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Il Diritto d’Autore e la fotografia Modena, 15 giugno 2016

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Il Diritto d’Autore e la

fotografiaModena, 15 giugno 2016

Cos’è il diritto d’autore

La legge sul Diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la

tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,

all’architettura, al teatro, al cinema.

Quando nasce il diritto d’autore?

Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera

Quando l’opera è protetta?

L'opera dell'ingegno è protetta sin dal momento della sua creazione,

l’autore non deve compiere nessuna formalità (registrazione,

pubblicazione, deposito/iscrizione) affinché la sua opera sia tutelata.

Quando le opere sono tutelate?

Per essere tutelate dalla Legge sul Diritto d’autore, le opere devono

avere tre requisiti contemporaneamente:

1) Carattere creativo «un’opera è creativa quando esprime l’individualità

di chi l’ha creata»

2) Concretezza di espressione «la forma espressiva utilizzata per

rappresentare un contenuto di idee e di sensazioni/emozioni deve essere

concreta, cioè riproducibile»

3) Appartenere ad uno dei settori compresi nella tutela autoriale

Opere tutelate dal Diritto d’autore

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in

forma scritta che orale

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere

drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti opera originale

3) le opere coreografiche, pantomimiche, le scenografie

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell’incisione

5) i disegni e le opere dell'architettura

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti

di semplice documentazione

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a

quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali

quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (esclusi dalla tutela i

principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma)

9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi

indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di

dati non si estende al loro contenuto

10) le opere del disegno industriale che presentano carattere creativo e

valore artistico

11) le elaborazioni di carattere creativo di un'opera già esistente (traduzioni

in altra lingua, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi)

Il diritto d’autore è costituito da tre macro-tipologie di diritti

MORALI

PATRIMONIALI

CONNESSI

Diritti morali

spettano esclusivamente all’autore e sono inalienabili, cioè non possono

essere ceduti nemmeno con contratto scritto, si conservano anche dopo la

cessione dei diritti di utilizzazione economica.

I principali diritti morali sono:

il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria

qualità di autore dell’opera);

il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi

deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la

reputazione dell’autore).

Diritti patrimoniali: sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica,

possono essere ceduti e permettono all’autore di autorizzare o meno

l’utilizzo della sua opera dietro compenso economico.

Questi diritti si possono sintetizzare in:

- diritto di pubblicazione;

- diritto di riproduzione;

- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica

dell'opera;

- diritto di diffusione (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a

distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti

telematiche, ecc.);

- diritto di distribuzione (cioè il diritto di porre in commercio l’opera);

- diritto di noleggio e prestito;

- diritto di elaborazione.

Diritti connessi: sono i diritti che la legge riconosce non direttamente all’

autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (art. 72 e

sgg. L. 633/1941), e possono essere ceduti.

I diritti connessi più importanti sono:

- quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori;

- quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi;

- quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive;

- quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.

Diritti connessi

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto

d’autore, sono riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a

creazioni che, pur essendo “opere dell’ingegno” godono di una tutela

«minore»

è il caso dei diritti su alcuni tipi di fotografie, sui bozzetti di scene

teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sulle

traduzioni, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela

del diritto d’ autore ecc.

La tutela autoriale delle fotografie

Modena, 15 giugno 2016

Il Diritto d’Autore e la fotografia

Le fotografie rientrano a pieno titolo nell’ambito delle immagini tutelate ai sensi

dell’art.2, L. 633/1941: «devono considerarsi oggetto di tutela le opere

fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della

fotografia»

1) le riproduzioni fotografiche

2) le semplici fotografie

3) le opere fotografiche

La legge sul Diritto d’autore prevede tre tipi di foto

Le riproduzioni fotografiche

sono le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti

materiali, disegni tecnici e prodotti simili (articolo 87, L. 633/1941)

Riproduzioni fotografiche che non riprendono persone, ma solo oggetti

della vita quotidiana senza alcun valore né artistico né paesaggistico

NON sono protette dal diritto d’autore

Le semplici fotografie

Immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e

sociale, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i

fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Protette dal diritto d’autore purché sulle fotografie siano riportate:

- il nome del fotografo, o il nome dell’impresa o del committente (per

riproduzioni di opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera d’arte, se è un

paesaggio il nome del luogo)

- la data di produzione della fotografia

Diritti d’autore per 20 anni dalla produzione della fotografia

Le opere fotografiche

Sono quelle foto che contengono un apprezzabile apporto creativo

Sono solitamente ricollegabili al loro autore già a prima vista

Per questo motivo godono della tutela «piena» del diritto d’autore

anche se non riportano nessuna indicazione, come le altre opere

dell'ingegno

diritti d’autore riconosciuti fino a 70 anni dopo la morte

dell'autore

A chi spettano i diritti sulle fotografie?

Al fotografo o al cliente?(art. 86 e sgg. L. 633/1941)

Foto su commissione

spettano al committente i diritti

di riproduzione, diffusione,

pubblicazione

Foto scattate dal fotografo di

propria iniziativa

spettano al fotografo i diritti di

riproduzione, diffusione,

pubblicazione

La cessione del file o di analogo mezzo di riproduzione, salvo diversi

accordi contrattuali, comporta la cessione dei diritti di riproduzione,

diffusione, pubblicazione.

Foto su commissione

A chi spettano i diritti sulle fotografie?

Al fotografo o al cliente?

Sentenza del Tribunale di Milano n. 5417 del 28/04/2008

Il fotografo incaricato di eseguire delle fotografie, e ritenendosi l’autore a tutti

gli effetti, le ha poi pubblicate di sua iniziativa

1) Prima di tutto il Tribunale ha dovuto accertare la natura di opera tutelata

dal Diritto d’autore

2) Poi il Tribunale ha accertato che le foto erano state commissionate, in tal

caso la Legge sul Diritto d’Autore riconosce il diritto esclusivo di

riproduzione in capo al committente

Le fotografie si possono pubblicare sui siti web?

Non servono liberatorie perché i

soggetti famosi si trovano in luogo

pubblico (attore ritratto in una serata di

beneficenza)

Liberatorie

firmate

(soggetto famoso

fotografato in

luogo privato)

Liberatorie

firmate

(soggetto NON

famoso

fotografato in

luogo pubblico)

Si possono pubblicare liberamente

le foto a condizione che

Foto e Videoriprese pubblicate sul web

Se l’uso delle foto è divulgativo o commerciale, occorre fare attenzione a diversi

fattori:

- se si riprendono solo paesaggi naturali, servono liberatorie solo se si tratta di

luoghi posti sotto sequestro giudiziario o vincoli di tutela ambientale;

- se le riprese sono fatte in luoghi pubblici civilizzati/urbanizzati, occorre

verificare che gli edifici ripresi non siano tutelati dal divieto di riprodurne

l’immagine;

- se si riprendono edifici privati, occorre la liberatoria dei proprietari

La situazione si complica se nelle riprese compaiono delle persone poiché si rientra nell’ambito del diritto

all’immagine.

Foto e Videoriprese pubblicate sul web: diritto all’immagine

Il diritto all’immagine, è regolamentato dall’articolo 10 del codice

civile e dagli articoli 96, 97 e 98 della Legge sul diritto d’autore(L.633/1941).

Il codice civile ha previsto che: non si può far uso dell'immagine altrui

se il soggetto ripreso non ha acconsentito, e ogni abuso può

essere represso per ordine dell'autorità giudiziaria che può

condannare al risarcimento del danno l'autore dell'abuso stesso.

La legge sul Diritto d’autore prevede:

Art. 96

L’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o

commercializzata senza il consenso della persona ripresa.

Art 97

Non occorre il consenso

della persona ritrattata quando la

riproduzione dell'immagine è

giustificata dalla notorietà o da

necessità di giustizia o di polizia,

da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è

collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o

svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,

quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio

all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.

Art. 98

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione

può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa,

essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del

fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi

utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve

essere indicato.

A chi spettano i diritti sulle fotografie?

Al fotografo o al soggetto fotografato?

Soggetto fotografato NON ha

firmato una liberatoria in cui

autorizza il fotografo

Il fotografo non può usare tali foto

senza l’autorizzazione del

soggetto ritratto

Soggetto fotografato ha firmato

una liberatoria in cui autorizza il

fotografo

spettano al fotografo i diritti di

riproduzione, diffusione,

pubblicazione

Le SanzioniArticoli 156 e seguenti, Legge 633/1941

Modena, 15 giugno 2016

Il Diritto d’Autore e la

fotografia

LA TUTELA CIVILE ha finalità risarcitoria e colpisce il patrimonio

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

sono un rinforzo pecuniario agli illeciti penali

LA TUTELA PENALE ha finalità repressiva e punitiva e colpisce la libertà personale

LA TUTELA CIVILE

Ha natura prettamente risarcitoria perché tende ad intaccare il

patrimonio del responsabile dell’illecito, per risarcire con il ricavato il

titolare dei diritti lesi.

Tale tutela può avere una fase preliminare rispetto all’accertamento

della violazione: il titolare dei diritti può chiedere e ottenere dal giudice,

in caso ci sia il fondato timore di ripetizione della violazione,

l’emissione di interventi cautelari che anticipano gli effetti della

sentenza

La tutela civile del Diritto d’autore tende a garantire il risarcimento del

danno e la rimozione degli elementi che hanno causato tale danno

LA TUTELA CIVILE Legge sul Diritto d’autore, articolo 156

“Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione

economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende

impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già

avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un

intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, può agire

in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia

vietato il proseguimento della violazione.

Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per

ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni

ritardo nell'esecuzione del provvedimento”

LA TUTELA CIVILE

L’azione Civile, nel Diritto D’autore è costituita da due tempi

Prima la fase di accertamento della titolarità del Diritto

Poi la fase di repressione della violazione

I presupposti per l’azione civile sono l’avvenuta violazione, o il solo

pericolo di violazione.

Quando il titolare dei diritti ha il sospetto che stia avvenendo una

violazione, può chiedere al giudice di compiere provvedimenti, detti

“cautelari”, che in via “cautelativa” accertano il fatto.

Sanzioni e responsabilità

In caso di diffusione non autorizzata

dell’immagine di persona, si raffigura una responsabilità di natura

civilistica, di tipo extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile) per

mancanza di consenso, oppure per uso delle immagini diverso da

quello consentito in liberatoria.

Inoltre si potrebbe configurare una responsabilità penale qualora

l’utilizzo dell’immagine altrui, comporti per il soggetto interessato, una

lesione della propria reputazione, penalmente rilevante.

LA TUTELA PENALE

La tutela penale nel Diritto d’autore è regolata dagli art. 171 e

seguenti della Legge sul Diritto d’autore

Le sanzioni penali comprendono solitamente una multa, (da 51

a 15.000 €) e la reclusione da 1 a 3 anni

Rientrano in questi illeciti la riproduzione, trascrizione,

recitazione, diffusione, vendita di un'opera senza averne

diritto

LA TUTELA PENALE L'Art. 171 punisce con una sanzione penale chiunque riproduca un’opera

dell'ingegno, anche senza scopo di lucro. La sanzione può arrivare fino a

1 anno di reclusione se l'opera non era destinata alla pubblicità, la paternità

dell'opera è usurpata, o l'opera è modificata.

E' punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a

qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita

o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima

che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti

all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera

dell'ingegno protetta, o parte di essa.

LA TUTELA PENALE

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è

ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima

dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente

alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le

spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a €

516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non

destinata alla pubblicità,

ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,

ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera

medesima,

qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

LA TUTELA PENALE

L'Art. 171bis punisce invece le riproduzioni abusive a scopo di

profitto, con multe e reclusione fino a 3 anni. Per verificare che

una riproduzione sia o meno abusiva, il riferimento è al contratto

con cui il detentore dei diritti li ha ceduti a colui che ha effettuato la

riproduzione. Lo scopo di profitto non è lo scopo di lucro

(guadagno): profitto può anche essere usare/ascoltare un'opera

senza aver pagato il dovuto, può anche

significare trarre risparmio.

Su questa definizione tuttavia,

la giurisprudenza non è uniforme.

GRAZIE PER AVER PARTECIPATOPresentazione realizzata da

Dr.ssa Maria Pia Miani

Consulente della Divisione Interpreta di Sixtema spa

Via Malavolti 5, Modena

www.sixtema-ict.it/www.sixtema-ict.it/interpreta-servizi-interpretativi/