla determina-zione della Banca d’Italia in conformità con le deliberazioni del CICR la deter-minazione dei contenuti e delle modali-tà di comunicazione al consumatore.

singole clausole non importa la nullità del con-tratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115)”.

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Art. 125 ter Recesso del consumatore

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo. 2. Il consumatore che recede: a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità pre-scelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimbor-sa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previ-ste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del consumo.

L’art. 125ter, introdotto ex novo dal Dlgs. 13 agosto 2010 n. 141, dà attua-zione all’art. 14 della Direttiva 48/2008/CE e disciplina il diritto di recesso del consumatore, recesso da esercitare entro 14 giorni dalla con-clusione del contratto14.

14 La disciplina del diritto di recesso dovrà in via interpretativa essere estesa anche alle ipotesi di “revoca della proposta” ove il cliente abbia indirizzato una proposta irrevocabile al finanzia-

Dal confronto con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della Direttiva e dal richiamo espresso dell’art. 125ter nell’incipt della successiva norma15, si comprende che il diritto di recesso di cui all’art. 125ter concerne i contratti tanto a tempo determi-nato quanto a tempo indetermina-

tore ed il contratto sia poi concluso mediante inizio dell’esecuzione. 15 “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125ter”.

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to, dà cioè attuazione al c.d. diritto di ripensamento (jus poenitendi), all’ipotesi cioè di recesso senza moti-vazione tipico della disciplina consu-meristica16. La disciplina del recesso nei con-

tratti a tempo indeterminato è vice-versa contenuta all’art. 125quater (cfr. art. 13 Direttiva, ove si parla di “procedura tipo di scioglimento del contratto”), ove si prevede l’ipotesi del recesso, tanto del consumatore quanto del finanziatore, sia pur diver-samente disciplinate. Da quanto detto si deve altresì de-

sumere che nei contratti a tempo determinato non è contemplata alcu-na facoltà di recesso in capo al finan-ziatore. Il termine entro il quale il consuma-

tore deve esercitare il proprio recesso è previsto in 14 giorni, che decorrono dalla conclusione del contratto o, “se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e informazioni di cui all’art. 125bis, comma 1”. Il cliente che non abbia ricevuto copia del contratto o nel cui contratto non siano contenute le con-dizioni e informazioni necessarie (così come indicate dalla Banca d’Italia conformemente alle deliberazioni del CICR), dunque, usufruirà di un termi-ne più ampio per poter recedere, termine che potrà anche protrarsi all’infinito ove la banca o altro inter-mediario non adempia a quanto pre-visto nell’art. 125bis 1° comma.

16 Non è stata recepita la previsione della Diret-tiva secondo la quale il diritto di recesso è esclu-so nell’ipotesi in cui la stipula del contratto sia avvenuta davanti a notaio. Tale previsione, peraltro prevista dall’art. 67duodecies cod.cons., si fonda sulla considerazione che ove la stipula-zione avvenga davanti a notaio è quest’ultimo a garantire al consumatore che sono state rispet-tate le norme relative all’informazione precon-trattuale e contrattuale.

In caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza il termine per l’esercizio del recesso è elevato a 30 giorni così come previsto dall’art. 67duodecies 2° comma, Dlgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cod. cons.), espressamente ri-chiamato dall’ultima parte del 1° comma dell’art. 125ter. IL diritto di recesso può essere e-

sercitato dal consumatore mediante comunicazione inviata al finanziatore prima della scadenza del termine di cui al 1° comma. Quale sia la forma di tale comunicazione non è del tutto chiara poiché l’art. 125ter si limita a rinviare ad “una delle modalità pre-scelte nel contratto tra quelle previste dall’art. 64, comma 2, del Codice del Consumo”. Certamente dunque sa-ranno le parti a dover determinare nel contratto la forma della comunicazio-ne del recesso: non è tuttavia chiaro se possa prevedersi nel contratto che tale comunicazione possa essere data per fax o posta elettronica o se, come pare preferibile, in tale ultimo caso il contenuto della comunicazione debba necessariamente essere confermato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno17. In ogni caso, è certo che la norma richiede che prima dei 14 giorni avvenga l’invio di detta comu-nicazione, restando pertanto irrilevan-te se la notizia di essa giunga al finanziatore dopo il termine. Una volta comunicata la volontà di

recedere, il cliente dovrà restituire,

(17) L’art. 64 cod.cons. prevede infatti che la comunicazione possa essere data mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite telegramma, telex, posta elettronico, fax, precisando tuttavia che in ogni caso tale comunicazione deve essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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entro 30 giorni18, il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione. Trattandosi di un “recesso gratuito” non è previsto il pagamento di alcuna penalità, ma unicamente ove necessario il rimborso di eventuali somme corrisposte dal finanziatore alla pubblica amministra-zione. E’ infatti espressamente sanci-to, al comma 3°, che “il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lett. b). Il recesso si estende automatica-

mente anche ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori se tali servizi sono resi dal finanziatore stesso o da un terzo sulla base di un contratto con il finanziatore. In altre parole, se un servizio accessorio è fornito dal finanziatore o da un terzo in base ad un contratto tra quest’ultimo e il fi-nanziatore stesso, il consumatore non è vincolato al contratto accessorio ove abbia esercitato il recesso con riferi-mento al finanziamento. Nulla è viceversa previsto per

l’ipotesi di recesso da un contratto di finanziamento in esecuzione del quale al cliente sia stato consegnato e con-cesso in godimento un bene (es. ven-dita con riserva di proprietà): quali siano gli effetti del recesso sul diverso contratto collegato non è espressa-mente previsto dall’art. 125ter e ri-mane pertanto un problema aperto da risolvere in via interpretativa. L’art. 125ter esclude espressamen-

te l’applicabilità degli artt. 64, 65, 66, 67duodecies e 67 terdecies del Codice di consumo. Si esclude cioè l’applicabilità di norme dettate con

(18) Nulla è previsto quanto alle conseguenze della mancata restituzione entro 30 giorni: il cliente dovrà corrispondere interessi di mora così come stabiliti dal contratto per tutto il tempo del ritardo.

riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali o a distanza. Il che è indice della volontà del legisla-tore di chiarire che la facoltà di reces-so non è da intendere limitata alle ipotesi in cui un ripensamento possa derivare da particolari modalità di conclusione del contratto, dovendo viceversa la facoltà di ripensamento essere messa in relazione alla intrin-seca difficoltà e complessità in sé di un contratto di credito, nonché alla considerazione dell’importanza delle conseguenze economico-finanziarie derivanti dalla stipulazione dello stes-so.

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Art. 125 quater Contratti a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del con-sumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

L’art. 125quater, introdotto ex novo dal Dlgs. 141/2010, dà attuazione all’art. 13 della Direttiva 48/2008/CE e disciplina la facoltà di recesso nei con-tratti a tempo indeterminato, tanto a favore del consumatore quanto a favore del finanziatore.

Per quanto riguarda il consumatore (comma 1°), si tratta di un recesso ex lege, ad nutum. In altre parole, il consumatore potrà recedere dal con-tratto anche se ciò non sia espressa-mente previsto dallo stesso, e senza che sia necessaria la ricorrenza di alcu-na causa giusitificativa.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata in ogni momento e senza penalità o spese. Il contratto può tutta-via prevedere che sia necessario un preavviso, in ogni caso non superiore a un mese. L’eventuale previsione di limitazioni contrattuali a tale diritto esporrebbe il contratto ad una censura di nullità, in virtù di quanto previsto all’art. 22, comma 2°, della Direttiva che sancisce l’indisponibilità dei diritti attribuiti ai consumatori (19).

(19) Art. 22, 2° comma, Direttiva 48/2008/CE: “Gli Stati membri provvedono affinché i consu-

Poiché non è previsto che la dichiara-zione di recesso debba essere comuni-cata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, si deve ritenere che si tratti di una dichiarazione a forma libera.

Il 2° comma prevede in capo al fi-nanziatore una facoltà di recesso (lett. a) nonché la facoltà di sospendere l’utilizzo del credito (lett. b).

Quanto alla facoltà di recesso, si trat-ta di un recesso ad nutum (non è infatti richiesto alcun presupposto sostanzia-le), ma è di origine pattizia, ossia deve essere previsto espressamente dal contratto (laddove viceversa la facoltà di recedere per il consumatore è posta direttamente dalla legge). Le parti pos-sono dunque convenire che al creditore sia concessa la possibilità di recedere anche senza motivo, ma in ogni caso deve essere previsto un preavviso di almeno 2 mesi, preavviso comunicato al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole”. La circo-

matori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corri-spondono alla presente Direttiva”.

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stanza che il creditore abbia manifesta-to l’intenzione di recedere, poiché è previsto un preavviso di 2 mesi, non comporta automaticamente l’impossibilità per il cliente di continuare a utilizzare il credito né fa sorgere in capo al consumatore l’obbligo di resti-tuire le somme nel frattempo prelevate. Solo all’avvenuto decorso dei 2 mesi, infatti, il recesso potrà produrre i suoi effetti e dunque sorgerà per il cliente l’obbligo restitutorio e cesseranno i diritti scaturenti dal contratto

Ove previsto dal contratto (in man-canza di previsione contrattuale il credi-tore non avrà che la possibilità di esercitare il recesso di cui alla lett. a), ma in tal caso dovrà in ogni caso con-sentire ulteriore utilizzo del credito fino al decorso del preavviso di almeno 2 mesi), in capo al finanziatore è previsto altresì il diritto di sospendere l’utilizzo del credito da parte del consumatore.

Ciò però il creditore può fare solo ove ricorra una “giusta causa”(Il conside-rando 33 della Direttiva 48/2008/CE prevede l’ipotesi di sospensione dei prelievi per “motivi oggettivamente giustificati”, esemplificativamente indi-cati nel “sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l’aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito”). Di tale sospensione il credito-re deve dare notizia al cliente “in anti-cipo” e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione”. Si tratta di una sospensione dell’utilizzo del credito che, ovviamente, non scio-glie il contratto. Ove il finanziatore ritenga di voler recedere dal contratto dovrà farlo ai sensi della lett. a), fermo restando che il recesso opererà comun-que solo decorsi i due mesi di preavvi-so.

Art. 125 quinquies Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non compor-ta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il dirit-to di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutil-mente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzio-ne del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penali-tà e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

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4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

L’art. 125 quater, introdotto ex novo dal D.lgs. 141/2010, dà attuazione all’art. 15.2 della Direttiva 48/2008/CE. La norma ha ad oggetto la disciplina dell’ipotesi di inadempimento del fornitore nel caso di contratto di credito collegato, dovendosi intende-re per tali, ai sensi dell’art. 121 comma 1°, lett. d) “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il fi-nanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”. In altre parole, si tratta di ipotesi in cui la fornitura costituisce la finalità esclusiva del contratto di credito.

Sul punto, la Direttiva CE si limita a prevedere il diritto di agire del consu-matore, purché questi abbia agito nei confronti del fornitore senza ottenere quanto a lui dovuto.

La normativa posta in essere dal le-gislatore italiano, più dettagliatamente regola, al 1° comma, l’ipotesi generale di inadempimento del fornitore del bene o servizio, e al 2° comma, detta una disposizione specifica per il caso di locazione finanziaria. In nessuno dei due casi, peraltro, il legislatore italiano ha ritenuto necessario che il consuma-tore agisca nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto di credito, essendo viceversa sufficiente

la costituzione in mora del fornitore stesso (20).

Ove il fornitore non adempia (o non adempia correttamente) alla propria prestazione, pertanto, il consumatore dovrà metterlo in mora e conseguen-temente potrà agire per ottenere la risoluzione del contratto di credito, purché l’inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza (tale il significato del rinvio all’art. 1455 c.c.). Dalla risoluzione del contratto non sor-ge a carico del consumatore alcun ob-bligo di rimborso di quanto sia già stato versato al fornitore; sarà il finanziatore a dover agire nei confronti del fornitore per ottenere la restituzione di quanto versato. Tale disposizione trova ragione nel fatto che frequentemente il finanzia-tore avrà erogato le somme diretta-mente nei confronti del fornitore, non essendo il consumatore mai stato in possesso di dette somme.

Al finanziatore spetta poi l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate.

Nell’ipotesi di locazione finanziaria il legislatore tiene conto del fatto che il contratto di fornitura è stipulato tra finanziatore e fornitore, cosicché il con-sumatore potrà solo ottenere che il finanziatore agisca per la risoluzione, non potendo egli stesso agire perso-nalmente. Pertanto, una volta messo in mora il fornitore, il consumatore dovrà chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto di fornitura, e (20) E ciò tenuto conto dei tempi per l’erogazione della giustizia civile. Chiaro che la disciplina introdotta dal legislatore italiano garantisce una più ampia tutela nei confronti del consumatore ed è pertanto in linea con gli scopi della Direttiva.

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il contratto di credito si risolverà di diritto per l’effetto della risoluzione del contratto di fornitura.

La semplice richiesta al finanziatore di risolvere il contratto di fornitura de-termina la sospensione del pagamento dei canoni.

Certamente la norma tiene conto di recenti pronunce giurisprudenziali aven-ti ad oggetto le norme che precedente-mente regolavano la materia. In particolare, si fa riferimento a quanto sancito dalla Corte di Giustizia delle

Comunità Europee (sent. 23.4.2009 in causa C-509/07) che ha ritenuto con-trario alla finalità della Direttiva, volta ad innalzare la tutela del consumatore, la previsione dell’art. 42 cod.cons. che condiziona il diritto del consumatore a ottenere la risoluzione all’esistenza di un patto di esclusiva. Conseguentemen-te, nell’art. 125 quinquies non è posta alcuna limitazione in ordine alla neces-sità dell’esistenza di un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore.

Art. 125 sexies Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente colle-gati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in antici-po, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli inte-ressi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito resi-duo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

L’introduzione della norma di cui all’art. 125 sexies TUB è volta a dare attuazione all’art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE e a prevedere una più

articolata disciplina (rispetto al passato) del diritto – riconosciuto al cliente-consumatore – di adem-piere in qualsiasi momento agli

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obblighi che gli derivano dal con-tratto di credito, chiudendo la propria posizione debitoria senza dover corri-spondere penali sproporzionate.

L’articolo in commento si propone, in particolare, di agevolare il più possibile l’estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore affinché si possa evitare che adempimenti di natu-ra puramente burocratica ne ostacolino, di fatto, l’esercizio.

Al consumatore che decida di estin-guere anticipatamente dal contratto è dato dunque il diritto di usufruire di una riduzione del costo totale del credito, riduzione che corrisponde all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il secondo comma prevede che qua-lora il consumatore abbia deciso di rimborsare anticipatamente l’importo dovuto, il creditore-finanziatore ha diritto a percepire un indennizzo “equo e oggettivamente giustifica-to” per gli eventuali costi direttamente collegati con il rimborso anticipato del credito: indennizzo che non potrà, co-munque, essere superiore all’1% ovve-ro allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del con-tratto è rispettivamente superiore o inferiore ad un anno. Non sono state

recepite, nella stesura di questo com-ma, le osservazioni proposte dall’Abi in merito alla possibilità per il finanziato-re-creditore di poter ottenere un inden-nizzo maggiore qualora sia in grado di dimostrare che la perdita subita a cau-sa del rimborso anticipato superi l’importo determinato a norma del comma 2. Il terzo comma dello stesso arti-

colo individua le ipotesi in cui nes-sun indennizzo è riconosciuto al creditore-finanziatore. Con riferi-mento all’ipotesi di esclusione se l'im-porto rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro, si segnala che non sono state recepite le osservazioni formulate dall’Abi: soste-neva l’Associazione che lo strumento del credito al consumo ha avuto in Italia, negli ultimi anni, uno straordina-rio sviluppo anche per beni di piccolo importo e, dunque, l’applicazione di una soglia al di sotto della quale il finanzia-tore non ha la possibilità di ricevere alcun indennizzo avrebbe potuto porta-re all’inaridimento dell’offerta di credito al consumo ovvero ad un aumento delle condizioni economiche complessiva-mente offerte ai clienti.

Art. 125-septies Cessione dei crediti

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il ce-dente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti

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del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore e' informato.

L’art. 125 septies, in attuazione

dell’art. 17 della direttiva n. 2008/48/CE, appare senza dubbio mi-rato a rafforzare la protezione del consumatore-cliente rispetto a quella che è propria del debitore ceduto alla stregua delle regole generali in tema di obbligazioni, riconoscendo al consumatore-cliente una illimitata facoltà di opporre al cessionario “tutte” le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei con-fronti del cedente; tant’è che sono comprese in tale facoltà anche ipotesi in cui il debitore ceduto non potrebbe, secondo le regole generali, opporre determinate eccezioni, come il caso, espressamente richiamato dalla norma, dell’eccezione di compensazione previ-sta dall’art. 1248 del codice civile a mente del quale “il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta

delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazio-ne che avrebbe potuto opporre al ce-dente…; la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impe-disce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.

Il secondo comma del presente arti-colo prevede che il consumatore sia informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. Le modalità attraverso le quali il consuma-tore-cliente ceduto verrà informato della avvenuta cessione del credito dovranno essere individuate dalla Ban-ca d’Italia, in conformità alle delibera-zioni del CICR e ciò per consentire un raccordo con la disciplina delle comuni-cazioni in forma impersonale per le cessioni in blocco.

Art. 125 octies Sconfinamento

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. 2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposi-zioni di attuazione del presente comma, con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione;

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b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

La norma in commento costituisce

l’attuazione dell’art. 18 della direttiva 2008/48/CE e rende applicabili all’ipotesi dello sconfinamento nel contratto di conto corrente le dispo-sizioni – modificate dal decreto legisla-tivo in esame - relative alla trasparenza delle condizioni contrat-tuali, recando altresì gli obblighi in-formativi del creditore nei confronti del soggetto consumatore.

L’intento perseguito dal legislatore comunitario è all’evidenza quello di tutelare il consumatore in ogni caso in cui il contratto per l’apertura di conto corrente contempli la possibi-lità di operare uno sconfinamento.

In particolare, l’art. 18 della menzio-nata direttiva prevede che il contratto di conto corrente deve in tali occasioni contenere le informazioni di cui all’art. 6 par. 1 lett. e) della direttiva stessa, con l’obbligo per il creditore di fornirle periodicamente su supporto cartaceo o altro supporto durevole, e, precisamen-te:

o il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale;

o le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credi-to e, se del caso, le condizioni per una eventuale loro modifica.

Il legislatore nazionale ha dato attua-zione a tale intento disponendo che in ogni caso in cui il contratto di conto corrente preveda la possibilità di opera-re uno sconfinamento debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al Capo I Titolo IV del TUB, in materia di “Trasparenza delle condizioni contrat-tuali”.

Il secondo comma dell’art. 125octies riprende poi in modo letterale il dispo-sto del secondo comma dell’art. 18 della richiamata direttiva, prevedendo che nell’ipotesi in cui si verifichi uno sconfinamento consistente, che si pro-tragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare al consumatore senza indugio, sempre avvalendosi di suppor-to cartaceo o altro supporto durevole:

o lo sconfinamento; o l’importo interessato; o il tasso debitore; o le penali, le spese o gli interessi

di mora eventualmente applicabili. L’art. 125octies terzo comma ritaglia

infine uno spazio a favore della Banca d'Italia che, in conformita' alle delibera-zioni del CICR, deve dettare disposizioni di attuazione con riferimento:

- al termine di invio della comunica-zione;

- ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Art. 125 novies Intermediari del credito

1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei docu-menti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. 2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'interme-diario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il

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consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro sup-porto durevole prima della conclusione del contratto di credito. 3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

La norma in commento riprende in

modo sostanzialmente letterale quanto previsto dall’art. 21 della direttiva 2008/48/CE e disciplina il contenuto minimo delle informazioni che gli intermediari del credito devono fornire nell’ambito degli annunci pubblicitari e dei documenti destinati ai consumatori in ordine all’ampiezza dei propri poteri e all’eventuale esclusi-vità del rapporto coi soggetti finanziato-ri (e ciò ad esempio con riferimento ai poteri di cui dispongono, ai compensi, ecc.).

Così, il primo comma dell’art. 125novies prevede che gli intermediari del credito debbano indicare, nei propri annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e se lavorino a titolo e-sclusivo con uno o più finanziatori op-pure a titolo di mediatore.

Il secondo comma dell’art. 125novies prevede invece che il consumatore debba essere informato dell'even-tuale compenso da versare all'in-

termediario del credito per i suoi servizi e che il compenso debba essere oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito. Detto accor-do e detta informativa, secondo la di-sposizione in esame, devono essere predisposti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e, in ogni caso, devono essere predisposti prima della conclusione del contratto di credito.

Il terzo comma dell’art. 125novies prevede infine l’obbligo, per l'interme-diario del credito, di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'interme-diario del credito stesso per i suoi servi-zi, e ciò al fine del calcolo del TAEG, in modo conforme a quanto stabilito dal CICR.

La disposizione potrà chiaramente essere oggetto di un ulteriore interven-to anche alla luce degli orientamenti che verranno assunti in sede di riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Art. 126 Riservatezza delle informazioni

Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. ____________________________________________________

La disposizione in esame costituisce l’attuazione degli artt. 9 terzo comma e

13 secondo comma della direttiva 2008/48/CE. In essa si prevede in so-

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stanza che il Ministro dell’Economia, con decreto di natura regolamentare, possa individuare i casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o di pubblica sicurezza, dall’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 125 comma secondo (rifiuto della domanda di credi-to) e di cui dall’art. 125ter comma se-condo (recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte).

L’art. 9 terzo comma della menziona-ta direttiva prevede infatti, in materia di accesso alle banche dati, il limite alla circolazione di informazioni in presenza di un divieto di un’altra legislazione comunitaria, o nel caso di contrarietà agli obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

L’art. 13 secondo comma della diret-tiva prevede invece che il creditore, se convenuto nel contratto di credito, possa per motivi oggettivamente giusti-ficati porre termine al diritto del con-sumatore di effettuare ulteriori prelievi in forza di un contratto di credito a durata indeterminata. La disposizione prevede altresì che il creditore debba informare il consumatore in merito allo scioglimento del contratto e dei relativi motivi con una comunicazione da predi-sporsi su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ove possibile prima dello scioglimento e, al massimo, im-mediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata da altra normativa comuni-taria o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

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Capo III

Regole generali e controlli

Art. 127 Regole generali

1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla tra-sparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. 1-bis. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR. 2. 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favo-revole al cliente. 3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. 4. 2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere dal operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. 5. 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l’UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell’elenco gene-rale previsto dall’art. 106, d'intesa con la CONSOB.

Tale articolo costituisce attuazione

dei principi posti dall’art. 33, comma 1, lett. c) della l. n. 88/2009. Il primo comma introduce una ri-

levante novità nel corpo del testo unico bancario assegnando due nuovi obbiettivi all’attività di vigilanza della Banca d’Italia (oltre a quelli già previsti dall’art. 5 TUB): la trasparen-za delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela. Si tratta di finalità che la Banca d’Italia già perseguiva, come dimostrano le disposizioni di vigilanza in tema di trasparenza del 22 luglio 2009 (poi modificato nel febbraio 2010), ma nella differente ottica di ridurre il rischio reputazionale degli intermediari e di

garantire la sana e prudente gestione delle banche. A partire da oggi, pertan-to, alla luce di tale modifica legislativa l’attività di vigilanza della Banca d’Italia sulla trasparenza sarà più stringente, anche perché non sono da sottovalutare i nuovi poteri ini-bitori e l’ampliata potestà sanzio-natoria dell’Autorità di vigilanza. Non vanno inoltre sottovalutati le pos-sibili sovrapposizioni con la vigilan-za della Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette: è probabile che per il principio di speciali-tà, laddove una condotta di una banca violi una regola di trasparenza che integra una delle fattispecie di cui agli

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artt. 20 e ss. cod. cons. sia competente ad aprire un’istruttoria la Banca d’Italia, relegando la competenza dell’AGCM ad ipotesi residuali. Il punto, assai rilevan-te, rimane in ogni caso problematico.

Il comma terzo traspone in ambito bancario la disposizione dell’art. 9 cod. cons. dove viene altresì precisato che l’impiego di altre lingue è consentito, ma a condizione che le indicazioni in lingua italiana siano altrettanto visibili e leggibili. Inoltre, è consentito l’impiego di espressioni non in lin-gua italiana, a condizione che siano diventate di uso comune.

Il comma quarto armonizza le nul-lità relative presenti nel Titolo VI del

testo unico con la nullità di protezione di cui all’art. 36, comma 3, cod. cons., definitivamente optando (e così superando i dubbi espressi dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina) per la rile-vabilità d’ufficio nel solo interesse del cliente della nullità relativa.

A differenza che nell’art. 126-bis, comma 4, TUB (e nell’art. 23, comma 6, TUIF)relativo ai servizi di pagamento non è testualmente prevista una gene-rale inversione dell’onere della prova in relazione all’adempimento degli obblighi di trasparenza e correttezza degli in-termediari.

Art. 127-bis Spese addebitabili

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'arti-colo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comuni-cazione impiegati. 2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. 3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effetti-vamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario. 4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento del-le spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

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5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i ser-vizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

La disposizione costituisce attuazione

dei principi posti dalla legge delega n. 88/2009, art. 33, comma 1, lett. c) e f).

In linea con quanto previsto dal de-creto Bersani bis () e dalla disciplina che ha attuato la direttiva sui servizi di pagamento, è prevista, in generale, la gratuità delle comunicazioni previ-ste dalla legge. A differenza dell’art. 126-ter in tema di servizi di pagamen-to, tuttavia, le comunicazioni (previste dalla legge) devono essere gratuite solo se trasmesse con mezzi di comunica-zione telematica (salvo la comunicazio-ne relativa all’esercizio dello ius variandi di cui all’art. 118 TUB). Si potrebbe porre dunque il problema delle spese relative ai servizi di paga-mento (es. bancomat) che siano nor-malmente incluse nell’informativa relativa al rapporto di conto corrente che non venga trasmessa in via telema-tica.

I commi 2 e 3 disciplinano in linea con quanto è previsto dall’art. 126-ter, comma 2, TUB i limiti che segnano la possibilità di addebitare spese al cliente da parte dell’intermediario.

Il comma 4 è volto a consentire l’emanazione da parte del CICR di una

disciplina analoga a quella attualmente prevista nelle disposizioni sulla traspa-renza di Banca d’Italia (§ 6, Sezione II) in ordine alle spese per la consegna, prima della conclusione dei contratti di finanziamento, di documenti (ad es. una copia del contratto idonea per la stipula) che siano redatti dall’intermediario a seguito di una (one-rosa) istruttoria. Attualmente come è noto le disposizioni di Banca d’Italia consentono alternativamente: a) la consegna gratuita di uno schema di contratto, privo delle condizioni econo-miche; b) la consegna di un contratto idoneo per la stipula subordinata al pagamento di una somma non ecceden-te le spese di istruttoria e il cui ammon-tare massimo sia specificato nel foglio informativo.

Il comma 5 fa salva l’applicazione della specifica disciplina in tema di spese relativa: a) ai servizi di paga-mento (art. 126-ter TUB) che come si è visto ha un ambito di applicazione più ampio; b) al diritto alla documentazione (art. 119, comma 4);c) alle spese rela-tive alla comunicazione all’utilizzatore di un rifiuto obbiettivamente giustificato di un ordine di pagamento (art. 16, com-ma 4, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11) .

Art. 128 Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Ban-ca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di paga-mento e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107.

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2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall’UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità. 2. 3. Con riguardo ai soggetti indicati dall’art. 121, comma 2, lettera c), be-neficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato dello sviluppo eco-nomico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 3. 4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3. 5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o dell’UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell’attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il testo del presente articolo costitui-

sce attuazione dei principi di cui all’art. 33, comma 1, lett. c) e f), legge delega n. 88/2009.

L’abrogazione del comma 2 e la con-seguente razionalizzazione del testo del comma 1 sono il portato della riforma del Titolo V del TUB che, come è noto, ha disposto la creazione di un unico elenco (art. 106 TUB nuovo testo) di intermediari tutti sottoposti al controllo della Banca d’Italia.

Il nuovo comma 2 costituisce la ri-formulazione del previgente comma 3 ed è principalmente conseguenza dei nuovi riferimenti normativi inerenti la

disciplina del credito al consumo (oltre alla nuova denominazione del Ministro competente per i controlli), dal momen-to che i soggetti di cui all’art. 121, comma 2, lett. c) erano i fornitori di beni e servizi che oggi, ai sensi del nuovo art. 122, comma 5, possono far credito nella sola forma della dilazione gratuita di pagamento (esclusa dall’ambito di applicazione degli artt. 121 e ss.).

Il comma 5 è stato abrogato per far spazio alla nuova generale potestà inibitoria della Banca d’Italia di cui al successivo art. 128-ter.

Art. 128-bis Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudi-ziale delle controversie con la clientela.

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2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determi-nati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle contro-versie e l'effettività della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decre-to legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i siste-mi previsti ai sensi del dal presente articolo.

L’inciso inserito al terzo comma è

volto a chiarire che il procedimen-to davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario costituirà (per i pro-cessi avviati succes- sivamente al 20 marzo 2011) condizione di procedibilità della domanda giu-diziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (de-creto che ha istituito la mediazione obbligatoria finalizzata alla concilia-zione delle controversie civili e commerciali), norma che peraltro

faceva già riferimento all’art. 128-bis per indicare una delle possibili sedi della mediazione. Ciò, come già si sta iniziando a

riscontrare dai primi mesi di attività, pone l’Arbitro Bancario e Finanziario (anche in virtù dell’autorevolezza dei suoi com-ponenti) in primo piano come strumento di soluzione anticipa-ta delle controversie relative a rapporti bancari.

Art. 128-ter Misure inibitorie

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emerga-no irregolarità, la Banca d’Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disci-plinati dal presente titolo la continuazione dell'attività', anche di sin-gole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

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d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pub-blicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.

Tale articolo costituisce attuazione

dei principi posti dall’art. 33, comma 1, lett. b della legge delega n. 88/2009 e costituisce una delle novità più rilevanti della riforma. La Banca d’Italia potrà infatti a-

dottare provvedimenti inibitori alla stessa stregua di quanto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può fare in relazione alle pratiche commerciali scorrette (cfr. art. 27 cod. cons.).

La disposizione (a differenza di quan-to è previsto dall’art. 27 cod. cons.) è assai sintetica e pone una nutrita serie di problemi di cui in questa sede è solo possibile fare cenno. Si pone innanzitut-to il problema di stabilire se l’esercizio di tali poteri possa essere considerato legittimo anche nel caso in cui le irrego-larità riscontrate non integrino una vera e propria violazione sanzionabile ex art. 144 TUB.

In ogni caso, non è poi chiaro se il procedimento sanzionatorio si possa chiudere con uno dei provvedimenti ex art. 128-ter (ad es. la cessazione della pratica che viola le disposizioni di tra-sparenza ai sensi dell’art. 128-ter, comma 1, lett. b) ovvero tali provvedi-menti si accompagnino necessariamen-te alle sanzioni ex art. 144.

Va inoltre notato che non è prevista alcuna gerarchia tra i provvedimenti adottabili dalla Autorità di vigilanza, a differenza di quanto prevede l’art. 27, comma 12, cod. cons. laddove la so-spensione dell’attività di impresa è considerata una sorta di extrema ratio. Appare tuttavia evidente che la Banca d’Italia si atterrà comunque ad un prin-

cipio di proporzionalità nell’adozione dei provvedimenti inibitori sfruttando la possibilità di cui all’art. 128-ter, comma 1, lett a), di inibire la continuazione dell’attività limitatamente ad alcune aree (non è chiaro peraltro se geografi-che o di attività) o a sedi secondarie ovvero inibendo, ai sensi della lett. b, solo le pratiche commerciali ritenute poco trasparenti.

A differenza dell’art. 27 cod. cons., è poi prevista alcuna garanzia procedi-mentali né giurisdizionale per l’intermediario che subisce l’attività ispettiva (e sanzionatoria) della Banca d’Italia: si dovrà allora fare riferimento a quanto previsto in termini generali dalla l. 262/2005 e dalla l. 689/1981.

Si pone infine il già segnalato pro-blema dell’interferenza tra la compe-tenza dell’AGCM, in tema di pratiche commerciali scorrette (già più volte esercitata verso banche) e la compe-tenza della Banca d’Italia in relazione alla violazione delle regole in tema di trasparenza: la soluzione non è agevole e non è possibile escludere visioni di-scostanti tra le due autorità. Il principio di specialità e il fatto che non si posso-no ammettere due procedimenti san-zionatori relativi ad una medesima condotta inducono però a preferire la competenza di Banca d’Italia in tutti quei casi in cui la violazione delle regole di trasparenza costituisca anche una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. cod. cons.

L’inosservanza delle misure inibitorie è poi sanzionata in forma aggravata dall’art. 144, comma 4, TUB.

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(omissis)

Art. 144 Altre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di dire-zione, nonché dei dipendenti è applicabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,38 2580 a euro 129.118,89 129.110 per l'inosser-vanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commai 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commai 2 e 4, 66, 67, 68, 106, comma 6 e 7, 107, 108, 109, comma 2 e 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e, 64, commi 2 e 4, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle au-torità creditizie. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgo-no funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indica-te nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, è applicabile si applica la san-zione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di dire-zione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell’art. 121, comma 3 dei dipendenti, è applicabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5164,76 5160 a euro 129.118,89 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-ter, 126-quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o par-ticolari impartite dalle autorità creditizie. 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministra-zione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione am-ministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni gene-rali o particolari impartite dalle autorità creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clien-tela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo

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VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 7; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell’art. 121, comma 3, è applicabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.237,79 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai si-stemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'arti-colo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione è applicabile si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 121, comma 4, lett. a) articolo 122, comma 1, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commai 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'in-termediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro su-bordinato. 5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisi-che, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosser-vanza degli obblighi di cui all'articolo 125-octies; si applica altresì il comma 4. 6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ulti-mo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia. 7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresen-tante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rap-presentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-septies, com-ma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies. 8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Ban-ca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco

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9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

In attuazione dell’art. 33, comma 1,

lett. b l. 88/2009 il legislatore delegato ha rivisto, razionalizzandola, la disciplina delle sanzioni ammini-strative che la Banca d’Italia può irrogare per la violazione di regole di trasparenza (oltre che per la viola-zione delle norme del Titolo V inerenti i soggetti operanti nel settore finanzia-rio).

In particolare merita di essere se-gnalata la riduzione al comma 3 dell’ammontare massimo della san-zione pecuniaria cui può essere condannato un soggetto che svolge funzioni di amministrazione o dire-zione o di un dipendente che commetta una violazione delle norme in tema di obblighi precontrattuali relativi, in ge-nerale, ai servizi offerti (art. 116), compresi, in particolare, quelli di credito al consumo (cfr. artt. 123 e 124): in tal caso, inoltre, la Banca d’Italia potrà irrogare sanzioni solo nel caso in cui la inosservanza sia rilevante. Non saran-no così sanzionabili le violazioni de minimis, restando tuttavia il potere

della Banca d’Italia di adottare provve-dimenti inibitori ai sensi dell’art. 128-ter.

Il comma 3-bis, di nuova introduzio-ne, si occupa della violazione da parte degli stessi soggetti delle regole ineren-ti l’informazione periodica nonché delle regole relative alla conclusione del con-tratto, al contenuto dello stesso e all’esecuzione e alla cessazione del rapporto. Nel comma 4 sono punite in for-

ma aggravata le violazioni di regole come la mancata adesione ai siste-mi di risoluzione stragiudiziale del-le controversie (art. 128 bis) ovvero l’inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ex art. 128-ter.

I commi da 5-bis a 8 approntano, in-fine, l’apparato sanzionatorio relativo alla riforma della mediazione creditizia.

L’ultimo comma chiarisce semplice-mente che essendo gli importi delle sanzioni già quintuplicati non dovrà essere applicata la norma dell’art. 39, comma 3, l. 262/2005