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Diritto d’autore e della pubblicità Diritto d’autore Nona Lezione Il contenuto del diritto d’autore introduzione e diritto morale Simona Lavagnini Università di Pavia

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Diritto d’autore e della pubblicitàDiritto d’autore

Nona Lezione

Il contenuto del diritto d’autore introduzione e diritto morale

Simona LavagniniUniversità di Pavia

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Il contenuto del diritto

Controllo dell’utilizzazione Protezione di Economica carattere non

patrimoniale

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• Diritti patrimoniali : trasmissibili tra vivi e mortis causa; soggetti a decadenza (dopo il termine di durata)

• Diritti morali: inalienabili; non soggetti a termine; dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere solo dai congiunti (non necessariamente gli eredi) il regime è quello dei diritti della personalità (artt. 6 ss. codice civile: diritto al nome, all’immagine, alla reputazione)

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Quali sono i diritti morali?

1) diritto di rivendicare la paternità dell’opera2) diritto di opporsi a qualsiasi deformazione,

mutilazione od altre modificazioni, ad ogni atto a danno dell’opera, che possano essere di pregiudizio al suo nome o alla sua reputazione

3) diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali

4) diritto di inedito?

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Ratio

Protezione dell’individuo, della personalità dell’autore, della sua reputazione, della corretta comunicazione agli altri delle opere, in generale quindi dell’identità dell’autore

Fonte dei diritti della personalità: artt. 6 -10 codice civile

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Art. 6 c.c.

Diritto al nome.Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

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Art. 7 c.c.

Tutela del diritto al nome.La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

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Art. 8 c.c.

Tutela del nome per ragioni familiari.Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

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Art. 9 c.c.

Tutela dello pseudonimo.Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

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Art. 10 c.c.

Abuso dell'immagine altrui.Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

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Tornando ai diritti morali d’autore

Paternità Opporsi a usi= essere riconosciuti dell’opera checome autori possano

pregiudicare la reputazione

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La tutela «morale» si ottiene anche tramite i diritti patrimoniali

• Perché si tratta di diritti esclusivi• Che possono essere utilizzati anche per vietare usi che

non danneggiano la reputazione• Ma che semplicemente non sono voluti dall’autore• Tutto questo però solo per la durata dei diritti

patrimoniali, e solo se non vi sia stata disposizione dei diritti

• Successivamente o quando vi siano stati atti di disposizione l’autore si può difendere solo esercitando i diritti morali, e nei relativi limiti

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• Può anche agire autonomamente nei confronti del terzo contraffattore, quando il cessionario dei diritti rimanga inerte (e quindi anche oltre l’intervento previsto dall’art. 165 l.a.)

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Caratteri dei diritti morali

• Indisponibilità, intrasmissibilità: non possono essere trasferiti a terzi, non possono essere ceduti, non possono essere licenziati

Art. 22 l.a.I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

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Cass. 23 dicembre 1982

In quanto anche la paternità di un'opera dell'ingegno creata in esecuzione di un contratto d'opera è, ove ne ricorrano i presupposti, tutelata dalla legge, l'eventuale cessione del diritto relativo deve considerarsi nulla.

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Con riguardo ad opera dell'ingegno, tutelata a norma della legge 22 aprile 1941 n. 633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all'autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell'opera non contemplate dal contratto).

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• Irrinunciabilità: non possono essere rinunciati, quindi in qualsiasi momento il titolare potrà effettuare delle rivendicazioni

• Anche se il principio è mitigato:

Art. 22 co.2 l.a.Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione

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Nello stesso senso v. anche art. 20 co. 2 l.a.:Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

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Art. 20 l.a.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

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App. Bologna 23 aprile 1979Un progetto architettonico, una volta trasferito alla disponibilità del committente [n.d.t.: anche sotto il profilo del diritto all’elaborazione], può essere modificato, purché ciò avvenga in modo da non nuocere all'onore (professionale, ossia alla personalità intellettuale e culturale) o alla reputazione dell'autore.

Se, invece, durante l'attuazione del progetto, si delinea la necessità della modifica, questa può avvenire senza la limitazione anzidetta, ossia anche in modo pregiudizievole per la reputazione del professionista. La necessità della modifica, la cui valutazione spetta al giudice di merito, può essere costituita, oltre che da ragioni tecniche o normative (ad esempio, carenza di sicurezza o contrarietà con il piano regolatore), anche da una inesatta previsione, nel progetto, dei costi di realizzazione dell'opera.

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Cass. 3 novembre 1981

Il progettista di un'opera architettonica non può opporsi ad una variante (sia pur pregiudizievole al suo onore e reputazione professionale) introdotta, in fase di realizzazione, dal committente per ricondurre il costo dell'opera nei limiti di spesa che quest'ultimo aveva indicato di voler sostenere (nella specie, il divario tra spesa preventivata dal progettista e quella rivelatasi necessaria per l'integrale realizzazione del progetto era stato stimato nell'ordine del 20%).

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Ma Trib. Roma 30 maggio 1984

La trasmissione televisiva di films accompagnata da interruzioni pubblicitarie, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione del diritto morale di autore, a norma dell'art. 20 della legge del 1941 n. 633, nel testo modificato dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19.

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• Imprescrittibili, ossia non soggetti a scadenzaDopo la morte dell’autore possono essere fatti valere ex art. 23 l.a.Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.

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Attenzione!

NON SI TRATTA DEGLI EREDI, le ragioni della possibilità di esercitare i diritti morali sono proprie del congiunto

VI SONO DELLE ECCEZIONI: art. 142. 2 l.a. (ritiro) esercitabile solo dall’autore – e più in generale sono escluse quelle facoltà che necessitano dell’apporto personale della decisione dell’autore (valutazioni sulla natura della modifica, etc.)

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Trib. Milano 14 luglio 2011

In tema di diritti d’autore, quanto alla tutela dei diritti morali, deve ricordarsi che si tratta di diritti personali, non trasferibili "mortis causa". L'art. 23 L.A. non regola un'ipotesi di successione "mortis causa", in quanto i soggetti indicati acquistano un diritto che non è dell'autore ma che è un diritto proprio, quello di difendere la stima sociale e l'immagine di una persona non più in vita. Tuttavia la norma limita le categorie degli aventi diritto alla tutela morale riservandola al coniuge ed ai figli dell'artista e, in difetto di questi soggetti, ai genitori, agli ascendenti e discendenti diretti o, in ulteriore subordine, ai fratelli e alle sorelle ed ai loro discendenti.

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Consiglio di Stato 26 luglio 2001

Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possono essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima.

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Quali diritti?

• Diritto di affermare la paternità e/o di rivendicazioneArt. 20 co. 1 l.a.: Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

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Art. 21 l.a.

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

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Trib. Roma 25 luglio 1984

La tutela del diritto alla paternità dell'opera dell'ingegno realizza ad un tempo l'interesse privato e l'interesse pubblico, assicurando ad titolare la possibilità di farsi riconoscere attraverso l'opera dell'ingegno (espressione del suo lavoro personale e delle sue doti di intelligenza, capacità, cultura, sentimenti, fantasia, volontà) ed alla collettività di evitare ogni forma di inganno nella attribuzione della paternità intellettuale (condizione prima per la difesa della cultura e della verità dell'informazione).

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• Diritto di integrità dell’opera, ovvero di opporsi alla modificazione della propria opera che sia pregiudizievole

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Corte Appello Milano 19 marzo 2010

L’attore in giudizio sosteneva di essere stato danneggiato dai fatti illeciti commessi in relazione alla pubblicazione del suo studio specialistico in materia di epigrafia romana "Agnona di Gazoldo: un contributo allo studio della topografia mantovana antica". Si trattava di un'opera scientifica divulgata gratuitamente da un'associazione senza scopi di lucro che riunisce soci appassionati cultori di storia e di cultura umanitaria in genere del mantovano.L'autore lamenta che nella stampa del suo articolo erano stati commessi errori tali da compromettere la stima che si era acquisita negli anni nello specifico settore dell'epigrafia romana.

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Invitato a precisare la consistenza dei fatti denunciati, ne ha individuati soltanto tre:1. la topografia a pag. 220 è pubblicata senza didascalia, inducendo il lettore a giudicarlo uno storico superficiale2. la scheda cartografica a pag. 223 è illeggibile e contiene un errore grammaticale "Iscriptionum" invece di "Inscriptionum", facendolo apparire come uno scribacchino con scarse conoscenze grammaticali3. il miliare a pag. 225 non corrisponde a, quello da lui indicato, non è autentico, è fotografato in modo da non evidenziare i caratteri dell'iscrizione, non è munito di scheda catalografica, provocando così un giudizio di epigrafista sprovveduto."

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Già in sede di prima decisione il Tribunale di Milano riteneva che tali vizi non potevano aver provocato "le gravi lesioni denunciate, pregiudicando la stima acquisita da Ri. Gh. tra il suo pubblico."2. In relazione alla doglianza di cui al punto 1, il Tribunale ha in particolare osservato che:"L'assenza di didascalia in calce o ai margini di una topografia non comporta necessariamente la sua incomprensione, potendo essere sufficienti ad illustrarla i richiami contenuti nel testo.Nel caso in esame la topografia a pag. 230 della Rivista si riferisce senza alcun dubbio alla rete stradale del mantovano e l'asterisco corrisponde all'originaria ubicazione della pietra miliare di POSTUMIO ALBINO di cui tratta l'articolo.II testo della didascalia consegnato dall’attore in giudizio al direttore scientifico della rivista avrebbe dispensato il lettore dal cercare i riferimenti nel corpo dell'articolo, ma l'assenza di tale facilitazione non lede l'onorabilità dell'autore del pezzo scientifico e non è indice di superficialità.

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Con l'atto d'appello l’attore censurava tale pronuncia deducendo, che:- al contrario di quanto erroneamente affermato dal Tribunale, il mancato inserimento della didascalia aveva "irrimediabilmente pregiudicato la corretta e completa comprensione del saggio e dell'immagine pubblicata", dato che il testo non conteneva alcun richiamo specifico agli elementi rappresentati nella cartina;- senza la didascalia, che era una vera e propria legenda, non si poteva infatti dire se la rete stradale rappresentata comprendeva solo le vie antiche o anche quelle moderne, né cosa rappresentava l'area tratteggiata e cosa indicava la posizione dell'asterisco; agli occhi dei lettori la presenza di elementi non spiegati diventava "indice di superficialità quanto meno storica" dell'autore.La Corte di appello ritiene di nuovo che le censure non sono fondate.

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Ratio della decisione:"pur essendo un'opera scientifica ,di buon livello, il saggio in esame è inserito in una pubblicazione annuale dedicata prevalentemente ai soci dell'Associazione POSTUMIA: la tiratura è di 300 copie e i soci sono 200; le copie rimanenti vengono distribuite gratuitamente alle librerie locali (che possono specularvi indicando un prezzo di vendita) e in occasione di manifestazioni culturali della città.Il nominativo dell’autore era ben noto ai soci e ai cultori della materia, essendo lo stesso intervenuto altre volte sulle pagine della rivista dell'Associazione con analoghi articoli di carattere scientifico.E l'individuazione del pubblico di riferimento sembra già sufficiente per concludere che l'onorabilità dell'autore non possa essere stata pregiudicata dai soli tre difetti di stampa sopra denunciati e riassunti.Questa conclusione trova conferma nell'esame di questi singoli difetti."

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Come è stato osservato da autorevole dottrina, nella valutazione della lesione dell'onore e della reputazione deve comunque procedersi non sulla base "della esasperata sensibilità dell'autore.", ma di criteri oggettivi di riferimento, quali "la sensibilità di una persona equilibrata seppure geloso custode della propria dignità, e tenendo conto, pur soltanto per valutare se vi sia o no lesione dell'onore e della reputazione, dell'importanza del merito o della destinazione dell'opera."E in base a tali criteri oggettivi deve escludersi che gli errori e le omissioni lamentati dall’autore abbiano potuto determinare anche soltanto un pregiudizio al sentimento personale dello stesso della propria capacità creativa in rapporto al saggio pubblicato sulla rivista. "Postumia".Come si è detto, gli errori e le omissioni verificatisi nella stampa dell'articolo non solo non possono far giudicare l’autore come "uno storico superficiale", "uno scribacchino con scarse conoscenze grammaticali", o un "epigrafista sprovveduto" - come dallo stesso lamentato -'ma non sono nemmeno tali da compromettere la comprensione del saggio e di apprezzarne appieno il valore.Gli errori infatti sono limitati e sono evidentemente attribuibili al solo editore.

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Quando vi è violazione dei diritti morali per modifiche pregiudizievoli?

• Spostamento dell’opera dell’arte figurativa dal luogo deciso dall’artista (Trib. Napoli 9 ottobre 2002)

• Inserimento di spot pubblicitari nel film (soprattutto se d’autore); ma secondo parte della giurisprudenza dipende anche dagli elementi concreti dell’inserimento dello spot (frequenza, tipo, etc.)

• Uso dell’opera dell’ingegno (canzone) in contesti pubblicitari; ma anche qui bisogna avere riguardo agli elementi concreti

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Un caso particolare: la distruzione dell’opera

Trib. Bologna 27 luglio 1995L'autore di un quadro riproducente una "vecchia signora con veletta" che abbia lamentato in giudizio la lesione del suo diritto morale d'autore adducendo che la propria opera figurativa era stata distrutta per futili ed incomprensibili motivi ed in particolare che era stata bruciata poiché ritenuta responsabile di influenze nefaste in seguito al suicidio di chi abitava l'appartamento nel quale il quadro era collocato, vede respinta la sua domanda se non dimostra i fatti sui quali essa è fondata.

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App. Bologna 13 marzo 1997

L'art. 20, legge autore, nella sua formulazione originaria, che è uguale a quella dell'art. 2577 c.c., deve essere interpretato nel senso che il diritto morale dell'autore non si estende al punto di poter impedire la distruzione dell'opera ceduta, essendo la limitazione alle sole ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione tassativa e non esemplificativa, e non potendosi ritenere che la distruzione dell'opera implichi di per sè un'offesa alla personalità dell'autore.

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Ma Trib. Milano 20 gennaio 2005

Una violazione del diritto morale d'autore, ai sensi dell'art. 20 L.d.A., può configurarsi anche nel caso di degrado dell'opera in conseguenza del trascorrere del tempo e di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, dato che il degrado può causare una lesione all'integrità dell'opera dell'arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell'opera presso il pubblico e, quindi, costituire una lesione alla reputazione dell'artista.

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• Diritto di ritiro dell’opera dal commercio

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Art. 142L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.Questo diritto è personale e non è trasmissibile.Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

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Art. 143 l.a.L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

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• Diritto di inedito?