Il diritto di libertà religiosa in Italia. Prima dellUnità
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Il diritto di libertà religiosa in Italia
Prima dell’Unità
Libera Chiesa in libero Stato
La presa di Roma (1870)
La Conciliazione - 1929
La Città del Vaticano
Verso la guerra
25 Aprile 1945La liberazione di Milano
2 Giugno 1946- Nasce la Repubblica
1 Gennaio 1948Entra in vigore la Costituzione
I principi fondamentaliArt. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articoli 19 e 20
Art. 19.Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.Art. 20.Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività
Il ruolo della Chiesa cattolica
Articolo 7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
Il “nuovo” Concordato - 1984
I principali contenuti del Concordato• Piena libertà Chiesa cattolica• Tutela edifici di culto Chiesa cattolica• Insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche;• Assistenza religiosa • Riconoscimento effetti civili matrimonio canonico
(celebrazione e giurisdizione ecclesiastica);• Otto per mille e agevolazioni tributarie;• Riconoscimento enti ecclesiastici• Riconoscimento titoli di studio: ad es. teologia• Diffusa bilateralità
Art. 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Principali contenuti delle intese• Piena libertà• Tutela edifici di culto• Insegnamento della religione (attenuato);• Assistenza religiosa (attenuata); • Riconoscimento effetti civili matrimonio
canonico (celebrazione MA NON giurisdizione ecclesiastica);
• Otto per mille e agevolazioni tributarie;• Riconoscimento enti confessionali;• Riconoscimento titoli di studio• Benefici “a cascata”
Confessioni con intesa
• Tavola valdese: Legge 449/1984 (e successive modifiche);
• Assemblee di Dio in Italia (ADI) Legge 517/1988;• Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°
giorno: Legge 516/1988 (e successive modifiche);
• Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) Legge 101/1989 (modificata);
• Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI): Legge 116/1995;
• Chiesa Evangelica Luterana in Italia: Legge 520/1995;
Confessioni con intesa firmata …… ma non ancora approvata
• Chiesa Apostolica in Italia: 4 aprile 2007;• Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
ultimi giorni : 4 aprile 2007• Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova: 4 aprile 2007• Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato
per l'Europa meridionale: 4 aprile 2007;• Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile
2007;• Unione Induista Italiana4 aprile 2007
I relativi disegni di legge sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2010
E le altre ? Legge 1159/1929 e r. d. attuativo Un sistema piramidale
1°Confessioni che hanno accordi
specificiDiritto speciale (concordati, intese,
accordi)Accordo di Stato 2°
Confessioni che fruiscono di esenzioni fiscali e sussidi / confessioni “riconosciute”3° Diritto speciale generale (Italia: “leggi su culti
ammessi”)
Confessioni con limitatissimi rapporti con lo StatoDiritto comune (associazioni ex codice civile)
Rimedi
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8. 1 Cost.)
L'intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili o comunque a facilitare le attività di culto - quali estrinsecazioni della fondamentale e inviolabile libertà religiosa
enunciata dall'art. 19 Cost. - deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, il quale implica non già indifferenza dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in
regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte Cost. 195/1993)
La laicità italiana
“il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (Corte Cost. 203/1989).
I contenuti della laicità• 1) Salvaguardia della libertà religiosa in un “regime”
di pluralismo religioso e culturale (203/1989);• 2) obbligo di rispettare l’autonomia confessionale con
divieto di intervenire nella vita interna delle confessioni religiose (259/1990);
• 3) Obbligo di equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose ma con possibilità di stipulare concordati o intese quando le specifiche identità confessionali rendano ragionevole la diversità di trattamento (508/2000);
• 4) Obbligo di proteggere la coscienza di ciascuna persona, senza riguardo degli specifici contenuti della loro fede o ideologia (440/1995);
• 5) Obbligo di distinguere materie civili e religiose con divieto di fare uso politico della religione e viceversa (334/1996).
Le sfide della laicità del diritto• Laicità del diritto vs. orientamenti
antireligiosi• Laicità del diritto vs. anticlericalismo• Laicità del diritto vs. discriminazioni
religiose e culturali
= Laicità come difficile arte del bilanciamento nella gestione delle società pluraliste