GLI STRUMENTI CREDITIZI

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Ministero dello Sviluppo Economico Test noi consumatori - Periodico settimanale di informazione e studi su consumi,servizi, ambiente - anno XXI supplemento al n. 34 del 22 giugno 2009 sped. in abb. post. DL 353/2003 ( conv. in L. 46/2004) art- 1 comma 2, dcb Roma La Guida del Consumatore Gli strumenti creditizi

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Guida realizzata nell'ambito del progetto "Rendiamoci conto" sugli strumenti creditizi

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La Guida del Consumatore

Gli strumenti creditizi

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Ministero dello Sviluppo Economico

La Guida del Consumatore

Gli strumenti creditizi

TEST noi consumatori - anno XXI - supplemento al n. 34 del 22 giugno 2009

Direttore: Paolo Landi - Direttore responsabile: Francesco Guzzardi - Comitato di re-dazione: Paolo Landi, Riccardo Comini, Pietro Giordano, Fabio Picciol ini, Fabrizio Premuti, Valter Rigobon, Grazia Simone - Amministrazione: Adiconsum, Via Lancisi 25 - 00161 Roma - Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 09.06.88 - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1 com-ma 2, DCB Roma - Progetto grafico, impaginazione e stampa: Editall srl - Via R. Gabrielli di Montevecchio 2 - 00159 Roma - Finito di stampare nel mese di giugno 2009.

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Sommario

• Il progetto “Rendiamoci Conto” e la campagna informativa sugli strumenti creditizi .................. 5

• Quali tipologie di servizio fanno parte degli strumenti creditizi . 7

• Firmare un contratto: la comprensione degli elementi di base .. 8

• Le clausole vessatorie nel contratto: riconoscerle e rifiutarle .. 10

• I servizi creditizi acquistati a distanza ...................................... 11

• Il conto corrente bancario ........................................................ 12

• L’apertura di credito: il fido ...................................................... 14

• Il mutuo per l’acquisto della casa ............................................. 15

• Il prestito vitalizio .................................................................... 18

• Il credito al consumo ed i prestiti finalizzati e personali ............ 19

• La carta di credito .................................................................... 21

• La carta revolving .................................................................... 22

• I prestiti di “consolidamento” e la rata unica ............................ 24

• I “cattivi pagatori” .................................................................... 25

• Il sovraindebitamento e il rischio di usura ................................ 27

• Il furto d’identità ..................................................................... 28

• Le controversie dei consumatori nel settore del credito ........... 29

• La trasparenza bancaria .......................................................... 30

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Il progetto “Rendiamoci Conto”e la campagna informativa sugli strumenti creditizi

I l Progetto “Rendiamoci Conto” vede impegnate 6 associazioni nazionali dei Consumatori (Adiconsum, ACU, Altroconsumo, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti,

Lega Consumatori) in una comune campagna d’informazione ed assistenza, su tre importanti argomenti del consumo: le garanzie post-vendita, i servizi creditizi e le pratiche commerciali scorrette. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che dura 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2009 e copre tutto il territorio nazionale. Il Progetto prevede una vasta gamma di materiali informativi cartacei e multimediali (di cui questa guida fa parte) per i consumatori, call center di assistenza e consulenza presso le associazioni promotrici, eventi e iniziative in luoghi pubblici, formazione tecnico-giuridica dei consulenti che assistono i consumatori.

I servizi creditizi rappresentano, per la maggior parte dei consumatori, una jungla in cui è difficile avventurarsi senza inconvenienti, sorprese e costi inattesi. E’ spesso vero che “l’analfabetismo” degli italiani in questo settore è più accentuato che in altri: il consumatore medio, scoraggiato dalla complessità delle informazioni tecniche e contrattuali, delle norme giuridiche e delle condizioni da confrontare fra le offerte concorrenti, tende a rifiutare la scelta oculata e la decisione di acquisto informata, preferendovi una scelta basata sulla fiducia nell’operatore che fa la proposta. Perciò spesso si affida, prima di firmare, a “riassunti” verbali del contratto e rassicurazioni generiche, quasi mai disinteressati.

Questa Guida è un manuale pratico e divulgativo, che spiega al consumatore quali diritti siano legati al rapporto con il fornitore di servizi creditizi (banca, intermediari finanziari), come farli valere e come prevenire almeno alcuni dei tanti problemi che purtroppo ogni giorno si registrano nel lavoro di assistenza ai consumatori.

La conoscenza dei propri diritti e delle norme che li garantiscono, almeno negli elementi di base, aiuta infatti ogni consumatore a scegliere con più consapevolezza e con maggiore serenità, anche individuando gli operatori finanziari che tengono un comportamento corretto. L’informazione è però soprattutto lo strumento per sostenere al meglio le proprie ragioni ed argomentare le proprie richieste, in caso di reclamo.

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Quali tipologie di servizio fanno parte degli strumenti creditizi

La parola credito si riferisce, per definizione, ad un “affidamento” di denaro: fanno parte del mondo degli strumenti creditizi tutti i servizi che, sempre o solamente in determinate circostanze,

mettono a disposizione dell’interessato una somma di denaro a credito.

L’esempio più tipico è la carta di credito, che può essere usata per effettuare dei pagamenti, il cui rimborso all’emittente della carta avverrà successivamente; un altro esempio è il conto corrente bancario, che può essere usato anche “a debito” tramite il fido; è uno strumento creditizio il credito al consumo, anche quando si realizza tramite una c.d carta revolving; lo è un prestito personale, finalizzato o meno, così come il mutuo per la casa. Ogni strumento creditizio presuppone un apposito contratto scritto, che ne regola modalità di funzionamento e costi.

I consumatori fanno largo uso degli strumenti creditizi: essi fanno parte della nostra vita quotidiana. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato come un uso non abbastanza avveduto di questi strumenti comporti per il consumatore costi ingenti, non sempre preventivati, rischi di sovraindebitamento e talvolta impegnative situazioni di contenzioso.

Gli operatori economici di questo settore sono le banche e gli intermediari finanziari: entrambi hanno la caratteristica di possedere un’approfondita conoscenza tecnica della materia, che normalmente manca al consumatore. Questa “asimmetria informativa” lo mette in condizioni di svantaggio quando si trova a firmare un contratto, facendone un soggetto vulnerabile, soprattutto in presenza di operatori non propriamente corretti.

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Firmare un contratto:la comprensione degli elementi di base

La normativa di questo settore, continuamente in evoluzione per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e alla gamma mutevole di servizi offerti da banche ed intermediari finanziari, ha sempre

inteso tutelare il consumatore, ma senza riuscirvi pienamente. L’autodifesa, basata sull’informazione e la valutazione critica delle condizioni contrattuali, rimane la più efficace forma di prevenzione dei problemi.

Fatta eccezione per le clausole vessatorie, così come normate nel Codice del Consumo agli artt. 33-38, che sono nulle o annullabili dal giudice, il contenuto del contratto è vincolante per le parti, professionista e consumatore. E’ dunque estremamente importante comprendere appieno e approvare ogni previsione contrattuale, prima di apporre la firma. Con riferimento alle clausole vessatorie, sarà comunque meglio accorgersi per tempo della loro presenza, respingendole prima di firmare, invece di dover poi agire in giudizio per farle annullare in un contratto già stipulato.

Quali sono, in generale, i termini contrattuali rilevanti cui prestare attenzione quando si acquista un servizio creditizio? Variano naturalmente in funzione della natura del servizio stesso, ma possiamo dire che sempre e comunque sono importanti:- una descrizione accurata dei servizi previsti e delle loro principali caratteristiche;- l’ammontare del credito erogato o il suo limite previsto (plafond);- le modalità e i tempi di rimborso del credito erogato; - i costi diretti ed indiretti, inclusi oneri e adempimenti fiscali, già determinati inizialmente e non, a carico del consumatore, ovvero almeno la base di calcolo che consenta di verificarli;- nel caso di un conto corrente, gli interessi e le commissioni legati ad un saldo negativo (scoperto o fido);- le penali per recesso anticipato e per estinzione del contratto, a carico del consumatore, se esistenti; - i termini temporali relativi alla durata ed esecuzione del contratto;- l’esistenza di una clausola di tacito rinnovo ed i tempi per comunicare diversa volontà del consumatore;

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- le circostanze che possono determinare un recesso anticipato da parte del professionista;- l’eventuale facoltà del professionista di cedere il credito a terzi;- la possibilità per il professionista di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, previa comunicazione al consumatore;- la possibilità per il consumatore di variare nel corso del contratto il “regime” dei costi (es. tasso fisso o variabile del mutuo, conto corrente con canone “a pacchetto” o con addebito delle singole operazioni).

Entreremo nel dettaglio delle condizioni rilevanti per ciascuna tipologia di servizio nei prossimi paragrafi. Per ora limitiamoci a rilevare che, anche per un consumatore abbastanza addentro alle questioni economiche e finanziarie, rinvenire nel contratto ed esaminare attentamente tutte queste informazioni è un compito impegnativo. Naturalmente lo è ancora di più per un consumatore meno preparato tecnicamente sulla materia.

E’ possibile chiedere al professionista che ci propone il servizio di assisterci nella lettura del contratto, spiegandoci il testo dove rimane piuttosto tecnico, ma dobbiamo assolutamente procedere ad una lettura autonoma ed integrale, con i nostri occhi, senza scoraggiarci. Evitiamo atti di fiducia incondizionata e non accontentiamoci di farcelo “riassumere” in parole semplici dal professionista, poiché potrebbe omettere delle informazioni importanti o riferircele in modo non corretto o non imparziale.

L’assistenza di un esperto indipendente o di un’associazione dei consumatori può rivelarsi preziosa e dovrebbe essere cercata in tutti i casi in cui sorga un dubbio di interpretazione delle condizioni contrattuali, dei potenziali effetti e risvolti del contratto nel tempo, delle facoltà e dei diritti che fanno capo al consumatore.

Prendiamoci sempre il tempo necessario per capire, riflettere e decidere con serenità, senza indebite pressioni, confrontando possibilmente più offerte concorrenti. Sarà tempo risparmiato nel momento in cui potremo godere del servizio senza problemi e contestazioni. Il professionista è obbligato, a richiesta, a fornirci gratuitamente copia in bianco del contratto, comprensiva delle clausole economiche attualmente valide, affinchè possiamo prenderne visione.

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Le clausole vessatorie nel contratto: riconoscerle e rifiutarle

Vi sono clausole contrattuali, in passato anche largamente diffuse nei contratti dei consumatori, che la legge ha riconosciuto come vessatorie e dunque abusive. Si tratta di clausole che

”determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, ovvero che sanciscono una posizione di debolezza del consumatore nel rapporto contrattuale. Questo concetto non è mai applicabile, al contrario, ai rapporti tra professionisti, che si presumono ugualmente dotati di un potere contrattuale adeguato. La nullità delle clausole opera solo a favore del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Quasi sempre i contrat-ti per i servizi creditizi sono “contratti di ade-sione”, ovvero contratti già unilateralmente pre-disposti dal professioni-sta, che il consumatore deve accettare o re-spingere complessiva-mente, senza possibilità di negoziare specifiche condizioni o clausole. La legge ha stabilito che non sono vessatorie “le clausole o gli elemen-ti di clausola che siano stati oggetto di trattati-va individuale” (con le eccezioni di cui all’art. 36, comma 2 del Codice del Consumo) ed è per questo che molti contratti hanno iniziato a con-tenere una separata dichiarazione in cui il consumatore dice di aver letto, di approvare e di voler sottoscrivere determinate clausole del contratto, cui segue apposita firma.

Dunque la seconda firma in calce al contratto di norma serve a farci esplicitamente accettare condizioni che altrimenti potrebbero essere considerate come vessatorie. Bisogna prestarvi la massima attenzione, rileggere attentamente le clausole interessate ed eventualmente consultarsi con un esperto indipendente prima di firmare.

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Tuttavia, per le clausole così regolate nei contratti di adesione, come fra l’altro sancito in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 13890, sez. III civile, del 28/06/05) è escluso che si possa parlare di una vera “trattativa individuale”, rispetto allo svolgimento effettivo della quale l’onere della prova è a carico del professionista. Le clausole standardizzate che vengono richiamate tutte insieme, magari semplicemente citando il relativo numero, per esplicita sottoscrizione con la seconda firma, non possono essere considerate come realmente conosciute, negoziate ed accettate dal consumatore: occorre almeno un richiamo esplicito al contenuto specifico della singola clausola, con una sottoscrizione separata per ciascuna.

I servizi creditizi acquistati a distanza

La legge tutela con particolari disposizioni il consumatore, per tutti i servizi finanziari acquistati a distanza, inclusi perciò i servizi creditizi. L’intento della Direttiva 2002/65/CE e del Dlgs n.

190/2005 di attuazione è quello di assicurare trasparenza ed effettiva informazione del consumatore prima della conclusione del contratto e garantire subito dopo la facoltà di recesso, in considerazione dei maggiori rischi cui egli è esposto nella particolare situazione di negoziare a distanza servizi ad elevato contenuto tecnico-specialistico come quelli finanziari. Garantendogli trasparenza e possibilità di ripensamento, si è inteso incoraggiare la sua fiducia, per favorire lo sviluppo del Mercato Interno europeo in questo settore.

Chi vende a distanza servizi finanziari (anche un mutuo può essere acceso a distanza con un operatore che si trova in un altro paese UE, con la garanzia di uniforme protezione legislativa del consumatore) è obbligato a fornire una serie di informazioni minime riguardanti: il fornitore e il suo rappresentante eventuale, il servizio in dettaglio, i costi di ogni natura, i tempi e le modalità di esecuzione, l’esistenza e le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Ad oggi è poco diffuso, particolarmente nel nostro paese, il ricorso a questa modalità di acquisto dei servizi finanziari e creditizi in particolare. E’ bene ricordare che chi sceglie un operatore extraeuropeo che non abbia aderito con particolari accordi alla normativa comunitaria del settore, può risultare meno protetto nei suoi diritti ed avere maggiori difficoltà in caso di controversia.

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Il conto corrente bancario

Ormai quasi tutti abbiamo un conto corrente, presso una banca o presso le Poste, oppure online su Internet. Lo utilizziamo per i servizi di deposito, incasso, addebito ed accredito, carte di

pagamento. Nello scegliere, alle valutazioni di comodità ed accessibilità, avremo certamente affiancato un ragionamento sui costi, sui servizi da richiedere ecc. Eppure non tutti sanno che non esiste un conto più vantaggioso di un altro in assoluto, ma bisogna verificare caso per caso, in base al tipo di utilizzo che se ne fa, quale sia il conto più conveniente in rapporto alle nostre esigenze.

Le tipologie di conto corrente, che sono numerose, possono comunque essere ricondotte a quattro grandi famiglie: - conto standard è quello che viene di solito offerto allo sportello, ma è il più costoso;- conto “convenzionato” che prevede speciali condizioni offerte ad un determinato gruppo di utenti, in base ad un apposito accordo (es. una impresa contratta condizioni per i suoi dipendenti);- conto “a pacchetto” che prevede un canone periodico forfettario su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Può includere tutte le operazioni svolte nell’anno o solo un certo numero di servizi ed operazioni, oltre ai quali il computo dei costi viene fatto aggiuntivamente, per singola operazione; - conto on-line: in molti casi (ma non tutti) consente di fare tramite Internet quasi tutte le operazioni ed è normalmente il più economico. Da distinguere rispetto alla facoltà di operare anche online, data al correntista su un conto bancario normale.

E’ bene sapere che le condizioni del conto corrente possono essere contrattate (e anche rinegoziate periodicamente) con la banca, in base alle esigenze specifiche ed al profilo del consumatore. Se ad un certo punto le condizioni in essere non ci soddisfano, possiamo decidere di cambiare banca. Dal 2007 non possono più essere applicate spese di estinzione del conto o del deposito titolo ed il trasferimento della giacenza al nuovo conto del cliente presso un altro operatore deve essere fatto gratuitamente. I tempi di chiusura però possono essere anche di un mese: chiederla in prossimità dello scadere dell’anno, significa rischiare di pagare il canone anche per l’anno successivo.

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Le condizioni più rilevanti per valutare la convenienza di un conto sono:- il tasso d’interesse attivo e passivo applicato;- le commissioni di massimo scoperto in qualunque modo chiamate e le altre spese correlate al saldo negativo;- il costo delle operazioni (singolo, a pacchetto ecc.);- il canone e le spese di utilizzo delle carte di pagamento (bancomat e carta di credito);- le spese per l’invio di estratti conto (la periodicità si può scegliere) e di altre comunicazioni;- le spese per la custodia titoli;- le spese per prelievi bancomat presso il proprio sportello nei giorni prefestivi e festivi (non sempre previste) e per prelievi presso sportelli di altre banche; - le valute applicate alle somme in entrata ed uscita sul conto (un problema di giorno/valuta può determinare un costoso scoperto sul conto).

Le imposte di bollo gravano su tutti i tipi di conto, indipendentemente dall’operatore; il “conto titoli” è soggetto ad una imposta di bollo separata.

Attenzione: a volte ci vengono proposte condizioni vantaggiose per il solo periodo iniziale di qualche mese o al massimo un anno (offerta d’ingresso: es. un tasso attivo molto interessante per i depositi, primo anno di canone gratuito per le carte di pagamento ecc.), che sarà bene valutare in rapporto alle condizioni applicate invece “a regime”, sul lungo periodo.

Attenzione: la banca ha la facoltà (generalmente prevista dal contratto) di modificare unilateralmente le condizioni applicate al conto, come spese e commissioni, tassi d’interesse ecc., previa informazione per scritto con almeno trenta giorni di anticipo al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro i successivi sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Il cliente che non recede nei termini accetta di fatto le nuove condizioni.

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L’apertura di credito: il fido

Può capitare di “andare in rosso” sul conto corrente, circostanza che comporta normalmente spese notevolissime: si va dalla commissione di massimo scoperto (dallo 0,125% all’1,5%,

calcolato trimestralmente sulla punta massima del debito) agli interessi passivi, sempre a due cifre, alle eventuali penali applicate “una tantum” al momento in cui il saldo del conto è negativo.

E’ preferibile richiedere sin dall’inizio (ma si può farlo anche successivamente quando se ne presenti l’esigenza) l’apertura di credito in forma di fido, ovvero la possibilità di disporre di una somma aggiuntiva di denaro, a copertura delle operazioni in debito sul conto corrente, alla quale si applicano condizioni migliori, concordate.

Dal 30 giugno 2009 sono nulle le “clausole contrattuali aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”. Quindi la Cms potrà essere applicata solo se il saldo negativo sia superiore a 30 giorni.Inoltre, il “corrispettivo” della messa a disposizione di somme, deve essere “predertimato” come deve essere previsto contrattualmente il tasso debitore che deve essere omnicomprensivo e “proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento”.

Per i conti non affidati la commissione di massimo scoperto non può essere applicata.

L’introduzione nei contratti di clausole che prevedono il pagamento di una commissione per l’utilizzo o per la sola disponibilità di fondi oltre la disponibilità del conto, deve avere il consenso scritto del cliente.

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Il mutuo per l’acquisto della casa

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine, concesso da una banca o un intermediario finanziario per l’acquisto, la trasformazione o la ristrutturazione di una casa. Garantito

da ipoteca, raggiunge normalmente l’80% del valore stimato dell’immobile; la percentuale può essere superiore solo nei casi in cui garanzie aggiuntive siano prestate dal consumatore; la durata varia da 5 a 30 e anche 40 anni.

E’ regola di elementare buon senso che non si faccia “il passo più lungo della gamba” e si sia certi di poter sostenere nel tempo l’impegno preso per la restituzione della somma ottenuta in prestito e dei relativi interessi: i mutui di lunghissima scadenza, più degli altri, devono essere valutati attentamente in base alla prevedibile evoluzione della situazione familiare e reddituale del mutuatario.

Per facilitare i consumatori che hanno situazioni particolari (lavoratori atipici e precari, ad esempio) e quelli che hanno un reddito al limite dalla compatibilità con la rata del mutuo, sono nate forme flessibili e differenziate di mutuo, con rata fissa, con rata “morosa” oppure “assicurata” (si può saltare una o più rate).Nello scegliere un mutuo, bisogna dunque avere ben chiare le proprie reali esigenze di finanziamento e le proprie potenzialità di restituzione, prima di passare alla più impegnativa fase di consultazione analitica delle diverse offerte: mai fermarsi alla prima offerta, ma al contrario valutare numerose alternative sia nella tipologia che nell’individuazione del “mutuante” (il soggetto che eroga il mutuo).

Per facilitare al consumatore la comprensione delle condizioni offerte e favorire la trasparenza, la Commissione Europea ha promosso il “Codice di Condotta Volontario Europeo in materia di informativa precontrattuale sui mutui”, al quale hanno aderito tutti i maggiori enti erogatori, grazie al quale il consumatore può ottenere il modulo ESIS (European Standardized Information Sheet) che riassume le condizioni del mutuo in un formato standard e riuscire così a comparare le offerte concorrenti.

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Le norme che regolano imperativamente la materia, invece, sono il Testo Unico Bancario (Dlgs. n. 385 del 1993), modificato dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342 , le norme di attuazione della Banca d’Italia e la Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha convertito i decreti legati alle liberalizzazioni (i famosi “pacchetti Bersani”) e successivi decreti e circolari ministeriali interpretativi.

In fatto d’informazione contrattuale per il consumatore, gli avvisi al pubblico e i fogli informativi devono obbligatoriamente riportare le condizioni massime applicabili (è previsto un elenco specifico) rispetto alle quali il consumatore può, contrattando, ottenere condizioni migliorative, ma che in nessun caso possono essere superate inserendo maggiori oneri nel contratto. L’ABI e le associazioni nazionali dei consumatori hanno concordato un nuovo contratto tipo, che ha eliminato alcune clausole sfavorevoli per i consumatori. Chi chiede un mutuo ha facoltà di scegliere un notaio di fiducia, diverso da quello proposto dalla banca, che lo assista nella comprensione del contratto. Gli esperti delle associazioni dei consumatori possono rappresentare un valido aiuto alternativo.

Il servizio di assistenza nella richiesta di mutuo viene spesso offerto da agenzie ed intermediari finanziari, che tuttavia contribuiranno a gravare ulteriormente sui costi del mutuo e talora comporteranno spese anche nel caso di mancata erogazione del mutuo.

Le tipologie di mutuo, per quanto riguarda il tasso si interesse, sono tre: - il mutuo a tasso fisso: concordato al momento della stipula, si applica invariato fino alla scadenza, rendendo “reali” le rate previste inizialmente sul piano di ammortamento. La certezza delle condizioni ha un costo, perché espone chi eroga il mutuo ad un rischio di minor remunerazione in caso di andamento al rialzo dei tassi di interesse: il tasso fisso è sempre più alto del tasso variabile offerto nello stesso momento.

- il mutuo a tasso variabile: segue le variazioni dell’indice Euribor e può comportare importanti variazioni dell’importo della rata, così come del costo complessivo del finanziamento. E’ sconsigliato a chi non ha la certezza di poter sostenere una eventuale “impennata” dei tassi.

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- il mutui “misti”: in questa tipologia ricadono diverse formule, dai mutui a tasso misto a quelli ibridi con altre tipologie di servizi finanziari. I primi sono proposti maggiormente nei periodi d’incerto andamento dei tassi, per rinviare la decisione di adottare per il mutuo un tasso fisso o variabile. Alcuni prevedono un periodo iniziale (un paio di anni ad esempio) in cui viene corrisposto con la rata solo l’interesse e non una quota capitale, alcuni hanno un tasso di ingresso più basso di quello a regime, alcuni presentano una componente fissa ed una variabile, alcuni hanno rate crescenti nel tempo, alcuni hanno una rata fissa e una durata variabile, alcuni adottano il “capped rate” (un tetto prestabilito del tasso applicabile). Altri consentono la gestione autonoma del rimborso del capitale (le rate prestabilite riguardano solo la quota interessi e una parte del capitale, mentre almeno la metà del capitale viene restituito a scelta del cliente, anche in una unica soluzione finale a scadenza del periodo). Vi sono poi formule legate ad una polizza assicurativa, o a fondi comuni d’investimento, e i mutui in valuta diversa dall’euro: per questi casi particolari, si raccomanda di chiedere consiglio ad un esperto indipendente, che sappia valutarne i rischi, i costi e la reale corrispondenza alle proprie esigenze.

Il piano di ammortamento previsto, che sia “alla francese”, a rate crescenti o libero, va sempre letto con molta attenzione prima di accettare il mutuo.

In caso di rate non pagate, la banca può applicare interessi di mora, anche molto onerosi e procedere agli atti giudiziali per il recupero (precetto); potrà tuttavia recedere dal contratto e revocare il finanziamento solo dopo sette rate non pagate (anche non consecutive) e ad almeno 180 giorni di distanza.

Tutti i contratti di mutuo stipulati prima del 2007 prevedono una penale a carico del consumatore che decida di estinguere anticipatamente il mutuo, che è stata azzerata per legge dal 2 febbraio dello stesso anno per i mutui prima casa e dal 3 aprile per tutti gli altri. I costi di cancellazione dell’ipoteca (inclusi quelli notarili) dopo il 3 aprile 2007 sono a carico della banca. ABI ed associazioni dei consumatori hanno negoziato una riduzione delle penali previste per i vecchi contratti, che sarà applicata automaticamente.

Il mutuatario può richiedere la “rinegoziazione” del mutuo qualora non ritenga più convenienti le condizioni applicate: la banca non è tenuta ad accettare la richiesta, ma in caso positivo non può applicare costi. Il consumatore ha facoltà di trasferire il mutuo da una banca ad un’altra (surrogazione): la banca che lo gestiva non può opporsi né applicare penali o costi, diretti o indiretti (notaio), di alcun tipo.

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Il prestito vitalizio

Il prestito vitalizio ipotecario, istituito e regolamentato con legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha per oggetto la concessione da parte di aziende, istituti di credito o intermediari finanziari, di

finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

Come funziona? L’anziano può chiedere un prestito pari al massimo al 50% del valore della sua casa (ma la somma realmente concessa tiene conto anche dell’età del richiedente), che dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione alla sua morte dagli eredi, altrimenti la società che ha erogato il prestito potrà escutere l’ipoteca e vendere la casa, rimborsando agli eredi la differenza eventuale tra il ricavo e il credito vantato. La legge non ha previsto come obbligatoria la concessione della facoltà di rimborso anticipato per il richiedente, nel caso in cui l’esigenza del credito sia cessata, né la possibilità di assicurazioni sostitutive dell’intervento degli eredi.

E’ uno strumento di credito largamente utilizzato in altri paesi, per il ripianamento dei debiti e per soddisfare esigenze di consumo. Il fine originario di questo finanziamento è quello di migliorare il tenore di vita dei proprietari anziani, non di rado in difficoltà economiche, ovvero di fornire attraverso di essi un volano economico per altri soggetti, primi tra tutti i figli, anch’essi, spesso, con difficoltà ad acquistare una propria abitazione o almeno ad approntare un anticipo in contanti.

Tuttavia si tratta di uno strumento costoso e potenzialmente molto pericoloso: gli interessi applicati sono alti, sono sempre calcolati sull’intero importo, non essendo previsto un rimborso periodico, e soprattutto non è possibile prevedere la data della scadenza (che coincide con il decesso del richiedente o, in caso di coniugi comproprietari, del superstite), in cui sarà necessario rimborsare una ingente somma di denaro in un’unica soluzione. Questo espone gli eredi al rischio di dover lasciare andare all’asta la casa, con un prevedibile esiguo rimborso della differenza con il debito, qualora vi sia.

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l credito al consumo ed i prestiti finalizzati e personali

Questa materia è disciplinata nel Codice del Consumo agli artt. 40-43: comprende tutti i prestiti, finalizzati e non, erogati al consumatore (non al professionista nell’ambito della sua

attività) nei limiti d’importo compresi tra 150 Euro e 30.000 Euro, con esclusione dei prestiti finalizzati all’acquisto o restauro d’immobili. Ricadono in questa categoria di strumenti creditizi anche le dilazioni di pagamento concesse al consumatore dai venditori di beni e servizi (acquisti con pagamento a rate).

Per un prestito personale ci si troverà a valutare numerose offerte da parte sia di banche che di intermediari finanziari. Al contrario, quasi sempre per un prestito finalizzato (cioè relativo esclusivamente ad un determinato acquisto), non sarà possibile scegliere l’istituto finanziatore, poiché esso opera tramite apposita convenzione nell’ambito di un rapporto già stabilito con il venditore del bene, al quale viene corrisposto direttamente e subito dal finanziatore il prezzo stabilito: da quel momento in poi, il consumatore ha un rapporto contrattuale con il finanziatore, relativo al solo prestito. In questo caso, eventuali contestazioni verso il venditore del bene non implicheranno la possibilità di sospendere il pagamento delle rate: fanno eccezione i casi in cui la nullità del contratto di vendita, dichiarata dal Giudice, comporti l’annullamento dello stesso contratto di finanziamento relativo all’acquisto.

E’ molto importante sapere che le menzioni pubblicitarie di prestiti a “tasso zero” non comportano affatto un costo nullo dell’operazione di finanziamento, poiché al tasso d’interesse applicato si devono aggiungere oneri e spese a carico del consumatore, come ad esempio le spese d’istruttoria, le spese di incasso delle rate, le assicurazioni obbligatorie, i costi dell’attività di intermediazione se presente, ecc. Per questo chi offre un prestito è tenuto ad indicare oltre al TAN (Tasso Annuo Nominale) anche il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale). Quest’ultimo rappresenta nel modo più completo possibile il costo del finanziamento. Si tratta di un tasso puramente virtuale, di un indicatore del costo globale utilissimo per paragonare offerte diverse.

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Secondo le norme relative al credito al consumo, la richiesta di finanziamento che viene fatta sottoscrivere al consumatore deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve necessariamente contenere alcuni elementi fondamentali:- il nome del soggetto, banca o istituto finanziario che eroga il prestito;- i dati identificativi del soggetto che richiede il prestito;- importo del prestito e modalità di erogazione;- numero delle rate di rimborso del prestito;- importo delle singole rate;- scadenza delle rate;- TAN e TAEG con annesse condizioni;- importo e causale degli oneri non inclusi nel calcolo del TAEG;- maggiori oneri eventualmente applicati nel caso di mora;- garanzie per ottenere il prestito, qualora siano richieste;- coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del TAEG;- modalità di recesso.La lettera di conferma, che di solito viene inviata dalle società erogatrici con il riepilogo delle condizioni, non è obbligatoria. Se esplicitamente previsto nel contratto, la società erogatrice può variare le condizioni economiche del contratto, previo avviso scritto con almeno trenta giorni di anticipo e facoltà per il consumatore di recedere senza penali nei successivi sessanta giorni.

Spesso i consumatori si indebitano eccessivamente rispetto alle proprie capacità di rimborso, avendo una percezione frammentata e vaga del debito complessivo, che è particolarmente frequente quando i finanziamenti e i prestiti personali richiesti siano plurimi e contratti in periodi diversi.

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La carta di credito

É uno strumento estremamente diffuso, che negli anni si è evoluto e differenziato in diverse forme: la carta di credito tradizionale, con addebito mensile sul conto corrente bancario del cliente delle

spese effettuate, ovvero “a saldo”; la carta “revolving” che consente una restituzione rateale (di cui parliamo diffusamente nel prossimo paragrafo); la carta “option” che consente al cliente di scegliere in un secondo momento l’attivazione della modalità revolving. Le carte prepagate sono strumenti di pagamento ma non di credito, per cui non saranno trattate in questa guida.

La carta di credito è utilizzabile esclusivamente nell’ambito del circuito dell’emittente e dei circuiti con esso convenzionati. E’ idonea ai pagamenti online e viene accettata per il noleggio di auto o i soggiorni in hotel, nei casi in cui una garanzia sia richiesta al cliente.

E’ utile sapere che si può scegliere liberamente sul mercato una carta di credito diversa da quelle offerte dalla banca in cui abbiamo il conto corrente, senza bisogno di aprire un nuovo conto. Nel confrontare le offerte, bisognerà valutare il costo annuale del canone, le spese di invio degli estratti conto, la commissione aggiuntiva sul tasso di cambio che viene applicata in caso di uso della carta per acquisti non in Euro. Tuttavia, ciò che più fa lievitare le spese sono le commissioni applicate ad ogni utilizzo: attenzione ai rifornimenti di carburante, ma sopratutto al prelievo di contanti, che comporta sempre commissioni molto onerose per l’anticipo del denaro. Se possibile optare per l’estratto conto online, che spesso è gratuito a differenza dell’invio cartaceo.

Per quanto riguarda la sicurezza, la maggior parte degli emittenti applica la Raccomandazione n. 489/97/CE, che limita a 150 Euro l’addebito al cliente per uso fraudolento a seguito di furto o smarrimento, prima del blocco, azzerando totalmente gli addebiti per l’uso successivo al momento del blocco.

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La carta revolving

Questa tipologia di carta di credito ricade nella categoria del credito al consumo. La carta revolving è del tutto simile ad una comune carta di credito: consente di effettuare spese nei limiti

del plafond prestabilito, ma prevede il rimborso rateale del prestito, naturalmente con interessi. Non è vincolata all’acquisto di beni o servizi specifici, a differenza del prestito finalizzato, e per questo è affine al prestito personale.

La banca o la finanziaria, dopo aver concluso la necessaria pratica istruttoria, concede il prestito, accreditando sulla carta o direttamente sul conto del cliente la somma di denaro messa a disposizione, parzialmente o per intero, a seconda delle esigenze del cliente e delle regole della finanziaria.

Il denaro disponibile sulla carta revolving può essere utilizzato per fare acquisti in tutti i negozi convenzionati con i circuiti internazionali o per prelevare contanti presso gli sportelli bancomat. La differenza principale con il prestito è che la somma di denaro rimborsata all’emittente con la rata mensile va a reintegrare il plafond e risulta nuovamente disponibile al cliente per ulteriori acquisti. Il rimborso in altre parole ricostituisce il credito disponibile, ovviamente solo per la quota capitale, cioè detraendo gli interessi dovuti. In teoria è un tipo di credito illimitato nel tempo, dato che il rimborso effettuato dal cliente mensilmente perpetua il prestito e gli consente di avere sempre a disposizione una certa somma di denaro.

Il pagamento delle rate di rimborso avviene solitamente con RID bancario (dal conto corrente del cliente) o con bollettini postali; può essere ammessa la restituzione con unico versamento dell’intera somma a ricostituzione del plafond, cosa che deve comunque avvenire se al momento del recesso è ancora in corso la restituzione del prestito (attenzione alla penale di estinzione anticipata, che non può superare l’1%).

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Utilizzando una carta revolving, si possono dunque acquistare a credito diversi beni e servizi, senza dover ogni volta avviare (e dunque pagare ed attendere) una pratica di finanziamento apposita: attenzione però ai costi, poiché il tasso di interesse applicato alla carta è spesso ben più elevato di quello comunemente applicato ai prestiti finalizzati. Inoltre, la carta generalmente ha costi ulteriori, legati a quote associative annuali, invio di estratti conto, commissioni per ritiro contanti agli portelli bancomat ecc.

Può accadere che il consumatore si veda recapitare a casa la carta revolving senza averla richiesta esplicitamente, a seguito di una domanda di credito al consumo finalizzato (es. l’acquisto di un elettrodomestico a rate): talora questa prassi si è configurata come una pratica commerciale scorretta. E’ sempre consigliabile, prima di accettare una carta revolving, verificare attentamente sia il TAEG (normalmente indicato come ISC, ovvero Indice Sintetico di Costo) che le regole di utilizzo, leggendo il contratto. Se non si desidera la carta, rispedirla al mittente e diffidarlo dall’attivazione. Solo le esigenze specifiche del consumatore possono suggerire la più appropriata tipologia di credito al consumo per cui optare.

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I prestiti di consolidamento e la rata unica

L ’offerta insistente di credito, veicolata da messaggi pubblicitari tesi a far sottovalutare l’impegno di restituzione, ha sostenuto un vero e proprio boom dell’indebitamento delle famiglie (che

però nel nostro paese non è allarmante come in altri). Il credito è un business molto remunerativo per le imprese bancarie e finanziarie.

Può accadere che la contrazione di diversi prestiti personali e prestiti finalizzati porti il consumatore ad una situazione debitoria difficilmente gestibile, complicata da un accavallarsi di scadenze indipendenti fra loro da onorare, versando rate grandi e piccole a diversi istituti di credito.

Un modo per tenere sotto controllo le spese rateali è di ricorrere ad un prestito che estingua tutti gli altri e riduca la miriade di rate ad un’unica rata mensile, grazie ad un finanziamento complessivo che ne copra l’importo.

Il prestito cosiddetto di consolidamento del debito è molto utilizzato all’estero ed è ormai offerto da numerose finanziarie italiane: l’unica rata mensile normalmente è rinegoziata e dunque più bassa della somma delle rate abolite, poiché il debito viene spalmato su un lasso di tempo più lungo.

Il rovescio della medaglia è che spesso l’operazione comporta costi ingenti per le penali e le altre spese di estinzione anticipata dei debiti da consolidare, un nuovo costo di istruttoria da corrispondere a chi concede il prestito di consolidamento ed i maggiori interessi che si pagheranno per la durata aggiuntiva del debito. Questo fattore va attentamente valutato in rapporto alla maggiore gestibilità della situazione debitoria. Le associazioni dei consumatori sapranno aiutarci con una consulenza competente e disinteressata.

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I “cattivi pagatori”

Quando il consumatore non paga regolarmente le rate del proprio debito nei confronti dell’ente finanziario, questo trasmette ad uno o più SIC (i Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC -, ex

centrali rischi private) l’informazione relativa al ritardo o al mancato pagamento.

I SIC, infatti, sono delle banche dati il cui scopo è quello di raccogliere e gestire informazioni relative a richieste/rapporti di credito di cui sono parte enti finanziari – banche e società finanziarie. Sulla base delle informazioni inserite nei SIC (entità degli importi richiesti, puntualità o ritardi nei pagamenti, livello di indebitamento), gli enti finanziari valutano la solvibilità e l’affidabilità dei soggetti censiti, finanziando solamente quanti offrano maggiori garanzie circa la restituzione dell’importo erogato e gestendo in questo modo il rischio connesso all’attività creditizia. Questo significa che valutando la pratica istruttoria per l’erogazione di un prestito, la società interessata consulterà le banche dati in modo da avere elementi informativi utili a limitare il rischio connesso a quel finanziamento.

Al fine di evitare illeciti trattamenti dei dati dei soggetti censiti e per tutelarne la privacy e tutti i diritti che ad essa afferiscono si applicano sia la normativa in tema di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), sia il codice di Deontologia e Buona Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.

La normativa individua quali sono i diritti del soggetto censito e ne precisa le modalità di esercizio stabilendo, per contro, gli obblighi ed i limiti che chi tratta i dati – enti finanziari e gestori dei SIC – deve rispettare.

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Al momento della richiesta di finanziamento, il consumatore ha il diritto di esser informato sul fatto che i suoi dati saranno censiti nei SIC e che, per i dati positivi, dovrà esprimere il proprio consenso. E’ importante sapere, invece, che non è necessario il consenso per il trattamento dei dati negativi (cioè le informazioni relative ai ritardi o ai mancati pagamenti delle rate), proprio per le finalità di gestione del rischio creditizio, ritenute superiori alla privacy del singolo soggetto. Il consumatore ha il diritto di accedere ai propri dati censiti, ha il diritto di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco, la cancellazione, qualora provi che il dato sia censito in maniera errata o non aggiornata. La legge precisa, inoltre, quale tipologia di dati possa essere censita, quali siano i tempi di conservazione dei dati negativi e positivi, ed i diritti degli interessati in materia di rettifica o cancellazione dei propri dati.

Vi sono SIC esclusivamente negativi (che raccolgono solo dati sulle vicende creditizie negative, come le insolvenze ed i ritardi), nei quali si viene iscritti solo dopo 120 giorni dalla scadenza del pagamento o dopo almeno quattro rate mensili non regolarizzate; vi sono anche dei SIC positivi (che raccolgono anche le informazioni positive sul nostro conto, oltre a quelle negative) nei quali l’informazione giunge solo dopo 60 giorni dall’aggiornamento mensile o dopo il mancato pagamento di almeno due rate mensili oppure quando il ritardo riguardi una delle due ultime scadenze.

In ogni caso, l’ente finanziario comunica all’interessato che l’informazione negativa relativa al primo ritardo sta per essere resa accessibile nel SIC e che questo avverrà solo se, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso, non sarà avvenuta la regolarizzazione del pagamento dovuto. In questo modo l’interessato ha il tempo e il modo per regolarizzare il ritardo, evitando la segnalazione negativa. Un successivo eventuale ritardo nei pagamenti delle rate del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nel SIC.

I dati negativi non possono essere cancellati prima dei tempi previsti dalla normativa (che vanno da 12 a 36 mesi) e la cancellazione avviene in automatico. Solamente se il dato negativo è frutto di un errore lo si può contestare e, se le proprie ragioni verranno riconosciute, sarà cancellato.

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Il sovraindebitamento e il rischio di usura

Fare un uso responsabile del denaro è allo stesso tempo un do-vere ed un compito difficile, a fronte dei tanti impegni economici della famiglia e di risorse non sempre sufficienti a disposizione.

I consumatori che si siano esposti oltre le proprie capacità di restitu-zione o che per diver-si motivi abbiano una situazione economica non più compatibile con i debiti contratti, si troveranno ad af-frontare il cosiddetto sovraindebitamento. Si tratta di una situa-zione che spesso ris-pecchia la difficoltà di comprendere appieno e gestire nel tempo le conseguenze di de-cisioni di spesa non sempre avvedute e necessarie sull’equi-librio finanziario della famiglia.

Alle famiglie sovraindebitate occorre innanzitutto offrire un’assistenza tecnica e psicologica grazie alla quale fare i passi appropriati, evitando di cadere nel credito illegale e usuraio. Dopo aver fatto chiarezza sulle reali condizioni economiche, sulle entrate e sulle uscite ordinarie, sui debiti presenti e sulle scadenze dei relativi pagamenti, sarà possibile stendere un piano di rientro, sollecitando una razionalizzazione delle decisioni di spesa ed una maggiore attenzione al bilancio della famiglia.

Nei casi più gravi, in cui il rischio di usura sia reale e l’accesso al credito legale non più disponibile, le famiglie possono chiedere l’accesso al Fondo di Prevenzione Usura istituito con Legge n. 108/96, gestito da associazioni e fondazioni (l’Adiconsum è fra queste). In base a rigorosi criteri ed una severa istruttoria tesa ad accertare lo stato di bisogno e le sue ragioni, la capacità di rimborso e un’entità del debito compatibile con i limiti di garanzia, sarà concesso un finanziamento agevolato, che viene garantito dal Fondo ed erogato da banche convenzionate.

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Il furto d’identità

S i tratta dell’uso di dati personali altrui a fini criminali: una frode che consente ai malintenzionati una vasta serie di attività in danno dell’ignara vittima, cui ne viene attribuita la titolarità.

Per fare qualche esempio, tramite un furto d’identità possono essere fatti acquisti o richieste di credito, sottrazioni di denaro dal conto corrente bancario, carte di credito clonate, attività illecite di varia natura la cui responsabilità viene fatta ricadere sulla vittima stessa del furto di identità.

Le circostanze in cui può rea-lizzarsi la sot-trazione di dati personali sono numerose e non si limitano all’uso di Inter-net: anche la corrisponden-za cartacea, il furto del por-tafogli ed altre situazioni an-che meno “so-spettabili” pos-sono esporci ad un furto di identità.

Le regole della cautela e del buonsenso impongono ovviamente di valutare con attenzione ogni richiesta di dati personali e limitare al minimo sia il numero delle informazioni date che le autorizzazioni al trattamento dati concesse, in funzione dei servizi richiesti. Inoltre, evitare accuratamente qualsiasi risposta ai tentativi di “phishing” (quelle richieste di fornire dati del conto corrente bancario o chiavi di accesso online che arrivano via e-mail con i più svariati pretesti). Una volta accertato di aver subito un furto di identità, dobbiamo sporgere immediatamente denuncia alle autorità di polizia, che servirà anche a dimostrare la nostra estraneità all’uso fraudolento dei dati personali e delle credenziali.

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Le controversie dei consumatori nel settore del credito

Per le controversie nel settore dei servizi creditizi, così come nei servizi bancari e finanziari in generale, è possibile fare ricorso, secondo la competenza, a:

• Conciliatore bancario - Ombudsman-Giurì bancario, competente per tutte le controversie fino a 100.000 euro di danno subito dal consumatore con la quasi totalità degli istituti di credito di qualunque tipo operanti in Italia e riguardanti tutti i prodotti e servizi bancari e finanziari offerti dalle banche aderenti al sistema. E’ possibile contattare il conciliatore bancario - Ombudsman – Giurì bancario all’indirizzo:

Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 ROMA

Tel: 00 39 06 67 48 21 Fax: 00 39 06 67 48 22 51

e-mail: [email protected]

• ISVAP, competente per la gestione dei reclami che riguardano tutte le imprese d’assicurazione operanti in Italia allorquando il rischio è ubicato in Italia, tutti i prodotti assicurativi e tutti gli intermediari assicurativi. Il reclamo può essere presentato in lingua italiana, inglese, francese al seguente indirizzo:

ISVAP - Sezione Reclami - Via del Quirinale, 1

00187 ROMA

Tel: 00 39 06 421 33 – 1 (italiano)

Fax: 00 39 06 421 33206

La legge di riforma del risparmio (n. 262/05) ha previsto la costituzione, entro il 2009, di un nuovo organismo di tutela per tutte le controversie di natura creditizia: il Sistema di Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie con i consumatori presso la Banca d’Italia.

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La trasparenza bancaria

La trasparenza bancaria è essenziale per i consumatori: il suo scopo è consentire loro di conoscere e comprendere gli elementi essenziali del rapporto contrattuale con la banca e

le loro variazioni. Gli strumenti essenziali della trasparenza sono le comunicazioni ai clienti, dettagliatamente regolate fra gli obblighi informativi previsti dal Titolo VI del D. Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, nonché nella Delibera CICR 4 marzo 2003. Tramite avvisi, fogli informativi, documenti di sintesi e lo stesso contratto, deve realizzarsi un flusso d’informazione completo verso il consumatore. E’ in corso una revisione della normativa sulla trasparenza nei servizi bancari e finanziari, ad opera della Banca d’Italia. Le nuove disposizioni mirano alla semplificazione e standardizzazione dei documenti informativi, molto utile per una maggiore comparabilità e comprensibilità per i clienti. Inoltre, è prevista l’introduzione dell’Indicatore Sintetico di Costo per il conto corrente e l’apertura di credito, nonché di un estratto conto annuale comprensivo di tutte le spese sostenute dal cliente per il rapporto in essere. La Banca d’Italia introdurrà infine nuovi requisiti organizzativi e procedurali per l’attuazione della disciplina sulla trasparenza da parte di banche ed operatori finanziari, che toccherà tutte le fasi di predisposizione e commercializzazione dei prodotti e di gestione dei reclami.

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