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Trasparenza e credito ai consumatori Gli intermediari © 2011 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati.

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Trasparenza e credito ai consumatori

Gli intermediari

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INDICE

Gli intermediari �nanziari

Gli intermediari del credito (i canali distributivi esterni)

L’intervento normativo I fornitori di beni e prestatori di servizi Agenti in attività �nanziaria I mediatori creditizi

Trasparenza e credito ai consumatori

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La nuova normativa sul credito ai consumatori dedica due titoli dei quattro di cui si compone alla regolamentazione del lato dell’o�erta del mercato del credito al consumo, ride�nendo le caratteristiche e le attività degli intermediari �nanziari (�nanziatori)

e dei canali distributivi (intermediari del credito) attraverso cui essi operano, con particolare riferimento agli agenti �nanziari e ai mediatori creditizi.

Trasparenza e credito ai consumatori

GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Il D. Lgs. 141/2010 stabilisce che solo gli intermediari �nanziari autorizzati possono esercitare nei confronti del pubblico l’attività di concessione di �nanziamenti (art. 106 TUB). Tutti gli intermediari �nanziari saranno vigilati, scomparendo la distinzione prevista dai vecchi articoli 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB).

Non esiste più alcuna distinzione fra intermediari �nanziari legata alla dimensione e ai volumi di attività, come in passato. Tutti i soggetti che erogano servizi di �nanziamento al pubblico, ivi compresi gli intermediari �nanziari che erogano credito ai consumatori, devono essere speci�camente autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti in un apposito albo tenuto dalla stessa.

L’obiettivo del portato normativo riguarda la stabilità e l’e�cienza del mercato attraverso il ra�orzamento patrimoniale degli intermediari �nanziari e il miglioramento della capacità di monitoraggio esercitata da Banca d’Italia sugli operatori presenti. La distinzione fra intermediari ex art. 106 e art. 107 conduceva, di fatto, all’esistenza di un numero elevato di operatori che, pur con volumi di attività marginali, agivano sul mercato privi di un controllo fattuale, non essendo riguardati da molte previsioni della regolamentazione prudenziale.

Banca d’Italia ha stimato che la quota di mercato delle società ex art. 106 di matrice bancaria fosse pari a circa il 2% alla �ne del 2009, mentre le società ex art. 106 autonome rappresentavano circa l’1% di quota di mercato. Nonostante i volumi di attività cosi ridotti, gli intermediari �nanziari iscritti all’elenco erano circa 120 alla �ne di ottobre 2010.

Il passato quadro legislativo ha manifestato ine�cienze ed è risultato non del tutto adatto ad assicurare a�dabilità del business e tutela della clientela. Solo alcuni intermediari (le società �nanziarie iscritte all’albo previsto dal vecchio articolo 107 del TUB), individuati in relazione alla tipologia di attività svolta e alla dimensione, erano iscritti nell’elenco speciale e assoggettati a un vero e proprio regime di vigilanza e a regole prudenziali; per gli altri, iscritti solo nell’elenco generale, la legge non prevedeva una normativa adeguata e su�cienti poteri di controllo. Ne derivava un assetto molto articolato, sproporzionato per eccesso in alcuni casi e per difetto in altri.

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APPROFONDIMENTO: Le società di microcredito

I soggetti che svolgono un’attività di microcredito possono concedere �nanziamenti a persone �siche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Ciò è permesso a condizione che i �nanziamenti concessi:

• siano di ammontare non superiore a euro 25.000;• non siano assistiti da garanzie reali;• siano �nalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;• e, nello specifico, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti �nanziati.

Questi intermediari �nanziari devono costituirsi in forma di società di capitali, avere un capitale versato minimo, rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, statuire un oggetto sociale limitato alle sole attività di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali e presentare un programma di attività.

Le società di microcredito possono erogare, ancorché in via non prevalente, �nanziamenti anche a favore di persone �siche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i �nanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e �nanziaria dei bene�ciari. Inoltre, le condizioni economiche a cui sono prestati siano più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Questa possibilità è estesa anche a tutti i soggetti giuridici senza �ni di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate dal MEF. Essi, se iscritti in una sezione separata dell’elenco delle società di microcredito, possono erogare (oltre al microcredito per scopi professionali) �nanziamenti per scopi personali a condizione che questi siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

L’iscrizione nella sezione speciale è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e alla presentazione di un programma di attività.

La nuova normativa introduce dunque un unico albo, dove tutti gli operatori del mercato saranno iscritti e, quindi, risulteranno sottoposti alla medesima vigilanza prudenziale e strutturale dal momento della richiesta dell’autorizzazione per l’ingresso nel mercato. Le uniche eccezioni previste dalla normativa riguardano soggetti che erogano servizi di �nanziamento a carattere sociale (le società di microcredito) o mutualistico (i consorzi �di a supporto di target di clientela più deboli sotto il pro�lo economico-�nanziario).

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Trasparenza e credito ai consumatori

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L’autorizzazione di un intermediario �nanziario alla concessione di �nanziamenti al pubblico è subordinata all’adozione della forma di società di capitali, con sede o direzione generale situata in Italia e alla presenza di un capitale minimo.

Sotto un pro�lo gestionale, occorre presentare un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa di funzionamento, limitare l’oggetto sociale alle attività �nanziarie ammesse ovvero strumentali e accessorie. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti.

Il controllo di tutto ciò è e�ettuato dalla Banca d’Italia sia al momento dell’autorizzazione che nei casi di revoca o decadenza successivi.

Al pari delle banche, gli intermediari �nanziari possono utilizzare, ai �ni della misurazione del rischio di credito per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali, sia le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni (rating esterno), sia sistemi interni di misurazione dei rischi, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Gli intermediari �nanziari autorizzati sono sottoposti all’attività di vigilanza da parte della Banca d’Italia con riferimento:

• all'adeguatezza patrimoniale;

• al contenimento del rischio nelle sue diverse con�gurazioni;

• all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni nonché all’informativa da rendere al pubblico.

• Svolgere attività di mediazione creditizia• Esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia

Dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari �nanziari

Agenti in attività �nanziaria e società di mediazione creditizia

Società di mediazione creditizia

Iscrizione contestuale dello stesso soggetto all’albo degli agenti e dei mediatori

Detenere, neppure indirettamente, parteci-pazioni in banche o intermediari �nanziari

CHI DIVIETI

Trasparenza e credito ai consumatori

GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO (I CANALI DISTRIBUTIVI ESTERNI)

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L’INTERVENTO NORMATIVO

L’intervento normativo ha riguardato speci�camente gli agenti in attività �nanziaria e i mediatori creditizi, mentre molti articoli regolamentano il ruolo e l’intervento dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi (esercizi commerciali).

Il legislatore ha perseguito esplicitamente un obiettivo di riquali�cazione degli intermediari del credito, �nora scarsamente regolamentati e monitorati nello svolgimento della propria attività dato che, spesso, costituiscono l’unica interfaccia del consumatore.

La nuova normativa è intervenuta su più ambiti. Un primo ambito ha riguardato la speci�cazione del ruolo, dell’attività e dell’ampiezza di intervento degli agenti, dei mediatori creditizi e degli esercizi commerciali.

Un secondo, ha riguardato i requisiti societari, patrimoniali, gestionali e professionali che gli intermediari del credito devono possedere per poter garantire una adeguata stabilità e responsabilità patrimoniale nei confronti dei consumatori. Inoltre, sono stati introdotti standard minimi di professionalità e di continuità di formazione-aggiornamento degli intermediari del credito e dei propri collaboratori.

Un terzo ambito di intervento ha riguardato l’indipendenza e i con�itti di interesse. Sono state esplicitate una serie di incompatibilità, sia a livello operativo sia di governance, con l’esercizio dell’attività di agente in attività �nanziaria e di mediatore creditizio volte a tutelare la loro l’indipendenza e l’autonomia e ridurre il rischio di con�itto d’interessi.

Le banche e gli intermediari �nanziari possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentino non oltre il 10% del capitale o che attribuiscano non oltre il 10% dei diritti di voto (o che comunque consentano di esercitare un’in�uenza notevole).

Un ultimo ambito di intervento ha riguardato il controllo dell’operato e dell’attività degli intermediari del credito e la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi, funzione che è stata demandata a uno speci�co organismo avente personalità giuridica, con autonomia statutaria, organizzativa e �nanziaria, vigilato dalla Banca d’Italia. In ogni caso, la Banca d’Italia vigila sul rispetto delle norme relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza nei rapporti con i clienti, mantenendo il potere di intervenire con ulteriori regole, richiedendo informazioni oppure mediante ispezioni dirette.

Il D. Lgs 141/2010 de�nisce l’agente in attività �nanziaria come il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di �nanziamenti sotto qualsiasi forma (o alla prestazione di servizi di pagamento), su mandato diretto di intermediari �nanziari autorizzati (istituti di pagamento o IMEL). L’agente in attività �nanziaria può inoltre promuovere e collocare (ma non concludere) contratti relativi a prodotti bancari su mandato delle banche e di Bancoposta Spa.

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I FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI

La normativa ribadisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività �nanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione di contratti di �nanziamento, da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari �nanziari.

Rispetto al passato, essi non possono più promuovere e/o concludere contratti di �nanziamento relativi al rilascio di carte di credito.

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Gli agenti in attività �nanziaria:

• devono essere iscritti in un apposito elenco;• possono svolgere esclusivamente le attività indicate in precedenza (nonché attività connesse o strumentali);• svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.

Solo nel caso in cui, l’intermediario �nanziario non o�ra tutti i prodotti o servizi, è consentito all’agente di assumere, al massimo, due ulteriori mandati al �ne di o�rire l’intera gamma di prodotti o servizi.

L’intermediario �nanziario mandante è responsabile in solido dei danni causati dall’agente in attività �nanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Ciò nella sostanza, speci�ca che l’agente è interpretato alla stregua del personale dipendente dell’intermediario �nanziario.A sua volta gli agenti in attività �nanziaria sono responsabili in solido, anche in sede penale, dei danni causati nell’esercizio delle proprie attività dai dipendenti e collaboratori.

Gli agenti in attività �nanziaria possono essere persone �siche o società, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità1 e superare un apposito esame per potersi iscrivere all’apposito elenco. E’ resa obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono.

1 I requisiti di professionalità richiesti alle persone �siche iscritte nell’elenco degli agenti in attività �nanziaria prevedono il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività �nanziaria e il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, �nanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame.

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I MEDIATORI CREDITIZI

Il D. Lgs. 141/2010 de�nisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari �nanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di �nanziamenti sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi:

• devono essere iscritti in un apposito elenco;• possono svolgere esclusivamente le attività indicate in precedenza (nonché attività connesse o strumentali);• devono svolgerle senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza;

Inoltre devono:

• assumere esclusivamente forma societaria (società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa);• avere un oggetto sociale limitato alle attività sopra indicate e rispettare precisi requisiti di organizzazione.

È resa obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono.

I soggetti che all’interno della società detengono il controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, mentre coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere non solo i requisiti di onorabilità ma anche i requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

I dipendenti e collaboratori che svolgono attività di contatto con il pubblico devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità (ad eccezione del superamento dell’esame, anche se sono soggetti a una speci�ca prova valutativa) e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.

I mediatori, sono responsabili in solido dei danni causati dai propri dipendenti e collaboratori, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Essi sono responsabili, inoltre, del rispetto delle norme da parte dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

In�ne, allo scopo di ridurre al minimo i con�itti di interesse e chiarire al meglio il ruolo dei mediatori creditizi e la loro indipendenza dalle banche, di cui promuovono i �nanziamenti, è stato posto loro il divieto di concludere contratti, nonché di e�ettuare, per conto di banche o di intermediari �nanziari, l'erogazione di �nanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

I mediatori creditizi possono, tuttavia, raccogliere le richieste di �nanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.

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Promozione e Marketing:Carmen Lombardo, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazione

Silvia Quaranta, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazioneGloria Ramaglioni, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazione