Il diritto di sciopero - simonescuola.it · Percorso B Il diritto del lavoro Il diritto di sciopero...

3
1 Percorso  B Il diritto del lavoro Il diritto di sciopero Lo sciopero, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Esso si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. In base all’art. 40 Cost., lo sciopero costituisce un diritto soggettivo fondamentale ed irrinunciabile del prestatore di lavoro (la Costituzione non prevede alcun analogo ricono- scimento per i datori di lavoro). In realtà, lo sciopero è stato dapprima oggetto di una fase di repressione durata fino al 1889 e ripresa nel periodo fascista dove era considerato reato, poi di una fase di tolleranza dal 1890 al 1926, dove veniva in rilievo come forma di manifestazione dell’attività sindacale, per giungere, dopo la caduta del regime fascista e l’avvento della Costituzione repubblicana (1948), all’attuale fase di riconoscimento quale diritto soggettivo. Secondo la Costituzione lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. In realtà esiste una scarna regolamentazione normativa dello sciopero che per lo più è stato oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Proprio in virtù dell’attività di ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita e all’incolumi- tà personale nonché la libertà della iniziativa economica. Tali limiti si configurano come limiti esterni soggettivi o oggettivi, in quanto relativi ad eventuali contrasti tra l’interesse garantito dal diritto di sciopero con altri interessi co- stituzionalmente tutelati. La necessità di assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti ha compor- tato l’esclusione dalla titolarità del diritto di sciopero per tutti quei lavoratori occupati in attività connesse o strumentali alla tutela di tali diritti. In specie, si discute circa l’am- missibilità dello sciopero per alcune categorie di lavoratori. a) Pubblici dipendenti A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 sulla «privatizzazione» del rap- porto di pubblico impiego, è fuori discussione l’ammissibilità dello sciopero proclama- to dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. b) Militari e forze di polizia Si ritiene che lo sciopero di queste categorie sia inammissibile soprattutto per il fatto che la loro astensione dal lavoro verrebbe a ledere altri beni costituzionalmente pro- tetti, come la tutela della libertà, della integrità fisica, la difesa della Nazione etc. c) Marittimi Discussa è la legittimità dello sciopero di tale categoria in quanto la astensione dal lavoro, attuata nel corso della navigazione, potrebbe configurare il reato di ammuti- namento previsto dall’art. 1105 cod. nav. Oltre ai limiti su esposti, originati da norme costituzionali a presidio di interessi e diritti paritari o prioritari rispetto al diritto di sciopero, ulteriori limiti furono, nel corso degli anni ’50, individuati in ragione della finalità perseguita tramite lo sciopero. In specie, si riteneva che l’interesse collettivo potesse consistere esclusivamente in un interesse economico, con la conseguente illegittimità dello sciopero proclamato per inte- ressi estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro.

Transcript of Il diritto di sciopero - simonescuola.it · Percorso B Il diritto del lavoro Il diritto di sciopero...

1

Percorso   B    Il diritto del lavoro

     Il diritto di sciopero

Lo sciopero, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori.Esso si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.In base all’art. 40 Cost., lo sciopero costituisce un diritto soggettivo fondamentale ed irrinunciabile del prestatore di lavoro (la Costituzione non prevede alcun analogo ricono-scimento per i datori di lavoro).In realtà, lo sciopero è stato dapprima oggetto di una fase di repressione durata fino al 1889 e ripresa nel periodo fascista dove era considerato reato, poi di una fase di tolleranza dal 1890 al 1926, dove veniva in rilievo come forma di manifestazione dell’attività sindacale, per giungere, dopo la caduta del regime fascista e l’avvento della Costituzione repubblicana (1948), all’attuale fase di riconoscimento quale diritto soggettivo.Secondo la Costituzione lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. In realtà esiste una scarna regolamentazione normativa dello sciopero che per lo più è stato oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.Proprio in virtù dell’attività di ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita e all’incolumi-tà personale nonché la libertà della iniziativa economica.Tali limiti si configurano come limiti esterni soggettivi o oggettivi, in quanto relativi ad eventuali contrasti tra l’interesse garantito dal diritto di sciopero con altri interessi co-stituzionalmente tutelati.La necessità di assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti ha compor-tato l’esclusione dalla titolarità del diritto di sciopero per tutti quei lavoratori occupati in attività connesse o strumentali alla tutela di tali diritti. In specie, si discute circa l’am-missibilità dello sciopero per alcune categorie di lavoratori.

a) Pubblici dipendenti A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 sulla «privatizzazione» del rap-

porto di pubblico impiego, è fuori discussione l’ammissibilità dello sciopero proclama-to dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

b) Militari e forze di polizia Si ritiene che lo sciopero di queste categorie sia inammissibile soprattutto per il fatto

che la loro astensione dal lavoro verrebbe a ledere altri beni costituzionalmente pro-tetti, come la tutela della libertà, della integrità fisica, la difesa della Nazione etc.

c) Marittimi Discussa è la legittimità dello sciopero di tale categoria in quanto la astensione dal

lavoro, attuata nel corso della navigazione, potrebbe configurare il reato di ammuti-namento previsto dall’art. 1105 cod. nav.

Oltre ai limiti su esposti, originati da norme costituzionali a presidio di interessi e diritti paritari o prioritari rispetto al diritto di sciopero, ulteriori limiti furono, nel corso degli anni ’50, individuati in ragione della finalità perseguita tramite lo sciopero.In specie, si riteneva che l’interesse collettivo potesse consistere esclusivamente in un interesse economico, con la conseguente illegittimità dello sciopero proclamato per inte-ressi estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro.

2

Percorso   B    Il diritto del lavoro

Attualmente, anche al lume della prassi giurisprudenziale, è opinione prevalente che lo sciopero, inteso come totale astensione dal lavoro, si legittimi pienamente tutte le volte che sia finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori, interessi che non vanno riferiti alle sole rivendicazioni retributive, ma (secondo quanto ha precisato la stessa Corte Costituzionale, con sent. n. 1 del 14-1-1974) coinvolgono e ricomprendono quel vario complesso di beni riconosciuti e tutelati nella disciplina costituzionale dei rapporti economici (artt. 35-47 Cost.).Tale orientamento ha consentito di superare una serie di limiti posti alla configurazione di determinate ipotesi di sciopero considerate illegittime quali: lo sciopero attuato per finalità politiche, lo sciopero di solidarietà (quando i prestatori si astengano dal lavo-ro unicamente per appoggiare uno sciopero già intrapreso da altri lavoratori per aumen-tarne la forza di pressione, senza avere nella controversia alcun interesse diretto), lo sciopero di protesta (quando i lavoratori scioperano per ritorsione contro atteggiamenti vessatori o provvedimenti del datore di lavoro nei confronti di un singolo o di più presta-tori diversi da quelli che scioperano).La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, fino all’inizio degli anni ’80, oltre alla classe dei limiti esterni, riconosceva anche la categoria dei cd. limiti in-terni, derivanti, cioè, dalla stessa nozione di sciopero quale astensione concertata e continuativa dal lavoro di tutti i dipendenti. Ne conseguiva l’illegittimità di tutte quelle forme di lotta sindacale attuate con modalità anomale e particolari (sciopero a sorpresa, a singhiozzo, a scacchiera etc.) rispetto a tale definizione canonica di sciopero (GIUGNI).Il fondamento giuridico di tale posizione era individuato nella considerazione che lo scio-pero attuato con modalità anomale arrecava al datore di lavoro un danno ingiusto in quanto maggiore di quello necessario per perseguire la finalità cui lo sciopero tende per cui veniva a mancare la corrispettività tra il danno arrecato all’impresa (inteso come lucro cessante) e la sospensione della retribuzione ai lavoratori scioperanti, elemento ritenuto necessario per la legittimità dello sciopero.Tuttavia a partire dagli anni ’80 (sent. 30-1-1980, n. 711) la Cassazione ha mutato orien-tamento, precisando che la nozione di sciopero deve essere desunta dal comune linguag-gio adottato nell’ambiente sociale, vale a dire dalla prassi delle relazioni industriali per cui se non tutte le forme di lotta possono essere ritenute legittime, per gran parte di esse, pur non rientranti nella nozione consolidata di sciopero, va ammessa l’applicazione diretta dell’art. 40 che ne legittima la pratica.Conseguentemente a tale pronuncia, ha perso rilievo la categoria dei cd. limiti interni al diritto di sciopero.Al principio della corrispettività dei danni si è sostituita la distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, per cui lo sciopero è legittimo se determina una maggiore disorganizzazione in termini di svolgimento dell’attività produttiva, non invece se determina una lesione duratura della capacità produttiva dell’impresa.

Tra le forme di sciopero anomalo si distingue:

• lo sciopero a sorpresa: attuato, cioè, senza preavviso;• lo sciopero dello straordinario: consistente nel rifiuto collettivo di prestare lo straor-

dinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo;• lo sciopero a singhiozzo: caratterizzato dal fatto che l’astensione dal lavoro è frazio-

nata nel tempo in brevi periodi;• lo sciopero a scacchiera: consistente nell’astensione dal lavoro in reparti alternati e

in tempi successivi;

3

Percorso   B    Il diritto del lavoro

• lo sciopero parziale: realizzato in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo (fino all’intera giornata lavorativa) nella ripresa dell’at-tività.

Le ultime tre modalità di sciopero, nella terminologia sindacale corrente, prendono il nome di sciopero articolato.